Novità Fiscali del periodo Comunicazione beni ai soci entro il
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Novità Fiscali del periodo Comunicazione beni ai soci entro il
Dispensa Castel Goffredo – 26 gennaio 2013 Novità Fiscali del periodo Comunicazione beni ai soci entro il 2 aprile 2013 A cura di Donata Olivari e Cristiano Corghi FormaRatio S.r.l. - Via Cremona, 99 - 25124 Brescia Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 - C.Fisc. / P.IVA 02820970982 Registro Imprese di Brescia n. 02820970982 - Capitale sociale € 25.000 interamente versato [email protected] - www.ratio.it/formaratio IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • MODELLO DI CERTIFICAZIONE Artt. 27, 27-bis e 27-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 4, c. 6-quater D.P.R. 22.07.1998, n. 322 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - L. 29.12.1962, n. 1745 - Art. 12 D. Lgs. 21.11.1997, n. 461 - D.M. 4.02.1998 D.P.R. 16.04.2003, n. 126 - D.M. 2.04.2008 - C.M. 12.05.1998, n. 123/E Provv. Ag. Entrate 7.01.2013 La certificazione degli utili corrisposti nel 2012 deve essere rilasciata, entro il 28.02.2013, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero a imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Si ricorda che l’art. 2, cc. 6-12 D.L. 138/2011 ha disposto l’unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive applicate agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in società di capitali detenute da soggetti non residenti diversi dalle società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati Ue/See white list (soggette alla ritenuta del 1,375%) e sui proventi derivanti dalle partecipazioni in società di investimento immobiliare, quotate e non quotate, percepiti dal 1.01.2012. SCHEMA DI SINTESI • Utili per la partecipazione in • Esclusi: soggetti Ires, residenti o non .. gli utili e altri proventi assoggettati a residenti, in qualunque forma ritenuta alla fonte a titolo d’imposta Corresponsione corrisposti. o ad imposta sostitutiva; di utili • Distribuzioni di riserve di .. gli utili e i proventi relativi a partecipacapitale che sono considerate zioni detenute nell’ambito delle gestioni utili e riserve di utili (art. 47, individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. c. 1 Tuir). 461/1997). OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE • Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla Proventi derivanti da titoli e partecipazione ai risultati economici. strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, c. • Partecipazioni in società non residenti, se la relativa remunerazione è stata totalmente 2, lett. a) Tuir. indeducibile nella determinazione del redCorresponsione dito di impresa. di proventi equiparati Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, agli utili di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con apporto di capitale, ovvero di capitale e opere o servizi. Remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili. Utili • Numero delle azioni o quote ed eventuale percentuale di possesso (in caso di contitolarità). • Dividendo unitario senza alcun troncamento e dividendo complessivo lordo, suddiviso tra l’ammontare corrisposto con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 e con utili prodotti in data successiva. • Ritenute operate o imposta sostitutiva applicata. • Dividendo al netto delle imposte applicate all’estero (netto frontiera). • Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza. Proventi equiparati • Dati dei proventi e delle ritenute relativi a: .. titoli e strumenti finanziari, di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir; .. contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con l’apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi. PRINCIPALI DATI DA INSERIRE TERMINE DI CONSEGNA Entro il 28.02 di ogni anno, con riferimento agli utili corrisposti nell’anno precedente. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 3 A T I O IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse MODELLO DI CERTIFICAZIONE Schema di certificazione relativa ad utili corrisposti a persona fisica in relazione a partecipazioni qualificate Esempio CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI 2012 EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL’ANNO DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE Codice fiscale Cognome e Nome o Denominazione 00123456789 Alfa S.r.l. Comune Prov. Cap MN Mantova 46100 Via e numero civico Via Cavour, 10 SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE SEZIONE II DATI RELATIVI ALL’INTERMEDIARIO NON RESIDENTE Codice del soggetto che rilascia la certificazione Codice fiscale o codice identificativo estero ISIN Cognome e Nome o Denominazione 1 2 3 A Cod.Stato estero 4 Comune Prov. Via e numero civico 5 6 7 Codice ABI Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT Codice fiscale 8 9 10 Cod.Stato estero Denominazione 11 SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI 12 Codice fiscale Cognome ovvero Denominazione 13 14 RSSMRA44P07C118J Rossi Sesso Nome (solo per le persone fisiche) 15 SEZIONE IV 16 Mario M 07 1944 Comune (o Stato estero) di nascita Prov. 18 19 Mantova Prov. Via e numero civico 21 22 MN Codice stato estero Codice di identificazione fiscale estero 23 24 20.000 Percentuale contitolarità 26 MN Via Verdi, 300 Dividendo unitario Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 27 28 29 6,50 Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 30 31 Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32 130.000,00 Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33 Interessi riqualificati dividendi Netto frontiera Utili da SIIQ e da SIINQ Aliquota Ritenuta 34 35 36 37 38 Imposta sostitutiva Imposta estera Dividendo dei soci in trasparenza 39 40 41 Delibera assembleare del 6.07.2012 FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE DATA 26 A 09 Mantova giorno R anno 20 25 ANNOTAZIONI Data di nascita 17 giorno mese Comune del domicilio fiscale Numero azioni o quote DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI (M o F) T I mese 02 anno Francesco Bianchi 2013 O 4 Aggiornato al 21.01.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI 2012 SOGGETTI A RITENUTA SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • CASO PRATICO Art. 4, cc. 6-ter e 6-quater, D.P.R. 22.07.1998, n. 322 Artt. 25 e 25-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600 Entro il 28.02.2013 deve essere rilasciata, dai datori di lavoro e dai sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi a professionisti o pagato provvigioni ad agenti, rappresentanti ed altri intermediari di commercio, la certificazione degli importi erogati nel 2012. La certificazione è rilasciata in forma libera, anche se devono essere presenti tutti i dati che saranno oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770 semplificato. Il sostituto può decidere, alternativamente, di rilasciare una certificazione unica per tutti i compensi corrisposti durante l’anno, oppure compilare la certificazione nel momento in cui effettua ciascun pagamento nel corso dell’anno. SCHEMA DI SINTESI • Somme riferite a redditi di lavoro autonomo professionale o occasionale. • Provvigioni per prestazioni, anche occasionali, derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendite a domicilio. • Compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio dell’attività dilettan• Redditi: tistica, che non comprendono i rimborsi spese documentate .. soggetti a ritenuta; relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, in occasione di ESEMPI .. corrisposti nel 2012. prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. DI REDDITI • Utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in Artt. 25 DA CERTIFICARE partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente e 25-bis da lavoro. D.P.R. 600/1973 • Somme erogate a titolo di diritto d’autore. • Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche. • Indennità per la cessazione da funzioni notarili. • Indennità per la cessazione di attività sportiva professionale. • Compensi erogati ai professionisti che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative produttive e dei contribuenti minimi. • Dati anagrafici di committente e percipiente. • Ammontare lordo del compenso corrisposto e della ritenuta Libera operata. • Somme non soggette a ritenuta (esempio: rimborsi spese, imFORMA porto dell’abbattimento forfetario in caso di diritti d’autore o DELLA quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile). CERTIFICAZIONE • Contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dai profesDevono essere riportati sionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. i dati da indicare nel Modello 770 sempli- • Non si considera il contributo integrativo destinato alle casse professionali. ficato. • Causale del pagamento. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 5 A T I O IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse CASO PRATICO Fac-simile di modello di certificazione Esempio Certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta (art. 4, c. 6-ter D.P.R. 322/1998) Spett.le Alfa S.n.c. di Rossi Mario & C. .............................................................. Via Italia, n. 5 .............................................................. 46042 Castel Goffredo (Mn) .............................................................. P. IVA 00123450789 .............................................................. Verdi Franco .............................................................. Corso Virgilio, n. 18 .............................................................. 46100 Mantova (Mn) .............................................................. .............................................................. VRDFRN34L11M125Q C.F. ....................................................... Mantova nato a .................................................... 11.07.1934 il ........................................................... Per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie si attesta che, nel corso dell’anno 2012, sono stati corrisposti i seguenti compensi assoggettati a ritenuta. Causale n. fatt. - dt. fatt. Totale lordo (1) Somme non sogg Imponibile Mese di pagamento % Riten. Versam. acconto rit. Contr. Inps Netto corrisp. A (2) N. 29 - 1.02.12 510,00 10,00 500,00 2/12 20% 100,00 16.03.12 - 410,00 A N. 190 - 2.05.12 571,20 11,20 560,00 5/12 20% 112,00 18.06.12 - 459,20 A N. 789 - 1.06.12 510,00 10,00 500,00 6/12 20% 100,00 16.07.12 - 410,00 A N. 956 - 3.08.12 519,79 19,79 500,00 8/12 20% 100,00 17.09.12 - 419,79 2.110,99 50,99 2.060,00 - 412,00 - 1.698,99 Totali L’importo delle ritenute è stato versato in conformità alle disposizioni in materia. - Dati identificativi del soggetto erogante o sostituto d’imposta Alfa S.n.c. Via Italia, n. 5 46042 Castel Goffredo (Mn) 25.02.2013 Data ............................... Mario Rossi ...................................................... (Legale rappresentante) (1) Note (2) R A Importo al netto di IVA. Prestazione di lavoro autonomo rientrante nell’esercizio di arte o professione abituale. T I O 6 Aggiornato al 21.01.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IVA imposte e tasse video FISCO del 23.01.2013 n. 0376-775130 www.ratiofad.it SOMMARIO COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA Art. 9 D.P.R. 7.12.2001, n. 435 - Art. 8-bis D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Provv. Ag. Entrate 15.01.2013 Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78 - Modello di comunicazione dati IVA annuale • SCHEMA DI SINTESI • AMBITO SOGGETTIVO • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La comunicazione annuale dati IVA, da presentare annualmente entro il mese di febbraio, è costituita da un modello, estremamente semplificato, sul quale il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, per determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. La comunicazione relativa all’anno d’imposta 2012 mantiene inalterato il modello rispetto a quello inviato per il 2011. La finalità della comunicazione è quella di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle risorse proprie che ciascun Stato membro deve versare al bilancio comunitario. SCHEMA DI SINTESI SCADENZA Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno; se il termine di presen- tazione scade di sabato, lo stesso è prorogato al 1° giorno feriale successivo. Reperibilità La comunicazione deve essere redatta utilizzando l’apposito modello per i dati del 2012, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni, è gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it o www.finanze.gov.it. Presentazione Regola Il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. MODELLO CONTENUTO Elementi esclusi • Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. • È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. • Non rilevano le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta, il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell’imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA. Effetti • La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA”, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. • Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà, invece, mediante lo strumento della dichiarazione annuale. Sanzioni • La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l’inapplicabilità delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. • L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00. RILEVANZA Correzione dei dati Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti in dichiarazione annuale. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 7 A T I O imposte e tasse IVA AMBITO SOGGETTIVO SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI ESCLUSI • Sono tenuti alla presentazione della comu- • Anche se nell’anno non hanno effettuato nicazione annuale dati IVA, in generale, i operazioni imponibili ovvero non sono tetitolari di partita IVA tenuti alla presentazione nuti ad effettuare le liquidazioni periodiche della dichiarazione annuale IVA. (salvo eccezioni). • Codice attività • Rileva l’attività svolta in via prevalente, desunta dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. • Persone fisiche con volume d’affari fino a € 25.000,00 • Presentazione dichiarazione annuale entro febbraio • Nuovi contribuenti minimi • Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA Per l’anno a cui si riferisce la comunicazione. • Persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000,00, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. • Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio. • Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011). • Contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993), ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario (es.: acquisti di oro e argento puro, rottami). • Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ossia che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000,00. • Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. • Imprese individuali che abbiano concesso in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione. • Soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri Ue, nell’ipotesi di cui all’art. 44, c. 3, 2° periodo del D.L. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta. • Associazioni sportive dilettantistiche, nonché associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco e, in generale, soggetti che, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991, sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. • Soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE. R A T I • Stato ed enti pubblici • Organi e amministrazioni dello Stato. • Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi, Comunità Montane, Province e Regioni. • Enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali. • Enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali. • Procedure concorsuali • Soggetti sottoposti a procedure concorsuali. O 8 Aggiornato al 21.01.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IVA imposte e tasse MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA Entro il mese di febbraio di ciascun anno PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA • Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica. • È esclusa, pertanto, ogni altra modalità • La comunicazione può essere presentata in via telematica: di presentazione. .. direttamente dal contribuente; .. tramite intermediari abilitati. • Servizio telematico Entratel • I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20. Non residenti • Servizio telematico Fisconline Se identificati in Italia, ai fini IVA si abilitano al servizio Entratel, utilizzando l’indirizzo Internet: http://telematici. agenziaentrate.gov.it. • I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi del servizio telematico Internet, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sussista l’obbligo di presentare tale dichiarazione. • I modelli si considerano presentati nel giorno in cui è conclusa la Prova ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. della • La prova della presentazione è data dalla comunicazione, rilasciata presentazione dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento. PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI • Incaricati abilitati • Gli incaricati abilitati sono obbligati a presentare all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica. L’accettazione delle comunicazioni è facoltativa e l’incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. • Gruppi di società • Nell’ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati IVA, relative ai soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente abbia i requisiti per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo attraverso il predetto servizio. Per incaricare un’altra società del gruppo alla presentazione telematica delle proprie comunicazioni dati IVA, la società deve consegnare tali comunicazioni, debitamente sottoscritte, alla società incaricata; quest’ultima dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati. ATTESTAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE • Invio • La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. • Consultazione • Tale comunicazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia; la comunicazione di avvenuta presentazione può essere richiesta (sia dal contribuente, sia dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini Comunicazioni previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 scartate giorni successivi alla data di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 9 A T I O imposte e tasse IVA Esempio n. 1 Dati Comunicazione annuale dei dati IVA per il 2012 • Le vendite comprendono la cessione di un bene strumentale al prezzo di € 1.000. • Gli acquisti comprendono l’acquisto di un macchinario per € 10.000. • Azienda in contabilità separata. Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c. 0 1 2 3 4 5 6 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 9 2 1 1 2 3 4 5 6 0 2 0 1 0 X R S S M R A 4 4 P 0 7 C 1 1 8 R 1 100.000 1.000 50.000 10.000 21.000 10.500 10.500 Mario Rossi B N C N D R 5 5 P 0 8 C 1 1 8 Q X 4 R A T I 02 Andrea Bianchi 2013 O 10 Aggiornato al 21.01.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IVA imposte e tasse video FISCO del 23.01.2013 n. 0376-775130 www.ratiofad.it EMISSIONE FATTURE UE ED EXTRA-UE DAL 2013 SOMMARIO Artt. 6, 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 39 D.L. 30.08.1993, n. 331 - L. 24.12.2012, n. 228 • SCHEMA DI SINTESI • APPROFONDIMENTI La legge di Stabilità 2013 estende l’obbligo di fatturazione alle operazioni non soggette all’IVA per carenza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972); tali documenti devono contenere, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione “inversione contabile” in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato membro dell’Unione europea e l’annotazione “operazione non soggetta” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea. La nuova disciplina modifica dal 1.01.2013 anche il termine per adempiere gli obblighi di fatturazione. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto (rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza). Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (e con riferimento al mese precedente) anche nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione, con eventuale indicazione del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Nella fattura deve essere indicato il titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma (comunitaria o nazionale) di riferimento. L’obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è pertanto esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE. SCHEMA DI SINTESI • I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello a) Cessioni di beni e prestazioni di servizi, Stato dal 1.01.2013 hanno l’obbligo di: diverse da quelle esenti [di cui all’art. Annotazione: .. emissione della fattura anche per le tipo- 10, nn. da 1) a 4) e 9)(1)], effettuate nei inversione OBBLIGO logie di operazioni non soggette all’IVA confronti di un soggetto passivo che è contabile DI EMISSIONE per carenza del requisito della territorialità debitore dell’imposta in un altro Stato DELLA FATTURA (articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972); membro dell’Unione Europea. .. indicare, in luogo dell’ammontare dell’imDal 1.01.2013 posta, le specifiche annotazioni con l’eb) Cessioni di beni e prestazioni di serAnnotazione: ventuale specificazione della relativa nor- vizi che si considerano effettuate fuori operazione ma comunitaria o nazionale. dell’Unione Europea. non soggetta TERMINE PER EMISSIONE DELLA FATTURA Nota EFFETTI • Tali operazioni, non rilevanti territorialmente oggetto di fatturazione dal 1.01.2013, concorrono alla formazione del volume d’affari annuo del cedente o prestatore di servizi. • Le cessioni di beni extraterritoriali, per le quali vige il nuovo obbligo di fatturazione, sono da includere nella comunicazione black list se effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in paesi black list. • Tali operazioni, che non generano plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, sono irrilevanti nel calcolo del volume d’affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto passivo italiano. • L’ampliamento del volume d’affari ha effetto sull’accesso alle liquidazioni trimestrali, sui rimborsi IVA ai sensi dell’art. 30, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972 (operazioni imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni) e sull’accesso a particolari agevolazioni (regime IVA per cassa, contribuenti minori, ecc.). Cessioni e prestazioni intracomunitarie a soggetti passivi stabiliti nella Ue Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie è emessa fattura a norma dell’art. 21 D.P.R. 633/1971 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione o la prestazione emette fattura o, fermo restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario ovvero da un terzo. Cessioni e prestazioni extra Ue Per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti nel territorio (e ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della Ue), la fattura (o autofattura) è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. (1) Si tratta delle operazioni finanziarie, assicurative e relative intermediazioni. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 11 A T I O IVA imposte e tasse APPROFONDIMENTI MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI • Cessioni intracomunitarie Art. 39 D.L. 331/1993 • Le cessioni intracomunitarie e gli acqui- • Il momento di effettuazione sti intracomunitari di beni si considerano degli acquisti intracomunitaeffettuati all’atto dell’inizio del traspor- ri coincide con quello delle to o della spedizione al cessionario o a corrispondenti cessioni, senza terzi per suo conto, rispettivamente dal quindi più distinguere, se il territorio dello Stato o dal territorio dello trasporto avviene con mezzi Stato membro di provenienza. del cedente o del cessionario. Emissione anticipata della fattura Se anteriormente al verificarsi dell’evento è stata emessa la fattura relativa a un’operazione intracomunitaria, la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. Pagamento acconti Non rileva più il pagamento di acconti. Effetti traslativi successivi Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Le cessioni ed i trasferimenti di beni e gli acquisti intraCessioni comunitari effettuati in modo continuativo nell’arco di un continuative periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese. • Prestazioni di servizi generiche intra e extra Ue Art. 6, c. 6 D.P.R. 633/1972 • Prestazioni di servizi specifiche Art. 6, cc. 3 e 4 D.P.R. 633/1972 • Le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle specifiche di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Pagamento anticipato Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Fattura anticipata L’emissione anticipata della fattura non rileva ai fini dell’effettuazione del servizio generico. Prestazioni continuative • Si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi. • Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. • Le prestazioni di servizi (art. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972) diverse da quelle generiche (art. 7-ter) si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Prestazioni di carattere Si considerano effettuate nel mese successivo a quello in periodico o cui sono rese. continuativo Pagamento acconti Fattura anticipata R A T I Se anteriormente è emessa fattura, o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. O Aggiornato al 21.01.2013 12 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IVA imposte e tasse REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INTRACOMUNITARIE • Acquisti intracomunitari • Quando il fornitore di beni o pre- • La procedura di integrazione è perstatore di servizi è stabilito in un tanto estesa alle cessioni di beni e altro paese Ue, gli adempimenti prestazioni di servizi, anche non gedevono essere eseguiti a norma neriche effettuate da soggetti passivi degli artt. 46 e 47 D.L. 331/1993. stabiliti in altri paesi Ue. • Pertanto, le fatture relative agli acquisti intracomunitari: .. previa integrazione • L’autofattura non è più emessa per le operazioni intracomunitarie; rimane per le operazioni extracomunitarie. .. sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera; .. sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, anteriormente alla liquidazione nella quale è esercitato il diritto, ed entro il termine ordinario (biennale) previsto dall’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972. Integrazione • Autofatture Numerazione e indicazione del controvalore in euro del corrispettivo, nonché ammontare dell’imposta o annotazione del titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma (comunitaria o nazionale) di riferimento. • Le autofatture emesse dal cessionario per gli acquisti intracomunitari sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Regolarizzazione • Il cessionario di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura in unico esemplare. • Se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. • Cessioni intracomunitarie Tavola Servizi Generici Specifici(1) Nota • Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Trattamento contabile delle prestazioni di servizi Prestatore Committente Trattamento contabile Italia Ue o extra-Ue • Operazione fuori campo IVA. • Emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della prestazione (o del pagamento). • La fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile” (committente Ue) o “operazione non soggetta” (prestazione extra Ue). Ue Italia Il committente italiano integra la fattura Ue (ex art. 46 D.L. 331/1993). Extra-Ue Italia • Il committente italiano emette autofattura [ex art. 21, c. 4, lett. d) D.P.R. 633/1972] entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della prestazione (o del pagamento se anteriore). • L’autofattura emessa in virtù di un obbligo proprio deve riportare la dicitura “autofatturazione”. Italia Ue o extra-Ue Il prestatore italiano emette fattura al momento del pagamento (salvo che sia emessa fattura anticipata). Ue Italia Il committente italiano integra la fattura Ue (ex art. 46 D.L. 331/1993) Italia Extra-Ue Il prestatore italiano emette fattura al momento del pagamento, con la dicitura “operazione non soggetta”. (1) Salvo eventuali specifiche previsioni per la singola tipologia di servizio. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 13 A T I O IVA imposte e tasse Esempio n. 1 Cessione intracomunitaria di beni La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’inizio del trasporto dal territorio dello Stato, a meno che sia emessa fattura anteriormente. L’incasso di un acconto non rileva ai fini dell’emissione della fattura in relazione all’importo incassato. Emittente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Europa, n. 11 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Ricevente Spett.le Euro Machine Rue de Rivoli Parigi P. IVA FR 12345609876 Data Documento 15.03.2013 Unità di misura Descrizione Quantità Cessione di compressore Merce partita il 15.03.2013, acconto € 2.000 del 15.01.2013 Cessione intracomunitaria non imponibile, art. 41 D.L. 331/1993 Numero Fattura 30/2013 Prezzo Codice IVA Importo unitario 7 5.000,00 OPERAZIONE NON IMPONIBILE 1) Imponibile ....% 2) Imponibile 21% 2) Imponibile ....% Totale A (1+2+3) 4) IVA 5) IVA 6) IVA Totale B (4+5+6) ....% 5.000,00 8) Esente 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) 21% ....% 9) Escluso Totale C (7+8+9) Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993 Operazione esente ai sensi dell’art. .... Operazione esclusa ai sensi dell’art. .... Esempio n. 2 Totale complessivo (A+B+C) 5.000,00 (S.E. & O.) Cessione di beni all’esportazione Emittente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Europa, n. 11 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Ricevente Spett.le Euro Box Rue de Pax Ginevra - Svizzera P. IVA CHE 123456789 Data 15.02.2013 Unità di misura 5.000,00 Descrizione Quantità Cessione di macchina levigatrice (esportazione) Documento Fattura Numero 30/2013 Prezzo Codice IVA Importo unitario 7 5.000,00 OPERAZIONE NON IMPONIBILE 1) Imponibile ....% 2) Imponibile 21% 2) Imponibile ....% Totale A (1+2+3) 4) IVA 5) IVA 6) IVA Totale B (4+5+6) ....% 5.000,00 8) Esente 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) 21% ....% 9) Escluso Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972 Operazione esente ai sensi dell’art. .... Operazione esclusa ai sensi dell’art. .... R A T I Totale C (7+8+9) 5.000,00 Totale complessivo (A+B+C) 5.000,00 (S.E. & O.) O Aggiornato al 21.01.2013 14 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IVA imposte e tasse Esempio n. 3 Cessione di beni esistenti all’estero(1) Emittente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Europa, n. 11 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Ricevente Spett.le Euro Box Rue de Pax Ginevra - Svizzera P. IVA CHE 123456789 Data Documento 15.02.2013 Unità di misura Descrizione Quantità Cessione di macchina levigatrice esistente all’estero Numero Fattura 30/2013 Prezzo Codice IVA Importo unitario 9 5.000,00 OPERAZIONE NON SOGGETTA 1) Imponibile ....% 2) Imponibile 21% 2) Imponibile ....% Totale A (1+2+3) 4) IVA 5) IVA 6) IVA Totale B (4+5+6) ....% 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) 21% 8) Esente ....% 5.000,00 Totale C (7+8+9) 9) Fuori campo Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. .... Operazione esente ai sensi dell’art. .... Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-bis, c. 1 D.P.R. 633/1972 Nota(1) 5.000,00 Totale complessivo (A+B+C) 5.000,00 (S.E. & O.) Essendo il cessionario stabilito in Svizzera, vi è anche l’obbligo della comunicazione black list. Esempio n. 4 Fattura di acquisto intracomunitario di beni (integrata) Absender Empfänger Market S.r.l. Via Mario Rossi, n. 74 46042 Castel Goffredo (MN) IT 00155490205 Sport Gmbh Mozartstrasse, 10 - München (Deutschland) DE 054349765 Rechnung n. 300 Datum 25.03.2013 Bezeichnung des Gutes Macchina da cucire Quantität 1 Einzelpreis Gesamtsumme € 5.000,00 € Total 5.000,00 5.000,00 Integrazione fattura ai sensi dell’art. 46 D.L. 30.08.1993, n. 331, conv. L. 29.10.1993, n. 427 Data di ricevimento 25.03.2013 Registro fatture emesse 120 ................... Registro acquisti 180 ................... 1) Imponibile ....% 2) Imponibile 21% 5.000,00 3) Imponibile ....% 4) IVA 5) IVA ....% 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) 21% 1.050,00 6) IVA 8) Esente Totale A (1+2+3) 5.000,00 Totale B (4+5+6) 1.050,00 ....% 9) Escluso Totale C (7+8+9) Totale Complessivo (A+B+C) Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Operazione esente ai sensi dell’art. ......, n. ..... Operazione esclusa ai sensi dell’art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 15 A 6.050,00 (S.E. & O.) T I O IVA imposte e tasse Esempio n. 5 Fattura integrata per acquisti intracomunitari di servizi generici da fornitore Ue Absender Empfänger Intermediates S.A. Mozartstrasse, n. 10 München (DE 123456789) Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Europa, n. 11 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Data Documento 10.01.2013 Numero Rechnung Descrizione 100/2013 Importo Prestazioni di intermediazione relativi a vendita di merce in Italia. 1.000,00 INTEGRAZIONE FATTURA Data di ricevimento 10.01.2013 Prot. Registro IVA vendite n. 30 Prot. Registro IVA acquisti n. 35 Imponibile 21% 1.000,00 IVA 21% 210,00 Totale complessivo 1.210,00 Fattura intracomunitaria per prestazioni di servizi generici rese - Incasso di acconto Esempio n. 6 La fattura per la prestazione deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della prestazione (15.02.2013) o del pagamento, se anteriore (10.01.2013). Emittente Ricevente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Europa, n. 11 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Spett.le Intermediates S.A. Mozartstrasse, n. 10 München (DE 123456789) Data Documento 10.01.2013 Unità di misura Descrizione Quantità Numero Fattura 30/2013 Prezzo Codice IVA Importo unitario Acconto per prestazioni di consulenza effettuate nel mese di gennaio 2013 9 1.000,00 INVERSIONE CONTABILE 1) Imponibile ....% 2) Imponibile 21% 2) Imponibile ....% Totale A (1+2+3) 4) IVA 5) IVA 6) IVA Totale B (4+5+6) ....% 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) 21% 8) Esente 9) Fuori campo Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. .... Operazione esente ai sensi dell’art. .... Operazione fuori campo ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633 R A T I ....% 1.000,00 Totale C (7+8+9) 1.000,00 Totale complessivo (A+B+C) 1.000,00 (S.E. & O.) O Aggiornato al 21.01.2013 16 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IVA imposte e tasse Esempio n. 7 Autofattura per acquisto di servizio di trasporto intracomunitario (prestazione generica) da autotrasportatore extra-Ue • Rileva il momento dell’ultimazione della prestazione o del pagamento se anteriore. Trasporto effettuato il 10.01.2013; pagamento 28.02.2013. • La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della prestazione e registrata entro il termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione del servizio (gennaio). Emittente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Europa, n. 11 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Ricevente Spett.le Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Data Documento 10.01.2013 Unità di misura Descrizione Quantità Autofattura emessa per prestazioni di trasporto intracomunitario ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, con riferimento a fattura di Truck S.a. (CHE 123456789) n. 100 del 10.01.2013 dell’importo di € 1.000,00 Autofattura 2) Imponibile 21% 4) IVA 5) IVA ....% 21% 30/2013 Prezzo Codice IVA Importo unitario 2 1.000,00 Prot. Reg. IVA acquisti n. 35 Prot. Reg. IVA vendite n. 30 AUTOFATTURAZIONE 1) Imponibile ....% Numero 1.000,00 2) Imponibile ....% 210,00 6) IVA 7) Non imponibile 8) Esente 1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. .... 8) Operazione esente ai sensi dell’art. .... 9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. .... ....% 9) Escluso Totale A (1+2+3) 1.000,00 Totale B (4+5+6) 210,00 Totale C (7+8+9) Totale complessivo (A+B+C) 1.210,00 (S.E. & O.) Autofattura emessa per acquisto biglietto aereo (prestazione di servizi specifica) Esempio n. 8 • Mancando una stabile organizzazione, il committente emette autofattura. • Il momento di effettuazione dell’operazione è individuato nel pagamento, effettuato il 10.01.2013. • Deve essere compilata la comunicazione black list in quanto il cedente è stabilito in Svizzera. Emittente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Europa, n. 11 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Ricevente Spett.le Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. 20100 Milano P. IVA n. IT00153450202 Data 10.01.2013 Unità di misura Descrizione Quantità Autofattura emessa per acquisto di biglietto aereo volo nazionale ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 con riferimento a fattura di Helvetia Airline (CHE-442233567) volo 1234 Milano-Roma e ritorno del 10.01.2013 dell’importo di € 1.000,00 Documento Autofattura Prezzo Codice IVA Importo unitario 2 1.000,00 Prot. Reg. IVA acquisti n. 35 Prot. Reg. IVA vendite n. 30 AUTOFATTURAZIONE 1) Imponibile ....% 2) Imponibile 10% 4) IVA 5) IVA ....% 10% 1.000,00 2) Imponibile ....% 100,00 6) IVA 7) Non imponibile 8) Esente 1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. .... 8) Operazione esente ai sensi dell’art. .... 9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. .... ....% 9) Escluso Riproduzione vietata Totale A (1+2+3) 1.000,00 Totale B (4+5+6) 100,00 Totale C (7+8+9) Totale complessivo (A+B+C) 1.100,00 (S.E. & O.) R Centro Studi Castelli S.r.l. Numero 30/2013 Aggiornato al 21.01.2013 17 A T I O IVA imposte e tasse video FISCO del 23.01.2013 n. 0376-775130 www.ratiofad.it SOMMARIO • TERMINE DI EMISSIONE DELLE FAT- TURE MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Artt. 6 e 21, 21-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - C.M. 22.12.1998, n. 288/E - C.M. 23.12.1998, n. 291/E C.M. 25.01.1999, n. 23/E - C.M. 4.04.1997, n. 97 - Ris. Ag. Entrate 7.03.2002, n. 78 Ris. Ag. Entrate 10.01.2013, n. 1/E La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (salvo eccezioni) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Dal 1.01.2013 è possibile emettere fattura differita (recante il dettaglio delle operazioni) anche per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni, a condizione che le prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione. • APPROFONDIMENTI • CASO PRATICO TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE Termine di emissione della fattura immediata Fattura immediata Regola Il giorno della consegna o spedizione dei beni (2) Beni mobili (1) Cessioni di beni Beni immobili Eccezione (1) Il giorno della stipulazione del contratto • Se anteriore: .. pagamento (2) Prestazioni di servizi Il giorno del pagamento del corrispettivo (2) Fattura differita Termine emissione della fattura differita (anche globale mensile) Cessioni beni mobili e prestazioni di servizi • Solo se la consegna risulta da: .. documento di trasporto o di consegna; .. altro documento idoneo che individui la cessione o la prestazione. • Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. • In questo caso la fattura deve contenere anche le seguenti indicazioni: .. numero e data del documento • Nel caso in cui lo stesso, per esigenze organizzative dell’azienda, di trasporto (dello scontrino risulti formato in data anteriore a quella di consegna o spedizio“parlante” o della ricevuta ne dei beni, sul documento dovrà essere indicata anche la data “integrata”) o dell’idonea di inizio del trasporto; ai fini della fattura differita, invece, si documentazione. potrà fare riferimento alla data di formazione del documento. Cessioni effettuate a terzi dal cessionario per tramite del proprio cedente. VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO Art. 1520 C.C. VENDITA A PROVA Art. 1521 C.C. (1) Note (2) (3) Entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (3). • In generale, per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione, che determina il termine entro il quale deve essere emessa la fattura, è quello della consegna o spedizione; per quanto riguarda, invece, le cessioni con effetti traslativi sospesi o differiti, deve essere considerato il momento in cui tali effetti si producono. • Comunque, sempre nel caso dei beni mobili, l’operazione deve intendersi effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (con indicazione della causale del trasporto diversa dalla vendita sul documento di trasporto). Le cessioni, i cui effetti traslativi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti sono assimilate alle cessioni, senza che la clausola produca alcun effetto; pertanto, si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione o, viceversa, della stipula, a seconda che afferiscano a beni mobili o immobili. È possibile, in ogni caso, procedere alla fatturazione anticipata. La cessione dei beni deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di ordine commerciale, e da documento di trasporto. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 18 A T I O imposte e tasse IVA APPROFONDIMENTI Tavola n. 1 Speciali momenti impositivi Momento di effettuazione dell’operazione Operazioni Regola generale Cessioni di beni mobili o immobili i cui effetti traslativi si producono posteriormente. Escluse le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Eccezioni Quando gli effetti traslativi si producono e comunque, se riguardano beni mobili, dopo • Se anteriori: il decorso di un anno dalla consegna o .. pagamento; .. fatturazione. spedizione. Cessioni di beni per atto della pubblica autorità. Pagamento del corrispettivo. Cessioni di beni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione. Pagamento del corrispettivo. • Se anteriore: .. fatturazione. • Se anteriore: .. fatturazione. • Se anteriori: Passaggio di beni dal committente al com.. pagamento; Vendita dei beni da parte del commissionario. missionario. .. fatturazione. Destinazione al consumo personale o familiare • Se anteriore: o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’im- Prelievo dei beni. .. fatturazione. presa (cessione di beni). Prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale Momento di resa della prestazione, ovvero o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo se di carattere periodico o continuativo, nel • Se anteriore: gratuito per altre finalità estranee all’esercizio mese successivo a quello in cui sono rese. .. fatturazione. dell’impresa (1) (2) (3). • Rivendita a terzi. • Se anteriori: • Per i beni non restituiti: Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori. .. scadenza del termine convenuto tra le .. pagamento; parti e, comunque, dopo il decorso di .. fatturazione. un anno dalla consegna o spedizione. Se anteriormente sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corAssegnazioni in proprietà di case di abitazione rispettivo, l’operazione si considera fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà Data del rogito notarile. effettuata, limitatamente all’importo divisa. fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Assegnazioni in godimento di abitazioni ai soci Data di pagamento del corrispettivo. delle cooperative a proprietà indivisa. Se anteriormente sia emessa fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. • Cessioni di beni con prezzo da determinare in base a: .. disposizioni legislative; Può essere emessa fattura entro il mese suc- • Se anteriori: .. usi commerciali; cessivo a quello in cui gli elementi sono noti .. pagamento; .. accordi collettivi; .. fatturazione. .. clausole contrattuali e commisurate ad o il prezzo è stato comunque determinato. elementi non ancora conosciuti alla data di consegna o spedizione. D.M. 15.11.1975 (1) Per ogni operazione di valore superiore a € 25,82. A condizione che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile. (3) Escluse le somministrazioni nelle mense aziendali e le prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. (2) Note R A T I O 19 Aggiornato al 21.01.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IVA imposte e tasse Tavola n. 2 Modalità di fatturazione delle operazioni interne e delle operazioni con l’estero Cedente/ Cessionario/ prestatore committente Oggetto IVA Momento di effettuazione dell’operazione IT Soggetto passivo Beni Privato SÌ • Consegna, spedizione • Immediata • Pagamento anticipato • Differita (con DDT) • Fattura anticipata IT Soggetto passivo Servizi Privato SÌ • Pagamento(1) • Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) Soggetto passivo Non imponibile • Inizio del trasporto o della spedizione • Fattura anticipata Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di dffettuazione dell’operazione. SÌ • Consegna, spedizione • Immediata • Pagamento anticipato • Differita (con DDT) • Fattura anticipata UE Beni Privato UE IT UE • Ultimazione della prestazione • Pagamento anticipato Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di dffettuazione dell’operazione. Pagamento(1) • Immediata • Differita (con idonea documentazione) • Pagamento(1) • Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) SÌ(3) • Pagamento(1) • Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) Non imponibile(5) • Consegna, spedizione • Immediata • Pagamento anticipato • Differita (con DDT) • Fattura anticipata Inversione Soggetto Servizi passivo 7-ter (generici) contabile Privato Servizi SÌ 7-ter (generici) Soggetto Servizi passivo 7-quater 7-quinquies Privato Privato Servizi 7-sexies Soggetto passivo Beni Privato • Inversione contabile(2)-(8) • SÌ(9) • Ultimazione della prestazione • Pagamento anticipato Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di dffettuazione dell’operazione. • Pagamento(1) • Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) Non soggetta(4) • Pagamento(1) • Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) • Inversione contabile (Ue(8)) • Non soggetta (extra-Ue) • Consegna, spedizione • Immediata • Pagamento anticipato • Differita (con DDT) • Fattura anticipata Soggetto Servizi Non soggetta Extra passivo 7-ter (generici) UE Soggetto Servizi • SÌ, ovvero passivo 7-quater • Non soggetta(2) 7-quinquies Privato Casi particolari Privato IT Tipologia di fattura Servizi 7-septies Beni in transito o IT/UE/Extra UE allo stato estero(6)-(7) UE Soggetto passivo IT Soggetto Servizi SÌ passivo 7-ter (generici) • Ultimazione della prestazione • Pagamento anticipato • Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. • Integrazione fattura Ue Extra UE Soggetto passivo IT Soggetto Servizi • SÌ passivo 7-ter (generici) • Autofatturazione • Ultimazione della prestazione • Pagamento anticipato • Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. • Emissione di autofattura (1) Salvi i casi di autoconsumo (momento in cui i servizi sono resi) e servizi periodici e continuativi (mese successivo a quello in cui sono resi). In funzione del criterio specifico stabilito per la tipologia di servizi ex artt. 7-quater o 7-quinquies D.P.R. 633/1972. (3) Ovvero operazione “non soggetta” per i servizi non compresi nell’art. 7-sexies D.P.R. 633/1972. (4) Ovvero operazione imponibile ad IVA per i servizi non compresi nell’art. 7-septies D.P.R. 633/1972. (5) È una cessione all’esportazione, con i requisiti di cui all’art. 8, c. 1, lett. a) o lett. b) D.P.R. 633/1972. In mancanza, è una cessione interna imponibile ad IVA. (6) Per cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale con l’indicazione “operazione non soggetta”. (7) Se ricorrono le altre ipotesi di cui all’art. 7-bis D.P.R. 633/1972 (es.: beni allo stato estero; beni che non sono fisicamente presenti in Italia; cessioni a bordo di navi, aerei, treni; cessioni di gas e energia elettrica, alle condizioni ivi previste). (8) Se il destinatario è soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE. (9) Obbligo di identificazione IVA nel paese estero. (2) Note R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.01.2013 20 A T I O imposte e tasse IVA CASO PRATICO Esempio Fattura differita per servizi Emittente Cliente Alfa S.r.l. Via Milano, n. 155 46042 Castel Goffredo (MN) P. IVA n. 01555720208 Spett.le Veda S.r.l. Via Brescia, n. 146 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. 00347040207 P. IVA 00347040207 Data Documento 31.01.2013 Unità di misura Descrizione h. Quantità Interventi di manutenzione nel mese di gennaio 2013, eseguiti su vostra macchina levigatrice in data: - 9.01.2013: come da rapporto giornaliero n. 31 del 9.01.2013; - 29.01.2013: come da rapporto giornaliero n. 69 del 29.01.2013. 1) Imponibile 10% 2) Imponibile 21% 2) Imponibile 6 4 Fattura Numero 144/2013 Prezzo Codice IVA Importo unitario 60,00 60,00 2 2 360,00 240,00 ......% Totale A (1+2+3) 600,00 4) IVA 10% 5) IVA 600,00 21% 6) IVA ......% Totale B (4+5+6) 126,00 7) Non imponibile 1-2-3) 7) 8) 9) 8) Esente 9) Escluso A T I Totale C (7+8+9) Totale complessivo (A+B+C) Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. .... Operazione esente ai sensi dell’art. .... Operazione esclusa ai sensi dell’art. .... R 126,00 726,00 (S.E. & O.) O 21 Aggiornato al 21.01.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata RUBRICHE SCADENZARIO rubriche ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2013 1 2 VENERDÌ Tobin tax Entrata in vigore - La nuova imposta sulle transazioni finanziarie si applica alle operazioni concluse a decorrere dal 1.03.2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le negoziazioni “ad alta frequenza” relative a tali trasferimenti (L. 228/2012). Irap Opzione - Termine di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte di società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria, della comunicazione dell’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio, in relazione al triennio 2013-2015. SABATO Imposta di registro 14 GIOVEDÌ Inail 15 Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall’1.02.2013, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Contributi alle imprese - Termine di presentazione della domanda on line per fruire degli incentivi Inail per la sicurezza sul lavoro (avviso pubblico ISI 2012). VENERDÌ IVA Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. Operazioni intracomunitarie - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). Associazioni sportive dilettantistiche Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 19.02.2013 22 A T I O SCADENZARIO 16 rubriche SABATO(1) Imposte dirette Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. IVA Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2013. Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’IVA a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Lettera d’intento Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. Imposta sugli intrattenimenti Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Tassa concessioni governative Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. Inps Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. Conguaglio contributivo 2012 - Le operazioni di conguaglio contributivo, che riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, potranno avvenire anche con le competenze di febbraio 2013, senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 151/2012). Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali degli operai agricoli, relativi al 3° trimestre 2012, mediante il Mod. F24. 20 Inail Autoliquidazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione delle retribuzioni relativa all’autoliquidazione dei premi Inail 2012/2013. Inps gestione ex-Enpals(2) Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. MERCOLEDÌ Conai 25 Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. LUNEDÌ IVA Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Inps gestione ex-Enpals(2) Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell’apposito file in formato XML. R A T I O 23 Aggiornato al 19.02.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata RUBRICHE SCADENZARIO 30 rubriche SABATO(1) Imposta di registro 31 Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. DOMENICA(1) Imposte dirette Modello 730-4 - Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario, l’indirizzo telematico presso cui ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai modelli 730-4. Beni in godimento ai soci - Termine di invio della comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari nel 2011 e 2012 (Provv. Ag. Entrate 17.09.2012). IVA Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione (Mod. Intra 12) relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al 2° mese precedente e del versamento delle relative imposte (art. 49 D.L. 331/1993). Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente. La comunicazione riguarda le operazioni di importo singolarmente superiore a € 500 (D.L. 2.03.2012, n. 16). Detrazione 55% Comunicazione - Termine di invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di prosecuzione dei lavori iniziati nel 2012. Libro unico del lavoro Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Inps Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2012, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. Firr Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. Albo autotrasportatori Versamento - Termine di versamento delle quote delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori per l’anno 2013. Da quest’anno il versamento deve essere effettuato esclusivamente per via telematica. (1) Note • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. (2) Il D.L. 201/2011, entrato in vigore il 6.12.2011, ha previsto la soppressione dell’Enpals e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inps. Nelle more dell’adozione dei decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, per l’assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle imprese e per le istanze relative alle prestazioni pensionistiche, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell’Enpals (messaggio Enpals 12.12.2011). R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 19.02.2013 24 A T I O Comunicazione beni ai soci entro il 2 aprile 2013 A cura di Cristiano Corghi BENI CONCESSI IN USO AI SOCI Aspetti civilistici e fiscali 25 NORMA di carattere antielusivo (Decorrenza 2012) Norma di riferimento Dl 138 /2011 Art. 2, c. 36-terdecies Obblighi: 1)Comunicazione all’Agenzia dei beni concessi in godimento 2)Addebito ai soci (o familiari) del valore normale dei beni Tuir – ART. 67, c. 1 Lettera h) ter redditi diversi Pena Indeducibilità proporzionale dei costi sostenuti per l’impresa Circolare 24/E del 15/6/2012 Circolare 25/E del 19/6/2012 SOGGETTI INTERESSATI E BENI COINVOLTI Possessore del bene • • • • Utilizzatore del bene Imprese individuali Società di persone Società di capitali Società