ASL TO3 – Servizio di Continuità Assistenziale

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ASL TO3 – Servizio di Continuità Assistenziale
ASL TO5 – Servizio di Continuità Assistenziale
Regolamento Aziendale
PREMESSA
Organizzazione aziendale
Al fine di garantire la continuità dell’ assistenza per l’intero arco della giornata, l’ ASLTO5
assicura le prestazioni assistenziali territoriali non differibili con medici convenzionati sulla
base della disciplina di cui all’ art 62, comma 2 punto a) dell’ A.C.N. del 29/07/2009.
Le procedure relative alla attribuzione degli incarichi e dei pagamenti sono a carico del
Servizio Personale convenzionato, sulla base del presente regolamento.
La responsabilità del rapporto tra i medici di continuità assistenziale e l’ Azienda in merito
alla applicazione della convenzione di cui al capo III dell’ A.C.N., per quanto riferito alle
norme in esso contenute e per quanto riguarda gli aspetti assistenziali è in capo al
Direttore di Distretto, che lo esercita con il Comitato Aziendale per le funzioni indicate
dall’ACN, dagli accordi regionali e dal presente accordo aziendale.
I – INCARICHI E TURNI
Secondo quanto previsto dall’ACN, dagli AIR e dal presente accordo in vigore, l’ASL TO5
può attribuire, attraverso procedure gestite dal Servizio Amministrazione del Personale
Convenzionato:
Incarichi a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 63 dell’A.C.N. del
29/07/2009.
Qualora, solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dall’art. 63 suddetto, si
verificasse l’impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale,
l’Azienda propone, prioritariamente ai medici titolari di Continuità Assistenziale e in seguito
ai medici di cui alla Norma Transitoria n.4 del vigente ACN, di estendere il proprio
massimale orario a 38 ore a settimana, come previsto dal comma 5, art. 70 dell’ACN
vigente e dall’art.1 dell’AIR 2013.
Il medico titolare di doppio incarico di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale
potrà mantenere l’incarico di Continuità Assistenziale a 38 ore settimanali, fino al
raggiungimento di 350 scelte, sospendendo la possibilità di svolgere l’attività libero1
professionale strutturata, prevista dall’art. 65, comma 10 del succitato Accordo Collettivo
Nazionale, ai sensi dell’art.1 dell’AIR della C.A. del 2013.
Massimali per doppio incarico
Qualora, solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dall’art. 63 del vigente ACN e
nel precedente paragrafo, si verificasse l’impossibilità di reperire medici in possesso dei
requisiti richiesti per l’esercizio della medicina generale in numero sufficiente a garantire la
copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l’Azienda può consentire che, in deroga
all’art.65 comma 1 e comma 5 e previo accordo con l’interessato, i medici titolari di doppio
incarico di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale possano mantenere l’incarico
di Continuità Assistenziale a 24 ore alla settimana sino al raggiungimento di 900 scelte e a
12 ore alla settimana fino al raggiungimento di 1200 scelte, sospendendo la possibilità di
svolgere l’attività libero-professionale strutturata, prevista dall’art 65 comma 10 del vigente
ACN, fatti salvi i rapporti già in atto alla stipula dell’AIR vigente.
L’incarico decade:
1) sei mesi dopo il superamento del limite di scelte;
2) nel caso in cui venga reperito un medico in possesso dei requisiti richiesti per la
copertura delle ore vacanti.
Incarichi a tempo determinato.
Qualora, espletate le procedure di cui al paragrafo precedente si verificasse l’impossibilità
di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l’Azienda conferisce
incarichi a tempo determinato annuali ai medici di cui all’art 15 comma 12 presenti nella
graduatoria regionale di settore, non ancora titolari e che abbiano presentato domanda di
partecipazione all’avviso di cui al successivo punto 1.
1. L’Azienda, in applicazione dell’art. 3 dell’ AIR 2013, redige obbligatoriamente una
graduatoria di disponibilità con validità annuale o, in caso di documentata carenza, anche
semestrale. L’avviso relativo alla formulazione della graduatoria viene pubblicato sul
BURP e sul sito aziendale. Le domande di inserimento in detta graduatoria devono essere
inviate tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio ed eventualmente tra il 1° luglio e il 31 luglio di
ogni anno. Entro il 1° marzo ed eventualmente entro il 1° settembre la graduatoria viene
resa pubblica. Entro il 1° aprile ed eventualmente entro il 1° ottobre vengono confermati o
assegnati gli incarichi volti a garantire la copertura del Servizio.
