COMUNE DI CHIAVARI

Transcript

COMUNE DI CHIAVARI
COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova
Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG VOLTA
ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA INSEDIABILITÀ DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
DI PARTICOLARE CARATTERE. INDIVIDUAZIONE DI NUOVA CATEGORIA
COMMERCIALE, CF III A 4 (ATTIVITÀ DI RIVENDITA ARTICOLI SEXY SHOP) E
RELATIVA DISCIPLINA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune di Chiavari è dotato di Piano Regolatore Generale approvato
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.68 del 3 maggio 2002;
- che l’art.6.01.3 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore
Generale, individua e disciplina le attività relative alla Categoria Funzionale III
(attività terziarie);
- che fra le funzioni indicate dalla ridetta norma sono individuabili attività di
commercio al dettaglio tradizionale, di artigianato di servizio e
paracommerciali;
- che con Provvedimento Dirigenziale n.115697 in data 12 novembre 2013
della Provincia di Genova era stata approvata una variante normativa al
vigente Piano Regolatore Generale volta all’individuazione di una nuova
categoria funzionale a3 attività paracommerciale ad integrazione
dell’art.6.01.3;
- che tale nuova attività paracommerciale era relativa alle funzioni di
intrattenimento e di svago (sale giochi) in ordine alle quali, in ragione degli
effetti di natura sociale ed etica, specialmente sull’utenza più giovane e
debole, si era operata una scelta limitativa allo scopo di regolamentarne in
senso restrittivo l’insediamento ed il loro svolgimento;
CONSIDERATO:
- che valutazioni pressoché analoghe motivano l’assunzione di un
provvedimento volto a escludere, all’interno delle aree maggiormente
sensibili della città, l’insediabilità di attività commerciali nel settore dei
prodotti a contenuto sessuale, per i quali già la legge interdice l’accesso ai
minori di 18 anni;
Pagina 1 di 4
- che in ragione della particolarità degli articoli in vendita nei sopra ricordati
“Sexy Shop”, appare opportuna l’introduzione, a complemento di quanto già
disciplinato con l’art. 6.01.3 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore
Generale, di una nuova ed incisiva normativa in grado di limitare gli effetti,
anche in questo caso di ordine sociale ed etico, che la presenza di tali
categorie commerciali possono produrre;
- che in particolare la disciplina da applicare alla categoria in trattazione deve
essere volta ad impedirne una piena visibilità in determinate sensibili
situazioni territoriali ed in rapporto ad un’utenza più esposta e meno difesa,
quali bambini e minori in genere, anziani, malati ecc;
RITENUTO necessario pertanto integrare il citato art. 6.01.3 con
l’introduzione di una nuova categoria commerciale relativa all’attività di
vendita in esame, individuata con la sigla a 4 definita quali attività di rivendita
articoli Sexy Shop e regolamentare l’insediamento di tale funzione con una
serie di limitazioni territoriali e di carattere prestazionale di cui nello specifico
al deliberato di seguito rappresentato;
DATO ATTO che la pratica è stata esaminata dalla competente
Commissione 2° in data 16/05/2014;
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO
DELIBERA
1) di INTEGRARE l’art. 6.01.3 delle norme di attuazione del PRG Cf III
(Attività terziarie) introducendo, dopo la lettera a3, riguardante attività di
intrattenimento e di svago (sale giochi), una ulteriore funzione
commerciale individuata come a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy
Shop);
2) di DISCIPLINARE l’insediamento di detta funzione commerciale Cf III
a4 (Attività di rivendita Sexy Shop) nei seguenti termini.
“La Cf III – a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) non è ammessa
nelle sottozone A1 – A2 – A3.
La Cf III – a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) è consentita in
tutte le rimanenti zone di PRG con le limitazioni e le condizioni sotto
indicate:
a) E’ vietato l’insediamento, sia di nuova formazione, sia in
sostituzione di attività commerciali preesistenti, della Cf III a 4
(Attività di rivendita articoli Sexy Shop) in locali posizionati a
meno di 100 m. misurati in linea d’aria, da asili, istituti scolastici di
qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, cimiteri, centri
giovanili, parchi gioco, giardini pubblici.
Pagina 2 di 4
b) La distanza minima fra locali destinati alla Cf III a 4 (Attività di
rivendita articoli Sexy Shop) deve essere pari a 500 ml. calcolati
in linea d’aria;
c) I locali destinati alla Cf III a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy
Shop) devono presentare le seguenti caratteristiche:
- non essere particolarmente visibili e non identificabili con
simboli o immagini percepibili dall’esterno che richiamino
gli articoli in vendita all’interno dei locali;
- non avere superficie superiore ai 200 mq.;
d) Le attività riconducibili alla Cf III a 4 (Attività di rivendita articoli
Sexy Shop) già autorizzati ed in esercizio alla data di adozione
della presente deliberazione, devono intendersi fatte salve,
tuttavia qualora risultassero non conformi alla disciplina adottata
con il presente provvedimento dovranno intendersi ad
esaurimento per cui negli immobili che ospitano tale attività sono
ammessi solo interventi di manutenzione edilizia”.
3) di DARE MANDATO al competente Settore 5, “Programmazione ed
Attuazione delle Politiche Urbanistiche”, affinché provveda ai
conseguenti adempimenti di pubblicazione, deposito e pubblicità
previsti dalla legge;
4) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000;
Pagina 3 di 4
Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG VOLTA
ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA INSEDIABILITÀ DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
DI PARTICOLARE CARATTERE. INDIVIDUAZIONE DI NUOVA CATEGORIA
COMMERCIALE, CF III A 4 (ATTIVITÀ DI RIVENDITA ARTICOLI SEXY SHOP) E
RELATIVA DISCIPLINA.
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE POLITICHE URBANISTICHE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTO:
Si esprime parere favorevole
X
Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate
Data 12.05.2014
IL DIRIGENTE
Dott. Arch. GIULIANO ALESSANDRO BERNARDINI
Pagina 4 di 4