regolamento del soggiorno nel centro d`accoglienza per gli - MUP-a

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regolamento del soggiorno nel centro d`accoglienza per gli - MUP-a
Conformemente all’articolo 210, comma 2, punto 3, della Legge sugli stranieri (GU N.: 79/07),
il Ministro degli interni emana il seguente
REGOLAMENTO DEL SOGGIORNO NEL CENTRO D’ACCOGLIENZA
PER GLI STRANIERI
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente Regolamento reca le regole relative all’accomodazione, al soggiorno e alla
circolazione degli stranieri nel Centro d’accoglienza (nel testo ulteriore: il Centro) e determina il
programma delle attività giornaliere degli stranieri e i loro diritti e doveri durante il soggiorno nel
Centro.
Articolo 2
Il Regolamento sarà affisso all’albo del Centro e se necessario in altri luoghi ben visibili per
essere disponibile ad ogni straniero.
Il Regolamento deve essere tradotto in inglese e francese e se necessario anche in altre
lingue.
Articolo 3
Ad ogni straniero è assicurata la parità di trattamento durante il suo soggiorno nel Centro
senza discriminazione basata sulla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altre
convinzioni, nazionalità, posizione sociale, possedimenti, educazione e su una caratteristica
qualsiasi.
Articolo 4.
Ogni straniero sarà informato, immediatamente dopo la sua ammissione al Centro, sul diritto di
prendere contatto con i rappresentanti consolari o diplomatici del suo paese.
Articolo 5.
Ogni straniero è tenuto all’osservanza del presente Regolamento e agli ordini ed istruzioni
ricevute dalle persone autorizzate del Centro per ragioni di disciplina, sicurezza ed ordine.
Le persone autorizzate del Centro possono assegnare agli stranieri dei compiti e incoraggiarli
a compiere le attività contenute nel programma giornaliero conformemente al Regolamento.
Ai sensi del presente Regolamento le persone autorizzate sono ufficiali di polizia e quelli statali
impiegati nel Centro.
Ogni straniero è tenuto di comportarsi con decenza e rispetto nei confronti di tutti gli impiegati
del Centro, degli altri stranieri e visitatori del Centro.
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II.
AMMISSIONE, ACCOMMODAZIONE E SOGGIORNO NEL CENTRO
Articolo 6
All’ammissione al Centro, ogni straniero è tenuto ad informare l’ufficiale autorizzato sullo stato
della sua salute e quello psicofisico ed in particolare in caso di una malattia contagiosa od altra
malattia seria.
Nel caso di una malattia contagiosa esistente o supposta, lo straniero sarà sistemato in un
apposito locale predisposto dove soggiornerà fino all’accertamento dello stato attuale della sua
salute da parte del medico.
Articolo 7
Prima della sistemazione nel Centro gli ufficiali di polizia sono tenuti ad effettuare la
perquisizione personale dello straniero e di suoi oggetti, con lo scopo d’identificazione e la confisca di
mezzi adatti per essere utilizzati come armi, per auto inflazione di lesioni o per la fuga. La
perquisizione deve essere effettuata con prudenza ed in maniera appropriata per non offendere la
dignità ed integrità personale dello straniero in questione.
Ogni straniero è tenuto a consegnare all’ufficiale di polizia gli oggetti adatti per essere utilizzati
come armi, per auto - lesioni o per la fuga, denaro ed altri oggetti (cellulari, macchine fotografiche e
simili) per ragioni di sicurezza.
Nel caso previsto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, allo straniero sarà rilasciato il
Certificato di sequestro temporaneo degli oggetti e/o delle somme di denaro che il medesimo è
tenuto a conservare e restituire allo straniero in occasione della sua partenza dal Centro.
Articolo 8
Nelle camere previste per ivi sistemare persone di sesso maschile possono essere
accomodate 12 persone al massimo, e nelle camere previste per persone di sesso femminile
possono essere sistemate 4 persone al massimo.
Gli stranieri di sesso opposto non possono essere sistemati in una stessa camera, eccetto se
si tratta di una famiglia che allora è sistemata in una camera familiare.
Articolo 9
Uno straniero minorenne sarà sistemato nella camera con il tutore legale o un tutore per il
caso speciale.
Uno straniero minorenne non sarà sistemato nella stessa camera con persone adulte inclini
alla violenza, abuso di narcotici d’orientazione omosessuale ed altri stranieri che potrebbero
esercitare un’influenza negativa sul minorenne.
