Perdita diritto all`indennizzo ex art. 1915 cod. civ. L`art. 1915 del cod
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Perdita diritto all`indennizzo ex art. 1915 cod. civ. L`art. 1915 del cod
Viale Augusto 162 - 80125 Napoli - Tel. 081.2397459 – Fax: 081.628568 e.mail: [email protected] p.e.c. [email protected] Perdita diritto all’indennizzo ex art. 1915 cod. civ. L’art. 1915 del cod. civ. afferma che: “l'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”. *** In tema di perdita di diritto all’indennizzo ex art. 1915 cod. civ. si sottopone all’attenzione del lettore una sentenza favorevole ottenuta in un giudizio in cui lo Studio Legale Napolitano ha avuto l’onore di rappresentare la Compagnia di Assicurazioni. Con atto di citazione ritualmente notificato la Gioielleria Caio ha convenuto in giudizio la Compagnia Assicuratrice chiedendo di condannare la convenuta, a seguito di un furto compiuto nei locali dell’assicurata ad opera di ignoti, al pagamento dell’indennizzo nella misura di euro € 300.000,00, ovvero nella diversa misura emergente in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva la Compagnia Assicuratrice, che: a) lamentava la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; b) lamentava l’improcedibilità della domanda e/o il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. stante la mancata impugnazione della perizia contrattuale intervenuta anteriormente all’avvio del giudizio; a tal riguardo evidenziava che l’attrice non aveva inteso partecipare a detta procedura, imponendo alla convenuta il ricorso al procedimento di nomina del perito di controparte e del terzo perito; c) evidenziava che l’attrice non aveva mai prodotto un elenco dettagliato dei danni con i relativi valori unitari vidimato dall’Autorità, ciò in violazione dell’art. 12 lettera B della CGA; d) evidenziava che alla luce degli accertamenti compiuti in sede di perizia contrattuale era emerso che il furto era stato commesso senza effrazioni e/o scasso alcuno e cioè mediante l’uso delle chiavi autentiche sia della cassaforte che dei mezzi di protezione dei locali contenenti le cose assicurate, da ciò discendendo la non indennizzabilità del danno, operando l’esclusione prevista dall’art. 11 delle CGA secondo cui “sono esclusi dall’assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o da soci a responsabilità limitata; e) contestava il difetto di prova in ordine ai danni come quantificati e la non riconoscibilità di interessi e rivalutazione. Con sentenza verbale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Napoli ha preliminarmente disatteso l’eccezione di nullità dell’atto di citazione atteso che causa petendi e petitum della domanda attorea appaiono obiettivamente sufficientemente determinati, invocando la parte attrice il pagamento di un indennizzo assicurativo correlato ad un furto perpetrato ai propri danni. Ciò detto, passando all’esame del merito della controversia, la convenuta ha eccepito la non indennizzabilità del danno, operando l’esclusione prevista dall’art. 11 delle CGA secondo cui “sono esclusi dall’assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o da soci a responsabilità limitata”. Appare evidente come tale clausola contrattuale rappresenti null’altro che la riproduzione, in chiave pattizia, della norma di cui all’art. 1900, 1° comma del cod. civ. Sulla base della ricostruzione, invero, i malviventi si sarebbero impossessati delle chiavi dei serramenti e della cassaforte, del telecomando e dei codici dell’antifurto dell’esercizio commerciale assicurato introducendosi nell’abitazione privata della parte attrice ed ivi prelevandoli; successivamente si sarebbero introdotti nell’esercizio commerciale ed avrebbero asportato la refurtiva. La Convenuta ha contestato il modesto livello di custodia delle chiavi, trafugate dall’appartamento privato della parte attrice, sottolineando la negligenza di essa nel custodire le chiavi della Gioielleria insieme alla combinazione numerica necessaria per completare l’apertura della cassaforte. Inoltre, la Compagnia, richiamando anche l’art. 10 della CGA in tema di delimitazione dell’assicurazione, intitolato “operatività delle garanzie” – “per l’operatività delle garanzie è necessario quanto segue … modalità di perpetrazione del furto: l’autore del furto deve introdursi nei locali contenti le cose assicurate a) violando le difese esterne mediante: 1) rottura o scasso; 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili” –, ha assunto, in particolar modo, che l’autore del furto, nel caso di specie, ebbe ad introdursi nei locali contenenti le cose assicurate senza alcuna violazione delle difese esterne, né mediante rottura o scasso, né attraverso l’uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili, atteso che, per stessa ammissione dell’attrice, aveva utilizzato le chiavi autentiche della cassaforte ed i codici di accesso necessari per completare l’apertura della cassaforte stessa. Secondo il Magistrato tale assunto non è apparso