Anno 2010 - ODCEC di Vasto
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Anno 2010 N. RF184 www.redazionefiscale.it OGGETTO ELIMINAZIONE DEI BENI AZIENDALI RIFERIMENTI DPR 441/97; CM 31/2006, CM 6/2002, CM 136/1999 E 193/1998 CIRCOLARE DEL Pag. 1 / 7 12/11/2010 Sintesi: si analizzano gli adempimenti da porre in essere nelle diverse ipotesi di eliminazione dei beni aziendali, strumentali o di magazzino, con particolare riferimento alla distinzione tra eliminazione volontaria e distruzione accidentale. Un bene aziendale può venir meno per eventi: A) volontari: B) involontari: vendita (ordinaria o a stock) rottamazione dismissione (accantonamento dal processo produttivo) perdita accidentale (furto, smarrimento, ecc.) distruzione involontaria (per calamità, per cali naturali, etc.) PRESUNZIONE DI CESSIONE L’art. 53 Dpr 633/72 dispone quanto segue: presunzione: si presumono ceduti “in nero” quei beni: precedentemente acquistati/importati o prodotti (per i quali, dunque, vi è la “presa in carico”) non rinvenuti nei luoghi (sede principale o secondaria, depositi, ecc.) dove il contribuente (impresa o professionista) svolte la propria attività prova contraria: si deve poter dimostrare che i beni sono stati alternativamente: utilizzati per la produzione (quali beni incorporati nei prodotti o sfridi di lavorazione) consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (comodato, conto deposito, ecc.) distrutti (volontariamente) o perduti (involontariamente). Presunzione anche ai fini redditi: anche se le citate disposizioni sono previste normativamente solo in materia di Iva, la giurisprudenza le estende anche al comparto dei redditi (Cass. n. 11112/2008; n. 15087/2000, n. 17211/2006). Disponibilità dei luoghi: deve risultare alternativamente: a) dal Registro imprese b) da Dichiarazione inizio/variazione attività all’Agenzia Entrate (per i locali) (con riferimento ai mezzi di trasporto che stanno trasportando i beni, dalla iscrizione al PRA) N.B.: secondo la giurisprudenza la mancanza di segnalazione dei locali all’Agenzia fa scattare la presunzione, anche se dovuta a mera dimenticanza (senza dolo - Cass. Sent. n. 3435/2008) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 184/2010 Pag. 2 / 7 Consegna a terzi: deve risultare alternativamente: dal DDT: integrati della relativa causale (è sufficiente la conservazione del documento, senza alcuna registrazione in apposito registro – CM 193/1998 – salvo il caso di movimentazione intracomunitaria) da apposito registro (libro c/lavorazione, deposito ecc.) datato e numerato progressivamente o dal Libro giornale da un Registro Iva (o altro atto registrato) contenente: natura, qualità e quantità dei beni; dati identificativi del destinatario; causale non traslativa dell'invio. La dimostrazione: dell’utilizzo nell’attività produttiva: è libera (ammette le presunzioni semplici) della consegna a terzi: va provata nelle forme tassative disposte dall’art. 53 della perdita involontaria o della distruzione: nelle forme analizzate nel seguito. ELIMINAZIONE PER EVENTI VOLONTARI Il Dpr 441/97 disciplina le procedure necessarie nei casi di: a) distruzione volontaria di beni b) trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico. 1) COMUNICAZIONE AGLI UFFICI L’operazione va notificata in carta libera agli uffici finanziari: dell’Agenzia delle Entrate locale e del Comando della Guardia di finanza almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la distruzione (giorni di calendario) con indicazione di: luogo, data ora modalità di distruzione o di trasformazione natura, qualità e quantità dei beni ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere eventuale valore dei beni residuati dalla trasformazione. All'Agenzia delle Entrate di....................................... Al Comando della Guardia di Finanza di............................... FAC - SIMILE Oggetto: comunicazione di distruzione di beni (DPR n. 441/1997 - Art. 53 Dpr 633/72) La società..........................con sede in.......................(......), Via.........................Partita IVA …………………………. nella persona del Legale Rappresentante............................ DICHIARA che il giorno.................... alle ore..........................in................................................... si procederà alla distruzione dei seguenti beni aziendali: Descrizione bene Quantità Costo d'acquisto euro …………………………….. …………………………….. Totale secondo le seguenti modalità: ………………………………………….. Dalla distruzione si otterrà il seguente materiale di scarto ……………. Luogo e data II Legale Rappresentante CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it DISTRUZIONE VOLONTARIA DEI BENI Redazione Fiscale Info Fisco 184/2010 Pag. 3 / 7 Procedura d’urgenza: nei casi di particolare urgenza (es: pericolo per la salute, per danni alle cose, ecc.) è ammesso derogare al termine dei 5 giorni; tuttavia sarà necessario: l’intervento di un notaio (o, si ritiene, di altro pubblico ufficiale: forze di polizia, ecc.) che attesti sia la distruzione dei beni che i motivi dell’urgenza. 1) VERBALE DI DISTRUZIONE I soggetti che hanno assistito alle operazioni (funzionari dell’Agenzia, della GdF o un notaio) sono tenuti a redigere apposito verbale da cui risulti (CM 241/98): il rispetto delle procedure gli stessi dati da indicare nella comunicazione del contribuente (data e ora, quantità, ecc.). BENI DISTRUTTI ≤ €. 5.164,57 Se il “costo” (non valore economico) dei beni distrutti non è superiore ad €. 5.164,57: in luogo del verbale di terzi può essere redatta una autocertificazione. (art. 47 DPR n. 445/2000 - art. 2 c. 4 DPR n. 441/97) Il sottoscritto Sig……………………………………. nato a ……………………….. il ……………………, residente a …………….. via ……………………… C.F. …………………………. legale rappresentante della società ………………….. con sede a …………… via ……… C.F. / P.IVA ……… PREMESSO che in data ….. ha regolarmente comunicato agli organi competenti l’intenzione di procedere alle seguenti operazioni, con lettera racc. A/R nei 5 giorni antecedenti DICHIARA aver proceduto alla distruzione dei beni ivi indicati e segnatamente: attrezzatura …………….. per un valore di costo pari ad €. ………………. [N.B.: ≤ €. 5.164,57] Alle operazioni non è intervenuto alcun funzionario dell’Agenzia delle Entrate o della GdF. Si riserva di fornire, a richiesta, la dovuta documentazione. Luogo e data II Legale Rappresentante ATTENZIONE – CONVOCAZIONE DEI FUNZIONARI: risulta essere prassi invalsa non provvedere alla convocazione in presenza di beni di costo storico inferiore ad €. 5.164,57; si deve, tuttavia, rilevare che l’esonero è espressamente previsto solo con riferimento al verbale, e non anche alla presenza dei funzionari. L’Agenzia, peraltro, non ha mai avallato tale posizione (pare, al contrario, richiedere sempre l’intervento). Pertanto, in via cautelativa, si consiglia di procedere sempre alla comunicazione all’Ag. Entrate ed alla GdF. CM 193/98: “Nel caso di distruzione di beni o di loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico (…), il comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce, ai fini della prova, una particolare procedura così articolata: - redazione di una comunicazione (…) che deve essere inviata agli uffici delle entrate o, in mancanza, agli uffici delle imposte dirette, e ai comandi della guardia di finanza (…) - redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell'amministrazione finanziaria (…) ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 4/01/1968, n. 15, se l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire 10 milioni. Da tale verbale o dichiarazione di atto notorio devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonchè natura quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. È appena il caso di precisare che la partecipazione alle operazioni di distruzione o trasformazione del personale dell'amministrazione finanziaria (o dei militari della guardia di finanza) deve essere ordinariamente assicurata. Numero di operazioni: non vi è alcun limite di operazioni che si possono effettuare (il limite di €. 5.164,57 è disposto per singola operazione e non su base annua). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Redazione Fiscale Pag. 4 / 7 Info Fisco 184/2010 DISMISSIONE DEI BENI I beni possono essere volontariamente distolti dall’attività: a) non solo distruggendoli b) ma anche distogliendoli dall’attività produttiva (di beni o servizi); in tal caso il bene viene semplicemente “accantonato”. In tal caso: il residuo ammortizzabile rimane comunque immediatamente deducibile (art. 102 c. 4 Tuir) se poi il bene: rimane presso i locali dell’azienda: occorre procurarsi una prova documentale di tale destinazione (con verbale del CdA o Collegio sindacale, oppure con “atti interni” dell’impresa: verbali, relazioni tecniche, disposizioni, ordini di servizio, ecc.) viene spostato altrove: occorre anzitutto adottare le cautele viste in precedenza per evitare la presunzione di cessione in nero; la prova documentale della dismissione dal processo produttivo potrà essere indicata sui documenti che certificano lo spostamento (es.: sul DDT). E’ ipotesi frequente l’eliminazione delle scorte di magazzino obsolete tramite vendita “in blocco”. Adempimenti: l’operazione deve ordinariamente risultare: da regolare fattura di vendita da copia del documento di trasporto, riportante la natura e quantità dei beni, sottoscritto per ricevuta dall’acquirente l’originale del DDT (conservato del cedente) deve essere integrato del costo di acquisto dei beni. Rossi Moda Mare P. Iva ……….. Alfa Srl … Esempio – il sig. Rossi gestisce un negozio di abbigliamento. A fine stagione decide di vendere a stock per €. 10.000 le rimanenze dei capi più “alla moda” (costo storico di €. 25.000): egli procede pertanto ad emettere i seguenti documenti: DOCUMENTO DI TRASPORTO N. 41 del 20/12/2010 Copia Descrizione dei beni Natura Qualità Quantità COSTO Gonne lana 10 5.000,00 Cotone 20 6.000,00 Giacche uomo … … … 25.000,00 Incaricato del trasporto: ……… Rossi Moda Mare Rossi Moda Mare P. Iva ……….. P. Iva ……….. Alfa Srl … Alfa Srl … FATTURA n. 10 del 30/12/10 DOCUMENTO DI TRASPORTO N. 41 del 20/12/2010 Copia Cliente Descrizione: Vendita a Stock capi di vestiario Rif. DDT n. 41 del 20/12/2010 Imponi bi l e 10.000,00 Iva 2.000,00 Total e fa ttura 12.000,00 Copia Cliente Descrizione dei beni + Natura Qualità Quantità Gonne lana 10 Giacche uomo … Cotone 20 … … Incaricato del trasporto: ……… CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it VENDITE “A STOCK” Redazione Fiscale Info Fisco 184/2010 Pag. 5 / 7 ELIMINAZIONE INVOLONTARIA DISTRUZIONE INVOLONTARIA Cause giustificative: consistono in generale in: cali fisici o di lavorazione delle merci furti distruzioni per calamità o incidenti. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE La perdita di beni da eventi fortuiti o indipendenti dalla volontà del contribuente è provata alternativamente da: idonea documentazione di un organo di una Pubblica Amministrazione Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: da rendersi entro 30 giorni: dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza dalle quali risultino i medesimi dati richiesti per la distruzione volontaria salvo l’obbligo di fornire, su richiesta, criteri ed elementi in base ai quali detto valore è stato determinato. N.B.: nel primo caso il verbale della Pubblica Amministrazione darà normalmente conto del “valore” presunto dei beni; la Dichiarazione sostitutiva, al contrario, dovrà dare indicazione del “costo” (che, peraltro, sarà l’importo fiscalmente deducibile. La dichiarazione sostitutiva: deve fornire una distinta dei beni interessati per tipologia di evento (furto, cali, deperimento, distruzione accidentale, errore nella conta fisica delle materie prime di piccolissime dimensioni, ecc.) è ammessa anche per costo dei beni > 5.164,57. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art. 47 DPR n. 445/2000 - art. 2 c. 4 DPR n. 441/97) Il sottoscritto Sig……………………………………. nato a ……………………….. il ……………………, residente a …………….. via ……………………… C.F. …………………………. legale rappresentante della società ………………….. con sede a …………… via ……… C.F. / P.IVA ……… PREMESSO che in data ….. si è verificato un allagamento degli scantinati dei laboratori della società, siti in via…… DICHIARA la perdita della seguente attrezzatura: …………………….. per un costo complessivo di €. …………………………. [N.B.: anche > €. 5.164,57] Si riserva di fornire, a richiesta, la dovuta documentazione. Luogo e data II Legale Rappresentante CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Esempi: verbale di accertamento: - della distruzione per incendio redatto da parte dei Vigili del fuoco o dei Vigili urbani - denuncia di furto alle forze di P.S. (Polizia o Carabinieri) o dei Vigili urbani Redazione Fiscale Info Fisco 184/2010 Pag. 6 / 7 SMALTIMENTO CON SOGGETTI “AUTORIZZATI” Il DPR 441/97 non prevede alcun adempimento nel caso in cui i beni aziendali siano avviati alla distruzione: mediante consegna a soggetti autorizzati in materia di smaltimento dei rifiuti indipendentemente che lo