repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria
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Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 12 al n. 9 del 16 maggio 2005 Parti I e II - Anno XXXVI REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, lunedì 30 maggio 2005 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II ◆ ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA 27-5-2005 Supplemento straordinario n. 10 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 3 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 SOMMARIO 19105 DECRETO n. 6665 del 26 aprile 2005 Comune di Mormanno – Approvazione variante parziale al Regolamento Edilizio pag. 19123 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETO n. 6669 del 26 aprile 2005 DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Comune di Rosarno – Approvazione della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione dei lavori per la costruzione di un Centro Polisportivo «Nuovo Stadio Comunale». Art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr. pag. 19124 Dipartimento URBANISTICA DECRETO n. 6772 del 26 aprile 2005 DECRETO n. 6653 del 26 aprile 2005 Comune di Settingiano – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale pag. 19121 DECRETO n. 6656 del 26 aprile 2005 Comune di Rosarno – Approvazione variante parziale al Piano Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio pag. 19124 DECRETO n. 6672 del 26 aprile 2005 Comune di Palmi – Approvazione variante parziale al Regolamento Edilizio pag. 19122 Comune di S. Caterina dello Ionio – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale pag. 19125 DECRETO n. 6660 del 26 aprile 2005 Comune di Serra Pedace – Approvazione della Variante al Piano di Fabbricazione per la costruzione complesso polivalente per l’incentivazione turistica-agrituristica ed artigianale dell’Altopiano silano Stadio del Ghiaccio. Art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr. pag. 19122 DECRETO n. 7231 del 3 maggio 2005 Comune di Rovito, Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale pag. 19127 REGIONE CALABRIA ï PRESIDENZA BOLLETTINO UFFICIALE A V V I S O U R G E N T E Con delibera della Giunta Regionale n. 245 del 26 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R. - Calabria n. 9 del 15 maggio 2004, sono stati aggiornati i prezzi degli abbonamenti, delle inserzioni e le modalità di pagamento. Pertanto, si riportano di seguito i nuovi prezzi e condizioni di vendita ed abbonamento. Vendita: — fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00; — fascicolo di Supplemento straordinario, prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine; — fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00; Prezzi di abbonamento: — Parti I e II abbonamento annuale c 75,00; — Parte III abbonamento annuale c 35,00. Condizioni di pagamento: Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» ï 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza, specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento ï cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia ï scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria ï Viale De Filippis, 98 ï 88100 Catanzaro. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. 19106 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7265 del 3 maggio 2005 DECRETO n. 7295 del 4 maggio 2005 Ditta: Bruni Ida – Comune di Amantea. Concessione demaniale marittima pag. 19128 Società: La Zagara dei F.lli Palumbo S.a.s. – Comune di Melito P. Salvo (RC) – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19146 DECRETO n. 7267 del 3 maggio 2005 DECRETO n. 7302 del 4 maggio 2005 Ditta: La Sorba Giuseppe – Comune di Ricadi (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva) pag. 19130 Ditta Marsiglia Pasquale – Comune di Locri. Ampliamento Concessione demaniale marittima pag. 19148 DECRETO n. 7272 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7307 del 4 maggio 2005 Ditta: Iter Tour S.r.l. di Pizzimenti Domenico – Comune di Tortora – Concessione demaniale marittima pag. 19132 DECRETO n. 7275 del 4 maggio 2005 Ditta: Limongi Giovanni – Comune di Praia a Mare – Concessione demaniale marittima, sostitutiva delle conc. nn. 298/ 2003 e 72/2004 pag. 19134 Ditta Alviano Maria Teresa – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19151 DECRETO n. 7309 del 4 maggio 2005 Ditta Alviano Michelangelo – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19153 DECRETO n. 7313 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7278 del 4 maggio 2005 Ditta: Di Lorenzo Francesco – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima pag. 19136 DECRETO n. 7281 del 4 maggio 2005 Ditta: Soc. Punto Mare S.a.s. di Vanni Biagio e C. Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima pag. 19138 Ditta Arena Giovanni – Comune di Scilla – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19155 DECRETO n. 7314 del 4 maggio 2005 Ditta Pugliese Giuseppe – Comune di Marina di Gioiosa Jonica – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19157 DECRETO n. 7318 del 4 maggio 2005 Ditta Ritorto Salvatore – Comune di Brancaleone – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19160 DECRETO n. 7283 del 4 maggio 2005 Ditta: Giannotti Antonio – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima pag. 19140 DECRETO n. 7327 del 4 maggio 2005 Ditta Bennici Rocco – Comune di Locri – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19162 DECRETO n. 7284 del 4 maggio 2005 Ditta: Rebecchi Bruna – Comune di Praia a Mare – Rinnovo Concessione demaniale marittima (Lotto n. 60 PUA) pag. 19142 DECRETO n. 7329 del 4 maggio 2005 Ditta «Alta Marea Catering» S.a.s. di Ursino Domenico – Comune di Roccella Jonica – Rinnovo ed ampliamento concessione demaniale marittima pag. 19164 DECRETO n. 7286 del 4 maggio 2005 Ditta: Caputo Gaetano Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima pag. 19144 DECRETO n. 7330 del 4 maggio 2005 Ditta Cimarelli Erina – Comune di Locri – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19167 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19107 DECRETO n. 7332 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7374 del 4 maggio 2005 Ditta «Il Gabbiano» di Manno Maria Vittoria & C. S.a.s. – Comune di Roccella Jonica – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19169 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Montalto Uffugo – Anticipazione – Liquidazione pag. 19181 DECRETO n. 7335 del 4 maggio 2005 Ditta: Chiarella Domenico – Revoca Concessione demaniale marittima n. 132/03. Comune di Bagnara Calabra pag. 19171 DECRETO n. 7375 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Palmi – Anticipazione – Liquidazione pag. 19182 DECRETO n. 7337 del 4 maggio 2005 Ditta Alfano Vincenzo – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima suppletiva pag. 19172 DECRETO n. 7376 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Paola – Anticipazione – Liquidazione pag. 19183 DECRETO n. 7339 del 4 maggio 2005 Ditta Società La Lampara S.a.a. di Carmelo Fiorillo & C. – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19174 DECRETO n. 7341 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7377 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Rosarno – Anticipazione – Liquidazione pag. 19184 Ditta Cirillo Cosimo Comune di Caulonia – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 19176 DECRETO n. 7378 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7361 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Rossano – Anticipazione – Liquidazione pag. 19184 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Acri – Anticipazione – Liquidazione pag. 19178 DECRETO n. 7379 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7366 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Castrovillari – Anticipazione – Liquidazione pag. 19179 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di San Giovanni in Fiore – Anticipazione – Liquidazione pag. 19185 DECRETO n. 7380 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7368 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Corigliano C. – Anticipazione – Liquidazione pag. 19180 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Siderno – Anticipazione – Liquidazione pag. 19186 DECRETO n. 7381 del 4 maggio 2005 DECRETO n. 7371 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Gioia Tauro – Anticipazione – Liquidazione pag. 19181 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Taurianova – Anticipazione – Liquidazione pag. 19187 19108 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Dipartimento AMBIENTE DECRETO n. 7204 del 3 maggio 2005 Impegno di spesa ï D.G.R. n. 248/05 ï «Approvazione: “Linee guida progettuali per la razionalizzazione dell’energia e l’efficienza energetica nelle strutture sanitarie e i presidi ospedalieri della Regione Calabria”, del Programma di interventi denominato “P.E.R.S.E.O.” e del relativo bando». ï Impegno del 50% dei fondi del finanziamento pubblico pag. 19188 DECRETO n. 7230 del 3 maggio 2005 Progetto pilota APE Sud «l’Appennino meridionale ed il latifondo agrario, ivi compresa la via Istmica e antica Lucania» ï Delibera CIPE 1/2/2001 ï D.G.R. n. 259 del 27/3/ 2001 e successive ï Decreto D.G. 5° Dip. Ambiente n. 1101 del 7/11/01 e successivi ï Accredito fondi Ente attuatore «Amm.ne Prov.le di Catanzaro» ï convenzione Rep. n. 35 del pag. 19190 22/1/2003 ï 2a anticipazione ï Quota POR DECRETO n. 7234 del 3 maggio 2005 Autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. del 24/5/88 n. 203 ï Attività: Fabbricazione serrande avvolgibili zincate o preverniciate ï Ditta: Rizzo Pierino ï Sede: C.da Alvaro ï 87040 ï Comune di Terranova da Sibari pag. 19192 DECRETO n. 7460 del 5 maggio 2005 D.P.R. 12/4/1996 art. 10 ï Procedura di Verifica (Screening) ï Progetto relativo alla costruzione della linea a 150 KV Cabina Primaria 150/20 KV di Isola Capo Rizzuto ï Centrale Eolica «Partenio» ï Ditta: Enel Distribuzione S.p.A. pag. 19199 DECRETO n. 7481 del 5 maggio 2005 P.O.R. Calabria 2000/2006 ï Asse I Risorse Naturali ï Misura 1.9 ï Azione 1.9b ï Prevenzione dell’inquinamento ï Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003. Convenzione n. 813 del 2/9/2003 ï Beneficiario: Scalzo Giuseppe ï Chiusura convenzione pag. 19200 DECRETO n. 7485 del 5 maggio 2005 P.O.R. Calabria 2000/2006 ï Asse I Risorse Naturali ï Misura 1.9 ï Azione 1.9b ï Prevenzione dell’inquinamento ï Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003. Convenzione n. 970 dell’1/10/2003 ï Beneficiario: Gatim s.r.l. pag. 19201 Dipartimento SANITÀ DECRETO n. 7238 del 3 maggio 2005 DECRETO n. 7114 del 2 maggio 2005 Programma regionale INFEA ï Affidamento dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale INFEA, della campagna per la protezione animali pag. 19193 Centro di Fisiokinesiterapia «Guarire s.a.s. ï Centro di Cure Fisiche» con sede in Reggio Calabria alla Via Quarnaro I, n. 19. Sospensione attività sanitaria pag. 19203 DECRETO n. 7242 del 3 maggio 2005 DECRETO n. 7116 del 2 maggio 2005 «Allacciamento comune di Carpanzano» ï Esecutorietà del Piano Particellare ï Società Snam ï Rete Gas S.p.A. pag. 19195 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2003/2006. Dr.ssa Meriann Belcastro ï Sospensione frequenza ai sensi della Legge 1204/71 e Legge 53/2000 pag. 19203 DECRETO n. 7447 del 5 maggio 2005 Delibera G.R. n. 915 del 17/11/2003 recante «Commissione Beni Ambientali e Naturali ï Nucleo VIA (Valutazione Impatto Ambientale)» ï D.D.G. n. 23365 del 27/12/2004 ï Adempimenti pag. 19195 Dipartimento POLITICHE DEL LAVORO DECRETO n. 7456 del 5 maggio 2005 DECRETO n. 2546 del 2 marzo 2005 D.P.R. 12/4/1996 art. 10 ï Procedura di Verifica (Screening) ï Progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località «Serra del Petraro e Serra Melissa» nei comuni di Melissa e Strongoli (KR) ï Ditta: Edison Energie Speciali S.p.A. pag. 19196 POR Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra spa – Liquidazione Ia anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiario progetto «Imprendigiovani» pag. 19204 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19109 DECRETO n. 2547 del 2 marzo 2005 DECRETO n. 3914 del 21 marzo 2005 POR Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra spa – Liquidazione IIa anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiario progetto «Imprendigiovani» pag. 19206 L.R. n. 23 del 22/5/2002. Delibera n. 1067 del 13/11/2002. Interventi a sostegno della nascita e sviluppo delle PMI. Erogazione seconda anticipazione pari al 30% a favore «Soc. Coop. A r.l. Dafne – Siderno» – Liquidazione pag. 19231 DECRETO n. 2555 del 2 marzo 2005 Liquidazione contributo Comune di Ardore ai sensi della Legge regionale n. 18/2004 art. 1, comma 7 pag. 19208 DECRETO n. 3916 del 21 marzo 2005 Imprenditoria giovanile Ex L.R. 2/88. Impegno fondi perenti ed erogazione contributo c/gestione e funzionamento 2o semestre 2o anno e 1 semestre 3o anno a favore s.a.s. Agricola Muraca – Lamezia Terme pag. 19232 DECRETO n. 2564 del 2 marzo 2005 DECRETO n. 3918 del 21 marzo 2005 L.R. 4/2001, art. 9 – Incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori del bacino regionale LSU/LPU – Rideterminazione contributo spettante Comune di Serrastretta (CZ), Presila Cosentina SpA (CZ), Locride Ambiente SpA – Liquidazione pag. 19208 DECRETO n. 3771 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 Legge regionale n. 23 del 22/5/2002. Delibera Giunta regionale n. 1150 del 6/12/2002 – Erogazione finale a favore S.n.c. La Cantina – Casignana pag. 19209 Imprenditoria giovanile Ex L.R. 2/88. Impegno fondi perenti ed erogazione contributo c/gestione e funzionamento 2o semestre 1o anno e 1 semestre 2o anno a favore s.n.c. Agricola Barco Neto – Rocca di Neto pag. 19233 DECRETO n. 3931 del 21 marzo 2005 L.R. n. 23 del 22 maggio 2002. Presa atto ed approvazione delle modifiche al piano degli investimenti proposto dalla Soc. Coop. a r.l. Circolo Tennis S. Elia – Palmi pag. 19234 DECRETO n. 3934 del 21 marzo 2005 DECRETO n. 3772 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 Legge regionale n. 23 del 22/5/2002. Delibera Giunta regionale n. 1067 del 13/11/2002 – Erogazione finale a favore S.n.c. Artibel – Belmonte Calabro pag. 19212 L.R. n. 23 del 22/5/2002. Delibera n. 1067 del 13/11/2002. Interventi a sostegno della nascita e sviluppo delle PMI. Erogazione seconda anticipazione pari al 30% a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. Nuove Immagini – Liquidazione pag. 19235 DECRETO n. 6301 del 20 aprile 2005 DECRETO n. 3774 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 Legge regionale n. 23 del 22/5/2002. Delibera Giunta regionale n. 1067 del 13/11/2002 – Erogazione finale a favore Soc. Coop. a r.l. Calabria Giovani – Catanzaro Lido pag. 19217 Attribuzione incarico trimestrale di Dirigente del Servizio «Emersione lavoro non regolare» alla dr.ssa Angelina Falvo – cat. D3 – matricola 288950 pag. 19236 AVVOCATURA REGIONALE DECRETO n. 3776 del 17 marzo 2005 DECRETO n. 13272 del 9 agosto 2004 L.R. n. 23 del 22/5/2002. Delibera G.R. n. 1067 del 6/12/ 2002. Interventi al sostegno della nascita e sviluppo delle P.M.I. – Erogazione finale contributo c/capitale a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. SETEA – Lamezia Terme pag. 19220 Delibera G.R. n. 1164 del 17 dicembre 2002 – Compensi professionali – Ripartizione primo trimestre 2004 pag. 19237 DECRETO n. 2034 del 24 febbraio 2005 DECRETO n. 3778 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Ex L.R. 2/88. Impegno fondi perenti ed erogazione finale a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. Atlantide Catanzaro pag. 19224 CT n. 539 del 2005 – TAR della Calabria – Catanzaro – Rag. Domenico Commodaro c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Ferrara del foro di Catanzaro pag. 19238 19110 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 2276 del 28 febbraio 2005 DECRETO n. 3012 dell’8 marzo 2005 Tribunale Civile di Reggio Calabria – Ricorso – Stefano Sergio c/Regione Calabria – Surroga dell’avv. Tommaso Giusti con l’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19238 CT n. 3714 del 2004 – TAR della Calabria – Catanzaro – Dr. Nicola Bisceglie contro Regione Calabria ed altri – Ricorso per motivi aggiunti– Integrazione del DDG 23718 del 30 dicembre 2004 pag. 19242 DECRETO n. 2479 dell’1 marzo 2005 CT n. 676 del 2000 – Corte di appello di Catanzaro – ATE S.r.l. e ECOTEAM contro Regione Calabria – Giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1295 del 2004 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Claudio Larussa del foro di Catanzaro pag. 19239 DECRETO n. 3015 dell’8 marzo 2005 CT n. 673 del 2005 – TAR del Lazio – Roma – Associazione Italiana Fisioterapisti c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Bove pag. 19242 DECRETO n. 3016 dell’8 marzo 2005 DECRETO n. 2845 del 7 marzo 2005 CT n. 2892/04 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Atto di citazione per chiamata in garanzia – Consorzio di Bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale c/Mustaca Agata + altri nonché Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19239 CT n. 674 del 2005 – TAR della Calabria – Catanzaro – Dr. Tommaso Mazziotti c/Regione Calabria ed ATERP di Cosenza – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Claudia Fava pag. 19243 DECRETO n. 3089 del 9 marzo 2005 CT n. 731/1999 – Tribunale di Cosenza – Sez. Stralcio – Greco Giuseppe c/Regione Calabria ed altri – Sostituzione dell’avv. Aldo Gallo con l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale (Dipartimento Sanità) pag. 19244 DECRETO n. 3004 dell’8 marzo 2005 CT n. 722/2000 – Tribunale civile di Catanzaro – Regione Calabria c/Società Cooperativa Oasi Verde – Determinazione di sostituzione dell’avv. Simona Provenzano e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19240 DECRETO n. 3007 dell’8 marzo 2005 CT n. 652/2005 – Tribunale di Crotone – Giudizio promosso c/Regione Calabria da Ierardi Giuseppe – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19240 DECRETO n. 3008 dell’8 marzo 2005 CT n. 2027/00 – Corte d’Appello di Catanzaro – Sentenza n. 1789/02, emessa dal Tribunale di Crotone – Sezione lavoro – D’Ettoris Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituirsi in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale pag. 19241 DECRETO n. 3091 del 9 marzo 2005 CT n. 3338/2004 – Consiglio di Stato – Ricorso in appello avverso ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, proposto da Laboratorio Analisi Cliniche Tossicologiche dr. Domenico Borzì & C. S.a.s. c/Regione Calabria ed Azienda Sanitaria Locale di Paola 1 – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera (Dipartimento della Sanità) pag. 19244 DECRETO n. 3111 del 9 marzo 2005 CT n. 3136, 3140, 3297 e 3298/2004 – Consiglio di Stato – Separati ricorsi in appello avverso ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, proposti da Salus S.r.l. + 2, Laboratorio di Analisi Cliniche e Radioimmunologiche Altomari S.r.l. + 6, Laboratorio Analisi «Ematologico S.a.s. – dott. Ernesto Morrone» di dott.ssa Paola Morrone C. e Centro Radiologico «Familiari» di F. Ciliberto & C. S.a.s. c/Regione Calabria ed Azienda Sanitaria Locale di Crotone 5 – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera (Dipartimento della Sanità) pag. 19245 DECRETO n. 3112 del 9 marzo 2005 DECRETO n. 3009 dell’8 marzo 2005 CT n. 2667 del 2004 – Tribunale civile di Roma – Atto di citazione del dr. Francesco Pasqua contro la Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale con domiciliazione esterna pag. 19241 CT n. 3135, 3137, 3139/2004 – Consiglio di Stato – Separati ricorsi in appello avverso ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, proposti da ASA Associazione Strutture Specialistiche Accreditate + 7, dott.ssa Maria Vittoria Del Console, dott. Roberto Marenda c/Regione Calabria ed Azienda Sanitaria Locale di Cosenza 4 – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera (Dipartimento della Sanità) pag. 19245 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19111 DECRETO n. 3113 del 9 marzo 2005 DECRETO n. 3233 dell’11 marzo 2005 CT nn. 9 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 29 - 30 e 31/2005 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorsi – Centro Diagnostico S. Nilo S.r.l., Lab. An. «I.D.I.M.» S.r.l., Biodiagnostica «d.ssa Milano C.F.», Lab. An. Cli. «dr. Agostino Cosentino», Lab. an. «dr. De Pietro F.», Centro Diagnostico «Sybaris» S.r.l., Lab. an. «Centro Ionico di Diagnostica» S.a.s., Centro Diagn. «Salimbeni-Versace» S.r.l. e Lab. An. «Dr. Salimbeni F. & C.» S.n.c. c/Regione Calabria e A.S.L. n. 3 di Rossano – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo e Enrico Francesco Ventrice dell’Avvocatura regionale (Dipartimento Sanità) pag. 19246 CT n. 699/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Lorenzo Valente c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19249 DECRETO n. 3227 dell’11 marzo 2005 CT n. 3723/04 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Vincenzi Gaetano c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 19246 DECRETO n. 3228 dell’11 marzo 2005 CT n. 625/04 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Mirarci Rosa Maria c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 19247 DECRETO n. 3229 dell’11 marzo 2005 CTT nn. 0228 - 0226 - 0219 - 0214 - 0223 - 0216 - 0213 0221 del 2005 – Tribunale civile di Castrovillari – Sezione Lavoro e Previdenza – Masuzzo Carmelo c/Regione Calabria; Garofalo Eugenio c/Regione Calabria; Grisolia Alfredo c/Regione Calabria; Sancineto Anna Maria c/Regione Calabria; Viceconte Rosina c/Regione Calabria; Senatore Caterina c/Regione Calabria; Gatto Achille c/Regione Calabria; Guaragna Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avvocato Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale pag. 19247 DECRETO n. 3234 dell’11 marzo 2005 CT n. 697/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Enzo Musacchio c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19249 DECRETO n. 3236 dell’11 marzo 2005 CT n. 696/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Schumann Rosemarie c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19250 DECRETO n. 3237 dell’11 marzo 2005 CT n. 695/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – De Rose Francesco c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19250 DECRETO n. 3239 dell’11 marzo 2005 CT n. 701/05 – Tribunale di Paola – Sez. Distaccata di Scalea – Atto di citazione Antonietta Valiante c/Regione Calabria (Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19251 DECRETO n. 3230 dell’11 marzo 2005 CT n. 2482/2004 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Luigi Azzato c/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19248 DECRETO n. 3241 dell’11 marzo 2005 CT n. 1347 del 1998 – TAR della Calabria – Catanzaro – Comune di Cetraro contro Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Sostituzione dell’avv. Salvatore Sangiovanni con l’avv. Domenico Settino pag. 19251 DECRETO n. 3232 dell’11 marzo 2005 CT n. 698/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Bria Giuseppe c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19248 DECRETO n. 3335 del 14 marzo 2005 Delibera G.R. n. 1164 del 17 dicembre 2002 – Compensi professionali – Corresponsione saldo quarto trimestre 2003 pag. 19252 19112 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 3347 del 14 marzo 2005 DECRETO n. 3688 del 17 marzo 2005 Richiesta impegno di spesa di c 262.500,00 sul Capitolo di bilancio 1002114 anno 2005 pag. 19253 CT n. 566/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – D.I. n. 128/05 – Araniti Angela c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19256 DECRETO n. 3366 del 14 marzo 2005 CT n. 392/05 – Determinazione di proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Paola – Autolinee Nepita S.a.s. e nomina di un difensore (Settore Trasporti) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19254 DECRETO n. 3368 del 14 marzo 2005 CT n. 3578/04 – Ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato proposto da Centro Formazione Vibonese avverso l’Ordinanza n. 18/2005 del TAR Calabria – Sez. Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore nella persona dell’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna pag. 19254 DECRETO n. 3699 del 17 marzo 2005 CT n. 195/05 – Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro – Apa Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19257 DECRETO n. 3706 del 17 marzo 2005 CT n. 726/05 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Acri – Antonio Pettinato c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19257 DECRETO n. 3431 del 14 marzo 2005 CT n. 717/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. di Cinquefrondi – Ricorso per accertamento tecnico preventivo – Chiamata in causa – «Promi di Pronestì Michele S.a.s.» c/Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno nonché Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19254 DECRETO n. 3708 del 17 marzo 2005 DECRETO n. 3437 del 14 marzo 2005 DECRETO n. 3709 del 17 marzo 2005 CT n. 547/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Cicala Giuseppe c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19255 CT n. 829/2005 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Giovanni Barberio c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19258 DECRETO n. 3683 del 17 marzo 2005 DECRETO n. 3711 del 17 marzo 2005 CT n. 243 del 2000 – Vincenzo Ragusa contro Regione Calabria – Atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 6 del 2004 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avvocati Natale Ferraiuolo del libero foro ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale pag. 19255 CT n. 773/2005 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Giulio Sacchetta c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19259 DECRETO n. 3687 del 17 marzo 2005 DECRETO n. 4062 del 22 marzo 2005 CT n. 4039/03 – Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma ï Ricorso in riassunzione – Comune di Villa S. Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Iolanda Mauro e Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19256 CT n. 784/05 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Iozzo Francesco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19259 CT n. 830/2005 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Domenico Scigliano c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale pag. 19258 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19113 DECRETO n. 4063 del 22 marzo 2005 DECRETO n. 4450 del 30 marzo 2005 CT n. 788/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sofo Caterina c/Ministero dell’Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19260 CT n. 521 del 1991 – EDIN, Ente Nazionale Diffusione ed Incremento della Nautica, contro Regione Calabria – Atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 439 del 2004 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Stefania Bianco pag. 19261 DECRETO n. 4069 del 22 marzo 2005 CT n. 789/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Belcastro Maria Vincenza c/Ministero dell’Economia e Finanze, Commissione Medica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19260 DECRETO n. 4070 del 22 marzo 2005 CT n. 433/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – D.I. n. 58/05 – Comi Francesco c/Regione Calabria (Dipartimento Formazione Professionale) – Determinazione di opposizione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19260 DECRETO n. 4078 del 22 marzo 2005 CT n. 790/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Avati Antonina c/Ministero dell’Economia e Finanze, Commissione Medica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19260 DECRETO n. 4467 del 30 marzo 2005 CT n. 628/05 – Ricorsi al TAR CZ – Genco Tours/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore (Trasporti) – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo pag. 19261 DECRETO n. 4500 del 30 marzo 2005 CT n. 3745/04 – Ricorso al Consiglio di Stato – Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale pag. 19262 DECRETO n. 4501 del 30 marzo 2005 CT n. 778/05 – Ricorsi al TAR CZ – Pizzuti Costruzioni/ Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore (Ambiente) – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo pag. 19262 DECRETO n. 4506 del 30 marzo 2005 CT n. 846/2005 – Ricorsi al TAR – Catanzaro – Cosentini Stefania c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 19263 DECRETO n. 4431 del 30 marzo 2005 DECRETO n. 4510 del 30 marzo 2005 CT n. 1923 del 2000 – Sentenza n. 3309/04 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lav. emessa nella controversia n. 4440/00 vertente tra la Regione Calabria e il sig. Stefano Calabretta – Determinazione di proporre appello e nomina di difensore – Conferimento incarico all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro pag. 19260 CT n. 2628/2004 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Cardamone Domenico Attilio c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19263 DECRETO n. 4435 del 30 marzo 2005 DECRETO n. 4525 del 30 marzo 2005 CT n. 3731/04 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Pesce Leonardo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19261 CT n. 181/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Lo Prete Teresa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19264 19114 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4527 del 30 marzo 2005 DECRETO n. 4696 del 31 marzo 2005 CT n. 3481/04 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Di Franco Luigi Salvatore c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19264 CT n. 125/05 – Tribunale di Cosenza – Ricorso proposto da Ponterio Pietro e Grandinetti Ugo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Ambiente) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19266 DECRETO n. 4531 del 30 marzo 2005 DECRETO n. 4697 del 31 marzo 2005 CT n. 172/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Gatto Angela c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19264 CT n. 3670/04 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Esposito Curcio Giovanna c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19266 DECRETO n. 4532 del 30 marzo 2005 CT n. 381/05 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Civale Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19264 DECRETO n. 4698 del 31 marzo 2005 CT n. 3640/04 – Tribunale di Castrovillari – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da De Franco Emilia c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19267 DECRETO n. 4533 del 30 marzo 2005 DECRETO n. 4699 del 31 marzo 2005 CT n. 47/05 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Vilardi Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19264 CT n. 3628/04 – Tribunale di Castrovillari – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da De Stefano Maria Antonia c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19267 DECRETO n. 4534 del 30 marzo 2005 CT n. 48/05 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Carrozzino Nicola c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19264 DECRETO n. 4700 del 31 marzo 2005 CT n. 827/05 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Tempesta Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Lavoro) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19267 DECRETO n. 4693 del 31 marzo 2005 CT n. 6/02 – Corte di appello di Catanzaro – Sez. lavoro I.N.P.S. c/Regione Calabria e Garieri Giuseppina + altri – Determinazione di costituzione in giudizio – Conferimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale pag. 19264 DECRETO n. 4701 del 31 marzo 2005 CT n. 826/05 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Gaccione Mariano Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Lavoro) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19267 DECRETO n. 4694 del 31 marzo 2005 CT nn. 685 - 686 - 687/2005 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorsi – Centro Diagnostico Sybaris S.r.l., Laboratorio analisi Caliò S.a.s. e Biodiagnostica dott.ssa Carmela Floriana Milano c/Regione Calabria e A.S.L. n. 3 di Rossano – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo e Enrico Francesco Ventrice dell’Avvocatura regionale (Dipartimento Sanità) pag. 19265 DECRETO n. 4702 del 31 marzo 2005 CT n. 2992/04 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Bennardis Luigi Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19268 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19115 DECRETO n. 4703 del 31 marzo 2005 DECRETO n. 4766 dell’1 aprile 2005 CT n. 499/2005 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Nicolini Chiara Leonilde c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento dei Lavori Pubblici) pag. 19268 CTT nn. 217-220/2005 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Di Mare Giuseppe; Infante Antonio – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19269 DECRETO n. 4704 del 31 marzo 2005 DECRETO n. 4770 dell’1 aprile 2005 CT n. 3041/04 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Girillo Valentina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento Urbanistica e Demanio) pag. 19268 CT n. 423/2005 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Malvaso Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo – Assegnazione incarico di difensore all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale pag. 19269 DECRETO n. 4771 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4752 dell’1 aprile 2005 CT n. 169/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Sancineto Caterina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19269 CT n. 487/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizio promosso c/Regione Calabria ed altri da: Maletta Concetta – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 DECRETO n. 4773 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4754 dell’1 aprile 2005 CT n. 168/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Alfano Rocchina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19269 CTT nn. 3747 - 3750 - 3474/2004 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Scozzafava Gaetanina; Pasquino Carmelo; Russo Rita – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 DECRETO n. 4775 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4757 dell’1 aprile 2005 CT n. 171/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Adduci Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19269 CTT nn. 3673 - 3142 - 3566 - 3294/2004 – 575/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Palaia Caterina; Opipari Teresa; Corrado M. Elisabetta; Franzè Stefano; Piccolo Lucia – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 DECRETO n. 4776 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4758 dell’1 aprile 2005 CT n. 177/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Vincenzi Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19269 CTT nn. 3530 - 3519 - 3507 - 3518 - 3511 - 3521/2004 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Bianco Stefano; Grenci Agostino; Marino Michele; Marino M. Patrizia; Costantino Caterina; Facciolo Ilarietta – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 DECRETO n. 4761 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4777 dell’1 aprile 2005 CT n. 178/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Martorano Antonio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale pag. 19269 CTT nn. 3015 - 3016/2004 – 488/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Calabretta Antonio; Cepi Francesco; Magro Giuseppe – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 19116 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4778 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4787 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 299 - 300 - 301/2005 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Torchia Achiropita; Solferino Domenica; Falbo Annina – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 CT n. 817/05 – Tribunale di Catanzaro – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Lupis Roberto c/Regione Calabria (Dipartimento Personale e Turismo) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale pag. 19271 DECRETO n. 4788 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4779 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 3232 - 3281 - 3302/2004 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Buccinnà Vincenzo; Caruso Bruno; Bartucca Eleonora – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 CT n. 6003/93 – Ricorsi al Consiglio di Stato – Laganà Vincenzo/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo, con delega e domiciliazione esterna (Personale) pag. 19271 DECRETO n. 4798 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4780 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 570 - 781 - 782 - 783/2005 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: De Stefani Giuseppe; Notarianni Maria Antonia; Muraca Caterina; Torchia Pietro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 DECRETO n. 4781 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 808 - 809 - 820 - 821/2005 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Dastoli Caterina + 3; Masdea Tommaso; Carchedi Marianna; Bartucca Maria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19270 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giacomo Carbone relative a n. 21 procedimenti di opposizione all’esecuzione pag. 19272 DECRETO n. 4799 dell’1 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Eugenia Capano – Relative al giudizio promosso da Maggiorino Bruni ed altri c/Regione Calabria – TAR di Catanzaro pag. 19272 DECRETO n. 4800 dell’1 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Antonio Giuseppe Costanzo – Relative al giudizio promosso da Muggeri Caterina c/Regione Calabria – Tribunale di Vibo Valentia pag. 19273 DECRETO n. 4801 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4783 dell’1 aprile 2005 CT n. 3429/2004 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizio promosso c/Regione Calabria ed altri da: Serratore Giuseppe – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19271 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Saverio Mazza – Relative al giudizio promosso da Gentile Tommaso ed altri c/Regione Calabria – TAR di Catanzaro pag. 19273 DECRETO n. 4802 dell’1 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Domenico Calabretta – Relative al procedimento penale a carico di Canino Carmela + 1 – Tribunale di Catanzaro e Corte d’appello di Catanzaro pag. 19274 DECRETO n. 4786 dell’1 aprile 2005 CT n. 735/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizio promosso c/Regione Calabria ed altri da: Carroccia Maria Caterina – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale pag. 19271 DECRETO n. 4806 dell’1 aprile 2005 CT n. 3714/04 – Ordinanza TAR della Calabria – Seconda sezione n. 204/05 pronunciata nel ricorso n. 1596/04 proposto da Bisceglia Nicola c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato – Incarico all’avv. Giovanni Tortorici pag. 19274 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19117 DECRETO n. 4807 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4818 dell’1 aprile 2005 CT n. 2637/96 – Sentenza TAR della Calabria – Seconda sezione n. 153/05 pronunciata nel ricorso n. 815/96 proposto da Naim Michele Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato – Incarico all’Avvocatura Generale dello Stato pag. 19275 CT n. 1824/02 – Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione lavoro – Ricorso proposto da Ministero della Salute c/Regione Calabria nonché Mazzuca Robertino – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19278 DECRETO n. 4809 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4819 dell’1 aprile 2005 CT n. 1681/2001 – Ricorso in appello al Consiglio di Stato – Biocontrol Imaging S.r.l. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo con domiciliazione ad esterno pag. 19275 CT n. 1825/02 – Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione lavoro – Ricorso proposto da Ministero della Salute c/Regione Calabria nonché Speranza Domenico – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 19279 DECRETO n. 4810 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4862 del 4 aprile 2005 CT n. 719/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – Società Italiana per il GAS p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio) pag. 19276 CT n. 91/2005 – Azione civile avanti al Tribunale di Catanzaro proposta da San Paolo IMI S.p.A., per il pagamento di somme relative a rate di mutuo concesso al Consorzio Teatrale Calabrese – Determinazione di costituirsi in giudizio con l’avv. Enrico Ventrice pag. 19279 DECRETO n. 4812 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4863 del 4 aprile 2005 CT n. 721/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – E.N.E.L. Produzione S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio) pag. 19276 CT n. 960/2005 – Ricorso al TAR della Calabria – Sede di Catanzaro proposto dalla società «Studio Radiologia Medica Perri e Bilotta S.a.s.», per l’annullamento previa sospensiva del decreto del Dirigente del Dipartimento Sanità n. 935/2005 – Determinazione di costituirsi in giudizio con gli avv.ti Enrico Ventrice e Domenico Gullo pag. 19280 DECRETO n. 4814 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4872 del 4 aprile 2005 CT n. 722/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – ENI S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio) pag. 19277 CT n. 974/2005 – Ricorso al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del lavoro proposto da Cantoro Giuseppe, per la riliquidazione dell’indennità premio di servizio – Determinazione di costituirsi in giudizio con gli avv.ti Enrico Ventrice e Mariano Calogero, con delega e domiciliazione esterna pag. 19280 DECRETO n. 4816 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4874 del 4 aprile 2005 CT n. 720/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – E.N.E.L. Produzione S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio) pag. 19277 CT n. 3259/04 – Azione civile avanti al Tribunale di Catanzaro proposta da Manfreda Maria Giuseppina, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di emotrasfusione – Determinazione di costituirsi in giudizio con l’avv. Enrico Ventrice pag. 19280 DECRETO n. 4817 dell’1 aprile 2005 CT n. 842/05 – Ricorso al TAR Calabria – Reggio Calabria, proposto dalla O.P. Azzurra Soc. Coop. a r.l. c/Regione Calabria + 1 (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale pag. 19278 DECRETO n. 4879 del 4 aprile 2005 CT n. 956. 957, 958, 959/2005 – Ricorsi al TAR della Calabria – Sede di Catanzaro proposti da: Gatto Costruzioni S.p.A.; Il Palazzo S.r.l.; Edi on Web S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 26/1/2005 – Determinazione di costituirsi in giudizio con gli avv.ti Enrico Ventrice e Domenico Gullo pag. 19281 19118 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4885 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 4911 del 4 aprile 2005 CT n. 975/2005 – Ricorso al TAR di Catanzaro proposto dai sigg.ri Francesco Piazza, Alessio Verta, Giovanni Lecis, Francesco Spanò, Andrea Abbate, Leopoldo Lo Sardo, Diego Piazza, Giuseppe Tripicchio, Sandra Cipolla e Carmine Wittimberg per l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, inerente all’ammissione alle elezioni regionali per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria 2005, della lista provinciale di Cosenza, denominata «Unità socialista», e degli atti connessi, presupposti e consequenziali – Determinazione di costituirsi in giudizio con l’avv. Enrico Ventrice e l’avv. Francesca Talarico pag. 19281 CT n. 3099/2004 – Tribunale di Cosenza – Società San Bartolo r.l. c/Regione Calabria ed altro – Determinazione di costituzione e nomina di difensori – Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo ed Enrico Ventrice (Dipartimento della Sanità) pag. 19284 DECRETO n. 4889 del 4 aprile 2005 CT n. 6/2005 – Tribunale di Vibo Valentia – Virdò Maria c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale) pag. 19281 DECRETO n. 4892 del 4 aprile 2005 CT n. 3587/2004 – Tribunale di Vibo Valentia – D.I. n. 131/04 – Destito Maria Assunta c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento della Sanità) pag. 19282 DECRETO n. 4895 del 4 aprile 2005 CT n. 5/2005 – Tribunale di Vibo Valentia – Profiti Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale) pag. 19282 DECRETO n. 4916 del 4 aprile 2005 CT n. 10/1997 – Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro – Pierguidi Ernesto ed altri c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale) pag. 19285 DECRETO n. 4924 del 4 aprile 2005 CT n. 689/2005 – Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro – La Rocca Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Turismo) pag. 19285 DECRETO n. 4929 del 4 aprile 2005 CT n. 681/2005 – Tribunale di Paola – D.I. n. 33/05 – Scrivano avv. Francesco c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti avv. Domenico Gullo e Enrico Ventrice pag. 19285 DECRETO n. 4933 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 4900 del 4 aprile 2005 CT n. 3048/2004 – Tribunale di Catanzaro – Talarico Tommaso c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento della Forestazione) pag. 19283 CT n. 780/2005 – Tribunale di Catanzaro – Ammazzagatti Tito c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento Sanità) pag. 19286 DECRETO n. 4991 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 4902 del 4 aprile 2005 CT n. 3408/2004 – Tribunale di Catanzaro – Consorzio di Bonifica Alli Punta delle Castella c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento dell’Agricoltura) pag. 19283 CT n. 250/05 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Dattilo Teresa c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19286 DECRETO n. 4906 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 4999 del 4 aprile 2005 CT n. 955/2005 – Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro – Azienda Agricola Le Palme di Antonio Mittiga & C. S.a.s. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento dei Lavori Pubblici) pag. 19284 CT n. 3696/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Italiano Marianna c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19286 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19119 DECRETO n. 5003 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 5032 del 4 aprile 2005 CT n. 130/05 – Giudice di Pace di Bianco – Atto di citazione – Maiorana Vincenzo c/Regione Calabria (Dipartimento Foreste, Forestazione, Prot. Civile) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19286 CT n. 3274/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Alvaro Francesco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19287 DECRETO n. 5007 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 5443 dell’8 aprile 2005 CT n. 2566/04 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Callipari Caterina c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19287 CT n. 954/05 – Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Scuderi Serena Agata Grazia c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19288 DECRETO n. 5011 del 4 aprile 2005 CT n. 2990/04 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Calvelli Rocco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19287 DECRETO n. 5013 del 4 aprile 2005 CT n. 1713/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Borgese Montagna c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19287 DECRETO n. 5017 del 4 aprile 2005 CT n. 1731/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Giovinazzo Vincenzo c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19287 DECRETO n. 5020 del 4 aprile 2005 CT n. 1956/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Princi Carmela c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19287 DECRETO n. 5446 dell’8 aprile 2005 CT n. 976/05 – Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Società ALPIGI S.n.c. c/Regione Calabria e Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19288 DECRETO n. 5457 dell’8 aprile 2005 CT n. 973/2005 – Tribunale Civile di Catanzaro – Giudice dell’Esecuzione – Pignoramento presso terzi proposto dalla soc. E.TR. p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di proposizione opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci pag. 19289 DECRETO n. 5885 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore del sig. De Marco Antonio dipendente regionale – Proc. pen. n. 793/98 – Trib. CZ pag. 19289 DECRETO n. 5886 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore del sig. Scerbo Luigi, dipendente regionale relative al Proc. pen. n. 792/99 – Trib. Catanzaro pag. 19290 DECRETO n. 5021 del 4 aprile 2005 CT n. 2519/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Carullo Salvatore c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 19287 DECRETO n. 5888 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore del sig. Corsi Raffaele dip. reg. – Proc. pen. n. 5350/00 – Tribunale di Catanzaro pag. 19290 19120 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 5889 del 13 aprile 2005 DECRETO n. 5922 del 14 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore dell’avv. Antonio Torchia difensore del sig. Di Maria Alberto dip. reg. – Proc. pen. n. 5350/00 – Tribunale di Catanzaro pag. 19291 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Sandro De Giuseppe – Relative ai giudizi promossi da Regione Calabria c/De Vita Agostino + 1 – Tribunale di Paola e Corte d’Appello di Catanzaro pag. 19294 DECRETO n. 5890 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore dell’avv. Luigi Caristo difensore del sig. Scerbo Luigi dip. reg. – Proc. pen. n. 5350/00 – Trib. Catanzaro pag. 19291 DECRETO n. 5894 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Beatrice Biamonte – Relative al giudizio promosso da Regione Calabria c/Grande Francesca – Tribunale di Catanzaro pag. 19292 DECRETO n. 5916 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giuseppe Malena – Relative ai giudizi promossi da Tassone Antonio ed altri c/Regione Calabria – Tribunale e TAR di Catanzaro, TAR Lazio, Consiglio di Stato pag. 19292 DECRETO n. 5920 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Nino Gimigliano – Relative al giudizio promosso da Candelieri Francesco + 41 c/Regione Calabria – Tribunale di Palmi pag. 19293 DECRETO n. 5921 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato EugenioArceri – Relative al giudizio promosso dal Comune di Lamezia Terme c/Regione Calabria – TAR di Catanzaro pag. 19293 DECRETO n. 5923 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Leo Ciriaco – Relative ai giudizi promossi da Perrone Francesco ed altri c/Regione Calabria – Tribunale di Cosenza e TAR di Catanzaro pag. 19294 DECRETO n. 5924 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Francesco Tiani – Relative al giudizio promosso dalla ditta F.lli Critelli S.r.l. c/Regione Calabria – Tribunale di Catanzaro pag. 19295 DECRETO n. 5927 del 14 aprile 2005 CT n. 1635 del 1998 – Sentenza n. 141/05 del Tribunale civile di Catanzaro emessa nella controversia n. 244/98 vertente tra la Regione Calabria e la Cooperativa Vigilanza Forze di Polizia in Congedo S.r.l. – Determinazione di proporre appello e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Beatrice Biamonte del Foro di Catanzaro pag. 19295 DECRETO n. 5958 del 15 aprile 2005 Rimborso spese quota associativa avv. Giorgio Rotella pag. 19296 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Dipartimento URBANISTICA DECRETO n. 6653 del 26 aprile 2005 Comune di Settingiano – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. 19121 2. Vengano accolte le osservazioni n. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 59, 60 limitatamente e per le motivazioni espresse dal parere tecnico del progettista. 3. Vengano respinte le osservazioni n. 1, 4, 6, 9, 12, 15, 16, l7, 23, 25, 27, 34, 38, 39, 40, 44, 47, 50, 52, 55, 57, 58. CHE detto parere con nota n. 2941 del 28/1/05 è stato notificato al Comune, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. CHE essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte. CHE con deliberazione n. 399 del 30/3/2005 la Giunta Regionale ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Settingiano, secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72. VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; DECRETA VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio all’arch. Andrea Iovene. È APPROVATA la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Settingiano, adottato da quel Consiglio Comunale con atto n. 32 del 30/12/03 con le seguenti prescrizioni: VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». 1. Vengano scrupolosamente osservate le limitazioni e prescrizioni rese nel parere geomorfologico ai sensi dell’art. 13 della Legge 2/2/74, n. 64. VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. 2. Vengano accolte le osservazioni n. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 59, 60 limitatamente e per le motivazioni espresse dal parere tecnico del progettista. PREMESSO che con Deliberazione n. 32 del 30/12/2003 il Consiglio Comunale di Settingiano ha adottato una Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale. 3. Vengano respinte le osservazioni n. 1, 4, 6, 9, 12, 15, 16, l7, 23, 25, 27, 34, 38, 39, 40, 44, 47, 50, 52, 55, 57, 58. CHE gli atti e gli elaborati della suddetta Variante sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge sono state presentate n. 60 osservazioni, alle quali il Consiglio Comunale di quel Comune ha controdedotto con atto n. 16 del 5/8/04. CHE il Comune di Settingiano con nota n. 4292 del 3/11/04 ha trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica. CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 15/12/04. CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ha espresso nella seduta del 17/1/05 parere favorevole all’adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale con le seguenti prescrizioni: 1. Vengano scrupolosamente osservate le limitazioni e prescrizioni rese nel parere geomorfologico ai sensi dell’art. 13 della Legge 2/2/74, n. 64; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 aprile 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene 19122 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 6656 del 26 aprile 2005 Comune di Palmi – Approvazione variante parziale al Regolamento Edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02. DECRETA È approvata la Variante al Regolamento edilizio del comune di Palmi, adottata da quel Consiglio comunale con deliberazioni n. 38 del 28/6/04, con la seguente prescrizione: — Le strutture aggettanti dei fabbricati prospettanti su strada ed in assenza di marciapiedi non debbono fuoriuscire dal limite di proprietà. VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 189 del 22/2/05 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio al dott. Arch. Andrea Iovene. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. PREMESSO che il Comune di Palmi è dotato di Regolamento edilizio approvato con Decreto dirigenziale n. 8047 del 27/6/02. CHE con Deliberazione n. 38 del 28/6/04 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante al Regolamento edilizio. CHE il Comune di Palmi con nota n. 27003 del 25/10/04, acquisita al protocollo in data 26/10/04 n. 2874, ha trasmesso la variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica. CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 19/11/2004. CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge Regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 22/12/2004 parere favorevole all’approvazione della variante di cui trattasi, purché non contrasti con eventuali norme più restrittive del Vigente Strumento Urbanistico Generale ed avvertendo il Comune che la variazione delle distanze previste dal P.R.G. deve necessariamente avvenire con la procedura della variante. CHE detto parere con nota n. 2874 del 5/1/2005, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. CHE essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte. CHE con Deliberazione n. 241 dell’8/3/05 la Giunta Regionale ha approvato la Variante parziale al Regolamento Edilizio di Palmi, adottata da quel Consiglio comunale con deliberazioni n. 38 del 28/6/04, secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato. CHE con deliberazione n. 520 dell’8/4/05 viene corretto ed integrato il procedente atto deliberativo n. 241 dell’8/3/05, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72. Catanzaro, lì 26 aprile 2005 DECRETO n. 6660 del 26 aprile 2005 Comune di Serra Pedace – Approvazione della Variante al Piano di Fabbricazione per la costruzione complesso polivalente per l’incentivazione turistica-agrituristica ed artigianale dell’Altopiano silano Stadio del Ghiaccio. Art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr.. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/05 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio all’Arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R n. 206 del 15/12/00. PREMESSO che il Comune di Serra Pedace con nota n. 517 del 19/2/2004, ha trasmesso la delibera n. 20 del 28/11/2002 con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato di richiedere l’approvazione della Variante al P.d.F. per la costruzione complesso polivalente per l’incentivazione turistica-agrituristica ed artigianale dell’altopiano silano – Stadio del Ghiaccio. CHE lo stesso Comune è dotato di Variante Generale al P.d.F. approvato con D.P.G.R. n. 598 dell’11/11/98. CHE il predetto Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/11/2002 ha approvato, ai sensi del D.P.R. 327/01 e dal D.Lgs. n. 302 del 27/12/2002, il progetto preliminare, in variante allo strumento urbanistico vigente. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19123 CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni. PREMESSO che il Comune di Mormanno è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 4781 del 3/5/ 2002. CHE il competente Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi. CHE con Deliberazione n. 28 del 9/12/04 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante Parziale al Regolamento edilizio riguardante la modifica all’art. 40. CHE con deliberazione n. 400 del 30/3/2005 la Giunta Regionale ha approvato la Variante in questione, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. VISTO il D.P.R. 8/6/01 n. 327, art. 19. VISTA la legge 1150/42 e succ. modif. ed integr.. VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02. VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; DECRETA È APPROVATA la variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Serra Pedace, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr., per la costruzione complesso polivalente per l’incentivazione turistica-agrituristica ed artigianale dell’altopiano silano – Stadio del Ghiaccio, in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 20 del 28/11/2002. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE detta variante è stata regolarmente depositata e pubblicata e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni. CHE il Comune di Mormanno con nota n. 995 del 14/12/04, ha trasmesso la variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica. CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 28/1/2005. CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge Regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 31/1/2005 parere favorevole con riferimento solo ai locali già esistenti e unitamente alla condizione che siano fatte salve maggiori limitazioni derivanti da specifiche disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 3391 del 3/2/2005, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte. Catanzaro, lì 26 aprile 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene CHE con Deliberazione n. 505 dell’8/4/05 la Giunta Regionale ha approvato la Variante in questione, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. VISTA la legge n. 1 del 3/1/78 e succ. modif. ed integr.. DECRETO n. 6665 del 26 aprile 2005 Comune di Mormanno – Approvazione variante parziale al Regolamento Edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 189 del 22/2/05 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio all’Arch. Andrea Iovene. VISTA la legge n. 1150/42 e succ. modif. ed inegr.. VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02. VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; DECRETA È approvata la Variante Parziale al Regolamento edilizio del comune di Mormanno, adottata da quel Consiglio comunale con atto n. 28 del 9/12/04, con riferimento solo ai locali già esistenti e unitamente alla condizione che siano fatte salve maggiori limitazioni derivanti da specifiche disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene Catanzaro, lì 26 aprile 2005 19124 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 6669 del 26 aprile 2005 DECRETA Comune di Rosarno – Approvazione della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione dei lavori per la costruzione di un Centro Polisportivo «Nuovo Stadio Comunale». Art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr.. È APPROVATA la variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Rosarno, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr., per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 71 del 20/11/2004. IL DIRIGENTE GENERALE Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/05 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio all’Arch. Andrea Iovene. Catanzaro, lì 26 aprile 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene DECRETO n. 6672 del 26 aprile 2005 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». Comune di Rosarno – Approvazione variante parziale al Piano Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio. VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. PREMESSO che il Comune di Rosarno con nota n. 5879 del 15/3/2005, ha trasmesso il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori per la costruzione di un Centro Polisportivo «Nuovo Stadio Comunale», ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01. CHE lo stesso Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 317 del 27/9/2000. CHE il predetto Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20/11/2004 ha adottato, ai sensi del D.P.R. n. 327/01, per le opere previste la Variante al Piano Regolatore Generale, onde consentire l’Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera prevista. CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non risultano presentate opposizioni od osservazioni in merito. CHE il competente Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi. CHE con deliberazione n. 506 dell’8/4/2005 la Giunta Regionale ha approvato la Variante in questione, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. VISTO il D.P.R. 8/6/01 n. 327, art. 19. VISTA la legge 1150/42 e succ. modif. ed integr.. VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02. VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 189 del 22/2/05 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio all’Arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. PREMESSO che il Comune di Rosarno è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 317 del 27/9/2000. CHE con Deliberazione n. 34 del 30/6/04 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale alle Norme Tecniche ed al Regolamento edilizio del vigente Piano Regolatore Generale, concernente la modifica degli artt. 46, 61 e 63 del vigente R.E. e degli artt. 28 e 29 delle N.T.A.. CHE gli atti di detta Variante sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni. CHE il comune di Rosarno con nota n. 24177 del 16/11/2004 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato regionale all’urbanistica. CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 3/1/2005. CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge Regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 31/1/2005 parere favorevole all’approvazione della variante di cui trattasi. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19125 CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 3118 del 3/2/05 è stato notificato al Comune ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. sono state presentate n. 40 osservazioni, alle quali il Consiglio Comunale di quel Comune ha controdedotto con atto n. 47 del 17/11/04. CHE essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte. CHE il Comune di S. Caterina dello Ionio con nota n. 4202 del 17/11/04 ha trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica. CHE con Deliberazione n. 507 dell’8/4/2005 la Giunta Regionale ha approvato la Variante parziale al Piano Regolatore Generale e al Regolamento Edilizio di Rosarno, secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 21/1/05. VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72. VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02. DECRETA È approvata la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio, redatta dall’Amministrazione comunale e adottata dal comune di Rosarno con deliberazione consiliare n. 34 del 30/6/04. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 aprile 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene DECRETO n. 6678 del 26 aprile 2005 Comune di S. Caterina dello Ionio – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio all’Arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. PREMESSO che con Deliberazione n. 32 del 14/8/2004 il Consiglio Comunale di S. Caterina dello Ionio ha adottato una Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale. CHE gli atti e gli elaborati della suddetta Variante sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 31/1/05 parere favorevole con le seguenti prescrizioni fermo restando ogni ulteriore obbligo di adeguamento anche formale alle previsioni e prescrizioni della L.R. 19/02 e delle Linee Giuda per la conformazione del P.S.C. e fermo restando sin d’ora l’obbligo che gli strumenti attuativi vengano comunque redatti tenendo conto dei princìpi della compensazione e della perequazione; 1. Siano rispettate le prescrizioni di cui al P.A.I. ed al parere del Settore Geologico regionale reso con nota n. 454/1358 del 26/7/04; 2. Le aree perimetrate in rosso sulle tavole di Azzonamento 2.04 e 2.05 in scala 1:2000 organizzate a Z.T.O., B2 e B3, non avendo le caratteristiche per essere classificate di completamento, resta organizzata a Z.T.O. di tipo C1 e sottoposte alla corrispondente normativa, mentre quelle perimetrate in blu sulle stesse tavole per le stesse motivazioni restano organizzate a Z.T.O. C2 e sottoposte alla corrispondente normativa; 3. Ai fini di una più puntuale tutela ambientale la Z.T.O. di tipo F2 posta a valle della ferrovia Reggio Calabria – Metaponto resta finalizzata unicamente alla realizzazione di verde pubblico. Ogni nuovo intervento sulle restanti aree a valle della stessa ferrovia, comunque classificate, deve essere programmato nell’ambito di un piano unitario di iniziativa pubblica; 4. L’edificazione delle zone di completamento della Frazione Marina, per la motivazione di cui al punto precedente, fatti salvi i parametri più restrittivi, sia sottoposta alle seguenti limitazioni: a. Rapporto di copertura massima 0,30 mq/mq; b. Altezza massima ml. 11.50 tre piani fuori terra; c. Distanza dai confini, anche per le sopraelevazioni, ml. 5,00; d. Distanza dalle strade 1/2h minimo 5,00 ml.; e. Obbligo della realizzazione, in fregio a strada pubblica, di parcheggi pubblici in ragione del 10% della superficie del lotto fondiario; 5. La normativa prevista per le zone agricole resta modificata, sostituita ed integrata per la parte in contrasto con quella prevista per le dette zone della legge regionale 16/4/02, n. 19. 6. Le osservazioni presentate controdedotte dal Consiglio Comunale restano definite per come deliberato dallo stessa organo comunale ad eccezione delle seguenti che, accolte, dal Comune, restano definitivamente respinte perché prodotte al fine di perseguire interessi privati, perché in contrasto con quanto previsto dal D.M. 2/4/68 n. 1444, perché introducono nuova edificazione dopo l’emissione del parere ex art. 13 legge 64/74 o infine perché prevedono vincoli finalizzati all’espropriazione su terzi ignari. 19126 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Osservazione, n. 3 prodotta da Lazzaro Raffaele (incremento cubatura e nuovi vincoli su terzi ignari) Osservazione n. 4 prodotta da Lanciano Ugo (Nuova edificazione su vincolo idrogeologico) Osservazione n. 5 prodotta da Carnuccio Nicola (Nuovi vincoli su proprietà di terzi ignari) Osservazione n. 12 prodotta da Parisi Francesco (Violazione del D.M. 2/4/68 n. 1444) Osservazione n. 17 prodotta da Carnuccio Antonio (Eliminazione viabilità – Parere contrario Progettista) Osservazione n. 18 prodotta da Rudi Maurizio (Variazione N.T.A. – Parere contrario Progettista) Osservazione n. 37 prodotta da Lanciano Roberto (Eliminazione vincolo P.R.G. – Parere contrario Progettista). Z.T.O., B2 e B3, non avendo le caratteristiche per essere classificate di completamento, resta organizzata a Z.T.O. di tipo C1 e sottoposte alla corrispondente normativa, mentre quelle perimetrate in blu sulle stesse tavole per le stesse motivazioni restano organizzate a Z.T.O. C2 e sottoposte alla corrispondente normativa; 3. Ai fini di una più puntuale tutela ambientale la Z.T.O. di tipo F2 posta a valle della ferrovia Reggio Calabria – Metaponto resta finalizzata unicamente alla realizzazione di verde pubblico. Ogni nuovo intervento sulle restanti aree a valle della stessa ferrovia, comunque classificate, deve essere programmato nell’ambito di un piano unitario di iniziativa pubblica. 