PARTE PRIMA Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e

Transcript

PARTE PRIMA Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e
7192
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
Parte I
Legge Regionale 12 agosto 2015, n. 29.
LEGGE REGIONALE “NUOVA LEGGE ORGANICA
IN MATERIA DI ARTIGIANATO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
PARTE PRIMA
FINALITÀ, DESTINATARI, FUNZIONI
DELLA REGIONE, DEGLI ENTI LOCALI
E DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
DEFINIZIONE DELL’IMPRESA ARTIGIANA
al credito, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione d’insediamenti
artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione.
Art. 2
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Destinatari
1. Le norme della presente legge si applicano:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, della Costituzione e nell’ambito
della competenza legislativa di cui all’art. 117, comma 4, della Costituzione, riconosce al settore dell’artigianato un ruolo di
primaria importanza ai fini della tutela, dello
sviluppo, della valorizzazione economica e
sociale del territorio e del sostegno all’occupazione.
2. Spetta alla Regione l’adozione di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso
a) alle imprese che, in possesso dei requisiti
previsti dalla presente legge, siano iscritte
nell’Albo delle imprese artigiane;
b) ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti
nell’Albo delle imprese artigiane con la
denominazione di “consorzio artigiano” o
“società consortile artigiana”;
c) ai consorzi, alle società consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane,
anche imprese di minori dimensioni ed
enti pubblici o privati, con le finalità, le
condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nell’Albo delle imprese
artigiane con la denominazione di cui alla
lettera b);
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
d) ai confidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (“Legge confidi”)
recante “Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” convertito dalla
legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche e integrazioni, che abbiano
al loro interno almeno il 70% di soci
iscritti nell’Albo delle imprese artigiane.
Art. 3
Associazioni di categoria
1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro
dell’artigianato, effettivamente presenti ed
operanti in Basilicata, quali soggetti principali di riferimento dell’ente per sviluppare le
politiche, le azioni e le attività a favore del
comparto.
2. Si intendono per “effettivamente presenti e
operanti” quelle associazioni che dimostrino
di avere strutture operative con personale
dipendente e uffici stabilmente aperti sul territorio regionale;
3. In tutti gli articoli successivi della presente
legge e di quelle in materia di artigianato,
ogni richiamo alle associazioni di categoria è
da intendersi fatto con riferimento a quelle
previste con le modalità del presente articolo.
Art. 4
Decentramento
1. La Regione, con il concorso degli enti locali,
della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e delle associazioni
di categoria dell’artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità della presente
legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
7193
Titolo II
FUNZIONI DELLA REGIONE,
DEGLI ENTI LOCALI
E DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Art. 5
Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dalla presente legge ai
Comuni o alla Camera di Commercio, al fine
di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell’articolo 118 della
Costituzione;
2. La Regione, fermo restando il disposto di cui
al precedente comma 1, esercita tutte le altre
funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli Enti locali e allo
Stato.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere
esercitate anche con l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il
portale regionale e il sistema informativo,
con particolare riguardo al coordinamento
con il sistema informativo degli sportelli
unici per le attività produttive.
Art. 6
Funzioni dei Comuni
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 18
della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, sono attribuiti
ai Comuni, in particolare, le funzioni ed i
compiti seguenti:
a) l’individuazione, la realizzazione e la
gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane e loro forme
associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, le filiere
e i clusters;
7194
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
b) la predisposizione di programmi per l’artigianato di servizi e per i mestieri artistici,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura;
c) l’applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, cosi come previsto
dalla presente legge e dalle altre leggi di
settore, con il rispetto delle procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” e successive
integrazioni e modificazioni;
d) l’esercizio delle funzioni espressamente
previste dalle leggi regionali in materia di
artigianato.
Art. 7
Funzioni della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Sono delegate alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, di seguito denominata
Camera di Commercio, le funzioni amministrative attinenti l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane,
da esercitarsi secondo le modalità di cui alla
presente legge.
2. Per l’esercizio della funzioni delegate sono
devoluti alla Camera di Commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi alle imprese artigiane, nonché
i proventi derivanti dall’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al successivo
art. 21.
Art. 8
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Gli enti di cui ai precedenti articoli esercitano le funzioni loro attribuite o delegate nel
rispetto delle leggi e degli atti amministrativi
di competenza del Consiglio e della Giunta
regionale.
Parte I
2. Sia la Regione che gli altri enti sono tenuti a
fornire. a richiesta e reciprocamente, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento
utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
3. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l’ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta entro il quale provvedere, decorrenti dalla diffida ad adempiere.
4. In caso d’inadempienza, la Regione provvede
agli adempimenti avvalendosi del potere
sostitutivo.
5. La delega all’esercizio delle funzioni può
essere revocata dalla Giunta regionale, qualora accadano gravi violazioni nell’osservanza
delle deleghe, nell’osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.
Titolo III
COMMISSIONE REGIONALE
PER L’ARTIGIANATO DELLA BASILICATA
Art. 9
Commissione regionale per l’Artigianato
della Basilicata (CRAB)
1. La Commissione regionale per l’Artigianato
ha sede presso il Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca ed è
composta da:
a) dirigente dell’Ufficio competente in materia;
b) un funzionario della Regione Basilicata;
c) cinque rappresentanti effettivi e cinque
supplenti, designati dalle organizzazioni
artigiane comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) dal Presidente del Comitato tecnico regionale Artigiancassa.
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
2. La Commissione è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale e dura in
carica cinque anni decorrenti dalla data di
pubblicazione del decreto di nomina.
3. Le designazioni di cui al comma 1, lett. c)
devono pervenire all’Ufficio regionale competente in materia di artigianato entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del
termine di cui al comma 2. In caso di mancata designazione, la Regione provvederà a
costituire la Commissione per quanto di
competenza.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con il disciplinare di cui
all’art. 42 della presente legge.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito salvo il rimborso spese.
Art. 10
Compiti della Commissione Regionale
per l’Artigianato
1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di Commercio in
materia di iscrizione, modificazione e
cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane;
b) effettua l’istruttoria delle istanze per l’attribuzione della qualifica di “maestro artigiano”;
c) mantiene, aggiorna e cura l’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di “maestro artigiano”;
d) elabora e presenta alla Giunta regionale
un rapporto annuale concernente i dati
relativi all’attività svolta;
e) definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificaziome tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura, oggetto della presente
legge.
7195
2. La Commissione, inoltre, sotto il coordinamento dell’Assessore competente in materia,
concorre:
a) alla programmazione regionale nel settore
dell’artigianato;
b) alla elaborazione di un rapporto annuale
sulle attività artigianali della Regione
Basilicata ed alla valutazione dell’efficacia
dei relativi interventi;
c) alla promozione di indagini, ricerche,
studi, collaborazioni in materia di artigianato;
d) alla proposta di iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell’artigianato;
e) alla realizzazione di seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia d’artigianato;
f) all’attivazione di un sistema permanente
di rilevazione e studio delle problematiche
del comparto mediante l’analisi dell’albo
regionale delle imprese artigiane e delle
sue dinamiche in una banca dati pubblica,
informatizzata, inerente la raccolta e l’aggiornamento delle principali informazioni
sul settore.
Titolo IV
DISCIPLINA DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 11
Imprenditore artigiano
1. E’ “imprenditore artigiano” chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare l’impresa artigiana, assumendone la
piena responsabilità con tutti gli oneri ed i
rischi inerenti alla sua direzione e gestione e
svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività arti-
7196
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
giana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi che disciplinano le singole attività
artigiane.
3. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di
particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità
a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in
possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi di settore.
4. L’imprenditore artigiano può essere titolare
di una sola impresa artigiana.
Art. 12
Impresa artigiana
1. E’ “artigiana” l’impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione e di trasformazione di beni, anche
semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione
della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all’esercizio dell’impresa artigiana.
Parte I
legge e con gli scopi di cui al precedente
comma 1, presenti comunicazione alla
Camera di Commercio, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, all’iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione d’impresa artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, sempreché la maggioranza dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in
prevalenza lavoro personale. anche manuale,
nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la
maggioranza nell’organo amministrativo.
4. E’, altresì, “artigiana” l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui al successivo art. 13 e con
gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo:
a) è costituita ed esercitata in forma di
società a responsabilità limitata con unico
socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 11 della
presente legge e non sia unico socio di
altra società a responsabilità limitata o
socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di
società in accomandita semplice, sempre
che ciascun socio accomandatario sia in
possesso dei requisiti indicati dall’art. 11
della presente legge e non sia unico socio
di una società a responsabilità limitata o
socio di altra società in accomandita semplice.
2. E’ “artigiana” l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa,
escluse le società per azioni e in accomandita
per azioni, a condizione che la maggioranza
dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente
sul capitale.
5. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei
beni di produzione propria, o per la fornitura
al committente dei beni strumentali all’esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi commessi, non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di attività commerciali.
3. L’impresa costituita ed esercitata in forma di
società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente
6. L’impresa artigiana può svolgersi in luogo
fisso, presso un immobile idoneo allo scopo o
in appositi locali o in altra sede designata dal
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
committente oppure in forma ambulante o di
posteggio.
7. L’impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del
processo produttivo o per lo svolgimento di
attività amministrative e della gestione.
Art. 13
Limiti dimensionali
1. L’impresa artigiana può essere svolta anche
con la prestazione d’opera di personale
dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che
non superi i seguenti limiti:
a) per l’impresa che non lavora in serie:
1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
2) il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 22, a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purché
con lavorazione non del tutto automatizzata:
1) un massime di 9 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 5;
2) il numero dei dipendenti può essere
elevato fino a 12 a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria attività
nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura:
1) un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
2) il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 40 a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche,
7197
tradizionali e dell’abbigliamento su
misura sono individuati dalla Commissione regionale per l’Artigianato;
d) per l’impresa di trasporto: un massimo di
8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili:
1) un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
2) il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 14, a condizione
che le unità aggiutive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1
del presente articolo non sono computati:
a) per un periodo di due anni gli apprendisti
passati in qualifica, ai sensi del D.Lgs.
14 settembre 2011, n. 167 “Testo Unico
dell’Apprendistato” e successive modifiche
ed integrazioni e mantenuti in servizio
dalla stessa impresa artigiana;
b) i dipendenti con contratto di inserimento
di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
c) i lavoratori a domicilio di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877 “Nuove norme
per la tutela del lavoro a domicilio” e successive modifiche ed integrazioni, sempre
che non superino un terzo dei dipendenti
non apprendisti occupati presso l’impresa
artigiana.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1
sono computati:
a) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito
dell’impresa artigiana;
7198
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
c) i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che abbiano superato
fino ad un massimo del 20% e per un periodo
non superiore a tre mesi nell’anno, i limiti
dimensionali di cui al presente articolo, mantengono l’iscrizione all’albo.
5. Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini
della qualificazione di un’impresa come artigiana, non vengono cumulati gli assenti con
diritto alla conservazione del posto di lavoro
con gli eventuali sostituti.
Art. 14
Consorzi, società consortili
e associazioni tra imprese artigiane
1. I consorzi e le società consortili, anche in
forma di cooperativa, costituiti tra imprese
artigiane sono iscritti nell’Albo delle imprese
artigiane con la denominazione di “consorzio
artigiano” o “società consortile artigiana”;
2. I consorzi e le società consortili, anche in
forma cooperativa, cui partecipano, oltre che
imprese artigiane, anche piccole imprese
purché in numero non superiore ad un terzo,
nonché enti pubblici o privati di ricerca e di
assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti
in separata sezione dell’Albo delle imprese
artigiane con la denominazione di cui al
comma 1, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi
deliberanti.
Art. 15
Albo delle imprese artigiane
1. E’ istituito, presso la Camera di Commercio
territorialmente competente, l’Albo delle
imprese artigiane.
Parte I
2. Nessuna impresa può adottare nella propria
insegna, ditta o marchio, una denominazione
in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se
non iscritta nell’Albo delle imprese artigiane.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato
come artigiano, se non proveniente da imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane.
4. L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è
condizione essenziale per la concessione
delle agevolazioni previste a favore delle
imprese artigiane e loro consorzi.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli effetti dell’iscrizione all’albo decorrono dalla data di presentazione della comunicazione prevista
all’art. 16 e gli effetti dei provvedimenti di
modificazione dell’iscrizione e di cancellazione dall’albo medesimo decorrono, rispettivamente, dalla data del verificarsi dell’evento
modificativo, dalla data di cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti previsti dalla
presente legge per ottenere l’iscrizione.
6. In caso d’invalidità, di riconoscimento dei
benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa
impresa può conservare, a richiesta, l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, anche
in mancanza di uno dei requisiti di cui al
precedente art. 12, per un periodo massimo
di cinque anni o fino al compimento della
maggiore età dei figli minorenni, sempre che
l’esercizio dell’impresa venga assunto dal
coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
7. Le stesse previsioni di cui al comma 6 del
presente articolo trovano applicazione anche
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
nelle ipotesi in cui all’imprenditore artigiano
venga affiancato l’amministratore di sostegno
di cui all’art. 404 del codice civile.
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra
comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.
Art. 16
Procedimento d’iscrizione
1. Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell’impresa
presenta, anche tramite le Agenzie per le
imprese di cui all’articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, alla Camera di Commercio
nel cui territorio e ubicata la sede operativa
principale dell’impresa; una dichiarazione
attestante il possesso dei relativi requisiti
mediante la comunicazione unica per la
nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 corredata da apposita segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) contenente le dichiarazioni specifiche
relative all’iscrizione/modifica/cancellazione
del requisito di “impresa artigiana”. Il contenuto della scia artigiana è definito dalle circolari ministeriali e contenuto nella apposita
modulistica per l’iscrizione al Registro
Imprese.
2. La comunicazione attesta il possesso dei
requisiti e determina l’iscrizione all’Albo delle
imprese artigiane con decorrenza dalla data
di presentazione della comunicazione stessa
nonché l’annotazione con la qualifica “artigiana” nella sezione speciale del Registro
delle Imprese, sussistendo tutti i presupposti
di legge.
3. L’iscrizione è trasmessa dalla Camera di
Commercio, per il tramite della comunicazione unica, alle competenti sedi dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e
dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai
7199
fini previdenziali ed assistenziali, previa
compilazione delle apposite modulistiche.
4. La Camera di Commercio può disporre
accertamenti e controlli e adotta gli eventuali
provvedimenti di cancellazione, avvalendosi
dell’attività istruttoria dei Comuni. Gli interessati sono informati dell’avvio del procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuata dall’impresa come
recapito elettronico della sede legale, con
facoltà di prendere visione ed estrarre copia
della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.
5. La comunicazione può essere presentata per
via telematica o su supporto informatico, in
base alle vigenti normative disciplinanti la
comunicazione unica.
Art. 17
Attività istruttoria dei Comuni
1. Nel caso in cui la Camera di Commercio
disponga, avvalendosi dell’attività istruttoria
dei Comuni, controlli e accertamenti ai sensi
dell’art. 16, comma 4 della presente legge, i
Comuni dovranno trasmettere le risultanze
dell’istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 18
Iscrizione d’ufficio
1. La Camera di Commercio procede all’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, delle
imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di
legge per chiedere l’iscrizione, non hanno
provveduto alla presentazione della prescritta
comunicazione.
2. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di
agevolazioni in favore delle imprese artigia-
7200
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
ne, le associazioni di categoria artigiane e
qualsiasi pubblica amministrazione interessata, sono tenuti a segnalare, alla Camera di
Commercio, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei
requisiti di qualifica artigiana previsti dalla
presente legge nei confronti di imprese che
non risultino iscritte nell’Albo delle imprese
artigiane, sia nel caso di quelle gia iscritte
che abbiano perduto i requisiti essenziali
predetti.
3. La Camera di Commercio, sulla base delle
segnalazioni di cui al precedente comma,
avvia la procedura di accertamento e d’istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni,
La decisione è assunta entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della segnalazione.
Gli interessati sono informati dell’avvio del
procedimento per l’iscrizione o la cancellazione d’ufficio, entro quindici giorni dall’avvio dello stesso, tramite PEC, se disponibile,
oppure a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento con facoltà di prendere
visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di Commercio,
nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere personalmente di
essere sentiti.
4. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla competente sede
dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS), all’ente e all’autorità che, con
la loro segnalazione, hanno dato luogo all’avvio della procedura d’iscrizione o di cancellazione d’ufficio.
Art. 19
Modificazioni e cancellazioni
1. I titolari di Imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nel registro delle imprese,
sono tenuti a comunicare alla Camera di
Commercio, per il tramite di comunicazione
unica, ogni variazione dello stato di fatto e di
Parte I
diritto, rispetto a quello risultante dall’iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza
ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana della impresa, del consorzio o
della società consortile. La comunicazione
deve pervenire alla Camera di Commercio
entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento oggetto della stessa.
2. Le domande di cancellazione sono presentate
entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti
artigiani.
3. La Camera di Commercio ha facoltà di
disporre, in qualsiasi momento, accertamenti
d’ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese artigiane iscritte nell’Albo delle imprese artigiane.
4. Prima di decidere sulla cancellazione, la
Camera di Commercio deve informare l’interessato, assegnandogli un termine per far
pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte. La cancellazione ha effetto dalla
data di cessazione dell’attività o di perdita dei
requisiti necessari per l’iscrizione o dalla
data del relativo provvedimento negli altri
casi.
Art. 20
Ricorsi
1. Contro i provvedimenti della Camera di
Commercio in materia d’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese
artigiane, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per
l’Artigianato, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all’art. 18,
comma 2 della presente legge.
2. Il ricorso alla Commissione, redatto in carta
libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
Parte I
7201
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
3. Le decisioni della Commissione sono comunicate alla Camera di Commercio che ha
emanato l’atto impugnato e al ricorrente
entro novanta giorni dalla presentazione del
ricorso e possono essere impugnate entro
sessanta giorni dalla comunicazione della
decisione stessa dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
4. La Camera di Commercio ha l’obbligo di dare
esecuzione alla decisione della Commissione
entro quindici giorni dalla comunicazione
della decisione stessa.
dell’attività: da un minime di euro 100,00
ad un massimo di euro 1.000,00;
c) per la dichiarazione di dati non veritieri o
inesatti, fatta salva la comunicazione
all’autorità giudiziaria di eventuali illeciti
penali: da un minimo di euro 150,00 ad
un massimo di euro 1.500,00:
d) per l’uso da parte di imprese, consorzi e
società consortili, non iscritte nell’Albo
delle imprese artigiane con le denominazioni di cui all’art. 2 della presente legge,
nella propria ditta, insegna o marchio di
Art. 21
Sanzioni amministrative
riferimenti all’artigianato: da un minimo
di euro 250,00 ad un massimo di euro
2.500,00.
1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di chi non osserva le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di
prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio
abusivo di attività artigianali, di tutelare la
professionalità degli imprenditori artigiani
nonché il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi
prodotti secondo le regole della buona arte e
della migliore qualità.
4. In caso di ritardo nella presentazione delle
2. Le sanzioni amministrative consistono nel
pagamento di una somma di denaro graduata in relazione alla gravità della violazione,
all’opera svolta dal sanzionando per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze
della violazione ed alle sue condizioni economiche.
altre pubbliche amministrazioni alla compe-
3. L’ammontare delle sanzioni è così determinata:
a) per l’omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di
euro 150,00 ad un massimo di euro
1.500,00;
b) per l’omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto
rispetto a quello risultante dall’iscrizione,
quando tale variazione abbia rilevanza ai
fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell’impresa e di cessazione
comunicazioni si applica una riduzione del
50% della sanzione.
5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro
promozione con il riferimento all’artigianato,
quando provengano o siano riferite a imprese
ed enti non iscritti nell’Albo delle imprese
artigiane sono segnalate da parte della
Camera di Commercio, dei Comuni e delle
tente Autorità giudiziaria, per l’accertamento
degli eventuali reati e l’irrogazione delle relative sanzioni penali.
6. Copia degli atti di cui sopra e, altresì, trasmessa agli uffici competenti per territorio
della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle
Entrate,
dell’Ispettorato
del
lavoro,
dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL).
7. Qualora l’infrazione sia rilevata a carico di
dipendenti dell’amministrazione dello Stato,
di enti locali o di altri enti pubblici, copia
degli stessi atti è inviata anche all’amministrazione di appartenenza.
7202
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
Art. 22
Applicazione e riscossione delle sanzioni
b) l’innovazione, la ricerca e la qualificazione
delle imprese artigiane anche sul piano
ambientale e organizzativo;
1. Le funzioni riguardanti la determinazione,
l’accertamento, la contestazione e la notificazione della violazione, l’applicazione e la
riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui al
precedente articolo 21, ivi compresa l’emanazione della ordinanza-ingiunzione, sono
attribuite ai Comuni nei cui territori sono
state accertate le trasgressioni.
2. I Comuni vi provvedono con l’osservanza
delle modalità e delle disposizioni contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 “Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma e
17, penultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al
sistema penale”.
c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione;
d) le reti di impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
e) l’export e l’internazionalizzazione;
f) i programmi per strutture e infrastrutture
per lo sviluppo delle imprese artigiane.
PARTE SECONDA
INTERVENTI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ARTIGIANATO, PER IL TRASFERIMENTO
E LA CREAZIONE D’IMPRESA, INTERVENTI DIRETTI
A INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con
riferimento all’anno solare precedente, i
Comuni trasmettono alla Camera di
Commercio un’elencazione delle infrazioni
accertate, con l’indicazione delle sanzioni
irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di
quelle riscosse, con l’esposizione delle spese
sostenute per l’esazione di ciascuna di esse.
Entro lo stesso termine, i Comuni versano gli
importi delle sanzioni riscosse, al netto delle
spesse sostenute per la riscossione, alla tesoreria della Camera di Commercio.
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
E DEI SERVIZI DELL’ARTIGIANATO DELLA
BASILICATA
Titolo I
INCENTIVAZIONE
DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
E CORSI DI FORMAZIONE
NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO
Art. 24
Contributi regionali
Titolo I
STRUMENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO
DELL’ARTIGIANATO
1. Allo scopo di promuovere l’occupazione dei
giovani, la Giunta regionale può concedere
contributi alle imprese artigiane e consorzi di
imprese artigiane, aventi sede nel territorio
Art. 23
Strumenti a sostegno e sviluppo
dell’artigianato
1. La Regione Basilicata, con la presente legge
intende sostenere:
a) lo sviluppo degli investimenti;
della Regione, che assumono giovani lavoratori.
