N.RF115 Anno 2015 OGGETTO PREMI

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N.RF115 Anno 2015 OGGETTO PREMI
Anno 2015
N.RF115
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
PREMI ASSICURATIVI – DETRAZIONE IN UNICO PF 2015
RIFERIMENTI
ART. 15 C. 1 LETT. F) TUIR; DM 22/12/2000 – ISTRUZIONI UNICO PF 2015
CIRCOLARE DEL 04/05/2015
La detrazione Irpef del 19% dei premi di assicurazione “vita” e contro gli infortuni è stato oggetto di
numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, con la tendenza a contenere il limite di detraibilità
dei premi. In particolare, L'art.12 DL n. 102/2013 ha stabilito una differenziazione di detraibilità a
seconda della natura del rischio assicurato.
DETRAIBILITÀ DEI PREMI – REGOLE GENERALI
Sono ammesse in detrazione:
 i premi di assicurazione sulla vita
 i premi di assicurazione contro gli infortuni
versati nel 2014 (principio di cassa) differenziando a seconda della data di stipula o rinnovo.
In particolare dal 2001 è stata introdotta una distinzione fra assicurazioni:
a) con finalità esclusivamente assicurative del rischio morte o invalidità permanente
b) a carattere finanziario o con finalità previdenziali
limitando la detrazione solo alle prime.
CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI FINO AL 31/12/2000
Poiché le modifiche normative (D.Lgs.47/00, in vigore dal 2001) non hanno effetto retroattivo, per i
premi assicurativi pagati nel 2014:
 relativi a contratti stipulati/rinnovati entro il 31/12/2000
 valgono le “vecchie” regole: la detrazione spetta per i premi di assicurazione
 che prevedono il pagamento, oltre che in caso di morte, anche in caso di sopravvivenza
dell’assicurato (cd. “caso vita”) a condizione che il contratto di assicurazione:
- abbia durata > 5 anni dalla data di stipulazione
- per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti
 contro gli infortuni.
POLIZZE MALATTIA e POLIZZE MISTE: non sono detraibili le polizze che coprono il rischio malattia.
Nel caso di premi misti per infortuni e malattia, è necessario individuare la quota di premio che copre il
rischio infortuni in quanto solo questo è onere detraibile.
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Sintesi: a decorrere dal 2014 il limite di detrazione del 19% sui premi assicurativi per le persone fisiche
ha subito delle modifiche, dovendo essere differenziata tra i contratti assicurativi aventi ad oggetto:
- il rischio di morte o invalidità permanente: detraibili nel limite di € 530;
- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: detraibili nel limite di €
1291,14 (al netto dei premi per il rischio di cui al punto precedente).
Permane la detraibilità, nel nuovo limite di € 530, dei premi per le assicurazioni “caso vita” riferiti a
contratti stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000.
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CONTRATTI STIPULATI A PARTIRE DAL 1/01/2001
A seguito delle modifiche normative, i contratti stipulati dal 2001 sono detraibili solo se riguardano
assicurazioni aventi per oggetto il rischio:
Non spetta più se prevede il “caso vita”
 di morte
 di invalidità permanente > 5%, da qualsiasi causa derivante
 di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana; la
Non spetta nel caso di
generico infortunio
detrazione spetta purché il contratto preveda la copertura del rischio
per l’intera vita dell’assicurato e non ammetta la facoltà di recesso da
parte dell’impresa di assicurazione.
POLIZZE “MISTE”: sono considerati “misti” anche i contratti “rischio di morte” che prevedono la copertura
sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza o in caso di riscatto;
in tal caso, è detraibile la sola quota di premio riferibile al rischio di morte.
RISCHIO ASSICURATO
Morte
Invalidità >=5%
Non autosufficienza
STIPULA FINO AL 31/12/2000
STIPULA DAL 1/01/2001
non detraibile
detraibile
detraibile
detraibile se il rischio è
associato ad infortunio
detraibile se non prevede recesso
detraibile
non detraibile
Vita
Natura previdenziale
Natura finanziaria
IPOTESI DI RINNOVO
Ai fini della detrazione, si considera rinnovo il momento in cui l’assicurato esercita il diritto di accettazione che gli
è stato attribuito irrevocabilmente mediante una sua manifestazione di volontà, anche tacita, a scadenza quale:
la tacita rinnovazione indifferentemente dal fatto che dipenda da una manifestazione di volontà unilaterale di
o proroga
un solo contraente ovvero per tacito consenso (CM 29/2001)
anche tacita o per comportamento concludente, per mancata disdetta nei termini (CM
mancata disdetta
229/2002)
possibilità di fissare la esercitata dall’assicurato con la facoltà di determinare un numero minimo e massimo di
durata del pagamento anni, qualora si avvalga di tale facoltà dopo la prima scadenza contrattuale (RM
dei premi
143/2005).
NON COSTITUISCONO IPOTESI DI RINNOVO
le integrazioni
consistenti nell’inserimento di nuove clausole che prevedono il versamento di premi
contrattuali
aggiuntivi e che non comportano una “novazione oggettiva” del contratto (RM 378/2002)
che non determinano l’estinzione dell’obbligazione originaria e la conseguente
le semplici
sostituzione con una nuova avente diverso titolo od oggetto (es: la modifica di una
trasformazioni del
polizza rivalutabile di tipo tradizionale in una polizza “unit linked”, cioè le cui prestazioni
contratto
sono legate a risultati di determinati fondi (RM 111/2003).
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Analogamente, nel caso in cui la polizza “malattia” o “infortuni” offra garanzie di risarcimento anche in caso
di invalidità, la detrazione è riconosciuta per la sola quota del premio riferibile alla copertura del rischio di
invalidità > 5% (stesso concetto vale anche per le polizze che coprono il rischio di non autosufficienza
unitamente ad altri rischi)
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FATTISPECIE
POLIZZA INFORTUNI IN
AGGIUNTA ALLA R.C.
AUTO
POLIZZE VITA COLLETTIVE
COMPAGNIE ESTERE
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ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
E’ detraibile la quota parte di premio riferibile all’eventuale
assicurazione contro gli infortuni del conducente (facoltativa) in
aggiunta alla Responsabilità Civile per danni a terzi
E’ detraibile la quota parte riferita alla posizione del contribuente e
suoi familiari a carico
La detrazione è ammessa
Rif.
CM
95/2000
CM
95/2000
CM 137/97
NON AUTOSUFFICIENZA (DM 22/12/2000): sono “non autosufficienti” i soggetti, alternativamente:
a) incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assumere alimenti; espletare le proprie funzioni
fisiologiche o curare l’igiene personale; deambulare; indossare gli indumenti
b) le persone che necessitano di “sorveglianza continuativa”.
LIMITI DI DETRAZIONE PER IL 2014
a) il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%: l’importo massimo detraibile:
 è pari a €. 530 (la detrazione massima è quindi pari a € 100,70)
b) il rischio di non autosufficienza nel compimento di atti quotidiani: l’importo massimo
detraibile:
 è pari a €. 1.291,14 (la detrazione massima è quindi pari a € 245,32)
 al netto dei premi per il rischio morte/invalidità permanente, indipendentemente dalla
data in cui sono stati stipulati.
Certificazione unica: nei limiti di cui sopra vanno ricompresi eventuali premi di assicurazione riportati dal
sostituto d’imposta nella certificazione unica (campi da 71 a 82 del mod. CU 2015)
Periodo 2013: si ricorda che l’anno scorso non si è dovuto procedere ad alcuna differenziazione nei limiti di
detraibilità, essendo posta ad € 630 per tutte le fattispecie di cui sopra.
PREMI PER FAMILIARI A CARICO
i premi di assicurazione (nel rispetto delle altre condizioni richieste):
 possono essere portati in detrazione anche per conto di familiari fiscalmente a carico.
 essendo detraibili per il soggetto che ha sostenuto l’onere anche nei casi in cui (CM 17/2006):
 lo stesso stipuli un contratto in cui fi guri come assicurato un familiare a suo carico;
 il familiare a carico risulti sia come contraente che come assicurato del contratto.
Casistica - moglie a carico: marito paga il premio assicurativo; lo detrae in tutti i seguenti casi:
Contraente
Assicurato
Beneficiario
Detrazione per
il contraente
chiunque
si
marito
marito
moglie
moglie
moglie
marito
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Come anticipato, l’art. 12 DL n. 102/2013 (cd. “Decreto IMU”) ha ridotto il limite massimo di
detrazione dei premi, disponendo che per i premi pagati nel 2014 i contratti aventi ad oggetto:
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Nota: in sostanza (analogamente a quanto previsto per le spese mediche):
- il documento di spesa può essere intestato anche al familiare a carico;
- in presenza di più soggetti titolati (es: genitori del figlio a carico) sul documento di spesa si potrà
autocertificare la quota rimasta rispettivamente a carico di ciascun genitore.
DOCUMENTAZIONE
Per certificare le somme corrisposte per premi assicurativi, generalmente l’assicurazione rilascia
un prospetto nel quale sono evidenziati:


i dati del contraente
i dati dell’assicurato


il tipo e la decorrenza del contratto
gli importi fiscalmente rilevanti
POLIZZE MISTE: è necessario che il contratto assicurativo evidenzi la parte relativa al rischio
detraibile; in caso contrario l’intera polizza non risulta fiscalmente agevolabile.
In dichiarazione i premi versati nel 2014 vanno indicati nel quadro RP nella Sez. I, righi da RP8 a
RP14 “Altre spese” utilizzando il codice:
36: per i premi relativi ad assicurazioni per il rischio morte/invalidità permanente
37: per i premi relativi ad assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana.
Esempio1
Il sig. Rossi ha versato alla propria compagnia assicurativa un premio di € 1.300 per
copertura del rischio di morte e invalidità permanente superiore al 5%; in tal caso:
- il premio è detraibile nel limite di € 530
- spetta la detrazione di € 100 (530 × 19%)
36
Esempio2
Nell’Esempio1 precedente il premio si è versato a fronte della copertura del rischio per
non autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani; in tal caso:
- il premio è detraibile nel limite di € 1.291
- spetta la detrazione di € 245 (1.291 × 19%)
37
Esempio3
530
1.291
Nell’Esempio1 precedente, il sig. Rossi abbia versato anche un premio a favore del figlio
per copertura del rischio vita/invalidità permanente per un importo di €. :
- il premio è detraibile nel limite di € 1.291
- spetta la detrazione di € 245 (1.291 × 19%)
37
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COMPILAZIONE DI UNICO PF 2015
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Premio relativo a polizza di assicurazione, stipulata nel 2013, pari ad € 4.200, di cui:
 relativo al rischio morte e invalidità permanente ≥ 5%: € 800,00
 relativo al rischio di non autosufficienza: € 1.400
 di natura finanziaria: € 2.000
Esempio4
In tal caso risultano detraibili le quote di premio riferite
- al rischio morte/invalidità permanente nel limite di € 530
- al rischio di non autosufficienza nel limite di € 1.291,14 al netto della quota detraibile
del rischio per morte invalidità permanente: € 1.291,14 – 530,00 = € 761,14.
Non risulta detraibile la parte di premio avente natura finanziaria (€ 2.000).
36
37
530
761
Cod. in LIMITE DI
Unico DETRAZIONE
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STIPULA O
RINNOVO
RISCHIO ASSICURATO
Fino al
31/12/2000
 vita
 infortuni
A partire dal
1/01/2001
 morte
 invalidità
permanente
superiore al 5%
€ 530
€ 1,291,14
(al netto
dell’importo
di cui sopra)
Non rileva
CONDIZIONI
Polizze vita: il contratto deve:
- avere durata non inferiore a 5
anni
- non consentire la concessione di
prestiti nel periodo di durata
minima
Non sono ammessi in detrazione
premi:
- di
natura
finanziaria
con
copertura di rischi diversi da
quelli indicati
- o che prevedono il pagamento
anche in caso di sopravvivenza
dell’assicurato (cd. caso “vita”)
non autosufficienza nel
E’ richiesto che l’assicurazione non
compimento degli atti di
possa recedere
vita quotidiana
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