ALL 1 convenzione FUNERALI CALMIERATI

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ALL 1 convenzione FUNERALI CALMIERATI
COMUNE DI CASTO
P R O V IN C IA
Codice Fiscale 00852130178
DI
B R ES C IA
www.comune.casto.bs.it
Partita IVA 00582480984
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ FUNEBRI PER I SERVIZI
DI CUI ALL’ART. 34 - COMMA 2 LETT. A) E B) – E COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
9 NOVEMBRE 2004 N. 6. E PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI.
PERIODO 2016 – 2018
ALLEGATO DEL GC 72 DEL 05-11-2015
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
L’Impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare,
nel territorio di Casto, per il periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018:
a) ai sensi dell’art. 34 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6:
il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di
bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in
luogo pubblico.
b) ai sensi dell’art. 34, comma 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6:
indigenti”
“funerale per
c) servizi funebri “TIPO” a prezzi calmierati (come da successivo art. 2)
d) servizio di fornitura e posa di lapide a prezzi calmierati (come da successivo art. 3)
ART. 2 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI
Il servizio di funerali “TIPO” a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:
a) servizio funebre per salme destinate all’inumazione per 10 anni nei cimiteri di Casto:
fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per la
inumazione per 10 anni, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di riconoscimento,
imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo, utilizzo di sacco
biodegradabile;
cella frigorifera (se necessaria)
allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso;
composizione e cura della salma;
servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
organizzazione della cerimonia funebre;
assistenza alle esequie;
trasporto salma ( recupero da struttura sanitaria entro 25 km; trasporto salma a bara aperta entro
25 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero
comunale fino al luogo di sepoltura);
annunci necrologici: stampa e affissione di 15 manifesti.
b) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nei cimiteri di Casto:
fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per la
tumulazione per 30 anni, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di riconoscimento;
fornitura secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso , con cuscino e velo in tulle e
pizzo dotato della valvola prevista dalla normativa;
sigillatura a stagno del feretro in zinco;
cella frigorifera (se necessaria);
allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso;
composizione e cura della salma;
servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
organizzazione della cerimonia funebre;
assistenza alle esequie;
trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 km; trasporto salma a bara aperta entro
25 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero
comunale fino al luogo di sepoltura);
annunci necrologici: stampa e affissione di 15 manifesti.
c) servizio funebre per salme destinate alla cremazione nell’impianto di Brescia e quindi ai cimiteri di Casto:
fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio regolare per la
cremazione, completo di croce o altro simbolo religioso e targa identificativa;
cella frigorifera (se necessaria);
cremazione e urna cineraria;
allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso;
composizione e cura della salma;
servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
organizzazione della cerimonia funebre;
assistenza alle esequie;
trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 Km; trasporto salma al più vicino impianto
per la cremazione e ritorno; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto
all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura);
annunci necrologici: stampa e affissione di 15 manifesti.
Restano esclusi dal Servizio Funebre “TIPO”:
la fornitura di fiori;
tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
la concessione di loculi, cellette, fosse ecc..;
tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere a), b), c).
Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall’impresa di onoranze
funebri su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi.
Il committente decide a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione.
ART. 3 – SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI LAPIDI
Il servizio di fornitura e cippo funerario a terreno a prezzi calmierati prevede quanto segue:
a) fornitura e cippo funerario a terreno in marmo botticino lucido con le seguenti caratteristiche:
testata in botticino lucido di spessore cm 8, altezza cm 80 e larghezza cm 55;
recinto in botticino lucido lunghezza mt. 1,40, larghezza mt. 0,70 con spessore di cm 3 e altezza
cordolo fuori terra cm 15;
base di sostegno della testata cm 60 per 60 per 4 ( la struttura interrata di sostegno non deve
sporgere dal terreno );
lettere incise;
foto ceramica a colori;
croce o altro simbolo religioso inciso;
vaso portafiori e lampada ad incasso in marmo botticino lucido.
b) Fornitura e posa di lapide per loculi in marmo botticino lucido con le seguenti caratteristiche:
Cornice smussata rientranza massimo 3 cm.;
Lettere incise;
Scultura cm 13 per 18;
Fotoceramica a colori cm 13 per 18;
Vaso portafiori e lampada completa di lampadina in marmo botticino lucido.
ART. 4 - REQUISITI DELLE IMPRESE
Le Imprese che intendono sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dei requisiti
previsti dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.
ART. 5 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA
Relativamente ai servizi di cui all’art. 1 lett. a) della presente convenzione:
il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio;
gli interventi dovranno essere eseguiti entro 40 minuti dall’attivazione del servizio;
nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell’elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere dovrà essere deposto in duplice cassa con gli
indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Relativamente alla fornitura di cui all’art. 1 lett. b) della presente convenzione :
la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia,
con gli standard minimi previsti all’art. 2 per i servizi funebri “TIPO” inumazione. Inoltre l’impresa di
turno sottoscrittrice della presente convenzione e fornirà la lastra di marmo con incisione e foto a
seguito dell’inumazione;
ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi
in convenzione, nel rispetto della normativa di sicurezza e come previsto dal R.R. 6/2004.
Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento
rispettoso e consono alla circostanza.
ART. 7 - TURNAZIONE
Le imprese firmatarie di tale convenzione verranno chiamate ad effettuare i servizi di cui all’art. 1, lett. a)
e b) suddividendo il periodo di 3 anni di validità della presente tra le suddette, in ordine di arrivo al
protocollo della presente convenzione sottoscritta.