4. L’edificazione delle zone di completamento della Frazione Marina, per la motivazione di cui al punto precedente, fatti salvi i parametri più restrittivi, sia sottoposta alle seguenti limitazioni: a. Rapporto di copertura massima 0,30 mq/mq; b. Altezza massima ml. 11.50 tre piani fuori terra; 7. L’osservazione n. 30 prodotta da Fiorenza Salvatore, accolta dal Consiglio Comunale resta accolta limitatamente al fabbricato esistente con esclusione della possibilità di nuova edificazione. c. Distanza dai confini, anche per le sopraelevazioni, ml. 5,00; d. Distanza dalle strade 1/2 h minimo 5,00 ml.; CHE detto parere con nota n. 3052 del 3/2/05 è stato notificato al Comune, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. CHE con deliberazione n. 2 del 5/3/05 il predetto Comune ha controdedotto al parere della CUR accogliendo tutte le prescrizioni ad eccezione di quelle di cui ai punti 2 e 6 limitatamente alla conferma della prevista destinazione di ZTO B per le aree ZB3/02 della tavola 2.04, ZB2/01 e ZB3/01 della tavola 2.05 in quanto le stesse sarebbero «totalmente urbanizzate» per quanto riguarda la prescrizione n. 6 richiedendo l’accoglimento dell’osservazione n. 17 – Ditta Carnuccio Antonio, già con parere favorevole del Consiglio Comunale in fase di controdeduzione alle osservazioni in quanto l’intera zona è stata declassata a C1 e pertanto la viabilità può essere più correttamente localizzata in fase di predisposizione dello strumento attuativo. CHE con deliberazione n. 485 del 30/3/2005 la Giunta Regionale ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di S. Caterina dello Ionio, secondo il parere detta C.U.R. soprarichiamato, e accogliendo le controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 5/3/2005, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. VISTO il D.P.R. n.8 del 15/1/72. VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; DECRETA È approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del comune di S. Caterina dello Ionio, adottato da quel Consiglio comunale con atto n. 32 del 14/8/04 con le seguenti prescrizioni: 1. Siano rispettate le prescrizioni di cui al P.A.I. ed al parere del Settore Geologico regionale reso con nota n. 454/1358 del 26/7/04; 2. Le aree perimetrate in rosso sulle tavole di Azzonamento 2.04 e 2.05 in scala 1:2000 (con esclusione della ZB3/02 della tavola 2.04, ZB2/01 e ZB3/01 della tavola 2.05) organizzate a e. Obbligo della realizzazione, in fregio a strada pubblica, di parcheggi pubblici in ragione del 10% della superficie del lotto fondiario; 5. La normativa prevista per le zone agricole resta modificata, sostituita ed integrata per la parte in contrasto con quella prevista per le dette zone della legge regionale 16/4/02, n. 19. 6. Le osservazioni presentate controdedotte dal Consiglio Comunale restano definite per come deliberato dallo stessa organo comunale ad eccezione delle seguenti che, accolte, dal Comune, restano definitivamente respinte perché prodotte al fine di perseguire interessi privati, perché in contrasto con quanto previsto dal D.M. 2/4/68 n. 1444, perché introducono nuova edificazione dopo l’emissione del parere ex art. 13 legge 64/74 o infine perché prevedono vincoli finalizzati all’espropriazione su terzi ignari. Osservazione, n. 3 prodotta da Lazzaro Raffaele (incremento cubatura e nuovi vincoli su terzi ignari) Osservazione n. 4 prodotta da Lanciano Ugo (Nuova edificazione su vincolo idrogeologico) Osservazione n. 5 prodotta da Carnuccio Nicola (Nuovi vincoli su proprietà di terzi ignari) Osservazione n. 12 prodotta da Parisi Francesco (Violazione del D.M. 2/4/68 n. 1444) Osservazione n. 18 prodotta da Rudi Maurizio (Variazione N.T.A. – Parere contrario Progettista) Osservazione n. 37 prodotta da Lanciano Roberto (Eliminazione vincolo P.R.G. – Parere contrario Progettista). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 aprile 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7231 del 3 maggio 2005 Comune di Rovito, Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio al Dott. Arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. PREMESSO che il Comune di Rovito è dotato di Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio approvati con D.P.G.R. n. 919 dell’11/7/94. CHE con deliberazione n. 15 del 3/8/2004 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale redatto dall’Amministrazione Comunale. CHE detta Variante è stata regolarmente pubblicata e depositata e che nei termini di legge è stata presentata n. 1 osservazione, alle quali il Consiglio comunale ha controdedotto con deliberazione n. 2 del 7/2/2005. CHE con nota n. 217 del 21/7/2004 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74. CHE il comune di Rovito con nota n. 4075 del 14/10/04, acquisita al protocollo in data 18/10/2004, ha trasmesso il Piano Regolatore Generale di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica. CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 13/12/2004. CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ha espresso nella seduta del 16/12/2004 parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 1. All’art. 58 del R.E. viene aggiunto: la norma è applicabile per le costruzioni già esistenti alla data di adozione della variante proposta; è applicabile la proposta della norma che prevede la presenza minima di 75 persone; 2. Per quanto riguarda le Z.T.O. di tipo Z considerato che le variazioni proposte, se accolte comportano di fatto la trasformazione delle stesse da ZTO di interconnessione in ZTO di espansione residenziale con consistente incremento del potere insediativo del PRG che non si ritiene sufficientemente motivato, è del parere che la percentuale di dette aree con destinazione residenziale non può essere superiore al 40% con lotto minimo di intervento di almeno 500 mq. 19127 CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 2787 del 5/1/2005, è stato notificato al Comune, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.. CHE il Consiglio comunale di Rovito con deliberazione n. 2 del 7/2/2005 ha controdedotto al parere della CUR chiedendo che la percentuale per la destinazione residenziale prevista al punto 2 del predetto parere, quale pari al 40%, venga ricondotta alla percentuale del 65% prevista dalla stessa Amministrazione in fase di adozione del Piano o comunque in una misura non inferiore al 50% intendendosi questo il limite sotto il quale la variante proposta perderebbe ogni valore pratico non realizzando quel minimo di convenienza economica che rende utilizzabili dal punto di vista dello sviluppo edilizio le Z.T.O. «ZI». CHE con deliberazione n. 235 dell’8/3/2005 la Giunta regionale ha approvato la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale di Rovito, adottata da quel Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 3/8/2004, accogliendo le controdeduzioni comunali relative al punto 2 delle prescrizioni indicate dalla CUR nel predetto parere elevando la percentuale per la destinazione residenziale dal 40% al 50% e rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente. CHE con D.D.G. n. 5657 del 12/4/2005 è stata erroneamente approvata la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del comune di Rovito senza tenere conto dell’accoglimento della controdeduzione comunale soprarichiamata. RITENUTO necessario procedere alla relativa correzione. VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72. VISTE la Legge regionale n. 16/94 e succ. modif. ed integrazioni. VISTA la legge regionale 16/4/02 n. 19; DECRETA DI ANNULLARE il Decreto del Dirigente Generale n. 5657 del 12/4/2005. DI APPROVARE la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del comune di Rovito, adottata da quel Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 3/8/04, con le seguenti prescrizioni: 1. All’art. 58 del R.E. viene aggiunto: la norma è applicabile per le costruzioni già esistenti alla data di adozione della variante proposta; è applicabile la proposta della norma che prevede la presenza minima di 75 persone; 2. Per quanto riguarda le Z.T.O. di tipo Z considerato che le variazioni proposte, se accolte comportano di fatto la trasformazione delle stesse da ZTO di interconnessione in ZTO di espansione residenziale con consistente incremento del potere insediativo del PRG che non si ritiene sufficientemente motivato, è del parere che la percentuale di dette aree con destinazione residenziale non può essere superiore al 50% con lotto minimo d’intervento di almeno 500 mq. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene 19128 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7265 del 3 maggio 2005 N. 370 del registro Ditta: Bruni Ida – Comune di Amantea. Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. N. 430 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA l’istanza protocollata in data 23/8/01 di Bruni Ida nata il 26/4/40 a Amantea e residente in Amantea (CS) – via Margherita, 116. VISTA la nota n. 1294 datata 27/3/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4691 del 4/4/03. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Bruni Ida C.F. BRNDIA40D26A253J ha presentato istanza in data 23/8/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300, situata nel comune di Amantea. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota ....................................... del ........................................ VISTO il parere espresso dal comune di Amantea con nota n. ............................................. del .............................................. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dall’Amministrazione provinciale di ........................................... VISTA la nota n. ............................... del ............................... della Capitaneria di Porto di ........................................................ VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300 situata nel comune di Amantea. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 370/2003, che è parte integrante del presente Decreto alla ditta Bruni Ida per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 300, situata nel comune di Amantea, Foglio di mappa n. 5, particella n. 1202, da adibire a: posa sdraio e ombrelloni. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Ing. Claudio Bertullo VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002. VISTA la precedente licenza n. ................... del .................... VISTA l’attestazione n. 0280 del 26/6/2003 comprovante il versamento del canone di c 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB), giusta quietanza n. 274 del 26/6/03 di c 52,00; CONCEDE A Bruni Ida codice fiscale BRNDIA40D26A253J di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 300 situata nel comune di Amantea, foglio di mappa n. 5 – particella n. 1202 e precisamente in località Amantea allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di c 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72, dall’1/1/2003 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipen- 19129 denza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03 – 30/9/03, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 – 30/9 dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................., via ..................., n. .................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Bruni Ida 19130 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7267 del 3 maggio 2005 N. 462 del registro Ditta: La Sorba Giuseppe – Comune di Ricadi (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva). Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. N. 71 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Ufficio Provinciale di Vibo Valentia Licenza suppletiva alla licenza n. 316/2002 VISTA l’istanza presentata in data 19/2/04 dalla ditta La Sorba Giuseppe nato a Tropea (VV) il 22/11/1965 e residente a Ricadi (VV) alla F.ne S. Nicolò in via Vaisette, 22. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta La Sorba Giuseppe ha presentato istanza in data 19/2/2004, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 316/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 100,00, situata nel comune di Ricadi (VV). VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ............................ VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il parere espresso dal comune di Ricadi (VV) con nota n. 1268 del 13/2/2004. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. ... del ... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione n. 462/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza suppletiva n. 462 del 18/10/2004, che è parte integrante del presente Decreto alla ditta La Sorba Giuseppe per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 100,00 situata nel comune di Ricadi (VV), Foglio di mappa n. 13, particella n. 113 (parte), allo scopo di adibirla a posa sedie a sdraio e ombrelloni, sosta ed alaggio pedalò. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002 e 184 del 30/3/2004. VISTA la precedente licenza n. 316/2002 dell’11/9/2002 che la presente sostituisce ed abroga. VISTA l’attestazione B.C.C. San Calogero (VV) Fil. Di Mesiano del 13/5/2004 comprovante il versamento del canone di c 173,00 (centosettantatre/00) per il periodo 1/6/-30/9/2004, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Consorzio FIBA Service Unipol Banca giusta quietanza n. 425394, del 14/5/04 di c 80,00; CONCEDE Alla ditta La Sorba Giuseppe codice fiscale (LSRGPP65S22H871I) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 100 (cento) 10x10 fronte mare; situata nel comune di Ricadi (VV), foglio di mappa n. 13 – particella n. 113 (parte); e precisamente in località Grotticelle allo scopo di adibirla: (uso) sosta ed alaggio pedalò e posa sdraio e ombrelloni. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 43, dall’1 giugno 2004 al 31 dicembre 2007 con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Per il rimanente triennio verserà il corrispettivo canone annuo di c 173,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 19131 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 30 settembre 2004, significando che restanti rate riferite ai periodi annuali dall’1 giugno al 30 settembre dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Vaisette, 22 a S. Nicolò di Ricadi (VV). 19132 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lì 18 ottobre 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Santo Miduri Il Concessionario La Sorba Giuseppe VISTA la concessione n. 368 del 2004 emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 468 situata nel comune di Tortora per come in premessa identificata. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione. DECRETA COMUNE DI RICADI VV AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE (Art. 21 T.U.) Attesta che la sottoscrizione di La Sorba Giuseppe nato a Tropea il 22/11/65 identificato mediante conoscenza diretta è stata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica. Lì, 10 settembre 2004 Il Funzionario Incaricato dal Sindaco Domenico Morabito È approvato l’atto concessorio n. 368/2004, che è parte integrante del presente Decreto alla ditta Iter Tour S.r.l. di Pizzimenti Domenico, part. Iva 02302080789, Sede legale, Corso Mediterraneo, 453, Scalea (CS) per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 468, situata nel comune di Tortora, Foglio di mappa n. 47, particella n. 101, da adibire a: posa sdraio e ombrelloni. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001 per come variata ed integrata dalle DD.GG.RR. n. 8/2002 e 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 7272 del 4 maggio 2005 Ditta: Iter Tour S.r.l. di Pizzimenti Domenico – Comune di Tortora – Concessione demaniale marittima. N. 368 del registro IL DIRIGENTE DEL SETTORE Concessioni – Anno 2004 VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Iter Tour S.r.l. di Pizzimenti Domenico, Part. Iva 02302080789, Sede legale, Corso Mediterraneo, 453, Scalea ha presentato istanza in data 17 aprile 2001 presso la Capitaneria di porto, successivamente reiterata in data 16 aprile 2004, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 468, situata nel comune di Tortora, FG 47, part. 101, da adibire a Posa sdraio ed ombrelloni. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 per come variata ed integrata dalle DD.GG.RR. n. 8/2002 e 184/ 2004 e dalle norme di legge in esse riportate. N. 721 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza di rilascio di concessione demaniale della ditta Iter Tour S.r.l., Part. Iva 02302080789, Amministratore unico Pizzimenti Domenico, Sede legale Corso Mediterraneo, n. 453, Scalea già presentata in data 17 apriole 2001 presso la Capitaneria di Porto di Vibo V., e reiterata presso il Servizio Demanio in data 16 aprile 2004 con la quale la Ditta in questione chiede di utilizzare un’area di mq 468 sita sull’arenile di Tortora (CS), catastalmente FG 47, part. 101, da adibire a posa sdraio ed ombrelloni. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 10229/CS del 20 giugno 2004. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002. VISTA l’attestazione n. 24 del 21/6/2004 comprovante il versamento del canone di c 287,26 per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB), giusta quietanza n. 27 del 21/6/04 di c 52,00; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CONCEDE Alla Ditta Iter Tour S.r.l., Amministratore Unico Pizzimenti Domenico, Part. Iva 02302080789, Sede legale Corso Mediterraneo, n. 453, Scalea di occupare una area di superficie demaniale di mq 468 situata nel comune di Tortora (CS), individuata catastalmente nel foglio di mappa n. 47 – P.lla n. 101 e precisamente in località Spiaggia di Tortora, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di c 287,26 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà la validità di mesi 72, dall’1/1/2004 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui tale evento si verificherà, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; 19133 dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9 dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero 19134 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. n. 2, l’unificazione delle medesime superfici, con unica concessione, con il citato lotto 2 del PUA, unificando la scadenza della presente licenza al 31 dicembre 2010. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. CONSIDERATO ancora che l’area del lotto n. 2 è pari a mq 3.000, contro i mq 3.065 delle due aree già concesse. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, corso Mediterraneo, n. 453. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile DECRETO n. 7275 del 4 maggio 2005 Ditta: Limongi Giovanni – Comune di Praia a Mare – Concessione demaniale marittima, sostitutiva delle conc. nn. 298/ 2003 e 72/2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il PUA vigente nel comune di Praia a Mare, che consente il mantenimento delle attività già previste nelle singole concessioni citate. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate. VISTA la concessione n. 43/2005, rep. 17/2005 emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 50/2005, Rep. 17/2005 che è parte integrante del presente Decreto, relativa alla sostituzione, con il presente atto, delle concessioni nn. 298/2003 e 72/2004. Con Repp. nn. 658/2003 e 569/2004 che viene rilasciata alla ditta Limongi Giovanni (C.F. LMLGNN42L28L305M), nato a Tortora (CS) il 29 luglio 1942 ed ivi residente in via Provinciale, 1 per l’utilizzo dell’area demaniale marittima di complessivi mq 3.000 situata nel comune di Praia a Mare, FG 29, Lotto n. 2 del PUA da adibire a posa sdraio e ombrelloni; sosta pedalò ed imbarcazioni varie, stabilimento balneare, con scadenza il 31 dicembre 2010. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ing. Claudio Bertullo VISTO l’art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Limongi Giovanni (C.F. LMLGNN42L28L305M), nato a Tortora (CS) il 29 luglio 1942 ed ivi residente in via Provinciale, 1, già in possesso delle concessioni d.m. ad utilizzo stagionale nn. 298/2003, Rep. 658/2003, di mq 1.500, FG29 avente scadenza il 31 dicembre 2008, con utilizzo dell’area per posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, e 72/2004, Rep. 569/2004 di mq 1.565, FG 29, avente scadenza il 31 dicembre 2009, adibita a stabilimento balneare, ambedue rilasciate dal Servizio Demanio della Regione Calabria, Cosenza. CHE la medesima Ditta, con istanza del 19 gennaio 2005 ha chiesto, in ragione del fatto che le due aree in concessione, risultano, per effetto del Piano di Spiaggia vigente nel comune di Praia a Mare, collocate nell’ambito dell’area prevista per il lotto N. 50 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 17 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA Concessione sostitutiva VISTA l’istanza protocollata in data 19 gennaio 2005, presentata dalla Ditta Limongi Giovanni, C.F. LMLGNN42L28L305M, nato a Tortora (CS) il 28 luglio 1942 e residente ivi in via Provinciale n. 1, già in possesso delle concessioni demaniali marittime, ad utilizzo stagionale nn. 298/2003, Rep. 658/2003, di mq 1.500, FG 29, avente scadenza il 31 dicembre 2008, adibita a posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie e 72/2004, Rep. 569/2004, di mq 1.565, FG 29, avente scadenza il 31 dicembre 2009, adibita a stabili- 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 mento balneare, ambedue rilasciate dal Servizio Demanio della Regione Calabria, Cosenza, con la quale istanza la Ditta in argomento chiede di adeguare le suddette concessioni al lotto n. 2 del PUA vigente unificando le medesime in quanto gravanti sullo stesso, per come risultatagli stralci SID delle aree in argomento e dal Piano di Spiaggia approvato dalla Conferenza dei Servizi riunitasi in Praia a Mare l’11 gennaio 1999, ed adottata con delibera del Consiglio comunale n. 7 dell’8 marzo 1999. VISTI gli atti della citata Conferenza dei Servizi. CONSIDERATO che il lotto n. 2 in argomento ha una superficie di mq 3.000 e che pertanto occorre ricalcolare il canone del lotto in questione essendo la somma delle superfici delle concessioni già rilasciate, in argomento, pari a mq 3.065. CONSIDERATE le destinazioni dell’area di cui trattasi, relative al citato lotto n. 2 del PUA vigente, previste dalle norme tecniche di attuazione del medesimo PUA e che trovano riscontro negli atti a sostegno della concessione n. 128/2000 e 184/1999 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e che sono state rinnovate dalle licenze citate n. 298/2003 e 72/2004 rilasciate dal servizio Demanio scrivente. VISTO il vigente Codice della Navigazione ed il collegato Regolamento. VISTA la delibera della Giunta regionale n. 614/2001 e la delibera della G.R. n. 184/2004 che modifica la prima. VISTO l’art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione. VISTO il Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 ed i successivi decreti, relativi alle procedure di determinazione dei canoni e del loro aggiornamento annuale. CONSIDERATO che la superficie complessiva del lotto n. 2 è pari a mq 3.000 di cui mq 98,40 coperta da opere di facile rimozione, per come risulta dagli atti a corredo della concessione n. 128/2000 richiamata. 19135 competono al Demanio, mantiene la validità fino al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/05 al 31/9/05 per il corrente anno e dall’1/6 al 31/9 per i successivi anni. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui tale evento si verificherà, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. CHE il canone relativo a tale lotto è pari ad c 3.299,10/anno e che il medesimo canone rapportato all’utilizzo di quattro mesi (stagionale) è pari ad c 1.099,70 per l’anno 2005. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTA l’attestazione n. 01005/81020 del 17/2/2005, comprovante il versamento del canone complessivo di c 1.999,70 per il periodo di utilizzo, dall’1/6/05 al 30/09/05 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.), giusta quietanza n. 318 del 17/2/2005 di c 52,00; CONCEDE Alla Ditta Limongi Giovanni, C.F. LMLGNN42L28L305M, nato a Tortora (CS) il 28 luglio 1942 e residente ivi in via Provinciale, n. 1 di adeguare le concessioni n. 298/2003 e 72/2004, rilasciate al medesimo dal Servizio Demanio, Cosenza, aventi la superficie rispettivamente pari a mq 1500 adibita a posa sdraio ed ombrelloni, pedalò ed imbarcazioni varie, ed a mq. 1.565, adibita a stabilimento balneare, al lotto n. 2 del vigente piano di spiaggia, avente la superficie di mq 3.000,00, con gli usi precedentemente accordati e sopra riportati. Questa concessione che sostituisce le licenze n. 298/2003 e 72/2004, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. 19136 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9 dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. La licenza è subordinata alle condizioni già prescritte in seno alla richiamata concessione n. 92/2003, cui si rinvia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Provinciale, n. 1, Tortora (CS). Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile Responsabile del Procedimento Giuseppe Sansone DECRETO n. 7278 del 4 maggio 2005 Ditta: Di Lorenzo Francesco – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004. VISTA l’istanza congiunta presentata in data 26 gennaio 2005, prot. 324, dalla ditta Di Lorenzo Umberto, C.F. DLRMRT39A06A129W, nato a Orsomarso CS il 6 gennaio 1939 e residente in Praia a Mare CS via Raffaello n. 29, con la quale la medesima Ditta chiede di cedere la concessione demaniale marittima n. 58/2004, rep. 566, alla ditta Di Lorenzo Francesco, C.F. DLRFNC71D25L305U, nato a Tortora (CS) il 25 aprile 1971 e residente in Praia a mare CS in via Raffaello, n. 29, il quale nella medesima richiamata istanza dichiara di accettare, di subentrare nella suddetta concessione avente ad oggetto un’area di mq 5525, Lotto 1 fg. 29 part. 11 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a: Posa Struttura e attrezzatura Balneare e parcheggio con validità stagionale periodo 1/6/2004 al 30/9/2004 e validità della concessione dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2009. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, dalla successiva D.G.R. n. 184/2004, e dalle norme di legge in esse riportate. VISTA la concessione n. 49 del 23 febbraio 2005, Rep. n. 16 del 23 febbraio 2005, emessa dal Servizio Demanio provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio di subingresso n. 49 del 23 febbraio 2005, Rep. n. 16 del 23/2/2005, che è parte integrante del presente Decreto alla ditta Di Lorenzo Francesco, C.F. DLRFNC71D25L305U, nato a Tortora (CS) il 25 aprile 1971 e residente in Praia a Mare (CS) in via Raffaello, n. 29, per l’occupazione di un’area di mq 5525, Lotto 1 fg. 29 part. 11 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a: posa struttura e attrezzatura balneare a parcheggio con validità stagionale periodo 1/6/2004 al 30/9/2004 e validità della concessione dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2009. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta, n. 58/2004, Rep. 566/2004 già rilasciata alla Ditta Di Lorenzo Umberto nato il 6 gennaio 1939 a Orsomarso (CS) e residente in Via Raffaello, 29 Praia a Mare, C.F. DLRMRT39A06A129W afferente il lotto n. 1 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, relativa ad una area di mq 5.525,00 adibita a posa struttura ed attrezzatura balneare e parcheggio secondo le indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA alla Ditta Di Lorenzo Francesco C.F. DLRFNC71D25L305U nato a Tortora (CS) il 25 aprile 1971, e residente in Praia a Mare (CS) Via Raffaello, 29, con validità stagionale e scadenza il 31 dicembre 2009, la quale Ditta dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 58/2004, Rep. 566/2004, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. Data 23/2/2005 riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Ing. Claudio Bertullo REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e porti Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 58/2004 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Di Lorenzo Umberto e gli obblighi del contratto stesso derivante come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in Praia a Mare (CS) Via Raffaello, 29. LICENZA DI SUBINGRESSO n. 49 del Registro Concessioni – Anno 2005 n. 16 del repertorio. OGGETTO: Ditta Di Lorenzo Francesco – Licenza per l’occupazione dell’area demaniale marittima relativa al lotto n. 1 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare – Foglio di mappa n. 29, Part. 11. 19137 Il Subentrante Di Lorenzo Francesco N. 58 del registro VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 58/2004, Rep. n. 566/2004, rilasciata dalla Regione Calabria Servizio Demanio, alla Ditta Di Lorenzo Umberto nato il 6 gennaio 1939 a Orsomarso (CS) e residente in Via Raffaello, 29 Praia a Mare, C.F. DLRMRT39A06A129W afferente il lotto n. 1 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare relativa ad una area di mq 5.525,00 adibita a posa struttura ed attrezzatura balneare e parcheggio, secondo le indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA. Concessioni – Anno 2004 VISTA la richiesta congiunta, prot. 324 del 26 gennaio 2005, con la quale la Ditta Di Lorenzo Umberto, come sopra identificata, concede il subingresso, nella richiamata concessione 58/ 2004, alla Ditta Di Lorenzo Francesco C.F. DLRFNC71D25L305U, nato a Tortora (CS) il 25 aprile 1971 e residente in Praia a Mare (CS) Via Raffaello, 29 e quest’ultima accetta di subentrare nella richiamata licenza. VISTA l’istanza protocollata in data 27/11/2002 di Di Lorenzo Umberto nato il 6/1/1939 ad Orsomarso (CS) e residente in Praia a Mare (CS) – Via Raffaello n. 29. VISTA l’istruttoria del Servizio Demanio che si è conclusa favorevolmente. N. 566 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA la nota n. 7027 datata 27/11/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. .............................. del ............................... VISTO l’art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il versamento effettuato quanto a canone 2005 dalla Ditta Di Lorenzo Umberto, per come sopra meglio identificata; VISTO il parere espresso dal comune di ................................. con nota n. ..................................... del ...................................... 19138 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza. VISTA la nota n. ............................... del ............................... della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002. VISTA la precedente licenza n. 265 del 7/10/1999. VISTA l’attestazione n. 3067-80870 del 27/2/2004 comprovante il versamento del canone di c 990,04 per il periodo dall’1/ 6/04 al 30/9/04, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB), giusta quietanza n. PT-229 dell’1/3/2004 di c 52,00. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................., via ..................., n. .................... Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lì 5 febbraio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Di Lorenzo Umberto Istruttore Giuseppe Sansone Approvato con decreto n. 6696 del 19/5/2004. Atto registrato a Cosenza in data 13/10/2004 al n. 101610 Serie 3a. Responsabile del Procedimento Giuseppe Sansone DECRETO n. 7281 del 4 maggio 2005 Ditta: Soc. Punto Mare S.a.s. di Vanni Biagio e C. ï Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004. VISTA l’istanza congiunta presentata in data 4 gennaio 2005, prot. 17 dalla Ditta Giannotti Antonio, C.F. GNNNTN64A25A773Y, PI 02679700787 nato a Belvedere M.mo il 25 gennaio 1971 e residente in Praia a Mare Via G. Bruno, n. 7 rappresentante legale della Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean A.r.l. P.I. 01844840783 con la quale la medesima Ditta chiede di cedere la concessione demaniale marittima n. 532/ 2002, Rep. 135, alla Ditta Punto Mare S.a.s. di Vanni Biagio e C., P.I. 01530730785 con sede legale in Praia a Mare in via località Fiuzzi della quale è legale rappresentante Vanni Biagio C.F. VNNBGI64P19GP975C nato a Praia A Mare il 19/9/1964 e ivi residente in via T. Campanella n. 30 della richiamata istanza dichiara di subentrare alla suddetta concessione avente ad oggetto una superficie relativa allo specchio d’acqua di mq 2000 foglio n. 58 particella n. 631 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a ormeggio e custodia imbarcazioni, con validità stagionale e periodo di validità dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 dalla successiva D.G.R. n. 184/2004, e dalle norme di legge in esse riportate. VISTA la concessione n. 68 del 4 marzo 2005, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio di subingresso n. 68 del 4 marzo 2005, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Soc. Punto Mare S.a.s. di Vanni Biagio e C. P.I. n. 01530730785 con sede legale in via località Fiuzzi Praia a Mare della quale è legale rappresentante Vanni Biagio C.F. VNNBGI64P19G975C nato a Praia a Mare (CS) il 19/9/1964 e residente in Praia a Mare in via T. Campanella n. 30 per l’occupazione dell’area demaniale marittima relativa alla superficie Specchio Acqueo fog. n. 58 part. 631 di mq. 2000 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare da adibire a ormeggio e custodia imbarcazioni con validità stagionale e periodo di validità dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lì 4 maggio 2005 VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96. Ing. Claudio Bertullo 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e porti Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 LICENZA DI SUBINGRESSO n. 68 del Registro Concessioni – Anno 2005 n. 31 del repertorio. OGGETTO: Ditta Soc. Punto Mare S.a.s. di Vanni Biagio e C.. Licenza per l’occupazione dell’area demaniale marittima relativa allo specchio d’acqua del PUA vigente del comune di Praia a Mare Foglio di mappa n. 58, part. 631. VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 532/2002 Rep. n. 135/2002, rilasciata dalla Regione Calabria Servizio Demanio, alla Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean A.r.l. P.I. 01844840783 amministratore unico Giannotti Antonio nato a Belvedere M.mo il 25/1/1964 con sede legale a Praia a Mare in Via Mantiniera n. 61 afferente lo specchio acqueo del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, relativa ad una area di mq 2000 adibita a ormeggio e custodia imbarcazioni, secondo le indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA. VISTA la richiesta congiunta, prot. 17 del 4 gennaio 2005, con la quale la ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a .r.l. come sopra identificata, concede il subingresso nella richiamata concessione 532/2002, alla Ditta Soc. Punto Mare S.a.s. P.I. 015307300785 con sede in località Fiuzzi in Praia a Mare legale rappresentante Vanni Biagio C.F. VNNBGI64P19G975C, nato a Praia a Mare (CS) il 19/9/1964 ,e residente in Praia a Mare (CS) Via T. Campanella n. 30 e quest’ultimo accetta di subentrare nella richiamata licenza. CONSIDERATO che con verbale del 30 ottobre 2004, racc. n. 18642, alleg. A rep. 50265 a firma del notaio Lomonaco Giovanni di Praia a Mare l’assemblea ordinaria della soc. Coop Nautic Ocean a r.l. ha deliberato di cedere tutte le attività anche a favore fra gli altri del sindaco effettivo Vanni Biagio. VISTA l’istruttoria del Servizio Demanio che si è conclusa favorevolmente. VISTO l’art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. VISTO il versamento effettuato quanto a canone 2005 dalla Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. per come sopra meglio identificata; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta n. 532/2002, Rep. 135/2002 già rilasciata alla Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. P.I. 01844840783 legale rappresentante Giannotti Antonio nato il 25/1/1964 con sede legale a Praia a Mare in via Mantiniera 61 afferente lo specchio acqueo del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, relativa ad una area di mq 2000 adibita a ormeggio e custodia imbarcazioni secondo le indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA alla Ditta Soc. Punto Mare S.a.s. P.I. 01530730785 con sede legale in località Fiuzzi Praia a Mare legale rappresentante Vanni Biagio, nato a Praia a Mare (CS) il 19/9/1964, e residente in Praia a Mare (CS) Via T. Campanella, 30, con validità stagionale e scadenza il 31 dicembre 2007, la quale Ditta dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 532/2002, Rep. 135/2002, sotto comminatoria, in caso di tra- 19139 sgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. Data 4/3/2005 riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 532/2002 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. e gli obblighi del contratto stesso derivante come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in Praia a Mare (CS) via Località Fiuzzi. Il Responsabile del Procedimento Giuseppe Sansone Il Subentrante Punto Mare S.a.s. di Biagio Vanni & C. F.to: Illeggibile N. 532 del registro Concessioni – Anno 2002 N. 135 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio Demanio regionale – Servizio 33 Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 16/11/2001 da Giannotti Antonio nato il 25/1/1964 a Belvedere Marittimo e residente in Praia a Mare (CS) – Via Laccata n. 111 legale rappresentante della Coop. Nautic Ocean a r.l. – Giannotti Antonio con sede in Praia a Mare (CS) – Via Mantinera, 61. VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del ........................ VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il parere espresso dal comune di Praia a Mare con nota n. ............................................. del .............................................. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... 19140 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dall’Amministrazione provinciale di ........................................... VISTA la nota n. ............................... del ............................... della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002. VISTA la precedente licenza n. 303/98 del 30/11/1998. VISTA l’attestazione n. 07601 F/249 del 19/7/2002 comprovante il versamento del canone di c 669,64 per il periodo dall’1/ 6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB), giusta quietanza n. 0149 del 19/7/2002 di c 52,00. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI F.to: Illeggibile La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................., via ..................., n. .................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lì, 6 agosto 2002 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004. VISTA l’istanza congiunta presentata in data 27 gennaio 2005, prot. 27 dalla Ditta Giannotti Antonio C.F. GNNNTN64A25A773Y, P.I. 02679700787 nato a Belvedere M.mo il 25 gennaio 1971 e residente in Praia a Mare Via G. Bruno, n. 7 con la quale la medesima Ditta chiede di subentrare alla concessione demaniale marittima n. 535/2002, Rep. 357, alla Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. P.I. 0184480783 con sede legale in Praia a Mare in via Mantiniera n. 61 della quale è legale rappresentante lo stesso Giannotti Antonio che in virtù dell’atto notarile e della richiamata istanza dichiara di cedere la suddetta concessione avente ad oggetto un’area di mq 6034, lotto 21 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a struttura balneare e giochi posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, con validità stagionale e periodo di validità dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 dalla successiva D.G.R. n. 184/2004, e dalle norme di legge in esse riportate. VISTA la concessione n. 67 del 4 marzo 2005, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Istruttore Giuseppe Sansone REGIONE CALABRIA UFFICIO PATRIMONIO – DEMANIO DECRETA N. 6761 Ufficio Registro del 2/12/2002 Approvato con decreto n. 14451 dell’11/11/2002. Il Dirigente Francesco Nucaro DECRETO n. 7283 del 4 maggio 2005 Ditta: Giannotti Antonio – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. È Approvato, l’atto concessorio di subingresso n. 67 del 4 marzo 2005 , che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Giannotti Antonio C.F. GNNNTN64A25A773Y P.I. n. 02679700787 nato a Belvedere M.mo (CS) il 25/1/964 e residente in Praia a Mare in via G. Bruno n. 7 per l’occupazione dell’area demanale marittima di mq. 6034 Lotto 21 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a struttura balneare e giochi, posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, con validità stagionale e periodo di validità dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Ing. Claudio Bertullo 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19141 REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e porti Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del Decreto di approvazione. LICENZA DI SUBINGRESSO n. 67 del Registro Concessioni – Anno 2005 n. 30 del repertorio. Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel cotratto n. 532/2002 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. e gli obblighi del contratto stesso derivante come se fosse stato da lui stuipulato. OGGETTO: Ditta Giannotti Antonio – Licenza per l’occupazione dell’area demaniale marittima relativa al lotto n. 21 del PUA vigente del comune di Praia a Mare n. 41, part. n. 898. VISTA la concessione Demaniale Marittima n. 535/2002, Rep. n. 357/2002, rilasciata dalla Regione Calabria Servizio Demanio, alla Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. P.I. 01844840783 amministratore unico Giannotti Antonio nato a Belvedere M.mo il 25/1/1964 con sede legale a Praia a Mare in via Maniniera n. 61 afferente il lotto n. 21 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, relativa ad una area di mq 6034 adibita a struttura balneare e giochi, posa sdraio e ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, secondo le indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA. VISTA la richiesta congiunta, prot. 27 del 7 gennaio 2005, con la quale la ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l., come sopra identificata, concede il subingresso, nella richiamata concessione 535/2002, alla ditta Giannotti Antonio, C.F. GNNNTN64A25A773Y P.I. 02679700787, nato a Belvedere M.mo CS il 25/1/1971 e residente in Praia a Mare Via G. Bruno n. 7 e quest’ultimo accetta di subentrare nella richiamata licenza. CONSIDERATO che con verbale del 30 pttobre 2004, racc. 18642 alleg. A rep. 50265 a firma del notaio Lomanaco Giovanni di Praia a Mare l’assemblea ordinaria della soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. ha deliberato di cedere tutte le attività anche a favore fra gli altri del suo rappresentante legale Giannotti Antonio. VISTA l’istruttoria del Servizio Demanio che si è conclusa favorevolmente. VISTO l’art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 317. VISTO il versamento effettuato quanto a canone 2005 dalla ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. per come meglio identificata; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta n. 535/2002, rep. 357/2002 già rilasciata alla Ditta Soc. Coop. Nautic Ocean a r.l. P.I. 01844840783 con sede legale a Praia a Mare in via Mantiniera 61 afferente il lotto n. 21 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, relativa ad un’area di mq 6034 adibita a struttura balneare e giochi, posa sdraio e ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, secondo le indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA alla ditta Giannotti Antonio già amministratore della stessa società, C.F. GNNNTN64A25A773Y nato a Belvedere M.mo il 25/1/1964 e residente in Praia a Mare (CS) Via G. Bruno n. 7, con validità stagionale e scadenza il 31 dicembre 2007, la quale Ditta dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 535/2002, Rep. 357/2002, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato Data 4 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Dichiara altresì’ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in Praia a Mare (CS) Via G. Bruno n. 71. Il Responsabile del Procedimento Giuseppe Sansone Il Subentrante F.to. Illeggibile N. 535 del registro Concessioni – Anno 2002 N. 357 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio Demanio regionale – Servizio 33 Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 15/11/01 da Coop. Nautic Ocean a r.l. – Giannotti Antonio nato il 25/1/1964 a Belvedere Marittimo e residente in Praia a Mare (CS) – Via Laccata n. 111. VISTA la nota n. . datata . con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il parere espresso dal comune di Praia a Mare con nota n. ............................................. del .............................................. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dall’Amministrazione provinciale di ........................................... VISTA la nota n. ............................... del ............................... della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002. 19142 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la precedente licenza n. 274/98 e 246/99 del 17/11/ 1998. VISTA l’attestazione n. 0761F/249 del 19/7/2002 comprovante il versamento del canone di c 2.042,08 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB), giusta quietanza n. 149 del 19/7/2002 di c 52,00. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................., via ..................., n. .................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile REGIONE CALABRIA SERVIZIO DEMANIO sione n. 159/2001 superficie già in concessione di mq 300, relativa al lotto n. 60 adibita allo scopo di posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie del PUA vigente. CONSIDERATO che in data 11 gennaio 1999 si è riunita la Conferenza dei Servizi i cui pareri sono stati adottati dal Consiglio comunale di Praia a Mare con delibera n. 7 dell’8 marzo 1999 in seno alla quale l’area suddetta veniva identificata nell’approvato PUA come lotto n. 60 della superficie definitiva di mq 400. VISTO che l’area concessa alla suddetta ditta risultante nella richiamata concessione era pari a mq 300 e che a seguito dell’adeguamento al già citato PUA la superficie viene ricondotta pari a mq 400 da adibire agli stessi scopi. VISTO il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e delle disposizioni successive e dalle norme di legge in esse riportate. VISTA la concessione n. 69 del 4/3/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA N. 4057 Ufficio Registro del 3/7/2003 Approvato con decreto n. 8977 del 20/6/2003. Il Dirigente Dott. Michele Scornajenghi DECRETO n. 7284 del 4 maggio 2005 Ditta: Rebecchi Bruna – Comune di Praia a Mare – Rinnovo Concessione demaniale marittima (Lotto n. 60 PUA). È approvato, l’atto concessorio di rinnovo n. 69 del 4 marzo 2005, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Rebecchi Bruna C.F. RBCBRN63C47L055G nata il 7/3/1963 a Tarsia CS e residente in Praia a Mare alla Via F. Turati n. 6 della superficie di mq 400, relativa al lotto n. 60 del PUA vigente da adibire allo scopo di posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, giuste disposizioni del richiamato PUA. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001 e dalle successive 8/2002 e 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Claudio Bertullo VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. N. 69 del registro VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 2002 e n. 184 del 2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Rebecchi Bruna, C.F. RBCBRN63C47L055G, ha presentato istanza in data 18 gennaio 2005, protocollo n. 38 intesa ad ottenere il rinnovo della conces- Concessioni – Anno 2005 N. 32 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza di rinnovo della concessione n. 159/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia con scadenza il 31 maggio 2005 ad uso stagionale con adeguamento al PUA vigente protocollata in data 18/1/2005 di Rebecchi Bruna nata il 7/3/1963 a Tarsia (CS) e residente in Praia a Mare (CS) alla via F. Turati n. 6, C.F. RBCBRN63C47L055G, relativa ad un’area di mq 300, foglio di mappa n. 58 particella n. 406 località Fiuzzi. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CONSIDERATO che in data 11 gennaio 1999 si è riunita la Conferenza dei Servizi i cui ai pareri sono stati adottati dal Consiglio comunale di Praia a Mare con delibera n. 7 dell’8 marzo 1999, in seno alla quale l’area suddetta veniva identificata nell’approvato PUA come lotto n. 60 della superficie definitiva di mq 400 da adibire a Posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie con utilizzo stagionale. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 616 del 9/7/2001 e la n. 184 del 30 maggio 2004. VISTA la precedente licenza n. 159/2001 avente scadenza il 31 maggio 2005. VISTO il piano di utilizzazione dell’arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi, appositamente convocata, in data 11 gennaio 1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Praia a Mare. CONSIDERATO che l’area concessa alla suddetta Ditta risultante nella richiamata concessione era pari a mq 300 e che a seguito dell’adeguamento al già citato PUA la superficie viene ricondotta pari a mq 400 da adibire agli stessi scopi. VISTE le attestazioni afferenti il versamento del canone per l’anno 2004. VISTA l’attestazione n. P.T. 76601 del 5/3/2005 comprovante il versamento del canone di c 295,13 per il periodo 1/6/2005 al 30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 900 del 5/3/2005 di c 52,00; CONCEDE A Rebecchi Bruna nata il 7/3/1963 a Tarsia (CS) in Praia a Mare (CS), alla via F. Turati n. 6, C.F. RBCBRN63C47L055G di occupare in adeguamento al PUA vigente nel comune di Praia a Mare una zona di superficie demaniale di mq 400 situata nel comune di Praia a Mare individuata nel medesimo PUA come lotto n. 60, foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 406 e precisamente in località Fiuzzi Spiaggia di Praia a Mare, allo scopo di adibirla a: posa sedie a sdraio, ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie (secondo le prescrizioni di cui al richiamato PUA vigente), di cui al canone di c .................................................................... per il periodo dall’1/6/05 al 30/9/05. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà la validità di mesi 72 dal’1/1/2005 al 31/12/10 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/05 al 30/9/05 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 19143 L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone 19144 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/05 al 30/9/05, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9 dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. DECRETO n. 7286 del 4 maggio 2005 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, alla via F. Turati, n. 6. Ditta: Caputo Gaetano Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004. VISTA l’istanza congiunta presentata in data 19 luglio 2004, prot. 4111, dalla Ditta Caputo Gaetano C.F. CPTGTN64B24A773Y, nato a Belvedere M.mo il 24 febbraio 1964 e residente in Praia a Mare Via G.B. Falcone, n. 34 con la quale la medesima Ditta chiede di subentrare alla concessione demaniale marittima n. 537/2002, Rep. 137, alla Ditta Bruzzese Nicodemo, C.F. BRZNDM32P22G9751, nato a Praia a Mare (CS) il 22 settembre 1932 e residente in Praia a Mare in via dei Misasi, il quale nella medesima richiamata istanza dichiara di cedere la suddetta concessione avente ad oggetto un’area di mq 4.814, Lotto 30 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a posastruttura ed attrezzatura balneare per mq 4214 e posa sdraio, ombrelloni, pedalò ed imbarcazioni varie per mq 600 con validità stagionale e periodo di validità dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 dalla successiva D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate. VISTA la concessione n. 66 del 4 marzo 2005, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lì 4 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Rebecchi Bruna Responsabile del Procedimento Giuseppe Sansone È approvato l’atto concessorio di subingresso n. 66 del 4 marzo 2005, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Caputo Gaetano, C.F. CPTTGN64B24A773Y nato a Belvedere M.mo (CS) il 24 febbraio 1964 e residente in Praia a Mare in via G.B. Falcone n. 34 per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 4.814, Lotto 30 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare da adibire a posa struttura ed attrezzatura balneare per mq 4214, e posa sdraio, ombrelloni, pedalò ed imbarcazioni varie, con validità stagionale e periodo di validità dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Ing. Claudio Bertullo 19145 tura ed attrezzatura balneare per mq 4.214 e posa sdraio, ombrelloni, pedalò ed imbarcazioni varie per mq 600, il quale dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 537 del 2002, rep. 137 del 2002 avente scadenza il 31 dicembre, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. Data: 4 marzo 2005 REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e porti Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. LICENZA DI SUBINGRESSO n. 66 del Registro Concessioni – Anno 2005 n. 29 del repertorio. Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 537/2002 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Bruzzese Nicodemo, e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. OGGETTO: Ditta Caputo Gaetano – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel comune di Praia a Mare – Lotto n. 30 PUA. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 537/2002, Rep. 137, rilasciata dalla Regione Calabria, che in copia resa conforme viene allegata alla presente mediante la quale viene concesso alla Ditta Bruzzese Nicodemo, nato il 22/9/1932 a Praia a Mare (CS) ed ivi residente in via Misasi (C.F. BRZNDM32P22G975I), con scadenza al 31/12/2007, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 4.814, Lotto n. 30 PUA vigente, FG 52, situata nel comune di Praia a Mare (CS) da adibire a posa struttura ed attrezzatura balneare per mq 4.214 e posa sdraio, ombrelloni, pedalò ed imbarcazioni varie per mq 600, previo pagamento del canone annuo di c 1.633,60 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio. VISTE le istanze presentate, rispettivamente dalla Ditta Caputo Gaetano, nato a Belvedere M.mo il 24 febbraio 1964 e residente in Praia a Mare in via G.B. Falcone, 34 *C.F. CPTGTN64B24A773Y, prot. 411 del 19 luglio 2004, con la quale la medesima chiede di subentrare nella citata concessione d.m. n. 537 del 2002 dichiarando di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto. VISTA l’istanza presentata dalla Ditta Bruzzese Nicodemo, nato il 22/9/1932 a Praia a Mare (CS) ed ivi residente in via Misasi, (C.F. BRZNDM32P22G975I), con la quale la medesima consente il subingresso nella concessione in questione alla ditta Caputo Gaetano. VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento della istanza sopradetta. VISTO l’art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327; AUTORIZZA Il subingresso della ditta Caputo Gaetano, nato a Belvedere M.mo il 24 febbraio 1964 e residente in Praia a Mare in via G.B. Falcone, 34 *C.F. CPTGTN64B24A773Y nella Concessione Demaniale Marittima n. 537/2002, Rep. 137, rilasciata dalla Regione Calabria, Lotto n. 30 PUA vigente, da adibire a Posa strut- Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in Praia a Mare, via G.B. Falcone, 34. Il Responsabile del Procedimento Giuseppe Sansone Il Subentrante Caputo Gaetano N. 537 del registro Concessioni – Anno 2002 N. 137 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio Demanio regionale – Servizio 33 Piazza Europa, 9 COSENZA VISTA l’istanza protocollata in data 14/11/2001 da Bruzzese Nicodemo nato il 22/9/1932 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS) – Via Misasi. VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il parere espresso dal comune di Praia a Mare con nota n. ............................................. del .............................................. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... 19146 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ......... dall’Amministrazione provinciale di ........................................... VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTA la nota n. ............................... del ............................... della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la D.G.R. n. 184/2004. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002. VISTA la precedente licenza n. 257 e n. 348 del 18/12/1998. VISTA l’attestazione n. 3067/80870 del 18/7/2002 comprovante il versamento del canone di c 1.633,60 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB), giusta quietanza n. 0018 del 17/7/2002 di c 52,00. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Bruzzese Nicodemo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, via N. Misasi n. ......................... Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lì 12 agosto 2002 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Bruzzese Nicodemo Istruttore Giuseppe Sansone REGIONE CALABRIA UFFICIO PATRIMONIO – DEMANIO VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta La Zagara dei F.lli Palumbo S.a.s. (P. Iva 01564890802) ha presentato istanza in data 28/1/2005, per il rinnovo della concessione n. 154/2001 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 1.937,00, situata nel comune di Melito P. Salvo (RC). CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione n. 154/2001 emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 36/2005, che è parte integrante del presente Decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 154/01 per l’utilizzo da parte della Società: La Zagara dei F.lli Palombo S.a.s. dell’area demaniale marittima di mq 1937,00, situata nel comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 41, particella n. 18. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 N. 6764 del 2/12/2002 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Approvato con decreto n. 14444 dell’11/11/2002. Il Dirigente Francesco Nucaro N. 36 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 16 del repertorio DECRETO n. 7295 del 4 maggio 2005 Società: La Zagara dei F.lli Palumbo S.a.s. – Comune di Melito P. Salvo (RC) – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 28/1/2005 dalla Società «la Zagara» dei F.lli Palumbo S.a.s. in persona del legale rappresentante Palumbo Silvestro Carmelo, nato a Melito P. Salvo il 19 agosto 1937 e residente a Milano (MI) in via Clitummo n. 24, C.F. (PLMSVS37M19F112N). 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del . VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. VISTA la precedente licenza n. 154/01. VISTA la quietanza in data 2/2/2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 2.097,59, per il periodo 1/1/2005-31/12/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. vcy 0215 del 2/2/2005 di c 209,76 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione SIB: b n. 06112; CONCEDE Alla società: La Zagara dei F.lli Palumbo S.a.s., P. Iva 01564890802, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1937,00 situata nel comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 41 – p.lla n. 18; e precisamente in località «Anna», allo scopo di: mantenere un’area D.M. per la sosta di roulottes ed auto in asservimento al campeggio «La Zagara S.a.s.», area per aiuole, un blocco di lavandini, partedelle reti di acqua potabile e di irrigazione, il cancello d’ingresso alla struttura ricettiva e la relativa recinzione lato mare. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, 19147 salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. 19148 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2005 – 31/12/2005, significando che le restanti 5 rate riferite al periodo 1/1/2006 al 31/12/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. tivo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Silvestro Palumbo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Lungomare dei Mille Melito P. Salvo (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lì 9 febbraio 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Silvestro Palumbo DECRETO n. 7302 del 4 maggio 2005 Ditta Marsiglia Pasquale – Comune di Locri. Ampliamento Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184/2004. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informa- VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Marsiglia Pasquale (C.F. MRSPQL47S12D976D) ha presentato istanza di ampliamento alla concessione n. 2/2002 in data 9/12/2003, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 1.000,00, situata nel comune di Locri. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 1.000,00 situata nel comune di Locri. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 19149 Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza rilasciata con nota n. ................................ del ................................. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. DECRETA VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. È approvata la concessione n. 85 del 18/3/2005, in ampliamento alla concessione n. 2/2002, che è parte integrante del presente Decreto, alla ditta Marsiglia Pasquale per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq 1.000,00, situata nel comune di Locri, foglio di mappa n. 25, particella n. 201, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e sedie sdraio. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001. VISTA la precedente licenza n. 2/2002. VISTA la quietanza in data 14/3/2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 243,83, per il periodo 1/6/2005-15/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 0809 del 14/3/2005 di c 24,38 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla FIBA n. 099871 del 14/3/2005; CONCEDE N. 85 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 51 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 9/12/2003 dal Sig. Marsiglia Pasquale, nato a Locri (RC) il 12/11/1947 ed ivi residente in C.da Melignano, n. 5, con la quale chiede la concessione demaniale marittima di mq 1.000,00 in ampliamento alla concessione demaniale marittima n. 2/2002 del registro delle concessioni e n. 13 del Repertorio di mq 2.000,00 rilasciata dalla Regione Calabria e scadente il 31/12/2006 Località Lungomare del comune di Locri. VISTA la nota n. 401/Dem datata 21/2/2005 con la quale il Servizio Demanio Area Meridionale – Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. 2801/2005 del 2/3/2005. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di Reggio Calabria con nota n. .................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di Locri con nota n. 3559/4092 del 4/3/05. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ...................... del ....................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del . dall’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Al Sig. Marsiglia Pasquale codice fiscale MRSPQL47S12D976D, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1000,00 situata nel comune di Locri, foglio di mappa n. 25 – p.lla n. 201; e precisamente in località Lungomare, allo scopo di: adibirla alla posa di ombrelloni e sedie sdraio così come indicato nell’allegata planimetria. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/2005 al 15/9/2005 delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal 19150 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2005 – 15/9/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Marsiglia Pasquale La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in C.da Melignano n. 5 – 89044 Locri(RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lì 18 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Marsiglia Pasquale 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7307 del 4 maggio 2005 N. 80 del registro Ditta Alviano Maria Teresa – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2005 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la signora Alviano Maria Teresa, C.F. LVNMTR68R66L219W ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima in data 27 dicembre 2004, presso il Servizio Demanio della Regione Calabria di Reggio C. per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 600,00, situata nel comune di Palmi. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 600,00 situata nel comune di Palmi. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 27 dicembre 2004 dalla signora Alviano Maria Teresa, nata a Torino il 26/10/ 1968 e residente a Palmi in via Contrada Traviano n. // – (Reggio Calabria) C.F. LVNMTR68R66L219W. VISTA la nota n. 381 Dem datata 15 febbraio 2005 con la quale il Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. del . VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di Reggio Calabria con nota n. .................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ...................... del ....................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza rilasciata con nota n. .............................. del ............................... VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. È approvata la concessione n. 80/05 del 15 marzo 2005, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Alviano Maria Teresa per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq 600,00 situata nel comune di Palmi, Località Tonnara foglio di mappa n. 11, particella n. 1242, allo scopo di mantenere un chiosco-bar, cucina e servizi con veranda ad uso trattoria tipica nonché area asservita a camminamenti, posa tavolini e sedie, giochi, verde, posa ombrelloni e sedie sdraio. VISTA la precedente licenza n. 6/2001. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 44 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184 del 30 marzo 2004. 19151 VISTA l’autorizzazione n. 2/02 del 15/1/2002 rilasciata ai sensi del richiamato art. 24 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – alla variazione della durata della concessione da stagionale ad annuale. VISTA la quietanza in data 18 febbraio 2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 876,82, per il periodo 1/5/2005-31/8/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 0955 del 23 febbraio 2005 di c 87,68 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneare FIPE Serie G n. 03191 Anno 2005; 19152 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CONCEDE Alla Sig.ra Alviano Maria Teresa C.F. LVNMTR68R66L219W, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 600,00 situata nel comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 1242; e precisamente in località Tonnara, allo scopo di: mantenere un chiosco-bar, cucina e servizi con veranda ad uso trattoria tipica nonché area asservita adibita a camminamenti, posa tavolini e sedie, giochi, verde, posa ombrelloni e sedie sdraio. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1 gennaio al 31 dicembre delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/5/2005 – 31/8/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che il sig. Alviano Michelangelo C.F. LVNMHL42S12L063S ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima in data 27 dicembre 2004, presso il Servizio Demanio della Regione Calabria di Reggio C. per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 926,00, situata nel comune di Palmi. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 926,00 situata nel comune di Palmi. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Alviano Maria Teresa La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Contrada Traviano 89015 Palmi (Reggio C.). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. L’Istruttore Geom. Natale Marino Reggio Calabria, lì 15 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri 19153 DECRETA È approvata la concessione n. 86/05 del 16 marzo 2005, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Alviano Michelangelo per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq 926,00 situata nel comune di Palmi, Località Tonnara foglio di mappa n. 11, particella n. 345-587, allo scopo di mantenere un fabbricato in c.a. (a due piani f.t. + mansarda) adibito a bar – ristorante – pizzeria ed area asservita. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184 del 30 marzo 2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Concessionario Alviano Maria Teresa DECRETO n. 7309 del 4 maggio 2005 Ditta Alviano Michelangelo – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 86 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 42 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 27 dicembre 2004 dal signor Alviano Michelangelo, nato a Taurianova il 12/ 11/1942 e residente a Palmi in via Tonnara n. 122 (Reggio Cal.) C.F. LVNMHL42S12LO63S. 19154 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la nota n. 364 Dem datata 14 febbraio 2005 con la quale il Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. del . L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di Reggio Calabria con nota n. .................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ...................... del ....................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza rilasciata con nota n. .............................. del ............................... VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004. VISTA la precedente licenza n. 8/2001. VISTA la quietanza in data 18 febbraio 2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 4.197,63, per il periodo 1/1/2005-31/12/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 0954 del 23 febbraio 2005 di c 419,76 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneare FIPE Serie G n. 03190 Anno 2005; CONCEDE Al Sig. Alviano Michelangelo C.F. LVNMHL42S12L063S, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 926,00 situata nel comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 345-587; e precisamente in località Tonnara, allo scopo di: mantenere un fabbricato in c.a. (a due piani f.t. + mansarda) adibito a bar-ristorante-pizzeria ed area asservita. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1 gennaio al 31 dicembre delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/2005 – 31/12/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. 19155 cernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Alviano Michelangelo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Tonnara n. 122 89015 Palmi (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lì 16 marzo 2005 L’Istruttore Natale Marino Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Alviano Michelangelo DECRETO n. 7313 del 4 maggio 2005 Ditta Arena Giovanni – Comune di Scilla – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati con- VISTA la D.G.R. n. 184/2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la Ditta Arena Giovanni C.F. RNAGNN69A01I537X ha presentato istanza in data 15/10/ 2004, per il rinnovo della concessione n. 104/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2.175,00, situata nel comune di Scilla. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione n. 83/2005 del 16/3/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 19156 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la precedente licenza n. 104/2001. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 83/2005 del 16/3/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 104/01 per l’utilizzo da parte della ditta Arena Giovanni dell’area demaniale marittima di mq 2.175,00 situata nel comune di Scilla, foglio di mappa n. 5, particella n. 1, da adibire alla posa di n. 2 campi boe. VISTA la quietanza in data 7/3/2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 758,33, per il periodo 1/5/2005-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184 del 30 marzo 2004. VISTA l’attestazione postale n. VCY/0782 del 12/3/2005 di c 75,83 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza SAI n. M09/25148509 del 24/1/2005; Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 83 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 47 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 CONCEDE Alla ditta Arena Giovanni codice fiscale RNAGNN69A01I537X, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.175,00 situata nel comune di Scilla, foglio di mappa n. 5 – p.lla n. 1; e precisamente in località Porto, allo scopo di: adibirla alla posa di n. 2 (due) campi boe per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione del suolo dall’1 maggio al 30 settembre di ogni annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: VISTA la nota n. 1891/04 Dem datata 30/9/2004 con la quale il Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di . (Area Tecnica) con nota n. del ed il concorde avviso manifestato dall’Agenzia del Demanio – filale di .......................................... (Area Amministrativa) con nota n. ................... del .................... L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 15/10/2004 dalla ditta Arena Giovanni nato a Scilla l’1/1/1969 residente a Scilla via Zagari n. 25. VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/5/2005 – 30/9/2005, significando che le restanti 5 rate riferite al periodo 1/5/2006 al 30/9/2010 dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 19157 Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Arena Giovanni La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Zagari n. 25, Scilla (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lì 16 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Arena Giovanni DECRETO n. 7314 del 4 maggio 2005 Ditta Pugliese Giuseppe – Comune di Marina di Gioiosa Jonica – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 19158 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184/2004. VISTA la nota n. 1832/Dem datata 22/9/2004 con la quale il Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di .................................................................................................. con nota n. del . VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Pugliese Giuseppe C.F. PGLGPP54L01E956Z ha presentato istanza in data 17 dicembre 2004, per il rinnovo della concessione n. 51/2001 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2.583,95, situata nel comune di Marina di Gioiosa Jonica. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............. VISTA la concessione n. 77/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. VISTA la precedente licenza n. 51/2001. DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 77/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 51/ 2001 per l’utilizzo da parte della Ditta Pugliese Giuseppe dell’area demaniale marittima di mq 2.583,95, situata nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, foglio di mappa n. 20, particella n. 70, da adibire all’installazione di uno stabilimento balneare con annesso bar gelateria e tavola calda. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA l’autorizzazione repertorio n. 124/2004. VISTA la quietanza in data 21 febbraio 2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 948,38, per il periodo 1/5/2005-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY0229 del 21 febbraio 2005 di c 94,84 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza Fidejussoria n. 1184200503L ora 96/3615905 Aurora Assicurazione; CONCEDE N. 77 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 42 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 Al Sig. Pugliese Giuseppe codice fiscale PGLGPP54L01E956Z, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.583,95 situata nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, foglio di mappa n. 20 – p.lla n. 70; e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibire l’area all’installazione di uno stabilimento balneare con annesso bar-gelateria e tavola calda. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1 maggio al 30 settembre delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 17 dicembre 2004 dal sig. Pugliese Giuseppe, nato a Marina di Gioiosa Jonica l’1/7/1954 ed ivi residente in via Dante, n. 21. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. 19159 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/5/2005 – 30/9/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informa- 19160 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 tivo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI È approvata la concessione n. 90 del 22 marzo 2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo al rinnovo dell’atto 30/01 per l’utilizzo da parte della ditta Ritorto Salvatore per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 250 situata nel comune di Brancaleone, foglio di mappa n. 40, particella n. 52, allo scopo di mantenere un chiosco per vendita gelati e bevande ed area asservita con posa ombrelloni e sedie sdraio. Pugliese Giuseppe La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Dante n. 21 – 89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lì 14 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184 del 30 marzo 2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Concessionario Pugliese Giuseppe Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 7318 del 4 maggio 2005 N. 90 del registro Ditta Ritorto Salvatore – Comune di Brancaleone – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2005 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. N. 53 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 26 ottobre 2004 dalla ditta Ritorto Salvatore, nato a Reggio Calabria il 4/8/1982 e residente a Brancaleone in via Ettaro, con la quale chiede il rinnovo della concessione demaniale n. 30/01, di mq 250, scadente il 31/12/ 2004. VISTA la nota ............................... datata ............................... con la quale il Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Ritorto Salvatore (C.F. RTSSVT82M04H224X) ha presentato istanza di rinnovo della concessione n. 30/01, in data 26/10/2004, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 250, situata nel comune di Brancaleone. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 250 situata nel comune di Brancaleone. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di .................................................................................................. con nota n. del . VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e n. 184 del 30/3/2004. VISTA la precedente licenza n. 30/01. VISTA la quietanza datata 24/1/2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 178,24, per il periodo 1/1/2005-31/12/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 0733 del 25/1/2005 di c 17,80 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con deposito presso la Banca d’Italia n. 0422013 dell’8/2/2005; CONCEDE Alla ditta Ritorto Salvatore codice fiscale RTSSVT82M04H224X, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 250 situata nel comune di Brancaleone, foglio di mappa n. 40 – p.lla n. 52; e precisamente in località Altalia, allo scopo di mantenere un chiosco per la vendita di bibite e gelati, ed area asservita con posa tavolini e sedie. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo, riferita ai periodi estivi dall’1 giugno al 30 settembre di ciascuna delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Am- 19161 ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2005 – 31/12/2005, significando che le restanti 5 rate riferite al periodo 1/1/2006 al 31/12/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. 19162 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. DECRETO n. 7327 del 4 maggio 2005 Ditta Bennici Rocco – Comune di Locri – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Salvatore Ritorto La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Ettaro – 89036 Brancaleone (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Bennici Rocco C.F. BNNRCC75C07D976R ha presentato istanza in data 18/1/2005 per il rinnovo della concessione n. 109/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2.000,00, situata nel comune di Locri. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione n. 91/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 91/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 109/01 per l’utilizzo da parte della ditta Bennici Rocco dell’area demaniale marittima di mq 2.000,00 situata nel comune di Locri, foglio di mappa n. 11, particella n. 60, da adibire a stabilimento balneare con annesso bar, pizzeria e discoteca. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Reggio Calabria, lì 22 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri VISTA la D.G.R. n. 184/2004. Il Concessionario Salvatore Ritorto Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 N. 91 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 54 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 18/1/2005 dal signor Bennici Rocco, nato a Locri (RC) il 7/3/1975 ed ivi residente in via don Vittorio VII Trav. n. 24. VISTA la nota n. 158/Dem datata 18/1/2005 con la quale il Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di .................................................................................................. con nota n. del . VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza rilasciata con nota n. .............................. del ............................... VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. 19163 nel comune di Locri, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 60; e precisamente in località Basilea Lato Nord, allo scopo di: adibirla al mantenimento di uno stabilimento balneare con annesso bar-pizzeria e discoteca, così come indicato nella documentazione tecnica allegata. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1 maggio al 30 settembre delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. VISTA la precedente licenza n. 109/2001. VISTA la quietanza in data 19/3/2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 751,93, per il periodo 1/5/2005-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 80 del 19/3/2005 di c 75,19 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla Federazione Italiana balneari FIBA n. 99862; CONCEDE Al Sig. Bennici Rocco Codice fiscale BNNRCC75C07D976R, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000,00 situata Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 19164 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/5/2005 – 30/9/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. brelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Bennici Rocco La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Don Vittorio Trav. VII n. 24 89044 – Locri (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lì 23 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Bennici Rocco DECRETO n. 7329 del 4 maggio 2005 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Ditta «Alta Marea Catering» S.a.s. di Ursino Domenico – Comune di Roccella Jonica – Rinnovo ed ampliamento concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, om- VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. VISTO il Codice della Navigazione. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 PREMESSO che la ditta «Alta Marea Catering» S.a.s. di Ursino Domenico (P.I. 01616040802) ha presentato istanza in data 28/10/2004 per il rinnovo della concessione n. 79/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 1.200,00, scadente il 31/12/2004 e di ampliamento alla stessa in data 23/11/2004 di mq 800,00, situata nel comune di Roccella Jonica. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione n. 84/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 84/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo e all’ampliamento dell’atto n. 79/01 per l’utilizzo da parte della ditta «Alta Marea Catering» S.a.s. di Ursino Domenico dell’area demaniale marittima di mq 2.000,00, situata nel comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 116, particella n. 76, da adibire a Stabilimento balneare con posa ombrelloni e sedie sdraio. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA la nota n. 165/Dem datata 19 gennaio 2005 con la quale il Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. 17/4/05 dell’8/2/2005. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di Reggio Calabria con nota n. .................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di Roccella Jonica con nota n. 1173 del 28/1/2005. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ...................... del ....................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del ................................................................................................ dall’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza rilasciata con nota n. ......................................... del .......................................... VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. VISTA la precedente licenza n. 79/2001. VISTA la quietanza in data 28 febbraio 2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 702,92, per il periodo 1/5/2005-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. 295 del 28/2/2005 di c 70,29 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. N. 84 del registro Concessioni – Anno 2005 19165 N. 50 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 28/10/2004 dalla ditta «Alta Marea Catering» S.a.s. di Ursino Domenico residente in via Marina Lungomare Sud Roccella Jonica, con la quale chiede il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 79/01 del registro delle concessioni scaduta il 31/12/2004. VISTA l’istanza presentata in data 23/11/2004 dalla Ditta «Alta Marea Catering» S.a.s. di Ursino Domenico, con la quale chiede la concessione demaniale marittima di mq 800,00 di un’area da destinare a posa sedie sdraio e ombrelloni, in ampliamento alla concessione demaniale marittima n. 79/01 del registro delle concessioni e n. 143/01 del Repertorio di mq 1.200,00 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e scadente il 31/12/2004, località Lungomare del comune di Roccella Jonica. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Fideiussione a FIBA Calabria n. 316 del 28/2/2005; CONCEDE Alla ditta «Alta Marea Catering» S.a.s. di Ursino Domenico P.I. 01616040802 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000,00 (di cui mq 1.200,00 della c.d.m. n. 79/01 e mq 800,00 in ampliamento) situata nel comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 116 – p.lla n. 76 e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla a Stabilimento Balneare così come indicato nella planimetria depositata agli atti. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1/5 al 30/9 delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi 19166 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/5/2005 – 30/9/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati con- 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 cernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI F.to: Illeggibile La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Marina Lungomare Sud – 89047 Roccella Jonica (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. 19167 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 92/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 108/01 per l’utilizzo da parte della ditta Cimarelli Erina dell’area demaniale marittima di mq 2.000,00, situata nel comune di Locri, foglio di mappa n. 6, particella n. 72, da adibire a Stabilimento balneare con annesso bar, pizzeria e discoteca. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Reggio Calabria, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario F.to: Illeggibile N. 92 del registro Concessioni – Anno 2005 DECRETO n. 7330 del 4 maggio 2005 Ditta Cimarelli Erina – Comune di Locri – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184/2004. VISTO il Codice della Navigazione. N. 55 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 18/1/2005 dalla Sig.ra Cimarelli Erina, nata a Cupramontana (AN) il 14/12/1954 e residente a Torino, in via Baltimora n. 134. VISTA la nota n. 157/Dem datata 18/1/2005 con la quale il Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di .................................................................................................. con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... PREMESSO che la ditta Cimarelli Erina C.F. CMRRNE54T54D211Q ha presentato istanza in data 18/1/2005 per il rinnovo della concessione n. 108/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2.000,00, situata nel comune di Locri. VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza rilasciata con nota n. .............................. del ............................... VISTA la concessione n. 92/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. 19168 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la precedente licenza n. 108/2001. VISTA la quietanza in data 17 marzo 2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 751,93, per il periodo 1/5/20025-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 48 del 17/3/2005 di c 75,19 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla Federazione Italiana balneari FIBA n. 99870; CONCEDE Alla sig.ra Cimarelli Erina codice fiscale CMRRNE54T54D211Q di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000,00 situata nel comune di Locri, foglio di mappa n. 6 – p.lla n. 72 e precisamente in località Basilea Lato Nord, allo scopo di adibirla al mantenimento di uno stabilimento balneare con annesso bar – pizzeria e discoteca, così come indicato nella documentazione tecnica allegata. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1 maggio al 30 settembre delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/5/2005 – 30/9/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 19169 VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Cimarelli Erina La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Baltimora n. 134 10100 – Torino (TO). VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta «Il Gabbiano» di Manno Maria Vittoria & C. S.a.s. C.F. 01386480808 ha presentato istanza in data 6/12/2004 per il rinnovo della concessione n. 89/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2.000,00, situata nel comune di Roccella Jonica. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione n. 81/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 81/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo e all’ampliamento dell’atto n. 89/01 per l’utilizzo da parte della ditta «Il Gabbiano» di Manno Maria Vittoria & C. S.a.s. dell’area demaniale marittima di mq 2.000,00, situata nel comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 41, particella n. 131, da adibire a mantenimento di uno stabilimento balneare con annesso chiosco bar-ristoro. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Reggio Calabria, lì 23 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Cimarelli Erina N. 81 del registro Concessioni – Anno 2005 DECRETO n. 7332 del 4 maggio 2005 Ditta «Il Gabbiano» di Manno Maria Vittoria & C. S.a.s. – Comune di Roccella Jonica – Rinnovo concessione demaniale marittima. N. 45 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 6/12/2004 dalla ditta «Il Gabbiano» di Manno Maria Vittoria & C. S.a.s. residente a Roccella Jonica, in via II Gerolace n. 4. 19170 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio. prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di . (Area Tecnica) con nota n. ......................... del ......................... ed il concorde avviso manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................................................................................... (Area Amministrativa) con nota n. ................... del .................... L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Cultuali rilasciata con nota n. ............. del .............. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTA la precedente licenza n. 89/01. VISTA la quietanza in data 28/2/2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 709,18, per il periodo 1/5/2005-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. 0094 del 28/2/2005 di c 70,92 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza fideiussoria FIBA di c 2.500; CONCEDE Alla S.a.s. il Gabbiano & C. codice fiscale 01386480808 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000,00 situata nel comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 41 – p.lla n. 131 e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla al mantenimento di uno stabilimento balneare con annesso chiosco bar – ristoro. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1 maggio al 30 settembre delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/5/2005 – 30/9/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. 19171 cernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Manno Maria Vittoria La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via II Gerolace n. 4, 89047 Roccella Jonica (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lì 15 marzo 2005 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Manno Maria Vittoria DECRETO n. 7335 del 4 maggio 2005 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Ditta: Chiarella Domenico – Revoca Concessione demaniale marittima n. 132/03. Comune di Bagnara Calabra. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. VISTA la licenza di concessione n. 132 del 24/3/2003, rilasciata dalla Regione Calabria – Servizio Demanio, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq 288,00 ricadente nel comune di Bagnara Calabra, località Cacilì, in catasto al foglio di mappa n. 12 particella n. 26 (parte), allo scopo di realizzare un box prefabbricato da destinare a bar, rosticceria, gelateria, paninoteca, a favore della ditta Chiarella Domenico nato a Bagnara Calabra il 18/12/1942, ivi residente alla via Cacilì n. 53 C.F. CHRDNC42T18A552J. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTE le note n. 8762 del 30/5/2003 e 2364 del 14/2/2005, trasmesse dal Comune di Bagnara Calabra, con le quali, ha rivisto il parere espresso, evidenziando la mancanza del nulla osta dell’Autorità di Bacino Regionale in quanto l’area in questione ricade in zona a rischio R4. RITENUTO che sussistono l’opportunità e la necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla licenza n. 132 del 24/3/2003. VISTO l’art. 42 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942, n. 327 art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati con- VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. 19172 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 sione di cui alla licenza n. 99/2003, rilasciata dal Servizio Demanio di Cosenza con utilizzazione annuale del suolo di mq 2.080, già adibito a stabilimento balneare, FG 5, part. 27 (parte). VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/04. VISTO il Codice della Navigazione; DECRETA La Licenza di concessione demaniale marittima n. 132 del 24 marzo 2003 a favore della ditta Chiarella Domenico, sopra meglio generalizzata, è revocata. Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione, la revoca non dà diritto ad indennizzo alcuno. La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli art. 1161 e 1164 dello stesso Codice. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Chiarella Domenico, in via amministrativa. Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria, entro il termine di gg 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla stessa data di notifica. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 7337 del 4 maggio 2005 Ditta Alfano Vincenzo – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima suppletiva. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ad integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Alfano Vincenzo nato ad Amantea (CS) il 20 marzo 1966, C.F. LFNVCN66C20A253K, residente ivi in via Latina, 13, ha chiesto l’ampliamento, la riallocazione e la ristrutturazione delle strutture situate nell’area già in conces- PREMESSO che l’istanza di cui trattasi prevede: 1) Ampliamento per mq 400 in estensione della parte superiore sud dell’area già in concessione di un quadrato delle dimensioni di ml 20,00 x 20,00; 2) Ristrutturazione e diversa collocazione degli ambienti preesistenti costituiti da: a) Manufatti prefabbricati rappresentati da chiosco-bar e pizzeria la cui pianta, secondo quanto rappresentato in progetto, da rettangolare diventa ottagonale, con una superficie di mq 88,68; b) Servizi igienici per una superficie di mq 7,22; c) Cabine spogliatoio la cui superficie è pari a mq 7,20; d) Cabina deposito (nuova struttura) di mq 7,22; e) Ufficio informazioni (nuova struttura) di mq 3,61; f) Docce con una superficie pari a mq 2,20; g) Gazebi (tensostrutture, nuove) in numero di 3 (tre) per complessivi mq 400,00; h) Area per giochi e giostre, per una superficie pari a mq 1.039,11; i) Area asservita (nuova sistemazione di parte dell’area in concessione) di mq 564,69; l) Camminamenti per mq 359,07. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate, ivi compreso l’acquisizione dei pareri favorevoli delle Amministrazioni pubbliche interessate e competenti nel merito. VISTA la concessione n. 72 del 9 marzo 2005, Rep. n. 28 di pari data, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima di cui trattasi secondo l’ampliamento e la riallocazione e la ristrutturazione degli ambienti esistenti. VISTA la sottoscrizione dei titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato, l’atto concessorio suppletivo n. 72 del 9 marzo 2005, Rep n. 28 di pari data che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Alfano Vincenzo, nato ad Amantea (CS) il 20 marzo 1966, C.F. LFNVCN66C20A253K, residente ivi in via Latina, 13 titolare della licenza n. 99/2003, rilasciata dal Servizio Demanio di Cosenza, con utilizzazione annuale del suolo di mq 2.080, già adibito a stabilimento balneare, FG 5, part. 27 (parte) per concedere l’ampliamento dell’area già in concessione e la riallocazione e ristrutturazioni degli ambienti esistenti secondo la seguente leggenda: 1) ampliamento per mq 400 in estensione della parte superiore sud dell’area già in concessione, di un quadrato delle dimensioni di ml 20,00 x 20,00; 2) Ristrutturazione e diversa collocazione degli ambienti preesistenti costituiti da: a) Manufatti prefabbricati rappresentati da chiosco-bar e pizzeria la cui pianta, secondo quanto rappresentato in progetto, da rettangolare diventa ottagonale, con una superficie di mq 88,68; b) Servizi igienici per una superficie di mq 7,22; c) Cabine spogliatoio la cui superficie è pari a mq 7,20; d) Cabina deposito (nuova struttura) di mq 7,22; e) Ufficio informazioni (nuova struttura) di mq 3,61; f) Docce con una superficie pari a mq 2,20; g) Gazebi (tensostrutture, nuove) in numero di 3 (tre) per complessivi mq 400,00; h) Area per giochi e giostre, per una superficie pari a mq 1.039,11; i) Area asservita (nuova sistemazione di parte dell’area in concessione) di mq 564,69; l) Camminamenti per mq 359,07. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001 e dalla D.G.R. n. 184/2004. 19173 CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi è afferente ad un’area complessiva di mq 2.480. CONSIDERATE le tipologie dei manufatti e la utilizzazione dell’area nei diversi ambienti. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Ing. Claudio Bertullo VISTO il vigente Codice della Navigazione ed il collegato Regolamento. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA CONCESSIONE SUPPLETIVA n. 72 del Registro Concessioni – Anno 2005 n. 28 del repertorio. VISTA l’istanza protocollata in data 12 gennaio 2004 n. 69 con la quale la Ditta Alfano Vincenzo nato ad Amantea (CS) il 20 marzo 1966, C.F. LFNVCN66C20A253K residente ivi in via Latina, 13 chiede l’ampliamento, la riallocazione e la ristrutturazione delle strutture situate nell’area già in concessione di cui alla licenza n. 99/2003 rilasciata dal Servizio Demanio di Cosenza, con utilizzazione annuale del suolo di mq 2.080, già adibito a stabilimento balneare FG 5, part. 27 (parte). PREMESSO che l’istanza di cui trattasi prevede : 1) Ampliamento per mq 400 in estensione della parte superiore sud dell’area già in concessione di un quadrato delle dimensioni di ml 20,00 x 20,00; 2) Ristrutturazione e diversa collocazione degli ambienti preesistenti costituiti da: a) Manufatti prefabbricati rappresentati da chiosco-bar e pizzeria la cui pianta, secondo quanto rappresentato in progetto, da rettangolare diventa ottagonale, con una superficie di mq 88,68; b) Servizi igienici per una superficie di mq 7,22; c) Cabine spogliatoio la cui superficie è pari a mq 7,20; d) Cabina deposito (nuova struttura) di mq 7,22; e) Ufficio informazioni (nuova struttura) di mq 3,61; f) Docce con una superficie pari a mq 2,20; g) Gazebi (tensostrutture, nuove) in numero di 3 (tre) per complessivi mq 400,00; h) Area per giochi e giostre, per una superficie pari a mq 1.039,11; i) Area asservita (nuova sistemazione di parte dell’area in concessione) di mq 564,69; l) Camminamenti per mq 359,07. CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi allegato alla presente licenza per farne parte integrante e solidale è stato sottoposto al vaglio delle diverse amministrazioni pubbliche competenti in materia di seguito elencate. VISTI pertanto i relativi pareri : 1) Permesso di costruire rilasciato dall’Ufficio Tecnico del comune di Amantea, n. 4006 del 2 aprile 2004; 2) Nulla osta Paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali della Calabria, per la Provincia di Cosenza n. 2239/P del 9 luglio 2004; 3) Parere dell’Agenzia del Demanio filiale di Cosenza, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del Codice della Navigazione n. 8815 del 31 maggio 2004; 4) Parere n. 9605 del 3 luglio 2004 dell’Agenzia delle Dogane di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 374/90; 5) Nulla Osta del Genio Civile di Cosenza n. 3006 del 29 aprile 2004. VISTE le delibere della Giunta regionale n. 614/2001 e 184/ 2004. VISTO l’art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione. VISTA la legge 494/1993 che dispone norme per !a determinazione dei canoni relative a concessioni demaniali marittime rilasciate per uso turistico ricreativo e visti i successivi decreti e comunicazioni emanati a cura del Ministero dei Trasporti per l’aggiornamento annuale dei medesimi canoni. CONSIDERATO che il canone corrispondente alle modifiche strutturali, all’ampliamento ed alla diversa utilizzazione dell’area è pari ad c 3.981,20 per l’anno 2005 con utilizzo annuale del suolo in questione. VISTA l’attestazione n. 80600 del 10/1/2005 comprovante il versamento del suddetto canone di c 3.981,20 per il periodo dall’1/1/2005 al 31/12/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 195 del 17/1/2005 di c 80,00; CONCEDE Alla ditta Alfano Vincenzo, nato ad Amantea (CS) il 20 marzo 1966, C.F. LFNVCN66C20A253K, residente ivi in via Latina, 13, di realizzare l’ampliamento, la riallocazione e la ristrutturazione delle strutture situate nell’area già in concessione di cui alla licenza n. 99/2003, rilasciata dal Servizio Demanio di Cosenza, secondo la seguente leggenda: 1) Ampliamento per mq 400 in estensione della parte superiore sud dell’area già in concessione, di un quadrato delle dimensioni di ml 20,00 x 20,00; 2) Ristrutturazione e diversa collocazione degli ambienti preesistenti costituiti da: a) Manufatti prefabbricati rappresentati da chiosco-bar e pizzeria la cui pianta, secondo quanto rappresentato in progetto, da rettangolare diventa ottagonale, con una superficie di mq 88,68; b) Servizi igienici per una superficie di mq 7,22; c) Cabine spogliatoio la cui superficie è pari a mq 7,20; d) Cabina deposito (nuova struttura) di mq 7,22; e) Ufficio informazioni (nuova struttura) di mq 3,61; f) Docce con una superficie pari a mq 2,20; g) Gazebi (tensostrutture, nuove) in numero di 3 (tre) per complessivi mq 400,00; h) Area per giochi e giostre, per una superficie pari a mq 1.039,11; i) Area asservita (nuova sistemazione di parte dell’area in concessione) di mq 564,69; l) Camminamenti per mq 359,07, con utilizzazione annuale del suolo di complessivi mq 2.480. VISTA la documentazione tecnica allegata alla suddetta richiesta, assunta a base della medesima. Questa concessione suppletiva che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, mantiene la validità fino al 31/12/2007 con limitazioni d’uso del suolo dall’1/ 1/2002 al 31/12/2002 per il corrente anno e dall’1/1 al 31/12 per i successivi anni. VISTA la disposizione dell’area rappresentata sullo stralcio SID. La licenza è subordinata alle condizioni già prescritte in seno alla richiamata concessione n. 99/2003, cui si rinvia. 19174 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Latina, 13, Amantea (CS). Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Dott. Emilio Surace Il Concessionario Alfano Vincenzo DECRETO n. 7339 del 4 maggio 2005 È approvata la concessione n. 48/05 del 23 febbraio 2005, che è parte integrante del presente decreto, alla Società «La Lampara S.a.s. di Carmelo Fiorillo & C.» partita Iva n. 02143920805, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq 3.353,00 situata nel comune di Palmi, Località Tonnara foglio di mappa n. 11, particella n. 345, allo scopo di realizzare uno stabilimento balneare mediante il posizionamento di una rete di beach volley, giochi per bambini, attrezzature in legno per giochi e ballo, postazione degli animatori e del bagnino, due punti vendita gelati, e la restante area per posa ombrelloni e sedie sdraio. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184 del 30 marzo 2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Ditta Società La Lampara S.a.a. di Carmelo Fiorillo & C. – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 48 del registro VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Concessioni – Anno 2005 N. 25 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che il Sig. Fiorillo Carmelo (Rappresentante legale della Società «La Lampara S.a.s. di Carmelo Fiorillo & C.) Partita Iva n. 02143920805, ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima in data 20 dicembre 2004, presso il Servizio Demanio della Regione Calabria di Reggio C., per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 3.353,00, situata nel comune di Palmi. VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 20 dicembre 2004 dal Sig. Fiorillo Carmelo (Rappresentante legale della Società «La Lampara S.a.s. di Carmelo Fiorillo & C.), nato a Reggio Calabria il 7/1/1961 e residente a Palmi Reggio Calabria, Via Tonnara n. 7 partita Iva n. 02143920805. VISTA la nota n. 208 Dem datata 26 gennaio 2005 con la quale il Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. ...................... del ....................... VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di Reggio Calabria con nota n. .................................. del ................................... CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 del 30 marzo 2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 3.353,00 situata nel comune di Palmi. VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza rilasciata con nota n. .............................. del ............................... VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ...................... del ....................... VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004. VISTA la precedente licenza n. 17/2001. VISTA la precedente licenza di Subingresso numero del repertorio 18/02 del 6/3/02. VISTA la quietanza in data 15 febbraio 2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 720,75, per il periodo 1/6/2005-31/8/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 0851 dell’11 febbraio 2005 di c 72,08 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneare FIPE con Polizza n. 03188 Anno 2005; CONCEDE Alla Società La Lampara S.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. Partita Iva 02143920805 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 3.353,00 situata nel comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 345 e precisamente in località Tonnara, allo scopo di realizzare uno stabilimento balneare mediante il posizionamento di una rete di beach volley, giochi per bambini, attrezzature in legno per giochi e ballo, postazione degli animatori e del bagnino, due punti vendita gelati, e la restante area da adibire a posa ombrelloni e sedie sdraio. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1 giugno al 31 agosto delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti im- 19175 piantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2005 – 31/8/2005, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni 19176 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. DECRETO n. 7341 del 4 maggio 2005 Ditta Cirillo Cosimo Comune di Caulonia – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Fiorillo Carmelo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Tonnara n. 7 Palmi (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. PREMESSO che la ditta Cirillo Cosimo (C.F. CRLCSM35E29C285U) ha presentato istanza di rinnovo della concessione n. 162/01, in data 22/12/2004, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2100, situata nel comune di Caulonia. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184 del 30/3/2004 e dalle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2100 situata nel comune di Caulonia. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 78 del 14/3/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto 162/01 per l’utilizzo da parte della ditta Cirillo Cosimo per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 2.100 situata nel comune di Caulonia, foglio di mappa n. 116, particella n. 76, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare con bar, area asservita e zona per posa ombrelloni e sedie sdraio. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184 del 30/3/2004. Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Reggio Calabria, lì 23 febbraio 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri VISTO il Codice della Navigazione. Il Concessionario Fiorillo Carmelo Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 N. 78 del registro Concessioni – Anno 2005 N. 43 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965 – 26378 – Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 22/12/2004 dalla ditta Cirillo Cosimo, nato a Caulonia il 29/5/1935 e residente in via Alfonsine n. 12, con la quale chiede il rinnovo della concessione demaniale n. 162/01 di mq 2.100, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria il 5/7/2001, scadente il 31/12/2004. VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. ..................................... del ..................................... . VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di .................... con nota n. ........................................................................... del . VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .................................................................................................. con nota n. ..................................... del ...................................... VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .......................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione. VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004. VISTA la precedente licenza n. 162/2001. VISTA la quietanza in data 22/2/2005, rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/97, n. 237, comprovante il versamento del canone di c 668,58, per il periodo 1/1/2005-31/12/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. VISTA l’attestazione postale n. VCY 0920 del 22/2/2005 di c 66,85 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla Milano Ass. – Polizza n. 3254200946053; CONCEDE Alla ditta «Blu Tango» di Cirillo Cosimo codice fiscale CRLCSM35E29C285U di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.100, situata nel co- 19177 mune di Caulonia, foglio di mappa n. 116 – p.lla n. 76 e precisamente in località Lungomare; allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare con annessi due manufatti adibiti a bar e deposito attrezzature balneari, spazio asservito, servizi, locale DJ e posa ombrelloni e sedie sdraio. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2005 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo, riferite ai periodi estivi dal 15 maggio al 30 settembre di ciascuna delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 19178 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso, salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Decreto n. 342 del 5/8/98, dalla Giunta regionale con Deliberazione 1209, del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/93; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2005 – 31/12/2005, significando che le restanti 5 rate riferite al periodo 1/1/2006 al 31/12/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. L’omesso pagamento di una rata del canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Cirillo Cosimo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Alfonsine n. 12 – 89040 Marina di Caulonia (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio F.to: Illeggibile Reggio Calabria, lì 14 marzo 2005 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Cirillo Cosimo DECRETO n. 7361 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Acri – Anticipazione – Liquidazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. 19179 DECRETO n. 7366 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Castrovillari – Anticipazione – Liquidazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 246 dell’8/3/05 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Acri per la somma complessiva di c 3.173.123.69 di cui c 1.866.543.35 quale partecipazione comunitaria ed c 1.306.580,34 quale partecipazione nazionale. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Acri e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Acri la somma di c 634.624,738 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 246/2005; DECRETA 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Acri della somma di c 634.624,738 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 246 dell’8/3/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca di Credito Cooperativo Mediocrati» Agenzia di Acri – CAB 80580 – ABI 7062 – C/C n. 02/00/24040. 2) Alla spesa di c 634.624,738 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 1067 del 28/12/ 2004 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Castrovillari per la somma complessiva di c 2.804.744,864 di cui c 1.649.849,92 quale partecipazione comunitaria ed c 1.154.894,944 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Castrovillari e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. 19180 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Castrovillari la somma di c 560.948,972 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 1067/2004; VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO DECRETA 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Castrovillari della somma di c 560.948,972 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 28/12/2004, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Nazionale del Lavoro» Agenzia di Castrovillari – ABI 01005 – CAB 80670 – CIN A – C/C n. 218100. 2) Alla spesa di c 560.948,972 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 1068 del 28/12/ 2004 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Corigliano Calabro per la somma complessiva di c 2.868.750,00 di cui c 1.687.500,00 quale partecipazione comunitaria ed c 1.181.250,00 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Corigliano e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Corigliano C. – Anticipazione – Liquidazione. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Corigliano la somma di c 573.750,00 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 1068/2004; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Corigliano Calabro della somma di c 573.750,00 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 28/12/ 2004, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Carime» Agenzia di Corigliano Centro – ABI 3067 – CAB 80690 – C/C n. 60.3.69. DECRETO n. 7368 del 4 maggio 2005 VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. 2) Alla spesa di c 573.750,00 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/ 12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19181 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Gioia Tauro – Anticipazione – Liquidazione. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Gioia Tauro la somma di c 412.804,33 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 53/ 2005; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Gioia Tauro della somma di c 412.804,33 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 26/1/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Popolare di Crotone» – ABI 5256 – CAB 81370 – CIN Y – C/C n. 864778. DECRETO n. 7371 del 4 maggio 2005 VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. 2) Alla spesa di c 412.804,33 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/ 12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene DECRETO n. 7374 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Montalto Uffugo – Anticipazione – Liquidazione. PREMESSO IL DIRIGENTE GENERALE CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 53 del 26/1/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Gioia Tauro per la somma complessiva di c 2.064.021,65 di cui c 1.214.130,38 quale partecipazione comunitaria ed c 849.891,27 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Gioia Tauro e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. 19182 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. DECRETO n. 7375 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Palmi – Anticipazione – Liquidazione. PREMESSO IL DIRIGENTE GENERALE CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 243 dell’8/3/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Montalto Uffugo per la somma complessiva di c 1.830.201,61 di cui c 1.076.589,18 quale partecipazione comunitaria ed c 753.612,43 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Montalto Uffugo e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Montalto Uffugo la somma di c 366.040,322 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 243/2005; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO DECRETA 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Montalto Uffugo della somma di c 366.040,322 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 243 dell’8/3/ 2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo La Costa» Agenzia di Montalto Uffugo – ABI 8847 – CAB 81000 – C/C n. 00/00001/05. 2) Alla spesa di c 366.040,322 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 51 del 26/1/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Palmi per la somma complessiva di c 1.663.922,70 di cui c 978.778,06 quale partecipazione comunitaria ed c 685.144,64 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Palmi e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). Catanzaro, lì 4 maggio 2005 CONSIDERATO Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Palmi la somma di c 332.784,54 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 51/2005; DECRETA 19183 VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Palmi della somma di c 332.784,54 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 26/1/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Antoniana Popolare Veneta» Agenzia di Palmi – P.zza I Maggio – ABI 5040 – CAB 81490 – C/C n. 11758 – CIN C. 2) Alla spesa di c 332.784,54 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/ 12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene DECRETO n. 7376 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Paola – Anticipazione – Liquidazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 46 del 26/1/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Paola per la somma complessiva di c 1.860.338,43 di cui c 1.094.316,72 quale partecipazione comunitaria ed c 766.021,71 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Paola e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Paola la somma di c 372.067,686 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 46/2005; DECRETA 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Paola della somma di c 372.067,686 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 46 del 26/1/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Carime» Agenzia di Paola – ABI 3067 – CAB 80850 – CIN K – C/C n. 151760. 2) Alla spesa di c 372.067,686 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene 19184 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Rosarno – Anticipazione – Liquidazione. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Rosarno la somma di c 335.707,108 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 50/2005; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Rosarno della somma di c 335.707,108 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 26/1/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Nazionale del Lavoro» Agenzia di Rosarno – ABI 1005 – CAB 81530. DECRETO n. 7377 del 4 maggio 2005 VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. 2) Alla spesa di c 335.707,108 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene DECRETO n. 7378 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Rossano – Anticipazione – Liquidazione. PREMESSO IL DIRIGENTE GENERALE CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 50 del 26/1/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Rosarno per la somma complessiva di c 1.678.535,54 di cui c 987.373,85 quale partecipazione comunitaria ed c 691.161,69 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Rosarno e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. 19185 DECRETO n. 7379 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di San Giovanni in Fiore – Anticipazione – Liquidazione. PREMESSO IL DIRIGENTE GENERALE CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 49 del 26/1/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Rossano per la somma complessiva di c 3.243.588,50 di cui c 1.907.993,24 quale partecipazione comunitaria ed c 1.335.595,26 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Rossano e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Rossano la somma di c 648.717,70 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 49/ 2005; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO DECRETA 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Rossano della somma di c 648.717,70 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 26/1/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Carime S.p.A.» Via G. Rizzo – Agenzia di Rossano – ABI 03067 – CAB 80920 – CIN Z – C/C n. 000060000006. 2) Alla spesa di c 648.717,70 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/ 12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 47 del 26/1/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di San Giovanni in Fiore per la somma complessiva di c 3.056.079,2475 di cui c 1.797.693.675 quale partecipazione comunitaria ed c 1.258.385,5725 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di San Giovanni in Fiore e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. 19186 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di San Giovanni in Fiore la somma di c 611.215,8495 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 47/2005; VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO DECRETA 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di San Giovanni in Fiore della somma di c 611.215,8495 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 26/1/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Nazionale del Lavoro» Agenzia di San Giovanni in Fiore – ABI 1005 – CAB 89960 – C/C n. 218100. 2) Alla spesa di c 611.215,8495 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 245 dell’8/3/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Siderno per la somma complessiva di c 1.642.639,70 di cui c 966.258,65 quale partecipazione comunitaria ed c 676.381,05 quale partecipazione nazionale. CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Siderno e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Siderno – Anticipazione – Liquidazione. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Siderno la somma di c 328.527,94 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 245/ 2005; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Siderno della somma di c 328.527,94 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 245 dell’8/3/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Carime S.p.A.» Agenzia di Siderno – ABI 03067 – CAB 81590 – C/C n. 60.7. DECRETO n. 7380 del 4 maggio 2005 VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. 2) Alla spesa di c 328.527,94 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/ 12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7381 del 4 maggio 2005 POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Asse Città – Programma di Sviluppo Urbano del comune di Taurianova – Anticipazione – Liquidazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. arch. Andrea Iovene. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345, pubblicata sul BURC n. 98 del 27/10/00, come modificato con decisione della Commissione della Comunità Europee C(2004) 5187 del 15/12/2004. VISTO il relativo «Complemento di Programmazione» nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004. VISTO il Regolamento n. 1260/99. PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 26/ 8/03 sono state approvate le «Linee Guida» per l’elaborazione e la presentazione, da parte dei Comuni, dei P.S.U., previsti dalla Misura 5.1 – Azione 5.1.b – del POR Calabria 2000-2006. CHE con delibera della Giunta Regionale n. 48 del 26/1/2005 è stato approvato il P.S.U. del Comune di Taurianova per la somma complessiva di c 1.658.066,9415 di cui c 975.333,495 quale partecipazione comunitaria ed c 682.733,4465 quale partecipazione nazionale. 19187 CHE in data 14/3/2005 tra il Comune di Taurianova e la Regione Calabria è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto P.S.U.. CHE con D.G.R. n. 928 dell’1/12/2004 è stata impegnata la somma di c 22.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l’attuazione del P.S.U. di cui all’Azione 5.1.b della Misura 5.1 dell’Asse V Città del POR Calabria 2000-2006 (impegno n. 6115 del 29/11/2004). CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Protocollo d’Intesa prevede la concessione di un’anticipazione a favore del Comune pari al 20% dell’importo complessivo. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito liquidando in favore del Comune di Taurianova la somma di c 331.613,3883 pari al 20% della somma complessiva così come definita dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 48/2005; DECRETA 1) È autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Taurianova della somma di c 331.613,3883 quale anticipazione per l’attuazione degli interventi previsti dal P.S.U. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 26/1/2005, con bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale presso la «Banca Antonveneta» Agenzia di Taurianova – ABI 05040 – CAB 81610 – CIN 0 – C/C n. 000000109395. 2) Alla spesa di c 331.613,3883 si farà fronte con l’impegno già assunto nel capitolo 2521201 – Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02 – esercizio finanziario 2004, giusto impegno n. 6115 del 29/11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale n. 928 dell’1/12/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Per la regolarità dell’atto Catanzaro, lì 4 maggio 2005 Il Dirigente Generale Arch. Andrea Iovene 19188 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Dipartimento AMBIENTE DECRETO n. 7204 del 3 maggio 2005 Impegno di spesa ï D.G.R. n. 248/05 ï «Approvazione: “Linee guida progettuali per la razionalizzazione dell’energia e l’efficienza energetica nelle strutture sanitarie e i presidi ospedalieri della Regione Calabria”, del Programma di interventi denominato “P.E.R.S.E.O.” e del relativo bando». ï Impegno del 50% dei fondi del finanziamento pubblico. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE: — con Decisione CE del 15 dicembre 2004, che modifica la Decisione C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000, è stato approvato il POR Calabria 2000/2006; — con la Deliberazione della Giunta regionale n. 735 del 2 agosto 2001 è stato adottato il Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/ 2006; — nel Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2004 sono state approvate alcune modifiche alla misura 1.11 ï Energie pulite e reti energetiche, azione 1.11.a ï Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, le più rilevanti delle quali riguardano gli ambiti d’intervento, le tipologie delle operazioni ammissibili al cofinanziamento e i beneficiari finali; — tra le tipologie delle operazioni per l’attuazione dell’azione 1.11.a ï “produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico” sono previste: la promozione del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia in tutti gli usi finali (civile, industriale, trasporti); la realizzazione di impianti pilota sperimentali e innovativi con utilizzo di fonti rinnovabili di energia, con riferimento al fotovoltaico e solare termico; — tra i beneficiari finali della misura sono stati inseriti le Aziende Sanitarie e i Presidi Ospedalieri; — la moderna concezione di auto ï produzione di energia, per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, impone di rivedere la gestione delle risorse energetiche attraverso la definizione di progetti altamente specialistici nel rispetto delle nuove direttive europee, dei D.M. 24 aprile 2001 sulla efficienza energetica, dei D.M. 2004 sull’efficienza termica e del Protocollo di Kyoto, relativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra; — allo stato attuale, tutte le strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche e private rispondono esclusivamente a requisiti di tipo architettonico e di impiantistica tradizionale e non anche a requisiti di risparmio ed efficienza energetica e termica; ï impianti di cogenerazione e tririgenerazione; ï recupero energetico sull’utilizzo efficiente dell’illuminazione artificiale; ï pareti e tetti ventilati per l’ottimizzazione della temperatura ambientale. VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 248 dell’8/3/2005, avente ad oggetto: «Misura 1.11 ï Energie pulite e reti energetiche ï Az. 1.11.a ï Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico ï Approvazione “Linee guida progettuali per la razionalizzazione dell’energia e l’efficienza energetica nelle strutture sanitarie e i presidi ospedalieri della Regione Calabria”, del Programma di interventi denominato P.E.R.S.E.O. e del relativo bando». CONSIDERATO CHE — il settore Energia del Dipartimento Ambiente Territorio Energia intende promuovere un programma d’interventi, denominato “P.E.R.S.E.O.”, il cui obiettivo principale consiste nel raggiungimento del risparmio energetico e dell’efficienza termica nelle strutture sanitarie e nei presidi ospedalieri; — le strutture ospedaliere rappresentano una grande opportunità per sperimentare interventi di risanamento energetico delle strutture edilizie; — tale progetto è altresì finalizzato alla diffusione di una consapevole cultura dell’energia, dell’ambiente e della tutela del patrimonio culturale, che costituisca un patrimonio di valori e criteri condivisi sulle interazioni tra energia, sistemi ambientali e beni culturali, architettonici e paesaggistici; — per la realizzazione del programma d’interventi “P.E.R.S.E.O.” è previsto un finanziamento pubblico pari a c 6.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria della misura 1.11 ï Energie pulite e reti energetiche ï Azione 1.11.a ï Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, capitolo n. 2513201, U.P.B. 3.1.01.03, bilancio regionale 2005; — che a detto progetto possono partecipare gli ospedali pubblici e privati, policlinici universitari, Fondazioni Onlus con finalità di assistenza socio-sanitaria e che per ciascun progetto approvato l’agevolazione complessiva non può comunque superare c 1.200.000,00. DATO ATTO che sono realizzate le condizioni stabilite dall’art. 43 della L.R. 8/2002 per l’impegno delle spese. VISTI: — la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; — il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00 e s.m.i.; — il Programma di interventi denominato “P.E.R.S.E.O.” (Programma di interventi per l’Efficienza Energetica e la Razionalizzazione dell’Energia nelle Strutture Edilizie Ospedaliere) prevede la possibilità di generare e recuperare energia attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, quali: ï impianti fotovoltaici; ï impianti solari termici; — la D.G.R. n. 215 dell’1/3/05, avente ad oggetto: “Assegnazione dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio”; — la D.G.R. n. 354 del 22/3/05, che trasferisce il settore Energia al Dipartimento Ambiente e Territorio. Su proposta del Dirigente del Servizio Energia 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19189 DECRETA PARERE Per le motivazioni di cui in premessa, e che si intendono integralmente riportate, di: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile. IMPEGNARE la somma di Euro 3.000.000,00, pari al 50% del finanziamento pubblico previsto, a valere sui fondi P.O.R. Calabria 2000/2006, capitolo 2513201,U.P.B. 3.1.01.03 del bilancio regionale 2005. p. Beniamino Tenuta F.to Nicolace RIBADIRE, per le Amministrazioni beneficiarie, l’obbligo di effettuare, di tutte le somme trasferite, la rendicontazione in linea con le vigenti normative nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alla esigenza che, la documentazione da trasmettere, sia in forma cartacea che informatizzata, deve rispettare le formalità per l’inserimento dei dati nel programma «Rendiconta». REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente Territorio Energia Settore Energia Catanzaro 11 aprile 2005 Prot. n. 742 NOTIFICARE il presente decreto alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti, 2, nonché a tutte le strutture interessate. OGGETTO: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Territorio Energia. DARE ATTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. VISTA la D.G.R. n. 1013/2001, avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 ï Misura 1.11 Az. a “Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico” Piano di ripartizione fra le cinque province calabresi dei fondi per l’attuazione dei Piani di Azione Locale». PUBBLICARE il presente decreto nel B.U.R.C. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA VISTO l’art. 37 bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Dott. Domenico Lemma REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze VISTA la proposta di decreto avente ad oggetto: «Impegno di spesa ï “Piano di ripartizione fra le cinque province calabresi dei fondi per l’attuazione dei Piani di Azione Locale” ï Trasferimento ulteriore anticipazione del 20% per le Province di Cosenza, Reggio Calabria. Formula il seguente PARERE Catanzaro Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa. Prot. n. Ing. Domenico Sperlì OGGETTO: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Territorio Energia. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 1013/2001, avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 ï Misura 1.11 Az. a “Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico” Piano di ripartizione fra le cinque province calabresi dei fondi per l’attuazione dei Piani di Azione Locale». REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente Territorio Energia Il Dirigente Generale Catanzaro 11 aprile 2005 Prot. n. 743/E VISTO l’art. 37 bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. OGGETTO: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Territorio Energia. VISTA la proposta di decreto avente ad oggetto: «Impegno di spesa ï “Piano di ripartizione fra le cinque province calabresi dei fondi per l’attuazione dei Piani di Azione Locale” ï Trasferimento ulteriore anticipazione del 20% per le Province di Cosenza, Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE Formula il seguente VISTA la D.G.R. n. 1013/2001, avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 ï Misura 1.11 Az. a “Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico” Piano di ripartizione fra le cinque province calabresi dei fondi per l’attuazione dei Piani di Azione Locale». 19190 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO l’art. 37 bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. — la proposta di delibera di cui all’oggetto e relativi allegati; VISTA la proposta di decreto avente ad oggetto: «Impegno di spesa ï “Piano di ripartizione fra le cinque province calabresi dei fondi per l’attuazione dei Piani di Azione Locale” ï Trasferimento ulteriore anticipazione del 20% per le Province di Cosenza, Reggio Calabria. — l’art. 37 bis comma 3 della Legge regionale n. 7/2001. Si esprime parere favorevole in merito alla coerenza programmatica ed al rispetto di decisioni e regolamenti comunitari. Dr.ssa Caterina Guarna Dr. Renzo Turatto Formula il seguente PARERE DECRETO n. 7230 del 3 maggio 2005 Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti in decisioni comunitarie, relativamente al decreto in oggetto emarginato. Dott. Domenico Lemma REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze, Interventi Comunitari e Sviluppo Economico Il Dirigente Generale L’Autorità di Gestione Catanzaro 11 marzo 2005 Prot. n. 601 OGGETTO: Misura 1.11 ï Energie pulite e reti energetiche ï Azione 1.11.a ï Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico. Approvazione: «Linee guida progettuali per la razionalizzazione dell’energia e l’efficienza energetica nelle strutture sanitarie e i presidi ospedalieri della Regione Calabria», del Programma di interventi denominato «P.E.R.S.E.O.» e del relativo bando. PREMESSO: — che con nota n. 417 del 3/3/2005 del Dirigente del settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici, per i provvedimenti di competenza, è stata trasmessa la proposta di delibera di cui all’oggetto e i relativi allegati. VISTI: — la Decisione CE del 15 dicembre 2004, che modifica la Decisione C (2000) n. 2345 dell’8 agosto 2000, con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000/2006; — la Deliberazione della Giunta regionale n. 735 del 2 agosto 2001 con la quale è stato adottato il Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006; — le modifiche approvate nel Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2004 e relative alla misura 1.11 ï Energie pulite e reti energetiche, azione 1.11.a ï Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, le più rilevanti delle quali riguardano gli ambiti d’intervento, le tipologie delle operazioni ammissibili al cofinanziamento e i beneficiari finali; Progetto pilota APE Sud «l’Appennino meridionale ed il latifondo agrario, ivi compresa la via Istmica e antica Lucania» ï Delibera CIPE 1/2/2001 ï D.G.R. n. 259 del 27/3/ 2001 e successive ï Decreto D.G. 5° Dip. Ambiente n. 1101 del 7/11/01 e successivi ï Accredito fondi Ente attuatore «Amm.ne Prov.le di Catanzaro» ï convenzione Rep. n. 35 del 22/1/2003 ï 2a anticipazione ï Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTO il D.G.R. n. 215 dell’1/3/05 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al Dott. Domenico Lemma. VISTO il D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/99 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione ï Rettifica». PREMESSO che l’1/4/1999 è stato sottoscritto l’accordo di Programma per APE da parte del Ministero dell’Ambiente e della Regione Abruzzo, in qualità di capofila delle Regioni territorialmente interessate. CHE detta intesa approvata dal CIPE con deliberazione dell’1/ 2/2001 prevede per il progetto pilota APE Sud la somma di Euro 7.617.739,24 (Lire 14.750.000.000) a valere sulla medesima delibera CIPE. CHE con deliberazione n. 259 del 27/3/2001 la Giunta regionale, nel prendere atto della sopracitata intesa, ha approvato la scheda progettuale relativa al programma di azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino Meridionale, «il monachesimo ed il latifondo agrario ivi compresa la via Istmica e antica Lucania ï una rete di tratturi, luoghi di posa, monasteri, borghi e castelli per antichi e moderni viandanti», finanziato, per Euro 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19191 7.617.739,26, con fondi di cui alla Delibera CIPE del 4 agosto 2000 e per l’importo di Euro 12.911.422,48, a valere con fondi regionali, comunitari e altri enti locali e/o enti parco. CHE con decreto D.G. n. 4499 del 30/3/2005 è stata concessa la proroga, all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, della convenzione Rep. 35/03 di mesi dodici. CHE è stato programmato per il cofinanziamento di tale progetto in ambito regionale l’importo di Euro 17.000.000.000 (Euro 8.779.767,28) a valere sui fondi della Misura 1.10 ï Rete Ecologica Regionale ï POR Calabria, capitolo 2512204/U.P.B. 4.6.1 ï conto impegno n. 6184 del 10/12/2002 Delibera G.R. n. 1156 del 16/12/2002. CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 40% dell’importo concesso quale 2a anticipazione, pari ad Euro 289.215,87, per ciascun fondo di finanziamento come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e dalla Presidenza Regione Calabria con nota Prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «Iter Procedurale Progetti». CHE sul bilancio regionale esercizio finanziario 2003 al capitolo 32010133 ï U.P.B. 3.2.01.01, è stato previsto uno stanziamento pari ad Euro 2.778.102,11 risorse finanziarie delibera CIPE 1/2/2001 per il progetto APE. RITENUTO di provvedere al trasferimento del 40%, 2a anticipazione del contributo pubblico, fondi POR Misura 1.10 Rete Ecologica Regionale, pari ad Euro 227.241,04 a valere sul cap. 2512204 ï U.P.B. 4.6.01, bilancio 2005 conto impegno n. 6184 del 10/12/2002. CHE con Decreto D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori del progetto APE. CHE l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, ha trasmesso alla Regione Calabria il progetto esecutivo «Progetto per la valorizzazione della viabilità storica ed escursionistica e per la realizzazione dei centri visita del progetto APE» unitamente al provvedimento di approvazione e validazione del medesimo come previsto dalla L. 109/94 e ss. mod. e int. in materia di LL.PP. nonché le attestazioni di conformità al Complemento di Programmazione (CdP) della Mis. 1.10 e al Regolamento UE n. 1685/2000. VISTI il POR Calabria approvato con Decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345 e le relative Deliberazioni di G.R. n. 648/2000 e 735/2001, il C.d.P. della Mis. 1.10 ï RER, il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 1685/2000 della Commissione. VISTA la delibera CIPE 1/2/01. VISTA la L.R. n. 10 del 2 marzo 2005 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005. VISTA la D.G.R. n. 284 dell’8 marzo 2005 con la quale è stato approvato il documento tecnico allegato al bilancio. CHE la predetta Amministrazione Provinciale ha stipulato, in data 22/1/2003 Rep. n. 35/03, con la Regione Calabria ï Dipartimento Ambiente la convenzione per la concessione dei finanziamenti di cui trattasi. TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 5 L.R. n. 8 del 4/2/2002). CHE con Decreto D.G. n. 12275 del 3/9/2003, è stato disposto il trasferimento della complessiva somma di Euro 144.607,93 relativo alla I anticipazione di cui alla convenzione rep. n. 35/03. DECRETA CHE con dipartimentale prot. n. 5445 dell’1/10/2003 sono stati richiesti ai sensi dell’art. 13 della convenzione medesima, tutti gli atti contabili (fatture quietanzate e documenti contabili aventi forza probatoria equivalente), nonché gli stati di avanzamento lavori (art. 6) afferenti l’intervento di cui trattasi. CHE l’art. 13 della convenzione medesima prevede un ulteriore 40% dell’importo a favore dell’Ente attuatore, all’acquisizione della dichiarazione del responsabile unico del procedimento, munita del visto del legale rappresentante l’Ente, comprovante il raggiungimento del 50% dei lavori. CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro con nota del 28/12/2004, prot. n. 83395, acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente il 19/1/2005, prot. n. 302, ha trasmesso tutti gli atti relativi alla rendicontazione della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 13 della convenzione, comprovando il raggiungimento del 50% dei lavori previsti in progetto, con la stessa ha richiesto la proroga della convenzione per un periodo di dodici mesi e la 2a anticipazione del 40% dell’importo convenzionato pari ad Euro 289.215,87, così ripartita: Per i motivi di cui in narrativa, — è autorizzato il settore di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento pari ad Euro 227.241,04 sul cap. 2512204 ï U.P.B. 4.6.01, bilancio 2005 ï conto impegno n. 6184 del 10/12/ 2002 ï POR Calabria fondi strutturali 2000-2006 ï Mis. 1.10 Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 35/03, all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale 2a anticipazione di cui al progetto «Progetto per la valorizzazione della viabilità storica ed escursionistica e per la realizzazione dei centri visita del progetto APE»; — tale somma dovrà essere trasferita all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, sulla contabilità speciale n. 60804 c/o Banca d’Italia di Catanzaro. Trasmettere il presente decreto alla segreteria operativa per la comunicazione e l’informazione, presso il settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti, 2 Catanzaro. Il presente Decreto sarà Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Euro 227.241,04 a valere sul cap. n. 2512204 ï U.P.B. 4.6.01, bilancio 2005 (POR); Euro 61.974,83 a valere sul cap. 32010133 ï U.P.B. 3.2.01.01, bilancio 2005 (CIPE). Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma 19192 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7234 del 3 maggio 2005 8. Sezioni e prospetti; Autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. del 24/5/88 n. 203 ï Attività: Fabbricazione serrande avvolgibili zincate o preverniciate ï Ditta: Rizzo Pierino ï Sede: C.da Alvaro ï 87040 ï Comune di Terranova da Sibari. 9. Layout. VISTO il D.P.R. 203/88. VISTO il D.M. del 12/7/1990. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che: VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente. — l’Assessorato all’Ambiente ha inoltrato al comune di Terranova da Sibari richiesta di parere prot. n. 758 del 16/2/2004 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 203/88; — il comune di Terranova da Sibari con nota del 22/10/2004 prot. n. 5743 ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 203/88. DECRETA VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». PREMESSO che: — il D.P.R. 24/5/88 n. 203 «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali» attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni; — con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell’Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell’impianto esistente. VISTA — l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 203 assunta con prot. n. 459 del 29/1/2004 dell’Assessorato all’Ambiente ï Regione Calabria, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di Fabbricazione serrande avvolgibili zincate o preverniciate ubicato in C.da Alvaro del comune di Terranova da Sibari; — la documentazione presentata dalla Ditta istante a corredo della prefata domanda e precisamente: 1. Scheda Informativa generale inquinamento atmosferico; — ai sensi del D.P.R. del 203/88, di autorizzare in via definitiva la ditta Rizzo Pierino alle emissioni derivanti dall’impianto di fabbricazione serrande avvolgibili zincate o preverniciate ubicato in C.da Alvaro, nel comune di Terranova da Sibari; — di stabilire che: 1) La validità della presente autorizzazione definitiva all’emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all’ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all’esercizio rilasciata dall’Autorità competente; 2) La validità della presente autorizzazione definitiva è altresì subordinata ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 3) La Ditta osservi le prescrizioni di cui al D.M. 12/7/1990 nonché siano costantemente osservati i valori limite di emissione di cui al D.P.C.M. del 28/3/1983 così come modif. dal D.P.R. n. 208 del 24/5/1988 e dal D.M. n. 60 del 2/4/2002; 4) Relativamente alle emissioni COV siano rispettate le disposizioni di cui al D.M. n. 44 del 16/1/2004; 5) Siano completamente rispettati i valori limite che l’art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991 impone all’introduzione di rumore in ambiente esterno e abitativo; 6) Siano adottate particolari tecniche (biofiltri ecc.) tali da impedire la eventuale diffusione di odori molesti in ambiente esterno; 7) Non vi siano sostanze solide, liquide o gassose rilasciate in atmosfera, ancorché si rispettino i limiti imposti alle emissioni dalle vigenti disposizioni di legge; 8) I rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni vengano smaltiti secondo i sistemi previsti dal D.Lgs. n. 22/97 e s.m.; 2. Relazione tecnica; 3. Stralcio aerofotogrammetrico; 9) Ogni variazione di cui dovesse essere oggetto il processo produttivo deve essere preventivamente autorizzata pena la sospensione dell’attività; 4. Stralcio planimetria catastale; 5. Piante; 6. Stralcio PdF; 7. Planimetria generale; 10) Dalla ricezione del presente decreto la Ditta deve certificare ogni centottanta (180) giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell’aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza, comunicandone, con la stessa cadenza 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 temporale, i risultati a questo Assessorato ed al seguente indirizzo: Regione Calabria ï Assessorato Ambiente, Via Cosenza ï Catanzaro Lido; 11) La Ditta comunichi a questo Assessorato entro quindici giorni dalla ricezione della presente autorizzazione il nominativo del responsabile tecnico dello stabilimento; 12) Di stabilire che la Ditta osservi le prescrizioni contenute nell’art. 8 del D.P.R. 203/88 relativamente alle comunicazioni ed adempimenti da effettuare nei confronti della Regione Calabria e del Comune, nel cui territorio ricade l’impianto; 13) Per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell’art. 4 del D.M. del 12/7/1990; 14) I settori Chimico e Fisico ï Ambientale dell’ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino, controlli tecnici dei valori delle emissioni e delle altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/ 1990, comunicandone immediatamente i risultati all’Assessorato Regionale all’Ambiente ï Dipartimento Ambiente; 15) La verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al settore Impiantistico dell’ARPACAL (ex P.M.P.); 16) All’Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 203/88; 17) Il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R. — alla ditta Rizzo Pierino; — al Sindaco del comune di Terranova da Sibari; — al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma DECRETO n. 7238 del 3 maggio 2005 Programma regionale INFEA ï Affidamento dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale INFEA, della campagna per la protezione animali. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 215 dell’1/3/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente. 19193 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 21/ 5/2002, con la quale è stato approvato il documento di programmazione regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 21/ 10/2002 («Modifiche e integrazioni al Documento di Programmazione regionale di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale già approvato con D.G.R. n. 402 del 21/5/2002 e n. 677 del 30/7/2002»). VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 759 del 30/ 9/2003 («Esecutivo Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale ï Misura 1.10 ï POR Calabria 2000-2006»). CONSIDERATO che in esecuzione delle citate deliberazioni necessita organizzare la conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA), per una durata di due giorni consecutivi, la campagna per la protezione animali da svolgersi contestualmente, e quattro seminari su tematiche connesse con le attività della Regione Calabria ï Assessorato Ambiente della durata di un giorno ciascuno, da svolgersi nel territorio regionale nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2005 (POR Calabria 2000-2006 ï Misura 1.10). RITENUTO necessario procedere, mediante procedura di urgenza ad evidenza pubblica, all’affidamento dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della suddetta conferenza regionale INFEA, della suddetta campagna per la protezione animali e dei suddetti seminari, sulla base delle domande di partecipazione che perverranno da società specializzate nella fornitura di servizi di convegnistica operanti in Calabria e da ogni altro prestatore di servizi in possesso dei necessari requisiti tali da garantire la realizzazione dei servizi di cui sopra. RILEVATO che: — il costo presunto per la realizzazione dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA) e della campagna per la protezione animali è di c 40.000,00 (Euro quarantamila/00) circa; — il costo presunto per la realizzazione dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento di quattro seminari su tematiche connesse con le attività della Regione Calabria ï Assessorato Ambiente è di c 30.000,00 (Euro trentamila/00) circa; — il valore complessivo dei suddetti servizi è quindi inferiore alla soglia di rilievo comunitario. VISTO il Decreto Dirigenziale Dipartimento Ambiente n. 515 del 24 gennaio 2005 con cui si è disposto: — di indire procedura di urgenza ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento: della conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA), per una durata di due giorni consecutivi, e della campagna per la protezione animali da svolgersi contestualmente; importo presunto dei servizi: c 40.000,00 (Euro quarantamila/00) circa; 19194 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 di quattro seminari su tematiche connesse con le attività della Regione Calabria ï Assessorato Ambiente della durata di un giorno ciascuno; importo presunto dei servizi: c 30.000,00 (Euro trentamila/00) circa; — di approvare il preventivo avviso di gara allegato al citato decreto; — di riservarsi di adottare ogni conseguente e/o conseguenziale atto relativo all’espletamento della gara ed alla successiva aggiudicazione per realizzazione del servizio di supporto organizzativo, gestionale e di coordinamento della suddetta Conferenza e dei suddetti Seminari; — di far fronte ai conseguenti oneri di spesa nel modo seguente: a) quanto alle spese relative ai servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA) e della campagna per la protezione animali, con le somme già impegnate con D.G.R. n. 960 del 21 ottobre 2002 sui capitoli n. 32010130 U.P.B. 4.4.04 bilancio 2003 e n. 2135201 U.P.B. 4.4.04 bilancio 2002 ï impegno n. 6705; b) quanto alle spese relative ai servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento di quattro seminari su tematiche connesse con le attività della Regione Calabria ï Assessorato Ambiente, con le somme già impegnate sul cap. n. 6421101 bilancio 2003 ï Impegno n. 3730 del 30/9/2003; — di attestare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488, nel testo sostituito dal quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 12/7/2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 30/7/ 2004, n. 191, non essendo attive, all’epoca dell’adozione del presente provvedimento, convenzioni CONSIP che riguardino servizi comparabili con quelli oggetto della disposta procedura di gara; — di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Bilancio ï Servizio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, a norma dell’articolo 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, nel testo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12/7/2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 30/7/2004, n. 191. VISTO il Decreto Dirigenziale Dipartimento Ambiente prot. n. 163 del 28/2/2005 con cui è stata nominata la commissione interna per la valutazione delle offerte pervenute in forza della procedura di urgenza ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA), per una durata di due giorni consecutivi, e della campagna per la protezione animali per un importo presunto dei servizi c 40.000,00 (Euro quarantamila/00) pubblicata sul BUR Calabria del 12/3/2005 ï Supplemento straordinario n. 9 al B.U. ï Parte I e II dell’1/3/2005. CONSIDERATO che la predetta Commissione interna in data 24/3/2005 ha proceduto, redigendo apposito verbale, all’esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse con procedura di urgenza, pubblicata sul B.U.R. Calabria del 12/ 3/2005 ï Supplemento straordinario n. 9 al B.U. ï Parte I e II dell’1/3/2005, pervenute secondo i termini previsti dal Decreto Dirigenziale n. 515 del 24/1/2005. RILEVATO che le Ditte partecipanti alla su menzionata manifestazione di interesse sono: 1. Pierre s.r.l. Via del Gesù n. 20 ï 89900 Vibo Valentia (domanda di partecipazione pervenuta al protocollo dell’Assessorato regionale Ambiente in data 21 marzo 2005, prot. n. 1856; 2. Costituenda ATI ï mandataria MC3 Synthax pscarl ï Piazza Beata Madre Rosa Gattorno n. 4 (domanda di partecipazione pervenuta al protocollo dell’Assessorato regionale Ambiente in data 22 marzo 2005, prot. n. 1891. VISTE le note del 24/3/2005 prott. nn. 2041 e 2042 con cui, considerata l’impellente necessità di predisporre quanto necessario per l’organizzazione della Conferenza regionale INFEA del 31/3 ed 1/4/2005, le citate Ditte partecipanti alla manifestazione di interesse sono state invitate a presentare al Dipartimento Ambiente offerta in busta chiusa per fornitura servizi congressuali e precongressuali relativi alla Conferenza regionale INFEA. CONSIDERATO che la Commissione interna in data 25/3/ 2005 ha proceduto, redigendo apposito verbale, all’esame dell’unica offerta presentata nei termini richiesti da parte della ditta Pierre s.r.l. Via del Gesù n. 20 ï 89900 Vibo Valentia (pervenuta al protocollo dell’Assessorato regionale Ambiente in data 25 marzo 2005, prot. n. 2045) e ritenendola valida ha determinato l’aggiudicazione alla stessa Ditta dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA), per una durata di due giorni consecutivi, e della campagna per la protezione animali per un importo complessivo di c 38.000,00. DECRETA Per quanto in premessa: — di prendere atto dell’aggiudicazione Pierre s.r.l. Via del Gesù n. 20 ï 89900 Vibo Valentia dei servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA), per una durata di due giorni consecutivi 31 marzo e 1 aprile 2005 e della campagna per la protezione animali per un importo complessivo di c 38.000,00; — di far fronte ai conseguenti oneri di spesa relativi ai servizi organizzativi, gestionali e di coordinamento della conferenza regionale sull’educazione ambientale (prevista dal documento di programmazione regionale INFEA) e della campagna per la protezione animali, con le somme già impegnate con D.G.R. n. 960 del 21 ottobre 2002 sui capitoli n. 32010130 U.P.B. 4.4.04 bilancio 2003 e n. 2135201 U.P.B. 4.4.04 bilancio 2002 ï Impegno n. 6705; — di autorizzare gli uffici del Dipartimento Ambiente alla liquidazione delle spettanze alla Ditta aggiudicataria solo dopo l’acquisizione della idonea documentazione contabile fiscale che la ditta Pierre s.r.l. Via del Gesù n. 20 ï 89900 Vibo Valentia provvederà ad inoltrare per i servizi resi; — di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati ed alle strutture interessate ed alla Ragioneria Centrale per quanto di competenza; — di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7242 del 3 maggio 2005 «Allacciamento comune di Carpanzano» ï Esecutorietà del Piano Particellare ï Società Snam ï Rete Gas S.p.A. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA l’istanza della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede Uffici in C.da Lacquari Vibo Valentia, contenente l’elenco delle Ditte proprietarie dei terreni siti nel territorio del comune di Belsito (VV) soggetti all’imposizione della servitù per i lavori di costruzione del metanodotto «Allacciamento al comune di Carpanzano» ed il Piano Particellare allegato all’elenco medesimo dal quale risultano le zone da espropriarsi corrispondenti alle Ditte medesime. VISTA la propria nota pari numero in data 14/3/2005, con cui viene disposto il deposito dell’elenco e del Piano Particellare predetti nella segreteria comunale di Belsito (VV). 19195 — art. 3. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla stessa data. Catanzaro, lì 3 maggio 2005 Dott. Domenico Lemma DECRETO n. 7447 del 5 maggio 2005 Delibera G.R. n. 915 del 17/11/2003 recante «Commissione Beni Ambientali e Naturali ï Nucleo VIA (Valutazione Impatto Ambientale)» ï D.D.G. n. 23365 del 27/12/2004 ï Adempimenti. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’avviso di eseguito deposito di tali atti, pubblicati dal Segretario del comune di Belsito (VV) dal 16/3/2005 al 6/4/ 2005. VISTO il certificato di eseguita pubblicazione a firma del Segretario comunale di Belsito (VV) in data 11/4/2005. RILEVATO che durante la pubblicazione non sono state presentate osservazioni né sulla regolarità dei suddetti atti, né contro il tracciato e le modalità di esecuzione dei menzionati lavori. VISTO l’art. 57, 1° comma del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» per come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, «Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche»: «art. 57 bis (applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche). Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell’espropriazione o il proponente dell’opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l’applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse». RILEVATO che il procedimento in questione era già in corso alla data di entrata in vigore del citato Testo Unico per cui segue la disciplina di cui all’art. 19 della Legge 25/6/1865, n. 2359. DECRETA Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale del presente atto: — art. 1. che detto Piano Particellare si esegua; — art. 2. il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.C. e notificato alla ditta Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede Uffici in C.da Lacquari Vibo Valentia, sarà inoltre trasmesso alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e per l’Informazione, presso il settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti, 2; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 215 dell’1/3/05 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lg. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione». VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/200 del Presidente della Regione recante «D.P.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione ï Rettifica». PREMESSO CHE — con la deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 12/ 10/2004 si è proceduto all’approvazione della «Procedura di Valutazione dell’impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 ï Approvazione disciplinare»; — il suddetto «disciplinare» prevede che «Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dal presente regolamento, compresi il pagamento dei compensi, delle indennità e dei rimborsi spettanti ai componenti del Nucleo VIA, sono a carico del proponente...», tali somme devono essere versate in favore dell’Amministrazione regionale sul c.c. postale n. 36028884 con indicazione nella causale che la somma è stata versata ai fini della verifica e/o Valutazione dell’Impatto Ambientale. Prevede altresì che «ai componenti del Nucleo VIA spetta per ogni seduta un compenso lordo di Euro 200, l’indennità di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute documentate secondo la disciplina vigente con riferimento ai Dirigenti regionali»; — con D.G.R. n. 915 del 17/11/2003 è stato stabilito che per il funzionamento della «Commissione Beni Ambientali e Naturali» e del «Nucleo Valutazione Impatto Ambientale» occorre 19196 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 utilizzare lo stanziamento previsto nel cap. 32010129 ï U.P.B. 3.4.02 ï Cap. di entrata 34020003 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003, nonché di demandare al Direttore Generale del Dipartimento Ambiente la liquidazione delle spese di funzionamento dei due organismi. VISTA la L.R. n. 10 del 2 marzo 2005 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005. VISTA la D.G.R. n. 284 dell’8 marzo 2005 con la quale è stato approvato il documento tecnico allegato al bilancio. VISTA la D.G.R. n. 215 dell’1/3/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». CONSIDERATO: — che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente n. 23365 del 27/12/2004 è stato ricostituito il Nucleo VIA ed all’art. 7 si è stabilito di impegnare con successivo provvedimento direttoriale le somme occorrenti al funzionamento di detto organo tecnico nel pertinente capitolo di bilancio regionale anno finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilità; — che pertanto occorre procedere all’impegno delle somme per il funzionamento e lo svolgimento delle attività per l’anno 2005, di detto Nucleo VIA, è necessaria una somma complessiva pari a 300.000,00 c mediante impegno sul capitolo 32010129 ï U.P.B. 3.4.02 esercizio finanziario 2005. RITENUTO pertanto provvedere all’impegno della sopra citata somma di 300.000,00 c nel capitolo 32010129 ï U.P.B. 3.4.02 bilancio 2005 che presenta la piena disponibilità. Per quanto in premessa DECRETA — di autorizzare l’impegno della somma di 300.000,00 Euro sul cap. 32010129 ï U.P.B. 3.4.02 dell’esercizio del bilancio per l’anno finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilità. Trasmettere il presente decreto alla segreteria operativa per la comunicazione e l’informazione, presso il settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti, 2 Catanzaro. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 5 maggio 2005 Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione ï Rettifica». VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare l’art. 10, «Atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale». VISTA la D.G.R. n. 736 del 12/10/2004 «Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 ï Approvazione disciplinare». VISTO l’art. 7 dello stesso disciplinare. PREMESSO: — che con nota del 31/1/2005 acquista agli atti del settore Ambiente in data 2/2/2005 prot. n. 561, la ditta Edison Energie Speciali S.p.A. ha richiesto l’avvio della fase di verifica, concernente il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località «Serra del Petraro e Serra Melissa» nei comuni di Melissa e Strongoli; — che il progetto citato rientra tra quelli elencati nell’allegato B del D.P.R. 12/4/96 punto 2 lett. «e» che ai sensi dell’art. 1 comma 6 dello stesso D.P.R. sono da assoggettare a procedura di verifica di VIA. CONSIDERATO: — che il Nucleo di Valutazione d’Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, in data 13/4/2005 ha formulato il proprio parere, a seguito dell’istruttoria del progetto medesimo; — che in detto parere, il Nucleo nell’esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, consistente nel progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località «Serra del Petraro e Serra Melissa» nei comuni di Melissa e Strongoli, ha ritenuto di escludere il progetto stesso dalla ulteriore procedura di VIA. DECRETO n. 7456 del 5 maggio 2005 D.P.R. 12/4/1996 art. 10 ï Procedura di Verifica (Screening) ï Progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località «Serra del Petraro e Serra Melissa» nei comuni di Melissa e Strongoli (KR) ï Ditta: Edison Energie Speciali S.p.A. RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni all’assoggettamento e/o all’esclusione del progetto sopraindicato alla ulteriore procedura di VIA così come previsto dall’art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R. n. 736/04. DECRETA IL DIRIGENTE GENERALE Per quanto in premessa: VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. — di prendere atto del parere espresso dall’Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto; di escludere per l’effetto dall’ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un impianto 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 eolico in località «Serra del Petraro e Serra Melissa» nei comuni di Melissa e Strongoli, presentato dalla ditta Edison Energie Speciali S.p.A. con sede in Milano Via Foro Buonaparte, n. 31. 19197 Documentazione Amministrativa: — certificazioni di destinazione urbanistica e certificazioni dei vincoli territoriali e ambientali; DISPONE — di notificare il presente provvedimento alla ditta Edison Energie Speciali S.p.A., al comune di Melissa, al comune di Strongoli, all’ARPACAL e alla segreteria operativa per la comunicazione e l’informazione, presso il settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti, n. 2; — di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. — delibere comunali di approvazione Convenzioni regolanti la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto eolico. Elaborati tecnici Tavola 1 ï Corografia ï Inserimento Territoriale dell’impianto ï 1:25000 Tavola 2 ï Layout di Impianto ï 1:10000 Tavola 3a ï Tipico di aerogeneratore Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Tavola 3b ï Tipico di postazione di macchina ï 1:200 Tavola 3c ï Tipico di fondazione ï 1:100 Catanzaro, lì 5 maggio 2005 Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma Tavola 3d ï Tipico di cabina di macchina ï 1:50 Tavola 4 ï Sezione Tipica pista di accesso Tavola 5 ï Sezioni Tipiche Cavidotto Interrato REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente Il Nucleo V.I.A. Tavola 6a ï Pianta Sottostazione ï 1:500 Tavola 6b ï Sezioni Longitudinali Sottostazione ï 1:100 Catanzaro 13 aprile 2005 Al Direttore Generale del Dipartimento Ambiente SEDE OGGETTO: D.P.R. 12/4/96 art. 10 e succ. e integr. e modif. ï parere di screening. Progetto: Impianto eolico Melissa ï Strongoli. Committente: Edison Energie Speciali S.p.A. ï Via Paolo Nanni Costa, 30 ï 40133 Bologna In relazione al progetto indicato in oggetto, trasmesso dalla società Edison Energie Speciali S.p.A. al fine di sottoporre a Verifica (Screening) Ambientale, in accordo con la normativa vigente, l’impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, da realizzarsi in località Serra del Petraro e Serra Melissa nel territorio dei comuni di Melissa e Strongoli, entrambi situati in Provincia di Crotone. L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto di 25 aerogeneratori di grande taglia (fino a 2 MW) per una potenza totale installata fino a 50 MW, e collegati alla rete di distribuzione primaria di energia elettrica mediante cabina trasformazione MT/AT. Il progetto è stato acquisito agli atti dell’Assessorato in data 2/2/2005 prot. 561 e sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato D del D.P.R. 12/4/96 il Nucleo VIA, Organo Tecnico di questa Regione, ha rilevato: — che l’impianto eolico di Melissa ï Strongoli andrà ad inserirsi in aree che non ricadono, neppure parzialmente all’interno di aree appartenenti al Sistema della Rete Naturale Protette, né all’interno di Siti SIC e ZPS. Non saranno inoltre interessati vincoli di tutela paesistico ambientale ai sensi del D.Leg. 42/2004 recante il «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio». — dichiarazione ambientale EMAS — documentazione fotografica — relazione tecnica ambientale Ubicazione degli impianti L’insediamento in oggetto è localizzato sul crinale prevalentemente orientato in direzione est-ovest che si pone al confine tra i comuni di Melissa e Strongoli. La porzione di crinale scelta per l’ubicazione degli impianti presenta come limite orientale Punta Spinetto (300 m slm), proseguendo in direzione est-ovest, l’impianto interessa nell’ordine P.ta S. Basilio (334 m slm), Serra del Petraro, Santa Croce, Serra Melissa (353 m slm). L’area interessata dall’intervento si trova a quote comprese tra 280 e 360 m slm. Tale area, ampia e quasi priva di vegetazione ad alto fusto, è costituita da prati e pascoli. Il sito scelto per la realizzazione del parco eolico e delle relative opere accessorie ricade in Ambito E (Zona Agricola) secondo la zonizzazione e la destinazione d’uso previste sia dallo strumento urbanistico del comune di Strongoli che del comune di Melissa. Uso del suolo ed infrastrutture esistenti — l’area interessata dall’impianto è solo marginalmente utilizzata per coltivazioni stagionali e pascolo. Dal punto di vista infrastrutturale, il sito è caratterizzato dalla presenza di 2 linee elettriche ad alta tensione, con tensioni nominali di esercizio di 150 kV (Crotone Industriale ï Cirò Marina) e 380 kV (Scandale ï Rossano), entrambe facenti parte la Rete di Trasmissione Nazionale. Il progetto prevede di realizzare l’allaccio alla Rete di 19198 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Trasmissione Nazionale sulla linea 150 kV (Crotone Industriale ï Cirò Marina) in corrispondenza dell’intersezione della stessa con il crinale sede dell’impianto eolico. Sulla linea elettrica verrà fatta confluire, mediante la realizzazione di un’apposita sottostazione di elevazione della tensione, misurazione e consegna, l’energia prodotta, senza necessità di nuove linee aeree, ma semplicemente utilizzando il cavidotto interrato di interconnessione delle turbine. Esiste nelle aree immediatamente limitrofe all’impianto: ï un sistema di viabilità ordinaria percorribile da mezzi di trasporto leggero e pesante: la S.S. 492, la S.P. 12, la S.P. 16; ï una strada sterrata esistente che percorre il crinale di progetto per l’intera lunghezza. CONSIDERATO CHE: — le dimensioni del progetto sono contenute rispetto alla superficie occupate durante la fase di esercizio dell’impianto; — l’area mantiene inalterate le sue caratteristiche, senza interferire altresì sugli eventuali usi attuali; — non sono riscontrabili forme di inquinamento e che i disturbi ambientali sono limitati da potersi ritenere trascurabili; — l’impianto eolico di Melissa ï Strongoli andrà ad inserirsi in aree che non ricadono, neppure parzialmente all’interno di aree appartenenti al Sistema delle Reti Naturali Protette, né all’interno di Siti SIC e ZPS. Non saranno inoltre interessati vincoli di tutela paesistico ambientale ai sensi del D.Leg. 42/2004 recante il «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio»; Elaborati tecnici Tavola 1 ï Corografia ï Inserimento Territoriale dell’impianto ï 1:25000 Tavola 2 ï Layout di Impianto ï 1:10000 Tavola 3a ï Tipico di aerogeneratore — la scelta della disposizione degli aerogeneratori è stata effettuata sulla base delle caratteristiche orografiche e della rosa dei venti ricavata dall’analisi anemologica; — il sito nel quale si propone la realizzazione dell’impianto eolico è interessato da uso predominante di pascolo e non si riscontra la presenza, nell’area di intervento, di aree boschive di pregio; Tavola 3b ï Tipico di postazione di macchina ï 1:200 — è prevista la fase di dismissione e ripristino dei luoghi; Tavola 3c ï Tipico di fondazione ï 1:100 Tavola 3d ï Tipico di cabina di macchina ï 1:50 Tavola 4 ï Sezione Tipica pista di accesso Tavola 5 ï Sezioni Tipiche Cavidotto Interrato Tavola 6a ï Pianta Sottostazione ï 1:500 Tavola 6b ï Sezioni Longitudinali Sottostazione ï 1:100 — l’impianto non crea problemi rilevanti in materia di impatto visivo; — risulta verificata la compatibilità paesistica relativa alla contemporanea presenza dei due impianti (Melissa-Strongoli e Gamesa). Tali impianti infatti non generano in nessun caso una sovrapposizioni di effetti intrusivi, non generano effetti di detrazione paesistica dovuta alla frapposizione degli aerogeneratori su diversi piani di profondità spaziale e non si verificano così visuali con contemporanea presenza dei due impianti nello stesso cono visuale sotteso. — dichiarazione ambientale EMAS — documentazione fotografica — relazione tecnica ambientale Per quanto sopra esposto, si evince che gli impatti sono tali da non determinare ripercussioni irreversibili e negative sull’ambiente e pertanto non appare necessaria la sottoposizione del progetto medesimo alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.). Componenti e fattori ambientali Il Nucleo VIA Le componenti ed i fattori ambientali considerati per lo sviluppo della Relazione di Verifica Ambientale sono: — atmosfera, qualità dell’aria; — vegetazione; — impatto visivo; — rumore; — radiazioni non ionizzanti. Metodologia di analisi Definizione delle caratteristiche del paesaggio L’indagine descrittiva si basa sulla individuazione e sulla rappresentazione dei segni strutturali della morfologia (componenti fisiche), del sistema dei segni naturali (coperture vegetali) e di quelli antropici presenti nell’area vasta di studio. F.to: Avv. Giuseppe Mazzitello ï Presidente; F.to: Arch. Luciano Pelle ï Componente; F.to: Dott. Franco Labonia ï Componente; F.to: Avv. Domenico Colaci ï Componente; F.to: Ing. Mariangela Cristofaro ï Componente; F.to: Arch. Claudio Decembrini ï Componente; F.to: Dott.ssa Rossella Defina ï Componente; F.to: Dott. Antonio Iacopino ï Componente; F.to: Dott. Annunziato Mazzitelli ï Componente; F.to: Arch. Orsola Reillo ï Componente; F.to: Ing. Giuseppe Bonanno ï Componente; F.to: P.I. Pasquale Torquato ï Componente; F.to: Dott. Francesco Pititto ï Componente. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 7460 del 5 maggio 2005 D.P.R. 12/4/1996 art. 10 ï Procedura di Verifica (Screening) ï Progetto relativo alla costruzione della linea a 150 KV Cabina Primaria 150/20 KV di Isola Capo Rizzuto ï Centrale Eolica «Partenio» ï Ditta: Enel Distribuzione S.p.A. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 215 dell’1/3/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione ï Rettifica». VISTO il D.P.R. 12/4/1996, in particolare l’art. 10, «Atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale». RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni all’assoggettamento e/o all’esclusione del progetto sopraindicato alla ulteriore procedura di VIA così come previsto dall’art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R. n. 736/04. DECRETA Per quanto in premessa: — di prendere atto del parere espresso dall’Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto; di assoggettare per l’effetto all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo alla costruzione della linea a 150 KV Cabina Primaria 150/20 KV di Isola Capo Rizzuto ï Centrale Eolica «Partenio», presentato dalla ditta Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Catanzaro, Via Buccarelli, n. 53. DISPONE — di notificare il presente provvedimento alla ditta Enel Distribuzione S.p.A., al comune di Isola Capo Rizzuto, all’ARPACAL e alla segreteria operativa per la comunicazione e l’informazione, presso il settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti, n. 2; — di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 5 maggio 2005 Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma VISTA la D.G.R. n. 736 del 12/10/2004 «Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 ï Approvazione disciplinare». REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente Il Nucleo V.I.A. Via Cosenza 1/G 88063 Catanzaro Lido VISTO l’art. 7 dello stesso disciplinare. PREMESSO: — che con nota acquisita agli atti del settore Ambiente in data 22/2/2005 prot. n. 1173, la ditta Enel Distribuzione S.p.A. ha richiesto l’avvio della fase di verifica, concernente il progetto relativo alla costruzione della linea a 150 KV Cabina Primaria 150/20 KV di Isola Capo Rizzuto ï Centrale Eolica «Partenio»; — che il progetto citato rientra tra quelli elencati nell’allegato B del D.P.R. 12/4/96 punto 7 lett. «z» che ai sensi dell’art. 1 comma 6 dello stesso D.P.R. sono da assoggettare a procedura di verifica di VIA. CONSIDERATO: che il Nucleo di Valutazione d’Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, in data 13/4/2005 ha formulato il proprio parere, a seguito dell’istruttoria del progetto medesimo. 19199 Catanzaro 13 aprile 2005 Al Dirigente Generale SEDE OGGETTO: Comune di Isola Capo Rizzuto e Cutro. D.P.R. 12/4/96 e succ. mod. e integr. Progetto per la costruzione linea a 150 KV Cabina Primaria 150/KV di Isola Capo Rizzuto ï Centrale Eolica «Partenio» ï Ditta proponente: Enel Distribuzione S.p.A. ï Procedura di screening ï D.P.R. 12/4/1996 integrato dal D.P.C.M. 3/9/1999. PREMESSO: CHE in detto parere, il Nucleo nell’esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, consistente nel progetto relativo alla costruzione della linea a 150 KV Cabina Primaria 150/20 KV di Isola Capo Rizzuto ï Centrale Eolica «Partenio», ha ritenuto necessario assoggettare il progetto stesso alla ulteriore procedura di VIA. — che con istanza pervenuta al protocollo della Regione il 22/2/2005 n. 1173, la Enel Distribuzione S.p.A. ha richiesto la procedura di verifica (Screening) ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/1996 e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento al progetto in oggetto. 19200 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTI: — la documentazione e gli elaborati che compongono il progetto. RITENUTO: — che il progetto trasmesso riguarda la costruzione della nuova linea area, avente tensione 150 KV, a semplice terna, che collegherà la nuova centrale eolica della società Partenio con l’esistente cabina primaria 150/20 KV di Isola Capo Rizzuto. Il Nucleo VIA F.to: Avv. Giuseppe Mazzitello ï Presidente; F.to: Ing. Giuseppe Bonanno ï Componente; F.to: Avv. Domenico Colaci ï Componente; F.to: Ing. Mariangela Cristofaro ï Componente; F.to: Arch. Claudio Decembrini ï Componente; F.to: Dott.ssa Rossella Defina ï Componente; F.to: Dott. Antonio Iacopino ï Componente; F.to: Dott. Franco Labonia ï Componente; F.to: Dott. Annunziato Mazzitelli ï Componente; F.to: Arch. Luciano Pelle ï Componente; F.to: Dott. Francesco Pititto ï Componente; F.to: Arch. Orsola Reillo ï Componente; F.to: P.I. Pasquale Torquato ï Componente. CONSIDERATO: — che l’elettrodotto progettato ha una lunghezza complessiva di circa 6 chilometri; — che per il sostegno dell’elettrodotto dovranno essere realizzati sedici tralicci; — che, per la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7/5/2004, n. 2874), ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per far scaturire l’obbligo di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, i diversi interventi, inseriti funzionalmente in un unico progetto, devono essere valutati unitariamente; — che pertanto occorre valutare l’impatto dell’elettrodotto in un contesto complessivo che tenga conto degli effetti della centrale eolica al cui servizio è destinato; — che l’impianto progettato attraversa terreni a prevalente vocazione agricola; — che comunque occorre analizzare, sulla base di un adeguato e completo studio di impatto ambientale, le interazioni dell’opera sui seguenti fattori: 1) Atmosfera; 2) Ambiente idrico; 3) Suolo; 4) Sottosuolo; 5) Fauna ed ecosistemi; 6) Radiazioni non ionizzanti; DECRETO n. 7481 del 5 maggio 2005 P.O.R. Calabria 2000/2006 ï Asse I Risorse Naturali ï Misura 1.9 ï Azione 1.9b ï Prevenzione dell’inquinamento ï Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003. Convenzione n. 813 del 2/9/2003 ï Beneficiario: Scalzo Giuseppe ï Chiusura convenzione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 215 dell’1/3/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione ï Rettifica». 7) Rumore; 8) Salute pubblica, — che è importante altresì consentire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, così come disciplinata dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. Per tutto quanto sopra espresso e valutato, il Nucleo VIA, stabilisce di sottoporre a procedura di impatto ambientale il progetto per la costruzione della linea aerea a 150 KV di collegamento della Cabina Primaria 150/20 KV di Isola Capo Rizzuto alla centrale Eolica «Partenio» proposto dalla ditta Enel Distribuzione S.p.A. VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C (2000) 2345. VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. PREMESSO che in detto Completamento di programmazione, nella Misura 1.9 ï Monitoraggio ambientale ï è prevista l’Azione 1.9b, finalizzata alla prevenzione dell’inquinamento sul territorio regionale, il cui beneficiario finale è la Regione Calabria ï Dipartimento Ambiente. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CHE l’azione 1.9b persegue l’obiettivo di sostenere iniziative di prevenzione dell’inquinamento, avviata prevalentemente da privati, attraverso incentivi alle imprese, che investono nell’utilizzo di tecnologie e processi produttivi che consentono sia la prevenzione, la riduzione e/o l’eliminazione degli impatti e delle pressioni ambientali, sia l’utilizzo più razionale delle risorse naturali all’interno del proprio ciclo di produzione, nella logica di uno sviluppo sostenibile dell’area di intervento. CHE con D.G.R. n. 27 del 14/1/2003 è stata impegnata la spesa pari a c 3.530.000 prevista dalla Misura 1.9b pari a c 3.530.000 da imputare sul competente capitolo del P.O.R. Calabria n. 2512203 U.P.B. 3.1.01.02 ï Impegno n. 2 del 13/1/2003. CHE con deliberazione della G.R. n. 27 del 14/1/2003 è stato approvato il bando Azione 1.9b per la concessione di contributi per progetti con l’obiettivo di sostenere iniziative di prevenzione dell’inquinamento, attraverso incentivi alle imprese, bando pubblicato sul B.U.R. Calabria del 13/2/2003 ï Supplemento straordinario n. 9 al n. 2 dell’1/2/2003 ï Parte I ï II. CHE con D.D.G. n. 8027 del 13/6/2003, Dipartimento Ambiente, è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito valutazione ed esame delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando della Misura 1.9b «Prevenzione dell’Inquinamento POR Calabria 2000-2006, da parte di apposita commissione di valutazione». CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche la ditta Scalzo Giuseppe sita in Contrada Pallone ï Marzi (CS), la quale ha stipulato in data 2/9/2003 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo previsto dal bando con convenzione registrata con il numero di repertorio 813/03. CONSIDERATO che il Beneficiario così come riportato nel collaudo dell’Ing. Francesco Pilegi ha dato inizio ai lavori in data 17/9/2003. CHE con nota del 7/5/2004 prot. 4329 a firma del Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello e del Dirigente del Servizio Arch. Luciano Pelle ï Assessorato Regionale Ambiente ï è stato nominato collaudatore dei lavori l’Ing. Francesco Pilegi con sede in Vibo Valentia ï III Traversa V.le Accademie Vibonesi, 10 e di averne regolarmente accettato l’incarico giusta nota del 18/6/04 prot. 5505. CHE con nota n. 8860 del 30/11/2004 e successiva integrazione del 6/4/2005 il collaudatore Ing. Francesco Pilegi ha trasmesso gli atti di collaudo dichiarando le opere collaudabili e funzionanti liquidando a favore del sig. Scalzo Giuseppe sito in loc. Contrada Pallone ï Marzi (CS) ï il contributo assegnato in regime di de Minimis pari a c 61.065,00. CHE il Beneficiario non ha beneficiato di anticipazioni e che ha sostenuto integralmente l’importo complessivo dei lavori subordinandone la liquidazione del finanziamento assegnato all’esito del collaudo. CHE è necessario provvedere alla liquidazione del finanziamento quale saldo e chiusura convenzione pari a c 45798,75 a favore di Scalzo Giuseppe nato a Taverna (CZ) il 2/1/1951 e domiciliato in C.da Pallone ï Marzi (CS) a cui si farà fronte con i fondi sul capitolo n. 251203 ï U.P.B. 3.1.01.02, bilancio regionale 2003 ï Impegno di spesa n. 2 del 13/1/2003. TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (Art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002). 19201 DECRETA Per motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati: 1. Di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento e la liquidazione della somma complessiva di c 45798,75 in conformità alla convenzione Rep. n. 813/03, al Beneficiario Scalzo Giuseppe nato a Taverna il 2/1/1951 quale saldo e chiusura convenzione per l’attuazione al progetto «Impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria», trasferendo la somma sul c/c n. 02-01-713 presso la Banca di Credito Cooperativo della Pre-Sila ï Scigliano ï sede di Parenti ï Via Grotti ï ABI 7061-5 CAB 78810-9; 2. Alla suddetta somma di c 45798,75 si farà fronte con i fondi del capitolo 2512203 U.P.B. 3.1.01.02, bilancio 2003 ï Impegno n. 2 del 13/1/2003 che presenta la relativa disponibilità; 3. Notificare il presente Decreto (all’interessato), alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il settore Istituzionale, sita in Via Alberti n. 2, nonché a tutte le strutture interessate; 4. Di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizione d’innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria. Catanzaro, lì 5 maggio 2005 Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma DECRETO n. 7485 del 5 maggio 2005 P.O.R. Calabria 2000/2006 ï Asse I Risorse Naturali ï Misura 1.9 ï Azione 1.9b ï Prevenzione dell’inquinamento ï Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003. Convenzione n. 970 dell’1/10/2003 ï Beneficiario: Gatim s.r.l. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 215 dell’1/3/2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». 19202 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione ï Rettifica». CONSIDERATO che il Beneficiario la Gatim s.r.l. con nota acquisita l’8/9/04 Prot. 7081, ha presentato la polizza fidejussoria all’uopo, nonché con nota dell’11/2/2004 acquisita il 23/ 2/04 Prot. 912 ha comunicato l’inizio dei lavori avvenuto in data 14/10/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C (2000) 2345. CHE in data 9/3/05 Prot. 1498 il Beneficiario, la Gatim s.r.l. richiede la 1a rata completa di relativa rendicontazione. VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. PREMESSO che in detto Completamento di programmazione, nella Misura 1.9 ï Monitoraggio ambientale ï è prevista l’Azione 1.9b, finalizzata alla prevenzione dell’inquinamento sul territorio regionale, il cui beneficiario finale è la Regione Calabria ï Dipartimento Ambiente. CHE l’azione 1.9b persegue l’obiettivo di sostenere iniziative di prevenzione dell’inquinamento, avviata prevalentemente da privati, attraverso incentivi alle imprese, che investono nell’utilizzo di tecnologie e processi produttivi che consentono sia la prevenzione, la riduzione e/o l’eliminazione degli impatti e delle pressioni ambientali, sia l’utilizzo più razionale delle risorse naturali all’interno del proprio ciclo di produzione, nella logica di uno sviluppo sostenibile dell’area di intervento. CHE con D.G.R. n. 27 del 14/1/2003 è stata impegnata la spesa pari a c 3.530.000 prevista dalla Misura 1.9b pari a c 3.530.000 da imputare sul competente capitolo del P.O.R. Calabria n. 2512203 U.P.B. 3.1.01.02 ï Impegno n. 2 del 13/1/2003. CHE con la medesima Deliberazione della G.R. n. 136 del 18/2/2003 è stato altresì approvato il bando Azione 1.9b per la concessione di contributi per progetti con l’obiettivo di sostenere iniziative di prevenzione dell’inquinamento, attraverso incentivi alle imprese, bando pubblicato sul B.U.R. Calabria del 13/2/2003 ï Supplemento straordinario n. 9 al n. 2 dell’1/2/2003 ï Parte I-II. CHE con D.D.G. n. 8027 del 13/6/2003, Dipartimento Ambiente, è stata approvata la graduatoria elaborata a seguito valutazione ed esame delle domande pervenute nei modi e nei termini previsti dal bando della Misura 1.9b «Prevenzione dell’Inquinamento» POR Calabria 2000-2006, da parte di apposita commissione di valutazione. CHE tra i beneficiari ammessi al finanziamento risulta essere anche la Gatim s.r.l. la quale ha stipulato in data 1 ottobre 2003 con la Regione Calabria la convenzione per la concessione del contributo previsto dal bando con convenzione registrata con il numero di repertorio 970/03. CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede la 1a anticipazione a favore del Beneficiario, pari al 20%, previa presentazione di polizza fidejussoria nonché alla rendicontazione contabile delle spese sostenute pari ad almeno il 20% della spesa totale. CHE è necessario provvedere all’erogazione del 20% del contributo concesso quale 1a anticipazione, pari ad Euro 14.983,80 a favore della Gatim s.r.l. a cui si farà fronte con i fondi dal capitolo n. 2512203 ï U.P.B. 3.1.01.02, bilancio regionale 2003; Impegno di spesa n. 2 del 13/1/2003. TENUTO conto che sono stati acquisiti dal competente ufficio di questo Dipartimento tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese per come previsto dall’art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002. DECRETA Per motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati: 1. Di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il pagamento e la liquidazione della somma complessiva di c 14.983,80 in conformità alla convenzione Rep. n. 970/03, al Beneficiario la Gatim s.r.l. quale prima anticipazione pari al 20% dell’importo previsto per l’attuazione al progetto «Disinquinamento acustico ed atmosferico»; trasferendo la somma sul c/c n. 000010322007 presso la Unicredit Banca filiale di Lamezia Terme ï ABI 02008, CAB 42840 CIN: V ï EU IBAN: IT 67V02008428400000103 22007; 2. Alla suddetta somma di Euro 14.983,80 si farà fronte con i fondi del capitolo 2512203 U.P.B. 3.1.01.02, bilancio 2003 ï Impegno n. 2 del 13/1/2003 che presenta la relativa disponibilità: — notificare il presente Decreto (all’interessato), alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il settore Istituzionale, sito in Via Alberti n. 2, nonché a tutte le strutture interessate; — Di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizione d’innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria. Catanzaro, lì 5 maggio 2005 Il Dirigente Generale Dott. Domenico Lemma 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Dipartimento SANITÀ DECRETO n. 7114 del 2 maggio 2005 Centro di Fisiokinesiterapia «Guarire s.a.s. ï Centro di Cure Fisiche» con sede in Reggio Calabria alla Via Quarnaro I, n. 19. Sospensione attività sanitaria. IL DIRIGENTE DI SETTORE PRESO ATTO — dell’informativa pervenuta dal Comando Carabinieri per la Sanità di Reggio Calabria del 15/4/2005, in ordine alle violazioni riscontrate presso l’ambulatorio di Fisiokinesiterapia denominato «Guarire s.a.s. ï Centro di cure fisiche», sito in Reggio Calabria alla Via Quarnaro I, n. 19 e segnatamente che detta struttura: ï effettuava attività sanitaria in locali diversi da quelli autorizzati (Via Nazionale n. 141/A di Reggio Calabria); ï l’attività fisioterapica veniva svolta da personale non abilitato all’esercizio di tali attività; ï all’interno della struttura sono state rinvenute n. 38 ricette mediche, completamente in bianco e staccati dalla matrice appartenenti al Dr. Costantino Antonino. RITENUTO — che nel caso di specie, considerata la gravità delle violazioni riscontrate, sussistono i requisiti d’urgenza per disporre la sospensione dell’attività sanitaria svolta presso la struttura sanitaria denominata «Guarire ï Centro di Cure Fisiche s.a.s.». DECRETA 19203 — che il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/ 63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE» ha disciplinato i corsi di formazione specifica in Medicina Generale riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio professionale; — che con Decreto del Ministro della Salute pubblicato sulla G.U. ï 4a Serie Speciale n. 74 del 23 settembre 2003, è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso di Formazione specifica per la Medicina Generale per il triennio 2003/2006; — che con decreto dirigenziale n. 19295 del 16/12/2003 è stata approvata la graduatoria per l’ammissione alla frequenza del corso del contingente assegnato alla Regione Calabria pari a 47 unità; — che la Dr.ssa Meriann Belcastro, nata il 9/9/1973, ammessa alla frequenza del corso di formazione di che trattasi, con istanza dell’11/2/2004, acquisita al prot. n. 4468 del 9/3/2005, ha chiesto di potersi astenere dalla frequenza del citato Corso perché in stato di gravidanza, per come risulta dal certificato medico allegato all’istanza (d.p.p. 4/5/2005), ai sensi della normativa vigente (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto); — che il Comitato Tecnico Scientifico del Corso nella seduta 15/3/2005 ha accolto la richiesta della tirocinante Dr.ssa Meriann Belcastro dando mandato al Servizio competente di predisporre gli atti conseguenti. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999. Per i motivi indicati in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati: — l’immediata sospensione dell’attività sanitaria svolta presso l’ambulatorio denominato «Guarire s.a.s. ï Centro di Cure Fisiche», sito in Reggio Calabria alla Via Quarnaro I, n. 19; — la trasmissione, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., del presente provvedimento alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al competente NAS dei Carabinieri, oltre che all’Azienda Sanitaria Locale n. 11 per i provvedimenti di competenza; — autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 2 maggio 2005 Montilla DECRETO n. 7116 del 2 maggio 2005 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2003/2006. Dr.ssa Meriann Belcastro ï Sospensione frequenza ai sensi della Legge 1204/71 e Legge 53/2000. IL DIRIGENTE DI SETTORE PREMESSO che il Servizio competente per l’istruttoria ha accertato: VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 21412 Reg. Gen. del 6 dicembre 2005. VISTO il documento istruttorio relativo al presente atto: DECRETA Per quanto esposto in premessa e che qui si intende ripetuto e confermato: — di sospendere dalla frequenza del corso di formazione specifica in Medicina Generale la Dr.ssa Meriann Belcastro, nata il 9/9/1973, a decorrere dal 4/3/2005 perché in stato di gravidanza e sino a tre mesi dopo la data del parto, ai sensi della Legge 1204/71 integrata dalla Legge 53/2000; — di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 2 maggio 2005 Montilla 19204 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Dipartimento POLITICHE DEL LAVORO DECRETO n. 2546 del 2 marzo 2005 POR Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra spa – Liquidazione Ia anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiario progetto «Imprendigiovani». IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; toria definitiva dei beneficiari del progetto «imprendigiovani», diviso per Misura 3.11b e 3.13d del POR Calabria Asse III 20002006; CHE il competente Ufficio unitamente ai responsabili di misura, in fase istruttoria, hanno accertato che, i 9 beneficiari di cui all’allegato elenco, hanno titolo alla corresponsione della prima anticipazione nella misura del 50% per come si evince dai documenti prodotti dagli stessi; CHE esistono le condizioni per la liquidazione della prima anticipazione in c/capitale e che, pertanto, si sono realizzate le condizioni previste alla lettera b) dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002; TANTO PREMESSO; VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il documento istruttorio redatto dai responsabili di misura e dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la legittimità e la regolarità dell’atto medesimo; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e del documento istruttorio di cui sopra, attesta la legittimità del presente provvedimento; VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; DECRETA VISTA la delibera Giunta regionale n. 156 del 26 febbraio 2002 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione del progetto «Imprendigiovani»; CONSIDERATO che con Decreti Dipartimentali n. 9289 del 23/7/03 e n. 13123 del 17/9/03 si è proceduto all’impegno delle somme necessarie per la copertura del finanziamento del progetto di che trattasi, per complessivi c 16.835.493,00 sui capitoli di spesa n. 3421111 e n. 3421113 del bilancio di previsione 2003; Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: DI autorizzare Fincalabra S.p.A., ai sensi della D.G.R. 828 del 28 ottobre 2003, di erogare in favore dei soggetti di cui all’allegato elenco, comprendente n. 9 beneficiari, che forma parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento e con le modalità nello stesso indicate, la 1a anticipazione relativa al 50% del contributo in conto capitale del progetto «imprendigiovani», il cui importo è indicato sotto la voce «anticipo del 50% sul conto capitale»; VISTA la delibera Giunta regionale n. 828 del 28 ottobre 2003, con la quale è stata affidata a Fincalabra S.p.A. la gestione del fondo garanzia, del fondo in conto interessi e del fondo relativo al contributo in conto capitale, facenti parte dei benefici indicati nel progetto imprendigiovani, mediante deposito su c/c acceso da Fincalabra presso banche convenzionate; DI prescrivere, in esecuzione alla Convenzione di cui al D.D.G. n. 16287 del 12/11/03, a Fincalabra S.p.A. di rimettere al Dipartimento «Politiche del Lavoro» i rendiconti dei fondi costituiti presso le banche convenzionate a scadenza semestrale; VISTO il D.D.G. n. 20455 del 29/12/2003 con il quale si è proceduto all’erogazione di c 16.834.771,44 a favore di Fincalabra S.p.A., relativi alla costituzione dei predetti fondi in c/capitale, in c/garanzia e in c/interessi per la gestione del progetto «Imprendigiovani»; Il presente decreto verrà pubblicato in estratto sul B.U.R.C.. VISTO il D.D.G. n. 16649 del 17/11/03, pubblicato sul BURC del 25 novembre 2003, supplemento straordinario n. 4 al n. 21 del 15 novembre 2003, con il quale è stata approvata la gradua- DI autorizzare il Dirigente del Settore competente agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento. Catanzaro, lì 2 marzo 2005 Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19205 19206 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 2547 del 2 marzo 2005 POR Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra spa – Liquidazione IIa anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiario progetto «Imprendigiovani». piuta, hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti, per procedere all’erogazione della IIa anticipazione pari al 30% del contributo in c/capitale, ai 23 beneficiari di cui all’allegato elenco; CHE ai beneficiari di cui sopra, con decreti D.G. sono state liquidate le prime anticipazioni del 50% del contributo in c/capitale; IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; CHE esistono le condizioni per la liquidazione della seconda anticipazione in c/capitale, pari al 30%, e che, pertanto, si sono realizzate le condizioni previste alla lettera b) dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; TANTO PREMESSO; VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la delibera Giunta regionale n. 156 del 26 febbraio 2002 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione del progetto «Imprendigiovani»; CONSIDERATO che con Decreti Dipartimentali n. 9289 del 23/7/03 e n. 13123 del 17/9/03 si è proceduto all’impegno delle somme necessarie per la copertura del finanziamento del progetto di che trattasi, per complessivi c 16.835.493,00 sui capitoli di spesa n. 3421111 e n. 3421113 del bilancio di previsione 2003; VISTA la delibera Giunta regionale n. 828 del 28 ottobre 2003, con la quale è stata affidata a Fincalabra S.p.A. la gestione del fondo garanzia, del fondo in conto interessi e del fondo relativo al contributo in conto capitale, facenti parte dei benefici indicati nel progetto imprendigiovani, mediante deposito su c/c acceso da Fincalabra presso banche convenzionate; VISTO il D.D.G. n. 20455 del 29/12/2003 con il quale si è proceduto all’erogazione di c 16.834.771,44 a favore di Fincalabra S.p.A., relativi alla costituzione dei predetti fondi in c/capitale, in c/garanzia e in c/interessi per la gestione del progetto «Imprendigiovani»; VISTO il documento istruttorio redatto dai responsabili di misura e dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e del documento istruttorio di cui sopra, attesta la legittimità del presente provvedimento; DECRETA Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: DI autorizzare Fincalabra S.p.A., ai sensi della D.G.R. 828 del 28 ottobre 2003, di erogare in favore dei soggetti di cui all’allegato elenco, comprendente n. 23 beneficiari, che forma parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento e con le modalità nello stesso indicate, la 2a anticipazione relativa al 30% del contributo in conto capitale del progetto «imprendigiovani», il cui importo è indicato sotto la voce «importo pagamento»; DI prescrivere, in esecuzione alla Convenzione di cui al D.D.G. n. 16287 del 12/11/03, a Fincalabra S.p.A. di rimettere al Dipartimento «Politiche del Lavoro» i rendiconti dei fondi costituiti presso le banche convenzionate a scadenza semestrale; DI autorizzare il Dirigente del Settore competente agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento. Il presente decreto verrà pubblicato in estratto sul B.U.R.C.. Catanzaro, lì 2 marzo 2005 Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti CONSIDERATO che l’Ufficio competente all’istruttoria, unitamente ai responsabili di misura, sulla base dell’istruttoria com- 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19207 19208 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 2555 del 2 marzo 2005 Liquidazione contributo Comune di Ardore ai sensi della Legge regionale n. 18/2004 art. 1, comma 7. — di autorizzare il Dirigente di Settore competente agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; — di pubblicare il seguente provvedimento integralmente sul B.U.R.C.. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lì 2 marzo 2005 VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il proprio Decreto n. 12178 dell’1/8/2003, con il quale è stato disposto, a norma dell’art. 32 della Legge regionale 7/96, che la Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti svolga le funzioni di Direttore Generale in causa di sua assenza o impedimento; PREMESSO che il Consiglio Regionale in data 11 agosto 2004 ha approvato la Legge regionale n. 18 recante «Norme di tipo ordinamentale e finanziario» (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8); Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti DECRETO n. 2564 del 2 marzo 2005 L.R. 4/2001, art. 9 – Incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori del bacino regionale LSU/LPU – Rideterminazione contributo spettante Comune di Serrastretta (CZ), Presila Cosentina SpA (CZ), Locride Ambiente SpA – Liquidazione. IL DIRIGENTE GENERALE CHE al comma 7 dell’art. 1 della suddetta Legge regionale la Giunta regionale viene autorizzata a concedere al Comune di Ardore un contributo straordinario di c 40.000,00 (diconsi quarantamilaeuro/00); CHE detto contributo finalizzato al sostegno di un’impresa giovanile che, svolgendo attività imprenditoriale nell’ambito dello stesso comune, più si è spesa, a proprio rischio, a presidio della legalità; CONSIDERATO che il Comune di Ardore con nota n. prot. 6927 datata 5 ottobre 2004 pervenuta al Dipartimento Politiche del Lavoro a mezzo fax il 17 dicembre 2004 n. prot. 15474 ha richiesto l’erogazione del contributo; CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la liquidazione del contributo per come stabilito dalla Legge regionale n. 8/2002 art. 45 lett. b); CHE per quanto sopra esposto si ritiene dover liquidare al Comune di Ardore la somma a titolo di contributo come da impegno n. 6894 del 31/12/2004; STABILITO altresì, che la destinazione dei fondi all’impresa di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge regionale n. 18/2004 dovrà essere concessa nelle forme, modi e condizioni previsti dalla Legge; SU PROPOSTA del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e del documento istruttorio di cui sopra, attesta la regolarità del presente provvedimento; VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale; VISTO il decreto n. 354 del 24/6/99 e n. 206/2000 del Presidente della Giunta regionale, in ordine alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTA la D.G.R. n. 973 del 4/11/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il D.D.G. n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la Legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 «Misure di politiche attive dell’impiego in Calabria» e successive modificazioni ed integrazioni»; VISTA la Legge regionale n. 37 del 3 ottobre 2002; CONSIDERATO che il Comune di Serrastretta (CZ), con nota n. 1382 del 5 marzo 2004, ha segnalato la circostanza che i lavoratori stabilizzati nel periodo 1 agosto-31 dicembre 2002, sono n. 3 (tre), di cui 1 (uno) a tempo pieno e n. 2 (due) a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale di n. 20 (venti) ore; DECRETA Per i motivi di cui in narrativa: — di liquidare al Comune di Ardore un contributo straordinario di c 40.000,00 (diconsi quarantamilaeuro/00) finalizzato al sostegno di un’impresa giovanile che, svolgendo attività imprenditoriale nell’ambito dello stesso comune, più si è spesa, a proprio rischio, a presidio della legalità; — di liquidare la somma di c 40.000,00 (diconsi quarantamilaeuro/00) sull’UPB 4.3.02.02 del B.R. 2004 capitolo 43020210 impegno del 31/12/2004 n. 6894, giusto D.D.G. n. 23784 del 31/12/2004; CHE la Società Locride Ambiente SpA, con nota n. 81/04 del 19 febbraio 2004, ha segnalato la circostanza che i lavoratori stabilizzati nel periodo 1 agosto-31 dicembre 2002, sono n. 4 (quattro), di cui n. 3 (tre) a tempo pieno e n. 1 (uno) a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale di n. 30 (trenta) ore, rispetto all’orario di lavoro contrattuale settimanale di ore 37,50; CHE la Società Presila Cosentina SpA, con nota n. 213bis/03 del 4 febbraio 2004, ha segnalato la circostanza che i lavoratori stabilizzati nel periodo 1 agosto-31 dicembre 2002, sono n. 5 (cinque), tutti a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale di n. 30 (trenta) ore, rispetto all’orario di lavoro contrattuale settimanale di ore 37,50; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra rappresentato si rende necessario procedere alla rideterminazione del contributo spettante per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU/LPU del bacino regionale, per come di seguito indicato: Soggetto stabilizzante Importo contributo rideterminato c Importo contributo erogato con D.D. n. 19356 del 17 dicembre 2003 c Differenza da corrispondere c 10.000,00 11.111,11 Soggetto stabilizzante 19209 Importo da corrispondere Comune di Serrastretta (CZ) c 11.111,11; Presila Cosentina SpA c 2.500,00 Locride Ambiente SpA c 500,00 2. Autorizza il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Imprenditorialità agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Comune di Serrastretta (CZ) 21.111,11 Presila Cosentina SpA 40.000,00 37.500,00 2.500,00 Locride Ambiente SpA 38.000,00 37.500,00 500,00 Catanzaro, lì 2 marzo 2005 VISTA la delibera n. 970 del 2/12/2002, con la quale la Giunta regionale ha stabilito «che per il periodo 1 agosto 2002 al 31 dicembre 2002, l’incentivo per ogni rapporto stabilizzato, viene fissato in c 10.000,00 (diecimila), proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo indeterminato e parziale»; VISTO il Decreto dirigenziale n. 19356 del 17 dicembre 2003; Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti DECRETO n. 3771 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 Legge regionale n. 23 del 22/5/2002. Delibera Giunta regionale n. 1150 del 6/12/2002 – Erogazione finale a favore S.n.c. La Cantina – Casignana. IL DIRIGENTE GENERALE RITENUTO doversi procedere alla liquidazione degli impegni nascenti dalla stabilizzazione dei lavoratori provenienti dal bacino regionale LSU/LPU, per come evidenziato nel soprariportato prospetto; VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTO l’impegno n. 1938 del 7/6/2004 – capitolo 2323214; VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di c 14.111,11, prelevandola dall’impegno n. 1938 del 7/6/2004 – capitolo 2323214, per come sotto riportato: — Comune di Serrastretta (CZ) c 11.111,11; — Presila Cosentina SpA (CZ) c 2.500,00; — Locride Ambiente SpA (RC) c 500,00; ACCERTATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 2, lettera b), della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, si sono realizzate le condizioni per quanto riguarda la liquidazione; VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della Legge regionale n. 19/2001, che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; TANTO PREMESSO SU proposta del Dirigente del competente Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento; DECRETA 1) di liquidare la somma complessiva di c 14.111,11, prelevandola dall’impegno n. 1938 del 7/6/2004 – capitolo 2323214, giusto D.D.G. n. 8692 del 10 giugno 2004, agli enti appresso indicati: VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto D.G. n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 758 del 31/10/2000 con la quale è stato disposto l’applicazione dell’art. 37 bis, comma 4, della L.R. n. 14/2000 a favore della ex L.R. n. 2/88 e del suo regolamento di attuazione 1/90; VISTA la D.G.R. n. 1150 del 6/12/2002 con la quale ha ammesso, alle agevolazioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 22/5/2002 la S.n.c. La Cantina con sede in Casignana alla Contrada Palazzi n. 1, con l’obiettivo di realizzare un impianto enologico per la produzione e la commercializzazione di vino da uve di «Greco di Bianco» con le seguenti agevolazioni: Investimento richiesto c 382.779,26; Contributo c/capitale c 269.590,00; CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la erogazione dei contributi per come stabilito dalla L.R. 8/2002, art. 45 lett. b); RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: 19210 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CHE la società in persona del suo rappresentante legale Sig. Stelitano Francesco nato il 27/6/1965 ha sottoscritto in data 25/ 2/2003 l’atto di adesione ed obbligo; CHE la S.n.c. La Cantina con nota acquisita al nostro protocollo n. 14190 del 26/11/2004, ha documentato le spese sostenute relative al saldo finale, come da piano degli investimenti approvato, ed ha richiesto l’erogazione del contributo rimanente; CHE il gruppo di collaudo nominato con nota prot. n. 20653 del 24/1/2005, ha effettuato il collaudo finale accertandone l’avvenuta realizzazione nei termini previsti dal progetto approvato; CHE a seguito dell’accertamento il gruppo di collaudo riconosce che l’investimento relativo allo stato finale ammonta ad c 382.779,26 ed in c 269.590,00 il 75% del contributo in c/capitale complessivo spettante, da erogare; ACCERTATO che, alla Società sono state erogate anticipazioni pari ad c 215.672,00 si determina in c 53.918,00 la somma residua da erogare; CHE per poter procedere all’accredito è necessario prelevare la relativa somma sull’impegno di spesa n. 6787 del 31/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 18891 del 31/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; TANTO PREMESSO: REGIONE CALABRIA ASSESSORATO AL LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE Settore n. 43 «Politiche del Lavoro» VERBALE DI COLLAUDO FINALE Alle ore 15,00 del 24 gennaio 2005 presso la sede legale della società «La Cantina snc» vigente in Casignana alla C.da Palazzi n. 1, alla presenza continua del rappresentante legale signor Stelitano Francesco, sono convenuti i componenti del gruppo di collaudo costituito con nota n. 20653 del 24/1/2005 a firma del Dott. Aldo Lagonia, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, e composto da: 1. Dott.ssa Fedele Carmela in rappresentanza dell’Assessorato al Lavoro; 2. Arch. Antonino Pezzo – Ordine degli Architetti di Vibo Valentia; 3. Arch. Sergio Cimbalo – Ordine degli Architetti di Catanzaro. La Società con delibera G.R. 1150 del 6/12/2002 ha avuto approvato un progetto di occupazione giovanile di settore artigianato con l’obiettivo di realizzare un impianto enologico per la produzione e la commercializzazione di vino da uve di «Greco di Bianco», con le seguenti agevolazioni: 1) Investimento richiesto c 382.779,26; VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: 2) Contributo ammesso c 269.590,00. Successivamente a seguito di richiesta di modifica, da parte della Società, con nota del 24/4/2003 protocollata in data 29/4/ 2003 al n. 4987 è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 19594 del 18/12/2003 il nuovo piano degli investimenti, riconoscendo alla Società: 1) Investimento richiesto c 382.779,26; DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, prende atto del verbale redatto dal gruppo di collaudo in data 24/1/2005, allegato al presente provvedimento; liquida a favore della S.n.c. La Cantina l’importo di c 53.918,00 prelevando la relativa somma dall’impegno finanziario 6787 del 31/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 18891 del 31/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; 2) Contributo ammesso c 269.590,00. Alla data odierna sono state effettuate le seguenti erogazioni con i provvedimenti a fianco indicati: Decreto Dirigente Generale n. 10142 del 29/6/2004 c 134.795,00 Decreto Dirigente Generale n. 20406 del 29/11/2004 c 80.877,00 c 215.672,00 TOTALE chiede alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di c 53.918,00 a favore della S.n.c. La Cantina P.IVA: 01191470804 tramite accredito c/o Banca Carime Filiale di Bianco c/c 000000151834 – ABI 03067 CAB 81290; il Dirigente del settore è autorizzato agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; Il presente decreto verrà pubblicato in estratto. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 CONSIDERATO che, la Società ha richiesto con lettera, acquisita agli atti del Settore 43 il 26/11/2004 al n. prot. 14190, il collaudo finale, allegando gli atti contabili a giustificazione delle spese sostenute. Il gruppo di collaudo, come sopra specificato, procede al controllo degli atti amministrativi, delle opere murarie, della documentazione prevista dalla legge e rileva: — che la Società in persona del suo rappresentante legale sig. Stelitano Francesco nato il 27/6/1965 ha sottoscritto in data 25/ 2/2003 l’atto di adesione ed obbligo; Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti — A giustificazione delle spese sostenute in c/capitale, la Società ha presentato: 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 — A fronte di un investimento ammissibile di c 382.779,26 i seguenti giustificativi di spesa: — A fronte di un preventivo per opere murarie e assimilabili di c 305.076,48 — Fattura n. 28 del 7/7/2004 della Ditta Movi.ter.Co.stra di Frammartino Mario & C. snc di Bovalino (RC) c 191.390,00 — Fattura n. 38 del 29/9/2004 della Ditta Movi.ter.Co.stra di Frammartino Mario & C. snc di Bovalino (RC) c 113.686,48 — Totale Realizzazione opere murarie c 305.076,48 — Totale riconosciuto c 305.076,48 — A fonte di un preventivo per macchinari impianti e attrezzature di c 58.571,32 Descrizione Etichettatrice elettrica per bottiglie rotonde — Fattura n. 1/990 del 23/10/2004 della Ditta Fortunato Iuzzolini di Cirò Marina per accessori per cantina c 1.007,09 — Fattura n. 1/991 del 23/10/2004 della Ditta Fortunato Iuzzolini di Cirò Marina per l’acquisto dei seguenti macchinari c 39.333,32 Descrizione Matricola Pigiadiraspa- K 1917241 trice con vasca di scarico portata orario 30 q.li 7/ora Prezzo unitario c Importo c 1 3.279,50 3.279,50 1 17.905,56 17.905,56 Filtro a piastre 367130-F 2532 40x40 su carrello completo di elettropompa Mencarelli 1 3.294,99 3.294,99 Elettropompa inox per travaso – Mencarelli F 2142 1 444,15 444,15 Riempitrice lineare con 6 sifoni di riempimento inox 0000017548 mod. BD6 1 3.202,03 3.202,03 Tappatrice elettrica a sughero tappo raso 1704 mod. 91/R 1 2.840,51 2.840,51 Pressa orizzontale 10 q.li uva modello con gabbia 352570 Quantità M086 Testata termoretraibile per capsule Lavatrice sciacquatrice 20 posti lavaggio E 50 Quantità Prezzo unitario c Importo c 1 3.537,72 3.537,72 1 619,74 619,74 1 4.209,12 4.209,12 Fattura n. 325 del 21/10/2004 della Ditta Toscana Inox Srl per l’acquisto delle seguenti attrezzature c 17.198,00 Quantità Prezzo unitario c Importo c 2004 Serbatoio Inox Vibo/B Lt. 5000 a fermentino, fondo piano inclinato porta inf. Inox, chiusino superiore, n. 2 valvole inox, assaggiavano, livello, poggiascala, piedini regolabili 4 2.686,00 10.744,00 2004 Serbatoio Inox Vibo/B Lt. 3000 a fermentino, fondo piano inclinato porta inf. Inox, chiusino superiore, n. 2 valvole inox, assaggiavano, livello, poggiascala, piedini regolabili 2 2.246,48 4.492,96 2004 Serbatoio Inox Vibo/B Lt. 2000 a fermentino, fondo piano inclinato porta inf. Inox, chiusino superiore, n. 2 valvole inox, assaggiavano, livello, poggiascala, piedini regolabili 1 1.961,04 1.961,04 Descrizione — Fattura n. 1/989 del 23/10/2004 della Ditta Fortunato Iuzzolini di Cirò Marina per attrezzatura da laboratorio c 1.032,91 Matricola 19211 Anno costruzione Totale macchinari impianti attrezzature c 58.571,32 19212 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Totale riconosciuto c 58.571,32 REGIONE CALABRIA Dipartimento Politiche del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Imprenditorialità A fronte di un preventivo per spese di studio e progettazione c 19.131,46 Fattura n. 7 del 6/11/2004 dello Studio Tecnico Associato Ecoland di Reggio Calabria c 19.514,03 Al Dirigente Ragioneria Generale SEDE Totale spese generali c 19.514,03 Totale riconosciuto c 19.131,46 Prot. n. ............... del 18/3/2005 ACCERTATO che le opere e le attrezzature risultano realizzate nel rispetto del computo metrico presentato ed approvato; Oggetto: Liquidazione n. 3343/2005 – richiesta di emissione di pagamento. TANTO PREMESSO, effettuata la verifica amministrativa ed accertata la rispondenza delle spese con il piano degli investimenti, il gruppo di collaudo Visto l’atto (D.D.) n. 3771 del 17/3/2005, esecutivo al n. 3771 del 17/3/2005; ATTESTA Che il totale dell’investimento riconosciuto ammonta ad c 382.779,26 pertanto il contributo da erogare è quantificato in c 269.590,00 pari al 70%; ACCERTATO che, alla Società sono state erogate n. 2 anticipazioni pari ad c 215.672,00 DECIDE Visto l’impegno di spesa n. 6787/2002, registrato sul capitolo 22020803 del Bilancio regionale per l’esercizio 2005, in conto competenza/residui, avente il seguente Oggetto: D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 impegno somme per interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle P.M.I. ai sensi art. 2 L.R. 23/02. Esaminati i documenti di spesa, di cui in atti, e riscontratane la legittimità; LIQUIDA Di erogare a saldo la somma di c 53.918,00; Per la verifica degli obiettivi socio-economici-produttivi ed occupazionali da perseguire in base a quanto previsto dalla L.R. 2, la Società dichiara che attualmente sono occupate n. // unità. Pertanto, il compenso per onorario e rimborso spese da erogare al gruppo di collaudo, come previsto per legge, è pari ad c 3.215,34 così ripartito: c 382.779,26 x 0,70% c 2.679,45 R.A. 20% c 535,89 TOTALE c 2.143,56 Rimborso spese (40% di c 2.679,45) c 1.071,78 TOTALE c 3.109,92 L’importo di c 1.071,78 (c 3.215,34:3) per ciascun componente, sarà corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile. A Snc La Cantina di Stelitano Francesco C.da Palizzi 1 Casignana – Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 L.R. n. 23 del 22/5/ 2002. D.G.R. n. 1150 del 6/2/2002 Erogazione finale a favore S.n.c. La Cantina – Casignana c 53.918,00 Codice Fiscale C. Istat T. spesa 22388 Per la Regione Dott.ssa Fedele Carmela Arch. Antonino Pezzo Arch. Sergio Cimbalo 01191470804 La somma di c 53.918,00 CHIEDE L’emissione del relativo titolo di pagamento, dopo aver operato le ritenute di legge, per c 53.918,00 mediante: con accredito sul c/c corrente bancario 03067/81290/000000151834. Ritenute Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Il Dirigente del Settore Dr. Armando Pagliaro Il presente verbale viene redatto in 3 copie. Per la Cantina S.n.c. Francesco Stelitano Partita IVA DECRETO n. 3772 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 Legge regionale n. 23 del 22/5/2002. Delibera Giunta regionale n. 1067 del 13/11/2002 – Erogazione finale a favore S.n.c. Artibel – Belmonte Calabro. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto D.G. n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 758 del 31/10/2000 con la quale è stato disposto l’applicazione dell’art. 37 bis, comma 4, della L.R. n. 14/2000 a favore della ex L.R. n. 2/88 e del suo regolamento di attuazione 1/90; VISTA la D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 con la quale ha ammesso, alle agevolazioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 22/5/2002 la S.n.c. Artibel con sede in Belmonte Calabro alla Via Marina n. 112, con l’obiettivo di realizzare un impianto per la produzione di prodotti tipici, con le seguenti agevolazioni: 19213 DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, prende atto del verbale redatto dal gruppo di collaudo in data 18/1/2005, allegato al presente provvedimento; liquida a favore della S.n.c. Artibel l’importo di c 53.918,00 prelevando la relativa somma dall’impegno finanziario 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/ 2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; chiede alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di c 53.918,00 a favore della S.n.c. Artibel P.IVA: 01539860781 tramite accredito c/o Banca Carime Filiale di Amantea c/c 52.828.71 – ABI 03067 CAB 80600; il Dirigente del settore è autorizzato agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; Il presente decreto verrà pubblicato in estratto. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Investimento richiesto c 370.299,54; Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti Contributo c/capitale c 269.590,00; CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la erogazione dei contributi per come stabilito dalla L.R. 8/2002, art. 45 lett. b); REGIONE CALABRIA ASSESSORATO AL LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE Settore n. 43 «Politiche del Lavoro» RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: VERBALE DI COLLAUDO FINALE CHE la società in persona del suo rappresentante legale Sig. Arlia Francesco nato il 20/6/1953 ha sottoscritto in data 25/11/ 2002 l’atto di adesione ed obbligo; CHE la S.n.c. Artibel con nota acquisita al nostro protocollo n. 14208 del 26/11/2004, ha documentato le spese sostenute relative al saldo finale, come da piano degli investimenti approvato, ed ha richiesto l’erogazione del contributo rimanente; CHE il gruppo di collaudo nominato con nota prot. n. 20461 del 18/1/2005, ha effettuato il collaudo finale accertandone l’avvenuta realizzazione nei termini previsti dal progetto approvato; CHE a seguito dell’accertamento il gruppo di collaudo riconosce che l’investimento relativo allo stato finale ammonta ad c 370.229,54 ed in c 269.590,00 il 75% del contributo in c/capitale complessivo spettante, da erogare; ACCERTATO che, alla Società sono state erogate anticipazioni pari ad c 215.672,00 si determina in c 53.918,00 la somma residua da erogare; CHE per poter procedere all’accredito è necessario prelevare la relativa somma sull’impegno di spesa n. 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; TANTO PREMESSO: VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: Alle ore 15,00 del 18 gennaio 2005 presso la sede operativa della S.n.c. Artibel vigente in Belmonte Calabro alla località Cuoco/Cozzino, alla presenza del rappresentante legale signor Arlia Francesco, sono convenuti i componenti del gruppo di collaudo costituito con nota n. 20461 del 18/1/2005 a firma del Dott. Aldo Lagonia, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, e composto da: 1. Dott.ssa Fedele Carmela in rappresentanza dell’Assessorato al Lavoro; 2. Dott. Caracciolo Lorenzo – Ordine degli Architetti di Cosenza; 3. Dott. Pugliese Raffaele – Ordine degli Architetti di Vibo Valentia. La Società con delibera G.R. 1067 del 13/11/2002 ha avuto approvato un progetto di occupazione giovanile, con le seguenti agevolazioni: 1) Investimento richiesto c 370.299,54; 2) Contributo ammesso c 269.590,00. Alla data odierna sono state effettuate le seguenti erogazioni con i provvedimenti a fianco indicati: Decreto Dirigente Generale n. 17803 del 12/12/2002 c 134.795,11 Decreto Dirigente Generale n. 16369 del 13/11/2003 c 80.876,89 c 215.672,00 TOTALE 19214 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CONSIDERATO che, la Società ha richiesto con lettera, acquisita agli atti del Settore 43 il 26/11/2004 al n. prot. 14208, il collaudo finale, allegando gli atti contabili a giustificazione delle spese sostenute. Il gruppo di collaudo, come sopra specificato, procede al controllo degli atti amministrativi, delle opere murarie, della documentazione prevista dalla legge e rileva: — che la Società in persona del suo rappresentante legale e sig. Arlia Francesco nato il 20/6/1953 ha sottoscritto in data 25/ 11/2002 l’atto di adesione ed obbligo; — A giustificazione delle spese sostenute in c/capitale, la Società ha presentato: ACCERTATO che, alla Società sono state erogate n. 2 anticipazioni pari ad c 215.672,00 DECIDE Di erogare a saldo la somma di c 53.918,00; Per la verifica degli obiettivi socio-economici-produttivi ed occupazionali da perseguire in base a quanto previsto dalla L.R. 2, la Società dichiara che attualmente sono occupate n. 3 unità. Pertanto, il compenso per onorario e rimborso spese da erogare al gruppo di collaudo, come previsto per legge, è pari ad c 3.109,92 così ripartito: c 370.229,54 x 0,70% c 2.591,60 R.A. 20% c 518,32 TOTALE c 2.073,28 — Totale realizzazione opere murarie c 380.297,77 Rimborso spese (40% di c 2.591,60) c 1.036,64 — Totale riconosciuto c 370.299,54 TOTALE c 3.109,92 — A fronte di un investimento ammissibile di c 370.299,54 n. 63 fatture per un ammontare complessivo di c 380.297,77 come da allegato elenco — ACCERTATO che le opere risultano realizzate nel rispetto del computo metrico presentato ed approvato; — TANTO PREMESSO, effettuata la verifica amministrativa ed accertata la rispondenza delle spese con il piano degli investimenti, il gruppo di collaudo L’importo di c 1.036,64 (c 3.109,92:3) per ciascun componente, sarà corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile. Il presente verbale viene redatto in 3 copie. Per la S.n.c. Artibel Arlia Francesco ATTESTA Per la Regione Dott.ssa Fedele Carmela Dott. Caracciolo Lorenzo Dott. Pugliese Raffaele Che il totale dell’investimento riconosciuto ammonta ad c 370.229,54 pertanto il contributo da erogare è quantificato in c 269.590,00 pari al 75%; A) 1o S.A.L. (liquidato) N. Ditta fornitrice N. fattura e data Imponibile c IVA c Totale fattura c 1 Osso & C. snc n. 1212 31/12/2002 9.522,76 1.904,55 22.126,35 2 Osso & C. snc n. 1213 31/12/2002 34.806,00 6.961,20 41.767,20 3 Osso & C. snc n. 7 31/1/2003 501,60 100,32 601,92 4 Osso & C. snc n. 189 31/3/2003 2.357,52 471,50 2.829,02 5 Osso & C. snc n. 938 31/10/2003 9.089,66 1.817,93 10.907,59 6 Alfano Rocco e S. snc n. 2536 31/12/2002 15.268,80 3.053,76 18.322,56 7 Alfano Rocco e S. snc n. 2315 31/10/2003 3.298,73 659,75 3.958,48 8 Alfano Rocco e S. snc n. 2572 3/11/2003 10.913,00 2.182,60 13.095,60 9 Giuseppe Arlia n. E/00470 5/6/2003 9.079,88 1.815,98 10.895,86 10 Giuseppe Arlia n. E/00843 6/11/2003 924,00 187,80 1.126,80 11 Osso Estrattive srl n. 100 31/3/2003 54,00 10,80 64,80 12 Osso Estrattive srl n. 152 30/4/2003 2.884,00 576,80 3.460,80 13 Osso Estrattive srl n. 371 31/10/2003 3.844,50 776,90 4.661,40 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 N. Ditta fornitrice N. fattura e data 14 Osso Estrattive srl n. 468 31/12/2002 15 Osso Estrattive srl n. 325 30/4/2003 16 Omnia Italia Srl n. 62 31/7/2002 17 Omnia Italia Srl 18 Imponibile c IVA c 19215 Totale fattura c 1.243,00 248,60 1.491,60 540,00 108,00 648,00 5.615,08 1.123,02 6.738,10 n. 128 16/12/2002 11.515,08 2.303,02 13.818,10 Omnia Italia Srl n. 112 8/10/2003 3.931,85 786,37 4.718,22 19 Omnia Italia Srl n. 113 10/10/2003 9.431,56 1.886,31 11.317,87 20 Omnia Italia Srl n. 114 17/10/2003 2.068,28 413,65 2.481,93 21 Omnia Italia Srl n. 116 30/10/2003 13.897,38 2.779,47 16.676,85 22 Runco sollevamenti srl n. 85 10/10/2003 700,00 140,00 840,00 23 Runco sollevamenti srl n. 93 30/10/2003 850,00 170,00 1.020,00 24 Bruno Pasquale impianti elettrici n. 76 10/10/2003 400,00 80,00 480,00 25 Provenzano Salvatore & F. Impresa Costruzioni n. 6 7/12/2002 8.000,00 1.600,00 9.600,00 26 Rosario Porco Eurocostruzioni n. 1 23/12/2002 18.200,00 3.640,00 21.840,00 27 Presta Natalino Impresa Costruzioni n. 8 27/10/2003 22.000,00 4.400,00 26.400,00 200.976,68 40.198,33 251.889,05 Imponibile c IVA c Totale fattura c TOTALE B) Saldo finale da liquidare N. Ditta fornitrice N. fattura e data 1 Alfano Rocco e S. snc n. 134 31/1/2004 447,80 89,56 537,36 2 Alfano Rocco e S. snc n. 380 28/2/2004 2.255,88 451,18 2.707,06 3 Alfano Rocco e S. snc n. 647 31/3/2004 498,84 99,77 598,61 4 Alfano Rocco e S. snc n. 1188 31/5/2004 1.713,68 342,74 2.056,42 5 Alfano Rocco e S. snc n. 2262 30/9/2004 6.755,00 1.351,00 8.106,00 6 Alfano Rocco e S. snc n. 2747 30/11/2003 5.148,18 1.029,64 6.177,82 7 Alfano Rocco e S. snc n. 2196 30/9/2004 647,06 129,41 776,47 8 Alfano Rocco e S. snc n. 2267 4/10/2004 5.065,35 1.013,07 6.078,42 10 Osso Estrattive Srl n. 63 28/2/2004 348,00 69,60 417,60 11 Osso Estrattive Srl n. 107 31/3/2004 398,00 79,60 477,60 12 Osso Estrattive Srl n. 381 31/10/2003 225,00 45,00 270,00 13 Osso Estrattive Srl n. 412 17/11/2003 210,00 42,00 252,00 14 Osso Estrattive Srl n. 227 30/6/2004 196,00 39,20 235,20 15 Osso Estrattive Srl n. 380 30/9/2004 4.296,00 859,20 5.155,20 16 Osso e C. snc n. 1042 17/11/2003 5.943,25 1.188,65 7.131,90 19216 N. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Ditta fornitrice N. fattura e data Imponibile c IVA c Totale fattura c 17 Osso e C. snc n. 553 31/7/2004 7.957,80 1.591,56 9.549,36 18 Giuseppe Arlia n. E49 23/1/2004 519,50 103,90 623,40 19 Giuseppe Arlia n. E57 27/1/2004 691,00 138,20 829,20 20 Giuseppe Arlia n. E740 4/9/2004 2.527,82 505,56 3.033,38 21 Giuseppe Arlia n. E867 20/10/2004 1.706,75 341,35 2.048,10 22 Giuseppe Arlia n. E/00918 6/11/2004 427,84 85,57 513,41 23 Leoni S.a.s. n. 237 29/2/2004 810,00 102,00 912,00 24 CTA Srl n. 21 12/7/2004 2.500,00 500,00 3.000,00 25 Guido Rizzo Srl n. 112 17/9/2004 944,68 188,94 1.133,62 26 Edil Due M Srl n. 58 26/8/2004 3.050,00 610,00 3.660,00 27 Sistem 2000 n. 111 18/10/2004 21.498,44 4.299,69 25.798,13 28 Vetreria Moderna Srl n. 29 8/10/2004 4.875,00 975,00 5.850,00 29 Gaudio Emanuele n. 8 30/4/2004 5.835,00 1.167,00 7.002,00 30 PE.ME.COS. Costruzioni n. 4 28/4/2004 12.350,00 2.470,00 14.820,00 31 PE.ME.COS. Costruzioni n. 7 8/11/2004 29.300,00 5.860,00 35.160,00 32 Amendola Vincenzo n. 4 4/10/2004 25.000,00 5.000,00 30.000,00 33 Artigianluce n. 76 23/9/2004 2.500,00 500,00 3.000,00 34 F.lli Mannarino Srl n. 52 9/11/2004 1.974,00 394,80 2.368,80 35 Pavimenti Antiacidi Prasi n. 39 10/11/2004 10.000,00 2.000,00 12.000,00 36 L’Idraulica Solair n. 67 20/10/2004 3.770,16 754,03 4.524,19 172.386,03 34.417,22 206.803,25 TOTALE LIQUIDA REGIONE CALABRIA Dipartimento Politiche del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Imprenditorialità Al Dirigente Ragioneria Generale SEDE Prot. n. ............. del 21/3/2005 A Arti-Bel s.n.c. d Arlia Maria e C. Via Marina 112 Belmonte Calabro – Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 L.R. n. 23 del 22/5/ 2002. D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 Erogazione finale a favore S.n.c. Artibel – Belmonte Calabro c 53.918,00 Codice Fiscale C. Istat T. spesa 22388 Partita IVA 01539860781 La somma di c 53.918,00 Oggetto: Liquidazione n. 3344/2005 – richiesta di emissione di pagamento. CHIEDE Visto l’atto (D.D.) n. 3772 del 17/3/2005, esecutivo al n. 3772 del 17/3/2005; L’emissione del relativo titolo di pagamento, dopo aver operato le ritenute di legge, per c 53.918,00 mediante: con accredito sul c/c corrente bancario 03067/80600/5282871. Visto l’impegno di spesa n. 5758/2002, registrato sul capitolo 22020803 del Bilancio regionale per l’esercizio 2005, in conto competenza/residui, avente il seguente Oggetto: D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 impegno somme per interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle P.M.I. ai sensi art. 2 L.R. 23/02. Esaminati i documenti di spesa, di cui in atti, e riscontratane la legittimità; Ritenute Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Il Dirigente del Settore Dr. Armando Pagliaro 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 3774 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 Legge regionale n. 23 del 22/5/2002. Delibera Giunta regionale n. 1067 del 13/11/2002 – Erogazione finale a favore Soc. Coop. a r.l. Calabria Giovani – Catanzaro Lido. 19217 CHE per poter procedere all’accredito è necessario prelevare la relativa somma sull’impegno di spesa n. 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; TANTO PREMESSO: IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto D.G. n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 758 del 31/10/2000 con la quale è stato disposto l’applicazione dell’art. 37 bis, comma 4, della L.R. n. 14/2000 a favore della ex L.R. n. 2/88 e del suo regolamento di attuazione 1/90; VISTA la D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 con la quale ha ammesso, alle agevolazioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 22/5/2002 la Soc. Coop. a r.l. Calabria Giovani con sede in Catanzaro Lido Via Livorno Trav. Ia n. 8, con l’obiettivo di realizzare un centro per la realizzazione di mosaici artistici, con le seguenti agevolazioni: Investimento richiesto c 161.651,01; Contributo c/capitale c 106.906,00; CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la erogazione dei contributi per come stabilito dalla L.R. 8/2002, art. 45 lett. b); RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: CHE la società in persona del suo rappresentante legale Signora Gentile Antonella nata il 16/2/1966 ha sottoscritto in data 25/11/2002 l’atto di adesione ed obbligo; CHE la Soc. coop. a r.l. Calabria Giovani con nota acquisita al nostro protocollo n. 6075 del 12/7/2004, ha documentato le spese sostenute relative al saldo finale, come da piano degli investimenti approvato, ed ha richiesto l’erogazione del contributo rimanente; CHE il gruppo di collaudo nominato con nota prot. n. 7141 del 9/8/2004, ha effettuato il collaudo finale accertandone l’avvenuta realizzazione nei termini previsti dal progetto approvato; CHE a seguito dell’accertamento il gruppo di collaudo riconosce che l’investimento relativo allo stato finale ammonta ad c 161.651,01 ed in c 106.906,00 il 75% del contributo in c/capitale complessivo spettante, da erogare; ACCERTATO che, alla Società sono state erogate anticipazioni pari ad c 85.524,80 si determina in c 21.381,20 la somma residua da erogare; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, prende atto del verbale redatto dal gruppo di collaudo in data 10/8/2004, allegato al presente provvedimento; liquida a favore della Soc. Coop. a r.l. Calabria Giovani l’importo di c 21.381,20 prelevando la relativa somma dall’impegno finanziario 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; chiede alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di c 21.381,20 a favore della Soc. Coop. a r.l. Calabria Giovani P.IVA: 02022750794 tramite accredito c/o Banca Carime Agenzia n. 3 Catanzaro Lido c/c 00015/1017/47 – ABI 03067 CAB 4403; il Dirigente del settore è autorizzato agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; Il presente decreto verrà pubblicato in estratto. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti REGIONE CALABRIA ASSESSORATO AL LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE Settore n. 43 «Politiche del Lavoro» VERBALE DI COLLAUDO FINALE Alle ore 10,00 del 10 agosto 2004 presso la sede legale della Soc. Coop. a r.l. Calabria Giovani vigente in Catanzaro Lido alla via Livorno Trav., Ia n. 8, alla presenza del rappresentante legale signora Gentile Antonella, sono convenuti i componenti del gruppo di collaudo costituito con nota n. 7141 del 9/8/2004 a firma del Dott. Aldo Lagonia, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, e composto da: 1. Signor Caliò Domenico – Assessorato al lavoro; 2. Dott. Cirillo Pasquale Aurelio – Ordine Ingegneri di Vibo Valentia; 3. Dott. Vitale Luca – Ordine Ingegneri di Vibo Valentia. 19218 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 La Società con delibera G.R. 1067 del 13/11/2002 ha avuto approvato un progetto di occupazione giovanile, con le seguenti agevolazioni: 1) Investimento richiesto c 161.651,01; — Totale realizzazione impianti ed opere murarie c 40.293,64 — Totale riconosciuto c 40.283,64 2) Contributo ammesso c 106.906,00. Alla data odierna sono state effettuate le seguenti erogazioni con i provvedimenti a fianco indicati: Decreto Dirigente Generale n. 17873 del 16/12/2002 c 53.463,00 Decreto Dirigente Generale n. 16372 del 13/11/2003 c 32.061,80 c 85.524,80 TOTALE — Fattura n. 11 del 13/6/2003 della Costruzioni Generali Staffa c 14.377,00 CONSIDERATO che, la Società ha richiesto con lettera, acquisita agli atti del Settore 43 il 12/7/2004 al n. prot. 6075, il collaudo finale, allegando gli atti contabili a giustificazione delle spese sostenute. — A fronte di preventivi di spesa per acquisto macchinari, hardware, attrezzature, software ed arredi per complessivi c 57.328,08 — Fattura n. 112 del 24/3/2003 della ditta Henninger Raffaele. Distribuzione ingrosso articoli Vetrerie Artistiche – S. Lorenzo del Vallo (CS) per fornitura attrezzatura c 1.125,01 — Fattura n. 63 del 14/2/2004 della ditta Henninger Raffaele. Distribuzione ingrosso articoli Vetrerie Artistiche – S. Lorenzo del Vallo (CS) per fornitura di forno per fusione e pantografo c 4.742,10 — Fattura n. 208 del 22/5/2004 della ditta Henninger Raffaele. Distribuzione ingrosso articoli Vetrerie Artistiche – S. Lorenzo del Vallo (CS) per fornitura attrezzatura c 256,03 Il gruppo di collaudo, come sopra specificato, procede al controllo degli atti amministrativi, delle macchine e delle attrezzature, della documentazione prevista dalla legge e rileva: — Fattura n. 64 del 14/2/2004 della ditta Henninger Raffaele. Distribuzione ingrosso articoli Vetrerie Artistiche – S. Lorenzo del Vallo (CS) per fornitura attrezzatura c 935,02 — che la Società in persona del suo rappresentante legale signora Gentile Antonella nata il 16/2/1966 ha sottoscritto in data 25/11/2002 l’atto di adesione ed obbligo; — Fattura n. 801 del 2/3/2004 della ditta Pro Office Srl Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 10,00 — A giustificazione delle spese sostenute in c/capitale, la Società ha presentato: — A fronte di un preventivo di Progettazione e studi di c 3.614,29 — Fattura n. 51 del 3/6/2003 Prometeo Soc. Coop. a r.l. Catanzaro Lido dell’importo complessivo di c 1.032,91 — Fattura n. 12 del 10/6/2003 Studio tecnico Gieffe Catanzaro Lido dell’importo complessivo di c 2.582,28 — Totale realizzazione studio di fattibilità c 3.615,19 — Totale riconosciuto c 3.614,29 — Fattura n. 158/03 del 15/12/2003 della ditta Infomedia Srl Catanzaro per fornitura apparato Sagem MXY6 c 150,00 — Fattura n. 828 del 26/5/2004 della ditta Cibus Srl Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 53,87 — Fattura n. 1957 del 17/12/2003 della ditta Cibus Srl Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 7,41 — Fattura n. 637 del 24/4/2004 della ditta Cibus Srl Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 4,58 — Fattura n. 268 del 5/6/2004 della ditta Moraca Ida Utensileria Articoli tecnici Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 13,33 — A fronte di un preliminare di vendita dell’immobile di c 60.425,46 — Fattura n. 587 del 17/12/2003 della ditta Moraca Ida Utensileria Articoli tecnici Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 100,00 — Atto di compravendita redatto dal Notaio Gennaro Anania in Lamezia Terme il 15 settembre 2003 Repertorio n. 61607 Raccolta n. 15433 c 60.425,50 — Fattura n. 266 del 22/5/2003 della ditta Moraca Ida Utensileria Articoli tecnici Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 14,17 — Totale acquisto immobile c 60.425,50 — Totale riconosciuto c 60.425,46 — A fronte di un computo metrico per la realizzazione di impianto idrico, elettrico ed opere murarie di c 40.283,64 — Fattura n. 8 del 31/5/2003 della Costruzioni Generali Staffa c 11.500,00 — Fattura n. 9 del 5/6/2003 della Costruzioni Generali Staffa c 7.208,32 — Fattura n. 10 del 9/6/2003 della Costruzioni Generali Staffa c 7.208,32 — Fattura n. 586 del 17/12/2003 della ditta Moraca Ida Utensileria Articoli tecnici Catanzaro Lido per fornitura compressore Matr. 0072140043 c 961,67 — Fattura n. 592 del 18/12/2003 della ditta Moraca Ida Utensileria Articoli tecnici Catanzaro Lido per fornitura Tagliapiastrelle Jolli c 800,00 — Fattura n. 30 del 9/6/2003 della ditta Centro Calabrese Automazione Uffici Srl Catanzaro per fornitura Hardware c 7.078,00 — Fattura n. 31 del 9/6/2003 della ditta Centro Calabrese Automazione Uffici Srl Catanzaro per fornitura Arredo per laboratorio c 3.240,00 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 — Fattura n. 96 del 5/5/2004 della ditta La Sfera di Albano F. & C. s.a.s. Catanzaro Lido per fornitura attrezzatura c 83,33 — Fattura n. 1380 dell’11/12/2003 della ditta F.lli Pezza Elusone (BG) per fornitura di Sabbiatrice aspirante c 645,00 — Fattura n. 589/03 dell’1/12/2003 della ditta Tabularasa Srl Roma per fornitura di trancia per Mosaico Teseus c 1.300,00 — Fattura n. 497 dell’11/11/2003 della ditta Vetreria Paone Salvatore Santa Maria di Catanzaro c 766,56 — Fattura n. 36 del 29/11/2003 della ditta Paletti Vincenzo Montepaone Lido per fornitura sgabelli c 34,98 — Fattura n. 22 del 18/12/2003 della ditta Arredamenti Tedeschi Marina di Gioiosa Jonica per fornitura arredamenti c 217,00 — Fattura n. 22 del 26/4/2004 della ditta Masciari Giovanni Parma c 11.300,00 — Fattura n. 700 del 21/4/2004 della ditta Eco Clea Srl Catanzaro per fornitura arredamenti c 4.250,00 19219 Pertanto, il compenso per onorario e rimborso spese da erogare al gruppo di collaudo, come previsto per legge, è pari ad c 1.357,86 così ripartito: c 161.651,01 x 0,70% c 1.131,55 R.A. 20% c 226,31 TOTALE c 905,24 Rimborso spese (40% di c 1.131,55) c 452,62 TOTALE c 1.357,86 L’importo di c 452,62 (c 1.357,86:3) per ciascun componente, sarà corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile. Il presente verbale viene redatto in 3 copie. Per la Soc. Coop. A.R.L. Calabria Giovani Sc. A r.l. Sig. Gentile Antonella Per la Regione Sig. Caliò Domenico Dott. Vitale Luca Dott. Cirillo Pasquale Aurelio — Fattura n. 766 del 5/5/2004 della ditta Eco Clea Srl Catanzaro per fornitura arredamenti c 15.000,00 — Fattura n. 701 del 21/4/2004 della ditta Eco Clea Srl Catanzaro per fornitura arredamenti c 2.500,00 — Fattura n. 699 del 21/4/2004 della ditta Eco Clea Srl Catanzaro per fornitura Hardware c 1.795,00 REGIONE CALABRIA Dipartimento Politiche del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Imprenditorialità Al Dirigente del Settore Ragioneria Generale SEDE — Fattura n. 698 del 21/4/2004 della ditta Eco Clea Srl Catanzaro per fornitura Hardware c 1.259,00 — Totale acquisto macchinari hardware software attrezzatura ed arredi c 58.642,06 — Totale riconosciuto c 57.328,08 Prot. n. ............... del 21/3/2005 Oggetto: Liquidazione n. 3351/2005 – richiesta di emissione di pagamento. — ACCERTATO che gli acquisti, risultano realizzati nel rispetto dei preventivi di spesa, presentati ed approvati; Visto l’atto (D.D.) n. 3774 del 17/3/2005, esecutivo al n. 3774 del 17/3/2005; — VISTO il certificato di destinazione d’uso, il gruppo di collaudo certifica che, i locali risultano idonei per l’attività artigianale da espletare; Visto l’impegno di spesa n. 5758/2002, registrato sul capitolo 22020803 del Bilancio regionale per l’esercizio 2005, in conto competenza/residui, avente il seguente — TANTO PREMESSO, effettuata la verifica amministrativa ed accertata la rispondenza delle spese con il piano degli investimenti, il gruppo di collaudo Oggetto: D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 impegno somme per interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle P.M.I. ai sensi art. 2 L.R. 23/02. ATTESTA Esaminati i documenti di spesa, di cui in atti, e riscontratane la legittimità; Che il totale dell’investimento ammonta ad c 161.651,01 pertanto il contributo da erogare è quantificato in c 106.906,00 pari al 75%; ACCERTATO che, alla Società sono state erogate n. 2 anticipazioni pari ad c 85.524,80 DECIDE LIQUIDA A Calabria Giovani S.C.A.R.L. Via Livorno Trav. Ia n. 8 – Catanzaro Lido – Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 L.R. n. 23 del 22/5/2002. D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 Erogazione finale a favore Soc. Coop. a r.l. Calabria Giovani – Catanzaro Lido c 21.381,20. Di erogare a saldo la somma di c 21.381,20; Codice Fiscale Per la verifica degli obiettivi socio-economici-produttivi ed occupazionali da perseguire in base a quanto previsto dalla L.R. 2, la Società dichiara che attualmente è occupata n. 1 unità e che a regime saranno occupate n. 3 unità. C. Istat T. spesa 22388 La somma di c 21.381,20 Partita IVA 02022750794 19220 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 c 38.346,90 con D.D.G. n. 15781/2003 CHIEDE L’emissione del relativo titolo di pagamento, dopo aver operato le ritenute di legge, per c 21.381,20 mediante: con accredito sul c/corrente bancario 03067/04403/000/151017/47. Ritenute Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Il Dirigente del Settore Dr. Armando Pagliaro TOTALE c 102.258,40 CHE la Piccola Soc. coop. a r.l. SETEA con nota acquisita al nostro protocollo n. 6433 del 19/7/2004, ha documentato le spese sostenute in c/capitale, relative al saldo finale, come da piano degli investimenti approvato, ed ha richiesto l’erogazione del contributo rimanente; CHE in data 10 agosto 2004 il gruppo di collaudo, appositamente costituito, recatesi presso la sede operativa della Piccola Soc. Coop. a r.l. SETEA sita in Via E. di Sapri n. 95/C ha redatto apposito verbale (allegato), accertando l’avvenuta realizzazione del progetto ammesso ed eseguendo quindi con esito positivo il collaudo finale; DECRETO n. 3776 del 17 marzo 2005 L.R. n. 23 del 22/5/2002. Delibera G.R. n. 1067 del 6/12/ 2002. Interventi al sostegno della nascita e sviluppo delle P.M.I. – Erogazione finale contributo c/capitale a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. SETEA – Lamezia Terme. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTA la D.G.R. n. 758 del 31/10/2000 con la quale è stato disposto l’applicazione dell’art. 37 bis, comma 4, della L.R. 14/ 2000, a favore della ex L.R. 2/88 e del suo regolamento di attuazione 1/90; VISTO il Decreto D.G. n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 con la quale ha ammesso, alle agevolazioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 22/5/2002 la Piccola Soc. Coop. a r.l. SETEA con sede in Lamezia Terme alla Via Padre F. Longo n. 6, per la realizzazione di azienda di servizi reali alle imprese, riconoscendo a favore della predetta società, un contributo di c 127.823,00; CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la erogazione dei contributi per come stabilito dalla L.R. 8/2002, art. 45 lett. b); RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: CHE la società in persona del suo rappresentante legale Sig. Greco Antonio nato il 15/12/1966 ha sottoscritto in data 29/11/ 2002 l’atto di adesione ed obbligo; CHE a seguito dell’accertamento il gruppo di collaudo riconosce che l’investimento relativo allo stato finale ammonta ad c 170.430,79 ed in c 127.823,00 il contributo in c/capitale complessivo spettante, dal quale va detratta la somma di c 102.258,40 precedentemente erogata, e si determina in c 25.564,60 il contributo residuo da erogare; CHE per poter procedere all’accredito è necessario prelevare la relativa somma sull’impegno di spesa n. 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul Capitolo 22020803 U.P.B. 2.2.02.08 del bilancio 200; TANTO PREMESSO: VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, prende atto del verbale redatto dal gruppo di collaudo in data 10/8/2004, allegato al presente provvedimento; liquida a favore della Piccola Soc. Coop. a r.l. SETEA con sede in Lamezia Terme la somma c 25.564,60 prelevando la relativa somma dall’impegno finanziario 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; chiede alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di c 25.564,60 a favore della Piccola Soc. Coop. a r.l. SETEA P.IVA 01808590796 tramite accredito c/o la Banca Intesa S.p.a. di Lamezia Terme – Agenzia n. 1 Via Aldo Moro c/c 20114740192 ABI 03069 CAB 42841; Autorizza il Dirigente del settore agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; Il presente decreto verrà pubblicato in estratto sul BUR. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 CHE non è intervenuto formale provvedimento di revoca e che sono state a tutt’oggi, effettuate le seguenti erogazioni: c/capitale c 63.911,50 con D.D.G. n. 17865/2002 Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 REGIONE CALABRIA ASSESSORATO AL LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE Settore n. 43 «Politiche del Lavoro» VERBALE DI COLLAUDO FINALE Alle ore 15,30 del 10 agosto 2004 presso la sede operativa della SETEA picc. Soc. coop. a r.l. vigente in Lamezia Terme alla via Eroi di Sapri n. 95/C (sede legale in via Padre F. Longo n. 6) alla presenza del rappresentante legale signor Antonio Greco, sono convenuti i componenti del gruppo di collaudo costituito con nota n. 7142 del 9/8/2004 a firma del Dott. Aldo Lagonia, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, e composto da: 1. Rag. Candelieri Francesco – Assessorato al Lavoro; 2. Dott. D’Agnolo Francesco – Ordine Architetti VV 3. Dott. Purita Fabio – Ordine Ingegneri VV. La Società con delibera G.R. 1067 del 13/11/2002 ha avuto approvato un progetto di occupazione giovanile, con le seguenti agevolazioni: 1) Investimento richiesto c 170.430,79; 19221 Protezione per reti telefoniche c 70,00 Installazione Prog. E collaudo c 400,00 Sistema d’allarme 8 zone 6 rilevatori 2 sirene esterne + 1 interna + combtel c 2.340,00 Fattura n. 1 del 3/1/2003 S.M.E.I. di Pirrone Antonia Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 6.015,00 Fornitura e messa in opera della rete trasmissione dati e voce e dell’illuminazione interna c 6.015,00 Fattura n. 589 del 31/3/2003 della ditta Te.Ca. S.r.l. Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 8.570,00 Daikin Sez. int. Ftx P/C inverter n. 5 Matricole n. 29.33768 n. 2933428-2933992 – n. 2918217 c 2.848,00 Daikin 3MX52AZ Sez. Esterna P/C inv. N. 2 Matricole n. 2001431 e n. 2000444 c 5.038,00 Daikin Sez. Int. FTX35GV1MB P/C Matricola n. 2906273 c 684,00 Totale realizzazioni impianti c 19.835,00 2) Contributo ammesso c 127.823,00. Totale riconosciuto c 19.835,00 Alla data odierna sono state effettuate le seguenti erogazioni con i provvedimenti a fianco indicati: Decreto Dirigente Generale n. 17865 del 13/12/2002 c 63.911,50 Decreto Dirigente Generale n. 15781 del 5/11/2003 c 38.346,90 c A fronte di un preventivo di acquisto arredi di c 37.145,00 Fattura n. 108 del 31/3/2003 F.lli Caporale S.r.l. Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 19.200,00 102.258,40 N. 5 postazioni di lavoro complete di scrivanie, cassettiere su ruote, vano computer, mensole a giorno e sedie su ruote con braccioli c 10.000,00 CONSIDERATO che, la Società ha richiesto con lettera del 19/7/2004, acquisita agli atti del Settore 43 il 19/7/2004 al n. prot. 6433, il collaudo finale, allegando gli atti contabili a giustificazione delle spese sostenute. Ufficio direzionale completo di scrivania in listellare e vetro, mobile madia con cassettiere ed antine a battente, due poltrone su ruote con braccioli, quattro poltrone con braccioli c 4.500,00 Sala riunione completa di tavolo listellare e vetro e n. 8 poltroncine c 2.500,00 Cassettiera per cartografia verticale c 1.200,00 Mobile porta rotoli c 1.000,00 TOTALE Il gruppo di collaudo, come sopra specificato, procede al controllo degli atti amministrativi, delle macchine e delle attrezzature, della documentazione prevista dalla legge e rileva: — che la Società in persona del suo legale rappresentante signor Greco Antonio nato il 15/12/1966 ha sottoscritto in data 29/11/2002 l’atto di adesione ed obbligo; — A giustificazione delle spese sostenute in c/capitale, la Società ha presentato: — A fronte di un preventivo di realizzazione impianti di c 19.835,00 — Fattura n. 70 del 29/3/2003 Global Communications S.n.c. Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 5.250,00 Fattura n. 13 del 19/3/2003 della ditta Progetto Parete S.r.l. Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 17.945,03 Totale arredo ufficio c 37.145,03 Totale riconosciuto c 37.145,00 A fronte di un preventivo di acquisto attrezzatura ufficio di c 113.450,79 c 1.540,00 Fattura n. 15 del 10/1/2003 Softing S.r.l. Roma dell’importo complessivo di c 8.811,30 c 450,00 Fattura n. 8 del 23/1/2003 B.M. Sistemi S.r.l. Modica dell’importo complessivo di c 1.200,00 Fax Laser carta comune Saturn Matricola NMU644898 c 450,00 Fattura n. 2/A del 26/2/2003 CD Informatica S.a.s. Lamezia T. dell’importo complessivo di c 8.678,24 Centralino telefonico Saiet ISDN Office Telefono multifunzione Saiet Concerto 2 n. 5 19222 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Postazione Server c 4.687,72 N. 2 UPS c 1.599,00 N. 3 schede di rete c 224,85 Cavi e spinotti per collegamento in rete c 500,00 Trasporto, installazione e configurazione rete c 1.666,67 Fotocamera digitale mod. Photopc Matricola FJWZ010181 c 690,00 Videocamera digitale Sony Matricola 28625 c 2.050,00 Videoregistratore SCART – Telecom. Matricola JOBA00063 c 740,00 c 1.050,00 Installazione apparecchiatura Fattura n. 140 del 31/3/2003 CD Informatica S.a.s. Lamezia T. dell’importo complessivo di c 1.544,62 Fattura n. 739 del 25/3/2003 Centro Ufficio S.n.c. – Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 18.454,00 Monitor LCD GH18H4JTCO96385 Plotter HP DesignJet 800 Matricola SGAE31065 c 7.833,00 Multifunzione digitale KM 2530 Matricola AAH3039822 c 8.650,00 Supporto e Alimentatore autom. F/R Matricola ADD3081829 c 0,00 Printing system N – Modulo stp laser – Memoria 32 MB c 1.820,00 Fotocamera digitale mod. Photopc Matricola FJWZ010181 c 690,00 Samsung Casse Philips 250W Matr. c 1.788,74 c 64,80 Fattura n. 1 del 23/1/2003 PAB s.r.l. Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 5.164,57 Fattura n. 4 del 20/1/2003 Newsoft S.a.s. – Rende dell’importo complessivo di c 775,00 Fattura n. 3 del 27/1/2003 Gesi S.r.l. – Rende dell’importo complessivo di c 8.890,00 Architectural Desktop R 3.3 Matricola n. 700-51262055 c 5.600,00 Modem esterno Tintoretto 64/128K ISDN c 151,00 Autodesk Viz. 4.0 Matricola n. 70051224727 c 2.490,00 Videoregistratore SCART – Telecom. Matricola JOBA00063 c 740,00 Autocad LT 2002 Matricola n. 70051283038 c 800,00 Fattura n. 15 del 24/3/2003 Gesi S.r.l. – Rende dell’importo complessivo di c 2.395,00 Fattura n. 2813 del 24/7/2003 Pro Office s.r.l. – Catanzaro Lido dell’importo complessivo di c 2.357,50 Plastificatrice A4/A3 Matricola PGW0665 c 246,50 N. 2 calcolatrice da tavolo Matr. 1190VO2700 07435076 c 368,00 Primus 3000 Matricola 830-300724 c 790,00 Termus Matricola n. 830-30723 c 665,00 Rilegatrice spirale QAP0158 c 397,00 Termus-i Matricola n. 830-30723 c 665,00 Taglierina e rifilatrice con lama c 440,00 Primus K Matricola 830-30722 c 275,00 Perforatore 4 fori c 82,00 Cucitrice alto spessore c 53,00 Etichettatrice c 616,50 Distruggidocumenti cestino gettacar. 755X1 P600C2 P400C2 c 1.050,00 Fattura n. 19 del 22/7/2003 Gesi S.r.l. – Rende dell’importo complessivo di c 9.365,00 Autodesk Map Series Matricola n. 70051334213 c 7.900,00 Autocad LT 2002 Matricola n. 70051231437 c 800,00 Acca software Docmus/Ufficius Matricola n. 840-31883 c 665,00 Fattura n. 1906 del 24/7/2003 Centro Ufficio S.n.c. Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 12.596,00 Stampante Epson AccuLaser C1900 c 1.720,00 Scanner Epson Mod. GT-10000+ c 2.205,00 Stampante Epson Stylus Photo 950 c EMP-53 Videoproiettore Matricola EJN0303521K c Fattura n. 11/A del 25/11/2003 CD Informatica s.a.s. – Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 335,26 Kit cordless desktop optical c 335,26 Fattura n. 877 del 27/11/2004 Aztec informatica di Martucci M. – Casole Bruzio (CS) dell’importo complessivo di c 2.456,50 Programma PAC – licenza d’uso AIS25156E c 663,00 451,00 Programma SPA – licenza d’uso AIS25156E c 399,50 3.690,00 Programma PLAS – licenza d’uso AIS25156E c 420,75 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19223 ATTESTA Programma STAP – licenza d’uso AIS25156E c 663,00 Programma CARL – licenza d’uso AIS25156E c 310,25 Che il totale dell’investimento ammonta ad c 170.430,79 pertanto il contributo da erogare è quantificato in c 127.823,00 pari al 75%; Fattura n. 3351 del 30/12/2003 Centro Ufficio S.n.c. – Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 8.665,29 ACCERTATO che, alla Società sono state erogate n. 2 anticipazioni pari ad c 102.258,40 N. 3 Sw Microsoft Office XP STD Ita CD c Di erogare a saldo la somma di c 25.564,60; Sw Microsoft Office XP PRO ITA CD Matricola 26P-07185 c 929,04 Sw Microsoft Office XP PRO ITA CD + FrontPage Agg.to Matricola 392-02425 c 580,43 Sw Corel DRAW 11 – CD ITA Matricola CQS12FIDPCUQ c 754,73 Sw Adobe Creative suite Premium ITA Matricola 28040660 c 2.429,88 Sw Omnipage PRO 12 ITA Matricola 288PT-W00-140 c Sw Microsoft VISIO PRO ITA Matricola D87-01709 c 754,73 865,14 Fattura n. 3553 del 30/12/2003 Centro Ufficio S.n.c. – Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 15.763,07 N. 5 Workstatio SI Extrema Matricole 61399464/419/465/507/508 c 12.278,94 3.148,87 N. 2 tastiera e mouse cordless optical Matricole BTD34800960 e BTD34800959 c 335,26 Fattura n. 173 del 31/12/2003 PC Planet S.n.c. – Lamezia Terme dell’importo complessivo di c 5.988,67 Monitor LCD Sony 15” Ks53 Matricola 9504538 c 613,11 Monitor LCD LG 15” 1511s Matricola 310WAA2961 c 613,00 c 259,20 N. 3 Monitor LCD 19” LG 1910b Matricole 402 WATY60433 – 402WAQT60428 – 403WAPL07272 c Per la verifica degli obiettivi socio-economici-produttivi ed occupazionali da perseguire in base a quanto previsto dalla L.R. 2, la Società dichiara che attualmente sono occupate n. 3 unità. Pertanto, il compenso per onorario e rimborso spese da erogare al gruppo di collaudo, come previsto per legge, è pari ad c 1.431,61 così ripartito: c 170.430,79 x 0,70% c 1.193,01 R.A. 20% c 283,60 TOTALE c 954,41 Rimborso spese (40% di c 1.193,01) c 477,20 TOTALE c 1.431,61 L’importo di c 477,20 (c 1.431,61:3) per ciascun componente, sarà corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile. Il presente verbale viene redatto in 3 copie. Per la Piccola S.C.A.R.L. SETEA Sig. Greco Antonio Notebook Acer TM 803 Lmi Matricola LXT 250622334804 C82EF05 c N. 5 Casse Creative In spire serie P DECIDE 2.351,34 Per la Regione Sig. Candelieri Francseco Dott. D’Agnolo Francesco Dott. Purita Fabio REGIONE CALABRIA Dipartimento Politiche del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Imprenditorialità Al Dirigente Ragioneria Generale SEDE Prot. n. ............... del 21/3/2005 Oggetto: Liquidazione n. 3362/2005 – richiesta di emissione di pagamento. 4.503,36 Totale attrezzatura ufficio c 113.440,02 Totale riconosciuto c 113.440,02 ACCERTATO che gli acquisti, risultano realizzati nel rispetto dei preventivi di spesa, presentati ed approvati; TANTO PREMESSO, effettuata la verifica amministrativa ed accertata la rispondenza delle spese con il piano degli investimenti, il gruppo di collaudo Visto l’atto (D.D.) n. 3776 del 17/3/2005, esecutivo al n. 3776 del 17/3/2005; Visto l’impegno di spesa n. 5758/2002, registrato sul capitolo 22020803 del Bilancio regionale per l’esercizio 2005, in conto competenza/residui, avente il seguente Oggetto: D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 impegno somme per interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle P.M.I. ai sensi art. 2 L.R. 23/02. Esaminati i documenti di spesa, di cui in atti, e riscontratane la legittimità; 19224 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Contributo in c/gestione e funzionamento c 33.569,69 LIQUIDA A Piccola Soc. Cooperativa a r.l. SETEA via Padre F. Longo 6 – Lamezia Terme – Iniziativa Imprenditoriale Art. 2 L.R. n. 23 del 22/5/2002. D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 Erogazione finale a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. SETEA – Lamezia Terme c 25.564,60 Codice Fiscale C. Istat T. spesa 22388 Partita IVA 01808590796 Contributo in c/capitale c 222.890,92 CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la erogazione dei contributi per come stabilito dalla L.R. 8/2002, art. 45 lett. b); RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: CHE la società in persona del suo rappresentante legale Signora Giuditta Roberta nata il 17/11/1966 ha sottoscritto in data 7/3/2001 l’atto di adesione ed obbligo; La somma di c 25.564,60 CHIEDE L’emissione del relativo titolo di pagamento, dopo aver operato le ritenute di legge, per c 25.564,60 mediante: con accredito sul c/corrente bancario 03069/42841/20114740192. Ritenute Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Il Dirigente del Settore Dr. Armando Pagliaro DECRETO n. 3778 del 17 marzo 2005 Iniziativa Imprenditoriale Ex L.R. 2/88. Impegno fondi perenti ed erogazione finale a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. Atlantide Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto D.G. n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 758 del 31/10/2000 con la quale è stato disposto l’applicazione dell’art. 37 bis, comma 4, della L.R. n. 14/2000 a favore della L.R. n. 2/88 e del suo regolamento di attuazione 1/90; VISTA la D.G.R. n. 398 del 4/7/2000 con la quale ha ammesso, alle agevolazioni di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 24/2/1988 la Piccola Soc. Coop. a r.l. Atlantide con sede in Catanzaro alla Via D. Milelli n. 6 con l’obiettivo di effettuare la realizzazione di servizi alle imprese, produzioni editoriali ed organizzazione e gestione di eventi e spettacoli, con le seguenti agevolazioni: Contributo in c/avviamento c 2.582,28 CHE il gruppo di collaudo nominato con nota prot. n. 9279 dell’8/10/2004, ha effettuato il collaudo finale accertandone l’avvenuta realizzazione nei termini previsti dal progetto approvato; CHE a seguito dell’accertamento il gruppo di collaudo riconosce che l’investimento relativo allo stato finale ammonta ad c 297.188,41 ed in c 222.890,92 il 75% del contributo in c/capitale complessivo spettante, dal quale va detratta la somma di c 178.312,74 precedentemente erogata, e si determina in c 44.578,18 il contributo residuo da erogare; CHE per poter procedere all’accredito è necessario richiamare l’impegno di spesa n. 4628 del Capitolo 2233202 già assunto con delibera n. 5978 del 19/11/1990 per c 44.578,18 sul capitolo 7003201 del bilancio 2005 relativo alla rassegnazione dei residui fondi perenti; TANTO PREMESSO: VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, prende atto del verbale redatto dal gruppo di collaudo in data 8/10/2004, allegato al presente provvedimento; impegna la somma di c 44.578,18 sul capitolo 7003201 bilancio 2004 recuperando la somma dal capitolo 2233202 ex impegno 4628 ex delibera n. 5978 del 19/11/1990; Chiede alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di c 44.578,18 a favore della Piccola Soc. Coop. a r.l. Atlantide P.IVA 00934490798 tramite accredito Banca Carime Agenzia n. 4 Via Massara Catanzaro c/c n. 151147/04 – ABI 3067 – CAB 4599; il Dirigente del settore è autorizzato agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; Il presente decreto verrà pubblicato in estratto. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 REGIONE CALABRIA ASSESSORATO AL LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE Settore n. 43 «Politiche del Lavoro» VERBALE DI COLLAUDO FINALE Alle ore 14,30 dell’8 ottobre 2004 presso la sede operativa della Piccola Società Cooperativa a r.l. Atlantide con sede in Catanzaro al Parco dei Principi, alla presenza del rappresentante legale signora Giuditta Roberta, sono convenuti i componenti del gruppo di collaudo costituito con nota n. 9279 dell’8/10/2004 a firma del Dott. Aldo Lagonia, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, e composto da: 1. Dott.ssa Fedele Carmela – Assessorato al Lavoro; 2. Agrot. Capicotto Pasquale – Assessorato al Lavoro; 3. Sig. Candelieri Francesco – Assessorato al Lavoro. La Società con delibera G.R. 398 del 29/7/2000 ha avuto approvato un progetto di occupazione giovanile, con le seguenti agevolazioni: 19225 Stazione produzione e post produzione video c 220.390,00 Stazione grafica c 20.779,00 Sito internet ed attrezzature informatiche c 5.368,57 TOTALE c 246.537,57 Fattura n. 1.402 del 19/4/2002 della ditta Albatros S.r.l. Catanzaro di c 3.616,00 Fattura n. 49 del 20/9/2002 della ditta Harmony Business Catanzaro di c 114.975,00 Fattura n. 4 del 5/2/2002 della ditta Harmony Business Catanzaro di c 23.087,00 Fattura n. 15 del 18/4/2002 della ditta Harmony Business di Catanzaro di c 5.300,00 Fattura n. 62 del 24/7/2001 della ditta Intervideo Catanzaro di c 2.582,28 Fattura n. 716 del 30/6/2004 della ditta Albatros S.r.l. Catanzaro di c 6.531,45 1. Contributo in c/capitale (75% di c 297.188,41) c 222.890,92; Fattura n. 1/A del 24/10/2003 della ditta Albatros S.r.l. Catanzaro di c 3.551,17 2. Contributo in c/gestione e funzionamento c 33.569,69; Fattura n. 2/A del 31/12/2003 della ditta Albatros S.r.l. Catanzaro di c 4.450,00 3. Contributo in c/avviamento c 2.582,28. Alla data odierna sono state effettuate le seguenti erogazioni con i provvedimenti a fianco indicati: Fattura n. 2 del 14/1/2004 della ditta Harmony Business di Catanzaro di c 77.028,00 C/Capitale: Decreto Dirigente Generale n. 3730 del 26/ 4/2001 c 111.445,46 Decreto Dirigente Generale n. 13401 del 21/10/2002 c 66.867,28 c 178.312,74 TOTALE Decreto Dirigente Generale n. 3731 del 26/ 4/2001 c Gli acquisti effettuati, relativi alle fatture sopra indicate, sono riportate nell’allegato elenco dove sono indicati anche i numeri di matricola. Totale acquisti c 246.537,57 Totale riconosciuto c 246.537,57 A fronte di un preventivo per l’acquisto di Motorhome attrezzato come ufficio mobile di complessivi c 49.500,00 C/avviamento: 2.582,28 CONSIDERATO che, la Società ha richiesto con lettera del 27/9/2004, acquisita agli atti del Settore il 5/10/2004 al n. prot. 8744, il collaudo finale, allegando gli atti contabili a giustificazione delle spese sostenute. Il gruppo di collaudo, come sopra specificato, procede al controllo degli atti amministrativi, delle macchine e delle attrezzature, della documentazione prevista dalla legge e rileva: — che la Società in persona del suo rappresentante legale sig.ra Giuditta Roberta nata il 17 novembre 1966 ha sottoscritto in data 7/3/2001, l’atto di adesione ed obbligo. — A giustificazione delle spese sostenute in c/capitale, la Società ha presentato: — A fronte di preventivi per l’acquisto di: Fattura n. 364 del 28/2/2002 della ditta Albatros S.r.l. Catanzaro di c 5.416,67 Fattura n. 23-N del 31/12/2003 della Adventure For Ladies S.r.l. di c 49.500,00 per la fornitura di Himermobil B – Classic 595 Ducato 18 motore 2,8 JTD serie n. 10031619 telaio n. ZFA 2440007190746 completo di ABS, clima motore, porta lato guida, porta zanzariera, doppio gradino elettrico, oblò sul tetto, piastra scorrevole per monitor, predisposizione radio n. 1 generatore domestici Blizzard 1901 serie n. 34605201, n. 5 prese Bosch, impianto allarme, tenda veranda 4,00 mt. Totale acquisto Motorhome attrezzato c 49.500,00 Totale riconosciuto c 49.500,00 A fronte di un preventivo proiettori con accessori lenti ed effettivi aggiuntivi c 1.150,84 Fattura n. 49 del 30/5/2003 della ditta Intervideo di F. Marasco CZ di c 1.150,84 per la fornitura di Proiettore PJTARGET/F3 completo di accessori. Totale acquisto proiettore c 1.150,84 19226 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Totale riconosciuto c 1.150,84 ACCERTATO che gli acquisti, risultano realizzati nel rispetto dei preventivi di spesa, presentati ed approvati; TANTO PREMESSO, effettuata la verifica amministrativa ed accertata la rispondenza delle spese con il piano degli investimenti, il gruppo di collaudo ATTESTA Che il totale dell’investimento ammonta ad c 297.188,41 pertanto il contributo da erogare è quantificato in c 222.890,92 pari al 75%; ACCERTATO che, alla Società sono state erogate n. 2 anticipazioni pari ad c 178.312,74 DECIDE Di erogare a saldo la somma di c 44.578,18; Per la verifica degli obiettivi socio-economici-produttivi ed occupazionali da perseguire in base a quanto previsto dalla L.R. 2, la Società dichiara che attualmente è occupata n. 1 unità ed a regime saranno occupate n. 3 unità, come previsto nel progetto approvato. Descrizione bene Pertanto, il compenso per onorario e rimborso spese da erogare al gruppo di collaudo, come previsto per legge, è pari ad c 2.496,37 così ripartito: c 297.188,41 x 0,70% c 2.080,31 R.A. 20% c 416,06 TOTALE c 1.664,25 Rimborso spese (40% di c 2.080,31) c 832,12 TOTALE c 2.496,37 L’importo di c 832,12 (c 2.496,37:3) per ciascun componente, sarà corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile. Il presente verbale viene redatto in 3 copie. Per la Piccola S.C.A.R.L. Roberta Giuditta Numero seriale Per la Regione Fedele Carmela Capicotto Pasquale Candelieri Francesco Ditta Fattura DSR370PK1 Camcorder con ottica 19X Canon 41007 Harmony 49/20-09-02 DSR370PK1 Camcorder con ottica 19X Canon 41091 Harmony 2/14-01-04 DSR570WSPL Camcorder DVCAM 2/3-DSR570 40443 Harmony 49/20-09-02 Ottica Canon Broadcast 2/3-16/9 dk199 Harmony 49/20-09-02 Sachtler DV8 doppio stadio+ borsa 81690 Harmony 49/20-09-02 UVW1800P Videoregistratore Betacam SP Sony 41428 Harmony 49/20-09-02 KV32LS60 Sony TV 16/9 100HZ 4005676 Harmony 49/20-09-02 VPLW10HT Videoproiettore Sony 31302 Harmony 49/20-09-02 VPLW10HT Videoproiettore Sony manca etich. Harmony 49/20-09-02 Fastframe 400X300 Diamond+London Harmony 49/20-09-02 Fastframe 400X300 Diamond+London Harmony 49/20-09-02 Desisti Spot 500/650 + Alette-rete-stativo 3931-01 Harmony 49/20-09-02 Desisti Spot 500/650 + Alette-rete-stativo 3932-01 Harmony 49/20-09-02 Desisti Spot 500/650 + Alette-rete-stativo 3707-01 Harmony 49/20-09-02 Desisti Spot 500/650 + Alette-rete-stativo 3705-01 Harmony 49/20-09-02 WRT807A Radiomicrofono 400398 Harmony 49/20-09-02 WRT805A Trasmettitore da cintura 707297 Harmony 49/20-09-02 WRR805A Ricevitore 702644 Harmony 49/20-09-02 WRR805A Ricevitore 703347 Harmony 49/20-09-02 WRR805A Ricevitore 702656 Harmony 49/20-09-02 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Descrizione bene Numero seriale Ditta 19227 Fattura WRU806 Microfono 410429 Harmony 49/20-09-02 WRU806 Microfono 410506 Harmony 49/20-09-02 ECM166BMP Microfono Lavalier unidirezionale Harmony 49/20-09-02 ECM166BMP Microfono Lavalier unidirezionale Harmony 49/20-09-02 ECM166BMP Microfono Lavalier unidirezionale Harmony 49/20-09-02 ECM166BMP Microfono Lavalier unidirezionale Harmony 49/20-09-02 ECM166BMP Microfono Lavalier unidirezionale Harmony 49/20-09-02 ECM166BMP Microfono Lavalier unidirezionale Harmony 49/20-09-02 F780 Microfono a filo 800076 Harmony 49/20-09-02 F780 Microfono a filo (sostituito in garanzia con ECM23 Sony) 119838 Harmony 49/20-09-02 Asta per microfono da tavolo Harmony 49/20-09-02 Asta per microfono da tavolo Harmony 49/20-09-02 Asta per microfono da tavolo Harmony 49/20-09-02 Asta per microfono da tavolo Harmony 49/20-09-02 Asta per microfono da tavolo Harmony 49/20-09-02 S500 Mackie Cassa acustica OR1212 Harmony 49/20-09-02 S500 Mackie Cassa acustica OR1102 Harmony 49/20-09-02 Yamaha finale di potenza X S500 HI 01180 Harmony 49/20-09-02 Sezionatori video 24X2 standard Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 19228 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Descrizione bene Numero seriale Ditta Fattura Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Patch Bay 60CM Harmony 49/20-09-02 Sezionatori video 24X2 Standard cv Harmony 49/20-09-02 DSRPD100 Camcorder Sony DVCAM 1/4 1002638 Harmony 49/20-09-02 DSRPD100 Camcorder Sony DVCAM 1/4 1023789 Harmony 49/20-09-02 DSRPD150P Camcorder Sony DVCAM 1/3 1023006 Harmony 49/20-09-02 DSR11 Videoregistratore DVCAM 28451 Harmony 49/20-09-02 DSR11 Videoregistratore DVCAM 24962 Harmony 49/20-09-02 BVM20M4E Monitor 20 pollici grado 1 Broadcast 2110234 Harmony 49/20-09-02 Steadycam Sachtler Artemis DV Harmony 49/20-09-02 NPF750 Batteria Sony Litio Harmony 49/20-09-02 NPF750 Batteria Sony Litio Harmony 49/20-09-02 NPF750 Batteria Sony Litio Harmony 49/20-09-02 NPF750 Batteria Sony Litio Harmony 49/20-09-02 Harmony 49/20-09-02 Harmony 49/20-09-02 ES3 Sistema di montaggio digitale 31226 PC P3 Dual Monitor 21 pollici Philips 7785 Harmony 49/20-09-02 Monitor 21 pollici Philips 7827 Harmony 49/20-09-02 SSM20N5 Monitor video 20 pollici 6201051 Harmony 49/20-09-02 SLV-SE700 Videoregistratore VHS Stereo 420919 Harmony 49/20-09-02 VCR LG6 Testine videoregistratore 204DI03646 Harmony 49/20-09-02 VCR LG6 Testine videoregistratore 204DI03088 Harmony 49/20-09-02 S170+536 Kit sistema DVD Sony Surround 0142260-519373 Harmony 49/20-09-02 Sistema Sony DVD DAV500 5594302 Harmony 49/20-09-02 Cavalletto Manfrotto Harmony 49/20-09-02 Cuffia Sennheiser Harmony 49/20-09-02 EW135P Radiomicrofono gelato Sennheiser 308187-158043 Harmony 49/20-09-02 EW122P Radiomicrofono spillo Sennheiser 149646-239601 Harmony 49/20-09-02 Custodia subacquea foto Leone Oyster-C 2019 Harmony 49/20-09-02 Valigia per custodia e fari 821FB Harmony 49/20-09-02 Kit 2 filtri + staffa+4 bracc.+ 2 fari Faemi + 2 pac. Batt.+batt. Switch+faro centr. Harmony 49/20-09-02 Kit comandi x Canon 19X Harmony 2/14-01-04 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Descrizione bene Numero seriale Kit comandi x Canon 19X Ditta 19229 Fattura Harmony 2/14-01-04 Sachtler DV12 Eng doppio stadio+borsa 121889 Harmony 2/14-01-04 SSM9040ME Monitor 9 pollici 2008570 Harmony 2/14-01-04 SSM9040ME Monitor 9 pollici 2008774 Harmony 2/14-01-04 TD1 Modulo 3 Monitor da 5 pollici 2019 Harmony 2/14-01-04 VLPLHS1 Video proiettore Harmony 2/14-01-04 Binario lineare Harmony 2/14-01-04 Binario lineare Harmony 2/14-01-04 Binario lineare Harmony 2/14-01-04 Binario lineare Harmony 2/14-01-04 Binario lineare Harmony 2/14-01-04 Binario lineare Harmony 2/14-01-04 Ruote per binario Motitech Harmony 2/14-01-04 Ruote per binario Motitech Harmony 2/14-01-04 Ruote per binario Motitech Harmony 2/14-01-04 Ruote per binario Motitech Harmony 2/14-01-04 ABC Crane 120-9 9MT Harmony 2/14-01-04 ABC Testa remotata Pelè con joystick Harmony 2/14-01-04 ABC Crane leggero 6,5 mt Harmony 2/14-01-04 ABC Crane Dolly carrello Harmony 2/14-01-04 Grandangolo 0,55 Century X DSR C78799 Harmony 2/14-01-04 UWPC1 Kit radiomicrofono Sony 500298 Harmony 2/14-01-04 Borsa da trasporto Harmony 2/14-01-04 Monopod Libec Harmony 2/14-01-04 Hymer mobil B classic 595 Ducato 18 2,8 JTD ZFA24400007190746 Adventure 23-31-12-03 Generatore Domestic Tek29 34501390 Adventure 23-31-12-03 Climatizzatore Domestic Blizzard 1901 34605201 Adventure 23-31-12-03 Sito internet Intervideo 62-24-07-01 Proiettore Pjtarget + lenti col + Spp.diap+cambio colore Intervideo 49-30-05-03 Scanner Epson 1650 Photo DRRX026965 Albatros 1402-24-09-02 Monitor 21 Sony F520 2811068 Albatros 1402-24-09-02 Workstation grafica Powermac G4-800 CK203HSFMJP Albatros 1402-24-09-02 Macchina fotografica digitale Nikon D100 2208736 Albatros 716-30-06-04 Accessorio x Nikon MBD100 239869 Albatros 716-30-06-04 ADS Pyro Platinum DV+Adobe6 BE600B7802722-430 Albatros 716-30-06-04 19230 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Descrizione bene Numero seriale Ditta Fattura Pinnacle liquid 5 FAABD-PIAAOAlbatros GTAIZ-STEFR-AACQB 716-30-06-04 Notebook HP ZD7050-17 CNF3451 FVL Albatros 716-30-06-04 Notebook HP ZD7050-17 CNF34721 NV Albatros 716-30-06-04 Notebook Apple G4-17 V74034CLP22 Albatros 716-30-06-04 Notebook HP ZD7050-17 CNF3451 FVL Albatros 716-30-06-04 Espansione memoria DDR 512 PC2700 X PWBook G4 M470L6423ENO-C83 Albatros 716-30-06-04 Monitor LCD 19 Samsung193T NB19HJGWA07457M Albatros 716-30-06-04 Monitor LCD 19 Samsung193T NB19HJGWA07446M Albatros 716-30-06-04 Stampante Epson multifunzione RX600 FHBY002119 Albatros 716-30-06-04 Stampante HP Officejet PSC2510 MY3BEC127S Albatros 716-30-06-04 Stampante Epson Styluscolor 2100 A3 FRYY002298 Albatros 716-30-06-04 Hard disk 120 GB Iomega 1WCE0201H9 Albatros 716-30-06-04 Cabinet Enemarx 460watt argento Albatros 716-30-06-04 CPU P4 Intel 3,0 GHZ Albatros 716-30-06-04 Ventola x P4 Albatros 716-30-06-04 M/B Asus P4 C800Deluxe Albatros 716-30-06-04 DDR512 MB 400 Mhz Kingstone Albatros 716-30-06-04 DDR512 MB 400 Mhz Kingstone Albatros 716-30-06-04 DDR512 MB 400 Mhz Kingstone Albatros 716-30-06-04 DDR512 MB 400 Mhz Kingstone Albatros 716-30-06-04 Hard disk Maxtor 160 GB Albatros 716-30-06-04 Hard disk Maxtor 160 GB Albatros 716-30-06-04 Kit ventola cuscinetto a sfera x slot Albatros 716-30-06-04 Kit ventola cuscinetto a sfera x slot Albatros 716-30-06-04 Hard disk 80 GB 72000RPM Albatros 716-30-06-04 Hard disk 80 GB 72000RPM Albatros 716-30-06-04 Kit ventola cuscinetto a sfera x slot Albatros 716-30-06-04 Masterizzatore DV LG DVD+R Albatros 716-30-06-04 Drive 1,44 Mb Albatros 716-30-06-04 Sk video ATI Radon 9600XT 128MB Albatros 716-30-06-04 DVD LG 16x48x Albatros 716-30-06-04 Tastiera e mouse Logitech cordless comfort Albatros 716-30-06-04 Albatros 716-30-06-04 SK Wireless USB 400054670030500000 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Descrizione bene Numero seriale Ditta 19231 Fattura SK Wireless USB 400054670030500000 Albatros 716-30-06-04 Accesspoint Zyxel Zyairg100+2 antenne S3Z4643898 Albatros 716-30-06-04 Adattatore Bluetooth Mac/PC USB 100mt 4012700014 Albatros 716-30-06-04 Norton Antivirus 2004 Symantec Albatros 716-30-06-04 Windows XP Professional Albatros 716-30-06-04 Officepro 2003 Albatros 716-30-06-04 REGIONE CALABRIA Dipartimento Politiche del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Imprenditorialità DECRETO n. 3914 del 21 marzo 2005 L.R. n. 23 del 22/5/2002. Delibera n. 1067 del 13/11/2002. Interventi a sostegno della nascita e sviluppo delle PMI. Erogazione seconda anticipazione pari al 30% a favore «Soc. Coop. A r.l. Dafne – Siderno» – Liquidazione. Al Dirigente Ragioneria Generale SEDE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; Prot. n. ............... del 21/3/2005 Oggetto: Liquidazione n. 3398/2005 – richiesta di emissione di pagamento. Visto l’atto (D.D.) n. 3778 del 17/3/2005, esecutivo al n. 3778 del 17/3/2005; Visto l’impegno di spesa n. 4628/1990, registrato sul capitolo 7003201 del Bilancio regionale per l’esercizio 2005, in conto competenza/residui, avente il seguente Oggetto: Imprenditoria giovanile ex L.R. n. 2/88 – Impegno fondi perenti ed erogazione finale a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. Atlantide – Catanzaro. Esaminati i documenti di spesa, di cui in atti, e riscontratane la legittimità; LIQUIDA A Società Coop. a r.l. Atlantide Via D. Milelli, n. 6 Catanzaro – Imprenditoria Giovanile ex L.R. n. 2/88. Impegno fondi perenti ed erogazione finale a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. Atlantide – Catanzaro c 44.578,18. Codice Fiscale C. Istat T. spesa 70040 Partita IVA 00934490798 La somma di c 44.578,18 CHIEDE L’emissione del relativo titolo di pagamento, dopo aver operato le ritenute di legge, per c 44.578,18 mediante: con accredito sul c/c corrente bancario 03067/04599/151147-04. VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; CONSIDERATO che l’Ufficio competente all’istruttoria ha accertato: CHE con D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 è stata ammessa, alle agevolazioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 22/5/ 2002 la Soc. Coop. a r.l. Dafne con sede in Siderno alla Via Dei Salici n. 4, per un progetto nel settore Turismo, per fornire servizi turistici, riconoscendo a favore della predetta società, un contributo di c 183.342,00; CHE con delibera Giunta regionale n. 758 del 31/10/2000, che qui si intende richiamare e confermare, ha approvato, tra l’altro, i criteri e le procedure per la erogazione dei finanziamenti riconosciuti; CHE la società in persona del suo legale rappresentante Signor Muià Antonio nato l’11/3/1970 ha sottoscritto in data 30/ 10/2003 l’atto di adesione ed obbligo; CHE a tutt’oggi è stata effettuata una erogazione in c/anticipazione del 50% pari ad c 61.246,00; Ritenute Rev. N. VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Rev. N. Il Dirigente del Settore Dr. Armando Pagliaro CHE la Soc. Coop. a r.l. Dafne, con nota protocollo n. 11028 del 21/10/2004, ha provveduto a presentare le fatture quietanzate con relative liberatorie per l’importo di c 89.224,77 pari al 50% ed ha richiesto l’erogazione del II S.A.L. pari al 30% del contributo spettante, quantificato in c 36.747,00; 19232 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CHE la documentazione prodotta è stata esaminata e verificata regolare dal responsabile del procedimento, per cui si può procedere alla erogazione del II S.A.L. del contributo di che trattasi; CHE per poter procedere alla liquidazione è necessario prelevare la relativa somma sull’impegno di spesa n. 5758 del 4/12/ 2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul Capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 – del bilancio 2005; TANTO PREMESSO: VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente del Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: DECRETA 1. Liquida a favore della Soc. Coop. a r.l. Dafne l’importo di c 36.747,00 prelevando la relativa somma dall’impegno di spesa n. 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; 2. La Ragioneria Generale è autorizzata all’emissione del relativo mandato di pagamento di c 36.747,00 a favore della Soc. Coop. a r.l. Dafne, P.IVA: 01209930807, mediante accredito su c/c bancario acceso presso la Banca San Paolo/Banco di Napoli – Filiale di Siderno Corso della Repubblica n. 9, c/c n. 000027001941 – ABI 01010 – CAB 81590 – CIN V; VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 758 del 31/10/2000 avente ad oggetto: Autorizzazione utilizzo procedure e criteri per completamento attività imprenditoriali avviati ai sensi della L.R. 2/88; VISTA la D.G.R. n. 398 del 4/7/2000 con la ha ammesso, nell’annualità 1990, alle agevolazioni di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 24/2/1988 la S.a.s. Agricola Muraca con sede in Lamezia Terme alla Via Matarazzo n. 12, per realizzare la ristrutturazione di un impianto zootecnico, riconoscendo a favore della predetta Società, i seguenti contributi: c/capitale c 250.417,03 c/gestione e funz. c 6.197,48 c/avviamento c 5.164,57 CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la erogazione dei contributi per come stabilito dalla L.R. 8/2002, art. 45 lett. b); RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: CHE la società in persona del suo rappresentante legale Sig. Muraca Luigi Francesco nato il 19/1/1960 ha sottoscritto l’atto di adesione ed obbligo; CHE sono state a tutt’oggi effettuate le seguenti erogazioni: c/capitale: 3. Il Dirigente del settore è autorizzato agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento. 4. Il presente decreto verrà pubblicato in estratto sul B.U.R.C.. Catanzaro, lì 21 marzo 2005 Decreto Direttore Generale n. 11476/2002 c 125.208,51 c 75.125,10 Decreto Direttore Generale n. 13243/2003 c 50.083,42 c 250.417,03 Decreto Direttore Generale n. 11477/2002 c 5.164,57 Decreto Direttore Generale n.17346/2002 TOTALE Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti c/avviamento: DECRETO n. 3916 del 21 marzo 2005 Imprenditoria Ex L.R. 2/88. Impegno fondi perenti ed erogazione contributo c/gestione e funzionamento 2o semestre 2o anno e 1 semestre 3o anno a favore s.a.s. Agricola Muraca – Lamezia Terme. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Delibera Giunta regionale n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; C/gestione e funzionamento: Decreto Direttore Generale n. 17176/2003 c 3.615,20 CHE la s.a.s. Agricola Muraca con nota protocollo n. 9588 del 14/10/2003, ha richiesto l’erogazione del 2o semestre 2o anno e 1o semestre 3o anno del contributo in c/gestione e funzionamento di c 1.807,59 come da piano finanziario approvato; CHE sussistono le condizioni per cui la società rientra fra i destinatari dell’intervento di cui all’art. 8, I comma, lett. a) della L.R. 2/88 e che non è intervenuto formale provvedimento di revoca; CHE per quanto premesso, non si è potuto procedere entro l’esercizio 2004 all’erogazione dei contributi al soggetto beneficiario, onde i fondi impegnati sul capitolo 2233104 ex impegno 4665/99 ex delibera 3523/99, sono andati perenti amministrativamente; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CHE è necessario richiamare l’impegno di spesa n. 4665/99 del Capitolo 2233104 già assunto con D.G.R. 3523/99 disponendo l’iscrizione della stessa sul capitolo n. 7003101 del bilancio 200 relativo alla rassegnazione dei residui fondi perenti; TANTO PREMESSO: VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: DECRETA — Liquida a favore della s.a.s. Agricola Muraca la somma di c 1.807,59 prelevando la relativa somma dal capitolo 7003101 bilancio 2005 recuperando le relative somme dal capitolo 2233104 ex impegno 4665/99 ex delibera 3523/99; — chiede alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di c 1.807,59 a favore della s.a.s. Agricola Muraca P.IVA 00934770793, tramite accredito c/o Banca Credem di Sambiase c/c n. 776 ABI 3032 CAB 42841; — Autorizza il Dirigente del settore agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; Il presente decreto verrà pubblicato in estratto sul BUR. Catanzaro, lì 21 marzo 2005 Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti 19233 VISTA la D.G.R. n. 398 del 4/7/2000 con la ha ammesso, nell’annualità 1990, alle agevolazioni di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 24/2/1988 la S.n.c. Agricola Barco Neto con sede in Rocca di Neto alla Contrada Polligrone, un progetto nel Settore Agricoltura, relativo alla realizzazione di un centro per la trasformazione di prodotti agroalimentari, riconoscendo a favore della predetta Società, i seguenti contributi: c/capitale c 258.228,44 c/gestione e funz. c 6.197,47 c/avviamento c 5.164,57 CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste per la erogazione dei contributi per come stabilito dalla L.R. 8/2002, art. 45 lett. b); RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: CHE la società in persona del suo rappresentante legale Sig. Caratozzolo Michele, nato il 2/9/1964 ha sottoscritto l’atto di adesione ed obbligo; CHE sono state a tutt’oggi effettuate le seguenti erogazioni: c/capitale: Decreto Direttore Generale n. 7742/2002 c 129.114,23 Decreto Direttore Generale n.18026/2002 c 77.468,53 Decreto Direttore Generale n. 10272/2003 c 51.645,68 c 258.228,44 c 5.164,57 Decreto Direttore Generale n. 13074/2003 c 1.291,14 TOTALE c/avviamento: DECRETO n. 3918 del 21 marzo 2005 Imprenditoria giovanile Ex L.R. 2/88. Impegno fondi perenti ed erogazione contributo c/gestione e funzionamento 2o semestre 1o anno e 1 semestre 2o anno a favore s.n.c. Agricola Barco Neto – Rocca di Neto. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Delibera Giunta regionale n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 758 del 31/10/2000 avente ad oggetto: Autorizzazione utilizzo procedure e criteri per completamento attività imprenditoriali avviati ai sensi della L.R. 2/88; Decreto Direttore Generale n. 7218/2001 c/gestione e funzionamento: CHE la s.n.c. Agricola Barco Neto con nota acquisita al protocollo n. 14522 del 6/12/2004, ha richiesto l’erogazione del 2o semestre 1o anno e l’anticipazione del 50% del 2o anno del contributo in c/gestione e funzionamento di c 2.324,06 come da piano finanziario approvato; CHE sussistono le condizioni per cui la società rientra fra i destinatari dell’intervento di cui all’art. 8, I comma, lett. a) della L.R. 2/88 e che non è intervenuto formale provvedimento di revoca; CHE per quanto premesso, non si è potuto procedere entro l’esercizio 2004 all’erogazione dei contributi al soggetto beneficiario, onde i fondi impegnati sul capitolo 2233104 ex impegno 4665/99 ex delibera 3523/99, sono andati perenti amministrativamente; CHE è necessario richiamare l’impegno di spesa n. 4665/99 del Capitolo 2233104 già assunto con D.G.R. 3523/99 disponendo l’iscrizione della stessa sul capitolo n. 7003101 del bilancio 2005 relativo alla rassegnazione dei residui fondi perenti; 19234 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 TANTO PREMESSO: VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente di Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: DECRETA — Impegna la somma di c 2.324,06 sul capitolo 7003101 bilancio 2005 recuperando le relative somme dal capitolo 2233104 ex impegno 4665/99 ex delibera 3523/99; — chiede alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di c 2.324,06 a favore della s.n.c. Agricola Barco Neto P.IVA 00825160799, tramite accredito c/o Banca Carime Agenzia Centrale di Crotone c/c n. 151740 ABI 3067 CAB 22200; — autorizza il Dirigente del settore agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento. VISTA la delibera G.R. n. 1067 del 13/11/2002 con la quale è stata ammessa la Soc. Coop. a r.l. Circolo Tennis S. Elia con sede in Palmi alla Via S. Elia n. 24, alle agevolazioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 22 maggio 2002, per la realizzazione di un progetto di occupazione giovanile nel Settore Turismo, relativo alla ristrutturazione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, riconoscendo alla stessa: — Investimento richiesto c 387.342,65; — Contributo in c/capitale c 269.590,00; RILEVATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: CHE la Soc. Coop. a r.l. Circolo Tennis S. Elia con nota protocollo numero 14304/1 dell’1/12/2004 ha presentato istanza di modifica al piano degli investimenti; CHE le variazioni, come da scheda allegata, non sono sostanziali, non modificano gli obiettivi e riguardano esclusivamente aspetti marginali del progetto senza inficiare gli aspetti economici-finanziari dell’investimento; CHE la documentazione prodotta è stata esaminata e verificata regolare dal responsabile del procedimento, per cui si può procedere alle modifiche proposte dalla Società; TANTO PREMESSO: Catanzaro, lì 21 marzo 2005 Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti DECRETO n. 3931 del 21 marzo 2005 L.R. n. 23 del 22 maggio 2002. Presa atto ed approvazione delle modifiche al piano degli investimenti proposto dalla Soc. Coop. a r.l. Circolo Tennis S. Elia – Palmi. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; VISTA la D.G.R. n. 758/2000 con la quale è stato disposto l’applicazione dell’art. 37 bis, comma 4, della L.R. n. 14/2000 a favore della L.R. n. 2/88 e del suo regolamento di attuazione 1/90; VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; SU proposta del Dirigente del Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: DECRETA 1. Sono approvate le modifiche proposte dalla Soc. Coop. a r.l. Circolo Tennis S. Elia e riportate nella scheda allegata che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. La Soc. Coop. a r.l. Circolo Tennis Elia è, comunque, obbligata al completamento del progetto entro i termini già determinati e senza ulteriore aggravio di spesa a carico della Regione. 3. Autorizza il Dirigente del Settore agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento. 4. Il presente decreto verrà pubblicato in estratto sul BUR. Catanzaro, lì 21 marzo 2005 Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti SCHEDA DI VARIAZIONE PROGETTO SOC. COOP. A R.L. CIRCOLO TENNIS S.ELIA Ristrutturazione e gestione di impianti sportivi e ricreativi: — Investimento ammissibile a contributo c 387.342,65; — Contributo riconosciuto c 269.590,00; — Erogazioni effettuate c 215.672,00 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CHE al piano degli investimenti approvato con D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 la Società con nota pervenuta al nostro Protocollo in data 1/12/2004 al n. 14304/1, ha presentato la richiesta di modifica, per singole voci di spesa di seguito specificate: Voce Adeguamento e ristrutturazione Importo originario c Variazione richiesta c 329.339,39 161.937,54 19235 DECRETO n. 3934 del 21 marzo 2005 L.R. n. 23 del 22/5/2002. Delibera n. 1067 del 13/11/2002. Interventi a sostegno della nascita e sviluppo delle PMI. Erogazione seconda anticipazione pari al 30% a favore Piccola Soc. Coop. a r.l. Nuove Immagini – Liquidazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni; Accessori per manutenzione e campi da tennis 3.000,00 Realizzazione minigolf compreso le attrezzature 21.000,00 Realizzazione polivalente in erba sintetica con accessori ed arredo spogliatoi 64.500,00 Rifacimento campo da tennis 39.000,00 CONSIDERATO che l’Ufficio competente all’istruttoria ha accertato: Impianto illuminazione esterna e campi 32.000,00 Realizzazione campo da bocce ed accessori 18.000,00 CHE con D.G.R. n. 1067 del 13/11/2002 è stata ammessa, alle agevolazioni di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 22/5/ 2002 la Piccola Soc. Coop. a r.l. Nuove Immagini con sede in Rende alla Via Sironi n. 5 per un progetto nel settore Turismo relativo alla realizzazione di una azienda turistica, riconoscendo a favore della predetta società, un contributo di c 182.051,00; Acquisto tavolo da ping-pong 1.100,00 Progettazione 2.040,00 VISTI i decreti n. 354/99 e 206/2000 del Presidente della Regione recanti: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la D.G.R. n. 973/2002 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro; Impianti 36.552,75 35.022,18 Attrezzatura 12.462,10 12.074,75 Impianto elettrico 8.988,41 Arredi 4.400,00 Cartelloni pubblicitari TOTALE VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996; 600,00 387.342,65 392.634,47 La differenza pari ad c 5.291,82 rimane a totale carico della Società. Tanto premesso e vista la documentazione si può affermare che, le variazioni al progetto originariamente approvato, presentate dalla Soc. Coop. a r.l. Circolo Tennis S. Elia non modifica gli obiettivi economici, occupazionali e finanziari proposti. VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 12178 dell’1/9/2003 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti; CHE con delibera Giunta regionale n. 758 del 31/10/2000, che qui si intende richiamare e confermare, ha approvato, tra l’altro, i criteri e le procedure per la erogazione dei finanziamenti riconosciuti; CHE la società in persona del suo legale rappresentante Signora Cava Loredana nata il 12/6/1973 ha sottoscritto in data 5/12/2002 l’atto di adesione ed obbligo; CHE a tutt’oggi è stata effettuata una erogazione in c/anticipazione del 50% pari ad c 91.025,50; CHE la Piccola Soc. Coop. a r.l. Nuove Immagini, con nota protocollo n. 10581 del 20/10/2004, ha provveduto a presentare le fatture quietanzate con relative liberatorie per l’importo di c 110.756,33, relative all’anticipazione del 50% ed ha richiesto l’erogazione del II S.A.L. pari al 30% del contributo spettante, quantificato in c 54.615,00; CHE la documentazione prodotta è stata esaminata e verificata regolare dal responsabile del procedimento, per cui si può procedere alla erogazione del II S.A.L. del contributo di che trattasi; CHE per poter procedere alla liquidazione è necessario prelevare la relativa somma sull’impegno di spesa n. 5758 del 4/12/ 2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul Capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 – del bilancio 2004; TANTO PREMESSO: Il Responsabile del Procedimento Agrot. Pasquale Capicotto VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica dell’atto medesimo; 19236 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 SU proposta del Dirigente del Settore che, viste le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento: VISTI i Decreti n. 354/99 e n. 206/00 del Presidente della Giunta regionale recanti «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA VISTA la delibera di Giunta regionale n. 9 del 14/1/2003 avente ad oggetto «Progressivo riordino della struttura della Giunta regionale»; 1. Liquida a favore della Piccola Soc. Coop. nuove Immagini l’importo di c 54.615,00 prelevando la relativa somma dall’impegno di spesa n. 5758 del 4/12/2002, assunto con Decreto Dirigenziale n. 16383 del 4/12/2002 sul capitolo 22020803 – UPB 2.2.02.08 del bilancio 2005; 2. La Ragioneria Generale è autorizzata all’emissione del relativo mandato di pagamento di c 54.615,00 a favore della Piccola Soc. Coop. a r.l. Nuove Immagini P.IVA: 01719190795, mediante accredito su c/c bancario acceso presso la Banca Popolare di Crotone Agenzia di Rende, c/c n. 856580, ABI 05256 CAB 80880; 3. Il Dirigente del settore è autorizzato agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento. 4. Il presente decreto verrà pubblicato in estratto sul B.U.R.C.. Catanzaro, lì 21 marzo 2005 VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 279 dell’8/3/2005 con la quale si conferisce la dirigenza temporanea del Servizio «Emersione Lavoro non Regolare» alla dr.ssa Angelina Falvo, inquadrata nella categoria D3; CONSIDERATO che la predetta deliberazione demanda al Dirigente del Dipartimento «Politiche del Lavoro» l’adozione del provvedimento per il conferimento dell’incarico; VISTO l’art. 55, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: DECRETO n. 6301 del 20 aprile 2005 — Di conferire, con decorrenza dalla data del presente atto e per la durata di tre mesi, prorogabili secondo le esigenze di questa Direzione Generale, l’incarico di Dirigente del Servizio «Emersione del Lavoro non Regolare» alla dr.ssa Angelina Falvo, inquadrata nella cat. D matricola 288950, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lettera a); Attribuzione incarico trimestrale di Dirigente del Servizio «Emersione lavoro non regolare» alla dr.ssa Angelina Falvo – cat. D3 – matricola 288950. — di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l’incarico conferito, ai fini della regolamentazione del rapporto; IL DIRIGENTE GENERALE — di notificare il presente provvedimento alla dr.ssa Angelina Falvo residente a Miglierina, in p.za S. Lucia, ed a tutte le strutture interessate; Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze amministrative pubbliche», come modificato con Legge 15/7/2002, n. 145; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lì 20 aprile 2005 Dott. Aldo Lagonia 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 AVVOCATURA REGIONALE DECRETO n. 13272 del 9 agosto 2004 Delibera G.R. n. 1164 del 17 dicembre 2002 – Compensi professionali – Ripartizione primo trimestre 2004. IL DIRIGENTE GENERALE VISTI l’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l’Accordo del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, il quale prevede che «Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578» nonché l’articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l’Accordo del 14 settembre 2000 per il personale dirigenziale del medesimo comparto, di analogo tenore; VISTO il Regolamento di attuazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, adottato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1005 del 4 novembre 2002 ed approvato in via definitiva con Delibera n. 1164 del 17 dicembre 2002 (di seguito: «Regolamento»); 19237 VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale é stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTO l’art. 43 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8; ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002). DECRETA 1) la premessa forma parte integrante del presente Decreto; 2) si approva il resoconto di ripartizione dei compensi professionali per il primo trimestre 2004, composto dai prospetti allegati, di seguito specificati, che formano parte integrante del presente Decreto: — Allegato B1: prospetto notule sede CZ; — Allegato B2: prospetto notule sede RC; — Allegato C: prospetto avvocati partecipanti alla ripartizione; — Allegato D: prospetto determinazione quote astratte; VISTO, in particolare, l’articolo 5 del Regolamento, il quale prevede che: — con Decreto del Dirigente dell’Avvocatura regionale sono determinati, per ogni trimestre, gli importi delle somme da corrispondere ai sensi del Regolamento stesso a titolo di compensi professionali; — con lo stesso decreto il Dirigente dell’Avvocatura regionale provvede, inoltre, alla ripartizione, tra gli avvocati specificati nel citato art. 5, dei compensi professionali relativi a1 trimestre di riferimento; — con Decreto del Dirigente dell’Avvocatura regionale, si dispone, altresì, il pagamento, in favore degli stessi avvocati, delle somme relative ai compensi professionali risultanti dalla suddetta ripartizione; VISTI, inoltre: — il proprio Decreto n. 3796 del 31/3/2003, con cui sono state impartite, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Regolamento, le direttive contenenti i criteri tariffari per la redazione delle notule di quantificazione degli onorari e dei diritti che compongono i compensi professionali;; — il proprio Decreto n. 4862 del 16/4/2003, con cui sono state emanate le ulteriori norme applicative di dettaglio ed inoltre sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, le caratteristiche ed i modelli dei prospetti componenti il resoconto, di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento stesso, da allegare ad ogni singolo Decreto di ripartizione trimestrale dei compensi professionali; — le notule redatte dagli avvocati incaricati e vistate dal Dirigente dell’Avvocatura regionale, ai sensi dei Decreti sopra specificati, nel primo trimestre 2004, che saranno custodite in originale in allegato al presente Decreto; RITENUTO di dover adottare, con il presente atto, il suddetto Decreto di ripartizione per il primo trimestre 2004; — Allegato F1: prospetto quote individuali indirette sede CZ; — Allegato F2: prospetto quote individuali indirette sede RC; — Allegato G2: prospetto quote individuali perequazione indiretta; — Allegato H: prospetto determinazione quote aggiuntive; — Allegato L1: prospetto quote individuali definitive sede CZ; — Allegato L2: prospetto quote individuali definitive sede RC; — Allegato M: prospetto riepiloghi; 3) si approvano, in particolare, il prospetto allegato M, contenente la determinazione della ripartizione dei compensi professionali, per il primo trimestre 2004, e la determinazione delle quote individuali da corrispondere a ciascuno degli avvocati nello stesso prospetto indicati; 4) il fabbisogno di spesa, relativo al primo trimestre 2004, è così determinato: a) a titolo di compensi professionali: c 171.211,77; b) a titolo di ritenute ed oneri a carico dell’Ente ed IRAP: c 55.460,63 (pari al 32,393% di c 171.211,77); — in totale: c 226.672,40 (a+b) da imputare sul capitolo n. 12040404 (U.P.B. 1.2.04.04. – cod. 1.2.04.04.04) dello stato di previsione della spesa; 5) in considerazione degli impegni di spesa già assunti nel corrente esercizio finanziario sul capitolo sopra specificato, attualmente non sussistono risorse disponibili; ragione per cui occorre differire il pagamento delle quote individuali di compensi professionali spettanti a ciascun avvocato, come determinate nel- 19238 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 l’Allegato M, ad un momento successivo, con adozione di apposito decreto, quando sussisterà la copertura finanziaria del fabbisogno di spesa determinato con il presente decreto; 6) la trasmissione dell’Allegato M al Dipartimento Personale, per come previsto dall’articolo 5, comma 3, del Regolamento, finalizzata alla corresponsione dei compensi professionali, avverrà, unitamente alla trasmissione del presente decreto, al momento dell’adozione del successivo decreto che dispone il pagamento di cui al punto che precede. Catanzaro, lì 9 agosto 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 2034 del 24 febbraio 2005 CT n. 539 del 2005 – TAR della Calabria – Catanzaro – Rag. Domenico Commodaro c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Ferrara del foro di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 14 febbraio 2005 il rag. Domenico Commodaro, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Torchia, ha proposto ricorso al TAR della Calabria – Catanzaro – contro la Regione Calabria, nonché contro l’ATERP e i dottori Valentino Torchia, Gianfranco Muraca e Stefano Tinello (controinteressati), al fine di ottenere l’annullamento, previo accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia, della deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 976 del 14 dicembre 2004, del conseguente decreto del Presidente della Regione n. 181 del 28/12/2004, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale, con cui si è proceduto alla nomina dei predetti controinteressati a Revisori dell’ATERP di Catanzaro; CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese dei ricorrenti ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché l’ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati regionali attualmente in servizio che non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato, pendente dinanzi al TAR della Calabria – Catanzaro – proposto dal rag. Domenico Commodaro contro la Regione Calabria ed altri; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppe Ferrara del foro di Catanzaro; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 24 febbraio 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 2276 del 28 febbraio 2005 Tribunale Civile di Reggio Calabria – Ricorso – Stefano Sergio c/Regione Calabria – Surroga dell’avv. Tommaso Giusti con l’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO CHE l’avv. Giuseppe Ferrara del foro di Catanzaro ha già ricevuto mandato professionale per difendere la Regione Calabria in un omologo giudizio dinanzi al TAR della Calabria avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti; PREMESSO che nel procedimento NR. RG 2528/86 promosso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria da Stefano Sergio c/Regione Calabria, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente era stato conferito all’avv. Tommaso Giusti del Settore Legale; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; PRESO ATTO che l’avv. Tommaso Giusti non è più dipendente della Regione Calabria; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; RITENUTO necessario surrogare il precedente difensore suddetto, con l’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 890 del 31/10/ 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo Regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; 19239 CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese delle società appellanti ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché l’ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati regionali attualmente in servizio che non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; RITENUTO, altresì, atteso l’esito favorevole del primo grado di giudizio, di poter confermare anche per il presente giudizio di appello, l’avv. Claudio Larussa quale rappresentante e difensore della Regione Calabria; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa; 1) di ratificare l’attività defensionale svolta dall’avv. Tommaso Giusti nel giudizio sopra indicato; 2) di autorizzare la prosecuzione dell’attività defensionale in favore della Regione Calabria nel giudizio indicato in premessa, e qui da intendersi integralmente riportato, surrogando, a tal fine, il predetto avvocato Tommaso Giusti con l’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – sezione di Reggio Calabria – conferendogli formale incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente regionale; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 28 febbraio 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro – proposto da l’ATE S.r.l. e l’ECOTEAM contro la Regione Calabria; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Claudio Larussa del foro di Catanzaro; DECRETO n. 2479 dell’1 marzo 2005 CT n. 676 del 2000 – Corte di appello di Catanzaro – ATE S.r.l. e ECOTEAM contro Regione Calabria – Giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1295 del 2004 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Claudio Larussa del foro di Catanzaro. di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 1 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 11 febbraio 2005 l’ATE S.r.l. e l’ECOTEAM, rappresentate e difese dagli avvocati Serena Paolini e Bernardo Bordino, hanno convenuto in giudizio la Regione Calabria dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro per l’udienza del 24 aprile 2005 al fine di ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1295 del 21/10/2004 con la quale, in accoglimento dell’opposizione spiegata dalla Regione Calabria, è stato revocato il D.I. n. 228/00 emesso per ingiungere all’Amministrazione regionale il pagamento di somme dovute alle istanti quale corrispettivo per la redazione del «Piano regionale di bonifica delle aree inquinate», giusta convenzione del 3/9/1992; DECRETO n. 2845 del 7 marzo 2005 CT n. 2892/04 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Atto di citazione per chiamata in garanzia – Consorzio di Bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale c/Mustaca Agata + altri nonché Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto di citazione pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 15/10/04 con il quale il Consorzio di 19240 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Ferrato, ha chiesto al Giudice del Tribunale di Locri l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria, per essere manlevato nel procedimento contro Mustaca Agata, Tallarita Stefano, Tallarita Caterina Grazia, Tallarita Giulio e Tallarita Teresa n.q. di eredi del sig. Tallarita Natale Domenico, avente ad oggetto «pagamento di tutti gli importi dovuti per le varie festività ricadenti nel corso dell’anno 1998» citandola per l’udienza del 22/2/05; RITENUTO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio al ricorso che si appalesa infondato in fatto e diritto; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 890 del 31/10/ 2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Giudice del Tribunale di Locri, per resistere alle pretese del Consorzio di Bonifica Versante Calabro Jonico Meridonale; 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Anna Rita Pancallo, in Locri, alla via Tevere, 3; vamente nei confronti della Cooperativa «Oasi Verde» la somma di L. 35.000.000 in seguito alla revoca della agevolazione finanziaria alla stessa concessa da parte della Regione Calabria; CONSIDERATO che l’avv. Simona Provenzano ha rinunciato al predetto incarico e che pertanto di appalesa la necessità di sostituire il suddetto difensore nel giudizio recante il N.R.G. 2177/00 pendente davanti al Tribunale di Catanzaro per resistere alle pretese della convenuta ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale (Dipartimento Presidenza); VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO l’art. 7, co. 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’avv. Simona Provenzano nel giudizio di cui in premessa, davanti al Tribunale di Catanzaro, promosso dalla Regione Calabria nei confronti della Società Cooperativa «Oasi Verde»; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 8 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 7 marzo 2005 DECRETO n. 3007 dell’8 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3004 dell’8 marzo 2005 CT n. 722/2000 – Tribunale civile di Catanzaro – Regione Calabria c/Società Cooperativa Oasi Verde – Determinazione di sostituzione dell’avv. Simona Provenzano e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con delibera della G.R. veniva conferito incarico all’avv. Simona Provenzano al fine di recuperare coatti- CT n. 652/2005 – Tribunale di Crotone – Giudizio promosso c/Regione Calabria da Ierardi Giuseppe – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 24/2/2005, Ierardi Giuseppe, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Tribunale di Crotone, all’udienza del 13/5/2005, affinché l’adito Giudice voglia condannare la Regione Calabria al pagamento di c 4.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la morte n. 31 ovini, causata da lupi nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale (Dipartimento Agricoltura); VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO l’art. 7, co. 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura Regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Crotone, per resistere alle pretese del sig. Ierardi Giuseppe contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocata l’avv. Giovanni Iaconis, del foro di Crotone, con studio in Crotone alla via M. Nicoletta, 49, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. 19241 CHE con ricorso notificato in data 4 agosto 2003 il sig. D’Ettoris Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Previte e Lidia Viapiana, ha proposto ricorso alla Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione lavoro, contro la Regione Calabria affinché venga annullata o riformata la predetta sentenza e, per l’effetto venga condannata la Regione Calabria al risarcimento del danno morale ed esistenziale subito dal D’Ettoris, da liquidarsi in via equitativa come per legge, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’appellante ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R.C. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. D’Ettoris Giuseppe contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 8 marzo 2005 Catanzaro, lì 8 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3008 dell’8 marzo 2005 CT n. 2027/00 – Corte d’Appello di Catanzaro – Sentenza n. 1789/02, emessa dal Tribunale di Crotone – Sezione lavoro – D’Ettoris Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituirsi in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione lavoro – n. 1789/02, il G.L. rigettava la richiesta del sig. D’Ettoris Giuseppe, relativa all’accertamento del danno biologico subito dal ricorrente a seguito di comportamento da mobbing dell’Ente datoriale, compensando le spese fra le parti; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3009 dell’8 marzo 2005 CT n. 2667 del 2004 – Tribunale civile di Roma – Atto di citazione del dr. Francesco Pasqua contro la Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale con domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 22 settembre 2004 il dr. Francesco Pasqua, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Filippo Longo e Sergio Cecilia, ha convenuto in giudizio la Regione Calabria dinanzi al Tribunale Civile di Roma la fine di ottenere la condanna della Regione Calabria al pagamento in favore del dr. Francesco Pasqua della somma di euro 19242 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 28.008,05 oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dal momento di presentazione della relativa notula (24 febbraio 2003) al saldo, quale ultima parte del compenso per aver fatto parte della Commissione di collaudo dei lavori di costruzione del porto di IV classe di Roccella Ionica con l’incarico di Presidente; CHE le motivazione addotte dall’attore non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle Sue pretese ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul BUR del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio indicato, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma proposto dal dr. Francesco Pasqua contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale; — di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Daniela Maurelli, sito in via Lungotevere dei Mellini n. 10 – 00193 Roma, con facoltà di delega in favore della medesima. Catanzaro, lì 8 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CHE, pertanto, appare opportuno integrare l’incarico già conferito al sopraccitato avv. Tortorici, al fine di conferirgli mandato a rappresentare e difendere la Regione Calabria anche relativamente al ricorso per motivi aggiunti de quo; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di integrare il decreto di incarico n. 23718 del 30 dicembre 2004, al fine di conferire mandato all’avv. Giovanni Tortorici del foro di Cosenza, di rappresentare e difendere la Regione Calabria anche relativamente al ricorso per motivi aggiunti al giudizio, pendente dinanzi al TAR della Calabria, n. 1596/2004 proposto contro l’Amministrazione regionale sempre dal dr. Nicola Bisceglie; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 8 marzo 2005 DECRETO n. 3012 dell’8 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 3714 del 2004 – TAR della Calabria – Catanzaro – Dr. Nicola Bisceglie contro Regione Calabria ed altri – Ricorso per motivi aggiunti– Integrazione del DDG 23718 del 30 dicembre 2004. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto n. 23718 del 30 dicembre 2004 veniva conferito mandato professionale all’avv. Giovanni Tortorici di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio contro quest’ultima instaurato dal dr. Nicola Bisceglie dinanzi al TAR della Calabria – Catanzaro; DECRETO n. 3015 dell’8 marzo 2005 CT n. 673 del 2005 – TAR del Lazio – Roma – Associazione Italiana Fisioterapisti c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Bove. IL DIRIGENTE GENERALE CHE il dr. Nicola Bisceglie, rappresentato dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Brunella Candreva, notificava in data 25 febbraio motivi aggiunti al ricorso di cui al punto precedente recante il n. 1596/2004; PREMESSO CHE con atto notificato in data 25 febbraio 2005 l’Associazione Italiana Fisioterapisti, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Andreis e Carlo Mola, ha proposto ri- 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 corso al TAR del Lazio – Roma – contro la Regione Calabria ed altri, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2004 con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore prima dell’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al relativo procedimento; CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese dell’Associazione ricorrente ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché l’ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati regionali attualmente in servizio che non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato, pendente dinanzi al TAR del Lazio – Roma – proposto dall’Associazione Italiana Fisioterapisti contro la Regione Calabria ed altri; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonio Bove del Foro di Cosenza; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 8 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19243 DECRETO n. 3016 dell’8 marzo 2005 CT n. 674 del 2005 – TAR della Calabria – Catanzaro – Dr. Tommaso Mazziotti c/Regione Calabria ed ATERP di Cosenza – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Claudia Fava. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 25 febbraio 2005 il dr. Tommaso Mazziotti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Torchia, ha proposto ricorso al TAR della Calabria – Catanzaro – contro la Regione Calabria, nonché contro l’ATERP di Cosenza ed altri, al fine di ottenere l’annullamento, previo accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto del Presidente della Regione n. 182 del 28/12/2004, con il quale è stato attribuito ai sigg.ri Lino Di Nardo, Domenico Bilotta, Giulio Grandinetti, Eugenio Funari e Angelo Azzarà l’incarico di Revisori dei Conti dell’ATERP di Cosenza, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale, con cui si è proceduto alla nomina dei predetti a Revisori dell’ATERP, ivi compresa la delibera della G.R. n. 1033 del 22/ 12/2004, con il riconoscimento al diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti non corrisposti ed il risarcimento dei danni subiti oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese dei ricorrenti ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché l’ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati regionali attualmente in servizio che non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; CONSIDERATO CHE l’avv. Giuseppe Ferrara del foro di Catanzaro ha già ricevuto mandato professionale per difendere la Regione Calabria in un omologo giudizio dinanzi al TAR della Calabria avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvo- 19244 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 catura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato, pendente dinanzi al TAR della Calabria – Catanzaro – proposto dal dr. Tommaso Mazziotti contro la Regione Calabria ed l’ATERP di Cosenza; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Claudia Fava con studio in Cosenza; — per i motivi sopra evidenziati di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione dell’avv. Aldo Gallo, l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 9 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 8 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3089 del 9 marzo 2005 CT n. 731/1999 – Tribunale di Cosenza – Sez. Stralcio – Greco Giuseppe c/Regione Calabria ed altri – Sostituzione dell’avv. Aldo Gallo con l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale (Dipartimento Sanità). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 1/4/99 il sig. Greco Giuseppe, citava la Regione Calabria ed il Comune di Mendicino al fine di integrare il contraddittorio in un giudizio promosso davanti al Tribunale di Cosenza contro l’ASL n. 9 di Cosenza, chiedendo il pagamento di somme a titolo di indennità per la assunta occupazione d’urgenza di un fondo di sua proprietà sito in agro del Comune di Mendicino; CHE con delibera G.R. n. 1693 del 26/5/99, si è disposta la costituzione della Regione nel predetto giudizio, affidando l’incarico della difesa degli interessi della Regione Calabria all’avv. Aldo Gallo dell’Avvocatura regionale e nominando, altresì, quale procuratore domiciliatario e delegato l’avv. Gabriele Garofalo del Foro di Cosenza; RILEVATO che l’avv. Aldo Gallo non è più in servizio presso l’Avvocatura regionale, essendo stato destinato ad altro incarico; RITENUTO pertanto, di dover procedere alla sostituzione dell’avv. Aldo Gallo con l’avv. Domenico Gullo, professionista attualmente in servizio presso l’Avvocatura regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004, pubbl. sul B.U.R. del 7settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la DECRETO n. 3091 del 9 marzo 2005 CT n. 3338/2004 – Consiglio di Stato – Ricorso in appello avverso ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, proposto da Laboratorio Analisi Cliniche Tossicologiche dr. Domenico Borzì & C. S.a.s. c/Regione Calabria ed Azienda Sanitaria Locale di Paola 1 – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera (Dipartimento della Sanità). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 15/2/2005, il Laboratorio Analisi Cliniche Tossicologiche dr. Domenico Borzì & C. S.a.s. rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Lenoci, ha proposto, davanti al Consiglio di Stato, impugnazioni avverso l’ordinanza del TAR Calabria Catanzaro, n. 729/2004, emesso in data 2/12/2004, nel giudizio promosso avverso la Regione Calabria e l’ASL di Paola 1; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese della parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004, pubbl. sul BUR del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Consiglio di Stato, per resistere alle pretese dell’appellante; 19245 quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giovanni Montera dell’Avvocatura regionale, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Daniela Maurelli del Foro di Roma, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. Catanzaro, lì 9 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, dinanzi al Consiglio di Stato, per resistere alle pretese degli appellanti; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giovanni Montera dell’Avvocatura regionale, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Daniela Maurelli del Foro di Roma, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. Catanzaro, lì 9 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3111 del 9 marzo 2005 CT n. 3136, 3140, 3297 e 3298/2004 – Consiglio di Stato – Separati ricorsi in appello avverso ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, proposti da Salus S.r.l. + 2, Laboratorio di Analisi Cliniche e Radioimmunologiche Altomari S.r.l. + 6, Laboratorio Analisi «Ematologico S.a.s. – dott. Enesto Morrone» di dott.ssa Paola Morrone & C. e Centro Radiologico «Familiari» di F. Ciliberto & C. S.a.s. c/Regione Calabria ed Azienda Sanitaria Locale di Crotone 5 – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera (Dipartimento Sanità). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con separati atti notificati il 15/2/2005, Salus S.r.l. + 2, Laboratorio di Analisi Cliniche e Radioimmunologiche Altomari S.r.l. + 6, Laboratorio Analisi «Ematologico S.a.s. – dott. Ernesto Morrone» di dott.ssa Paola Morrone & C. e Centro Radiologico «Familiari» di F. Ciliberto & C. S.a.s., rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cristina Lenoci, hanno proposto, davanti al Consiglio di Stato, impugnazioni avverso ordinanza del TAR Calabria Catanzaro, rispettivamente nn. 692, 690, 700 e 701/2004, emesse in data 2/12/2004, in giudizi promossi avverso la Regione Calabria e l’ASL di Crotone 5; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese della parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nei predetti giudizi; RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETO n. 3112 del 9 marzo 2005 CT n. 3135, 3137, 3139/2004 – Consiglio di Stato – Separati ricorsi in appello avverso ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, proposti da ASA Associazione Strutture Specialistiche Accreditate + 7, dott.ssa Maria Vittoria Del Console, dott. Roberto Marenda c/Regione Calabria ed Azienda Sanitaria Locale di Cosenza 4 – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giovanni Montera (Dipartimento della Sanità). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con separati atti notificati il 15/2/2005, ASA Associazione Strutture Specialistiche Accreditate + 7, dott.ssa Maria Vittoria Del Console, dott. Roberto Marenda, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cristina Lenoci, hanno proposto, davanti al Consiglio di Stato, impugnazioni avverso ordinanze del TAR Calabria Catanzaro, rispettivamente n. 721/2004, 722/ 2004 e 691/2004, emesse in data 2/12/2004, in giudizi promossi avverso la Regione Calabria e l’ASL di Cosenza 4; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese delle parti ricorrenti ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nei predetti giudizi; RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004, pubbl. sul BUR del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004, pubbl. sul BUR del 7 settembre 2004 – supple- 19246 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 mento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nei ricorsi non appaiono fondate, e che, pertanto, appare necessario costituirsi nei giudizi di cui in premessa per resistere alle pretese dei ricorrenti ed ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; DECRETA EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio anche al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti amministrativi emanati; — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, dinanzi al Consiglio di Stato, per resistere alle pretese degli appellanti; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giovanni Montera dell’Avvocatura regionale, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Daniela Maurelli del Foro di Roma, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; Catanzaro, lì 9 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3113 del 9 marzo 2005 CT nn. 9 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 29 - 30 e 31/2005 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorsi – Centro Diagnostico S. Nilo S.r.l., Lab. An. «I.D.I.M.» S.r.l., Biodiagnostica «d.ssa Milano C.F.», Lab. An. Cli. «dr. Agostino Cosentino», Lab. an. «dr. De Pietro F.», Centro Diagnostico «Syvaris» S.r.l., Lab. an. «Centro Ionico di Diagnostica» S.a.s., Centro Diagn. «Salimbeni-Versace» S.r.l. e Lab. An. «Dr. Salimbeni F. & C.» S.n.c. c/Regione Calabria e A.S.L. n. 3 di Rossano – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo e Enrico Francesco Ventrice dell’Avvocatura regionale (Dipartimento della Sanità). VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004, (pubbl. in BURC del 7/9/04 – suppl. straord. n. 4 al n. 16), con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nei giudizi di cui in premessa, dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro, per resistere alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria; — di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria gli avv.ti Domenico Gullo e Enrico Francesco Ventrice dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 9 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con separati atti notificati rispettivamente in data 4/1/05-5/1/05 e 10/1/05, il Centro Diagnostico S. Nilo S.r.l., il Lab. An. «I.D.I.M.» S.r.l., la Biodiagnostica «d.ssa Milano C.F.», il Lab. An. Cli. «dr. Agostino Cosentino», Lab. an. «dr. De Pietro F.», il Centro Diagnostico «Syvaris» S.r.l., il Lab. an. «Centro Ionico di Diagnostica» S.a.s., il Centro Diagn. «Salimbeni-Versace» S.r.l. e Lab. An. «Dr. Salimbeni F. & C.» S.n.c., hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro, contro la Regione Calabria e l’A.S.L. n. 3 di Rossano, per l’annullamento: 1. della deliberazione dell’ASL n. 3 di Rossano n. 4152 del 25/11/04; 2. della deliberazione dell’ASL n. 3 di Rossano n. 3978 del 3/11/04; 3. di ogni altro atto o fatto regionale ovvero aziendale presupposto, integrativo, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché per l’accertamento e la declaratoria di tutti i ricorrenti all’integrale remunerazione delle prestazioni sanitarie dagli stessi erogati per l’anno 2004 o, in subordine per il riconoscimento e la declaratoria del diritto al risarcimento del danno, ovvero gradatamente, all’indennità ex art. 2041 c.c., il tutto per come integrato e meglio specificato in sede di richieste conclusive; DECRETO n. 3227 dell’11 marzo 2005 CT n. 3723/04 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Vincenzi Gaetano c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 24 dicembre 2004, il sig. Vincenzi Gaetano, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mundo, chiede al Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro di: 1) disapplicare le schede di valutazione relative agli anni 2001 e 2002, dichiararle nulle, illegittime e inefficaci e, per l’effetto, condannare il Responsabile dell’UAZ di Trebisacce dott. Pietro Schifini, in solido con la Regione Calabria, al risarcimento dei danni materiali e morali, quantificabili in c 50.000,00; 2) condannare il Responsabile dell’UAZ di Trebisacce dott. Pietro Schifini, in solido con la Regione Calabria, al risarcimento 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 dei danni da mobbing, sia patrimoniali sia non patrimoniali, nonché quello derivante dalla mancata esplicazione della propria personalità attraverso l’attività lavorativa; 3) con vittoria di spese e competenze di lite; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti, amministrativi e non, emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO l’art. 7 co. 1 della L.R. 2 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni; VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Vincenzi Gaetano contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale, nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Maria Carmela Pupo, con studio di Lauropoli di Cassano alla via Catania n. 7. Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19247 1) voglia l’ill.mo Tribunale adito dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’VIII Q.F. a far data dall’1 agosto 1998 e, per l’effetto, condannare la Regione Calabria al pagamento di tutte le differenze retributive esistenti tra il livello VI e l’VIII, ammontanti alle somme da quantificare a mezzo di CTU, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo; 2) con vittoria spese e competenze legali del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R.C. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Mirarchi Rosa Maria contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale, nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv. Raffaella Boncristiano, con studio in Cosenza alla via Panebianco n. 122. Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3228 dell’11 marzo 2005 CT n. 625/04 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Mirarchi Rosa Maria c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 2 marzo 2004, la sig.ra Mirarchi Rosa Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caputo, chiede all’on.le Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e di discussione, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: DECRETO n. 3129 dell’11 marzo 2005 CTT nn. 0228 - 0226 - 0219 - 0214 - 0223 - 0216 - 0213 0221 del 2005 – Tribunale civile di Castrovillari – Sezione Lavoro e Previdenza – Masuzzo Carmelo c/Regione Calabria; Garofalo Eugenio c/Regione Calabria; Grisolia Alfredo c/Regione Calabria; Sancineto Anna Maria c/Regione Calabria; Viceconte Rosina c/Regione Calabria; Senatore Caterina c/Regione Calabria; Gatto Achille c/Regione Calabria; Guaragna Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avvocato Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. 19248 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 3230 dell’11 marzo 2005 DECRETO n. 3232 dell’11 marzo 2005 CT n. 2482/2004 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Luigi Azzato c/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. CT n. 698/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Bria Giuseppe c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 16/8/2004, Luigi Azzato, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Gentile, chiamava in causa dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro, la Regione Calabria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — previo annullamento e/o disapplicazione dei decreti n. 14/ 2001 e n. 14992/2001, riconoscere il diritto del ricorrente all’inquadramento nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo – VII livello, con reintegra nel livello corrispondente giusta decreto 1565 del 12/4/2000 e con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali per il periodo considerato; — in via subordinata riconoscere il diritto del ricorrente alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte dalla data dell’assunzione; — condannare alle spese e competenze di lite; CHE la prossima udienza è fissata per il 6/5/2005; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese di Luigi Azzato nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato l’1/3/05, Bria Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Naccarato, chiamava in causa dinanzi al Tribunale di Cosenza la Regione Calabria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare che la Regione Calabria è debitrice della somma di c 15.287,97 oltre interessi e rivalutazione da cui va detratta la somma di lire 14.800.000 corrisposta a titolo di acconto; — condannare la Regione Calabria al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di c 56.446,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria; — in subordine accertare la responsabilità della Regione Calabria per violazione dei principi di correttezza e buona fede; — condannare la stessa Regione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e equiparabili a c 56.446,92; — in via ancora subordinata accertare e dichiarare l’ingiustificato arricchimento della Regione Calabria; — condannare alle spese e competenze di lite; CHE la prossima udienza è fissata per il 17/5/2005; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese di Bria Giuseppe nei confronti della Regione Calabria; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Carmelo Bozzo, con studio in Cosenza alla via Montevideo – Pal. Mirabelli, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. 19249 plemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3233 dell’11 marzo 2005 CT n. 699/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Lorenzo Valente c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese di Lorenzo Valente nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Carmelo Bozzo, con studio in Cosenza alla via Montevideo – Pal. Mirabelli, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato l’1/3/05, Lorenzo Valente, rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Naccarato, chiamava in causa dinanzi al Tribunale di Cosenza la Regione Calabria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare che la Regione Calabria è debitrice della somma di c 5.545,57 oltre interessi e rivalutazione da cui va detratta la somma di lire 5.300.000 corrisposta a titolo di acconto; — condannare la Regione Calabria al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di c 41.870,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria; — in subordine accertare la responsabilità della Regione Calabria per violazione dei principi di correttezza e buona fede; — condannare la stessa Regione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e equiparabili a c 41.870,69; — in via ancora subordinata accertare e dichiarare l’ingiustificato arricchimento della Regione Calabria; — condannare alle spese e competenze di lite; DECRETO n. 3234 dell’11 marzo 2005 CT n. 697/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Enzo Musacchio c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato l’1/3/05, Enzo Musacchio, rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Naccarato, chiamava in causa dinanzi al Tribunale di Cosenza la Regione Calabria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare che la Regione Calabria è debitrice della somma di c 11.285,10 oltre interessi e rivalutazione da cui va detratta la somma di lire 10.900.000 corrisposta a titolo di acconto; — condannare la Regione Calabria al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di c 41.773,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria; CHE la prossima udienza è fissata per il 17/5/2005; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – sup- — in subordine accertare la responsabilità della Regione Calabria per violazione dei principi di correttezza e buona fede; — condannare la stessa Regione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e equiparabili a c 41.773,26; — in via ancora subordinata accertare e dichiarare l’ingiustificato arricchimento della Regione Calabria; — condannare alle spese e competenze di lite; CHE la prossima udienza è fissata per il 17/5/2005; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; 19250 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese di Enzo Musacchio nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Carmelo Bozzo, con studio in Cosenza alla via Montevideo – Pal. Mirabelli, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. — in via ancora subordinata accertare e dichiarare l’ingiustificato arricchimento della Regione Calabria; — condannare alle spese e competenze di lite; CHE la prossima udienza è fissata per il 22/6/2005; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; Catanzaro, lì 11 marzo 2005 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3236 dell’11 marzo 2005 CT n. 696/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – Schumann Rosemarie c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese di Schumann Rosemarie nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Carmelo Bozzo, con studio in Cosenza alla via Montevideo – Pal. Mirabelli, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera PREMESSO CHE con atto notificato l’1/3/05, Schumann Rosemarie, rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Naccarato, chiamava in causa dinanzi al Tribunale di Cosenza la Regione Calabria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: DECRETO n. 3237 dell’11 marzo 2005 — accertare e dichiarare che la Regione Calabria è debitrice della somma di c 11.824,73 oltre interessi e rivalutazione da cui va detratta la somma di lire 11.400.000 corrisposta a titolo di acconto; CT n. 695/2005 – Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Ricorso – De Rose Francesco c/Regione Calabria (Formazione Professionale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. — condannare la Regione Calabria al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di c 43.781,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria; IL DIRIGENTE GENERALE — in subordine accertare la responsabilità della Regione Calabria per violazione dei principi di correttezza e buona fede; PREMESSO CHE con atto notificato l’1/3/05, De Rose Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Naccarato, chiamava in causa dinanzi al Tribunale di Cosenza la Regione Calabria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — condannare la stessa Regione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e equiparabili a c 43.781,72; — accertare e dichiarare che la Regione Calabria è debitrice della somma di c 6.464,75 oltre interessi e rivalutazione; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19251 — condannare la Regione Calabria al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di c 27.154,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria; in causa dinanzi al Tribunale di Paola – Sez. Distaccata di Scalea, la Regione Calabria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — in subordine accertare la responsabilità della Regione Calabria per violazione dei principi di correttezza e buona fede; — condannare la Regione Calabria al pagamento della somma di c 38.356,94 a titolo di risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione monetaria; — condannare la stessa Regione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e equiparabili a c 27.154,94; — in via ancora subordinata accertare e dichiarare l’ingiustificato arricchimento della Regione Calabria; — condannare alle spese e competenze di lite; CHE la prossima udienza è fissata per il 17/5/2005; — condannare alle spese e competenze di lite; CHE la prossima udienza è fissata per il 17/5/2005; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese di De Rose Francesco nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Carmelo Bozzo, con studio in Cosenza alla via Montevideo – Pal. Mirabelli, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. VISTO la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola – Sez. Distaccata di Scalea per resistere alle pretese di Antonietta Valiante nei confronti della Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Antonella Perrotta, in Paola alla via Giacontesi n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3239 dell’11 marzo 2005 CT n. 701/05 – Tribunale di Paola – Sez. Distaccata di Scalea – Atto di citazione Antonietta Valiante c/Regione Calabria (Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3241 dell’11 marzo 2005 CT n. 1347 del 1998 – TAR della Calabria – Catanzaro – Comune di Cetraro contro Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Sostituzione dell’avv. Salvatore Sangiovanni con l’avv. Domenico Settino. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato l’1/3/05, Antonietta Valiante, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Tenuta, chiamava PREMESSO CHE è pendente dinanzi al TAR della Calabria – Catanzaro – il ricorso recante il n. 1645 del 1998 proposto dal 19252 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Comune di Cetraro contro la Regione Calabria nel quale l’Amministrazione regionale è rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Sangiovanni, giusto decreto di incarico n. 480 del 12/2/ 2001; CHE il predetto avvocato con nota datata 23 febbraio 2005, pervenuta in pari data, ha rinunciato, per ragioni di ordine personale al mandato professionale conferitogli; CHE, pertanto, appare necessario provvedere alla sostituzione dell’avv. Sangiovanni al fine di assicurare la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CHE RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché l’ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio che non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di sostituire l’avv. Salvatore Sangiovanni con l’avv. Domenico Settino al fine di assicurare la difesa e rappresentanza in giudizio degli interessi della Regione Calabria nel giudizio, tutt’ora pendente, dinanzi al TAR della Calabria – Catanzaro – recante il n. 1645/98 proposto dal Comune di Cetraro; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 11 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3335 del 14 marzo 2005 Delibera G.R. n. 1164 del 17 dicembre 2002 – Compensi professionali – Corresponsione saldo quarto trimestre 2003. IL DIRIGENTE GENERALE VISTI l’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l’Accordo del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, il quale prevede che «Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578» nonché l’articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l’Accordo del 14 settembre 2000 per il personale dirigenziale del medesimo comparto, di analogo tenore; VISTO il Regolamento di attuazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, adottato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1005 del 4 novembre 2002 ed approvato in via definitiva con Delibera n. 1164 del 17 dicembre 2002 (di seguito: «Regolamento»); VISTO, in particolare, l’articolo 5 del Regolamento, il quale prevede che: — con Decreto del Dirigente dell’Avvocatura regionale sono determinati, per ogni trimestre, gli importi delle somme da corrispondere ai sensi del Regolamento stesso a titolo di compensi professionali; — con lo stesso decreto il Dirigente dell’Avvocatura regionale provvede, inoltre, alla ripartizione, tra gli avvocati specificati nel citato art. 5, dei compensi professionali relativi a1 trimestre di riferimento; — con Decreto del Dirigente dell’Avvocatura regionale, si dispone, altresì, il pagamento, in favore degli stessi avvocati, delle somme relative ai compensi professionali risultanti dalla suddetta ripartizione; VISTI, inoltre: — il proprio Decreto n. 3796 del 31/3/2003, con cui sono state impartite, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Regolamento, le direttive contenenti i criteri tariffari per la redazione delle notule di quantificazione degli onorari e dei diritti che compongono i compensi professionali;; — il proprio Decreto n. 4862 del 16/4/2003, con cui sono state emanate le ulteriori norme applicative di dettaglio ed inoltre sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, le caratteristiche ed i modelli dei prospetti componenti il resoconto, di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento stesso, da allegare ad ogni singolo Decreto di ripartizione trimestrale dei compensi professionali; — le notule redatte dagli avvocati incaricati e vistate dal Dirigente dell’Avvocatura regionale, ai sensi dei Decreti sopra specificati, nel quarto trimestre 2003; — il proprio precedente decreto n. 10345 del 2/7/2004, con il quale è stata approvata la ripartizione dei compensi professionali relativi al quarto trimestre 2003 e, in considerazione della non sufficiente disponibilità di fondi, è stata disposta la corresponsione di un acconto proporzionale alla disponibilità di risorse finanziarie, demandando ad un momento successivo il pagamento delle differenze residue; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO, altresì il proprio precedente decreto n. 23831 del 31/ 12/2004, con il quale, a rettifica del suddetto precedente decreto del 2/7/2004, sono stati approvati il nuovo prospetto allegato, che sostituisce il corrispondente allegato di cui al decreto per ultimo specificato, nonché il prospetto M-ter, con il quale si determina il conguaglio scaturente dalla rettifica di cui al nuovo allegato M e, altresì, la «Differenza residua rettificata», ad oggi non ancora corrisposta, scaturente dall’applicazione del detto conguaglio alla precedente «Differenza residua»; CONSIDERATO che, successivamente, è stato approvato il bilancio della Regione Calabria e, pertanto, è sopravvenuta la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla corresponsione del suddetto saldo; RITENUTO di dover disporre, con il presente atto, il pagamento del saldo relativo ai compensi professionali per il quarto trimestre 2003; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n.7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura Regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTO l’art. 43 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8; ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002); DECRETA 1) la premessa forma parte integrante del presente Decreto; 2) si richiama il prospetto M-ter (IV trimestre 2003 – differenza rettificata) già approvato con il proprio precedente Decreto n. 23831 del 31/12/2004 e ad esso allegato; 3) si dispone, pertanto, il pagamento – a saldo degli importi spettanti per il quarto trimestre 2003 – in favore di ciascuno degli avvocati indicati nell’allegato M-ter di cui sopra, delle somme come rispettivamente quantificate nel medesimo prospetto nella colonna relativa alla «Differenza residua rettificata» delle quote individuali di compensi professionali da corrispondere in relazione a ciascuno degli avvocati suddetti; 4) sono, conseguentemente, assunti i seguenti impegni di spesa come risultante dal suddetto prospetto M-ter: a) a titolo di compensi professionali: c 74.834,45; b) a titolo di ritenute ed oneri a carico dell’Ente ed IRAP: c 24.695,37 (pari al 33% di c 74.834,45). La spesa complessiva impegnata in forza del presente Decreto è, pertanto, così determinata: c 99.529,82 (a+b) da imputare sul capitolo n. 12040404 (U.P.B. 1.2.04.04. – cod. 1.2.04.04.04) dello stato di previsione della spesa; 5) ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento, il presente Decreto di erogazione a saldo dei compensi professionali sarà trasmesso al Dipartimento del Personale, unitamente al precedente Decreto n. 23831 del 31/12/2004, con cui è stato approvato l’allegato M-ter, affinché detto Dipartimento provveda agli adempimenti finalizzati al pagamento dei compensi professionali indicati (al lordo di oneri e ritenute a carico del lavoratore ed al netto di oneri ed IRAP a carico dell’Ente) nel predetto allegato M-ter nella colonna relativa alla «Differenza residua rettificata» delle quote individuali di compensi professionali da corrispondere a saldo, con le modalità ed i tempi previsti nella succitata disposizione del Regolamento. Catanzaro, lì 14 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19253 DECRETO n. 3347 del 14 marzo 2005 Richiesta impegno di spesa di c 262.500,00 sul Capitolo di bilancio 1002114 anno 2005. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che dalle indicazioni contenute nel bilancio 2005 il capitolo di spesa 1002114 rimborso ai dipendenti e amministratori regionali relativi ai giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti dei medesimi in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi costituzionali conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità (art. 2 comma 4 e 5 L.R. 22/9/1998 n. 10) non è più nella rubrica del personale ma nella UPB relativa alle spese legali di competenza di questa Avvocatura; CONSIDERATO che nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2005 sul citato capitolo n. 1002114 è stata stanziata la somma di c 350.000,00; CHE nel suddetto capitolo ad oggi non sono stati assunti impegni per complessivi c 87.500.00; CHE occorre procedere al pagamento del rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti regionali o amministratori, previa acquisizione del relativo parere di congruità per cui si rende necessario impegnare la residua somma pari ad un importo di c 262.500,00 sul competente capitolo 1002114 anno 2005; CHE i pagamenti in favore di ciascun beneficiario avverrà tramite successivo decreto di liquidazione; RITENUTO doversi provvedere, per la causale in narrativa, all’impegno di spesa di c 262.500,00 sul capitolo di Bilancio 1002114 (1.2.04.04.03) della U.P.B. 1.2.04.04 anno 2005; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e- di controllo da quella gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/4/ 2002; DECRETA — di impegnare la residua somma pari ad c 262.500,00 sul capitolo del bilancio regionale 1002114 (1.2.04.04.03) della U.P.B. 1.2.04.04 anno 2005; — di provvedere con successivi provvedimenti al pagamento del rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti regionali o amministratori che ne fanno esplicita richiesta previa acquisizione della relativa documentazione. Catanzaro, lì 14 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19254 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 3366 del 14 marzo 2005 CT n. 392/05 – Determinazione di proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Paola – Autolinee Nepita S.a.s. e nomina di un difensore (Settore Trasporti) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto ingiuntivo n. 12/05 emesso dal Tribunale di Paola e notificato alla Regione Calabria in data 31/ 1/2005, ad istanza della Autolinee Nepita S.a.s., si ingiungeva alla Regione Calabria il pagamento della somma di c 24.832,63 a titolo di interessi e rivalutazione sulle somme corrisposte per contributi sul servizio di trasporto pubblico locale; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di proporre opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Paola avverso il decreto ingiuntivo di cui in premessa; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale nonché suo domiciliatario l’avv. Nicola Gaetano del Foro di Paola. Catanzaro, lì 14 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera ricorso proposto da Centro Formazione Vibonese, per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 19167 del 17 novembre 2004 emesso dal Dirigente del dipartimento Formazione professionale della Regione Calabria pubblicato sul BUR Suppl. straordinario n. 2 del 3 dicembre 2004 al BURC n. 22 dell’1 dicembre 2004, di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva del «Bando Multimisura POR Calabria annualità 2002/2003 – Progetti attuativi dei Piani Provinciali di Formazione Professionale ex L.R. n. 18/1985 – Azioni 3.2C, 3.3.C, 3.4C, 3.13C, a seguito dell’esame dei ricorsi al decreto del dirigente generale n. 12.502 del 30 luglio 2004»; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, degli atti espressamente indicati in ricorso; CHE il ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta Ordinanza del TAR Calabria – Sez. Catanzaro; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel relativo giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R.C. del 7/9/2004 – suppl. straord. n. 4 al n. 16 dell’1/9/2004, con la quale l’Esecutivo regionale a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati la costituzione della Regione Calabria nel giudizio d’appello proposto da Centro Formazione Vibonese innanzi il Consiglio di Stato, avverso l’ordinanza n. 18/2005 del TAR Calabria – Sez. Catanzaro; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale e di eleggere domicilio in Roma, presso lo studio dell’avv. Daniela Maurelli alla quale potranno essere delegati gli atti processuali da compiersi in Roma. Catanzaro, lì 14 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3431 del 14 marzo 2005 CT n. 3578/04 – Ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato proposto da Centro Formazione Vibonese avverso l’Ordinanza n. 18/2005 del TAR Calabria – Sez. Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore nella persona dell’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna. CT n. 717/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. di Cinquefrondi – Ricorso per accertamento tecnico preventivo – Chiamata in causa – «Promi di Pronestì Michele S.a.s.» c/Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno nonché Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ordinanza n. 18/2005 il TAR Calabria – Sez. Catanzaro ha respinto l’istanza cautelare formulata nel VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 1/3/2005 con il quale la «Promi di Pronestì Mi- DECRETO n. 3368 del 14 marzo 2005 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 chele S.a.s.» in persona dei soci accomandatari, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalba Sciarrone Milicia, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sez. di Cinquefrondi – contro il Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno, al fine di ottenere l’accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi, sulla descrizione dei danni nonché sulla causa degli stessi; PRESO ATTO che, all’udienza del 23/2/2005 il Giudice del Tribunale di Palmi – Sez. di Cinquefrondi, ha autorizzato la chiamata in causa della Regione Calabria nel medesimo procedimento fissando l’udienza per il 9/3/2005; RILEVATO che è necessario costituirsi in giudizio per eccepire l’incompetenza per materia del Giudice adito, il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, e, comunque, la infondatezza in fatto e diritto della pretesa di controparte; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria , conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 890 del 31/10/ 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura Regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive. DECRETA 1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi – Sez. di Cinquefrondi, per resistere al ricorso promosso dalla Promi di Pronestì Michele S.a.s.; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Michele Ferraro, in Taurianova (RC) alla via S.G. dei Rossi, n. 97 – con i poteri di cui al punto B) 2 All. B DDG n. 620/04; — di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 14 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19255 DECRETO n. 3437 del 14 marzo 2005 CT n. 547/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Cicala Giuseppe c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETO n. 3683 del 17 marzo 2005 CT n. 243 del 2000 – Vincenzo Ragusa contro Regione Calabria – Atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 6 del 2004 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avvocati Natale Ferraiuolo del libero foro ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE il sig. Vincenzo Ragusa, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Gallo, ha notificato in data 16 febbraio 2005 al procuratore costituito per la Regione Calabria avv. Natale Ferraiuolo – unitamente all’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale – atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 6/04 resa in data 4/12/2003 e depositata in data 7/1/2004 al fine di ottenerne la riforma citando all’uopo l’Amministrazione regionale per l’udienza del 30 maggio 2005; CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese del sig. Vincenzo Ragusa ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché l’ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio che non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; RITENUTO, altresì, di confermare, visto l’esito favorevole del primo grado di giudizio, l’avv. Natale Ferraiuolo quale difensore della Regione Calabria anche nel presente grado di appello, unitamente all’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; 19256 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; CONSIDERATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio, poiché il ricorso appare infondato; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Iolanda Mauro e Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato pendente dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro vertente tra il sig. Vincenzo Ragusa e la Regione Calabria; di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, con poteri anche disgiunti, gli avvocati Natale Ferraiuolo del libero foro ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura Regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 890 del 31/10/ 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura Regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della regione in materia di liti attive e passive; DECRETA DECRETO n. 3687 del 17 marzo 2005 CT n. 4039/03 – Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma ï Ricorso in riassunzione – Comune di Villa S. Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Iolanda Mauro e Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 7/3/ 2005 con il quale il Comune di Villa S. Giovanni, in persona del sindaco p. t. dott. Rocco Cassone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Luca De Lucia, Attilio Cotroneo e Giuseppina Caminiti, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, contro la Regione Calabria ed altri, per l’annullamento: 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR del Lazio – Roma, per resistere alle pretese del Comune di Villa S. Giovanni; 2) di nominare a tal fine procuratori e difensori della Regione Calabria, unitamente e disgiuntamente, gli avv.ti Iolanda Mauro e Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell’avv. Daniela Maurelli, via Lungotevere dei Mellini n. 10, ai sensi del D.D.G. n. 620 del 26 gennaio 2004 punto B2 All. B; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 1) del provvedimento del CIPE con il quale è stato approvato il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto»; 2) della proposta di parere di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto preliminare di «Ponte sullo Stretto di Messina»; 3) dei pareri resi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in relazione all’impatto ambientale e al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 29/7/03; 4) dei pareri e delle intese resi dalla Regione Calabria in ordine all’approvazione e localizzazione del predetto progetto preliminare, nonché della relazione istruttoria del 28/7/03 sulla predetta localizzazione; della delibera del CIPE del 21/12/01; 5) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli precedentemente indicati; DECRETO n. 3688 del 17 marzo 2005 CT n. 566/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – D.I. n. 128/05 – Araniti Angela c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il decreto ingiuntivo n. 128/05, pervenuto agli atti dell’Avvocatura regionale in data 16/2/05, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, ha ingiunto alla Regione Calabria, il pagamento in favore dell’istante sig.ra Araniti Angela, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Milasi, della somma di c 2.913,02 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19257 oltre interessi successivi maturandi fino all’effettivo soddisfo, nonché le spese e le competenze di giudizio a titolo di indennità in quanto colona del fondo espropriato alla ditta Comi Emilia; stata archiviata la sua domanda volta ad ottenere gli aiuti previsti dal regolamento CE 1257/99 PSR 2000-2006 Misura F Agroambientale»; CONSIDERATO che emerge l’opportunità di proporre opposizione poiché, prima facie, la pretesa azionata con il D.I. appare infondata anche per l’intervenuta prescrizione; CONSIDERATO che appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese della ricorrente al fine di tutelare gli interessi della Regione; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA 1) di proporre opposizione al D.I. n. 128/05 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, relativo alla causa della sig.ra Araniti Angela c/Regione Calabria; 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale a norma dell’art. 10, della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio proposto dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, al fine di resistere alle pretese della ricorrente contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3706 del 17 marzo 2005 DECRETO n. 3699 del 17 marzo 2005 CT n. 195/05 – Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro – Apa Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che con atto notificato il 12/11/2004 il sig. Apa Giuseppe proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, al fine di ottenere l’annullamento «del provvedimento con cui il Dirigente del Servizio Programma Sviluppo Rurale della Regione Calabria, con lettera raccomandata portante la data del 6/8/2004 e spedita il 24/8/2004, comunicava al ricorrente che era CT n. 726/05 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Acri – Antonio Pettinato c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato il 3/3/05, Antonio Pettinato, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo De Bernardo ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Acri la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprietà a seguito del sinistro occorsogli in data 1/1/04, con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.; 19258 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CHE il fissando la comparizione delle parti per l’udienza del 20/4/2005; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell’amministrazione Regionale ai fatti per cui è causa per difetto di legittimazione passiva e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale a norma dell’art. 10, della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Acri per resistere alle pretese di Antonio Pettinato contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Andrea Barone, in Bisignano (CS) alla via Mastro D’Alfio n. 14, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera corso e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti da animali di sua proprietà a causa di un attacco di lupi; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CHE l’udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 4/5/05; EVIDENZIATO, quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento ordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale a norma dell’art. 10 della citata Legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Domenico Scigliano contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Maria Iaquinta, con studio in San Giovanni in Fiore (CS) alla via Bovio n. 16 – scala B, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3708 del 17 marzo 2005 CT n. 830/2005 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Domenico Scigliano c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 3709 del 17 marzo 2005 CT n. 829/2005 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Giovanni Barberio c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 9/3/05, Domenico Scigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento della somma di c 550,00 oltre interessi legali dalla data dell’oc- IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 9/3/05, Giovanni Barberio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 della somma di c 320,00 oltre interessi legali dalla data dell’occorso e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti da animali di sua proprietà a causa di un attacco di lupi; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CHE l’udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 6/5/05; EVIDENZIATO, quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale a norma dell’art. 10 della citata Legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Giovanni Barberio contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Maria Iaquinta, con studio in San Giovanni in Fiore (CS) alla via Bovio n. 16 – scala B, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19259 legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento della somma di c 752,68 oltre interessi legali dalla data dell’occorso e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti da animali di sua proprietà a causa di un attacco di lupi; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CHE l’udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 27/4/05; EVIDENZIATO, quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale a norma dell’art. 10 della citata Legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Giulio Sacchetta contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Maria Iaquinta, con studio in San Giovanni in Fiore (CS) alla via Bovio n. 16 – scala B, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lì 17 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 3711 del 17 marzo 2005 CT n. 773/2005 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Giulio Sacchetta c/Regione Calabria (Dip. Agricoltura e Foreste) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 4/3/05, Giulio Sacchetta, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore la Regione Calabria in persona del suo DECRETO n. 4062 del 22 marzo 2005 CT n. 784/05 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Iozzo Francesco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. 19260 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4063 del 22 marzo 2005 CT n. 788/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sofo Caterina c/Ministero dell’Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETO n. 4069 del 22 marzo 2005 CT n. 789/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Belcastro Maria Vincenza c/Ministero dell’Economia e Finanze, Commissione Medica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETA 1) di proporre formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo n. 58/05 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in favore dell’avv. Francesco Comi; 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 22 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4078 del 22 marzo 2005 DECRETO n. 4070 del 22 marzo 2005 CT n. 433/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – D.I. n. 58/05 – Comi Francesco c/Regione Calabria (Dipartimento Formazione Professionale) – Determinazione di opposizione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. CT n. 790/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Avati Antonina c/Ministero dell’Economia e Finanze, Commissione Medica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il decreto ingiuntivo n. 58/05 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 24/1/05 e pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale il 4/2/05 con il quale è stata attribuita all’avv. Francesco Comi nella qualità di procuratore e difensore di sé medesimo la somma di c 4.797,87 oltre interessi legali e spese di giudizio, quale onorario professionale nella vertenza del dipendente Nicoletti Anna c/CIAPI; CONSIDERATO che emerge l’opportunità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo perché si appalesa infondato in fatto e in diritto; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETO n. 4431 del 30 marzo 2005 CT n. 1923 del 2000 – Sentenza n. 3309/04 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lav. emessa nella controversia n. 4440/00 vertente tra la Regione Calabria e il sig. Stefano Calabretta – Determinazione di proporre appello e nomina di difensore – Conferimento incarico all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con sentenza n. 3309/04 il Tribunale di Cosenza, Sez. Lav. definitivamente pronunciando nella controversia n. 4440/00 vertente tra la Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, e il sig. Stefano Calabretta dichiarava inammissibile l’opposizione della Regione Calabria, confermando, per l’effetto, il D.I. n. 1428 del 2002; CHE le motivazioni addotte nella sopraccitata decisione appaiono del tutto infondate e che, pertanto, appare necessario proporne appello al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di proporre appello avverso la sentenza n. 3309/04 del Tribunale di Cosenza, Sez. lav. emessa nella controversia n. 4440/00 vertente tra la Regione Calabria e il sig. Stefano Calabretta; Di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro. Catanzaro, lì 30 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4435 del 30 marzo 2005 CT n. 3731/04 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Pesce Leonardo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4450 del 30 marzo 2005 CT n. 521 del 1991 – EDIN, Ente Nazionale Diffusione ed Incremento della Nautica, contro Regione Calabria – Atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 439 del 2004 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Stefania Bianco. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE la EDIN, Ente Nazionale Diffusione ed Incremento della Nautica, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Consarino, ha notificato in data 3 marzo 2005 presso l’Avvocatura regionale l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 439/04 resa in data 23 gennaio 2004 e depositata in data 19/4/2004, al fine di ottenerne la riforma, citando all’uopo l’Amministrazione regionale per l’udienza del 23 maggio 2005; CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese della EDIN, Ente Nazionale Diffusione ed Incremento della Nautica, ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; 19261 VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato, pendente dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro vertente tra la EDIN, Ente Nazionale Diffusione ed Incremento della Nautica e la Regione Calabria; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Stefania Bianco del foro di Cosenza; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 30 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4467 del 30 marzo 2005 CT n. 628/05 – Ricorsi al TAR CZ – Genco Tours/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore (Trasporti) – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo. IL DIRIGENTE GENERALE RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, nonché l’ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio che non consente, allo stato, ulteriori appesantimenti; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 21 febbraio 2005, la Ditta Franco Genco Tours, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso al TAR di CZ, contro la Regione Calabria affinché l’adito Tribunale voglia annullare il DDG 209/04; 19262 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18/04, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale, e, in particolare il co. 5 introdotto dall’art. 10, co. 1, della L.R. 11 agosto 2004 n. 18; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA, altresì, la delibera G.R. n. 565 del 26/8/04, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento ordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con cui l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10, co. 5, della citata L.R. n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA VISTA la delibera G.R. n. 87/03; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/01; VISTA altresì, la delibera G.R. n. 565 del 26/8/04, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR CZ per resistere alle pretese della ricorrente contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale. per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, instaurato davanti al Consiglio di Stato, per resistere alle pretese delle ricorrenti Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e ditta Guarnieri Giovanni contro la Regione Calabria e per la conferma dell’ordinanza impugnata; — di assegnare, a tal fine, l’incarico quale difensore della Regione Calabria l’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale, nonché di indicare quale domiciliatario in Roma, l’avv. Daniela Maurelli, con studio in via Lungotevere dei Mellini n. 10, 00193 Roma, con elezione di domicilio presso detto studio. Catanzaro, lì 30 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lì 30 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4501 del 30 marzo 2005 CT n. 778/05 – Ricorsi al TAR CZ – Pizzuti Costruzioni/ Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore (Ambiente) – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo. DECRETO n. 4500 del 30 marzo 2005 CT n. 3745/04 – Ricorsi al Consiglio di Stato – Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 25/2/2005 Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato contro la Regione Calabria ed altri, appellando l’ordinanza del TAR Calabria Catanzaro, n. 19/ 2005, con la quale lo stesso ha rigettato l’istanza proposta in primo grado da dette Società ricorrenti; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso ritualmente notificato, la Società Pizzuti Costruzioni Generali S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso al TAR di CZ, anche contro la Regione Calabria affinché l’adito Tribunale voglia annullare il parere reso dalla Soprintendenza della Calabria; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18/04, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Trasporti) a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i suddetti provvedimenti amministrativi emanati; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la delibera G.R. n. 87/03; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/01; VISTA altresì, la delibera G.R. n. 565 del 26/8/04, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR CZ per resistere alle pretese della ricorrente contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale. 19263 gato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR di Catanzaro, per resistere alle pretese di Cosentini Stefania contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 30 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lì 30 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4506 del 30 marzo 2005 CT n. 846/2005 – Ricorsi al TAR – Catanzaro – Cosentini Stefania c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 11 marzo 2005 la dott.ssa Cosentini Stefania, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Pugliese ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria, l’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza e la dott.ssa Donatella Piro affinché l’adito Tribunale dichiarasse l’annullamento, previa sospensiva della graduatoria dell’anno 2005 relativa alla branca di Fisiatria, approvata con deliberazione del Comitato Zonale dei Medici Specialisti Ambulatoriali (c/o ASL n. 4 di Cosenza) e pubblicata sul BUR della Regione Calabria del 15/1/2005; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7/9/2004 suppl. straord. n. 4 al n. 16 dell’1/9/2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha dele- DECRETO n. 4510 del 30 marzo 2005 CT n. 2628/2004 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Cardamone Domenico Attilio c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 20/9/2004, il sig. Cardamone Domenico Attilio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti, ha citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di c 438,00 oltre interessi a titolo di risarcimento danni derivanti dall’uccisione di n. 1 bovino del proprio allevamento ad opera di lupi; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. 7/96 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; 19264 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETA DECRETO n. 4534 del 30 marzo 2005 — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del sig. Cardamone Domenico Attilio contro la Regione Calabria; CT n. 48/05 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Carrozzino Nicola c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale, nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza. DECRETO n. 4693 del 31 marzo 2005 Catanzaro, lì 30 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4525 del 30 marzo 2005 CT n. 181/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Lo Prete Teresa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4527 del 30 marzo 2005 CT n. 3481/04 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Di Franco Luigi Salvatore c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. CT n. 6/02 – Corte di appello di Catanzaro – Sez. lavoro I.N.P.S. c/Regione Calabria e Garieri Giuseppina + altri – Determinazione di costituzione in giudizio – Conferimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 3/3/2005, l’I.N.P.S. ha proposto ricorso alla Corte di appello di Catanzaro, Sez. lavoro, contro la Regione Calabria, appellando la sentenza n. 2119/03 del Tribunale di Catanzaro – sez. lav.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Obiettivi Strategici) a costituirsi nel giudizio per resistere all’impugnazione; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale, e in particolare il co. 5, introdotto dall’art. 10, co 1, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETO n. 4531 del 30 marzo 2005 CT n. 172/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Gatto Angela c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4532 del 30 marzo 2005 CT n. 381/05 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Civale Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì, la delibera G.R. n. 565 del 26/8/2004, con cui l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10, co. 5, della citata L.R. n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte di Appello di Catanzaro sez. lavoro, per resistere all’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. contro la Regione Calabria; — di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difensore della Regione Calabria all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4533 del 30 marzo 2005 CT n. 47/05 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Vilardi Michele c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 31 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4694 del 31 marzo 2005 CT nn. 685 - 686 - 687/2005 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorsi – Centro Diagnostico Sybaris S.r.l., Laboratorio analisi Caliò S.a.s. e Biodiagnostica dott.ssa Carmela Floriana Milano c/Regione Calabria e A.S.L. n. 3 di Rossano – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo e Enrico Francesco Ventrice dell’Avvocatura regionale (Dipartimento Sanità). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con separati atti, notificati in data 28/2/05, Centro Diagnostico «Sybaris» S.r.l., il Laboratorio Analisi «Caliò» S.a.s., Biodiagnostica della dott.ssa Carmela Floriana Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Lenoci hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro contro la Regione Calabria e l’A.S.L. n. 3 di Rossano, per l’annullamento: «del provvedimento a firma del Direttore Generale dell’ASL Rossano 3 prot. n. 2085 del 14/1/2005, pervenuto in data successiva, ad oggetto; «Erogazione prestazioni specialistiche ambulatoriali anno 2005 – Comunicazione»; – e di ogni atto al predetto connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse: 1) la nota regionale, non conosciuta, prot. n. 27616 del 23/ 11/2004, ad oggetto: «Deliberazione n. 3428 del 26/7/2004»; 2) la deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 4152 del 25/11/2004 ad oggetto «Revoca delibera n. 3428 del 26 luglio 2004», pervenuta il successivo 1/12/2004; 3) la deliberazione di G, R. n. 850 del 15/11/2004, recante: «Determinazioni per l’ulteriore fabbisogno ed il definitivo finanziamento dei piani attuativi e dei bilanci economico – preventivi 2004 – nonché ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4 , comma 33, della Legge 24/12/2003, n. 350»; 4) la deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 3978 del 3/11/2004, recante: «Recepimento accordi e contratti strutture pubbliche e private accreditate – Attività specialistica ambulatoriale – riabilitativa – socio sanitaria residenziale – anno 2004»; 5) la deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 3388 del 20/7/2004 ad oggetto: «integrazione delibera n. 2954 del 12/7/ 2004 – Piani annuale preventivo delle attività specialistiche ambulatoriali anno 2004»; 6) la deliberazione, non conosciuta, di G.R. n. 487 del 17/7/ 2004 di approvazione della deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 2918 dell’1/7/2004; 19265 11) la deliberazione di G.R. n. 362 dell’1/6/2004, recante; «indirizzi per la definizione dei rapporti giuridico-economici, per l’anno 2004, tra le aziende Sanitarie Calabresi ed i soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale – Legge regionale 29/12/03 n. 30 e Legge regionale 19/3/04 n. 11. Approvazione schema di Accordo/Contratto di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 s.m.a.»; 12) la deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 1455 del 28/5/2004, non conosciuta; 13) la Deliberazione di G.R. n. 157 del 23/3/2004, ad oggetto «Indirizzi per la predisposizione del piano di attività aziendale e del bilancio economico preventivo per l’anno 2004, per l’avvio del processo di budgeting e per la valutazione della dirigenza del S.S.R.»; 14) la nota dell’Assessorato Sanità regionale prot. n. 20244 del 16/12/2003, non conosciuta; 15) la deliberazione di G.R. n. 1043 del 16/12/2003, non conosciuta, concernente «Prime direttive per la formulazione del bilancio economico preventivo 2004 ed assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie»; 16) le deliberazioni di G.R. n. 9 del 14/1/2003 e n. 883 del 17/11/2003, non conosciute, di riorganizzazione e sviluppo del S.S.R. e delle attività delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere; 17) la deliberazione di G.R. n. 1151 del 6/12/2002, non conosciuta; 18) la deliberazione di G.R. n. 963 del 21/10/2002, non conosciuta; 19) la deliberazione di G.R. n. 593 del 18/7/2002, non conosciuta; 20) la deliberazione di G.R. n. 747 del 6/8/2002, non conosciuta, recante: «delibera Legislativa n. 153 del 4/7/2002 avente ad oggetto: «Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore sanità» –provvedimento conseguenti»; 21) la deliberazione di G.R. n. 442 del 21/5/2002, non conosciuta; 22) la deliberazione di G.R. n. 233 del 19/3/2002, non conosciuta»; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nei ricorsi non appaiono fondate, e che, pertanto, appare necessario costituirsi nei giudizi di cui in premessa per resistere alle pretese dei ricorrenti ed ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; 7) la deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 2954 del 12/7/2004, recante: «Piano annuale preventivo delle attività specialistiche ambulatoriali – anno 2004»; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi in giudizio anche al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti amministrativi emanati; 8) la deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 2918 dell’1/7/2004 ad oggetto: «Approvazione piano attività aziendale e bilancio economico preventivo anno 2004»; VISTO l’art. 10 della L.R. n.7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura Regionale; 9) la nota della Regione Calabria, Dipartimento Sanità 13112 del 29/6/2004, non conosciuta; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 10) la deliberazione di D.G. dell’ASL Rossano 3 n. 2191 del 16/6/2004, non conosciuta; VISTO la Delibera della G. R. n. 890 del 31 ottobre 2001; 19266 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004 (pubbl. in B.U.R.C. del 7/9/4, Suppl. Straord. n. 4 al n. 16), con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati la costituzione della Regione Calabria nei giudizi di cui in premessa, dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro, per resistere alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria; — di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria gli avv.ti Domenico Gullo e Enrico Francesco Ventrice dell’Avvocatura regionale. DECRETA per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza, per resistere alle pretese di Ponterio Pietro e Grandinetti Ugo contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale e suo domiciliatario l’avv. Marcello Spizzirri del Foro di Cosenza. Catanzaro, lì 31 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lì 31 marzo 2005 DECRETO n. 4697 del 31 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4696 del 31 marzo 2005 CT n. 125/05 – Tribunale di Cosenza – Ricorso proposto da Ponterio Pietro e Grandinetti Ugo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Ambiente) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 14/1/05, Ponterio Pietro e Grandinetti Ugo con l’avv. Armando Talarico, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza avverso l’ordinanza ingiunzione n. 7442 emessa dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria in data 29/9/2004 con la quale veniva ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di c 5.164,57; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; CT n. 3670/04 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Esposito Curcio Giovanna c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 20/12/04, Esposito Curcio Giovanna, con gli avv.ti Carmelo e Francesco Le Pera, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro l’ASL n. 4 di Cosenza, affinché l’adito Tribunale, condannasse la convenuta al rimborso di spese mediche sostenute per intervento chirurgico all’estero; CHE il Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 25/11/2004, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria e del Centro Regionale di riferimento; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETA per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Esposito Curcio Giovanna contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale e suo domiciliatario l’avv. Marcello Spizzirri del Foro di Cosenza. Catanzaro, lì 31 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19267 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Tempesta Giuseppe, contro la Regione Calabria; DECRETO n. 4698 del 31 marzo 2005 CT n. 3640/04 – Tribunale di Castrovillari – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da De Franco Emilia c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Salvatore Di Marco in Rossano (CS) (c/o Studio Caliò). Catanzaro, lì 31 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4699 del 31 marzo 2005 CT n. 3628/04 – Tribunale di Castrovillari – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da De Stefano Maria Antonia c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4701 del 31 marzo 2005 CT n. 826/05 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Gaccione Mariano Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Lavoro) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4700 del 31 marzo 2005 CT n. 827/05 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Tempesta Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Lavoro) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. PREMESSO CHE con atto notificato il 9/3/05, Gaccione Mariano Giuseppe con l’avv. Paolo Accoti, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro Regione Calabria, l’adito Tribunale condannasse la convenuta al pagamento di somme in favore del medesimo, quale LPU, a titolo di assegni familiari; IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; PREMESSO CHE con atto notificato il 9/3/05, Tempesta Giuseppe con l’avv. Paolo Accoti, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro Regione Calabria, l’adito Tribunale condannasse la convenuta al pagamento di somme in favore del medesimo, quale LPU, a titolo di assegni familiari; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma 19268 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; DECRETA EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Gaccione Mariano Giuseppe, contro la Regione Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Salvatore Di Marco in Rossano (CS) (c/o Studio Caliò). Catanzaro, lì 31 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4702 del 31 marzo 2005 CT n. 2992/04 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Bennardis Luigi Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004 (pubbl. in B.U.R. del 7 settembre 2004 – Supplemento Straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della sig.ra Nicolini Chiara Leonilde; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 31 marzo 2005 DECRETO n. 4703 del 31 marzo 2005 CT n. 499/2005 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Nicolini Chiara Leonilde c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento dei Lavori Pubblici). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato l’11/2/05, la sig.ra Nicolini Chiara Leonilde, ha proposto, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, ricorso contro il Comune di Corigliano Calabro e la Regione Calabria, chiedendo «– dichiarare illegittimo, con ogni consequenziale provvedimento, il silenzio rifiuto formatosi a seguito della notifica dell’atto di costituzione in mora, notificato al Comune di Corigliano ed alla Regione Calabria; – dichiarare illegittimo, con ogni consequenziale provvedimento, il silenzio rifiuto formatosi a seguito della notifica dell’atto di costituzione in mora, notificato al Comune di Corigliano ed alla Regione Calabria; dichiarare l’illegittima occupazione effettuata dal Comune di Corigliano Calabro, di tutti i terreni di proprietà della istante indicati e descritti nei verbali di consistenza, occupazione protrattasi dal 27 settembre 1996 data della avvenuta immissione in possesso a tutt’oggi, dichiarare la nullità di tutti gli atti amministrativi richiamati e la illegittimità dei procedimenti amministrativi relativi ai beni di proprietà della istante e le proroghe concesse, per i motivi dedotti{{{.», nonché il risarcimento, «retrocessione», «le indennità di occupazione» ed altro; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4704 del 31 marzo 2005 CT n. 3041/04 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Girillo Valentina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento Urbanistica e Demanio). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 26/10/04, la sig.ra Girillo Valentina, ha proposto, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, ricorso contro la Regione Calabria ed il Comune di Soverato, per l’annullamento «del provvedimento di diniego al rilascio di concessione demaniale marittima prot. n. 157 datato 30/9/04 della Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica – Settore Demanio, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, prodromico e consequenziale e, in particolare, del parere di conformità urbanistica del Comune di Soverato prot. n. 328 UU del 30/6/04, quest’ultimo limitatamente alla parte in cui indica prescrizione temporale{{{.»; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; 19269 DECRETO n. 4758 dell’1 aprile 2005 CT n. 177/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Vincenzi Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004 (pubbl. sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – Supplemento Straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA DECRETO n. 4761 dell’1 aprile 2005 CT n. 178/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Martorano Antonio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4766 dell’1 aprile 2005 — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della sig.ra Girillo Valentina; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. CTT nn. 217-220/2005 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Di Mare Giuseppe; Infante Antonio – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 31 marzo 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4752 dell’1 aprile 2005 CT n. 169/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Sancineto Caterina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4770 dell’1 aprile 2005 CT n. 423/2005 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Malvaso Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo – Assegnazione incarico di difensore all’avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione lavoro, con decreto ingiuntivo n. 08/2005, emesso su ricorso di Malvaso Giuseppe, notificato in data 3/2/2005, ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare la somma di c 4.044,28 in per asserite prestazioni quale rappresentante provinciale, componente del Nucleo di Valutazione del Bando Multimisura POR Calabria 2000/2001; DECRETO n. 4754 dell’1 aprile 2005 CT n. 168/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Alfano Rocchina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. CONSIDERATO che le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso per ingiunzione non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Formazione Professionale) a proporre opposizione al Decreto ingiuntivo per resistere alla pretesa della controparte; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale, e, in particolare, il co. 5, introdotto dall’art. 10, co. 1, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18; DECRETO n. 4757 dell’1 aprile 2005 CT n. 171/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Adduci Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la delibera G.R. n. 565 del 26/8/2004 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – Supplemento ordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con cui l’Esecutivo regionale, a 19270 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 norma dell’art. 10, co. 5, della citata L.R. n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, la proposizione, da parte della Regione Calabria, di opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del ricorrente Malvaso Giuseppe contro la Regione Calabria; — di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all’avv. Mariano Calogero, dell’Avvocatura regionale, nonché di indicare quale procuratore solo domiciliatario e delegato del suddetto difensore, affinché svolga le attività processuali di volta in volta da esso delegate, l’avv. Maria Teresa Gaudente, del foro di Vibo Valentia – alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite – con elezione di domicilio presso il di lei studio in Vibo Valentia, viale J. F. Kennedy n. 65. DECRETO n. 4776 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 3530 - 3519 - 3507 - 3518 - 3511 - 3521/2004 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Bianco Stefano; Grenci Agostino; Marino Michele; Marino M. Patrizia; Costantino Caterina; Facciolo Ilarietta – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4777 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 3015 - 3016/2004 – 488/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Calabretta Antonio; Cepi Francesco; Magro Giuseppe – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4778 dell’1 aprile 2005 Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CTT nn. 299 - 300 - 301/2005 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Torchia Achiropita; Solferino Domenica; Falbo Annina – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4771 dell’1 aprile 2005 CT n. 487/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizio promosso c/Regione Calabria ed altri da: Maletta Concetta – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4779 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 3232 - 3281 - 3302/2004 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Buccinnà Vincenzo; Caruso Bruno; Bartucca Eleonora – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4773 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 3747 - 3750 - 3474/2004 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Scozzafava Gaetanina; Pasquino Carmelo; Russo Rita – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4780 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 570 - 781 - 782 - 783/2005 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: De Stefani Giuseppe; Notarianni Maria Antonia; Muraca Caterina; Torchia Pietro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4775 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 3673 - 3142 - 3566 - 3294/2004 – 575/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Palaia Caterina; Opipari Teresa; Corrado M. Elisabetta; Franzè Stefano; Piccolo Lucia – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4781 dell’1 aprile 2005 CTT nn. 808 - 809 - 820 - 821/2005 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Dastoli Caterina + 3; Masdea Tommaso; Carchedi Marianna; Bartucca Maria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4783 dell’1 aprile 2005 CT n. 3429/2004 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizio promosso c/Regione Calabria ed altri da: Serratore Giuseppe – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. 19271 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Lupis Roberto contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4786 dell’1 aprile 2005 Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 735/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizio promosso c/Regione Calabria ed altri da: Carroccia Maria Caterina – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale. DECRETO n. 4788 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4787 dell’1 aprile 2005 CT n. 817/05 – Tribunale di Catanzaro – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Lupis Roberto c/Regione Calabria (Dipartimento Personale e Turismo) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 8 marzo 2005, il sig. Lupis Roberto, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Lupis, chiede all’on.le Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro, in accoglimento del ricorso cautelare, che ordini alla Regione Calabria oggetto la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, a seguito di dichiarazione di illegittimità del provvedimento di licenziamento con preavviso, nonché dell’intero procedimento disciplinare attivato; con ripristino degli emolumenti, comprensivi anche dei mesi arretrati, con interessi e rivalutazione; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio, per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R.C. del 7 settembre 2004 – Supplemento Straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; CT n. 6003/93 – Ricorsi al Consiglio di Stato – Laganà Vincenzo/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo, con delega e domiciliazione esterna (Personale). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 12/1/2005, il sig. Laganà Vincenzo, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 71/04 del TAR CZ; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nel ricorso non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in appello per resistere alle pretese dell’appellante ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 18/04, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 87/03; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/01; VISTA, altresì, la delibera G.R. n. 565 del 26/8/04, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA per i motivi sopra evidenziati di costituirsi avanti il Consiglio di Stato, per resistere alle pretese dell’appellante contro la Regione Calabria; 19272 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giuseppe Naimo, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’avv. Daniela Maurelli, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4799 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4798 dell’1 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giacomo Carbone relative a n. 21 procedimenti di opposizione all’esecuzione. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Eugenia Capano – Relative al giudizio promosso da Maggiorino Bruni ed altri c/Regione Calabria – TAR di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di proporre opposizione all’esecuzione c/Morabito Salvatore CT 1266/00, Favasuli Carmela CT 1326/99, Morabito Vittoria 1265/99, Cherubina Stilo CT 1917/99, S.B. Strangio (5) CT 1066/99, 969/99, 889/99, 2572/99, 888/99, Morabito Santo CT 1319/99, Strangio Giuseppe (11) CT 1964/99, 968/99, 891/99, 1066/99, 968/99, 1064/99, 969/99, 889/99, 891/99, 887/99, 2573/99, con decreto n. 737 del 24/7/2000 ed altri; PREMESSO che con i medesimi decreti è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano 15/bis; CHE l’avvocato Giacomo Carbone ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento della richiesta in questione è stata sottoposta alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il predetto parere espresso in data 30/7/2004; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 30.994,43 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al TAR di Catanzaro promosso contro la stessa da Maggiorino Bruni ed altri, con decreto n. 367 del 6/4/2000; PREMESSO che con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Eugenia Capano con studio in Marina di Belvedere M. (CS), via Vetticello, 193; CHE l’avvocato Capano ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento della richiesta in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il predetto parere espresso in data 15/2/2005; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 21.358,46 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA — Liquidare all’avvocato Giacomo Carbone, nato a Roma l’1/7/1964, C.F. CRBGCM64L01H501K, la somma di c 30.994,43 di cui: c 24.168,65 per competenze, c 1.412,00 per spese, c 4.930,40 per IVA ed c 483,37 per C.P.A.; — Liquidare all’avvocato Eugenia Capano, nata a Belvedere Marittimo il 3/11/1967, C.F. CPNGNE67S43A773Q, la complessiva somma di c 21.358,46 di cui: c 14.571,85 per onorari e diritti, c 1.821,48 per rimborso spese generali, c 1.293,02 per spese, c 3.344,24 per IVA ed c 327,87 per C.P.A.; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005, giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 30/1/2005; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. 19273 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4800 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4801 dell’1 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Antonio Giuseppe Costanzo – Relative al giudizio promosso da Muggeri Caterina c/Regione Calabria – Tribunale di Vibo Valentia. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Saverio Mazza – Relative al giudizio promosso da Gentile Tommaso ed altri c/Regione Calabria – TAR di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, promosso contro la stessa da Muggeri Caterina, con decreto n. 111 del 4/2/2000; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nei giudizi dinanzi al TAR di Catanzaro promossi contro la stessa da Gentile Tommaso, Cataldo Romeo e Devona Battista, con decreto n. 3493 del 18/4/01; PREMESSO che con il medesimo decreto è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Antonio Giuseppe Costanzo con studio in Cessaniti (VV) – Corso Vittorio Emanuele III, 25; PREMESSO che la rappresentanza e la difesa della Regione è stata affidata all’avvocato Saverio Mazza con studio in Catanzaro, via Indipendenza, 5; CHE l’avvocato Costanzo ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CHE l’avvocato Saverio Mazza ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il predetto parere espresso in data 21/5/2004; VISTO il predetto parere espresso in data 2/7/2004; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 6.597,76 comprensiva di IVA e C.P.A.; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 15.352,99 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/200; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA DECRETA — Liquidare all’avvocato Antonio Giuseppe Costanzo, nato a Vibo Valentia il 27/10/1964, C.F. CSTNNG64R27F537E, la complessiva somma di c 6.597,76 di cui: c 4.660,87 per onorari e diritti, c 466,08 per rimborso spese generali, c 322,37 per spese, c 1.045,90 per IVA ed c 102,54 per C.P.A.; — Liquidare all’avvocato Saverio Mazza, nato a Catanzaro il 12/2/1971, C.F. MZZSVR71B12C352Y, la complessiva somma di c 15.352,99 di cui: c 12.416,70 per competenze, c 154,95 per spese, c 2.533,01 per IVA ed c 248,33 per C.P.A.; — di imputare la somma sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 che presenta disponibilità, giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; 19274 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4802 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4806 dell’1 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Domenico Calabretta – Relative al procedimento penale a carico di Canino Carmela + 1 – Tribunale di Catanzaro e Corte d’Appello di Catanzaro. CT n. 3714/04 – Ordinanza TAR della Calabria – Seconda sezione n. 204/05 pronunciata nel ricorso n. 1596/04 proposto da Bisceglia Nicola c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato – Incarico all’avv. Giovanni Tortorici. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso ricostituirsi parte civile dinanzi al Tribunale di Catanzaro e successivamente alla Corte d’Appello di Catanzaro, nel procedimento penale a carico di Canino Carmela e Gigliotti Santo, con delibere G.R. nn. 742 del 31/10/2000 e 227 del 18/3/2003; PREMESSO che con le medesime delibere è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Domenico Calabretta con studio in Soverato, via Chiarello, 49; CHE l’avvocato Calabretta ha inviato per la liquidazione le parcelle delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il parere espresso in data 6/8/04; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 6.400,37 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PREMESSO CHE, con ordinanza n. 204/05 pronunciata in data 11 marzo-14 marzo 2005 il TAR della Calabria – Seconda Sezione, pronunciandosi nel ricorso n. 1596/04 proposto da Bisceglia Nicola c/Regione Calabria ed altri ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati (delibere G.R. nn. 842 del 15/11/2005 e n. 7 dell’11/1/2005, nonché DPGR n. 8 del 26/ 1/2005); CHE, nel giudizio in argomento l’Amministrazione regionale è rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Tortorici; RILEVATA la necessità di proporre appello avverso la sopra indicata ordinanza; RITENUTO che appare opportuno di affidare all’avv. Tortorici anche l’incarico di impugnare l’ordinanza in argomento; VISTA la deliberazione n. 481 del 28/2/1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28/2/1998; VISTO l’art. 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA — Liquidare all’avvocato Domenico Calabretta, nato a Satriano il 17/4/1962, C.F. CLBDMC62D17I463J, la somma complessiva di c 6.400,37 di cui: c 4.723,00 per onorari, c 472,30 per 10% per rimborso spese generali, c 1.059,84 per IVA, c 103,91 per C.P.A. ed c 41,32 per spese; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata nel B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; Per i motivi sopra evidenziati, di impugnare davanti al Consiglio di stato l’ordinanza n. 204/05 pronunciata in data 11 mar- 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 zo-14 marzo 2005 dal TAR della Calabria – Seconda Sezione nel ricorso n. 1596/04 proposto da Bisceglia Nicola c/Regione Calabria ed altri; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Giovanni Tortorici con studio in Cosenza via Brenta n. 41; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera della G.R. n. 481/98 così come modificata dalla delibera della G.R. n. 835/02. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19275 DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di impugnare davanti al Consiglio di stato la sentenza n. 153/05 pronunciata in data 3 dicembre 2004-15 febbraio 2005 il TAR della Calabria – Seconda Sezione, sul ricorso n. 815/96 proposto da Naim Michele Giuseppe c/Regione Calabria, di cui in premessa; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avvocatura Generale dello Stato; di eleggere domicilio in Roma via dei Portoghesi, 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4807 dell’1 aprile 2005 CT n. 2637/96 – Sentenza TAR della Calabria – Seconda sezione n. 153/05 pronunciata nel ricorso n. 815/96 proposto da Naim Michele Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato – Incarico all’Avvocatura Generale dello Stato. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con sentenza n. 153/05 pronunciata in data 3 dicembre 2004-15 febbraio 2005 il TAR della Calabria – Seconda Sezione, ha accolto il ricorso n. 815/96 proposto da Naim Michele Giuseppe c/Regione Calabria e per l’effetto ha annullato la delibera della G.R. n. 7235 del 19/12/1995; CHE, nel giudizio in argomento l’Amministrazione regionale è rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro; RILEVATA la necessità di proporre appello avverso la sopra indicata sentenza; RITENUTO che appare opportuno di confermare l’incarico all’Avvocatura dello Stato; VISTA la deliberazione n. 481 del 28/2/1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; DECRETO n. 4809 dell’1 aprile 2005 CT n. 1681/2001 – Ricorso in appello al Consiglio di Stato – Biocontrol Imaging S.r.l. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo con domiciliazione ad esterno. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 8/7/04, la Biocontrol Imaging S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Caratelli unitamente e disgiuntamente all’avv. Enzo Paolini ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3430/ 2003 resa dal TAR Calabria – Prima Sezione di Catanzaro con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 1557/2001; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’appellante ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28/2/1998; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio (Dipartimento Attività Produttive); VISTO l’art. 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26 agosto 2004 pubblicata nel B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; 19276 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; DECRETA per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, instaurato davanti al Consiglio di Stato, per resistere alle pretese della Biocontrol Imaging S.r.l. e per la conferma della sentenza impugnata; — di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale, nonché di indicare quale domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto avvocato, l’avv. Daniela Maurelli, con studio in Roma alla via Lungotevere del Mellini n. 10, con elezione di domicilio presso detto studio. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004 (pubbl. sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – Supplemento Straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, per resistere alle pretese della Società Italiana per il GAS p.A.; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4810 dell’1 aprile 2005 CT n. 719/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – Società Italiana per il GAS p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato a mezzo raccomandata in data 24/1/05, la Società Italiana per il GAS p.A., ha proposto, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, ricorso contro la Regione Calabria, in relazione: 1. all’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni – prot. 2449 del 22/11/2004 – relativo all’addizionale regionale dell’imposta erariale sul consumo di gas metano (ARISGAM), notificato con raccomandata spedita il 23/11/2004 e pervenuta il 26/11/2004, contenente la liquidazione della addizionale di c 9.758,37, relativamente all’anno 2000, con la sanzione amm.va di c 2.927,51, l’indennità di mora di c 585,50 gli interessi moratori per c 2.004,53, oltre spese di notifica per c 3.10, per un complessivo ammontare di c 15.279,01; 2. all’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione prot. 2469 del 26/11/2004 relativo all’addizionale regionale dell’imposta erariale sul consumo di gas metano (ARISGAM), notificato con raccomandata spedita il 27/11/2004 e pervenuta il 2/12/2004, contenente la liquidazione della sanzione amministrativa per c 258,22, relativamente all’anno 2000; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; DECRETO n. 4812 dell’1 aprile 2005 CT n. 721/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – E.N.E.L. Produzione S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato a mezzo raccomandata in data 24/1/05, l’ENEL Produzione S.p.A., ha proposto, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, ricorso contro la Regione Calabria, l’annullamento «dell’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni prot. n. 2468 del 26 novembre 2004 per omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano per l’anno 2000, notificato dalla Regione Calabria – Servizio Tributi e Contenzioso Tributario, Area Settentrionale all’Enel Produzione S.p.A. in data 1o dicembre 2004»; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004 (pubbl. sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – Supple- 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19277 mento Straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, per resistere alle pretese dell’ENI S.p.A.; — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, per resistere alle pretese dell’Enel Produzione S.p.A.; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4816 dell’1 aprile 2005 DECRETO n. 4814 dell’1 aprile 2005 CT n. 722/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – ENI S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato a mezzo raccomandata in data 24/1/05, l’ENI S.p.A., ha proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, ricorso contro la Regione Calabria, «in relazione all’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni – prot. 2452 del 22/11/2004 – relativo all’addizionale regionale dell’imposta erariale sul consumo di gas metano (ARISGAM), notificato con raccomandata spedita il 23/11/2004 e pervenuta il 26/11/2004, contenente la liquidazione dell’addizionale di c 22.342,142, relativamente all’anno 2000, con la sanzione amm.va di c 6.702,643, l’indennità di mora di c 1.340,529 gli interessi moratori per c 4.588,716, oltre spese di notifica per c 3,10, per un complessivo ammontare di c 34.977,130»; CT n. 720/2005 – Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – E.N.E.L. Produzione S.p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Bilancio). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato a mezzo raccomandata in data 24/1/05, l’ENEL Produzione S.p.A., ha proposto, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, ricorso contro la Regione Calabria, l’annullamento «dell’atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni prot. n. 2432 del 18 novembre 2004 per omesso versamento dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano per l’anno 2000, notificato dalla Regione Calabria – Servizio Tributi e Contenzioso Tributario, Area Settentrionale all’Enel Produzione S.p.A. in data 22 novembre 2004»; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004 (pubbl. sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – Supplemento Straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata VISTO la delibera della G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 26/8/2004 (pubbl. sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – Supplemento Straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96 ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; 19278 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, per resistere alle pretese dell’Enel Produzione S.p.A.; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. catura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al TAR Calabria – Reggio Calabria, per resistere alle pretese della O.P. Azzurra Soc. Coop. a r.l. contro la Regione Calabria; Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale e di eleggere domicilio in Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi presso la sede decentrata dell’Avvocatura regionale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 DECRETO n. 4817 dell’1 aprile 2005 CT n. 842/05 – Ricorso al TAR Calabria – Reggio Calabria, proposto dalla O.P. Azzurra Soc. Coop. a r.l. c/Regione Calabria + 1 (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 11 marzo 2005, la O.P. Azzurra Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Novella, ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Calabria di Reggio Calabria contro la Regione Calabria + 1 per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, a) del provvedimento prot. n. 23591 del 29/11/2004, emanato dalla Regione Calabria – Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca – Settore Valorizzazione Prodotti Agroalimentari – Sede di Catanzaro; b) del provvedimento prot. n. DPTU. 2004.13 del Dirigente AGEA – Area Autorizzazioni pagamenti emanato in data 11/1/ 2005, ricevuto in data 13/1/2005, con il quale si comunicava la chiusura del procedimento amministrativo relativo al calcolo degli aiuti alla trasformazione – Campagna 2003/2004; c) di ogni altro atto connesso, conseguente o conseguenziale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31 ottobre 2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R.C. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvo- Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4818 dell’1 aprile 2005 CT n. 1824/02 – Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione lavoro – Ricorso proposto da Ministero della Salute c/Regione Calabria nonché Mazzuca Robertino – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 2/5/2002 Mazzuca Robertino con l’avv. M. Maddalena Giugato ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Ministero della Salute e Regione Calabria affinché l’adito Tribunale condannasse i convenuti al pagamento dell’indennizzo ex L. 210/92; CHE il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 2011/2003 accoglieva la domanda condannando il Ministero della Salute alla corresponsione in favore del ricorrente del detto indennizzo; CHE il Ministero della Salute proponeva appello avverso la predetta sentenza; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte d’appello di Catanzaro, per resistere alle pretese del Ministero della Salute contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. 19279 DECRETA — per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte d’appello di Catanzaro, per resistere alle pretese del Ministero della Salute contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lì 1 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4862 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 4819 dell’1 aprile 2005 CT n. 1825/02 – Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione lavoro – Ricorso proposto da Ministero della Salute c/Regione Calabria nonché Speranza Domenico – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Sanità) – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 2/5/2002 Speranza Domenico con l’avv. M. Maddalena Giugato ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Ministero della Salute e Regione Calabria affinché l’adito Tribunale condannasse i convenuti al pagamento dell’indennizzo ex L. 210/92; CT n. 91/2005 – Azione civile avanti al Tribunale di Catanzaro proposta da San Paolo IMI S.p.A., per il pagamento di somme relative a rate di mutuo concesso al Consorzio Teatrale Calabrese – Determinazione di costituirsi in giudizio con l’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che è stato notificato atto di citazione introduttivo di azione civile avanti al Tribunale di Catanzaro proposta da San Paolo IMI S.p.A., per il pagamento di somme relative a rate di mutuo concesso al Consorzio Teatrale Calabrese; RITENUTO che si appalesa l’opportunità di costituirsi in giudizio e resistere alla domanda; CHE il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 2012/2003 accoglieva la domanda condannando il Ministero della Salute alla corresponsione in favore del ricorrente del detto indennizzo; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; CHE il Ministero della Salute proponeva appello avverso la predetta sentenza; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel procedimento civile intrapreso avanti al Tribunale di Catanzaro da San Paolo IMI S.p.A., per il pagamento di somme relative a rate di mutuo concesso al Consorzio Teatrale Calabrese e di resistere alla domanda; di conferire l’incarico difensivo all’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura Regionale. VISTA la delibera G.R. n. 890 del 31/10/2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19280 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4863 del 4 aprile 2005 CT n. 960/2005 – Ricorso al TAR della Calabria – Sede di Catanzaro proposto dalla società «Studio Radiologia Medica Perri e Bilotta S.a.s.», per l’annullamento previa sospensiva del decreto del Dirigente del Dipartimento Sanità n. 935/2005 – Determinazione di costituirsi in giudizio con gli avv.ti Enrico Ventrice e Domenico Gullo. VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che è stato notificato ricorso al TAR della Calabria – sede di Catanzaro proposto, dalla società «Studio Radiologia Medica Perri e Bilotta S.a.s.», per l’annullamento previa sospensiva del decreto del Dirigente del Dipartimento Sanità n. 935/2005; RITENUTO che si appalesa l’opportunità di costituirsi in giudizio e resistere alla domanda; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel ricorso al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del lavoro proposto da Cantoro Giuseppe, per la riliquidazione dell’indennità premio di servizio e di resistere alla domanda; di conferire l’incarico difensivo, anche disgiuntamente, agli avvocati Mariano Calogero ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura Regionale, di eleggere domicilio in Paola presso l’avv. Nicola Gaetano e di delegare allo stesso, le attività difensive da svolgersi presso il Giudice adito. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA DECRETO n. 4874 del 4 aprile 2005 Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel ricorso al TAR della Calabria – sede di Catanzaro, proposto dalla società «Studio Radiologia Medica Perri e Bilotta S.a.s.», per l’annullamento previa sospensiva del decreto del Dirigente del Dipartimento Sanità n. 935/2005 e di resistere alla domanda; di conferire l’incarico difensivo, anche disgiuntamente, agli avvocati Domenico Gullo ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 3259/04 – Azione civile avanti al Tribunale di Catanzaro proposta da Manfreda Maria Giuseppina, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di emotrasfusione – Determinazione di costituirsi in giudizio con l’avv. Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che è stato notificato atto di citazione introduttivo di azione civile avanti al Tribunale di Catanzaro proposta da Manfreda Maria Giuseppina, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di emotrasfusione; RITENUTO che si appalesa l’opportunità di costituirsi in giudizio e resistere alla domanda; DECRETO n. 4872 del 4 aprile 2005 CT n. 974/2005 – Ricorso al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del lavoro proposto da Cantoro Giuseppe, per la riliquidazione dell’indennità premio di servizio – Determinazione di costituirsi in giudizio con gli avv.ti Enrico Ventrice e Mariano Calogero, con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che è stato notificato ricorso al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro e decreto pedissequo di fissazione dell’udienza, nell’azione proposta da Cantoro Giuseppe, per la riliquidazione dell’indennità premio di servizio; RITENUTO che si appalesa l’opportunità di costituirsi in giudizio e resistere alla domanda; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel procedimento civile intrapreso avanti al Tribunale di Catanzaro da Manfreda Maria Giuseppina, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di emotrasfusione e di resistere alla domanda; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 di conferire l’incarico difensivo all’avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4879 del 4 aprile 2005 CT n. 956. 957, 958, 959/2005 – Ricorsi al TAR della Calabria – Sede di Catanzaro proposti da: Gatto Costruzioni S.p.A.; Il Palazzo S.r.l.; Edi on Web S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 26/1/2005 – Determinazione di costituirsi in giudizio con gli avv.ti Enrico Ventrice e Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sono stati notificati n. 4 ricorsi al TAR della Calabria – sede di Catanzaro proposto, da parte delle società Gatto Costruzioni S.p.A., il Palazzo S.r.l., Edi on Web S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 26/1/2005; 19281 DECRETO n. 4885 del 4 aprile 2005 CT n. 975/2005 – Ricorso al TAR di Catanzaro proposto dai sigg.ri Francesco Piazza, Alessio Verta, Giovanni Lecis, Francesco Spanò, Andrea Abbate, Leopoldo Lo Sardo, Diego Piazza, Giuseppe Tripicchio, Sandra Cipolla e Carmine Wittimberg per l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, inerente all’ammissione alle elezioni regionali per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria 2005, della lista provinciale di Cosenza, denominata «Unità socialista», e degli atti connessi, presupposti e consequenziali – Determinazione di costituirsi in giudizio con l’avv. Enrico Ventrice e l’avv. Francesca Talarico. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che è stato notificato ricorso al TAR da Francesco Piazza e altri, per l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, inerente all’ammissione alle elezioni regionali per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria 2005, della lista provinciale di Cosenza, denominata «Unità socialista», e degli atti connessi, presupposti e consequenziali; RITENUTO che si appalesa l’opportunità di costituirsi in giudizio e resistere alla domanda; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; RITENUTO che si appalesa l’opportunità di costituirsi in giudizio e resistere alla domanda; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; DECRETA VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nei ricorsi al TAR della Calabria – sede di Catanzaro, proposti da parte delle società Gatto Costruzioni S.p.A., il Palazzo S.r.l., Edi on Web S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 26/1/2005 e di resistere alla domanda; Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi in giudizio nel procedimento avanti al TAR di Catanzaro, intrapreso da Francesco Piazza e altri, per l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, inerente all’ammissione alle elezioni regionali per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria 2005, della lista provinciale di Cosenza, denominata «Unità socialista», e degli atti connessi, presupposti e consequenziali; di conferire l’incarico difensivo, all’avv. Enrico Ventrice e all’avv. Francesca Talarico dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera di conferire l’incarico difensivo, anche disgiuntamente, agli avvocati Domenico Gullo ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura Regionale. DECRETO n. 4889 del 4 aprile 2005 Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 6/2005 – Tribunale di Vibo Valentia – Virdò Maria c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che con atto notificato alla Regione in data 4/1/05 la sig.ra Virdò Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti 19282 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 Emilia Naccarato e Gianmariano La Cava, ha proposto ricorso, davanti al Tribunale di Vibo Valentia – in funzione di Giudice del Lavoro, contro la Regione Calabria, chiedendo il pagamento di pretese differenze in dipendenza di servizio pre-ruolo, in via gradata, anche a titolo di risarcimento danni ovvero di indebito arricchimento; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, anche per difetto di giurisdizione, decadenza sostanziale, prescrizione ed inammissibilità, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel giudizio de quo; RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che pertanto si appalesa la necessità di proporre opposizione per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione ad opporsi al D.I. de quo; RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; DECRETA VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; Per i motivi sopra evidenziati, di proporre opposizione, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, avverso il D.I. di cui in premessa, per resistere alle pretese della sig.ra Destito Maria Assunta contro la Regione Calabria; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, nel giudizio di cui in premessa, per resistere alle pretese della sig.ra Virdò Maria contro la Regione Calabria; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria all’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale, ratificando l’operato da questi sin qui compiuto, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Mario Bardari, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria all’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale, ratificando l’operato da questi sin qui compiuto, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Olda Durante, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. DECRETO n. 4895 del 4 aprile 2005 Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CT n. 5/2005 – Tribunale di Vibo Valentia – Profiti Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale). IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4892 del 4 aprile 2005 CT n. 3587/2004 – Tribunale di Vibo Valentia – D.I. n. 131/04 – Destito Maria Assunta c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento della Sanità). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con D.I. n. 131/04 ed A.C. n. 2292/04, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, il 15/11/2004, e notificato in data 13 gennaio 2005, su ricorso della sig.ra Destito Maria Assunta, rappresentata e difesa dall’avv. Sandro Franzè, si ingiunge alla Regione Calabria il pagamento della somma di c 10.931,52, oltre interessi e spese del procedimento per complessivi c 709,00, oltre spese generali IVA e CPA; PREMESSO che con atto notificato alla Regione in data 4/1/05 il sig. Profili Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Naccarato e Gianmariano La Cava, ha proposto ricorso, davanti al Tribunale di Vibo Valentia – in funzione di Giudice del Lavoro, contro la Regione Calabria, chiedendo il pagamento di pretese differenze in dipendenza di servizio pre-ruolo, in via gradata, anche a titolo di risarcimento danni ovvero di indebito arricchimento; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, anche per difetto di giurisdizione, decadenza sostanziale, prescrizione ed inammissibilità, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel giudizio de quo; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; 19283 DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese dell’ing. Tommaso Talarico, chiedendo di essere garantiti e/o manlevati dal Consorzio di Bonifica; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale, ratificando l’operato da questi sin qui compiuto. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, nel giudizio di cui in premessa, per resistere alle pretese del sig. Profiti Giovanni contro la Regione Calabria; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria all’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Olga Durante, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. DECRETO n. 4902 del 4 aprile 2005 CT n. 3408/2004 – Tribunale di Catanzaro – Consorzio di Bonifica Alli Punta delle Castella c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento dell’Agricoltura). Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL DIRIGENTE GENERALE IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4900 del 4 aprile 2005 CT n. 3048/2004 – Tribunale di Catanzaro – Talarico Tommaso c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento della Forestazione). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che con atto notificato in data 27/10/2004, l’ing. Tommaso Talarico, ha citato la Regione Calabria ed il Consorzio di Bonifica «Del Ferro e dello Sparviero», davanti al Tribunale di Catanzaro, chiedendo la condanna al pagamento di somme in dipendenza di attività di collaudo di lavori, ed in subordine a titolo di indebito arricchimento; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte attrice ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale, chiedendo di essere garantiti e/o manlevati dal predetto Consorzio di Bonifica; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; PREMESSO che con atto notificato in data 19/10/2004, il Consorzio di Bonifica Alli Punta delle Castella, a sua volta convenuto dalla Emmedue Costruzioni S.a.s. di Misuraca Francesca & C. in Liq. che pretende somme in dipendenza di assunti ritardi nel pagamento di stati di avanzamento lavori, ha chiamato in giudizio la Regione, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla impresa e, in subordine, la condanna della Regione medesima al pagamento delle somme pretese; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte attrice ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del Consorzio di Bonifica Alli Punta delle Castella; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale, ratificando l’operato da questi sin qui compiuto. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19284 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4906 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 4911 del 4 aprile 2005 CT n. 955/2005 – Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro – Azienda Agricola Le Palme di Antonio Mittiga & C. S.a.s. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento dei Lavori Pubblici). CT n. 3099/2004 – Tribunale di Cosenza – Società San Bartolo r.l. c/Regione Calabria ed altro – Determinazione di costituzione e nomina di difensori – Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo ed Enrico Ventrice (Dipartimento della Sanità). IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 21/3/05, l’Azienda Agricola Le Palme di Antonio Mittiga & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante Antonio Mittiga, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuela Silvestrini, ha proposto, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, ricorso per l’annullamento «{{{. del decreto dirigenziale n. 23434 del 28/12/2004, comunicato il 21 gennaio 2005 tramite la nota prot. n. 2955/01 del 14 gennaio 2005, emesso dal Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici e Acque della giunta Regionale della Regione Calabria, mediante il quale si informava l’azienda ricorrente che la domanda di contributo ex l. 365/2000 era stata accolta per l’importo a fondo perduto di c 2.130,38, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e coordinato tra cui, a titolo esemplificativo e per quanto possa occorrere, il provvedimento di approvazione dell’elenco dei beneficiari danneggiati dagli eventi alluvionali dell’autunno 2000, nella parte in cui riguarda la quantificazione dei contributi relativi alla ricorrente; la deliberazione della Giunta istituiva del gruppo di lavoro competente all’istruttoria delle domande per il rilascio dei contributi de quo» contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la Regione Calabria e l’Agenzia delle Entrate, «avverso l’atto di rigetto dell’istanza di inibizione e rimborso di ritenute effettuate a titolo di addizionale regionale IRPEF Calabria»; PREMESSO CHE con atto notificato il 2/11/04, la Società San Bartolo r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Morcavallo ed Alessandra Morcavallo, ha citato, davanti al Tribunale di Cosenza la Regione Calabria e l’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare il diritto della società San Bartolo S.r.l., titolare della Casa di cura «M. Misasi» di Cosenza, alle remunerazioni per l’attività di endocrinologia, riabilitazione e lungodegenza prestata nell’esercizio 2002 in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario nella residua somma di c 1.158.239,96 od in quella maggiore o finanche minore risultante in corso di causa con conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza e/o della Regione Calabria al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 2) condannare le sopradette amministrazioni al risarcimento di tutti i danni derivati alla società attrice a causa dei mancati pagamenti dei residui crediti e dei costanti ritardi nella corresponsione dei parziali versamenti effettuati{{{.», oltre le spese del giudizio; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese dell’Azienda Agricola Le Palme di Antonio Mittiga & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante Antonio Mittiga; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Cosenza, per resistere alle pretese della Società San Bartolo r.l. contro la Regione Calabria; di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, con facoltà disgiunte, gli avv.ti Domenico Gullo ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale, ratificando l’operato da detti avvocati sin qui compito, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Maria Trifilio, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 Catanzaro, lì 4 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 4916 del 4 aprile 2005 CT n. 10/1997 – Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro – Pierguidi Ernesto ed altri c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 10/2/2004, i sig.ri Pierguidi Ernesto ed altri, nel ricorso iscritto al n. 509/1999, chiedono che il TAR «ordini alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t. nonché al commissario ad acta di dare tempestiva e completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 484/1998 impartendo loro le necessarie istruzioni»; 19285 mento n. 9 della Regione Calabria n. 17619 del 28/11/2003, nonché degli atti preordinati e connessi ed in particolare la scheda istruttoria e la scheda di valutazione predisposte dalla Commissione per la selezione e formazione delle graduatorie delle iniziative presentate in esecuzione del bando approvato con DGR n. 398/02, portate a conoscenza del ricorrente solo in data 20/12/2004»; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio de quo; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; DECRETA VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; — per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Larocca Giovanni contro la Regione Calabria; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 — per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio n. 509/99 R.G. di cui in premessa, dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese dei sigg. Pierguidi Ernesto ed altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, in sostituzione del precedente procuratore, l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4929 del 4 aprile 2005 CT n. 681/2005 – Tribunale di Paola – D.I. n. 33/05 – Scrivano avv. Francesco c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo e Enrico Ventrice. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 4924 del 4 aprile 2005 CT n. 689/2005 – Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro – La Rocca Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Turismo). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato Regione Calabria in data 7 marzo 2005, il sig. Larocca Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Candiano, ha proposto ricorso, davanti al TAR Calabria – Catanzaro, contro la Regione Calabria per l’annullamento: «{{{. del decreto del Dirigente Generale del Diparti- PREMESSO CHE con D.I. n. 33/05 ed A.C. n. 173/05, emesso dal Tribunale di Paola, il 15/2/2005, e notificato in data 28 febbraio 2005, su ricorso dell’avv. Francesco Scrivano, rappresentato e difeso dall’avv.to Fedele Scrivano, si ingiunge alla Regione Calabria il pagamento della somma di c 7.953,39, oltre interessi e spese del procedimento, per complessivi c 681,25, oltre IVA e CPA; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che pertanto si appalesa la necessità di proporre opposizione ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a proporre opposizione avverso il D.I. de quo; 19286 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 RITENUTA l’opportunità di affiancare un procuratore solo domiciliatario al difensore dell’Avvocatura; VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»; VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell’Avvocatura regionale, n. 3 dell’8/3/2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell’1 marzo 2005; VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 contenente Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale; VISTO il regolamento regionale 8/3/2005 n. 3, disciplinante le funzioni dell’Avvocatura regionale; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per opporsi al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Ammazzagatti Tito; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria all’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale. DECRETA Catanzaro, lì 4 aprile 2005 Per i motivi sopra evidenziati, la proposizione di opposizione davanti al Tribunale di Paola, avverso il D.I. n. 33/05, meglio indicato in premessa, per resistere alle pretese del sig. avv. Francesco Scrivano contro la Regione Calabria; di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, con facoltà disgiunte, gli avv.ti Domenico Gullo ed Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale, nonché di eleggere domicilio presso l’avv. Alessandro Gaeta, al quale potranno essere delegate le relative attività processuali. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 4991 del 4 aprile 2005 CT n. 250/05 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Dattilo Teresa c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETO n. 4933 del 4 aprile 2005 DECRETO n. 4999 del 4 aprile 2005 CT n. 780/2005 – Tribunale di Catanzaro – Ammazzagatti Tito c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento Sanità). CT n. 3696/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Italiano Marianna c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso, il sig. Ammazzagatti Tito ha chiesto al Tribunale di Catanzaro l’ingiunzione alla Regione Calabria dell’immediato pagamento dell’importo di c 2.355,00 per il pagamento di ore di lavoro straordinario che si asserisce siano state svolte dal ricorrente nell’anno 2002 e che non siano state retribuite; CONSIDERATO che il Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro ha ingiunto con decreto notificato il 4 marzo 2005 alla Regione Calabria di pagare al ricorrente la somma di c 2.355,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento; DECRETO n. 5003 del 4 aprile 2005 CT n. 130/05 – Giudice di Pace di Bianco – Atto di citazione – Maiorana Vincenzo c/Regione Calabria (Dipartimento Foreste, Forestazione, Prot. Civile) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio; VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25; VISTO l’atto di citazione pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 17/1/2005, con il quale il sig. Maiorana Vincenzo, titolare ditta Maiorana Vincenzo Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nesci, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Giudice di Pace di Bianco all’udienza del 20/4/2005 per sentirla condannare al pagamento in favore dell’attore, della somma di L. 2.000.000 (pari a c 1.032,91) di cui alla fattura n. 02/95, oltre interessi e rivalutazione dall’emissione della fattura fino al soddisfo; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda giudiziale appaiono prima facie infondati; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; 19287 DECRETO n. 5011 del 4 aprile 2005 CT n. 2990/04 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Calvelli Rocco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETO n. 5013 del 4 aprile 2005 CT n. 1713/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Borgese Montagna c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. VISTA la delibera della Giunta regionale n. 890 del 31/10/ 2001; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; DECRETO n. 5017 del 4 aprile 2005 CT n. 1731/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Giovinazzo Vincenzo c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETA 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Giudice di Pace di Bianco, per resistere alla pretesa azionata dal sig. Maiorana Vincenzo, titolare della ditta Maiorana Vincenzo Antonio; 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 4 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 5020 del 4 aprile 2005 CT n. 1956/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Princi Carmela c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETO n. 5021 del 4 aprile 2005 CT n. 2519/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Carullo Salvatore c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETO n. 5007 del 4 aprile 2005 CT n. 2566/04 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Callipari Caterina c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. DECRETO n. 5032 del 4 aprile 2005 CT n. 3274/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Alvaro Francesco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. 19288 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 5443 dell’8 aprile 2005 DECRETO n. 5446 dell’8 aprile 2005 CT n. 954/05 – Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Scuderi Serena Agata Grazia c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. CT n. 976/05 – Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Società ALPIGI S.n.c. c/Regione Calabria e Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il ricorso notificato alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 21/3/2005 con il quale la sig.ra Scuderi Serena Agata Grazia, rappresentata e difesa dall’avv. Clementina Scarfò, ha proposto ricorso al TAR della Calabria – Sezione di Reggio Calabria, contro Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento – previa sospensiva – del provvedimento di diniego dell’iscrizione nell’elenco regionale per l’esercizio agrituristico, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale; RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di rilevare l’infondatezza in fatto e diritto del ricorso; RITENUTO, pertanto di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 890 del 31/10/ 2001; VISTO il ricorso notificato all’Avvocatura regionale in data 22/3/2005 con il quale la Società Alpigi S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Fascì ha proposto ricorso al TAR della Calabria – Sezione di Reggio Calabria, contro Regione Calabria e ASL n. 11 di Reggio Calabria, al fine di ottenere l’annullamento – previa sospensiva – del contratto per la definizione dei rapporti giuridici tra Aziende Sanitarie e soggetti erogatori di prestazioni di Assistenza specialistica ambulatoriale ed in particolare di quello sottoscritti in data 30/9/2004 dall’Azienda sanitaria di Reggio Calabria e la suddetta società nonché di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale; RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di rilevare l’infondatezza in fatto e diritto della pretesa di controparte; RITENUTO, pertanto di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 18 del 2004, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione; DECRETA VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 agosto 2004, pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2004 – supplemento straordinario n. 4 al n. 16 dell’1 settembre 2004, con la quale l’Esecutivo regionale, a norma dell’art. 10 della citata legge n. 7/96, ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura regionale, l’adozione dei provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione in materia di liti attive e passive; 1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR per Calabria – Sezione di Reggio Calabria, per resistere al ricorso promosso dalla sig.ra Scuderi Serena Agata Grazia; 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 8 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTA la delibera della Giunta regionale n. 890 del 31/10/ 2001; DECRETA 1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR per Calabria – Sezione di Reggio Calabria, per resistere al ricorso promosso dalla Società Alpigi S.n.c.; 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. 19289 DECRETO n. 5885 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore del sig. De Marco Antonio dipendente regionale – Proc. pen. n. 793/98 – Trib. CZ. Catanzaro, lì 8 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il sig. De Marco Antonio é stato implicato nel procedimento penale n. 793/98 Trib. Catanzaro; VISTO il parere espresso in data 15/2/2005 da questa Avvocatura con il quale viene riconosciuta la somma di c 31.137,31 comprensive di spese, IVA e CPA; DECRETO n. 5457 dell’8 aprile 2005 CT n. 973/2005 – Tribunale Civile di Catanzaro – Giudice dell’Esecuzione – Pignoramento presso terzi proposto dalla soc. E.TR. p.A. c/Regione Calabria – Determinazione di proposizione opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 22 marzo 2005, la Soc. E.TR. p.A., Concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante dott. Sergio Bilotta, deducendo di essere creditrice della Regione Calabria per un complessivo importo di c 1.371.668,49 pignorava tutte le somme da essa stessa detenute quale debitrice della Regione Calabria, contestualmente citando quest’ultima davanti al Giudice dell’Esecuzione, all’udienza del 2 maggio 2005, al fine di farsi assegnare in pagamento le somme dichiarate dal terzo, sino alla concorrenza del credito tributario; CONSIDERATO che l’azione così proposta, ad un primo esame della vicenda, appare infondata in fatto e diritto, e che, pertanto, si appalesa la necessità di proporre opposizione ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.G.R., n. 354 del 24/6/99, così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale, relativa al rimborso spese legali in favore del sig. De Marco Antonio, ai sensi dell’art. 51 L.R. n. 14/88, è stato riconosciuto un rimborso pari a c 31.137,31 comprensive di spese, I.V.A. e CPA relativo al procedimento pen. n. 793/98, poiché nei confronti dell’istante è stata emessa sentenza n. 606/03 dal Tribunale di Catanzaro «perché il fatto non sussiste»; VISTO l’art. 51 della L.R. n. 14/88 e l’art. 2 – comma IV – della L.R. n. 10 del 22/9/98, che prevedono l’assunzione a carico dell’Amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti regionali o amministratori, connessi all’espletamento di compiti d’ufficio; RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla liquidazione dell’importo di che trattasi; VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02; VISTI gli artt. 55, 56 e 57 della L.R. n. 5/78. DECRETA VISTO l’art. 7, c. 1, della L.R. n. 31 del 7 agosto 2002, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni; Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato: VISTO il Regolamento regionale n. 3 dell’8/3/2005 (in B.U.R. suppl. Straord. n. 10 al n. 4 dell’1/3/2005, che disciplina le funzioni dell’Avvocatura Regionale; — di liquidare in favore del sig. De Marco Antonio la somma complessiva di c 31.137,31 nato a Rovito (CS) il 14/6/1952, residente in via Leonardo Di Bona n. 3 Catanzaro, cod. f.le DMR NTN 52H14 H621D; DECRETA — per i motivi sopra evidenziati, di proporre opposizione al pignoramento presso terzi proposto dalla Soc. E.T.R. p.A., Concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante dott. Sergio Bilotta; — di assegnare a tal fine, incarico professionale, quale procuratore e difensore della Regione Calabria, all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale. — di voler accreditare sul c.c. n. 640 presso la BNL – Banca Nazionale del Lavoro – sede di Catanzaro Lido – via Corace n. 26 – Coordinate Bancarie: CIN Z – ABI 1005 – CAB 04401; — di imputare la spesa di c 31.137,31 sul capitolo 1002114 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 556 del 9/3/2005; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento. Catanzaro, lì 13 aprile 2005 Catanzaro, lì 8 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 19290 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 5886 del 13 aprile 2005 DECRETO n. 5888 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore del sig. Scerbo Luigi, dipendente regionale relative al Proc. pen. n. 792/99 – Trib. Catanzaro. Rimborso spese legali in favore del sig. Corsi Raffaele dip. reg. – Proc. pen. n. 5350/00 – Tribunale di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il sig. Scerbo Luigi è stato implicato nel procedimento penale n. 792/99 R.G.N.R. Tribunale di Catanzaro; PREMESSO che il sig. Corsi Raffaele Antonio è stato implicato nel procedimento penale n. 5350/00 Tribunale di Catanzaro; VISTO il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro Sez. GIP GUP in data 13/5/2002; VISTO il parere espresso in data da questa Avvocatura con il quale viene riconosciuta per ciascuno di loro somma di c 2.072,15 comprensivo di IVA, spese e CPA; VISTO il parere espresso in data 15/11/2004 da questa Avvocatura con il quale viene riconosciuta la somma di c 7.086,59; VISTO il D.lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.G.R., n. 354 del 24/6/99, così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale, relativa al rimborso spese legali in favore del sig. Scerbo Luigi dipendente regionale, ai sensi dell’art. 51 L.R. n. 14/88, rimborso pari a c 7.086,59 (compresi spese, onorari, Cap ed IVA), relative al procedimento penale n. 792/99 R.G.N.R. Trib. Catanzaro, che con sentenza n. 341/04 depositata il 31/3/2004 divenuta esecutiva il 17/6/2004; VISTO l’art. 51 della L.R. n. 14/88 e l’art. 2 – comma IV – della L.R. n. 10 del 22/9/98, che prevedono l’assunzione a carico dell’Amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti regionali o amministratori, connessi all’espletamento di compiti d’ufficio; RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla liquidazione dell’importo di che trattasi; VISTO il D.P.G.R., n. 354 del 24/6/99, così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale, relativa al rimborso spese legali in favore del sig. Corsi Raffaele Antonio, ai sensi dell’art. 51 L.R. n. 14/88, è stato riconosciuto un rimborso pari a c 2.072,15 comprensivo di IVA, spese e CPA relativo al procedimento pen. n. 5350/00, poiché nei confronti degli istanti, è stata emessa sentenza il 10/2/2004 n. 31/04 il G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato nei confronti dei sopraccitati dipendenti il «non luogo a procedere perché il fatto non sussiste»; VISTO l’art. 51 della L.R. n. 14/88 e l’art. 2 – comma IV – della L.R. n. 10 del 22/9/98, che prevedono l’assunzione a carico dell’Amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti regionali o amministratori, connessi all’espletamento di compiti d’ufficio; RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla liquidazione dell’importo di che trattasi; VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02; VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02; VISTI gli artt. 55, 56 e 57 della L.R. n. 5/78. VISTI gli artt. 55, 56 e 57 della L.R. n. 5/78. DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato: — di voler liquidare la somma di c 7.086,17 al sig. Scerbo Luigi nato a Marcellinara il 19/1/1944, ed ivi residente in via Libertà n. 34; — di liquidare in favore del sig. Corsi Raffaele Antonio la somma complessiva di c 2.072,15 nato a Catanzaro il 26/6/1961 ivi residente in via S. Michele n. 24 cod. f.le CRS RFL 61H26C352O; — di imputare la spesa sul capitolo 1002114 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 556 del 9/3/2005; — di imputare la spesa di c 2.072,15 sul capitolo 1002114 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 556 del 9/3/05; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento. — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento. Catanzaro, lì 13 aprile 2005 Catanzaro, lì 13 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 DECRETO n. 5889 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore dell’avv. Antonio Torchia difensore del sig. Di Maria Alberto dip. reg. – Proc. pen. n. 5350/00 – Tribunale di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il sig. Di Maria Alberto è stata implicato nel procedimento penale n. 5350/00 R.G.N.R. Tribunale di Catanzaro; VISTO il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro veniva iscritto nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento penale n. 5350/00 N.R. 8326/01; 19291 il 9/1/1967 residente a Catanzaro via F. Crispi, 166 Codice Fiscale TRC NTN 64A09 C352G, Partita IVA 00961790797 somma di c 4.503,99; — di imputare la spesa sul capitolo 1002114 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 54 del 31/1/2005; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. Catanzaro, lì 13 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera VISTO il parere espresso in data 15/2/2005 da questa Avvocatura con il quale viene riconosciuta la somma di c 4.503,99; VISTO il D.lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.G.R., n. 354 del 24/6/99, così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale, relativa al rimborso spese legali in favore del sig. Di Maria Alberto, dipendente regionale, ai sensi dell’art. 51 L.R. n. 14/88, rimborso pari a c 4.503,99 (comprensive di spese, onorari, Cap ed I.V.A.), relative al procedimento penale n. 5350/00 R.G.N.R. (Trib. Catanzaro) in data 10/2/2004 tale procedimento veniva definito dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro con sentenza (n. 31/04) di non luogo a procedere con la formula dell’insussistenza del fatto reato ascritto; VISTO l’art. 51 della L.R. n. 14/88 e l’art. 2 – comma IV – della L.R. n. 10 del 22/9/98, che prevedono l’assunzione a carico dell’Amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti regionali o amministratori, connessi all’espletamento di compiti d’ufficio; CONSIDERATO, altresì che il dipendente con nota del 15/11/ 2004, ha autorizzato l’Amministrazione reg.le ad effettuare il pagamento di che trattasi in favore del proprio legale di fiducia avv. Antonio Torchia; RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla liquidazione dell’importo di che trattasi; VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02; VISTI gli artt. 55, 56 e 57 della L.R. n. 5/78. DECRETO n. 5890 del 13 aprile 2005 Rimborso spese legali in favore dell’avv. Luigi Caristo difensore del sig. Scerbo Luigi dip. reg. – Proc. pen. n. 5350/00 – Trib. di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il sig. Scerbo Luigi è stato implicato nel procedimento penale n. 5350/00 R.G.N.R. Tribunale di Catanzaro; VISTO il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro veniva iscritto nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento penale n. 5350/00 N.R. 8326/01; VISTO il parere espresso in data 15/11/2004 da questa Avvocatura con il quale viene riconosciuta la somma di c 3.241,01; VISTO il D.lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.G.R., n. 354 del 24/6/99, così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale, relativa al rimborso spese legali in favore del sig. Scerbo Luigi, dipendente regionale, ai sensi dell’art. 51 L.R. n. 14/88, rimborso pari a c 3.241,01 (comprensive di spese, onorari, Cap ed I.V.A.), relative al procedimento penale n. 5350/00 R.G.N.R. Trib. Catanzaro) in data 10/2/2004 tale procedimento veniva definito dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro con sentenza (n. 31/04) di non luogo a procedere con la formula dell’insussistenza del fatto reato ascritto; VISTO l’art. 51 della L.R. n. 14/88 e l’art. 2 – comma IV – della L.R. n. 10 del 22/9/98, che prevedono l’assunzione a carico dell’Amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti regionali o amministratori, connessi all’espletamento di compiti d’ufficio; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato: CONSIDERATO, altresì che il dipendente con nota del 18/9/ 2004, ha autorizzato l’Amministrazione reg.le ad effettuare il pagamento di che trattasi in favore del proprio legale di fiducia avv. Luigi Caristo; — di liquidare in favore dell’avv. Antonio Torchia (difensore del sig. Di Maria Alberto dipendente regionale), nato Catanzaro RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla liquidazione dell’importo di che trattasi; 19292 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTI gli artt. 55, 56 e 57 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato: — di liquidare in favore dell’avv. Luigi Caristo (difensore del sig. Scerbo Luigi dipendente regionale), nato Catanzaro il 29/12/ 1963, Cod. Fisc. CRS LGU 63T29 C352Y, Partita IVA 01828820793; — di voler corrispondere la somma di c 3.241,01 mediante accredito sul c.c. bancario n. 51000556 su Banca Carime Agenzia Squillace cod. ABI 3067 – CAB 88780, intestato all’avv. Luigi Caristo; — di imputare la spesa sul capitolo 1002114 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 556 del 9/3/2005; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA — Liquidare all’avvocato Beatrice Biamonte nata a Catanzaro il 5/9/1968, C.F. BMNBRC68P45C352B, la complessiva somma di c 2.014,75 di cui: c 1.558,45 per competenze, c 107,21 per spese, c 317,92 per IVA ed c 31,17 per C.P.A.; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lì 14 aprile 20054 Catanzaro, lì 13 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 5916 del 14 aprile 2005 DECRETO n. 5894 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Beatrice Biamonte – Relative al giudizio promosso da Regione Calabria c/Grande Francesca – Tribunale di Catanzaro. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Giuseppe Malena – Relative ai giudizi promossi da Tassone Antonio ed altri c/Regione Calabria – Tribunale e TAR di Catanzaro, TAR Lazio, Consiglio di Stato. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di procedere al recupero di somme indebitamente percepite, dinanzi al Tribunale di Catanzaro c/Grande Francesca con delibera n. 7106 del 1998; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Beatrice Biamonte con Studio in Catanzaro, via Piana Timpone, 32; CHE l’avvocato Biamonte ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il predetto parere espresso in data 15/2/2005; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 2.014,75 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nei giudizi dinanzi al Tribunale e TAR di Catanzaro, TAR Lazio, e Consiglio di Stato, promossi contro la stessa da: Antonio Tassone (4), con decreti nn. 776 del 25/8/00 – 2984 del 24/3/03 – 5919 del 7/5/03 – 1354 del 15/12/00, Esposito Maria con decreto n. 1022 del 30/10/00, Simirarco Michele, con decreto n. 3259 del 9/4/01, World Wide Fund for nature omlus con decreto n. 14846 del 15/11/02, Tesoriere Antonio + 3 (2) con decreti nn. 780 del 7/2/03 e 110 del 14/1/03, Di Giosa Salvatore con decreto n. 1050 del 3/11/00, Matera Francesco con decreto n. 988 del 18/10/00; PREMESSO che con i medesimi decreti è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Giuseppe Malena con studio in Crotone, viale Regina Margherita, 5 (Piazza Pitagora); CHE l’avvocato Malena ha inviato per la liquidazione le parcelle delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTI i predetti pareri espressi in data 24/2/2005; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19293 RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 35.760,33 comprensiva di IVA e C.P.A.; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 1.018,94 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA — Liquidare all’avvocato Giuseppe Malena nato a Cirò Marina il 4/10/1936 C.F. MLNGPP36R04C726J, la complessiva somma di c 35.760,33 di cui: c 28.548,10 per competenze, c 817,46 per spese, c 5.823,81 per IVA ed c 570,96 per C.P.A.; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA — Liquidare all’avvocato Nino Gimigliano nato a Catanzaro il 3/3/1923, C.F. GMGNNI23C03C352S, la complessiva somma di c 1.018,94 di cui: c 832,47 per competenze, c 169,82 per IVA ed c 16,65 per C.P.A.; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lì 14 aprile 20054 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lì 14 aprile 20054 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 5921 del 14 aprile 2005 DECRETO n. 5920 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Nino Gimigliano – Relative al giudizio promosso da Candelieri Francesco + 41 c/Regione Calabria – Tribunale di Palmi. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato EugenioArceri – Relative al giudizio promosso dal Comune di Lamezia Terme c/Regione Calabria – TAR di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al TAR di Catanzaro, promosso contro la stessa dal Comune di Lamezia Terme, con delibera n. 6025 del 25/11/ 1994; PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi, promosso contro la stessa da Candelieri Francesco + 41 con delibera n. 737 del 31/10/2000; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Eugenio Arceri con studio in Catanzaro, via G. Alberti, 27; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Nino Gimigliano con Studio in Catanzaro, via S. Paternostro, 10; CHE l’avvocato Gimigliano ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per un ammontare, per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il predetto parere espresso in data 12/7/2004; CHE l’avvocato Arceri ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento della richiesta in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; CONSIDERATO CHE l’avv. Giuseppe Ferrara del foro di Catanzaro ha già ricevuto mandato professionale per difendere la Regione Calabria in un omologo giudizio dinanzi al TAR della Calabria avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti; VISTO il predetto parere espresso in data 21/9/2004; 19294 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 8.066,47 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA DECRETA — Liquidare all’avvocato Eugenio Arceri nato a Catanzaro il 15/2/1948, C.F. RCRGNE48B15C352U la complessiva somma di c 8.066,47 di cui: c 4.833,00 per onorari, c 1.025,00 per diritti, c 732,25 per rimborso spese generali, c 1.344,41 per IVA ed c 131,81 per C.P.A.; — Liquidare all’avvocato Sandro De Giuseppe nato a Cosenza il 13/10/1965, C.F. DGSSDR65R13D086A, la complessiva somma di c 5.290,00 di cui: c 3.525,95 competenze, c 440,74 per rimborso spese generali, c 434,78 per spese, c 809,20 per IVA ed c 79,33 per C.P.A.; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lì 14 aprile 20054 Catanzaro, lì 14 aprile 20054 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 5922 del 14 aprile 2005 DECRETO n. 5923 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Sandro De Giuseppe – Relative ai giudizi promossi da Regione Calabria c/De Vita Agostino + 1 – Tribunale di Paola e Corte d’Appello di Catanzaro. Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Leo Ciriaco – Relative ai giudizi promossi da Perrone Francesco ed altri c/Regione Calabria – Tribunale di Cosenza e TAR di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di procedere al recupero di somme indebitamente percepite dai sigg.ri: Lombardo Anna e De Vita Agostino, con delibera n. 7100 del 4/12/ 1998 e con decreto n. 1013 del 27/10/2000; PREMESSO che con i medesimi provvedimenti è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Sandro De Giuseppe con Studio in Cosenza – via Toscana, 5; CHE l’avvocato De Giuseppe ha inviato per la liquidazione le parcelle delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il predetto parere espresso in data 29/10/2004; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 5.290,00 comprensiva di IVA e C.P.A.; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nei giudizi dinanzi al Tribunale di Cosenza e TAR di Catanzaro, promossi contro la stessa da Perrone Francesco + 18, Settembrino Giovambattista, Foderaro Giovambattista e Cardinale Giuseppe, con delibera n. 2761 del 9/5/1994, decreto n. 865 del 4/10/2000 e con delibere n. 3968 del 24/7/1995 e n. 214 del 29/1/1991; CHE con i medesimi provvedimenti è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Leo Ciriaco, con Studio in Catanzaro, via Pascali (Villa Giglio); CHE l’avvocato Ciriaco ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività professionale svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTO il predetto parere espresso in data 14/3/2005; 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 19295 RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 16.668,78 comprensiva di IVA e C.P.A.; RITENUTO di dover riconoscere al professionista in questione la liquidazione della somma di c 4.220,41 comprensiva di IVA e C.P.A.; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO il prospetto dei conteggi elaborati dal preposto dipendente; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/ 2002; DECRETA DECRETA — Liquidare l’avvocato Leo Ciriaco nato a Maida il 19/1/ 1933, C.F. CRCLRD33A19E834N, la complessiva somma di c 16.668,78 di cui: c 11.758,99 per onorari e diritti, c 1.469,87 per rimborso spese generali, c 476,65 per spese, c 2.698,69 per IVA ed c 264,58 per C.P.A.; — Liquidare all’avvocato Francesco Tiani, nato a S. Caterina Jonio il 3/6/1931, C.F. TNIFNC31H03I170R, la complessiva somma di c 4.220,41 di cui: c 2.142,12 per onorari, c 790,74 per diritti, c 293,27 per 10% per rimborso spese generali, c 271,63 per spese, c 658,13 per IVA ed c 64,52 per C.P.A.; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno generale n. 56 del 31/1/2005; — che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo 1011103 del bilancio regionale 2005 giusto impegno di spesa n. 56 del 31/1/2005; — di autorizzare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. — invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto, all’avvocato medesimo. Catanzaro, lì 14 aprile 20054 Catanzaro, lì 14 aprile 20054 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 5924 del 14 aprile 2005 DECRETO n. 5927 del 14 aprile 2005 Liquidazione competenze professionali in favore dell’avvocato Francesco Tiani – Relative al giudizio promosso dalla ditta F.lli Critelli S.r.l. c/Regione Calabria – Tribunale di Catanzaro. CT n. 1635 del 1998 – Sentenza n. 141/05 del Tribunale civile di Catanzaro emessa nella controversia n. 244/98 vertente tra la Regione Calabria e la Cooperativa Vigilanza Forze di Polizia in Congedo S.r.l. – Determinazione di proporre appello e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Beatrice Biamonte del Foro di Catanzaro. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che la Regione Calabria ha deciso di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, promosso contro la stessa dalla ditta F.lli Critelli S.r.l., con delibera n. 6273 del 2/12/ 1983; PREMESSO che con la medesima delibera è stata affidata la rappresentanza e la difesa della Regione all’avvocato Francesco Tiani, con studio in Catanzaro via Mario Greco, 21; CHE l’avvocato Tiani ha inviato per la liquidazione la parcella delle spese e delle competenze per l’attività svolta in favore della Regione Calabria; CONSIDERATO che il riconoscimento del compenso in questione è stato sottoposto alla valutazione del Settore legale in linea con la lett. «C» punto 10 della direttiva della Giunta Regionale n. 481/98; VISTA la nota del 21/4/2004 di questa Avvocatura; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con sentenza n. 141/05 il Tribunale di Catanzaro definitivamente pronunciando nella controversia n. 244/98 vertente tra la Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Biamonte e la Cooperativa Vigilanza Forze di Polizia in Congedo S.r.l. accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da controparte e, per l’effetto, condannava l’Amministrazione regionale al pagamento in favore della società istante della somma di c 60.425,46 oltre interessi legali dalla data di scadenza di ogni fattura, nonché al pagamento delle spese di lite; CHE le motivazioni addotte nella sopraccitata decisione non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario proporre appello al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria; VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»; 19296 30-5-2005 Supplemento straordinario n. 12 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998; DATO ATTO che l’incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002; CHE, pertanto, é necessario procedere alla liquidazione di quanto convenuto nell’atto di transazione che fa parte integrante del presente decreto; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato: VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04; — di liquidare la somma di c 617,10 in favore dell’avv. Giorgio Rotella; VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»; — di imputare la spesa sul capitolo 12040406, spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi; VISTO altresì il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell’Avvocatura regionale, n. 3 dell’8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell’1 marzo 2005; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. Catanzaro, lì 15 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di proporre appello avverso la sentenza n. 141/05 del Tribunale di Catanzaro emessa nella controversia n. 244/98 vertente tra la Regione Calabria e la Cooperativa Vigilanza Forze di Polizia in Congedo S.r.l.; di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Beatrice Biamonte del Foro di Catanzaro; di affidare al predetto professionista l’incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02. Catanzaro, lì 14 aprile 2005 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 5958 del 15 aprile 2005 PROPOSTA DI TRANSAZIONE LITE PREMESSO: che con decreto ingiuntivo n. 788/04 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 2/7/2004 l’avv. Giorgio Rotella ingiungeva alla Regione Calabria il pagamento della somma di c 167,10 a titolo di rimborso della quota associativa per l’anno 2002 dello stesso pagata per l’iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo Avvocati di Catanzaro; che avverso il suddetto decreto ingiuntivo la Regione Calabria a mezzo dell’Avvocatura regionale – avv. Iolanda Mauro – proponeva formale opposizione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro con udienza di comparizione dell’1/12/2004; che le parti, in causa, d’accordo, hanno intenzione di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza e di eliminare ogni altra ragione di contesa in ordine alla causa iscritta presso il Giudice di Pace di Catanzaro al n. 2656/C/04 R.G.; Rimborso spese quota associativa avv. Giorgio Rotella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che con decreto ingiuntivo n. 788/04 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 2/7/2004 l’Avv. Giorgio Rotella ingiungeva alla Regione Calabria il pagamento della somma di c 167,10 a titolo di rimborso della quota associativa per l’anno 2002 dallo stesso pagata per l’iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo Avvocati di Catanzaro; CHE avverso il suddetto decreto ingiuntivo la Regione Calabria a mezzo dell’Avvocatura regionale proponeva formale opposizione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro con udienza di comparizione del 1/12/2004; CHE le parti in causa, con transazione del 18/3/2005 hanno convenuto di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza eliminando ogni altra ragione di contesa in ordine alla causa iscritta presso il Giudice di Pace di Catanzaro al n. 2656/C R.G.; tutto ciò premesso, tra l’avv. Giorgio Rotella e la Regione Calabria si addiviene alla seguente transazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 c.c. 1) l’avv. Giorgio Rotella riceve dalla Regione Calabria la somma di c 167,10 portata dal decreto ingiuntivo e per la causale in narrativa, nonché c 450,00 per spese legali; 2) per effetto della presente convenzione la causa come sopra pendente resta completamente rinunziata, transatta e definita; 3) tutti gli oneri susseguenti all’eventuale inadempimento della presente saranno a carico della parte inadempiente. Catanzaro, lì 18 marzo 2005 avv. Giorgio Rotella Per la Regione Calabria Avv. Giovanni Montera Vendita: fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00; fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine; fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00. Prezzi di abbonamento: Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00; Parte III: abbonamento annuale c 35,00. Condizioni di pagamento: Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando, nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Editore: REGIONE CALABRIA AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Direttore responsabile: Dott. OLDANI MESORACA Redattore: FRANCESCO LE PERA Stampa: GRAFICHE ABRAMO S.p.A. CATANZARO