Lavoro e Maternità

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Lavoro e Maternità
L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.
SEGRETARIATO CANTONALE
v. Balestra 19
6900 Lugano
+41 91 921 15 51
SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)
Bellinzona
via Magoria 4
Biasca
contr. Cav. Pellanda 2
Chiasso
via Bossi 12
Lamone
via Cantonale
821 41 51
873 01 20
682 55 01
Locarno
v. Lavizzari 2
Lugano
v. Balestra 19
Mendrisio
via Lanz 25
751 30 52
921 15 51
640 51 11
966 00 63
SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)
Bellinzona
via Magoria 6a
Biasca
contr. Cav. Pellanda 2
Chiasso
via Bossi 12
821 41 51
873 01 20
682 55 01
Locarno
v. della Posta 8
Massagno
v. S. Gottardo 50
Mendrisio
via Lanz 25
752 00 40
911 88 60
640 51 11
PERMANENZE
Grono (tel. +41 91 827 13 96); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Cannobio, via
Gallaroli 2 (tel. +39 0323 71 086); Cevio, Bar Castello; Lavena Ponte Tresa, via Marconi 59
(tel. +39 0332 55 12 81); Porlezza, via per Osteno (tel. +39 0344 61 687); S. Maria
Maggiore, Sala municipale.
… ciò che
è importante sapere…
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- edizione 2015 -
L’indennità di maternità ammonta all’80% del reddito medio
conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
L’indennità di maternità ammonta al massimo a fr. 196.- al giorno (salario
annuo massimo assicurato fr. 88’200.-- : 360 giorni x 80% = fr. 196.--).
Indennità di maternità / esclusione di altre indennità (art. 16g)
L’indennità di maternità esclude il versamento delle
seguenti indennità giornaliere:
Il presente opuscolo illustra le principali regole
della maternità e della protezione delle
lavoratrici. Non ha pretesa esaustiva, cosicché non
ha valore normativo. Fanno stato solo le
prescrizioni legali e/o contrattuali.
1. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
2. dell’assicurazione contro gli infortuni;
3. dell’assicurazione per l’invalidità;
4. dell’assicurazione militare.
Contributi (art. 19a LIPG)
Sull’indennità devono essere pagati i contributi AVS-AI-IPG-AD.
Vacanze / Riduzione (art. 329b CO)
Il datore di lavoro ha il diritto di ridurre la durata delle
vacanze se, per un determinato periodo, una lavoratrice non
può svolgere il proprio lavoro (art. 329b CO).
a) A causa della gravidanza
Il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze,
soltanto se la lavoratrice, a causa della gravidanza, è
stata assente per più di due mesi (art. 329b cpv. 3 CO).
Ciò significa che la riduzione inizia solo a partire dal terzo
mese completo d’assenza.
La riduzione può ammontare ad un dodicesimo per ogni
mese completo d’assenza, ossia un dodicesimo per tre
mesi completi d’assenza, due dodicesimi per quattro mesi
completi, ecc.
b) A causa del congedo maternità
Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze se la
lavoratrice è assente perché ha fruito del congedo di
maternità di 14 settimane (art. 329b cpv. 3 CO).
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Importo e calcolo dell’indennità (art. 16e-f LIPG)
Indennità di maternità (art. 16b LIPG)
Obbligo di annunciare la gravidanza?
1. Ha diritto all’indennità la donna che:
Al momento dell’assunzione la lavoratrice non ha l’obbligo di annunciare la
propria gravidanza se in grado di svolgere la mansione per la qual è assunta.
a) era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge AVS durante i nove
mesi precedenti il parto (sei mesi se il parto avviene prima del settimo
mese di gravidanza, sette mesi se avviene prima dell’ottavo mese e
otto mesi se avviene prima del nono mese);
b) durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per
almeno cinque mesi;
c) al momento del parto:
L’obbligo sussiste invece se il lavoro potrebbe mettere in serio pericolo il
nascituro o se la gravidanza renderebbe impossibile l’esecuzione del lavoro,
ad esempio: di ballerina, di insegnante d’educazione fisica o di lavoro fisico
pesante.
La lavoratrice può essere licenziata
durante la gravidanza?
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di
lavoro durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della
lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. c CO).
1. è una salariata
2. è una disoccupata
3. è una indipendente
4. collabora nell’azienda del marito
percependo un salario in contanti.
2. Sono computati anche i periodi d’assicurazione o d’occupazione
compiuti in un Stato membro dell’UE o dell’AELS (art. 26 e 28 OIPG).
La disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il
termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso
e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2
CO)
Tutela della salute durante la maternità
La salute delle donne incinte e delle madri allattanti è esposta, nel contesto
del lavoro, a rischi straordinari.
Inizio del diritto (art. 16c LIPG)
1. Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto.
2. Se il neonato deve restare in ospedale per almeno tre settimane dopo la
nascita, la madre può chiedere che il versamento delle indennità sia
rinviato al momento in cui il bambino potrà essere accolto a casa (art. 24
OIPG).
3. Se il bambino è nato morto o è deceduto dopo il parto, la madre ha
diritto all’indennità per perdita di guadagno qualora la gravidanza sia
durata almeno 23 settimane (art. 23 OIPG).