2. La struttura regionale competente, tenuto
conto delle somme stanziate, predispone ed
attua i programmi di intervento e individua i
progetti e le iniziative ammesse a contributo.
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
Art. 25
Corsi di formazione
1. Nell’ambito della sua attività a sostegno della
formazione nell’artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani e giovani professionisti che, nel perseguimento del proprio
obiettivo professionale o imprenditoriale,
abbiano bisogno di acquisire conoscenza di
una particolare prassi artigianale o manualità e capacità lavorativa di uno specifico settore artigianale, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate
operanti nel territorio della Regione e delle
associazioni di categoria artigiane.
2. I corsi di formazione sono organizzati in coerenza con il sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di
attestazione, a garanzia di qualità e rispondenza dell’offerta, nell’ambito del sistema
integrato per l’apprendimento permanente e
il sostegno alle transizioni della vita attiva.
Titolo II
AIUTI AL TRASFERIMENTO D’IMPRESA
E ALLA “CREAZIONE DI IMPRESA”
O “START-UP” E INTERVENTI DIRETTI
Art. 26
Interventi prioritari
1. La Regione promuove;
a) iniziative intese ad attuare il trasferimento
di proprietà di un’impresa artigiana da un
titolare a un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e
di salvaguardare i livelli occupazionali;
b) iniziative intese a porre in essere aiuti alla
creazione d’impresa, altrimenti denominata “start-up”, al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire
la crescita occupazionale;
7203
c) iniziative anche innovative atte a favorire
la nascita di nuove imprese artigiane;
d) iniziative finalizzate alla nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte
a maggioranza di capitale e soci disabili;
e) iniziative finalizzate all’avvio ed al consolidamento di imprese artigiane gestite da
donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare, favorendo le donne in fuoriuscita dal
processo produttivo.
2. Le associazioni di categoria artigiane possono presentare alla Commissione regionale
per l’Artigianato progetti intesi a sviluppare
le politiche, le azioni e le attività a favore dell’artigianato, anche per le finalità di cui al
precedente comma 1 del presente articolo.
3. La Giunta regionale, su proposta della
Commissione regionale per l’Artigianato, può
cofinanziare i progetti di cui al comma precedente con proprio motivato provvedimento, determinandone criteri e modalità operative
Titolo III
INIZIATIVE PER FAVORIRE
LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROGETTI
E DEI SERVIZI DELL’ARTIGIANATO
Art. 27
Iniziative promozionali
1. La Regione promuove, coordina, organizza,
favorisce, realizza e partecipa a manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed
ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei
prodotti e dei servizi dell’artigianato della
Basilicata, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei
consumatori.
7204
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
La Commissione regionale per l’Artigianato
si fa promotrice e riceve le proposte presentate da enti pubblici, enti finalizzati allo sviluppo dell’artigianato riconosciuti dalla
Regione, associazioni di categoria artigiane.
2. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane sia mediante proprie proposte ed iniziative, sia con il cofinanziamento di progetti di
enti e soggetti pubblici e privati, sia con la
concessione di contributi per il concorso
nelle spese sostenute dai soggetti promotori.
3. Al fine di attuare le iniziative di cui ai precedenti comma, la Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per
l’Artigianato, con proprio motivato provvedimento, determina modalità operative per la
realizzazione delle stesse.
Art. 28
Commercializzazione dei prodotti
e dei servizi dell’artigianato
1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti pubblici, ai consorzi e alle società
consortili costituiti ai sensi della presente
legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato della Basilicata anche oltre l’ambito
regionale.
2. I progetti di cui sopra possono avere come
oggetto una o più delle seguenti attività:
a) la consulenza e l’assistenza finalizzata alla
commercializzazione;
b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informativo, destinati a favorire la conoscenza dell’artigianato della Basilicata;
c) la stampa e la diffusione di guide tecnicoeconomiche per l’indirizzo delle produzioni;
Parte I
d) l’effettuazione di indagini e ricerche di
mercato ed il collegamento con banche
dati, per l’individuazione di mercati e di
clienti;
e) la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;
f) la promozione di centri permanenti polifunzionali rivolti alla tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale;
g) la costituzione di piattaforme e di e-commerce;
h) la realizzazione di progetti in coworking o
l’elaborazione di progetti sorti in hub di
ideazione e sviluppo di start up.
3. Le modalità di presentazione delle domande,
gli importi e le regole per la concessione dei
contributi sono determinati dalla Giunta
regionale con proprio motivato provvedimento.
Titolo IV
PROMOZIONE DI INTERVENTI
PER L’INNOVAZIONE
Art. 29
l. La Regione promuove interventi finalizzati
all’innovazione nelle imprese artigiane attraverso:
a) l’innovazione tecnologica, organizzativa e
commerciale delle aziende artigiane;
b) la realizzazione di progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo;
c) lo sviluppo delle lavorazioni innovative.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti
possono essere richiesti dalle imprese e preferibilmente realizzati con la compartecipazione di partner di riconosciuta importanza
nello specifico settore di intervento (centri di
ricerca pubblici o privati, fondazioni tecnicoscientifiche, Università, centri per l’innova-
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
zione e la nascita di start-up).
Particolare importanza può essere assegnata
a progetti che coinvolgano più imprese e
vedano la partecipazione attiva delle
Associazioni di categoria.
