Circolazione del contante
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Circolazione del contante
a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info FISCAL NEWS N. 62 La circolare di aggiornamento professionale Circolazione del contante: 08.02.2012 Categoria Sottocategoria il rimborso delle trasferte Antiriciclaggio Varie Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto l’abbassamento a 1.000 € del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) previsti dalla legge 231/2007 testo cardine dell’antiriciclaggio. Con tale riduzione si complicano le operazioni che nella quotidianità lavorativa coinvolgono gli operatori economici. Una delle azioni che risulterà più complicata sarà quella della corresponsione degli anticipi per trasferte ai dipendenti. Al riguardo l‘Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo e che lo stesso, se fatto in contanti per importi superiori a 1.000 euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione. Per superare tale problema le somme devono essere depositate in una banca che le verserà al dipendente. Premessa A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha ridotto ad € 1.000 il limite per l’utilizzo: del denaro contante; degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari; dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Trasferimenti in contante Dal 13.8.2011 Fino Utilizzo assegni “trasferibili” Utilizzo libretti portatore Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 di deposito € 2.500 al 5.12.2011 al DAL 6.12.2011 € 1.000 1 L’utilizzo del contante A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia. LIMITI CONTANTE pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 999,99 € Pagamento un dipendente La limitazione all’utilizzo del contante comporta delle rilevanti conseguenze nella quotidianità delle operazioni fra privati. Come abbiamo visto nella nostra Fiscal News n. 39 del 24.01.2012 per il pagamento di un dipendente con le nuove limitazioni alla circolazione del contante per i cedolini paga il cui netto supera 1.000 euro, al datore di lavoro non resta altra scelta se non quella di: effettuare un bonifico bancario; oppure consegnare al lavoratore un assegno (di conto corrente o circolare). Non si può ricorrere alla divisione della retribuzione in diverse quote (acconti e saldo), singolarmente non superiori a 1.000 euro. Ipotizziamo il caso della società Rossi SRL, che fino al mese di novembre del 2011, prelevava mensilmente dalla banca circa 15.000 euro (operazione possibile), per pagare in contanti i propri dipendenti che percepivano circa 1.200 euro al mese. A seguito dell’abbassamento del limite a 1.000 dal 6 dicembre del 2011 tale comportamento non sarà più possibile, cioè non potrà continuare ad erogare in contanti i 1.200 euro ai propri dipendenti, né per superare l’ostacolo, può erogare periodicamente un acconto di 600 euro e poi a fine mese i restanti 600 euro. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 MODALITA’ DI PAGAMENTO RETRIBUZIONI Bonifico bancario Assegno (di conto corrente o circolare) Rimborso trasferte dipendente Problema ancora più complicato è quello relativo agli anticipi delle trasferte dei dipendenti. Sinteticamente ricordiamo che fiscalmente ai fini del trattamento tributario delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti a seguito di trasferte bisogna distinguere le ipotesi di trasferta effettuata: nell’ambito del territorio comunale ove si trova la sede abituale di lavoro: → in tale ipotesi i rimborsi sono tassati interamente; fuori del territorio comunale ove si trova la sede abituale di lavoro: → il regime si distingue a seconda delle modalità di corresponsione ed è sintetizzato nella tabella seguente. MODALITA’ a) Sola REGIME Imponibile solo la parte eccedente € 46,48 al giorno indennità (trasferte forfetaria di giornaliere (all’estero), al netto delle spese di viaggio trasferta e di trasporto b) Rimborso a piè di lista nel territorio nazionale) e € 77,47 Il rimborso delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio non è imponibile purché vi sia idonea documentazione. Se il datore di lavoro eroga l’indennità forfetaria di trasferta, in aggiunta al rimborso a piè di lista delle c) Indennità forfetaria e rimborso a piè di lista spese di vitto e alloggio o di entrambe, si rientra nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a) con riferimento al caso in cui il vitto e/o alloggio sono forniti gratuitamente: il limite di esenzione dell’indennità di trasferta è ridotto di 1/3 o di 2/3. Ogni altro eventuale rimborso di spese è assoggettato a tassazione. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 Trasferte e limite circolazione del contante Con i nuovi limiti alla circolazione del contante, come esposti precedentemente, la corresponsione delle somme al dipendente per le spese che si devono affrontare per effettuare la trasferta diventano più complicate. In particolare: per le trasferte, capita non di rado che il dipendente debba partire per una trasferta in modo improvviso e chieda al datore di lavoro di liquidargli un anticipo per affrontare le spese connesse ad essa; in questa situazione ci si poneva il problema se l'anticipo in contanti per una somma superiore a 1.000 euro violasse o meno il divieto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Il dubbio sorgeva dal fatto che si riteneva che il trasferimento delle somme non avvenisse al momento della partenza per la trasferta, ma solo al momento in cui la trasferta si concludeva. Telefisco 2012 La questione è stata posta in occasione di Telefisco 2012 e a tale problema i Funzionari del Ministero dell'Economia hanno risposto che: → il trasferimento si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000 euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione. Per ovviare al problema, il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca che verserà l'importo direttamente al dipendente. TRASFERIMENTO DELLE SOMME Il trasferimento dei soldi rileva Al momento della consegna (anche se anticipata) LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE L’anticipo per la trasferta supera i 1.000 €. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Le somme devono essere depositate in una banca che le verserà al dipendente. 4 La società Brios srl deve anticipare 5.000 € al proprio dipendente che deve partire per una trasferta in Francia il 6 febbraio 2012. Le somme verranno anticipate il 3 febbraio 2012. Il trasferimento delle somme si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo, pertanto, ciò che rileva è la fase della consegna del denaro al dipendente e non invece quella successiva in cui il dipendente spende la somma. A tale proposito, in data 3 febbraio 2012 il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca dalla quale il dipendente potrà prelevare l’importo necessario per la trasferta. Documentazione contabile Le spese possono, poi, essere comprovate da uno dei seguenti documenti: fattura; ricevuta fiscale, integrata con i dati identificativi del cliente; scontrino integrato con numero di codice fiscale del dipendente o del committente, nonché i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dell’operazione; nota spese riepilogativa intestata al dipendente, con allegate le ricevute e gli scontrini fiscali, anche non integrati, nonché i biglietti di trasporto di autobus, metropolitana, tram, taxi, ecc. Possono essere adottati anche i seguenti sistemi semplificati di documentazione delle spese previsti in relazione al D.p.r. 597/73: l’utilizzo di carte di credito intestate a studi o aziende (Ris. Min 5 ottobre 1985 n. 8/727); l’uso di distinte bollate sottoscritte per l’acquisto di valori bollati (Ris. Min. 29 ottobre 1976 n. 9/1684). Trasferimento di somme da padre in figlio Da ultimo nel corso di Telefisco 2012 è stato proposto il caso che riguarda un padre che trasferisce in contanti delle somme (per un importo superiore a 1.000 euro) al figlio per sostenere le spese relative a un viaggio di studio. Il figlio è minorenne e non ha una posizione fiscale autonoma rispetto al padre. Secondo il Ministero: → il comportamento tenuto è in violazione del divieto di trasferimento di contanti previsto nel decreto legislativo 231/2007. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 La risposta è particolarmente interessante perché chiarisce in modo netto che anche il caso di passaggio di denaro all'interno della famiglia, costituisce pur sempre un trasferimento tra soggetti diversi. La condizione del passaggio tra soggetti diversi non si realizza invece, come chiarito dal comitato antiriciclaggio, solo nel caso del rapporto tra coniugi che si trovano in regime di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli. TRASFERIMENTO TRA FAMILIARI se un padre consegna al figlio più di mille euro in contanti viola la norma anti-riciclaggio; se lo stesso padre invece di consegnare lo stesso contante al figlio, lo consegna alla moglie, non viola le norme anti-riciclaggio. In merito a tale chiarimento non possiamo esimerci dall’esprime la nostra perplessità, nel momento in cui ci si dice che il passaggio di contante per importi oltre i mille euro tra marito e moglie è regolare, mentre se lo stesso avviene tra padre e figlio è in violazione della norma. Sanzioni Alle violazioni di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione della sanzione: dall’1% al 40% dell’importo trasferito; oppure: dal 5% al 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000; fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000. Nel corso di Telefisco 2012 è stato ribadito che la responsabilità per le sanzioni grava sia su chi trasferisce le somme sia su chi le riceve. Entrambi quindi sono sanzionabili. SANZIONI La responsabilità per le sanzioni grava sia su chi trasferisce il denaro sia su chi lo riceve. - Riproduzione riservata Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6