Articolo 10.
Durante il suo soggiorno nel Centro, ogni straniero sarà provvisto di vestiti e di calzature che si
ricevono dopo l’ammissione.
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I vestiti appartenenti allo straniero saranno se necessario lavati ed evidenziati con altri oggetti
e messi in un sacco. Il sacco deve portare il numero di registrazione ed essere collocato nel
magazzino destinato agli oggetti in possessione degli stranieri.
Eccezionalmente uno straniero può essere autorizzato a portare propri vestiti a condizione che
i medesimi siano adeguati per il soggiorno nel Centro.
Articolo 11
Ogni straniero riceve biancheria da letto dal Centro.
La detta biancheria da letto comprende: lenzuola, federe per guanciale, cuscino copertura e
tovaglioli.
Il numero di pezzi singoli dipende è determinato in funzione della stagione, condizioni
climatiche e bisogni di singoli stranieri.
Il letto e gli oggetti personali devono essere mantenuti puliti e ordinati.
Articolo 12
Agli stranieri sarà fatto possibile, nell’ambito del programma delle attività giornaliere, di
guardare la TV, di leggere la stampa, di utilizzare la libreria e di praticare le attività sportive.
III. ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE PERSONALE E CURA DEL CORPO
Articolo 13.
All’arrivo nel Centro, ogni straniero è tenuto di sottoporsi ad un esame medico generale che
deve essere effettuato immediatamente se lo straniero è ammesso durante le ore di lavoro del
Centro o entro le 24 ore se lo straniero è ammesso al di fuori delle ore di lavoro.
Nel caso di fine settimana, feste e giorni festivi, l’esame medico generale sarà fatto entro le
72 ore. Durante questo tempo lo straniero sarà sistemato in un apposito locale.
Articolo 14
Ad ogni straniero, durante il suo soggiorno nel Centro, sono assicurati i servizi di primo
soccorso.
I servizi medici del Centro sono disponibili durante i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore12.
Al di fuori delle ore di lavoro dei servizi medici del Centro, ogni straniero, avente problemi di
salute, è tenuto ad informarne l’ufficiale autorizzato che prende immediatamente le misure ed azioni
necessarie per risolvere il suo problema di salute.
Servizi medici speciali sono assicurati agli stranieri di sesso femminile nel caso di gravidanza
e il parto conformemente alle prescrizioni generali.
Ogni straniero è tenuto a prendere regolarmente la terapia prescritta.
Articolo 15
Dopo s’ammissione, ogni straniero deve prima prendere una doccia.
Ogni straniero, conformemente al programma delle attività giornaliere, deve mantenere la
propria igiene personale e la pulizia dei locali dove soggiorna.
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Ogni straniero deve bagnarsi almeno una volta per settimana.
Il cambio della biancheria da letto si fa ogni settimana. Biancheria personale si lava nella
lavanderia del Centro e la biancheria personale utilizzata si raccoglie una volta la settimana. La
distribuzione della biancheria personale è organizzata nel magazzino del Centro ogni giorno. La
biancheria personale si cambia secondo i bisogni degli stranieri
La distribuzione degli articoli igienici consumabili è fatta ogni settimana. Il giorno della
settimana e il tempo per questi lavori ed attività sono determinati nel programma delle attività
giornaliere.
Articolo 16
Nel caso che uno straniero non cura sofficemente la propria igiene, gli ufficiali del Centro sono
autorizzati a richiederlo a fare una doccia.
Dopo l’effettuazione della cura dell’igiene personale ogni straniero è tenuto a pulire le
attrezzature utilizzate nel locale.
IV. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE
Articolo 17
Ogni straniero è tenuto ad attenersi, durante il suo soggiorno nel Centro, al programma e agli
orari delle attività giornaliere.
Gli stranieri possono circolare solo nei locali e nelle zone destinate a questo fine.
Il programma delle attività giornaliere per ogni giorno sarà affisso all’albo del Centro e, se
necessario, in altri luoghi ben visibili per essere disponibile ad ogni straniero.
Il programma delle attività giornaliere determina il Direttore del Centro o una persona da lui
autorizzata.
