ALL 1 convenzione FUNERALI CALMIERATI
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ALL 1 convenzione FUNERALI CALMIERATI
COMUNE DI CASTO P R O V IN C IA Codice Fiscale 00852130178 DI B R ES C IA www.comune.casto.bs.it Partita IVA 00582480984 CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ FUNEBRI PER I SERVIZI DI CUI ALL’ART. 34 - COMMA 2 LETT. A) E B) – E COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004 N. 6. E PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI. PERIODO 2016 – 2018 ALLEGATO DEL GC 72 DEL 05-11-2015 ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA L’Impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare, nel territorio di Casto, per il periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018: a) ai sensi dell’art. 34 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6: il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. b) ai sensi dell’art. 34, comma 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6: indigenti” “funerale per c) servizi funebri “TIPO” a prezzi calmierati (come da successivo art. 2) d) servizio di fornitura e posa di lapide a prezzi calmierati (come da successivo art. 3) ART. 2 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI Il servizio di funerali “TIPO” a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni: a) servizio funebre per salme destinate all’inumazione per 10 anni nei cimiteri di Casto: fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per la inumazione per 10 anni, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di riconoscimento, imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo, utilizzo di sacco biodegradabile; cella frigorifera (se necessaria) allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso; composizione e cura della salma; servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie; trasporto salma ( recupero da struttura sanitaria entro 25 km; trasporto salma a bara aperta entro 25 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura); annunci necrologici: stampa e affissione di 15 manifesti. b) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nei cimiteri di Casto: fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per la tumulazione per 30 anni, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di riconoscimento; fornitura secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso , con cuscino e velo in tulle e pizzo dotato della valvola prevista dalla normativa; sigillatura a stagno del feretro in zinco; cella frigorifera (se necessaria); allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso; composizione e cura della salma; servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie; trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 km; trasporto salma a bara aperta entro 25 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura); annunci necrologici: stampa e affissione di 15 manifesti. c) servizio funebre per salme destinate alla cremazione nell’impianto di Brescia e quindi ai cimiteri di Casto: fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio regolare per la cremazione, completo di croce o altro simbolo religioso e targa identificativa; cella frigorifera (se necessaria); cremazione e urna cineraria; allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso; composizione e cura della salma; servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie; trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 Km; trasporto salma al più vicino impianto per la cremazione e ritorno; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura); annunci necrologici: stampa e affissione di 15 manifesti. Restano esclusi dal Servizio Funebre “TIPO”: la fornitura di fiori; tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto; la concessione di loculi, cellette, fosse ecc..; tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere a), b), c). Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall’impresa di onoranze funebri su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi. Il committente decide a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione. ART. 3 – SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI LAPIDI Il servizio di fornitura e cippo funerario a terreno a prezzi calmierati prevede quanto segue: a) fornitura e cippo funerario a terreno in marmo botticino lucido con le seguenti caratteristiche: testata in botticino lucido di spessore cm 8, altezza cm 80 e larghezza cm 55; recinto in botticino lucido lunghezza mt. 1,40, larghezza mt. 0,70 con spessore di cm 3 e altezza cordolo fuori terra cm 15; base di sostegno della testata cm 60 per 60 per 4 ( la struttura interrata di sostegno non deve sporgere dal terreno ); lettere incise; foto ceramica a colori; croce o altro simbolo religioso inciso; vaso portafiori e lampada ad incasso in marmo botticino lucido. b) Fornitura e posa di lapide per loculi in marmo botticino lucido con le seguenti caratteristiche: Cornice smussata rientranza massimo 3 cm.; Lettere incise; Scultura cm 13 per 18; Fotoceramica a colori cm 13 per 18; Vaso portafiori e lampada completa di lampadina in marmo botticino lucido. ART. 4 - REQUISITI DELLE IMPRESE Le Imprese che intendono sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6. ART. 5 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA Relativamente ai servizi di cui all’art. 1 lett. a) della presente convenzione: il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio; gli interventi dovranno essere eseguiti entro 40 minuti dall’attivazione del servizio; nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere dovrà essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Relativamente alla fornitura di cui all’art. 1 lett. b) della presente convenzione : la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, con gli standard minimi previsti all’art. 2 per i servizi funebri “TIPO” inumazione. Inoltre l’impresa di turno sottoscrittrice della presente convenzione e fornirà la lastra di marmo con incisione e foto a seguito dell’inumazione; ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi in convenzione, nel rispetto della normativa di sicurezza e come previsto dal R.R. 6/2004. Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza. ART. 7 - TURNAZIONE Le imprese firmatarie di tale convenzione verranno chiamate ad effettuare i servizi di cui all’art. 1, lett. a) e b) suddividendo il periodo di 3 anni di validità della presente tra le suddette, in ordine di arrivo al protocollo della presente convenzione sottoscritta. Le stesse dovranno sempre essere reperibili, sia di giorno che di notte. Qualora una o più imprese firmatarie della presente convenzione, recedano o cessino l’attività durante il periodo di validità della stessa, la turnazione sarà riformulata da questa Amministrazione. Copia del calendario dei turni delle singole imprese verrà trasmesso agli Uffici Comunali interessati, alla A.S.L. di Vestone; al Comando Regionale Carabinieri Lombardia; al Comando Caserma Carabinieri di Vestone, Alla Questura-Polizia stradale di Brescia. ART. 8 - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO L’Impresa convenzionata ha l’obbligo di far conoscere ai richiedenti l’esistenza del servizio funebre “TIPO” (vedasi art. 1 lettera c) e art. 2), mediante l’apposizione nella propria sede di appositi cartelli indicanti il tariffario vigente. E’ altresì obbligo per l’Impresa compilare la dichiarazione di effettuazione del servizio funebre tipo, che deve essere controfirmata dal committente e fatta pervenire all’ufficio Servizi Demografici entro 1 mese dall’effettuazione del servizio. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di dette dichiarazioni in qualità di garante della corretta applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione. Un avviso con i contenuti essenziali della presente convenzione comprensivo delle tariffe vigenti verrà esposto in modo visibile al pubblico presso l’Ufficio Servizi Demografici e in altri luoghi consoni (bacheche cimiteriali, notiziario comunale, sportello per il cittadino) alla divulgazione dell’informazione e verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Casto. ART. 9 - RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Le imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio e si assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio. L’Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo. ART. 10 – PENALITÀ- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di negligenza o inadempienza nell’esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti dalla presente convenzione, la penale pecuniaria è quantificata in Euro 500,00. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere in tronco la presente, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni. La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di tre mesi formulato per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata a.r. oppure presentato all’Ufficio Protocollo del Comune. La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza. ART. 11 – CONTROVERSIE –CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie che possano sorgere sull’interpretazione, adempimento e risoluzione della convenzione, saranno devolute ad un arbitro unico secondo il regolamento della camera Arbitrale di Brescia. L’arbitro unico è nominato di comune accordo dalle parti e in mancanza d’accordo dal Consiglio arbitrale di Brescia. L’arbitro unico deciderà secondo equità e comunque nel rispetto delle norme di cui all’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. ART. 12 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d’accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio. ART. 13 – TARIFFE DELLA FORNITURA L’importo delle forniture di cui all’art. 1, lett. a) e b) ammonta: per i servizi di cui all’art. 1 lett. a) della presente convenzione (trasporti): Euro 280,00 + 1,81 bollo = Euro 281,81/ cadauno; per i servizi di cui all’art. 1 lett. b) della presente convenzione (funerale indigenti): Euro 1716,38 + Euro 1,81 = Euro 1718,19/cadauno. L’importo delle forniture cui all’art. 1 lett. c) e art. 2 lettere a), b), c) della presente convenzione (servizio funebre tipo a prezzi calmierati) ammonta: per il servizio di cui alla lett. a) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.100,00; per il servizio di cui alla lett. b) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.250,00; per il servizio di cui alla lett. c) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.700,00. Si precisa che gli importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni. L’importo delle forniture di cui all’art. 3 della presente convenzione (fornitura e posa di lapide a prezzi calmierati) ammonta: per il servizio di cui alla lett. a) dell’art. 3 della presente convenzione: Euro 900,00 oltre ad I.V.A.; per il servizio di cui alla lett. b) dell’art. 3 della presente convenzione: Euro 650,00 oltre I.V.A. Gli importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione e, precisamente, dal 01.01.2016 al 31.12.2016. ART. 14 – LIQUIDAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento delle prestazioni di cui agli articoli 1 lett. a) e b), verrà effettuato entro 30 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo, previa liquidazione e visto di regolarità tecnica della fornitura da parte del Responsabile del Settore Amministrativo. ART. 15 - RISCOSSIONE CORRISPETTIVI SERVIZI FUNEBRI TIPO I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri di cui all’art. 1, lett. c) e art. 2 e 3 saranno effettuati direttamente dal committente all’Impresa cui è stato affidato il servizio. Nessuna responsabilità è imputabile all’Amministrazione in caso di insolvenza da parte del committente. ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI La ditta assume l’obbligo: 1) di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L’obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio; 2) di rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. ART. 17 – INGRESSO DI NUOVE IMPRESE La convenzione rimane aperta durante il suo periodo di validità prevista di tre anni, esclusivamente in relazione ai servizi previsti dall’art. 1 lett c), ad eventuali nuove imprese esercenti attività funebri che dovessero crearsi nel territorio comunale. ART. 18 -DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti in materia. ART. 19 -SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell’impresa. Casto lì, L’impresa ____________________