documento tecnico - Provincia di Genova
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DTN OI +VI Provincia di Genova DIREZIONE 3 – Pianificazione Generale e di Bacino Pag. 1 di 13 DOCUMENTO TECNICO - NORMATIVO INTERNO OI + VI MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE e VINCOLO IDROGEOLOGICO 1. PREMESSA ................................................................................................................. 2 2. DEFINIZIONI ................................................................................................................ 3 3. DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA ............................................................................... 5 4. RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI E NUOVI VOLUMI .......................................... 5 5. LEGGE REGIONALE 49/2009 (PIANO CASA) ............................................................ 7 6. VOLUMI TECNICI ........................................................................................................ 8 7. INTERVENTI IN ALVEO O DI DIFESA SPONDALE .................................................... 8 7.1 TOMBINATURE O COPERTURE:................................................................................... 8 7.2 TUBAZIONI: .................................................................................................................... 9 7.3 PONTI E PASSERELLE .................................................................................................. 9 7.4 SBALZI .......................................................................................................................... 10 7.5 INTERVENTI: ................................................................................................................ 10 8. MOVIMENTI DI TERRA ............................................................................................. 11 9. OPERE IN DEMANIO MARITTIMO ........................................................................... 12 10. PORTATE DI PIENA ........................................................................................... 13 DESCRIZIONE DELLE REVISIONI APPORTATE: Ed. 3 Rev. 1– Riemissione a seguito dell’aggiornamento Elaborato Verificato Verificato Approvato Il Responsabile Ufficio O.I. Il RSGQ Il Responsabile del Servizio Il Direttore Dott.ssa. Ing. Marina OZZANO Dott. Maurizio ALIBERTI Dott.Geol Agostino RAMELLA Dott. Geol. Mauro LOMBARDI Ed. Rev. Data 3 1 22/02/10 DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 2 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO 1. PREMESSA Quanto di seguito vuole essere una sorta di manuale esplicativo relativo a quella tipologia di interventi che gli Uffici Opere Idrauliche e Vincolo Idrogeologico sono chiamati a valutare sotto il profilo idraulico e che, notoriamente, creano problematiche interpretative determinando incertezze sia nelle fasi progettuali sia in quelle autorizzative. Le indicazioni contenute in questo manuale, che fanno in particolare riferimento alla normativa di attuazione dei piani di bacino per il rischio idrogeologico, sono da considerare di indirizzo e non prescindono da una attenta lettura della norma nel suo corretto ambito di applicazione. E’ stata operata una suddivisione per categorie di argomenti per rendere più semplice la consultazione. E’ utile ricordare che la Provincia si esprime solamente nei casi esplicitamente citati nelle norme di attuazione di tutti i piani di bacino. Si sottolinea, inoltre, che, come ribadito dalla D.G.R. 848/2003, ‘resta fermo il principio generale, sotteso alla pianificazione di bacino relativamente alle tematiche del rischio idrogeologico, in base al quale qualsiasi intervento, pur se non incluso tra quelli esplicitamente vietati, non deve aumentare la pericolosità di inondazione o di frana ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, e non deve pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano; riguardo alla pericolosità idraulica, non deve inoltre costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse’. Gli interventi ammessi dalla normativa di attuazione dei piani di bacino devono, comunque, rispettare le indicazioni ed indirizzi contenuti nella norma stessa e nei suoi allegati: in particolare si richiama quanto indicato nell’allegato 5 delle norme di piano di bacino, che deve essere considerato, comunque, come indirizzo anche per gli interventi che, per quanto non soggetti ad autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, prevedono la realizzazione di nuovi volumi. ‘Pertanto gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati al non aumento del rischio attuale devono essere in grado di proteggere l’elemento stesso dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all’introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale. …omissis.., occorre verificare, caso per caso, l’efficacia degli accorgimenti nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione in particolare sia delle caratteristiche dell’evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena duecentennale) sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi); tale verifica deve essere effettuata mediante un’analisi tecnico-idraulica basata sulle determinazioni del presente piano relativamente alla portata duecentennale. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l’entità e le caratteristiche del fenomeno nell’area interessata dall’edificazione. Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l’adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, delle seguenti misure od accorgimenti tecnico-costruttivi, elencati a titolo meramente esemplificativo: 1. il confinamento idraulico dell’area oggetto dell’intervento mediante sopraelevazione o realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione; 2. l’impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al livello di piena di riferimento mediante il relativo sovralzo delle soglie di accesso, delle prese d’aria e, in generale, di qualsiasi apertura; 3. il diniego di concessioni per locali interrati o insediamenti ad alta vulnerabilità; 4. il divieto di destinazioni d’uso che comportino la permanenza nei locali interrati. In ogni caso la quota del piano terra abitabile delle nuove edificazioni deve essere posta ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante idrico associato alla piena duecentennale e le eventuali strutture interrate devono prevedere accessi posti ad una quota superiore al tirante anzidetto maggiorato di metri 0.50 ed essere completamente stagne e non collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere. Ulteriori accorgimenti tecnico-costruttivi complementari ai precedenti possono essere: 1. l’installazione di stazioni di pompaggio; DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 3 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO 2. la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe; 3. la difesa mediante sistemi passivi dal rigurgito delle acque nella rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei quali sia predisposto un adeguato programma di manutenzione; 4. l’installazione di sistemi di allarme. 2. DEFINIZIONI Ai sensi dell’art. 88, comma 7, lett b) della L.R. 16/2008, ai fini dell’applicazione delle norme di Piano di Bacino si deve fare riferimento alle tipologie edilizie definite nella succitata legge, fatti salvi le diverse disposizioni o criteri emanati dall’Autorità competente. Piani di Bacino per il rischio idrogeologico, nel seguito piani di bacino D.L. 180/98: piani di bacino redatti ai sensi del D.L. 180/98, vige la normativa di piano di bacino che individua, in particolare, la fascia di inedificabilità assoluta, gli interventi consentiti nelle fasce fluviali ed i criteri di dimensionamento delle opere in alveo. Il piano di bacino definisce, inoltre, il reticolo idrografico significativo (Ambito 12-13; Ambito 14; Ambito 15; Ambito 16, Ambito 17, Ambito 18). Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico, nel seguito piani di bacino L. 183/89:: piani di bacino redatti ai sensi della L.183/89, vige la normativa di piano di bacino, differente rispetto quella dei piani per il rischio idrogeologico, che individua, in particolare, la fascia di inedificabilità assoluta differenziata sulla base del regime normativo, gli interventi consentiti nelle fasce fluviali ed i criteri di dimensionamento delle opere in alveo. Il piano di bacino definisce, inoltre, il reticolo idrografico significativo (bacini dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro e Foce, Varenna) Piano di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Po: vige il piano di bacino del Po e norme di attuazione della Variante al PTCP nei bacini padani, che individua, in particolare, la fascia inedificabilità assoluta, gli interventi consentiti nelle fasce fluviali e nelle aree di dissesti idraulico idrogeologico. Il piano di bacino non definisce il reticolo idrografico significativo, per cui tutti i corsi d’acqua, ambito padano, sono da considerarsi significativi (bacini del T.Scrivia, T.Stura, T.Aveto, T.Trebbia). Fascia A: aree perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni; Fascia B: aree perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni; Ee: (solo in ambito padano, T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia) aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata; le di e in Eb: (solo in ambito padano T.Scrivia, Aveto e Trebbia) aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata; Corso d’acqua significativo: corso d’acqua individuato nella carta del reticolo idrografico significativo a corredo della pianificazione di bacino esistente sul territorio provinciale