Reg. (CE) n. 3223 del 21 dicembre 1994

Transcript

Reg. (CE) n. 3223 del 21 dicembre 1994
Reg. (CE) n. 3223/94 del 21 dicembre 1994 (1).
Regolamento della Commissione
recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli.
-----------------------(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 1994, n. L 337. Entrato in vigore il 27 dicembre
1994.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2753/94, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità
di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune,
modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che, in base ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali condotti nel
quadro dell'Uruguay Round, occorre sottoporre a un nuovo regime l'importazione degli
ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato; che il funzionamento di tale regime è basato su un
raffronto tra il valore dei prodotti importati ed i prezzi d'entrata di cui alla tariffa doganale
delle Comunità europee;
considerando che occorre precisare il concetto di "partita";
considerando che la fornitura della maggior parte degli ortofrutticoli deperibili indicati
nell'allegato del presente regolamento viene effettuata in base al regime commerciale della
vendita in consegna, il che solleva particolari difficoltà per la determinazione del loro valore;
considerando che il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella
tariffa doganale comune deve essere pari o al prezzo fob dei prodotti considerati, maggiorato
delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale della
Comunità, o al valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale
comunitario, o al valore forfettario all'importazione; che in effetti un sistema di valori
forfettari all'importazione consente di applicare i risultati dell'Uruguay Round;
considerando che detti valori forfettari all'importazione devono essere calcolati in base alla
media ponderata dei corsi medi dei prodotti di cui all'allegato importati in provenienza dai
paesi terzi e immessi sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri, diminuiti
degli importi indicati all'articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94, che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale dalla
Commissione, per ogni origine e per i periodi indicati nell'allegato;
considerando che a tal fine gli Stati membri dovranno fornire regolarmente e in tempo utile
tutte le informazioni prescritte dal presente regolamento ai servizi competenti della
Commissione, affinché questi possano procedere al calcolo dei valori forfettari
all'importazione;
considerando che si devono adottare disposizioni specifiche per il caso in cui i corsi dei
prodotti di una determinata origine non siano disponibili;
considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere una classificazione tariffaria dei
prodotti importati diversa da quella effettuata in base al valore forfettario all'importazione:
che tuttavia, in tal caso e a determinate condizioni, tenuto conto fra l'altro delle fluttuazioni
dei prezzi del mercato, è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo
dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione tariffaria della partita fosse
stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione; che la cauzione sarà svincolata
se, entro un termine determinato, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni
di smercio della partita; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si
procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n.
2913/92; che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro dei vari controlli, i dazi dovuti
siano maggiorati di un interesse;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che
fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli
ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93, resterà in vigore, per
ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, sino all'inizio della rispettiva campagna di
commercializzazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato di gestione per gli ortofrutticoli.
ha adottato il presente regolamento:
-----------------------Articolo 1
Ai sensi del presente regolamento, si intende per "partita" la merce scortata da una
dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione di immissione in libera
pratica deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo
codice della nomenclatura combinata.
Ai sensi del presente regolamento si intende per "importatore" il dichiarante ai sensi
dell'articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2).
-----------------------(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95.
Articolo 2
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, parte A (3) e durante i periodi indicati nel
medesimo, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e
non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine:
a) i corsi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui
mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché i corsi
significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in
mancanza di corsi sui mercati rappresentativi, i corsi significativi dei prodotti importati
rilevati su altri mercati, e
b) i quantitativi totali corrispondenti ai corsi di cui alla lettera a).
Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a 1 tonnellata, i relativi corsi non
sono comunicati alla Commissione (4).
2. I corsi di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono rilevati:
- per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, parte A (5)
- per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
- e nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i corsi nella fase
importatore/grossista non sono disponibili. Essi sono diminuiti degli importi indicati ai primi
due trattini dell'articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma dell'articolo che
precede si applica l'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento suddetto.
3. I corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, qualora siano constatati
nella fase grossista/dettagliante, sono prima diminuiti di un importo pari al 9% per tener conto
del margine commerciale del grossista e di un elemento pari a 0,7245 ECU/100 kg (6) per
tener conto delle spese di manipolazione, delle tasse e dei dazi di mercato.