condivisibile; ed invero la nozione di uso fraudolento di chiavi ben si addice alla fattispecie in esame, ovvero all’ipotesi in cui il ladro abbia fraudolentemente acquisito la disponibilità delle chiavi vere. Inoltre, il Tribunale di Napoli ha anche disatteso l’ulteriore argomento addotto dalla Compagnia ed afferente la inoperatività della polizza a norma dell’art. 11 delle CGA nonché dell’art. 1900 cod. civ.; ed invero va preliminarmente chiarito che, atteso l’atteggiamento di non contestazione espressamente assunto dalla Convenuta in occasione della costituzione, non può essere indagato il profilo afferente il raggiungimento, da parte dell’attrice, della prova in ordine al verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte nell’atto di denunzia; ed invero, la Compagnia di Assicurazione si limita a lamentare che detta dinamica integrerebbe l’ipotesi di esclusione dell’operatività della polizza assicurativa, essendo addebitabile al l.r.p.t dell’attrice una condotta gravemente colposa, consistente essenzialmente nella custodia congiunta e non separata sia delle chiavi della cassaforte che della combinazione numerica. Secondo il magistrato, a tale riguardo, va preliminarmente evidenziato che le condizioni contrattuali non contengono alcuna specifica indicazione in ordine alle modalità di custodia delle chiavi della cassaforte e della combinazione numerica, ciò dicasi anche riguardo ad un espresso obbligo di custodia separata. Orbene il Giudice ha ritenuto che tale condotta non valga ad integrare l’ipotesi di colpa grave richiamata dalla disposizione pattizia e dall’art. 1900 cod. civ. Una “colpa” è “grave” allorquando il suo livello risulti elevato per avere l’agente omesso un minimo di accorgimento (negligenza) oppure per aver operato senza un minimo di discernimento (imprudenza). A parere del Giudice valeva, peraltro, ad escludere la fattispecie della colpa grave la circostanza che la sottrazione delle chiavi e della combinazione fosse intervenuta in orario notturno presso la privata abitazione del l.r.p.t dell’attrice, luogo distinto dall’esercizio commerciale in cui è stato protratto il furto. In via definitiva, il Giudice rigettava l’eccezione di inoperatività della polizza a norma dell’art. 11 delle CGA. La Compagnia, inoltre, ha svolto ulteriori difese afferenti la violazione degli obblighi gravanti sull’assicurato, come previsti dall’art. 12 delle CGA; la Compagnia in particolar modo, imputava all’assicurato di non aver mai prodotto l’elenco dettagliato dei danni con i relativi valori unitari vidimato dall’Autorità, in tal modo violando quanto previsto dalla lettera b) di detto articolo (“fornire alla società, entro cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denunzia fatta all’Autorità”). La Convenuta evidenziava come l’inadempimento anche solo di uno degli obblighi indicati dall’art. 12 potesse comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Dalla documentazione prodotta da parte attrice emergeva che unicamente dopo circa 4 mesi e mezzo dal verificarsi del sinistro, essa avesse trasmesso un elenco contenente l’indicazione dei beni oggetto di furto. Ciò detto, il Giudice riteneva che andasse sicuramente accolta l’eccezione di decadenza dai diritti provenienti dal contratto di assicurazione sollevata dalla difesa della Compagnia Assicuratrice, risultando pacifico ed incontroverso, tra le parti, che l’assicurato avesse dolosamente violato gli obblighi sullo stesso gravanti e correlati all’art. 12 delle CGA. Ed invero conformante a quanto previsto dalla lettera b) di detto articolo, l’assicurato avrebbe dovuto fornire alla società assicuratrice, entro 5 giorni dal verificarsi del furto, una distinta particolareggiata delle cose rubate, con indicazione del relativo valore. L’inadempimento a tale obbligo, la cui “ratio” risiede nell’esigenza di mettere l’assicuratore in condizione di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno, integrava le conseguenze di cui all’art. 1915, comma primo, cod. civ. (ossia la perdita del diritto all’indennità), non occorrendo lo specifico e fraudolento intento di creare danno alla compagnia assicuratrice, ritenendosi sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo. Alla luce delle argomentazioni appena evidenziate il Giudice con sentenza definitiva ha rigetta la domanda attorea di indennizzo. Tale sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli, traccia un importante solco nel quale potremmo andare ad inserire tutte quelle ipotesi in cui gli assicurati tendono a un comportamento “poco collaborativo” visto che egli non ha messo l’assicuratore in condizione di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno. Volendo ripercorrere la storia di questo delicato sinistro, possiamo immaginare che tra le varie contestazioni poste alla controparte, il Magistrato abbia scelto non a caso la prima, quasi a voler evidenziare che il comportamento tenuto è ed era la primissima conseguenza di un sinistro dalla dinamica non proprio chiara.