Buoni benzina e buoni regalo possono essere considerati

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Buoni benzina e buoni regalo possono essere considerati
UNION DER ITALIENISCHEN SPEISEEISHERSTELLER IN DEUTSCHLAND e.V.
UNIONE GELATIERI ARTIGIANI ITALIANI IN GERMANIA e.V.
Buoni benzina e buoni regalo possono essere considerati
come emolumenti in natura non tassabili
In tre sentenze relative a buoni benzina e buoni regalo concessi a dipendenti, la Corte
federale tributaria ha modificato la sua interpretazione del diritto in merito al
trattamento fiscale di simili buoni e stabilisce come e quando questi buoni sono esenti
da imposte. Nelle sentenze espresse dalla Corte federale tributaria, in un caso, i datori di
lavoro avevano concesso ai loro dipendenti il diritto di fare benzina a proprie spese,
contro presentazione di una carta carburante ad una determinata stazione di servizio,
fino ad un importo massimo di 44 euro al mese (limite d'esenzione fiscale per gli
emolumenti in natura). In un altro caso i dipendenti potevano rifornirsi di 30 litri di
carburante presentando ad una stazione di servizio di loro scelta una scheda carburante
emessa a nome del datore di lavoro e farsi poi rimborsare il costo da quest'ultimo.
Nell'altro caso, i dipendenti avevano ricevuto dal datore di lavoro, in occasione del loro
compleanno, buoni regalo da 20 euro acquistati presso una grossa catena di negozi.
Mentre in ogni singolo caso, i datori di lavoro avevano considerato questi sussidi come
"salario in natura" esente da imposta sul reddito e, in base al tetto d'esenzione fiscale per
le prestazioni in natura, non avevano trattenuto nessuna imposta sul salario,
l'Amministrazione fiscale ha trattato queste prestazioni come "retribuzioni in contante"
soggette all'imposizione fiscale.
La Corte federale tributaria stavolta ha dato ragione ai datori di lavoro. A suo parere, la
questione se si tratti di retribuzioni in denaro contante soggette ad imposizione oppure
di emolumenti in natura esenti da imposta, va decisa in base al motivo giuridico
dell'afflusso e cioè sulla base dell'accordo contrattuale tariffario che stabilisce a quali
prestazioni il dipendente può aver diritto. Qualora il dipendente abbia diritto unicamente
al bene stesso, è giusto tenere in considerazione l'esenzione fiscale per emolumenti in
natura. Sarebbe quindi irrilevante se, ai fini dell'adempimento di questo diritto, il datore
di lavoro agisce di persona oppure concede al dipendente di acquistare a sue spese i beni
presso terzi. Risulta, pertanto, trattarsi di emolumenti in natura anche nel caso in cui il
datore di lavoro vincoli il suo dipendente ad utilizzare l'importo di denaro ricevuto
soltanto in un determinato modo.
Comunicato stampa della Corte federale tributaria del 9 febbraio 2011.
Sentenza della Corte federale tributaria dell'11 novembre 2010, prot. n. VI R 21/09, VI
R 27/09 e VI R 41/10