4. Sono considerati rappresentativi:
- i corsi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano
almeno il 50% delle quantità totali commercializzate,
- i corsi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria
rappresentino meno del 50% delle quantità totali commercializzate, dai corsi, rilevati tali e
quali, dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50%
delle quantità totali commercializzate,
- i corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti
della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento
qualora, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non
presentino caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e
tradizionalmente commercializzati nella categoria I.
Il coefficiente di adeguamento di cui al terzo trattino viene applicato ai corsi previa detrazione
degli importi indicati al paragrafo 2.
-----------------------(3) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come
disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
(4) Testo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/96.
(5) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come
disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
(6) Importo così sostituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1363/95.
Articolo 3
1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti:
- Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo:
Bruxelles (7),
- Regno di Danimarca
Copenaghen,
- Repubblica federale di Germania
Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino,
- Repubblica ellenica
Atene, Salonicco,
- Regno di Spagna
Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia (8),
- Repubblica francese
Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes,
Bordeaux, Lione, Tolosa,
- Irlanda
Dublino,
- Repubblica italiana:
Milano (9),
- Regno dei Paesi Bassi
Rotterdam,
- Repubblica austriaca
Wien-Inzerdorf,
- Repubblica portoghese
Lisbona, Porto,
- Repubblica finlandese
Helsinki,
- Regno di Svezia
Helsingborg, Stoccolma,
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Londra.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati
sopra indicati.
-----------------------(7) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1947/2002.
(8) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95.
(9) Trattino inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95 e, da ultimo,
così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1947/2002.
Articolo 4 (10)
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, parte A (11) e durante i periodi indicati nel
medesimo, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore
forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei corsi medi rappresentativi di cui
all'articolo 2, diminuiti di un importo forfettario di 5 ECU/100 kg nonché dei dazi doganali ad
valorem.
Tale importo forfettario è espresso senza tener conto del coefficiente correttore di 1,207509
che si applicava al tasso di conversione agricolo fino al 31 gennaio 1995 (12).
2. Se per i prodotti di cui all'allegato, parte A (13) e durante i periodi d'applicazione indicati nel
medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il valore
unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica.
In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario
all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato, i valori forfettari
all'importazione restano in vigore fintantoché non siano modificati. Tuttavia essi non sono più
applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione
alcun corso medio rappresentativo.
Quando in applicazione del precedente comma non è in vigore nessun valore forfettario
all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile
a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione (14).
5. In deroga al paragrafo 1, a partire dal giorno dei periodi d'applicazione indicati nella parte
A dell'allegato, fintantoché non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, il
valore forfettario applicabile per un prodotto è pari all'ultimo valore unitario in vigore per lo
stesso prodotto ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (15).
6. Per la conversione in ECU dei corsi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di
mercato calcolato per il giorno in questione.
7. I valori forfettari all'importazione, espressi in ECU, sono pubblicati dalla Commissione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
-----------------------(10) Vedi, per i valori forfettari all'importazione di cui al presente articolo, l'allegato del reg.
(CE) n. 200/96, l'allegato del reg. (CE) n. 1011/97, l'allegato del reg. (CE) n. 308/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 368/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 500/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 522/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 536/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 547/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 571/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 581/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 592/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 604/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 608/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 611/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 616/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 632/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 645/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 650/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 659/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 663/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 677/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 686/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 691/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 697/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 705/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 719/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 734/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 744/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 754/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 762/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 766/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 768/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 770/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 785/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 793/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 799/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 806/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 827/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 838/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 845/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 855/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 866/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 877/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 885/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 890/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 895/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 925/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 946/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 952/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 956/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 964/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 978/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 989/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 994/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1004/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1013/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1032/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1051/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1055/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1060/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1067/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1078/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1094/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1103/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1108/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1121/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1152/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1178/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1184/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1191/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1202/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1214/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1222/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1229/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1239/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1248/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1269/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1281/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1290/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1295/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1300/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1311/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1319/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1330/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1341/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1347/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1363/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1377/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1384/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1392/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1409/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1424/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1432/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1434/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1439/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1445/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1459/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1466/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1470/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1474/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1481/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1485/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1488/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1493/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1500/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1516/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1523/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1529/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1532/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1538/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1553/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1571/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1577/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1579/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1581/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1594/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1601/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1607/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1612/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1616/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1631/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1645/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1653/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1657/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1663/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1675/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1679/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1681/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1684/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1698/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1713/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1729/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1751/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1757/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1764/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1775/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1780/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1787/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1789/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1800/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1812/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1825/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1833/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1842/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1850/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1866/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1874/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1882/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1885/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1894/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1911/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1920/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1930/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 1936/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1939/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
1963/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1969/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1974/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 1979/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 1992/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 2005/2002, l'allegato del reg. (CE) n.2009/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2013/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 2015/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2029/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 2041/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2047/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
2058/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2064/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2075/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 2084/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2088/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 2095/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2100/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
2120/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2144/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2152/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 2155/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2160/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 2175/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2187/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
2190/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2196/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2203/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 2217/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2237/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 2248/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2257/2002, l'allegato del reg. (CE) n.
2266/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2291/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2324/2002,
l'allegato del reg. (CE) n. 2358/2002, l'allegato del reg. (CE) n. 2373/2002, l'allegato del reg.
(CE) n. 4/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 13/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 26/2003,
l'allegato del reg. (CE) n. 28/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 32/2003, l'allegato del reg. (CE)
n. 41/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 54/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 57/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 59/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 66/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
77/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 92/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 102/2003, l'allegato del
reg. (CE) n. 112/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 117/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
127/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 139/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 148/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 156/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 161/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
180/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 199/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 216/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 222/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 229/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
237/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 245/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 255/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 258/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 265/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
279/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 292/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 305/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 314/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 322/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
334/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 344/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 348/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 351/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 356/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
374/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 395/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 404/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 406/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 416/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
429/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 438/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 443/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 454/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 458/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
471/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 480/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 491/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 495/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 504/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
519/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 528/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 530/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 533/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 543/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
562/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 580/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 595/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 601/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 609/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
616/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 623/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 628/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 637/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 644/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
661/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 672/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 688/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 697/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 705/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
706/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 709/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 727/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 736/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 752/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
758/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 770/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 772/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 776/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 779/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
783/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 817/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 823/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 827/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 835/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
847/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 860/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 870/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 875/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 883/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
905/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 913/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 924/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 932/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 954/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
957/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 961/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 965/2003, l'allegato
del reg. (CE) n. 976/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 987/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
994/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1001/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1013/2003,
l'allegato del reg. (CE) n. 1024/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1031/2003, l'allegato del reg.
(CE) n. 1041/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1049/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
1060/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1072/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1079/2003,
l'allegato del reg. (CE) n. 1092/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1106/2003, l'allegato del reg.
(CE) n. 1130/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1153/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
1173/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1178/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1186/2003,
l'allegato del reg. (CE) n. 1199/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1212/2003, l'allegato del reg.
(CE) n. 1219/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1222/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
1231/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1244/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1250/2003,
l'allegato del reg. (CE) n. 1256/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1261/2003, l'allegato del reg.
(CE) n. 1269/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1288/2003, l'allegato del reg. (CE) n.
1297/2003, l'allegato del reg. (CE) n. 1301/2003 e l'allegato del reg. (CE) n. 1312/2003.
(11) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come
disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
(12) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95.
(13) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come
disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
(14) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/96 e
successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2375/96.
(15) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95 e
successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2375/96.
Articolo 5
1. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte A (16) sono
classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta
dell'importatore:
a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di
trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali
spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.
Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8% il valore forfettario in vigore per il prodotto
in esame all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica,
l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2454/93. A tal fine, l'importo dei dazi all'importazione esigibile in definitiva per le
merci corrisponde all'importo dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione
fosse stata effettuata in base al valore forfettario interessato (17);
b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso, la
deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.
In tal caso, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 2454/93 per un importo pari agli importi dei dazi che avrebbe pagato se
la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario
all'importazione applicabile alla partita in causa;
c) o al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 4 del presente
regolamento.
1 bis. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte B sono
classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta
dell'importatore:
a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di
trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali
spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.
Qualora le autorità doganali ritengano che debba essere richiesta una cauzione in applicazione
dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, dette autorità impongono all'importatore
la costituzione di una cauzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al
prodotto di cui trattasi;
b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la
deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.
In questo caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento
(CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di
cui trattasi (18).
1 ter. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il
valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.
Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o
c), oppure al paragrafo 1 bis, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del
prezzo di entrata (19).
2. L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui
trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione
di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in
condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo
comma, o al paragrafo 1-bis, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al
paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1-bis, lettera b). In caso d'inosservanza di uno dei due
termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del
paragrafo 3 (20).
La cauzione costituita è svincolata, dietro presentazione alle autorità doganali delle prove
riguardanti le condizioni di smercio.
In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione viene incamerata a titolo di
pagamento dei dazi d'importazione.
3. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità
competente per un periodo massimo di tre mesi a richiesta debitamente motivata
dell'importatore.
4. Se, in occasione di una verifica, le autorità competenti constatano che le condizioni del
presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente
all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere
e che devono ancora essere riscossi, si tiene conto di un interesse calcolato tra la data
d'immissione della merce in libera pratica e la data di riscossione. Il tasso d'interesse applicato
è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
-----------------------(16) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come
disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
(17) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/95.
(18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
(19) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1498/98.
(20) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
Articolo 6
Il regolamento (CEE) n. 2118/74 resta in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati
nell'allegato, parte A (21) fino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione
1995/1996.
-----------------------(21) Il termine "allegato" è stato così sostituito dal termine "allegato, parte A" così come
disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, all'inizio della campagna di
commercializzazione 1995/1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.
Per la Commissione
René Steichen
membro della Commissione
-----------------------Allegato (22)
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle
merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime previsto dal
presente regolamento è determinato, nel quadro di questo allegato, sulla base dei codici NC
vigenti alla data di adozione dell'ultima modifica del presente regolamento. Per i codici NC
preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato
sulla base sia del codice NC che della designazione delle merci nonché del corrispondente
periodo di applicazione.
Parte A
Designazione delle merci
Codici NC
Periodi di applicazione
ex 0702 00 00
Pomodori
1° gennaio-31 dicembre
ex 0707 00 05
Cetrioli [1]
1° gennaio-31 dicembre
ex 0709 10 00
Carciofi
1° novembre-30 giugno
0709 90 70
Zucchine
1° gennaio-31 dicembre
Arance fresche, dolci
1° dicembre-31 maggio
ex 0805 20 10
Clementine
1° novembre-fine febbraio
ex 0805 20 30
Mandarini (compresi i tangerini e i
1° novembre-fine febbraio
ex 0805 20 50
satsuma); wilkings e ibridi simili di
agrumi
ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
ex 0805 50 10
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
1° giugno-31 maggio
ex 0806 10 10
Uve da tavola
21 luglio-20 novembre
ex 0808 10 20
Mele
1° luglio-30 giugno
Pere
1° luglio-30 aprile
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90
ex 0808 20 50
ex 0809 10 00
Albicocche
1° giugno-31 luglio
ex 0809 20 95
Ciliege, diverse dalle ciliege acide
21 maggio-10 agosto
ex 0809 30 10
Pesche, comprese le pesche noci
11 giugno-30 settembre
Prugne
11 giugno-30 settembre
ex 0809 30 90
ex 0809 40 05
[1] Diversi dai cetrioli di cui alla parte B del presente allegato.
Parte B
Codici NC
Designazione delle merci
Periodi di applicazione
ex 0707 00 05
Cetrioli destinati alla trasformazione
1° maggio-31 ottobre
ex 0809 20 05
Ciliege acide (Prunus cerasus)
21 maggio-10 agosto
-----------------------(22) Allegato inizialmente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1306/95,
successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1890/96 e, da ultimo, così
sostituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 453/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002.