Novità Fiscali del periodo Comunicazione beni ai soci entro il

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Novità Fiscali del periodo Comunicazione beni ai soci entro il
Dispensa
Castel Goffredo – 26 gennaio 2013
Novità Fiscali del periodo
Comunicazione beni ai soci entro
il 2 aprile 2013
A cura di Donata Olivari
e Cristiano Corghi
FormaRatio S.r.l. - Via Cremona, 99 - 25124 Brescia
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 - C.Fisc. / P.IVA 02820970982
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[email protected] - www.ratio.it/formaratio
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI
CORRISPOSTI
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• MODELLO DI CERTIFICAZIONE
Artt. 27, 27-bis e 27-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 4, c. 6-quater D.P.R. 22.07.1998, n. 322
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - L. 29.12.1962, n. 1745 - Art. 12 D. Lgs. 21.11.1997, n. 461 - D.M. 4.02.1998
D.P.R. 16.04.2003, n. 126 - D.M. 2.04.2008 - C.M. 12.05.1998, n. 123/E Provv. Ag. Entrate 7.01.2013
La certificazione degli utili corrisposti nel 2012 deve essere rilasciata, entro il 28.02.2013,
ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione
a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. I percettori degli
utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione
annuale dei redditi. La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti
che hanno percepito utili o altri proventi equiparati, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta
ovvero a imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta
relativo alle imposte pagate in Italia. Si ricorda che l’art. 2, cc. 6-12 D.L. 138/2011 ha disposto l’unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive applicate agli utili derivanti da
partecipazioni non qualificate in società di capitali detenute da soggetti non residenti diversi
dalle società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati Ue/See white
list (soggette alla ritenuta del 1,375%) e sui proventi derivanti dalle partecipazioni in società
di investimento immobiliare, quotate e non quotate, percepiti dal 1.01.2012.
SCHEMA DI SINTESI
• Utili per la partecipazione in
• Esclusi:
soggetti Ires, residenti o non
.. gli utili e altri proventi assoggettati a
residenti, in qualunque forma
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
Corresponsione
corrisposti.
o ad imposta sostitutiva;
 di utili
 • Distribuzioni di riserve di  .. gli utili e i proventi relativi a partecipacapitale che sono considerate
zioni detenute nell’ambito delle gestioni
utili e riserve di utili (art. 47,
individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs.
c. 1 Tuir).
461/1997).
OGGETTO
DELLA
CERTIFICAZIONE
• Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla
Proventi derivanti da titoli e
partecipazione ai risultati economici.
strumenti finanziari assimilati
 alle azioni di cui all’art. 44, c.  • Partecipazioni in società non residenti, se
la relativa remunerazione è stata totalmente
2, lett. a) Tuir.
indeducibile nella determinazione del redCorresponsione
dito di impresa.
di proventi
 equiparati
Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza,
agli utili
 di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con apporto di capitale, ovvero di capitale
e opere o servizi.
Remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 Tuir (in vigore fino
 al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati
come utili.
 Utili
• Numero delle azioni o quote ed eventuale percentuale di possesso (in caso
di contitolarità).
• Dividendo unitario senza alcun troncamento e dividendo complessivo lordo,
suddiviso tra l’ammontare corrisposto con utili prodotti fino all’esercizio in
 corso al 31.12.2007 e con utili prodotti in data successiva.
• Ritenute operate o imposta sostitutiva applicata.
• Dividendo al netto delle imposte applicate all’estero (netto frontiera).
• Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatisi nei periodi in cui
è efficace l’opzione per la trasparenza.
Proventi
 equiparati
• Dati dei proventi e delle ritenute relativi a:
.. titoli e strumenti finanziari, di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir;
 .. contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all’art. 44,
c. 1, lett. f) Tuir, con l’apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.
PRINCIPALI
DATI
DA INSERIRE
TERMINE
DI CONSEGNA
 Entro il 28.02 di ogni anno, con riferimento agli utili corrisposti nell’anno precedente.
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE
Schema di certificazione relativa ad utili corrisposti a persona fisica in relazione
a partecipazioni qualificate
Esempio
CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI
2012
EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL’ANNO
DATI RELATIVI
AL SOGGETTO
CHE RILASCIA LA
CERTIFICAZIONE
Codice fiscale
Cognome e Nome o Denominazione
00123456789
Alfa S.r.l.
Comune
Prov.
Cap
MN
Mantova
46100
Via e numero civico
Via Cavour, 10
SEZIONE I
DATI RELATIVI
AL SOGGETTO EMITTENTE
SEZIONE II
DATI RELATIVI
ALL’INTERMEDIARIO
NON RESIDENTE
Codice del soggetto che
rilascia la certificazione
Codice fiscale o codice identificativo estero
ISIN
Cognome e Nome o Denominazione
1
2
3
A
Cod.Stato estero
4
Comune
Prov.
Via e numero civico
5
6
7
Codice ABI
Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
Codice fiscale
8
9
10
Cod.Stato estero
Denominazione
11
SEZIONE III
DATI RELATIVI AL
PERCETTORE DEGLI UTILI
O DEGLI ALTRI PROVENTI
EQUIPARATI
12
Codice fiscale
Cognome ovvero Denominazione
13
14
RSSMRA44P07C118J
Rossi
Sesso
Nome (solo per le persone fisiche)
15
SEZIONE IV
16
Mario
M
07
1944
Comune (o Stato estero) di nascita
Prov.
18
19
Mantova
Prov.
Via e numero civico
21
22
MN
Codice
stato estero
Codice di identificazione fiscale estero
23
24
20.000
Percentuale
contitolarità
26
MN
Via Verdi, 300
Dividendo unitario
Dividendo complessivo
da utili ante 31/12/2007
Dividendo complessivo
da utili post 31/12/2007
27
28
29
6,50
Strumenti finanziari da
utili ante 31/12/2007
Strumenti finanziari da
utili post 31/12/2007
30
31
Associazione in
partecipazione da
utili ante 31/12/2007
32
130.000,00
Associazione in
partecipazione da
utili post 31/12/2007
33
Interessi riqualificati
dividendi
Netto frontiera
Utili da SIIQ e da SIINQ
Aliquota
Ritenuta
34
35
36
37
38
Imposta sostitutiva
Imposta estera
Dividendo dei soci
in trasparenza
39
40
41
Delibera assembleare del 6.07.2012
FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE
DATA
26
A
09
Mantova
giorno
R
anno
20
25
ANNOTAZIONI
Data di nascita
17 giorno mese
Comune del domicilio fiscale
Numero azioni o quote
DATI RELATIVI
AGLI UTILI CORRISPOSTI E
AI PROVENTI EQUIPARATI
(M o F)
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mese
02
anno
Francesco Bianchi
2013
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CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI 2012
SOGGETTI A RITENUTA
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• CASO PRATICO
Art. 4, cc. 6-ter e 6-quater, D.P.R. 22.07.1998, n. 322
Artt. 25 e 25-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600
Entro il 28.02.2013 deve essere rilasciata, dai datori di lavoro e dai sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi a professionisti o pagato provvigioni ad
agenti, rappresentanti ed altri intermediari di commercio, la certificazione degli
importi erogati nel 2012.
La certificazione è rilasciata in forma libera, anche se devono essere presenti tutti
i dati che saranno oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il
Modello 770 semplificato.
Il sostituto può decidere, alternativamente, di rilasciare una certificazione unica
per tutti i compensi corrisposti durante l’anno, oppure compilare la certificazione
nel momento in cui effettua ciascun pagamento nel corso dell’anno.
SCHEMA DI SINTESI
• Somme riferite a redditi di lavoro autonomo professionale o
occasionale.
• Provvigioni per prestazioni, anche occasionali, derivanti da
rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza
di commercio e procacciamento di affari, nonché provvigioni
derivanti da vendite a domicilio.
• Compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa,
premi e compensi erogati nell’esercizio dell’attività dilettan• Redditi:
tistica, che non comprendono i rimborsi spese documentate
.. soggetti a ritenuta;
relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, in occasione di
ESEMPI
.. corrisposti nel 2012.
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
DI REDDITI

 • Utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in
Artt. 25
DA CERTIFICARE
partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente
e 25-bis
da lavoro.
D.P.R. 600/1973
• Somme erogate a titolo di diritto d’autore.
• Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche.
• Indennità per la cessazione da funzioni notarili.
• Indennità per la cessazione di attività sportiva professionale.
• Compensi erogati ai professionisti che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative produttive e dei
contribuenti minimi.
• Dati anagrafici di committente e percipiente.
• Ammontare lordo del compenso corrisposto e della ritenuta
 Libera

operata.
• Somme non soggette a ritenuta (esempio: rimborsi spese, imFORMA
porto dell’abbattimento forfetario in caso di diritti d’autore o
DELLA
quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile).
CERTIFICAZIONE
•
Contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dai profesDevono essere riportati
sionisti
iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
i dati da indicare nel
 Modello 770 sempli-  • Non si considera il contributo integrativo destinato alle
casse professionali.
ficato.
• Causale del pagamento.
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CASO PRATICO
Fac-simile di modello di certificazione
Esempio
Certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta (art. 4, c. 6-ter D.P.R. 322/1998)
Spett.le
Alfa S.n.c. di Rossi Mario & C.
..............................................................
Via Italia, n. 5
..............................................................
46042 Castel Goffredo (Mn)
..............................................................
P. IVA 00123450789
..............................................................
Verdi Franco
..............................................................
Corso Virgilio, n. 18
..............................................................
46100 Mantova (Mn)
..............................................................
..............................................................
VRDFRN34L11M125Q
C.F. .......................................................
Mantova
nato a ....................................................
11.07.1934
il ...........................................................
Per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie si
attesta che, nel corso dell’anno 2012, sono stati corrisposti i
seguenti compensi assoggettati a ritenuta.
Causale n. fatt. - dt. fatt.
Totale
lordo (1)
Somme
non sogg
Imponibile
Mese di
pagamento
%
Riten.
Versam.
acconto rit.
Contr.
Inps
Netto
corrisp.
A (2)
N.
29 - 1.02.12
510,00
10,00
500,00
2/12
20%
100,00 16.03.12
-
410,00
A
N.
190 - 2.05.12
571,20
11,20
560,00
5/12
20%
112,00 18.06.12
-
459,20
A
N.
789 - 1.06.12
510,00
10,00
500,00
6/12
20%
100,00 16.07.12
-
410,00
A
N.
956 - 3.08.12
519,79
19,79
500,00
8/12
20%
100,00 17.09.12
-
419,79
2.110,99
50,99
2.060,00
-
412,00
- 1.698,99
Totali
L’importo delle ritenute è stato versato in conformità
alle disposizioni in materia.
-
Dati identificativi del soggetto erogante o sostituto d’imposta
Alfa S.n.c.
Via Italia, n. 5
46042 Castel Goffredo (Mn)
25.02.2013
Data ...............................
Mario Rossi
......................................................
(Legale rappresentante)
(1)
Note
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Importo al netto di IVA.
Prestazione di lavoro autonomo rientrante nell’esercizio di arte o professione abituale.
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IVA
imposte e tasse
video
FISCO
del 23.01.2013
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www.ratiofad.it
SOMMARIO
COMUNICAZIONE ANNUALE
DEI DATI IVA
Art. 9 D.P.R. 7.12.2001, n. 435 - Art. 8-bis D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Provv. Ag. Entrate 15.01.2013
Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78 - Modello di comunicazione dati IVA annuale
• SCHEMA DI SINTESI
• AMBITO SOGGETTIVO
• MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La comunicazione annuale dati IVA, da presentare annualmente entro il mese di
febbraio, è costituita da un modello, estremamente semplificato, sul quale il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni
periodiche, per determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle
eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro
rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. La
comunicazione relativa all’anno d’imposta 2012 mantiene inalterato il modello
rispetto a quello inviato per il 2011. La finalità della comunicazione è quella di
ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle
risorse proprie che ciascun Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
SCHEMA DI SINTESI
SCADENZA
Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno; se il termine di presen-
 tazione scade di sabato, lo stesso è prorogato al 1° giorno feriale successivo.
 Reperibilità
La comunicazione deve essere redatta utilizzando l’apposito modello per i dati del
2012, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente
 alle relative istruzioni, è gratuitamente disponibile in formato elettronico e può
essere prelevato dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it o www.finanze.gov.it.
 Presentazione

 Regola
Il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto
 delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del
pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
MODELLO
CONTENUTO
Elementi
 esclusi
• Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente
dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.
• È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione.
• Non rilevano le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta, il riporto del
credito IVA relativo all’anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti, nonché
la parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende
 richiedere a rimborso.
Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell’imposta, dovranno
essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.
 Effetti
• La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione
IVA”, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.
 • Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti,
alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà, invece, mediante lo strumento della dichiarazione annuale.
 Sanzioni
• La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l’inapplicabilità delle
sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni in materia
 di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.
• L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00.
RILEVANZA
Correzione
 dei dati
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione
 già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti in dichiarazione
annuale.
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IVA
AMBITO SOGGETTIVO
SOGGETTI OBBLIGATI
SOGGETTI ESCLUSI
• Sono tenuti alla presentazione della comu- • Anche se nell’anno non hanno effettuato
nicazione annuale dati IVA, in generale, i
operazioni imponibili ovvero non sono tetitolari di partita IVA tenuti alla presentazione
nuti ad effettuare le liquidazioni periodiche
della dichiarazione annuale IVA.
(salvo eccezioni).
• Codice attività
• Rileva l’attività svolta in via prevalente, desunta dalla classificazione
delle attività economiche vigente al momento della presentazione
del modello.
• Persone fisiche
con volume
d’affari fino
a € 25.000,00
• Presentazione
dichiarazione
annuale entro
febbraio
• Nuovi
contribuenti
minimi
• Soggetti
non tenuti alla
dichiarazione
annuale IVA
Per l’anno a cui
si riferisce la
comunicazione.
• Persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce
la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000,00,
ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.
• Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale
IVA entro il mese di febbraio.
• Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011).
• Contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che, essendosi
avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione
ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della
dichiarazione annuale IVA, in conseguenza dell’effettuazione delle
rettifiche di cui all’art. 19-bis2.
L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato
operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993), ovvero siano stati
effettuati acquisti per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario (es.: acquisti
di oro e argento puro, rottami).
• Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ossia che nell’anno solare
precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000,00.
• Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e
altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato
per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
• Imprese individuali che abbiano concesso in affitto l’unica azienda
e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno
cui si riferisce la comunicazione.
• Soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri Ue,
nell’ipotesi di cui all’art. 44, c. 3, 2° periodo del D.L. 331/1993,
qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non
imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta.
• Associazioni sportive dilettantistiche, nonché associazioni senza fini di
lucro, associazioni pro-loco e, in generale, soggetti che, avendo esercitato
l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991,
sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
• Soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non
identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini
dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.
74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi
resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE.
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• Stato ed
enti pubblici
• Organi e amministrazioni dello Stato.
• Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani
collettivi, Comunità Montane, Province e Regioni.
• Enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali
e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.
• Enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.
• Procedure
concorsuali
• Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE
TELEMATICA
Entro il mese di febbraio
di ciascun anno
PRESENTAZIONE
TELEMATICA DIRETTA
• Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato
esclusivamente in via telematica.
• È esclusa, pertanto,
ogni altra modalità
• La comunicazione può essere presentata in via telematica:
di presentazione.
.. direttamente dal contribuente;
.. tramite intermediari abilitati.
• Servizio
telematico
Entratel
• I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono
avvalersi del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20.
Non
residenti
• Servizio
telematico
Fisconline
Se identificati in Italia, ai fini IVA si abilitano al servizio
Entratel, utilizzando l’indirizzo Internet: http://telematici.
agenziaentrate.gov.it.
• I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi del servizio telematico Internet, qualora sussista l’obbligo
di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sussista l’obbligo di
presentare tale dichiarazione.
• I modelli si considerano presentati nel giorno in cui è conclusa la
Prova
ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
della
• La prova della presentazione è data dalla comunicazione, rilasciata
presentazione
dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
PRESENTAZIONE TRAMITE
INTERMEDIARI ABILITATI
• Incaricati
abilitati
• Gli incaricati abilitati sono obbligati a presentare all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel,
sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia
le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto
l’impegno della presentazione per via telematica.
L’accettazione delle comunicazioni è facoltativa e l’incaricato del servizio
telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
• Gruppi
di società
• Nell’ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle comunicazioni
dei dati IVA, relative ai soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale
almeno una società o ente abbia i requisiti per ottenere l’abilitazione al
servizio telematico Entratel, può essere effettuata da uno o più soggetti
dello stesso gruppo attraverso il predetto servizio.
Per incaricare un’altra società del gruppo alla presentazione telematica
delle proprie comunicazioni dati IVA, la società deve consegnare tali
comunicazioni, debitamente sottoscritte, alla società incaricata; quest’ultima dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione
telematica da parte degli intermediari abilitati.
ATTESTAZIONE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
• Invio
• La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione inviata mediante il servizio telematico,
è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio.
• Consultazione • Tale comunicazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito
dell’Agenzia; la comunicazione di avvenuta presentazione può essere
richiesta (sia dal contribuente, sia dall’intermediario) a qualunque Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini
Comunicazioni previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5
scartate
giorni successivi alla data di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate
che attesta il motivo dello scarto.
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imposte e tasse
IVA
Esempio n. 1
Dati
Comunicazione annuale dei dati IVA per il 2012
• Le vendite comprendono la cessione di un bene strumentale al prezzo di € 1.000.
• Gli acquisti comprendono l’acquisto di un macchinario per € 10.000.
• Azienda in contabilità separata.
Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.
0 1 2 3 4 5 6 0 2 0 1
2 0 1 2
0
1 3 9 2 1
1 2 3 4 5 6 0 2 0 1
0
X
R S S M R A 4 4 P 0 7 C
1
1 8 R
1
100.000
1.000
50.000
10.000
21.000
10.500
10.500
Mario Rossi
B N C N D R 5 5 P 0 8 C 1 1
8 Q
X
4
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02
Andrea Bianchi
2013
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10
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IVA
imposte e tasse
video
FISCO
del 23.01.2013
 n. 0376-775130
www.ratiofad.it
EMISSIONE FATTURE UE ED EXTRA-UE
DAL 2013
SOMMARIO
Artt. 6, 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 39 D.L. 30.08.1993, n. 331 - L. 24.12.2012, n. 228
• SCHEMA DI SINTESI
• APPROFONDIMENTI
La legge di Stabilità 2013 estende l’obbligo di fatturazione alle operazioni non soggette all’IVA per
carenza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972); tali documenti devono
contenere, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione “inversione contabile” in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è
debitore dell’imposta in altro Stato membro dell’Unione europea e l’annotazione “operazione non
soggetta” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea.
La nuova disciplina modifica dal 1.01.2013 anche il termine per adempiere gli obblighi di fatturazione. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto
dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto (rispettivamente dal
territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza). Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricezione della fattura (e con riferimento al mese precedente) anche nel registro
delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione, con eventuale indicazione del corrispettivo
delle operazioni espresso in valuta estera. Nella fattura deve essere indicato il titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma (comunitaria o nazionale) di riferimento. L’obbligo di integrazione delle
fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è pertanto esteso a tutte le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE.
SCHEMA DI SINTESI
• I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
a) Cessioni di beni e prestazioni di servizi,
Stato dal 1.01.2013 hanno l’obbligo di:
diverse da quelle esenti [di cui all’art.
Annotazione:
.. emissione della fattura anche per le tipo- 
10, nn. da 1) a 4) e 9)(1)], effettuate nei
inversione

OBBLIGO
logie di operazioni non soggette all’IVA
confronti di un soggetto passivo che è
contabile
DI EMISSIONE
per carenza del requisito della territorialità
debitore dell’imposta in un altro Stato

DELLA FATTURA
(articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972);
membro dell’Unione Europea.
.. indicare, in luogo dell’ammontare dell’imDal 1.01.2013
posta, le specifiche annotazioni con l’eb) Cessioni di beni e prestazioni di serAnnotazione:
ventuale specificazione della relativa nor- 
vizi che si considerano effettuate fuori  operazione
ma comunitaria o nazionale.
dell’Unione Europea.
non soggetta
TERMINE
PER EMISSIONE
DELLA FATTURA
Nota


EFFETTI
• Tali operazioni, non rilevanti territorialmente oggetto di fatturazione dal 1.01.2013, concorrono alla formazione del volume d’affari annuo del cedente o prestatore di servizi.
• Le cessioni di beni extraterritoriali, per le quali vige il nuovo obbligo di fatturazione, sono da includere nella
comunicazione black list se effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in paesi black list.
• Tali operazioni, che non generano plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, sono
 irrilevanti nel calcolo del volume d’affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del
soggetto passivo italiano.
• L’ampliamento del volume d’affari ha effetto sull’accesso alle liquidazioni trimestrali, sui rimborsi IVA ai sensi
dell’art. 30, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972 (operazioni imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni) e
sull’accesso a particolari agevolazioni (regime IVA per cassa, contribuenti minori, ecc.).
Cessioni
e prestazioni
 intracomunitarie
a soggetti passivi
stabiliti nella Ue
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie è emessa fattura a
norma dell’art. 21 D.P.R. 633/1971 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta,
che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa
 norma comunitaria o nazionale.
Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione o la prestazione
emette fattura o, fermo restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa,
per suo conto, dal cessionario ovvero da un terzo.
Cessioni e
 prestazioni
extra Ue
Per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti nel territorio (e
 ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della Ue), la fattura (o autofattura) è
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
(1)
Si tratta delle operazioni finanziarie, assicurative e relative intermediazioni.
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APPROFONDIMENTI
MOMENTO
DI EFFETTUAZIONE
DELLE OPERAZIONI
• Cessioni
intracomunitarie
Art. 39
D.L. 331/1993
• Le cessioni intracomunitarie e gli acqui- • Il momento di effettuazione
sti intracomunitari di beni si considerano degli acquisti intracomunitaeffettuati all’atto dell’inizio del traspor- ri coincide con quello delle
to o della spedizione al cessionario o a corrispondenti cessioni, senza
terzi per suo conto, rispettivamente dal quindi più distinguere, se il
territorio dello Stato o dal territorio dello trasporto avviene con mezzi
Stato membro di provenienza.
del cedente o del cessionario.
Emissione
anticipata
della
fattura
Se anteriormente al verificarsi dell’evento è stata emessa
la fattura relativa a un’operazione intracomunitaria, la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato, alla data della fattura.
Pagamento
acconti
Non rileva più il pagamento di acconti.
Effetti
traslativi
successivi
Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti
e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
Le cessioni ed i trasferimenti di beni e gli acquisti intraCessioni
comunitari effettuati in modo continuativo nell’arco di un
continuative periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
• Prestazioni
di servizi
generiche intra
e extra Ue
Art. 6,
c. 6 D.P.R.
633/1972
• Prestazioni
di servizi
specifiche
Art. 6, cc. 3 e 4
D.P.R. 633/1972
• Le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972,
rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle
specifiche di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972, rese da
un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento
in cui sono ultimate.
Pagamento
anticipato
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la
prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Fattura
anticipata
L’emissione anticipata della fattura non rileva ai fini
dell’effettuazione del servizio generico.
Prestazioni
continuative
• Si considerano effettuate alla data di maturazione
dei corrispettivi.
• Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se
non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di
ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.
• Le prestazioni di servizi (art. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972) diverse da quelle generiche (art. 7-ter) si considerano effettuate all’atto del
pagamento del corrispettivo.
Prestazioni
di carattere Si considerano effettuate nel mese successivo a quello in
periodico o cui sono rese.
continuativo
Pagamento
acconti
Fattura
anticipata
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Se anteriormente è emessa fattura, o è pagato in tutto o
in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla
data della fattura o a quella del pagamento.
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IVA
imposte e tasse
REGISTRAZIONE
DELLE FATTURE
INTRACOMUNITARIE
• Acquisti
intracomunitari
• Quando il fornitore di beni o pre- • La procedura di integrazione è perstatore di servizi è stabilito in un tanto estesa alle cessioni di beni e
altro paese Ue, gli adempimenti prestazioni di servizi, anche non gedevono essere eseguiti a norma neriche effettuate da soggetti passivi
degli artt. 46 e 47 D.L. 331/1993.
stabiliti in altri paesi Ue.
• Pertanto, le fatture relative agli acquisti intracomunitari:
.. previa integrazione
• L’autofattura non è più emessa per le
operazioni intracomunitarie; rimane
per le operazioni extracomunitarie.
.. sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera;
.. sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti, ai fini
dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, anteriormente alla
liquidazione nella quale è esercitato il diritto, ed entro il termine ordinario
(biennale) previsto dall’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972.
Integrazione
• Autofatture
Numerazione e indicazione del controvalore in euro del corrispettivo, nonché ammontare dell’imposta o annotazione del titolo di
non imponibilità e dell’eventuale norma (comunitaria o nazionale)
di riferimento.
• Le autofatture emesse dal cessionario per gli acquisti intracomunitari sono
annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Regolarizzazione
• Il cessionario di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura
entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura in unico esemplare.
• Se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve
emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
• Cessioni
intracomunitarie
Tavola
Servizi
Generici
Specifici(1)
Nota
• Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente
nel registro delle fatture secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Trattamento contabile delle prestazioni di servizi
Prestatore
Committente
Trattamento contabile
Italia
Ue o extra-Ue
• Operazione fuori campo IVA.
• Emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della
prestazione (o del pagamento).
• La fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile” (committente Ue) o “operazione non soggetta” (prestazione extra Ue).
Ue
Italia
Il committente italiano integra la fattura Ue (ex art. 46 D.L. 331/1993).
Extra-Ue
Italia
• Il committente italiano emette autofattura [ex art. 21, c. 4, lett. d) D.P.R. 633/1972] entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della prestazione (o del pagamento
se anteriore).
• L’autofattura emessa in virtù di un obbligo proprio deve riportare la dicitura “autofatturazione”.
Italia
Ue o extra-Ue
Il prestatore italiano emette fattura al momento del pagamento (salvo che sia emessa
fattura anticipata).
Ue
Italia
Il committente italiano integra la fattura Ue (ex art. 46 D.L. 331/1993)
Italia
Extra-Ue
Il prestatore italiano emette fattura al momento del pagamento, con la dicitura “operazione non soggetta”.
(1)
Salvo eventuali specifiche previsioni per la singola tipologia di servizio.
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imposte e tasse
Esempio n. 1
Cessione intracomunitaria di beni
La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’inizio del trasporto dal territorio dello Stato, a meno che sia emessa
fattura anteriormente. L’incasso di un acconto non rileva ai fini dell’emissione della fattura in relazione all’importo incassato.
Emittente
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
Via Europa, n. 11
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Ricevente
Spett.le
Euro Machine
Rue de Rivoli
Parigi
P. IVA FR 12345609876
Data
Documento
15.03.2013
Unità di
misura
Descrizione
Quantità
Cessione di compressore
Merce partita il 15.03.2013, acconto € 2.000 del 15.01.2013
Cessione intracomunitaria non imponibile, art. 41 D.L. 331/1993
Numero
Fattura
30/2013
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
7
5.000,00
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
1) Imponibile ....%
2) Imponibile 21%
2) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
4) IVA
5) IVA
6) IVA
Totale B (4+5+6)
....%
5.000,00 8) Esente
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
21%
....%
9) Escluso
Totale C (7+8+9)
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993
Operazione esente ai sensi dell’art. ....
Operazione esclusa ai sensi dell’art. ....
Esempio n. 2
Totale complessivo (A+B+C)
5.000,00
(S.E. & O.)
Cessione di beni all’esportazione
Emittente
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
Via Europa, n. 11
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Ricevente
Spett.le
Euro Box
Rue de Pax
Ginevra - Svizzera
P. IVA CHE 123456789
Data
15.02.2013
Unità di
misura
5.000,00
Descrizione
Quantità
Cessione di macchina levigatrice (esportazione)
Documento
Fattura
Numero
30/2013
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
7
5.000,00
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
1) Imponibile ....%
2) Imponibile 21%
2) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
4) IVA
5) IVA
6) IVA
Totale B (4+5+6)
....%
5.000,00 8) Esente
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
21%
....%
9) Escluso
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972
Operazione esente ai sensi dell’art. ....
Operazione esclusa ai sensi dell’art. ....
R
A
T
I
Totale C (7+8+9)
5.000,00
Totale complessivo (A+B+C)
5.000,00
(S.E. & O.)
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IVA
imposte e tasse
Esempio n. 3
Cessione di beni esistenti all’estero(1)
Emittente
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
Via Europa, n. 11
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Ricevente
Spett.le
Euro Box
Rue de Pax
Ginevra - Svizzera
P. IVA CHE 123456789
Data
Documento
15.02.2013
Unità di
misura
Descrizione
Quantità
Cessione di macchina levigatrice esistente all’estero
Numero
Fattura
30/2013
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
9
5.000,00
OPERAZIONE NON SOGGETTA
1) Imponibile ....%
2) Imponibile 21%
2) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
4) IVA
5) IVA
6) IVA
Totale B (4+5+6)
....%
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
21%
8) Esente
....%
5.000,00 Totale C (7+8+9)
9) Fuori campo
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ....
Operazione esente ai sensi dell’art. ....
Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-bis, c. 1 D.P.R. 633/1972
Nota(1)
5.000,00
Totale complessivo (A+B+C)
5.000,00
(S.E. & O.)
Essendo il cessionario stabilito in Svizzera, vi è anche l’obbligo della comunicazione black list.
Esempio n. 4
Fattura di acquisto intracomunitario di beni (integrata)
Absender
Empfänger
Market S.r.l.
Via Mario Rossi, n. 74
46042 Castel Goffredo (MN)
IT 00155490205
Sport Gmbh
Mozartstrasse, 10 - München (Deutschland)
DE 054349765
Rechnung n.
300
Datum
25.03.2013
Bezeichnung des Gutes
Macchina da cucire
Quantität
1
Einzelpreis
Gesamtsumme
€
5.000,00
€
Total
5.000,00
5.000,00
Integrazione fattura ai sensi dell’art. 46 D.L. 30.08.1993, n. 331,
conv. L. 29.10.1993, n. 427
Data di ricevimento
25.03.2013
Registro fatture emesse
120
...................
Registro acquisti
180
...................
1) Imponibile ....%
2) Imponibile 21% 5.000,00 3) Imponibile ....%
4) IVA
5) IVA
....%
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
21% 1.050,00 6) IVA
8) Esente
Totale A (1+2+3) 5.000,00
Totale B (4+5+6) 1.050,00
....%
9) Escluso
Totale C (7+8+9)
Totale Complessivo (A+B+C)
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Operazione esente ai sensi dell’art. ......, n. .....
Operazione esclusa ai sensi dell’art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633
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Centro Studi Castelli S.r.l.
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Aggiornato al 21.01.2013
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A
6.050,00
(S.E. & O.)
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IVA
imposte e tasse
Esempio n. 5
Fattura integrata per acquisti intracomunitari di servizi generici da fornitore Ue
Absender
Empfänger
Intermediates S.A.
Mozartstrasse, n. 10
München (DE 123456789)
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
Via Europa, n. 11
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Data
Documento
10.01.2013
Numero
Rechnung
Descrizione
100/2013
Importo
Prestazioni di intermediazione relativi a vendita di merce in Italia.
1.000,00
INTEGRAZIONE FATTURA
Data di ricevimento
10.01.2013
Prot. Registro IVA vendite
n. 30
Prot. Registro IVA acquisti
n. 35
Imponibile 21%
1.000,00
IVA 21%
210,00
Totale complessivo
1.210,00
Fattura intracomunitaria per prestazioni di servizi generici rese - Incasso di acconto
Esempio n. 6
La fattura per la prestazione deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della prestazione (15.02.2013) o del
pagamento, se anteriore (10.01.2013).
Emittente
Ricevente
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
Via Europa, n. 11
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Spett.le
Intermediates S.A.
Mozartstrasse, n. 10
München (DE 123456789)
Data
Documento
10.01.2013
Unità di
misura
Descrizione
Quantità
Numero
Fattura
30/2013
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
Acconto per prestazioni di consulenza effettuate nel mese di gennaio
2013
9
1.000,00
INVERSIONE CONTABILE
1) Imponibile ....%
2) Imponibile 21%
2) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
4) IVA
5) IVA
6) IVA
Totale B (4+5+6)
....%
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
21%
8) Esente
9) Fuori campo
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ....
Operazione esente ai sensi dell’art. ....
Operazione fuori campo ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633
R
A
T
I
....%
1.000,00 Totale C (7+8+9)
1.000,00
Totale complessivo (A+B+C)
1.000,00
(S.E. & O.)
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imposte e tasse
Esempio n. 7
Autofattura per acquisto di servizio di trasporto intracomunitario (prestazione generica)
da autotrasportatore extra-Ue
• Rileva il momento dell’ultimazione della prestazione o del pagamento se anteriore. Trasporto effettuato il 10.01.2013; pagamento 28.02.2013.
• La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’ultimazione della prestazione e registrata entro il termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione del servizio (gennaio).
Emittente
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
Via Europa, n. 11
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Ricevente
Spett.le
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Data
Documento
10.01.2013
Unità di
misura
Descrizione
Quantità
Autofattura emessa per prestazioni di trasporto intracomunitario ex art.
17, c. 2 D.P.R. 633/1972, con riferimento a fattura di Truck S.a. (CHE
123456789) n. 100 del 10.01.2013 dell’importo di € 1.000,00
Autofattura
2) Imponibile 21%
4) IVA
5) IVA
....%
21%
30/2013
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
2
1.000,00
Prot. Reg. IVA acquisti n. 35
Prot. Reg. IVA vendite n. 30
AUTOFATTURAZIONE
1) Imponibile ....%
Numero
1.000,00 2) Imponibile ....%
210,00 6) IVA
7) Non imponibile
8) Esente
1-2-3) Operazione imponibile
7)
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ....
8)
Operazione esente ai sensi dell’art. ....
9)
Operazione esclusa ai sensi dell’art. ....
....%
9) Escluso
Totale A (1+2+3)
1.000,00
Totale B (4+5+6)
210,00
Totale C (7+8+9)
Totale complessivo (A+B+C)
1.210,00
(S.E. & O.)
Autofattura emessa per acquisto biglietto aereo (prestazione di servizi specifica)
Esempio n. 8
• Mancando una stabile organizzazione, il committente emette autofattura.
• Il momento di effettuazione dell’operazione è individuato nel pagamento, effettuato il 10.01.2013.
• Deve essere compilata la comunicazione black list in quanto il cedente è stabilito in Svizzera.
Emittente
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
Via Europa, n. 11
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Ricevente
Spett.le
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.
20100 Milano
P. IVA n. IT00153450202
Data
10.01.2013
Unità di
misura
Descrizione
Quantità
Autofattura emessa per acquisto di biglietto aereo volo nazionale ex art.
17, c. 2 D.P.R. 633/1972 con riferimento a fattura di Helvetia Airline
(CHE-442233567) volo 1234 Milano-Roma e ritorno del 10.01.2013
dell’importo di € 1.000,00
Documento
Autofattura
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
2
1.000,00
Prot. Reg. IVA acquisti n. 35
Prot. Reg. IVA vendite n. 30
AUTOFATTURAZIONE
1) Imponibile ....%
2) Imponibile 10%
4) IVA
5) IVA
....%
10%
1.000,00 2) Imponibile ....%
100,00 6) IVA
7) Non imponibile
8) Esente
1-2-3) Operazione imponibile
7)
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ....
8)
Operazione esente ai sensi dell’art. ....
9)
Operazione esclusa ai sensi dell’art. ....
....%
9) Escluso
Riproduzione vietata
Totale A (1+2+3)
1.000,00
Totale B (4+5+6)
100,00
Totale C (7+8+9)
Totale complessivo (A+B+C)
1.100,00
(S.E. & O.)
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Numero
30/2013
Aggiornato al 21.01.2013
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IVA
imposte e tasse
video
FISCO
del 23.01.2013
 n. 0376-775130
www.ratiofad.it
SOMMARIO
• TERMINE
DI EMISSIONE DELLE FAT-
TURE
MOMENTO DI EMISSIONE
DELLA FATTURA
Artt. 6 e 21, 21-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - C.M. 22.12.1998, n. 288/E - C.M. 23.12.1998, n. 291/E
C.M. 25.01.1999, n. 23/E - C.M. 4.04.1997, n. 97 - Ris. Ag. Entrate 7.03.2002, n. 78
Ris. Ag. Entrate 10.01.2013, n. 1/E
La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art.
6 del D.P.R. 633/1972. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se
riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente (salvo eccezioni) si considerano effettuate nel momento in cui si producono
tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna
o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del
corrispettivo. Dal 1.01.2013 è possibile emettere fattura differita (recante il dettaglio delle
operazioni) anche per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti
del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle
medesime operazioni, a condizione che le prestazioni siano individuabili attraverso idonea
documentazione.
• APPROFONDIMENTI
• CASO PRATICO
TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Termine di emissione della fattura immediata
Fattura immediata
Regola
Il giorno della consegna o spedizione dei beni (2)
Beni mobili (1)
Cessioni
di beni
Beni immobili
Eccezione
(1)
Il giorno della stipulazione del contratto
• Se anteriore:
.. pagamento
(2)
Prestazioni di servizi
Il giorno del pagamento del corrispettivo (2)
Fattura differita
Termine emissione della fattura differita (anche globale mensile)
Cessioni beni mobili
e prestazioni di servizi
• Solo se la consegna risulta da:
.. documento di trasporto o
di consegna;
.. altro documento idoneo
che individui la cessione
o la prestazione.
• Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
• In questo caso la fattura deve contenere anche le seguenti indicazioni:
.. numero e data del documento • Nel caso in cui lo stesso, per esigenze organizzative dell’azienda,
di trasporto (dello scontrino
risulti formato in data anteriore a quella di consegna o spedizio“parlante” o della ricevuta
ne dei beni, sul documento dovrà essere indicata anche la data
“integrata”) o dell’idonea
di inizio del trasporto; ai fini della fattura differita, invece, si
documentazione.
potrà fare riferimento alla data di formazione del documento.
Cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per tramite del proprio cedente.
VENDITA
CON RISERVA
DI GRADIMENTO
Art. 1520 C.C.
VENDITA A PROVA
Art. 1521 C.C.
(1)
Note
(2)
(3)
Entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (3).
• In generale, per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione, che determina il
termine entro il quale deve essere emessa la fattura, è quello della consegna o spedizione;
 per quanto riguarda, invece, le cessioni con effetti traslativi sospesi o differiti, deve essere
considerato il momento in cui tali effetti si producono.
• Comunque, sempre nel caso dei beni mobili, l’operazione deve intendersi effettuata dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione (con indicazione della causale del trasporto
 diversa dalla vendita sul documento di trasporto).
Le cessioni, i cui effetti traslativi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti sono assimilate alle cessioni, senza che la clausola produca alcun effetto; pertanto, si
considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione o, viceversa, della stipula, a seconda che afferiscano
a beni mobili o immobili.
È possibile, in ogni caso, procedere alla fatturazione anticipata.
La cessione dei beni deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di ordine commerciale, e da documento di
trasporto.
R
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imposte e tasse
IVA
APPROFONDIMENTI
Tavola n. 1
Speciali momenti impositivi
Momento di effettuazione dell’operazione
Operazioni
Regola generale
Cessioni di beni mobili o immobili i cui effetti
traslativi si producono posteriormente.
Escluse le vendite con riserva di proprietà e
le locazioni con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti.
Eccezioni
Quando gli effetti traslativi si producono e
comunque, se riguardano beni mobili, dopo • Se anteriori:
il decorso di un anno dalla consegna o .. pagamento;
.. fatturazione.
spedizione.
Cessioni di beni per atto della pubblica autorità. Pagamento del corrispettivo.
Cessioni di beni periodiche o continuative in
esecuzione di contratti di somministrazione. Pagamento del corrispettivo.
• Se anteriore:
.. fatturazione.
• Se anteriore:
.. fatturazione.
• Se anteriori:
Passaggio di beni dal committente al com.. pagamento;
Vendita
dei
beni
da
parte
del
commissionario.
missionario.
.. fatturazione.
Destinazione al consumo personale o familiare
• Se anteriore:
o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’im- Prelievo dei beni.
.. fatturazione.
presa (cessione di beni).
Prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale Momento di resa della prestazione, ovvero
o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo se di carattere periodico o continuativo, nel • Se anteriore:
gratuito per altre finalità estranee all’esercizio mese successivo a quello in cui sono rese.
.. fatturazione.
dell’impresa (1) (2) (3).
• Rivendita a terzi.
• Se anteriori:
• Per i beni non restituiti:
Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori.
.. scadenza del termine convenuto tra le .. pagamento;
parti e, comunque, dopo il decorso di .. fatturazione.
un anno dalla consegna o spedizione.
Se anteriormente sia emessa fattura,
o sia pagato in tutto o in parte il corAssegnazioni in proprietà di case di abitazione
rispettivo, l’operazione si considera
fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà Data del rogito notarile.
effettuata, limitatamente all’importo
divisa.
fatturato o pagato, alla data della
fattura o a quella del pagamento.
Assegnazioni in godimento di abitazioni ai soci
Data di pagamento del corrispettivo.
delle cooperative a proprietà indivisa.
Se anteriormente sia emessa fattura,
l’operazione si considera effettuata
limitatamente all’importo fatturato,
alla data della fattura.
• Cessioni di beni con prezzo da determinare
in base a:
.. disposizioni legislative;
Può essere emessa fattura entro il mese suc- • Se anteriori:
.. usi commerciali;
cessivo a quello in cui gli elementi sono noti .. pagamento;
.. accordi collettivi;
.. fatturazione.
.. clausole contrattuali e commisurate ad o il prezzo è stato comunque determinato.
elementi non ancora conosciuti alla data
di consegna o spedizione.
D.M. 15.11.1975
(1)
Per ogni operazione di valore superiore a € 25,82.
A condizione che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile.
(3)
Escluse le somministrazioni nelle mense aziendali e le prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di
assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché le operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità
educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) e le diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.
(2)
Note
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imposte e tasse
Tavola n. 2
Modalità di fatturazione delle operazioni interne e delle operazioni con l’estero
Cedente/ Cessionario/
prestatore committente
Oggetto
IVA
Momento
di effettuazione
dell’operazione
IT
Soggetto
passivo Beni
Privato
SÌ
• Consegna, spedizione
• Immediata
• Pagamento anticipato
• Differita (con DDT)
• Fattura anticipata
IT
Soggetto
passivo Servizi
Privato
SÌ
• Pagamento(1)
• Fattura anticipata
• Immediata
• Differita (con idonea documentazione)
Soggetto
passivo
Non imponibile
• Inizio del trasporto o
della spedizione
• Fattura anticipata
Entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di dffettuazione dell’operazione.
SÌ
• Consegna, spedizione
• Immediata
• Pagamento anticipato
• Differita (con DDT)
• Fattura anticipata
UE
Beni
Privato
UE
IT
UE
• Ultimazione della
prestazione
• Pagamento anticipato
Entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di dffettuazione dell’operazione.
Pagamento(1)
• Immediata
• Differita (con idonea documentazione)
• Pagamento(1)
• Fattura anticipata
• Immediata
• Differita (con idonea documentazione)
SÌ(3)
• Pagamento(1)
• Fattura anticipata
• Immediata
• Differita (con idonea documentazione)
Non imponibile(5)
• Consegna, spedizione
• Immediata
• Pagamento anticipato
• Differita (con DDT)
• Fattura anticipata
Inversione
Soggetto Servizi
passivo 7-ter (generici) contabile
Privato
Servizi
SÌ
7-ter (generici)
Soggetto Servizi
passivo 7-quater
7-quinquies
Privato
Privato
Servizi
7-sexies
Soggetto
passivo Beni
Privato
• Inversione
contabile(2)-(8)
• SÌ(9)
• Ultimazione della
prestazione
• Pagamento anticipato
Entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di dffettuazione dell’operazione.
• Pagamento(1)
• Fattura anticipata
• Immediata
• Differita (con idonea documentazione)
Non soggetta(4)
• Pagamento(1)
• Fattura anticipata
• Immediata
• Differita (con idonea documentazione)
• Inversione
contabile (Ue(8))
• Non soggetta
(extra-Ue)
• Consegna, spedizione
• Immediata
• Pagamento anticipato
• Differita (con DDT)
• Fattura anticipata
Soggetto Servizi
Non soggetta
Extra passivo 7-ter (generici)
UE
Soggetto Servizi
• SÌ, ovvero
passivo 7-quater
• Non soggetta(2)
7-quinquies
Privato
Casi
particolari
Privato
IT
Tipologia di fattura
Servizi
7-septies
Beni in
transito o
IT/UE/Extra UE
allo stato
estero(6)-(7)
UE
Soggetto
passivo
IT
Soggetto Servizi
SÌ
passivo 7-ter (generici)
• Ultimazione della
prestazione
• Pagamento anticipato
• Entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione.
• Integrazione fattura Ue
Extra UE
Soggetto
passivo
IT
Soggetto Servizi
• SÌ
passivo 7-ter (generici) • Autofatturazione
• Ultimazione della
prestazione
• Pagamento anticipato
• Entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione.
• Emissione di autofattura
(1)
Salvi i casi di autoconsumo (momento in cui i servizi sono resi) e servizi periodici e continuativi (mese successivo a quello in cui sono resi).
In funzione del criterio specifico stabilito per la tipologia di servizi ex artt. 7-quater o 7-quinquies D.P.R. 633/1972.
(3)
Ovvero operazione “non soggetta” per i servizi non compresi nell’art. 7-sexies D.P.R. 633/1972.
(4)
Ovvero operazione imponibile ad IVA per i servizi non compresi nell’art. 7-septies D.P.R. 633/1972.
(5)
È una cessione all’esportazione, con i requisiti di cui all’art. 8, c. 1, lett. a) o lett. b) D.P.R. 633/1972. In mancanza, è una cessione interna imponibile ad IVA.
(6)
Per cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale con l’indicazione “operazione non soggetta”.
(7)
Se ricorrono le altre ipotesi di cui all’art. 7-bis D.P.R. 633/1972 (es.: beni allo stato estero; beni che non sono fisicamente presenti in Italia; cessioni
a bordo di navi, aerei, treni; cessioni di gas e energia elettrica, alle condizioni ivi previste).
(8)
Se il destinatario è soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE.
(9)
Obbligo di identificazione IVA nel paese estero.
(2)
Note
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imposte e tasse
IVA
CASO PRATICO
Esempio
Fattura differita per servizi
Emittente
Cliente
Alfa S.r.l.
Via Milano, n. 155
46042 Castel Goffredo (MN)
P. IVA n. 01555720208
Spett.le
Veda S.r.l.
Via Brescia, n. 146
46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. 00347040207
P. IVA 00347040207
Data
Documento
31.01.2013
Unità di
misura
Descrizione
h.
Quantità
Interventi di manutenzione nel mese di gennaio 2013, eseguiti
su vostra macchina levigatrice in data:
- 9.01.2013: come da rapporto giornaliero n. 31 del 9.01.2013;
- 29.01.2013: come da rapporto giornaliero n. 69 del 29.01.2013.
1) Imponibile
10%
2) Imponibile
21% 2) Imponibile
6
4
Fattura
Numero
144/2013
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
60,00
60,00
2
2
360,00
240,00
......% Totale A (1+2+3)
600,00
4) IVA
10%
5) IVA
600,00
21% 6) IVA
......% Totale B (4+5+6)
126,00
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
8) Esente
9) Escluso
A
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Totale C (7+8+9)
Totale complessivo
(A+B+C)
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ....
Operazione esente ai sensi dell’art. ....
Operazione esclusa ai sensi dell’art. ....
R
126,00
726,00
(S.E. & O.)
O
21
Aggiornato al 21.01.2013
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RUBRICHE
SCADENZARIO
rubriche
ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2013
1
2
VENERDÌ
Tobin tax
Entrata in vigore - La nuova imposta sulle transazioni finanziarie si applica alle operazioni
concluse a decorrere dal 1.03.2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le negoziazioni “ad alta frequenza” relative a tali trasferimenti (L. 228/2012).
Irap
Opzione - Termine di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte di società
di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria, della comunicazione dell’opzione
per la determinazione dell’Irap in base al bilancio, in relazione al triennio 2013-2015.
SABATO
Imposta
di registro
14
GIOVEDÌ
Inail
15
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti
di locazione di immobili, con decorrenza dall’1.02.2013, e di quella inerente ai rinnovi ed
alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Contributi alle imprese - Termine di presentazione della domanda on line per fruire degli
incentivi Inail per la sicurezza sul lavoro (avviso pubblico ISI 2012).
VENERDÌ
IVA
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura,
un documento riepilogativo.
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso
mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Operazioni intracomunitarie - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti
in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo
stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della
relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale il cessionario deve emettere
l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L.
228/2012).
Associazioni
sportive
dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1
L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
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Aggiornato al 19.02.2013
22
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SCADENZARIO
16
rubriche
SABATO(1)
Imposte dirette
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate
nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti
d’imposta.
IVA
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare
la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili,
che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di
gennaio 2013.
Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’IVA a
debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi €
10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Lettera d’intento
Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine
ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell’imposta.
Imposta sugli
intrattenimenti
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Tassa concessioni
governative
Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per
la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali
e dei consorzi tra enti.
Inps
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente,
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata,
da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
Conguaglio contributivo 2012 - Le operazioni di conguaglio contributivo, che riguardano
anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, potranno avvenire anche con
le competenze di febbraio 2013, senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 151/2012).
Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali degli operai agricoli, relativi al 3° trimestre 2012, mediante il Mod. F24.
20
Inail
Autoliquidazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione delle
retribuzioni relativa all’autoliquidazione dei premi Inail 2012/2013.
Inps gestione
ex-Enpals(2)
Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese
precedente.
MERCOLEDÌ
Conai
25
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai
la denuncia mensile riferita al mese precedente.
LUNEDÌ
IVA
Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al
mese precedente.
Inps gestione
ex-Enpals(2)
Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell’apposito file in formato XML.
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23
Aggiornato al 19.02.2013
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Riproduzione vietata
RUBRICHE
SCADENZARIO
30
rubriche
SABATO(1)
Imposta di registro
31
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti
di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed
alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
DOMENICA(1)
Imposte dirette
Modello 730-4 - Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario, l’indirizzo telematico presso cui
ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai modelli 730-4.
Beni in godimento ai soci - Termine di invio della comunicazione all’Anagrafe Tributaria
dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari nel 2011 e
2012 (Provv. Ag. Entrate 17.09.2012).
IVA
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni
svolte nel mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione (Mod. Intra 12) relativa agli
acquisti intracomunitari registrati con riferimento al 2° mese precedente e del versamento delle
relative imposte (art. 49 D.L. 331/1993).
Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi
black list nel mese precedente. La comunicazione riguarda le operazioni di importo singolarmente
superiore a € 500 (D.L. 2.03.2012, n. 16).
Detrazione 55%
Comunicazione - Termine di invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di prosecuzione dei lavori iniziati nel 2012.
Libro unico del lavoro
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del
lavoro con riferimento al mese precedente.
Inps
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2012, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.
Firr
Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento
del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti
di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.
Albo autotrasportatori Versamento - Termine di versamento delle quote delle imprese iscritte all’albo degli
autotrasportatori per l’anno 2013. Da quest’anno il versamento deve essere effettuato
esclusivamente per via telematica.
(1)
Note
• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono
tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1°
giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica,
ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini
scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L.
13.05.2011, n. 70].
(2)
Il D.L. 201/2011, entrato in vigore il 6.12.2011, ha previsto la soppressione dell’Enpals e l’attribuzione delle relative
funzioni all’Inps. Nelle more dell’adozione dei decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie,
per l’assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle imprese e per le istanze relative alle prestazioni pensionistiche, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell’Enpals (messaggio Enpals 12.12.2011).
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 19.02.2013
24
A
T
I
O
Comunicazione beni ai soci entro il
2 aprile 2013
A cura di Cristiano Corghi
BENI CONCESSI IN USO AI SOCI
Aspetti civilistici e fiscali
25
NORMA
di carattere antielusivo (Decorrenza 2012)
Norma di riferimento
Dl 138 /2011
Art. 2, c. 36-terdecies
Obblighi:
1)Comunicazione all’Agenzia
dei beni concessi in
godimento
2)Addebito ai soci (o familiari)
del valore normale dei beni
Tuir – ART. 67, c. 1
Lettera h) ter
redditi diversi
Pena
Indeducibilità proporzionale
dei costi sostenuti per
l’impresa
Circolare 24/E del 15/6/2012
Circolare 25/E del 19/6/2012
SOGGETTI INTERESSATI E BENI COINVOLTI
Possessore del bene
•
•
•
•
Utilizzatore del bene
Imprese individuali
Società di persone
Società di capitali
Società cooperative
• Familiari dell’imprenditore
individuale
• Soci delle predette società
• Familiari dei soci delle
predette società
Anche se residenti all’Estero
vale la presunzione di cui
all’art. 73 TUIR
Tipologia del bene: Qualsiasi tipo di bene (mobile o immobile)
26
27
COSA CAMBIA
Per il socio (o familiare)
Esiste obbligo di addebito
del valore normale del
bene (TUIR – art. 9)
(Mancanza di oggettivi
parametri di riferimento)
Il mancato addebito o l’addebito in
misura inferiore al valore normale
crea rispetto allo stesso una
differenza che costituisce reddito
(diverso) per la persona fisica (socio o
familiare)
I costi per l’impresa divengono
Indeducibili fiscalmente per una
quota proporzionale:
Costo x (Val Norm – Corrispettivo)
Val Norm
Agenzia
contesta
valore
superiore
Valore
normale
incerto
Accertamento
alla persona
fisica
(differenza)
Accertamento
alla società
(indeducibilità)
28
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA
PRESUPPOSTO
L'impresa ha concesso in
godimento propri beni a soci o a
familiari dell'imprenditore
CONSEGUENZA
L'impresa concedente, ovvero il
socio o il familiare dell'imprenditore o
dei soci
devono comunicare all'Agenzia delle
entrate i dati relativi ai beni concessi
in godimento, al fine di garantire
l'attività di controllo.
Provvedimento Direttoriale
Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione
del decreto-legge, sono
individuati le modalità e i
termini per adempiere alla
predetta Comunicazione
Emanato il 16.11.2011 – n.
166485
COMUNICAZIONE, COMPORTAMENTO E SANZIONI
Caso 1
Comportamenti
Nessuna comunicazione all’AE
Nessuna tassazione in capo al
socio
Deducibilità in capo alla società
Caso 2
Comportamenti
Nessuna comunicazione all’AE
Tassazione in capo al socio
Indeducibilità proporzionale in
capo alla società
Conseguenze
Addebito imposta e sanzione pari
al 30% della differenza tra il
valore
di
mercato
e
il
corrispettivo annuo del bene
concesso in godimento, con
obbligo solidale
Conseguenze
Addebito sola sanzione
amministrativa da minimo di €
258 a massimo di € 2.065, con
obbligo solidale
29
BENI AI SOCI E ACCERTAMENTO SINTETICO
L’Agenzia delle Entrate procede a un controllo sistematico
delle posizioni relative alle persone fisiche che hanno
utilizzato i beni concessi
Art. 2 c. 36-septiesdecies - Dl 138/2011
Ricostruzione sintetica del reddito
Rileva:
«qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata
nei confronti della società»
ENTRATA IN VIGORE
La normativa entra in vigore dal 2012
Prima comunicazione da effettuare entro il 15 ottobre 2012
Acconti 2012
Si calcolano tenendo in considerazione i beni concessi in uso nel
2011 anche se in questo anno non vige la norma
La misura del primo acconto è sanabile senza applicazione di
sanzioni (Circolare 24/E)
30
REDDITO DA GODIMENTO BENI SOCIALI
DAL 2012 REDDITO DIVERSO
(ART.67, COMMA 1- LETT.H-TER DEL TUIR)
E’ LA DIFFERENZA TRA VALORE DI
MERCATO DEL BENE E
CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO
PRESCINDE DAL CRITERIO DI CASSA
RIGUARDA SOCI DELLA SOCIETA’ E
FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
NON E’ IMPONIBILE SE IL
CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO
E’ CONGRUO
REDDITO DA GODIMENTO BENI SOCIALI
LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO IL 31
MARZO DI OGNI ANNO (LA PRIMA ENTRO IL 15/10/2012)
VA TRASMESSA ANCHE SE
L’IMPORTO PAGATO E’ CONGRUO
PER IL 2011 SERVE SOLO A FINI DI
MONITORAGGIO
L’OBBLIGO RICADE IN SOLIDO
TRA SOCIETA’ E SOCI
VANNO INCLUSI I FINANZIAMENTI DEI
SOCI ALLA SOCIETA’
OBBLIGO ANCHE PER GODIMENTO
NON CONTINUATIVO DEI BENI
OBBLIGO ANCHE PER I BENI AD USO
PROMISCUO (ES. AUTOVETTURE)
31
BENI CONCESSI IN USO AI SOCI
Esempi
ESEMPIO 1
• SRL concede in uso imbarcazione al socio per un corrispettivo
annuo pari a € 0 mentre quello di mercato e’ pari a € 1000. Costi
imputati a Conto Economico € 300.
1) Socio 1000 – 0 = 1.000
Reddito diverso - prescinde dal principio di cassa
2) Società : 300 costi indeducibili
Imponibile emerso
1.000 (differenza) + 300 (costi indeducibili) = 1200
32
ESEMPIO 2
• SRL concede in uso imbarcazione al socio per un corrispettivo
annuo pari a € 100 mentre quello di mercato e’ pari a € 1000.
Costi imputati a Conto Economico € 300.
1) Socio 1000 – 100 = 900
Reddito diverso - prescinde dal principio di cassa
2) Società :
Quota costo indeducibile
300 (costo goduto) x (1000 (Valore Normale – 100 (Corrispettivo)
1000 (Valore Normale)
300 x 900/1000 = 270
Imponibile emerso
900 (differenza) + 270 (costi indeducibili) = 1170
ESEMPIO 3
• SRL concede in uso imbarcazione al socio per un corrispettivo
annuo pari a € 1000 mentre quello di mercato è pari a € 1000.
Costi imputati a Conto Economico € 300.
1) Socio 1000 – 1000 = zero
Nessun reddito da dichiarare
2) Società : risultato civilistico = 700, risultato fiscale =700
Imponibile emerso: zero
Costi Indeducibili: zero
33
BENI CONCESSI IN USO AI SOCI
Cosa fare
Cosa Fare
Esempio: Locazione imbarcazione
Studio:
a) Check List con dichiarazione sottoscritta
b) Contratto di locazione
Forma scritta
Richiamo di congruità canone
Accettazione espressa ex artt. 1341 – 1342 CC
34
Raccolta dati – check list
Contratto
35
Contratto
Contratto
36
Cosa Fare
Esempio: Locazione imbarcazione
Fatturazione al socio:
Conseguente al contratto
Operazione esente ex art. 10 n. 8 Dpr 633/1972
Esposizione canone locazione con richiamo al contratto e
periodo di riferimento
Pagamento da parte del socio in forma tracciabile
BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Il provvedimento chiarisce quelle che sono le finalità che il
provvedimento si prefigge ed anche l’”oggetto” delle comunicazioni,
fugando i dubbi
Vanno segnalati i beni utilizzati dai soci e/o familiari degli stessi a
prescindere dalla circostanza che siano state addebitate o meno somme
sufficienti rispetto al valore normale
Vanno segnalati i finanziamenti o le forme di capitalizzazione a prescindere
dalla loro “finalizzazione” all’acquisto dei beni dati in uso
Finanziamenti: sono i finanziamenti soci allocati nei debiti (occasione per
verificare lo scambio di raccomandate e la loro relativa scadenza) nonché
tutte le somme versate dai soci a protezione del capitale sociale ed
allocate nelle riserve (a fondo perduto, in conto capitale, in conto futuro
aumento capitale sociale)
37
BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
La comunicazione deve esser effettuata sia dalle imprese individuali che
dalle società per ogni bene concesso in uso e per ogni finanziamento
BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Estensione dei soggetti interessati dalla comunicazione ed esclusione
per i beni non rilevanti
38
BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
EFFICACIA PIENAMENTE RETROATTIVA
BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Dati da indicare nella comunicazione: i soci che utilizzano possono essere anche
soggetti societari e quindi va posta particolare attenzione
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Apoteosi della creatività per i dati da indicare nella comunicazione
Con indicatore 0 in ogni caso i costi sarebbero indeducibili ai sensi dell’art. 109 c. 5 TUIR e
l’IVA interamente indetraibile ai sensi art. 19 c. 1 DPR 633/72
La comunicazione
40
La comunicazione
La comunicazione
41
La comunicazione
Trasmissione dati – comunicazione
42
Trasmissione dati – comunicazione
Chiarimenti Ufficiosi da parte dell’Agenzia Entrate
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Chiarimenti Ufficiosi da parte dell’Agenzia Entrate
Chiarimenti Ufficiali da parte dell’Agenzia Entrate
Circolari 24/E e 25/E
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Chiarimenti Ufficiali da parte dell’Agenzia Entrate
Circolari 24/E e 25/E
La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
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La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
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La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
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La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
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La Circolare 36/E – Doppia Imposizione
Prossimo incontro
26 marzo 2013
- Novità fiscali del periodo
- Le novità della legge fallimentare e i riflessi sull'azienda
creditrice
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IMPOSTE DIRETTE
impresa e fisco
BENI D’IMPRESA CONCESSI IN
GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI
SOMMARIO
Art. 67, c. 1, lett. h-ter) D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Art. 2, c. 36-terdecies, 36-duodevicies D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148
Art. 4, c. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Provv. Ag. Entrate 16.11.2011 - Circ. IRDCEC 2.02.2012, n. 27/IR
Circ. Ag. Entrate 15.06.2012, n. 24/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2012, n. 25/E
• SCHEMA DI SINTESI
• ASPETTI REDDITUALI
• ASPETTI IVA
• COMUNICAZIONE DEI DATI
• ASPETTI OPERATIVI
L’art. 2 D.L. 138/2011 ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dell’utilizzo, da parte di soci o familiari, di beni formalmente intestati a
società o imprese individuali.
La norma prevede, infatti, la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci
o familiari dell’imprenditore. Inoltre, per la società o impresa individuale, i costi relativi a
beni concessi in godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di
mercato diventano indeducibili.
È previsto, infine, un nuovo obbligo comunicativo all’Agenzia delle Entrate, riguardante i
dati relativi ai beni concessi in godimento, da parte della società/impresa individuale o del
socio/familiare e relativi ai finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti della società. La
comunicazione deve essere effettuata entro il 31.03 dell’anno successivo quello di riferimento,
ossia entro il 2.04.2012 per il 2011, in relazione ai beni per i quali il godimento permane, e
i finanziamenti e le capitalizzazioni sono in corso, al 17.09.2011.
SCHEMA DI SINTESI
 Società
 Concede in godimento a  A un socio (1) della società.
titolo personale l’utilizzo
di un bene dell’impresa.
SOGGETTI
COINVOLTI
A un familiare dell’imprenditore
• Per familiari (1) si intendono (art. 5 Tuir):
• A titolo gratuito
Impresa individuale

.. il coniuge;
oppure
.. i parenti entro il 3° grado;
•
A
corrispettivo
inferiore
Sono
esclusi
i
lavo

.. gli affini entro il 2° grado.
al valore di mercato.
ratori autonomi.
(+) Valore di mercato (2);
Concorre alla formazione del reddito
(-)
Corrispettivo
annuo
pattuito
per
la
del socio o familiare utilizzatore e
Per il socio o
 familiare utilizzatore 
concessione in godimento del bene.  costituisce reddito diverso.
Art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir
(=) Differenza
ASPETTI
FISCALI
Per l’impresa
 concedente
Costi relativi ai beni dell’imNon sono in ogni caso ammessi in deduzione dal
presa concessi in godimento a
reddito imponibile (3) dell’impresa concedente (ammortamenti, canoni, spese di gestione, ecc.) per una
soci o familiari dell’impren ditore per un corrispettivo  percentuale pari a quella derivante dal rapporto tra
la differenza tra valore di mercato e corrispettivo e
annuo inferiore al valore
tassato dalla società e il valore di mercato del diritto
di mercato del diritto di
di godimento.
godimento.
(1)
Note
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la nuova disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il Tuir
non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in
capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Pertanto, la concessione
in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter) e resta assoggettato alla specifica
disciplina fiscale di cui all’art. 51 del Tuir per il socio e ai limiti di deduzione di cui all’art. 164 Tuir per la
società (Videoforum 2012 - Circ. 15.06.2012, n. 24/E).
(2)
Per valore di mercato si intende il valore normale, ai sensi dell’art. 9 del Tuir, ossia il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e
al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o
prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (Circ. 15.06.2012, n. 24/E).
(3)
Qualora i beni siano detenuti da società di persone o da S.r.l. trasparenti (ex art. 116 Tuir) il maggior reddito
della società derivante dall’indeducibilità dei costi va imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai familiari).
R AT I O S o c i e t à
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IMPOSTE DIRETTE
impresa e fisco
ASPETTI REDDITUALI
DECORRENZA
• Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 (2012).
Acconti
2012
• Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di
prima applicazione (2012) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
• L’eventuale difformità del primo acconto 2012 è sanabile senza applicazione di sanzioni (Circ. 24/E).
BENI INTERESSATI
• Beni di impresa (acquisiti in proprietà, loca- • Se il beneficiario non versa alcun
zione o leasing, ecc.) utilizzati in godimento
corrispettivo, ovvero versa un importo
per fini personali da parte di soci o familiari
inferiore al valore di mercato (valore
dell’imprenditore.
normale), a fronte dell’utilizzo.
EFFETTI FISCALI
• Società
• Impresa
individuale
Quota costo
indeducibile
=
Costo in
godimento
x
(Valore normale - Corrispettivo)
Valore normale
• L’indeducibilità dei costi non trova applicazione per i beni per cui il
Tuir prevede deducibilità limitata (Circ. 24/E)
OBBLIGO
DI COMUNICAZIONE
• Socio/familiare
• Concorre alla formazione del reddito la differenza
tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
versato per l’utilizzo del bene.
Redditi
diversi
• Oggetto
• Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi
in godimento.
• Comunicazione di qualsiasi forma di finanziamento
o capitalizzazione nei confronti della società.
All’Agenzia
delle Entrate su
apposito modello
• Soggetti
obbligati
• Impresa concedente
ovvero
• Socio o familiare dell’imprenditore
1) I soci, residenti e non, di società ed enti associativi privati residenti
che svolgono attività commerciale.
2) I familiari, residenti e non, dei soci di società ed enti associativi
privati residenti che svolgono attività commerciale.
3) I soggetti residenti e non, che utilizzano nella propria sfera personale
beni della propria impresa commerciale residente.
4) I famialiri, residenti e non, dell’imprenditore individuale residente.
L’estensione delle nuove disposizioni ai soggetti di cui ai predetti nn.
2 e 3 è stata motivata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di “ragioni
di ordine logico-sistematico”.
Sanzioni per omessa o infedele comunicazione
Omessa
comunicazione
o trasmissione
con dati
incompleti
e non veritieri
Vincolo
di solidarietà
• Se l’impresa concedente considera deducibile
il costo afferente il bene concesso in godimento.
e/o
• Se il socio o familiare non fa concorrere al
reddito imponibile la differenza tra valore di
mercato e corrispettivo annuo per la concessione
in godimento del bene.
Sanzione pari al
30% della differenza tra il valore
di mercato e il corrispettivo annuo per
la concessione in
godimento dei beni.
• Se l’impresa concedente considera indeducibile
il costo afferente il bene concesso in godimento.
e
Sanzione da € 258
• Se il socio o familiare fa concorrere al reddito
a € 2.065.
imponibile la differenza tra valore di mercato e
corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene.
La sanzione è dovuta in solido tra i soggetti obbligati.
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IMPOSTE DIRETTE
impresa e fisco
REDDITOMETRO
• L’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente
• Ai fini della rettifica del
la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni
reddito della persona
concessi in godimento.
fisica, rileva il possesso
Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto, in
e non la formale inteparticolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzastazione dei beni.
zione effettuata nei confronti della società.
• La previsione normativa ha lo scopo di scoraggiare:
.. l’utilizzo di finanziamenti soci destinati, nella realtà, all’acquisto di beni che saranno
concessi in godimento;
.. gli aumenti di capitale volti a ripianare le perdite con il fine di prevenire sia il monitoraggio delle imprese in perdita, sia le nuove presunzioni di non operatività per le
società di comodo.
ASPETTI IVA
Fattispecie estranee alle attività commerciali ai fini IVA dal 01.01.1998 (art. 4, c. 5
D.P.R. 633/1972)
Tavola riepilogativa
Soggetti interessati
Beni posseduti e/o gestiti
Condizioni
Immobili civili
Unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria “A” e loro pertinenze (esclusa “A/10”)
• Se i beni sono oggetto di godimento (personale
o familiare) dei soci o partecipanti:
.. gratuitamente;
oppure
Unità da diporto
.. verso un corrispettivo inferiore al valore
normale.
Aeromobili da turismo
Anche quando il godimento sia conseguito
indirettamente dai soci o partecipanti, alle
Altri mezzi di trasporto ad uso privato
suddette condizioni, anche attraverso la
Complessi sportivi o ricreativi compresi quelli destinati a partecipazione ad associazioni, enti o altre
organizzazioni.
unità da diporto
• Società
• Enti
Possesso non strumentale nè accessorio ad
altre attività esercitate.
Partecipazioni
Costituenti
immobilizzazioni
Quote sociali
Tutte le imprese
Senza strutture dirette a esercitare attività
finanziaria ovvero attività di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione
delle società partecipate.
Obbligazioni e titoli similari
Considerazioni
Effetti
Al fine di percepire dividendi, interessi o
altri frutti.
Fattispecie
estranee
Sono individuate alcune attività non rivolte al mercato, ma tipicamente finalizzate a consentire un mero godimento di beni e servizi da parte dei loro diretti o indiretti titolari.
Indetraibilità
IVA acquisti
Negando a tali attività natura commerciale, si impedisce la detrazione dell’IVA sui relativi
acquisti.
• La destinazione al “mero godimento” (limitatamente agli acquisti effettuati a decorrere dal 1.01.1998) comporta l’applicazione dell’imposta sul valore normale del bene,
in base all’art. 2 del D.P.R. 633/1972 in materia di “destinazione a finalità estranee”
all’esercizio dell’impresa.
• Si fa luogo ad autoconsumo esente, ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies), se si tratta di
beni per il cui acquisto non sia stata eseguita, neppure in parte, la detrazione dell’imposta, ovvero di beni per la cui cessione si rendono comunque applicabili norme di
esenzione come, per esempio, le cessioni di immobili a destinazione abitativa di cui
all’art. 10, n. 8-bis).
Destinazione
a finalità
estranee
all’impresa
Autofatturazione
al valore
normale
Per le società che svolgono anche un’attività commerciale o agricole la destinazione dei
beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa avviene al valore normale, mediante emissione (per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1.01.1998) di un’autofattura.
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IMPOSTE DIRETTE
impresa e fisco
COMUNICAZIONE DEI DATI
Tavola n. 1
Oggetto della comunicazione
 Imprese
 Società (1)
 Che concedono beni dell’impresa in
 godimento.
 Imprese individuali
ovvero, in alternativa

Soggetti
obbligati
Comprese le persone fisiche che diret-
Soci
Anche diversi dalle persone fisiche.
Utilizzatori

Anche non
residenti
 tamente o indirettamente (2) detengono
partecipazioni nella società concedente.
 Familiari dei soci
 • Per familiare si intende:
 Familiari dell’imprenditore.

.. il coniuge;
.. i parenti entro il 3° grado;
.. gli affini entro il 2° grado.
 Soci o familiari di altra società appartenente al gruppo.

Oggetto
Ogni bene dell’impresa con• Autovetture
cesso in godimento nel periodo
• Altri veicoli
di imposta a soci o familiari (3).
• Unità da diporto
 • Aeromobili
Indipendentemente dal corri• Immobili
spettivo previsto per l’utilizzo
• Altri beni (se di valore non inferiore a € 3.000 - al netto dell’IVA).
dei beni.
ovvero

• Per l’intero ammontare e non per la quota parte riferibile all’acquiOgni finanziamento o casizione dei beni concessi in godimento ai soci (Circ. 25/E/2012).
pitalizzazione realizzati nei
 • A prescindere dal fatto che gli stessi siano finalizzati all’acquisizione
confronti della società concedei beni concessi in godimento ai soci (Circ. 25/E/2012).
dente nel periodo di imposta.
 Dati dei soci/familiari.
Dati
da
comunicare
 Tipologia di utilizzazione del bene.
 Bene concesso in godimento.
 Contratto.
 Categoria del bene.
 Finanziamenti e capitalizzazioni.

Termine
 Ammontare.
• Per i periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione
delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro
31.03 dell’anno successivo a
il 2.04.2012, in riferimento a:
quello di chiusura del periodo
.. beni per i quali il godimento permane nel periodo di imposta in

di imposta in cui i beni sono
corso al 17.09.2011;
.. finanziamenti e capitalizzazioni che, pur realizzati in precedenti
concessi in godimento.
periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17.09.2011.
 Lo stesso termine è previsto per i beni per i quali nel periodo precedente è cessato il diritto di godimento.
(1)
Note
La nuova disciplina si applica anche alle società formalmente domiciliate all’estero, ma considerate residenti in Italia per effetto della
presunzione di “esterovestizione” di cui all’art. 73, c. 5-bis Tuir.
(2)
In presenza di società fiduciaria socia e bene sociale concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria (stessa
questione si pone con il trust e godimento bene al disponente) deve essere comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero
il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote (Circ. 25/E/2012).
(3)
L’Agenzia delle Entrate, affrontando il caso frequente dell’autovettura della società utilizzata promiscuamente, per la quale è prevista
la deducibilità limitata ex art. 164 Tuir, ritiene che la fattispecie di reddito diverso non sia configurabile in capo all’amministratore/
dipendente, ma non si esprime sull’obbligo di comunicazione (Circ. 25/E/2012).
(4)
Società di persone (Spa, Srl, Sapa); società di capitali (Spa, Srl, Sapa); società cooperative; stabili organizzazioni di società non residenti; gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Restano escluse dall’applicazione della
norma le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.
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Aggiornato al 3.07.2012
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IMPOSTE DIRETTE
impresa e fisco
Check list beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari
(dichiarazione da far sottoscrivere al cliente)
Tavola n. 1
... Omissis ... (v. link versione online)
Tracciato della comunicazione telematica (provvedimento Ag. Entrate n. 166485/2011)
Tavola n. 2
Dati
Sezione
Descrizione campo
Tipologia di invio
(0 = invio ordinario; 1 = invio sostitutivo; 2 = annullamento; 3 = comunicazione negativa).
Tipologia di invio
Protocollo telematico da sostituire o annullare
FRONTESPIZIO
Nel caso di cod. 1 o 2 nella “Tipologia di invio”.
Codice fiscale del
soggetto obbligato
Dati del soggetto
obbligato
Codice fiscale
Persona non fisica
Dati del soggetto
obbligato
Persona fisica
Anno delle informazioni
Dati del soggetto
che provvede
alla presentazione
telematica
Denominazione
Comune del domicilio fiscale.
Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”)
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Comune o Stato estero di nascita
Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”)
Anno di riferimento
Codice fiscale dell’intermediario
Numero di iscrizione all’albo del C.A.F.
Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione
1 = comunicazione predisposta dal contribuente; 2 = comunicazione predisposta da chi effettua l’invio.
Data dell’impegno
... Omissis ... (v. link versione online)
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54
IMPOSTE DIRETTE
impresa e fisco
ASPETTI OPERATIVI
TRASMISSIONE
DEI DATI
BENI ASSEGNATI
NEL 2011
ANNULLAMENTO
DELLA COMUNICAZIONE
E COMUNICAZIONE
SOSTITUTIVA
• Modalità
• Servizio telematico • In relazione ai requisiti posseduti per la
Entratel o Fisconline. trasmissione telematica delle dichiarazioni.
• Mediante gli intermediari abilitati (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998).
Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite
il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori
a 3 megabyte.
• Software
• Devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
• Ricevuta
• L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati
mediante una ricevuta, resa disponibile per via telematica entro i
5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
• La ricevuta non è rilasciata e i dati si considerano non trasmessi
qualora il file sia scartato per:
.. mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del
codice di riscontro;
.. codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte
dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
.. file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il
software di controllo;
.. mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione
dei dati.
Le circostanze sono comunicate, per via telematica, al soggetto
che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a
riproporne la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi
successivi alla comunicazione di scarto.
• Obbligo
• L’obbligo della comunicazione sussiste anche per:
.. i beni per i quali il godimento permane nel periodo di imposta
in corso al 17.09.2011;
.. i finanziamenti e le capitalizzazioni in corso al 17.09.2011.
• Termine
• Per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti
a quello di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31.03.2012.
• La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di
30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica.
• La trasmissione di un file, in sostituzione di un altro precedentemente inviato per
lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni
dalla ricezione del file da sostituire.
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Febbraio 2013
APPROFONDIMENTI
• Tassa annuale libri sociali
STRUMENTI
OPERATIVI
• Rimborso IVA annuale
• Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio
• Fiscalità dei mezzi di trasporto
AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ
• Interessi di mora per ritardato pagamento
dal 2013
Visiona le condizioni d’uso della Circolare Notiziario
EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
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VICE DIRETTORE: Stefano Zanon
CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo
Castelli, Carlo Enrico Corona, Laura Nardi,
Donatella Olivari, Marco Paolini, Alessandro
Pratesi, Luca Reina, Roberto Stanghellini,
Stefano Zanon
COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall’Oca, F.
Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, D.
Pernigotti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A.
Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P.
Tosoni, F. Zuech
PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:
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Febbraio 2013
Tassa annuale libri sociali
Entro il 16.03.2013 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la
vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.
Società
di capitali
•
•
•
S.r.l.
S.p.a.
S.a.p.a.
•
•
•
•
Società di capitali in liquidazione ordinaria.
Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta
dei libri (con esclusione delle società fallite):
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria.
Società consortili.
Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.
•
•
•
Società cooperative.
Società di mutua assicurazione.
Consorzi che non hanno la forma di società consortile.
Altri soggetti
obbligati
SOGGETTI
INTERESSATI
• Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle
Soggetti
esonerati
Trasferimento
della sede
sociale
Misura
forfettaria
Capitale
sociale/Fondo
di dotazione
al 1.01.2013
IMPORTO
Mod. F24 sezione Erario
VERSAMENTO
Compensazione
Nota
1
Società
di capitali
dichiarate
fallite
scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile,
bensì a quelle previste dalla legge fallimentare; la norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato
"senza spese".
• Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale,
l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale
forfetaria di concessione governativa.
Se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale
nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento.
Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno.
Fino a
€ 516.456,90
€ 309,87
Oltre
€ 516.456,90
€ 516,46
Codice tributo
7085
1
Periodo di
riferimento
Entro il 16.03.2013
2013
• L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
• In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.
Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Esempio n. 1
Scrittura contabile per pagamento tassa annuale libri sociali
•
Versamento effettuato da società di capitali
16.03.2013
E B 14
P C IV 1
Nota bene
Imposte e tasse dell’esercizio
a
Banca c/c
Pagamento tassa annuale forfetaria per società con capitale sociale
non superiore a € 516.456,90.
309,87
La tassa è deducibile nell’anno in cui è stata pagata.
ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO DI PAGAMENTO UNICO UNIFICATO
PAGAMENTO PER SOCIETÀ NEO COSTITUITE
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Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Rimborso IVA annuale
Il quadro VX deve essere utilizzato dai contribuenti IVA che intendano richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012. In particolare, nel rigo VX4, campo 1 si indica l’importo di cui si chiede il rimborso, che deve coincidere, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righi del quadro
RX del modello Unico 2013. Nel rigo VX4, campo 2, deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente
intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione. Tale quota, cumulata con gli importi
che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno 2013 nel Mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a € 516.456,90 (elevato a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano
registrato un volume d’affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).
Contribuenti IVA che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012.
SOGGETTI
INTERESSATI
Società
non
operative
• L’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non è ammessa al
rimborso per le società non operative, né può costituire oggetto di compensazione o
di cessione.
• Rientrano nel divieto di compensazione dal 2013 le società attratte dalla nuova ipo1
tesi di non operatività per perdite triennali.
Quadro
VX
• Consente la richiesta di rimborso del credito IVA mediante la presentazione della
dichiarazione annuale.
• La presentazione della dichiarazione annuale si configura quale adempimento necessario al fine di consentire l’erogazione del rimborso.
Termini
La dichiarazione IVA 2013 deve essere presentata nel periodo compreso tra il
1.02.2013 e il 30.09.2013.
MODALITÀ
DI RICHIESTA
Cessazione di attività.
Importi anche
inferiori a € 2.582,28.
Minore eccedenza detraibile del triennio.
Aliquota media
effettuate.
acquisti
superiore
a
quella
delle
operazioni
Operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
IPOTESI
DI RIMBORSO
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per
studi e ricerche.
Operazioni non soggette all’imposta.
Importo minimo
€ 2.582,28.
Il rimborso può essere
richiesto anche per una
sola parte della
differenza dell'IVA
a credito.
Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero
identificatosi direttamente.
Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.
Nota
1
• Per le società non operative le limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA a credito si riferiscono al credito
IVA risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato superato il test di
operatività. Con riferimento alle società in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati 3 periodi di
imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società “di comodo”
a decorrere dal 4° periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA.
• Tali limitazioni si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle
società “di comodo”. Pertanto, con riferimento alle perdite triennali 2009–2011, le limitazioni all’utilizzo del
credito annuale IVA riguarderanno il credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al
periodo d’imposta 2012.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
CHECK LIST RICHIESTA RIMBORSO IVA ANNUALE (COMPILABILE)
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Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio
Il bilancio di esercizio impone il calcolo del carico fiscale per determinare le imposte correnti di competenza, il relativo debito o
credito nei confronti dell’Erario e la conseguente gestione contabile e finanziaria. Si propone una check list per controllare i principali elementi fiscali che richiedono una valutazione aggiuntiva in sede di determinazione della base imponibile.
CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO
Descrizione
Principi
generali
Valore delle
immobilizzazioni
Ammortamento
Insussistenze
e sopravvenienze
su cespiti
Verifiche
I componenti positivi e negativi sono stati imputati al conto economico in base al principio di competenza, inerenza e oggettiva
determinabilità?
Sono stati controllati i componenti di reddito deducibili per cassa
(compensi amministratori, imposte, quote associative, ecc.)?
Sono stati considerati nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi
o rimanenze eventualmente non inseriti nel conto economico?
Sono stati esclusi dal calcolo del reddito imponibile i costi non
inseriti nel conto economico?
I criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto all’anno
precedente?
Il costo delle immobilizzazioni è stato contabilizzato comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione?
I costi di pubblicità sono stati capitalizzati solo nel caso sia dimostrabile l’utilità pluriennale e con il consenso del collegio sindacale?
Le ragioni della capitalizzazione sono state indicate in nota integrativa?
Nel caso di rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008 con rilevanza fiscale (D.L. 185/2008), il maggior valor attribuito ai beni
è stato riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a
decorrere dal 5° esercizio successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è stata eseguita con il versamento
dell’imposta sostitutiva (dal bilancio al 31.12.2013)?
Le svalutazioni sono state rese indeducibili?
I componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali art. 90 Tuir sono stati considerati irrilevanti ai fini fiscali?
Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono
state calcolate in base alle aliquote previste dal D.M.
31.12.1988?
Gli ammortamenti sono stati calcolati sui beni entrati in funzione?
L’avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o deriva da operazioni straordinarie?
La quota di ammortamento dedotta dell’avviamento è non superiore a 1/18 del costo?
La quota dedotta dei marchi è non superiore a 1/18 del costo?
La quota di ammortamento dedotta dei diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno, dei brevetti industriali è non superiore al
50%?
La quota di ammortamento dedotta dei diritti di concessione è
stata calcolata in relazione alla durata stabilita nel contratto o
dalla legge?
L’ammortamento dei terreni e relativa quota capitale dei canoni
di leasing sono stati considerati indeducibili?
È stato effettuato l’ammortamento in misura inferiore a quella
stabilita dalla norma?
La parte di costo non ammortizzata e non dedotta nell’esercizio
di competenza è stata recuperata negli esercizi successivi, non
oltre il limite dei coefficienti fiscali previsti per ogni esercizio?
Per i beni di valore inferiore a € 516,46 è stato dedotto integralmente l’ammortamento nell’esercizio di sostenimento del costo?
In caso di furto di cespiti, il costo non ancora ammortizzato è stato
considerato deducibile dal reddito di impresa, come insussistenza
solo se l’evento è dimostrabile tramite idonea documentazione?
Se esistono polizze assicurative, il risarcimento è stato contabilizzato nelle sopravvenienze attive?
Centro Studi Castelli
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Sì
No
Non
pres.
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Osservazioni
Centro Studi Castelli
Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio
(segue)
CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)
Verifiche
Sì
No
Non
pres.
La plusvalenza derivante dalla cessione di immobilizzazioni è stata
rateizzata (in presenza dei requisiti previsti)?
Nel caso si sia fruito della rivalutazione degli immobili nel bilancio
2008 con rilevanza anche ai fini fiscali, è stato considerato il costo
del bene prima della rivalutazione nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare
dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 6° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze (dal 1.01.2014)?
Le spese di manutenzione straordinaria sono state imputate a incremento del costo dei beni cui si riferiscono?
È stato verificato il rispetto del plafond del 5% per la deduzione
delle spese di manutenzione ordinaria?
Sono detenute partecipazioni in società residenti all’estero white
list?
E in società residenti all’estero black list?
È stata verificata la presunzione di esterovestizione per le società
residenti all’estero?
Il reddito delle società Cfc è stato imputato secondo le disposizioni previste?
Sono state individuate le partecipazioni che godono del regime
Pex?
In caso di cessione di partecipazioni Pex, è stata effettuata la variazione in diminuzione del 95%?
In caso di cessione di partecipazioni non Pex, le plusvalenze e le
minusvalenze sono state considerate imponibili o deducibili ai fini
delle imposte dirette?
L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi non utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione è stata ammessa in detrazione nella misura del 40%?
La detrazione IVA al 100% è stata applicata, ai veicoli che formano
oggetto dell’attività propria dell’impresa, quando sono utilizzati
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, nonché per gli agenti e
rappresentanti di commercio?
Per i transiti stradali, l’IVA è stata ammessa in detrazione nella
stessa misura dell’imposta relativa all’acquisto del bene?
I costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, ciclomotori e motocicli inerenti all’attività d’impresa, arte o professione sono stati considerati deducibili al 40%, nei limiti di importo previsti dal Tuir?
I costi dei beni utilizzati esclusivamente in modo strumentale
nell’attività d’impresa sono stati considerati deducibili al 100%?
Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manutenzione sono stati considerati deducibili per l’80% del loro ammontare, con i limiti d’importo previsti dal Tuir?
L’autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo è stata considerata deducibile nel limite del 90% dei costi, senza alcun
limite di spesa?
Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono
rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni?
In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata calcolata nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare
dell’ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato?
Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 29.04.2012 è stato
ammesso in deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario, stabilito in relazione all’attività esercitata
dall’impresa (tra 11 e 18 anni per gli immobili)?
Per i contratti stipulati dal 29.04.2012 relativi ad autovetture delle
imprese la deducibilità è stata calcolata per un periodo non inferiore all’intero periodo di ammortamento (48 mesi)?
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Descrizione
Plusvalenze e
minusvalenze
Spese di
manutenzione
Partecipazioni
Autoveicoli
Leasing
Centro Studi Castelli
60
Osservazioni
Centro Studi Castelli
Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio
(segue)
CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)
Verifiche
Sì
No
Non
pres.
È stato rilevato l’eventuale risconto attivo in base al principio di
competenza?
È stata evidenziata la quota parte di oneri finanziari per il calcolo
della base imponibile Irap e del valore deducibile ai fini Ires?
