FF 1991 II 1193 - Archives fédérales suisses

Transcript

FF 1991 II 1193 - Archives fédérales suisses
#
S
T
#
91.033
Messaggio
concernente il prolungamento della fase di produzione
dei vettori europei Ariane
dell'8 maggio 1991
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Vi sottoponiamo un disegno di decreto federale concernente l'approvazione
della Dichiarazione riveduta di taluni governi europei relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
8 maggio 1991
1991-318
77 Foglio federale. 74° anno. Voi. II
In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Cotti
II cancelliere della Confederazione, Buser
1193
Compendio
// sistema di trasporto spaziale Ariane è una delle premesse essenziali per una
politica spaziale europea. L'Europa, riunita nell'Agenzia spaziale europea
ESA, è attualmente la terza potenza spaziale al mondo, dopo gli Stati Uniti e
l'Unione Sovietica ma prima del Giappone. Il vettore Ariane ha contribuito in
modo determinante a questo risultato. Il nostro Paese ha sostenuto con perseveranza il principio di una capacità europea di lancio di satelliti, autonoma e
competitiva, e ha partecipato al finanziamento dello sviluppo delle versioni
successive di Ariane.
Già prima della conclusione dei lavori di sviluppo della versione iniziale del vettore europeo, gli Stati membri dell'ESA avevano dovuto accordarsi sulle modalità della produzione in serie, onde assicurare una transizione armoniosa dalla
fase di lanci sperimentali e di dimostrazione a quella dell'esercizio operativo.
Siccome i meccanismi di finanziamento e di decisione di un'organizzazione internazionale intergovernativa erano poco adatti a un'attività commerciale,
venne scelta una struttura di diritto privato sotto forma di società anonima.
Costituita nel 1980 sotto il nome di Arianespace, questa società comprende le
ditte industriali impegnate nella produzione in serie d'Ariane in tutti gli Stati
membri dell'ESA, il Centro Nazionale di Studi Spaziali francesi CNES, nonché
diverse banche. A causa dell'affidabilità e della precisione del vettore europeo,
della prossimità all'equatore del centro di lancio di Kourou e di una gestione
dinamica, la società Arianspace ha potuto assicurarsi più del 50 per cento del
mercato mondiale dei servizi commerciali di lancio di satelliti. L'industria svizzera fornisce la copertura protettiva del carico utile di tutte le versioni di
Ariane, che protegge i satelliti durante l'attraversamento dell'atmosfera terrestre e costituisce l'ogiva del vettore.
La Dichiarazione di taluni governi europei del 14 gennaio 1980 concernente la
fase di produzione dei vettori Ariane, che le Camere federali hanno approvato
con decreto federale del 7 ottobre 1982, costituisce la base giuridica del trasferimento della produzione in serie del vettore alla società Arianespace. La Dichiarazione è nel frattempo scaduta. Con il presente messaggio il Consiglio federale
sottopone al Parlamento il risultato dei negoziati intergovernativi che sono sfociati nel suo rinnovamento fino all'anno 2000, nonché in una serie di emendamenti che hanno lo scopo di definire ancora più chiaramente, alla luce delle
esperienze fatte, i legami tra l'ESA e Arianspace e di migliorare la trasparenza,
per i Governi, delle attività di Arianspace. Lo schema di base della ripartizione
delle competenze, che ha condotto al successo che conosciamo, tra l'ESA in
quanto organizzazione di sviluppo e Arianespace in quanto struttura commerciale, rimane immutato.
Dopo una breve descrizione dello svolgimento del negoziato, le nuove più importanti disposizioni della Dichiarazione riveduta sono presentate e commentate qui appresso. Concernono tra l'altro la polìtica dei prezzi, le mutue responsabilità dell'ESA e di Arianespace, le competenze di vigilanza del Consi-
1194
glio direttivo Ariane composto di rappresentanti di tutti gli Stati partecipanti,
nonché il trasferimento di tecnologia. Come la Dichiarazione del 1980, la Dichiarazione riveduta non ha conseguenze finanziarie per la Svizzera e in generale non ne risultano nuovi obblighi per gli Stati partecipanti.
1195
Messaggio
I
II
Parte generale
Introduzione
II vettore europeo Ariane è un pilastro principale della politica spaziale europea. Ha ampiamente contribuito a far sì che l'Europa, organizzata attorno all'Agenzia spaziale europea ESA, sia attualmente riconosciuta nel mondo, come
la terza potenza spaziale del pianeta dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica,
ma prima del Giappone. Solo gli Stati e gruppi di Stati che dispongono, oltre
al potenziale scientifico e industriale per lo sviluppo di satelliti e sonde spaziali,
d'una capacità propria di lancio di veicoli spaziali possono portare avanti una
vera politica spaziale autonoma. Questa constatazione è particolarmente vera
nei campi delle telecomunicazioni, della radiolocalizzazione e dell'osservazione
della terra tramite satelliti, oggigiorno commercialmente importanti e sottoposti a una forte concorrenza internazionale. Ma essa vale pure nel campo della
ricerca spaziale scientifica, in cui l'autonomia nei settori chiave della tecnologia
è una premessa per qualsiasi collaborazione a parità di diritto con altre organizzazioni spaziali mondiali.
In qualità di membro fondatore dell'ESA, la Svizzera ha sostenuto sin dall'inizio lo sviluppo di un vettore europeo intemazionalmente competitivo e ha partecipato al suo finanziamento. È d'altronde sempre più evidente che una partecipazione attiva ai diversi programmi dell'Agenzia spaziale europea debba essere considerata parimenti come un elemento di portata crescente nel contesto
di una politica europea che travalichi i quadri tradizionali della CE e dell'AELS. Inoltre, gli effetti industriali della nostra partecipazione sono considerevolmente aumentati in questi ultimi anni. Nel campo dei vettori, un consorzio svizzero ha potuto non soltanto assicurare lo sviluppo e la fabbricazione
delle coperture protettive del carico utile delle diverse versioni di Ariane, bensì,
grazie ai vantaggi tecnici derivanti da questa prestazione d'avanguardia, anche
imporsi per la fornitura delle coperture per vettori americani.
Con decreto federale del 7 ottobre 1982, avete approvato l'adesione della Svizzera alla Dichiarazione del 14 gennaio 1980 di taluni governi europei relativa
alla fase di produzione dei vettori europei Ariane. La Dichiarazione disciplina
il trasferimento della produzione in serie, della commercializzazione e del lancio delle versioni operative dei vettori europei dall'Agenzia spaziale europea
ESA alla società anonima Arianespace la cui sede è a Evry presso Parigi. La
validità della Dichiarazione è scaduta alla fine del 1989. I negoziati internazionali vertenti sulla sua proroga e su una serie di emendamenti al testo si sono
conclusi il 4 ottobre 1990, con qualche ritardo. Il testo della Dichiarazione riveduta, la cui validità è stata estesa fino all'anno 2000, deve ora essere approvato
da tutti gli Stati membri. Esso entrerà in vigore appena due terzi dei Partecipanti alla Dichiarazione del 1980 avranno notificato la loro approvazione al
Direttore generale dell'ESA.
