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condizioni estensione garanzia platinum.
ESTENSIONE GARANZIA HONDA PLATINUM
+ 24 MESI
CONDIZIONI GENERALI DELLA "ESTENSIONE DI GARANZIA HONDA GUASTI MECCANICI"
L'"Estensione di garanzia Honda Guasti Meccanici" è una "garanzia convenzionale" che viene offerta da Honda
Motor Europe Ltd, con Sede Principale in Inghilterra in 470 London Road Slough Berkshire SL-3 8QY, e Sede
Secondaria in Italia, in Villafranca di Verona, Via Monte Baldo n. 14 (già incorporante Honda Automobili Italia S.p.A.).
L'Estensione di garanzia Honda non si sostituisce ad alcuna ipotesi di garanzia legale prevista dal codice civile o da
leggi speciali, ma si aggiunge a questa. In particolare, se il Cliente Honda Beneficiario è consumatore ai sensi dell'art.3
del Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), si applicheranno, in suo favore ed a sua
eventuale richiesta, nei confronti del soggetto venditore dell'autoveicolo, gli impregiudicabili diritti, anche di garanzia,
previsti dagli art.128 e seguenti del Codice del Consumo, nei limiti di sostanza e temporali normativamente previsti.
L'Estensione di garanzia Honda non interferisce, dunque, con le eventuali ipotesi di garanzie legali, non ne restringe od
estende il campo di applicazione, né modifica, estende e/o proroga i relativi termini di operatività, decadenza o
prescrizione. L'Estensione di garanzia Honda è pienamente autonoma e distinta da ogni altra ipotesi di garanzia legale,
in relazione alla quale non vi è interferenza alcuna. Inoltre l'Estensione di garanzia Honda non coincide con la
"garanzia di buon funzionamento" prevista dall'art.1512 codice civile, la cui disciplina non sarà pertanto applicabile.
Infatti, l'Estensione di garanzia Honda non attiene al generico buon funzionamento del veicolo Honda garantito, ma ha
un oggetto più ristretto e dimensionato, in quanto riguarda e copre, alle condizioni di cui al prosieguo, la sola
sostituzione o riparazione di determinati elementi meccanici o elettrici, quale conseguenza di guasti meccanici, che ne
determinino la loro rottura. L'oggetto dell'Estensione di garanzia Honda copre esclusivamente quanto specificato nei
successivi paragrafi, alle condizioni di seguito specificate.
L'Estensione di garanzia Honda guasti meccanici, relativamente all'autoveicolo, copre: la sostituzione o la
riparazione degli elementi meccanici o elettrici di seguito specificati, inclusa la manodopera, quali conseguenza di un
guasto meccanico, nei limiti ed alle condizioni espresse nel presente Libretto.
Il periodo di Estensione di garanzia Honda guasti meccanici: l'Estensione di Garanzia avrà una durata di 24
mesi a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla scadenza della Garanzia del Costruttore (scadenza
quest’ultima che avverrà dopo 36 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo o, precedentemente, qualora la
Garanzia del Costruttore sia giunta a scadenza prima del limite temporale di trentasei mesi, avendo raggiunto il limite
chilometrico previsto - 100.000 Km). Dunque senza soluzione di continuità con la Garanzia del Costruttore.
L’Estensione di Garanzia avrà validità fino alle ore 24.00 del corrispondente giorno del 24° mese successivo alla data
di entrata in vigore.
In ogni caso, l'Estensione di garanzia Honda avrà un limite chilometrico di duecentomila chilometri di percorrenza
totale dalla prima immatricolazione, al di sopra del quale si intenderà scaduta. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare,
per iscritto, al Concessionario Honda od Officina Autorizzata Honda la data di raggiungimento del limite chilometrico di
100.000 km, qualora tale evento si verifichi dopo l'accensione dell'Estensione di Garanzia Honda e prima della
scadenza temporale prevista dalla Garanzia del Costruttore (36 mesi decorrenti dalla data di prima immatricolazione
del veicolo). Il Concessionario od Officina Autorizzato avranno l’obbligo di comunicare immediatamente per iscritto, a
mezzo fax, tale evento/data ad Honda Motor Europe (al numero fax 045 - 8289402) ed al Gestore (al numero fax 02 58384456).
Per informazioni riguardanti il programma di Estensione di garanzia Honda guasti meccanici, rivolgersi a:
Honda Motor Europe Ltd in Villafranca di Verona, Via Monte Baldo n. 14, tel.045-8289311.
DEFINIZIONI:
Cliente:
il Cliente Honda beneficiario dell'Estensione di Garanzia Honda Guasti Meccanici, da intendersi per tale l’Acquirente del
Veicolo od utilizzatore in caso di leasing (o di noleggio a lungo termine) di un Veicolo (in ogni caso acquistato da un
Concessionario appartenente alla Rete ufficiale di Vendita ed Assistenza Autorizzata Honda od acquistato da Honda
Motor Europe Ltd per quanto attiene ai propri Veicoli aziendali), titolare della predetta Estensione di Garanzia.
Estensione di Garanzia Honda Guasti Meccanici Platinum (d'ora in avanti: "Estensione di Garanzia
Honda"):
la garanzia convenzionale rilasciata da Honda Motor Europe Ltd, che, in conseguenza di un Guasto Meccanico, copre,
alle condizioni e nei limiti specificati nei successivi paragrafi del presente Libretto, la sostituzione o la riparazione di
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determinati elementi meccanici ed elettrici degli organi del Veicolo e che decorre per un periodo di 24 mesi a far
tempo dalla scadenza della Garanzia del Costruttore. In ogni caso, l'Estensione di Garanzia Honda avrà un limite di
200.000 chilometri di percorrenza totale dalla prima immatricolazione del Veicolo, al di sopra del quale si intenderà
scaduta.
Garanzia del Costruttore: la garanzia standard convenzionale rilasciata da Honda Motor Europe Ltd, che dura
trentasei mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione del veicolo, ovvero, fino a 100.000 km, a seconda di
quale evento (tempo o chilometraggio) si verifica per primo, in relazione ai Veicoli nuovi di marca Honda, alle
condizioni operative e nei limiti temporali stabiliti nel Libretto di Servizio (denominato anche Libretto di Garanzia) in
dotazione al Veicolo acquistato dal Cliente.
Europ Assistance ServiceEurop Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano che, per il tramite di Europ
Assistance Service S.p.A., provvede al rilascio delle autorizzazioni ad eseguire un intervento coperto dall’Estensione di
Garanzia Honda, a fronte di una preventiva richiesta fatta dal Riparatore, ed alla gestione e liquidazione dei sinistri
indennizzabili in base ai termini della presente Polizza; nonché alla gestione dei sinistri in caso di controversia
coinvolgente Honda Motor Europe e/o il Riparatore e/o il Cliente.
Guasto Meccanico: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo oggetto dell’Estensione di Garanzia Honda
(si veda infra capitolo “Oggetto e Delimitazioni della Garanzia”), in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento
tale da rendere impossibile l’utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza.
Honda Motor Europe Ltd:
è il soggetto che rilascia l'Estensione di garanzia Honda Guasti Meccanici.
Riparatore:
è il Concessionario autorizzato Honda, appartenente alla Rete di Vendita e/o Assistenza di Honda Motor Europe Ltd,
che abbia aderito al programma di Estensione di Garanzia Honda.
Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Estensione di Garanzia Honda e
che ne determina l’operatività.
Manutenzione: tutte le manutenzioni programmate previste nel “Libretto di Uso e Manutenzione e nel Libretto di
Servizio” redatti dalla Casa Costruttrice; l’Acquirente del Veicolo è responsabile dell’effettiva manutenzione del Veicolo
stesso e ciascuna prova del servizio di manutenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale attestante
l'esecuzione del tagliando, che può essere richiesto in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto.
Normale Usura: l’usura normale si individua tramite il confronto da una parte dello stato constatato dei pezzi
danneggiati, il loro chilometraggio ed il loro tempo d’uso e, dall’altra parte, della potenziale media di funzionamento
che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita ad un perito.
Veicolo: autovettura nuova di marca Honda, di peso massimo fino a 35 quintali, con targa italiana, venduta dal
Concessionario aderente alla Rete ufficiale di Vendita ed Assistenza Autorizzata Honda Motor Europe nel territorio
italiano, nonché l’autovettura di marca Honda demo od autovettura di marca Honda cosiddetta a km 0, immatricolata
a nome del Concessionario in Italia, con targa italiana, di peso massimo fino a 35 quintali, e successivamente venduta
dal predetto Concessionario autorizzato da Honda Motor Europe, nonché l’autovettura aziendale di marca Honda,
immatricolata in Italia, con targa italiana, di peso massimo fino a 35 quintali, immatricolata a nome di Honda Motor
Europe e successivamente venduta da quest’ultima.
Primo Acquirente del Veicolo: la persona fisica od ente societario che acquista un veicolo nuovo Honda presso un
Concessionario o che acquista da un Concessionario una vettura demo od una vettura cosiddetta a km 0,
precedentemente immatricolata dal predetto Concessionario, o la persona fisica o ente societario che acquista da
Honda Motor Europe una vettura aziendale già immatricolata da Honda Motor Europe od il conduttore o l’utilizzatore di
una vettura Honda in caso, rispettivamente, di acquisto da parte di società di leasing o di società di noleggio a lungo
termine, od il Concessionario che acquista ed immatricola a proprio nome un veicolo nuovo Honda da Honda Motor
Europe destinato a demo od a km 0.
OGGETTO E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA
L'Estensione di Garanzia Honda, entro i determinati limiti e condizioni precisati nel presente Libretto, ha per oggetto la
sostituzione o la riparazione di tutti e soli gli elementi meccanici o elettrici degli organi del Veicolo di seguito indicati,
inclusa la manodopera, in conseguenza di un Guasto Meccanico, che ne determini la rottura od il disfunzionamento,
con esclusione di quanto espressamente previsto nel successivo paragrafo "Esclusioni" e con l’esclusione di quanto
specificato qui di seguito:
PARTI ASSICURATE
L'Estensione di Garanzia Honda copre i costi delle riparazioni causate da un guasto meccanico o elettrico del Veicolo,
provocato da circostanze improvvise ed inaspettate, con esclusione dei componenti elencati a seguire.