Articolo 18
Il soggiorno degli stranieri nel Centro è organizzato secondo il programma delle attività
giornaliere e ciò:
07h00 – 08h00 08h00 –09h00 09h00 –09h30 09h30 –10h00 10h00 –12h00 12h00 –13h00 13h00 –14h00 14h00 –15h00 15h00 –19h00 19h00 –20h00 20h00 –20h30 20h30 –22h00 22h00 –07h00 -
sveglio, levata, igiene personale
piccola colazione, presa terapia nei servizi medici del Centro
pulizia e cura nettezza camere,
ispezione delle camere e sottoscrizione per conversazioni ufficiali con ufficiali del
Centro,
conversazione con gli ispettori di polizia, ufficiali degli servizi sociali, esami
medici nei servizi medici del Centro,
pranzo
riposo di pomeriggio
possibilità di utilizzare le cose custodite nel magazzino
attività libere pomeridiane negli spazi comuni o all’aperto nelle apposite zone
predisposte.
cena
partenza nelle camere e controllo presenze
attività libere in locali comuni
riposo notturno.
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Il programma delle attività giornaliere può essere modificato secondo i bisogni degli stranieri e
i lavori, attività e i bisogni del Centro.
V. SOGGIORNO ALL’APERTO
Articolo 19
Ad ogni straniero è reso possibile passere all’aperto almeno due ore per giorno nella zona del
Centro allestita a tal fine.
Durante il loro soggiorno all’aperto, gli stranieri circolano liberamente e possono partecipare
alle attività sportive e sociali, ma non devono violare le regole di condotta stabilite nel presente
regolamento. Gli stranieri possono scegliere di seguire il programma predisposto da parte del gestore
delle attività.
Il soggiorno degli stranieri all’aperto è sorvegliato dal servizio di sicurezza.
VI. ALIMENTAZIONE
Articolo 20
Agli stranieri è garantita, durante il loro soggiorno nel Centro, un’alimentazione che per quanto
riguarda la qualità e la quantità deve soddisfare gli standard alimentari ed igienici.
Agli stranieri sono garantiti almeno tre pasti per giorno, di cui almeno un caldo e le quantità
necessarie d’acqua o di bibite.
Nel caso che il medico così lo raccomanda, agli stranieri malati e alle donne gravide sarà
preparata un’alimentazione speciale.
I bambini fino a 10 anni possono ottenere addizionalmente ai tre pasti anche un pasto
bambino.
Ogni straniero ha, durante il suo soggiorno nel Centro, il diritto di consumare cibi conformi alle
esigenze della sua religione a condizione che ne informa tempestivamente l’addetto ai servizi sociali.
I pasti sono consumati nel refettorio del Centro durante il tempo fissato all’articolo del presente
Regolamento 18.
L’osservazione circa cibi di cui al comma 1 del presente Regolamento, gli stranieri possono
trasmettere per iscritto o verbalmente all’ufficiale autorizzato.
VII. RELIGIONE
Articolo 21
Ogni straniero ha il diritto di praticare la sua religione rispettando le convinzioni religiose e
culturali delle altre persone soggiornanti nel Centro.
Gli stranieri, possono, alla loro richiesta, mettersi in contatto con le comunità religiose. Il
Centro deve assicurare le condizioni e gli spazi per le pratiche di culto.
Il Direttore del Centro, o la persona da lui autorizzato, può sospendere temporaneamente agli
stranieri la pratica della loro religione per ragioni della sicurezza, ordine e la pace del Centro.
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VIII. COMMUNICAZIONI TELEFONICHE
Articolo 22
All’ammissione al Centro, ogni straniero ha il diritto di fare una telefonata gratuita per mettersi
in contatto con la missione diplomatica o consolare del suo paese. Ogni straniero ha inoltre il diritto
ad un’altra chiamata gratuita privata che non può durare più di 3 minuti.
Ogni straniero può comunicare, durante il suo soggiorno nel Centro, con le persone che si
trovano fuori del Centro usando la cabina telefonica pubblica, a proprie spese.
Le carte telefoniche possono essere comprate al banco del Centro.
I numeri delle linee telefoniche saranno indicati sulle cabine del Centro.
IX. VISITE
Articolo 23
Agli stranieri sarà fatto possibile di ricevere visite almeno due volte per settimana.
Il Direttore del Centro, o la persona da lui autorizzata, è tenuto di determinare, nell’ambito del
programma delle attività giornaliere il tempo per le visite.
Una visita deve essere annunciata al Centro almeno 1 giorno in avanti.
La visita può essere proibita se si tratta di visitatori che sono inclini alla violenza, all’abuso di
narcotici e al non-rispetto delle prescrizioni legali.
Le visite agli stranieri si svolgono in un locale apposito. La visita dura più di 1 ora il ché non
dipende dal numero di visitatori. Eccezionalmente una visita può durare più a lungo se il Direttore del
Centro, o la persona da lui autorizzata, lo permette.
Un ufficiale di polizia può interrompere una visita se durante la medesima sono minacciati la
sicurezza, ordine e pace del Centro.
X. RICEZIONE DELLE LETTERE E PACCHETTI
Articolo 24
Ogni straniero può, durante il suo soggiorno nel Centro, ricevere lettere e pacchetti.
La rimessa di lettere e pacchetti si fa ogni giorno.
Gli stranieri aprono le lettere e pacchetti nella presenza di un ufficiale di polizia. L’ufficiale di
polizia è tenuto di confiscare dal pacchetto il contenuto o una parte dello stesso che non può essere
posseduto nel Centro. Il Centro restituirà i contenuti confiscati al mittente o li deporrà nel centro
secondo quanto prescritto dalla legge o eliminarli.
XI. DENARO
Articolo 25
Ogni straniero può ricevere le somme di denaro durante il suo soggiorno nel Centro.
Le somme di denaro saranno temporaneamente sequestrate, contro il certificato sul sequestro
temporaneo di somme di denaro, e custodite nella cassa presso un ufficiale autorizzato.
Ogni straniero può utilizzare, durante il suo soggiorno nel Centro, le somme temporaneamente
sequestrate a condizione che non può portare sulla sua persona più di 300 Kn.
Il cambio tra le valute estere e la kuna sarà effettuato una volta per settimana.
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XII. OBBLIGHI, DIRITTI E INTERDIZIONI
Articolo 26
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10)
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Durante il suo soggiorno nel Centro ogni straniero è tenuto a:
rispettare le istruzioni per assicurare la disciplina e l’ordine,
mantenere l’ordine e la pulizia delle camere e dei locali sanitari e comuni del Centro,
non danneggiare gli inventari e i locali,
praticare quotidianamente la sua igiene personale,
mantenere la nettezza personale e quella dei vestiti ricevuti dal Centro,
utilizzare con molta attenzione il letto, inventario ed altre attrezzature del Centro,
consumare economicamente acqua, corrente elettrica, mezzi per pulizia ed articoli sanitari e
igienici,
permettere l’effettuazione delle misure sanitarie e di disinfestazione,
informare immediatamente gli ufficiali autorizzati del Centro sul possibile peggioramento della
salute per prevenire la propagazione di malattie contagiose agli altri stranieri,
fare attenzione di non ferire se stessi o altri durante le attività sportive o nei terreni sportivi,
consegnare le proprie somme di denaro per essere custoditi,
pagare le spese per danni causati nell’ambito del Centro derivanti dal danneggiamento o
distruzione intenzionali, secondo il tariffario,
restituite non-danneggiate tutte le attrezzature messe a sua disposizione dal Centro,
saldare le spese dell’allontanamento forzato.
Articolo 27
Durante il suo soggiorno nel Centro ogni straniero ha il diritto di:
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domandare assistenza dagli ufficiali autorizzati del Centro per la risoluzione del suo caso,
praticare le attività culturali, sportive e ricreative, sociali, religiose ed altre,
fare due chiamate telefoniche gratuite,
avere un numero illimitato di conversazioni telefoniche a sue spese,
ricevere visite giustificate e permesse,
tenere su di se, a propria responsabilità, piccoli oggetti di valore che non minacciano la
sicurezza,
utilizzare propri oggetti ammissibili custoditi dal Centro,
possedere piccole quantità di prodotti di tabacco,
fumare prodotti di tabacco negli appositi spazi predisposti e marcati,
avere tre pasti per giorno,
ricevere articoli igienici e vestiti conformemente ai normativi e possibilità del Centro,
ricevere assistenza psicologica e sociale e cura della salute,
soggiornare all’aperto,
acquisire piccole quantità d’articoli personali e prodotti di tabacco a proprie spese,
ricevere lettere e pacchetti.
