Tar Toscana, sez. II, 13 luglio 2015, n. 1071

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Tar Toscana, sez. II, 13 luglio 2015, n. 1071
N. 01578/2014 REG.RIC.
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N. 01071/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2014 REG.RIC.
N. 01692/2014 REG.RIC.
N. 01736/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2014, proposto da:
Relais Borgo Santo Pietro di Thottrup Claus e Thottrup Jeanette Gron S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Germana Cassar, Matteo Castioni,
con domicilio eletto presso Silvia Marchese in Firenze, piazza C. Beccaria 7;
contro
Comune di Monticiano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20;
Provincia di Siena, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, ed elettivamente domiciliata
presso lo stesso in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;
nei confronti di
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Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, ed elettivamente domiciliata
presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di
Siena e Grosseto, in persona del Soprintendente p.t., Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., costituitisi in
giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato
di Firenze, presso i cui Uffici, in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, sono
legalmente domiciliati;
Renovo Bioenergy Monticiano S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano
Viciconte, Cristiana Sanzani, Monica Bertolini e Paolo Colombo, ed
elettivamente domiciliata presso il primo in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2014, proposto da:
Comune di Chiusdino, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dall'avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Silvia Santinelli in
Firenze, Via de' Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Monticiano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20;
Unione dei Comuni della Val di Merse, in persona del Presidente p.t., non
costituita;
Provincia di Siena, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, ed elettivamente domiciliata
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presso lo stesso in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;
nei confronti di
Renovo Bioenergy Monticiano S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Colombo,
Monica Bertolini, Cristiana Sanzani e Gaetano Viciconte, ed elettivamente
domiciliata presso quest’ultimo in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
Arvati Stefano, in qualità di legale rappresentante della Renovo Bioenergy
Monticiano S.r.l., non costituito;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Mario Ciulli, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Biondi, Stefano
Ciulli, Luca Profeti ed Elisa Bindi, con domicilio eletto presso Domenico
Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 10;
ad opponendum:
Barbera Da Frassini, rappresentata e difesa dagli avv. Ferdinando Biondi,
Elisa Bindi, Luca Profeti e Stefano Ciulli, con domicilio eletto presso
Domenico Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 10;
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2014, proposto da:
Comitato Spontaneo "Ambiente e Salute Monticiano", Enrico Lodovici,
Marco Martinelli, Mino Magrini, Roberta Bruscoli, Juri Fattorini, Jader
Petrini, Salvatore Siotto, Gerhard Paol Jochen Schwarze, Francesco Filippi,
Ferruccio Serragli, Laura Lambardi e Diana Grandi, rappresentati e difesi
dall'avv. Francesco Rosi, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in
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Firenze, Via Ricasoli n. 40;
contro
Comune di Monticiano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., non costituita;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, in persona in
persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Provincia di Siena, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, ed elettivamente domiciliata
presso lo stesso in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, in persona del
Soprintendente p.t., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, in
persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., Aeronautica
Militare Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., Enac Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del Presidente p.t., Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., Ministero
dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ministero dello Sviluppo
Economico, in persona del Ministro p.t., Ministero della Difesa, in persona
del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici, in
Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, sono legalmente domiciliati;
nei confronti di
Società Renovo Bioenergy Monticiano S.p.A., in persona del legale
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rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.
