ASL TO3 – Servizio di Continuità Assistenziale
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ASL TO3 – Servizio di Continuità Assistenziale
ASL TO5 – Servizio di Continuità Assistenziale Regolamento Aziendale PREMESSA Organizzazione aziendale Al fine di garantire la continuità dell’ assistenza per l’intero arco della giornata, l’ ASLTO5 assicura le prestazioni assistenziali territoriali non differibili con medici convenzionati sulla base della disciplina di cui all’ art 62, comma 2 punto a) dell’ A.C.N. del 29/07/2009. Le procedure relative alla attribuzione degli incarichi e dei pagamenti sono a carico del Servizio Personale convenzionato, sulla base del presente regolamento. La responsabilità del rapporto tra i medici di continuità assistenziale e l’ Azienda in merito alla applicazione della convenzione di cui al capo III dell’ A.C.N., per quanto riferito alle norme in esso contenute e per quanto riguarda gli aspetti assistenziali è in capo al Direttore di Distretto, che lo esercita con il Comitato Aziendale per le funzioni indicate dall’ACN, dagli accordi regionali e dal presente accordo aziendale. I – INCARICHI E TURNI Secondo quanto previsto dall’ACN, dagli AIR e dal presente accordo in vigore, l’ASL TO5 può attribuire, attraverso procedure gestite dal Servizio Amministrazione del Personale Convenzionato: Incarichi a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 63 dell’A.C.N. del 29/07/2009. Qualora, solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dall’art. 63 suddetto, si verificasse l’impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l’Azienda propone, prioritariamente ai medici titolari di Continuità Assistenziale e in seguito ai medici di cui alla Norma Transitoria n.4 del vigente ACN, di estendere il proprio massimale orario a 38 ore a settimana, come previsto dal comma 5, art. 70 dell’ACN vigente e dall’art.1 dell’AIR 2013. Il medico titolare di doppio incarico di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale potrà mantenere l’incarico di Continuità Assistenziale a 38 ore settimanali, fino al raggiungimento di 350 scelte, sospendendo la possibilità di svolgere l’attività libero1 professionale strutturata, prevista dall’art. 65, comma 10 del succitato Accordo Collettivo Nazionale, ai sensi dell’art.1 dell’AIR della C.A. del 2013. Massimali per doppio incarico Qualora, solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dall’art. 63 del vigente ACN e nel precedente paragrafo, si verificasse l’impossibilità di reperire medici in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della medicina generale in numero sufficiente a garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l’Azienda può consentire che, in deroga all’art.65 comma 1 e comma 5 e previo accordo con l’interessato, i medici titolari di doppio incarico di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale possano mantenere l’incarico di Continuità Assistenziale a 24 ore alla settimana sino al raggiungimento di 900 scelte e a 12 ore alla settimana fino al raggiungimento di 1200 scelte, sospendendo la possibilità di svolgere l’attività libero-professionale strutturata, prevista dall’art 65 comma 10 del vigente ACN, fatti salvi i rapporti già in atto alla stipula dell’AIR vigente. L’incarico decade: 1) sei mesi dopo il superamento del limite di scelte; 2) nel caso in cui venga reperito un medico in possesso dei requisiti richiesti per la copertura delle ore vacanti. Incarichi a tempo determinato. Qualora, espletate le procedure di cui al paragrafo precedente si verificasse l’impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l’Azienda conferisce incarichi a tempo determinato annuali ai medici di cui all’art 15 comma 12 presenti nella graduatoria regionale di settore, non ancora titolari e che abbiano presentato domanda di partecipazione all’avviso di cui al successivo punto 1. 1. L’Azienda, in applicazione dell’art. 3 dell’ AIR 2013, redige obbligatoriamente una graduatoria di disponibilità con validità annuale o, in caso di documentata carenza, anche semestrale. L’avviso relativo alla formulazione della graduatoria viene pubblicato sul BURP e sul sito aziendale. Le domande di inserimento in detta graduatoria devono essere inviate tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio ed eventualmente tra il 1° luglio e il 31 luglio di ogni anno. Entro il 1° marzo ed eventualmente entro il 1° settembre la graduatoria viene resa pubblica. Entro il 1° aprile ed eventualmente entro il 1° ottobre vengono confermati o assegnati gli incarichi volti a garantire la copertura del Servizio. 