La ripartizione dei compiti tra ESA e Arianespace ha dato buoni risultati negli
ultimi 10 anni. L'Agenzia finanzia ed esegue i programmi spaziali europei di ri1196
cerca e di sviluppo. Questa attività comprende il campo del trasporto spaziale,
nel quadro del quale i progetti Ariane 1, come le versioni successive Ariane
2, 3 e 4, sono stati resi operativi dal 1973. Attualmente è in corso lo sviluppo
del vettore Ariane 5, che dal 1996 dovrà sostituire le versioni precedenti. La
struttura di finanziamento e di decisione di un'organizzazione intergovernativa
non conviene o quasi tuttavia a un'attività di commercializzazione. La concezione scelta, quella di una struttura di diritto privato sotto forma di società
anonima, permette, dopo la conclusione della fase di sviluppo, d'organizzare
la produzione in serie su base industriale, di assicurarne il finanziamento con
mezzi propri, di impegnarsi sul mercato mondiale in qualità di fornitore competitivo e di eseguire infine i lanci propriamente detti per conto di aziende
private e pubbliche di sistemi satellitari. Oltre a garantire i vantaggi dell'affidabilità tecnica, della precisione di inserimento in orbita e della situazione
molto vantaggiosa, per i satelliti geostazionari, del centro di lancio di Kourou
nella Guyana francese, in prossimità dell'equatore, la gestione dinamica della
società Arianespace ha pure contribuito al successo del vettore europeo che
copre attualmente più del 50 per cento del mercato mondiale dei servizi commerciali di lancio di satelliti. Dopo i quattro lanci sperimentali d'Ariane negli
anni 1979 a 1981 e una prima serie promozionale ancora finanziata nel quadro
dell'ESA, Arianespace ha realizzato dal 1984, sotto la sua propria responsabilità, 32 lanci riusciti. Ha così messo in orbita, con grande precisione, in totale
59 satelliti nonché la sonda cometaria GIOTTO. La società annovera tra i suoi
clienti TESA stessa per il lancio dei suoi propri satelliti scientifici e tecnologici,
le organizzazioni mondiali d'esercizio di satelliti INTELSAT e INMARSAT,
le organizzazioni europee d'esercizio di satelliti EUTELSAT e EUMETSAT,
l'organizzazione araba di satelliti di telecomunicazioni ARABSAT, come pure
numerose aziende di PTT e compagnie private di satelliti di telecomunicazioni
del mondo intero. In merito, rileviamo in particolare i 12 satelliti di compagnie di telecomunicazioni degli Stati Uniti che hanno preferito il vettore europeo ai sistemi americani di lancio ATLAS-CENTAUR, THOR-DELTA e TITAN III, nonché i due satelliti messi in orbita per il Giappone che non dispone ancora di vettori comparabili per le loro prestazioni a quelli della famiglia Ariane.
Accanto ai 32 lanci riusciti di Arianespace, devono essere tuttavia menzionati
tre fallimenti che hanno comportato la perdita di cinque satelliti.
L'insieme delle ordinazioni ricevute da Arianespace comprende attualmente 34
lanci di satelliti, per un valore globale di 3,8 miliardi di franchi.
Tenuto conto del successo di questa ripartizione delle competenze tra organizzazione di sviluppo e struttura operativa, gli Stati membri dell'ESA, già prima
della scadenza della durata di validità della Dichiarazione del 1980, furono di
parere unanime che la concezione dovesse essere mantenuta nelle sue grandi linee. Auspicarono tuttavia in grande maggioranza che una serie di modificazioni fosse apportata al testo, onde definire ancora più chiaramente i legami
tra TESA e Arianespace e migliorare il diritto d'ispezione dei governi sulle attività della società. Il testo emendato risponde a questi diversi obiettivi.
1197
12
Svolgimento dei negoziati
La Dichiarazione del 14 gennaio 1980 relativa alla produzione in serie d'
Ariane, entrata in vigore il 14 aprile dello stesso anno, prevedeva che i negoziati concernenti la sua proroga fossero avviati tire anni prima della sua scadenza (fine 1989). Essa stabiliva tuttavia che le sue disposizioni sarebbero state
applicabili persino dopo questa data nella misura in cui l'esecuzione dei contratti di lancio conclusi entro la fine del 1989 lo rendessero necessario.
I negoziati propriamente detti cominciarono soltanto nel gennaio 1989. Le posizioni di partenza degli Stati membri differivano in modo significativo. La
Germania e l'Italia volevano, in occasione della proroga, rafforzare considerevolmente il controllo dei governi sulle attività della società Arianespace, mentre
la grande maggioranza dei Partecipanti preferiva adeguamenti puntuali in questa direzione, salvaguardando una ripartizione dei compiti che aveva dato
buoni risultati. La Francia fu l'unico Stato che auspicò una semplice proroga
della durata di validità della Dichiarazione e rifiutò a priori qualsiasi modificazione materiale del testo.
I negoziati che seguirono, presieduti dalla Svizzera, permisero l'avvicinamento
progressivo di questi punti di vista. Essi sfociarono finalmente in un consenso
che permise di mantenere nei suoi tratti fondamentali la concezione in vigore
apportando simultaneamente al testo una serie di miglioramenti e di chiarificazioni, adeguandolo in generale sia alle condizioni del mercato mondiale dei servizi di lancio, sia alle sfide degli anni futuri.
I negoziati terminarono materialmente nell'aprile del 1990.1 rappresentanti dei
Governi insistettero tuttavia sull'attesa dell'esito dei negoziati paralleli tra
TESA stessa e la società Arianespace, relativi alla proroga della convenzione
esistente tra esse, che deve assicurare l'attuazione dei principi ancorati nella Dichiarazione intergovernativa. La conclusione di una Convenzione separata si
era imposta già nel 1980, poiché né TESA in quanto organizzazione, né la società Arianespace erano parti alla Dichiarazione dei Governi.
Siccome i rappresentanti dei Governi avevano constatato, nell'ottobre 1990,
che il progetto di nuova convenzione era conforme con il testo della Dichiarazione riveduta, i negoziati furono formalmente conclusi con l'adozione di un
«Documento finale». (Allegato 1).
2
21
Parte speciale
Aspetti giuridici
Nel messaggio del 18 novembre 1981 concernente la fase di produzione dei vettori europei Ariane (FF 1982 I 1), avevamo affermato chiaramente che la Dichiarazione andava considerata alla stregua di un trattato di diritto internazionale pubblico (FF 1982 I 8). La Dichiarazione riveduta che vi sottoponiamo
oggi è in gran parte fondata, nella forma e nel contenuto, su quella del 1980.
Tuttavia, come tratteremo qui di seguito (n. 22), la nuova Dichiarazione conduce a un'estensione del diritto dei partecipanti alla sorveglianza dell'attività
1198
dell'impresa Arianespace. La sola proroga del trattato senza modificazioni di
contenuto avrebbe comunque richiesto l'approvazione dell'Assemblea federale
(GAAC 51, 1987, N. 58, p. 393)
22
Le più importanti novità
Le nuove disposizioni e le modificazioni principali della Dichiarazione del 1980
sono riassunte e commentate qui di seguito.