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La graduatoria di disponibilità stilata ha come finalità l’integrazione dell’organico attivo nei
seguenti casi:

Dimissioni di un medico incaricato;

Insorgenza di incompatibilità di un medico incaricato;

Interruzione del rapporto con un medico incaricato a seguito di provvedimenti
disciplinari;

Sostituzioni. Nel caso di assenze disciplinate dall’art. 18 di durata sino a 6 mesi la
sostituzione verrà effettuata utilizzando le risorse interne, per assenze superiori a 6
mesi l’Azienda valuterà, consultato il Comitato Aziendale ex art. 23, l’opportunità di
conferire un incarico a tempo determinato di sostituzione.
2. La graduatoria è costituita da 4 sezioni, formate dalle seguenti tipologie di medici:
a) Medici in possesso di diploma di formazione specifica in medicina generale o
equipollenti non presenti nella graduatoria regionale di Settore
b) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale
c) Medici non inclusi nelle categorie a, b, d
d) Medici frequentanti un corso di specializzazione
3. All’interno di ogni sezione è data priorità ai medici residenti nell’ASL (10 punti) e nella
Regione Piemonte (10 punti). A parità di punteggio prevalgono nell’ordine: la minore età, il
voto di laurea e infine l’anzianità di laurea.
4. Gli incarichi vengono assegnati scorrendo nell’ordine le 4 sezioni.
5. Tutti gli incarichi sono attribuiti a 24 ore a settimana.
6. Fanno eccezione al punto precedente unicamente gli incarichi assegnati ai medici della
sezione d) che avranno un massimale di 60 ore al mese.
7. Tutti gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovabili al persistere delle condizioni
per cui sono stati assegnati.
Qualora, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, si verificasse l’impossibilità di
garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l’Azienda propone ai medici
delle sezioni a) e c) di estendere gli incarichi a 38 ore a settimana.
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Nella domanda di inserimento il Medico deve indicare il Distretto di preferenza di
assegnazione con un ordine di priorità tra i quattro distretti dell’Azienda. Qualora siano
presenti più sedi in un distretto, Il Direttore di Distretto, per necessità di tipo organizzativo,
potrà assegnare i turni su più sedi del Distretto.
Al fine di garantire la continuità di esperienza lavorativa e professionale, nell’assegnazione
delle sedi, ove possibile, verrà tenuta in considerazione l’esperienza lavorativa pregressa.
Incompatibilità
Ogni medico di Continuità Assistenziale è tenuto a dichiarare la coesistenza di altri rapporti
di lavoro in atto secondo l’art. 17 e l’allegato L dell’ACN in vigore. Eventuali variazioni
insorte durante l’incarico vanno segnalate entro 30 giorni dalla loro insorgenza.
Compatibilità
In attuazione dell’art. 66 comma 4 e ai sensi dell’art. 17 comma 2 c) del vigente A.C.N, si
intende compatibile con lo svolgimento di incarico nella Continuità Assistenziale la libera
professione svolta in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private
convenzionate, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale
svolgimento dei compiti convenzionali e purché non ecceda l’impegno orario di 21 ore
settimanali per i titolari di rapporto a 24 ore settimanali e di 7 ore per i titolari che abbiano
optato per l’estensione a 38 ore settimanali.
Il superamento di tale limite comporterà, per questi ultimi, la riduzione dell’orario a 24 ore
settimanali.
Conferimento degli incarichi
Al medico incaricato del Servizio di Continuità Assistenziale viene consegnato
a cura della S.C. Amministrazione del personale:
-
lettera di incarico (contratto) riportante i riferimenti utili alla consultazione della
normativa collettiva nazionale e regionale del servizio di Continuità Assistenziale;
-
copia del presente Accordo aziendale;
-
informativa sulle tutele assicurative in atto e sulle procedure da espletare in caso di
sinistro;
A cura del Distretto di assegnazione:
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-
un timbro auto inchiostrante personale con indicata l’ASL, il servizio di Continuità
Assistenziale, il nome del medico e il codice regionale assegnato
-
un primo ricettario SSN rilasciato dal Distretto.
