i. mobilità degli studenti ai fini di studio (sms) - LLPManager

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I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)
I.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio
per studenti ERASMUS
Studenti che si recano all’estero
I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di
studio per studenti (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un
programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2010/2011
presentata all’AN dal Beneficiario (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero
per seguire attività ammissibili a contributo (si veda successivo punto “Attività all’estero”) presso un
Istituto di istruzione superiore partner in un Paese partecipante al Programma in prosieguo denominato
"Istituto ospitante".
Tutte le mobilità dovranno avvenire nell’ambito di Accordi Interistituzionali tra due Istituti titolari di Carta
Universitaria ERASMUS1 (EUC).
Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi superiore che si concluda con il
conseguimento di un titolo di riconosciuto di terzo livello, sino al livello del dottorato incluso, presso
l'Istituto di appartenenza.
La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere trasparente e prevenire qualsiasi
potenziale conflitto di interesse.
Eleggibilità degli studenti
1.
Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma2,
oppure
2.
cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso un Istituto di istruzione superiore in
Italia3.
Le borse di mobilità potranno essere assegnate solo agli studenti che siano iscritti almeno al secondo
anno di studi.
Mobilità verso il Paese di appartenenza
Gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti4 ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed
iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano, sono eleggibili per la mobilità presso un Istituto
nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità. L’AN, inoltre, invita
l’Istituto di appartenenza a darne esplicita comunicazione all’Istituto partner e, in fase di Rapporto Finale,
alla AN stessa.
Sovvenzione
La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità ed è pari a 230,00 euro al
mese.
Periodo trascorso all’estero
Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il 1°
giugno 2010 e il 30 settembre 2011.
Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all’estero la cui durata
è di almeno 3 mesi o un trimestre accademico completo e non superiore ai 12 mesi.
Se nell’ambito di un Accordo Multilaterale una singola mobilità ha luogo in più di un Paese, dovrà
essere rispettata la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico) presso ognuno degli Istituti
ospitanti. Mobilità più brevi presso uno degli Istituti partner saranno ritenute ammissibili solo in presenza
di un reale motivo accademico da giustificare all’AN. Tuttavia la durata totale della mobilità non potrà
essere inferiore a tre mesi.
Calcolo delle mensilità erogabili
Attività inferiori a 3 mesi (o un trimestre accademico completo) non sono ammissibili,
pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3 mesi: nel caso
in cui il periodo di studio all'estero (di durata superiore ai 3 mesi) non corrisponda ad un numero intero di
mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo
numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento
per difetto (esempio: dal 02/09/2010 al 16/12/2010 sono 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in
cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (esempio:
dal 02/09/2010 al 17/12/2010 sono 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità).
Studenti "non borsisti"
Il Programma ERASMUS prevede la mobilità dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero
studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i
vantaggi correlati con lo status di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità
ERASMUS. Le clausole del presente documento, della Circolare dell’AN relativa alle Borse Multiple
(Sezione VIII.2) e della Circolare relativa alla partecipazione degli studenti stranieri (Sezione VIII.1), ad
eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non
borsisti".
Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e senza contributo), l’Agenzia invita tutti gli
Istituti a tenere in considerazione le condizioni socio-economiche degli studenti partecipanti alla mobilità.
Borse multiple
Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple nonché la partecipazione degli studenti ad
un Master ERASMUS Mundus, si rimanda alla Circolare prot. n. 14941/D9ER del 31 marzo 2010 (Sezione
VIII.2).
Attività all’estero
Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all’estero:
1.
studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione di una
tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di
studi) che conducono al conseguimento di un diploma o laurea legalmente riconosciuto presso un
Istituto titolare di EUC;
2.
periodo di tirocinio nell’ambito di un singolo periodo di studio (periodo di mobilità
combinata) in base a quanto previsto nel Learning Agreement. Quindi:
1.
il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione dello stesso Istituto dove lo studente realizzerà
il periodo di studio;
2.
le due attività (di studio + tirocinio) devono essere svolte in maniera consecutiva nello stesso
anno accademico.
Il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio.
La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo tre mesi e massimo 12 mesi, per
cui è possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio o viceversa.
Nel caso in cui uno studente abbia già usufruito di una borsa per un periodo di tirocinio Leonardo
nell’ambito del programma Leonardo da Vinci come parte di una formazione professionale di livello non
terziario, il suddetto studente potrà effettuare una mobilità ERASMUS per un periodo di mobilità
combinata.
Riconoscimento accademico
Prima della partenza dello studente l’Istituto di appartenenza deve verificare che:
1.
il programma di studio proposto che sarà seguito all’estero presso l’Istituto ospitante sia coerente
con il diploma o la laurea che lo studente conseguirà presso il proprio Istituto di appartenenza e
che, di conseguenza, il periodo di studio ERASMUS possa essere riconosciuto se completato in
modo soddisfacente.
2.
ogni studente dovrà concordare il Learning Agreement che dovrà essere approvato e siglato
dall’Istituto di appartenenza, da quello ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento
sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese
dall’arrivo dello studente presso l’Istituto ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli
necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente.
Al termine del periodo ERASMUS l’Istituto ospitante deve rilasciare allo studente:
3.
un Transcript of Records relativo al lavoro svolto in accordo al Learning Agreement;
4.
un Attestato che certifichi le date del periodo di mobilità.
Al termine del periodo di studio ERASMUS, l’Istituto di appartenenza ne garantirà il pieno
riconoscimento preferibilmente tramite i crediti ECTS (si veda l’Allegato III “Obblighi di
mobilità dell’Istituto beneficiario” all’Accordo Finanziario). Il rilascio di crediti o il riconoscimento
delle attività svolte dallo studente presso l’Istituto ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente
non raggiunge il livello di profitto richiesto dall’Istituto ospitante o non soddisfa le condizioni richieste
dalle parti coinvolte per il riconoscimento.
Prolungamento della mobilità
1.
Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo ERASMUS iniziale e ciò sia
possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l’Istituto di
appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l’Istituto non ha i fondi necessari, lo
studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l’Istituto di appartenenza e
l’Istituto ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
sia stipulato un Emendamento all’Accordo (si veda l’Allegato V.1f all’Accordo Finanziario) tra lo
studente e l’Istituto di appartenenza prima del termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;
2.
non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede
il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’Istituto ospitante non sono da considerarsi
interruzioni del periodo di studio), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall’Istituto
ospitante che dall’Istituto di appartenenza e approvate dall’Ufficio ERASMUS e dall’AN;
3.
l’intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell’anno accademico in cui
è cominciato e termini entro il 30 settembre 2011.
Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire per iscritto e devono avere il nulla osta
dell’Istituto ospitante.
Interruzione del periodo di mobilità
1.
Nel caso di eventi eccezionali che comportino l’interruzione per gruppi di studenti delle attività
previste durante il periodo all’estero (ad es. sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione
superiore; calamità naturale), l’AN valuterà di volta in volta l’eventuale riconoscimento del motivo di
“causa di forza maggiore”5 e le relative misure da adottare.
2.
Nel caso di interruzione del periodo di mobilità da parte di un singolo studente per cause di forza
maggiore6 prima che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia terminato, è possibile per lo studente
riprendere il periodo di mobilità così interrotto purché:
1.
2.
3.
3.
il nuovo periodo di mobilità sia dello stesso tipo di quella interrotta (ovvero studio);
sia stipulato un nuovo learning agreement;
venga fatto un rapporto separato all’Agenzia per ogni periodo di mobilità.
Nel caso di interruzione del periodo di mobilità da parte di un singolo studente per cause di forza
maggiore 7 dopo che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia terminato, non è possibile per lo
studente riprendere il periodo di mobilità interrotto.
Documentazione da presentare a cura dello studente al rientro dalla mobilità
Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità lo studente presenterà:
1.
la Relazione Individuale firmata;
2.
l’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente
firmato, che certifichi sia le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all’estero sia
l’effettivo svolgimento del programma convenuto;
3.
a prova dell’avvenuta mobilità i documenti del viaggio a/r (se disponibili) in originale (biglietti,
fatture, ricevute, carte di imbarco);
4.
una nota con i risultati conseguiti (Transcript of Records).
L'Istituto può chiedere allo studente di trasmettere la Relazione Individuale anche tramite posta
elettronica.
Tasse universitarie
L’Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli studenti ERASMUS il pagamento di tasse
universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d’iscrizione, spese/tasse d’esame,
spese/tasse d’accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il
pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’adesione a sindacati studenteschi o
l’utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a
quello degli studenti locali. La clausola si applica a tutti gli studenti ERASMUS in mobilità, con o senza il
contributo comunitario. Inoltre, gli studenti continueranno a pagare le normali tasse universitarie al loro
Istituto di appartenenza anche durante il periodo di studio all’estero; tuttavia agli studenti in mobilità non
dovranno essere richieste tasse per l’organizzazione e l’amministrazione delle pratiche relative alla
mobilità stessa (si veda l’Allegato III “Obblighi di mobilità dell’Istituto beneficiario” all’Accordo
Finanziario).
Sicurezza
Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle “Linee
Guida” in modo che gli Istituti ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli
studenti in entrata.
Carta dello Studente Erasmus
Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall’Istituto di appartenenza la CARTA DELLO STUDENTE
ERASMUS
(scaricabile
dal
sito
internet
dell’AN
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=386&id_from=1).
I.2
Documentazione
minima
richiesta
www.programmallp.it - sezione Moduli)
1.
per
la
mobilità
Accordo Interistituzionale – Allegato IV all’Accordo Finanziario
SMS
(disponibile
su
2.
Accordo Istituto/Studente – Allegato V.1a all’Accordo Finanziario
3.
Learning Agreement – Allegato V.1b all’Accordo Finanziario
4.
Relazione Individuale – Allegato V.1c all’Accordo Finanziario
5.
Transcript of Records – Allegato V.1d all’Accordo Finanziario
6.
Accordo EILC Istituto/studente - Allegato V.1e all’Accordo Finanziario
7.
Documenti utili al prolungamento ERASMUS - Allegato V.1f all’Accordo Finanziario
8.
Carta dello Studente ERASMUS – Allegato V.1g all’Accordo Finanziario