Buoni benzina e buoni regalo possono essere considerati
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Buoni benzina e buoni regalo possono essere considerati
UNION DER ITALIENISCHEN SPEISEEISHERSTELLER IN DEUTSCHLAND e.V. UNIONE GELATIERI ARTIGIANI ITALIANI IN GERMANIA e.V. Buoni benzina e buoni regalo possono essere considerati come emolumenti in natura non tassabili In tre sentenze relative a buoni benzina e buoni regalo concessi a dipendenti, la Corte federale tributaria ha modificato la sua interpretazione del diritto in merito al trattamento fiscale di simili buoni e stabilisce come e quando questi buoni sono esenti da imposte. Nelle sentenze espresse dalla Corte federale tributaria, in un caso, i datori di lavoro avevano concesso ai loro dipendenti il diritto di fare benzina a proprie spese, contro presentazione di una carta carburante ad una determinata stazione di servizio, fino ad un importo massimo di 44 euro al mese (limite d'esenzione fiscale per gli emolumenti in natura). In un altro caso i dipendenti potevano rifornirsi di 30 litri di carburante presentando ad una stazione di servizio di loro scelta una scheda carburante emessa a nome del datore di lavoro e farsi poi rimborsare il costo da quest'ultimo. Nell'altro caso, i dipendenti avevano ricevuto dal datore di lavoro, in occasione del loro compleanno, buoni regalo da 20 euro acquistati presso una grossa catena di negozi. Mentre in ogni singolo caso, i datori di lavoro avevano considerato questi sussidi come "salario in natura" esente da imposta sul reddito e, in base al tetto d'esenzione fiscale per le prestazioni in natura, non avevano trattenuto nessuna imposta sul salario, l'Amministrazione fiscale ha trattato queste prestazioni come "retribuzioni in contante" soggette all'imposizione fiscale. La Corte federale tributaria stavolta ha dato ragione ai datori di lavoro. A suo parere, la questione se si tratti di retribuzioni in denaro contante soggette ad imposizione oppure di emolumenti in natura esenti da imposta, va decisa in base al motivo giuridico dell'afflusso e cioè sulla base dell'accordo contrattuale tariffario che stabilisce a quali prestazioni il dipendente può aver diritto. Qualora il dipendente abbia diritto unicamente al bene stesso, è giusto tenere in considerazione l'esenzione fiscale per emolumenti in natura. Sarebbe quindi irrilevante se, ai fini dell'adempimento di questo diritto, il datore di lavoro agisce di persona oppure concede al dipendente di acquistare a sue spese i beni presso terzi. Risulta, pertanto, trattarsi di emolumenti in natura anche nel caso in cui il datore di lavoro vincoli il suo dipendente ad utilizzare l'importo di denaro ricevuto soltanto in un determinato modo. Comunicato stampa della Corte federale tributaria del 9 febbraio 2011. Sentenza della Corte federale tributaria dell'11 novembre 2010, prot. n. VI R 21/09, VI R 27/09 e VI R 41/10