-
PIN per certificazione di malattia on line, se non già in possesso del medico
Conclusione degli incarichi
L’incarico si interrompe anticipatamente nel caso in cui venga nominato un medico titolare,
con un preavviso minimo di 30 giorni. In questo caso viene a decadere l’incarico di colui
che occupa l’ultima posizione utile, nella graduatoria aziendale.
Qualora a seguito della pubblicazione dell’avviso per la graduatoria di disponibilità
venissero conferiti incarichi a tempo determinato a medici inseriti nella graduatoria
regionale, non si procederà al rinnovo di altrettanti incarichi partendo dagli incaricati che
occupavano le ultime posizioni utili in graduatoria.
Il medico che intende rinunciare all’incarico prima della naturale scadenza deve
comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, garantendo la copertura dei turni a lui
assegnati.
L’Azienda procederà al conferimento di un nuovo incarico utilizzando la graduatoria
vigente di disponibilità, incarico la cui durata è limitata al periodo di completamento dello
stesso.
In caso di dimissioni di medico titolare o incaricato a tempo determinato che abbiano
decorrenza tra il 1° gennaio e il 31 marzo, periodo necessario per raccogliere le domande
e formulare la nuova graduatoria, l’Azienda non procederà al conferimento di un nuovo
incarico ma si avvarrà per la copertura dei turni delle risorse interne disponibili
E’ facoltà dell’ASL, inoltre, modificare o revocare gli incarichi qualora insorgessero
necessità organizzative o amministrative non rimandabili oppure per violazioni delle norme
Contrattuali e del presente Regolamento.
Il medico che cessa dal rapporto con l’Azienda deve restituire all’ASL il timbro, l’ultimo
ricettario ricevuto, il tesserino di rilevamento delle presenze entro 15 giorni dal termine del
suo incarico.
II - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
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La durata ordinaria dei turni è di 10 ore (prefestivo) o di 12 ore (festivo e notturno).
Potrà altresì, per esigenze organizzative limitate e temporanee, essere richiesta da parte
dell’Azienda lo svolgimento dei turni presso un distretto diverso da quello di usuale
assegnazione.
Attribuzione dei turni
I turni dovranno essere attribuiti in relazione al monte ore individuale identificato dal
contratto e nel rispetto di una omogenea distribuzione tra turni festivi, prefestivi e notturni.
La somma delle ore di lavoro consecutive non può superare 24.
La predisposizione dei turni verrà effettuata con le modalità concordate con il referente del
distretto.
Coordinamento di Distretto e UCAD
Il Direttore Generale, su indicazione del Comitato Aziendale, individua, ai sensi dell’art. 11
dell’AIR del 2006, un referente, prioritariamente titolare, a cui conferire funzione di
coordinamento dei medici di C.A. e che farà parte dell’UCAD del proprio distretto.
Scambio dei turni
I medici potranno scambiarsi tra loro i turni assegnati nel rispetto del proprio monte ore
mensile, garantendo che la somma delle ore consecutive lavorate non superi le 24. Le
variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Referente di Distretto da
entrambi i medici interessati al cambio (anche con comunicazione congiunta controfirmata
da entrambi). Ulteriori indicazioni organizzative possono essere concordate a livello
distrettuale.
Impossibilità ad effettuare un turno
In caso di attivazione di reperibilità per sopravvenuta improvvisa necessità, si attiverà il
medico di cui all’art 71 ACN in vigore.
Mobilità intra-aziendale
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Ai sensi dell’Art 64 comma 5 dell’ACN in vigore vengono definiti i criteri per la mobilità
intra-aziendale. Il medico titolare che desideri cambiare sede all’interno dell’ASL TO5 deve
inviare domanda scritta al direttore del proprio distretto e a quello del distretto desiderato.
Il trasferimento verrà eseguito previa verifica di ore carenti sufficienti nel distretto di
destinazione e non prima dei 12 mesi dal conferimento dell’incarico di titolarità o del
trasferimento precedente. Il medico a tempo determinato che desideri cambiare sede
all’interno dell’ASL TO5 deve inviare domanda scritta al direttore del proprio distretto e a
quello del distretto desiderato. Il trasferimento verrà eseguito nel caso di dimissione di un
titolare o di un medico a tempo determinato e non prima dei 12 mesi dal conferimento
dell’incarico di titolarità o del trasferimento precedente.
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III - PRECISAZIONI CONTRATTUALI
Visite domiciliari
Le visite domiciliari vengono assicurate qualora il paziente non sia trasportabile in
ambulatorio e la prestazione non sia differibile.
