TENUITA DEL FATTO – Ex art. 131 bis c.p

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TENUITA DEL FATTO – Ex art. 131 bis c.p
TENUITÀ DEL FATTO – Ex art. 131 bis c.p.
ESITI APPLICATIVI
A cura della dott.ssa Mariagrazia Broccia – dello studio S&R
- Dettato Normativo:
“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è
esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo,
valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma,
quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di
animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata
difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta
ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le
lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità,
nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene
conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In
quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del
giudizio
di
bilanciamento
delle
circostanze
di
cui
all’articolo
69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la
particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.”
-Commento:
La tenuità del fatto è considerata una causa di non punibilità.
Secondo quanto disposto dal D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l’istituto in questione trova
applicazione con la tecnica delle c.d. soglie. Dunque, se il reato risulta essere punito
con pena detentiva inferiore a 5 anni o con pena pecuniaria.
È necessario precisare, però, che il minore o il maggiore superamento delle soglie può
solo concorrere ad applicare o ad escludere la causa di non punibilità, confermando o
smentendo il giudizio sulla particolare tenuità del fatto (v. sent. Corte Cass. pen., sez.
IV, 2 Novembre 2015, n. 44132). Infatti, per l’applicazione dell’istituto della tenuità del
fatto, deve sussistere il requisito della non abitualità del comportamento illecito (è
considerato comportamento abituale quello di un delinquente abituale o professionale
o per tendenza, quello di un soggetto che ha commesso più reati della stessa indole e
quello di un soggetto che ha commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
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abituali e reiterati), tenuto anche conto della modalità della condotta e dell’esiguità del
danno o del pericolo. Questi ultimi vanno, peraltro, valutati sulla base dei criteri
dell’art. 133 c.p. (mezzi, natura, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo o grado
della colpa), e quindi sulla base di criteri oggettivamente apprezzabili e non anche
attraverso una stima meramente soggettiva.
Non si è in presenza di tenuità del fatto quando:
1.
2.
3.
4.
il fatto illecito è stato commesso per motivi futili o abietti;
si è agito con crudeltà, anche a danno di animali;
si sono adoperate sevizie;
ci si è approfittato della condizione di minorata difesa della vittima (anche in
riferimento all’età);
5. la condotta ha cagionato o sono da essa derivate come conseguenze non volute la
morte o lesioni gravissime di una persona.
Inoltre, non è possibile applicare l’istituto della tenuità del fatto nel caso in cui il
soggetto riporti precedenti penale in caso di reiterazione di condotte. È possibile,
invece, applicarlo in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto.
Si applica di fronte al GDP, anche qualora non compaiono in udienza la persona offesa,
regolarmente citata o irreperibile, purché in presenza dei presupposti di cui al D.lgs. 28
agosto 2000, n. 274, art. 34, comma 1 (Cass. pen. SS.UU., 16 luglio 2015, n.
43264).
L’ applicabilità di tale istituto è consentita, inoltre, nel corso delle indagini, dove
l’indagato può avanzare richiesta di emissione del provvedimento di archiviazione.
Qualora il pubblico ministero ne proponga l’applicabilità, il giudice non è comunque
obbligato a conformarsi alla richiesta, potendo ugualmente portare l’indagato a
processo.
Il provvedimento di non punibilità ex art. 131 bis c.p. può essere pronunciato anche
nel corso dell’udienza preliminare, oltreché ovviamente nel corso del processo.
La nuova causa di non punibilità trova applicazione anche nei processi in corso, a
condizione che non si sia formato il giudicato. La pronuncia è ammessa anche in sede
di legittimità: in tal caso la Suprema Corte procederà all’annullamento della sentenza
con rinvio al giudice di merito, cui spetterà poi decidere se applicarla o meno.
L’istituto non si applica in caso di ricorso per Cassazione ritenuto inammissibile per
infondatezza (Corte Cass., 24 giugno 2015, n. 34932) ed altresì qualora la
richiesta di applicazione dell’istituto in questione è fatta in maniera troppo generica
(Corte Cass., 7 settembre 2015, n. 38135).
Per quanto riguarda la valutazione che il Giudice è chiamato a compiere bisogna
precisare che essa è duplice e concerne:
1) la particolare tenuità dell’offesa, da rapportarsi alle modalità della condotta ed
all’esiguità del danno/pericolo;
2) la non abitualità del comportamento del reo.
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Il requisito della non abitualità porta ad escludere il possibile utilizzo della disposizione
in commento nei reati caratterizzati dalla commissione di atti reiterati e/o plurimi come
nel caso dello stalking.
Bisogna, altresì, ricordare per completezza d’esposizione che l’istituto della tenuità del
fatto viene pronunciata con sentenza di non doversi procedere e che tale
provvedimento comporta comunque l’iscrizione nel casellario giudiziario.
La pronuncia ex art. 131 bis Cod. Pen. è, dunque, sempre iscritta nel casellario
giudiziale, anche se avvenuta nel corso delle indagini. Il provvedimento di
archiviazione “sporca” quindi la fedina penale.
Quanto sopra esposto rappresenta il riassunto dei principi desumibili dalle varie
pronunce Corte di Cassazione, in merito all’applicazione o meno dell’istituto della
tenuità del fatto, di seguito riportate e che ha dato vita ad una serie di pronunce
altalenanti, meritevoli di analisi che si ritiene di riportare.
- Quadro di sintesi di alcune pronunce della Corte di Cassazione con indicazione dei
reati:
Art. 2, l. n. 638/1983 (Omesso versamento ritenute previdenziali):
- Corte Cass. Sent. n. 40350 del 10.07.2015:
[Esclusione ART. 131 bis c.p]
[non si applica l’art. 131bis c.p. in quanto la condotta risulta essere non esigua,
relativamente al danno prodotto, ed il comportamento è abituale.]
In particolare, nel caso di specie, in relazione alla non esiguità della condotta, le cifre
che sono state omesse o non versate ammontavano ad euro circa 5.000 in relazione a
5 mensilità; mentre in merito alla abitualità del comportamento, la Corte rileva che il
soggetto riporta due precedenti per lo stesso reato in relazione a periodi antecedenti e
successivi ai fatti contestati.
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA:
Art. 186, lett a) e b), codice della strada (guida in stato d’ebbrezza)
- Corte Cass., sent. n. 44132 del 2.11
[Si applica l’art. 131 bis c.p.]
[si applica in quanto il comportamento non risulta abituale e la sanzione applicata è la
sospensione della patente di guida]
In tale sentenza la Corte precisa però che l’istituto della tenuità non si applica nel caso
di concorso formale poiché in tal caso non è possibile considerare operante lo
sbarramento della abitualità del comportamento, che impedisce l’applicazione della
tenuità del fatto.
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- Corte Cass., n. 43542 del 15.09.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in quanto il soggetto guidando in stato di ebbrezza ha provocato un
incidente]
Nel caso di specie la Corte ritiene che il danno provocato dalla guida in stato
d’ebbrezza non risulta lieve. Infatti applica la pena della sospensione della patente di
guida per due anni.
Art. 186, comma 7, codice della strada (rifiuto di sottoporsi all’alcoltest)
- Corte Cass., sent. n. 33821 del 1.07.2015:
[Si applica l’art. 131 bis c.p.]
[si applica per il mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa]
Art. 186, lett c), codice della strada (tasso alcolemico alto)
- Corte Cass., sent. n. 40058 del 15.09.2015:
[Si applica l’art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di tasso alcolemico alto]
In tal caso l’istituto non risulta applicabile in quanto si ha un superamento della soglia
prevista dall’art. 186, lett c) codice della strada.
VIOLAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE:
- Corte Cass., sent. n. 47039 del 27.11.2015:
[Si applica l’art. 131 bis c.p.]
