OGGETTO: Operatività del fermo amministrativo
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OGGETTO: Operatività del fermo amministrativo
OGGETTO: Operatività del fermo amministrativo Il fermo amministrativo Il fermo amministrativo, è un atto, tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti, Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" ad esempio, un bene mobile dell'obbligato. Con la procedura del fermo amministrativo, che non è altro che una pratica coattiva e forzosa di riscossione del credito, l’agente della riscossione punta a riscuotere il credito. Il pagamento tramite cartella esattoriale di piccoli importi, viene di norma recapitato al soggetto che deve pagare un sollecito, mentre, quando l’importo è elevato si passa subito all’invio del “preavviso di fermo“. Nel caso in cui il soggetto che deve pagare, non provvede a saldare il dovuto, si passa all’iscrizione del provvedimento e, per gli importi elevati, al “fermo” dell’autoveicolo o di più autoveicoli intestati al debitore. Dalle ganasce Fiscali all’ipoteca della casa In questo caso, scattano quindi le più comunemente note “ganasce fiscali“, ma quando l’importo è ancor più elevato l’agente della riscossione può anche aggredire - dopo il preavviso di fermo - il patrimonio immobiliare del debitore attraverso un’ipoteca sulla casa. L’atto segue un mancato pagamento di una cartella esattoriale Generalmente, l’atto, segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (60 gg.), ed interessa beni mobili come l’automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione la quale prevede la cosiddetta "iscrizione a ruolo" del debito, possono riferirsi: a tributi o tasse (ad es. Canone Rai, Contributi Inps, Bollo Auto, Tarsu, Ici, etc.); a multe relative ad infrazioni del codice della strada (che, se non pagate entro 60 gg. dalla notifica del verbale, vengono iscritte a ruolo come avviene normalmente per le imposte). La cartella di pagamento Nella cartella di pagamento si trova scritto: la descrizione di quanto si deve pagare; la tipologia del tributo; chi è l'ente creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. È molto importante quando arriva una cartella esattoriale da pagare, leggerla attentamente, perché, dalla data di notifica, il contribuente ha solitamente 60 giorni di tempo per pagare ed anche per una eventuale contestazione. Cosa succede decorsi i 60 giorni dalla notifica? Decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella - senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento - l’Agente della Riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive/cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme. Se il pagamento è effettuato entro questo termine l'aggio1 dovuto all'Agente della riscossione, che è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, è a carico del contribuente in misura del 4,65%, scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri, gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica) e tutte le eventuali ulteriori spese che deriveranno dall'attivazione delle procedure di riscossione (iscrizione e cancellazione di ipoteca, ecc). La Procedura Viene notificata la cartella esattoriale che deve contenere una precisa dicitura riguardo il provvedimento previsto in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri 1 Somma che l'Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione dei crediti. Entro 60 giorni dalla notifica della cartella l’aggio è a carico del debitore per il 4,65%, mentre il restante 4,35% è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni l’aggio è totalmente a carico del debitore. mobiliari (in questo caso il PRA). La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi PRIMA dell'iscrizione. Le Istruzioni di Equitalia Equitalia (ex Riscossione spa), la società che dall'Ottobre 2006 è a capo di tutte le agenzie di riscossione (i vari Cerit, Esatri, Gerit, Serit, etc.etc.), ha delineato con nota 4887 del 5.7.07, una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalità operative dei vari esattori, stabilendo l'invio di preavvisi e specificando, come prima regola, che il fermo amministrativo può riguardare solo debiti superiori ai 50 euro. È bene sapere che si tratta di disposizioni "interne" che, pur se utili da conoscere non sono equiparabili alla legge. Pertanto, il loro eventuale mancato rispetto non può essere contestato in giudizio come "vizio procedurale". La Direttiva Equitalia Per i debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo può riguardare un solo veicolo; Per debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non è necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che può riguardare un solo veicolo; Per debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non è necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo può riguardare più veicoli (massimo dieci); Per un debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente il fermo può essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati. Per debiti superiori a 10.000 euro, in assenza di veicoli verrà accesa l’ipoteca sulla casa Circolazione dei mezzi sottoposti a fermo vietata e sanzionata Si ricorda che la circolazione con mezzi sottoposti a fermo è vietata e sanzionata, come previsto dall'art. 214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 se sorpresi a circolare, ad euro 2.859 se coinvolti in un incidente con terzi (dal 1/1/09) nonché con il sequestro del mezzo in entrambi i casi. In caso di sequestro In caso di sequestro, viene redatto un verbale di affidamento del veicolo a un locale deposito Giudiziario (spesso deposito ACI) con spesa di custodia giornaliero a carico dell'intestatario o affidato all'intestatario stesso che deve indicare un luogo privato dove ricoverare il veicolo, e dove possa essere controllato saltuariamente dall'organo di Polizia che ha provveduto a redigere il verbale di affidamento e sequestro. Fermo amministrativo o ipoteca: importi inferiori a 8.000,00 euro La questione sulla legittimità o meno delle iscrizioni ipotecarie, per importi inferiori a 8.000 euro, è stata definitivamente chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010. I giudici, hanno sancito che l’iscrizione ipotecaria è un atto Preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, pertanto soggiace a quanto stabilito dall’ art. 76 DPR. 602/1973 (rubricato appunto espropriazione immobiliare) del decreto sulla riscossione. Il concessionario della riscossione può procedere alla espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito supera gli 8.000.00 euro. Di conseguenza, anche l’iscrizione ipotecaria non può essere effettuata se il debito del contribuente non supera la cifra indicata.