Circolazione del contante

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Circolazione del contante
a cura di
Antonio Gigliotti
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
FISCAL NEWS
N. 62
La circolare di aggiornamento professionale
Circolazione del contante:
08.02.2012
Categoria
Sottocategoria
il rimborso delle trasferte
Antiriciclaggio
Varie
Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto
l’abbassamento a 1.000 € del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni
liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono
nominativi) previsti dalla legge 231/2007 testo cardine dell’antiriciclaggio.
Con tale riduzione si complicano le operazioni che nella quotidianità lavorativa coinvolgono gli
operatori economici.
Una delle azioni che risulterà più complicata sarà quella della corresponsione degli anticipi
per trasferte ai dipendenti. Al riguardo l‘Agenzia delle Entrate ha chiarito che il
trasferimento si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna
dell'anticipo e che lo stesso, se fatto in contanti per importi superiori a 1.000 euro, viola il
divieto con conseguente applicabilità della sanzione. Per superare tale problema le somme
devono essere depositate in una banca che le verserà al dipendente.
Premessa
A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha ridotto
ad € 1.000 il limite per l’utilizzo:
del denaro contante;
degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;
dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Trasferimenti in contante
Dal 13.8.2011 Fino
Utilizzo assegni “trasferibili”
Utilizzo
libretti
portatore
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di
deposito
€ 2.500
al 5.12.2011
al
DAL 6.12.2011
€ 1.000
1
L’utilizzo del
contante
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è
più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in
contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati
(banche, Poste, ecc.).
Il
divieto
esiste
indipendentemente
dalla
natura
(lecita
o
illecita)
dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto
per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati,
perché negli archivi tenuti ne resti traccia.
LIMITI CONTANTE
pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante possono
avvenire fino al limite di 999,99 €
Pagamento un
dipendente
La limitazione all’utilizzo del contante comporta delle rilevanti conseguenze nella
quotidianità delle operazioni fra privati.
Come abbiamo visto nella nostra Fiscal News n. 39 del 24.01.2012 per il
pagamento di un dipendente con le nuove limitazioni alla circolazione del
contante per i cedolini paga il cui netto supera 1.000 euro, al datore di lavoro
non resta altra scelta se non quella di:
effettuare un bonifico bancario;
oppure consegnare al lavoratore un assegno (di conto corrente o
circolare).
Non si può ricorrere alla divisione della retribuzione in diverse quote (acconti e
saldo), singolarmente non superiori a 1.000 euro.
Ipotizziamo il caso della società Rossi SRL, che fino al mese di novembre del
2011, prelevava mensilmente dalla banca circa 15.000 euro (operazione
possibile), per pagare in contanti i propri dipendenti che percepivano circa
1.200 euro al mese. A seguito dell’abbassamento del limite a 1.000 dal 6
dicembre del 2011 tale comportamento non sarà più possibile, cioè non potrà
continuare ad erogare in contanti i 1.200 euro ai propri dipendenti, né per
superare l’ostacolo, può erogare periodicamente un acconto di 600 euro e poi
a fine mese i restanti 600 euro.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO RETRIBUZIONI
Bonifico bancario
Assegno (di conto corrente o circolare)
Rimborso
trasferte
dipendente
Problema ancora più complicato è quello relativo agli anticipi delle trasferte dei
dipendenti.
Sinteticamente ricordiamo che fiscalmente ai fini del trattamento tributario
delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti a seguito di trasferte bisogna
distinguere le ipotesi di trasferta effettuata:
nell’ambito del territorio comunale ove si trova la sede abituale di
lavoro:
→
in tale ipotesi i rimborsi sono tassati interamente;
fuori del territorio comunale ove si trova la sede abituale di lavoro:
→
il regime si distingue a seconda delle modalità di corresponsione
ed è sintetizzato nella tabella seguente.
MODALITA’
a) Sola
REGIME
Imponibile solo la parte eccedente € 46,48 al giorno
indennità
(trasferte
forfetaria di
giornaliere (all’estero), al netto delle spese di viaggio
trasferta
e di trasporto
b) Rimborso a
piè di lista
nel
territorio
nazionale)
e
€
77,47
Il rimborso delle spese di viaggio, trasporto, vitto e
alloggio
non
è
imponibile
purché
vi
sia
idonea
documentazione.
Se il datore di lavoro eroga l’indennità forfetaria di
trasferta, in aggiunta al rimborso a piè di lista delle
c) Indennità
forfetaria e
rimborso a
piè di lista
spese di vitto e alloggio o di entrambe, si rientra
nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a) con
riferimento al caso in cui il vitto e/o alloggio sono
forniti
gratuitamente:
il
limite
di
esenzione
dell’indennità di trasferta è ridotto di 1/3 o di 2/3.
Ogni altro eventuale rimborso di spese è assoggettato
a tassazione.