smaltimento tramite tali soggetti sia obbligatorio per legge o meno (es: carta da macero). Formulario rifiuti: i contribuenti che avviano consegnano i beni a soggetti “autorizzati” dimostrano la distruzione con il “formulario di identificazione” di cui all’art. 15 D.lgs. n. 22 del 5/02/1997, debitamente compilato a cura dello smaltitore. BENI DUREVOLI Frigoriferi, surgelatori e congelatori Televisori Computer, stampanti e scanner Lavatrici e lavastoviglie Condizionatori d’aria Fotocopiatrici Impianti stereo e casse di amplificazione Mobili ed altri elettrodomestici ALTRO Toner esausto per fotocopiatrici Cartucce esauste per stampanti laser e getto d’inchiostro Pile anche ricaricabili Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato DISTRUZIONE DISPOSTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Non è necessario osservare alcun adempimento previsto dal DPR. n. 441 qualora la distruzione sia disposta da un organo della Pubblica Amministrazione (RM n. 136/1999). DISTRUZIONI FREQUENTI LA “GRANDE DISTRIBUZIONE”: non è richiesta alcuna formalità La rilevazione delle differenze non potrà essere causa di un accertamento tutte le volte in cui risulti probabile che le differenze siano imputabili a fattori diversi rispetto alla vendita in nero della merce mancante. Esempio: merce invenduta deteriorabile; piccoli furti di merce. ELIMINAZIONE PRODOTTI DEPERIBILI SCADUTI: anche in questo caso nessuna formalità è richiesta. RM 10/1996: “tali operazioni hanno le caratteristiche dell’ordinarietà, costituendo un evento che si ripete con costante regolarità e rientra, di conseguenza, tra i casi di distruzioni correnti, per alterazione naturale del prodotto.” CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it OBBLIGO DI SMALTITORI AUTORIZZATI (cd. “Decreto Ronchi”) Redazione Fiscale Info Fisco 184/2010 Pag. 7 / 7 SFRIDI E CALI NATURALI La procedura non si applica in caso di distruzioni derivanti da: sfridi usuali cali naturali trasformazioni delle merci in beni residuali rientranti nell’attività dell’impresa o risultanti da regolare fatturazione nei confronti di un’altra impresa. Cali naturali dei prodotti in giacenza: la produzione, lavorazione o vendita di prodotti possono subire cali durante la giacenza in magazzino. non vi sono norme per l’eventuale documentazione. Considerando che i cali naturali sono imputabili da fattori fisiologici, possono valere le disposizioni normative previste ai fini doganali per le stime dei cali naturali e tecnici per la carne, pesce, formaggi, uova, frutta, cereali, oli, vini, alcool e altri. decreto 13 gennaio 2000 n. 55 - cali naturali e tecnici merci soggette a vincoli doganali circolare del 22 gennaio 1976, n. 3 - 503994 DPR n. 441/1997 Cali naturali: perdite di peso o di volume delle merci dovute a fenomeni chimici, fisici o biologici Il Prodotto è elencato nelle tabelle allegata al decreto n. 55/2000 È prevista una percentuale di calo massima per la quale non necessita alcuna giustificazione o prova, ma solo una semplice richiesta di riconoscimento. Oltre tale percentuale e per i prodotti non indicati nelle tabelle è facoltà del direttore della Circoscrizione Doganale o dell'Ufficio Tecnico di Finanza di riconoscere, su richiesta motivata degli interessati, i cali naturali e tecnici che superano i limiti previsti. CESSIONI PER BENEFICENZA Le cessioni gratuite sono esenti IVA art. 10 Dpr 633/72 se effettuate a favore: di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica, Onlus di popolazioni colpite da calamità naturali. EVITARE LA PRESUNZIONE DI CESSIONE IN NERO - CONDIZIONI comunicazione almeno 5 giorni prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, con l'indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, elenco dei beni, prezzo di acquisto (per beni di costo non superiore ad €. 5.164,57 valgono le precauzioni di cui in precedenza) Documento di trasporto, con indicazione della causale dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dall’ente ricevente attestante la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto. In mancanza dei suddetti adempimenti, la cessione diviene assimilata agli “omaggi”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Cali tecnici: perdite di peso o di volume subite in dipendenza di manipolazioni nei luoghi in cui sono depositate o del trasporto da un luogo all'altro.