Paolo Colombo, Gaetano Viciconte, Monica Bertolini e Cristiana Sanzani,
ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Firenze, viale G. Mazzini
n. 60;
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non
costituita;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1578 del 2014:
a. della determinazione di conclusione favorevole della Procedura
Abilitativa Semplificata (PAS) richiesta da Renovo Bioenergy, relativa alla
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da
biomassa in comune di Monticiano (con potenza pari a 0,999 MW elettrici
e 5,9 MW termici), contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 20
giugno 2014 pubblicato sul BUR della Toscana n. 28 del 16 luglio 2014;
b. di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi
inclusa l'Autorizzazione Unica Ambientale (recante l'autorizzazione agli
scarichi, l'autorizzazione alle emissioni e il nulla osta per l'impatto acustico)
resa dalla Provincia di Siena con Determinazione Dirigenziale del Settore
Politiche Ambientali n. 1565 del 10 giugno 2014, recepita nella conferenza
di servizi del 20 giugno 2014 e allegata al relativo verbale, nonché gli
ulteriori atti e provvedimenti citati e allegati al verbale medesimo (ivi
inclusi: i. il parere favorevole ARPAT all'allacciamento elettrico
dell'ARPAT; ii. il parere favorevole del Comando Militare Esercito Toscana
alla costruzione dell'elettrodotto interrato; iii. il parere della Soprintendenza
per i beni archeologici della Toscana; iv. il nulla osta del Ministero dello
Sviluppo
Economico
relativo
alla
tubazione
metallica
per
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il
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teleriscaldamento) e di tutti gli ulteriori atti del procedimenti, non
conosciuti e di cui si chiede l'immediata produzione in giudizio;
e/o per l'accertamento
del mancato perfezionamento della PAS per difetto dei presupposti di legge
e per l'illegittimità della procedura condotta dal Comune di Monticiano;
eventualmente previa disapplicazione delle lettere d) ed e) dell'allegato B2
("Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di
competenza della Provincia") della L.R. Toscana del 12 febbraio 2010, n.
10, nella parte in cui dispongono l'esonero dalla verifica di assoggettabilità
a VIA (di seguito, "screening'') sulla base di mere soglie dimensionali, per
contrasto con la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
oppure, in alternativa, previa remissione alla Corte Costituzionale della
questione di legittimità costituzionale delle lettere d) ed e) dell'allegato B2
("Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di
competenza della Provincia'') della L.R. Toscana del 12 febbraio 2010, n.
10, per violazione dell'art. 117, comma l della Costituzione;
quanto al ricorso n. 1692 del 2014:
- del verbale della Conferenza dei Servizi del 20.06.2014, pubblicato sul
BURT del 16.07.2014 n. 28, avente ad oggetto”società RENOVO
BIOENERGY P.A.S. per la costruzione di centrale termoelettrica a
biomasse nel Comune di Monticiano – 2° Convocazione Conferenza dei
Servizi ex art. 14 L. 241/1990 per l’espressione dei Pareri di Competenza”,
con il quale la Conferenza dei Servizi ha determinato “la favorevole
conclusione dell’intervento in oggetto al rispetto di tutte le prescrizioni
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impartite”;
- del verbale della Conferenza di Servizi del 17.04.2014;
- della “domanda di procedura abilitativa semplificata al Comune di
Monticiano – Sportello Unico Attività produttive (SUAP) – Unione dei
Comuni della Val di Merse per la costruzione di centrale termoelettrica a
biomasse da 0,999 MWE da ubicarsi nel Comune di Monticiano (SI)”
presentata dalla Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l. in data 24.02.2014 a
mezzo pec e dei relativi allegati;
- della dichiarazione di inizio dei lavori ove esistente;
- nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o conseguente
ancorchè sconosciuto ivi compresi, per quanto occorrer possa, i pareri e gli
atti di assenso resi da tutte le Amministrazioni e gli altri soggetti intervenuti
alla medesima Conferenza;
quanto al ricorso n. 1736 del 2014:
dell’esito della Conferenza dei servizi disposta ai sensi dell’art. 14 L. n. 241
del 1990 relativa al progetto soc. Renovo Bioenergy s.p.a. - PAS (procedura
abilitativa semplificata) per la costruzione di centrale termoelettrica a
biomasse nel Comune di Monticiano ed in particolare dei verbali delle
sedute del 17 aprile 2014 e del 20 giugno 2014 e delle risultanze definitive
della Conferenza, - quest’ultima pubblicata nel BUR regione Toscana del 16
luglio 2014, parte II, n. 28 (pag. 152 e s.), nonché per quanto di ragione di
tutti i pareri adottati da ciascun ente che ha partecipato alla conferenza, che
sono riportati nel provvedimento impugnato ed in particolare del parere
della Provincia di Siena prot. n. 1565 del 10.06.2014, oggetto
“Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013
per l’Impresa Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l., con sede legale nel
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Comune di Mantova, Via Pietro Verri n. 1, per lo smaltimento nel Comune
di Monticiano, Strada vicinale delle Merse”, nonché di ogni altro
provvedimento antecedente o successivo o comunque connesso non
conosciuto nei suoi estremi e contenuti;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monticiano, della
Provincia di Siena, della Regione Toscana, della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto, del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, della società
Renovo Bioenergy Monticiano S.r.l., della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Siena, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, dell’Aeronautica Militare Italiana, dell’Enac Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del
Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero della Difesa;
Visti gli atti di intervento ad opponendum di Mario Ciulli e di Barbera Da
Frassini in relazione al ricorso R.G. n. 1692/2014;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa
Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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1. In data 8 marzo 2014, la società Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l.
(d’ora in avanti anche “Renovo”) attivava davanti al Comune di Monticiano
la procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.
28/2011, per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile da biomassa, con potenza elettrica
pari a 0,999 MW e potenza termica pari a circa 6 MWh, da realizzarsi nel
territorio del Comune di Monticiano – Loc. Case al Vento.
In particolare, dalla “Relazione Illustrativa e Piano di Approvvigionamento
Biomasse” allegata alla domanda dalla società proponente si ricava che
l’impianto in questione avrebbe avuto una potenza compresa tra i 60 kW e
0,999 MW e avrebbe operato in cogenerazione, producendo, da un lato,
“energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale (circa
880 kWe utili immessi in rete al netto degli ausiliari di impianto)” e,
dall’altro, energia termica per teleriscaldamento da utilizzarsi nell’impianto
di pellettizzazione che sarebbe stato realizzato e gestito da Renovo nello
stesso complesso/edificio dell’impianto a biomasse.
Nella medesima Relazione si precisa, inoltre, che la biomassa che sarebbe
stata impiegata nell’impianto come combustibile sarebbe stata composta da
“biomassa legnosa proveniente da cippato vergine da manutenzione
forestale, scarti di legni vergine da segherie ed industrie di prima
lavorazione del legno, vinacce vergini e sansa quale eventuale combustibile
integrativo”, e che la stessa sarebbe stata reperita entro il raggio di 70
chilometri dal luogo di realizzazione.
Dal punto di vista urbanistico – architettonico, dal progetto presentato si
ricava inoltre che l’impianto sarebbe stato realizzato all’interno di un
edificio già esistente, rispetto al quale la Renovo ha sottoscritto in data 14
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febbraio 2014 contratto preliminare di acquisto.
L’impianto avrebbe coperto complessivamente un’area di circa 4.190 mq.,
di cui 1.492 mq. occupati dal fabbricato centrale che avrebbe ospitato i
principali locali dell’impianto, le apparecchiature, la caldaia e gli uffici e la
restante parte all’esterno dell’edificio per lo stoccaggio del combustibile,
per viabilità interna, piazzali e parcheggi ed aree di rispetto.
Il procedimento attivato dalla Renovo si concludeva con la Conferenza di
Servizi del 20 giugno 2014.
Infatti, all’esito della seduta del 20 giugno 2014, la Conferenza di Servizi –
acquisiti i necessari pareri, visto il verbale della Conferenza di Servizi del 17
aprile 2014, vista l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla
Provincia di Siena ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 in ordine alle emissioni in
atmosfera, agli scarichi idrici ed alla verifica dell’impatto acustico determinava “la favorevole conclusione del procedimento, condizionando
la fattibilità dell’intervento in oggetto al rispetto di tutte le prescrizioni
impartite”.
Il verbale della seduta del 20 giugno 2014 veniva pubblicato sul BURT n.
28 del 16 luglio 2014.
1.1. Il suindicato verbale e gli altri atti indicati in epigrafe sono stati
impugnati davanti a questo TAR dalla società Relais Borgo Santo Pietro di
Thottrup Claus e Thottrup Jeanette Gron s.a.s. (di seguito anche “Relais”)
con il ricorso R.G. n. 1578/2014, dal Comune di Chiusdino con il ricorso
R.G. n. 1692/2014 e dal Comitato Spontaneo “Ambiente e Salute
Monticiano”, unitamente ad altri soggetti qualificatisi come residenti nel
Comune di Monticiano, con il ricorso R.G. n. 1736/2014.
1.2. Con il ricorso R.G. n. 1578/2014, la ricorrente, premesso:
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- che la Relais svolge attività turistico alberghiera ed è proprietaria di una
struttura ricettiva di lusso denominata “Borgo Santo Pietro” (qualificata
come boutique albergo a cinque stelle), sita nel Comune di Chiusdino, nel
cuore della campagna toscana;
- che il territorio in cui insiste il Relais è caratterizzato da un alto valore
paesaggistico e si colloca nel cuore delle aree tutelate anche a livello
ambientale, trovandosi nell’immediata aderenza di aree SIC (Sito di
Importanza Comunitaria) e riserve naturali, immersa in un territorio
boschivo, ideale per escursioni e visite a carattere culturale;
- che il territorio è oggi minacciato, nei suoi caratteri identitari e di pregio,
dalla realizzazione di una centrale termo-elettrica alimentata a biomassa
lignea, che rischia di determinare un grave stravolgimento dell’ambiente,
con il conseguente grave e innegabile pregiudizio per il Relais, che deve
gran parte dei suoi introiti proprio alla sua collocazione in un’area
incontaminata;
- che la società Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l. ha, infatti, attivato
avanti al Comune di Monticiano la procedura abilitativa semplificata (PAS),
ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011, per la costruzione e gestione di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da
biomassa, con potenza elettrica pari a 0,999 MW e potenza termica pari a
circa 6 MWh, sito nelle immediate vicinanze del Relais, in aderenza all’area
SIC alta Val di Merse, a distanza di appena 2 km. dalla Riserva Naturale
Alto Merse;
ha, in estrema sintesi, dedotto:
1) l’impianto a biogas non è stato sottoposto a VIA né a verifica di
assoggettabilità a VIA sulla base di un solo presupposto: la potenza
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nominale del progetto è inferiore alle soglie di potenza previste dalla L.R.
10/2010 [lettere d) ed e) dell’allegato B2] della L.R. Toscana del 12 febbraio
2010, n. 10. Gli allegati alla L.R. 10/2010 si pongono in aperto contrasto
con la Direttiva Comunitaria 13 dicembre 2011 n. 2011/92/UE, secondo
cui le soglie dimensionali previste dagli Stati membri per la sottoposizione
o meno a VIA non possono essere l’unico criterio in base al quale valutare
un progetto, ma la necessità o meno di sottoporre i progetti a VIA o
screening deve essere valutata caso per caso, sulla base dei criteri di
selezione riportati nell’allegato III alla Direttiva Comunitaria 13 dicembre
2011 n. 2011/92/UE;
2) l’impianto a biogas, pur essendo localizzato in adiacenza ad un sito SIC e
ad appena due km. dalla Riserva Naturale Alto Merse, non è stato
sottoposto a valutazione di incidenza;
3) benché l’area sia vincolata paesaggisticamente, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo non ha partecipato al procedimento, né
reso la prescritta autorizzazione; l’istruttoria è stata condotta in modo
lacunoso e superficiale, senza alcuna analisi degli impatti del progetto sul
traffico intercomunale, viabilità e senza alcuna certezza di poter sfruttare
l’energia termica prodotta dall’impianto a biogas (l’utilizzo sarebbe indicato
da Renovo nell’alimentazione di un nuovo insediamento per la produzione
del biocombustibile e pellets, non ancora autorizzata);
4) al momento di presentazione della PAS, Renovo non possedeva la
disponibilità dei terreni interessati da impianto e opere di connessione alla
rete, ma un mero preliminare di vendita relativo alla sola struttura ove
installare l’impianto a biogas, insufficiente a legittimare la presentazione
della PAS;
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5) la potenza dell’impianto (quasi 6 MW termici) non consentiva
l’approvazione del progetto mediante PAS, in applicazione dell’art. 16 bis
della L.R. 39/2005;
6) nell’ambito della PAS non era consentito acquisire un ulteriore
provvedimento onnicomprensivo (come l’AUA), ma il Comune avrebbe
dovuto indire un’apposita Conferenza di Servizi.
Si sono costituiti il Comune di Monticiano, la Provincia di Siena, la Regione
Toscana, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle
Province di Siena e Grosseto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
del Turismo, e Renovo Bioenergy Monticiano s.r.l., che hanno sollevato
eccezioni in rito (inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad
agire e di interesse al ricorso) e hanno controdedotto nel merito.
1.3. Con il ricorso R.G. n. 1692/2014, il Comune di Chiusdino, premesso:
- che l’area su cui si realizzerà l’impianto si trova in adiacenza al SIC
denominato Alta Val di Merse, istituito nel 1995 e facente parte della Rete
Natura 2000, con il quale confina su tre lati, SIC all’interno del quale si
trova anche la Riserva Naturale Provinciale “Alto Merse” istituita con
delibera del Consiglio Provinciale di Siena nel 1996;
- che il SIC denominato Alta Val di Merse e la Riserva Naturale Provinciale
“Alto Merse”si trovano “a cavallo” dei confini comunali di Chiusdino e
Monticiano;
- che l’area su cui sorgerà l’impianto si trova a circa 1,9 chilometri dal noto
complesso religioso monumentale, di rilevantissimo pregio storicoculturale, composto dall’abbazia cistercense di San Galgano e dalla
Cappella di Montesiepi, di cui il Comune di Chiusdino è concessionario
d’uso almeno fino al 2022;
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- che, pertanto, è direttamente interessato alla tutela del SIC “colpito”
dall’intervento, anche in considerazione della vicinanza del realizzando
impianto al complesso monumentale di cui si è detto;
ha, in estrema sintesi, dedotto:
1) il progetto presentato dalla Renovo è “in contrasto con la disciplina e le
previsioni previste dal Piano di Indirizzo Territoriale adottato dalla Regione
Toscana in data 2 luglio 2014”, in quanto tali previsioni escludono la
possibilità di realizzare l’impianto a biomasse nell’area indicata nel progetto,
“trattandosi di ‘area non idonea’ ai sensi del punto 1.5 dell’Allegato 1.A del
PIT stesso”;
2) sono state violate le “norme di natura prescrittiva contenute nel Piano
Energetico Regionale della Provincia di Siena (PEP) e nei relativi allegati,
approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 146 del 20.12.2012”;
3) carenza della valutazione di incidenza sul SIC, la quale era “obbligatoria
e doveva essere allegata al progetto o, quanto meno, richiesta
dall’Amministrazione prima del perfezionamento del procedimento
autorizzatorio”, trattandosi di un SIC che fa parte della Rete Natura 2000;
4) lo studio di incidenza, ove fosse stato effettuato, avrebbe avuto esito
negativo;
5) l’intervento progettato dalla Renovo è incompatibile con la disciplina
contenuta nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico;
6) il Comune di Chiusdino avrebbe dovuto essere “coinvolto nel
procedimento amministrativo di formazione del titolo abilitativo per la
realizzazione e l’utilizzo dell’impianto”;
7) la localizzazione dell’impianto nell’area prevista risulta illegittima anche
in considerazione della prossimità dello stesso con il complesso religioso di
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San Galgano e Montesiepi;
8) carenza e/o difetto di istruttoria.
Si sono costituiti il Comune di Monticiano, la Provincia di Siena, e Renovo
Bioenergy Monticiano s.r.l., con l’intervento ad opponendum dei sigg.ri
Mario Ciulli e Barbera Da Frassini (in qualità di proprietari degli immobili
destinati all’insediamento dell’impianto per cui è causa), che hanno
sollevato eccezioni in rito (inammissibilità del ricorso per difetto di
legittimazione ad agire e di interesse al ricorso) e hanno controdedotto nel
merito.