Il medico della CA, al fine di evitare un’uscita impropria, può proporre la visita
ambulatoriale al paziente che a suo giudizio può raggiungere la sede del servizio senza
ricadute negative per il suo stato di salute. Le visite domiciliari improprie vanno segnalate
al Referente di Distretto ed al Curante al fine di individuare un eventuale ripetuto abuso del
servizio (art. 69 comma 7 ACN).
Farmaci
Le prescrizioni farmacologiche di terapie croniche già in corso sono possibili solo per
farmaci la cui interruzione potrebbe arrecare danno al paziente. In tali casi il numero di
confezioni prescrivibili deve consentire di coprire solo i giorni in cui il medico di famiglia
non è presente. La prescrizione di terapie croniche va segnalata al medico Curante per
evitare il fenomeno dell’iperprescrizione e per individuare un ripetuto uso non motivato del
servizio.
I farmaci erogabili in fascia A devono essere sempre prescritti su ricettario SSN.
Sulla prescrizione il Medico deve indicare esenzioni dal ticket solo se il paziente esibisce
la certificazione rilasciata dall’ASL.
I farmaci con nota AIFA vanno prescritti su ricettario SSN soltanto se il medico ha la
certezza che il paziente ne abbia diritto. Nei casi dubbi il medico prescrive su ricettario
bianco.
In nessun caso il medico di Continuità Assistenziale può utilizzare il ricettario SSN in suo
possesso per richieste di esami, visite o altre prestazioni diverse dalla prescrizione di
farmaci o dalla proposta di ricovero.
Assistenza Domiciliare Integrata
Il medico di Continuità Assistenziale è tenuto ad effettuare nell’arco del turno gli interventi
rivolti a pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata eventualmente assegnati dal medico di
Distretto. Il pagamento sarà effettuato, secondo quanto previsto dagli attuali Accordi
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Regionali, solo a seguito di richiesta mediante il modulo apposito (allegato 6). La firma va
corredata dal cognome in stampatello.
PPIP
I medici di Continuità Assistenziale che eseguono le prestazioni a particolare impegno
professionale di cui al nomenclatore tariffario dell’allegato D, finalizzate a garantire una più
immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o
ospedaliero, saranno retribuiti a fronte di rendicontazione secondo quanto indicato dal
nomenclatore stesso.
Prestazioni indotte
Il medico di Continuità Assistenziale, di fronte a richieste di prestazioni da parte dell’utente
o di altri sanitari (es: ciclo di terapia intramuscolare), è tenuto ad erogare solo quanto da
lui ritenuto necessario e indifferibile sulla base del quadro clinico del paziente valutato al
momento della visita.
Certificati di malattia
Il medico di Continuità Assistenziale ha il dovere di certificare l’inabilità temporanea al
lavoro. Ove messo in condizione di farlo medico è tenuto a certificare la malattia tramite
procedura telematica.
Certificati in libera professione
Il medico di Continuità Assistenziale a cui viene richiesta una certificazione diversa da
quelle incluse negli obblighi contrattuali, può rilasciarla a fronte di pagamento diretto in
regime libero-professionale (es.: certificati assicurativi, certificati INAIL), ferma restando la
non differibilità della prestazione.
Formazione Continua ECM
L’ ASL garantisce ai Medici di Continuità Assistenziale la formazione continua ECM nelle
modalità previste dall’ art 20 del ACN vigente.
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Compiti dei Distretti
E’ compito di ogni Distretto:
1. Assicurare
ai
Medici
di
Continuità Assistenziale
lo
svolgimento
dell’attività
professionale in sedi adeguate ai sensi dell’art.68 comma 1, 2, 3 dell’ACN in vigore
2. Fornire ai Medici di Continuità Assistenziale un mezzo di servizio sicuro ed efficiente
finalizzato allo svolgimento delle visite domiciliari. La manutenzione ordinaria e
straordinaria del mezzo è disciplinata da apposito regolamento aziendale.
3. Mettere a disposizione di ogni sede almeno un telefono cellulare abilitato alle chiamate
in entrata e a quelle in uscita limitatamente al numero di telefono fisso della sede, di un
eventuale centralino di riferimento, dei colleghi della stessa sede e dei servizi ritenuti
utili per l’espletamento del servizio (ospedali, case di riposo, etc). Il telefono cellulare
deve essere provvisto di segreteria telefonica per prevenire disservizi legati a situazioni
di non connettività dello stesso.
