Circ81 / 5 agosto - Confcommercio Milano

Transcript

Circ81 / 5 agosto - Confcommercio Milano
SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI
Circolare n. 81 FG/cc
5 agosto 2013
DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE
DEL
DECRETO LEGGE 21
GIUGNO 2013, N. 69
RECANTE
"DISPOSIZIONI
URGENTI
PER
IL
RILANCIO
DELL'ECONOMIA" (CD
"DECRETO FARE") APPROVAZIONE
DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI
E
TRASMISSIONE
AL
SENATO.
ANNO 2013
pag. 155
La Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, con voto di fiducia, il
disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto fare"), apportando una serie di modifiche ed integrazioni rispetto al decreto
originario (vedasi circolare n. 76 del 2013)
È opportuno, quindi, evidenziare di seguito, per gli aspetti di competenza,
le modifiche di maggiore rilievo apportate dalla Camera, segnalando nel
contempo che il provvedimento è stato trasmesso in Senato per il prosieguo dell'iter di conversione in legge.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Convenzioni per la sperimentazione di semplificazioni amministrative
(art. 37, c.3-bis)
In sede di conversione è stato inserito il comma 3 bis, con il quale si ribadisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio
sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo.
Il comma prevede, inoltre, che non devono essere sottoposte a controllo
tutte quelle attività di impresa per le quali le competenti Pubbliche Amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la SCIA (con o senza
asseverazioni) o la mera comunicazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D’IMPRESA
Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (art. 28)
In sede di conversione in legge del decreto, la disposizione ha subito alcune modifiche.
Il termine perentorio entro cui l'istante deve richiedere l'intervento del soggetto titolare del potere sostitutivo, al fine di poter richiedere in seguito l'indennizzo, è stato innalzato da sette a venti giorni.
Viene, inoltre, precisato che nel caso in cui un procedimento coinvolga più
amministrazioni l'interessato presenta la sua istanza all'amministrazione
procedente, e sarà questa a trasmetterla al titolare del potere sostitutivo
dell'amministrazione a cui è imputabile il ritardo.
È stato poi effettuato un richiamo alla legge sul procedimento amministrativo per stabilire che il responsabile del potere sostitutivo deve emanare il
provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto per il provvedimento. Il responsabile è altresì tenuto a liquidare
l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione.
È stato, infine, specificato che il contributo unificato previsto per il giudizio è
ridotto alla metà anche per i giudizi di opposizione e per gli appelli conseguenti.
Data unica di efficacia degli obblighi (art. 29)
Con la legge di conversione approvata alla Camera è stata eliminata la
menzione ai "regolamenti ministeriali", tuttavia è stato lasciato il riferimento
agli "atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Sta-
SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI
ANNO 2013
pag. 156
to, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie" indipendenti.
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
Misure in materia di mediazione civile e commerciale (art. 84)
Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura della conciliazione, in sede di
conversione è stato assegnato alla mediazione obbligatoria carattere transitorio per una fase sperimentale di quattro anni; dopo due anni è, inoltre,
previsto, su iniziativa del Ministero della Giustizia, il monitoraggio degli esiti
di tale sperimentazione.
Nel testo in esame viene introdotta la possibilità (e non il dovere come originariamente previsto dal D.Lgs. 28/2010) per il giudice di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento
delle parti; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di
appello.
Oltre alle materie già indicate nella circolare precedente, la mediazione obbligatoria è contemplata oltre che per la responsabilità medica anche per
quella "sanitaria".
Nel provvedimento in esame è stato, altresì, precisato che l'organismo
presso il quale depositare la domanda di mediazione deve essere individuato sulla base del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso
il quale è stata presentata la prima domanda.
Viene altresì introdotta la definizione di mediazione, intesa come "l'attività,
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa".
Con riguardo all'obbligo per l'avvocato di informare il cliente della necessità
di procedere alla mediazione obbligatoria, viene chiarito che in caso di violazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento
che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
Inoltre, viene stabilito che in caso di mancato accordo all'esito del primo
incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.
Sempre in sede di conversione è stato stabilito che "al primo incontro e agli
incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato". Durante il primo incontro il mediatore
chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i
loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
In realtà, la obbligatoria presenza degli avvocati alla procedura di mediazione non è certa, in quanto, successivamente, il disegno di legge prevede
una procedura differenziata per l'omologazione dell'accordo di mediazione.
Infatti, stabilisce che ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assi-
SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI
ANNO 2013
pag. 157
stite da un avvocato, l'accordo costituisce già titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli
obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene, invece, previsto che in tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale deve essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del
tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle
norme imperative e dell'ordine pubblico.
È inoltre introdotta la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. anche per gli
accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del
processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Per quanto attiene, infine, alla previsione che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori, viene precisato che gli avvocati iscritti ad organismi
di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento
teorico-pratici a ciò finalizzati.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI
e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica (art. 10)
Il comma 1, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera, afferma che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia wi-fi non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori.
È, inoltre, specificato che quando l’offerta di accesso non costituisce
l’attività commerciale prevalente del gestore non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs 253/2003.
Sempre con la modifica introdotta nel corso dell’esame della legge di conversione è stato anche soppressa la previsione del comma 2, in base alla
quale il trattamento dei dati personali relativi alla tracciabilità del collegamento, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituiva trattamento dei dati personali e non richiedeva adempimenti giuridici.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Domicilio digitale (art. 14)
La facoltà per il cittadino di acquisire una casella PEC all'atto della richiesta
del documento unificato (carta di identità elettronica e tessera sanitaria), e
di eleggere la stessa quale proprio domicilio digitale, diviene, in sede di
conversione, una assegnazione d'ufficio della casella PEC a ciascun cittadino che richieda il predetto documento unificato, che, tra l'altro, sostituisce
anche il tesserino di codice fiscale, ovvero provveda all'iscrizione anagrafica o al cambio di residenza. A tale casella PEC, attivabile in modalità telematica dal cittadino, viene attribuita funzione di domicilio digitale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
Sanzioni violazioni codice della strada (art. 20, c. 5-bis e 5-ter)
Con la legge di conversione approvata dalla Camera sono apportate alcune modifiche all'art 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità
SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI
ANNO 2013
pag. 158
di una riduzione del 30% degli importi da pagare quali sanzioni per il mancato rispetto delle norme del Codice, in caso di pagamenti effettuati entro 5
giorni dalla contestazione o dalla notifica, o se il trasgressore non sia incorso, per 2 anni, in violazioni di norme di comportamento da cui derivino
decurtazioni dei punti della patente. La riduzione del 30% non si applicherà
alle violazioni delle norme del C.d.S. per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di pagare le sanzioni attraverso strumenti di pagamento elettronico. A questo proposito, si dispone che, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente
sanzionato potrà effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, avvalendosi della citata riduzione del 30% degli importi dovuti.
Viene, inoltre, fissato al minimo editale della norma del Codice della Strada
violata, l’importo da versare all’agente accertatore, quale cauzione, in caso
di mancato pagamento immediato della sanzione in misura ridotta per
talune violazioni del C.d.S commesse dai titolari di patenti C, C+E, D e
D+E, nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, previste
al coma 2 ter del richiamato art. 202.