Nel preambolo sono citati esplicitamente gli Stati membri che hanno aderito all'ESA a partire dal 1980, ossia la Norvegia e l'Austria, in quanto parti alla Dichiarazione riveduta. Viene inoltre rilevato che il vettore Ariane è diventato un
elemento fondamentale della politica spaziale europea.
L'Articolo 1.5 a) rinvia al listino attuale dei prezzi dei lanci Ariane, applicabili
fino al 31 dicembre 1994 e fissati dal Consiglio dell'ESA il 28 giugno 1988 (v.
allegato 2).
L'articolo 1.5 b) prevede che i prezzi di lanci ulteriori siano parimenti fissati
mediante decisione del Consiglio dell'ESA a maggioranza dei due terzi. Tali
prezzi sono da considerarsi fissi per i lanci di satelliti ESA e indicativi per i
lanci eseguiti per clienti commerciali o per altri organismi spaziali. La società
Arianespace è in tal modo in grado di fissare i prezzi tenendo conto del mercato e della concorrenza internazionale.
L'articolo il.1 precisa, rispetto alla Dichiarazione del 1980, il ruolo dell'ESA
per la tutela degli interessi di tutti gli Stati partecipanti, nell'applicazione delle
diverse disposizioni della Dichiarazione.
L'articolo IL 3 introduce una novità, richiamando le rispettive responsabilità
dell'ESA e dell'organismo spaziale nazionale francese CNES (Centre National
d'Etudes Spatiales): TESA è responsabile dello sviluppo delle diverse versioni
del vettore Ariane, mentre la direzione tecnica concreta dei sistemi dei vettori
è affidata al CNES.
L'articolo II.6 disciplina la consultazione reciproca fra TESA e Arianespace,
onde adeguare le versioni future dei vettori alle esigenze del mercato mondiale.
Occorre, in altri termini, evitare che vengano finanziati, nell'ambito dell'ESA,
progetti che più tardi non avrebbero molte possibilità di far fronte alla concorrenza sul mercato.
L'articolo II.9 delega nuove competenze al Consiglio direttivo Ariane, ossia all'organo dell'ESA nel quale gli Stati membri esercitano un diritto di sorveglianza sulle fasi di sviluppo d'Ariane. Le nuove missioni sono in particolare
le seguenti:
- esame e raccomandazioni al Consiglio dell'ESA in materia di listino prezzi;
- esame e raccomandazioni al Consiglio in merito al finanziamento del Centro
di lancio di Kourou (Guyana francese) secondo le modalità previste dall'articolo 1.9. Ricordiamo che la Dichiarazione — nella vecchia versione e in
quella nuova — stabilisce soltanto il principio del contributo finanziario degli Stati partecipanti al centro spaziale, ma non prevede nessuna chiave di
1199
ripartizione dei costi. Tale ripartizione è decisa ogni tre anni dal Consiglio
dell'ESA sulla base di una formula che tiene conto delle quote di reddito nazionale e delle commesse industriali '';
- esame e raccomandazioni in merito al mercato mondiale dei servizi di lancio
di satelliti. In tal modo il Consiglio direttivo Ariane potrà, all'occorrenza,
dare un impulso ai Governi onde evitare che una politica dei prezzi aggressiva da parte dei concorrenti di Ariane negli Stati Uniti, in Giappone, in
URSS o in Cina, metta in pericolo la capacità di sopravvivenza del sistema
di trasporto europeo e quindi l'autonomia spaziale dell'Europa;
- esame del rapporto annuo di gestione di Arianespace al Consiglio direttivo
Ariane. Questo esamina se la gestione condotta corrisponde alle finalità della
Dichiarazione e richiede, se del caso, informazioni supplementari, anche confidenziali.
Tale competenza costituisce un compromesso fra la rivendicazione di un controllo praticamente illimitato della gestione di Arianespace e la constatazione
che è proprio grazie a questa indipendenza rispetto all'influenza diretta dei
Governi che la società ha potuto fino ad oggi affrontare con buoni risultati
il mercato mondiale altamente competitivo di lancio di satelliti;
- esame del rapporto annuo del Comitato di controllo delle esportazioni
Ariane secondo l'articolo 1.2 a), in virtù del quale Arianespace deve offrire
servizi di lancio unicamente per satelliti a fini pacifici.
L'articolo III.4 precisa alcuni aspetti relativi al trasferimento di tecnologia.
Arianespace ha il dovere di trasmettere all'ESA le domande di fornitura di
componenti e di tecnologie Ariane a Stati terzi o a organismi internazionali.
Nell'ambito di contratti che implicano un trasferimento di tecnologia, l'impresa è inoltre tenuta ad attenersi in particolare alle disposizioni concernenti la
limitazione ad attività esclusivamente pacifiche.
Si tratta quindi essenzialmente di un sistema d'informazione sul trasferimento
di tecnologia teso ad evitare sin dall'inizio qualsiasi malinteso. Il controllo vero
e proprio delle esportazioni di componenti o di tecnologie Ariane avviene sotto
la responsabilità dello Stato sul cui territorio è situata l'impresa industriale in
questione.
L'articolo III.8 contiene disposizioni più precise relative alle relazioni pubbliche di Arianespace. La società è in tal modo tenuta a riferirsi, su tutti i supporti
scritti o audiovisivi, al carattere multilaterale e europeo, dello sviluppo e della
produzione in serie di Ariane e a ribadire il ruolo dei Governi nello sviluppo
del vettore europeo. La nuova formulazione tiene conto delle esperienze fatte
" II centro di lancio di Kourou appartiene al Centro nazionale di studi spaziali francese
CNES. Comprende l'infrastruttura necessaria al lancio di satelliti (centro tecnico, centro di controllo, installazioni radar e di telemetria, servizio meteorologico, centrale elettrica, azienda di acqua potabile, abitazioni, hotel, ospedale, ecc.)- All'interno del centro spaziale vi è la base di lancio Ariane di proprietà dell'ESA. I costi di manutenzione
e di sfruttamento della base di lancio sono compresi nei costi di lancio. Il Governo
francese si assume la maggior parte dei costi del centro di lancio. Una parte è tuttavia
presa a carico dall'ESA in quanto costi di inf«struttura. La partecipazione svizzera
ammonta a 3,5 milioni di franchi annui (prezzo del 1991).
1200
dal 1980. Si è infatti osservato che Arianespace non sempre ha sottolineato in
modo sufficientemente chiaro la particolarità di Ariane in quanto risultato di
uno sforzo solidale degli Stati membri dell'ESA.
L'articolo III. 11 attribuisce a Arianespace la capacità di finanziare con i propri
mezzi provvedimenti tesi al miglioramento delle prestazioni e dunque della
competitivita dei vettori. I partecipanti incoraggiano la società a rafforzare
maggiormente tali sforzi onde ridurre, almeno puntualmente, i costi a carico
dei Governi
Nell'articolo III. 12 e), per la prima volta la società Ariane viene esortata ad
adeguare quanto prima le strutture interne a quelle di una società anonima di
diritto europeo e a tenere conto, nella ripartizione del capitale, delle partecipazioni effettive delle imprese impegnate nella produzione in serie. Questa disposizione mira in particolare a un aumento della quota di partecipazione azionaria dell'Italia che passerebbe dal 7 per cento circa al 15 per cento circa, corrispondendo in tal modo alla partecipazione dell'Italia al programma Ariane 5.
Poiché la partecipazione delle imprese svizzere alla produzione delle coperture
protettive è oltremodo indipendente dalle versioni prodotte, la partecipazione
azionaria della Svizzera, pari al 2,6 per cento, non dovrebbe subire modifiche".
L'articolo IV.2 e) definisce da ultimo la durata della validità della Dichiarazione riveduta. Rimarrà in vigore fino alla fine del 2000 e, se del caso, anche
oltre, onde permettere l'esecuzione dei contratti conclusi fino a tale data, indipendentemente da ulteriori proroghe.
3
31
Conseguenze
Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo
del personale
Già la Dichiarazione del 1980 non aveva conseguenze finanziarie per la Svizzera. Il testo disciplinava in effetti solamente la delega della responsabilità della
produzione a Arianespace nonché il diritto di sorveglianza degli Stati partecipanti sulla gestione della società. La Dichiarazione riveduta non comporta
nuovi obblighi per gli Stati partecipanti, né ripercussioni sull'effettivo del personale.
4
Programma di legislatura
II rinnovo della Dichiarazione si inserisce nella nostra politica di partecipazione
attiva alla collaborazione scientifica e tecnologica europea, formulata nel Programma di legislatura. Trattandosi di una semplice proroga di un trattato internazionale senza ripercussioni finanziarie, la presente proposta non appare nel
Programma di legislatura.
''Oerlikon Contraves: 2,04 per cento; Unione di Banche Svizzere: 0,29 per cento; Conpagnie Industrielle Radioéléctrique CIR: 0,14 per cento ; Fabbrica federale di aeroplani
di Emmen: 0,10 per cento.
1201
5
Costituzionalità
La Dichiarazione riveduta è da considerarsi, come quella del 1980, trattato internazionale. La costituzionalità del presente decreto federale si basa sull'articolo 8 della Costituzione. La competenza dell'Assemblea federale poggia sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione.
Il decreto federale non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali, in quanto la Dichiarazione è di durata limitata (cfr. art. IV.2c), non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione
multilaterale del diritto.
4287
1202
Decreto federale
Disegno
concernente l'approvazione da parte della Svizzera della
Dichiarazione riveduta di taluni Governi europei relativa
alla fase di produzione dei vettori Ariane
de!
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 1991 ",
decreta:
Art. l
1
La revisione del 4 ottobre 1990 della Dichiarazione di taluni Governi europei
del 14 gennaio 1980 relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane è approvata.
2
II Consiglio federale è autorizzato a notificare all'Agenzia spaziale europea
ESA che approva la Dichiarazione riveduta.
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
"FF 1991 II 1193
1203
Allegato 1
Documento finale
Traduzione"
della riunione dei rappresentanti dei Governi
sulla revisione della Dichiarazione sulla fase di produzione
dei vettori Ariane
Adottato il 4 ottobre 1990
I rappresentanti dei Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno
del Belgio, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica
francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Regno di Olanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della
Confederazione svizzera, parti alla Dichiarazione di taluni Governi europei relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane aperta all'adesione il 14 gennaio 1980 (qui di seguito «Dichiarazione»), nonché,
i rappresentanti dei Governi della Repubblica d'Austria e del Regno di Norvegia, che, su invito dei rappresentanti summenzionati, hanno manifestato l'interesse dei loro Governi di diventare parti alla Dichiarazione,
Stati membri dell'Agenzia spaziale europea (qui di seguito «Agenzia»),
I. riaffermano la loro volontà di assicurare la continuità dello schema allestito dal 1980 per la produzione, la commercializzazione e il lancio di vettori
Ariane sulla base di documenti industriali tratti dai programmi di sviluppo
dell'Agenzia nonché il loro sostegno al perseguimento di attività di produzione e di commercializzazione di vettori Ariane, da parte dell'Agenzia;
II. prendono atto del compimento dei lavori, da loro iniziati il 27 gennaio
1989, in vista di esaminare la rinnovazione della Dichiarazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV paragrafo 4.3 b), e si rallegrano
dell'approvazione, per consenso, della Dichiarazione riveduta, in una
nuova forma che garantirà la continuità dello schema ricercato;
III. invitano i Governi degli Stati membri dell'Agenzia parte alla Dichiarazione a notificare quanto prima per scritto al Direttore generale dell'Agenzia
la loro accettazione dei termini della Dichiarazione riveduta;
IV. invitano i Governi della Repubblica d'Austria e del Regno di Norvegia a
notificare al Direttore generale dell'Agenzia la loro adesione alla Dichiarazione riveduta entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in
cui questa prende effetto conformemente alle disposizioni del paragrafo
IV.2 della Dichiarazione riveduta;
V. invitano il Consiglio dell'Agenzia a autorizzare il Direttore generale dell'Agenzia a esercitare le funzioni di depositario della Dichiarazione riveduta nonché quelle descritte nel paragrafo IV.2 della suddetta Dichiarazione.
"Dal testo originale francese.
1204
4289
Allegato 2
Dichiarazione
Traduzione»
di taluni governi europei relativa alla fase
di produzione dei vettori Ariane
I governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Regno di Olanda, del Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera,
parti alla Dichiarazione di taluni governi europei relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane, aperta all'adesione il 14 gennaio 1980,
e i governi della Repubblica d'Austria e del Regno di Norvegia,
qui appresso denominati «Partecipanti», Stati membri dell'Agenzia spaziale
europea, qui appresso denominata «Agenzia»,
visto l'Accordo firmato il 21 settembre 1973 tra taluni governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali, concernente l'esecuzione del programma del vettore Ariane, qui appresso denominato «Accordo Ariane» e in particolare gli articoli I, III.l e V che prevedono un nuovo Accordo in vista di definire la fase di produzione del programma Ariane,
vista la Convenzione che istituisce un'Agenzia spaziale europea, aperta alla firma il 30 marzo 1975 e entrata in vigore il 30 ottobre 1980, qui appresso denominata «Convenzione»,
considerando che la Dichiarazione di taluni governi europei relativa alla fase
di produzione dei vettori Ariane, aperta all'adesione il 14 gennaio 1980 ed entrata in vigore il 14 aprile 1980, dispone nel suo paragrafo 4.3 b) che i «Partecipanti si consulteranno almeno tre anni prima di questa scadenza (fine del 1989)
circa le condizioni del rinnovo del testo»,
considerando che con la Risoluzione ESA/C/XXXIII/Ris. 3 del 26 luglio 1979,
il Consiglio dell'Agenzia aveva manifestato il suo accordo affinchè la produzione fosse affidata a una struttura industriale e che con la Risoluzione
ESA/C/XXXIX/Ris. 8 del 24 gennaio 1980, detto Consiglio aveva accettato
che l'Agenzia assicurasse, in base all'articolo V.2. della Convenzione, l'esecuzione della missione prevista nel capitolo II della Dichiarazione relativa alla
fase di produzione dei vettori Ariane di cui sopra,
considerando che il vettore Ariane costituisce un elemento essenziale della politica spaziale europea,
" Dal testo originale francese.
1205
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
vista la Dichiarazione ESA/C/XLII/Dec. 1 (Finale), fatta il 26 giugno 1980,
relativa a un programma di sviluppo complementare del vettore Ariane (Ariane
2/3),
vista la Dichiarazione ESA/PB-ARIANE/XLIV/Dec. 1 (Finale), riv., fatta il
10 dicembre 1981, relativa a un programma di sviluppo di una versione migliorata del vettore Ariane (Ariane 4),
vista la Dichiarazione ESA/PB-ARIANE/LXXXV/Dec. 1 (Finale), corr. fatta
11 4 dicembre 1987, relativa al programma di sviluppo Ariane 5,
vista la Risoluzione ESA/C/LXXXIII/Ris. 1 (Finale) del 28 giugno 1988 del
Consiglio dell'Agenzia relativa ai prezzi dei lanci Ariane, in particolare il capitolo II,
vista la Risoluzione ESA/C/LXXVI/Ris. 1 (Finale) del 15 dicembre 1986 del
Consiglio dell'Agenzia relativa al finanziamento del Centro spaziale della Guiana (CSG),
visto l'Accordo tra il Governo francese e l'Agenzia relativo al Centro spaziale
della Guiana (CSG) per il periodo 1987/1989, firmato il 14 settembre 1987,
vista la Risoluzione del Consiglio dell'Agenzia ESA/C/LXXXIX/Ris. 1 (Finale) del 14 dicembre 1989,
hanno convenuto quanto segue:
I. Impegni dei partecipanti
1.1 I Partecipanti decidono di affidare alla Società anonima di diritto francese
Arianespace, iscritta nel registro di commercio e delle società di Corbeil Essonnes, sotto il n° B 318516457, il cui capitale sociale è europeo e i cui azionisti
comprendono le industrie implicate nella fabbricazione dei vettori Ariane, l'esecuzione della fase di produzione del vettore Ariane, prevista nell'articolo I
e nell'articolo V dell'Accordo Ariane.
1.2 I Partecipanti convengono che questa fase di produzione avrà per scopo di
soddisfare l'insieme dei bisogni del mercato mondiale in materia di lanci a condizione:
a) d'essere gestita a fini pacifici quali risultano dagli obblighi della Convenzione e in conformità con gli articoli del Trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extraatmosferico, compresi la luna e
gli altri corpi celesti, entrato in vigore il 10 ottobre 1967 (qui appresso denominato «Trattato dello spazio»);
b) di rispettare i disposti del paragrafo III.6.
1.3 I Partecipanti convengono di incaricare Arianespace della fabbricazione,
della commercializzazione e del lancio dei vettori Ariane 4 e 5 (voli automatici)
in base ai documenti industriali originati dai programmi di sviluppo dell'Agenzia.
1206
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
1.4 a) I Partecipanti dichiarano che l'utilizzazione del vettore Ariane per le attività dell'Agenzia sarà effettuata, conformemente all'articolo VIII.l. della Convenzione.
b) Nella definizione ed esecuzione dei loro programmi nazionali i Partecipanti convengono di tener conto del vettore Ariane e d'accordare la preferenza alla sua utilizzazione salvo se la medesima presenti, in rapporto a quella
di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all'epoca presa in
considerazione, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell'affidabilità e dell'adeguamento alla missione.
e) I Partecipanti si adoperano per sostenere l'utilizzazione del vettore Ariane
nel quadro dei programmi internazionali ai quali partecipano e si concertano all'uopo.
1.5 a) I Partecipanti notano i termini della Risoluzione ESA/C/LXXXIII/Ris.
I (Finale) del 28 giugno 1988 del Consiglio dell'Agenzia, relativa ai prezzi
dei lanci Ariane per i contratti di lancio conclusi a partire dal 1° luglio
1988 e relativi a lanci previsti (al momento della firma del contratto) nel
periodo dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1994; questa Risoluzione figura
in Allegato alla presente Dichiarazione.
b) I Partecipanti convengono d'adottare, in seno al Consiglio dell'Agenzia,
con Risoluzioni prese a maggioranza dei due terzi dei Partecipanti, i prezzi
applicabili alla fornitura dei servizi di lancio per l'Agenzia e che devono
servire di base per tutti gli utenti, per periodi di produzione che si estendono oltre i periodi di cui nel paragrafo (a) qui sopra. Queste Risoluzioni
si fondano sul risultato di negoziati condotti dall'Agenzia, in nome e per
il conto dei Partecipanti, con Arianespace.
e) 1 prezzi figuranti nelle Risoluzioni di cui sopra costituiscono per Arianespace prezzi consigliati per quanto concerne i lanci non coperti dai paragrafi 1.4 a) e 1.4 b). Anche se i prezzi fatturati sono diversi dai prezzi consigliati, Arianespace ne sopporta da sola le conseguenze finanziarie.
1.6 Nel caso di vendite a uno Stato non membro o a un cliente che non rientri
nella giurisdizione di uno Stato membro dell'Agenzia:
a) I Partecipanti convengono di istituire un Comitato incaricato di determinare se un progetto di vendita di lancio concerna una utilizzazione contraria alle disposizioni che figurano nel paragrafo I.2a).
Questo Comitato è composto di un rappresentante di ogni governo partecipante. I membri del Comitato sono tenuti informati dal Direttore generale dell'Agenzia dei progetti di vendita di lanci d'Arianespace agli Stati
terzi non membri e ai clienti che rientrano nella giurisdizione di questi
Stati.
II Comitato è riunito alle condizioni seguenti: un terzo dei membri può
formulare una domanda di riunione motivata da un'utilizzazione del vettore contraria alle disposizioni figuranti nel paragrafo 1.2 a).
1207
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
Questa domanda deve essere presentata quattro settimane al più tardi
dopo che i membri del Comitato siano stati informati del progetto di contratto di cui trattasi. Il Comitato deve allora essere riunito entro un termine di due settimane. A maggioranza dei 2/3 dei membri, il Comitato può,
entro un termine massimo di quattro settimane, prendere una decisione di
divieto del progetto di vendita di lancio fondala sul non rispetto delle disposizioni che figurano nel paragrafo 1.2 a).
Questa decisione di divieto è esecutoria per Arianespace. Il governo francese, nell'esercizio delle competenze che la Francia detiene d'altronde dal
Trattato dello spazio, s'impegna a prendere i provvedimenti necessari per
assicurare la buona esecuzione delle decisioni di divieto prese dal Comitato.
b) Senza pregiudizio degli obblighi che gli incombono in base alla presente
Dichiarazione, ogni Partecipante si riserva il diritto di dichiarare che, per
ragioni che gli sono proprie, non si associa a un lancio particolare.
e) II Partecipante che considera che una vendita di lancio non è compatibile
con la sua adesione alla presente Dichiarazione deve, dopo le consultazioni che ritenesse necessarie, informarne il Direttore generale dell'Agenzia.
Se, previa informazione di Arianespace da parte di quest'ultimo, la vendita è realizzata, il Partecipante potrà immediatamente sospendere la sua
adesione alla presente Dichiarazione per la vendita considerata, con riserva di informarne ufficialmente l'Agenzia e gli altri Partecipanti entro un
termine di un mese e di rispettare gli impegni da lui assunti per le altre
vendite. Il Partecipante manterrà disponibili i mezzi industriali nazionali
utilizzati per la produzione del vettore e non ostacolerà la loro utilizzazione.
Se fosse condotto a opporsi alla fornitura, per il lancio corrispondente, di
attrezzature e sottosistemi fabbricati dalla sua industria nazionale, il Partecipante sarebbe tenuto, nel quadro dei suoi poteri, a facilitare il trasferimento della fabbricazione delle forniture corrispondenti alle industrie degli altri Partecipanti e non potrebbe opporsi in alcun caso alla fabbricazione di queste forniture da parte delle industrie degli altri Partecipanti.
1.7 I Partecipanti si impegnano a mettere a disposizione di Arianespace, quando sono loro necessari per la produzione o il lancio d'Ariane:
- a titolo gratuito, gli impianti, equipaggiamenti e attrezzature acquistati nel
quadro dei programmi di sviluppo Ariane e di cui l'Agenzia è proprietaria
per conto dei Partecipanti;
- a condizioni finanziarie limitate al rimborso delle spese causate in tal modo,
gli impianti di cui taluni Partecipanti sono proprietari e che siano stati utilizzati per i programmi di sviluppo Ariane, ad eccezione del Centro spaziale della
Guiana (CSG), oggetto delle disposizioni particolari di cui nel paragrafo 1.9;
- a titolo gratuito, i diritti di proprietà intellettuale che appartengono loro e
che derivano dai programmi di sviluppo Ariane; Arianespace potrà accedere
1208
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
gratuitamente alle informazioni tecniche in loro possesso e risultanti da questi stessi programmi.
1.8 I Partecipanti fanno tutto il possibile per accordare a Arianespace l'assistenza necessaria in materia di sorveglianza industriale di qualità e di esame dei
prezzi.
1.9 I Partecipanti s'impegnano, per ciò che li concerne, a partecipare secondo
modalità convenute tra di loro al finanziamento del Centro spaziale della Guiana (CSG).
1.10 Se all'atto di una vendita all'esportazione risulta auspicabile trovare particolari modalità di garanzie e di finanziamento all'esportazione, i Partecipanti
si consultano per determinare le possibilità di soddisfare una domanda siffatta
secondo il principio d'una ripartizione equa del rischio e del finanziamento,
proporzionale alla partecipazione alla produzione.
1.11 I Partecipanti convengono di accordarsi sui provvedimenti da prendere se
sorgessero difficoltà tecniche o finanziarie che mettano in causa l'avvenire di
Arianespace o quello della produzione d'Ariane.
IL Missione affidata all'Agenzia
II.1 Senza pregiudizio delle funzioni affidate al Consiglio direttivo di programma Ariane in virtù del paragrafo II.9, i Partecipanti domandano all'Agenzia
di provvedere in loro nome e per loro conto al rispetto e all'applicazione delle
disposizioni della presente Dichiarazione come pure alla salvaguardia dei loro
diritti.
11.2 I Partecipanti domandano al Consiglio dell'Agenzia di accettare il mandato dato all'Agenzia in virtù della presente Dichiarazione e d'accettare che l'Agenzia assicuri, conformemente all'articolo V.2 della Convenzione, l'attività
operativa legata alla fase di produzione di Ariane.
All'uopo, invitano l'Agenzia e Arianespace a concludere una convenzione che
metta in opera le disposizioni della presente Dichiarazione e organizzi le loro
relazioni.
11.3 I Partecipanti notano che l'Agenzia, nella sua qualità d'autorità responsabile dello sviluppo del vettore e dei suoi elementi costitutivi, ha delegato al Centro nazionale di studi spaziali (CNES) il ruolo di autorità di concezione. A questo titolo, il CNES è formalmente implicato nel processo delle modificazioni
e, per quanto concerne le modificazioni relative alla concezione, da il proprio
accordo d'intesa con l'Agenzia.
11.4 I Partecipanti invitano l'Agenzia a mettere a disposizione di Arianespace,
nella misura in cui sono necessari per la produzione o il lancio d'Ariane:
78 Foglio federale. 74° anno. Voi. II
1209
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
- a titolo gratuito, i documenti industriali del vettore, originati dai programmi
di sviluppo Ariane, come base per l'esecuzione della produzione dei vettori
operativi;
- a titolo gratuito, gli impianti, equipaggiamenti e attrezzature acquistati nel
quadro dei programmi di sviluppo Ariane e di cui l'Agenzia è proprietaria.
Questi beni potranno parimenti, in accordo con Arianspace, essere messi a
disposizione dei suoi fornitori;
- a titolo gratuito, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi di
sviluppo Ariane; Arianespace potrà accedere gratuitamente alle informazioni
tecniche in possesso dell'Agenzia e risultanti da questi stessi programmi.
Se risultano utili per altri programmi dell'Agenzia, i beni messi a disposizione
di Arianespace e di cui l'Agenzia è proprietaria potranno essere utilizzati per
quest'ultima in accordo con Arianespace e secondo modalità da definire per
ogni programma; Arianespace conserva tuttavia la priorità d'utilizzazione dei
beni in causa.
11.5 I Partecipanti invitano l'Agenzia:
a) a sostenere Arianespace nella promozione dell'esportazione del vettore
Ariane, segnatamente nei contatti con organizzazioni internazionali;
b) a fare tutto il possibile per accordare ad Arianespace l'assistenza necessaria in materia di sorveglianza industriale di qualità e di esame dei prezzi.
11.6 I Partecipanti invitano l'Agenzia a consultare Arianespace onde assicurarsi che gli obiettivi dei programmi di sviluppo dei vettori intrapresi nel quadro
dell'Agenzia, siano compatibili con le prospettive d'evoluzione del mercato dei
lanci.
I Partecipanti invitano l'Agenzia a concludere con Arianespace speciali accordi
aggiuntivi alla convenzione di cui nel paragrafo II.2 che tratta delle modalità
tecniche, contrattuali e finanziarie applicabili a ogni programma di sviluppo di
vettori di cui nella presente Dichiarazione.
11.7 I Partecipanti invitano il Consiglio dell'Agenzia ad autorizzare il Direttore
generale a negoziare il più presto possibile con Arianespace un rinnovamento
della Convenzione firmata tra l'Agenzia e Arianespace il 15 maggio 1981 e a
sottoporlo per accordo a detto Consiglio.
11.8 I Partecipanti invitano il Consiglio dell'Agenzia ad autorizzare il Direttore
generale dell'Agenzia ad esercitare le funzioni di depositario della presente Dichiarazione, nonché quelle descritte nel paragrafo IV.2.
11.9 I Partecipanti invitano il Consiglio dell'Agenzia ad accettare che il Consiglio direttivo del programma Ariane, istituito dall'articolo IV dell'Accordo
Ariane, sia investito, in virtù della presente Dichiarazione, delle funzioni seguenti:
a) esaminare e raccomandare ai Partecipanti riuniti in seno al Consiglio i
prezzi applicabili alla fornitura dei servizi di lancio di cui nel paragrafo
1.5 b), allegati alla presente Dichiarazione dopo la loro adozione;
1210
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
b) esaminare e raccomandare ai Partecipanti le modalità del finanziamento
del Centro spaziale della Guiana di cui nel paragrafo 1.9;
e) ricevere regolarmente rapporti concernenti il mercato mondiale dei servizi
di lancio, onde essere informato nell'esercizio del suo mandato e poter
eventualmente dare il proprio parere;
d) esaminare la ripartizione geografica dei lavori di produzione fra i Partecipanti ed essere consultato, qualora un Partecipante contesti le modifiche
di tale ripartizione ad opera di Arianspace di cui all'articolo III.2, onde
formulare in merito una raccomandazione. Toccherà invece al Partecipante interessato adire il Consiglio direttivo di Ariane con la sua istanza;
e) ricevere ed esaminare un rapporto annuo dettagliato presentato dal Presidente di Arianespace sulle attività della società. Può, in tale occasione, indirizzare a Arianespace qualsiasi raccomandazione che ritenga utile al perseguimento delle finalità della presente Dichiarazione. Può chiedere a
Arianespace di presentargli rapporti complementari, che verranno forniti
su riserva, se del caso, di confidenzialità;
f) essere informato ad ogni riunione delle attività di Arianespace da parte del
Direttore generale dell'Agenzia, compresa, se del caso, l'evoluzione della
struttura e della partecipazione azionaria;
g) ricevere un rapporto annuo del Presidente del Comitato incaricato di determinare se un progetto di vendita di lancio concerna una utilizzazione
contraria alle disposizioni di cui al paragrafo I.2a).
Soltanto i Partecipanti alla presente Dichiarazione possono prendere parte alla
votazione sulle questioni relative all'applicazione. Le decisioni o raccomandazioni prese a questo proposito in seno al Consiglio direttivo Ariane sono adottate a maggioranza semplice dei Partecipanti.
I rapporti e le informazioni previsti qui sopra possono essere confidenziali. I
Partecipanti e l'Agenzia devono comportarsi di conseguenza.
A tal fine, il Consiglio direttivo Ariane può riunirsi in sessione ristretta, cui
prendono parte soltanto i Partecipanti alla presente Dichiarazione.
II. 10 I rappresentanti dei Partecipanti possono, in occasione di una riunione del
Consiglio, concordare nei dettagli l'applicazione della presente Dichiarazione.
III. Impegni di Arianespace
In contropartita degli impegni assunti conformemente alla presente Dichiarazione, i Partecipanti chiedono a Arianespace di rispettare i seguenti impegni,
che saranno iscritti nella convenzione fra l'Agenzia e Arianespace prevista nel
paragrafo II.2.
III.l L'attività affidata a Arianespace dovrà essere condotta a fini pacifici,
quali risultano dagli obblighi della Convenzione, e in conformità con le disposizioni del Trattato dello spazio. Arianespace è tenuta a conformarsi alle decisioni prese dal Comitato istituito in virtù del paragrafo 1.6.
1211
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
111.2 Arianespace rispetta la ripartizione industriale dei lavori risultanti da tutti
i programmi di sviluppo del vettore Ariane attuati dall'Agenzia.
Qualora reputi che tale riparto non possa essere conservato a cagione di proposte industriali inaccettabili per prezzo, termini o qualità, Ariane può ricorrere
alla concorrenza.
Prima di prendere qualsiasi provvedimento in tal senso, Arianespace notifica
la sua intenzione, motivandola, al Partecipante interessato e al Direttore generale dell'Agenzia onde consentire una ricerca congiunta della soluzione entro
termini ragionevoli. Le procedure sono disciplinate nella convenzione fra l'Agenzia e Arianespace prevista nel paragrafo II.2.
Il precedente contraente potrà avvalersi della migliore offerta finanziaria e bénéficiera della priorità rispetto a tutte le proposte industriali equivalenti per
quanto riguarda il prezzo, la scadenza e la qualità.
111.3 Arianespace assume l'onere tecnico e finanziario del mantenimento dei
beni messi a sua disposizione in applicazione dei paragrafi 1.7 e II.4 affinchè
vengano conservati in buono stato e restino operativi.
Arianespace può apportare le modifiche reputate necessarie ai fini delle sue attività, dopo essersi intesa con i proprietari. Qualora non si giungesse ad un'intesa, Arianespace può procedere a dette modificazioni garantendo tuttavia il ripristino dei beni almeno all'atto della loro restituzione. Le modalità di gestione
e di manutenzione di detti beni verranno definite nella convenzione fra l'Agenzia e Arianespace prevista nel paragrafo II.2.
111.4 Arianespace deve riservare l'utilizzazione dei diritti e delle informazioni,
messi a sua disposizione in virtù dei paragrafi 1.7 e II.4, ai bisogni della produzione dei vettori.
Tra questi diritti e queste informazioni, quelli di proprietà dell'Agenzia possono essere trasmessi a terzi solo con l'accordo della medesima e giusta i disposti
della Convenzione e dell'Accordo Ariane.
Tra questi diritti e queste informazioni, quelli di proprietà di un Partecipante
non possono essere forniti senza il previo accordo del medesimo.
Arianespace deve impegnarsi a informare quanto prima l'Agenzia di ogni domanda formale di fornitura di prodotti e di conoscenze tecniche (trasferimento
di tecnologia), acquisiti nel corso dei programmi di sviluppo Ariane, da parte
di persone o entità sotto la giurisdizione di Stati non membri dell'Agenzia o
di organizzazioni internazionali e di cui viene a conoscenza nell'ambito delle
sue attività di commercializzazione. Arianespace deve impegnarsi a osservare
e a ricordare, nei contratti con i fornitori, le procedure dell'Agenzia applicabili
ai trasferimenti di tecnologia al di fuori degli Stati membri dell'Agenzia o che
scaturiscono dall'Accordo Ariane o dai testi che disciplinano i programmi di
sviluppo Ariane, nonché da ogni altro accordo internazionale in tale ambito in
vigore fra i Partecipanti.
1212
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
111.5 Arianespace deve impegnarsi a versare all'Agenzia, per l'impiego del
Centro spaziale guyanese (CSG) e per ogni vendita, una tassa calcolata secondo
le condizioni fissate nell'Allegato; tale tassa sarà dedotta dai contributi dei Partecipanti al finanziamento del Centro spaziale guyanese (CSG).