tirrenico. Le opere idrauliche nei corsi d’acqua significativi necessitano sempre di autorizzazione provinciale. Le nuove edificazioni in fregio ad un corso d’acqua significativo richiedono l’autorizzazione provinciale solo se lo stesso non è studiato dal piano di bacino o se ricadono in fascia fluviale. In ambito padano, tutti i corsi d’acqua sono da considerarsi significativi. Corso d’acqua non significativo: corso d’acqua non individuato nella carta del reticolo idrografico significativo a corredo della pianificazione di bacino esistente sul territorio provinciale tirrenico. Le opere idrauliche nei corsi d’acqua non significativi necessitano di autorizzazione provinciale solo qualora il corso d’acqua sia anche demaniale (vedi definizione corso d’acqua demaniale) e l’opera a progetto comporti DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 4 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO occupazione di area demaniale. Le nuove edificazioni in fregio ad un corso d’acqua non significativo non richiedono l’autorizzazione provinciale. Corso d’acqua demaniale: il corso d’acqua è caratterizzato da un’area demaniale nell’impianto catastale ed è solitamente indicato da due linee continue che delimitano la superficie demaniale. Le opere che occupano area demaniale sono sempre soggette a concessione idraulica da parte della Provincia, Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio, anche se il corso d’acqua non è significativo; Corso d’acqua non demaniale: il corso d’acqua non è caratterizzato da un’area demaniale nell’impianto catastale ed è solitamente indicato con una linea continua ed una freccia indicante il senso di scorrimento della corrente. Le opere sui corsi d’acqua non demaniali sono soggette ad autorizzazione di nulla osta da parte della Provincia, Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio, solo se il corso d’acqua è significativo; Sezione Idraulica: sezione del corso d’acqua in cui transita la portata di piena duecentennale. Gli estremi della sezione idraulica sono dati dall’intersezione del livello idrico della portata di piena duecentennale con la sponda Distanza dai corsi d’acqua: si misura dal limite più esterno delle sponde dei corsi d’acqua ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno. Interventi definiti di nuova edificazione: art. 15 L.R. 16 del 6/6/2008 Interventi definiti di ristrutturazione edilizia: art. 10 L.R. 16 del 6/6/2008 Volume tecnico o impianto tecnologico: Si definiscono locali tecnici tutti i locali funzionali a ospitare esclusivamente impianti senza prevedere la permanenza di persone. DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 5 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO 3. DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA La finalità delle fasce di inedificabilità è di avere aree sgombre da ostacoli e manufatti in fregio alle sponde per interventi di sistemazione idraulica o manutenzione sui corsi d’acqua. In particolare le nuove edificazioni in prossimità di corsi d’acqua significativi indagati dal piano di bacino e al di fuori delle fasce fluviali non necessitano di autorizzazione da parte della Provincia di Genova, pur dovendo rispettare le distanze indicate dalle norme di piano e di seguito sommariamente riportate. Le nuove edificazioni a distanza inferiore di 40 m da corsi d’acqua significativi ma non indagati dal piano necessitano di autorizzazione di Conformità al piano, rilasciata dalla Provincia di Genova sulla base di un apposito studio idraulico. piani di bacino D.L.180/98 e Ambito padano: la distanza per le nuove edificazioni è pari a 5 m nel centro urbano e 10 m al di fuori del centro urbano. piani di bacino L.183/89: la distanza per le nuove edificazioni è definita in base al regime normativo a cui è soggetta l’area di intervento. Le nuove edificazioni in prossimità di corsi d’acqua non significativi non necessitano di autorizzazione da parte della Provincia di Genova. Vale, però, quanto di seguito indicato: distanza delle nuove edificazioni da rivi non significativi e demaniali: 3 m dal confine della proprietà demaniale come previsto dall’art. 873 del codice civile o dal regolamento edilizio se stabilisce una diversa distanza per le costruzioni su fondi finitimi. NOTA BENE: ai sensi dell’art. 76, comma 2, della L.R. 16/2008, il filo di fabbricazione, rispetto ai fini del calcolo delle distanze dai corsi d’acqua, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 metri; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 4. RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI E NUOVI VOLUMI Interventi definiti di ristrutturazione edilizia (cfr. art. 10 L.R. 16 del 6/6/2008): la definizione della tipologia di intervento spetta al Comune competente territorialmente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono generalmente ammessi anche in fascia