regolamento per la disciplina della caccia

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regolamento per la disciplina della caccia
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA
NELL’AMBITO
4A3 DELTA DEL PO
TITOLO I° - Zona Valliva
Art. 1
Il territorio lagunare e vallivo della Provincia di Rovigo
costituisce l’ambito 4A3 come delimitato dall’apposita cartografia
allegata al Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Art. 2
ESERCIZIO VENATORIO
Nell’ambito 4A3 è consentito l’uso dei richiami vivi in conformità
a quanto previsto dalla legge 157/92. L’attività venatoria viene
svolta in appostamenti sulla base delle seguenti tipologie:
a) BOTTE manufatto di forma tronco-conica, saldamente ancorato
al fondale;
b) PALCHETTO manufatto costruito da una serie di assi
sopraelevato dal suolo saldamente infisso nel fondale,
c) COVEGLIA o COEGIA manufatto saldamente ancorato al fondale
per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne
palustri;
d) POSTAZIONE posto di caccia che non comporta variazione di
sito;
La distanza per gli appostamenti dal confine di oasi è stabilito
dall’Amministrazione Provinciale. La distanza tra appostamenti in
funzione non potrà essere inferiore a mt. 200 salvo disposizioni
in particolari siti.
Le postazioni fisse devono essere identificate da una tabella
numerata riflettente la topografia.
Art. 3
PERMESSI GIORNALIERI
Ai sensi del comma 4 dell’art. 22 L.R. 50/93, il Comitato
Direttivo può accordare permessi giornalieri d’ospite, alla
selvaggina migratoria.
Il Comitato Direttivo ha stabilito di
suddividere detti permessi in tre tipi A-B-C;
Permesso di tipo A)
Permesso giornaliero per la caccia da appostamento agli anatidi e
rallidi.
L’ospite deve essere accompagnato da un socio dell’ambito che
richiede il permesso.
La disponibilità dei capi da abbattere è quella stabilita dal
Calendario Venatorio per il socio Accompagnatore, sul tesserino
del quale vanno segnati i capi abbattuti.
Disponibilità giornaliera:
Ariano Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Corbola
Porto Viro
Taglio di Po
35
25
25
Qualora il titolare di uno
dei permessi di tipo A-B-C
non rispetti quanto in essi
previsto,
verrà
ritenuto
privo di qualsiasi titolo
per esercitare la caccia.
Permesso di tipo B)
Permesso giornaliero per la caccia da appostamento al colombaccio.
Disponibilità giornaliera:
Ariano Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Corbola
Porto Viro
aglio di Po
1
1
Permesso di tipo C)
Permesso giornaliero per la caccia da appostamento alla selvaggina
migratoria non compresa nei precedenti punti A/B, escluse le
specie oggetto di caccia in deroga ai sensi della L.R. N.7 del
14/03/2002
(storno,
passero,
passera
mattugia,
fringuello,
peppola, tortora dal collare orientale, cormorano).
Disponibilità giornaliera:
Ariano Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Corbola
Porto Viro
Taglio di Po
5
2
4
3
2
8
I permessi di tipo A-B-C
vengono rilasciati presso apposite
Agenzie interessate il giorno prima. La richiesta deve essere
fatta dal richiedente o da un delegato iscritto all’A.T.C. che
fornisce i dati necessari. La quota è fissata in € 15,50.
Per gli ultrasettantenni la quota è di € 2,58.
Art. 4
USO DELLA BARCA
Nell’intero territorio lagunare vallivo è permesso l’uso della
barca a motore quale mezzo di Trasporto per raggiungere gli
appostamenti di caccia lungo l’asta principale del Po e nelle
sottoindicate diramazioni e lagune del Delta:
Po di Levante, Po di Maistra, Po di Tolle, Po Busa Bastimento,
Burcio, Po di Scirocco, Po di Tramontana, Po di Pila, Po di
Gnocca, Po di Goro, Sacca Scardovari, Sacca Canarin, Basson,
Barbamarco, Mula, Bacucco, Vallona e Caleri.
Art. 5
GIORNATE E ORARI DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
1)
Fatto salvo quanto stabilito dal calendario venatorio assunto
ai sensi dell’art. 16 L.R. 50/93, l’attività venatoria nelle aree
lagunari e vallive è consentita per TRE giornate settimanali a
scelta comprese tra i giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato
e Domenica, con integrazione di altre DUE giornate nei mesi di
OTTOBRE e NOVEMBRE.
2)
L’orario di inizio e quello di termine dell’attività
venatoria è stabilito dal calendario venatorio Regionale.
3)
E’ vietato a chiunque l’occupazione di un appostamento da
un’ora dopo il tramonto e fino a TRE ore prima dell’inizio
dell’attività venatoria
4)
E’ consentito il recupero della selvaggina ferita fino alla
distanza di mt. 200 dalla postazione di caccia, anche utilizzando
il motore.
Art. 6
ARMI CONSENTITE
L’attività venatoria è consentita solo con l’uso di fucile da
caccia a canna liscia, di calibro non Superiore a 12, con
munizione spezzata.
Ogni cacciatore non potrà portare con sé
più di DUE fucili, di
cui UNO sempre scarico e nel fodero.
Art. 7
Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, è
consentito l’esercizio venatorio alle specie cacciabili migratorie
secondo le disposizioni del Calendario Venatorio Regionale e
le disposizioni della Provincia di Rovigo.
Art. 8
La
vigilanza
sull’applicazione
del
presente
regolamento
dell’attività
venatoria
nella
zona
Lagunare
e
valliva
in
particolare è affidata agli agenti venatori della Provincia, che
coordinano anche le Guardie volontarie ecc.
Art. 9
DIVIETI
E’ vietato a chiunque:
a) L’impianto e l’uso di botte orba;
b) L’uso di buche, di cerchi, di bottazzi non stabili di
galleggiamento
od
altri
impianti
con
caratteristiche
similari,
c) L’occupazione di una postazione e l’esposizione di richiami
vivi ed artificiali (stampi) prima di due ore avanti la
levata del sole, tali richiami dovranno essere rimossi e la
postazione abbandonata entro mezz’ora dalla fine della
caccia e comunque nella mezz’ora successiva al termine
della giornata venatoria prevista dal calendario regionale;
d) L’esercizio della caccia vagante a meno di 200 mt
da
postazioni occupate,
e) L’esercizio della caccia, in qualunque forma, quando il
territorio è coperto del tutto o in maggioranza di
ghiaccio;
f) L’accesso
agli
appostamenti
fissi
di
caccia
nonché
l’utilizzo dei medesimi a fini diversi dal legittimo
esercizio dell’attività venatoria ad eccezione di portatori
di handicaps o familiari minorenni o non dell’iscritto
all’ambito;
g) L’esercizio della caccia a meno di 200 mt. dagli
allevamenti ittici entro i quali la caccia NON è permessa.
Art. 10
COMPETENZE
Spetta alla Giunta Provinciale stabilire e provvedere a quanto
necessario ed opportuno per la corretta applicazione delle leggi
vigenti e delle normative riportate.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comitato Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente o
definitivamente i soci che non osservano scrupolosamente, oltre le
disposizioni di legge, anche quanto regolamentato dallo statuto e
dalle disposizioni particolari contenute nel presente allegato.
Ogni socio, a richiesta degli agenti di vigilanza, oltre ai
documenti venatori, dovrà essere sempre in grado di esibire la
selvaggina abbattuta, se deposta fornire la prova sul cartellino
con il segno convenzionale esposto sul cartellino Regionale
inoltre dovrà consentire l’ispezione del mezzo di trasporto.
DUE o più cacciatori che trovano un altro cacciatore in flagranza
di violazione al regolamento e leggi venatorie, possono segnalarlo
al Comitato Direttivo per i provvedimenti del caso.
TITOLO II° -
ZONA TERRIERA
Art. 1
E’ istituito l’ambito TERRITORIALE DI CACCIA 4A3 DELTA DEL PO ai
sensi della
legge nazionale 157/92 e delle Leggi Regionali n.
50/93 e 17/96 nel contesto
del
Piano Faunistico Venatorio
Provinciale,
regolamentato altresì dalle seguenti norme dettate
dal Comitato di Gestione ed approvate dall’Assemblea degli
iscritti.
Art. 2
Ogni cacciatore
ammesso dovrà essere in possesso del tesserino
regionale sul quale sarà Annotata l’appartenenza all’ambito ,
appartenenza
altresì
evidenziata
anche
da
un
apposito
Distintivo appuntato sugli indumenti all’esterno per favorire il
controllo.
Art. 3
Il cacciatore che pratica l’attività venatoria, a richiesta degli
agenti di vigilanza, oltre ai Documenti venatori, dovrà essere
sempre in grado di esibire la selvaggina abbattuta e, se
Deposta,
fornire
la
prova
sul
cartellino
con
il
segno
convenzionale ed inoltre dovrà Consentire l’ispezione del mezzo
di trasporto.
Art. 4
L’esercizio venatorio è consentito a norma del calendario
venatorio pubblicato dalla Regione del Veneto. PER TRE GIORNI A
SCELTA, dall’alba al tramonto.
DIVIETI
Art.
5
Oltre a quanto previsto
dalle vigenti leggi sulla caccia , è
fatto divieto:
- esercitare la caccia e di detenere la selvaggina abbattuta a
chiunque non sia ammesso all’ATC 4A3 DELTA DEL PO con facoltà
agli
agenti
di
sorveglianza
di
sequestro
immediato
verbalizzandone il fatto per la segnalazione alle autorità
competenti;
- detenere
il
tesserino
regionale
mancante
di
timbro,
contraffatto o manomesso Per tali mancanze
si applicano le
disposizioni inerenti alla mancata iscrizione all’ambito.
DIVIETI SPECIALI
Art. 6
Gli iscritti
in altri ambiti, nei quali sono state adottate
misure restrittive di tempo. Nella stessa giornata di caccia non
possono esercitare l’attività venatoria nel restante tempo
giornaliero nell’ AMBITO 4A3.
Art.
7
E’ fatto inoltre divieto:
- esercitare la caccia su veicoli a motore. L’uso del mezzo è
consentito solo per eventuali spostamenti
per uso caccia che
comunque deve essere parcheggiato su STRADE PUBBLICHE. Ai
contravventori il C. d. G. applicherà, in aggiunta alle
disposizioni di legge. LA SOSPENSIONE DI UN MINIMO DI 5
GIORNATE effettive e, se recidivi, anche l’espulsione.
- Il trasporto del fucile NON in apposita custodia.
- Esercitare la caccia nei terreni dove insistano colture
specializzate (soia, medicai da semina, orto-frutticole, riso
ed altre specie). Per i danni provocati, il C.d.G., Applicherà
le sanzioni consentite oltre alla SOSPENSIONE da
5 a 10
giornate effettive di caccia.
- Esercitare la caccia a seguito di macchine operatrici a
distanze inferiori stabilite dalle vigenti norme. In aggiunta
alle sanzioni previste, verranno stabilite da 5 a 10 GIORNATE
EFFETTIVE DI SOSPENSIONE dell’attività venatoria.
Art. 8
DUE O PIU’
cacciatori che trovano un altro cacciatore in
flagranza di violazione al regolamento a leggi venatorie, possono
segnalarlo al C.d.G. per i provvedimenti del caso.
In particolare:
- per ogni soggetto di fauna stanziale prelevato, oltre il
limite stabilito dal Calendario
- Venatorio o dal C.d.G. in casi particolari, è prevista la
sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio venatorio
per minimo di gg. 7 effettivi fino al massimo di gg. 42, oltre
al risarcimento del danno che sarà annualmente stabilito dal
comitato stesso.
- Per l’abbattimento
di fauna stanziale in periodi di divieto
ed in tutti i casi di recidività, il C.d.G. dispone la
immediata espulsione dall’ATC
e la sospensione per un anno
dall’esercizio
venatorio.
Della
sospensione
è
data
comunicazione alla Provincia ed agli altri ATC provinciali.
- Le sanzioni disciplinari previste nel 1° capoverso dell’art.
8, vengono irrogate anche a coloro che violino le norme
basilari
quali
mancata
annotazione
della
giornata
o
annotazione NON INDELEBILE.
Art. 9
L’addestramento dei cani, oltre che nelle zone temporanee o
permanenti situate all’interno dell’ATC, sarà permesso nel
restante territorio libero, solo per gli iscritti, con preciso
riferimento a quanto previsto dal calendario Regionale ed
integrazione Provinciale dell’anno.
