Artt. 449-452 cpp

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Artt. 449-452 cpp
Artt. 449-452
GIUDIZIO DIRETTISSIMO [DAVANTI AL TRIBUNALE O ALLA CORTE D’ASSISE]
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GIUDIZIO DIRETTISSIMO [DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O ALLA CORTE D’ASSISE]
(Artt. 449-452 c.p.p.) [1]
Il P.M. può presentare
per il giudizio
direttissimo
l’arrestato in flagranza
anche per la convalida
dell’arresto
(art. 449, comma 1, c.p.p.)
Il P.M. deve presentare per il giudizio direttissimo
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini
l’arrestato in flagranza
il cui arresto sia stato
convalidato, purchŽ non
siano decorsi 30 giorni
dall’arresto
(art. 449, comma 4, c.p.p.)
l’indagato che ha
reso confessione in
interrogatorio, purchŽ
non siano decorsi 30 giorni
dall’iscrizione nel registro
delle notizie di reato
(art. 449, comma 5, c.p.p.)
L’IMPUTATO può evitare il giudizio direttissimo richiedendo il
giudizio abbreviato
(artt. 451, comma 5,
e 452, comma 2, c.p.p.)
patteggiamento
(artt. 451, comma 5, 446 e 448 c.p.p.)
IL GIUDICE (tribunale in composizione collegiale o corte d’assise)
non procede
al giudizio direttissimo ma restituisce gli atti al p.m. se
l’arresto non è convalidato
a meno che imputato e p.m.
vi consentano
(artt. 449, comma 2, c.p.p.)
è stato promosso fuori
dei casi previsti
(art. 452, comma 1, c.p.p.;
art. 223 coord. c.p.p.) [2]
[1] Per il procedimento davanti al tribunale monocratico, v. art. 558 c.p.p.
[2] A norma dell’art. 12-bis, l. 7 agosto 1992, n. 356 (Mafia 4), per i reati concernenti le armi e gli
esplosivi, il p.m. procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e
558 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini.