elaborato tecnico “ rischio di incidenti rilevanti “

Transcript

elaborato tecnico “ rischio di incidenti rilevanti “
ELABORATO
TECNICO
“
RISCHIO
DI INCIDENTI
RILEVANTI
“
-
RIR
RELATIVAMENTE AD INSEDIAMENTO INDUSTRIALE SITO NEL COMUNE DI VAL
DELLA TORRE – PROVINCIA DI TORINO.
Introduzione
Nel territorio del comune di Givoletto – limitrofo al comune di Val della Torre - è presente
il deposito di esplosivi delle ditta Pravisani S.P.A. soggetto agli adempimenti dell’art. 6 del
D.Lgs n. 334/99 ed evidenziato nella planimetria riportata nell’ allegato n. 1 – quale
stralcio di PRGC in scala 1:5000. Lo stabilimento è ubicato in zona agricola e piuttosto
isolata, occupa una superficie di circa 22 000
mq. confinando con aree scoperte con
natura a bosco o prato.
Ad ovest è presente una strada sterrata che rappresenta l’unica via di comunicazione per il
raggiungimento dell’insediamento dalla direttrice principale rappresentata dalla via
Alpignano , asse stradale di collegamento ai comuni limitrofi come Val della Torre, San
Gillio, e La Cassa.
In linea d’aria il fabbricato a deposito dista circa 950 metri dalla via Alpignano, circa 1500
metri dalla Borgata Brione insistente nel comune di Val della Torre, 1600 metri dall’abitato
di Givoletto, e circa 2000 metri dall’abitato di San Gillio.
All’interno di una fascia di 1000 metri (l’area di pianificazione più estesa che verrà
utilizzata nel presente elaborato tecnico R.I.R.), nel Comune di Val della Torre si segnala la
presenza del complesso alberghiero denominato “ Vald - Hotel” posto sulla direttrice della
S.P. n. 181 in via Lanzo n. 35; sempre nelle vicinanze, ma ad una distanza di più di 1000
metri si segnala la presenza del Parco della Mandria.
A carattere generale atta alla identificazione del sito di appartenenza, si ricorda che l’area
è classificata di III categoria in merito al rischio sismico - categoria rappresentante una
sismicità minima.
Come verrà successivamente sviluppato con idoneo allegato si presentano limitrofe al
deposito Pravisani alcune attività antropiche molte delle quali ricadenti nel comune di
appartenenza – Givoletto, e riportate nel Piano di Emergenza Esterna (P.E.E) redatto a
cura della Provincia di Torino ed emanato dal Prefetto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs
334/99.
Con nota del 03/02/2010 la ditta Pravisani S.p.a. ha comunicato che gli scenari incidentali
sono rimasti invariati rispetto a quelli validati dal CTR e utilizzati per la stesura del P.E.E.
redatto il 18/07/2005 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 334/99, del quale è stato emanato
l’aggiornamento con decreto del Prefetto di Torino n. 46930 cat. 144 in data 12/10/2010.
Successivamente la ditta ha presentato in data 20/02/2009 un aggiornamento della
notifica ai sensi dell’art. 6 – D.lgs. 334/99 e s.m.i., prodotta a seguito della riduzione del
quantitativo del materiale stoccato.
Per la stesura del presente Elaborato tecnico R.I.R. sono stati utilizzati gli scenari
incidentali, le frequenze di accadimento e le distanze a cui si estendono le aree di danno
presenti nel P.E.E. aggiornato in data 12/10/2010.
(Vedi allegato 1)
Il contesto normativo
L’ambito territoriale sul quale insiste la fascia di 1000 mt. considerata dal Piano di
emergenza esterna quale area di pianificazione più estesa, individuato nel comune di Val
della Torre, coinvolge il corpo di fabbrica del Vald-Hotel posto sulla direttrice di via Lanzo;
oltre a tale presenza la fascia interessa quale ambito normativo la zona identificata da un
punto di vista di pianificazione urbana come AI – Aree per insediamenti industriali ed
artigianali consolidate – ove sono presenti fabbricati destinati alla produzione, con
caratteristiche dimensionali compatibili con le possibilità di sviluppo ammesse dalle norme
di attuazione del PRGC passato. Luogo questo costituito da presenze edificate tradotte con
ditte ed attività in corso meglio specificate nell’elenco in allegato - documento n. 1. Gli
ambiti limitrofi, ricadenti nella fascia di 1000 mt, da un punto di vista pianificatorio sono
ancora in corso di formazione essendo costituiti da previsioni urbanistiche maturate con il
nuovo strumento; nello specifico tali ambiti si traducono planimetricamente con le sigle
AIN1, AIN2 e AIN3 - Aree per insediamenti industriali ed artigianali di nuovo impianto,
mentre l’area AIN4, pur non ricadendo nella predetta fascia di 1000 mt, si colloca nelle
immediate vicinanze delle altre aree AIN, nella porzione est del territorio comunale. Per gli
ambiti definiti AIN1 e AIN2 sono ammesse normativamente operazioni edilizie subordinate
all’esecuzione ed approvazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P) tradotto ai
sensi dell’art. 42 della L.R. 56/77 e s.m.i. esteso all’intera area di intervento. Si specifica
che a supporto dello sviluppo di tali ambiti normativi ( art. 22/1 delle Norme di Attuazione
della variante strutturale al PRGC) è prevista la necessità di confrontare le aspettative
progettuali e di utilizzo dei volumi, nel rispetto dei criteri di pianificazione emergenti dal
D.P.C.M. 25/02/2005 – G.U. n. 62 del 16/03/2005. L’intervento edilizio dovrà garantire
l’osservanza del Piano di emergenza esterna, redatto ai sensi dell’art .20 del D.L.gs n.
334/99, affinchè vengano rispettati tutti i criteri di controllo ed evacuazione della zona in
caso di eventi incidentali.
La sopradetta fascia dei 1000 m, che è la porzione di territorio più estesa considerata nel
Piano di emergenza esterna, coincide con l’area di osservazione: la più ampia delle aree di
pianificazione definite per proteggere la popolazione nell’eventualità di un’emergenza
industriale, non di forma circolare ma calibrata sugli elementi morfologici, e volta ad
includere gli insediamenti significativi situati a margine dell’area stessa.
All’esterno della fascia di rispetto dei 1000 metri considerati, l’ambito normativo è
caratterizzato da zone a prato e boschetti oltre ad una appendice lungo la strada
provinciale n. 181 composta da un tessuto residenziale definito dalla Borgata Brione.
Borgata questa di antico insediamento ove sono presenti esercizi di vicinato in quantità
molto ridotta, un bar - ristoro, una chiesetta con relativa piazzetta di aggregazione ed uno
spazio per il tempo libero definito da un piccolo centro sportivo; completa tale tessuto la
scuola elementare G. Astrua composta da due edifici adiacenti con 4 sezioni.
Per chiarezza i documenti che compongono il supporto cartaceo della variante strutturale
al PRGC vigente e che normativamente contemplano indicazioni relative alla fascia di
rispetto della Ditta Pravisani sono:
-
Norme di attuazione – art. 17, art. 22 e art. 22/1, art. 55, art. 57, art. 58, art. 59,
art. 60, art. 65;- in allegato
-
Cartografia di base rappresentata dalle tavole di PRGC n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n.
11/d – in allegato
Individuazione delle altre attività produttive e loro caratterizzazione
Con analisi dettata dalla presenza di ditte ricadenti nell’ambito della fascia di rispetto di
1000 metri, coincidente con l’area di osservazione, si identifica con il documento n. 1 la
puntuale evidenziazione delle attività ricadenti sul territorio del comune di Val della Torre;
ambito questo concretizzatosi nel tempo e definito normantivamente con la sigla AIN ambito produttivo consolidato.
A fronte di tale analisi si evidenzia che non esistono ad oggi sul territorio del comune di
Val della Torre altre realtà produttive di pericolo che potrebbero interagire negativamente
con l’impianto Pravisani.
Si descrivono di seguito le ditte insediate alla data odierna con riferimento all’attività in
corso conosciuta nonché ai materiali stoccati sia all’interno che all’esterno del corpo di
fabbrica o i materiali derivanti dalla produzione giornaliera:
Documento n. 1
Attività produttive ricadenti all’interno della fascia di rispetto di 1000 mt –
area di osservazione- estesa per omogeneità a tutta l’area AI, ed all’area
AIN3.
(Vedere planimetria – Allegato n. 2)
DITTA
1
2
3
4
5
6
7
8
N.
LAVO
RATO
RI
FASCE
ORARIE
DI
PRESEN
ZA
Prodotti per
pulizie
12
-
Gomma –
no stoccaggio
Nessuna
3
8-18
5
8-18
4
8-18
011/9689552
Nessuna
Cap. Vuoto
Nessuna
40
8-17:30
011/9689801
Nessuna
7
6-20
011/9689635
Nessuna
6
7:30-18
Via Volta 3A
-
6 bombole gpl
6 bombole
acetilene
5
8-18
Stampaggio
gomme
Via Volta 3C
011/9689621
Nessuna
1
8-18
Magazzino
edile
Via Volta 3B
011/9689741
Nessuna
6
7-19
Impianti di
Via Volta 3F
333/1854816
Casella di
sollevamento
Casella
impianti
sollevamento
Costruzione
Via Volta 5A
011/9689684
Nigra
stampi
Giovanni Snc
Stampaggio Via Marconi 39
Figer s.r.l.
Nessuna
4
8-17
Nessuna
10
7-19
Gomma –
no stoccaggio
1
8-18
6 bombole
acetilene
15
8-18
Gomma
B.M. di Balordi Attrezzatura Via Lanzo 54 C
meccanica
Adriano
Stampaggio Via Lanzo 54 C
A.R. Srl
Fallita
Via Volta 4
Fly Srl
Tecnomeccani Automotive Via Volta 6A/C
ca Snc
Pulitura
Via Volta 1A
Nuova V-A-T
metalli
Snc
Costruzione
Via Volta 1C
Chirurgica
app.
Tedino Snc
IHT SRL
10
Silgem
stampaggio
EL.MI. Snc
12
13
14
15
16
17
INDIRIZZO
TELEFONO
Albergo Sunny Alberghiera Via Lanzo 35 011/9689696
Group Srl
Stampaggio Via Lanzo 54 B 011/9689235
Loiacono
9
11
ATTIVITA’
mediche
Forno ad
induzione
011/9689667
gomma
Sicam s.r.l.
Carpenteria
metallica
Via Marconi 15
-
SOSTANZE
TRATTATE/
STOCCATE
18
19
A.R. s.r.l.
Idroplastic
20
Imm. Valcris
s.r.l.
G&G s.n.c
21
25
Isolamenti Via Lanzo 54/c
Lavorazione Via Marconi 35
comp.
plastica
Vuoto
Via Marconi 25
Torneria
22
Via Marconi
27/A
Via Marconi 29
Via Marconi 27
Impresa
Ghigo
edile
costruzioni
23 AESSE s.n.c. Falegnameria Via Marconi 33
24 MG stampaggi Stampaggio Via Marconi 31
INDIRIZZO
PROPRIETA’
26
VIA
GIVOLETTO
8
TECNOPLA
STIC
27
VIA
GIVOLETTO
10
28
VIA
GIVOLETTO
12
29
VIA
GIVOLETTO
12
TECNOPLA
STIC
VIA LANZO
16
BO/TORIEL SALVAGNI
LI
METALLI
SRL
30
DI
SANT’ANGELO
GIUSEPPINA &
C.sNC
TECNOPLA
STIC
DI
SANT’ANGELO
GIUSEPPINA &
C.sNC
TECNOPLA
STIC
DI
SANT’ANGELO
GIUSEPPINA &
C.sNC
DITTA
INSEDIATA
IL
BOTTEGO
NE
IMPR.
INDIVIDUA
LE
GASTALDI
FABRIZIO
LIMOSA
MASSIMO
ATTIVITA’
COMMERCI
O
FERRAMEN
TA E FAI DA
TE
FALEGNAM
ERIA
MAGAZZIN
O PRIVATO
DI
SANT’ANGELO
GIUSEPPINA &
C.sNC
COMMERCI
O ROTTAMI
METALLICI
-
Nessuna
Una cisterna
gasolio
2
2
8-18
8-18
-
Vuoto
-
-
-
Nessuna
4
8-18
-
5 mc legname
50 mq isolanti
5
7-18
-
5 mc legname
2
2
8-18
8-18
Nessuna
SOSTANZE
TRATTATE/
STOCCATE
N.
LAVORATORI
SEDE
DITTA/UFFICI
FASCE
ORARIE
DI
PRESE
NZA
8,3012,30
FERRAMENTA
PICCOLE
ATTREZZATU
RE
3 SOCI
LAVORATORI
15,3019,00
8,3012,30
20 QUINTALI
DI LEGNAME
ARTIGIANO
UNICO
ADDETTO
( NO
DIPENDENTI)
NESSUNA
ATTIVITA’
-
METALLI
3 DIPENDENTI
+ 2 SOCI
LAVORATORI
15,3019,00
8,3012,30
14,0018,00
8,0012,00
14,0018,30
31
VIA LANZO
20
BERTOLOT
TO
FRANCO
C.M.C.
IND.
MECCANIC
A
(MACCHINE
INDUSTRIALI)
4 DIPENDENTI
-
-
VIA LANZO
22
32
VIA LANZO
24
BERTOLOT
TO
FRANCO
COGEI SPA
33
34
35
36
37
VIA LANZO
26
VIA LANZO
28
VIA LANZO
30
VIA LANZO
32
VIA LANZO
34
BERTOLO
TTO
IMPIANTI
ELETTRICI
IMPIANTI
ELETTRICI
TECNO
DESIGN DI
NEGRO
ANDREA
STAMPI DI
CARROZZE
RIA IN
POLISTIRO
LO
FALLITA
FLY S.R.L.
FLY
E.L.C. SRL
FALLITA
E.L.C. SRL
FLY
DESIGNER
FA.RO
E.L.C. SRL
FA.RO
FALLITA
E.L.C. SRL
DELTA
SOUND
NOLEGGIO
–
INSTALLAZI
ONE
IMPIANTI
VISIVI
SINTETIZZA
ZIONE
METALLI –
COSTRUZI
ONE LAME
CARPENTE
RIA
METALLICA
38
VIA LANZO
36
TURMOND
SPA
TURMOND
SPA
VIA LANZO
38
ALFALAVA
L S.S.
COS.TAR
SAS
39
40
VIA LANZO
40
41
SAVARINO
MICHELE &
C. SNC
VIA LANZO
42
CERUTTI/Q
UAGLIA
SCM PRO
DI SCIRE’
MARCO
VIA LANZO
44
CERUTTI/Q
UAGLIA
P.C. –
PONZO
COSTRUZI
ONI
42
43
VIA LANZO
46
44
SAVARINO
MICHELE
& C. SNC
BRUNATTI
VALERIO
GILAC
SOC.
COOP.
FALLITA
OFFICINA
MECCANIC
A
LAVORAZIO
NI
MECCANIC
HE
MATERIALE
ELETTRICO
POLISTIROLO
DITTA
INDIVIDUALE
TITOLARE
UNICO
ADDETTO
8,0012,00
13,0017,00
8,0012,00
13,0018,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APPARECCHI
ATURE AUDIO
E VIDEO
2 DIPENDENTI
+
TITOLARE
9,0013,00
14,3018,30
PLOVERI DI
CARBURO E
TUNGSTENO/
METALLO
DURO
METALLI
FERRO E
ALLUMINIO
METALLI
ATTREZZATU
RA EDILE
BIRRIFICIO
4 DIPENDENTI
MALTO
D’ORZO
LUPPOLO
VETRO
25
DIPENDENTI +
8 SOCI
LAVORATORI
7 DIPENDENTI
+ 1 SOCIO
LAVORATORE
19
DIPENDENTI
7,0012,00
13,0016,00
7,3012,00
13,3017,00
2 ADDETTI
8,00( TITOLARE + 1 12,00
COADIUVANT
E)
13,0017,30
ASS. AL
7,30MOMENTO
12,30
DELL’ACC.
13,3017,30
3 SOCI
10,30LAVORATORI
12,30
16,3019,30
VIA LANZO
46
BRUNATTI
VALERIO
BRUNATTI
VALERIO
45
VIA LANZO
48
REPOLE
GIUSEPPE
REPOLE
46
VIA LANZO
48/A
REPOLE
GIUSEPPE
REPOLE
PRODUZIO
NE
SERRAMEN
TI
ALLUMINIO
LAVORAZIO
NI MARMO
E PUNTO
VENDITA
MARMO
COME
SOPRA
MARMO
DITTA
INDIVIDUALE
7,3012,30
2 SOCI
LAVORATORI
13,3017,30
8,3012,00
4 DIPENDENTI
13,3018,30
8,0012,30
47
13,3018,30
48
VIA LANZO
50
VIA LANZO
52
49
VIA
MARCONI 1
REPOLE
GIUSEPPE
NORDAUT
O TORINO
SRL
PACILIO
GIUSEPPE
REPOLE
NORDAUT
O TORINO
SRL
PLASTIC
50
COME
SOPRA
COMMERCI
O PARTI
MECC.
INDUSTRIA
LI
STAMPAGG
IO
PLASTICA
-
-
COMPONENTI
STICA
MECCANICA
4 DIPENDENTI
+ 2 SOCI
LAVORATORI
PLASTICA
DITTA
INDIVIDUALE
8,3012,30
13,3017,30
8,0012,00
13,0017,00
51
52
VIA
MARCONI 3
ELFA SRL
VIA
MARCONI
3/A
VIA
MARCONI 5
FORTI
RADICI
SRL
CALINDRO
ANGELO
-
53
VIA
MARCONI 5
CALINDRO
ANGELO
CENTRO
LAVAGGI
SNC
AUTOTRA
SPORTI
FABI DI
CASCITEL
LI FABIO
CALINDRO
IMPIANTI
IMPRESA
COSTRUZI
ONI
DEPOSITO
GARAGE
DELL’ATTIV
ITA’
-
IMPIANTI
ELETTRICI
54
55
SOLO
DEPOSITO
VIA
MARCONI 7
MY PARTY
SAS
MY PARTY
SAS
SERVIZI
CATERING
ALIMENTI
MATERIALI
EDILI
-
SEDE IN VIA
MARCONI 13/B
-
1 TITOLARE +
1
COADIUVANT
E
IMPRESA
FAMILIARE
CON 2
ADDETTI (NO
DIPENDENTI)
2 DIPENDENTI
+ 2 SOCI
LAVORATORI
8,0018,00
7,3015,30
56
VIA
MARCONI
7/A
VIA
MARCONI 9
ENTECH
SAS
IMM.RE LA
VALLE SAS
ENTECH
SAS
BRE. FER.
SRL
57
58
59
60
61
62
VIA
MARCONI
11
VIA
MARCONI
11/A
VIA
MARCONI
13/A
VIA
MARCONI
13/B
VIA
MARCONI
15
EDIFICIO
IN
COSTRUZI
ONE
EDIFICIO
IN
COSTRUZI
ONE
CASORZO
MASSIMO
CENTRO
LAVAGGI
SNC
F.M.G. SAS
DEPURAZI
ONE
ACQUE
SMALTIME
NTO
ROTTAMI
FERROSI
MATERIALE
FERROSO
1
DIPENDENTE
+ 1 SOCIO
LAVORATORE
3 DIPENDENTI
+ 2 SOCI
LAVORATORI
8,0012,30
13,3017,00
8,0012,00
14,0017,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CASORZO
MASSIMO
CARPENTE
RIA
METALLICA
CENTRO
LAVAGGI
SNC
SICAM
SRL
MATERIALE
METALLICO
LAVANDERI
A
INDUSTRIA
LE
PRODOTTI
PER
LAVANDERIA
CARPENTE
RIA
METALLICA
FERRO
2 DIPENDENTI
+ TITOLARE
2 DIPENDENTI
+ 2 SOCI
LAVORATORI
15
DIPENDENTI
8,0012,00
14,0018,00
8,0012,00
13,0017,00
8,0012,00
13,0017,00
63
64
65
VIA
MARCONI
17
VIA
MARCONI
19
VIA
MARCONI
19
EDIFICIO
IN
COSTRUZI
ONE
BRANCA
PAOLO
F.Z. SAS
-
-
BRANCA
PAOLO
IMPIANTI
ELETTRICI
STS
INCISO
SRL
STAMPI
PER
MATERIE
PLASTICHE
MAGAZZINO
MATERIALE
ELETTRICO
-
DITTA
INDIVIDUALE
4 DIPENDENTI
+ 2 SOCI
LAVORATORI
-
8,0012,00
13,0017,00
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
VIA
MARCONI
19/A
VIA
MARCONI
23
TEXSPORT
IMM.
VALCRIS
SAS
TEXSPOR
T DI
COLLINO
ALBERTO
PRODUZIO
NE
ABBIGLIAM
ENTO
ADASTRA
SRL
ATTREZZAT
URE
MECCANIC
HE
VIA
GALILEO
FERRARIS
1
VIA
GALILEO
FERRARIS
3
VIA
GALILEO
FERRARIS
5
B.D.M.
PLAST SRL
B.D.M.
PLAST
SRL
SOFFIETTI
DANTE/MA
RIA LUISA
MECCANIC
A
SAVARINO
MARGIOTT
A/NASO
LINEA CAR
VIA
GALILEO
FERRARIS
7
ZANIN/MAR
CHIORI
VIA
GALILEO
FERRARIS
9
VIA
GALILEO
FERRARIS
9/A
MY RED
BEAUTY
SRL
VIA
GALILEO
FERRARIS
11
VETTORI
PIER
PAOLO
VIA
GALILEO
FERRARIS
11/B
COGEI SPA
VIA
GALILEO
FERRARIS
13
B.S. SAS DI
BORGIA
CESARE
B.S. SAS
DI BORGIA
CESARE
VIA GALILEO
FERRARIS
15
MUSSINO
MIRKO
MUSSINO
MIRKO
AUTOTRAS
PORTI
CHD
TUNING
SAS
STAMPAGG
IO MATERIE
PLASTICHE
CARROZZE
RIA
CARROZZE
RIA
2 DIPENDENTI
+ TITOLARE
8,0012,00
4 DIPENDENTI
14,0018,00
8,3012,30
MATERIALE
PLASTICO
VERNICI
VERNICI
7 DIPENDENTI
+ 3 SOCI
LAVORATORI
ALTRA PARTE
DELLA SEDE
OPERATIVA DI
VIA LANZO 40
3 DIPENDENTI
+ 1 TITOLARE
+1
COADIUVANT
E
3 DIPENDENTI
+ TITOLARE
14,0018,00
6,0022,00
8,0012,00
14,0018,00
8,0013,00
14,0018,00
MY RED
BEAUTY
SRL
PRODUZIO
NE
COSMETICI
PLASTOCH
IMICA SNC
VETTORI
PIER
PAOLO
PLASTOC
HIMICA
SNC
SOSTANZE
PER COSMESI
8 DIPENDENTI
+ 1 SOCIO
LAVORATORE
MATERIE
PLASTICHE
DEPOSITO –
SEDE
OPERATIVA
AL CIVICO
11/B
DITTA
INDIVIDUALE
FABBRO
FABBRICAZ
IONE
CONTENIT
ORI IN
PLASTICA
STAMPI
PER
MATERIE
PLASTICHE
TRASPORTI
INTERNAZI
ONALI
MATERIALE
METALLICO
MATERIALE
PLASTICO
MATERIALE
PLASTICO
-
3 DIPENDENTI
+ 2 SOCI
LAVORATORI
9 DIPENDENTI
TITOLARE
UNICO
ADDETTO
-
8,0012,00
14,0017,00
8,0012,00
13,0017,00
7,3019,30
-
Sono evidenziate in colore giallo nella precedente tabella, quelle realtà
produttive che detengono sostanze stoccate in serbatoi pressurizzati, nonché
liquidi facilmente infiammabili: le quantità presenti sono tali da non
rappresentare un pericolo particolare per le persone e le strutture, per cui non
devono essere adottate misure di protezione e prevenzione particolari, se non
quelle previste dalle Norme Tecniche vigenti.
(Vedi allegato 2)
Elementi territoriali e ambientali vulnerabili - caratterizzazione dei ricettori
-
Elementi territoriali
E’ opportuno e significativo porre in evidenza i risultati derivanti da una mappatura degli
elementi territoriali presenti nella porzione di territorio del Comune di Val della Torre
ricadente all’interno della Fascia dei 1000 metri dello Stabilimento Pravisani.
Le persone residenti nella Via Lanzo sono
n.42 persone di cui:
- 5 bambini (età inferiore ai 14 anni)
- 5 anziani (età superiore ai 65 anni)
- 1 portatore di handicap.
All’interno della zona di 1000 metri considerata, l’unico elemento territoriale vulnerabile è
il “Vald – Hotel”, di cui si riporta la caratterizzazione.
CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI
Descrizione:
ALBERGO+RISTORANTE
Nome proprio:
VALD-HOTEL
Indirizzo
VIA LANZO N. 35
Comune
VAL DELLA TORRE
Tipologia:
FABBRICATO SINGOLO
Capienza max:
250 PERSONE
Limitata capacità
mobilità:
Frequentazione:
di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE
GIORNALIERA
Categoria/sottocategoria
territoriale:
CATEGORIA “C”
Note:
STRUTTURA RICETTIVA
Ente responsabile:
SOC. SUNNY GROUP S.R.L. – VIA LANZO 35, VAL DELLA
TORRE
NOVEMBRE 2009
Data ultima modifica
Sono di seguito riportati gli schemi planimetrici estratti da Piano di emergenza esterna
vigente, in grado di evidenziare gli elementi territoriali insistenti e prossimi all’azienda
Pravisani posti nei comuni limitrofi compreso il comune di Val della Torre; - allegato n. 5;
nonché la carta di sintesi
- allegato n. 6 riportante gli elementi vulnerabili ambientali
insistenti nei comuni limitrofi, oltre alla carta dell’analisi delle reti tecnologiche sempre
prossime – allegato n. 7.
Gli elementi territoriali vulnerabili insistenti nel comune di Val della Torre sono riportati
nell’apposita cartografia di sintesi (allegato n. 9), tavola di inquadramento generale ove
sono riportati gli elementi sensibili posti nelle vicinanze ma non ricompresi nella fascia dei
1000 metri. Gli obiettivi individuati sono la scuola G. Astrua, la chiesetta con relativo
spazio a piazzetta antistante, uno spazio per il mercato settimanale, ed infine un piccolo
centro sportivo posto lungo la S.P. n. 181. Di tali elementi sono state predisposte idonee
schede di caratterizzazione.
- Elementi ambientali
Dall’analisi del tessuto circostante, la fascia dei 1000 metri considerati non interagisce con
aree di pregio o di interesse ambientale; un ambito caratterizzato da ampi spazi a verde
trattati a prato o boschetti spontanei. A fronte di tale lettura del territorio non si
evidenziano elementi ambientali sensibili oggetto di possibile caratterizzazione.
(Vedi documento 2)
(Vedi allegati 5, 6, 7, 8, 9)
SCHEDE RELATIVE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI
CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI
Descrizione:
CHIESA
Nome proprio:
CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DELLA SPINA
Indirizzo
VIA ASTRUA S.N.C.
Comune
VAL DELLA TORRE
Tipologia:
FABBRICATO SINGOLO
Capienza max:
150 PERSONE
Limitata capacità
mobilità:
Frequentazione:
di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE
SETTIMANALE
Categoria/sottocategoria
territoriale:
CATEGORIA “C”
Note:
CHIESA PARROCCHIALE – DUE FUNZIONI RELIGIOSE: UNA
SABATO SERA ED UNA DOMENICA MATTINA; OCCASIONALI
FUNERALI DURANTE LA SETTIMANA
PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA SPINA – VIA ASTRUA
4 , VAL DELLA TORRE
NOVEMBRE 2009
Ente responsabile:
Data ultima modifica
CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI
Descrizione:
IMPIANTO SPORTIVO
Nome proprio:
ACQUA GAIA
Indirizzo
VIA GRANDE TORINO 8
Comune
VAL DELLA TORRE
Tipologia:
CENTRO SPORTIVO
Capienza max:
150 PERSONE
Limitata capacità
mobilità:
Frequentazione:
di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE
STAGIONALE
Categoria/sottocategoria
territoriale:
CATEGORIA “B”
Note:
SPAZIO APERTO STAGIONALMENTE CON FABBRICATO A
BAR E SPOGLIATOI
SOC. LA CICALA S.A.S. DI MERLO RICCARDO & C. – VIA
GRANDE TORINO 8 , VAL DELLA TORRE
NOVEMBRE 2009
Ente responsabile:
Data ultima modifica
CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI
Descrizione:
SCUOLA ELEMENTARE
Nome proprio:
G. ASTRUA
Indirizzo
VIA GIVOLETTO 2 – LOCALITA’ BRIONE
Comune
VAL DELLA TORRE
Tipologia:
SCUOLA
Capienza max:
250 PERSONE (ATTUALMENTE NON PIU’ DI 150)
Limitata capacità
mobilità:
Frequentazione:
di MINORE DI 25 PERSONE
GIORNALIERA
Categoria/sottocategoria
territoriale:
CATEGORIA “A”
Note:
Ente responsabile:
SCUOLA ELEMETARE COSTITUITA DA DUE CORPI DI
FABBRICA ADIACENTI E COLLEGATI DA UN PASSAGGIO
PEDONALE SOSPESO -“ PONTE PEDONALE”COMUNE DI VAL DELLA TORRE
Data ultima modifica
NOVEMBRE 2009
CARATTERIZZAZIONE DEI RICETTORI
Descrizione:
MERCATO RIONALE
Nome proprio:
Indirizzo
VIA ASTRUA (PARTE PIAZZA)
Comune
VAL DELLA TORRE
Tipologia:
AREA CON CONCENTRAZIONE DI PERSONE ALL’APERTO
Capienza max:
MINORE DI 100 PERSONE
Limitata capacità
mobilità:
Frequentazione:
di DATO NON CONOSCIUTO/NON PREVEDIBILE
UNA VOLTA LA SETTIMANA (VENERDI’ ORE 7,00 – 13,00)
Categoria/sottocategoria
territoriale:
CATEGORIA “C”
Note:
Ente responsabile:
MERCATO RIONALE ALL’APERTO CON POSTAZIONI < 10
UNITA’
COMUNE DI VAL DELLA TORRE/PRIVATI
Data ultima modifica
NOVEMBRE 2009
Elaborazione delle aree di danno
Scenari incidentali di riferimento
Per l’elaborazione del presente Elaborato Tecnico RIR, gli scenari incidentali considerati
sono quelli identificati e ipotizzati dal gestore nel Rapporto di Sicurezza e valutati dal
Comitato Tecnico Regionale in sede di istruttoria tecnica. Tali scenari sono stati utilizzati
per la stesura del Piano di Emergenza Esterna aggiornato in data 12/10/2010 e sono
riassunti nella tabella seguente.
(Vedi allegato – Scenari incidentali validati dal CTR)
Analizzando nello specifico i possibili scenari incidentali, e differenziando gli stessi a fronte
di esplosioni relative ai fabbricati costituenti l’insediamento Pravisani, si è adottato lo
scenario più pericoloso, quello determinato dall’esplosione della casamatta definita con la
lettera D (vedi Allegato 10), dal quale derivano gli effetti maggiori sul territorio di Val della
Torre (vedi allegato 10 A).
In applicazione della tabella 3a, art. 6.3.1 del D.M. 09/05/2001, di seguito riportata,
Tabella 3a– Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
Classe di probabilità
degli eventi
Categoria di effetti
Elevata letalità
Inizio letalità
Lesioni irreversibili
Lesioni
reversibili
< 10-6
DEF
CDEF
BCDEF
ABCDEF
10-4 – 10-6
EF
DEF
CDEF
BCDEF
10-3 – 10-4
F
EF
DEF
CDEF
> 10-3
F
F
EF
DEF
le categorie territoriali compatibili in funzione delle categorie di effetti sono le seguenti:
- Elevata letalità – categoria compatibile F; (distanza massima dal centro di pericolo
42 m)
- Inizio letalità – categoria compatibile F; (distanza massima dal centro di pericolo
141 m)
-
Lesioni irreversibili – categorie compatibili EF; (distanza massima dal centro di
pericolo 250 m)
-
Lesioni reversibili – categorie compatibili DEF; (distanza massima dal centro di
pericolo 506 m)
Non è stato necessario applicare la sovrapposizione degli effetti delle aree di danno, con la
relativa valutazione delle nuove frequenze di accadimento, in quanto tutti gli scenari
ricadono già nella classe di probabilità più elevata. Per il Comune di Val della Torre, le aree
di danno associate all’esplosione della casamatta “D”, racchiudono quelle degli altri scenari
incidentali (vedi allegato 10 A).
Oltre alle aree di danno ricavate dall’analisi degli eventi incidentali, vengono introdotte due
aree di pianificazione aggiuntive: l’area di esclusione e l’area di osservazione, maturando
nel contempo quale condizione pratica scaturisca dalla sovrapposizione di dette aree con il
territorio esistente.
Per area di esclusione, in presenza di eventi energetici (incendi od esplosioni), si intende
l’area circostante un’attività produttiva, determinata ampliando di 100 metri l’area di
danno più estesa.
Per area di osservazione si intende l’area più vasta intorno all’attività produttiva,
identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la
popolazione nell’eventualità di un’emergenza industriale. Quest’area coincide in prima
battuta con l’area più estesa considerata nel Piano di Emergenza Esterna della ditta
Pravisani, ed identificata sul terreno per un’estensione di 1000 m dalla casamatta “D”ed è
stata opportunamente calibrata sugli elementi morfologici, viari, nonché sugli insediamenti
esistenti, includendo quelli significativi situati a margine dell’area stessa.
I documenti propedeutici alla definizione di tali aree risultano essere la Variante al PTCP
della Provincia di Torino di adeguamento al d.m. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi in
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante” , approvata dalla Regione con Del. Cons. Reg.le n. 23-4501
del 12/10/2010 e le “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della
pianificazione territoriale” approvate con D.G.R. n. 17-377 del 26/7/2010.
(Vedi allegato 10, 10A)
Compatibilità territoriale
Le aree di danno individuate per il Comune di Val della Torre, insistono su porzioni di
territorio con destinazione ad uso agricolo (AE), che risulta compatibile con le categorie
territoriali ammissibili.
Nell’area di esclusione risultano incompatibili per definizione le categorie A e B di cui al
D.M. 09/05/2001. Poiché le destinazioni d’uso in esso ricadenti risultano AE (area ad uso
agricolo), ed AIN (area per impianti industriali ed artigianali di nuovo insediamento), anche
queste risultano compatibili.
Infine, nell’area di osservazione, non essendo previste limitazioni di insediamento per
specifiche categorie territoriali, le destinazioni d’uso che in essa ricadono risultano
evidentemente compatibili.
Conclusioni
Nella redazione della Variante strutturale al PRGC vigente del Comune di Val della Torre, ci
si è posti l’obiettivo di salvaguardare nel complesso le porzioni di territorio ora non invase
da strutture o con vocazione strettamente agricolo forestale; un principio che legato alla
presenza della Ditta Pravisani, limitrofa al comune di Val della Torre, pone in evidenza la
consapevolezza di non voler agire sul territorio con forza ma tendendo a conservare i
caratteri intrinseci che ogni luogo ha costruito nel tempo. La non presenza di alcuna
struttura ma la conservazione come principio, nel processo di pianificazione del territorio
interessato dalle aree di danno della Ditta Pravisani, pone oggi il Comune nella condizione
di non dover adeguare strutturalmente previsioni di insediamenti sia residenziali che
produttivi, ciò perché questo già maturato nell’ambito dello studio del territorio ed
ampiamente radicato in altre zone del complesso territoriale.
Non vi è la necessità di ricorrere a prescrizioni particolari, in quanto le destinazioni d’uso
già previste e quelle in previsione risultano compatibili con quelle prescritte a seguito
dell’analisi effettuata.
Per chiarezza è indispensabile sottolineare che per scelte strategiche di piano si è optato
normativamente di considerare quale fascia di inedificabilità assoluta (Area di danno 1),
l’ambito determinato dai 250 metri di raggio con centro sul fabbricato identificato in
planimetria con la lettera D, e costituente deposito dell’insediamento Pravisani (vedi
allegato 10).
Scelta che, per il principio di cautela, supera i concetti espressi dall’applicazione della
tabella 3a del D.M. 09/05/2001 - art. 6.3.1. liberandosi dai presupposti delle categorie
territoriali compatibili, privilegiando per il territorio comunale una strategia pianificatoria di
sicurezza.
Nella fascia – 250 m/506 m - (Area di danno 2), su cui ricadono gli effetti di “lesioni
reversibili”, pur la Norma ammettendo insediamento di categorie compatibili con le lettere
DEF, il Comune di Val della Torre, per vocazione e caratteristiche intrinseche del territorio,
ammette e prevede normativamente solamente edifici ad uso agricolo, essendo il contesto
definito:”AE – aree ad uso agricolo”.
Previsioni queste che, in maniera cautelativa, rientrano nelle categorie territoriali
compatibili, restringendo volutamente il campo di azione e presupponendo una
conservazione del territorio quasi inalterata.
Nell’area di esclusione – 506m/606m – sono presenti le destinazioni d’uso AE (aree ad uso
agricolo) ed una piccola porzione di AIN2 (area per impianti industriali ed artigianali di
nuovo insediamento), entrambe compatibili con le categorie territoriali ammesse. Essendo
la porzione di AIN2 ricadente in tale fascia davvero esigua, si è scelto, per svincolarla da
eventuali limitazioni di cui dover tenere conto in fase progettuale, di dichiararla
inedificabile.
Infine, l’area di osservazione, sulla quale non vi sono limitazioni di utilizzo preventive, è
stata estesa fino alla massima area di pianificazione considerata nel P.E.E. (1000 metri
dalla casamatta “D”), ricomprendendo per omogeneità tutta l’area AI, l’area AIN3, tutta
l’area CONr, ed interamente tutte quelle particelle catastali che anche solo parzialmente in
essa ricadono.
Nelle quattro fasce di vincolo individuate nel presente elaborato, oltre alle limitazioni di
utilizzo discendenti dall’applicazione dalla tabella 3a del D.M. 09/05/2001 - art. 6.3.1., e
riguardanti le categorie territoriali compatibili, dovranno essere rispettati gli accorgimenti
gestionali e progettuali contenuti nelle relative Norme Tecniche di Attuazione.
Tali accorgimenti hanno l’obiettivo di: regolamentare gli interventi edilizi al fine di
rispettare
i
criteri
di
pianificazione
dell’emergenza;
favorire
intrinsecamente sicura; governare l’incremento di carico antropico.
una
progettazione
ALLEGATI – ESTRATTI DALLE NTA
DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC
ESTRATTO DALLE NTA
Art. 17 Destinazioni d'uso ammesse nelle aree industriali ed
artigianali
Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche consentite nelle parti del territorio a destinazione
industriale sono limitate agli usi descritti nel presente articolo onde garantire: viabilità di
transito e di penetrazione interna idonea e rapportata alla funzionalità della viabilità
esistente; adeguati impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
sufficienti aree destinate ad attrezzature di servizio di adempimento degli standards
regionali; adeguato rifornimento idrico non in contrasto con i sistemi di irrigazione
superficiale a servizio dell'agricoltura o con le prese d'acqua per il rifornimento idrico degli
abitanti.
Per le parti del territorio di tipo A.I.,A.I.N.1 ,A.I.N.2, A.I.N.3 e A.I.N.4 sono ammesse le
seguenti destinazioni:
a) gli impianti industriali e/o comunque produttivi a questi assimilati quali ad esempio:
l'artigianato con caratteristiche di produzione industriale o sussidiaria all'industria o
comunque non di servizio agli insediamenti residenziali;
b) i magazzini per la conservazione ed il commercio all'ingrosso di prodotti agricoli ovvero
locali per la trasformazione dei prodotti agricoli;
c) le attività generali di servizi alla circolazione (depositi di carburante, grandi officine di
riparazione e manutenzione degli autoveicoli, ecc.) oppure di ricovero del tipo
particolare di autoveicoli, autorimesse autopullman, autocarri e simili, depositi di
roulottes, attività di autodemolizione;
d) i locali destinati alle attività distributive come ad esempio magazzini per lo stoccaggio
della merce;
e) i locali destinati ad uffici quali sede od agenzie di attività commerciali, professionali,
finanziarie, amministrative, direzionali, mutualistici, assistenziali, previdenziali e
sindacali;
f)
le installazioni destinate ad attività di servizio alla circolazione quali:
.
impianti di distribuzione del carburante;
.
officine di riparazione di veicoli;
.
attrezzature minime per il ristoro per gli utenti della strada, annesse agli impianti
di cui ai punti precedenti;
.
autorimesse pubbliche e/o private;
g) le attrezzature destinate ad attività a servizio per la gestione aziendale, quali locali per
ristoro, servizi sociali per dipendenti, ecc.;
h) le attrezzature pubbliche o riservate ad attività collettive di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.
i)
I locali destinati alla vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti oggetto di produzione
diretta dell’insediamento la cui sede è posta nell’ambito industriale del sito. Per le attività
sopra citate, la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti
di carattere commerciale e direzionale è stabilita dalla Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
comma 3 art. 21. In conformità a quanto disposto dal comma 5, art. 5 degli “ Indirizzi
generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al
dettaglio”, di cui al D.C.R. 29/10/1999 n. 563/13414, la superficie di vendita annessa ad
attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza
nello stesso immobile, nel quale avviene la produzione e riferirsi esclusivamente ai prodotti
dell’azienda. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato e
cioè non deve superare mq. 150.
l)
i locali per l'abitazione del proprietario o del direttore o del custode se trattasi di
industria, che dovranno rispettare il rapporto di 1/4 tra superficie utile abitabile e
superficie utile industriale con un massimo di mq 150 di superficie utile. I suddetti locali
dovranno essere esclusivamente realizzati accorpati all’edificio produttivo;
In particolare sono escluse le industrie nocive o pericolose, le discariche e gli impianti di
smaltimento rifiuti solidi urbani, l'edilizia residenziale oltre quella sopraindicata, i grandi
magazzini di vendita al minuto.
Per la parte di territorio A.I.N.4, destinata alla ricollocazione di una attività
produttiva nel campo della ricerca e produzione di attrezzature biomedicali è
ammesso l’utilizzo esclusivo per tale destinazione e l’impossibilità di insediare
attività diverse o di frazionare le unità produttive previste senza l’assenso
dell’amministrazione.
Considerate le particolari caratteristiche dei fabbricati industriali ed artigianali, la modifica
dei piani di campagna preesistenti e di conseguenza gli eventuali riporti, potranno
raggiungere un’altezza massima di mt. 2. In tal caso, i muri di sostegno e recinzione
rispetto alle proprietà confinanti, potranno raggiungere l’altezza massima di mt. 2.00 con
sovrastante cancellata di mt. 1.
Art. 22 Fasce e zone di rispetto
A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno ai centri
edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, pari a quanto disposto dal
D.M. 1/4/68 n. 1404 e dal nuovo codice della strada di cui al D.L. 30/04/92 n. 285, che
garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali
allacciamenti.
Le aree comprese fra i cigli delle strade esistenti o di progetto di P.R.G.C. e le linee di
arretramento con esclusione di quelle poste in corrispondenza e agli incroci e biforcazioni,
con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 5 del D.M. 1° marzo 1968 n. 1404,
potranno essere utilizzate dai proprietari per i seguenti scopi:
-
formazione di parcheggi di superficie conteggiabile ai fini dell'art. 18 della Legge
6.8.1967 n. 765 e conteggiabile in sede di piano urbanistico esecutivo ai fini
dell'articolo 3, comma d) del D.M. 2.4.1968 n. 1444;
-
formazione di verde privato o consortile, conteggiabile ai fini di quanto prescritto nelle
presenti norme;
-
pergolati e superfici attrezzate per il gioco, ricreative o simili;
-
impianti di urbanizzazione primaria;
-
impianti di distribuzione dei carburanti e tutti gli altri manufatti di cui alla circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 5980 del 30.12.70;
-
per i fabbricati esistenti nelle aree di rispetto saranno ammesse opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione
conservativa nonché realizzazione di opere per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie di cui all'art. 51 soltanto mediante sopraelevazione.
Nelle fasce di rispetto, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi
produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a:
percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello
stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa
del Piano Regolatore Generale prevede che in dette fasce, a titolo temporaneo, possa
essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante
opportunamente intervallati, nonché impianti sportivi se conformi ai caratteri dettati
dall’indagine idrogeologica del sito.
Le zone di rispetto dei cimiteri definite dal Piano Regolatore Generale hanno una
profondità di metri 150. In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni; sono tuttavia
ammesse per gli edifici esistenti la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, la
ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione conservativa e l’utilizzo dei disposti degli artt.
48, 49 e 51, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, - anche attrezzati, o
di colture arboree industriali e di impianti sportivi. E’ inoltre consentita, in prossimità dei
cimiteri l’installazione di chioschi prefabbricati con caratteristiche estetiche come per gli
edifici delle aree RT destinati alla vendita di fiori e di superficie utile non superiore a 25
mq.
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed
infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di
rete per l'erogazione di pubblici servizi.
Unicamente ai fini dell'applicazione dei disposti del D.L. 30.04.1992 n. 285 si intende per
centro abitato la perimetrazione di cui alla D.G. n. 154 del 23.06.1993, pertanto la fascia
di rispetto delle strade provinciali fuori centro abitato avrà come previsto dal D.L. 285 una
profondità di m. 30.
Art. 22/1 - Aree di pianificazione della ditta Pravisani S.p.a.
A seguito dell’analisi riportata sull’Elaborato Tecnico RIR, sono state
individuate le seguenti fasce di territorio appartenenti al Comune di Val
della Torre su cui ricadono gli effetti del deposito di esplosivi della ditta
Pravisani S.p.a., sito nel Comune di Givoletto, e dunque sottoposte a
specifiche regole di pianificazione.
Area di danno 1: Porzione di territorio a forma di corona circolare
ricompresa tra i confini comunali e l’arco di circonferenza con centro sulla
casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggio di 250 metri.
Nella porzione di territorio così individuata, sono ricomprese le aree di
danno per:
o
Elevata letalità (compatibili gli elementi territoriali ricompresi nella
categoria territoriale F così come definita nella tabella 1 del DM 9
maggio 2001 );
o
Inizio letalità (compatibili gli elementi territoriali ricompresi nella
categoria territoriale F così come definita nella tabella 1 del DM 9
maggio 2001);
o
Lesioni irreversibili (compatibili gli elementi territoriali ricompresi
nelle categorie territoriali E ed F così come definite nella tabella 1 del
DM 9 maggio 2001);
così come determinate nell’analisi effettuata nell’ambito dell’Elaborato
Tecnico RIR.
In base al principio di cautela, l’intera area di danno 1 è sottoposta a
inedificabilità assoluta.
Area di danno 2: Porzione di territorio a forma di corona circolare
ricompresa tra i confini comunali e gli archi di circonferenza con centro sulla
casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggi di 250 metri e di 506 metri.
La porzione di territorio individuata coincide con l’area di danno per “Lesioni
reversibili”, così come determinata nell’Elaborato Tecnico RIR. In tale area
risultano compatibili gli elementi territoriali ricompresi nelle categorie
territoriali D, E ed F così come definite nella tabella 1 del DM 9 maggio 2001
e quelli ad esse riconducibili non esplicitamente citati nella tabella stessa.
Tutti gli interventi che verranno realizzati in tale area dovranno rispettare le
indicazioni e i criteri di pianificazione dell’emergenza contenuti nel Piano di
Emergenza
Esterna
della
Ditta
Pravisani
in
vigore
al
momento
dell’intervento.
Inoltre, per i manufatti edilizi di nuova costruzione e per quelli presenti
soggetti a modifiche, ampliamenti o manutenzione straordinaria si dovranno
prevedere
accorgimenti,
nell’ambito
dei
materiali
e
delle
tecniche
costruttive impiegate, per far si che tamponamenti, serramenti e strutture
sia verticali che orizzontali, siano di idonea resistenza nelle condizioni di
rischio traducibili con esplosioni derivanti dalla ditta Pravisani S.p.A..
Dovranno
essere
altresì
applicate
le
seguenti,
ulteriori
attenzioni
progettuali:
- prevedere un muro di separazione sul lato rivolto verso lo stabilimento
Pravisani di altezza non inferiore a 2.50 metri;
- minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato rivolto verso
lo stabilimento Pravisani.
Area di esclusione: Porzione di territorio a forma di corona circolare
ricompresa tra i confini comunali e gli archi di circonferenza con centro sulla
casamatta D dello stabilimento Pravisani e raggi di 506 metri e di 606 metri.
In tale area risultano incompatibili gli elementi territoriali ricompresi nelle
categorie territoriali A e B così come definite nella tabella 1 del DM 9 maggio
2001 e quelli ad esse riconducibili non esplicitamente citati nella tabella
stessa.
Tutti gli interventi che verranno realizzati in tale area dovranno rispettare le
indicazioni e i criteri di pianificazione dell’emergenza contenuti nel Piano di
Emergenza
Esterna
della
Ditta
Pravisani
in
vigore
al
momento
dell’intervento.
La porzione di area AIN2 ricadente nell’area di esclusione, data l’esiguità, è
sottoposta ad inedificabilità assoluta, potendo così trattare in maniera
omogenea tutta la restante parte dell’area AIN2, ricadente interamente
nell’area di osservazione.
Devono inoltre essere osservate le seguenti attenzioni progettuali:
- prevedere un muro di separazione sul lato rivolto verso lo stabilimento
Pravisani di altezza non inferiore a 2.50 metri;
- minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato rivolto verso
lo stabilimento Pravisani.
Area di osservazione: Porzione di territorio a forma di corona circolare
Porzione di territorio a forma di corona circolare ricompresa tra i confini
comunali egli archi di circonferenza con centro sulla casamatta D dello
stabilimento Pravisani e raggi di 606 metri e di 1000 metri, ed estesa per
omogeneità a tutta l’area AI, all’area AIN3, a tutta l’area CONr e
interamente quelle particelle catastali che anche solo parzialmente in essa
ricadono.
Tutti gli interventi che verranno realizzati in tale area dovranno rispettare le
indicazioni e i criteri di pianificazione dell’emergenza contenuti nel Piano di
Emergenza
Esterna
della
Ditta
Pravisani
in
vigore
al
momento
dell’intervento.
Per le nuove attività produttive da insediare e per quelle da reinsediare, così
come per le modifiche di quelle esistenti, il proponente dovrà procedere ad
una valutazione di compatibilità, assoggettata ad autorizzazione comunale,
sulla base dell’acquisizione delle seguenti informazioni: tipo di attività, ciclo
di lavorazione e sostanze impiegate, sistemi di stoccaggio, materiali di
lavorazione, merce posta a deposito con le relative quantità di deposito,
impatto sulla viabilità.
Per le aree produttive di nuovo impianto AIN1, AIN2 e AIN3, per le quali è
prevista la formazione di specifici strumenti urbanistici esecutivi (PIP), è
richiesto ai proponenti:
- la redazione di piani di emergenza interni, condivisi al fine di garantire un
coordinamento delle attività di intervento in caso di emergenza;
- la dotazione dell’area produttiva di servizi comuni per la gestione delle
emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento,
ecc.).
- la realizzazione di una duplice viabilità per l’accesso dei mezzi di
emergenza e una viabilità interna adeguata per gestire eventuali
evacuazioni.
Nel caso di cambi di destinazioni d’uso per le aree ricadenti nell’area di
osservazione, si dovrà procedere ad una attenta valutazione e progettazione
di quegli elementi territoriali che si contraddistinguono per l’elevato carico
antropico.
Nota (Tabella 1 - DM 9 maggio 2001 )
TABELLA 1 – Categorie territoriali
CATEGORIA A
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a
4,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi,
asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali,
ecc. (oltre 500 persone presenti).
CATEGORIA B
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra
4,5 e 1,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi,
asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali,
ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per
servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di
pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se
si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).
CAREGORIA C
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra
1,5 e 1 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per
servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di
pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se
si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo
settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).
CATEGORIA D
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra
1 e 0,5 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o
altri eventi periodici, cimiteri, ecc..
CATEGORIA E
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a
0,5 m3/m2.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
CATEGORIA F
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista
l'ordinaria presenza di gruppi di persone.
Art. 55 CON: AREE DI CONSERVAZIONE EDILIZIA
Modalità d'intervento
Sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con modesti ampliamenti (interventi
una –tantum), di cui all’art.51 delle presenti norme.
Nelle aree CON è ammessa per gli edifici non di pregio realizzati successivamente al 1950
la demolizione e ricostruzione attraverso anche la rilocalizzazione dell’edificio nel rispetto
delle regolari distanze dai confini di proprietà (5 mt) pur sempre nel rispetto delle
medesime volumetrie, altezze e misure. Nella fase di ricostruzione è comunque ammessa
la sopraelevazione dei tetti al colmo ed all’imposta fino ad un massimo di mt. 1 per
conseguire le altezze minime interne previste dal D.M. 05.07.1975 e l’utilizzo delle
possibilità di ampliamento di cui all’art. 51. Tale intervento è subordinato inoltre al rispetto
dei disposti di cui al D.L. 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento. Nella fase di
ristrutturazione è ammesso per gli edifici residenziali la modifica del tetto con
raggiungimento della sagoma limite prevista dall’art. 39.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. n°9 del 29/04/2003 le disposizioni sul recupero dei
rustici non si applicano nelle aree CON trattandosi di edifici già compresi in aree
residenziali di trasformazione.
E' consentita l'edificazione di bassi fabbricati e tettoie ai sensi degli art. 48 e 49 delle
presenti norme.
E' inoltre consentito il cambio di destinazione d'uso di locali accessori alla residenza
(garages, magazzini, cantine, depositi ecc.) in locali residenziali, anche con la creazione di
nuove unità immobiliari, alle seguenti condizioni:
-
tali locali devono fare parte dello stesso edificio in cui sono ubicati i locali residenziali;
-
siano rispettate le norme di abitabilità e di igiene edilizia stabilite per i locali
residenziali; è ammesso il mantenimento dell’altezza interna dei locali con un minimo
di mt. 2.40.
-
gli edifici in cui sia avvenuto il cambio di destinazione d'uso di cui sopra, non possono
beneficiare dell'aumento di cui al 1° comma del presente articolo, inoltre tale cambio
di destinazione d'uso concesso una-tantum, dovrà essere realizzato con concessione
convenzionata o con atto d’obbligo ai sensi 5° comma art. 49 L.R. 56/77 e s.m.i.
Allo stesso modo, edifici dove siano già state utilizzate le possibilità di ampliamento di cui
all’art. 51 non possono beneficiare del cambio di destinazione d’uso delle SNR salvo nei
casi in cui l’ampliamento di cui all’art. 51 sia già stato realizzato con trasformazione di SNR
preesistenti.
Nelle aree CONr e CONr1 è ammesso l’intervento come da specifiche precedentemente
dettate per lo stesso ambito per i soli fabbricati residenziali, previa formazione di
strumento esecutivo urbanistico quale il PECLI di iniziativa privata, individuante a carattere
generale gli interventi in previsione di ampliamento e le opere di urbanizzazione primaria
da realizzarsi. L’attuazione dello strumento urbanistico esecutivo è ammessa con
l’adesione al 50% dei proprietari dell’intera area di intervento. Solo le opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria per i fabbricati residenziali nelle aree CONr e
CONr1 non sono assoggettate a strumento urbanistico esecutivo.
Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso CONr e ricadenti nelle aree
di pianificazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda alle specifiche
indicazioni riportate all’Art.22/1.
Art. 57 A.E; AREE AD USO AGRICOLO
Modalità d'intervento
Sono ammesse nuove edificazioni operazioni di manutenzione straordinaria, restauro,
ristrutturazione conservativa e di ristrutturazione edilizia destinate sia alla residenza che
alle infrastrutture inerenti le attività agricole secondo le norme di cui all'art. 18 delle
presenti norme, purché la concessione venga rilasciata ad aventi titolo secondo i disposti
dell'art.12, legge 9/5/1975 n. 153.
Prescrizioni particolari
In tale ambito normativo sono presenti manufatti edilizi prevalentemente con impianto a
corte chiusa ,oppure manufatti organizzati in linea con corte o aia su uno o più fronti. La
composizione degli elementi di facciata quali aperture, allineamenti, fasce marcapiano ,
dovrà tenere conto, in fase progettuale, degli allineamenti già esistenti, in caso di
preesistenze, nonché dei rapporti dimensionali, delle bucature, del rapporto tra pieno e
vuoto che esse realizzano sulla massa muraria, dell’aggetto dei balconi, cornici, mensole e
cornicioni, della presenza di zoccolature, delle finiture. Eventuali decorazioni pittoriche,
così come edicole votive, dovranno essere conservate e restaurate. Le murature esterne
dovranno essere in laterizio pieno, a vista, o intonacate, pietra a vista, blocchi in cemento,
in legno.
Stesse prescrizioni si pongono per gli edifici di nuova realizzazione, ove la composizione
delle facciate, l’organizzazione planimetrica dell’immobile, l’utilizzo dei materiali dovrà
corrispondere alle linee guida definite dai manufatti presenti sul territorio ed in merito
descritte.
I balconi, davanzali e soglie dovranno essere in pietra naturale non lucidata, a spacco o,
eventualmente in legno secondo le caratteristiche dell’edificio interessato dall’ intervento di
ristrutturazione edilizia; sono inoltre ammessi in tale fase balconi con soletta in cemento
armato ma avente spessore non superiore ai cm. 12. I serramenti esterni di porte, portoni
e finestre, le ante di oscuramento di queste ultime dovranno essere in legno naturale
scuro tinto o verniciato; non sono ammesse tapparelle avvolgibili, saracinesche metalliche,
serramenti in alluminio , ferro e pvc. Le cornici alle aperture sui fronti sono ammesse dove
queste siano un elemento caratterizzante; le cornici in intonaco sono sempre ammesse.
Le zoccolature degli edifici potranno essere eseguite in pietra naturale a spacco di
spessore minimo 6 cm poste in verticale, in altenativa è possibile prevedere la protezione
della parte bassa del fabbricato con intonaco a base cementizia ad alto contenuto di
cemento per un‘ altezza complessiva di cm.60. In presenza di murature in pietra a vista
queste vanno sempre conservate nella originaria tessitura provvedendo alla necessaria
pulizia e ripresa dei giunti. Nel trattamento delle superfici intonacate sia che si tratti di
edifici soggetti a ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia che si tratti
di interventi di nuova edificazione, vanno utilizzati intonaci a calce e le coloriture realizzate
con tinte naturali quali terre naturali e polvere di pietra; ciò utilizzando gamme di colore
avorio, ocra, giallo chiaro, ambra. Non è ammesso l’utilizzo di
intonaci cementizi o
sintetici, né l’uso di tinte a base di resine sintetiche; è altresì vietata la realizzazione di
intonaci con trattamento a falso rustico, lacrimati, graffiati,a buccia d’arancia e simili.
In area agricola vincolata è ammessa l’edificazione di nuovi edifici a carattere agricolo
secondo quanto disposto nei precedenti paragrafi , nonché è ammessa la demolizione di
porzione dei manufatti esistenti per un percentuale non superiore al 50% dei fabbricati
esistenti ed il rifacimento degli stessi secondo le prescrizioni particolarti dettate dal
precendente comma. Anche per gli edifici a carattere non residenziale non è ammessa
l’edificazione secondo criteri standard di prefabbricazione ma i manufatti dovranno essere
realizzati secondo schemi e procedure di realizzazione classici nel rispetto degli antichi
insediamenti agricoli cogliendo dalle preesistenze i caratteri principali.
Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso AE e ricadenti nelle aree di
pianificazione
dello
stabilimento
indicazioni riportate all’Art.22/1.
Pravisani,
si
rimanda
alle
specifiche
Art. 58 A.F : AREE AD USO AGRICOLO-FORESTALE
Modalità d'intervento
Sono ammesse operazioni edilizia destinate sia alla residenza a carattere solo stagionale ai
ricadenti nei disposti di legge n. 153 del 9.5.1975 sia alle infrastrutture inerenti le attività
agricole.
