Mania ID=6226

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Mania ID=6226
Ineleggibilità dei direttori generali Ausl alle cariche elettive
Breve sintesi in ordine alle ipotesi di ineleggibilità alle cariche elettive che riguardano i
direttori generali delle aziende sanitarie locali, con particolare riferimento alle elezioni
per il rinnovo del Parlamento Nazionale, dell’Assemblea Regionale Siciliana e delle
amministrazioni provinciali e comunali della Sicilia.
Giovanni Mania
Avvocato
In considerazione dell’imminente maxi tornata elettorale, nella quale tra i mesi di aprile e giugno del 2008 gli elettori siciliani saranno chiamati a votare per il rinnovo del
Parlamento nazionale, dell’Assemblea Regionale, di ben sette Amministrazioni Provinciali
e di molte Amministrazioni Comunali dell’isola (tra queste ultime, su tutte, quelle di Catania,
Messina e Siracusa), proverò a tracciare seppur sinteticamente il quadro delle varie e rigorose ipotesi di ineleggibilità alle cariche elettive che riguardano i Direttori Generali delle
Aziende Unità Sanitaria Locale.
A tal riguardo, tratterò innanzitutto della loro ineleggibilità alla carica di Parlamentare
Nazionale; quindi, di quella alla carica di Deputato Regionale; infine, di quella alle cariche di
Presidente della Provincia e di Sindaco, rispettivamente di una Provincia o Comune dell’isola.
A) Ineleggibilità alla carica di Deputato o Senatore della Repubblica
Con riguardo all’elezione per il rinnovo del Parlamento Italiano, per quel che qui interessa la norma di riferimento è l’articolo 3 comma 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 numero 502, recante la disciplina sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, il
quale dispone che “...il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali,
dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che
le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro
i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte,
il territorio dell’unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un
periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il
direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un
periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte,
nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni...”.
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Tale norma dunque, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale,
prevede che i Direttori Generali delle AUSL:
1) sono ineleggibili alla carica di Senatore o Deputato;
2) ai fini di un’eventuale candidatura, hanno l’onere di cessare dalle loro funzioni almeno centottanta giorni prima della fine del quinquennio di durata della legislatura in scadenza;
3) in caso di scioglimento anticipato della legislatura, come accadrà in relazione alle prossime elezioni politiche del 13 aprile, è tuttavia sufficiente che l’esercizio delle funzioni sia cessato entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento delle Camere;
4) peraltro, anche in caso di scadenza anticipata della legislatura, non sono comunque eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’unità sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura;
5) a ciò si aggiunga che, qualora un Direttore Generale sia stato candidato alle elezioni politiche nazionali e non sia stato eletto, non può esercitare per un periodo di cinque anni
le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
In estrema sintesi ed a mo’ d’esempio, tenuto conto della vigente legge elettorale per
il rinnovo del Parlamento Italiano, il Direttore Generale di una AUSL il cui territorio coincide
con quello di uno o più Comuni del messinese, che non si sia dimesso almeno sei mesi
prima della data di accettazione della candidatura, non potrebbe candidarsi alla carica di
Senatore o Deputato nella circoscrizione della Sicilia Orientale (nella quale sono ricompresi tutti i Comuni delle Province di Messina, Catania, Siracusa, Enna e Ragusa); tuttavia, nel
caso in cui si sia comunque dimesso entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento anticipato delle Camere, potrebbe candidarsi in qualunque altra circoscrizione (ivi compresa quella della Sicilia Occidentale).
B) Ineleggibilità alla carica di Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana
Per quanto riguarda invece le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale
Siciliana, la norma di riferimento è anzitutto l’articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951
numero 29, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007 numero
22, il quale dispone tra l’altro che “...1. Non sono eleggibili a deputato regionale:... l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della
Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di
cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti,
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non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio
dell’azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso
nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i
direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono
stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende
comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati. 2. Le
cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della
precedente elezione regionale. 3. Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b)
del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa...”.
Occorre altresì tenere in considerazione il successivo articolo 10-bis della medesima
legge regionale 29/51, il quale aggiunge che “...in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8-bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento
dell’Assemblea regionale, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ...”.
Sicchè, in relazione alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, ne
deriva che i Direttori Generali delle AUSL:
1) sono ineleggibili alla carica di deputato regionale;
2) ai fini di un eventuale candidatura, hanno l’onere di cessare dalle loro funzioni almeno centottanta giorni prima della fine del quinquennio di durata della legislatura in scadenza (stando alla lettera del citato articolo 8 della legge regionale 29/51, sembrerebbe che la
cessazione delle funzioni in tal caso dovrebbe essere necessariamente preceduta “...dal
trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa...”, mentre non si fa espresso riferimento alle dimissioni; ma più probabilmente, anche
in coerenza col disposto del successivo articolo 10-bis, può ragionevolmente ipotizzarsi una
mera imprecisione nella formulazione linguistica della norma e quindi dovrebbero considerarsi a tal fine sufficienti anche le dimissioni);
3) in caso di scioglimento anticipato della legislatura, come accadrà in relazione alle
elezioni regionali che si svolgeranno il prossimo mese di aprile, è tuttavia sufficiente che l’esercizio delle funzioni “...per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa...” sia
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cessato entro i dieci giorni successivi data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;
4) peraltro, anche in caso di scadenza anticipata della legislatura, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’unità sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei
sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura;
5) a ciò si aggiunga che, qualora un Direttore Generale sia stato candidato alle elezioni regionali e non sia stato eletto, non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue
funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui
ambito si sono svolte le elezioni.
In estrema sintesi ed a mo’ d’esempio, tenuto conto della vigente legge elettorale per
il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, il Direttore Generale di una AUSL il cui territorio coincide con quello di uno o più Comuni del ragusano, che non si sia dimesso almeno sei mesi prima della data di accettazione della candidatura, non potrebbe candidarsi alla
carica di Deputato Regionale nel Collegio di Ragusa (nel quale sono ricompresi tutti i
Comuni delle Provincia di Ragusa); tuttavia, nel caso in cui si sia comunque dimesso entro
dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali, potrebbe candidarsi in qualunque altro collegio in cui è
suddiviso il territorio della Regione.
C) Ineleggibilità alle cariche di Presidente di una Provincia Regionale siciliana o
di Sindaco di un Comune dell’isola
La situazione è invece più complessa, in relazione alla candidatura dei Direttori
Generali alle cariche di Presidente della Provincia o di Sindaco, rispettivamente di una
Provincia o di un Comune della Sicilia.
A tal proposito, invero, va rilevato come ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto
regionale siciliano approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946 numero
455, la disciplina dell’ordinamento degli enti locali rientra nell’ambito delle materie riservate alla competenza esclusiva della Regione.
Sicchè, le ipotesi di ineleggibilità alle cariche di Presidente della Provincia o di
Sindaco di un ente locale siciliano, andrebbero innanzitutto ricercate nell’ambito della legislazione regionale.
A tal riguardo e per quel che qui interessa, va in primo luogo chiarito che ai sensi degli
articoli 2 della legge regionale 1 settembre 1993 numero 26 e 3 commi 1 e 2 della legge
regionale 26 agosto 1992 numero 7, in relazione alle cause di ineleggibilità alla carica di
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Presidente della Provincia e di Sindaco, occorre far riferimento a quelle rispettivamente previste in relazione alla carica di consigliere provinciale e consigliere comunale.
Orbene, con riferimento alle cariche di consigliere provinciale e comunale, le ipotesi di
ineleggibilità sono disciplinate dall’articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986 numero 31,
il quale tra l’altro al numero 8) prevede che non sono eleggibili “...i componenti dell’ufficio di
direzione dell’unità sanitaria locale ed i coordinatori dell’ufficio stesso, per i consigli del Comune
il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell’unità sanitaria locale da cui dipendono...”, precisando altresì che “...le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 2, 10 e 11 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature...” e che “...le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e
9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale...”.
Sicchè, sussumendo la carica di Direttore Generale delle AUSL nell’ambito dei componenti “...dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale...”, dalla lettura coordinata delle
superiori norme di legge regionale, deriverebbe pertanto che i Direttori Generali delle AUSL:
1) sono ineleggibili alla carica di Sindaco (e di consiglieri comunali) dei Comuni il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell’unità sanitaria locale da cui dipendono;
2) ai fini di un eventuale candidatura a Sindaco (o consigliere comunale), è tuttavia
sufficiente che cessino dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del
comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature;
3) sono al contrario eleggibili alla carica di Presidente della Provincia (o consigliere
provinciale), anche nel caso in cui sia in essa ricompreso il territorio dell’unità sanitaria locale da cui dipendono.