7205
b) concedere contributi alle imprese artigianali al fine di ridurre il tasso di interesse
sui finanziamenti erogati dagli istituti di
credito convenzionati o dagli organismi
abilitati nel settore della garanzia, a fronte
di processi di sviluppo e consolidamento,
2. Le modalità di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni di cui al presente
articolo sono stabilite mediante avviso pubblico.
diretti anche a favorire:
1) il ricambio generazionale;
2) la creazione d’impresa, specie innovativa;
3) l’innovazione e la ricerca;
PARTE TERZA
INTERVENTI ECONOMICI E INCENTIVI
4) l’internazionalizzazione del sistema;
5) i progetti di intervento finalizzati al
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
recupero e alla valorizzazione delle
E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE
botteghe d’arte e degli antichi mestieri,
di negozi e di locali a rilevanza storica
e di imprese storiche ultracentenarie;
Titolo I
INTERVENTI CREDITIZI
6) la creazione di reti e partenariati, i progetti di filiera e integrati.
A FAVORE E PER LO SVILUPPO DELLE
IMPRESE ARTIGIANE E DELL’OCCUPAZIONE
Art. 31
Vincolo per i beneficiari
Art. 30
dei finanziamenti
Fondi di garanzia e accesso al credito
1. La Regione promuove, lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso
nel territorio, rivolto anche all’abbattimento
del costo delle operazioni di finanziamento,
in particolare se collegate a processi di innovazione.
2. A tal fine la Regione può:
1. La concessione dei finanziamenti alle botteghe d’arte e degli antichi mestieri ai negozi e
ai locali a rilevanza storica, nonché alle
imprese storiche ultracentenarie prevista
dalla presente legge è subordinata alla stipula
tra gli enti locali, i proprietari degli immobili
ed i gestori delle relative attività, di un’apposita convenzione che stabilisce vincoli in
ordine al mantenimento della destinazione
a) costituire propri fondi o integrare quelli
d’uso e dei caratteri salienti del locale o del-
destinati alla garanzia primaria e accesso-
l’impresa, degli arredi, della conformazione
ria, per concederli ai soggetti abilitati,
agli spazi interni, delle vetrine e di ogni ele-
anche ai Confidi, ai sensi della normativa
mento di decoro e funzione descritti come
vigente in materia di garanzia e credito,
meritevoli di tutela
tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i
2. La convenzione prevista nel comma 1 defini-
criteri di selezione dei beneficiari e le
sce i casi e le modalità di revoca dei contribu-
modalità di trasferimento delle risorse
ti se i vincoli in essa previsti non sono rispet-
finanziarie;
tati.
7206
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
Art. 32
Contributi alle Associazioni
di categoria artigiane
1 La Giunta regionale può riconoscere alle
Associazioni di categoria artigiane specifici
contributi per il finanziamento di iniziative
ed attività finalizzate alla crescita professionale delle imprese artigiane ed al potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli
associati determinati secondo idonea certificazione rifasciata degli enti delegati alla
riscossione dei contributi associativi ovvero
da soggetti terzi equivalenti.
Parte I
c) due funzionari del Dipartimento Politiche
di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca, designati dall’Assessore regionale
al ramo; le funzioni di segretario sono
svolte dal direttore regionale Artigiancassa o da un suo delegato.
3. Nessun compenso e nessun rimborso spesa
sono dovuti ai componenti del Comitato.
PARTE QUARTA
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO,
TIPICO E TRADIZIONALE
DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA
2. Le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi sono determinati. con proprio atto
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 33
Comitato tecnico regionale Artigiancassa
1. Per gli interventi agevolativi di contributo in
conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai
sensi della L. 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie la Regione si avvale del
Comitato tecnico regionale Artigiancassa di
cui all’art. 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949 e
successive modificazioni e integrazioni ai
sensi della L. 21 maggio 1981. n. 240, nonché
per altri strumenti agevolativi.
2. Il Comitato di cui al comma 1 del presente:
articolo dura in carica cinque anni, é costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed é così composto:
a) Assessore regionale con delega all’artigianato, o suo delegato, con funzioni di
Presidente;
b) due componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
Titolo I
ARTIGIANATO ARTISTICO
TIPICO E TRADIZIONALE
Art. 34
Finalità
1. La Regione tutela, valorizza e promuove le
lavorazioni artigianali che presentano elevati
requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici
collegati alla tipicità dei materiali impiegati,
elle tecniche di lavorazione ed ai luoghi di
origine.
2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al
precedente comma 1, la Regione persegue i
seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della
panificazione tipica delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su
misura;
b) la formazione e l’aggiornamento o la qualificazione professionale di coloro che
operano o intendono operare nel campo
delle suddette lavorazioni;
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
c) la promozione dei prodotti dell’artigianato
artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica, delle produzioni alimentari
7207
3. I compiti e le attività dei Consorzi di tutela
sono definiti, con proprio atto, dalla Giunta
Regionale.
tipiche e dell’abbigliamento su misura;
d) lo sviluppo delle imprese dell’artigianato
artistico e tradizionale anche attraverso la
concessione di agevolazioni finanziarie.
3. Le Giunta regionale, su proposta della
Commissione regionale per l’Artigianato, con
proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali. della panificazione tipica,
delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura, oggetto della presente
legge.
4. La Regione Basilicata, in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione
professionale ed imprenditoriale, promuove
interventi finalizzati a favorire il recupero di
antichi mestieri artigiani della regione, a
rischio di estinzione anche per mancanza di
scuole o specifiche botteghe di apprendistato,
con particolare attenzione ai giovani dai 18
ai 35 anni.
Art. 35
Consorzi di tutela
1. La Regione: si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato artistico, tipico tradizionale,. della pani-
4. La Giunta regionale riconosce, con proprio
atto, i Consorzi di tutela a condizione che
rispondano ai requisiti di seguito indicati:
a) siano rappresentativi di imprese artigiane
operanti nella produzione oggetto della
tutela ricomprese nella zona interessata,
secondo parametri definiti dalla Giunta
regionale, sentite le associazioni di categoria artigiane;
b) siano retti da statuti che consentano l’ammissione, senza discriminazione, delle
imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;
c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.
