elaborato tecnico “ rischio di incidenti rilevanti “
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elaborato tecnico “ rischio di incidenti rilevanti “
ELABORATO TECNICO “ RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI “ - RIR RELATIVAMENTE AD INSEDIAMENTO INDUSTRIALE SITO NEL COMUNE DI VAL DELLA TORRE – PROVINCIA DI TORINO. Introduzione Nel territorio del comune di Givoletto – limitrofo al comune di Val della Torre - è presente il deposito di esplosivi delle ditta Pravisani S.P.A. soggetto agli adempimenti dell’art. 6 del D.Lgs n. 334/99 ed evidenziato nella planimetria riportata nell’ allegato n. 1 – quale stralcio di PRGC in scala 1:5000. Lo stabilimento è ubicato in zona agricola e piuttosto isolata, occupa una superficie di circa 22 000 mq. confinando con aree scoperte con natura a bosco o prato. Ad ovest è presente una strada sterrata che rappresenta l’unica via di comunicazione per il raggiungimento dell’insediamento dalla direttrice principale rappresentata dalla via Alpignano , asse stradale di collegamento ai comuni limitrofi come Val della Torre, San Gillio, e La Cassa. In linea d’aria il fabbricato a deposito dista circa 950 metri dalla via Alpignano, circa 1500 metri dalla Borgata Brione insistente nel comune di Val della Torre, 1600 metri dall’abitato di Givoletto, e circa 2000 metri dall’abitato di San Gillio. All’interno di una fascia di 1000 metri (l’area di pianificazione più estesa che verrà utilizzata nel presente elaborato tecnico R.I.R.), nel Comune di Val della Torre si segnala la presenza del complesso alberghiero denominato “ Vald - Hotel” posto sulla direttrice della S.P. n. 181 in via Lanzo n. 35; sempre nelle vicinanze, ma ad una distanza di più di 1000 metri si segnala la presenza del Parco della Mandria. A carattere generale atta alla identificazione del sito di appartenenza, si ricorda che l’area è classificata di III categoria in merito al rischio sismico - categoria rappresentante una sismicità minima. Come verrà successivamente sviluppato con idoneo allegato si presentano limitrofe al deposito Pravisani alcune attività antropiche molte delle quali ricadenti nel comune di appartenenza – Givoletto, e riportate nel Piano di Emergenza Esterna (P.E.E) redatto a cura della Provincia di Torino ed emanato dal Prefetto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 334/99. Con nota del 03/02/2010 la ditta Pravisani S.p.a. ha comunicato che gli scenari incidentali sono rimasti invariati rispetto a quelli validati dal CTR e utilizzati per la stesura del P.E.E. redatto il 18/07/2005 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 334/99, del quale è stato emanato l’aggiornamento con decreto del Prefetto di Torino n. 46930 cat. 144 in data 12/10/2010. Successivamente la ditta ha presentato in data 20/02/2009 un aggiornamento della notifica ai sensi dell’art. 6 – D.lgs. 334/99 e s.m.i., prodotta a seguito della riduzione del quantitativo del materiale stoccato. Per la stesura del presente Elaborato tecnico R.I.R. sono stati utilizzati gli scenari incidentali, le frequenze di accadimento e le distanze a cui si estendono le aree di danno presenti nel P.E.E. aggiornato in data 12/10/2010. (Vedi allegato 1) Il contesto normativo L’ambito territoriale sul quale insiste la fascia di 1000 mt. considerata dal Piano di emergenza esterna quale area di pianificazione più estesa, individuato nel comune di Val della Torre, coinvolge il corpo di fabbrica del Vald-Hotel posto sulla direttrice di via Lanzo; oltre a tale presenza la fascia interessa quale ambito normativo la zona identificata da un punto di vista di pianificazione urbana come AI – Aree per insediamenti industriali ed artigianali consolidate – ove sono presenti fabbricati destinati alla produzione, con caratteristiche dimensionali compatibili con le possibilità di sviluppo ammesse dalle norme di attuazione del PRGC passato. Luogo questo costituito da presenze edificate tradotte con ditte ed attività in corso meglio specificate nell’elenco in allegato - documento n. 1. Gli ambiti limitrofi, ricadenti nella fascia di 1000 mt, da un punto di vista pianificatorio sono ancora in corso di formazione essendo costituiti da previsioni urbanistiche maturate con il nuovo strumento; nello specifico tali ambiti si traducono planimetricamente con le sigle AIN1, AIN2 e AIN3 - Aree per insediamenti industriali ed artigianali di nuovo impianto, mentre l’area AIN4, pur non ricadendo nella predetta fascia di 1000 mt, si colloca nelle immediate vicinanze delle altre aree AIN, nella porzione est del territorio comunale. Per gli ambiti definiti AIN1 e AIN2 sono ammesse normativamente operazioni edilizie subordinate all’esecuzione ed approvazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P) tradotto ai sensi dell’art. 42 della L.R. 56/77 e s.m.i. esteso all’intera area di intervento. Si specifica che a supporto dello sviluppo di tali ambiti normativi ( art. 22/1 delle Norme di Attuazione della variante strutturale al PRGC) è prevista la necessità di confrontare le aspettative progettuali e di utilizzo dei volumi, nel rispetto dei criteri di pianificazione emergenti dal D.P.C.M. 25/02/2005 – G.U. n. 62 del 16/03/2005. L’intervento edilizio dovrà garantire l’osservanza del Piano di emergenza esterna, redatto ai sensi dell’art .20 del D.L.gs n. 334/99, affinchè vengano rispettati tutti i criteri di controllo ed evacuazione della zona in caso di eventi incidentali. La sopradetta fascia dei 1000 m, che è la porzione di territorio più estesa considerata nel Piano di emergenza esterna, coincide con l’area di osservazione: la più ampia delle aree di pianificazione definite per proteggere la popolazione nell’eventualità di un’emergenza industriale, non di forma circolare ma calibrata sugli elementi morfologici, e volta ad includere gli insediamenti significativi situati a margine dell’area stessa. All’esterno della fascia di rispetto dei 1000 metri considerati, l’ambito normativo è caratterizzato da zone a prato e boschetti oltre ad una appendice lungo la strada provinciale n. 181 composta da un tessuto residenziale definito dalla Borgata Brione. Borgata questa di antico insediamento ove sono presenti esercizi di vicinato in quantità molto ridotta, un bar - ristoro, una chiesetta con relativa piazzetta di aggregazione ed uno spazio per il tempo libero definito da un piccolo centro sportivo; completa tale tessuto la scuola elementare G. Astrua composta da due edifici adiacenti con 4 sezioni. Per chiarezza i documenti che compongono il supporto cartaceo della variante strutturale al PRGC vigente e che normativamente contemplano indicazioni relative alla fascia di rispetto della Ditta Pravisani sono: - Norme di attuazione – art. 17, art. 22 e art. 22/1, art. 55, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60, art. 65;- in allegato - Cartografia di base rappresentata dalle tavole di PRGC n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 11/d – in allegato Individuazione delle altre attività produttive e loro caratterizzazione Con analisi dettata dalla presenza di ditte ricadenti nell’ambito della fascia di rispetto di 1000 metri, coincidente con l’area di osservazione, si identifica con il documento n. 1 la puntuale evidenziazione delle attività ricadenti sul territorio del comune di Val della Torre; ambito questo concretizzatosi nel tempo e definito normantivamente con la sigla AIN ambito produttivo consolidato. A fronte di tale analisi si evidenzia che non esistono ad oggi sul territorio del comune di Val della Torre altre realtà produttive di pericolo che potrebbero interagire negativamente con l’impianto Pravisani. Si descrivono