La responsabilità del provider

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La responsabilità del provider
Ing. Marco Lissandrini
E-mail: [email protected]
Bologna, 19 maggio 2009
RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER
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INTRODUZIONE
Responsabilità - civile e penale - del provider è configurabile
giuridicamente quando vi sia:
1. Violazione diretta di una norma in relazione all’attività di
registrazione di un DN (ad es. DN=marchio di terzi);
2. Violazione diretta di una norma in relazione al contenuto di
un sito (es. offerta di software pirata, diffamazione, ecc.).
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TIPOLOGIA DI PROVIDER
Content providerprovider che fornisce contenuti
Host provider provider che si limita ad offrire ospitalità,
sui propri servers, ad un sito internet gestito da altri in
piena autonomia
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RESPONSABILITA’ CERTA
Il content provider, ossia il provider che fornisce
contenuti, risponde direttamente per eventuali
illeciti perpetrati con la diffusione dei medesimi.
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RESPONSABILITA’: PROBLEMA
L’host provider deve rispondere del fatto illecito perpetrato
da altri, ma posto in essere valendosi del sito creato sul
server dell’host provider?
Sì?
In vero, l’attività del provider è del tutto autonoma rispetto a
quella illecita del terzo
No?
In vero, l’esistenza del server dell’host provider è la
condizione necessaria per il verificarsi dell’atto illecito
(obbligo di vigilanza?)
Problema di non facile soluzione
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