regolamento per la disciplina della caccia
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regolamento per la disciplina della caccia
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA NELL’AMBITO 4A3 DELTA DEL PO TITOLO I° - Zona Valliva Art. 1 Il territorio lagunare e vallivo della Provincia di Rovigo costituisce l’ambito 4A3 come delimitato dall’apposita cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio Regionale. Art. 2 ESERCIZIO VENATORIO Nell’ambito 4A3 è consentito l’uso dei richiami vivi in conformità a quanto previsto dalla legge 157/92. L’attività venatoria viene svolta in appostamenti sulla base delle seguenti tipologie: a) BOTTE manufatto di forma tronco-conica, saldamente ancorato al fondale; b) PALCHETTO manufatto costruito da una serie di assi sopraelevato dal suolo saldamente infisso nel fondale, c) COVEGLIA o COEGIA manufatto saldamente ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri; d) POSTAZIONE posto di caccia che non comporta variazione di sito; La distanza per gli appostamenti dal confine di oasi è stabilito dall’Amministrazione Provinciale. La distanza tra appostamenti in funzione non potrà essere inferiore a mt. 200 salvo disposizioni in particolari siti. Le postazioni fisse devono essere identificate da una tabella numerata riflettente la topografia. Art. 3 PERMESSI GIORNALIERI Ai sensi del comma 4 dell’art. 22 L.R. 50/93, il Comitato Direttivo può accordare permessi giornalieri d’ospite, alla selvaggina migratoria. Il Comitato Direttivo ha stabilito di suddividere detti permessi in tre tipi A-B-C; Permesso di tipo A) Permesso giornaliero per la caccia da appostamento agli anatidi e rallidi. L’ospite deve essere accompagnato da un socio dell’ambito che richiede il permesso. La disponibilità dei capi da abbattere è quella stabilita dal Calendario Venatorio per il socio Accompagnatore, sul tesserino del quale vanno segnati i capi abbattuti. Disponibilità giornaliera: Ariano Polesine Porto Tolle Rosolina Corbola Porto Viro Taglio di Po 35 25 25 Qualora il titolare di uno dei permessi di tipo A-B-C non rispetti quanto in essi previsto, verrà ritenuto privo di qualsiasi titolo per esercitare la caccia. Permesso di tipo B) Permesso giornaliero per la caccia da appostamento al colombaccio. Disponibilità giornaliera: Ariano Polesine Porto Tolle Rosolina Corbola Porto Viro aglio di Po 1 1 Permesso di tipo C) Permesso giornaliero per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria non compresa nei precedenti punti A/B, escluse le specie oggetto di caccia in deroga ai sensi della L.R. N.7 del 14/03/2002 (storno, passero, passera mattugia, fringuello, peppola, tortora dal collare orientale, cormorano). Disponibilità giornaliera: Ariano Polesine Porto Tolle Rosolina Corbola Porto Viro Taglio di Po 5 2 4 3 2 8 I permessi di tipo A-B-C vengono rilasciati presso apposite Agenzie interessate il giorno prima. La richiesta deve essere fatta dal richiedente o da un delegato iscritto all’A.T.C. che fornisce i dati necessari. La quota è fissata in € 15,50. Per gli ultrasettantenni la quota è di € 2,58. Art. 4 USO DELLA BARCA Nell’intero territorio lagunare vallivo è permesso l’uso della barca a motore quale mezzo di Trasporto per raggiungere gli appostamenti di caccia lungo l’asta principale del Po e nelle sottoindicate diramazioni e lagune del Delta: Po di Levante, Po di Maistra, Po di Tolle, Po Busa Bastimento, Burcio, Po di Scirocco, Po di Tramontana, Po di Pila, Po di Gnocca, Po di Goro, Sacca Scardovari, Sacca Canarin, Basson, Barbamarco, Mula, Bacucco, Vallona e Caleri. Art. 5 GIORNATE E ORARI DELL’ATTIVITA’ VENATORIA 1) Fatto salvo quanto stabilito dal calendario venatorio assunto ai sensi dell’art. 16 L.R. 50/93, l’attività venatoria nelle aree lagunari e vallive è consentita per TRE giornate settimanali a scelta comprese tra i giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica, con integrazione di altre DUE giornate nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE. 2) L’orario di inizio e quello di termine dell’attività venatoria è stabilito dal calendario venatorio Regionale. 