5. I Consorzi trasmettono alla competente struttura regionale una relazione annuale sull’attività svolta, oltre a dati ed informazioni sugli
andamenti delle produzioni oggetto della
tutela.
6. Nel caso del venir meno dei requisiti ovvero
di grave inadempienza rispetto ai compiti
definiti, la Giunta regionale, previa diffida da
parte dell’ufficio regionale competente in
materia, revoca l’atto di riconoscimento dei
Consorzi.
ficazione tipica e dell’abbigliamento su misura; dei Consorzi di tutela promossi degli enti
locali e dalle associazioni di categoria artigiane allo scopo di garantire l’origine e la qualità delle produzioni.
2. I Consorzi sono costituiti da imprese dall’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della
panificazione tipica e dell’abbigliamento
su misura. Ai Consorzi di tutela possono partecipare le associazioni di categoria artigiane.
Art. 36
Disciplinari di produzione, contrassegni
di origine e di qualità e disciplinari d’uso
1. I disciplinari delle produzioni dell’artigianato
artistico, tipico, tradizionale, della produzione tipica e dell’abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei
prodotti, anche con riferimento alle tecniche
di lavorazione impiegate, ai materiali utiliz-
7208
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
zati all’origine e alle caratteristiche storicogeografiche. I disciplinari sono approvati
dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale istituisce, con proprio
atto, il contrassegno di origine e qualità delle
produzioni artigiane “artistiche", "tipiche”,
“tradizionali", "della panificazione tipica" e
“dell’abbigliamento su misura". Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione se
“artistica", "tipica”, “tradizionale", "della panificazione tipica" o "dell’abbigliamento su
misura", l’origine geografica e il materiale
utilizzato per lo specifico prodotto.
3. Il disciplinare d’uso del contrassegno di origine definisce le condizioni per la concessione
in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché la modalità di esercizio della
vigilanza ed i casi di revoca. Il disciplinare
d’uso è approvato dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione del
contrassegno di origine alle imprese artigiane
che ne facciano richiesta.
5. La concessione del contrassegno è disposta
con determinazione del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
Parte I
che hanno conservato antiche lavorazioni e
tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali
a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse
storico, artistico e tradizionale, iscritte negli
elenchi regionali o nel registro regionale possono avvalersi del contrassegno di origine e
di qualità così come istituito al precedente
articolo, da collocare all’esterno dell’esercizio
e da utilizzare nella pubblicistica, recante la
dicitura "Locale a rilevanza storica della
Basilicata", "Negozio a rilevanza storica della
Basilicata", "Bottega d’arte e degli antichi
mestieri a rilevanza storica della Basilicata",
“Impresa storica ultracentenaria della
Basilicata”.
2. L’utilizzo del logo di contrassegno di origine
e di qualità è subordinata al mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi regionali o nel
registro regionale.
3. La Giunta regionale promuove la predisposizione di una guida dei locali, dei negozi, delle
botteghe d’arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie dove sono indicati:
a) la localizzazione, l’anno di origine ed il
fondatore dell’esercizio commerciale o
dell’impresa storica ultracentenaria;
b) la descrizione della sede e dell’attività;
Art. 37
Attribuzione del contrassegno di origine
e di qualità, guida dei locali,
negozi, botteghe d’arte
e degli antichi mestieri a rilevanza storica
e delle imprese storiche ultracentenarie
1. I locali, i negozi. le botteghe d’arte e degli
antichi mestieri a rilevanza storica e le
imprese storiche ultracentenarie, nei quali
sono svolte le attività che costituiscono gli
elementi tipici della tradizione artistica della
Regione, le attività artigiane e commerciali
c) gli eventuali fatti storici, culturali, oppure
la presenza di personaggi illustri collegati
all’esercizio o all’impresa.
4. L’utilizzo del contrassegno da parte di soggetti non iscritti negli elenchi regionali o nel
registro regionale. oppure l’utilizzo di un
logo non corrispondente al modello predisposto della Giunta regionale è soggetto ad una
sanzione amministrativa da un minimo di
euro 2.000,00 ad un massimo di euro
5.000,00.
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
All’irrogazione delle sanzioni amministrative
provvedono i Comuni nel cui territorio sono
ubicati i locali, i negozi, le botteghe d’arte e
degli antichi mestieri a rilevanza storica e le
imprese storiche ultracentenarie.
Art. 38
Censimento delle attività storiche,
locali, delle botteghe d'arte
e degli antichi mestieri a rilevanza storica
1. La Regione istituisce, previo apposito censimento, gli elenchi regionali dei locali. dei
negozi delle botteghe d’arte e degli antichi
mestieri a rilevanza storica.
7209
c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica eppure nell’ambito territoriale di riferimento;
d) l’interesse storico-culturale dell’attività
esercitata e la rilevanza dal punto di vista
storico, artistico, culturale e tradizionale
dell’attività svolta.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione concernente la
determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica,
nonché delle imprese storiche ultracentenarie.
2. Sono considerati;
a) locali a rilevanza storica: gli immobili di
cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio";
b) negozi di rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant’anni nella medesima struttura e
dello stesso genere merceologico;
c) botteghe d’arte e degli antichi mestieri a
rilevanza storica le attività artigianali
dedite da almeno cinquant’anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione.