111.6 Arianespace deve fornire all'Agenzia e ai Partecipanti, prioritariamente
rispetto ai clienti terzi, i servizi e le attrezzature di lancio necessarie, alle condizioni seguenti:
- l'Agenzia e i Partecipanti comunicano a Arianespace le loro domande di prestazioni secondo i loro propri bisogni (opzioni gratuite); in caso di conflitto
di priorità tra un Partecipante e l'Agenzia, la priorità spetterà a quest'ultima;
- allorché un cliente terzo domanda un'opzione pagante o desidera fare un'ordinazione definitiva, rispetto ad un elemento a disposizione gratuita dell'Agenzia o di un Partecipante, questi possono trasformare la loro opzione gratuita in opzione pagante o in ordinativo definitivo così da conservare la priorità;
- la convenzione tra l'Agenzia e Arianespace recepirà una clausola standard
che dovrà figurare nei contratti di vendita di vettori e che definirà la procedura applicabile qualora gli elementi vengano a mutare.
Le questioni summenzionate verranno trattate in occasione di consultazioni fra
l'Agenzia e Arianespace, la cui attuazione sarà disciplinata dalla convenzione
prevista nel paragrafo 11.2.
111.7. Arianespace deve impegnarsi a garantire all'Agenzia la trasparenza necessaria all'adempimento della missione affidatale giusta il capitolo II.
111.8. Nell'ambito delle sue responsabilità per la commercializzazione del vettore, Arianespace deve impegnarsi, nelle relazioni esterne con i clienti e con il
pubblico, a sottolineare il carattere europeo e multilaterale dello sviluppo e della produzione del vettore Ariane ricordando, segnatamente sui supporti scritti
o audiovisivi, che i programmi di sviluppo Ariane sono stati attuati grazie all'Agenzia e rilevando il ruolo svolto dai Partecipanti alla presente Dichiarazione in tale sviluppo.
III.9. In caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci
Ariane, Arianespace deve rimborsare, entro un massimo di 400 milioni di franchi francesi per lancio, il governo francese, obbligato in virtù del paragrafo
IV. 1 ad addossarsi l'onere finanziario della riparazione dei danni.
III. 10 Arianespace deve praticare una politica dei prezzi conforme ai disposti
del paragrafo 1.5. Anche qualora i prezzi da essa fatturati per lanci non coperti
dai paragrafi 1.4 a) e 1.4 b) differissero dai prezzi consigliati, Arianespace ne
sopporta da sola le conseguenze finanziarie.
III.ll. I Partecipanti constatano che Arianespace, nell'ambito delle sue responsabilità nella produzione del vettore, ha intrapreso con propri mezzi lavori
1213
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
tesi a un miglioramento della produzione e del prodotto. I Partecipanti invitano Arianespace e le industrie fornitrici a rafforzare e continuare i loro sforzi.
III. 12 I Partecipanti invitano il Consiglio di amministrazione di Arianespace:
a) a prendere conoscenza della presente Dichiarazione;
b) a autorizzare il suo Presidente a negoziare e concludere la convenzione
con l'Agenzia di cui nel paragrafo II.2;
e) a prendere tutti i provvedimenti, nell'ambito delle leggi e disciplinamenti
applicabili, che rafforzino il carattere europeo della società e segnatamente a prendere in esame e a ricercare attivamente, con i mezzi adeguati, una
trasformazione della società in società di diritto europeo non appena le
condizioni giuridiche necessarie siano riunite; a fare il possibile per vegliare affinchè la struttura, l'organizzazione interna e la partecipazione azionaria di Arianespace rispecchino le partecipazioni attuali e future dei governi nei programmi di sviluppo del vettore Ariane e nei lavori ricorrenti
che ne derivano.
IV. Disposizioni varie
IV. 1 In caso di ricorso promosso da una vittima di danni cagionati da un lancio Ariane, il governo francese si accollerà l'onere finanziario del risarcimento.
IV.2 a) Effetto
La presente Dichiarazione prende effetto quando due terzi dei Partecipanti alla Dichiarazione relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane entrata in vigore il 14 aprile 1980 hanno notificato per scritto la loro accettazione al Direttore generale dell'Agenzia. Per gli altri Partecipanti, essa entra in vigore alla data della loro notifica scritta d'accettazione al Direttore
generale dell'Agenzia.
b) Adesione e entrata in vigore
La presente Dichiarazione è aperta all'adesione degli Stati membri dell'Agenzia per tre mesi a decorrere dal momento in cui prende effetto. Durante questo periodo, ogni Stato membro dell'Agenzia può aderirvi liberamente. Trascorso il termine, le domande d'adesione dovranno essere approvate da tutti gli Stati che abbiano sia notificato la loro accettazione al
Direttore generale dell'Agenzia conformemente al paragrafo a) del presente articolo, sia aderito al momento della domanda stessa. Le domande di
adesione vanno indirizzate al Direttore generale dell'Agenzia che le trasmette a tutti i Partecipanti. La presente Dichiarazione entra in vigore, per
gli Stati membri che vi aderiscono, 30 giorni a partire dal momento in cui
gli Stati hanno notificato al Direttore generale dell'Agenzia di aver ultimato le procedure interne d'accettazione o d'approvazione.
e) Durata
La presente Dichiarazione è applicabile sino alla fine dell'anno 2000. I disposti della presente Dichiarazione rimangono in vigore, se necessario, an1214
Fase di produzione dei vettori Ariane. Dichiarazione
che oltre tale data, onde permettere, se del caso, l'esecuzione dei contratti
di lancio conclusi sino alla fine dell'anno 2000. I Partecipanti si consultano in tempo utile e almeno un anno prima di tale scadenza in merito alle
condizioni di proroga.
d) Esame durante l'applicazione
I Partecipanti convengono di riunirsi in tempo utile su iniziativa di un terzo dei Partecipanti o del Direttore generale onde esaminare l'attuazione
delle disposizioni della presente Dichiarazione. Nell'ambito di tale esame,
il Direttore generale può formulare proposte per, se del caso, adeguare il
contenuto della presente Dichiarazione.
e) Emendamenti
Gli emendamenti ai disposti della presente Dichiarazione sono adottati all'unanimità dei Partecipanti.
IV.3 Composizione delle vertenze
Le vertenze fra due o più Partecipanti circa l'interpretazione o l'applicazione
della presente Dichiarazione che non vengano risolte con la mediazione del Direttore generale sono composte conformemente ai disposti dell'articolo XVII
della Convenzione.
Fatto a Parigi, il 4 ottobre 1990, nelle lingue tedesca, inglese e francese, tutti
i testi facenti parimenti fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli
archivi dell'Agenzia spaziale europea, la quale ne trasmetterà copie certificate
conformi a ciascuno dei Partecipanti.
1215
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Messaggio concernente il prolungamento della fase di produzione dei vettori europei
Ariane dell'8 maggio 1991
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
91.033
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
02.07.1991
Date
Data
Seite
1193-1215
Page
Pagina
Ref. No
10 116 718
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.