Anno 2010 - ODCEC di Vasto

Transcript

Anno 2010 - ODCEC di Vasto
Anno 2010
N. RF184
www.redazionefiscale.it
OGGETTO
ELIMINAZIONE DEI BENI AZIENDALI
RIFERIMENTI
DPR 441/97; CM 31/2006, CM 6/2002, CM 136/1999 E 193/1998
CIRCOLARE DEL
Pag. 1 / 7
12/11/2010
Sintesi: si analizzano gli adempimenti da porre in essere nelle diverse ipotesi di eliminazione dei beni
aziendali, strumentali o di magazzino, con particolare riferimento alla distinzione tra eliminazione
volontaria e distruzione accidentale.
Un bene aziendale può venir meno per eventi:

A) volontari:


B) involontari:


vendita (ordinaria o a stock)
rottamazione
dismissione (accantonamento dal processo produttivo)
perdita accidentale (furto, smarrimento, ecc.)
distruzione involontaria (per calamità, per cali naturali, etc.)
PRESUNZIONE DI CESSIONE
L’art. 53 Dpr 633/72 dispone quanto segue:
presunzione: si presumono ceduti “in nero” quei beni:
 precedentemente acquistati/importati o prodotti (per i quali, dunque, vi è la “presa in carico”)
 non rinvenuti nei luoghi (sede principale o secondaria, depositi, ecc.)
 dove il contribuente (impresa o professionista)
 svolte la propria attività
prova contraria: si deve poter dimostrare che i beni sono stati alternativamente:
 utilizzati per la produzione (quali beni incorporati nei prodotti o sfridi di lavorazione)
 consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (comodato, conto deposito, ecc.)
 distrutti (volontariamente) o perduti (involontariamente).
Presunzione anche ai fini redditi: anche se le citate disposizioni sono previste normativamente solo in
materia di Iva, la giurisprudenza le estende anche al comparto dei redditi (Cass. n. 11112/2008; n.
15087/2000, n. 17211/2006).
Disponibilità dei luoghi: deve risultare alternativamente:
a) dal Registro imprese
b) da Dichiarazione inizio/variazione attività all’Agenzia Entrate (per i locali)
(con riferimento ai mezzi di trasporto che stanno trasportando i beni, dalla iscrizione al PRA)
N.B.: secondo la giurisprudenza la mancanza di segnalazione dei locali all’Agenzia fa scattare la
presunzione, anche se dovuta a mera dimenticanza (senza dolo - Cass. Sent. n. 3435/2008)
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it
ODCEC VASTO
Redazione Fiscale
Info Fisco 184/2010
Pag. 2 / 7
Consegna a terzi: deve risultare alternativamente:
 dal DDT: integrati della relativa causale (è sufficiente la conservazione del documento, senza alcuna
registrazione in apposito registro – CM 193/1998 – salvo il caso di movimentazione intracomunitaria)
 da apposito registro (libro c/lavorazione, deposito ecc.) datato e numerato progressivamente o dal
Libro giornale
 da un Registro Iva (o altro atto registrato) contenente: natura, qualità e quantità dei beni; dati
identificativi del destinatario; causale non traslativa dell'invio.
La dimostrazione:
 dell’utilizzo nell’attività produttiva: è libera (ammette le presunzioni semplici)
 della consegna a terzi: va provata nelle forme tassative disposte dall’art. 53
 della perdita involontaria o della distruzione: nelle forme analizzate nel seguito.
ELIMINAZIONE PER EVENTI VOLONTARI
Il Dpr 441/97 disciplina le procedure necessarie nei casi di:
a) distruzione volontaria di beni
b) trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
1) COMUNICAZIONE AGLI UFFICI
L’operazione va notificata in carta libera agli uffici finanziari:

dell’Agenzia delle Entrate locale

e del Comando della Guardia di finanza
almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la distruzione (giorni di calendario)
con indicazione di:





luogo, data ora
modalità di distruzione o di trasformazione
natura, qualità e quantità dei beni
ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere
eventuale valore dei beni residuati dalla trasformazione.
All'Agenzia delle Entrate di.......................................
Al Comando della Guardia di Finanza di...............................
FAC - SIMILE
Oggetto: comunicazione di distruzione di beni (DPR n. 441/1997 - Art. 53 Dpr 633/72)
La società..........................con sede in.......................(......), Via.........................Partita IVA ………………………….
nella persona del Legale Rappresentante............................
DICHIARA
che il giorno.................... alle ore..........................in...................................................
si procederà alla distruzione dei seguenti beni aziendali:
Descrizione bene
Quantità
Costo d'acquisto euro
……………………………..
……………………………..
Totale
secondo le seguenti modalità: …………………………………………..
Dalla distruzione si otterrà il seguente materiale di scarto …………….
Luogo e data
II Legale Rappresentante
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
DISTRUZIONE VOLONTARIA DEI BENI
Redazione Fiscale
Info Fisco 184/2010
Pag. 3 / 7
Procedura d’urgenza: nei casi di particolare urgenza (es: pericolo per la salute, per danni alle cose,
ecc.) è ammesso derogare al termine dei 5 giorni; tuttavia sarà necessario:
 l’intervento di un notaio (o, si ritiene, di altro pubblico ufficiale: forze di polizia, ecc.)
 che attesti sia la distruzione dei beni che i motivi dell’urgenza.
1) VERBALE DI DISTRUZIONE
I soggetti che hanno assistito alle operazioni (funzionari dell’Agenzia, della GdF o un notaio)
sono tenuti a redigere apposito verbale da cui risulti (CM 241/98):
 il rispetto delle procedure
 gli stessi dati da indicare nella comunicazione del contribuente (data e ora, quantità, ecc.).
BENI DISTRUTTI ≤ €. 5.164,57
Se il “costo” (non valore economico) dei beni distrutti non è superiore ad €. 5.164,57:
 in luogo del verbale di terzi
 può essere redatta una autocertificazione.
(art. 47 DPR n. 445/2000 - art. 2 c. 4 DPR n. 441/97)
Il sottoscritto Sig……………………………………. nato a ……………………….. il ……………………,
residente a …………….. via ……………………… C.F. ………………………….
legale rappresentante della società ………………….. con sede a …………… via ……… C.F. / P.IVA ………
PREMESSO
che in data ….. ha regolarmente comunicato agli organi competenti l’intenzione di procedere alle seguenti
operazioni, con lettera racc. A/R nei 5 giorni antecedenti
DICHIARA
aver proceduto alla distruzione dei beni ivi indicati e segnatamente:
attrezzatura …………….. per un valore di costo pari ad €. ………………. [N.B.: ≤ €. 5.164,57]
Alle operazioni non è intervenuto alcun funzionario dell’Agenzia delle Entrate o della GdF.
Si riserva di fornire, a richiesta, la dovuta documentazione.
Luogo e data
II Legale Rappresentante
ATTENZIONE – CONVOCAZIONE DEI FUNZIONARI: risulta essere prassi invalsa non provvedere
alla convocazione in presenza di beni di costo storico inferiore ad €. 5.164,57; si deve, tuttavia, rilevare
che l’esonero è espressamente previsto solo con riferimento al verbale, e non anche alla
presenza dei funzionari. L’Agenzia, peraltro, non ha mai avallato tale posizione (pare, al contrario,
richiedere sempre l’intervento). Pertanto, in via cautelativa, si consiglia di procedere sempre alla
comunicazione all’Ag. Entrate ed alla GdF.
CM 193/98: “Nel caso di distruzione di beni o di loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico (…), il comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce, ai fini della prova, una particolare procedura così articolata: - redazione di una comunicazione (…) che deve essere inviata agli uffici delle entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette, e ai comandi della guardia di finanza (…) - redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell'amministrazione finanziaria (…) ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 4/01/1968, n. 15, se l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire 10 milioni. Da tale verbale o dichiarazione di atto notorio devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonchè natura quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. È appena il caso di precisare che la partecipazione alle operazioni di distruzione o trasformazione del personale dell'amministrazione finanziaria (o dei militari della guardia di finanza) deve essere ordinariamente assicurata. Numero di operazioni: non vi è alcun limite di operazioni che si possono effettuare (il limite di €.
5.164,57 è disposto per singola operazione e non su base annua).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Redazione Fiscale
Pag. 4 / 7
Info Fisco 184/2010
DISMISSIONE DEI BENI
I beni possono essere volontariamente distolti dall’attività:
a) non solo distruggendoli
b) ma anche distogliendoli dall’attività produttiva (di beni o servizi); in tal caso il bene viene
semplicemente “accantonato”.
In tal caso:
 il residuo ammortizzabile rimane comunque immediatamente deducibile (art. 102 c. 4 Tuir)
 se poi il bene:
 rimane presso i locali dell’azienda: occorre procurarsi una prova documentale di tale
destinazione (con verbale del CdA o Collegio sindacale, oppure con “atti interni”
dell’impresa: verbali, relazioni tecniche, disposizioni, ordini di servizio, ecc.)
 viene spostato altrove: occorre anzitutto adottare le cautele viste in precedenza per evitare
la presunzione di cessione in nero; la prova documentale della dismissione dal processo
produttivo potrà essere indicata sui documenti che certificano lo spostamento (es.: sul
DDT).
E’ ipotesi frequente l’eliminazione delle scorte di magazzino obsolete tramite vendita “in blocco”.
Adempimenti: l’operazione deve ordinariamente risultare:
 da regolare fattura di vendita
 da copia del documento di trasporto, riportante la natura e quantità dei beni, sottoscritto
per ricevuta dall’acquirente
l’originale del DDT (conservato del cedente) deve essere integrato del costo di acquisto
dei beni.
Rossi Moda Mare
P. Iva ………..
Alfa Srl …
Esempio – il sig. Rossi gestisce un negozio di
abbigliamento. A fine stagione decide di vendere a
stock per €. 10.000 le rimanenze dei capi più “alla
moda” (costo storico di €. 25.000): egli procede
pertanto ad emettere i seguenti documenti:
DOCUMENTO DI TRASPORTO
N. 41 del 20/12/2010
Copia Descrizione dei beni
Natura
Qualità
Quantità COSTO Gonne lana 10 5.000,00 Cotone 20 6.000,00 Giacche uomo
…
… … 25.000,00 Incaricato del trasporto: ………
Rossi Moda Mare
Rossi Moda Mare
P. Iva ………..
P. Iva ………..
Alfa Srl …
Alfa Srl …
FATTURA n. 10 del 30/12/10
DOCUMENTO DI TRASPORTO
N. 41 del 20/12/2010
Copia Cliente
Descrizione: Vendita a Stock capi di vestiario
Rif. DDT n. 41 del 20/12/2010 Imponi bi l e
10.000,00 Iva
2.000,00 Total e fa ttura
12.000,00 Copia Cliente
Descrizione dei beni
+
Natura
Qualità
Quantità Gonne lana 10 Giacche uomo
…
Cotone 20 … … Incaricato del trasporto: ………
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
VENDITE “A STOCK”
Redazione Fiscale
Info Fisco 184/2010
Pag. 5 / 7
ELIMINAZIONE INVOLONTARIA
DISTRUZIONE INVOLONTARIA
Cause giustificative: consistono in generale in:
 cali fisici o di lavorazione delle merci
 furti
 distruzioni per calamità o incidenti.
ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
La perdita di beni da eventi fortuiti o indipendenti dalla volontà del contribuente è provata
alternativamente da:
 idonea documentazione di un organo di una Pubblica Amministrazione
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
da rendersi entro 30 giorni:
 dal verificarsi dell’evento
 o dalla data in cui se ne ha conoscenza
dalle quali risultino i medesimi dati richiesti per la distruzione volontaria
salvo l’obbligo di fornire, su richiesta, criteri ed elementi in base ai quali detto valore è stato
determinato.
N.B.: nel primo caso il verbale della Pubblica Amministrazione darà normalmente conto del “valore”
presunto dei beni; la Dichiarazione sostitutiva, al contrario, dovrà dare indicazione del “costo” (che,
peraltro, sarà l’importo fiscalmente deducibile.
La dichiarazione sostitutiva:
 deve fornire una distinta dei beni interessati per tipologia di evento (furto, cali,
deperimento, distruzione accidentale, errore nella conta fisica delle materie prime di
piccolissime dimensioni, ecc.)
 è ammessa anche per costo dei beni > 5.164,57.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 DPR n. 445/2000 - art. 2 c. 4 DPR n. 441/97)
Il sottoscritto Sig……………………………………. nato a ……………………….. il ……………………,
residente a …………….. via ……………………… C.F. ………………………….
legale rappresentante della società ………………….. con sede a …………… via ……… C.F. / P.IVA ………
PREMESSO
che in data ….. si è verificato un allagamento degli scantinati dei laboratori della società, siti in via……
DICHIARA
la perdita della seguente attrezzatura: ……………………..
per un costo complessivo di €. …………………………. [N.B.: anche > €. 5.164,57]
Si riserva di fornire, a richiesta, la dovuta documentazione.
Luogo e data
II Legale Rappresentante
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Esempi: verbale di accertamento:
- della distruzione per incendio redatto da parte dei Vigili del fuoco o dei Vigili urbani
- denuncia di furto alle forze di P.S. (Polizia o Carabinieri) o dei Vigili urbani
Redazione Fiscale
Info Fisco 184/2010
