apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria

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apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria
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17 Marzo 2014
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.1.5 – Prodotti della Banca – Aperture di credito – Apertura di credito in
conto corrente con garanzia ipotecaria
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena
N° verde 800 41 41 41
(e.mail [email protected] / www.mps.it )
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale € 7.484.508.171,08 Riserve €. - 2.341.849.947,67
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede)
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono
e.mail
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato
Data
Firma per avvenuta ricezione
CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA
Si tratta di un finanziamento alle imprese che si configura sotto forma di apertura di credito in conto corrente, con
facoltà di ricostituzione del prelevabile, destinato a sostenere investimenti che prevedono introiti in epoca tale da
sconsigliare l’assunzione di rigidi impegni a medio termine.
Il finanziamento può essere perfezionato con due diverse modalità: rimborso in unica soluzione alla scadenza finale o
rientro a decrescere con scadenze contrattualmente predeterminate.
Garanzie: il finanziamento è assistito da ipoteca su beni immobili di proprietà del cliente. L’importo del finanziamento,
ai sensi dell’art.38 e seguenti del D.Lgs. 01/09/1993 n.385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia), dovrà
essere garantito da ipoteca di primo grado non preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o privilegi (anche
fiscali), e non potrà eccedere l’80% del valore cauzionale degli immobili a garanzia. In caso di ipoteca di grado
successivo al primo, la somma del capitale residuo dei precedenti mutui e quella del finanziamento richiesto non dovrà
superare l’80% del valore cauzionale degli immobili a garanzia. Tale limite potrà essere elevato al 100% qualora il
finanziamento sia assistito dalle seguenti garanzie integrative: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di
assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di
crediti verso lo stato nonché da cessioni di annualità o di contributi a carico dello stato o di enti pubblici.
L’integrità dei beni vincolati da ipoteca verrà garantita mediante la sottoscrizione di una polizza contro il rischio danni,
da stipulare presso una Compagnia assicurativa gradita dalla Banca (art. 2742 C.C.).
Possono inoltre essere concordate tra Banca e cliente altre garanzie, quali ad esempio la fideiussione di terzi, il privilegio
su macchinari ed attrezzature, il pegno, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, fideiussioni bancarie.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto:
Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, la misura del tasso è legata a meccanismi di indicizzazione che
potrebbero determinare per il cliente variazioni sfavorevoli nel tasso di interesse in relazione all’andamento sul mercato
del parametro prescelto.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 6.732.246.664,72 Riserve € - 2.341.849.947,67
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono
valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi
in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di
recupero integrale a parte.
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
-
IPOTESI
Accordato:
Utilizzato (per il periodo 02/01/14 – 03/07/2015))
Tasso applicato (Euribor 3m 0,284% + spread 9,70%
- Oneri:
Corrispettivo su accordato
Spese di perizia
Imposta sostitutiva (0,25%)
Premio annuale polizza danni 1,83 per mille
(riferito a categoria di rischio massimo su un
valore dell’immobile di € 200.000,00)
T.A.E.G.
€ 100.000,00
€ 100.000,00
9,9840%
0,50% trimestrale
€ 400,00
€ 250,00
€ 366,00
12,38%
VOCI
COSTI
Importo massimo finanziabile
Senza limite d’importo, nel rispetto dei parametri relativi al valore
cauzionale degli immobili in garanzia.
Superiore a 18 mesi, massimo 5 anni; la durata massima si riduce a 2 anni in
caso di finanziamenti con rimborso del capitale finanziato in unica
soluzione alla scadenza finale.
Durata
In relazione al prodotto scelto, il rimborso della quota capitale potrà
avvenire con le seguenti modalità:
a) Finanziamento con facoltà di ricostituzione del prelevabile con
affidamento a decrescere: prevede una riduzione del limite massimo del
finanziamento a scadenze mensili, trimestrali, quadrimestrali, semestrali,
annuali o altre predeterminate;
b) Finanziamento con facoltà di ricostituzione del prelevabile con
estinzione alla scadenza finale: prevede la decadenza della linea di
credito alla scadenza prevista con relativo rimborso degli eventuali utilizzi..
Rimborso
TASSI
Le quote interessi maturate sul conto corrente del finanziamento
vengono corrisposte alla fine di ciascun trimestre solare.