Durata delle prestazioni (art. 16d LIPG)
L’indennità è versata durante 14 settimane (98 giorni).
Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.
Attenzione: la madre non può in nessun caso riprendere il lavoro prima che
siano trascorse le otto settimane di divieto di occupazione dopo il parto.
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Il datore di lavoro è tenuto, pertanto, ad adottare le condizioni di lavoro in
modo da evitare ogni possibile pregiudizio alla salute (art. 35 cpv. 1 LL).
L’esercizio di lavori gravosi o pericolosi può essere vietato durante la
gravidanza o durante l’allattamento. Sono considerati tali quei lavori che,
per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute:
 Lo spostamento manuale di carichi pesanti: (es. sollecitazione dei
muscoli addominali e indirettamente dell’utero e dell’apparato di
sostegno in particolare della schiena).
 I movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce:
(es. oltre i problemi circolatori causati da attività per le quali occorre
stare in piedi molto a lungo).
 I lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni.
 I lavori in condizioni di sovrapressione come il lavoro in camera di
pressione, l’immersione, ecc.. (es. pericolo di aborto).
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 I lavori che espongono al freddo o al caldo, oppure ad un’umidità
eccessiva: (es. sollecitazione in misura elevata della circolazione
sanguigna).
 I lavori sottoposti agli effetti di radiazioni e sostanze
nocive o di microrganismi (es. esposizioni a radiazioni nocive,
quindi, pericolo di malformazioni).
Il datore di lavoro è tenuto ad offrire alle donne incinte impiegate nel lavoro
serale e notturno il trasferimento in un’attività diurna equivalente.
 I lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di
lavoro che, per esperienza portano ad un forte aggravio (art.
62 OLL1).
Durata del lavoro (art. 60 OLL 1)
Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro equivalente al posto di
un’occupazione tra le 20:00 e le 06:00, è tenuto a versare alla lavoratrice l’80%
del salario, supplemento per lavoro notturno escluso.
Le donne incinte e le madri allattanti non possono
assolutamente essere occupate oltre la durata del lavoro
concordato.
Questa durata non può in alcun caso superare il limite massimo di 9 ore fissato dal
legislatore, anche se il datore di lavoro e le lavoratrici hanno convenuto un tempo
più lungo.
Esenzione dal lavoro e
trasferimento (art. 64 OLL1)
La donna incinta o la madre allattante può chiedere al datore di lavoro di
essere trasferita ad un’attività non gravosa o pericolosa se le condizioni di
lavoro sono tali che la sua salute o la salute del nascituro sia pregiudicata.
La richiesta deve essere attestata da un certificato medico dal quale
emergano le attività che l’interessata sia in grado di svolgere e quelle che
non possono esserle assegnate.
Nei limiti del possibile, il datore di lavoro deve offrire adeguata attività
sostitutiva.
Tutela della salute (art. 35 LL)
Se per motivi attinenti all’organizzazione aziendale un trasferimento ad un
posto di lavoro equivalente e non pericoloso non è possibile, le donne incinte
e le madri allattanti hanno diritto all’80% del salario nella misura in cui il
datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.
Lavoro serale o notturno (art. 35a-b LL)
Il rischio di danni alla salute della madre e del bambino aumenta nelle
attività esercitate tra le 20:00 e le 06:00 perciò durante i primi sette mesi di
gravidanza la lavoratrice può chiedere di essere occupata durante il giorno in
un posto equivalente (art. 35b cpv. 1 LL). È vietata, anche, l’occupazione in
questa fascia oraria durante le otto settimane antecedenti e seguenti il parto
(art. 35a cpv. 4 LL).
In seguito fino alla sedicesima settimana, possono esserlo, solo con il loro
consenso.
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Ne scaturisce che anche in situazioni eccezionali non è consentito chiedere
l’espletamento di lavori supplementari oltre le 9 ore.
Riposo giornaliero - pausa (art. 61 OLL 1)
Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi (es.
commessa, venditrice, parrucchiera, cameriera, ecc.), beneficiano, a partire dal
quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore. Inoltre il datore di
lavoro deve concedere pause brevi di 10 minuti ogni 2 ore di lavoro.
Per proteggere la salute della madre e del bambino, a partire dal sesto mese di
gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a 4 ore
giornaliere. Queste 4 ore possono essere ripartite liberamente su tutto l’arco
della giornata lavorativa.
Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro equivalente, che non la
obbliga a stare in piedi, la lavoratrice ha diritto all’80% del suo salario abituale.
Assenza dal lavoro/allattamento (art. 35a cpv. 2 LL / art. 60 OLL 1)
Le donne incinte possono assentarsi, o non presentarsi al lavoro, mediante
semplice avviso al datore di lavoro.
Le madri devono disporre del tempo necessario all’allattamento. Durante il primo
anno di vita del bambino, i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte
sono considerati come tempo di lavoro retribuito entro i seguenti limiti:
-
per una durata del lavoro giornaliero fino a:
4 ore = 30 minuti
-
per una durata del lavoro giornaliero superiore a:
4 ore = 60 minuti
-
per una durata del lavoro giornaliero superiore a:
7 ore = 90 minuti
È possibile usufruire di queste durate in una o più volte. Esse si applicano per ogni
bambino.
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