CAPITOLATO BROKER 2016_rev

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CAPITOLATO BROKER 2016_rev
AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax
045 8069027
www.amiavr.it - [email protected][email protected] - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
A FAVORE DI AMIA VERONA S.P.A.,
PER GLI ANNI 2017/2022
(ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016)
Numero gara 6456386
CIG n° 673305331B
IL R.U.P.
(Maurizio Alfeo)
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO
PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI A.M.I.A. VERONA
S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2022.
C.I.G. 673305331B - R.U.P.: Maurizio Alfeo
1-OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
La procedura aperta, disciplinata dal presente capitolato, ha per oggetto l’affidamento del
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di A.M.I.A. Verona S.p.A. – Azienda
Multiservizi di Igiene Ambientale di Verona, Via B. Avesani n. 31, per la durata di sei anni,
compresi nel periodo 01.01.2017/31.12.2022.
Dalla data di decorrenza dell’incarico (1° gennaio 2017) il broker dovrà assicurare la completa
gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell’azienda, compresa la gestione dei
sinistri.
Al termine dell’incarico (31 dicembre 2022), il broker dovrà garantire la prosecuzione delle
attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze alla
società subentrante o alla stessa stazione appaltante.
2-VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E TEMPISTICA DEL SERVIZIO
L'importo stimato del presente appalto è pari a complessivi € 545.000,00= (imposte incluse),
con oneri per la sicurezza pari a zero. Il valore d’appalto come sopra indicato corrisponde
all’importo massimo presunto delle provvigioni calcolato sull’importo dei premi assicurativi
attualmente in corso e moltiplicato per i sei anni di durata del servizio (comprensivo di
arrotondamenti). Si precisa che la quantificazione del predetto importo è finalizzata
esclusivamente alla valutazione ed all’assegnazione del punteggio per l’elemento economico ed
al contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, preso atto che lo stesso non
comporta alcun onere finanziario diretto per la stazione appaltante. Il corrispettivo del servizio
è dato, difatti, dalle provvigioni che l’aggiudicatario andrà a percepire sull’imponibile dei premi
assicurativi formulati dalle compagnie sulle polizze aziendali, a far data dal 01.01.2017.
Il premio che la S.A. corrisponderà alle compagnie di assicurazione sarà, pertanto,
comprensivo delle provvigioni spettanti al broker, che si devono intendere imposte incluse.
L’aggiudicatario dovrà garantire l’assistenza tecnica nella predisposizione degli atti necessari,
compresa la stesura del capitolato di gara, per l’espletamento delle procedure concorsuali
previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei successivi contratti assicurativi.
A tale proposito si precisa che, stante la volontà della S.A. di bandire una nuova procedura di
gara per l’affidamento delle polizze assicurative aziendali di valenza triennale, il capitolato
relativo a detta gara, attinente al prossimo triennio 31.12.2016/31.12.2019, sarà redatto
dall’attuale società di brokeraggio, alla quale competeranno le provvigioni esclusivamente per
la prima annualità.
Si sottolinea che, ai fini contrattuali, saranno presi in considerazione i soli parametri
percentuali attinenti le provvigioni che saranno successivamente applicate alle Compagnie di
assicurazione, in relazione all’effettivo ammontare dei premi assicurativi alle stesse dovuti nel
corso del contratto.
Tali parametri percentuali verranno indicati dalla stazione appaltante sul prossimo bando di
gara per l’affidamento delle polizze assicurative aziendali.
L’importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:
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N°
1
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QUADRO ECONOMICO (sintesi)
Descrizione principali voci di costo
Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale a base di gara
IVA sul servizio oggetto di gara (no IVA)
Altre spese programmate stimate (spese di pubblicità)
su GURI
su quotidiani
Altre spese programmate (contributo ANAC - no IVA)
Imprevisti
IVA su altre spese programmate e imprevisti (22%)
Totale complessivo oneri per acquisizione servizio
(sommatoria da 3 a 8)
Importo in €
(complessivo)
545.000,00
0,00
545.000,00
0,00
1.500,00
375,00
0,00
0,00
546.875,00
N.B. Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’affidatario ha l’obbligo di corrispondere
ad Amia Verona S.p.A. le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione pubblicati sui quotidiani in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma
35, del D.L. 12/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221. Sarà cura della
stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere
rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.