1.4. Con il ricorso R.G. n. 1736/2014, il Comitato Spontaneo “Ambiente e
Salute Monticiano”, unitamente ad alcuni soggetti asseritamente residenti
nel Comune di Monticiano, ha, in estrema sintesi, dedotto:
1) mancata effettuazione della valutazione di incidenza ambientale prevista
dall’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE (Direttiva Habitat),
nonché dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997;
2) violazione della L.R. n. 56/2000, delle norme di Piano energetico
provinciale (PEP) della Provincia di Siena, della normativa contenuta nel
Piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione Toscana, delle norme del
Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) della Regione Toscana;
difetto di istruttoria.
Si sono costituiti il Comune di Monticiano, la Provincia di Siena, la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Aeronautica
Militare Italiana, l’Enac Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Interno, il
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Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa, Renovo
Bioenergy Monticiano s.r.l. ed Enel Distribuzione s.p.a., che hanno
sollevato eccezioni in rito (inammissibilità del ricorso collettivo per
conflitto di interesse fra i ricorrenti, per omessa notifica alla Provincia di
Siena e per carenza di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso) e
hanno controdedotto nel merito.
2. I ricorsi R.G. nn. 1578/2014, 1692/2014 e 1736/2014 vanno riuniti per
evidenti ragioni di carattere oggettivo.
3. Ragioni di priorità logica – tenuto conto della portata delle censure
formulate – peraltro coincidenti con quelle di priorità temporale, connesse
all’ordine di presentazione dei ricorsi, impongono di prendere le mosse
dall’esame del ricorso R.G. n. 1578/2014 proposto dalla società Relais
Borgo Santo Pietro di Thottrup Claus e Thottrup Jeanette Gron s.a.s..
3.1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per difetto di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso formulata dalla
Renovo, dal Comune di Monticiano, e dalla Provincia di Siena.
Essi deducono, sostanzialmente, la carenza di interesse - poiché non
sarebbe stato individuato alcun effettivo pregiudizio conseguente alla
realizzazione dell’impianto biogas – nonché di legittimazione, in quanto la
struttura Borgo Santo Pietro, di proprietà della società Relais, dista circa 4
km. in linea d’aria dal sito in cui è prevista la realizzazione dell’impianto
termoelettrico, con conseguente carenza del requisito della vicinitas.
Di contro, la ricorrente ha ribadito le considerazioni già sviluppate nel
ricorso in relazione ai possibili danni derivanti dalla realizzazione e messa in
esercizio
dell’impianto, e ha
meglio
precisato, sotto
il
profilo
dell’inquinamento ambientale, i gravi problemi che potrebbero derivare
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dalla necessità di reperire la biomassa da utilizzare come combustibile per il
funzionamento dell’impianto, a causa dei rilevanti impatti sul sistema
viabilistico sia sotto il profilo del volume di traffico, sia sotto il profilo della
rumorosità, problematiche vieppiù esaltate dalla mancata indicazione delle
fonti di approvvigionamento del materiale. Inoltre, ha lamentato gli effetti
delle emissioni odorigene derivanti non solo dalla combustione, ma anche
dalla essiccazione della biomassa, circostanza che si cumula con la
intenzione della Renovo di realizzare, in adiacenza all’impianto a biogas, un
ulteriore impianto per la produzione di combustibile e pellets. Ha
prospettato, quindi, l’elevata probabilità di una significativa flessione delle
entrate connesse allo svolgimento della propria attività turistico-alberghiera,
tenuto conto della importanza peculiare che nella stessa riveste il fattore
ambientale.
Accertato, per espressa affermazione della Renovo, che la distanza in linea
d’aria tra la struttura alberghiera della ricorrente e il sito destinato
all’ubicazione dell’impianto è di 4 chilometri e 300 metri, ritiene il Collegio
che tale distanza non sia tale da escludere la sussistenza di una vicinitas e/o
dello stabile collegamento con la zona il cui ambiente si intende proteggere,
che devono essere apprezzati in maniera elastica, anche in funzione
dell’intervento autorizzato dalla pubblica amministrazione e della natura
dell’attività che sarà possibile svolgere per effetto di esso, nonché dei
pregiudizi lamentati dalla ricorrente. Quanto a questi ultimi, non può
richiedersene la piena prova che potrebbe derivare esclusivamente dalla
realizzazione dell’impianto allorchè il pregiudizio ambientale, e il correlato
pregiudizio economico della ricorrente, si sarebbero integralmente
consumati, dovendosi di contro ritenere più che sufficienti gli elementi
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rappresentati che incidono su una matrice ambientale di rilevante
importanza e che integrano certamente il profilo dell’interesse.