2 La graduatoria di disponibilità stilata ha come finalità l’integrazione dell’organico attivo nei seguenti casi: Dimissioni di un medico incaricato; Insorgenza di incompatibilità di un medico incaricato; Interruzione del rapporto con un medico incaricato a seguito di provvedimenti disciplinari; Sostituzioni. Nel caso di assenze disciplinate dall’art. 18 di durata sino a 6 mesi la sostituzione verrà effettuata utilizzando le risorse interne, per assenze superiori a 6 mesi l’Azienda valuterà, consultato il Comitato Aziendale ex art. 23, l’opportunità di conferire un incarico a tempo determinato di sostituzione. 2. La graduatoria è costituita da 4 sezioni, formate dalle seguenti tipologie di medici: a) Medici in possesso di diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollenti non presenti nella graduatoria regionale di Settore b) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale c) Medici non inclusi nelle categorie a, b, d d) Medici frequentanti un corso di specializzazione 3. All’interno di ogni sezione è data priorità ai medici residenti nell’ASL (10 punti) e nella Regione Piemonte (10 punti). A parità di punteggio prevalgono nell’ordine: la minore età, il voto di laurea e infine l’anzianità di laurea. 4. Gli incarichi vengono assegnati scorrendo nell’ordine le 4 sezioni. 5. Tutti gli incarichi sono attribuiti a 24 ore a settimana. 6. Fanno eccezione al punto precedente unicamente gli incarichi assegnati ai medici della sezione d) che avranno un massimale di 60 ore al mese. 7. Tutti gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovabili al persistere delle condizioni per cui sono stati assegnati. Qualora, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, si verificasse l’impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l’Azienda propone ai medici delle sezioni a) e c) di estendere gli incarichi a 38 ore a settimana. 3 Nella domanda di inserimento il Medico deve indicare il Distretto di preferenza di assegnazione con un ordine di priorità tra i quattro distretti dell’Azienda. Qualora siano presenti più sedi in un distretto, Il Direttore di Distretto, per necessità di tipo organizzativo, potrà assegnare i turni su più sedi del Distretto. Al fine di garantire la continuità di esperienza lavorativa e professionale, nell’assegnazione delle sedi, ove possibile, verrà tenuta in considerazione l’esperienza lavorativa pregressa. Incompatibilità Ogni medico di Continuità Assistenziale è tenuto a dichiarare la coesistenza di altri rapporti di lavoro in atto secondo l’art. 17 e l’allegato L dell’ACN in vigore. Eventuali variazioni insorte durante l’incarico vanno segnalate entro 30 giorni dalla loro insorgenza. Compatibilità In attuazione dell’art. 66 comma 4 e ai sensi dell’art. 17 comma 2 c) del vigente A.C.N, si intende compatibile con lo svolgimento di incarico nella Continuità Assistenziale la libera professione svolta in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali e purché non ecceda l’impegno orario di 21 ore settimanali per i titolari di rapporto a 24 ore settimanali e di 7 ore per i titolari che abbiano optato per l’estensione a 38 ore settimanali. Il superamento di tale limite comporterà, per questi ultimi, la riduzione dell’orario a 24 ore settimanali. Conferimento degli incarichi Al medico incaricato del Servizio di Continuità Assistenziale viene consegnato a cura della S.C. Amministrazione del personale: - lettera di incarico (contratto) riportante i riferimenti utili alla consultazione della normativa collettiva nazionale e regionale del servizio di Continuità Assistenziale; - copia del presente Accordo aziendale; - informativa sulle tutele assicurative in atto e sulle procedure da espletare in caso di sinistro; A cura del Distretto di assegnazione: 4 - un timbro auto inchiostrante personale con indicata l’ASL, il servizio di Continuità Assistenziale, il nome del medico e il codice regionale assegnato - un primo ricettario SSN rilasciato dal Distretto. - PIN per certificazione di malattia on line, se non già in possesso del medico Conclusione degli incarichi L’incarico si interrompe anticipatamente nel caso in cui venga nominato un medico titolare, con un preavviso minimo di 30 giorni. In questo caso viene a decadere l’incarico di colui che occupa l’ultima posizione utile, nella graduatoria aziendale. Qualora a seguito della pubblicazione dell’avviso per la graduatoria di disponibilità venissero conferiti incarichi a tempo determinato a medici inseriti nella graduatoria regionale, non si procederà al rinnovo di altrettanti incarichi partendo dagli incaricati che occupavano le ultime posizioni utili in graduatoria. Il medico che intende rinunciare all’incarico prima della naturale scadenza deve comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, garantendo la copertura dei turni a lui assegnati. L’Azienda procederà al conferimento di un nuovo incarico utilizzando la graduatoria vigente di disponibilità, incarico la cui durata è limitata al periodo di completamento dello stesso. In caso di dimissioni di medico titolare o incaricato a tempo determinato che abbiano decorrenza tra il 1° gennaio e il 31 marzo, periodo necessario per raccogliere le domande e formulare la nuova graduatoria, l’Azienda non procederà al conferimento di un nuovo incarico ma si avvarrà per la copertura dei turni delle risorse interne disponibili E’ facoltà dell’ASL, inoltre, modificare o revocare gli incarichi qualora insorgessero necessità organizzative o amministrative non rimandabili oppure per violazioni delle norme Contrattuali e del presente Regolamento. Il medico che cessa dal rapporto con l’Azienda deve restituire all’ASL il timbro, l’ultimo ricettario ricevuto, il tesserino di rilevamento delle presenze entro 15 giorni dal termine del suo incarico. II - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 5 La durata ordinaria dei turni è di 10 ore (prefestivo) o di 12 ore (festivo e notturno). Potrà altresì, per esigenze organizzative limitate e temporanee, essere richiesta da parte dell’Azienda lo svolgimento dei turni presso un distretto diverso da quello di usuale assegnazione. Attribuzione dei turni I turni dovranno essere attribuiti in relazione al monte ore individuale identificato dal contratto e nel rispetto di una omogenea distribuzione tra turni festivi, prefestivi e notturni. La somma delle ore di lavoro consecutive non può superare 24. La predisposizione dei turni verrà effettuata con le modalità concordate con il referente del distretto. Coordinamento di Distretto e UCAD Il Direttore Generale, su indicazione del Comitato Aziendale, individua, ai sensi dell’art. 11 dell’AIR del 2006, un referente, prioritariamente titolare, a cui conferire funzione di coordinamento dei medici di C.A. e che farà parte dell’UCAD del proprio distretto. Scambio dei turni I medici potranno scambiarsi tra loro i turni assegnati nel rispetto del proprio monte ore mensile, garantendo che la somma delle ore consecutive lavorate non superi le 24. Le variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Referente di Distretto da entrambi i medici interessati al cambio (anche con comunicazione congiunta controfirmata da entrambi). Ulteriori indicazioni organizzative possono essere concordate a livello distrettuale. Impossibilità ad effettuare un turno In caso di attivazione di reperibilità per sopravvenuta improvvisa necessità, si attiverà il medico di cui all’art 71 ACN in vigore. Mobilità intra-aziendale 6 Ai sensi dell’Art 64 comma 5 dell’ACN in vigore vengono definiti i criteri per la mobilità intra-aziendale. Il medico titolare che desideri cambiare sede all’interno dell’ASL TO5 deve inviare domanda scritta al direttore del proprio distretto e a quello del distretto desiderato. Il trasferimento verrà eseguito previa verifica di ore carenti sufficienti nel distretto di destinazione e non prima dei 12 mesi dal conferimento dell’incarico di titolarità o del trasferimento precedente. Il medico a tempo determinato che desideri cambiare sede all’interno dell’ASL TO5 deve inviare domanda scritta al direttore del proprio distretto e a quello del distretto desiderato. Il trasferimento verrà eseguito nel caso di dimissione di un titolare o di un medico a tempo determinato e non prima dei 12 mesi dal conferimento dell’incarico di titolarità o del trasferimento precedente. 