Sono ammesse le concessioni di ristrutturazione edilizie di tipo A per alloggi, stalle, ovili,
ecc. unicamente agli imprenditori agricoli a titolo principale.
Le concessioni edilizie, rilasciate ai soggetti di cui alla legge 9.5.1975 - n. 153 ed ammesse
per edifici ad uso residenziale, sono in rapporto ad una densità fondiaria massima di 0,001
mc/mq e superficie massima coperta pari ad 1/500 dell'area totale di proprietà.
Per le infrastrutture agricole è ammessa una superficie coperta massima pari a 1/200
dell'area totale di proprietà.
Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso AF e ricadenti
nelle aree di pianificazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda
alle specifiche indicazioni riportate all’Art.22/1.
0.0.1. Art. 59
AI: AREE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI CONSOLIDATE
Modalità d'intervento
Sono ammesse operazioni edilizie di nuovo impianto se inserite all'interno del Piano di
Riordino dell'intera area.
Per gli impianti esistenti sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria e ristrutturazione, se la superficie coperta totale esistente non supera 1/2
della superficie del lotto di pertinenza sono ammessi ampliamenti sino al raggiungimento
di tale limite, purché gli impianti stessi vengano corredati - se non lo sono - di opportuni
parcheggi privati ad uso pubblico nella misura di mq 4 per ogni addetto. Ai sensi dell’art. 1
comma 8 della L.R. n° 21 del 06/08/1998 le disposizioni sul recupero dei sottotetti non si
applicano nell’area AI in considerazione della tipologia degli edifici e delle destinazioni
d’uso ammesse.
Si attribuisce 1 addetto teorico ogni 100 mq di superficie fondiaria. Le aree a parcheggio
dovranno essere disposte in prossimità degli accessi alle pubbliche vie.
Ulteriori modalità d'intervento sono stabilite dalle tabelle parametriche.
Le aree per insediamenti industriali e artigianali consolidate ricadono
interamente all’interno dell’area di osservazione dello stabilimento Pravisani;
dunque per tali aree dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni
riportate all’Art.22/1.
Art. 60 AIN1. AIN2. AIN3. AIN4: AREE PER INSEDIAMENTI
INDUSTRIALI
ED ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO
Modalità d'intervento
Per gli ambiti AIN1 e AIN2 sono ammesse operazioni edilizie subordinate all'esecuzione ed
approvazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all’art.42 della L.R.
56/77 e s.m.i. esteso all’intera area. Per gli ambiti AIN3 e AIN4 sono ammesse
operazioni edilizie subordinate all’approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC)
di cui all’art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i..
La superficie coperta di tutti gli ambiti non dovrà superare 1/2 della superficie fondiaria del
lotto ad esclusione dell’ambito A.I.N.4
dove la superficie coperta non potrà
superare 1/4 della superficie fondiaria del lotto.
I parcheggi privati ad uso pubblico saranno stabiliti in misura di mq 4 ogni addetto. La
superficie per la viabilità interna sarà pari al 10% della superficie fondiaria, così come la
superficie da destinare a servizi.
Si attribuisce 1 addetto teorico ogni 100 mq di superficie fondiaria.
Gli ambiti di intervento AIN2 devono inoltre rispondere a caratteristiche
oggettive
rispecchianti
le
aree APEA (aree
produttive
ecologicamente
attrezzate): presupposti progettuali successivamente dettagliati con l’adozione
di strumenti esecutivi di attuazione.
Ulteriori modalità di intervento sono stabilite dalle tabelle parametriche relative.
Per le aree produttive AIN1-AIN2-AIN3, che ricadono interamente nell’area di
osservazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda a quanto previsto
all’art.22/1 delle Norme Tecniche d’Attuazione in oggetto.
Per l’area produttiva AIN4, destinata alla ricollocazione di un’attività
impegnata nel campo della ricerca e della produzione di attrezzature
biomedicali, è ammesso l’uso esclusivo per tale destinazione e l’impossibilità di
insediare attività diverse o di frazionare le unità produttive previste senza
l’assenso dell’amministrazione.
Per una progettazione dell’area produttiva AIN4 intrinsecamente sicura, è
richiesta ai proponenti:
-
la redazione di piani di emergenza interni, condivisi al fine di
garantire un coordinamento delle attività di intervento in caso di
emergenza;
-
la dotazione dell’area produttiva di servizi comuni per la gestione
delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di
allertamento,ecc.).
-
la realizzazione di una duplice viabilità per l’accesso dei mezzi di
emergenza e una viabilità interna adeguata per gestire eventuali
evacuazioni.
Art. 65 CSI e CSI-AI: CENTRI SERVIZI INTEGRATI.
Nell'area CSI (Centro Servizi Integrati) sono ammesse: attrezzature commerciali a servizio
del pubblico con l'esclusione del commercio all'ingrosso, servizi bancari, postelegrafonici,
ambulatori medici pubblici e privati, sedi di associazione, enti di pubblica utilità, nonché le
associazioni riconosciute nell'Albo regionale del volontariato. Pertanto in tale area è
consentita l'edificazione a seguito di Piano Convenzionato per la realizzazione di manufatti
con indice edificatorio fondiario di 0,8 mc/mq, rapporto di copertura 1/5 altezza massima
all'intradosso dell'ultimo solaio mt 7,5, numero massimo di piani fuori terra n. 2.
L'intera superficie utile per attività commerciale e terziaria non deve superare i mq 600,00
ivi compreso l'eventuale alloggio per la proprietà o per il custode, la cui superficie utile non
deve superare mq 75,00.
L'area a parcheggio di pertinenza delle attrezzature pubbliche deve essere pari all'80%
della superficie utile di calpestio, e l'area a parcheggio di pertinenza delle attrezzature
commerciali, terziarie e private, deve essere pari al 100% della superficie utile di calpestio.
L'edificio deve mantenere i caratteri formali caratteristici dell'area urbanistica e deve
essere realizzato secondo i disposti di cui al titolo VII "Disposizioni particolari delle aree
RT" delle presenti nome.
L'intera area libera deve essere attrezzata a parco, a giardino con percorsi pedonali e di
riposo, asservita ad uso pubblico con l'obbligo di mantenimento della proprietà di fondo.
Alla data di adozione del presente P.R.G.C. qualora l’intervento edificatorio fosse ultimato
a seguito di piano Esecutivo Convenzionato già adottato è ammessa con concessione
convenzionata ai sensi del comma 5 art.49, L.R. 56/77, il recupero di tutte le superfici
aventi i requisiti igienico sanitarie per essere adibiti a locali di vendita con superficie utile
massima ammessa di 130 mq. È inoltre ammesso il recupero della superficie porticata
prevista di mq lordi 38.
Nell’area CSI – AI (Centro servizi integrati area Industriale) sono ammesse: attrezzature di
servizio e commerciali ad uso dell’area, servizi bancari, postetelegrafonici, ambulatori
medici pubblici e privati, attività ricettiva-alberghiera, sedi di associazioni, enti di pubblica
utilità nonché le associazioni riconosciute nell’albo regionale del volontariato con
esclusione del commercio all’ingrosso. Pertanto in tale area è consentita l’edificazione a
seguito di piano esecutivo convenzionato di un manufatto di superficie coperta 1.000 mq,
superficie lorda di pavimento 2.000 mq, altezza massima all’intradosso solaio
mt. 8,
numero di piani fuori terra n. 2, oltre la porzione sfruttabile per le altezze di legge del
sottotetto dove potrà essere ubicata anche la porzione di alloggio del custode per una
superficie utile non superiore a 75 mq.
Devono esser obbligatoriamente vincolate le seguenti destinazioni e superfici:
1 Ristorante / Mensa / Self Service
600 mq
2 Struttura ricettiva-alberghiera
mq residui di SUL ammessa totale
L’area a parcheggio di pertinenza deve essere pari al 150% della superficie lorda di
pavimento in progetto oltre a spazi per la fermata e manovra dei servizi automobilistici di
linea e per la viabilità di accesso alla S.P. secondo le richieste dei servizi tecnici della
provincia.
L’edificio deve mantenere i caratteri formali dell’area urbanistica.
L’intera area libera rimanente deve essere attrezzata a parco, a giardino con percorsi
pedonali e di riposo asservita ad uso pubblico con l’obbligo di manutenzione e
mantenimento da parte della proprietà.
L’arretramento dalla S.P. 177 è fissato in mt. 10 (edificio nel centro abitato).
Per le particelle catastali aventi destinazione d’uso CSI-AI e ricadenti nelle aree
di pianificazione dello stabilimento Pravisani, si rimanda alle specifiche
indicazioni riportate all’Art.22/1.