Com Studio N. 03- 2003-Premi A Clienti - Vezzani e associati

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Com Studio N. 03- 2003-Premi A Clienti - Vezzani e associati
STUDIO VEZZANI
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DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI
COLLABORATORI PUBBLICISTI
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COMUNICAZIONE D I STUDIO N.
3/ 2003
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A:
Da:
Studio Vezzani
C/a:
Pagine: 1+la presente
Fax:
Data: 23 gennaio 2003
Ogg.: Premi (sconti) di fine anno riconosciuti alla clientela - Disciplina ai fini IVA
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Posta la sempre più frequente stipulazione di accordi commerciali aventi ad oggetto il
riconoscimento a propri clienti dei cd. “premi (sconti) di fine anno”, risulta opportuno procedere
ad una breve analisi delle più ricorrenti tipologie dei medesimi e dei conseguenti risvolti ai fini
Iva, nella considerazione che, nonostante gli sconti, i premi o gli abbuoni alla clientela
rappresentano delle mere poste che rettificano in diminuzione i proventi del fornitore (ovvero ne
aumentano i costi), la normativa tributaria prevede un diverso trattamento a seconda delle
motivazioni proprie degli stessi.
Commenti
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SCONTI IN DENARO (o a valore)
Gli sconti in denaro rappresentano delle riduzioni di prezzo rispetto al listino, accordate alla
clientela ritenuta meritevole, parametrate ai quantitativi di beni (o servizi) fatturati nell'anno
relativamente al volume delle vendite
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In merito agli sconti in denaro (o "a valore"), ai fini Iva, risulta fondamentale distinguere tra
sconto previsto contrattualmente (nelle distinte forme dello sconto incondizionato o condizionato
- a seconda che lo stesso sia fatto dipendere o meno dal verificarsi di predeterminate condizioni) e
sconto per sopravvenuto accordo tra le parti.
a) Sconti contrattuali
Ai sensi dell’art. 13 Dpr 633/72, la base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo
dei “corrispettivi dovuti" al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Tale norma, quindi, non distingue tra tipologie di sconti contrattuali (condizionati o meno),
stabilendo, in linea generale, che la base imponibile Iva, è costituita dal prezzo pattuito al
netto dello sconto esposto direttamente in fattura, perché tale importo è quanto
effettivamente dovuto al cedente o prestatore.
Non vi è obbligo di indicazione espressa dello sconto nella fattura.
Ciò posto gli sconti contrattuali possono essere concessi sia al momento della stipulazione del
contratto, che successivamente, ma pur sempre nell'ambito di un rapporto contrattuale.
VIA DE AMICIS 26 20121 MILANO TEL.02/86984353 – 02/86984345 – FAX 02/86913805
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Comunicazione di Studio n. 3/2003
In tali circostanze, rileva la distinzione tra sconti incondizionati o condizionati.
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i) Sconti incondizionati
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In presenza di uno "sconto incondizionato", espressamente pattuito tra le parti, l’emissione
della fattura avverrà al netto della riduzione di prezzo riconosciuta al cliente,
conseguentemente, posta l’imponibilità dell’operazione, l'Iva sarà computata sul prezzo da
listino del bene (o servizio) al netto dello sconto medesimo.
ii) Sconti condizionati
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Quando lo sconto è “condizionato”, la riduzione di prezzo è fatta dipendere da una serie di
circostanze prestabilite (ad esempio tempistica dei pagamenti, ovvero volumi di acquisto di
beni o servizi).
Ciò posto, l’accordo contrattuale può prevedere le seguenti casistiche:
sconto (condizionato) preventivamente riconosciuto in fattura: al momento di
effettuazione dell'operazione, ex art. 6 Dpr 633/72, si procede all'emissione della
fattura già al netto dello sconto (ad esempio sconto 10% per pagamento entre 30 gg).
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Ne deriva che l’eventuale successivo mancato rispetto delle condizioni di pagamento
da parte del cliente, comporterà l’obbligo da parte del cedente di emettere fattura
integrativa (o semplice nota di variazione in aumento) pari all'importo dello sconto
medesimo, da assoggettare ad Iva, ex art. 26, c. 1.
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Sconto (condizionato) non riconosciuto direttamente in fattura: al momento di
effettuazione dell'operazione, si procede all'emissione della fattura al lordo dello
sconto condizionato, che verrà concesso solo al verificarsi della particolare
condizione.
Ne deriva che l’eventuale successivo avveramento della condizione comporterà
l’emissione di una nota di accredito da parte del cedente ex art. 26, c. 2.
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Tuttavia, a differenza dell’ipotesi precedente, in questo caso la nota potrà essere
emessa per il solo imponibile corrispondente allo sconto (quindi anche senza Iva), in
quanto la norma citata prevede espressamente, a carico del soggetto cedente, una
facoltà e non un obbligo di assoggettamento.
b) Sconti per sopravvenuto accordo delle parti
In tale ipotesi lo sconto non è previsto nel contratto, bensì concordato successivamente alla
stipula del medesimo.
Ne deriva che al momento di effettuazione dell’operazione, la stessa risulterà integralmente
soggetta ad Iva, fermo restando l’emissione, da parte del cedente, di apposita nota di accredito
(di importo pari allo sconto concordato) al momento del sopravvenuto accordo.
Tuttavia, mentre nel caso di uno sconto previsto contrattualmente (condizionato o
incondizionato), l'eventuale emissione di una nota di accredito nei confronti del cliente, ai
fini Iva, non è soggetta ad alcun limite temporale, viceversa, nell'ipotesi in esame, ai
sensi dell’art. 26, c.3, la nota di accredito potrà comprendere anche l’imposta se emessa
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SCONTI MERCE (Quantità o in Natura)
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entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (rilevando, altrimenti, ai soli fini
patrimoniali).
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Gli sconti merce o quantità (ovvero sconti in natura) rappresentano il riconoscimento gratuito al
cliente di uno o più beni oggetto di produzione o di commercio da parte dell'impresa (anche se
diversi per specie o genere), sulla base di determinate operazioni di compravendita (per
esemplificare, la Vostra società decide di cedere ad un proprio cliente 50 prodotti, di cui 45 a
prezzo di listino e i 5 residui a titolo, appunto, di sconto merce riconosciuto in alternativa allo
sconto in denaro sul prezzo complessivo).
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Posto che ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2 del Decreto Iva, non concorre alla formazione della base
imponibile "il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità
alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più
elevata", ne deriva, come diretta conseguenza, che i beni ceduti a titolo di sconto non sono
soggetti all’imposta a condizione che:
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lo sconto stesso sia già stato concordato tra le parti al momento della conclusione
del contratto;
e contemporaneamente
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i beni ceduti a titolo di sconto non risultino soggetti ad un’aliquota diversa rispetto a
quella dei beni ceduti a prezzo pieno.
In caso contrario risulterà necessario assoggettare ad Iva anche il "valore normale" del benesconto, applicando l'aliquota propria prevista per quest’ultimo.
Risulta opportuno ricordare che, in entrambe le ipotesi (esclusione ovvero inserimento nella base
imponibile Iva), il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto merce, deve essere sempre
esposto in fattura 1 , ancorché non concorra alla formazione della base imponibile, come
espressamente stabilito dall’art. 21, c. 2, nn. 3 e 4 del Decreto Iva.
PREMI FEDELTA’ IN DENARO (o ristorni differiti)
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I “premi fedeltà" (ovvero "ristorni differiti") prevedono di norma che, al raggiungimento di
determinati volumi d'acquisto o di altri obiettivi da parte dell’acquirente, il cedente gli riconosca
delle somme di denaro, a riduzione indiretta del corrispettivo già pagato.
Posto che tali operazioni possono essere considerate fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett.
a), anche in questo caso il soggetto cedente ha la facoltà, analogamente a quanto già indicato con
riferimento agli "sconti in denaro" (cui la fattispecie in esame è assimilabile), di far assumere
rilevanza Iva al premio che intende attribuire, mediante l’emissione di una nota di accredito nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 26, D.P.R. n. 633/1972.
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Ovviamente, nell'ipotesi in cui il bene sia escluso dalla base imponibile Iva (art. 15, c. 1, n. 2), il valore
normale verrà indicato per sola evidenza.
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ABBUONI
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Il riconoscimento di un abbuono (in denaro o in natura) dipende da deficienze qualitative
riscontrate nella merce venduta e per la sua disciplina Iva si rimanda a quanto sopra esposto in
materia di sconti in denaro e in natura (con particolare riferimento alla facoltà di emissione della
nota di accredito ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972).
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Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario e, con
l'occasione, porgiamo cordiali saluti.
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