fluviale, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino (vedere normativa fascia A e B), e in area di versante Pg 3 senza espressione di parere da parte della Provincia di Genova. Gli interventi comportanti movimenti di terra in aree soggette al vincolo idrogeologico di competenza della Provincia di Genova necessitano, comunque, anche se classificati come ristrutturazione edilizia, dell’autorizzazione provinciale. ristrutturazione edilizia: piani di bacino D.L.180/98: ai sensi delle norme di attuazione dei piani di bacino, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi anche in fascia A, B ed Area Pg3, seppur a determinate condizioni e limitazioni specificate nelle norme di attuazione, senza espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio. Ambito padano: bacini dei T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia: gli interventi di ristrutturazione edilizia sono vietati nelle aree Ee; sono invece ammessi nelle aree Eb, senza aumento di superficie e volume; bacino del T.Stura in fascia A sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se non comportano aumento del carico DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 6 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO insediativo; in fascia B (T.Stura) solo se all’interno dei centri edificati e se rispettano le condizioni di cui all’art.17 comma 1 lett.b delle norme di attuazione. Non è necessaria l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione, gestione e controllo del territorio. • cambio di destinazione d’uso in fascia A con aumento del carico insediativo (cfr. DGR 848/03) (sia piani di bacino D.L.180/98 sia in ambito padano): non ammesso dalle norme di attuazione dei piani di bacino : il Comune deve rigettare l’istanza, senza espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio; cambio di destinazione d’uso in fascia B (sia piani di bacino D.L.180/98 sia in ambito padano): non è necessaria l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio; ampliamenti igienico sanitari o tecnologici: ammessi, anche in Fascia A, B, Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) ed Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia: non necessitano di parere della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio. Se l’edificio oggetto di ampliamento è all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, l’ampliamento non deve ridurre la distanza del fabbricato dal corso d’acqua; (cfr. DGR 848/2003 e 1339/2007). Non sono ammessi in Pg4 ed in aree Ee in ambito padano; tettoie: ammesse anche in fascia di inedificabilità assoluta, in Fascia A, B, aree Ee e Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3 (cfr. DGR 848/2003 e 1339/2007): non necessitano di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio; cambio di destinazione d’uso con incremento del carico insediativo di edifici in fregio a corsi d’acqua non indagati: non è necessaria l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione, gestione e controllo del territorio; tuttavia, se l’edificio ricade in fascia A, l’intervento è vietato dalla norma di piano di bacino. Qualora il volume edilizio per il quale si richiede il cambio di destinazione d’uso fosse in fregio ad un corso d’acqua non indagato dal piano di bacino, è facoltà del Comune richiedere una verifica idraulica al fine di verificare il regolare deflusso della portata di piena duecentennale; ampliamenti entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico-edilizi (art.10, comma 2, lett. f della L.R. 16/2008): Non sono ammessi all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, in Pg4 e nelle aree Ee; sono ammessi anche in Fascia A, B Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia: non necessitano di parere della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio, a meno che non ricadano in aree assoggettate al Vincolo Idrogeologico di competenza provinciale. pertinenze disciplinate dallo strumento urbanistico comunale a norma dell'articolo 17, comma (cfr .art.15, della L.R. 16/2008): Non sono ammessi all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, in Pg4 ed in aree Ee; sonoammessi anche in Fascia A, B Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3: non necessitano di parere della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio, a meno che non ricadano in aree assoggettate al Vincolo Idrogeologico di competenza provinciale. • l'installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, anche prefabbricati e anche non infissi stabilmente al suolo (quali roulottes, campers, case mobili, cabine e attrezzature balneari, chioschi, bungalows), che siano utilizzati come abitazione o altre funzioni che prevedano la permanenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee; non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica (cfr. art. 15 della L.R. 16/2007): sono nuova edificazione e quindi assoggettate a quanto dettato dalla norma di piano di bacino per le nuove edificazioni; DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 7 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO sopraelevazione in fascia di inedificabilità assoluta: non ammessa se si configura come nuova edificazione (cfr. DGR 1339/07) ; recupero sottotetto: non è una nuova edificazione e quindi è ammesso anche in fascia di inedificabilità assoluta, in Fascia A, B, Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio (cfr. DGR 1339/07). Non è ammesso in Pg4 ed aree Ee; demolizione e con fedele ricostruzione in fascia di inedificabilità assoluta: per quanto classificabile come intervento di ristrutturazione edilizia, non è ammessa in fascia di inedificabilità assoluta ai sensi della DGR 1339/07: ammessa, invece, al di fuori della fascia di inedificabilità assoluta, anche in Fascia A, B, Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio a meno che non ricadano in aree assoggettate al Vincolo Idrogeologico di competenza provinciale. Non è ammesso all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, in Pg4 ed aree Ee; la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell'originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile a norma dell'articolo 67 (art.10, comma 2, lett. f della L.R. 16/2008): Non è ammessa all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, Pg4 ed aree Ee; è ammessa anche in Fascia A, B, Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio, a meno che non ricadano in aree assoggettate al Vincolo Idrogeologico di competenza provinciale. volumi a sbalzo su area demaniale, sovrastante l’alveo attivo di un corso d’acqua: non sono ammessi, in quanto in alveo attivo non possono essere realizzati nuovi volumi, neanche in presenza di franco idraulico sufficiente rispetto al deflusso della piena con tempo di ritorno duecentennale. I volumi esistenti sono mantenibili solo se la verifica idraulica attesta il regolare deflusso della portata di piena duecentennale del corso d’acqua interessato dall’opera, e se hanno delle precedenti autorizzazioni (concessioni del demanio o del genio civile) (ai sensi dell’art. 33 della L.47/85). Sono, comunque, soggetti a concessione demaniale; 5. LEGGE REGIONALE 49/2009 (PIANO CASA) Gli ampliamenti consentiti dalla legge, anche se eccedenti i normali parametri previsti dalla ristrutturazione edilizia, sono comunque classificati come ristrutturazione edilizia, sono autorizzati con DIA, fermo restando le altre eventuali autorizzazioni e nulla osta previsti dalla norma. Gli ampliamenti si applicano ad edifici con destinazione residenziale, socio assistenziale e socio-educativo, che non siano né abusivi né condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (art.5): è ovvio che tali verifiche spettano al Comune. Gli ampliamenti, comunque, non sono consentiti (art.5), se: a) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino; Gli ampliamenti di cui alla legge regionale sul piano casa sono, pertanto, consentiti: - al di fuori dalla fascia di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua; - nelle aree inondabili, solo dove sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia: DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 8 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO Fascia A: negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei Piani comunali di protezione civile; Fascia B: sempre, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto agli eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui al quaderno degli allegati tecnici a supporto della normativa (Allegato 5) e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai Piani Comunali di protezione civile. Si ricorda che gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono soggetti al parere della Provincia. Demolizioni e ricostruzione Non sono ammesse all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, perché in contrasto con le norme di attuazione di piano e la DGR 1339. Ammissibili in fascia A, B, senza parere della Provincia. Per quanto concerne gli aspetti legati al vincolo idrogeologico e alla suscettività al dissesto si evidenzia quanto segue: gli ampliamenti di cui all’art. 3 della L.R.49/09 sono in ogni caso assimilati alla ristrutturazione edilizia e sono ammissibili fermo restando che non ricadano in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino; sono quindi non compatibili con il regime Pg4 (suscettività molto alta) mentre in area Pg3 (suscettività alta) sono assentibili. Gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 35% del volume esistente avente ad oggetto edifici classificati incongrui sia aventi destinazione residenziale (articolo 6) sia aventi destinazione d’uso diversa (articolo 7), configurano operazioni di sostituzione edilizia (art. 14 L.R.16/08) e quindi da considerare come nuova edificazione; pertanto in area Pg4 e Pg3 non sono mai assentibili. L’autorizzazione della Provincia è prevista nel caso in cui l’intervento comporti movimenti di terra in area soggetta a vincolo idrogeologico. 6. VOLUMI TECNICI serbatoi interrati: possono essere autorizzati anche nella fascia di inedificabilità purchè venga garantita la stabilità delle sponde o argini. Viene rilasciato il nulla osta; volumi tecnici di grandi dimensioni: qualora sia dimostrata l’impossibilità di una diversa collocazione, possono essere autorizzati anche nella fascia di inedificabilità, alla maggiore distanza possibile dal corso d’acqua, purchè non avvenga cambio di destinazione d’uso e, quando dismesso, venga smantellato e demolito. Se al di fuori della fascia di inedificabilità e se riutilizzato con cambio di destinazione d’uso, è assoggettato al regime normativo vigente per le nuove edificazioni. 7. INTERVENTI IN ALVEO O DI DIFESA SPONDALE 7.1 TOMBINATURE O COPERTURE: I ponti con estensione longitudinale superiore a 10 m, per quanto concerne il dimensionamento idraulico, sono equiparati a tombinature. Le tombinature ove ammesse devono garantire il deflusso della portata di DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 9 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO piena duecentennale con il franco idraulico previsto dalla norma di piano di bacino: le dimensioni, calcolate sulla base della relazione idraulica, dovranno comunque essere tali da garantire la manutenzione dell’opera. E’ necessaria la realizzazione di un’opera di trattenuta del materiale galleggiante e del sedimento a monte onde evitare l’intasamento dell’opera. su tutti i rivi significativi (demaniali o non) sono vietate le nuove tombinature se non realizzate per le discariche o per motivi igienico sanitari. Nei casi ammessi dalla norma, l’autorizzazione spetta alla Provincia di Genova, Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio: se l’opera comporta anche l’occupazione di area demaniale, viene rilasciata una concessione idraulica, se invece non comporta occupazione di area demaniale viene rilasciato un provvedimento di Nulla Osta; sui rivi non significativi, demaniali: la Provincia di Genova, Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio, può autorizzare nuove tombinature, fermo restando le eventuali prescrizioni della norma di piano di bacino relativamente al dimensionamento, qualora venga dimostrato non esistere alternativa alla copertura del corso d’acqua; su tutti i rivi non significativi e non demaniali: sono ammesse le nuove tombinature, fermo restando le eventuali prescrizioni della norma di piano di bacino relativamente al dimensionamento; l’autorizzazione è di competenza del Comune; Opere di difficile rimozione su area demaniale: occorre ottenere anche l’autorizzazione all’Agenzia del Demanio per la loro realizzazione o il loro mantenimento; 7.2 TUBAZIONI: scarico acque bianche: - in rivo demaniale: occorre un’autorizzazione di concessione idraulica; - in rivo non demaniale significativo: occorre un’autorizzazione di nulla osta idraulico; - in rivo non demaniale non significativo: non occorre alcuna autorizzazione da parte nostra. allaccio a fognature site in subalveo: pratica di nulla osta idraulico; realizzazione di nuove fognature in subalveo: devono essere posizionate almeno ad un metro di profondità (misurata dall’estradosso della condotta/bauletto): devono essere predisposti pozzetti fuori alveo per l’allaccio dei singoli privati; 7.3 PONTI E PASSERELLE Le nuove opere possono essere realizzate solo se presentano il franco idraulico previsto dalla norma di piano di bacino: non possono, comunque, comportare un peggioramento delle condizioni di deflusso del corso d’acqua. I ponti, ove possibile in relazione alla lunghezza dell’impalcato, devono essere realizzati a campata unica: le pile, qualora necessarie, devono essere realizzate con tecnologie e sagome tali da non ostacolare il regolare deflusso delle acque. L’altezza dell’impalcato deve essere tale da consentire il passaggio al di sotto di un mezzo per la pulizia del corso d’acqua. - in rivo demaniale: occorre un’autorizzazione di concessione idraulica; DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 10 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO - in rivo non demaniale significativo: occorre un’autorizzazione di nulla osta idraulico; - in rivo non demaniale non significativo: non occorre alcuna autorizzazione della Provincia di Genova, Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio. ATTENZIONE! le Norme tecniche di costruzione, art 5.1.2.4 Compatibilità idraulica, dispongono quanto segue: ‘ di norma il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati il corso d’acqua attivo e, se arginato, i corpi arginali. Qualora eccezionalmente fosse necessario realizzare pile in alveo, la luce minima tra pile contigue, misurata ortogonalmente al filone principale della corrente, non dovrà essere inferiore a 40 metri. Soluzioni con luci inferiori potranno essere autorizzate dall’Autorità competente, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel caso di pile e/o spalle in alveo cura particolare è da dedicare al problema delle escavazioni dell’alveo e alla protezione delle fondazioni delle pile e delle spalle. La quota idrometrica ed il franco dovranno essere posti in correlazione con la piena di progetto riferita ad un periodo di ritorno non inferiore a 200 anni. Il franco di sottotrave e la distanza tra il fondo alveo e la quota di sottotrave dovranno essere assunte tenendo conto del trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale galleggiante. Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena.’ Per quanto sopra, non potranno essere assentiti progetti di ponti con luci tra le pile inferiori a 40 m, se non accompagnati da parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 7.4 SBALZI Gli sbalzi sui corsi d’acqua devono presentare almeno il franco idraulico previsto per le arginature rispetto il deflusso della portata di piena duecentennale (misurata dall’intradosso dello sbalzo). Se lo sbalzo comporta l’occupazione di area demaniale è soggetto a concessione idraulica. 7.5 INTERVENTI: opere di difesa spondale: non devono comportare restringimento della sezione idraulica e devono essere posizionate al di fuori dei limiti demaniali. Qualora, data una particolare configurazione del corso d’acqua, risulti necessaria l’occupazione di area demaniale, l’opera è soggetta a concessione idraulica. Qualora l’opera spondale, per la sue caratteristiche dimensionali, renda difficile l’accesso all’alveo, deve sempre essere prevista nel progetto una pista di accesso all’alveo per gli interventi di manutenzione; asportazione di materiale dai corsi d’acqua: Si ricorda che ai sensi della L.R. 16/2007 e della DGR 226/2009, nei bacini tirrenici, ‘l’asportazione dei materiale litoide dagli alvei dei corsi d’acqua e dalle aree di demanio fluviale e lacuale è consentita, salvo obblighi derivanti da norme speciali in materia ambientale, solo nei seguenti casi: a) interventi che si rendano necessari per finalità di riduzione delle condizioni di rischio idraulico e di connessa tutela della pubblica e privata incolumità. Si possono configurare in particolare come: a1) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di manifesti sovralluvionamenti di alveo a seguito di eventi di piena eccezionali, al mantenimento o al recupero dell’officiosità delle opere e delle infrastrutture, laddove, sulla base di adeguati studi, verifiche e progettazioni, tali interventi risultino necessari ed adeguati alla mitigazione del rischio idraulico; DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 11 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO a2) asportazioni incluse, sulla base di adeguati studi e verifiche, in interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico, purché conformi ai criteri ed indirizzi dell’Autorità di bacino regionale; b) asportazione di materiali in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di mantenere l’officiosità idraulica dei canali di scarico e/o del volume di ritenzione dei bacinistessi; c) asportazioni costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione e riqualificazione di ambiti fluviali.’ Gli interventi di asportazione del materiale/risagomatura del fondo sono autorizzati dalla Provincia, sulla base di spedifici studi estesi per tratti idraulicamente significativi, contenenti anche valutazioni di tipo morfodinamico (per la documentazione necessaria vedere la DGR 226/2009 ed i suoi allegati), che ne dimostrino la necessità e l’utilità al fine della mitigazione del rischio. Dovrà, inoltre, essere previsto uno specifico piano di manutenzione e di monitoraggio, individuandone il soggetto attuatore. innalzamento degli argini a difesa degli eventi di piena: devono essere prodotte le verifiche di stabilità del muro al fine di verificarne la resistenza alla spinta dell’acqua; fondazioni degli argini: devono essere posizionate almeno 1 m. al di sotto del talweg (quota minima del fondo alveo): gli elaborati progettuali devono dare evidenza della corretta progettazione delle fondazioni arginali; 8. MOVIMENTI DI TERRA Gli interventi comportanti movimenti di terra in aree soggette al vincolo idrogeologico di competenza della Provincia di Genova necessitano dell’autorizzazione provinciale. ATTENZIONE! La L.R.63/09 ha modificato l’art. 35 della L.R.4/99 introducendo alcune categorie di opere che non sono soggette ad alcun titolo abilitativi sotto l’aspetto del vincolo idrogeologico, fermo restando il limite volumetrico 3 dei 100 m e l’altezza di scavo inferiore ai 2 metri. Tali categorie