Premio - 24 Nexus
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20 giugno 2011 Le Assicurazioni abbinate ai mutui CheBanca! 1 Agenda e contenuti Catalogo Unico dei prodotti CheBanca! Assicurazione Casa Assicurazione Lavoro Assicurazione Vita Wizard di acquisizione CheBanca! 2 Il Catalogo Unico dei prodotti Il nuovo “Catalogo Unico dei prodotti” l’abbinamento a tutti i mutui CheBanca! delle polizze Genertel e Genertellife. realizzate in esclusiva per CheBanca! da: 3 Assicurazione Casa “consigliata” 4 Assicurazioni Casa Catalogo Unico A ciascun tipo di mutuo è abbinata una specifica Assicurazione Casa. LEGENDA CODICI ASSICURAZIONI: C1 = polizza standard Mutui CheBanca! C2 = polizza per Rata Protetta C3 = polizza per Cambio Casa C4 = polizza per surroga con mutui CheBanca! C5 = polizza per surroga con Rata Protetta C6 = polizza per ristrutturazione con mutui CheBanca! C7 = polizza per ristrutturazione con Rata Protetta 5 Caratteristiche principali delle polizze Polizze “Incendio e scoppio “Catalogo Unico PU =0,15 *1000 C1 Polizza standard abbinata ai mutui CheBanca! La durata massima è di 40 anni. C2 Polizza abbinata ai mutui “Rata protetta”: deriva dal quella precedente da cui differisce per la modalità di riduzione del capitale peculiare del mutuo stesso. C3 La durata massima è di 30 anni. Polizza abbinata ai mutui “Cambio Casa”: deriva dalla polizza C1 da cui differisce perché il capitale assicurato è costante. C4 C5 C6 C7 Pricing PM =0,20*1000/12 PU =0,195 *1000 PM =0,262*1000/12 PU =0,26 *1000 La durata è di 24 mesi. Polizza abbinata ai mutui standard CheBanca! erogati con finalità surroga. E’ identica PU =0,1035 *1000 alla polizza C1 da cui differisce perché il premio è a carico della Banca e non viene Il premio è pagato dalla pagato dal cliente. La durata massima è di 40 anni. banca Polizza abbinata ai mutui “Rata Protetta” erogati con finalità surroga. E’ identica alla PU =0,1346 *1000 polizza C2 da cui differisce perché il premio è a carico della Banca e non viene Il premio è pagato dalla pagato dal cliente. La durata massima è di 30 anni. banca Polizza abbinata ai mutui standard CheBanca! erogati con finalità ristrutturazione (erogazione per tranches). E’ identica alla polizza C1 da cui differisce perché non costituiscono aggravante i lavori di ristrutturazione. Polizza abbinata ai mutui “Rata Protetta” erogati con finalità ristrutturazione (erogazione per tranches). E’ identica alla polizza C2 da cui differisce perché non costituiscono aggravante i lavori di ristrutturazione. PU =0,15 *1000 PM =0,20*1000/12 PU =0,195 *1000 PM =0,262*1000/12 6 Contraente, Assicurato e Beneficiario Le coperture assicurative abbinate ai mutui CheBanca! hanno la forma delle polizze collettive. Per l’Assicurazione Casa i soggetti sono: Contraente: CheBanca! Assicurato: il sottoscrittore del Mutuo Beneficiario: CheBanca! * *art. 1.8 - CGA Assicurazione Casa Il pagamento dell’indennizzo verrà eseguito da Genertel nei confronti di CheBanca!, quale mandataria di pagamento dell’assicurato, e avrà piena efficacia liberatoria a favore di Genertel in relazione agli obblighi assunti da quest’ultima in base alla Polizza Collettiva nei confronti di CheBanca! e dell’assicurato. Su espressa richiesta di CheBanca! gli indennizzi potranno essere pagati parzialmente o integralmente all’assicurato. 7 Assicurazione Casa AssicurazioneCondizioni Casa “consigliata” di Assicurazione Cosa è assicurato e per quali eventi Danni materiali all’abitazione, direttamente causati dai seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, satelliti e meteoriti; onda sonica determinata da aeromobili; urto di veicoli stradali non di proprietà dell’assicurato o al suo servizio in transito sulla pubblica via; eventi atmosferici: azione diretta e immediata di grandine, vento e cose da esso trascinate, purché tali eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. sovraccarico di neve sul tetto, che provochi il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dell’abitazione assicurata con un limite massimo di indennizzo di Euro 10.000; atti vandalici ed eventi sociopolitici causati da persone che prendono parte a scioperi, sommosse, tumulti popolari, o che compiano individualmente o in associazione atti di terrorismo o sabotaggio, esclusi i danni da imbrattamento di tutte le parti esterne dell’abitazione; 8 Assicurazione Casa AssicurazioneCondizioni Casa “consigliata” di Assicurazione Cosa non è assicurato: principali esclusioni Sono esclusi i danni all’abitazione causati da: mancata o insufficiente manutenzione; gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; terremoto, inondazioni, alluvioni; fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione. 9 Assicurazione Casa “consigliata” Come si calcola e si paga il premio? Il Premio può essere corrisposto dall’assicurato a CheBanca!: in unica soluzione (premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del mutuo, trattenuto dall’importo erogato di mese in mese (premio annuo frazionato) addebitato con la rata del mutuo Il Premio è determinato nel seguente modo: Premio unico anticipato: • importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,15 per mille moltiplicato per il numero di anni di durata del mutuo. Premio mensile: • importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,20 per mille diviso 12. Esempio di calcolo: importo mutuo 100.000 € con durata 20 anni Premio unico anticipato: 100.000 x 0,015% x 20 = 300 € Premio mensile: 100.000 x 0,020% / 12 = 1,67 € 10 Assicurazione Casa “consigliata” Decorrenza e durata dell’assicurazione L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo e cessa alla scadenza dell’ultima rata del mutuo. Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo l’assicurato (mutuatario) può richiedere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. In alternativa, l’assicurato ha la facoltà di richiedere che l’assicurazione resti in vigore fino a scadenza indicando il nuovo beneficiario. Quale sarà il rimborso in caso di sinistro? Genertel è tenuta al rimborso del danno subito dall’abitazione con il limite del debito residuo del mutuo al momento del sinistro. 11 Assicurazione Casa AssicurazioneCondizioni Casa “consigliata” di Assicurazione Cosa fare in caso di sinistro? L’assicurato in caso di sinistro deve: fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno. prima dell’inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore dell’ abitazione e delle spese sostenute per limitare il danno; fare denuncia a Genertel entro 5 giorni (di calendario) successivi al sinistro; conservare le tracce e i residui del sinistro, mantenere lo stato delle cose al momento del sinistro fino all’ispezione da parte di un incaricato di Genertel senza per questo avere diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate al momento del sinistro. L’inadempimento degli obblighi elencati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. 12 Assicurazione Casa AssicurazioneCondizioni Casa “consigliata” di Assicurazione Come denunciare il sinistro? La denuncia dovrà pervenire tramite: e-mail ([email protected]) fax (041.3362086) posta (Genertel – Area Sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste) Allo scopo l’assicurato potrà utilizzare il modulo precompilato scaricandolo dal sito www.chebanca.it, nella sezione dedicata ai clienti. L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero verde 800.20.20.40 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00). 13 Assicurazione Casa AssicurazioneCondizioni Casa “consigliata” di Assicurazione Come viene pagato il rimborso? Genertel provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui: viene verificata l’operatività della garanzia (l’evento dannoso è previsto dall’assicurazione) sono state effettuate le ispezioni peritali ed è stato valutato il danno ricevuta la necessaria documentazione dal cliente Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito da Genertel nei confronti di CheBanca! che utilizzerà l’importo: per ridurre il debito residuo del mutuo del cliente o per liquidare direttamente il cliente. 14 Assicurazione Lavoro “facoltativa” 15 Contraente, Assicurato e Beneficiario Le coperture assicurative abbinate ai mutui CheBanca! hanno la forma delle polizze collettive. Per l’Assicurazione Lavoro i soggetti sono: Contraente: CheBanca! Assicurato: il sottoscrittore del Mutuo Beneficiario: il sottoscrittore del mutuo 16 Assicurazione Lavoro Assicurazione Lavoro “facoltativa” Condizioni di Assicurazione Quali eventi sono coperti dall’assicurazione? inabilità totale temporanea al lavoro per infortunio o malattia: solo per lavoratori autonomi e per dipendenti pubblici; licenziamento per giustificato motivo oggettivo: solo per lavoratori dipendenti privati. Durata e rimborso: l’assicurazione ha una durata pari ai primi 10 anni del mutuo; l’importo massimo di rata liquidabile è pari a Euro 2.000. prevede il rimborso delle rate del mutuo fino ad un massimo di 12 rate per sinistro e 36 rate per tutta la durata dell’assicurazione; 17 Assicurazione Lavoro Assicurazione Lavoro “facoltativa” Condizioni di Assicurazione Quali persone possono essere assicurate? Le persone che in buona salute da almeno 12 mesi antecedenti la data di adesione all’assicurazione e, in particolare, non siano affetti da malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato; siano di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 60 anni non compiuti alla data di stipula del mutuo; Sono assicurabili al massimo due cointestatari dello stesso mutuo (con 2 distinti contratti) 18 Assicurazione Lavoro Assicurazione Lavoro “facoltativa” Condizioni di Assicurazione Carenza e franchigia Entrambi gli eventi assicurati sono soggetti ad un periodo di carenza ed uno di franchigia: Inabilità temporanea totale Periodo di carenza: 60 giorni solo per ITT da malattia Periodo di franchigia :45 giorni consecutivi Disoccupazione Periodo di carenza: 120 giorni Periodo di franchigia: 45 giorni consecutivi 19 Assicurazione Lavoro “facoltativa” Estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo, l’assicurato ha facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni: la risoluzione del contratto di assicurazione. In questo caso Genertel, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. in alternativa, Genertel, su richiesta dell’assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La prestazione assicurata rimane commisurata all’originario piano di ammortamento del mutuo. Il mutuatario indica eventualmente il nuovo beneficiario. In questo caso non è previsto alcun rimborso di premio. 