Infatti, pur prescindendo dagli ulteriori effetti derivanti dall’esercizio
dell’impianto, la Renovo non indica assolutamente, così come lamentato
dalla ricorrente, le effettive fonti di raccolta del materiale combustibile, il
che
preclude
di
valutare
e
verificare
i
percorsi
che,
ai
fini
dell’approvvigionamento, dovrebbero essere coperti dai veicoli, con
conseguente impossibilità di apprezzare l’impatto ambientale di tale traffico
potenzialmente assai intenso.
In definitiva, pur prescindendo da ogni pur possibile considerazione sui
nuovi orizzonti della legittimazione processuale attiva per la tutela
dell’ambiente alla luce del principio della sussidiarietà orizzontale fondata
sull’art. 118, comma 4, della Costituzione, gli indicati elementi inducono il
Collegio a ritenere che la ricorrente abbia titolo ad agire in giudizio contro
gli atti impugnati; e tale conclusione appare conforme all'orientamento
recentemente espresso da questo Tribunale nelle sentenze (della sez. I) 1
luglio 2014 n. 1150 e 20 agosto 2014 n. 1372; in quest'ultima, in particolare,
si sottolinea l'esigenza, in materia di tutela ambientale, di seguire "un
approccio necessariamente non restrittivo all'individuazione della lesione
che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione: “sul
punto, è sufficiente rammentare come - anche sotto la spinta del diritto
europeo - la materia della tutela dell'ambiente si connoti per una peculiare
ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del
coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato
dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e
V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia
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ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al
profilo della legittimazione processuale” (così Cons. Stato, IV, n.
2403/2014) ".
3.2. Nel merito, fondata e assorbente di ogni altra, è la censura di cui al
primo motivo di ricorso, così epigrafata: “Violazione di legge – Violazione
della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2011 – Violazione del principio di precauzione (art. 174,
paragrafo 2, del Trattato CE, oggi art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, art. 301 del D. lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.) e dell’azione preventiva – Disapplicazione della L.R. 12 febbraio
2010, n. 10 – Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma
1, della Costituzione”.
Con tale motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la mancata effettuazione
della valutazione di impatto ambientale in ordine al progetto relativo
all'impianto contestato vizia il procedimento perché le disposizioni
regionali in materia di V.I.A., in base alle quali è stata omessa tale fase
procedimentale, contrastano con la legislazione europea (direttiva
2011/92/UE), alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella
sentenza 22 maggio 2013 n. 93. Di qui la richiesta di disapplicazione della
normativa interna a cui è stata data attuazione nel caso in esame con
riferimento alla V.I.A. e il conseguente annullamento dei provvedimenti
impugnati.
Con la citata sentenza n. 93/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge
regionale delle Marche n. 3 del 2012 nella parte in cui, nell’individuare i
criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale
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ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che
si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’allegato III
della direttiva 2011/92/UE, come prescritto dall’art. 4, paragrafo 3, della
medesima. Tali criteri sono non solo la dimensione, ma anche altre
caratteristiche dei progetti, ovvero il cumulo con altri progetti,
l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed
i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto
potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della
popolazione interessata.
La L.R. della Toscana n. 10 del 2010 ("Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e
di valutazione di incidenza") presenta le medesime caratteristiche, per
quanto qui interessa. L’art. 43 comma 2 prevede: "Sono sottoposti alla
procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49:
a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3…". E l'allegato B2 ("Progetti
sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della
Provincia") fa riferimento alla lettera d) agli “Impianti industriali non
termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 MW”, e alla lettera e) agli "Impianti termici per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW", distinguendo quindi gli impianti del
genere indicato, ai fini delle procedure di valutazione, solo in base al criterio
dimensionale.