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Trasferte e limite
circolazione del
contante
Con i nuovi limiti alla circolazione del contante, come esposti precedentemente,
la corresponsione delle somme al dipendente per le spese che si devono
affrontare per effettuare la trasferta diventano più complicate.
In particolare:
per le trasferte, capita non di rado che il dipendente debba partire per
una trasferta in modo improvviso e chieda al datore di lavoro di
liquidargli un anticipo per affrontare le spese connesse ad essa;
in questa situazione ci si poneva il problema se l'anticipo in contanti per
una somma superiore a 1.000 euro violasse o meno il divieto previsto
dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007.
Il dubbio sorgeva dal fatto che si riteneva che il trasferimento delle somme non
avvenisse al momento della partenza per la trasferta, ma solo al momento in
cui la trasferta si concludeva.
Telefisco 2012
La questione è stata posta in occasione di Telefisco 2012 e a tale problema i
Funzionari del Ministero dell'Economia hanno risposto che:
→
il trasferimento si deve considerare compiutamente realizzato al momento
della consegna dell'anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000
euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione.
Per ovviare al problema, il datore di lavoro deve mettere a disposizione le
somme in contante presso una banca che verserà l'importo direttamente al
dipendente.
TRASFERIMENTO DELLE SOMME
Il trasferimento dei
soldi rileva
Al momento della
consegna
(anche se anticipata)
LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
L’anticipo per la
trasferta supera
i 1.000 €.
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Le somme devono essere
depositate in una banca
che le verserà al
dipendente.
4
La società Brios srl deve anticipare 5.000 € al proprio dipendente che deve
partire per una trasferta in Francia il 6 febbraio 2012.
Le somme verranno anticipate il 3 febbraio 2012.
Il trasferimento delle somme si deve considerare compiutamente realizzato al
momento della consegna dell'anticipo, pertanto, ciò che rileva è la fase della
consegna del denaro al dipendente e non invece quella successiva in cui il
dipendente spende la somma. A tale proposito, in data 3 febbraio 2012 il
datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una
banca dalla quale il dipendente potrà prelevare l’importo necessario per la
trasferta.
Documentazione
contabile
Le spese possono, poi, essere comprovate da uno dei seguenti documenti:
fattura;
ricevuta fiscale, integrata con i dati identificativi del cliente;
scontrino integrato con numero di codice fiscale del dipendente o del
committente, nonché i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità
dell’operazione;
nota spese riepilogativa intestata al dipendente, con allegate le
ricevute e gli scontrini fiscali, anche non integrati, nonché i biglietti di
trasporto di autobus, metropolitana, tram, taxi, ecc.
Possono
essere
adottati
anche
i
seguenti
sistemi
semplificati
di
documentazione delle spese previsti in relazione al D.p.r. 597/73:
l’utilizzo di carte di credito intestate a studi o aziende (Ris. Min 5 ottobre 1985
n. 8/727);
l’uso di distinte bollate sottoscritte per l’acquisto di valori bollati (Ris. Min.
29 ottobre 1976 n. 9/1684).
Trasferimento
di somme da
padre in figlio
Da ultimo nel corso di Telefisco 2012 è stato proposto il caso che riguarda un
padre che trasferisce in contanti delle somme (per un importo superiore a 1.000
euro) al figlio per sostenere le spese relative a un viaggio di studio.
Il figlio è minorenne e non ha una posizione fiscale autonoma rispetto al padre.
Secondo il Ministero:
→
il
comportamento
tenuto
è
in
violazione
del
divieto
di
trasferimento di contanti previsto nel decreto legislativo 231/2007.
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La risposta è particolarmente interessante perché chiarisce in modo netto che
anche il caso di passaggio di denaro all'interno della famiglia, costituisce pur
sempre un trasferimento tra soggetti diversi. La condizione del passaggio tra
soggetti
diversi
non
si
realizza
invece,
come
chiarito
dal
comitato
antiriciclaggio, solo nel caso del rapporto tra coniugi che si trovano in regime
di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli.
TRASFERIMENTO TRA FAMILIARI
se un padre consegna al figlio più di mille euro in contanti viola la
norma anti-riciclaggio;
se lo stesso padre invece di consegnare lo stesso contante al figlio, lo
consegna alla moglie, non viola le norme anti-riciclaggio.
In merito a tale chiarimento non possiamo esimerci dall’esprime la nostra
perplessità, nel momento in cui ci si dice che il passaggio di contante per importi
oltre i mille euro tra marito e moglie è regolare, mentre se lo stesso avviene tra
padre e figlio è in violazione della norma.
Sanzioni
Alle violazioni di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
1.000 l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione della sanzione:
dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
oppure:
dal 5% al 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a €
50.000;
fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
Nel corso di Telefisco 2012 è stato ribadito che la responsabilità per le sanzioni
grava sia su chi trasferisce le somme sia su chi le riceve. Entrambi quindi sono
sanzionabili.
SANZIONI
La responsabilità per le sanzioni grava sia su chi trasferisce il denaro sia
su chi lo riceve.
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