di seguito le ditte insediate alla data odierna con riferimento all’attività in corso conosciuta nonché ai materiali stoccati sia all’interno che all’esterno del corpo di fabbrica o i materiali derivanti dalla produzione giornaliera: Documento n. 1 Attività produttive ricadenti all’interno della fascia di rispetto di 1000 mt – area di osservazione- estesa per omogeneità a tutta l’area AI, ed all’area AIN3. (Vedere planimetria – Allegato n. 2) DITTA 1 2 3 4 5 6 7 8 N. LAVO RATO RI FASCE ORARIE DI PRESEN ZA Prodotti per pulizie 12 - Gomma – no stoccaggio Nessuna 3 8-18 5 8-18 4 8-18 011/9689552 Nessuna Cap. Vuoto Nessuna 40 8-17:30 011/9689801 Nessuna 7 6-20 011/9689635 Nessuna 6 7:30-18 Via Volta 3A - 6 bombole gpl 6 bombole acetilene 5 8-18 Stampaggio gomme Via Volta 3C 011/9689621 Nessuna 1 8-18 Magazzino edile Via Volta 3B 011/9689741 Nessuna 6 7-19 Impianti di Via Volta 3F 333/1854816 Casella di sollevamento Casella impianti sollevamento Costruzione Via Volta 5A 011/9689684 Nigra stampi Giovanni Snc Stampaggio Via Marconi 39 Figer s.r.l. Nessuna 4 8-17 Nessuna 10 7-19 Gomma – no stoccaggio 1 8-18 6 bombole acetilene 15 8-18 Gomma B.M. di Balordi Attrezzatura Via Lanzo 54 C meccanica Adriano Stampaggio Via Lanzo 54 C A.R. Srl Fallita Via Volta 4 Fly Srl Tecnomeccani Automotive Via Volta 6A/C ca Snc Pulitura Via Volta 1A Nuova V-A-T metalli Snc Costruzione Via Volta 1C Chirurgica app. Tedino Snc IHT SRL 10 Silgem stampaggio EL.MI. Snc 12 13 14 15 16 17 INDIRIZZO TELEFONO Albergo Sunny Alberghiera Via Lanzo 35 011/9689696 Group Srl Stampaggio Via Lanzo 54 B 011/9689235 Loiacono 9 11 ATTIVITA’ mediche Forno ad induzione 011/9689667 gomma Sicam s.r.l. Carpenteria metallica Via Marconi 15 - SOSTANZE TRATTATE/ STOCCATE 18 19 A.R. s.r.l. Idroplastic 20 Imm. Valcris s.r.l. G&G s.n.c 21 25 Isolamenti Via Lanzo 54/c Lavorazione Via Marconi 35 comp. plastica Vuoto Via Marconi 25 Torneria 22 Via Marconi 27/A Via Marconi 29 Via Marconi 27 Impresa Ghigo edile costruzioni 23 AESSE s.n.c. Falegnameria Via Marconi 33 24 MG stampaggi Stampaggio Via Marconi 31 INDIRIZZO PROPRIETA’ 26 VIA GIVOLETTO 8 TECNOPLA STIC 27 VIA GIVOLETTO 10 28 VIA GIVOLETTO 12 29 VIA GIVOLETTO 12 TECNOPLA STIC VIA LANZO 16 BO/TORIEL SALVAGNI LI METALLI SRL 30 DI SANT’ANGELO GIUSEPPINA & C.sNC TECNOPLA STIC DI SANT’ANGELO GIUSEPPINA & C.sNC TECNOPLA STIC DI SANT’ANGELO GIUSEPPINA & C.sNC DITTA INSEDIATA IL BOTTEGO NE IMPR. INDIVIDUA LE GASTALDI FABRIZIO LIMOSA MASSIMO ATTIVITA’ COMMERCI O FERRAMEN TA E FAI DA TE FALEGNAM ERIA MAGAZZIN O PRIVATO DI SANT’ANGELO GIUSEPPINA & C.sNC COMMERCI O ROTTAMI METALLICI - Nessuna Una cisterna gasolio 2 2 8-18 8-18 - Vuoto - - - Nessuna 4 8-18 - 5 mc legname 50 mq isolanti 5 7-18 - 5 mc legname 2 2 8-18 8-18 Nessuna SOSTANZE TRATTATE/ STOCCATE N. LAVORATORI SEDE DITTA/UFFICI FASCE ORARIE DI PRESE NZA 8,3012,30 FERRAMENTA PICCOLE ATTREZZATU RE 3 SOCI LAVORATORI 15,3019,00 8,3012,30 20 QUINTALI DI LEGNAME ARTIGIANO UNICO ADDETTO ( NO DIPENDENTI) NESSUNA ATTIVITA’ - METALLI 3 DIPENDENTI + 2 SOCI LAVORATORI 15,3019,00 8,3012,30 14,0018,00 8,0012,00 14,0018,30 31 VIA LANZO 20 BERTOLOT TO FRANCO C.M.C. IND. MECCANIC A (MACCHINE INDUSTRIALI) 4 DIPENDENTI - - VIA LANZO 22 32 VIA LANZO 24 BERTOLOT TO FRANCO COGEI SPA 33 34 35 36 37 VIA LANZO 26 VIA LANZO 28 VIA LANZO 30 VIA LANZO 32 VIA LANZO 34 BERTOLO TTO IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI TECNO DESIGN DI NEGRO ANDREA STAMPI DI CARROZZE RIA IN POLISTIRO LO FALLITA FLY S.R.L. FLY E.L.C. SRL FALLITA E.L.C. SRL FLY DESIGNER FA.RO E.L.C. SRL FA.RO FALLITA E.L.C. SRL DELTA SOUND NOLEGGIO – INSTALLAZI ONE IMPIANTI VISIVI SINTETIZZA ZIONE METALLI – COSTRUZI ONE LAME CARPENTE RIA METALLICA 38 VIA LANZO 36 TURMOND SPA TURMOND SPA VIA LANZO 38 ALFALAVA L S.S. COS.TAR SAS 39 40 VIA LANZO 40 41 SAVARINO MICHELE & C. SNC VIA LANZO 42 CERUTTI/Q UAGLIA SCM PRO DI SCIRE’ MARCO VIA LANZO 44 CERUTTI/Q UAGLIA P.C. – PONZO COSTRUZI ONI 42 43 VIA LANZO 46 44 SAVARINO MICHELE & C. SNC BRUNATTI VALERIO GILAC SOC. COOP. FALLITA OFFICINA MECCANIC A LAVORAZIO NI MECCANIC HE MATERIALE ELETTRICO POLISTIROLO DITTA INDIVIDUALE TITOLARE UNICO ADDETTO 8,0012,00 13,0017,00 8,0012,00 13,0018,00 - - - - - - - - - - - - APPARECCHI ATURE AUDIO E VIDEO 2 DIPENDENTI + TITOLARE 9,0013,00 14,3018,30 PLOVERI DI CARBURO E TUNGSTENO/ METALLO DURO METALLI FERRO E ALLUMINIO METALLI ATTREZZATU RA EDILE BIRRIFICIO 4 DIPENDENTI MALTO D’ORZO LUPPOLO VETRO 25 DIPENDENTI + 8 SOCI LAVORATORI 7 DIPENDENTI + 1 SOCIO LAVORATORE 19 DIPENDENTI 7,0012,00 13,0016,00 7,3012,00 13,3017,00 2 ADDETTI 8,00( TITOLARE + 1 12,00 COADIUVANT E) 13,0017,30 ASS. AL 7,30MOMENTO 12,30 DELL’ACC. 13,3017,30 3 SOCI 10,30LAVORATORI 12,30 16,3019,30 VIA LANZO 46 BRUNATTI VALERIO BRUNATTI VALERIO 45 VIA LANZO 48 REPOLE GIUSEPPE REPOLE 46 VIA LANZO 48/A REPOLE GIUSEPPE REPOLE PRODUZIO NE SERRAMEN TI ALLUMINIO LAVORAZIO NI MARMO E PUNTO VENDITA MARMO COME SOPRA MARMO DITTA INDIVIDUALE 7,3012,30 2 SOCI LAVORATORI 13,3017,30 8,3012,00 4 DIPENDENTI 13,3018,30 8,0012,30 47 13,3018,30 48 VIA LANZO 50 VIA LANZO 52 49 VIA MARCONI 1 REPOLE GIUSEPPE NORDAUT O TORINO SRL PACILIO GIUSEPPE REPOLE NORDAUT O TORINO SRL PLASTIC 50 COME SOPRA COMMERCI O PARTI MECC. INDUSTRIA LI STAMPAGG IO PLASTICA - - COMPONENTI STICA MECCANICA 4 DIPENDENTI + 2 SOCI LAVORATORI PLASTICA DITTA INDIVIDUALE 8,3012,30 13,3017,30 8,0012,00 13,0017,00 51 52 VIA MARCONI 3 ELFA SRL VIA MARCONI 3/A VIA MARCONI 5 FORTI RADICI SRL CALINDRO ANGELO - 53 VIA MARCONI 5 CALINDRO ANGELO CENTRO LAVAGGI SNC AUTOTRA SPORTI FABI DI CASCITEL LI FABIO CALINDRO IMPIANTI IMPRESA COSTRUZI ONI DEPOSITO GARAGE DELL’ATTIV ITA’ - IMPIANTI ELETTRICI 54 55 SOLO DEPOSITO VIA MARCONI 7 MY PARTY SAS MY PARTY SAS SERVIZI CATERING ALIMENTI MATERIALI EDILI - SEDE IN VIA MARCONI 13/B - 1 TITOLARE + 1 COADIUVANT E IMPRESA FAMILIARE CON 2 ADDETTI (NO DIPENDENTI) 2 DIPENDENTI + 2 SOCI LAVORATORI 8,0018,00 7,3015,30 56 VIA MARCONI 7/A VIA MARCONI 9 ENTECH SAS IMM.RE LA VALLE SAS ENTECH SAS BRE. FER. SRL 57 58 59 60 61 62 VIA MARCONI 11 VIA MARCONI 11/A VIA MARCONI 13/A VIA MARCONI 13/B VIA MARCONI 15 EDIFICIO IN COSTRUZI ONE EDIFICIO IN COSTRUZI ONE CASORZO MASSIMO CENTRO LAVAGGI SNC F.M.G. SAS DEPURAZI ONE ACQUE SMALTIME NTO ROTTAMI FERROSI MATERIALE FERROSO 1 DIPENDENTE + 1 SOCIO LAVORATORE 3 DIPENDENTI + 2 SOCI LAVORATORI 8,0012,30 13,3017,00 8,0012,00 14,0017,00 - - - - - - - - - - CASORZO MASSIMO CARPENTE RIA METALLICA CENTRO LAVAGGI SNC SICAM SRL MATERIALE METALLICO LAVANDERI A INDUSTRIA LE PRODOTTI PER LAVANDERIA CARPENTE RIA METALLICA FERRO 2 DIPENDENTI + TITOLARE 2 DIPENDENTI + 2 SOCI LAVORATORI 15 DIPENDENTI 8,0012,00 14,0018,00 8,0012,00 13,0017,00 8,0012,00 13,0017,00 63 64 65 VIA MARCONI 17 VIA MARCONI 19 VIA MARCONI 19 EDIFICIO IN COSTRUZI ONE BRANCA PAOLO F.Z. SAS - - BRANCA PAOLO IMPIANTI ELETTRICI STS INCISO SRL STAMPI PER MATERIE PLASTICHE MAGAZZINO MATERIALE ELETTRICO - DITTA INDIVIDUALE 4 DIPENDENTI + 2 SOCI LAVORATORI - 8,0012,00 13,0017,00 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 VIA MARCONI 19/A VIA MARCONI 23 TEXSPORT IMM. VALCRIS SAS TEXSPOR T DI COLLINO ALBERTO PRODUZIO NE ABBIGLIAM ENTO ADASTRA SRL ATTREZZAT URE MECCANIC HE VIA GALILEO FERRARIS 1 VIA GALILEO FERRARIS 3 VIA GALILEO FERRARIS 5 B.D.M. PLAST SRL B.D.M. PLAST SRL SOFFIETTI DANTE/MA RIA LUISA MECCANIC A SAVARINO MARGIOTT A/NASO LINEA CAR VIA GALILEO FERRARIS 7 ZANIN/MAR CHIORI VIA GALILEO FERRARIS 9 VIA GALILEO FERRARIS 9/A MY RED BEAUTY SRL VIA GALILEO FERRARIS 11 VETTORI PIER PAOLO VIA GALILEO FERRARIS 11/B COGEI SPA VIA GALILEO FERRARIS 13 B.S. SAS DI BORGIA CESARE B.S. SAS DI BORGIA CESARE VIA GALILEO FERRARIS 15 MUSSINO MIRKO MUSSINO MIRKO AUTOTRAS PORTI CHD TUNING SAS STAMPAGG IO MATERIE PLASTICHE CARROZZE RIA CARROZZE RIA 2 DIPENDENTI + TITOLARE 8,0012,00 4 DIPENDENTI 14,0018,00 8,3012,30 MATERIALE PLASTICO VERNICI VERNICI 7 DIPENDENTI + 3 SOCI LAVORATORI ALTRA PARTE DELLA SEDE OPERATIVA DI VIA LANZO 40 3 DIPENDENTI + 1 TITOLARE +1 COADIUVANT E 3 DIPENDENTI + TITOLARE 14,0018,00 6,0022,00 8,0012,00 14,0018,00 8,0013,00 14,0018,00 MY RED BEAUTY SRL PRODUZIO NE COSMETICI PLASTOCH IMICA SNC VETTORI PIER PAOLO PLASTOC HIMICA SNC SOSTANZE PER COSMESI 8 DIPENDENTI + 1 SOCIO LAVORATORE MATERIE PLASTICHE DEPOSITO – SEDE OPERATIVA AL CIVICO 11/B DITTA INDIVIDUALE FABBRO FABBRICAZ IONE CONTENIT ORI IN PLASTICA STAMPI PER MATERIE PLASTICHE TRASPORTI INTERNAZI ONALI MATERIALE METALLICO MATERIALE PLASTICO MATERIALE PLASTICO - 3 DIPENDENTI + 2 SOCI LAVORATORI 9 DIPENDENTI TITOLARE UNICO ADDETTO - 8,0012,00 14,0017,00 8,0012,00 13,0017,00 7,3019,30 - Sono evidenziate in colore giallo nella precedente tabella, quelle realtà produttive che detengono sostanze stoccate in serbatoi pressurizzati, nonché liquidi facilmente infiammabili: le quantità presenti sono tali da non rappresentare un pericolo particolare per le persone e le strutture, per cui non devono essere adottate misure di protezione e prevenzione particolari, se non quelle previste dalle Norme Tecniche vigenti. (Vedi allegato 2) Elementi territoriali e ambientali vulnerabili - caratterizzazione dei ricettori - Elementi territoriali E’ opportuno e significativo porre in evidenza i risultati derivanti da una mappatura degli elementi territoriali presenti nella porzione di territorio del Comune di Val della Torre ricadente all’interno della Fascia dei 1000 metri dello Stabilimento Pravisani. Le persone residenti nella Via Lanzo sono n.42 persone di cui: - 5 bambini (età inferiore ai 14 anni) - 5 anziani (età superiore ai 65 anni) - 1 portatore di handicap. All’interno della zona di 1000 metri considerata, l’unico elemento territoriale vulnerabile è il “Vald – Hotel”, di cui si riporta la caratterizzazione. CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI Descrizione: ALBERGO+RISTORANTE Nome proprio: VALD-HOTEL Indirizzo VIA LANZO N. 35 Comune VAL DELLA TORRE Tipologia: FABBRICATO SINGOLO Capienza max: 250 PERSONE Limitata capacità mobilità: Frequentazione: di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE GIORNALIERA Categoria/sottocategoria territoriale: CATEGORIA “C” Note: STRUTTURA RICETTIVA Ente responsabile: SOC. SUNNY GROUP S.R.L. – VIA LANZO 35, VAL DELLA TORRE NOVEMBRE 2009 Data ultima modifica Sono di seguito riportati gli schemi planimetrici estratti da Piano di emergenza esterna vigente, in grado di evidenziare gli elementi territoriali insistenti e prossimi all’azienda Pravisani posti nei comuni limitrofi compreso il comune di Val della Torre; - allegato n. 5; nonché la carta di sintesi - allegato n. 6 riportante gli elementi vulnerabili ambientali insistenti nei comuni limitrofi, oltre alla carta dell’analisi delle reti tecnologiche sempre prossime – allegato n. 7. Gli elementi territoriali vulnerabili insistenti nel comune di Val della Torre sono riportati nell’apposita cartografia di sintesi (allegato n. 9), tavola di inquadramento generale ove sono riportati gli elementi sensibili posti nelle vicinanze ma non ricompresi nella fascia dei 1000 metri. Gli obiettivi individuati sono la scuola G. Astrua, la chiesetta con relativo spazio a piazzetta antistante, uno spazio per il mercato settimanale, ed infine un piccolo centro sportivo posto lungo la S.P. n. 181. Di tali elementi sono state predisposte idonee schede di caratterizzazione. - Elementi ambientali Dall’analisi del tessuto circostante, la fascia dei 1000 metri considerati non interagisce con aree di pregio o di interesse ambientale; un ambito caratterizzato da ampi spazi a verde trattati a prato o boschetti spontanei. A fronte di tale lettura del territorio non si evidenziano elementi ambientali sensibili oggetto di possibile caratterizzazione. (Vedi documento 2) (Vedi allegati 5, 6, 7, 8, 9) SCHEDE RELATIVE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI Descrizione: CHIESA Nome proprio: CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DELLA SPINA Indirizzo VIA ASTRUA S.N.C. Comune VAL DELLA TORRE Tipologia: FABBRICATO SINGOLO Capienza max: 150 PERSONE Limitata capacità mobilità: Frequentazione: di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE SETTIMANALE Categoria/sottocategoria territoriale: CATEGORIA “C” Note: CHIESA PARROCCHIALE – DUE FUNZIONI RELIGIOSE: UNA SABATO SERA ED UNA DOMENICA MATTINA; OCCASIONALI FUNERALI DURANTE LA SETTIMANA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA SPINA – VIA ASTRUA 4 , VAL DELLA TORRE NOVEMBRE 2009 Ente responsabile: Data ultima modifica CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI Descrizione: IMPIANTO SPORTIVO Nome proprio: ACQUA GAIA Indirizzo VIA GRANDE TORINO 8 Comune VAL DELLA TORRE Tipologia: CENTRO SPORTIVO Capienza max: 150 PERSONE Limitata capacità mobilità: Frequentazione: di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE STAGIONALE Categoria/sottocategoria territoriale: CATEGORIA “B” Note: SPAZIO APERTO STAGIONALMENTE CON FABBRICATO A BAR E SPOGLIATOI SOC. LA CICALA S.A.S. DI MERLO RICCARDO & C. – VIA GRANDE TORINO 8 , VAL DELLA TORRE NOVEMBRE 2009 Ente responsabile: Data ultima modifica CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI Descrizione: SCUOLA ELEMENTARE Nome proprio: G. ASTRUA Indirizzo VIA GIVOLETTO 2 – LOCALITA’ BRIONE Comune VAL DELLA TORRE Tipologia: SCUOLA Capienza max: 250 PERSONE (ATTUALMENTE NON PIU’ DI 150) Limitata capacità mobilità: Frequentazione: di MINORE DI 25 PERSONE GIORNALIERA Categoria/sottocategoria territoriale: CATEGORIA “A” Note: Ente responsabile: SCUOLA ELEMETARE COSTITUITA DA DUE CORPI DI FABBRICA ADIACENTI E COLLEGATI DA UN PASSAGGIO PEDONALE SOSPESO -“ PONTE PEDONALE”COMUNE DI VAL DELLA TORRE Data ultima modifica NOVEMBRE 2009 CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI Descrizione: MERCATO RIONALE Nome proprio: Indirizzo VIA ASTRUA (PARTE PIAZZA) Comune VAL DELLA TORRE Tipologia: AREA CON CONCENTRAZIONE DI PERSONE ALL’APERTO Capienza max: MINORE DI 100 PERSONE Limitata capacità mobilità: Frequentazione: di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE UNA VOLTA LA SETTIMANA (VENERDI’ ORE 7,00 – 13,00) Categoria/sottocategoria territoriale: CATEGORIA “C” Note: Ente responsabile: MERCATO RIONALE ALL’APERTO CON POSTAZIONI < 10 UNITA’ COMUNE DI VAL DELLA TORRE/PRIVATI Data ultima modifica NOVEMBRE 2009 Elaborazione delle aree di danno Scenari incidentali di riferimento Per l’elaborazione del presente Elaborato Tecnico RIR, gli scenari incidentali considerati sono quelli identificati e ipotizzati dal gestore nel Rapporto di Sicurezza e valutati dal Comitato Tecnico Regionale in sede di istruttoria tecnica. Tali scenari sono stati utilizzati per la stesura del Piano di Emergenza Esterna aggiornato in data 12/10/2010 e sono riassunti nella tabella seguente. (Vedi allegato – Scenari incidentali validati dal CTR) Analizzando nello specifico i possibili scenari incidentali, e differenziando gli stessi a fronte di esplosioni relative ai fabbricati costituenti l’insediamento Pravisani, si è adottato lo scenario più pericoloso, quello determinato dall’esplosione della casamatta definita con la lettera D (vedi Allegato 10), dal quale derivano gli effetti maggiori sul territorio di Val della Torre (vedi allegato 10 A). In applicazione della tabella 3a, art. 6.3.1 del D.M. 09/05/2001, di seguito riportata, Tabella 3a– Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti Classe di probabilità degli eventi Categoria di effetti Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili < 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 10-4 – 10-6 EF DEF CDEF BCDEF 10-3 – 10-4 F EF DEF CDEF > 10-3 F F EF DEF le categorie territoriali compatibili in funzione delle categorie di effetti sono le seguenti: - Elevata letalità – categoria compatibile F; (distanza massima dal centro di pericolo 42 m) - Inizio letalità – categoria compatibile F; (distanza massima dal centro di pericolo 141 m) - Lesioni irreversibili – categorie compatibili EF; (distanza massima dal centro di pericolo 250 m) - Lesioni reversibili – categorie compatibili DEF; (distanza massima dal centro di pericolo 506 m) Non è stato necessario applicare la sovrapposizione degli effetti delle aree di danno, con la relativa valutazione delle nuove frequenze di accadimento, in quanto tutti gli scenari ricadono già nella classe di probabilità più elevata. Per il Comune di Val della Torre, le aree di danno associate all’esplosione della casamatta “D”, racchiudono quelle degli altri scenari incidentali (vedi allegato 10 A). Oltre alle aree di danno ricavate dall’analisi degli eventi incidentali, vengono introdotte due aree di pianificazione aggiuntive: l’area di esclusione e l’area di osservazione, maturando nel contempo quale condizione pratica scaturisca dalla sovrapposizione di dette aree con il territorio esistente. Per area di esclusione, in presenza di eventi energetici (incendi od esplosioni), si intende l’area circostante un’attività produttiva, determinata ampliando di 100 metri l’area di danno più estesa. Per area di osservazione si intende l’area più vasta intorno all’attività produttiva, identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell’eventualità di un’emergenza industriale. Quest’area coincide in prima battuta con l’area più estesa considerata nel Piano di Emergenza Esterna della ditta Pravisani, ed identificata sul terreno per un’estensione di 1000 m dalla casamatta “D”ed è stata opportunamente calibrata sugli elementi morfologici, viari, nonché sugli insediamenti esistenti, includendo quelli significativi situati a margine dell’area stessa. I documenti propedeutici alla definizione di tali aree risultano essere la Variante al PTCP della Provincia di Torino di adeguamento al d.m. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” , approvata dalla Regione con Del. Cons. Reg.le n. 23-4501 del 12/10/2010 e le “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” approvate con D.G.R. n. 17-377 del 26/7/2010. (Vedi allegato 10, 10A) Compatibilità territoriale Le aree di danno individuate per il Comune di Val della Torre, insistono su porzioni di territorio con destinazione ad uso agricolo (AE), che risulta compatibile con le categorie territoriali ammissibili. Nell’area di esclusione risultano incompatibili per definizione le categorie A e B di cui al D.M. 09/05/2001. Poiché le destinazioni d’uso in esso ricadenti risultano AE (area ad uso agricolo), ed AIN (area per impianti industriali ed artigianali di nuovo insediamento), anche queste risultano compatibili. Infine, nell’area di osservazione, non essendo previste limitazioni di insediamento per specifiche categorie territoriali, le destinazioni d’uso che in essa ricadono risultano evidentemente compatibili. Conclusioni Nella redazione della Variante strutturale al PRGC vigente del Comune di Val della Torre, ci si è posti l’obiettivo di salvaguardare nel complesso le porzioni di territorio ora non invase da strutture o con vocazione strettamente agricolo forestale; un principio che legato alla presenza della Ditta Pravisani, limitrofa al comune di Val della Torre, pone in evidenza la consapevolezza di non voler agire sul territorio con forza ma tendendo a conservare i caratteri intrinseci che ogni luogo ha costruito nel tempo. La non presenza di alcuna struttura ma la conservazione come principio, nel processo di pianificazione del territorio interessato dalle aree di danno della Ditta Pravisani, pone oggi il Comune nella condizione di non dover adeguare strutturalmente previsioni di insediamenti sia residenziali che produttivi, ciò perché questo già maturato nell’ambito dello studio del territorio ed ampiamente radicato in altre zone del complesso territoriale. Non vi è la necessità di ricorrere a prescrizioni particolari, in quanto le destinazioni d’uso già previste e quelle in previsione risultano compatibili con quelle prescritte a seguito dell’analisi effettuata. Per chiarezza è indispensabile sottolineare che per scelte strategiche di piano si è optato normativamente di considerare quale fascia di inedificabilità assoluta (Area di danno 1), l’ambito determinato dai 250 metri di raggio con centro sul fabbricato identificato in planimetria con la lettera D, e costituente deposito dell’insediamento Pravisani (vedi allegato 10). Scelta che, per il principio di cautela, supera i concetti espressi dall’applicazione della tabella 3a del D.M. 09/05/2001 - art. 6.3.1. liberandosi dai presupposti delle categorie territoriali compatibili, privilegiando per il territorio comunale una strategia pianificatoria di sicurezza. Nella fascia – 250 m/506 m - (Area di danno 2), su cui ricadono gli effetti di “lesioni reversibili”, pur la Norma ammettendo insediamento di categorie compatibili con le lettere DEF, il Comune di Val della Torre, per vocazione e caratteristiche intrinseche del territorio, ammette e prevede normativamente solamente edifici ad uso agricolo, essendo il contesto definito:”AE – aree ad uso agricolo”. Previsioni queste che, in maniera cautelativa, rientrano nelle categorie territoriali compatibili, restringendo volutamente il campo di azione e presupponendo una conservazione del territorio quasi inalterata. Nell’area di esclusione – 506m/606m – sono presenti le destinazioni d’uso AE (aree ad uso agricolo) ed una piccola porzione di AIN2 (area per impianti industriali ed artigianali di nuovo insediamento), entrambe compatibili con le categorie territoriali ammesse. Essendo la porzione di AIN2 ricadente in tale fascia davvero esigua, si è scelto, per svincolarla da eventuali limitazioni di cui dover tenere conto in fase progettuale, di dichiararla inedificabile. Infine, l’area di osservazione, sulla quale non vi sono limitazioni di utilizzo preventive, è stata estesa fino alla massima area di pianificazione considerata nel P.E.E. (1000 metri dalla casamatta “D”), ricomprendendo per omogeneità tutta l’area AI, l’area AIN3, tutta l’area CONr, ed interamente tutte quelle particelle catastali che anche solo parzialmente in essa ricadono. Nelle quattro fasce di vincolo individuate nel presente elaborato, oltre alle limitazioni di utilizzo discendenti dall’applicazione dalla tabella 3a del D.M. 09/05/2001 - art. 6.3.1., e riguardanti le categorie territoriali compatibili, dovranno essere rispettati gli accorgimenti gestionali e progettuali contenuti nelle relative Norme Tecniche di Attuazione. Tali accorgimenti hanno l’obiettivo di: regolamentare gli interventi edilizi al fine di rispettare i criteri di pianificazione dell’emergenza; favorire intrinsecamente sicura; governare l’incremento di carico antropico. una progettazione ALLEGATI – ESTRATTI DALLE NTA DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC ESTRATTO DALLE NTA Art. 17 Destinazioni d'uso ammesse nelle aree industriali ed artigianali Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche consentite nelle parti del territorio a destinazione industriale sono limitate agli usi descritti nel presente articolo onde garantire: viabilità di