richiesta di autorizzazione per tinteggiatura facciate

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richiesta di autorizzazione per tinteggiatura facciate
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER
TINTEGGIATURA FACCIATE
€ 16,00
bollo
(Art. 95 Regolamento Edilizio Vigente)
AL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………..……………...………il ……………………………..
Residente a ………………………………………………………………….provincia di …………………..
In Via/Piazza …………………………………………………………..……………………...…nc…………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………….
Nella sua qualità di :
□ proprietario/a
□ costruttore □ amministratore di condominio
□ ………………………
CHIEDE
Alla S.V. la prescritta autorizzazione per la tinteggiatura delle facciate del fabbricato ubicato in
località ………………………..............…………. Via ...............................………………. n. ...…….
identificato
catastalmente
al
N.C.T./N.C.E.U.
al
foglio
n.
…………………
mappale/i
n. .......................………………………………………....………………………………….. e ricadente,
secondo
il
vigente
P.G.T.,
in
zona
territorialmente
omogenea
di
tipo
………………………………………........................................................……………….”
“................
ai
sensi
dell’art. 2 D.M. 02.04.68 n. 1444.
Distinti saluti.
Calolziocorte, lì ………………………
In fede
………………………………..
Allega :



Estratto P.G.T. con individuazione dell’immobile oggetto di intervento
Campione del colore prescelto
Documentazione fotografica di tutti i fronti del fabbricato
NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE
REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPO II
Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio urbano
Articolo 95
Disciplina del colore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme
estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano
elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato
originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di
tinteggiatura.
Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di
fabbrica, devono essere intonacate integralmente.
Le operazioni di tinteggiatura degli edifici, devono essere preventivamente autorizzate
dall’Amministrazione Comunale e non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e
alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia
possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione
neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e
circostanti.
Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso,
con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un
congruo termine per l’esecuzione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER EDIFICI RICADENTI NEI “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE”
MANUALE URBANISTICO
3. Edifici
Rivestimenti delle facciate
Le facciate devono essere finite con intonaco, tranne quando il tipo di costruzione e il carattere
architettonico dell’edificio non richieda l’impiego di altri materiali quali, ad esempio, il mattone a
vista in laterizio, la pietra o i sassi. I rivestimenti plastici così detti a “frattazzo” o a “buccia
d’arancia”, lo strollato, il cemento a vista, le tesserine vetrose e le ceramiche sono vietate.
Le tinteggiature devono essere comprese entro la gamma delle terre, preferibilmente sui toni chiari.
Colori diversi sono ammessi per gli edifici aventi carattere particolare come, ad esempio, le ville
liberty e decò. Gli ornamenti e i decori esistenti devono essere conservati e attentamente restaurati.
La scelta del tipo di rivestimento e della tinteggiatura deve essere fatta tenendo conto delle
caratteristiche dei singoli edifici e delle soluzioni adottate dagli edifici attigui e limitrofi, ma quando
congruenti con i caratteri della tradizione locale (cfr. anche capitolo 6).
Le zoccolature delle facciate e degli androni devono essere alte 100 cm e comunque devono
rimanere al di sotto della linea dei davanzali delle finestre poste al piano terra, ad eccezione degli
edifici di particolare pregio e dei palazzi. La facciata di questi edifici può essere trattata in modo
differente fino alla linea del primo piano. Per la zoccolatura si consiglia l’impiego di lastre regolari
di pietra con esclusione del tipo ad “opus incertum” o l’inserimento di pietre isolate.