3) E’ vietato a chiunque l’occupazione di un appostamento da un’ora dopo il tramonto e fino a TRE ore prima dell’inizio dell’attività venatoria 4) E’ consentito il recupero della selvaggina ferita fino alla distanza di mt. 200 dalla postazione di caccia, anche utilizzando il motore. Art. 6 ARMI CONSENTITE L’attività venatoria è consentita solo con l’uso di fucile da caccia a canna liscia, di calibro non Superiore a 12, con munizione spezzata. Ogni cacciatore non potrà portare con sé più di DUE fucili, di cui UNO sempre scarico e nel fodero. Art. 7 Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, è consentito l’esercizio venatorio alle specie cacciabili migratorie secondo le disposizioni del Calendario Venatorio Regionale e le disposizioni della Provincia di Rovigo. Art. 8 La vigilanza sull’applicazione del presente regolamento dell’attività venatoria nella zona Lagunare e valliva in particolare è affidata agli agenti venatori della Provincia, che coordinano anche le Guardie volontarie ecc. Art. 9 DIVIETI E’ vietato a chiunque: a) L’impianto e l’uso di botte orba; b) L’uso di buche, di cerchi, di bottazzi non stabili di galleggiamento od altri impianti con caratteristiche similari, c) L’occupazione di una postazione e l’esposizione di richiami vivi ed artificiali (stampi) prima di due ore avanti la levata del sole, tali richiami dovranno essere rimossi e la postazione abbandonata entro mezz’ora dalla fine della caccia e comunque nella mezz’ora successiva al termine della giornata venatoria prevista dal calendario regionale; d) L’esercizio della caccia vagante a meno di 200 mt da postazioni occupate, e) L’esercizio della caccia, in qualunque forma, quando il territorio è coperto del tutto o in maggioranza di ghiaccio; f) L’accesso agli appostamenti fissi di caccia nonché l’utilizzo dei medesimi a fini diversi dal legittimo esercizio dell’attività venatoria ad eccezione di portatori di handicaps o familiari minorenni o non dell’iscritto all’ambito; g) L’esercizio della caccia a meno di 200 mt. dagli allevamenti ittici entro i quali la caccia NON è permessa. Art. 10 COMPETENZE Spetta alla Giunta Provinciale stabilire e provvedere a quanto necessario ed opportuno per la corretta applicazione delle leggi vigenti e delle normative riportate. DISPOSIZIONI FINALI Il Comitato Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente i soci che non osservano scrupolosamente, oltre le disposizioni di legge, anche quanto regolamentato dallo statuto e dalle disposizioni particolari contenute nel presente allegato. Ogni socio, a richiesta degli agenti di vigilanza, oltre ai documenti venatori, dovrà essere sempre in grado di esibire la selvaggina abbattuta, se deposta fornire la prova sul cartellino con il segno convenzionale esposto sul cartellino Regionale inoltre dovrà consentire l’ispezione del mezzo di trasporto. DUE o più cacciatori che trovano un altro cacciatore in flagranza di violazione al regolamento e leggi venatorie, possono segnalarlo al Comitato Direttivo per i provvedimenti del caso. TITOLO II° - ZONA TERRIERA Art. 1 E’ istituito l’ambito TERRITORIALE DI CACCIA 4A3 DELTA DEL PO ai sensi della legge nazionale 157/92 e delle Leggi Regionali n. 50/93 e 17/96 nel contesto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, regolamentato altresì dalle seguenti norme dettate dal Comitato di Gestione ed approvate dall’Assemblea degli iscritti. Art. 2 Ogni cacciatore ammesso dovrà essere in possesso del tesserino regionale sul quale sarà Annotata l’appartenenza all’ambito , appartenenza altresì evidenziata anche da un apposito Distintivo appuntato sugli indumenti all’esterno per favorire il controllo. Art. 3 Il cacciatore che pratica l’attività venatoria, a richiesta degli agenti di vigilanza, oltre ai Documenti venatori, dovrà essere sempre in grado di esibire la selvaggina abbattuta e, se Deposta, fornire la prova sul cartellino con il segno convenzionale ed inoltre dovrà Consentire l’ispezione del mezzo di trasporto. Art. 4 L’esercizio venatorio è consentito a norma del calendario venatorio pubblicato dalla Regione del Veneto. PER TRE GIORNI A SCELTA, dall’alba al tramonto. DIVIETI Art. 5 Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia , è fatto divieto: - esercitare la caccia e di detenere la selvaggina abbattuta a chiunque non sia ammesso all’ATC 4A3 DELTA DEL PO con facoltà agli agenti di sorveglianza di sequestro immediato verbalizzandone il fatto per la segnalazione alle autorità competenti; - detenere il tesserino regionale mancante di timbro, contraffatto o manomesso Per tali mancanze si applicano le disposizioni inerenti alla mancata iscrizione all’ambito. DIVIETI SPECIALI Art. 6 Gli iscritti in altri ambiti, nei quali sono state adottate misure restrittive di tempo. Nella stessa giornata di caccia non possono esercitare l’attività venatoria nel restante tempo giornaliero nell’ AMBITO 4A3. Art. 7 E’ fatto inoltre divieto: - esercitare la caccia su veicoli a motore. L’uso del mezzo è consentito solo per eventuali spostamenti per uso caccia che comunque deve essere parcheggiato su STRADE PUBBLICHE. Ai contravventori il C. d. G. applicherà, in aggiunta alle disposizioni di legge. LA SOSPENSIONE DI UN MINIMO DI 5 GIORNATE effettive e, se recidivi, anche l’espulsione. - Il trasporto del fucile NON in apposita custodia. - Esercitare la caccia nei terreni dove insistano colture specializzate (soia, medicai da semina, orto-frutticole, riso ed altre specie). Per i danni provocati, il C.d.G., Applicherà le sanzioni consentite oltre alla SOSPENSIONE da 5 a 10 giornate effettive di caccia. - Esercitare la caccia a seguito di macchine operatrici a distanze inferiori stabilite dalle vigenti norme. In aggiunta alle sanzioni previste, verranno stabilite da 5 a 10 GIORNATE EFFETTIVE DI SOSPENSIONE dell’attività venatoria. Art. 8 DUE O PIU’ cacciatori che trovano un altro cacciatore in flagranza di violazione al regolamento a leggi venatorie, possono segnalarlo al C.d.G. per i provvedimenti del caso. In particolare: - per ogni soggetto di fauna stanziale prelevato, oltre il limite stabilito dal Calendario - Venatorio o dal C.d.G. in casi particolari, è prevista la sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio venatorio per minimo di gg. 7 effettivi fino al massimo di gg. 42, oltre al risarcimento del danno che sarà annualmente stabilito dal comitato stesso. - Per l’abbattimento di fauna stanziale in periodi di divieto ed in tutti i casi di recidività, il C.d.G. dispone la immediata espulsione dall’ATC e la sospensione per un anno dall’esercizio venatorio. Della sospensione è data comunicazione alla Provincia ed agli altri ATC provinciali. - Le sanzioni disciplinari previste nel 1° capoverso dell’art. 8, vengono irrogate anche a coloro che violino le norme basilari quali mancata annotazione della giornata o annotazione NON INDELEBILE. Art. 9 L’addestramento dei cani, oltre che nelle zone temporanee o permanenti situate all’interno dell’ATC, sarà permesso nel restante territorio libero, solo per gli iscritti, con preciso riferimento a quanto previsto dal calendario Regionale