cooperative • Familiari dell’imprenditore individuale • Soci delle predette società • Familiari dei soci delle predette società Anche se residenti all’Estero vale la presunzione di cui all’art. 73 TUIR Tipologia del bene: Qualsiasi tipo di bene (mobile o immobile) 26 27 COSA CAMBIA Per il socio (o familiare) Esiste obbligo di addebito del valore normale del bene (TUIR – art. 9) (Mancanza di oggettivi parametri di riferimento) Il mancato addebito o l’addebito in misura inferiore al valore normale crea rispetto allo stesso una differenza che costituisce reddito (diverso) per la persona fisica (socio o familiare) I costi per l’impresa divengono Indeducibili fiscalmente per una quota proporzionale: Costo x (Val Norm – Corrispettivo) Val Norm Agenzia contesta valore superiore Valore normale incerto Accertamento alla persona fisica (differenza) Accertamento alla società (indeducibilità) 28 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA PRESUPPOSTO L'impresa ha concesso in godimento propri beni a soci o a familiari dell'imprenditore CONSEGUENZA L'impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore o dei soci devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l'attività di controllo. Provvedimento Direttoriale Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono individuati le modalità e i termini per adempiere alla predetta Comunicazione Emanato il 16.11.2011 – n. 166485 COMUNICAZIONE, COMPORTAMENTO E SANZIONI Caso 1 Comportamenti Nessuna comunicazione all’AE Nessuna tassazione in capo al socio Deducibilità in capo alla società Caso 2 Comportamenti Nessuna comunicazione all’AE Tassazione in capo al socio Indeducibilità proporzionale in capo alla società Conseguenze Addebito imposta e sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento, con obbligo solidale Conseguenze Addebito sola sanzione amministrativa da minimo di € 258 a massimo di € 2.065, con obbligo solidale 29 BENI AI SOCI E ACCERTAMENTO SINTETICO L’Agenzia delle Entrate procede a un controllo sistematico delle posizioni relative alle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi Art. 2 c. 36-septiesdecies - Dl 138/2011 Ricostruzione sintetica del reddito Rileva: «qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società» ENTRATA IN VIGORE La normativa entra in vigore dal 2012 Prima comunicazione da effettuare entro il 15 ottobre 2012 Acconti 2012 Si calcolano tenendo in considerazione i beni concessi in uso nel 2011 anche se in questo anno non vige la norma La misura del primo acconto è sanabile senza applicazione di sanzioni (Circolare 24/E) 30 REDDITO DA GODIMENTO BENI SOCIALI DAL 2012 REDDITO DIVERSO (ART.67, COMMA 1- LETT.H-TER DEL TUIR) E’ LA DIFFERENZA TRA VALORE DI MERCATO DEL BENE E CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO PRESCINDE DAL CRITERIO DI CASSA RIGUARDA SOCI DELLA SOCIETA’ E FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE NON E’ IMPONIBILE SE IL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO E’ CONGRUO REDDITO DA GODIMENTO BENI SOCIALI LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO (LA PRIMA ENTRO IL 15/10/2012) VA TRASMESSA ANCHE SE L’IMPORTO PAGATO E’ CONGRUO PER IL 2011 SERVE SOLO A FINI DI MONITORAGGIO L’OBBLIGO RICADE IN SOLIDO TRA SOCIETA’ E SOCI VANNO INCLUSI I FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA’ OBBLIGO ANCHE PER GODIMENTO NON CONTINUATIVO DEI BENI OBBLIGO ANCHE PER I BENI AD USO PROMISCUO (ES. AUTOVETTURE) 31 BENI CONCESSI IN USO AI SOCI Esempi ESEMPIO 1 • SRL concede in uso imbarcazione al socio per un corrispettivo annuo pari a € 0 mentre quello di mercato e’ pari a € 1000. Costi imputati a Conto Economico € 300. 1) Socio 1000 – 0 = 1.000 Reddito diverso - prescinde dal principio di cassa 2) Società : 300 costi indeducibili Imponibile emerso 1.000 (differenza) + 300 (costi indeducibili) = 1200 32 ESEMPIO 2 • SRL concede in uso imbarcazione al socio per un corrispettivo annuo pari a € 100 mentre quello di mercato e’ pari a € 1000. Costi imputati a Conto Economico € 300. 1) Socio 1000 – 100 = 900 Reddito diverso - prescinde dal principio di cassa 2) Società : Quota costo indeducibile 300 (costo goduto) x (1000 (Valore Normale – 100 (Corrispettivo) 1000 (Valore Normale) 300 x 900/1000 = 270 Imponibile emerso 900 (differenza) + 270 (costi indeducibili) = 1170 ESEMPIO 3 • SRL concede in uso imbarcazione al socio per un corrispettivo annuo pari a € 1000 mentre quello di mercato è pari a € 1000. Costi imputati a Conto Economico € 300. 1) Socio 1000 – 1000 = zero Nessun reddito da dichiarare 2) Società : risultato civilistico = 700, risultato fiscale =700 Imponibile emerso: zero Costi Indeducibili: zero 33 BENI CONCESSI IN USO AI SOCI Cosa fare Cosa Fare Esempio: Locazione imbarcazione Studio: a) Check List con dichiarazione sottoscritta b) Contratto di locazione Forma scritta Richiamo di congruità canone Accettazione espressa ex artt. 1341 – 1342 CC 34 Raccolta dati – check list Contratto 35 Contratto Contratto 36 Cosa Fare Esempio: Locazione imbarcazione Fatturazione al socio: Conseguente al contratto Operazione esente ex art. 10 n. 8 Dpr 633/1972 Esposizione canone locazione con richiamo al contratto e periodo di riferimento Pagamento da parte del socio in forma tracciabile BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011 Il provvedimento chiarisce quelle che sono le finalità che il provvedimento si prefigge ed anche l’”oggetto” delle comunicazioni, fugando i dubbi Vanno segnalati i beni utilizzati dai soci e/o familiari degli stessi a prescindere dalla circostanza che siano state addebitate o meno somme sufficienti rispetto al valore normale Vanno segnalati i finanziamenti o le forme di capitalizzazione a prescindere dalla loro “finalizzazione” all’acquisto dei beni dati in uso Finanziamenti: sono i finanziamenti soci allocati nei debiti (occasione per verificare lo scambio di raccomandate e la loro relativa scadenza) nonché tutte le somme versate dai soci a protezione del capitale sociale ed allocate nelle riserve (a fondo perduto, in conto capitale, in conto futuro aumento capitale sociale) 37 BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011 La comunicazione deve esser effettuata sia dalle imprese individuali che dalle società per ogni bene concesso in uso e per ogni finanziamento BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011 Estensione dei soggetti interessati dalla comunicazione ed esclusione per i beni non rilevanti 38 BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011 EFFICACIA PIENAMENTE RETROATTIVA BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011 Dati da indicare nella comunicazione: i soci che utilizzano possono essere anche soggetti societari e quindi va posta particolare attenzione 39 BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011 Apoteosi della creatività per i dati da indicare nella comunicazione Con indicatore 0 in ogni caso i costi sarebbero indeducibili ai sensi dell’art. 109 c. 5 TUIR e l’IVA interamente indetraibile ai sensi art. 19 c. 1 DPR 633/72 La comunicazione 40 La comunicazione La comunicazione 41 La comunicazione Trasmissione dati – comunicazione 42 Trasmissione dati – comunicazione Chiarimenti Ufficiosi da parte dell’Agenzia Entrate 43 Chiarimenti Ufficiosi da parte dell’Agenzia Entrate Chiarimenti Ufficiali da parte dell’Agenzia Entrate Circolari 24/E e 25/E 44 Chiarimenti Ufficiali da parte dell’Agenzia Entrate Circolari 24/E e 25/E La Circolare 36/E – Doppia Imposizione 45 La Circolare 36/E – Doppia Imposizione La Circolare 36/E – Doppia Imposizione 46 La Circolare 36/E – Doppia Imposizione La Circolare 36/E – Doppia Imposizione 47 La Circolare 36/E – Doppia Imposizione La Circolare 36/E – Doppia Imposizione 48 La Circolare 36/E – Doppia Imposizione Prossimo incontro 26 marzo 2013 - Novità fiscali del periodo - Le novità della legge fallimentare e i riflessi sull'azienda creditrice 49 IMPOSTE DIRETTE impresa e fisco BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI SOMMARIO Art. 67, c. 1, lett. h-ter) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 Art. 2, c. 36-terdecies, 36-duodevicies D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148 Art. 4, c. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Provv. Ag. Entrate 16.11.2011 - Circ. IRDCEC 2.02.2012, n. 27/IR Circ. Ag. Entrate 15.06.2012, n. 24/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2012, n. 25/E • SCHEMA DI SINTESI • ASPETTI REDDITUALI • ASPETTI IVA • COMUNICAZIONE DEI DATI • ASPETTI OPERATIVI L’art. 2 D.L. 138/2011 ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dell’utilizzo, da parte di soci o familiari, di beni formalmente intestati a società o imprese individuali. La norma prevede, infatti, la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Inoltre, per la società o impresa individuale, i costi relativi a beni concessi in godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato diventano indeducibili. È previsto, infine, un nuovo obbligo comunicativo all’Agenzia delle Entrate, riguardante i dati relativi ai beni concessi in godimento, da parte della società/impresa individuale o del socio/familiare e relativi ai finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti della società. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31.03 dell’anno successivo quello di riferimento, ossia entro il 2.04.2012 per il 2011, in relazione ai beni per i quali il godimento permane, e i finanziamenti e le capitalizzazioni sono in corso, al 17.09.2011. SCHEMA DI SINTESI Società Concede in godimento a A un socio (1) della società. titolo personale l’utilizzo di un bene dell’impresa. SOGGETTI COINVOLTI A un familiare dell’imprenditore • Per familiari (1) si intendono (art. 5 Tuir): • A titolo gratuito Impresa individuale .. il coniuge; oppure .. i parenti entro il 3° grado; • A corrispettivo inferiore Sono esclusi i lavo .. gli affini entro il 2° grado. al valore di mercato. ratori autonomi. (+) Valore di mercato (2); Concorre alla formazione del reddito (-) Corrispettivo annuo pattuito per la del socio o familiare utilizzatore e Per il socio o familiare utilizzatore concessione in godimento del bene. costituisce reddito diverso. Art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir (=) Differenza ASPETTI FISCALI Per l’impresa concedente Costi relativi ai beni dell’imNon sono in ogni caso ammessi in deduzione dal presa concessi in godimento a reddito imponibile (3) dell’impresa concedente (ammortamenti, canoni, spese di gestione, ecc.) per una soci o familiari dell’impren ditore per un corrispettivo percentuale pari a quella derivante dal rapporto tra la differenza tra valore di mercato e corrispettivo e annuo inferiore al valore tassato dalla società e il valore di mercato del diritto di mercato del diritto di di godimento. godimento. (1) Note L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la nuova disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il Tuir non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Pertanto, la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter) e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del Tuir per il socio e ai limiti di deduzione di cui all’art. 164 Tuir per la società (Videoforum 2012 - Circ. 15.06.2012, n. 24/E). (2) Per valore di mercato si intende il valore normale, ai sensi dell’art. 9 del Tuir, ossia il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (Circ. 15.06.2012, n. 24/E). (3) Qualora i beni siano detenuti da società di persone o da S.r.l. trasparenti (ex art. 116 Tuir) il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi va imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai familiari). R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 3.07.2012 50 IMPOSTE DIRETTE impresa e fisco ASPETTI REDDITUALI DECORRENZA • Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 (2012). Acconti 2012 • Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2012) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. • L’eventuale difformità del primo acconto 2012 è sanabile senza applicazione di sanzioni (Circ. 24/E). BENI INTERESSATI • Beni di impresa (acquisiti in proprietà, loca- • Se il beneficiario non versa alcun zione o leasing, ecc.) utilizzati in godimento corrispettivo, ovvero versa un importo per fini personali da parte di soci o familiari inferiore al valore di mercato (valore dell’imprenditore. normale), a fronte dell’utilizzo. EFFETTI FISCALI • Società • Impresa individuale Quota costo indeducibile = Costo in godimento x (Valore normale - Corrispettivo) Valore normale • L’indeducibilità dei costi non trova applicazione per i beni per cui il Tuir prevede deducibilità limitata (Circ. 24/E) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE • Socio/familiare • Concorre alla formazione del reddito la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo versato per l’utilizzo del bene. Redditi diversi • Oggetto • Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento. • Comunicazione di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società. All’Agenzia delle Entrate su apposito modello • Soggetti obbligati • Impresa concedente ovvero • Socio o familiare dell’imprenditore 1) I soci, residenti e non, di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale. 2) I familiari, residenti e non, dei soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale. 3) I soggetti residenti e non, che utilizzano nella propria sfera personale beni della propria impresa commerciale residente. 4) I famialiri, residenti e non, dell’imprenditore individuale residente. L’estensione delle nuove disposizioni ai soggetti di cui ai predetti nn. 2 e 3 è stata motivata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di “ragioni di ordine logico-sistematico”. Sanzioni per omessa o infedele comunicazione Omessa comunicazione o trasmissione con dati incompleti e non veritieri Vincolo di solidarietà • Se l’impresa concedente considera deducibile il costo afferente il bene concesso in godimento. e/o • Se il socio o familiare non fa concorrere al reddito imponibile la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. Sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni. • Se l’impresa concedente considera indeducibile il costo afferente il bene concesso in godimento. e Sanzione da € 258 • Se il socio o familiare fa concorrere al reddito a € 2.065. imponibile la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. La sanzione è dovuta in solido tra i soggetti obbligati. R AT I O S o c i e t à 51 Aggiornato al 3.07.2012 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE DIRETTE impresa e fisco REDDITOMETRO • L’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente • Ai fini della rettifica del la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni reddito della persona concessi in godimento. fisica, rileva il possesso Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto, in e non la formale inteparticolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzastazione dei beni. zione effettuata nei confronti della società. • La previsione normativa ha lo scopo di scoraggiare: .. l’utilizzo di finanziamenti soci destinati, nella realtà, all’acquisto di beni che saranno concessi in godimento; .. gli aumenti di capitale volti a ripianare le perdite con il fine di prevenire sia il monitoraggio delle imprese in perdita, sia le nuove presunzioni di non operatività per le società di comodo. ASPETTI IVA Fattispecie estranee alle attività commerciali ai fini IVA dal 01.01.1998 (art. 4, c. 5 D.P.R. 633/1972) Tavola riepilogativa Soggetti interessati Beni posseduti e/o gestiti Condizioni Immobili civili Unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria “A” e loro pertinenze (esclusa “A/10”) • Se i beni sono oggetto di godimento (personale o familiare) dei soci o partecipanti: .. gratuitamente; oppure Unità da diporto .. verso un corrispettivo inferiore al valore normale. Aeromobili da turismo Anche quando il godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle Altri mezzi di trasporto ad uso privato suddette condizioni, anche attraverso la Complessi sportivi o ricreativi compresi quelli destinati a partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni. unità da diporto • Società • Enti Possesso non strumentale nè accessorio ad altre attività esercitate. Partecipazioni Costituenti immobilizzazioni Quote sociali Tutte le imprese Senza strutture dirette a esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. Obbligazioni e titoli similari Considerazioni Effetti Al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti. Fattispecie estranee Sono individuate alcune attività non rivolte al mercato, ma tipicamente finalizzate a consentire un mero godimento di beni e servizi da parte dei loro diretti o indiretti titolari. Indetraibilità IVA acquisti Negando a tali attività natura commerciale, si impedisce la detrazione dell’IVA sui relativi acquisti. • La destinazione al “mero godimento” (limitatamente agli acquisti effettuati a decorrere dal 1.01.1998) comporta l’applicazione dell’imposta sul valore normale del bene, in base all’art. 2 del D.P.R. 633/1972 in materia di “destinazione a finalità estranee” all’esercizio dell’impresa. • Si fa luogo ad autoconsumo esente, ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies), se si tratta di beni per il cui acquisto non sia stata eseguita, neppure in parte, la detrazione dell’imposta, ovvero di beni per la cui cessione si rendono comunque applicabili norme di esenzione come, per esempio, le cessioni di immobili a destinazione abitativa di cui all’art. 10, n. 8-bis). Destinazione a finalità estranee all’impresa Autofatturazione al valore normale Per le società che svolgono anche un’attività commerciale o agricole la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa avviene al valore normale, mediante emissione (per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1.01.1998) di un’autofattura. R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 3.07.2012 52 IMPOSTE DIRETTE impresa e fisco COMUNICAZIONE DEI DATI Tavola n. 1 Oggetto della comunicazione Imprese Società (1) Che concedono beni dell’impresa in godimento. Imprese individuali ovvero, in alternativa Soggetti obbligati Comprese le persone fisiche che diret- Soci Anche diversi dalle persone fisiche. Utilizzatori Anche non residenti tamente o indirettamente (2) detengono partecipazioni nella società concedente. Familiari dei soci • Per familiare si intende: Familiari dell’imprenditore. .. il coniuge; .. i parenti entro il 3° grado; .. gli affini entro il 2° grado. Soci o familiari di altra società appartenente al gruppo. Oggetto Ogni bene dell’impresa con• Autovetture cesso in godimento nel periodo • Altri veicoli di imposta a soci o familiari (3). • Unità da diporto • Aeromobili Indipendentemente dal corri• Immobili spettivo previsto per l’utilizzo • Altri beni (se di valore non inferiore a € 3.000 - al netto dell’IVA). dei beni. ovvero • Per l’intero ammontare e non per la quota parte riferibile all’acquiOgni finanziamento o casizione dei beni concessi in godimento ai soci (Circ. 25/E/2012). pitalizzazione realizzati nei • A prescindere dal fatto che gli stessi siano finalizzati all’acquisizione confronti della società concedei beni concessi in godimento ai soci (Circ. 25/E/2012). dente nel periodo di imposta. Dati dei soci/familiari. Dati da comunicare Tipologia di utilizzazione del bene. Bene concesso in godimento. Contratto. Categoria del bene. Finanziamenti e capitalizzazioni. Termine Ammontare. • Per i periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro 31.03 dell’anno successivo a il 2.04.2012, in riferimento a: quello di chiusura del periodo .. beni per i quali il godimento permane nel periodo di imposta in di imposta in cui i beni sono corso al 17.09.2011; .. finanziamenti e capitalizzazioni che, pur realizzati in precedenti concessi in godimento. periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17.09.2011. Lo stesso termine è previsto per i beni per i quali nel periodo precedente è cessato il diritto di godimento. (1) Note La nuova disciplina si applica anche alle società formalmente domiciliate all’estero, ma considerate residenti in Italia per effetto della presunzione di “esterovestizione” di cui all’art. 73, c. 5-bis Tuir. (2) In presenza di società fiduciaria socia e bene sociale concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria (stessa questione si pone con il trust e godimento bene al disponente) deve essere comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote (Circ. 25/E/2012). (3) L’Agenzia delle Entrate, affrontando il caso frequente dell’autovettura della società utilizzata promiscuamente, per la quale è prevista la deducibilità limitata ex art. 164 Tuir, ritiene che la fattispecie di reddito diverso non sia configurabile in capo all’amministratore/ dipendente, ma non si esprime sull’obbligo di comunicazione (Circ. 25/E/2012). (4) Società di persone (Spa, Srl, Sapa); società di capitali (Spa, Srl, Sapa); società cooperative; stabili organizzazioni di società non residenti; gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Restano escluse dall’applicazione della norma le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa. R AT I O S o c i e t à 53 Aggiornato al 3.07.2012 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE DIRETTE impresa e fisco Check list beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari (dichiarazione da far sottoscrivere al cliente) Tavola n. 1 ... Omissis ... (v. link versione online) Tracciato della comunicazione telematica (provvedimento Ag. Entrate n. 166485/2011) Tavola n. 2 Dati Sezione Descrizione campo Tipologia di invio (0 = invio ordinario; 1 = invio sostitutivo; 2 = annullamento; 3 = comunicazione negativa). Tipologia di invio Protocollo telematico da sostituire o annullare FRONTESPIZIO Nel caso di cod. 1 o 2 nella “Tipologia di invio”. Codice fiscale del soggetto obbligato Dati del soggetto obbligato Codice fiscale Persona non fisica Dati del soggetto obbligato Persona fisica Anno delle informazioni Dati del soggetto che provvede alla presentazione telematica Denominazione Comune del domicilio fiscale. Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”) Cognome Nome Sesso Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”) Anno di riferimento Codice fiscale dell’intermediario Numero di iscrizione all’albo del C.A.F. Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione 1 = comunicazione predisposta dal contribuente; 2 = comunicazione predisposta da chi effettua l’invio. Data dell’impegno ... Omissis ... (v. link versione online) R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 3.07.2012 54 IMPOSTE DIRETTE impresa e fisco ASPETTI OPERATIVI TRASMISSIONE DEI DATI BENI ASSEGNATI NEL 2011 ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA • Modalità • Servizio telematico • In relazione ai requisiti posseduti per la Entratel o Fisconline. trasmissione telematica delle dichiarazioni. • Mediante gli intermediari abilitati (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998). Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 megabyte. • Software • Devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. • Ricevuta • L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, resa disponibile per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. • La ricevuta non è rilasciata e i dati si considerano non trasmessi qualora il file sia scartato per: .. mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro; .. codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; .. file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo; .. mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati. Le circostanze sono comunicate, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. • Obbligo • L’obbligo della comunicazione sussiste anche per: .. i beni per i quali il godimento permane nel periodo di imposta in corso al 17.09.2011; .. i finanziamenti e le capitalizzazioni in corso al 17.09.2011. • Termine • Per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31.03.2012. • La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica. • La trasmissione di un file, in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire. R AT I O S o c i e t à 55 Aggiornato al 3.07.2012 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Circolare - Notiziario Febbraio 2013 APPROFONDIMENTI • Tassa annuale libri sociali STRUMENTI OPERATIVI • Rimborso IVA annuale • Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio • Fiscalità dei mezzi di trasporto AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ • Interessi di mora per ritardato pagamento dal 2013 Visiona le condizioni d’uso della Circolare Notiziario EDITORE E PROPRIETARIO: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita IVA: 01392340202 Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente versato SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: [email protected] DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Laura Nardi, Donatella Olivari, Marco Paolini, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon COMITATO DI ESPERTI: O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall’Oca, F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, D. Pernigotti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Mensile, vendita esclusiva per abbonamento. DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail. SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30 L’Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. 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Società di capitali • • • S.r.l. S.p.a. S.a.p.a. • • • • Società di capitali in liquidazione ordinaria. Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. Società consortili. Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. • • • Società cooperative. Società di mutua assicurazione. Consorzi che non hanno la forma di società consortile. Altri soggetti obbligati SOGGETTI INTERESSATI • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle Soggetti esonerati Trasferimento della sede sociale Misura forfettaria Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2013 IMPORTO Mod. F24 sezione Erario VERSAMENTO Compensazione Nota 1 Società di capitali dichiarate fallite scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare; la norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato "senza spese". • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa. Se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento. Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. Fino a € 516.456,90 € 309,87 Oltre € 516.456,90 € 516,46 Codice tributo 7085 1 Periodo di riferimento Entro il 16.03.2013 2013 • L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Esempio n. 1 Scrittura contabile per pagamento tassa annuale libri sociali • Versamento effettuato da società di capitali 16.03.2013 E B 14 P C IV 1 Nota bene Imposte e tasse dell’esercizio a Banca c/c Pagamento tassa annuale forfetaria per società con capitale sociale non superiore a € 516.456,90. 309,87 La tassa è deducibile nell’anno in cui è stata pagata. ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO DI PAGAMENTO UNICO UNIFICATO PAGAMENTO PER SOCIETÀ NEO COSTITUITE Centro Studi Castelli 57 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Rimborso IVA annuale Il quadro VX deve essere utilizzato dai contribuenti IVA che intendano richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012. In particolare, nel rigo VX4, campo 1 si indica l’importo di cui si chiede il rimborso, che deve coincidere, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righi del quadro RX del modello Unico 2013. Nel rigo VX4, campo 2, deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione. Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno 2013 nel Mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a € 516.456,90 (elevato a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto). Contribuenti IVA che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012. SOGGETTI INTERESSATI Società non operative • L’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non è ammessa al rimborso per le società non operative, né può costituire oggetto di compensazione o di cessione. • Rientrano nel divieto di compensazione dal 2013 le società attratte dalla nuova ipo1 tesi di non operatività per perdite triennali. Quadro VX • Consente la richiesta di rimborso del credito IVA mediante la presentazione della dichiarazione annuale. • La presentazione della dichiarazione annuale si configura quale adempimento necessario al fine di consentire l’erogazione del rimborso. Termini La dichiarazione IVA 2013 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2013 e il 30.09.2013. MODALITÀ DI RICHIESTA Cessazione di attività. Importi anche inferiori a € 2.582,28. Minore eccedenza detraibile del triennio. Aliquota media effettuate. acquisti superiore a quella delle operazioni Operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. IPOTESI DI RIMBORSO Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche. Operazioni non soggette all’imposta. Importo minimo € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'IVA a credito. Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente. Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore. Nota 1 • Per le società non operative le limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA a credito si riferiscono al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato superato il test di operatività. Con riferimento alle società in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati 3 periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società “di comodo” a decorrere dal 4° periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA. • Tali limitazioni si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società “di comodo”. Pertanto, con riferimento alle perdite triennali 2009–2011, le limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA riguarderanno il credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012. ESEMPIO DI COMPILAZIONE CHECK LIST RICHIESTA RIMBORSO IVA ANNUALE (COMPILABILE) Centro Studi Castelli 58 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio Il bilancio di esercizio impone il calcolo del carico fiscale per determinare le imposte correnti di competenza, il relativo debito o credito nei confronti dell’Erario e la conseguente gestione contabile e finanziaria. Si propone una check list per controllare i principali elementi fiscali che richiedono una valutazione aggiuntiva in sede di determinazione della base imponibile. CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO Descrizione Principi generali Valore delle immobilizzazioni Ammortamento Insussistenze e sopravvenienze su cespiti Verifiche I componenti positivi e negativi sono stati imputati al conto economico in base al principio di competenza, inerenza e oggettiva determinabilità? Sono stati controllati i componenti di reddito deducibili per cassa (compensi amministratori, imposte, quote associative, ecc.)? Sono stati considerati nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi o rimanenze eventualmente non inseriti nel conto economico? Sono stati esclusi dal calcolo del reddito imponibile i costi non inseriti nel conto economico? I criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente? Il costo delle immobilizzazioni è stato contabilizzato comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione? I costi di pubblicità sono stati capitalizzati solo nel caso sia dimostrabile l’utilità pluriennale e con il consenso del collegio sindacale? Le ragioni della capitalizzazione sono state indicate in nota integrativa? Nel caso di rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008 con rilevanza fiscale (D.L. 185/2008), il maggior valor attribuito ai beni è stato riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 5° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita con il versamento dell’imposta sostitutiva (dal bilancio al 31.12.2013)? Le svalutazioni sono state rese indeducibili? I componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali art. 90 Tuir sono stati considerati irrilevanti ai fini fiscali? Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state calcolate in base alle aliquote previste dal D.M. 31.12.1988? Gli ammortamenti sono stati calcolati sui beni entrati in funzione? L’avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o deriva da operazioni straordinarie? La quota di ammortamento dedotta dell’avviamento è non superiore a 1/18 del costo? La quota dedotta dei marchi è non superiore a 1/18 del costo? La quota di ammortamento dedotta dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali è non superiore al 50%? La quota di ammortamento dedotta dei diritti di concessione è stata calcolata in relazione alla durata stabilita nel contratto o dalla legge? L’ammortamento dei terreni e relativa quota capitale dei canoni di leasing sono stati considerati indeducibili? È stato effettuato l’ammortamento in misura inferiore a quella stabilita dalla norma? La parte di costo non ammortizzata e non dedotta nell’esercizio di competenza è stata recuperata negli esercizi successivi, non oltre il limite dei coefficienti fiscali previsti per ogni esercizio? Per i beni di valore inferiore a € 516,46 è stato dedotto integralmente l’ammortamento nell’esercizio di sostenimento del costo? In caso di furto di cespiti, il costo non ancora ammortizzato è stato considerato deducibile dal reddito di impresa, come insussistenza solo se l’evento è dimostrabile tramite idonea documentazione? Se esistono polizze assicurative, il risarcimento è stato contabilizzato nelle sopravvenienze attive? Centro Studi Castelli 59 Sì No Non pres. Osservazioni Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) Verifiche Sì No Non pres. La plusvalenza derivante dalla cessione di immobilizzazioni è stata rateizzata (in presenza dei requisiti previsti)? Nel caso si sia fruito della rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008 con rilevanza anche ai fini fiscali, è stato considerato il costo del bene prima della rivalutazione nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 6° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze (dal 1.01.2014)? Le spese di manutenzione straordinaria sono state imputate a incremento del costo dei beni cui si riferiscono? È stato verificato il rispetto del plafond del 5% per la deduzione delle spese di manutenzione ordinaria? Sono detenute partecipazioni in società residenti all’estero white list? E in società residenti all’estero black list? È stata verificata la presunzione di esterovestizione per le società residenti all’estero? Il reddito delle società Cfc è stato imputato secondo le disposizioni previste? Sono state individuate le partecipazioni che godono del regime Pex? In caso di cessione di partecipazioni Pex, è stata effettuata la variazione in diminuzione del 95%? In caso di cessione di partecipazioni non Pex, le plusvalenze e le minusvalenze sono state considerate imponibili o deducibili ai fini delle imposte dirette? L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione è stata ammessa in detrazione nella misura del 40%? La detrazione IVA al 100% è stata applicata, ai veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, quando sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio? Per i transiti stradali, l’IVA è stata ammessa in detrazione nella stessa misura dell’imposta relativa all’acquisto del bene? I costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, ciclomotori e motocicli inerenti all’attività d’impresa, arte o professione sono stati considerati deducibili al 40%, nei limiti di importo previsti dal Tuir? I costi dei beni utilizzati esclusivamente in modo strumentale nell’attività d’impresa sono stati considerati deducibili al 100%? Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manutenzione sono stati considerati deducibili per l’80% del loro ammontare, con i limiti d’importo previsti dal Tuir? L’autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo è stata considerata deducibile nel limite del 90% dei costi, senza alcun limite di spesa? Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni? In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata calcolata nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato? Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 29.04.2012 è stato ammesso in deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario, stabilito in relazione all’attività esercitata dall’impresa (tra 11 e 18 anni per gli immobili)? Per i contratti stipulati dal 29.04.2012 relativi ad autovetture delle imprese la deducibilità è stata calcolata per un periodo non inferiore all’intero periodo di ammortamento (48 mesi)? Descrizione Plusvalenze e minusvalenze Spese di manutenzione Partecipazioni Autoveicoli Leasing Centro Studi Castelli 60 Osservazioni Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) Verifiche Sì No Non pres. È stato rilevato l’eventuale risconto attivo in base al principio di competenza? È stata evidenziata la quota parte di oneri finanziari per il calcolo della base imponibile Irap e del valore deducibile ai fini Ires? È stato calcolato il valore attuale delle rate non scadute, l’onere finanziario teorico, il valore del bene in leasing e le quote teoriche di ammortamento per la evidenziazione in nota integrativa? Sono state controllate le eventuali cessioni di contratti di leasing? La quota capitale relativa al terreno è stata considerata indeducibile fiscalmente? L’ammontare dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti stanziato è superiore allo 0,50% dei crediti? Esiste la suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo non deducibile? L’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti ha superato il 5% dei crediti risultanti a fine esercizio? Sono stati dedotti i crediti di modesto importo (€ 2.500,00/ € 5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi e i crediti prescritti? Sussiste documentazione a supporto delle perdite su crediti? Le rimanenze sono state valutate in base all’art. 92 Tuir? Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti o liquidati? Le riserve di utili sono state distinte tra quelle generate con utili realizzati fino al 31.12.2007 e quelle generate dal 1.01.2008? Nella distribuzione di riserve, sono state rispettate le presunzioni di prioritaria distribuzione e le disposizioni sulle riserve in sospensione d’imposta? Sono state correttamente applicate le ritenute sui dividendi distribuiti? Sono stati percepiti dividendi, con eventuale ripresa parziale ai fini Ires (variazione in diminuzione pari al 95%)? I dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list sono stati considerati imponibili al 100%? I dividendi incassati da società Cfc sono stati esclusi da tassazione? L’accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato presenta i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva? Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio superano rispettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell’esercizio? Sono suddivisi per anno di formazione? Sono stati verificati i requisiti di inerenza e congruità delle spese? Le spese di rappresentanza sono state ammesse in deduzione nel limite commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, relativa allo stesso periodo? Sono state dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00? Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza) sono considerate deducibili nella misura del 75%, purché inerenti? Il costo di acquisto del telefono cellulare e le relative spese di esercizio (manutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) sono stati considerati deducibili nella misura del 80%? La relativa IVA è stata considerata detraibile nella misura del 50%? Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di autotrasportatori iscritti al relativo Albo sono stati dedotti al 100%? I costi di acquisto della telefonia fissa [compresi il software, i beni utilizzati per la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc] e le relative spese di impiego e manutenzione sono stati considerati deducibili nella misura dell’80%? La relativa IVA è stata considerata detraibile nella misura del 100%? Descrizione Leasing (segue) Crediti Rimanenze Patrimonio netto Dividendi Fondi Spese di rappresentanza Spese di telefonia mobile Spese di telefonia fissa Centro Studi Castelli 61 Osservazioni Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) Verifiche Sì No Non pres. I compensi agli amministratori e relativi contributi (da recupere ai fini Irap) sono stati considerati in base al principio di cassa? I compensi per lavoro interinale sono stati distinti tra costi del personale e compensi per la prestazione? Le eventuali prestazioni occasionali (non deducibili ai fini Irap) eccedono il limite di € 5.000,00 (per l’assoggettamento a contribuzione)? I costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, spese relative agli apprendisti, spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, spese sostenute per i soggetti disabili, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sono stati considerati deducibili ai fini Irap? I rimborsi delle spese di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto sostenute da dipendenti o collaboratori per le trasferte sono stati considerati deducibili nei limiti previsti? Si è dedotta, ai fini Irap, la quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti? Si è imputata la quota delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai periodi 2007-2011 per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato nel caso si intende presentare la relativa istanza di rimborso? Le liberalità a favore dei dipendenti non eccedono il limite di esenzione per ciascun dipendente? Si è verificato se esistono interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 Tuir, mediante il confronto dell’eccedenza rispetto agli interessi attivi con il 30% del Rol? Esistono riporti dall’esercizio precedente di interessi passivi o Rol? Esiste un’eccedenza di interessi passivi o di Rol da rinviare al futuro? Sono state considerate le differenze su cambi realizzate? Sono state escluse le differenze su cambi non realizzate? Sono state considerate indeducibili le imposte per le quali la norma stabilisce tale trattamento fiscale? Sono state considerate indeducibili eventuali sanzioni amministrative e pene pecuniarie? È stato effettuato il test di operatività per le società di comodo, ovvero si è verificato se si rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione? La società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel triennio 2009-2011, ovvero in 2 periodi d’imposta e nel restante ha conseguito un reddito inferiore a quello minimo presunto? Sono stati verificati i presupposti per la deducibilità delle spese per operazioni commerciali effettuate con Paesi black list? È stata effettuata la relativa comunicazione delle operazioni con Paesi black list? È stata raccolta la documentazione che attesta l’esistenza di cause esimenti? Sono state individuate le società controllate/collegate residenti in paesi a fiscalità privilegiata? Sono stati controllati i valori deducibili ai fini Irap in base al metodo utilizzato? È stata effettuata la variazione in diminuzione relativa al 10% dell’Irap versata nell’esercizio in presenza di interessi passivi netti? Si è optato per il nuovo regime IVA per cassa dal 1.12.2012? Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono contenuti nei rispettivi limiti di deducibilità? Sono stati verificati i requisiti per fruire dell’aiuto alla crescita economica (Ace), che esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio? Si è verificato se risultano perdite pregresse illimitatamente riportabili dalla precedente dichiarazione? Le perdite pregresse sono state compensate con l’eventuale imponibile dell’esercizio del limite dell’80%? Descrizione Spese per prestazioni di lavoro Altri oneri fiscali Agevolazioni Perdite fiscali Osservazioni CHECK LIST CONTROLLI FISCALI BILANCIO (COMPILABILE) CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI PRELIMINARI PER IL BILANCIO (COMPILABILE) Centro Studi Castelli 62 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Fiscalità dei mezzi di trasporto L’art. 164 Tuir stabilisce una misura forfettaria di rilevanza fiscale dei veicoli nell’ambito dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo. Tale limite è stato ridotto, con effetto dal 1.01.2013, in relazione alle autovetture ad utilizzo non esclusivo nell’attività d’impresa, arte o professione dal 40% al 20% (la percentuale del 27,50%, inizialmente fissata dalla L. 92/2012, non si è resa operativa, se non in limitati casi). Per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti la deducibilità dei costi è ridotta dal 90% al 70%. Nessuna modifica è stata apportata ai limiti di rilevanza del costo, né alle disposizioni inerenti gli agenti di commercio, né alla percentuale di detraibilità dell’IVA. Percentuali in vigore dal 1.01.2013 Utilizzo dei mezzi Acquisto Leasing Noleggio Utilizzo esclusivo come bene strumentale o oggetto dell’attività. Noleggio Acquisto Leasing Noleggio Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta Acquisto Leasing Uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta Noleggio Acquisto Leasing Detrazione IVA Deduzione costi Detrazione IVA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% • 20% con limiti . Inerenti all’attività dell’impresa, arte o professione Uso promiscuo agli amministratori Noleggio 1. Costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc. 2 Deduzione costi 1-4 Acquisto Leasing Veicoli stradali a motore • 20% con limiti di canone proporzionali ai limiti1-4. • 20% con limiti1-4. 4 4 40% 4 40% 4 40% 4 40% 3 4 40% 3 4 40% 3 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 3 70% 4 40% 3 70% 4 40% 3 70% 70% 70% 70% • 70% per il periodo promiscuo; • oltre: 20% con limiti d’importo1-4. • 70% per il periodo promiscuo; • oltre: 20% con limiti d’importo1 proporzionali4. • 70% per il periodo promiscuo; • oltre: 20% con limiti d’importo1-4. • 70% per il promiscuo; • oltre: 20%4. periodo 40% • 70% per il promiscuo; • oltre: 20%4. periodo 40% • 70% per il promiscuo; • oltre: 20%4. periodo 40% 40% 40% 40% • Deducibilità = benefit; • oltre: 20% con limiti1-4. 40% • Deducibilità = benefit; • oltre al benefit: 20%4. 40% • Deducibilità = benefit; • oltre: 20% con limiti1-4. 40% • Deducibilità = benefit; • oltre al benefit: 20%4. 40% • Deducibilità = benefit; • oltre: 20% con limiti1-4. 40% • Deducibilità = benefit; • oltre al benefit: 20%4. 40% • Pari a € 18.075,99 nel caso di acquisto di autovetture (anche in leasing), € 4.131,66 di motocicli e € 2.065,83 di ciclomotori. 2. 3. Note 4. • Pari a € 3.615,20 nel caso di noleggio di autovetture, € 774,69 di motocicli e € 413,17 di ciclomotori. • Rientrano in tale tipologia “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8”. • Devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo: l’IVA, in tal caso, è integralmente detraibile. • Per i periodi d’imposta aperti nell’intervallo temporale dal 19.07.2012 al 31.12.2012 (anche se chiusi nel corso del 2013), si applica la deducibilità pari al 27,50% per le auto “aziendali” e “professionali” e al 70% per quelle ad uso promiscuo dei dipendenti, con il criterio “misto” (ma con deducibilità al 27,50% per i costi eccedenti il benefit) per le auto concesse agli amministratori anche per l’uso personale. Per le società con periodo d’imposta a cavallo d’anno che hanno iniziato il proprio esercizio negli ultimi 5 mesi del 2012 o per quelle che, a seguito di operazioni straordinarie, hanno avuto uno “spezzone” di esercizio iniziato dopo il 18.07.2012, i calcoli devono essere fatti applicando, volta per volta, tutte le tipologie di deducibilità. Per le società che, viceversa, nel 2012 hanno avuto un periodo d’imposta ordinario “solare”, la percentuale del 27,50% non risulta mai effettivamente applicabile, poiché si passa dal 40% del 2012 al 20% del 2013. Centro Studi Castelli 63 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Fiscalità dei mezzi di trasporto (segue) Il costo ammortizzabile è pari al costo di acquisto del veicolo, aumentato degli oneri che si sono resi necessari per consentire l’entrata in funzione del bene, ovvero gli “oneri accessori di diretta imputazione”. In caso di acquisto di veicoli con limitazioni fiscali, nel calcolo del costo ammortizzabile rientra anche l’IVA indetraibile. DEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTO I limiti di deducibilità (es.: 20%) fissati dalla norme non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l’ammontare degli ammortamenti stanziabili per l’intera vita utile del bene; al contrario, essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni. Tavola n. 1 Dati Quota deducibile Il medesimo criterio deve essere adottato anche nell’ipotesi in cui sia modificata la percentuale di deducibilità originariamente prevista, nell’ambito del medesimo utilizzo, per effetto dell’introduzione di una nuova disposizione. Ammortamento per beni nuovi acquistati dal 2013 Acquisto nel 2013 di autovettura nuova, costo pari a € 50.000, utilizzata in modo non esclusivamente strumentale nell'attività dell'impresa. Aliquota di ammortamento applicata 25%, ridotta alla metà nel 1° esercizio. € 18.075,99 x 25% x 20% = € 903,80, ridotta al 50% nel 1° anno. Anno 2013 2014 2015 2016 2017 Esempio n. 1 Coeff. Amm.to 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% € € € € € € Amm.to civilistico Amm.to Valore residuo 7.037,50 € 49.262,50 14.075,00 € 35.187,50 14.075,00 € 21.112,50 14.075,00 € 7.037,50 7.037,50 € 0,00 56.300,00 € € € € € € Amm.to fiscale Amm.to Valore residuo 451,90 € 3.163,30 903,80 € 2.259,50 903,80 € 1.355,70 903,80 € 451,90 451,90 € 0,00 3.615,20 Acquisto di autovettura con IVA detraibile al 40% 1.07.2013 PD7 P B II 4 P C II 4-bis P C II 4-bis Diversi a Fornitori Autovetture IVA c/acquisti IVA indetraibile Fattura n. 67 della Società “Alfa S.r.l.” di € 50.000,00, oltre IVA 21%. 60.500,00 50.000,00 4.200,00 6.300,00 1.07.2013 PD7 P C IV 1 Diversi a Diversi Saldo fattura n. 67 della Società “Alfa S.r.l.” P B II 4 P C II 4-bis Autovetture a Giroconto per IVA indetraibile al 60%. 60.500,00 1.07.2013 Esempio n. 2 IVA indetraibile 6.300,00 Ammortamento annuale deducibile al 20% 31.12.2013 P B II 4 E B 10 b E B 10 b Diversi a Fornitori Ammortamento autovetture Ammortamento autovetture non deducibile fiscalmente Ammortamento ordinario (12,50%) calcolato su € 56.300. 7.037,50 451,90 6.585,60 Nota bene Occorre tenere conto del limite massimo di deducibilità del costo pari a € 18.075,99. Centro Studi Castelli 64 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Interessi di mora per ritardato pagamento dal 2013 Con il D. Lgs. 192/2012 è stata recepita la direttiva 2011/7/Ue, finalizzata a garantire tempi certi e brevi nei pagamenti fra imprese. La norma ha applicazione generalizzata a tutti i rapporti fra imprese, lavoratori autonomi e pubblica amministrazione; non ha alcuna valenza nei riguardi delle transazioni commerciali di prodotti agricoli, per i quali vige una norma specifica (art. 62 D.L. 1/2012 e D.M. 19.10.2012). La disciplina si applica alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1.0.2013 in relazione a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo. Gli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ossia decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Le parti possono definire termini di pagamento superiori, anche a 60 giorni, purché non gravemente iniqui e pattuiti in forma scritta. Gli interessi moratori sono individuati negli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Bce maggiorato di 8 punti percentuali. MORA AUTOMATICA La norma riguarda ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Pagamenti Esclusioni AMBITO DI APPLICAZIONE DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI Centro Studi Castelli • Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. • Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Transazione commerciale Per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Si intende ogni soggetto esercente un’attività economica Imprenditore organizzata o una libera professione. Decorrenza Transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1.01.2013, con riferimento alla consegna dei beni o all’effettuazione delle prestazioni di servizi. Scadenza del termine Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Senza che sia necessaria la costituzione in mora. Data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento. Data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. • Quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento. • Quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi. Data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali. Qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Computo termine di 30 giorni 65 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario Febbraio 2013 Interessi di mora per ritardato pagamento dal 2013 TERMINI DIVERSI: DEROGHE PAGAMENTO A RATE (segue) Pattuizioni Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a 30 giorni. • Termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente. • La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Pubblica amministrazione • Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, quando ciò sia giustificato da: - natura od oggetto del contratto; - circostanze esistenti al momento della sua conclusione. • In ogni caso i termini non possono essere superiori a 60 giorni. • La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Raddoppio dei termini • I termini di 30 giorni sono raddoppiati per: - le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza (D. Lgs. 333/2003); - gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. Qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. Responsabilità del debitore Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Saggio • Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. • Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, se non gravemente iniquo in danno del creditore. Si considera gravemente iniqua la clausola che Non è ammessa prova conesclude l’applicazione di interessi di mora. traria. Calcolo interessi di mora Interesse semplice di mora su base giornaliera, con tasso pari al tasso di riferimento (B.C.E.) maggiorato di 8 punti percentuali (7 fino al 31.12.2012). Tasso di riferimento • Il tasso di riferimento (tasso applicato dalla B.C.E. alle operazioni di rifinanziamento) è così determinato: - per il 1° semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo è quello in vigore il 1.01 di quell’anno; - per il 2° semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo è quello in vigore il 1.07 di quell’anno. Costi sostenuti Il creditore, quando ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. INTERESSI DI MORA RISARCIMENTO SPESE DI RECUPERO Risarcimento danno Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40 a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero. ESEMPIO FATTURA ADDEBITO INTERESSI DI MORA ESEMPI SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALL’INCASSO E AL PAGAMENTO DI INTERESSI DI MORA Centro Studi Castelli 66 Centro Studi Castelli