È stato calcolato il valore attuale delle rate non scadute, l’onere finanziario teorico, il valore del bene in leasing e le quote teoriche di
ammortamento per la evidenziazione in nota integrativa?
Sono state controllate le eventuali cessioni di contratti di leasing?
La quota capitale relativa al terreno è stata considerata indeducibile
fiscalmente?
L’ammontare dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti
stanziato è superiore allo 0,50% dei crediti?
Esiste la suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo non deducibile?
L’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
al fondo svalutazione crediti ha superato il 5% dei crediti risultanti a
fine esercizio?
Sono stati dedotti i crediti di modesto importo (€ 2.500,00/
€ 5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi e i crediti prescritti?
Sussiste documentazione a supporto delle perdite su crediti?
Le rimanenze sono state valutate in base all’art. 92 Tuir?
Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla
base dei corrispettivi pattuiti o liquidati?
Le riserve di utili sono state distinte tra quelle generate con utili realizzati fino al 31.12.2007 e quelle generate dal 1.01.2008?
Nella distribuzione di riserve, sono state rispettate le presunzioni di
prioritaria distribuzione e le disposizioni sulle riserve in sospensione
d’imposta?
Sono state correttamente applicate le ritenute sui dividendi distribuiti?
Sono stati percepiti dividendi, con eventuale ripresa parziale ai fini
Ires (variazione in diminuzione pari al 95%)?
I dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list sono stati
considerati imponibili al 100%?
I dividendi incassati da società Cfc sono stati esclusi da tassazione?
L’accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato presenta i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva?
Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio superano
rispettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell’esercizio?
Sono suddivisi per anno di formazione?
Sono stati verificati i requisiti di inerenza e congruità delle spese?
Le spese di rappresentanza sono state ammesse in deduzione nel
limite commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei
redditi, relativa allo stesso periodo?
Sono state dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente
di valore unitario non superiore a € 50,00?
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di
alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza)
sono considerate deducibili nella misura del 75%, purché inerenti?
Il costo di acquisto del telefono cellulare e le relative spese di
esercizio (manutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) sono stati considerati deducibili nella misura del 80%?
La relativa IVA è stata considerata detraibile nella misura del 50%?
Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di autotrasportatori iscritti al relativo Albo sono stati dedotti al 100%?
I costi di acquisto della telefonia fissa [compresi il software, i beni
utilizzati per la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc] e le relative spese di impiego e manutenzione sono
stati considerati deducibili nella misura dell’80%?
La relativa IVA è stata considerata detraibile nella misura del 100%?
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Descrizione
Leasing
(segue)
Crediti
Rimanenze
Patrimonio
netto
Dividendi
Fondi
Spese di
rappresentanza
Spese
di telefonia
mobile
Spese
di telefonia
fissa
Centro Studi Castelli
61
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Osservazioni
Centro Studi Castelli
Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio
(segue)
CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)
Verifiche
Sì
No
Non
pres.
I compensi agli amministratori e relativi contributi (da recupere ai
fini Irap) sono stati considerati in base al principio di cassa?
I compensi per lavoro interinale sono stati distinti tra costi del personale e compensi per la prestazione?
Le eventuali prestazioni occasionali (non deducibili ai fini Irap) eccedono il limite di € 5.000,00 (per l’assoggettamento a contribuzione)?
I costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, spese relative agli apprendisti, spese sostenute per il personale assunto con contratto di
formazione e lavoro, spese sostenute per i soggetti disabili, costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sono stati
considerati deducibili ai fini Irap?
I rimborsi delle spese di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto sostenute da dipendenti o collaboratori per le trasferte sono
stati considerati deducibili nei limiti previsti?
Si è dedotta, ai fini Irap, la quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti?
Si è imputata la quota delle maggiori imposte sui redditi versate con
riferimento ai periodi 2007-2011 per effetto della mancata deduzione
dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
nel caso si intende presentare la relativa istanza di rimborso?
Le liberalità a favore dei dipendenti non eccedono il limite di esenzione per ciascun dipendente?
Si è verificato se esistono interessi passivi indeducibili ai sensi
dell’art. 96 Tuir, mediante il confronto dell’eccedenza rispetto agli
interessi attivi con il 30% del Rol?
Esistono riporti dall’esercizio precedente di interessi passivi o Rol?
Esiste un’eccedenza di interessi passivi o di Rol da rinviare al futuro?
Sono state considerate le differenze su cambi realizzate?
Sono state escluse le differenze su cambi non realizzate?
Sono state considerate indeducibili le imposte per le quali la norma
stabilisce tale trattamento fiscale?
Sono state considerate indeducibili eventuali sanzioni amministrative
e pene pecuniarie?
È stato effettuato il test di operatività per le società di comodo, ovvero si è
verificato se si rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione?
La società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel triennio 2009-2011, ovvero in 2 periodi d’imposta e nel restante ha conseguito un reddito inferiore a quello minimo presunto?
Sono stati verificati i presupposti per la deducibilità delle spese per
operazioni commerciali effettuate con Paesi black list?
È stata effettuata la relativa comunicazione delle operazioni con
Paesi black list?
È stata raccolta la documentazione che attesta l’esistenza di cause
esimenti?
Sono state individuate le società controllate/collegate residenti in
paesi a fiscalità privilegiata?
Sono stati controllati i valori deducibili ai fini Irap in base al metodo utilizzato?
È stata effettuata la variazione in diminuzione relativa al 10%
dell’Irap versata nell’esercizio in presenza di interessi passivi netti?
Si è optato per il nuovo regime IVA per cassa dal 1.12.2012?
Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono contenuti nei
rispettivi limiti di deducibilità?
Sono stati verificati i requisiti per fruire dell’aiuto alla crescita economica
(Ace), che esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio?
Si è verificato se risultano perdite pregresse illimitatamente riportabili dalla precedente dichiarazione?
Le perdite pregresse sono state compensate con l’eventuale imponibile dell’esercizio del limite dell’80%?
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Descrizione
Spese per
prestazioni
di lavoro
Altri oneri
fiscali
Agevolazioni
Perdite fiscali
Osservazioni
CHECK LIST CONTROLLI FISCALI BILANCIO (COMPILABILE)
CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI PRELIMINARI PER IL BILANCIO (COMPILABILE)
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62
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Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Fiscalità dei mezzi di trasporto
L’art. 164 Tuir stabilisce una misura forfettaria di rilevanza fiscale dei veicoli nell’ambito dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo.
Tale limite è stato ridotto, con effetto dal 1.01.2013, in relazione alle autovetture ad utilizzo non esclusivo nell’attività d’impresa, arte o professione dal 40% al 20% (la percentuale del 27,50%, inizialmente fissata dalla L. 92/2012, non si è resa operativa, se non in
limitati casi). Per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti la deducibilità dei costi è ridotta dal 90% al 70%. Nessuna
modifica è stata apportata ai limiti di rilevanza del costo, né alle disposizioni inerenti gli agenti di commercio, né alla percentuale di
detraibilità dell’IVA.
Percentuali in vigore dal 1.01.2013
Utilizzo dei mezzi
Acquisto
Leasing
Noleggio
Utilizzo esclusivo
come bene
strumentale o
oggetto dell’attività.
Noleggio
Acquisto
Leasing
Noleggio
Uso promiscuo ai
dipendenti per la
maggior parte del
periodo d’imposta
Acquisto
Leasing
Uso promiscuo ai
dipendenti per un
periodo inferiore
alla maggior parte
del periodo
d’imposta
Noleggio
Acquisto
Leasing
Detrazione IVA
Deduzione costi
Detrazione IVA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
• 20% con limiti .
Inerenti all’attività
dell’impresa, arte
o professione
Uso promiscuo
agli amministratori
Noleggio
1.
Costi di manutenzione, riparazione, carburanti,
custodia, bollo, assicurazione, ecc.
2
Deduzione costi
1-4
Acquisto
Leasing
Veicoli stradali a motore
• 20% con limiti di
canone proporzionali
ai limiti1-4.
• 20% con limiti1-4.
4
4
40%
4
40%
4
40%
4
40%
3
4
40%
3
4
40%
3
40%
20%
40%
20%
40%
20%
40%
3
70%
4
40%
3
70%
4
40%
3
70%
70%
70%
70%
• 70% per il periodo promiscuo;
• oltre: 20% con limiti
d’importo1-4.
• 70% per il periodo
promiscuo;
• oltre: 20% con limiti
d’importo1 proporzionali4.
• 70% per il periodo
promiscuo;
• oltre: 20% con limiti
d’importo1-4.
• 70% per il
promiscuo;
• oltre: 20%4.
periodo
40%
• 70% per il
promiscuo;
• oltre: 20%4.
periodo
40%
• 70% per il
promiscuo;
• oltre: 20%4.
periodo
40%
40%
40%
40%
• Deducibilità = benefit;
• oltre: 20% con limiti1-4.
40%
• Deducibilità = benefit;
• oltre al benefit: 20%4.
40%
• Deducibilità = benefit;
• oltre: 20% con limiti1-4.
40%
• Deducibilità = benefit;
• oltre al benefit: 20%4.
40%
• Deducibilità = benefit;
• oltre: 20% con limiti1-4.
40%
• Deducibilità = benefit;
• oltre al benefit: 20%4.
40%
• Pari a € 18.075,99 nel caso di acquisto di autovetture (anche in leasing), € 4.131,66 di motocicli e € 2.065,83 di ciclomotori.
2.
3.
Note
4.
• Pari a € 3.615,20 nel caso di noleggio di autovetture, € 774,69 di motocicli e € 413,17 di ciclomotori.
• Rientrano in tale tipologia “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto
stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a 8”.
• Devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo: l’IVA, in tal caso, è
integralmente detraibile.
• Per i periodi d’imposta aperti nell’intervallo temporale dal 19.07.2012 al 31.12.2012 (anche se chiusi nel corso del
2013), si applica la deducibilità pari al 27,50% per le auto “aziendali” e “professionali” e al 70% per quelle ad uso promiscuo dei dipendenti, con il criterio “misto” (ma con deducibilità al 27,50% per i costi eccedenti il benefit) per le auto
concesse agli amministratori anche per l’uso personale. Per le società con periodo d’imposta a cavallo d’anno che
hanno iniziato il proprio esercizio negli ultimi 5 mesi del 2012 o per quelle che, a seguito di operazioni straordinarie,
hanno avuto uno “spezzone” di esercizio iniziato dopo il 18.07.2012, i calcoli devono essere fatti applicando, volta per
volta, tutte le tipologie di deducibilità. Per le società che, viceversa, nel 2012 hanno avuto un periodo d’imposta ordinario “solare”, la percentuale del 27,50% non risulta mai effettivamente applicabile, poiché si passa dal 40% del 2012 al
20% del 2013.
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63
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Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Fiscalità dei mezzi di trasporto
(segue)
Il costo ammortizzabile è pari al costo di acquisto del veicolo, aumentato degli oneri che si
sono resi necessari per consentire l’entrata in funzione del bene, ovvero gli “oneri accessori di diretta imputazione”.
In caso di acquisto di veicoli con limitazioni fiscali, nel calcolo del costo ammortizzabile
rientra anche l’IVA indetraibile.
DEDUCIBILITÀ
AMMORTAMENTO
I limiti di deducibilità (es.: 20%) fissati
dalla norme non si applicano sul costo
deducibile preso a base per determinare
l’ammontare degli ammortamenti stanziabili per l’intera vita utile del bene; al
contrario, essi devono essere applicati
esercizio per esercizio sulle singole
quote di ammortamento dei beni.
Tavola n. 1
Dati
Quota
deducibile
Il medesimo criterio deve essere adottato
anche nell’ipotesi in cui sia modificata la
percentuale di deducibilità originariamente
prevista, nell’ambito del medesimo utilizzo,
per effetto dell’introduzione di una nuova
disposizione.
Ammortamento per beni nuovi acquistati dal 2013
Acquisto nel 2013 di autovettura nuova, costo pari a € 50.000, utilizzata in modo non
esclusivamente strumentale nell'attività dell'impresa.
Aliquota di ammortamento applicata 25%, ridotta alla metà nel 1° esercizio.
€ 18.075,99 x 25% x 20% = € 903,80, ridotta al 50% nel 1° anno.
Anno
2013
2014
2015
2016
2017
Esempio n. 1
Coeff.
Amm.to
12,50%
25,00%
25,00%
25,00%
12,50%
€
€
€
€
€
€
Amm.to civilistico
Amm.to
Valore residuo
7.037,50 €
49.262,50
14.075,00 €
35.187,50
14.075,00 €
21.112,50
14.075,00 €
7.037,50
7.037,50 €
0,00
56.300,00
€
€
€
€
€
€
Amm.to fiscale
Amm.to
Valore residuo
451,90 €
3.163,30
903,80 €
2.259,50
903,80 €
1.355,70
903,80 €
451,90
451,90 €
0,00
3.615,20
Acquisto di autovettura con IVA detraibile al 40%
1.07.2013
PD7
P B II 4
P C II 4-bis
P C II 4-bis
Diversi
a
Fornitori
Autovetture
IVA c/acquisti
IVA indetraibile
Fattura n. 67 della Società “Alfa S.r.l.” di € 50.000,00, oltre IVA 21%.
60.500,00
50.000,00
4.200,00
6.300,00
1.07.2013
PD7
P C IV 1
Diversi
a
Diversi
Saldo fattura n. 67 della Società “Alfa S.r.l.”
P B II 4
P C II 4-bis
Autovetture
a
Giroconto per IVA indetraibile al 60%.
60.500,00
1.07.2013
Esempio n. 2
IVA indetraibile
6.300,00
Ammortamento annuale deducibile al 20%
31.12.2013
P B II 4
E B 10 b
E B 10 b
Diversi
a
Fornitori
Ammortamento autovetture
Ammortamento autovetture
non deducibile fiscalmente
Ammortamento ordinario (12,50%) calcolato su € 56.300.
7.037,50
451,90
6.585,60
Nota bene Occorre tenere conto del limite massimo di deducibilità del costo pari a € 18.075,99.
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Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Interessi di mora per ritardato pagamento dal 2013
Con il D. Lgs. 192/2012 è stata recepita la direttiva 2011/7/Ue, finalizzata a garantire tempi certi e brevi nei pagamenti fra imprese. La norma ha applicazione generalizzata a tutti i rapporti fra imprese, lavoratori autonomi e pubblica amministrazione; non ha
alcuna valenza nei riguardi delle transazioni commerciali di prodotti agricoli, per i quali vige una norma specifica (art. 62 D.L.
1/2012 e D.M. 19.10.2012). La disciplina si applica alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1.0.2013 in relazione a
tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo. Gli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ossia decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Le
parti possono definire termini di pagamento superiori, anche a 60 giorni, purché non gravemente iniqui e pattuiti in forma scritta.
Gli interessi moratori sono individuati negli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Bce maggiorato di 8
punti percentuali.
MORA AUTOMATICA
La norma riguarda ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
Pagamenti
Esclusioni
AMBITO DI
APPLICAZIONE
DECORRENZA
DEGLI
INTERESSI
MORATORI
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• Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
• Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Transazione
commerciale
Per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra
imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in
via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro
il pagamento di un prezzo.
Si intende ogni soggetto esercente un’attività economica
Imprenditore
organizzata o una libera professione.
Decorrenza
Transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1.01.2013, con riferimento alla
consegna dei beni o all’effettuazione delle prestazioni di servizi.
Scadenza
del termine
Gli interessi moratori decorrono
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Senza che sia necessaria la costituzione
in mora.
Data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Non hanno effetto sulla decorrenza del
termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento.
Data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei
servizi.
• Quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento.
• Quando la data in cui il debitore riceve
la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione
dei servizi.
Data dell’accettazione o della
verifica eventualmente previste
dalla legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali.
Qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in
epoca non successiva a tale data.
Computo
termine
di 30 giorni
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Circolare – Notiziario
Febbraio 2013
Interessi di mora per ritardato pagamento dal 2013
TERMINI
DIVERSI:
DEROGHE
PAGAMENTO
A RATE
(segue)
Pattuizioni
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per
il pagamento superiore a 30 giorni.
• Termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il
creditore, devono essere pattuiti espressamente.
• La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Pubblica
amministrazione
• Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le
parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, quando ciò sia giustificato da:
- natura od oggetto del contratto;
- circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
• In ogni caso i termini non possono essere superiori a 60 giorni.
• La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Raddoppio
dei termini
• I termini di 30 giorni sono raddoppiati per:
- le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza
(D. Lgs. 333/2003);
- gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
Qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati
esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Responsabilità
del debitore
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato
determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Saggio
• Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di
mora.
• Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare
un tasso di interesse diverso, se non gravemente iniquo in danno del creditore.
Si considera gravemente iniqua la clausola che Non è ammessa prova conesclude l’applicazione di interessi di mora.
traria.
Calcolo interessi
di mora
Interesse semplice di mora su base giornaliera, con tasso pari al tasso di riferimento (B.C.E.) maggiorato di 8 punti percentuali (7 fino al 31.12.2012).
Tasso
di riferimento
• Il tasso di riferimento (tasso applicato dalla B.C.E. alle operazioni di rifinanziamento) è così determinato:
- per il 1° semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo è quello in vigore il 1.01
di quell’anno;
- per il 2° semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo è quello in vigore il 1.07
di quell’anno.
Costi sostenuti
Il creditore, quando ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
INTERESSI
DI MORA
RISARCIMENTO
SPESE DI
RECUPERO
Risarcimento
danno
Al creditore spetta, senza che sia
necessaria la costituzione in mora,
un importo forfettario di € 40 a titolo di risarcimento del danno.
È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per
i costi di recupero.
ESEMPIO FATTURA ADDEBITO INTERESSI DI MORA
ESEMPI SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALL’INCASSO E AL PAGAMENTO DI INTERESSI DI MORA
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