Nel caso in esame si controverte della realizzazione di un impianto di
generazione elettrica alimentato da biomasse di potenza nominale pari a
0,999 MW, dunque rientrante nei limiti (stabiliti dalle linee guida contenute
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nel D.M. 10 settembre 2010) previsti per l'applicazione della procedura
abilitativa semplificata ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.
In relazione ad un impianto di analogo tipo e potenza (da realizzare nel
territorio di un Comune marchigiano) il Consiglio di Stato, sez. IV, ha
affermato, nella sentenza 22 settembre 2014 n. 4727, che - anche a
prescindere dagli effetti sulla legislazione regionale della citata sentenza
della Corte costituzionale n. 93/2013 - "il giudice avrebbe dovuto, anche ex
officio, porsi il problema della compatibilità costituzionale e comunitaria e,
conseguentemente, dell’eventuale disapplicazione della normativa in esame,
statuente l’esenzione da Via per gli impianti di potenza inferiore ad una
data soglia. In proposito, si deve rilevare come, infatti, a fondare la tesi della
doverosità della V.I.A. concorrano i principi di precauzione e dell’azione
preventiva, propri del diritto comunitario, sanciti all’art. 191 del T.F.U.E.,
ove il legislatore, nell’affermare che “la politica della Comunità in materia
ambientale mira ad un elevato livello di tutela (...)”,induce a ritenere che la
V.I.A. non possa, certamente, escludersi sulla semplice base della soglia di
potenza. Ogni normativa contrastante con la normativa comunitaria in
materia ambientale che impone la V.I.A. quale provvedimento volto a
valutare la compatibilità degli insediamenti produttivi con le esigenze di
tutela dell’ecosistema doveva pertanto essere disapplicata". Il Consiglio di
Stato ha altresì precisato: "non vale ad escludere la doverosità della
valutazione de qua la circostanza, prospettata dall’appellante, che il
progetto fosse, comunque, conforme alle prescrizioni della direttiva
n.92/11 UE, essendo stati esaminati nel progetto e valutati nella
Conferenza di servizi, nonché nel provvedimento finale, tutti gli aspetti,
esplicitamente, elencati all’All. III della direttiva stessa. La V.I.A. è, infatti,
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un procedimento dalla caratteristiche peculiari, che conduce ad una
valutazione altrettanto peculiare, non desumibile aliunde, nemmeno, si noti,
dalla circostanza che, nella fattispecie concreta, sussistano tutti i requisiti
richiesti, i quali mediante la V.I.A. sarebbero, dunque, meramente da
accertare".
Le argomentazioni di cui sopra sono state ribadite dalla medesima Sezione
nelle sentenze di pari data n. 4729 e n. 4730, anch’esse relative a impianti
analoghi per tipo e potenza a quello di cui si controverte nel presente
giudizio, il cui progetto non è stato sottoposto a V.I.A. perché al di sotto
della soglia di potenza fissato dalla legislazione regionale, prescindendo
dagli altri criteri individuati dalla normativa europea di settore (direttiva
2011/92/UE). Sussiste quindi anche in questo caso il contrasto tra la
legislazione interna applicata e detta normativa europea (già rilevato dalla
Corte costituzionale con riferimento alla legislazione regionale delle
Marche) che ha indotto il Consiglio di Stato, nelle sentenze citate, a
riconoscere come doverosa, da parte del giudice amministrativo, la
disapplicazione della norma interna.
In relazione a quanto sopra risultano fondate le censure formulate in
proposito dalla società ricorrente; il ricorso merita perciò accoglimento e,
conseguentemente, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
4. Quanto ai ricorsi R.G. n. 1692/2014 e n. 1736/2014, si può prescindere
dall’esame delle relative eccezioni di inammissibilità, essendo essi divenuti,
in virtù dell’accoglimento del ricorso R.G. n. 1578/2014, improcedibili per
sopravvenuta carenza di interesse.
5. La particolarità della vicenda e la novità delle questioni affrontate
giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa
riunione degli stessi:
a) accoglie il ricorso R.G. n. 1578/2014 e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti con lo stesso impugnati;
b) dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi
R.G. n. 1692/2014 e n. 1736/2014;
c) compensa tra le parti le spese dei giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015
con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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