Regolamento per l`assegnazione di aree edilizia economica e

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Regolamento per l`assegnazione di aree edilizia economica e
COMUNE DI CRESPIATICA
Provincia di Lodi
REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DI AREE
PER L’EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE
Approvato con delibera consiliare n.21 del 6 Apr. 1988
Modificato con delibera consiliare n. 2 del 28 Gen. 2000
Articolo n. 1
Chiunque intenda ottenere la concessione del diritto di proprietà o di superficie su aree destinate
all’edilizia economica e popolare dove presentare apposita domanda al sindaco, facendo riferimento
ai requisiti e alle prescrizioni inseriti nei bandi di prenotazione che il comune di volta in volta ed
appositamente emetterà.
Articolo n. 2
La domanda dovrà necessariamente contenere:
a ) l’indicazione del soggetto richiedente (ente pubblico, cooperativa a proprietà indivisa o divisa,
privato o impresa) specificando se intende costruire per sé oppure se intende costruire per rivendere
o per affittare gli alloggi;
b ) l’ individuazione del terreno richiesto, se in diritto di superficie o in proprietà;
Successivamente all’assegnazione provvisoria dell’area e comunque prima dell’assegnazione definitiva
della stessa, l’assegnatario dovrà produrre la seguente documentazione:
a ) specificazione dell’entità dell’intervento, indicando il numero dei vani, di alloggi e gli eventuali
servizi accessori;
b) la spesa prevista e le garanzie finanziarie offerte al Comune allo scopo di evitare
che i terreni richiesti vengano inutilmente impiegati per lungo tempo;
c ) i parametri per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi
d ) piano finanziario dell’intervento.
Inoltre:
- in caso di ente pubblico dovrà essere allegato un documento da cui risulti l’incarico di stazione
appaltante di un intervento pubblico;
- in caso di cooperativa a proprietà indivisa o divisa dovrà essere allegato:
e ) lo statuto e copia forma dell’atto costitutivo con indicato il numero di iscrizione della cooperativa
del Registro Provinciale delle Cooperative giacente presso la Prefettura;
f ) l’indicazione del numero dei soci;
g ) una dichiarazione del Presidente della cooperativa che, sotto la propria responsabilità, specifichi
che la cooperativa si impegna a fornire al Comune di Crespiatica, nel momento in cui verranno da
essa concretamente individuati i soci che beneficeranno dell’assegnazione dei singoli alloggi, tutti i
documenti comprovanti che gli stessi soci assegnatari sono in possesso dei seguenti requisiti:
1 ) essere cittadini italiani;
2 ) avere la residenza anagrafica o, in alternativa, svolgere attività lavorativa nel Comune o in uno
dei Comuni compresi nell’ambito territoriale n. 13 cui il bando di concorso si riferisce;
3 ) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea
ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto 2); a tal fine è da
considerarsi idoneo l’alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un
numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni ) , pari a quello dei
componenti il nucleo familiare ; è comunque idoneo l‘alloggio composto da quattro o più vani;
4 ) non avere ottenuto l ‘ assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio
costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque
forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico;
5 ) avere un reddito complessivo annuo non superiore a quello stabilito nella normativa vigente al
momento in cui tale requisito deve essere dimostrato.
- in caso dei singoli che intendano costruire gli alloggi per uso proprio o della famiglia , alla
domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1 ) certificato di cittadinanza italiana ;
2 ) certificato di residenza con l ‘ indicazione dell ‘ inizio della residenza stessa ;
3 ) stato di famiglia con a tergo l ‘ annotazione dell ‘ ufficio Distrettuale delle imposte dirette attestate
i cespiti tassabili di qualsiasi natura e relativo ammontare , goduti dal richiedente e dai suoi familiari ;
4 ) la dichiarazione , sottoscritta dell’interessato sotto la propria responsabilità,con la quale viene
attestato che sussistono in suo favore e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di legge per
l’assegnazione delle aree in diritto di superficie e in proprietà destinate all’edilizia economica e
popolare.
- in caso di imprese che intendano costruire gli alloggi per rivendere, alla domanda dovrà pure essere
allegata una dichiarazione con la quale il titolare dell’impresa stessa, sotto la propria responsabilità,
specifichi che si impegna ad assumere gli alloggi esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di legge
per l’assegnazione delle aree in diritto di proprietà e in diritto di superficie destinate all’edilizia
economica e popolare, e che fornirà al Comune al momento dell’assegnazione dei singoli alloggi, tutti
i documenti comprovati il possesso dei detti requisiti da parte degli assegnatari stessi.