Si applica alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche tenendo conto, altresì, della
consistenza dell’intervento abusivo (dimensioni immobile, tipologia intervento e
caratteristiche costruttive), della destinazione dell’immobile, dell’incidenza sul carico
urbanistico, dell’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici, dell’impossibilità
della sanatoria, del non rispetto dei vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali
ecc.), del rispetto o meno di provvedimenti autoritativi dell’amministrazione
competente, della totale assenza del titolo abilitativo o del grado di difformità dello
stesso, della modalità esecutiva dell’intervento e della violazione (anche di)
disposizioni a tutela di interessi diversi.
VIOLAZIONI T.U. EDILIZIA (D.P.R. 380/2001): abusi edilizi.
Art. 33 T.U. EDILIZIA (mancanza del permesso di costruire)
- Corte Cass., sent. n. 38366 del 7.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[Non si applica a colui che ha realizzato senza permesso di costruire una platea di
cemento armato con la posa di due container]
Nel caso di specie l’istituto non risulta applicabile in quanto il comportamento del
oggetto in questione venne considerato abituale.
Art. 36 e 44 T.U. EDILIZIA (violazione di sigilli)
- Corte Cass., sent. n. 30899 del 3.06.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
Nel caso di specie la Corte ritenne non applicabile l’istituto della tenuità del fatto in
quanto i fatti addebitati all’imputato risultavano gravi e reiterati.
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-
Corte Cass., sent. n. 29897 del 28.05.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di violazione di sigilli]
In tal caso la Corte ritenne non applicabile l’istituto in quanto i fatti addebbitati erano
stati commessi due volte in tempi diversi.
-
Corte Cass., sent. n. 27885 del 16.06.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[Non si applica in caso di abuso edilizio]
Nella specie la Corte ritenne non aplicabile l’istituto della tenuità del fatto in quanto
l’imputato era già stato condannato in precedenza.
VIOLAZIONI CODICE DELL’AMBIENTE
D.lgs. 152/2006
Art. 256 D.lgs 152/2006 (smaltimento di rifiuti pericolosi)
-
Corte Cass., sent. n. 41850 del 7.10.2015:
[Si applica l’art. 131 bis c.p.]
[si applica in caso di smaltimento di rifiuti pericolosi di materiale ferroso attraverso la
cessione dei beni a un soggetto non iscritto all’albo di gestori e sprovvisto di
autorizzazione all’esercizio dell’attività]
Nella specie la Corte ritiene che, dalla lettura dell'impugnata sentenza, emerge
effettivamente che il primo giudice ha ritenuto concedibili all'imputato le circostanze
attenuanti generiche, ha valutato lo stato di incensuratezza, ha concesso i doppi
benefici di legge, ha dato atto che il materiale era stato smaltito dall'imputato nelle
forme di legge dopo essergli stato riconsegnato dai carabinieri, ha sostanzialmente
escluso che si trattasse di comportamento abituale nel momento in cui ha riconosciuto
che l'imputato conduceva apparentemente una regolare vita individuale e sociale, anche
in considerazione dell'assenza dei precedenti.
Art. 256, comma 6, D.lgs. 152/2006 (trattamento illegale di rifiuti tossici)
-
Corte Cass., sent. n. 27135 del 22.04.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di trattamento illegale di rifiuti tossici]
Nel caso di specie non si applica in quanto all’imputato vengono contestati due distinte
condotte della stessa indole. Ciò infatti impedisce in radice la configurabilità dell’ipotesi
in oggetto.
Art. 269, commi 1 e 8, art. 279, comma 1, prima parte, art. 124 e art. 137
Codice Ambiente.
-
Corte Cass., sent. n. 44353 del 8.10.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica ai reati ambientali di cui sopra (autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, scarico di acque reflue) poiché nel caso di specie difetta il requisito della non
abitualità e perché i reati sono avvinti nel vincolo della continuazione]
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In tal caso la Corte ha presisato che, avuto riguardo alle pene previste dalle menzionate
disposizioni i limiti di pena Indicati dall'art. 131-bis c.p., comma 1, non risultano
superati.
Va, quindi, accertata la sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per l'esclusione
della punibilità.
Nell'effettuare tale apprezzamento il giudice di legittimità non potrà che basarsi su
quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della
eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già
espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando,
la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non
inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così
modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.
Alla luce di tali considerazioni, rileva il Collegio che, nel provvedimento impugnato,
emergono plurimi dati chiaramente indicativi di un apprezzamento sulla gravità dei fatti
addebitati all'odierno ricorrente che consentono di ritenere non astrattamente
configurabili i presupposti per la richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In
primo luogo, difetta il requisito della non abitualità del comportamento.
Secondo la relazione illustrativa del D.Lgs. n. 28 del 2015, il ricorso all'espressione "non
abitualità del comportamento" per definire tale indice-criterio è il risultato della
scrupolosa osservanza della legge delega da parte del legislatore delegato e si pone su
un piano diverso rispetto alla "occasionante" utilizzata dal D.P.R. n. 448 del 1988 e dal
D.Lgs. n. 274 del 2000, cosicchè, pur lasciando all'interprete il compito di meglio
delinearne i contenuti, si è ipotizzato che esso faccia sì "che la presenza di un
precedente giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare
tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti".
Art. 137, comma 1, Codice Ambiente
-
Corte Cass., sent. n. 38791 del 2.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica la tenuità del fatto nel caso di scarico, senza autorizzazione,, di acque
reflue dell’impianto di autolavaggio, qualora il guidice di merito applichi una ammenda
doppia ripetto al minimo edittale]
Nel caso in esame, la richiesta non risulta supportata da alcuna argomentazione, né si
traggono elementi di giudizio dalla sentenza impugnata che si è limitata a concedere le
attenuanti generiche partendo però da una pena base di Euro 3.000,00 di ammenda,
pari quindi al doppio del minimo edittale (fissato in Euro 1.500,00), segno, questo, di
una valutazione, già compiuta dal giudice di merito, di non particolare tenuità del fatto.
Art. 255, comma 3, D.lgs. 152/2006
-
Corte Cass., sent. n. 33585 del 8.04.2015:
[Esclusione ART. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di inottemperanza all’ordinanza di rimozione di rifiuti emessa dal
sindaco]
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Si tratta di circostanze che, in considerazione di un comportamento già ritenuto dal
giudice di merito connotato da abitualità, in quanto reiterato, esclude la configurabilità
del fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.
-
Corte Cass., sent. n. 24358 del 14.05.2015:
[Esclusione ART. 131 bis c.p.]
[non si applica ai reati ambientali la cui pena irrogata risulta superiore al minimo
edittale]
DELITTI CONTRO L’ONORE
Art. 594 c.p. (ingiuria)
-
Corte Cass., sent. n. 44880 del 17.09.2015:
[Esclusione ART. 131 bis c.p.]
[non si applica l’istituto in questione]
Nella specie la Corte ritenne che si trattasse di un accusa grave. Accusa di grave
incompetenza professionale pronunciata da un collega, innanzi a terze persone. Motivo
per cui è impossibile l’applicazione dell’ art. 131 bis c.p.
-
Corte Cass., sent. n. 42391 del 11.05.2015:
[Si applica l’art. 131 bis c.p.]
[si applica la tenuità del fatto in caso di ungiuria se l’imputato è stato provocato]
Nel caso di specie la Corte non può condividere l'assunto del giudice di merito, secondo
cui l'ipotizzata causa di esclusione della punibilità non potrebbe trovare applicazione in
virtù della sussistenza di carica offensiva nelle sole parole pronunciate dall’imputata,
non avendo invece rilevanza penale ex se le frasi della parte civile, dal momento che "in
tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui
all'art. 599 c.p., comma 2, sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli
estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole
comunemente accettate nella civile convivenza" (Cass., Sez. 5, n. 9907 del
16/12/2011, Conti, Rv 252948).
