informazioni carta d`identita` - Comune di San Martino di Lupari

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INFORMAZIONI CARTA D’IDENTITA’
RILASCIO CARTA D’IDENTITA’
Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 la carta d’identità può essere
rilasciata a tutti i cittadini residenti senza alcun limite di età. La validità temporale del documento
varia in relazione all’età:
• 10 anni per le persone maggiorenni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni;
• 3 anni per i minori di età inferiori ai tre anni.
La carta d’identità viene rilasciata al momento.
Il costo è di euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.
Il cittadino che desidera richiedere la carta d’identità, deve presentarsi personalmente allo sportello
dell’ufficio anagrafe con la seguente documentazione:
• carta d’identità scaduta o altro documento di identificazione.
• n. 2 fotografie uguali e recenti, a mezzo busto, a capo scoperto e con i tratti del viso ben
visibili. Le foto devono essere a colori, con sfondo neutro e posa frontale (vedi allegato).
• I cittadini stranieri devono esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso
di validità.
I minorenni, devono essere accompagnati all’ufficio anagrafe dai genitori o almeno da uno di essi.
Il genitore che non può presentarsi all’anagrafe personalmente (anche in tempi successivi rispetto
l’altro genitore), dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione indirizzata al comune (mod.
allegato), con la quale autorizza il comune al rilascio della carta d’identità al minore, allegando
fotocopia di un suo documento valido.
Se uno dei genitori non vuole firmare o è irreperibile, la carta d’identità valida per l’espatrio può
essere rilasciata solo se viene presentata all’ufficio anagrafe l’autorizzazione del giudice tutelare. In
mancanza di tale autorizzazione, la carta può essere rilasciata con la dicitura NON VALIDA PER
L’ESPATRIO.
La carta d’identità riporta la firma del titolare solo se ha già compiuto dodici anni d’età.
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio l’interessato maggiorenne deve sottoscrivere
presso l’ufficio anagrafe la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di impedimento a recarsi
all’estero previste dalla legge.
Sulla carta d’identità valida per l’espatrio non compare alcuna dicitura particolare mentre sulla carta
d’identità non valida per l’espatrio compare sul retro della carta la dicitura: “NON VALIDA PER
L’ESPATRIO”
Per i cittadini comunitari e stranieri la carta d’identità non costituisce titolo per l’espatrio.
Minorenni
Le nuove disposizioni prevedono che per i minori di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini
dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da un genitore o di
chi ne fa le veci. Pertanto è opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicata la paternità e
la maternità da esibire in caso di eventuale richiesta da parte delle Autorità di frontiera.
Nel caso in cui il minore di 14 anni viaggi con persona diversa dai genitori è necessario avere l’atto
di assenso dei genitori (mod. allegato) convalidato dalla Questura.
Interdetti legali
Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio la relativa dichiarazione deve essere
sottoscritta dal tutore appositamente nominato
PROROGA DELLA CARTA D’IDENTITA’
Le carte d’identità rilasciate prima del 27 giugno 2008 hanno validità 5 anni e possono essere
prorogate per ulteriori 5 anni, purché la data del rilascio sia successiva al 27 giugno 2003.
Per la proroga viene apposto senza alcun costo un timbro sul retro della carta e non è necessario
presentare altra documentazione. I cittadini stranieri devono esibire il titolo di soggiorno.
Avviso importante: a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero dell’Interno di disagi provocati
dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi
esteri, della carta di identità prorogata con apposizione del timbro è possibile procedere a richiesta
dei cittadini che intendono recarsi all’estero, alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o
già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla
data del rilascio, previo pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso.
RINNOVO
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
Deve essere presentata la documentazione sopraindicata.
SMARRIMENTO O FURTO
Deve essere presentata la documentazione sopraindicata e l’originale più una fotocopia da
consegnare all’ufficio anagrafe, della denuncia di smarrimento o furto resa all’autorità di pubblica
sicurezza (Carabinieri o Polizia).
DETERIORAMENTO
Deve essere presentata la documentazione sopraindicata ed il documento deteriorato che sarà
ritirato dall’ufficio anagrafe.
Normativa di riferimento
• Decreto legislativo n. 70 del 13 maggio 2011 “Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
• Legge n. 133 del 6 agosto 2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”.
• Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3, “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”.
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”.
• D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 “Disciplina dell’uso della carta d’identità e di altri
documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio”.
• Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 “Norme sui passaporti”.
• R.D. n. 773, art. 3, del 18 giugno 1931 “Approvazione del T.U. delle leggi di Pubblica
sicurezza”.