Art.10
Il C.d.G.
può VIETARE o LIMITARE l’allenamento od addestramento
dei cani in Determinate località di interesse faunistico oppure in
prossimità di Aziende Faunistiche Venatorie previa regolare
tabellazione.
Art. 11
E’ facoltà del Comitato Direttivo dell’Ambito rilasciare Permessi
d’ospite della durata di una stagione venatoria con priorità ai
residenti in Provincia di Rovigo. Il permesso può essere di due
tipi:
a) esercizio della caccia alla stanziale;
b) esercizio della caccia alla migratoria;
Il costo del permesso a) non può superare quello massimo stabilito
per i soci dell’ambito; il costo del permesso b) sarà pari al 50%
di quello massimo stabilito per soci dell’ambito.
Permessi d’ospite verranno rilasciati con particolare riferimento
alle persone nate nei Comuni ricadenti nell’Ambito, che mantengono
costanti legami con il territorio e che conservano in loco anche
proprietà immobiliari e ai portatori di gravi handicaps.
Fermo restando che il numero complessivo di permessi d’ospite
rilasciati non potrà eccedere del 10% dell’indice di densità
venatoria annualmente stabilito.
Art.12
Per danni alla selvaggina, oltre ai provvedimenti disciplinari
vigenti, il contravventore è Tenuto alla rifusione dei danni
provocati, anche per errore, per l’abbattimento abusivo nella
misura di:
L. 100.000
L. 500.000
€ 51,65 per ogni fagiano o starna
€ 258.26 per ogni lepre
Art. 13
L’accesso allo svolgimento dell’attività venatoria
nell’Ambito è
consentita a tutti i Cacciatori. Allo scopo di mantenere una
corretta
ed
incisiva
gestione
faunistica
del
territorio
che veda partecipi i soci dell’ambito (art.21 L.R. 50/93 commi
8,12,13,14), a partire dall’annata venatoria 98/99, è preclusa la
caccia alla stanziale ai soli cacciatori
che esercitano la
medesima caccia in altri ambiti in Regione, nel qual caso la quota
di adesione viene ridotta del 50% (caccia alla migratoria da
appostamento).
Per le particolari peculiarità del territorio del Delta del Po e
per un rispetto dell’ambiente e delle attività agricole, il numero
di cani di qualsiasi razza utilizzati viene ridotto a:
QUATTRO
(4) cani per squadre di TRE cacciatori
QUATTRO
(4) cani per squadre di DUE cacciatori
DUE
(2) cani per ogni
cacciatore
Art. 14
Il provvedimento di sospensione adottato dal C.d.G. per i vari
casi, dovrà essere notificato al socio mediante raccomandata RR.
Alla
notifica
il
socio
dovrà
restituire
ENTRO
CINQUE
GIORNI il tesserino di riconoscimento che sarà trattenuto per
tutto il periodo di sospensione. Tale conteggio avrà inizio dal
LUNEDI’ successivo alla consegna del tesserino di riconoscimento.
La mancata consegna
comporterà l’espulsione del socio anche per
le future stagioni venatorie.
Art. 15
Per eventuali controversie, foro competente sarà quello di Rovigo.
I soci dell’ATC 4A3 hanno il dovere di partecipare attivamente
alle attività dell’Ambito. La mancata partecipazione sarà valutata
dal C.d.G. per i provvedimenti del caso.
DISPOSIZIONI FINALI
La priorità stabilita all’art. 22, comma 1- lettera a) LR. 50/93
ed al titolo II art. 3 comma 1 - lettera a) LR. 17/96 deve essere
documentata da atti registrati di data anteriore alla LR. 17/96 e
di conseguenza che giustifichi la produzione in funzione di un
reddito od interesse evidente. Il C.d.G. lo accerterà a mezzo di
tecnici competenti. Per gli atti di acquisto o conduzione
successivi
il
titolare
o
conduttore
del
fondo,
otterrà
l’ammissione all’ambito dopo trascorso DUE ANNI dalla data di
acquisto o contratto di conduzione.
IL PRESENTE REGOLAMENTO, UNITAMENTE
A QUELLO VALLIVO, FORMANO
PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO APPROVATI DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
SEDUTE 21 GENNAIO E 22 AGOSTO 1997