decreto ristori – conversione in legge
Transcript
decreto ristori – conversione in legge
DECRETO RISTORI – CONVERSIONE IN LEGGE Dal 3 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legge, convertito con modifiche dalla Legge, 3 maggio 2016, n. 59, volto a disciplinare i rimborsi per gli obbligazionisti subordinati delle 4 Banche oggetto della Risoluzione con D.Lgs. 180 del 22/11/2015. Sulla base delle informazioni pubblicate, si evidenziano i seguenti punti chiave: Quadro legislativo e tempistiche Le istanze di erogazione dell’indennizzo forfetario potranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto. La liquidazione dell’indennizzo forfetario avverrà da parte del Fondo di Tutela dei Depositi (FITD) entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza corredata dalla documentazione necessaria. Procedura di indennizzo forfetario e Accesso al Fondo di Solidarietà Sono previste due possibili iniziative alternative da parte degli investitori: 1. Indennizzo forfetario: tale modalità prevede, per gli investitori che abbiano acquistato i titoli in data antecedente al 12/06/2014, il rimborso automatico al soddisfarsi di anche una sola delle seguenti condizioni: a. patrimonio mobiliare inferiore a € 100.000 al 31/12/2015; oppure b. reddito complessivo ai fini IRPEF nell' anno 2014 inferiore a € 35.000. L’indennizzo forfetario sarà dell’80% del valore dell’investimento effettuato al netto degli eventuali rendimenti aggiuntivi rispetto a quelli di BTP di pari durata e degli oneri e spese di sottoscrizione. Le indicazioni operative per la presentazione dell'istanza per l'accesso al Fondo pubblicate sul sito del FITD (https://www.fitd.it/Home/FDS). 2. Accesso al Fondo di Solidarietà tramite ricorso a procedura arbitrale: gli investitori che non presentato richiesta di indennizzo forfetario potranno presentare istanza di rimborso all’Arbitrato gestito dall’ANAC. Le regole e le modalità di accesso saranno definite con ulteriori decreti, come già prevedeva la legge di stabilità 2016. Indennizzo Forfetario La domanda di indennizzo forfetario dovrà essere fatta al Fondo Interbancario Tutela Depositi (FITD), previa verifica di completezza della documentazione allegata all’istanza e della sussistenza delle condizioni sopra citate (patrimonio mobiliare o reddito lordo). Devono ancora essere chiariti alcuni aspetti, comunque contenuti nel Decreto Legge, sulle modalità di calcolo del patrimonio mobiliare dei sottoscrittori delle obbligazioni, anche se è verosimile sia sufficiente una semplice autocertificazione, con presa di coscienza del dichiarante delle conseguenze di dichiarazioni false. All’obbligazionista che opti per la procedura del rimborso forfetario sarà preclusa la possibilità di ricorso alla procedura arbitrale. Ruolo della Banca a supporto degli obbligazionisti e rapporti con le Associazioni dei Consumatori La “Nuova” banca, proseguirà la sua azione a supporto dei clienti e delle Associazioni dei Consumatori per facilitare il loro accesso alle procedure di indennizzo tramite una serie di iniziative: 1. continuerà a cooperare con i clienti che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate della “Vecchia” banca, fornendo tutta la documentazione necessaria per accedere agli indennizzi forfetari e alla procedura di arbitrato; 2. pubblicherà tempestivamente sul suo sito istituzionale tutte le informazioni che saranno via via disponibili e funzionali a facilitare la comprensione delle azioni che l’investitore dovrà intraprendere; 3. coopererà attivamente con le Associazioni dei Consumatori, a ciò interessate, per consentir loro di svolgere la loro funzione di sostegno agli associati.