7 III - PRECISAZIONI CONTRATTUALI Visite domiciliari Le visite domiciliari vengono assicurate qualora il paziente non sia trasportabile in ambulatorio e la prestazione non sia differibile. Il medico della CA, al fine di evitare un’uscita impropria, può proporre la visita ambulatoriale al paziente che a suo giudizio può raggiungere la sede del servizio senza ricadute negative per il suo stato di salute. Le visite domiciliari improprie vanno segnalate al Referente di Distretto ed al Curante al fine di individuare un eventuale ripetuto abuso del servizio (art. 69 comma 7 ACN). Farmaci Le prescrizioni farmacologiche di terapie croniche già in corso sono possibili solo per farmaci la cui interruzione potrebbe arrecare danno al paziente. In tali casi il numero di confezioni prescrivibili deve consentire di coprire solo i giorni in cui il medico di famiglia non è presente. La prescrizione di terapie croniche va segnalata al medico Curante per evitare il fenomeno dell’iperprescrizione e per individuare un ripetuto uso non motivato del servizio. I farmaci erogabili in fascia A devono essere sempre prescritti su ricettario SSN. Sulla prescrizione il Medico deve indicare esenzioni dal ticket solo se il paziente esibisce la certificazione rilasciata dall’ASL. I farmaci con nota AIFA vanno prescritti su ricettario SSN soltanto se il medico ha la certezza che il paziente ne abbia diritto. Nei casi dubbi il medico prescrive su ricettario bianco. In nessun caso il medico di Continuità Assistenziale può utilizzare il ricettario SSN in suo possesso per richieste di esami, visite o altre prestazioni diverse dalla prescrizione di farmaci o dalla proposta di ricovero. Assistenza Domiciliare Integrata Il medico di Continuità Assistenziale è tenuto ad effettuare nell’arco del turno gli interventi rivolti a pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata eventualmente assegnati dal medico di Distretto. Il pagamento sarà effettuato, secondo quanto previsto dagli attuali Accordi 8 Regionali, solo a seguito di richiesta mediante il modulo apposito (allegato 6). La firma va corredata dal cognome in stampatello. PPIP I medici di Continuità Assistenziale che eseguono le prestazioni a particolare impegno professionale di cui al nomenclatore tariffario dell’allegato D, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero, saranno retribuiti a fronte di rendicontazione secondo quanto indicato dal nomenclatore stesso. Prestazioni indotte Il medico di Continuità Assistenziale, di fronte a richieste di prestazioni da parte dell’utente o di altri sanitari (es: ciclo di terapia intramuscolare), è tenuto ad erogare solo quanto da lui ritenuto necessario e indifferibile sulla base del quadro clinico del paziente valutato al momento della visita. Certificati di malattia Il medico di Continuità Assistenziale ha il dovere di certificare l’inabilità temporanea al lavoro. Ove messo in condizione di farlo medico è tenuto a certificare la malattia tramite procedura telematica. Certificati in libera professione Il medico di Continuità Assistenziale a cui viene richiesta una certificazione diversa da quelle incluse negli obblighi contrattuali, può rilasciarla a fronte di pagamento diretto in regime libero-professionale (es.: certificati assicurativi, certificati INAIL), ferma restando la non differibilità della prestazione. Formazione Continua ECM L’ ASL garantisce ai Medici di Continuità Assistenziale la formazione continua ECM nelle modalità previste dall’ art 20 del ACN vigente. 9 Compiti dei Distretti E’ compito di ogni Distretto: 1. Assicurare ai Medici di Continuità Assistenziale lo svolgimento dell’attività professionale in sedi adeguate ai sensi dell’art.68 comma 1, 2, 3 dell’ACN in vigore 2. Fornire ai Medici di Continuità Assistenziale un mezzo di servizio sicuro ed efficiente finalizzato allo svolgimento delle visite domiciliari. La manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo è disciplinata da apposito regolamento aziendale. 3. Mettere a disposizione di ogni sede almeno un telefono cellulare abilitato alle chiamate in entrata e a quelle in uscita limitatamente al numero di telefono fisso della sede, di un eventuale centralino di riferimento, dei colleghi della stessa sede e dei servizi ritenuti utili per l’espletamento del servizio (ospedali, case di riposo, etc). Il telefono cellulare deve essere provvisto di segreteria telefonica per prevenire disservizi legati a situazioni di non connettività dello stesso. 