20 Assicurazione Lavoro “facoltativa” Estinzione parziale del mutuo Nel caso di estinzione parziale del mutuo: con pagamento unico anticipato del premio si procederà alla restituzione della parte pro quota del premio e l’assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni; con pagamento mensile del premio, quest’ultimo verrà ricalcolato a partire dalla scadenza annuale successiva. 21 Assicurazione Lavoro Assicurazione Lavoro “facoltativa” Condizioni di Assicurazione Decorrenza e durata dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo e ha durata pari ai primi 10 anni di durata del mutuo. Premio Il premio dell’assicurazione può essere: unico anticipato trattenuto dall’importo erogato all'atto dell'erogazione del mutuo; mensile addebitato con l'incasso della rata del mutuo. 22 Assicurazione Lavoro “facoltativa” Cosa fare in caso di sinistro? L’assicurato deve darne avviso a Genertel facendo pervenire la denuncia di sinistro e la documentazione richiesta. Come denunciare il sinistro? La denuncia dovrà pervenire tramite: e-mail ([email protected]) fax (041.3362086) posta (Genertel – Area Sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste) L’assicurato potrà utilizzare il modulo precompilato scaricandolo dal sito www.chebanca.it, nella sezione dedicata ai clienti. L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero verde 800.20.20.40 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00). 23 Assicurazione Vita “facoltativa” 24 Contraente, Assicurato e Beneficiario Le coperture assicurative abbinate ai mutui CheBanca! hanno la forma delle polizze collettive. Per l’Assicurazione Vita i soggetti sono: Contraente: CheBanca! Assicurato: il sottoscrittore del Mutuo Beneficiario: i beneficiari designati dal contraente 25 Assicurazione Casa AssicurazioneCondizioni Vita “facoltativa” di Assicurazione Versioni La polizza è presente in 4 versioni: Premio unico anticipato per: • fumatori • non fumatori Premio mensile per: • fumatori • non fumatori Quali eventi sono coperti dall’assicurazione? L’assicurazione copre il rischio di morte dell’assicurato qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo quanto previsto dalle “esclusioni” e dalla “carenza”. 26 Assicurazione Vita “facoltativa” Quali persone possono essere assicurate? È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i requisiti elencati di seguito: sia di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 70 anni alla data di stipula del mutuo purché l’età a scadenza del mutuo non superi 80 anni; abbia stipulato un mutuo di durata originaria non superiore ai 30 anni. Durata e decorrenza del contratto L’assicurazione Vita ha una durata minima di 10 anni e massima di 30 anni. Il premio viene pagato per tutta la durata del mutuo meno gli ultimi 5 anni. Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo. 27 Assicurazione Vita “facoltativa” Premio Il premio può essere: in unica soluzione (premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del mutuo, trattenuto dall’importo erogato di mese in mese (premio annuo frazionato) addebitato con la rata del mutuo In entrambi i casi l’importo del premio dipende: dalla durata e dall’ammontare del mutuo erogato dall’età dell’assicurato dallo stato di salute e dalle abitudini di vita dell’assicurato 28 Assicurazione Vita “facoltativa” Assicurati In presenza di contratti di mutuo cointestati, su richiesta dei mutuatari possono essere eventualmente assicurati fino a due contestatari. In questo caso, per ciascun assicurato il premio e la prestazione assicurata vengono calcolati sull’intero importo erogato del mutuo. 29 Assicurazione Vita “facoltativa” Beneficiari L’assicurato designa i beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di decesso, e può in qualsiasi momento revocare, integrare o modificare tale designazione. La designazione dei beneficiari non può essere revocata integrata o modificata dopo che l’assicurato ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche, integrazioni o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. 30 Assicurazione Vita “facoltativa” Definizione di NON fumatore Ai fini della presente copertura, l’assicurato è non fumatore se: non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, e l’eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente. Se l’assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o CheBanca! sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. 31 Assicurazione Vita “facoltativa” Dichiarazioni dell’assicurato In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze la Compagnia: quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: • di contestare la validità della copertura entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di rifiutare, in caso di morte dell’assicurato e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: • di recedere dalla copertura entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre, in caso di morte dell’assicurato e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato. L’inesatta indicazione dell’età dell’assicurato comporta in ogni caso la rettifica dei premi e delle prestazioni assicurate. 