Tar Toscana, sez. II, 13 luglio 2015, n. 1071
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Tar Toscana, sez. II, 13 luglio 2015, n. 1071
N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 N. 01071/2015 REG.PROV.COLL. N. 01578/2014 REG.RIC. N. 01692/2014 REG.RIC. N. 01736/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2014, proposto da: Relais Borgo Santo Pietro di Thottrup Claus e Thottrup Jeanette Gron S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Germana Cassar, Matteo Castioni, con domicilio eletto presso Silvia Marchese in Firenze, piazza C. Beccaria 7; contro Comune di Monticiano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20; Provincia di Siena, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, Via Gino Capponi n. 26; nei confronti di https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 1 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto, in persona del Soprintendente p.t., Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici, in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, sono legalmente domiciliati; Renovo Bioenergy Monticiano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Viciconte, Cristiana Sanzani, Monica Bertolini e Paolo Colombo, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2014, proposto da: Comune di Chiusdino, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Silvia Santinelli in Firenze, Via de' Rondinelli n. 2; contro Comune di Monticiano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20; Unione dei Comuni della Val di Merse, in persona del Presidente p.t., non costituita; Provincia di Siena, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, ed elettivamente domiciliata https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 2 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 presso lo stesso in Firenze, Via Gino Capponi n. 26; nei confronti di Renovo Bioenergy Monticiano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Colombo, Monica Bertolini, Cristiana Sanzani e Gaetano Viciconte, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; Arvati Stefano, in qualità di legale rappresentante della Renovo Bioenergy Monticiano S.r.l., non costituito; e con l'intervento di ad opponendum: Mario Ciulli, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Biondi, Stefano Ciulli, Luca Profeti ed Elisa Bindi, con domicilio eletto presso Domenico Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 10; ad opponendum: Barbera Da Frassini, rappresentata e difesa dagli avv. Ferdinando Biondi, Elisa Bindi, Luca Profeti e Stefano Ciulli, con domicilio eletto presso Domenico Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 10; sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2014, proposto da: Comitato Spontaneo "Ambiente e Salute Monticiano", Enrico Lodovici, Marco Martinelli, Mino Magrini, Roberta Bruscoli, Juri Fattorini, Jader Petrini, Salvatore Siotto, Gerhard Paol Jochen Schwarze, Francesco Filippi, Ferruccio Serragli, Laura Lambardi e Diana Grandi, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rosi, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 3 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 Firenze, Via Ricasoli n. 40; contro Comune di Monticiano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20; Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., non costituita; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, in persona in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; Provincia di Siena, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, Via Gino Capponi n. 26; Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, in persona del Soprintendente p.t., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., Aeronautica Militare Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., Enac Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del Presidente p.t., Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici, in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, sono legalmente domiciliati; nei confronti di Società Renovo Bioenergy Monticiano S.p.A., in persona del legale https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 4 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Colombo, Gaetano Viciconte, Monica Bertolini e Cristiana Sanzani, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; per l'annullamento quanto al ricorso n. 1578 del 2014: a. della determinazione di conclusione favorevole della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) richiesta da Renovo Bioenergy, relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da biomassa in comune di Monticiano (con potenza pari a 0,999 MW elettrici e 5,9 MW termici), contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 20 giugno 2014 pubblicato sul BUR della Toscana n. 28 del 16 luglio 2014; b. di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi inclusa l'Autorizzazione Unica Ambientale (recante l'autorizzazione agli scarichi, l'autorizzazione alle emissioni e il nulla osta per l'impatto acustico) resa dalla Provincia di Siena con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche Ambientali n. 1565 del 10 giugno 2014, recepita nella conferenza di servizi del 20 giugno 2014 e allegata al relativo verbale, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti citati e allegati al verbale medesimo (ivi inclusi: i. il parere favorevole ARPAT all'allacciamento elettrico dell'ARPAT; ii. il parere favorevole del Comando Militare Esercito Toscana alla costruzione dell'elettrodotto interrato; iii. il parere della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana; iv. il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla tubazione metallica per https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html il Pagina 5 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 teleriscaldamento) e di tutti gli ulteriori atti del procedimenti, non conosciuti e di cui si chiede l'immediata produzione in giudizio; e/o per l'accertamento del mancato perfezionamento della PAS per difetto dei presupposti di legge e per l'illegittimità della procedura condotta dal Comune di Monticiano; eventualmente previa disapplicazione delle lettere d) ed e) dell'allegato B2 ("Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia") della L.R. Toscana del 12 febbraio 2010, n. 10, nella parte in cui dispongono l'esonero dalla verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito, "screening'') sulla base di mere soglie dimensionali, per contrasto con la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; oppure, in alternativa, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle lettere d) ed e) dell'allegato B2 ("Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia'') della L.R. Toscana del 12 febbraio 2010, n. 10, per violazione dell'art. 117, comma l della Costituzione; quanto al ricorso n. 1692 del 2014: - del verbale della Conferenza dei Servizi del 20.06.2014, pubblicato sul BURT del 16.07.2014 n. 28, avente ad oggetto”società RENOVO BIOENERGY P.A.S. per la costruzione di centrale termoelettrica a biomasse nel Comune di Monticiano – 2° Convocazione Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/1990 per l’espressione dei Pareri di Competenza”, con il quale la Conferenza dei Servizi ha determinato “la favorevole conclusione dell’intervento in oggetto al rispetto di tutte le prescrizioni https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 6 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 impartite”; - del verbale della Conferenza di Servizi del 17.04.2014; - della “domanda di procedura abilitativa semplificata al Comune di Monticiano – Sportello Unico Attività produttive (SUAP) – Unione dei Comuni della Val di Merse per la costruzione di centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 MWE da ubicarsi nel Comune di Monticiano (SI)” presentata dalla Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l. in data 24.02.2014 a mezzo pec e dei relativi allegati; - della dichiarazione di inizio dei lavori ove esistente; - nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o conseguente ancorchè sconosciuto ivi compresi, per quanto occorrer possa, i pareri e gli atti di assenso resi da tutte le Amministrazioni e gli altri soggetti intervenuti alla medesima Conferenza; quanto al ricorso n. 1736 del 2014: dell’esito della Conferenza dei servizi disposta ai sensi dell’art. 14 L. n. 241 del 1990 relativa al progetto soc. Renovo Bioenergy s.p.a. - PAS (procedura abilitativa semplificata) per la costruzione di centrale termoelettrica a biomasse nel Comune di Monticiano ed in particolare dei verbali delle sedute del 17 aprile 2014 e del 20 giugno 2014 e delle risultanze definitive della Conferenza, - quest’ultima pubblicata nel BUR regione Toscana del 16 luglio 2014, parte II, n. 28 (pag. 152 e s.), nonché per quanto di ragione di tutti i pareri adottati da ciascun ente che ha partecipato alla conferenza, che sono riportati nel provvedimento impugnato ed in particolare del parere della Provincia di Siena prot. n. 1565 del 10.06.2014, oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 per l’Impresa Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l., con sede legale nel https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 7 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 Comune di Mantova, Via Pietro Verri n. 1, per lo smaltimento nel Comune di Monticiano, Strada vicinale delle Merse”, nonché di ogni altro provvedimento antecedente o successivo o comunque connesso non conosciuto nei suoi estremi e contenuti; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monticiano, della Provincia di Siena, della Regione Toscana, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, della società Renovo Bioenergy Monticiano S.r.l., della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Aeronautica Militare Italiana, dell’Enac Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Difesa; Visti gli atti di intervento ad opponendum di Mario Ciulli e di Barbera Da Frassini in relazione al ricorso R.G. n. 1692/2014; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti delle cause; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 8 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 1. In data 8 marzo 2014, la società Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l. (d’ora in avanti anche “Renovo”) attivava davanti al Comune di Monticiano la procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011, per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da biomassa, con potenza elettrica pari a 0,999 MW e potenza termica pari a circa 6 MWh, da realizzarsi nel territorio del Comune di Monticiano – Loc. Case al Vento. In particolare, dalla “Relazione Illustrativa e Piano di Approvvigionamento Biomasse” allegata alla domanda dalla società proponente si ricava che l’impianto in questione avrebbe avuto una potenza compresa tra i 60 kW e 0,999 MW e avrebbe operato in cogenerazione, producendo, da un lato, “energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale (circa 880 kWe utili immessi in rete al netto degli ausiliari di impianto)” e, dall’altro, energia termica per teleriscaldamento da utilizzarsi nell’impianto di pellettizzazione che sarebbe stato realizzato e gestito da Renovo nello stesso complesso/edificio dell’impianto a biomasse. Nella medesima Relazione si precisa, inoltre, che la biomassa che sarebbe stata impiegata nell’impianto come combustibile sarebbe stata composta da “biomassa legnosa proveniente da cippato vergine da manutenzione forestale, scarti di legni vergine da segherie ed industrie di prima lavorazione del legno, vinacce vergini e sansa quale eventuale combustibile integrativo”, e che la stessa sarebbe stata reperita entro il raggio di 70 chilometri dal luogo di realizzazione. Dal punto di vista urbanistico – architettonico, dal progetto presentato si ricava inoltre che l’impianto sarebbe stato realizzato all’interno di un edificio già esistente, rispetto al quale la Renovo ha sottoscritto in data 14 https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 9 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 febbraio 2014 contratto preliminare di acquisto. L’impianto avrebbe coperto complessivamente un’area di circa 4.190 mq., di cui 1.492 mq. occupati dal fabbricato centrale che avrebbe ospitato i principali locali dell’impianto, le apparecchiature, la caldaia e gli uffici e la restante parte all’esterno dell’edificio per lo stoccaggio del combustibile, per viabilità interna, piazzali e parcheggi ed aree di rispetto. Il procedimento attivato dalla Renovo si concludeva con la Conferenza di Servizi del 20 giugno 2014. Infatti, all’esito della seduta del 20 giugno 2014, la Conferenza di Servizi – acquisiti i necessari pareri, visto il verbale della Conferenza di Servizi del 17 aprile 2014, vista l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Siena ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 in ordine alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici ed alla verifica dell’impatto acustico determinava “la favorevole conclusione del procedimento, condizionando la fattibilità dell’intervento in oggetto al rispetto di tutte le prescrizioni impartite”. Il verbale della seduta del 20 giugno 2014 veniva pubblicato sul BURT n. 28 del 16 luglio 2014. 1.1. Il suindicato verbale e gli altri atti indicati in epigrafe sono stati impugnati davanti a questo TAR dalla società Relais Borgo Santo Pietro di Thottrup Claus e Thottrup Jeanette Gron s.a.s. (di seguito anche “Relais”) con il ricorso R.G. n. 1578/2014, dal Comune di Chiusdino con il ricorso R.G. n. 1692/2014 e dal Comitato Spontaneo “Ambiente e Salute Monticiano”, unitamente ad altri soggetti qualificatisi come residenti nel Comune di Monticiano, con il ricorso R.G. n. 1736/2014. 1.2. Con il ricorso R.G. n. 1578/2014, la ricorrente, premesso: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 10 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 - che la Relais svolge attività turistico alberghiera ed è proprietaria di una struttura ricettiva di lusso denominata “Borgo Santo Pietro” (qualificata come boutique albergo a cinque stelle), sita nel Comune di Chiusdino, nel cuore della campagna toscana; - che il territorio in cui insiste il Relais è caratterizzato da un alto valore paesaggistico e si colloca nel cuore delle aree tutelate anche a livello ambientale, trovandosi nell’immediata aderenza di aree SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e riserve naturali, immersa in un territorio boschivo, ideale per escursioni e visite a carattere culturale; - che il territorio è oggi minacciato, nei suoi caratteri identitari e di pregio, dalla realizzazione di una centrale termo-elettrica alimentata a biomassa lignea, che rischia di determinare un grave stravolgimento dell’ambiente, con il conseguente grave e innegabile pregiudizio per il Relais, che deve gran parte dei suoi introiti proprio alla sua collocazione in un’area incontaminata; - che la società Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l. ha, infatti, attivato avanti al Comune di Monticiano la procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011, per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da biomassa, con potenza elettrica pari a 0,999 MW e potenza termica pari a circa 6 MWh, sito nelle immediate vicinanze del Relais, in aderenza all’area SIC alta Val di Merse, a distanza di appena 2 km. dalla Riserva Naturale Alto Merse; ha, in estrema sintesi, dedotto: 1) l’impianto a biogas non è stato sottoposto a VIA né a verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di un solo presupposto: la potenza https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 11 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 nominale del progetto è inferiore alle soglie di potenza previste dalla L.R. 10/2010 [lettere d) ed e) dell’allegato B2] della L.R. Toscana del 12 febbraio 2010, n. 10. Gli allegati alla L.R. 10/2010 si pongono in aperto contrasto con la Direttiva Comunitaria 13 dicembre 2011 n. 2011/92/UE, secondo cui le soglie dimensionali previste dagli Stati membri per la sottoposizione o meno a VIA non possono essere l’unico criterio in base al quale valutare un progetto, ma la necessità o meno di sottoporre i progetti a VIA o screening deve essere valutata caso per caso, sulla base dei criteri di selezione riportati nell’allegato III alla Direttiva Comunitaria 13 dicembre 2011 n. 2011/92/UE; 2) l’impianto a biogas, pur essendo localizzato in adiacenza ad un sito SIC e ad appena due km. dalla Riserva Naturale Alto Merse, non è stato sottoposto a valutazione di incidenza; 3) benché l’area sia vincolata paesaggisticamente, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo non ha partecipato al procedimento, né reso la prescritta autorizzazione; l’istruttoria è stata condotta in modo lacunoso e superficiale, senza alcuna analisi degli impatti del progetto sul traffico intercomunale, viabilità e senza alcuna certezza di poter sfruttare l’energia termica prodotta dall’impianto a biogas (l’utilizzo sarebbe indicato da Renovo nell’alimentazione di un nuovo insediamento per la produzione del biocombustibile e pellets, non ancora autorizzata); 4) al momento di presentazione della PAS, Renovo non possedeva la disponibilità dei terreni interessati da impianto e opere di connessione alla rete, ma un mero preliminare di vendita relativo alla sola struttura ove installare l’impianto a biogas, insufficiente a legittimare la presentazione della PAS; https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 12 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 5) la potenza dell’impianto (quasi 6 MW termici) non consentiva l’approvazione del progetto mediante PAS, in applicazione dell’art. 16 bis della L.R. 39/2005; 6) nell’ambito della PAS non era consentito acquisire un ulteriore provvedimento onnicomprensivo (come l’AUA), ma il Comune avrebbe dovuto indire un’apposita Conferenza di Servizi. Si sono costituiti il Comune di Monticiano, la Provincia di Siena, la Regione Toscana, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, e Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l., che hanno sollevato eccezioni in rito (inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso) e hanno controdedotto nel merito. 1.3. Con il ricorso R.G. n. 1692/2014, il Comune di Chiusdino, premesso: - che l’area su cui si realizzerà l’impianto si trova in adiacenza al SIC denominato Alta Val di Merse, istituito nel 1995 e facente parte della Rete Natura 2000, con il quale confina su tre lati, SIC all’interno del quale si trova anche la Riserva Naturale Provinciale “Alto Merse” istituita con delibera del Consiglio Provinciale di Siena nel 1996; - che il SIC denominato Alta Val di Merse e la Riserva Naturale Provinciale “Alto Merse”si trovano “a cavallo” dei confini comunali di Chiusdino e Monticiano; - che l’area su cui sorgerà l’impianto si trova a circa 1,9 chilometri dal noto complesso religioso monumentale, di rilevantissimo pregio storicoculturale, composto dall’abbazia cistercense di San Galgano e dalla Cappella di Montesiepi, di cui il Comune di Chiusdino è concessionario d’uso almeno fino al 2022; https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 13 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 - che, pertanto, è direttamente interessato alla tutela del SIC “colpito” dall’intervento, anche in considerazione della vicinanza del realizzando impianto al complesso monumentale di cui si è detto; ha, in estrema sintesi, dedotto: 1) il progetto presentato dalla Renovo è “in contrasto con la disciplina e le previsioni previste dal Piano di Indirizzo Territoriale adottato dalla Regione Toscana in data 2 luglio 2014”, in quanto tali previsioni escludono la possibilità di realizzare l’impianto a biomasse nell’area indicata nel progetto, “trattandosi di ‘area non idonea’ ai sensi del punto 1.5 dell’Allegato 1.A del PIT stesso”; 2) sono state violate le “norme di natura prescrittiva contenute nel Piano Energetico Regionale della Provincia di Siena (PEP) e nei relativi allegati, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 146 del 20.12.2012”; 3) carenza della valutazione di incidenza sul SIC, la quale era “obbligatoria e doveva essere allegata al progetto o, quanto meno, richiesta dall’Amministrazione prima del perfezionamento del procedimento autorizzatorio”, trattandosi di un SIC che fa parte della Rete Natura 2000; 4) lo studio di incidenza, ove fosse stato effettuato, avrebbe avuto esito negativo; 5) l’intervento progettato dalla Renovo è incompatibile con la disciplina contenuta nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico; 6) il Comune di Chiusdino avrebbe dovuto essere “coinvolto nel procedimento amministrativo di formazione del titolo abilitativo per la realizzazione e l’utilizzo dell’impianto”; 7) la localizzazione dell’impianto nell’area prevista risulta illegittima anche in considerazione della prossimità dello stesso con il complesso religioso di https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 14 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 San Galgano e Montesiepi; 8) carenza e/o difetto di istruttoria. Si sono costituiti il Comune di Monticiano, la Provincia di Siena, e Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l., con l’intervento ad opponendum dei sigg.ri Mario Ciulli e Barbera Da Frassini (in qualità di proprietari degli immobili destinati all’insediamento dell’impianto per cui è causa), che hanno sollevato eccezioni in rito (inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso) e hanno controdedotto nel merito. 1.4. Con il ricorso R.G. n. 1736/2014, il Comitato Spontaneo “Ambiente e Salute Monticiano”, unitamente ad alcuni soggetti asseritamente residenti nel Comune di Monticiano, ha, in estrema sintesi, dedotto: 1) mancata effettuazione della valutazione di incidenza ambientale prevista dall’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE (Direttiva Habitat), nonché dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997; 2) violazione della L.R. n. 56/2000, delle norme di Piano energetico provinciale (PEP) della Provincia di Siena, della normativa contenuta nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione Toscana, delle norme del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) della Regione Toscana; difetto di istruttoria. Si sono costituiti il Comune di Monticiano, la Provincia di Siena, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Aeronautica Militare Italiana, l’Enac Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Interno, il https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 15 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa, Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l. ed Enel Distribuzione s.p.a., che hanno sollevato eccezioni in rito (inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interesse fra i ricorrenti, per omessa notifica alla Provincia di Siena e per carenza di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso) e hanno controdedotto nel merito. 2. I ricorsi R.G. nn. 1578/2014, 1692/2014 e 1736/2014 vanno riuniti per evidenti ragioni di carattere oggettivo. 3. Ragioni di priorità logica – tenuto conto della portata delle censure formulate – peraltro coincidenti con quelle di priorità temporale, connesse all’ordine di presentazione dei ricorsi, impongono di prendere le mosse dall’esame del ricorso R.G. n. 1578/2014 proposto dalla società Relais Borgo Santo Pietro di Thottrup Claus e Thottrup Jeanette Gron s.a.s.. 3.1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso formulata dalla Renovo, dal Comune di Monticiano, e dalla Provincia di Siena. Essi deducono, sostanzialmente, la carenza di interesse - poiché non sarebbe stato individuato alcun effettivo pregiudizio conseguente alla realizzazione dell’impianto biogas – nonché di legittimazione, in quanto la struttura Borgo Santo Pietro, di proprietà della società Relais, dista circa 4 km. in linea d’aria dal sito in cui è prevista la realizzazione dell’impianto termoelettrico, con conseguente carenza del requisito della vicinitas. Di contro, la ricorrente ha ribadito le considerazioni già sviluppate nel ricorso in relazione ai possibili danni derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto, e ha meglio precisato, sotto il profilo dell’inquinamento ambientale, i gravi problemi che potrebbero derivare https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 16 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 dalla necessità di reperire la biomassa da utilizzare come combustibile per il funzionamento dell’impianto, a causa dei rilevanti impatti sul sistema viabilistico sia sotto il profilo del volume di traffico, sia sotto il profilo della rumorosità, problematiche vieppiù esaltate dalla mancata indicazione delle fonti di approvvigionamento del materiale. Inoltre, ha lamentato gli effetti delle emissioni odorigene derivanti non solo dalla combustione, ma anche dalla essiccazione della biomassa, circostanza che si cumula con la intenzione della Renovo di realizzare, in adiacenza all’impianto a biogas, un ulteriore impianto per la produzione di combustibile e pellets. Ha prospettato, quindi, l’elevata probabilità di una significativa flessione delle entrate connesse allo svolgimento della propria attività turistico-alberghiera, tenuto conto della importanza peculiare che nella stessa riveste il fattore ambientale. Accertato, per espressa affermazione della Renovo, che la distanza in linea d’aria tra la struttura alberghiera della ricorrente e il sito destinato all’ubicazione dell’impianto è di 4 chilometri e 300 metri, ritiene il Collegio che tale distanza non sia tale da escludere la sussistenza di una vicinitas e/o dello stabile collegamento con la zona il cui ambiente si intende proteggere, che devono essere apprezzati in maniera elastica, anche in funzione dell’intervento autorizzato dalla pubblica amministrazione e della natura dell’attività che sarà possibile svolgere per effetto di esso, nonché dei pregiudizi lamentati dalla ricorrente. Quanto a questi ultimi, non può richiedersene la piena prova che potrebbe derivare esclusivamente dalla realizzazione dell’impianto allorchè il pregiudizio ambientale, e il correlato pregiudizio economico della ricorrente, si sarebbero integralmente consumati, dovendosi di contro ritenere più che sufficienti gli elementi https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 17 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 rappresentati che incidono su una matrice ambientale di rilevante importanza e che integrano certamente il profilo dell’interesse. Infatti, pur prescindendo dagli ulteriori effetti derivanti dall’esercizio dell’impianto, la Renovo non indica assolutamente, così come lamentato dalla ricorrente, le effettive fonti di raccolta del materiale combustibile, il che preclude di valutare e verificare i percorsi che, ai fini dell’approvvigionamento, dovrebbero essere coperti dai veicoli, con conseguente impossibilità di apprezzare l’impatto ambientale di tale traffico potenzialmente assai intenso. In definitiva, pur prescindendo da ogni pur possibile considerazione sui nuovi orizzonti della legittimazione processuale attiva per la tutela dell’ambiente alla luce del principio della sussidiarietà orizzontale fondata sull’art. 118, comma 4, della Costituzione, gli indicati elementi inducono il Collegio a ritenere che la ricorrente abbia titolo ad agire in giudizio contro gli atti impugnati; e tale conclusione appare conforme all'orientamento recentemente espresso da questo Tribunale nelle sentenze (della sez. I) 1 luglio 2014 n. 1150 e 20 agosto 2014 n. 1372; in quest'ultima, in particolare, si sottolinea l'esigenza, in materia di tutela ambientale, di seguire "un approccio necessariamente non restrittivo all'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione: “sul punto, è sufficiente rammentare come - anche sotto la spinta del diritto europeo - la materia della tutela dell'ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 18 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale” (così Cons. Stato, IV, n. 2403/2014) ". 3.2. Nel merito, fondata e assorbente di ogni altra, è la censura di cui al primo motivo di ricorso, così epigrafata: “Violazione di legge – Violazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 – Violazione del principio di precauzione (art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, oggi art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 301 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e dell’azione preventiva – Disapplicazione della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 – Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione”. Con tale motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la mancata effettuazione della valutazione di impatto ambientale in ordine al progetto relativo all'impianto contestato vizia il procedimento perché le disposizioni regionali in materia di V.I.A., in base alle quali è stata omessa tale fase procedimentale, contrastano con la legislazione europea (direttiva 2011/92/UE), alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 maggio 2013 n. 93. Di qui la richiesta di disapplicazione della normativa interna a cui è stata data attuazione nel caso in esame con riferimento alla V.I.A. e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Con la citata sentenza n. 93/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge regionale delle Marche n. 3 del 2012 nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 19 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2011/92/UE, come prescritto dall’art. 4, paragrafo 3, della medesima. Tali criteri sono non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti, ovvero il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata. La L.R. della Toscana n. 10 del 2010 ("Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza") presenta le medesime caratteristiche, per quanto qui interessa. L’art. 43 comma 2 prevede: "Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49: a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3…". E l'allegato B2 ("Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia") fa riferimento alla lettera d) agli “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, e alla lettera e) agli "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW", distinguendo quindi gli impianti del genere indicato, ai fini delle procedure di valutazione, solo in base al criterio dimensionale. Nel caso in esame si controverte della realizzazione di un impianto di generazione elettrica alimentato da biomasse di potenza nominale pari a 0,999 MW, dunque rientrante nei limiti (stabiliti dalle linee guida contenute https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 20 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 nel D.M. 10 settembre 2010) previsti per l'applicazione della procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. In relazione ad un impianto di analogo tipo e potenza (da realizzare nel territorio di un Comune marchigiano) il Consiglio di Stato, sez. IV, ha affermato, nella sentenza 22 settembre 2014 n. 4727, che - anche a prescindere dagli effetti sulla legislazione regionale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 93/2013 - "il giudice avrebbe dovuto, anche ex officio, porsi il problema della compatibilità costituzionale e comunitaria e, conseguentemente, dell’eventuale disapplicazione della normativa in esame, statuente l’esenzione da Via per gli impianti di potenza inferiore ad una data soglia. In proposito, si deve rilevare come, infatti, a fondare la tesi della doverosità della V.I.A. concorrano i principi di precauzione e dell’azione preventiva, propri del diritto comunitario, sanciti all’art. 191 del T.F.U.E., ove il legislatore, nell’affermare che “la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela (...)”,induce a ritenere che la V.I.A. non possa, certamente, escludersi sulla semplice base della soglia di potenza. Ogni normativa contrastante con la normativa comunitaria in materia ambientale che impone la V.I.A. quale provvedimento volto a valutare la compatibilità degli insediamenti produttivi con le esigenze di tutela dell’ecosistema doveva pertanto essere disapplicata". Il Consiglio di Stato ha altresì precisato: "non vale ad escludere la doverosità della valutazione de qua la circostanza, prospettata dall’appellante, che il progetto fosse, comunque, conforme alle prescrizioni della direttiva n.92/11 UE, essendo stati esaminati nel progetto e valutati nella Conferenza di servizi, nonché nel provvedimento finale, tutti gli aspetti, esplicitamente, elencati all’All. III della direttiva stessa. La V.I.A. è, infatti, https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 21 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 un procedimento dalla caratteristiche peculiari, che conduce ad una valutazione altrettanto peculiare, non desumibile aliunde, nemmeno, si noti, dalla circostanza che, nella fattispecie concreta, sussistano tutti i requisiti richiesti, i quali mediante la V.I.A. sarebbero, dunque, meramente da accertare". Le argomentazioni di cui sopra sono state ribadite dalla medesima Sezione nelle sentenze di pari data n. 4729 e n. 4730, anch’esse relative a impianti analoghi per tipo e potenza a quello di cui si controverte nel presente giudizio, il cui progetto non è stato sottoposto a V.I.A. perché al di sotto della soglia di potenza fissato dalla legislazione regionale, prescindendo dagli altri criteri individuati dalla normativa europea di settore (direttiva 2011/92/UE). Sussiste quindi anche in questo caso il contrasto tra la legislazione interna applicata e detta normativa europea (già rilevato dalla Corte costituzionale con riferimento alla legislazione regionale delle Marche) che ha indotto il Consiglio di Stato, nelle sentenze citate, a riconoscere come doverosa, da parte del giudice amministrativo, la disapplicazione della norma interna. In relazione a quanto sopra risultano fondate le censure formulate in proposito dalla società ricorrente; il ricorso merita perciò accoglimento e, conseguentemente, i provvedimenti impugnati devono essere annullati. 4. Quanto ai ricorsi R.G. n. 1692/2014 e n. 1736/2014, si può prescindere dall’esame delle relative eccezioni di inammissibilità, essendo essi divenuti, in virtù dell’accoglimento del ricorso R.G. n. 1578/2014, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. 5. La particolarità della vicenda e la novità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 22 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. 28/12/15 16:30 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi: a) accoglie il ricorso R.G. n. 1578/2014 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati; b) dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi R.G. n. 1692/2014 e n. 1736/2014; c) compensa tra le parti le spese dei giudizi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore Carlo Testori, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/07/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html Pagina 23 di 24 N. 01578/2014 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups…ments/document/mday/mdg1/~edisp/s4qvppzlyh66cvgzf5jeuuuxbu.html 28/12/15 16:30 Pagina 24 di 24