Art. 595 c.p. (diffamazione)
-
Corte cass., sent. n. 44387 del 4.06.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si pplica nei confronti dell’amministratore di condominio che scrive e diffonde una
lettera, nel caso di specie, di max effetto di diffusione, tenuto conto della realtà del
grande complesso condominiale]
In tal caso la Corte ritenne non trascurabile l’incidenza della condotta criminosa sul
bene giuridico in ipotesi leso; la Corte territoriale, infatti, sottolinea anche il particolare
che "la lettera venne preparata e divulgata per ottenere il massimo effetto di diffusione
di conoscenza all'interno della realtà del grande complesso condominiale", circostanza
manifestamente indicativa di una valutazione di gravità non minima della condotta de
qua.
7
VIOLAZIONE DECRETO DI SORVEGLIANZA SPECIALE DI SICUREZZA
Art. 9, L. 27 dicembre 1956, n. 1423
-
Corte Cass., sent. n. 35979 del 25.08.2015:
[Si applica l’art. 131 bis c.p.]
[si applica l’istituto della tenuità del fatto quando l’imputato ha violato la misura di
sorveglianza speciale di sicurezza per recarsi dal prefetto]
Nella specie dall'esame della sentenza si ricavano degli indicatori favorevoli nel senso
dell’applicazione dell’istituto poichè, esclusa la ricorrenza degli elementi di fatto
considerati ostativi all'applicazione della disposizione richiamata, emerge che la
violazione contestata è stata accertata esclusivamente in quanto l'interessato si è
presentato presso gli uffici della prefettura, con ciò stesso ponendo in essere un'attività
poco idonea all'effettiva sottrazione al controllo, circostanza già sottolineata dalla Corte
territoriale al fine di contenere la determinazione della pena, riconoscendo l'applicazione
delle attenuanti generiche.
REATI VS PERSONA
Art. 582 c.p. (lesioni personali)
-
Corte Cass., sent. n. 44538 del 16.04.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di lesioni personali tenuto conto delle modalità della condotta e
dell’entità delle conseguenze lesive della persona offesa]
Nel caso di specie il Collegio reputa che la speciale causa di non punibilità non possa
essere riconosciuta, avuto riguardo agli indici di indubbia gravità del fatto, quali
emergono dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità della condotta ed
all'entità delle conseguenze lesive riportate dalla persona offesa, obiettivamente
incompatibili con un giudizio di particolare tenuità e tenuto, altresì, conto dell'obiettiva
genericità sul punto dei motivi aggiunti.
-
Corte Cass., sent. n. 35671 del 22.08.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica l’istituto della tenuità del fatto se il giudice del merito ha riconosciuto la
gravtà del fatto]
REATI VS PATRIMONIO
Art. 624 c.p. (furto)
-
Corte Cass., sent. n. 33304 del 1.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di furto in un supermercato per precedenti specifici dell’imputata]
Nel caso di specie la Corte ritiene di non poter applicae l’istituto nonostante l'imputata
risulta essere stata condannata alla pena di mesi 1 di reclusione ed Euro 120,00 di
multa per il reato di furto di merci sottratte presso un supermercato, in costanza di
attenuanti generiche e delle ulteriori attenuanti ex art. 62 c.p., nn. 4 e 6. Infatti
l’imputata risulta gravata da precedenti specifici.
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-
Corte Cass., sent. n. 35036 del 9.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di furto aggravato, poichè non rientra nel minimo edittale richiest
dalla norma sulla tenuità del fatto]
Art. 629 c.p. (estorsione)
-
Corte Cass., sent. n. 36156 del 13.08.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso d estorsione per gravità dei fatti addebitati]
Art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici)
-
Corte Cass., sent. n. 38711 del 10.09.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica a colui che ha invaso l’area di proprietà comunale realizzando parcheggi]
Art. 640 c.p. (truffa)
-
Corte Cass., sent. n. 43326 del 21.10.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di truffa, se i fatti addebitati sono gravi]
-
Corte Cass., n. 42393 del 22.05.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di tentata truffa aggravata]
Nel caso di specie la Corte ritiene che sul piano oggettivo che non possono ritenersi di
"particolare tenuità" i fatti oggetto della imputazione, ove solo si consideri il valore del
contenzioso tra le parti.
Art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
-
Corte Cass., sent. 43962 del 7.10.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica al caso di apropriazione indebita di alcuni mobil]
-
Corte Cass., sent. n. 41742 del 30.09.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica al caso di appropriazione indebita qualora il fatto non viene considerato
com “episodico” o di “modesto alarme”]
-
Corte Cass., sent. n. 35901 del 22.05.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di mancata restituzione di un auto a noleggio]
Nel caso in esame la valutazione affidata a questa Corte non può che essere negativa
perchè, anche se in astratto il reato rientra, per i parametri della pena, nei limiti edittali,
rileva in senso negativo che la Corte abbia ritenuto di non poter applicare ben due
attenuanti; le generiche ed il risarcimento del danno, nella massima estensione in
considerazione di una inusuale gravità del fatto e della negativa personalità
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dell'imputato, quale emerge dal "nutritissimo certificato penale", così escludendo, sulla
base di parametri di cui all'art. 133 c.p., una valutazione di particolare tenuità
dell'illecito.
VIOLAZIONE REGOLAMENTO CE 3254/91
-
Corte Cass., sent. n. 34281 del 28.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica a colui che ha importato pellicce di animali selvatici, vietato dal
regolamento sopra citato, tenuto conto della quantità delle pelli importate]
La Corte ha evidenziato nel caso in esame la quantità di pelli importate, il fatto che si
tratti di importazioni avvenute in tempi diversi e l'attività professionale svolta
dall'imputato che certamente non poteva ignorare le prescrizioni normative poste alla
base dell'importazione dei beni in contestazione, beni all'evidenza destinati alla
successiva messa in commercio. Dunque tali valutazioni consentono alla Corte di
escludere che ci si possa trovare in presenza di un fatto-reato di "particolare" tenuità.
VIOLAZIONE ART. 81 C.P. – CONCORSO FORMALE. REATO CONTINUATO
-
Corte Casss., sent. n. 44154 del 27 aprile 2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di detenzione di pugnale e alterazione della patente di guida, del
porto d’armi e l’aver fatto una tessera falsa dell’associazione nazionale carabinieri]
Si tratta di un reato continuato di falso di cui agli artt. 81 e 497 ter, e 697 c.p.
In primo luogo va precisato che le suddette note sono state tardivamente presentate a
questa Corte. Peraltro, si deve osservare che la richiesta è stata fatta solo dal difensore,
non munito di procura speciale, e ciò comporta dei profili di inammissibilità, ove si
consideri che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen. ha comunque
degli effetti che richiedono una chiara e diretta manifestazione di volontà dell'imputato
nel formulare l'istanza.
Nella specie, tuttavia, non è da trascurarsi sul piano oggettivo che non possono ritenersi
di "particolare tenuità" le condotte di falso e la detenzione di un pugnale delle
dimensioni descritte in atti.
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Corte Cass., sent. n. 44336 del 10.10.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in presenza di reati continuati e giudicati nello stesso procedimento,
poichè il reato continuato non può qualificarsi come “non abituale”].
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Corte Cass., sent. n. 37508 del 1.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di porto ingiustificato d’armi e minaccia grave, qualora l’autore
ha agito per futili motivi].
Si tratta di un reato continuato di cui agli artt. 81, 699 e 612 c.p.
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REATI VS LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 337 c.p. ( resistenza a pubblico uffciale)
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Corte Cass., sent. n. 39714 del 10.09.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di plurime infrazioni del codice della strada e resistenza a
pubblico ufficiale]
VIOLAZIONI DI ORDINI IMPARTITI DA SUPERIORI GERARCHICI
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Corte Cass., sent. n. 34470 del 15.05.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica per l’aviere che ha disobbedito agli ordini dei superiori, se I fatti
risultano plurimi]
Nel caso di specie la considerazione in questa sede conducibile induce ad escludere che
nei gradi di merito i fatti siano emersi come di speciale tenuità, dal momento che sono
risultati plurimi. Tanto è sufficiente per escludere i presupposti di applicabilità della
causa di non punibilità.
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Corte Cass., sent. n. 39120 del 8.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica a un maresciallo dell’esercito che ha disubbidito agli ordini del superiore]
VIOLAZIONE ART. 697 C.P. – DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI
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Corte Cass., sent. n. 27246 del 2.05.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si pplica in caso di detenzione abusiva di armi improprie, uando venga esclusa la
lieve entità del fatto]
DELITTI VS FEDE PUBBLICA
Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
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Corte Cass., sent. n. 24561 del 22.04.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica nei confronti dell’imputato che ha conquistato e messo in vendita
numerose confezioni di profumi recanti marchi di note case produttrici contraffatti e
recanti la dicitura “falso d’autore”, perché il fatto non è di lieve entità]
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VIOLAZIONE L. 689/81
Art. 37
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Corte Cass., sent. n. 43816 del 1.07.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica al datore di lavoro che omette di eseguire diverse registrazioni
obbligatorie sui libri di lavoro]
Nel caso in esame la Corte, trattandosi di contravvenzione, non risultano comunque
superati i limiti di pena.
Difetta, tuttavia, la sussistenza dell'"indice criterio" della non abitualità del
comportamento.
VIOLAZIONE D. lgs. 74/2000 – REATI TRIBUTARI
Art. 10 ter (omesso versamento di iva)
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Corte Cass., sent. n. 43599 del 9.09.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di evasion iva, nel caso di specie superiore a mezzo milione di
euro]
La Corte ne esclude l’applicabilità in considerazione dell'entità degli importi non versati
all'Erario.
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Corte Cass., sent. n. 40774 del 5.05.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di evasion di iva superiore a 100mila euro]
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Corte Cass., sent. n. 24955 del 22.04.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si applica in caso di evasioni contributive superiore a 100mila euro]
Art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)
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Corte Cass., sent. n. 15449 del 8.04.2015:
[Esclusione. Art. 131 bis c.p.]
[non si pplica al caso di evasione fiscale]
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto pienamente giustificata l'irrogazione di una pena
in misura superiore al minimo ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e la non reiterazione dei benefici di legge, operando quindi una valutazione
che esclude a priori ogni successiva valutazione in termini di particolare tenuità
dell'offesa.
La Corte definisce alcuni principi da applicare al caso di evasione fiscale. Si ammette la
possibilità di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al
momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più
favorevole (ex art. 2, comma 4, c.p.), poiché il D.lgs. 28/2015 non prevede una
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disciplina transitoria. È anche possibile proporre la questione della tenuità del fatto in
un giudizio di legittimità, in quanto trattasi di questione non deducibile in grado di
appello. Tuttavia, è necessario porre in essere comunque delle valutazioni di merito,
oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da ciò consegue che,
qualora nel giudizio di legittimità, si ha una valutazione positiva, si procede
all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché
valuti se dichiarare il fatto non punibile o meno.
Nell’effettuare l’apprezzamento, il giudice di legittimità non potrà che basarsi su
quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto della eventuale
presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che
abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non
punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene offensivi, in
presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da
non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.
Tale Collegio, precisa inoltre, che l’art. 131 bis, comma 4, c.p., non tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso,
peraltro, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p..
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