Articolo 28
Nel Centro, agli stranieri è proibito:
disturbare la pace e l’ordine del centro e recare disturbo alle altre persone soggiornanti nel
Centro (grida, rissa, e simile),
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19)
modificare la ripartizione dell’inventario nelle camere e trasferimento degli elementi del
medesimo da un locale all’altro,
danneggiare o intenzionalmente disturbare il funzionamento delle attrezzature tecniche (audiovisive e d’illuminazione) installate nei locali per assicurare la loro protezione fisica e tecnica,
entrare se si è uomini nelle camere e la parte dell’impianto sanitario destinato alle persone di
sesso maschile e vice versa,
lasciare la camera e uscire negli altri locali vestiti di maniera non appropriata,
adoperare violenza fisica, psichica o sessuale,
offendere od esprimere disprezzo sulla base razziale, religiosa, nazionale o politica,
danneggiare intenzionalmente l’inventario del Centro,
scrivere o incollare carta o altri materiali sulle pareti, porte e finestre,
introdurre e consumare di bevande alcoliche o stupefacenti,
sottrarre cibi e posate dal refettorio,
entrare nei locali non destinati per l’uso e circolazione degli stranieri,
fumare nelle camere e locali marcati con segni visibili indicanti proibizione di fumare,
portare gli animali nei locali del Centro,
fermare a chiave le camere od altri locali,
comunicare con telefonino senza permesso,
disturbare il riposo notturno o quello di pomeriggio,
ordinare pasti o altri prodotti alimentari fuori del Centro,
trattenersi nell’atrio d’ingresso o sulle scale senza bisogno.
XIII. SORVEGLIANZA POLIZIESCA PIÙ STRETTA
Articolo 29
Il Direttore del Centro, o la persona da lui autorizzata, può determinare una sorveglianza
poliziesca più stretta ad uno straniero nel caso di:
1) un attacco fisico ad altri stranieri, agli ufficiali autorizzati ed agli altri impiegati,
2) prova di auto-lesione,
3) offese gravi agli altri stranieri, agli ufficiali autorizzati ed agli altri impiegati su una base qualsiasi,
4) preparazione o costruzione di oggetti per attacco, auto-lesione o fuga dal Centro,
5) preparazione di sostanze stupefacenti e mezzi per il loro utilizzo nel Centro,
6) non rispetto delle prescrizioni legali in vigore,
7) perdita, danneggiamento intenzionale o per negligenza grave dei vestiti, attrezzature tecniche ed
ad altri oggetti messi a disposizione durante il soggiorno nel Centro,
8) danneggiamento o disturbo intenzionale del funzionamento delle attrezzature tecniche (audiovisive e d’illuminazione) installate nei locali per assicurarne la protezione fisica e tecnica,
9) maggiore danno materiale,
10) comportamento indicente verso altri stranieri, ufficiali autorizzati e verso gli altri impiegati,
11) un'altra grave infrazione al presente Regolamento.
Articolo 30
La sorveglianza poliziesca più stretta è effettuata negli appositi spazi predisposti, e include la
restrizione del diritto di ricevere visite e di utilizzare le somme di denaro temporaneamente
sequestrate.
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La sorveglianza poliziesca più stretta sarà revocata quando sarà stabilito che le ragioni per la
sua effettuazione non più esistono.
La decisione sulla revoca della sorveglianza poliziesca più stretta prende il Direttore del
Centro o la persona da lui autorizzata.
XIV. PERQUISIZIONE DELLE PERSONE E DEI LOCALI
Articolo 31
La perquisizione degli stranieri, delle cose e dei locali dove soggiornano gli stranieri può
essere fatta in qualsiasi momento secondo le evacuazioni circa la loro necessità.
La perquisizione dei locali è effettuata dagli addetti alla sicurezza nella presenza di almeno
uno straniero sistemato nella camera in questione.
XV. CESSIONE DEL SOGGIORNO NEL CENTRO
Articolo 32
Al termine del suo soggiorno nel Centro, ogni straniero è tenuto a restituire non danneggiate le
attrezzature messe a sua disposizione durante il soggiorno nel Centro e a saldare le spese del suo
soggiorno e dell’allontanamento forzato.
Allo straniero, dopo il pagamento a saldo di suoi obblighi, sono restituiti oggetti e il resto non
speso di denaro temporaneamente sequestrati.
XVI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Il presente Regolamento del soggiorno entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all’albo.
Numero: 511-01-52-28900/08
Data, il 11 giugno 2008
IL M I N I S T R O
Berislav Rončević
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