Articolo n. 4
Criteri di proprietà
A ) area in diritto di superficie e in proprietà
Possono ottenere la concessione in superficie delle aree per la costruzione di edifici per essere
rivenduti, per essere dati in locazione , per uso proprio o possono ottenere aree in proprietà : enti
pubblici operanti nel settore cooperative edilizie a proprietà indivisa o divisa, singoli o imprese di
costruzione.
Le proprietà per la concessione delle aree sono:
1
2
3
4
5
-
)
)
)
)
)
Enti pubblici operanti nel settore (I.A.C.P.) ;
Cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Cooperative edilizie a proprietà divisa;
Privati singoli;
Imprese di costruzione.
I criteri che costituiranno la base per la determinazione di un ordine di proprietà nel complesso delle
cooperative a proprietà indivisa e nel complesso delle cooperative a proprietà divisa sono:
a ) la fattibilità degli interventi
b ) la sede nel Comune di Crespiatica e la data di costituzione;
c ) La sede nel l’Ambito territoriale n. 13 e la data di costituzione;
d ) La data di presentazione delle domande;
e )La residenza nel Comune di Crespiatica e la data di inizio della residenza stessa dei soci
appartenenti alle cooperative.
-
I criteri che saranno seguiti perla determinazione di un ordine di proprietà fra i singoli privati sono:
a ) fattibilità dell’intervento;
b ) dimensioni dell’intervento;
c ) garanzie prestate allo scopo di assicurare una sollecita realizzazione dell’intervento.
Articolo n. 5
a ) Concessione del diritto di superficie
Le aree sulle quali viene concesso il diritto di superficie fanno parte del patrimonio indisponibile del
Comune.
La concessione ha la durata di anni 99 e può essere rinnovata alle condizioni fissate con apposita
deliberazione consiliare.
b ) Aree trasferite in proprietà
Le aree trasferite in proprietà rimangono in proprietà a tempo indeterminato.
Articolo n. 6
Regime degli immobili
Immobili costruiti su area in diritto di superficie
La proprietà separata delle abitazioni ha una durata di 99 anni.
Gli alloggi possono essere venduti o dati in locazione a chiunque a prezzi di vendita o canoni di
locazione stabiliti nella convenzione ex art. 35
Della legge 865 modificata e integrata, che il concessionario dovrà stipulare per atto pubblico con il
Comune e che sarà trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari.
Rimane inteso che il terreno su cui sorgono gli alloggi non potrà mai essere venduto.
Immobili costruiti su aree trasferite in proprietà
La proprietà dell’immobile è a tempo indeterminato.
Per un periodo di anni 10 dalla data del rilascio del permesso di abitabilità,l’alloggio costruito su aree
cedute in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costruirsi alcun diritto
reale di godimento.
Nel periodo che va dall’undicesimo anno al ventesimo anno dalla data del rilascio del permesso di
abitabilità, gli alloggi possono essere venduti solo a soggetti aventi i requisiti per ottenere un alloggio
economico e popolare al prezzo fissato dall’ U.T.E. e secondo le prescrizioni di cui al comma 16
dell’art. 35 della legge 865/71 modificata e integrata.
Dopo 20 anni dal rilascio del premesso di abitabilità, l’alloggio può essere venduto a chiunque con le
prescrizioni di cui al comma 17dell’art. 35 della legge 865/71 modificata e integrata.
L’alloggio può essere dato in locazione solo nel caso e con i criteri dell’art 35 (comma 18)della più
citata legge 865/71 modificata e integrata.
Articolo n. 7
Allo scopo di assicurare un’uniformità di intenti nell’esame delle richieste d’assegnazione delle aree e
nella predisposizione della graduatoria relativa, viene costituita un’apposita commissione così
composta: dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Crespiatica o di un altro Comune della
provincia, in qualità di Presidente; dal segretario comunale dell’ente pro tempore, in qualità di
componente interno; da un dipendente del Comune che abbia possibilmente la responsabilità
procedimentale in atti concernenti l’edilizia e l’urbanistica, come componente tecnico e segretario
della commissione; la commissione formalizzerà una graduatoria che verrà poi approvata con
determinazione dal responsabile dell’area competente o con deliberazione della giunta comunale nel
caso in cui il responsabile faccia già parte della commissione. La commissione viene nominata con
deliberazione della giunta comunale.
Crespiatica,
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO