N.RF115 Anno 2015 OGGETTO PREMI
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Anno 2015 N.RF115 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 5 OGGETTO PREMI ASSICURATIVI – DETRAZIONE IN UNICO PF 2015 RIFERIMENTI ART. 15 C. 1 LETT. F) TUIR; DM 22/12/2000 – ISTRUZIONI UNICO PF 2015 CIRCOLARE DEL 04/05/2015 La detrazione Irpef del 19% dei premi di assicurazione “vita” e contro gli infortuni è stato oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, con la tendenza a contenere il limite di detraibilità dei premi. In particolare, L'art.12 DL n. 102/2013 ha stabilito una differenziazione di detraibilità a seconda della natura del rischio assicurato. DETRAIBILITÀ DEI PREMI – REGOLE GENERALI Sono ammesse in detrazione: i premi di assicurazione sulla vita i premi di assicurazione contro gli infortuni versati nel 2014 (principio di cassa) differenziando a seconda della data di stipula o rinnovo. In particolare dal 2001 è stata introdotta una distinzione fra assicurazioni: a) con finalità esclusivamente assicurative del rischio morte o invalidità permanente b) a carattere finanziario o con finalità previdenziali limitando la detrazione solo alle prime. CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI FINO AL 31/12/2000 Poiché le modifiche normative (D.Lgs.47/00, in vigore dal 2001) non hanno effetto retroattivo, per i premi assicurativi pagati nel 2014: relativi a contratti stipulati/rinnovati entro il 31/12/2000 valgono le “vecchie” regole: la detrazione spetta per i premi di assicurazione che prevedono il pagamento, oltre che in caso di morte, anche in caso di sopravvivenza dell’assicurato (cd. “caso vita”) a condizione che il contratto di assicurazione: - abbia durata > 5 anni dalla data di stipulazione - per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti contro gli infortuni. POLIZZE MALATTIA e POLIZZE MISTE: non sono detraibili le polizze che coprono il rischio malattia. Nel caso di premi misti per infortuni e malattia, è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni in quanto solo questo è onere detraibile. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sintesi: a decorrere dal 2014 il limite di detrazione del 19% sui premi assicurativi per le persone fisiche ha subito delle modifiche, dovendo essere differenziata tra i contratti assicurativi aventi ad oggetto: - il rischio di morte o invalidità permanente: detraibili nel limite di € 530; - il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: detraibili nel limite di € 1291,14 (al netto dei premi per il rischio di cui al punto precedente). Permane la detraibilità, nel nuovo limite di € 530, dei premi per le assicurazioni “caso vita” riferiti a contratti stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000. Redazione Fiscale Info Fisco 115/2015 Pag. 2 / 5 CONTRATTI STIPULATI A PARTIRE DAL 1/01/2001 A seguito delle modifiche normative, i contratti stipulati dal 2001 sono detraibili solo se riguardano assicurazioni aventi per oggetto il rischio: Non spetta più se prevede il “caso vita” di morte di invalidità permanente > 5%, da qualsiasi causa derivante di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana; la Non spetta nel caso di generico infortunio detrazione spetta purché il contratto preveda la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato e non ammetta la facoltà di recesso da parte dell’impresa di assicurazione. POLIZZE “MISTE”: sono considerati “misti” anche i contratti “rischio di morte” che prevedono la copertura sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza o in caso di riscatto; in tal caso, è detraibile la sola quota di premio riferibile al rischio di morte. RISCHIO ASSICURATO Morte Invalidità >=5% Non autosufficienza STIPULA FINO AL 31/12/2000 STIPULA DAL 1/01/2001 non detraibile detraibile detraibile detraibile se il rischio è associato ad infortunio detraibile se non prevede recesso detraibile non detraibile Vita Natura previdenziale Natura finanziaria IPOTESI DI RINNOVO Ai fini della detrazione, si considera rinnovo il momento in cui l’assicurato esercita il diritto di accettazione che gli è stato attribuito irrevocabilmente mediante una sua manifestazione di volontà, anche tacita, a scadenza quale: la tacita rinnovazione indifferentemente dal fatto che dipenda da una manifestazione di volontà unilaterale di o proroga un solo contraente ovvero per tacito consenso (CM 29/2001) anche tacita o per comportamento concludente, per mancata disdetta nei termini (CM mancata disdetta 229/2002) possibilità di fissare la esercitata dall’assicurato con la facoltà di determinare un numero minimo e massimo di durata del pagamento anni, qualora si avvalga di tale facoltà dopo la prima scadenza contrattuale (RM dei premi 143/2005). NON COSTITUISCONO IPOTESI DI RINNOVO le integrazioni consistenti nell’inserimento di nuove clausole che prevedono il versamento di premi contrattuali aggiuntivi e che non comportano una “novazione oggettiva” del contratto (RM 378/2002) che non determinano l’estinzione dell’obbligazione originaria e la conseguente le semplici sostituzione con una nuova avente diverso titolo od oggetto (es: la modifica di una trasformazioni del polizza rivalutabile di tipo tradizionale in una polizza “unit linked”, cioè le cui prestazioni contratto sono legate a risultati di determinati fondi (RM 111/2003). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Analogamente, nel caso in cui la polizza “malattia” o “infortuni” offra garanzie di risarcimento anche in caso di invalidità, la detrazione è riconosciuta per la sola quota del premio riferibile alla copertura del rischio di invalidità > 5% (stesso concetto vale anche per le polizze che coprono il rischio di non autosufficienza unitamente ad altri rischi) Redazione Fiscale FATTISPECIE POLIZZA INFORTUNI IN AGGIUNTA ALLA R.C. AUTO POLIZZE VITA COLLETTIVE COMPAGNIE ESTERE Pag. 3 / 5 Info Fisco 115/2015 ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA E’ detraibile la quota parte di premio riferibile all’eventuale assicurazione contro gli infortuni del conducente (facoltativa) in aggiunta alla Responsabilità Civile per danni a terzi E’ detraibile la quota parte riferita alla posizione del contribuente e suoi familiari a carico La detrazione è ammessa Rif. CM 95/2000 CM 95/2000 CM 137/97 NON AUTOSUFFICIENZA (DM 22/12/2000): sono “non autosufficienti” i soggetti, alternativamente: a) incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assumere alimenti; espletare le proprie funzioni fisiologiche o curare l’igiene personale; deambulare; indossare gli indumenti b) le persone che necessitano di “sorveglianza continuativa”. LIMITI DI DETRAZIONE PER IL 2014 a) il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%: l’importo massimo detraibile: è pari a €. 530 (la detrazione massima è quindi pari a € 100,70) b) il rischio di non autosufficienza nel compimento di atti quotidiani: l’importo massimo detraibile: è pari a €. 1.291,14 (la detrazione massima è quindi pari a € 245,32) al netto dei premi per il rischio morte/invalidità permanente, indipendentemente dalla data in cui sono stati stipulati. Certificazione unica: nei limiti di cui sopra vanno ricompresi eventuali premi di assicurazione riportati dal sostituto d’imposta nella certificazione unica (campi da 71 a 82 del mod. CU 2015) Periodo 2013: si ricorda che l’anno scorso non si è dovuto procedere ad alcuna differenziazione nei limiti di detraibilità, essendo posta ad € 630 per tutte le fattispecie di cui sopra. PREMI PER FAMILIARI A CARICO i premi di assicurazione (nel rispetto delle altre condizioni richieste): possono essere portati in detrazione anche per conto di familiari fiscalmente a carico. essendo detraibili per il soggetto che ha sostenuto l’onere anche nei casi in cui (CM 17/2006): lo stesso stipuli un contratto in cui fi guri come assicurato un familiare a suo carico; il familiare a carico risulti sia come contraente che come assicurato del contratto. Casistica - moglie a carico: marito paga il premio assicurativo; lo detrae in tutti i seguenti casi: Contraente Assicurato Beneficiario Detrazione per il contraente chiunque si marito marito moglie moglie moglie marito CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Come anticipato, l’art. 12 DL n. 102/2013 (cd. “Decreto IMU”) ha ridotto il limite massimo di detrazione dei premi, disponendo che per i premi pagati nel 2014 i contratti aventi ad oggetto: Redazione Fiscale Pag. 4 / 5 Info Fisco 115/2015 Nota: in sostanza (analogamente a quanto previsto per le spese mediche): - il documento di spesa può essere intestato anche al familiare a carico; - in presenza di più soggetti titolati (es: genitori del figlio a carico) sul documento di spesa si potrà autocertificare la quota rimasta rispettivamente a carico di ciascun genitore. DOCUMENTAZIONE Per certificare le somme corrisposte per premi assicurativi, generalmente l’assicurazione rilascia un prospetto nel quale sono evidenziati: i dati del contraente i dati dell’assicurato il tipo e la decorrenza del contratto gli importi fiscalmente rilevanti POLIZZE MISTE: è necessario che il contratto assicurativo evidenzi la parte relativa al rischio detraibile; in caso contrario l’intera polizza non risulta fiscalmente agevolabile. In dichiarazione i premi versati nel 2014 vanno indicati nel quadro RP nella Sez. I, righi da RP8 a RP14 “Altre spese” utilizzando il codice: 36: per i premi relativi ad assicurazioni per il rischio morte/invalidità permanente 37: per i premi relativi ad assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Esempio1 Il sig. Rossi ha versato alla propria compagnia assicurativa un premio di € 1.300 per copertura del rischio di morte e invalidità permanente superiore al 5%; in tal caso: - il premio è detraibile nel limite di € 530 - spetta la detrazione di € 100 (530 × 19%) 36 Esempio2 Nell’Esempio1 precedente il premio si è versato a fronte della copertura del rischio per non autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani; in tal caso: - il premio è detraibile nel limite di € 1.291 - spetta la detrazione di € 245 (1.291 × 19%) 37 Esempio3 530 1.291 Nell’Esempio1 precedente, il sig. Rossi abbia versato anche un premio a favore del figlio per copertura del rischio vita/invalidità permanente per un importo di €. : - il premio è detraibile nel limite di € 1.291 - spetta la detrazione di € 245 (1.291 × 19%) 37 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] 1.291 RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it COMPILAZIONE DI UNICO PF 2015 Redazione Fiscale Info Fisco 115/2015 Pag. 5 / 5 Premio relativo a polizza di assicurazione, stipulata nel 2013, pari ad € 4.200, di cui: relativo al rischio morte e invalidità permanente ≥ 5%: € 800,00 relativo al rischio di non autosufficienza: € 1.400 di natura finanziaria: € 2.000 Esempio4 In tal caso risultano detraibili le quote di premio riferite - al rischio morte/invalidità permanente nel limite di € 530 - al rischio di non autosufficienza nel limite di € 1.291,14 al netto della quota detraibile del rischio per morte invalidità permanente: € 1.291,14 – 530,00 = € 761,14. Non risulta detraibile la parte di premio avente natura finanziaria (€ 2.000). 36 37 530 761 Cod. in LIMITE DI Unico DETRAZIONE 36 37 STIPULA O RINNOVO RISCHIO ASSICURATO Fino al 31/12/2000 vita infortuni A partire dal 1/01/2001 morte invalidità permanente superiore al 5% € 530 € 1,291,14 (al netto dell’importo di cui sopra) Non rileva CONDIZIONI Polizze vita: il contratto deve: - avere durata non inferiore a 5 anni - non consentire la concessione di prestiti nel periodo di durata minima Non sono ammessi in detrazione premi: - di natura finanziaria con copertura di rischi diversi da quelli indicati - o che prevedono il pagamento anche in caso di sopravvivenza dell’assicurato (cd. caso “vita”) non autosufficienza nel E’ richiesto che l’assicurazione non compimento degli atti di possa recedere vita quotidiana CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. 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