In estrema sintesi ed a mo’ d’esempio, il Direttore Generale di una AUSL il cui territorio coincide con quello in tutto o in parte con quello del Comune di Palermo, potrebbe candidarsi anche alla carica di Presidente della Provincia Regionale di Palermo e comunque di
Sindaco di qualunque Comune il cui territorio non coincida in tutto o in parte con il territorio
della medesima AUSL, senza che sia necessario che lo stesso si dimetta dalla carica prima
delle elezioni; potrebbe altresì candidarsi anche alla carica di Sindaco del Comune di
Palermo o di altro Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio della
suddetta AUSL, ma in tal caso dovrebbe cessare dalle sue funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Ciò detto, occorre tuttavia tenere conto che nella specie la materia relativa alle ipotesi di ineleggibilità che riguardano i Direttori Generali delle AUSL è stata come si è detto
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espressamente e specificamente disciplinata dal legislatore nazionale con l’introduzione del
citato articolo 3 comma 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 numero 502.
Tale norma, infatti, come si è visto, riguarda anche l’ipotesi di ineleggibilità dei Direttori
Generali delle AUSL “...a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali...”, prevedendo anche a tal riguardo che ai fini dell’eventuale candidatura è necessario che le relative funzioni siano cessate “...almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di
durata dei predetti organi...”, con le precisazioni che “...in caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento...”, che “...in ogni
caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto
o in parte, il territorio dell’unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura...” e che “...il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto
o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni...”.
Tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto, “...costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione...”.
Orbene, la diretta applicabilità di tali disposizioni anche in relazione agli enti locali delle
regioni a statuto speciale, quale è la Sicilia, è stata confermata anche dalla Corte
Costituzionale, con sentenza del 28 luglio 1993 numero 355, relativa al conflitto di attribuzione
per violazione del riparto delle competenze che era stato sollevato dalla Regione Valle D’Aosta.
In quell’occasione, infatti, il Giudice delle Leggi ha avuto modo di chiarire come la suddetta disposizione rientri tra quelle che “...stabiliscono requisiti minimi rispondenti a un interesse nazionale, che le regioni debbono rispettare... pur rimanendo libere, in certi casi, di
fissarne di ulteriori e diversi...”.
Sicchè, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte Costituzionale, non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che l’ipotesi di ineleggibilità prevista dall’articolo 3 comma 9 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 numero 502, riguardi anche i Direttori Generali delle
AUSL siciliane che aspirino alla carica di Presidente della Provincia e di Sindaco di una
Provincia o di un Comune dell’isola.
Va altresì rilevato che la norma in questione, per quel che riguarda gli amministratori
degli enti locali, è stata comunque abrogata e sostituita dal nuovo Testo Unico degli Enti
Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, il cui articolo 60 dispone analogamente ma in maniera più organica che “...non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:... 8) il direttore gene6
rale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere...”, con la precisazione che “...le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non
sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un
periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in
tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui àmbito si sono svolte le elezioni...”.
In definitiva, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in relazione
alle elezioni amministrative delle Province e Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, che
come detto per quanto qui d’interesse troverebbe diretta applicazione anche in Sicilia, deriverebbe pertanto che i Direttori Generali delle AUSL:
1) sono ineleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di Sindaco (ovvero di
consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale), di qualunque Provincia o Comune;
2) ai fini di un eventuale candidatura ad una delle suddette cariche, hanno l’onere di
cessare dalle loro funzioni almeno centottanta giorni prima della fine del quinquennio di
durata dell’organo;
3) in caso di elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza dell’organo, tuttavia, è
sufficiente che l’esercizio delle funzioni sia cessato entro i sette giorni successivi alla data
del provvedimento di scioglimento del medesimo organo;
4) peraltro, anche in caso di anticipata scadenza dell’organo, non sono comunque
eleggibili alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco (ovvero di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale), rispettivamente di Provincia o Comune nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’unità sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
In estrema sintesi e ritornando al precedente esempio, il Direttore Generale di una
AUSL il cui territorio coincide con quello in tutto o in parte con quello del Comune di Palermo
che non si sia dimesso almeno sei mesi prima della data di accettazione della candidatura,
non potrebbe candidarsi alla carica di Presidente della Provincia di Palermo ovvero di
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Sindaco del Comune di Palermo o comunque di altro Comune ricompreso nel territorio della
medesima AUSL; tuttavia, nel caso in cui si sia comunque dimesso almeno centottanta giorni prima della fine del quinquennio di durata dell’organo (ovvero, in caso di elezioni anticipate, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento dell’organo), potrebbe candidarsi
alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco, di qualunque altra Provincia o Comune
diversi da quelli appena indicati.
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