4. Mettere a disposizione dei Medici di Continuità Assistenziale farmaci, presidi medicali e ausili ritenuti necessari per lo svolgimento dell' attività ambulatoriale e domiciliare. 5. Definire a livello distrettuale i protocolli gestionali attinenti l’organizzazione del servizio di c.a. Assicurazioni Ogni medico è assicurato rispetto ai rischi derivanti dagli incarichi (art. 73 ACN) da apposita polizza stipulata dall’Azienda. Insieme alla certificazione fiscale riepilogativa inviata a fine anno (certificazione o CUD) ogni medico riceve il riepilogo di quanto versato dall’Azienda all’ENPAM a norma dell’art.72 comma 4. 10 IV - MODALITA’ DI INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO (118, DISTRETTO, AZIENDA) 118 Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso. Nel caso in cui il trasporto in Pronto Soccorso necessiti della presenza di un medico a bordo del mezzo di soccorso, questa non può essere svolta dal medico di Continuità Assistenziale a meno che lo stesso si appelli allo stato di necessità. Medici di Famiglia L’art. 69 individua nel modulario informativo (allegato M) lo strumento che il medico è tenuto a compilare e a consegnare al paziente al fine di informare il Medico Curante o la struttura di ricovero sull’intervento effettuato. I Distretti possono altresì incoraggiare e sviluppare modelli di comunicazione informatica tra medici. Equipe Territoriali I medici di Continuità Assistenziale sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni di équipe di Medicina Generale secondo i criteri sanciti dall’Accordo Integrativo Regionale del 2006, Art.11 comma 4 e in base alle caratteristiche peculiari di ogni distretto. Domiciliarità Il medico di Continuità Assistenziale è parte integrante dell’assistenza rivolta ai pazienti per i quali è in atto un programma di cure domiciliari. Pertanto è tenuto ad effettuare nell’arco del turno gli interventi rivolti a pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata previsti nel piano assistenziale. Il pagamento sarà effettuato secondo quanto previsto dagli attuali Accordi Nazionale e Regionali, a fronte di rendicontazione su apposito modulo individuale. L’assistenza programmata in orario di continuità assistenziale a favore di pazienti fragili (ADP, RSA, emergenza caldo), sarà retribuita a seguito di rendicontazione secondo quanto previsto dagli accordi per gli accessi ADP. 11 Rendicontazione delle prestazioni aggiuntive La rendicontazione delle prestazioni aggiuntive avverrà su un singolo modulo individuale (allegato1) che verrà inviato agli uffici competenti entro i primi 15 giorni del mese a cui si riferisce. Le sedi informatizzate potranno inviare online le prestazioni aggiuntive, previa conservazione dell’originale firmato a cura del medico stesso, da esibire al personale degli uffici in caso di richiesta. Informatizzazione L’informatizzazione delle sedi è un obiettivo che ASL e distretti perseguono al fine di - assicurare una più efficace comunicazione tra gli operatori del territorio, - fornire una fonte di informazione scientifica a disposizione dei medici, - consentire l’invio di certificazioni ondine, in armonia con il più ampio progetto di rete informatica aziendale 12 V – NORME FINALI E TRANSITORIE In attesa che venga raggiunto il rapporto ottimale di cui all’art. 6 dell’AIR, il numero degli incarichi complessivamente attribuibili viene determinato per ciascuna sede sulla base delle ore con cui viene attualmente coperta la Continuità assistenziale, al netto di quelle coperte dai medici titolari, suddivise per incarichi di 24 ore. I medici di Continuità Assistenziale dell’ASL TO5 operanti all’atto dell’adozione del presente Accordo a cui per effetto dell’utilizzo della graduatoria non venisse conferito un incarico a tempo determinato, ricopriranno il ruolo di reperibili preferenzialmente presso le attuali sedi di servizio, come disposto dall’Art 70 comma 12 dell’ACN in vigore. Agli stessi si farà ricorso per la copertura di quei turni che, a vario titolo ed in applicazione del presente accordo aziendale, dovessero risultare scoperti. Le parti si riservano di rivedere il presente accordo qualora se ne ravvedesse la necessità. 13