3-DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE
a) Studio e consulenza volti all’identificazione dei rischi ed alla formulazione del programma
assicurativo della stazione appaltante, mediante:
− analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle eventuali coperture
occorrenti;
− studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni
giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture,
nuove clausole contrattuali, ecc.;
− costante monitoraggio del programma assicurativo della stazione appaltante, affinché
questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio di costi, con
predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la
necessità della preventiva autorizzazione della stazione appaltante espressa nei modi di
legge.
b) Assistenza tecnica nella predisposizione degli atti necessari, compresa la stesura del
capitolato di gara, per l’espletamento delle procedure concorsuali previste dal D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del contratto assicurativo, con relazione finale circa le risultanze
tecniche espresse dalle concorrenti nell’offerta.
c) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi, in particolare:
− segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi
assicurativi in nome e per conto del mandante; il broker provvederà alla trasmissione
dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire alla stazione
appaltante la continuità della copertura assicurativa;
− consulenza per l’effettuazione di variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni
e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di
bilancio;
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− relazione semestrale sulla situazione delle polizze esistenti per la verifica di:
c.1) rispondenza dei contratti alle risultanze degli esiti di gara;
c.2) polizze in scadenza;
c.3) polizze da disdettare, da rinnovare, ecc.;
(L’eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata con
un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti per la
disdetta, onde consentire all’ufficio di attivare tutte le procedure ed adempimenti del
caso).
− relazione sullo stato dei sinistri attivi e passivi contenenti le proposte delle compagnie,
le procedure attivate dal broker per curare le trattative con le compagnie e le soluzioni
prospettate, con predisposizione e trasmissione di relativi report mensili;
− redazione di una relazione annuale sull’attività svolta, sulla congruità ed efficacia delle
coperture assicurative in essere, con l’obbiettivo di ridurre il numero delle polizze da
gestire ed eventualmente unificare le scadenze delle stesse.
d) Gestione sinistri attivi e passivi:
− Assistenza tecnica e legale per la liquidazione e gestione dei sinistri.
e)
Verifica periodica della valutazione del patrimonio immobiliare della stazione appaltante ai
fini assicurativi.
f)
Formazione/informazione:
− formazione periodica, almeno semestrale, degli operatori indicati dalla stazione
appaltante, sulle problematiche assicurative connesse all’attività della stazione
appaltante, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e
giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
− consulenza gratuita circa i flussi informativi necessari per una corretta manutenzione
dei contratti assicurativi in essere e per la gestione di eventuali sinistri.
g) Elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più
precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità.
Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante procederà, a breve, all'espletamento della gara
ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei nuovi contratti assicurativi aziendali ed, in caso di
esito negativo, mediante successive procedure negoziate con invito rivolto ai principali gruppi
assicurativi nazionali ed internazionali; qualora dette gare risultassero deserte o non
aggiudicate in tempo utile, l'aggiudicatario del servizio di brokeraggio dovrà attivarsi nella
ricerca della o delle compagnia/e di assicurazione cui affidare i contratti aziendali suddetti,
mediante affidamento diretto, entro e non oltre il termine utile per garantire la continuità delle
coperture assicurative in essere (31.12.2016).
4-ULTERIORI CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo,
nonché di obblighi precedentemente assunti dalla stazione appaltante, potrà essere eseguita
da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte della stazione
appaltante stessa, nelle forme di legge. La sottoscrizione delle polizze, come pure la
formulazione delle disdette, ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva
competenza della stazione appaltante pur venendo effettuate tramite il broker.
Per l’esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato l’Affidatario garantirà la
presenza in loco di un proprio referente sulla base delle esigenze manifestate dalla stazione
appaltante, con un minimo di una volta la settimana. Prima di procedere alla stipula del
contratto, l’affidatario dovrà indicare, su richiesta della stazione appaltante, la persona fisica
designata quale referente.