4. Mettere a disposizione dei Medici di Continuità Assistenziale farmaci, presidi medicali
e ausili ritenuti necessari per lo svolgimento dell' attività ambulatoriale e domiciliare.
5. Definire a livello distrettuale i protocolli gestionali attinenti l’organizzazione del servizio
di c.a.
Assicurazioni
Ogni medico è assicurato rispetto ai rischi derivanti dagli incarichi (art. 73 ACN) da
apposita polizza stipulata dall’Azienda.
Insieme alla certificazione fiscale riepilogativa inviata a fine anno (certificazione o CUD)
ogni medico riceve il riepilogo di quanto versato dall’Azienda all’ENPAM a norma
dell’art.72 comma 4.
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IV - MODALITA’ DI INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO
(118, DISTRETTO, AZIENDA)
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Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare
il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso.
Nel caso in cui il trasporto in Pronto Soccorso necessiti della presenza di un medico a
bordo del mezzo di soccorso, questa non può essere svolta dal medico di Continuità
Assistenziale a meno che lo stesso si appelli allo stato di necessità.
Medici di Famiglia
L’art. 69 individua nel modulario informativo (allegato M) lo strumento che il medico è
tenuto a compilare e a consegnare al paziente al fine di informare il Medico Curante o la
struttura di ricovero sull’intervento effettuato. I Distretti possono altresì incoraggiare e
sviluppare modelli di comunicazione informatica tra medici.
Equipe Territoriali
I medici di Continuità Assistenziale sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni di
équipe di Medicina Generale secondo i criteri sanciti dall’Accordo Integrativo Regionale
del 2006, Art.11 comma 4 e in base alle caratteristiche peculiari di ogni distretto.
Domiciliarità
Il medico di Continuità Assistenziale è parte integrante dell’assistenza rivolta ai pazienti
per i quali è in atto un programma di cure domiciliari. Pertanto è tenuto ad effettuare
nell’arco del turno gli interventi rivolti a pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata previsti
nel piano assistenziale. Il pagamento sarà effettuato secondo quanto previsto dagli attuali
Accordi Nazionale e Regionali, a fronte di rendicontazione su apposito modulo individuale.
L’assistenza programmata in orario di continuità assistenziale a favore di pazienti fragili
(ADP, RSA, emergenza caldo), sarà retribuita a seguito di rendicontazione secondo
quanto previsto dagli accordi per gli accessi ADP.
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Rendicontazione delle prestazioni aggiuntive
La rendicontazione delle prestazioni aggiuntive avverrà su un singolo modulo individuale
(allegato1) che verrà inviato agli uffici competenti entro i primi 15 giorni del mese a cui si
riferisce. Le sedi informatizzate potranno inviare online le prestazioni aggiuntive, previa
conservazione dell’originale firmato a cura del medico stesso, da esibire al personale degli
uffici in caso di richiesta.
Informatizzazione
L’informatizzazione delle sedi è un obiettivo che ASL e distretti perseguono al fine di
- assicurare una più efficace comunicazione tra gli operatori del territorio,
- fornire una fonte di informazione scientifica a disposizione dei medici,
- consentire l’invio di certificazioni ondine,
in armonia con il più ampio progetto di rete informatica aziendale
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V – NORME FINALI E TRANSITORIE
In attesa che venga raggiunto il rapporto ottimale di cui all’art. 6 dell’AIR, il numero degli
incarichi complessivamente attribuibili viene determinato per ciascuna sede sulla base
delle ore con cui viene attualmente coperta la Continuità assistenziale, al netto di quelle
coperte dai medici titolari, suddivise per incarichi di 24 ore.
I medici di Continuità Assistenziale dell’ASL TO5 operanti all’atto dell’adozione del
presente Accordo a cui per effetto dell’utilizzo della graduatoria non venisse conferito un
incarico a tempo determinato, ricopriranno il ruolo di reperibili preferenzialmente presso le
attuali sedi di servizio, come disposto dall’Art 70 comma 12 dell’ACN in vigore. Agli stessi
si farà ricorso per la copertura di quei turni che, a vario titolo ed in applicazione del
presente accordo aziendale, dovessero risultare scoperti.
Le parti si riservano di rivedere il presente accordo qualora se ne ravvedesse la necessità.
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