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Parti escluse dalla copertura:
a. antenne, batterie, carrozzeria, guarnizioni portiere, fissaggi e fascette, dadi/bulloni/prigionieri/clip e
molle (esclusi gli ammortizzatori), vetri, interni/esterni;
b. prodotti multimediali (esclusi autoradio e sistema di navigazione satellitare);
c. vernice, carrozzeria, tappezzeria, gruppo lampade posteriori, guarnizioni
parabrezza/finestrino/portiera, ruote, parti danneggiate da infiltrazioni d'acqua;
d. prodotti di utilizzo comune e altri componenti soggetti a manutenzione ordinaria oppure a riparazioni o
sostituzioni periodiche come ad esempio: filtri dell'aria, cinghie ausiliarie, sblocco e cerniere del cofano,
sportello carburante e portabagagli, materiale dei freni soggetto ad attrito, tubazioni freni, rivestimento
frizione, candele di accensione, candelette di preriscaldamento diesel, guaine albero motore e
cremagliera, scatole di derivazione elettriche, morsetti e fusibili, supporti per mozzo riduttore e albero di
trasmissione, impianto di scarico (incluso catalizzatore), filtri carburante, cavi freno a mano, tubi e
morsetti per tubi, cavi candela alta tensione, lampadine incluse quelle xenon e con autoregolazione
orientamento, filtri e guarnizioni dell'olio, tubazioni e manicotti carburante e servosterzo, filtri antipollini
e antiodori, candele di accensione, tappo coppa dell'olio, cablaggio tetto apribile, pneumatici e braccetti
tergicristalli, impianto di air bag;
e. qualsiasi componente del Veicolo (e costi di manodopera) che sia oggetto di errori di progettazione e
richiami;
f. rottura del componente risultante da danni da incidente, uso improprio, negligenza, sovraccarico o
utilizzo improprio o risultante dal montaggio di accessori;
g. guasti risultanti da uso di carburanti contaminati o inappropriati per il Veicolo;
h. danni risultanti da un'avaria derivante da mancata riparazione di un guasto evidente oppure nel caso in
cui il pezzo che ha causato il guasto fosse difettoso al momento dell'acquisto del Veicolo;
i. tutti i danni causati dal gelo, inclusi i danni alla cui causa hanno contribuito carenza o mancanza di
antigelo.
E’ decisione insindacabile di Honda Motor Europe di far sostituire o riparare l’organo difettoso nel rispetto della qualità,
sicurezza ed affidabilità della riparazione stessa.
Le riparazioni o sostituzioni garantite da Honda Motor Europe sono quelle generate da un Guasto Meccanico. Vengono
escluse tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e messa a punto del Veicolo. Vengono inoltre esclusi
dall'Estensione di Garanzia Honda gli elementi e guasti meccanici elencati nel paragrafo "Esclusioni".
La normale usura o rottura da deterioramento non sono coperte dall’Estensione di garanzia Honda.
L’Estensione di Garanzia Honda è operante unicamente nel caso in cui le riparazioni o sostituzioni in Garanzia vengano
effettuate presso la Rete di Vendita e Assistenza Autorizzata Honda in Italia aderente al Programma di Estensione
Garanzia Honda, salvo quanto precisato nel successivo capitolo rubricato “Riparazione del Guasto all’Estero”.
La copertura Guasti comprende le spese delle parti di ricambio in base al listino di Honda Motor Europe in vigore in
Italia, la mano d’opera in base al tempario di Honda Motor Europe in vigore in Italia. L’Estensione di Garanzia Honda è
limitata alla copertura delle sole spese delle parti di ricambio in base al listino in vigore del Costruttore in Italia e della
mano d’opera in base al tempario in vigore del Costruttore in Italia.
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Estensione di Garanzia Honda, si dovrà arrestare
immediatamente il funzionamento del Veicolo, quando ciò permetta di scongiurare l’aggravamento dell’entità del
danno ed eviti di compromettere la sicurezza e l’incolumità propria ed altrui nell’utilizzo di un Veicolo non in perfetta
efficienza.
La sostituzione di una o più parti del Veicolo, durante il periodo di Estensione di Garanzia Honda, non implica un
prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al Veicolo nel suo complesso, né con riferimento
alla singola parte sostituita.
L’operatività ed efficacia dell’Estensione di Garanzia Honda è subordinata all’attuazione e rispetto delle seguenti
condizioni (pertanto nel caso manchi anche una sola delle seguenti condizioni, l’Estensione di Garanzia Honda non sarà
operativa):
a)
b)
c)
che l’accensione dell’Estensione di Garanzia Honda avvenga all’atto di acquisto del Veicolo e,
comunque, ad opera del Primo Acquirente del Veicolo, entro e non oltre 30 mesi dalla prima
immatricolazione dello stesso;
che il Veicolo, al momento dell’accensione dell’Estensione di Garanzia Honda, abbia, qualora ne siano
ricorsi i presupposti, già subito la Manutenzione programmata ordinaria secondo le condizioni e
raccomandazioni del Manuale di Uso e Manutenzione e del Libretto di Servizio in dotazione al Veicolo
al momento della vendita;
che dopo la vendita del Veicolo, così come dopo l’accensione dell’Estensione di Garanzia Honda, siano
stati eseguiti, regolarmente e tempestivamente, sul Veicolo i tagliandi di Manutenzione principale
previsti, - con timbro e firma dell’esecutore – sull’apposito Libretto di Servizio; il Cliente è
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d)
e)
responsabile dell’effettiva regolare e tempestiva Manutenzione del Veicolo stesso e ciascuna prova
del servizio di Manutenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale, attestante
l'esecuzione del tagliando, che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto;
che la riparazione del Guasto Meccanico in garanzia sia stata eseguita da una officina Autorizzata
Honda aderente al Programma di Estensione Garanzia Honda (salvo quanto specificato nel paragrafo
“Riparazione del Guasto all’Estero”) e siano state utilizzate parti di ricambio originali Honda o di
qualità equivalente;
che il Guasto Meccanico non sia conseguenza di un errato intervento manutentivo/riparativo eseguito
da un’officina indipendente (non autorizzata Honda) e/o che non derivi dall’utilizzo di parti di
ricambio od accessori non originali ed incompatibili con l’assetto costruttivo del Veicolo e/o
comunque di qualità non equivalente ai pezzi di ricambio od accessori originali Honda.
Il Programma di Estensione di Garanzia Honda potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente al Primo Acquirente del
Veicolo e sarà trasmissibile agli eventuali Acquirenti successivi del Veicolo nei limiti di durata residua della stesso.
Resta inteso, inoltre, che l’Estensione di Garanzia Honda decadrà e si annullerà con effetto immediato su qualsiasi
Veicolo il cui contachilometri/contamiglia sia stato scollegato o manomesso.
L'ammontare delle riparazioni rimborsabili nell’intero periodo di validità dell’Estensione di Garanzia Honda non potrà
essere superiore al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro (valore valutato all’occorrenza da un perito
tecnico alla data del guasto).
DURATA E VALIDITÀ DELLA GARANZIA.
L'Estensione di Garanzia Honda decorre dalle ore 00.00 del giorno successivo alla scadenza della Garanzia del
Costruttore (36 mesi o centomila chilometri percorsi, a seconda di quale evento si verifichi per primo) legata al
Veicolo, dunque senza soluzione di continuità con la Garanzia del Costruttore, ed avrà durata per i ventiquattro mesi
successivi, salvo il limite di 200.000 chilometri di percorrenza totale dalla data di prima immatricolazione del Veicolo,
nel qual caso la copertura cesserà anche prima della scadenza biennale.
La Garanzia Convenzionale del Costruttore, unitamente alla Estensione di Garanzia Honda, potrà avere durata
massima di 5 anni, a partire dalla data di prima immatricolazione del Veicolo posto in copertura. In ogni caso, il Primo
Acquirente del Veicolo non potrà accendere l’Assicurazione Estensione di garanzia Guasti meccanici decorsi 30 mesi
dalla data di prima immatricolazione del Veicolo.
L'Estensione di Garanzia Honda ha luogo solo tramite un Riparatore autorizzato Honda Motor Europe Ltd in Italia,
ovvero, tramite un Concessionario autorizzato dalla Honda Motor Europe Ltd in Italia, che abbia aderito al presente
programma di Estensione di Garanzia Honda, a condizione che lo stesso Riparatore/Concessionario abbia inviato ad
Honda Motor Europe, Sede Secondaria italiana, via posta (anticipato a mezzo fax al seguente numero 045 –
8289402), un esemplare firmato dal Primo Acquirente del Veicolo del Contratto di Estensione di Garanzia Honda,
all’atto di acquisto del Veicolo e, comunque, immediatamente, all’atto della sottoscrizione del Contratto di Estensione
di Garanzia Honda.
In ogni caso, il Primo Acquirente del Veicolo non potrà accendere l’Estensione di garanzia Honda decorsi 30 mesi dalla
data di prima immatricolazione del Veicolo: in tal caso, l'Estensione di Garanzia Honda avrà luogo a condizione che
detto Riparatore/Concessionario abbia inviato ad Honda Motor Europe, Sede Secondaria italiana, via posta (anticipato
a mezzo fax al predetto numero), un esemplare firmato dal Primo Acquirente del Veicolo del Contratto di Estensione
di Garanzia Honda, immediatamente all’atto della sottoscrizione del citato Contratto.
Il Cliente ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, al Concessionario Honda od Officina Autorizzata Honda la data di
raggiungimento del limite chilometrico di 100.000 km, qualora tale evento si verifichi dopo l'accensione dell'Estensione
di Garanzia Honda e prima della scadenza temporale prevista dalla Garanzia del Costruttore (36 mesi decorrenti dalla
data di prima immatricolazione del veicolo). Il Concessionario od Officina Autorizzato avranno l’obbligo di comunicare
immediatamente per iscritto a mezzo fax tale evento/data ad Honda Motor Europe (al numero fax 045 - 8289402) ed
al Gestore (al numero fax 02 -58384456).
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Estensione di garanzia Honda i Veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine,
taxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso).E’ inoltre escluso
dalla presente copertura tutto quanto non previsto all’articolo “OGGETTO E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA” e nello
specifico:
a)
b)
i difetti riconducibili al montaggio e all’utilizzo di ricambi non originali o di qualità equivalente e/o
montati in after-market, ma sono riconosciuti i danni provocati da impianti Gas/Metano (escluso il
kit di modifica);
le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente
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c)
d)
e)
f)
manutenzione dovute ad un uso di: carburante, olii lubrificanti differenti da quelli specificati e
consigliati dal Costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
i servizi di normale manutenzione, a titolo esemplificativo: messa a punto motore, pulizia,
regolazioni dei fari, registrazione accensione/iniezione, registrazione freni e frizione, regolazione
angoli caratteristici, bilanciatura ruote, registrazione portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione
dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e messa a punto del Veicolo;
tutti i difetti provocati dalla manomissione degli organi in copertura;
i danni derivanti da usura normale, urti, collisioni, uscite di strada ed uso improprio del Veicolo,
furto, incendio, anche se sviluppatosi in conseguenza di guasti a componenti coperti da
Estensione di garanzia Honda.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici da parte del
Costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da
operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla
mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da usura. In ogni caso,
l’immobilizzo non sarà mai oggetto di copertura dell’Estensione di Garanzia Honda, ma lo sarà il solo
guasto che ha comportato l’immobilizzo, tanto da giustificare l’intervento riparativo o sostitutivo ai sensi
dell’Estensione di Garanzia Honda.
E’ escluso, comunque ed in ogni caso, dalla copertura ogni risarcimento per perdita di guadagno
economico conseguente al malfunzionamento del Veicolo o altre conseguenze onerose e/o risarcitorie e/o
indennitarie e/o per rimborso spese, che siano conseguenza, diretta od indiretta, del guasto stesso (a
titolo di esempio, il danno conseguente ad un qualsiasi fermo del Veicolo).
Si precisa che nel caso in cui un guasto sia già coperto dalla Garanzia del Costruttore o da coperture
assicurative di precedenti riparatori, la copertura di Europ Assistance non coprirà detti guasti, pur
eventualmente avendone Europ Assistance ricevuto una Richiesta di Autorizzazione ed avendo dato le
opportune indicazioni.
E’ altresì escluso dall’Estensione di Garanzia Honda il Guasto Meccanico denunciato tardivamente, ovvero,
oltre i tre giorni decorrenti dal Sinistro.
E' escluso dall'Estensione di Garanzia Honda ogni ulteriore indennizzo, intervento, sostituzione, risarcimento per
guasti, danni, o spese che non siano espressamente compresi nel paragrafo "Oggetto e delimitazioni della Garanzia".
In altre parole l’Estensione di Garanzia Honda copre “solo ed esclusivamente” i costi delle riparazioni causate da un
guasto meccanico od elettrico provocato da circostanze improvvise ed inaspettate: e ciò esclusivamente mediante
riparazione o sostituzione del componente affetto da detto Guasto Meccanico.
VALIDITÀ TERRITORIALE.
L’Estensione di Garanzia Honda avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria,
Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
RIPARAZIONE DEL GUASTO ALL'ESTERO
In caso di Guasto Meccanico in uno dei Paesi esteri nei quali è prevista la copertura dell’Estensione di Garanzia
Honda, Honda Motor Europe garantirà il rimborso, a condizione che si contatti comunque preventivamente il
Gestore (tel.02.58245227) e che si faccia pervenire regolare giustificativo contenente l'elencazione dettagliata delle
riparazioni effettuate, con l’individuazione delle spese ammissibili all’indennizzo in base alla presente Estensione di
Garanzia Honda.
Ove possibile le riparazioni dovranno essere effettuate presso i punti di assistenza autorizzati dalla stessa Casa
Costruttrice del Veicolo.
L’importo della riparazione sarà saldato, in prima istanza, direttamente dal Cliente, che successivamente presenterà il
documento fiscale giustificativo direttamente ad Honda Motor Europe, che provvederà alla liquidazione degli importi
ammissibili all’indennizzo, ai sensi della presente Estensione di Garanzia Honda. Le riparazioni effettuate all’estero
saranno rimborsate a concorrenza del loro valore calcolato in base al listino di pezzi di ricambio, dei tempari e dei costi
di mano d’opera applicati in Italia nella medesima data.
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OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro/Guasto Meccanico il Cliente Honda beneficiario dovrà darne immediata comunicazione (entro e non
oltre tre giorni dal verificarsi del Sinistro) al Riparatore e, quest’ultimo, dovrà darne immediata comunicazione
telefonica al Gestore (tel. 800904452-0258245227) e prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Il Riparatore, ad avvenuto ricovero del Veicolo, dovrà:


effettuare la valutazione e la stima tecnica del Guasto;
contattare telefonicamente EUROP ASSISTANCE entro 24 ore dall’accettazione del Veicolo, per ottenere il nulla
osta ai lavori. Qualora fosse necessario, il tecnico del Gestore potrà richiedere l’invio tramite fax del preventivo,
per ottenere il nulla osta ai lavori.
EUROP ASSISTANCE, in seguito a quanto sopra, provvederà a:


fornire entro 48 ore dal ricevimento della telefonata/fax, il nulla osta al ripristino del Veicolo o la sospensione
delle riparazioni per l’accertamento peritale in loco o la reiezione della richiesta, specificandone i motivi;
informare Honda Motor Europe ed il Riparatore.
La gestione del Sinistro è una attività interamente a carico del Gestore Europ Assistance Italia, che la effettuerà per il
tramite della propria consociata Europ Assistance Service.
Ogni riparazione effettuata prima di una Richiesta di Autorizzazione non potrà essere presa in carico da
Europ Assistance Service che agisce per conto del Gestore; altrettanto s’intende per ogni riparazione che
venga effettuata prima di una Autorizzazione, ovverosia prima che Europ Assistance Service abbia potuto
rendersi conto e stimare l’origine del guasto e la natura delle riparazioni da effettuare. Una volta rilasciata
l’Autorizzazione da parte di Europ Assistance Service, la riparazione dovrà intendersi come
definitivamente presa in carico dalla stessa.
Tutta la documentazione ed i materiali sostituiti devono essere a disposizione del Personale preposto dal Gestore per
un periodo di 15 giorni lavorativi per le verifiche Peritali o prove Tecniche finalizzate a stabilirne le cause e la
difettosità denunciata dal Riparatore.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO.
In ogni caso il danno (riparazione e/o sostituzione del componente oggetto di Estensione di Garanzia Honda, sia in
caso di intervento in territorio italiano, che all’estero nei Paesi sopra indicati) viene valutato e liquidato sulla base, e
nei limiti, dei listini e dei tempari della Casa costruttrice Honda e dei costi ufficiali della manodopera per i
Concessionari Honda.