transito e di penetrazione interna idonea e rapportata alla funzionalità della viabilità esistente; adeguati impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi; sufficienti aree destinate ad attrezzature di servizio di adempimento degli standards regionali; adeguato rifornimento idrico non in contrasto con i sistemi di irrigazione superficiale a servizio dell'agricoltura o con le prese d'acqua per il rifornimento idrico degli abitanti. Per le parti del territorio di tipo A.I.,A.I.N.1 ,A.I.N.2, A.I.N.3 e A.I.N.4 sono ammesse le seguenti destinazioni: a) gli impianti industriali e/o comunque produttivi a questi assimilati quali ad esempio: l'artigianato con caratteristiche di produzione industriale o sussidiaria all'industria o comunque non di servizio agli insediamenti residenziali; b) i magazzini per la conservazione ed il commercio all'ingrosso di prodotti agricoli ovvero locali per la trasformazione dei prodotti agricoli; c) le attività generali di servizi alla circolazione (depositi di carburante, grandi officine di riparazione e manutenzione degli autoveicoli, ecc.) oppure di ricovero del tipo particolare di autoveicoli, autorimesse autopullman, autocarri e simili, depositi di roulottes, attività di autodemolizione; d) i locali destinati alle attività distributive come ad esempio magazzini per lo stoccaggio della merce; e) i locali destinati ad uffici quali sede od agenzie di attività commerciali, professionali, finanziarie, amministrative, direzionali, mutualistici, assistenziali, previdenziali e sindacali; f) le installazioni destinate ad attività di servizio alla circolazione quali: . impianti di distribuzione del carburante; . officine di riparazione di veicoli; . attrezzature minime per il ristoro per gli utenti della strada, annesse agli impianti di cui ai punti precedenti; . autorimesse pubbliche e/o private; g) le attrezzature destinate ad attività a servizio per la gestione aziendale, quali locali per ristoro, servizi sociali per dipendenti, ecc.; h) le attrezzature pubbliche o riservate ad attività collettive di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i. i) I locali destinati alla vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti oggetto di produzione diretta dell’insediamento la cui sede è posta nell’ambito industriale del sito. Per le attività sopra citate, la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale è stabilita dalla Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. comma 3 art. 21. In conformità a quanto disposto dal comma 5, art. 5 degli “ Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio”, di cui al D.C.R. 29/10/1999 n. 563/13414, la superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza nello stesso immobile, nel quale avviene la produzione e riferirsi esclusivamente ai prodotti dell’azienda. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato e cioè non deve superare mq. 150. l) i locali per l'abitazione del proprietario o del direttore o del custode se trattasi di industria, che dovranno rispettare il rapporto di 1/4 tra superficie utile abitabile e superficie utile industriale con un massimo di mq 150 di superficie utile. I suddetti locali dovranno essere esclusivamente realizzati accorpati all’edificio produttivo; In particolare sono escluse le industrie nocive o pericolose, le discariche e gli impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani, l'edilizia residenziale oltre quella sopraindicata, i grandi magazzini di vendita al minuto. Per la parte di territorio A.I.N.4, destinata alla ricollocazione di una attività produttiva nel campo della ricerca e produzione di attrezzature biomedicali è ammesso l’utilizzo esclusivo per tale destinazione e l’impossibilità di insediare attività diverse o di frazionare le unità produttive previste senza l’assenso dell’amministrazione. Considerate le particolari caratteristiche dei fabbricati industriali ed artigianali, la modifica dei piani di campagna preesistenti e di conseguenza gli eventuali riporti, potranno raggiungere un’altezza massima di mt. 2. In tal caso, i muri di sostegno e recinzione rispetto alle proprietà confinanti, potranno raggiungere l’altezza massima di mt. 2.00 con sovrastante cancellata di mt. 1. Art. 22 Fasce e zone di rispetto A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno ai centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, pari a quanto disposto dal D.M. 1/4/68 n. 1404 e dal nuovo codice della strada di cui al D.L. 30/04/92 n. 285, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti. Le aree comprese fra i cigli delle strade esistenti o di progetto di P.R.G.C. e le linee di arretramento con esclusione di quelle poste in corrispondenza e agli incroci e biforcazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 5 del D.M. 1° marzo 1968 n. 1404, potranno essere utilizzate dai proprietari per i seguenti scopi: - formazione di parcheggi di superficie conteggiabile ai fini dell'art. 18 della Legge 6.8.1967 n. 765 e conteggiabile in sede di piano urbanistico esecutivo ai fini dell'articolo 3, comma d) del D.M. 2.4.1968 n. 1444; - formazione di verde privato o consortile, conteggiabile ai fini di quanto prescritto nelle presenti norme; - pergolati e superfici attrezzate per il gioco, ricreative o simili; - impianti di urbanizzazione primaria; - impianti di distribuzione dei carburanti e tutti gli altri manufatti di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 5980 del 30.12.70; - per i fabbricati esistenti nelle aree di rispetto saranno ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione conservativa nonché realizzazione di opere per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie di cui all'art. 51 soltanto mediante sopraelevazione. Nelle fasce di rispetto, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale prevede che in dette fasce, a titolo temporaneo, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati, nonché impianti sportivi se conformi ai caratteri dettati dall’indagine idrogeologica del sito. Le zone di rispetto dei cimiteri definite dal Piano Regolatore Generale hanno una profondità di metri 150. In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni; sono tuttavia ammesse per gli edifici esistenti la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione conservativa e l’utilizzo dei disposti degli artt. 48, 49 e 51, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, - anche attrezzati, o di colture arboree industriali e di impianti sportivi. E’ inoltre consentita, in prossimità dei cimiteri l’installazione di chioschi prefabbricati con caratteristiche estetiche come per gli edifici delle aree RT destinati alla vendita di fiori e di superficie utile non superiore a 25 mq. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi. Unicamente ai fini dell'applicazione dei disposti del D.L. 30.04.1992 n. 285 si intende per centro abitato la perimetrazione di cui alla D.G. n. 154 del 23.06.1993, pertanto la fascia di rispetto delle strade provinciali fuori centro abitato avrà come previsto dal D.L. 285 una profondità di m. 30. Art. 22/1 - Aree di pianificazione della ditta Pravisani S.p.a. A seguito dell’analisi riportata sull’Elaborato Tecnico RIR, sono state individuate le seguenti fasce di territorio appartenenti al Comune di Val della Torre su cui ricadono gli effetti del deposito di esplosivi della ditta Pravisani S.p.a., sito nel Comune di Givoletto, e dunque sottoposte a specifiche regole di pianificazione. Area di danno 1: Porzione di territorio a forma di corona circolare ricompresa tra i confini comunali e l’arco di circonferenza con centro sulla casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggio di 250 metri. Nella porzione di territorio così individuata, sono ricomprese le aree di danno per: o Elevata letalità (compatibili gli elementi territoriali ricompresi nella categoria territoriale F così come definita nella tabella 1 del DM 9 maggio 2001 ); o Inizio letalità (compatibili gli elementi territoriali ricompresi nella categoria territoriale F così come definita nella tabella 1 del DM 9 maggio 2001); o Lesioni irreversibili (compatibili gli elementi territoriali ricompresi nelle categorie territoriali E ed F così come definite nella tabella 1 del DM 9 maggio 2001); così come determinate nell’analisi effettuata nell’ambito dell’Elaborato Tecnico RIR. In base al principio di cautela, l’intera area di danno 1 è sottoposta a inedificabilità assoluta. Area di danno 2: Porzione di territorio a forma di corona circolare ricompresa tra i confini comunali e gli archi di circonferenza con centro sulla casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggi di 250 metri e di 506 metri. La porzione di territorio individuata coincide con l’area di danno per “Lesioni reversibili”, così come determinata nell’Elaborato Tecnico RIR. In tale area risultano compatibili gli elementi territoriali ricompresi nelle categorie territoriali D, E ed F così come definite nella tabella 1 del DM 9 maggio 2001 e quelli ad esse riconducibili non esplicitamente citati nella tabella stessa. Tutti gli interventi che verranno realizzati in tale area dovranno rispettare le indicazioni e i criteri di pianificazione dell’emergenza contenuti nel Piano di Emergenza Esterna della Ditta Pravisani in vigore al momento dell’intervento. Inoltre, per i manufatti edilizi di nuova costruzione e per quelli presenti soggetti a modifiche, ampliamenti o manutenzione straordinaria si dovranno prevedere accorgimenti, nell’ambito dei materiali e delle tecniche costruttive impiegate, per far si che tamponamenti, serramenti e strutture sia verticali che orizzontali, siano di idonea resistenza nelle condizioni di rischio traducibili con esplosioni derivanti dalla ditta Pravisani S.p.A.. Dovranno essere altresì applicate le seguenti, ulteriori attenzioni progettuali: - prevedere un muro di separazione sul lato rivolto verso lo stabilimento Pravisani di altezza non inferiore a 2.50 metri; - minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato rivolto verso lo stabilimento Pravisani. Area di esclusione: Porzione di territorio a forma di corona circolare ricompresa tra i confini comunali e gli archi di circonferenza con centro sulla casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggi di 506 metri e di 606 metri. In tale area risultano incompatibili gli elementi territoriali ricompresi nelle categorie territoriali A e B così come definite nella tabella 1 del DM 9 maggio 2001 e quelli ad esse riconducibili non esplicitamente citati nella tabella stessa. Tutti gli interventi che verranno realizzati in tale area dovranno rispettare le indicazioni e i criteri di pianificazione dell’emergenza contenuti nel Piano di Emergenza Esterna della Ditta Pravisani in vigore al momento dell’intervento. La porzione di area AIN2 ricadente nell’area di esclusione, data l’esiguità, è sottoposta ad inedificabilità assoluta, potendo così trattare in maniera omogenea tutta la restante parte dell’area AIN2, ricadente interamente nell’area di osservazione. Devono inoltre essere osservate le seguenti attenzioni progettuali: - prevedere un muro di separazione sul lato rivolto verso lo stabilimento Pravisani di altezza non inferiore a 2.50 metri; - minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato rivolto verso lo stabilimento Pravisani. Area di osservazione: Porzione di territorio a forma di corona circolare Porzione di territorio a forma di corona circolare ricompresa tra i confini comunali egli archi di circonferenza con centro sulla casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggi di 606 metri e di 1000 metri, ed estesa per omogeneità a tutta l’area AI, all’area AIN3, a tutta l’area CONr e interamente quelle particelle catastali che anche solo parzialmente in essa ricadono. Tutti gli interventi che verranno realizzati in tale area dovranno rispettare le indicazioni e i criteri di pianificazione dell’emergenza contenuti nel Piano di Emergenza Esterna della Ditta Pravisani in vigore al momento dell’intervento. Per le nuove attività produttive da insediare e per quelle da reinsediare, così come per le modifiche di quelle esistenti, il proponente dovrà procedere ad una valutazione di compatibilità, assoggettata ad autorizzazione comunale, sulla base dell’acquisizione delle seguenti informazioni: tipo di attività, ciclo di lavorazione e sostanze impiegate, sistemi di stoccaggio, materiali di lavorazione, merce posta a deposito con le relative quantità di deposito, impatto sulla viabilità. Per le aree produttive di nuovo impianto AIN1, AIN2 e AIN3, per le quali è prevista la formazione di specifici strumenti urbanistici esecutivi (PIP), è richiesto ai proponenti: - la redazione di piani di emergenza interni, condivisi al fine di garantire un coordinamento delle attività di intervento in caso di emergenza; - la dotazione dell’area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.). - la realizzazione di una duplice viabilità per l’accesso dei mezzi di emergenza e una viabilità interna adeguata per gestire eventuali evacuazioni. Nel caso di cambi di destinazioni d’uso per le aree ricadenti nell’area di osservazione, si dovrà procedere ad una attenta valutazione e progettazione di quegli elementi territoriali che si contraddistinguono per l’elevato carico antropico. Nota (Tabella 1 - DM 9 maggio 2001 ) TABELLA 1 – Categorie territoriali CATEGORIA A 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2. 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). CATEGORIA B 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti). 5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso). 6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno). CAREGORIA C 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti). 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). 4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno). CATEGORIA D 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.. CATEGORIA E 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2. 2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. CATEGORIA F 1. Area entro i confini dello stabilimento. 2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone. Art. 55 CON: AREE DI CONSERVAZIONE EDILIZIA Modalità d'intervento Sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con modesti ampliamenti (interventi una –tantum), di cui all’art.51 delle presenti norme. Nelle aree CON è ammessa per gli edifici non di pregio realizzati successivamente al 1950 la demolizione e ricostruzione attraverso anche la rilocalizzazione dell’edificio nel rispetto delle regolari distanze dai confini di proprietà (5 mt) pur sempre nel rispetto delle medesime volumetrie, altezze e misure. Nella fase di ricostruzione è comunque ammessa la sopraelevazione dei tetti al colmo ed all’imposta fino ad un massimo di mt. 1 per conseguire le altezze minime interne previste dal D.M. 05.07.1975 e l’utilizzo delle possibilità di ampliamento di cui all’art. 51. Tale intervento è subordinato inoltre al rispetto dei disposti di cui al D.L. 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento. Nella fase di ristrutturazione è ammesso per gli edifici residenziali la modifica del tetto con raggiungimento della sagoma limite prevista dall’art. 39. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. n°9 del 29/04/2003 le disposizioni sul recupero dei rustici non si applicano nelle aree CON trattandosi di edifici già compresi in aree residenziali di trasformazione. E' consentita l'edificazione di bassi fabbricati e tettoie ai sensi degli art. 48 e 49 delle presenti norme. E' inoltre consentito il cambio di destinazione d'uso di locali accessori alla residenza (garages, magazzini, cantine, depositi ecc.) in locali residenziali, anche con la creazione di nuove unità immobiliari, alle seguenti condizioni: - tali locali devono fare parte dello stesso edificio in cui sono ubicati i locali residenziali; - siano rispettate le norme di abitabilità e di igiene edilizia stabilite per i locali residenziali; è ammesso il mantenimento dell’altezza interna dei locali con un minimo di mt. 2.40. - gli edifici in cui sia avvenuto il cambio di destinazione d'uso di cui sopra, non possono beneficiare dell'aumento di cui al 1° comma del presente articolo, inoltre tale cambio di destinazione d'uso concesso una-tantum, dovrà essere realizzato con concessione convenzionata o con atto d’obbligo ai sensi 5° comma art. 49 L.R. 56/77 e s.m.i. Allo stesso modo, edifici dove siano già state utilizzate le possibilità di ampliamento di cui all’art. 51 non possono beneficiare del cambio di destinazione d’uso delle SNR salvo nei casi in cui l’ampliamento di cui all’art. 51 sia già stato realizzato con trasformazione di SNR preesistenti. Nelle aree CONr e CONr1 è ammesso l’intervento come da specifiche precedentemente dettate per lo stesso ambito per i soli fabbricati residenziali, previa formazione di strumento esecutivo urbanistico quale il PECLI di iniziativa privata, individuante a carattere generale gli interventi in previsione di ampliamento e le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi. L’attuazione dello strumento urbanistico esecutivo è ammessa con l’adesione al 50% dei proprietari dell’intera area di intervento. Solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per i fabbricati residenziali nelle aree CONr e CONr1 non sono assoggettate a strumento urbanistico esecutivo. Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso CONr e ricadenti nelle aree di pianificazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda alle specifiche indicazioni riportate all’Art.22/1. Art. 57 A.E; AREE AD USO AGRICOLO Modalità d'intervento Sono ammesse nuove edificazioni operazioni di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione conservativa e di ristrutturazione edilizia destinate sia alla residenza che alle infrastrutture inerenti le attività agricole secondo le norme di cui all'art. 18 delle presenti norme, purché la concessione venga rilasciata ad aventi titolo secondo i disposti dell'art.12, legge 9/5/1975 n. 153. Prescrizioni particolari In tale ambito normativo sono presenti manufatti edilizi prevalentemente con impianto a corte chiusa ,oppure manufatti organizzati in linea con corte o aia su uno o più fronti. La composizione degli elementi di facciata quali aperture, allineamenti, fasce marcapiano , dovrà tenere conto, in fase progettuale, degli allineamenti già esistenti, in caso di preesistenze, nonché dei rapporti dimensionali, delle bucature, del rapporto tra pieno e vuoto che esse realizzano sulla massa muraria, dell’aggetto dei balconi, cornici, mensole e cornicioni, della presenza di zoccolature, delle finiture. Eventuali decorazioni pittoriche, così come edicole votive, dovranno essere conservate e restaurate. Le murature esterne dovranno essere in laterizio pieno, a vista, o intonacate, pietra a vista, blocchi in cemento, in legno. Stesse prescrizioni si pongono per gli edifici di nuova realizzazione, ove la composizione delle facciate, l’organizzazione planimetrica dell’immobile, l’utilizzo dei materiali dovrà corrispondere alle linee guida definite dai manufatti presenti sul territorio ed in merito descritte. I balconi, davanzali e soglie dovranno essere in pietra naturale non lucidata, a spacco o, eventualmente in legno secondo le caratteristiche dell’edificio interessato dall’ intervento di ristrutturazione edilizia; sono inoltre ammessi in tale fase balconi con soletta in cemento armato ma avente spessore non superiore ai cm. 12. I serramenti esterni di porte, portoni e finestre, le ante di oscuramento di queste ultime dovranno essere in legno naturale scuro tinto o verniciato; non sono ammesse tapparelle avvolgibili, saracinesche metalliche, serramenti in alluminio , ferro e pvc. Le cornici alle aperture sui fronti sono ammesse dove queste siano un elemento caratterizzante; le cornici in intonaco sono sempre ammesse. Le zoccolature degli edifici potranno essere eseguite in pietra naturale a spacco di spessore minimo 6 cm poste in verticale, in altenativa è possibile prevedere la protezione della parte bassa del fabbricato con intonaco a base cementizia ad alto contenuto di cemento per un‘ altezza complessiva di cm.60. In presenza di murature in pietra a vista queste vanno sempre conservate nella originaria tessitura provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti. Nel trattamento delle superfici intonacate sia che si tratti di edifici soggetti a ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia che si tratti di interventi di nuova edificazione, vanno utilizzati intonaci a calce e le coloriture realizzate con tinte naturali quali terre naturali e polvere di pietra; ciò utilizzando gamme di colore avorio, ocra, giallo chiaro, ambra. Non è ammesso l’utilizzo di intonaci cementizi o sintetici, né l’uso di tinte a base di resine sintetiche; è altresì vietata la realizzazione di intonaci con trattamento a falso rustico, lacrimati, graffiati,a buccia d’arancia e simili. In area agricola vincolata è ammessa l’edificazione di nuovi edifici a carattere agricolo secondo quanto disposto nei precedenti paragrafi , nonché è ammessa la demolizione di porzione dei manufatti esistenti per un percentuale non superiore al 50% dei fabbricati esistenti ed il rifacimento degli stessi secondo le prescrizioni particolarti dettate dal precendente comma. Anche per gli edifici a carattere non residenziale non è ammessa l’edificazione secondo criteri standard di prefabbricazione ma i manufatti dovranno essere realizzati secondo schemi e procedure di realizzazione classici nel rispetto degli antichi insediamenti agricoli cogliendo dalle preesistenze i caratteri principali. Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso AE e ricadenti nelle aree di pianificazione dello stabilimento indicazioni riportate all’Art.22/1. Pravisani, si rimanda alle specifiche Art. 58 A.F : AREE AD USO AGRICOLO-FORESTALE Modalità d'intervento Sono ammesse operazioni edilizia destinate sia alla residenza a carattere solo stagionale ai ricadenti nei disposti di legge n. 153 del 9.5.1975 sia alle infrastrutture inerenti le attività agricole. Sono ammesse le concessioni di ristrutturazione edilizie di tipo A per alloggi, stalle, ovili, ecc. unicamente agli imprenditori agricoli a titolo principale. Le concessioni edilizie, rilasciate ai soggetti di cui alla legge 9.5.1975 - n. 153 ed ammesse per edifici ad uso residenziale, sono in rapporto ad una densità fondiaria massima di 0,001 mc/mq e superficie massima coperta pari ad 1/500 dell'area totale di proprietà. Per le infrastrutture agricole è ammessa una superficie coperta massima pari a 1/200 dell'area totale di proprietà. Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso AF e ricadenti nelle aree di pianificazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda alle specifiche indicazioni riportate all’Art.22/1. 