Circ81 / 5 agosto - Confcommercio Milano
Transcript
Circ81 / 5 agosto - Confcommercio Milano
SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI Circolare n. 81 FG/cc 5 agosto 2013 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" (CD "DECRETO FARE") APPROVAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E TRASMISSIONE AL SENATO. ANNO 2013 pag. 155 La Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, con voto di fiducia, il disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto fare"), apportando una serie di modifiche ed integrazioni rispetto al decreto originario (vedasi circolare n. 76 del 2013) È opportuno, quindi, evidenziare di seguito, per gli aspetti di competenza, le modifiche di maggiore rilievo apportate dalla Camera, segnalando nel contempo che il provvedimento è stato trasmesso in Senato per il prosieguo dell'iter di conversione in legge. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Convenzioni per la sperimentazione di semplificazioni amministrative (art. 37, c.3-bis) In sede di conversione è stato inserito il comma 3 bis, con il quale si ribadisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Il comma prevede, inoltre, che non devono essere sottoposte a controllo tutte quelle attività di impresa per le quali le competenti Pubbliche Amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la SCIA (con o senza asseverazioni) o la mera comunicazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D’IMPRESA Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (art. 28) In sede di conversione in legge del decreto, la disposizione ha subito alcune modifiche. Il termine perentorio entro cui l'istante deve richiedere l'intervento del soggetto titolare del potere sostitutivo, al fine di poter richiedere in seguito l'indennizzo, è stato innalzato da sette a venti giorni. Viene, inoltre, precisato che nel caso in cui un procedimento coinvolga più amministrazioni l'interessato presenta la sua istanza all'amministrazione procedente, e sarà questa a trasmetterla al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione a cui è imputabile il ritardo. È stato poi effettuato un richiamo alla legge sul procedimento amministrativo per stabilire che il responsabile del potere sostitutivo deve emanare il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per il provvedimento. Il responsabile è altresì tenuto a liquidare l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione. È stato, infine, specificato che il contributo unificato previsto per il giudizio è ridotto alla metà anche per i giudizi di opposizione e per gli appelli conseguenti. Data unica di efficacia degli obblighi (art. 29) Con la legge di conversione approvata alla Camera è stata eliminata la menzione ai "regolamenti ministeriali", tuttavia è stato lasciato il riferimento agli "atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Sta- SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 156 to, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie" indipendenti. MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO Misure in materia di mediazione civile e commerciale (art. 84) Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura della conciliazione, in sede di conversione è stato assegnato alla mediazione obbligatoria carattere transitorio per una fase sperimentale di quattro anni; dopo due anni è, inoltre, previsto, su iniziativa del Ministero della Giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. Nel testo in esame viene introdotta la possibilità (e non il dovere come originariamente previsto dal D.Lgs. 28/2010) per il giudice di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Oltre alle materie già indicate nella circolare precedente, la mediazione obbligatoria è contemplata oltre che per la responsabilità medica anche per quella "sanitaria". Nel provvedimento in esame è stato, altresì, precisato che l'organismo presso il quale depositare la domanda di mediazione deve essere individuato sulla base del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Viene altresì introdotta la definizione di mediazione, intesa come "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa". Con riguardo all'obbligo per l'avvocato di informare il cliente della necessità di procedere alla mediazione obbligatoria, viene chiarito che in caso di violazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Inoltre, viene stabilito che in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. Sempre in sede di conversione è stato stabilito che "al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato". Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. In realtà, la obbligatoria presenza degli avvocati alla procedura di mediazione non è certa, in quanto, successivamente, il disegno di legge prevede una procedura differenziata per l'omologazione dell'accordo di mediazione. Infatti, stabilisce che ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assi- SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 157 stite da un avvocato, l'accordo costituisce già titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene, invece, previsto che in tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale deve essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. È inoltre introdotta la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. anche per gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per quanto attiene, infine, alla previsione che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori, viene precisato che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica (art. 10) Il comma 1, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera, afferma che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia wi-fi non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. È, inoltre, specificato che quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs 253/2003. Sempre con la modifica introdotta nel corso dell’esame della legge di conversione è stato anche soppressa la previsione del comma 2, in base alla quale il trattamento dei dati personali relativi alla tracciabilità del collegamento, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituiva trattamento dei dati personali e non richiedeva adempimenti giuridici. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE Domicilio digitale (art. 14) La facoltà per il cittadino di acquisire una casella PEC all'atto della richiesta del documento unificato (carta di identità elettronica e tessera sanitaria), e di eleggere la stessa quale proprio domicilio digitale, diviene, in sede di conversione, una assegnazione d'ufficio della casella PEC a ciascun cittadino che richieda il predetto documento unificato, che, tra l'altro, sostituisce anche il tesserino di codice fiscale, ovvero provveda all'iscrizione anagrafica o al cambio di residenza. A tale casella PEC, attivabile in modalità telematica dal cittadino, viene attribuita funzione di domicilio digitale. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA Sanzioni violazioni codice della strada (art. 20, c. 5-bis e 5-ter) Con la legge di conversione approvata dalla Camera sono apportate alcune modifiche all'art 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 158 di una riduzione del 30% degli importi da pagare quali sanzioni per il mancato rispetto delle norme del Codice, in caso di pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, o se il trasgressore non sia incorso, per 2 anni, in violazioni di norme di comportamento da cui derivino decurtazioni dei punti della patente. La riduzione del 30% non si applicherà alle violazioni delle norme del C.d.S. per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida. Viene, inoltre, prevista la possibilità di pagare le sanzioni attraverso strumenti di pagamento elettronico. A questo proposito, si dispone che, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente sanzionato potrà effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, avvalendosi della citata riduzione del 30% degli importi dovuti. Viene, inoltre, fissato al minimo editale della norma del Codice della Strada violata, l’importo da versare all’agente accertatore, quale cauzione, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione in misura ridotta per talune violazioni del C.d.S commesse dai titolari di patenti C, C+E, D e D+E, nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, previste al coma 2 ter del richiamato art. 202.