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CONDIZIONI GENERALI DELLA "ESTENSIONE DI GARANZIA HONDA ASSISTENZA STRADALE PLATINUM"
DEFINIZIONI GENERALI
Primo Acquirente del Veicolo: la persona fisica od ente societario che acquista un veicolo nuovo Honda presso un
Concessionario o che acquista da un Concessionario una vettura demo od una vettura cosiddetta a km 0,
precedentemente immatricolata dal predetto Concessionario, o la persona fisica o ente societario che acquista da
Honda Motor Europe Ltd una vettura aziendale già immatricolata da Honda Motor Europe Ltd od il conduttore o
l’utilizzatore di una vettura Honda in caso, rispettivamente, di acquisto da parte di società di leasing o di società di
noleggio a lungo termine, od il Concessionario che acquista un veicolo nuovo Honda da Honda Motor Europe Ltd
destinato a demo od a km 0.
Assicurato: il proprietario od il conduttore, in caso di leasing, o l’utilizzatore, in caso di noleggio a lungo termine, di
un Veicolo Honda coperto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Honda Motor Europe Ltd, con Sede Principale in Inghilterra in 470 London Road Slough Berkshire SL-3
8QY, e Sede Secondaria in Italia, in Villafranca di Verona, Via Monte Baldo n. 14 (già incorporante Honda Automobili
Italia S.p.A.).
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno
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1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento o furto di sue parti tali da
rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ
Assistance, il Contraente e l'Assicurato.
Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in
caso di sinistro.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante dal certificato anagrafico o
documento internazionale equivalente.
Riparatore: è il concessionario autorizzato Honda appartenente alla rete di vendita o assistenza di Honda.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24
tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle
prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.
Veicolo: autovettura nuova di marca Honda, di peso massimo fino a 35 quintali, con targa italiana, venduta dal
Concessionario aderente alla Rete ufficiale di Vendita ed Assistenza Autorizzata Honda Motor Europe Ltd nel territorio
italiano, nonché l’autovettura di marca Honda demo od autovettura di marca Honda cosiddetta a km 0, immatricolata
a nome del Concessionario in Italia, con targa italiana, di peso massimo fino a 35 quintali, e successivamente venduta
dal predetto Concessionario autorizzato dalla Contraente, nonché l’autovettura aziendale di marca Honda,
immatricolata in Italia, con targa italiana, di peso massimo fino a 35 quintali, immatricolata a nome Honda Motor
Europe Ltd e successivamente venduta da quest’ultima.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni/ coperture
assicurative analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa
di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e
specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo
l’inadempimento quale omissione dolosa.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione
italiana.
In caso disaccordo tra l’Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all’esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà
esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs.
28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all’Organismo di
Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella
scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/ coperture assicurative, Europ Assistance non
è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
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Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà
calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Art. 7. SOGGETTI BENEFICIARI
E’ assicurato:
Il proprietario, l’utilizzatore, in caso di noleggio a lungo termine, il conduttore in ipotesi di leasing, il Conducente,
autorizzato dal proprietario/utilizzatore/conduttore, alla guida del Veicolo, Marca Honda, nonché i trasportati che si
trovino a bordo del veicolo stesso nel momento in cui viene richiesta l’assistenza.
Art. 8. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad
oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad
esclusione delle prestazioni “Soccorso Stradale”, “Depannage”, “Autovettura in sostituzione” e “SOS incidente”.
PRESTAZIONI
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SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato in seguito a:
a) guasto, incidente, esaurimento batteria, blocco della serratura;
b) esaurimento carburante;
c) foratura dello pneumatico.
La Struttura Organizzativa invia:
a) un mezzo di soccorso che provvede al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più
vicino concessionario o officina autorizzata HONDA oppure per effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
b) un mezzo di soccorso che traina il veicolo fino al più vicino punto di rifornimento;
c) un mezzo di soccorso che provvede alla sostituzione del pneumatico oppure, nell’impossibilità oggettiva della
sostituzione, provvede al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo al più vicino concessionario o officina autorizzata
HONDA. L’unico pneumatico utilizzato per la sostituzione è quello in dotazione al veicolo.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di soccorso.
Sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio, il costo del carburante, dello
pneumatico sostituito (se non in dotazione al veicolo), le spese per il traino, qualora il veicolo abbia subito
il guasto, l’incidente, la foratura, l’esaurimento della batteria, il blocco della serratura durante la
circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale
pubblica quella che avvenga all’interno di parchi pubblici o privati, giardini od aree residenziali di edifici
privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano
indispensabili per il recupero del veicolo.
SOCCORSO STRADALE PER SMARRIMENTO/ROTTURA CHIAVI DEL VEICOLO
Qualora ricorra il caso di smarrimento, rottura delle chiavi del veicolo o quando le stesse siano state dimenticate
all’interno del veicolo chiuso, con conseguente impedimento da parte dell’Assicurato di utilizzare lo stesso, la Struttura
Organizzativa invia un carro attrezzi che traina il veicolo al più vicino punto di assistenza HONDA, dove può essere
sostituita la chiave o la serratura o può essere riaperta la portiera del veicolo stesso. Europ Assistance terrà a proprio
carico il costo del traino.
DEPANNAGE
Il Servizio è operativo nelle principali città italiane.
Qualora a seguito di guasto, avvenuto in una delle città in cui il Servizio è operativo, il veicolo risulti danneggiato in
modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l’entità ed il
tipo di guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto dall’Officina mobile, la Struttura Organizzativa verificherà la
disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove l’evento si è verificato e la invierà sul luogo.
