Artt. 449-452 cpp
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Artt. 449-452 GIUDIZIO DIRETTISSIMO [DAVANTI AL TRIBUNALE O ALLA CORTE D’ASSISE] 52 GIUDIZIO DIRETTISSIMO [DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O ALLA CORTE D’ASSISE] (Artt. 449-452 c.p.p.) [1] Il P.M. può presentare per il giudizio direttissimo l’arrestato in flagranza anche per la convalida dell’arresto (art. 449, comma 1, c.p.p.) Il P.M. deve presentare per il giudizio direttissimo salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini l’arrestato in flagranza il cui arresto sia stato convalidato, purchŽ non siano decorsi 30 giorni dall’arresto (art. 449, comma 4, c.p.p.) l’indagato che ha reso confessione in interrogatorio, purchŽ non siano decorsi 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 449, comma 5, c.p.p.) L’IMPUTATO può evitare il giudizio direttissimo richiedendo il giudizio abbreviato (artt. 451, comma 5, e 452, comma 2, c.p.p.) patteggiamento (artt. 451, comma 5, 446 e 448 c.p.p.) IL GIUDICE (tribunale in composizione collegiale o corte d’assise) non procede al giudizio direttissimo ma restituisce gli atti al p.m. se l’arresto non è convalidato a meno che imputato e p.m. vi consentano (artt. 449, comma 2, c.p.p.) è stato promosso fuori dei casi previsti (art. 452, comma 1, c.p.p.; art. 223 coord. c.p.p.) [2] [1] Per il procedimento davanti al tribunale monocratico, v. art. 558 c.p.p. [2] A norma dell’art. 12-bis, l. 7 agosto 1992, n. 356 (Mafia 4), per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il p.m. procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 558 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini.