Reg. (CE) n. 3223 del 21 dicembre 1994
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Reg. (CE) n. 3223 del 21 dicembre 1994
Reg. (CE) n. 3223/94 del 21 dicembre 1994 (1). Regolamento della Commissione recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli. -----------------------(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 1994, n. L 337. Entrato in vigore il 27 dicembre 1994. La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che, in base ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali condotti nel quadro dell'Uruguay Round, occorre sottoporre a un nuovo regime l'importazione degli ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato; che il funzionamento di tale regime è basato su un raffronto tra il valore dei prodotti importati ed i prezzi d'entrata di cui alla tariffa doganale delle Comunità europee; considerando che occorre precisare il concetto di "partita"; considerando che la fornitura della maggior parte degli ortofrutticoli deperibili indicati nell'allegato del presente regolamento viene effettuata in base al regime commerciale della vendita in consegna, il che solleva particolari difficoltà per la determinazione del loro valore; considerando che il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari o al prezzo fob dei prodotti considerati, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, o al valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, o al valore forfettario all'importazione; che in effetti un sistema di valori forfettari all'importazione consente di applicare i risultati dell'Uruguay Round; considerando che detti valori forfettari all'importazione devono essere calcolati in base alla media ponderata dei corsi medi dei prodotti di cui all'allegato importati in provenienza dai paesi terzi e immessi sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri, diminuiti degli importi indicati all'articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94, che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale dalla Commissione, per ogni origine e per i periodi indicati nell'allegato; considerando che a tal fine gli Stati membri dovranno fornire regolarmente e in tempo utile tutte le informazioni prescritte dal presente regolamento ai servizi competenti della Commissione, affinché questi possano procedere al calcolo dei valori forfettari all'importazione; considerando che si devono adottare disposizioni specifiche per il caso in cui i corsi dei prodotti di una determinata origine non siano disponibili; considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere una classificazione tariffaria dei prodotti importati diversa da quella effettuata in base al valore forfettario all'importazione: che tuttavia, in tal caso e a determinate condizioni, tenuto conto fra l'altro delle fluttuazioni dei prezzi del mercato, è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione tariffaria della partita fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione; che la cauzione sarà svincolata se, entro un termine determinato, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92; che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro dei vari controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse; considerando che il regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93, resterà in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, sino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli. ha adottato il presente regolamento: -----------------------Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento, si intende per "partita" la merce scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione di immissione in libera pratica deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata. Ai sensi del presente regolamento si intende per "importatore" il dichiarante ai sensi dell'articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2). -----------------------(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95. Articolo 2 1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, parte A (3) e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine: a) i corsi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché i corsi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in mancanza di corsi sui mercati rappresentativi, i corsi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati, e b) i quantitativi totali corrispondenti ai corsi di cui alla lettera a). Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a 1 tonnellata, i relativi corsi non sono comunicati alla Commissione (4). 2. I corsi di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono rilevati: - per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, parte A (5) - per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e - e nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i corsi nella fase importatore/grossista non sono disponibili. Essi sono diminuiti degli importi indicati ai primi due trattini dell'articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma dell'articolo che precede si applica l'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento suddetto. 3. I corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, qualora siano constatati nella fase grossista/dettagliante, sono prima diminuiti di un importo pari al 9% per tener conto del margine commerciale del grossista e di un elemento pari a 0,7245 ECU/100 kg (6) per tener conto delle spese di manipolazione, delle tasse e dei dazi di mercato. 4. Sono considerati rappresentativi: - i corsi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50% delle quantità totali commercializzate, - i corsi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria rappresentino meno del 50% delle quantità totali commercializzate, dai corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50% delle quantità totali commercializzate, - i corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento qualora, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non presentino caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I. Il coefficiente di adeguamento di cui al terzo trattino viene applicato ai corsi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2. -----------------------(3) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. (4) Testo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/96. (5) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. (6) Importo così sostituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1363/95. Articolo 3 1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti: - Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo: Bruxelles (7), - Regno di Danimarca Copenaghen, - Repubblica federale di Germania Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino, - Repubblica ellenica Atene, Salonicco, - Regno di Spagna Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia (8), - Repubblica francese Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa, - Irlanda Dublino, - Repubblica italiana: Milano (9), - Regno dei Paesi Bassi Rotterdam, - Repubblica austriaca Wien-Inzerdorf, - Repubblica portoghese Lisbona, Porto, - Repubblica finlandese Helsinki, - Regno di Svezia Helsingborg, Stoccolma, - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Londra. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati sopra indicati. -----------------------(7) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1947/2002. (8) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95. (9) Trattino inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95 e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1947/2002. Articolo 4 (10) 1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, parte A (11) e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei corsi medi rappresentativi di cui all'articolo 2, diminuiti di un importo forfettario di 5 ECU/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem. Tale importo forfettario è espresso senza tener conto del coefficiente correttore di 1,207509 che si applicava al tasso di conversione agricolo fino al 31 gennaio 1995 (12). 2. Se per i prodotti di cui all'allegato, parte A (13) e durante i periodi d'applicazione indicati nel medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1. 3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. 4. Durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato, i valori forfettari all'importazione restano in vigore fintantoché non siano modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun corso medio rappresentativo. Quando in applicazione del precedente comma non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione (14). 5. In deroga al paragrafo 1, a partire dal giorno dei periodi d'applicazione indicati nella parte A dell'allegato, fintantoché non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, il valore forfettario applicabile per un prodotto è pari all'ultimo valore unitario in vigore per lo stesso prodotto ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (15). 6. Per la conversione in ECU dei corsi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione. 7. I valori forfettari all'importazione, espressi in ECU, sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. -----------------------(10) Vedi, per i valori forfettari all'importazione di cui al presente articolo, l'allegato del reg. (CE) n. 200/96, l'allegato del reg. (CE) n. 1011/97, l'allegato del reg. (CE) n. 308/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 368/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 500/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 522/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 536/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 547/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 571/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 581/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 592/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 604/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 608/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 611/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 616/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 632/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 645/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 650/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 659/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 663/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 677/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 686/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 691/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 697/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 705/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 719/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 734/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 744/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 754/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 762/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 766/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 768/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 770/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 785/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 793/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 799/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 806/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 827/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 838/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 845/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 855/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 866/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 877/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 885/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 890/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 895/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 925/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 946/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 952/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 956/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 964/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 978/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 989/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 994/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1004/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1013/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1032/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1051/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1055/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1060/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1067/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1078/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1094/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1103/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1108/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1121/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1152/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1178/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1184/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1191/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1202/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1214/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1222/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1229/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1239/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1248/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1269/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1281/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1290/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1295/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1300/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1311/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1319/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1330/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1341/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1347/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1363/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1377/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1384/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1392/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1409/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1424/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1432/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1434/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1439/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1445/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1459/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1466/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1470/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1474/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1481/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1485/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1488/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1493/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1500/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1516/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1523/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1529/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1532/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1538/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1553/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1571/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1577/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1579/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1581/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1594/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1601/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1607/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1612/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1616/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1631/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1645/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1653/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1657/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1663/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1675/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1679/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1681/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1684/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1698/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1713/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1729/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1751/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1757/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1764/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1775/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1780/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1787/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1789/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1800/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1812/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1825/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1833/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1842/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1850/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1866/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1874/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1882/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1885/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1894/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1911/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1920/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1930/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1936/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1939/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1963/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1969/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1974/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1979/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1992/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2005/2002, l'allegato del reg. (CE) n.2009/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2013/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2015/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2029/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2041/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2047/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2058/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2064/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2075/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2084/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2088/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2095/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2100/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2120/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2144/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2152/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2155/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2160/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2175/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2187/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2190/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2196/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2203/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2217/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2237/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2248/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2257/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2266/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2291/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2324/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2358/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2373/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 4/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 13/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 26/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 28/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 32/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 41/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 54/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 57/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 59/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 66/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 77/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 92/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 102/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 112/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 117/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 127/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 139/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 148/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 156/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 161/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 180/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 199/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 216/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 222/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 229/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 237/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 245/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 255/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 258/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 265/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 279/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 292/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 305/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 314/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 322/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 334/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 344/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 348/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 351/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 356/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 374/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 395/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 404/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 406/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 416/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 429/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 438/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 443/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 454/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 458/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 471/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 480/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 491/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 495/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 504/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 519/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 528/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 530/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 533/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 543/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 562/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 580/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 595/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 601/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 609/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 616/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 623/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 628/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 637/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 644/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 661/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 672/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 688/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 697/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 705/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 706/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 709/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 727/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 736/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 752/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 758/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 770/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 772/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 776/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 779/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 783/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 817/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 823/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 827/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 835/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 847/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 860/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 870/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 875/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 883/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 905/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 913/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 924/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 932/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 954/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 957/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 961/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 965/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 976/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 987/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 994/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1001/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1013/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1024/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1031/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1041/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1049/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1060/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1072/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1079/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1092/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1106/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1130/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1153/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1173/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1178/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1186/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1199/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1212/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1219/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1222/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1231/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1244/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1250/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1256/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1261/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1269/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1288/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1297/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1301/2003 e l'allegato del reg. (CE) n. 1312/2003. (11) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. (12) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95. (13) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. (14) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/96 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2375/96. (15) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2375/96. Articolo 5 1. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte A (16) sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore: a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti. Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8% il valore forfettario in vigore per il prodotto in esame all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tal fine, l'importo dei dazi all'importazione esigibile in definitiva per le merci corrisponde all'importo dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione fosse stata effettuata in base al valore forfettario interessato (17); b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso, la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1. In tal caso, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un importo pari agli importi dei dazi che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in causa; c) o al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento. 1 bis. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte B sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore: a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti. Qualora le autorità doganali ritengano che debba essere richiesta una cauzione in applicazione dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, dette autorità impongono all'importatore la costituzione di una cauzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi; b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1. In questo caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi (18). 1 ter. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo. Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 1 bis, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata (19). 2. L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o al paragrafo 1-bis, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1-bis, lettera b). In caso d'inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 3 (20). La cauzione costituita è svincolata, dietro presentazione alle autorità doganali delle prove riguardanti le condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi d'importazione. 3. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità competente per un periodo massimo di tre mesi a richiesta debitamente motivata dell'importatore. 4. Se, in occasione di una verifica, le autorità competenti constatano che le condizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere e che devono ancora essere riscossi, si tiene conto di un interesse calcolato tra la data d'immissione della merce in libera pratica e la data di riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti. -----------------------(16) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. (17) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95. (18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. (19) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1498/98. (20) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 2118/74 resta in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, parte A (21) fino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione 1995/1996. -----------------------(21) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione René Steichen membro della Commissione -----------------------Allegato (22) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime previsto dal presente regolamento è determinato, nel quadro di questo allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell'ultima modifica del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che della designazione delle merci nonché del corrispondente periodo di applicazione. Parte A Designazione delle merci Codici NC Periodi di applicazione ex 0702 00 00 Pomodori 1° gennaio-31 dicembre ex 0707 00 05 Cetrioli [1] 1° gennaio-31 dicembre ex 0709 10 00 Carciofi 1° novembre-30 giugno 0709 90 70 Zucchine 1° gennaio-31 dicembre Arance fresche, dolci 1° dicembre-31 maggio ex 0805 20 10 Clementine 1° novembre-fine febbraio ex 0805 20 30 Mandarini (compresi i tangerini e i 1° novembre-fine febbraio ex 0805 20 50 satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ex 0805 50 10 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) 1° giugno-31 maggio ex 0806 10 10 Uve da tavola 21 luglio-20 novembre ex 0808 10 20 Mele 1° luglio-30 giugno Pere 1° luglio-30 aprile ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 ex 0808 20 50 ex 0809 10 00 Albicocche 1° giugno-31 luglio ex 0809 20 95 Ciliege, diverse dalle ciliege acide 21 maggio-10 agosto ex 0809 30 10 Pesche, comprese le pesche noci 11 giugno-30 settembre Prugne 11 giugno-30 settembre ex 0809 30 90 ex 0809 40 05 [1] Diversi dai cetrioli di cui alla parte B del presente allegato. Parte B Codici NC Designazione delle merci Periodi di applicazione ex 0707 00 05 Cetrioli destinati alla trasformazione 1° maggio-31 ottobre ex 0809 20 05 Ciliege acide (Prunus cerasus) 21 maggio-10 agosto -----------------------(22) Allegato inizialmente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1306/95, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1890/96 e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 453/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002.