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5-RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
Il broker si obbliga a versare i premi, in nome e per conto della stazione appaltante, nei tempi
e modi convenuti con la Compagnia di Assicurazione. Nei caso in cui il broker non provveda al
pagamento del premio entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di
tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della
garanzia assicurativa.
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far
stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante e per quanto attiene alle valutazioni
rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di
provvedere alle modifiche di condizioni contrattuali che comportino la responsabilità
amministrativa degli organi/funzionari della stazione appaltante e non dimostri di aver esperito
ogni azione necessaria al superamento di tali criticità.
La stazione appaltante avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a
negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio.
Il broker risponde di eventuali danni anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla
presente procedura di appalto.
6-COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE
A titolo indicativo, si forniscono i seguenti elementi circa le polizze aziendali in essere, con i
relativi ultimi premi annuali corrisposti e scadenze, nonché la stima degli importi di
regolazione.
Data Effetto Data Fine
Data
Totale Rata
Prodotto
Tipo Titolo
Titolo
Copertura Scadenza
annuale
PATRIMONIALE
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
9.060,00
D&O
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
11.765,00
TUTELA LEGALE
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
20.401,00
TUTELA LEGALE
Regolazione Premio
31/12/2014
31/12/2015
R.C. AUTO / CVT
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
551.642,50
R.C. AUTO / CVT
Regolazione Premio
30/06/2014
31/12/2015
INQUINAMENTO
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
21.475,00
ELETTRONICA
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
5.118,00
FURTO
INFORTUNI
CUMULATIVE
INFORTUNI
CUMULATIVE
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
2.360,00
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
14.600,00
Regolazione Premio
31/12/2014
31/12/2015
R.C.T.O.
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
R.C.T.O.
INCENDIO EXTENDED RO / RI
AUTO GUASTI
ACCIDENTALI
AUTO GUASTI
ACCIDENTALI
Regolazione Premio
31/12/2014
31/12/2015
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
33.741,00
Rinnovo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
1.720,00
Regolazione Premio
31/12/2014
31/12/2015
VITA PURO RISCHIO
Rinnovo
01/01/2016
01/01/2017
1.476,00
6.669,00
706,00
31/12/2016
84.884,50
859,00
01/01/2017
Totale premi annui in euro (pregressa annualità assicurativa)
Totale premi stimati prossimo triennio in euro (con arrotondamento)
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223.350,50
8.248,70
998.076,20
3.000.000,00
7-CORRISPETTIVI
L’attività di brokeraggio oggetto della presente gara sarà remunerata nella misura della
percentuale indicata in sede di offerta, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le
quali saranno stipulate le coperture assicurative della stazione appaltante. Tale provvigione
riconosciuta al broker verrà indicata dalla stazione appaltante nel bando di gara per
l’affidamento del contratto assicurativo.
Il premio che la stazione appaltante corrisponderà alle Compagnie di Assicurazione, per il
tramite del broker, sarà comprensivo della provvigione spettante al broker medesimo.
Pertanto il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico della stazione appaltante,
né presenti, né future, per compensi, rimborsi o quant’altro.
Parimenti la stazione appaltante non sarà tenuta a corrispondere al broker alcun compenso o
indennità nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta
dell’assicuratore, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza
di offerenti.
8-CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l’Affidatario, ai fini della sottoscrizione del
contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo
contrattualmente previsto.
La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia
provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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9-COPERTURA ASSICURATIVA RICHIESTA ALL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata
dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile
professionale stipulata ai sensi del D. lgs. n. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP
16 ottobre 2006 n. 5, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche
di cui all’art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve
rispondere a norma di legge.
La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il
massimale non deve essere inferiore a € 4.000.000=(quattromilioni/00).
L’affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni.