comprendono: a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario; b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque; c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento; d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all’articolo 48; e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici; f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere; g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate; h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell’intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere; i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq; j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere. i movimenti di terra in fregio ai corsi d’acqua significativi devono essere al di fuori dei 5 m (per i piani di DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 12 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO bacino L183/89 e piano di bacino del Po) e 4 m (per i piani di bacino D.L180/98, cfr. R.D. 523/1904, art. 96, lett. f). i movimenti di terra in area inondabile, come ribadito dalla D.G.R 848/2003, non devono aumentare la pericolosità di inondazione, sia localmente, sia a monte e a valle, e non devono pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano; riguardo alla pericolosità idraulica, non deve inoltre costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse. In particolare, come chiarito dalla Regione Liguria con nota n°PG/2009/154684, possono essere effettuati interventi di regolarizzazione del terreno di modesta entità, alle seguenti condizioni: 1. il nuovo piano di campagna non sia realizzato con riporto di materiale e derivi da movimentazione di materiale senza apporto dall’esterno dell’area stessa; 2. l’aumento di quota resti, comunque, nell’ordine di 10 cm e non superi mai i 20 cm; 3. sia dimostrato che la regolarizzazione del terreno non condizioni la dinamica dell’esondazione e non comporti aumenti di livello nelle aree limitrofe; 4. sia verificato che nelle zone in cui si riduce la quota del piano di campagna nell’ambito della regolarizzazione siano comunque rispettati i parametri di cui alla DGR 250/05 ai fini della deteminazione delle condizioni di minor pericolosità relativa. Tali condizioni, se associate ad un intervento edilizio, dovranno essere dimostrate alla Provincia, che le valuterà nell’ambito dell’espressione di parere di competenza. scavi permanenti se connessi alla realizzazione di una nuova edificazione, sono vincolati alla distanza dai corsi d’acqua prescritta per la nuova edificazione (5 o 10 m a seconda di quanto previsto dalla norma); - se non connessi alla realizzazione di una nuova edificazione devono rispettare: 1. per i piani di bacino D.L.180/98: la distanza di 10 m dal corso d’acqua (cfr. R.D. 523/1904, art. 96, lett. f), 2. per i piani di bacino L.183/89: la distanza di 5 m se la quota dello scavo è superiore al tirante di piena duecentennale (cfr. norme di piano di bacino), 10 m in caso contrario, interventi su corsi d’acqua che determinano l’acquisizione di nuove aree al demanio: deve essere fornito il rilievo post-operam redatto con i criteri dell’Agenzia del Territorio ed il frazionamento con l’identificazione dell’area ceduta al demanio fluviale; Realizzazione di nuove strade: ammesse anche in fascia di inedificabilità assoluta se a raso; se comportano movimenti di terra devono rispettare le distanze sopra indicate per tale tipologia di interventi. In area Pg4 non sono ammesse e in Area Pg3 sono ammesse solo se autorizzate dalla Provincia. 9. OPERE IN DEMANIO MARITTIMO Le attrezzature balneari sono da considerarsi nuova edificazione (art. 13, L.R.16/2008) se utilizzate per funzioni che prevedano la permanenza di persone oppure come depositi, magazzini e simili, e se dirette a soddisfare esigenze non meramente temporanee; non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica. Sono, comunque, ammesse anche in fascia fluviale (cfr. D.G.R. 848/2003). DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO DTN. OI+VI. 01 Pag. 13 di 13 Ed. 3 Rev. 0 MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E VINCOLO IDROGEOLOGICO 10. PORTATE DI PIENA Le portate di piena da assumere per il calcolo dei livelli idrici sono quelle indicate nel piano di bacino: qualora sia necessario calcolare anche gli idrogrammi di piena, per la determinazione dei volumi di piena, si deve, invece, seguire i criteri di cui alla DGR 357/2008. In particolare, per i corsi d’acqua minori non indagati dal piano stesso, il piano di bacino fornisce il contributo unitario di riferimento per il calcolo della portata di piena. Laddove le norme di piano di bacino consentano il ricorso a tecniche di regionalizzazione delle informazioni idrologiche la portata di piena può essere calcolata con i criteri di cui alla DGR 357/2008 o in alternativa con il metodo CIMA per i piccoli bacini.