Tasso di interesse nominale
annuo (TAN)
Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia
utilizzato entro i limiti dell’importo concesso;
TASSO VARIABILE
pari alla somma aritmetica delle seguenti misure:
- parametro di indicizzazione
- spread (misura fissa annua)
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Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 7.484.508.171,08 riserve € - 2.341.849.947,67
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Parametro di indicizzazione
Spread
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Euribor 3mesi/360 rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun trimestre
solare e pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o su altro quotidiano
finanziario equipollente.
Massimo 9,70%
Tasso di sconfinamento
(extra – fido)
Tasso debitore annuo sconfinamento (extra-fido), applicato al solo importo
dello sconfinamento “extra-fido”, per i giorni della durata del superamento
del fido.
Maggiorazione massima di 3 p.p. su base annua del tasso previsto per gli
utilizzi nei limiti del fido.
VOCI
Corrispettivo sull’accordato
COSTI
0,50% trimestrale
Commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati
(applicata in sede di liquidazione) cfr. legenda:
SPESE
* La commissione non si applica in presenza di sconfinamenti:
- inferiori o pari a € 500,00 aventi durata non superiore a
sette giorni consecutivi: l’esenzione opera per un solo
sconfinamento avente i suddetti presupposti in ogni trimestre
solare.
- che siano stati generati da pagamenti a favore della Banca;
- che non hanno avuto luogo perché la Banca non ha
acconsentito.
Invio Comunicazioni
Spese per ipoteca
Spese per certificazione interessi
Spese per certificazione sussistenza credito
Spese per invio lettera di sollecito
Per sconfinamenti:
Fino a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00
€ 80,00
€ 140,00
€ 200,00
Franchigia giornaliera di sconfinamento €50,00
Importo massimo trimestrale affidati Non Previsto
Inoltro per posta: secondo la tabella delle tariffe
negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima
(www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali
della banca.
Inoltro tramite canale elettronico: esente
Rinnovazione di ipoteca € 130,00
Restrizione di ipoteca con autentica notarile
€ 207,00
Riduzione di ipoteca € 130,00
Atto di consenso alla cancellazione con
autentica notarile € 104,00
€ 8,00
€ 52,00
€ 5,00
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
02/01/2014
01/10/2013
01/07/2013
02/04/2013
02/01/2013
Valore Euribor 3m/360
0,284%
0,225%
0,222%
0,210%
0,188%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996) può essere consultato
in filiale e sul sito internet www.mps.it.
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Se acquistati attraverso la banca
Perizia tecnica
Le spese sostenute per la perizia tecnica sull’immobile
oggetto di garanzia ipotecaria, sono a carico del cliente che si
impegna a rimborsarle alla Banca anche nel caso che
l’operazione richiesta non venga per qualunque motivo
perfezionata. Le fatture emesse dai professionisti dovranno
sempre essere intestate alla Banca la quale provvederà a
recuperare i relativi importi con addebito sul c/c del cliente
mutuatario o, in mancanza, trattenute al momento
dell’erogazione.
Adempimenti notarili
Il notaio, che dovrà curare gli adempimenti relativi
all’iscrizione dell’ipoteca, dovrà essere scelto dal cliente e le
spese sostenute saranno a carico del cliente stesso.
Polizza danni
Verrà richiesta dalla banca una polizza assicurativa contro
l’incendio, il fulmine e gli scoppi in genere a garanzia
dell’immobile ipotecato, vincolata a favore della banca ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2742 del codice civile.
Trattamento tributario
nel caso di finanziamenti con garanzie presenti e/o future:
Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute) sul
finanziamento:
Imposta di bollo:
€ 16,00
Imposta di registro:
€ 200,00
0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di
finanziamento (con un minimo di € 200,00 per garanzia
enunciata) salvo avere già assolto l’imposta di registro sulla
garanzia; base imponibile: importo garantito.
Imposte ordinarie sulle garanzie:
Imposta di bollo:
€. 16,00
11 per mille sulle cambiali emesse all’ordine della banca
Imposta di registro:
0,50% dell’importo garantito (con
un minimo di euro 200 per garanzia)
Imposta ipotecaria:
2% dell’importo garantito da ipoteca
In alternativa alle suddette imposte ordinarie sul
finanziamento e sulle garanzie (anche acquisite in
seguito), potrà essere applicata:
Imposta sostitutiva DPR 601/1973:
0,25% dell’importo del finanziamento
oppure
2% dell’importo del finanziamento se lo stesso è finalizzato
all’acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili abitativi
per cui non ricorrono le condizioni previste dalla nota II bis
dell’art. 1 della Tariffa, parte I^, annessa al DPR 26 aprile
1986 n. 131 (cosiddette agevolazioni prima casa).
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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza dover pagare alcuna penale, compenso
od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale
ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.
Tempi massimi di chiusura del rapporto: il giorno del rimborso definitivo del finanziamento e del pagamento di tutti gli
oneri accessori.
Portabilità
Il cliente ha diritto di trasferire il contratto di apertura di credito (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare
alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Lippo Memmi, 14 - Cap. 53100 - Siena, che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Inoltre, anche in relazione all’obbligo sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5,
sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi in funzione della loro specializzazione
sulla materia bancaria e finanziaria:
Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128 - bis del d.lgs.
385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (attivabile solo dal cliente);
Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le
modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web
www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it.
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo tra le parti, presso organismi diversi da quelli sopra
indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché specializzati in materia bancaria/finanziaria.
LEGENDA
Commissione di
Istruttoria Veloce
(CIV) per rapporti
affidati
Nel caso di “sconfinamento” (“extra-fido”), ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa
autorizzazione è dovuta alla Banca una “commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati” il cui
ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche. Tale commissione é determinata in
misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per
l’attività d’istruttoria comunque necessaria per valutare correttamente la concessione dello
sconfinamento,. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commissione è percepita
per ogni attività istruttoria effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se
ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata
viene applicata una sola commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione
non è dovuta alla ricorrenza delle esenzioni previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a
tutti i clienti, nonché nelle altre ipotesi previste tra le condizioni economiche del presente contratto.
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento della c.d. “commissione di istruttoria veloce”
Affidamento € 20.000 – dal 1 al 20 luglio utilizzo extra-fido di € 5.000 (generato da un unico prelevamento
effettuato dal cliente), dal 21 al 31 luglio utilizzo extra-fido di € 12.000 (generato da un secondo prelevamento del
cliente), dal 1agosto al 12 settembre nessun utilizzo extra-fido, dal 13 al 30 settembre utilizzo extra-fido di €23.000
(generato da un terzo prelevamento effettuato dal cliente)
1/7-20/7
21/7-31/7
1/8-12/9
13/9-30/9
Totale
Utilizzo extra-fido Utilizzo extra-fido € Nessun utilizzo Utilizzo extra-fido €
dovuto
€ 5.000,00
12.000,00
Extra fido
23.000,00
CIV
€ 80,00
Corrispettivo
sull’accordato
CIV
€ 140,00
CIV
€ 0,00
CIV
€ 200,00
CIV
€ 420,00
Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un “corrispettivo sull’accordato” (di
seguito anche “CA”) omnicomprensivo, da computarsi in base all’importo e all’effettiva durata
dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene
calcolato solo per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità dello
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stesso. Il CA omnicomprensivo (che non si computa, comunque, sull’eventuale sconfinamento che
dovesse essere autorizzato) forma oggetto di evidenziazioni nell’ambito delle rendicontazioni
periodiche, con indicazione dell’importo dell’affidamento concesso e della sua durata.
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento di applicazione del corrispettivo in questione.
Aliquota: 0,50% trimestrale; affidamento € 100.000,00.
Il corrispettivo viene così calcolato (l’importo viene calcolato considerando i giorni effettivi di calendario compresi nel
trimestre:
Ipoteca
Istruttoria
Importo linea di
credito
Aliquota
Durata
€ 100.000,00
0,50%
90 gg
Importo nuovo
corrispettivo
€ 500,00
L’importo di € 500,00 si ottiene moltiplicando l’importo dell’affidamento, l’aliquota e i giorni di calendario compresi nel
trimestre (es. 90 gg.) e rapportando il prodotto ottenuto al trimestre civile. La formula è la seguente: ( 100.000,00 x
0,005 x 90)/90.
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il
creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di
indicizzazione (per i
finanziamenti a
tasso variabile)
Perizia
Spread
Tasso Annuo
Effettivo Globale
(TAEG)
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Tasso di interesse
nominale annuo
(TAN)
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il
capitale prestato.
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio corrispettivo
su accordato, imposte, costi di perizia, spese di assicurazione obbligatorie. Alcune spese non sono
comprese, per esempio quelle notarili.
.
Tasso di
sconfinamento
(extra – fido)
Tasso Effettivo
Globale Medio
(TEGM)
Tasso di interesse “extra fido” applicato per gli utilizzi eccedenti il fido concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a)
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così
individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare
che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità
di cui alla lettera (a)”.
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