Le stesse dovranno sempre essere reperibili, sia di giorno che di notte.
Qualora una o più imprese firmatarie della presente convenzione, recedano o cessino l’attività durante
il periodo di validità della stessa, la turnazione sarà riformulata da questa Amministrazione.
Copia del calendario dei turni delle singole imprese verrà trasmesso agli Uffici Comunali interessati,
alla A.S.L. di Vestone; al Comando Regionale Carabinieri Lombardia; al Comando Caserma Carabinieri di
Vestone, Alla Questura-Polizia stradale di Brescia.
ART. 8 - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO
L’Impresa convenzionata ha l’obbligo di far conoscere ai richiedenti l’esistenza del servizio funebre “TIPO”
(vedasi art. 1 lettera c) e art. 2), mediante l’apposizione nella propria sede di appositi cartelli indicanti il
tariffario vigente.
E’ altresì obbligo per l’Impresa compilare la dichiarazione di effettuazione del servizio funebre tipo, che
deve essere controfirmata dal committente e fatta pervenire all’ufficio Servizi Demografici entro 1
mese dall’effettuazione del servizio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di dette
dichiarazioni in qualità di garante della corretta applicazione di quanto stabilito nella presente
convenzione.
Un avviso con i contenuti essenziali della presente convenzione comprensivo delle tariffe vigenti verrà
esposto in modo visibile al pubblico presso l’Ufficio Servizi Demografici e in altri luoghi consoni
(bacheche cimiteriali, notiziario comunale, sportello per il cittadino) alla divulgazione dell’informazione e verrà
pubblicato sul sito Internet del Comune di Casto.
ART. 9 - RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio e si assumono ogni responsabilità nei
confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio.
L’Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 10 – PENALITÀ- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di negligenza o inadempienza nell’esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti dalla
presente convenzione, la penale pecuniaria è quantificata in Euro 500,00.
Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi
previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere in tronco la presente, senza
obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.
La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di tre mesi formulato
per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata a.r. oppure presentato all’Ufficio
Protocollo del Comune.
La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di
disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.
ART. 11 – CONTROVERSIE –CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che possano sorgere sull’interpretazione, adempimento e risoluzione della
convenzione, saranno devolute ad un arbitro unico secondo il regolamento della camera Arbitrale di Brescia.
L’arbitro unico è nominato di comune accordo dalle parti e in mancanza d’accordo dal Consiglio arbitrale
di Brescia.
L’arbitro unico deciderà secondo equità e comunque nel rispetto delle norme di cui all’art. 806 e seguenti
del Codice di Procedura Civile.
ART. 12 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d’accordo
con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per
ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.
ART. 13 – TARIFFE DELLA FORNITURA
L’importo delle forniture di cui all’art. 1, lett. a) e b) ammonta:
per i servizi di cui all’art. 1 lett. a) della presente convenzione (trasporti): Euro 280,00 + 1,81 bollo =
Euro 281,81/ cadauno;
per i servizi di cui all’art. 1 lett. b) della presente convenzione (funerale indigenti): Euro 1716,38 +
Euro 1,81 = Euro 1718,19/cadauno.
L’importo delle forniture cui all’art. 1 lett. c) e art. 2 lettere a), b), c) della presente convenzione (servizio
funebre tipo a prezzi calmierati) ammonta:
per il servizio di cui alla lett. a) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.100,00;
per il servizio di cui alla lett. b) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.250,00;
per il servizio di cui alla lett. c) dell’art. 2 della presente convenzione: Euro 2.700,00.
Si precisa che gli importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26.10.1972 n.633 e
successive modificazioni.
L’importo delle forniture di cui all’art. 3 della presente convenzione (fornitura e posa di lapide a prezzi
calmierati) ammonta:
per il servizio di cui alla lett. a) dell’art. 3 della presente convenzione: Euro 900,00 oltre ad I.V.A.;
per il servizio di cui alla lett. b) dell’art. 3 della presente convenzione: Euro 650,00 oltre I.V.A.
Gli importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione e, precisamente, dal
01.01.2016 al 31.12.2016.
ART. 14 – LIQUIDAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni di cui agli articoli 1 lett. a) e b), verrà effettuato entro 30 giorni dalla
registrazione della fattura al protocollo, previa liquidazione e visto di regolarità tecnica della fornitura
da parte del Responsabile del Settore Amministrativo.
ART. 15 - RISCOSSIONE CORRISPETTIVI SERVIZI FUNEBRI TIPO
I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri di cui all’art. 1, lett. c) e art. 2 e 3 saranno
effettuati direttamente dal committente all’Impresa cui è stato affidato il servizio.
Nessuna responsabilità è imputabile all’Amministrazione in caso di insolvenza da parte del
committente.
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta assume l’obbligo:
1) di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne
faccia oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L’obbligo non concerne i dati e le informazioni
che siano o divengano di pubblico dominio;
2) di rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive inerenti la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ART. 17 – INGRESSO DI NUOVE IMPRESE
La convenzione rimane aperta durante il suo periodo di validità prevista di tre anni, esclusivamente in
relazione ai servizi previsti dall’art. 1 lett c), ad eventuali nuove imprese esercenti attività funebri che
dovessero crearsi nel territorio comunale.
ART. 18 -DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti
in materia.
ART. 19 -SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico
dell’impresa.
Casto lì,
L’impresa
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