ed integrazione Provinciale dell’anno. Art.10 Il C.d.G. può VIETARE o LIMITARE l’allenamento od addestramento dei cani in Determinate località di interesse faunistico oppure in prossimità di Aziende Faunistiche Venatorie previa regolare tabellazione. Art. 11 E’ facoltà del Comitato Direttivo dell’Ambito rilasciare Permessi d’ospite della durata di una stagione venatoria con priorità ai residenti in Provincia di Rovigo. Il permesso può essere di due tipi: a) esercizio della caccia alla stanziale; b) esercizio della caccia alla migratoria; Il costo del permesso a) non può superare quello massimo stabilito per i soci dell’ambito; il costo del permesso b) sarà pari al 50% di quello massimo stabilito per soci dell’ambito. Permessi d’ospite verranno rilasciati con particolare riferimento alle persone nate nei Comuni ricadenti nell’Ambito, che mantengono costanti legami con il territorio e che conservano in loco anche proprietà immobiliari e ai portatori di gravi handicaps. Fermo restando che il numero complessivo di permessi d’ospite rilasciati non potrà eccedere del 10% dell’indice di densità venatoria annualmente stabilito. Art.12 Per danni alla selvaggina, oltre ai provvedimenti disciplinari vigenti, il contravventore è Tenuto alla rifusione dei danni provocati, anche per errore, per l’abbattimento abusivo nella misura di: L. 100.000 L. 500.000 € 51,65 per ogni fagiano o starna € 258.26 per ogni lepre Art. 13 L’accesso allo svolgimento dell’attività venatoria nell’Ambito è consentita a tutti i Cacciatori. Allo scopo di mantenere una corretta ed incisiva gestione faunistica del territorio che veda partecipi i soci dell’ambito (art.21 L.R. 50/93 commi 8,12,13,14), a partire dall’annata venatoria 98/99, è preclusa la caccia alla stanziale ai soli cacciatori che esercitano la medesima caccia in altri ambiti in Regione, nel qual caso la quota di adesione viene ridotta del 50% (caccia alla migratoria da appostamento). Per le particolari peculiarità del territorio del Delta del Po e per un rispetto dell’ambiente e delle attività agricole, il numero di cani di qualsiasi razza utilizzati viene ridotto a: QUATTRO (4) cani per squadre di TRE cacciatori QUATTRO (4) cani per squadre di DUE cacciatori DUE (2) cani per ogni cacciatore Art. 14 Il provvedimento di sospensione adottato dal C.d.G. per i vari casi, dovrà essere notificato al socio mediante raccomandata RR. Alla notifica il socio dovrà restituire ENTRO CINQUE GIORNI il tesserino di riconoscimento che sarà trattenuto per tutto il periodo di sospensione. Tale conteggio avrà inizio dal LUNEDI’ successivo alla consegna del tesserino di riconoscimento. La mancata consegna comporterà l’espulsione del socio anche per le future stagioni venatorie. Art. 15 Per eventuali controversie, foro competente sarà quello di Rovigo. I soci dell’ATC 4A3 hanno il dovere di partecipare attivamente alle attività dell’Ambito. La mancata partecipazione sarà valutata dal C.d.G. per i provvedimenti del caso. DISPOSIZIONI FINALI La priorità stabilita all’art. 22, comma 1- lettera a) LR. 50/93 ed al titolo II art. 3 comma 1 - lettera a) LR. 17/96 deve essere documentata da atti registrati di data anteriore alla LR. 17/96 e di conseguenza che giustifichi la produzione in funzione di un reddito od interesse evidente. Il C.d.G. lo accerterà a mezzo di tecnici competenti. Per gli atti di acquisto o conduzione successivi il titolare o conduttore del fondo, otterrà l’ammissione all’ambito dopo trascorso DUE ANNI dalla data di acquisto o contratto di conduzione. IL PRESENTE REGOLAMENTO, UNITAMENTE A QUELLO VALLIVO, FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO APPROVATI DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI SEDUTE 21 GENNAIO E 22 AGOSTO 1997