10-OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED
COMUNICAZIONI
ASSISTENZIALI E
L’affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali,
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel
servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo
le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme
antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
L’affidatario, nel rispetto dei flussi finanziari, si impegna a comunicare alla stazione appaltante
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici
e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in
merito.
L’affidatario ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria
ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente
l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione
appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.
11-POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO
Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la
rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella
documentazione d’offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme
vigenti in materia.
Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze il funzionario preposto al controllo può impartire
prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.
Amia Verona S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso le compagnie
assicurative assegnatarie dei contratti, allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni
d’offerta di cui sopra.
La società di brokeraggio assegnataria del servizio dovrà fornire ad Amia Verona S.p.A., su
semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la
corretta applicazione delle suddette norme.
La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l’accertamento di
reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del
contratto, previa diffida ad adempiere.
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12-PENALI
In caso di riscontrate inadempienze da parte dell’affidatario ad uniformarsi agli obblighi
contrattuali, sarà facoltà di Amia Verona S.p.A., a suo insindacabile giudizio, disporre
l’applicazione delle seguenti penalità:
A)
B)
in caso di inadempienza anche parziale, la stazione appaltante avrà facoltà di applicare, a
suo insindacabile giudizio, una penale giornaliera di € 100,00= per la prima inadempienza
contestata, di € 200,00= per la seconda e di € 300,00= per la terza; si precisa che la
penale giornaliera verrà applicata sino a che l’affidatario non avrà eliminato la causa che
ha determinato l’inadempienza;
in caso di reiterato (tre inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento
(inosservanza degli obblighi contrattuali tali da rendere, a giudizio di Amia Verona S.p.A,
inefficiente il servizio reso), la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno subito ed
eventualmente di provvedere all’esecuzione d’ufficio a mezzo altra impresa.
L’applicazione della penale prevista nella precedente lettera A) o la risoluzione anticipata del
contratto prevista alla lettera B), non esonerano l’affidatario dall’obbligo di risarcimento di
eventuali ulteriori danni.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a formalizzare
contestazione scritta a mezzo pec/raccomandata A.R., assegnando all’affidatario cinque giorni
lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
ritenute accogliibili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non sia data risposta
nei termini, saranno applicate le penali sopra indicate.
Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva
integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.
13-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all’affidatario e non
seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona S.p.A. procederà alla
risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.
Nei casi di seguito indicati Amia Verona S.p.A. può procedere all’immediata risoluzione del
contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente
subiti, solamente comunicando all’affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati
da parte dell’affidatario:
- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali;
- nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la stazione appaltante;
- nel caso di grave negligenza, o frode, nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- nel caso di ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente
punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del
Codice Civile.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le
responsabilità di ordine penale, l’affidatario, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà
tenuto al risarcimento:
- dei maggiori danni, sostenuti dalla stazione appaltante, per il ripristino del livello di
efficienza del servizio fatto svolgere ad altre società;
- di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato alla stazione appaltante
In caso di risoluzione anticipata, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rivolgersi al ai
successivi migliori offerenti in graduatoria per l’assegnazione del servizio, alle stesse condizioni
offerte dall’Affidatario.
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14-RECESSO
Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art.
1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.
Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il
recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto
fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a
favore dell’affidatario per il recesso.
In caso di recesso dell’affidatario, la stazione appaltante, oltre all’escussione della cauzione
definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante
dalla riassegnazione del servizio.
15-DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
16-DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto.
17-OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE DI
GARA, DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di
tutte le norme contenute nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nel presente capitolato,
nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o
contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o
indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’affidatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le
regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari
luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nella documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui
al D. Lgs. n. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie,
statali, regionali in materia.
18-SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono a carico dell’affidatario.
19-FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del rapporto contrattuale è
competente esclusivamente il foro di Verona.
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20-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dai concorrenti partecipanti alla gara
saranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara stessa e
all’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto d’appalto. I concorrenti e gli
interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto stesso. Titolare
dei dati in questione è la stazione appaltante in persona del suo legale rappresentante.
IL DIRETTORE GENERALE
(Maurizio Alfeo)
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