quesito spese di trasporto nella ue
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quesito spese di trasporto nella ue
QUESITO SPESE DI TRASPORTO NELLA UE ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area: QF 7 giugno 2007 IL QUESITO “Un nostro cliente dalla Germania ci addebita con una sua fattura delle spese di trasporto per il ritiro di materiale presso un suo cliente. Trattasi di materiale che noi gli abbiamo venduto e che a sua volta il nostro cliente lo ha venduto al suo cliente. Essendo materiale difettoso abbiamo concordato che tali spese sostenute per il ritiro della merce fossero a nostro carico. Come devo registrare questa fattura di addebito spese e in base a quale articolo?” LA RISPOSTA Veniamo dunque al quesito posto premettendo che dal tono dello stesso abbiamo inteso che le suddette operazioni di trasporto siano avvenute all’interno del territorio della Germania. Si premette innanzi tutto che alla fattispecie non ci pare applicabile l'art. 12 del DPR 633/1972 che dispone, al primo comma: “il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.”. Infatti il trasporto in questione non risulta accessorio all’operazione principale (la cessione di beni) ma assume rilevanza autonoma. Non ci pare neppure applicabile quanto disposto dall’art. 40, c. 4-bis, DL 331/1993, poiché la merce non transita tra due Stati UE (torna in Italia) ma rimane in Germania. Ciò detto si possono presentare due casi che non siamo in condizione di dirimere leggendo il quesito. Il primo caso è che la fattura non rechi IVA, come dovrebbe essere, in quanto siamo di fronte ad un risarcimento che non ha motivo di rientrare nel campo di applicazione dell’imposta. D’altro canto il cliente tedesco dovrebbe già aver detratto l’IVA sulla fattura dell’autotrasportatore tedesco che ha eseguito il trasporto. Il secondo è che la fattura rechi IVA. In tal caso riterremmo corretto che il cliente tedesco riemettesse la fattura senza IVA ma una simile situazione può non essere facile da realizzare. In entrambi i casi la fattura ricevuta dovrà essere contabilizzata senza tener conto dell’IVA eventualmente addebitata dal cliente tedesco (senza quindi necessariamente transitare dal registro IVA) movimentando la sola contabilità generale al fine di imputare a costo il risarcimento. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1 Nel secondo caso potrà comunque essere presentata all’Amministrazione finanziaria tedesca apposita richiesta di rimborso dell’IVA pagata. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 2