L’intervento di soccorso e riparativo rimarrà a carico della Struttura Organizzativa, con la sola esclusione dei pezzi di
ricambio eventualmente utilizzati, il cui costo sarà a carico dell’Assicurato. Se durante l’intervento l’Officina mobile
riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura
prevista dalla prestazione “SOCCORSO STRADALE”.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato in seguito a guasto o incidente e necessiti di traino e di più di 4 ore di
manodopera, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa
convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e durante l'orario di apertura della
stessa, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata 1.200 c.c per un massimo di tre giorni a
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chilometraggio illimitato.
Nel caso in cui il veicolo sia ugualmente in grado di marciare autonomamente e non necessiti di traino, l'autovettura in
sostituzione sarà fornita, alle condizioni di cui sopra, per il periodo strettamente necessario per la riparazione e
comunque per un massimo di tre giorni a chilometraggio illimitato.
Restano a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante, le assicurazioni non obbligatorie per Legge, le relative franchigie e cauzioni;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura
Organizzativa.
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l’autovettura è stata presa a noleggio.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non siano comunque cumulabili con
quelli relativi al danno da riparare.
TAXI PER RECUPERO AUTO IN SOSTITUZIONE
Qualora l’Assicurato, a seguito del trasporto del veicolo in una officina autorizzata HONDA per guasto o incidente
debba recarsi:
- dall’officina alla stazione di autonoleggio per il ritiro di un'autovettura in sostituzione, se la suddetta stazione si trovi
in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'officina;
- e/o a riparazione avvenuta, dalla stazione di autonoleggio all’officina presso la quale il veicolo è stato riparato,
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del Taxi fino ad un massimo di € 26,00.= per tratta.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
SPESE DI ALBERGO
(prestazione valida ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell’assicurato)
Qualora il veicolo, in seguito a guasto o incidente, rimanga immobilizzato e non possa essere riparato in giornata, la
Struttura Organizzativa prenoterà l’albergo per l’Assicurato e gli eventuali passeggeri trasportati Europ Assistance
terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 207,00.= per un massimo
di 2 notti, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.
RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
(prestazione fornita ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora il veicolo rimanga immobilizzato
sul posto in seguito a guasto o incidente e la riparazione richieda oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza
HONDA, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri dal
luogo dell’immobilizzo al luogo di destinazione, o alla residenza in Italia.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe
fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 259,00.= in Italia e € 517,00.= all’estero, indipendentemente dal
numero delle persone coinvolte.
RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
(prestazione fornita ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il veicolo in seguito a guasto od incidente, rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore,
certificate dal punto di assistenza HONDA, la Struttura Organizzativa prenoterà all’Assicurato un biglietto aereo in
classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato. Europ Assistance terrà a
proprio carico le spese fino ad un massimo di € 259,00.= per Sinistro.
INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL’ESTERO
Qualora in conseguenza di un guasto o incidente, i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione del veicolo
ed indispensabili al suo funzionamento non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare
con il mezzo più rapido i pezzi di ricambio.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le sole spese di trasporto fino al luogo di sdoganamento più vicino alla
località di immobilizzo del veicolo.
La Struttura Organizzativa non assumerà responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Restano a carico dell’Assicurato:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate al suo rientro a casa.
La prestazione non è operante:
- per i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- per i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- nei casi in cui la Struttura Organizzativa non ritenga adeguate le garanzie di rimborso del costo dei pezzi
di ricambio e delle spese doganali.
L’Assicurato deve comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del
veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice
riportato su ogni ricambio.
La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi
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stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie.
L’Assicurato deve portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati (in molti casi questo gli
eviterà di pagare le spese doganali).
Art. 9. ESTENSIONE TERRITORIALE
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
Art. 10. ESCLUSIONI
Non sono coperti i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, taxi, autoscuole, per attività
sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso).
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, tutte le prestazioni non sono dovute per
sinistri provocati o dipendenti da:
* non abilitazione dell’Acquirente del veicolo alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di
legge in vigore;
* uso improprio del veicolo;
* gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
* guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
* scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
* dolo o colpa grave dell’acquirente del veicolo;
* frode o possesso illegale del veicolo;
* abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
* tentato suicidio o suicidio;
* sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed
assimilabili, salti dal trampolino con sci o idroscì, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di
attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed
allenamenti).
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto. Sono considerati tali i Paesi con grado di rischio uguale o superiore a 4.0
così come riportato nel sito:
www.exclusive-analysis.com/lists/cargo
Art. 11. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di scadenza temporale della Garanzia del Costruttore (36 mesi
decorrenti dalla data di prima immatricolazione) legata al Veicolo, per i 24 mesi successivi. Fermo restando che
l’Assicurazione Estensione di Garanzia Assistenza Stradale potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente al Primo
Acquirente del Veicolo, l’Estensione sarà trasmissibile, nei limiti di durata residua della stessa, agli eventuali acquirenti
successivi del Veicolo.
In ogni caso, non si potrà accendere l’assicurazione Estensione di Garanzia Assistenza Stradale decorsi 30 mesi dalla
data di prima immatricolazione del Veicolo.
Art. 12. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l’Assicurato, deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.
L’inadempimento a tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.
Art. 13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel
quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
ASSISTENZA STRADALE
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l’Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:
Dall’Italia
800 – 80.49.45
dall’estero
0039.02 – 58.28.68.74
oppure, se non sarà in grado di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, inviare un telegramma a
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 MILANO.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, l’Assicurato dovrà comunque dare avviso del sinistro non appena
possibile.
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In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Nome e Cognome
2. Indirizzo del luogo in cui si trova
3. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso
dell'assistenza.