3. E' istituito, previo apposito censimento, il
registro delle imprese storiche ultracentenarie aventi i seguenti requisiti:
a) l’età anagrafica e la durata dell’attività calcolata a partire dall'anno di fondazione
oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;
b) la tradizione familiare e il mantenimento
della titolarità dell’impresa da parte di
uno o più discendenti del fondatore della
medesima attività;
5. I Comuni, in conformità alle funzioni attribuite alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, entro i novanta
giorni successivi al termine previsto nel
comma 4 individuano, sulla base dei criteri
determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d’arte e degli
antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le
imprese storiche ultracentenarie presenti sul
proprio territorio e trasmettono alla Giunta
regionale i relativi elenchi.
6. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati
dai Comuni, provvede:
a) al censimento sulla base della scheda e
della metodologia prevista nel comma 5,
verificando contestualmente la compatibilità con i criteri previsti nei commi 3, 4 e 5
della individuazione da parte dei Comuni
dei locali, dei negozi, delle botteghe d’arte
e degli antichi mestieri a rilevanza storica,
nonché delle imprese storiche ultracentenarie;
b) all’istituzione degli elenchi regionali dei
locali, dei negozi, delle botteghe d’arte e
degli antichi mestieri a rilevanza storica e
del registro delle imprese storiche ultracentenarie, con delibera della Giunta
7210
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
regionale pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata.
Parte I
4. L’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano e tenuto presso la
Commissione regionale per l’Artigianato.
7. L’inserimento negli elenchi regionali e nel
registro regionale comporta l’acquisizione
della qualifica di locale, negozio, bottega
d’arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, oppure di impresa storica ultracentenaria.
8. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai
Comuni per l'effettuazione del censimento
5. I Consorzi di Tutela, nell’ambito dei propri
programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l’attività dei
maestri artigiani.
Art. 40
Bottega scuola
ripartendo il contributo previsto nella presente legge.
Art. 39
1. Le imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio
lavoratore un maestro artigiano ai sensi dell’art. 39, sono denominate "bottega scuola”.
Maestro artigiano
1. Al titolare di impresa artigiana del settore
dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale,
della panificazione tipica e dell’abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa, purché partecipi personalmente all’attività, è
attribuita, su richiesta dell’interessato, la
qualifica di maestro artigiano con determinazione del dirigente della competente struttura regionale, previa istruttoria positiva da
2. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per valorizzare l’attività delle imprese e
delle botteghe dell’artigianato artistico e tradizionale da individuare quali "bottega scuola".
3. La "bottega scuola" può svolgere attività formativa dei giovani allievi artigiani, nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai
sensi della vigente legislazione regionale.
parte della Commissione regionale per l’Artigianato.
2. Le modalità e la specificazione dei requisiti
4. Le modalità operative di funzionamento
della "bottega scuola" sono stabilite dal disciplinare di cui all’art. 42.
per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabiliti con disciplinare
di attuazione di cui all’articolo 42 e la Giunta
terrà conto di:
a) un’adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana;
b) un adeguato grado di capacità professio-
Art. 41
Sanzioni
1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega scuola, in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 39, è punito
con una sanzione amministrativa da euro
500,00 ad euro 1.500,00.
nale desumibili dai titoli acquisiti.
3. Il maestro artigiano può svolgere attività di
docenza e di tutor per la formazione pratica
degli allievi artigiani.
2. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell’articolo 39, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
Parte I
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
3. Fermo restando le funzioni spettanti agli
organi di polizia giudiziaria, l’accertamento
delle violazioni compete, nei limiti della pro-
7211
nato della Regione Basilicata nonché la
L.R. 25 luglio 1997, n. 33 "Istituzione
dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato".
pria circoscrizione territoriale, agli organi
amministrativi di polizia municipale ed alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura territorialmente
competente; la Camera di Commercio provvede all’introito dei proventi delle stesse.
Art. 42
Disciplinare
Art. 44
Disposizioni in materia di aiuti di stato
1. Gli interventi previsti dalla presente legge
sono attuati in conformità alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 31 "Disposizioni sulla
partecipazione della Regione Basilicata al
processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche
comunitarie" e nel rispetto dei principi procedurali contenuti nei regolamenti comunitari
in vigore in materia di aiuti di stato.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare com-
Art. 45
Disposizioni transitorie e finali
petente approva apposito disciplinare attuativo che, in particolare definisce:
a) le modalità di insediamento e funzionamento della Commissione regionale per
l’Artigianato:
b) le modalità per il conseguimento della
1. Le Commissioni regionali e provinciali per
l’artigianato di cui alla L.R. n. 22/2005 sono
soppresse ed entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presenze legge, devono
terminare i procedimenti amministrativi
ancora pendenti.
qualifica di maestro artigiano e per la
“bottega scuola”.
c) la definizione dei settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali e l’individuazione
2. La Commissione regionale per l’Artigianato
della Basilicata di cui all’art. 9 è costituita
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
delle attività per ciascun settore.
PARTE QUINTA
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
3. Il Comitato tecnico regionale Artigiancassa attualmente in carica, costituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale,
rimane in carica fino alla sua scadenza naturale.
Art. 43
Abrogazioni
Art. 46
Norma finanziaria
1. Sono abrogate la:
L.R. 1° marzo 2005, n. 22 "Disciplina degli
organi amministrativi e di tutela dell’artigia-
1. Agli oneri derivanti dal compimento delle
attività connesse all’esercizio delle funzioni
7212
N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13-8-2015
amministrative di cui alla presente legge, stimati in euro 50,000.00 per l’anno 2015, si
provvede con gli stanziamenti a valere sulla
Missione 14 "Sviluppo economico e competitività” Programma 01 "Industria, PMI e
Artigianato”.
2. Per l’esercizio in corso e per gli anni successivi, agli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge, si provvederà con le leggi di
Parte I
Art. 47
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
Potenza, 12 agosto 2015
bilancio entro i limiti delle autorizzazioni
annuali ivi contenute.
PITTELLA