Pag. 6 / 7
SMALTIMENTO CON SOGGETTI “AUTORIZZATI”
Il DPR 441/97 non prevede alcun adempimento nel caso in cui i beni aziendali siano avviati
alla distruzione:
 mediante consegna a soggetti autorizzati in materia di smaltimento dei rifiuti
 indipendentemente che lo smaltimento tramite tali soggetti sia obbligatorio per legge o meno
(es: carta da macero).
Formulario rifiuti: i contribuenti che avviano consegnano i beni a soggetti “autorizzati” dimostrano la
distruzione con il “formulario di identificazione” di cui all’art. 15 D.lgs. n. 22 del 5/02/1997, debitamente
compilato a cura dello smaltitore.
BENI DUREVOLI Frigoriferi, surgelatori e congelatori Televisori Computer, stampanti e scanner Lavatrici e lavastoviglie Condizionatori d’aria Fotocopiatrici Impianti stereo e casse di amplificazione Mobili ed altri elettrodomestici ALTRO Toner esausto per fotocopiatrici Cartucce esauste per stampanti laser e getto d’inchiostro Pile anche ricaricabili Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato DISTRUZIONE DISPOSTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Non è necessario osservare alcun adempimento previsto dal DPR. n. 441 qualora la
distruzione sia disposta da un organo della Pubblica Amministrazione (RM n. 136/1999).
DISTRUZIONI FREQUENTI
LA “GRANDE DISTRIBUZIONE”: non è richiesta alcuna formalità
La rilevazione delle differenze non potrà essere causa di un accertamento tutte le volte in cui
risulti probabile che le differenze siano imputabili a fattori diversi rispetto alla vendita in nero
della merce mancante.
Esempio: merce invenduta deteriorabile; piccoli furti di merce.
ELIMINAZIONE PRODOTTI DEPERIBILI SCADUTI: anche in questo caso nessuna formalità è
richiesta.
RM 10/1996: “tali operazioni hanno le caratteristiche dell’ordinarietà, costituendo un evento che si ripete con costante
regolarità e rientra, di conseguenza, tra i casi di distruzioni correnti, per alterazione naturale del prodotto.”
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
OBBLIGO DI SMALTITORI AUTORIZZATI (cd. “Decreto Ronchi”)
Redazione Fiscale
Info Fisco 184/2010
Pag. 7 / 7
SFRIDI E CALI NATURALI
La procedura non si applica in caso di distruzioni derivanti da:
 sfridi usuali
 cali naturali
 trasformazioni delle merci in beni residuali rientranti nell’attività dell’impresa o risultanti da
regolare fatturazione nei confronti di un’altra impresa.
Cali naturali dei prodotti in giacenza: la produzione, lavorazione o vendita di prodotti possono subire
cali durante la giacenza in magazzino. non vi sono norme per l’eventuale documentazione.
Considerando che i cali naturali sono imputabili da fattori fisiologici, possono valere le disposizioni
normative previste ai fini doganali per le stime dei cali naturali e tecnici per la carne, pesce, formaggi,
uova, frutta, cereali, oli, vini, alcool e altri.
 decreto 13 gennaio 2000 n. 55 - cali naturali e tecnici merci soggette a vincoli doganali
 circolare del 22 gennaio 1976, n. 3 - 503994
 DPR n. 441/1997
Cali naturali: perdite di peso o di volume delle merci dovute a fenomeni chimici, fisici o biologici
Il Prodotto è elencato nelle tabelle allegata al decreto n. 55/2000
È prevista una percentuale di calo massima per la quale non necessita alcuna giustificazione o prova,
ma solo una semplice richiesta di riconoscimento.
Oltre tale percentuale e per i prodotti non indicati nelle tabelle è facoltà del direttore della
Circoscrizione Doganale o dell'Ufficio Tecnico di Finanza di riconoscere, su richiesta motivata degli
interessati, i cali naturali e tecnici che superano i limiti previsti.
CESSIONI PER BENEFICENZA
Le cessioni gratuite sono esenti IVA art. 10 Dpr 633/72 se effettuate a favore:
 di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica, Onlus
 di popolazioni colpite da calamità naturali.
EVITARE LA PRESUNZIONE DI CESSIONE IN NERO - CONDIZIONI
 comunicazione almeno 5 giorni prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza,
con l'indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, elenco dei beni, prezzo di acquisto
(per beni di costo non superiore ad €. 5.164,57 valgono le precauzioni di cui in precedenza)
 Documento di trasporto, con indicazione della causale
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dall’ente ricevente attestante la natura, qualità e
quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto.
In mancanza dei suddetti adempimenti, la cessione diviene assimilata agli “omaggi”.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Cali tecnici: perdite di peso o di volume subite in dipendenza di manipolazioni nei luoghi in cui sono
depositate o del trasporto da un luogo all'altro.