4. Numero di targa
5. La data di decorrenza della garanzia
6. La natura del guasto
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al
numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n.
02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Per la risoluzione delle liti
transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura
FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il
trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del
Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come
indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sotto riportata.
***
MODALITA' IN CASO DI GUASTO MECCANICO DEL VEICOLO
In caso di Guasto, prima di far eseguire eventuali riparazioni, Lei dovrà sempre contattare il Suo
Concessionario od un Riparatore Autorizzato Honda.
Per Guasti all’Estero contattare preventivamente il Gestore al seguente numero 0039.02.58245227
Si richiamano i termini e le procedure disciplinate nel Libretto, alla cui lettura si rimanda.
***
INFORMATIVA EUROP ASSISTANCE ALL’ASSICURATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice
Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei,
elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o
disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari
all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali – a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della
gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli
altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui ai punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all’Estero per il
raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b., altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del
rischio (coassicurazione e riassicurazione);
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento,
11
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di
dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la
cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo
a:Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
[email protected]
INFORMATIVA HONDA MOTOR EUROPE AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
HONDA MOTOR EUROP LIMITED Sede Secondaria in Italia in 37069 Villafranca di Verona (VR) – Via Monte Baldo n.
14, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive
modifiche, fornisce la seguente Informativa riguardante l'utilizzo dei dati personali della clientela e di altre persone da
essa raccolti nell'esercizio della propria attività.
I. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di HONDA e per le seguenti finalità:1) obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e da normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò
autorizzati. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità di instaurare rapporti con HONDA; 2) finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
contrattuali relativi e/o connessi alla gestione della Estensione di Garanzia Honda Guasti Meccanici Platinum e/o
Estensione di Garanzia Honda Assistenza Stradale Platinum. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità
non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrà comportare l'impossibilità di HONDA a prestare il servizio richiesto.
II. DATI SENSIBILI
In relazione a specifiche operazioni, HONDA può venire in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili" in
quanto idonei, ad es., a rilevare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche o l'adesione ad associazioni od
organizzazioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche, lo stato di salute e la vita sessuale. Per il loro trattamento la
legge richiede una specifica manifestazione di consenso.
III. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali vengono trattati mediante strumenti manuali e/o informatici e/o telematici e/o automatizzati in
modo funzionale alle finalità di cui sopra e tale da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati
personali ed, in particolare, sono osservate specifiche misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
IV. SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati personali detenuti da HONDA possono essere comunicati ai seguenti soggetti che diverranno autonomi titolari
dei dati:1) alle società controllanti, controllate e collegate, anche all'estero, ai sensi dell'art.2359 cod. civ., tra cui
anche Honda Motor Europe Limited con sede legale in 470 London Road Slough Berkshire SL-3 8QY – Inghilterra, che
ne diverranno autonomi Titolari; 2) al Concessionario HONDA e ad altri componenti della Rete dei Distributori
Autorizzati HONDA e dei Riparatori Autorizzati HONDA, che ne diverranno autonomi Titolari, per le finalità di cui sopra
al punto 1 e 2; 3) ad Europ Assistance Italia S.p.A., a Europe Assistance Service S.p.A. ed a soggetti determinati,
incaricati dalle predette società, della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni
relative e/o connesse all’Estensione di Garanzia Honda Guasti Meccanici Platinum e/o Estensione di Garanzia Honda
Assistenza Stradale Platinum quali – a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed
elaborazione dei dati, istituti di credito, prestatori d’opera e d’assistenza. Inoltre all’Autorità giudiziaria, nonché a tutti
gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui ai punto 1 e 2; 4) Ed
inoltre ad altri soggetti esterni, anche all'estero, tra cui Honda Motor Europe Limited con sede legale in 470 London
Road Slough Berkshire SL-3 8QY – Inghilterra, che ne diverranno autonomi Titolari, per finalità relative e/o connesse
alla gestione dell’Estensione di Garanzia Honda Guasti Meccanici Platinum e/o Estensione di Garanzia Honda
Assistenza Stradale Platinum. Senza il consenso dell'interessato HONDA potrà essere posta nella condizione di poter
eseguire solo quelle operazioni che non prevedano tali comunicazioni;
I dati non sono soggetti a diffusione.
V. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ed, in
particolare, ha il diritto di esercitare gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali sotto integralmente riportato:
“Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile; 2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3. l'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
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trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; 4. l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale”.
Le richieste, tra le quali l'indicazione dell'elenco aggiornato dei responsabili, vanno rivolte: via fax al n. 045-8289402;
a mezzo posta a HONDA MOTOR EUROP LIMITED, Sede Secondaria in Italia - Via Monte Baldo n. 14 - 37069
Villafranca di Verona (VR)
VI. PRECISAZIONI IN ORDINE AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Per espressa disposizione di legge, il consenso non è richiesto quando il trattamento o la comunicazione si rendano
necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero, per l'adempimento di un obbligo legale; è escluso
il consenso dell'interessato anche nel caso in cui il trattamento o la comunicazione siano necessarie, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di
un terzo destinatario dei dati, anche con riferimento alle attività di società controllanti, controllate o collegate con
Honda, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.
Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti di HONDA incaricati, i responsabili esterni (imprese
terze incaricate da HONDA per lo svolgimento di servizi in outsourcing, anche eventualmente all'estero) e gli incaricati
di questi ultimi.
Honda Motor Europe Ltd
Sede Secondaria Italiana
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