0.0.1. Art. 59 AI: AREE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI CONSOLIDATE Modalità d'intervento Sono ammesse operazioni edilizie di nuovo impianto se inserite all'interno del Piano di Riordino dell'intera area. Per gli impianti esistenti sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione, se la superficie coperta totale esistente non supera 1/2 della superficie del lotto di pertinenza sono ammessi ampliamenti sino al raggiungimento di tale limite, purché gli impianti stessi vengano corredati - se non lo sono - di opportuni parcheggi privati ad uso pubblico nella misura di mq 4 per ogni addetto. Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.R. n° 21 del 06/08/1998 le disposizioni sul recupero dei sottotetti non si applicano nell’area AI in considerazione della tipologia degli edifici e delle destinazioni d’uso ammesse. Si attribuisce 1 addetto teorico ogni 100 mq di superficie fondiaria. Le aree a parcheggio dovranno essere disposte in prossimità degli accessi alle pubbliche vie. Ulteriori modalità d'intervento sono stabilite dalle tabelle parametriche. Le aree per insediamenti industriali e artigianali consolidate ricadono interamente all’interno dell’area di osservazione dello stabilimento Pravisani; dunque per tali aree dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni riportate all’Art.22/1. Art. 60 AIN1. AIN2. AIN3. AIN4: AREE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO Modalità d'intervento Per gli ambiti AIN1 e AIN2 sono ammesse operazioni edilizie subordinate all'esecuzione ed approvazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all’art.42 della L.R. 56/77 e s.m.i. esteso all’intera area. Per gli ambiti AIN3 e AIN4 sono ammesse operazioni edilizie subordinate all’approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di cui all’art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.. La superficie coperta di tutti gli ambiti non dovrà superare 1/2 della superficie fondiaria del lotto ad esclusione dell’ambito A.I.N.4 dove la superficie coperta non potrà superare 1/4 della superficie fondiaria del lotto. I parcheggi privati ad uso pubblico saranno stabiliti in misura di mq 4 ogni addetto. La superficie per la viabilità interna sarà pari al 10% della superficie fondiaria, così come la superficie da destinare a servizi. Si attribuisce 1 addetto teorico ogni 100 mq di superficie fondiaria. Gli ambiti di intervento AIN2 devono inoltre rispondere a caratteristiche oggettive rispecchianti le aree APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate): presupposti progettuali successivamente dettagliati con l’adozione di strumenti esecutivi di attuazione. Ulteriori modalità di intervento sono stabilite dalle tabelle parametriche relative. Per le aree produttive AIN1-AIN2-AIN3, che ricadono interamente nell’area di osservazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda a quanto previsto all’art.22/1 delle Norme Tecniche d’Attuazione in oggetto. Per l’area produttiva AIN4, destinata alla ricollocazione di un’attività impegnata nel campo della ricerca e della produzione di attrezzature biomedicali, è ammesso l’uso esclusivo per tale destinazione e l’impossibilità di insediare attività diverse o di frazionare le unità produttive previste senza l’assenso dell’amministrazione. Per una progettazione dell’area produttiva AIN4 intrinsecamente sicura, è richiesta ai proponenti: - la redazione di piani di emergenza interni, condivisi al fine di garantire un coordinamento delle attività di intervento in caso di emergenza; - la dotazione dell’area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento,ecc.). - la realizzazione di una duplice viabilità per l’accesso dei mezzi di emergenza e una viabilità interna adeguata per gestire eventuali evacuazioni. Art. 65 CSI e CSI-AI: CENTRI SERVIZI INTEGRATI. Nell'area CSI (Centro Servizi Integrati) sono ammesse: attrezzature commerciali a servizio del pubblico con l'esclusione del commercio all'ingrosso, servizi bancari, postelegrafonici, ambulatori medici pubblici e privati, sedi di associazione, enti di pubblica utilità, nonché le associazioni riconosciute nell'Albo regionale del volontariato. Pertanto in tale area è consentita l'edificazione a seguito di Piano Convenzionato per la realizzazione di manufatti con indice edificatorio fondiario di 0,8 mc/mq, rapporto di copertura 1/5 altezza massima all'intradosso dell'ultimo solaio mt 7,5, numero massimo di piani fuori terra n. 2. L'intera superficie utile per attività commerciale e terziaria non deve superare i mq 600,00 ivi compreso l'eventuale alloggio per la proprietà o per il custode, la cui superficie utile non deve superare mq 75,00. L'area a parcheggio di pertinenza delle attrezzature pubbliche deve essere pari all'80% della superficie utile di calpestio, e l'area a parcheggio di pertinenza delle attrezzature commerciali, terziarie e private, deve essere pari al 100% della superficie utile di calpestio. L'edificio deve mantenere i caratteri formali caratteristici dell'area urbanistica e deve essere realizzato secondo i disposti di cui al titolo VII "Disposizioni particolari delle aree RT" delle presenti nome. L'intera area libera deve essere attrezzata a parco, a giardino con percorsi pedonali e di riposo, asservita ad uso pubblico con l'obbligo di mantenimento della proprietà di fondo. Alla data di adozione del presente P.R.G.C. qualora l’intervento edificatorio fosse ultimato a seguito di piano Esecutivo Convenzionato già adottato è ammessa con concessione convenzionata ai sensi del comma 5 art.49, L.R. 56/77, il recupero di tutte le superfici aventi i requisiti igienico sanitarie per essere adibiti a locali di vendita con superficie utile massima ammessa di 130 mq. È inoltre ammesso il recupero della superficie porticata prevista di mq lordi 38. Nell’area CSI – AI (Centro servizi integrati area Industriale) sono ammesse: attrezzature di servizio e commerciali ad uso dell’area, servizi bancari, postetelegrafonici, ambulatori medici pubblici e privati, attività ricettiva-alberghiera, sedi di associazioni, enti di pubblica utilità nonché le associazioni riconosciute nell’albo regionale del volontariato con esclusione del commercio all’ingrosso. Pertanto in tale area è consentita l’edificazione a seguito di piano esecutivo convenzionato di un manufatto di superficie coperta 1.000 mq, superficie lorda di pavimento 2.000 mq, altezza massima all’intradosso solaio mt. 8, numero di piani fuori terra n. 2, oltre la porzione sfruttabile per le altezze di legge del sottotetto dove potrà essere ubicata anche la porzione di alloggio del custode per una superficie utile non superiore a 75 mq. Devono esser obbligatoriamente vincolate le seguenti destinazioni e superfici: 1 Ristorante / Mensa / Self Service 600 mq 2 Struttura ricettiva-alberghiera mq residui di SUL ammessa totale L’area a parcheggio di pertinenza deve essere pari al 150% della superficie lorda di pavimento in progetto oltre a spazi per la fermata e manovra dei servizi automobilistici di linea e per la viabilità di accesso alla S.P. secondo le richieste dei servizi tecnici della provincia. L’edificio deve mantenere i caratteri formali dell’area urbanistica. L’intera area libera rimanente deve essere attrezzata a parco, a giardino con percorsi pedonali e di riposo asservita ad uso pubblico con l’obbligo di manutenzione e mantenimento da parte della proprietà. L’arretramento dalla S.P. 177 è fissato in mt. 10 (edificio nel centro abitato). Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso CSI-AI e ricadenti nelle aree di pianificazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda alle specifiche indicazioni riportate all’Art.22/1.