CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE

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CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE
AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI
Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del
17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione
Intitolazione:
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex
art. 19 legge n.74/1987 – Ambito di applicazione - Accordi di trasferimento o
riconoscimento della proprietà in sede di separazione e divorzio – In plurime
- Fattispecie.
Massima:
Le agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 operano con
riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere
nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti
patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli
accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà
esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (in
applicazione dell'esposto principio, la S.C. ha confermato la decisione di
merito, che aveva ritenuto esente da INVIM il conguaglio in denaro a fronte
di un trasferimento immobiliare attribuito a uno dei coniugi in sede di
conciliazione giudiziale sulla scioglimento della comunione dei beni,
nell'ambito del giudizio di divorzio, il relativo verbale costituendo parte
integrante del medesimo).* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.
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AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI
Giurisprudenza
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza 23
dicembre 1997 ha ritenuto esente da INVIM ed accessori il maggior assegno
attribuito a -----------, in sede di conciliazione giudiziale sullo scioglimento
della comunione dei beni fra coniugi nell'ambito di procedimento di divorzio,
sul presupposto che il verbale di conciliazione dovesse nella specie
considerarsi "parte integrante del procedimento di divorzio", per cui si
rendeva applicabile il trattamento fiscale privilegiato di cui all'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74.
Il Ministero delle Finanze chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di
due motivi.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, adducendo violazione degli artt. 111 della
Costituzione e 132 c.p.c., la ricorrente denuncia l'assoluto difetto di
motivazione della sentenza impugnata, avendo la Commissione Regionale
del tutto omesso l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a sostegno
del proprio convincimento.
Col secondo motivo di ricorso, il Ministero lamenta, oltreché vizio di
motivazione, la violazione degli artt. 34 DPR n. 131 del 1986. 2, 6, 15 e 23 del
DPR n. 643 del 1972, 19 della Legge n. 74 del 1987, per avere la
Commissione Regionale ritenuto parte integrante del procedimento
divorzile l'assegnazione definitiva di un immobile a favore di uno dei coniugi
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nell'ambito di un processo di domanda di divisione giudiziale dei beni
comuni, proposta dai coniugi nell'ambito di un processo di divorzio, ma non
ad esso accessoria, trattandosi di scioglimento di comunione ordinaria,
residuata fra i coniugi con la pronuncia giudiziale di separazione e
conseguente scioglimento del regime patrimoniale di comunione legale.
Nella specie, sarebbe stata posta in essere fra i condividenti, una
compravendita in capo ad uno di essi, ai sensi dell'art. 34 del DPR 131 del
1987, come tale imponibile ai fini INVIM.
Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Commissione Regionale ha infatti sufficientemente enunciato il fatto
all'origine dell'imposizione fiscale di cui è causa, indicandolo nel
trasferimento di beni immobili con conguaglio in danaro, a scioglimento di
comunione fra coniugi, avvenuto con verbale di conciliazione del Tribunale di
San Remo nel corso di procedura divorzile, e in relazione a ciò ha ritenuto
applicabile il trattamento fiscale privilegiato previsto per gli atti di tale
procedura dall'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
La sentenza appare quindi congruamente motivata sia in relazione alla
natura dell'avvenuta attribuzione di beni fra coniugi mediante atto giudiziale
distinto dalla pronuncia di divorzio, ma ad essa riferibile, sia in ordine
all'applicazione del cit. art. 19 a tale fattispecie.
È altresì infondato il secondo motivo di ricorso.
Lo scioglimento della comunione legale fra coniugi è infatti effetto
pressoché automatico conseguente al passaggio in giudicato (Cass. 2652/95;
8707/98; 9325/98) della sentenza di separazione (e non quindi connesso alla
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successiva eventuale pronuncia di divorzio), ma sono di regola gli accordi di
separazione a contenere il riconoscimento o il trasferimento della proprietà
esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, costituendo
tali accordi, una volta sottoposti al vaglio del giudice, titolo per la
trascrizione, senza che alcun ostacolo possa discendere dalla già esistente
comunione legale (Cass. 4306/97).
Derivando dunque la divisione in concreto dei beni in comunione legale da
accordi comunque raggiunti in sede giudiziale dai coniugi separati o
divorziandi strettamente collegati allo scioglimento del matrimonio, non può
rilevare, ai fini agevolativi di cui al cit. art. 19, la qualifica di divisione
convenzionale (in quanto non inserita nella pronuncia di divorzio, ma
attualizzata con accordi separati) rispetto alla divisione legale (quale effetto
automatico della sentenza di separazione (Cass. 9846/96), poiché l'ampia
dizione dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 (che esenta dall'imposta di
registro, e da ogni altra imposizione tutti "gli atti, i documenti e i
provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio..."),
necessariamente ricomprende tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi
pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i
loro rapporti patrimoniali, conseguenti allo scioglimento del matrimonio.
Come questa Corte ha infatti già rilevato (Cass. 6065/2000), la finalità della
citata norma è quella di sottrarre all'imposizione fiscale gli atti giudiziali
conseguenti alle crisi matrimoniali e all'adempimento dei doveri discendenti
dalla
separazione
e
dal
divorzio;
sottolineando
che
una
diversa
interpretazione dell'art. 19 comporterebbe dubbi di legittimità costituzionale
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di tale disposizione, apparendo irragionevole un trattamento fiscale
diversificato a seconda che si ottemperi a tali doveri col pagamento di
somme di danaro a conguaglio, ovvero con la dazione di beni mobili o col
trasferimento di beni immobili.
Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato, senza addebito di
spese non essendosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2001
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