32 Assicurazione Vita “facoltativa” Principali esclusioni Dall’assicurazione è esclusa la morte causata da: attività dolosa del beneficiario partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi (rapina); partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, ad atti di guerra o a qualsiasi operazione militare; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo; suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione; infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. pratica di sport o attività professionali pericolose 33 Assicurazione Vita “facoltativa” Carenza L’assicurazione è soggetta ad un periodo di carenza di sei mesi durante il quale la Compagnia si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta: di infortunio mortale, (evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili); di una malattia infettiva acuta (vedi elenco nelle condizioni di assicurazione) sopravvenuta dopo la data di decorrenza. 34 Assicurazione Vita “facoltativa” Cosa fare in caso di sinistro? In caso di decesso dell’assicurato gli aventi causa devono farne denuncia per iscritto alla Compagnia o tramite CheBanca! nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del sinistro stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a: Genertellife S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) 35 Assicurazione Vita “facoltativa” Rimborso in caso di sinistro In caso di morte dell’assicurato, durante il periodo in cui l’assicurazione è in vigore, la presente copertura assicurativa sulla vita prevede la corresponsione ai beneficiari designati di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il decesso. La prestazione assicurata è quindi variabile nel tempo, corrisponde inizialmente all’importo erogato del mutuo e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al capitale residuo del mutuo stesso. Trascorsa la scadenza prestabilita il contratto si estingue ed il premio pagato resta acquisito dalla Compagnia. 36 Assicurazione Vita “facoltativa” Cosa succede in caso di estinzione totale / parziale o trasferimento del mutuo? Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo, CheBanca! propone al mutuatario le seguenti opzioni: la risoluzione del contratto di assicurazione. In tale ipotesi la Compagnia, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato; calcolato a partire dal premio pagato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. in alternativa, la Compagnia, su richiesta del mutuatario effettuata per il tramite CheBanca!, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La prestazione assicurata rimane commisurata all’originario piano di ammortamento del mutuo. l mutuatario indica eventualmente il nuovo beneficiario. In questo caso non è previsto alcun rimborso di premio. 37 Assicurazione Vita “facoltativa” Diritto di recesso L’Assicurato può recedere dagli impegni assunti entro 30 giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all’Assicurato per il tramite di CheBanca! il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso. 38 Assicurazione Vita “facoltativa” Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell’art. 1923 c.c., le somme dovute dall’Assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Detrazione fiscale dei premi ll premio versato, in base alla normativa attualmente in vigore, è detraibile ai fini IRPEF nella misura del 19% per un importo non superiore a 1.291,14 Euro. Pertanto la detrazione massima fruibile è pari a 245,32 Euro. 39 Riepilogo Prodotti Assicurativi collegati ai mutui CheBanca! Tipologia polizza CASA LAVORO VITA Le polizza casa prevede la garanzia sui danni da incendio ed esplosione Le garanzie della polizza lavoro sono: inabilità totale temporanea (per lavoratori autonomi) licenziamento per giustificato motivo oggettivo (per lavoratori dipendenti privati) La polizza vita prevede la prestazione temporanea caso morte a capitale decrescente Modalità di adesione L’attivazione della garanzia sui danni all’abitazione è obbligatoria per poter stipulare un mutuo Facoltativa Facoltativa Premio Premio corrisposto mensilmente con la rata del mutuo Premio unico anticipato finanziato con il mutuo Premio corrisposto mensilmente con la rata del mutuo Premio unico anticipato finanziato con il mutuo Premio corrisposto mensilmente con la rata del mutuo Premio unico anticipato finanziato con il mutuo Durata Pari alla durata del mutuo Massimo 10 anni Pari alla durata del mutuo Riservato ai soggetti mutuatari che stipulano un mutuo CheBanca! Riservato ai soggetti mutuatari che stipulano un mutuo CheBanca! Riservato ai soggetti mutuatari che stipulano un mutuo CheBanca! Polizza collettiva in convenzione Polizza vincolata a favore di CheBanca! Polizza collettiva in convenzione Polizza collettiva in convenzione La polizza può essere recessa solo in seguito al recesso del mutuo La polizza non prevede la disdetta La polizza prevede il recesso entro 14 gg dalla sottoscrizione La polizza prevede la disdetta La polizza prevede il recesso entro 30 gg dalla sottoscrizione La polizza prevede la disdetta Garanzie Destinatari Forma polizza Disdetta/Recesso 40