regolamento comunale per l`utilizzo del campo sportivo
Transcript
regolamento comunale per l`utilizzo del campo sportivo
CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS Provincia di Foggia REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 dell’11 giugno 2012 Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. II presente regolamento disciplina l'utilizzo temporaneo del Campo Sportivo sito in via del Grande Torino e delle relative attrezzature. Articolo 2 Disciplina giuridica dell’uso dell’ Impianto Sportivo 1. L’impianto sportivo di proprietà comunale può essere temporaneamente messo a disposizione di terzi secondo le modalità indicate nel presente regolamento. 2. Al fine di tutelare e valorizzare l'attività di volontariato e l'associazionismo, ai sensi dello Statuto Comunale, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni operanti sul territorio comunale idonee convenzioni per l'utilizzo dell’impianto, previa adozione di apposito regolamento. 3. Nel caso in cui l’Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo della struttura ai soggetti di cui al precedente comma 2, é stipulata apposita convenzione, con la quale vengono stabilite le condizioni, che regolano i relativi rapporti. Articolo 3 Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità 1. Nell’utilizzo dell’impianto sportivo gli utenti debbono osservare le seguenti disposizioni: a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente; b) segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti autorizzati all'uso, di eventuali danni provocati e/o disfunzioni riscontrate; c) rilascio degli impianti sportivi nello stato in cui si trovavano al momento dell’inizio dell’utilizzo; d) ritiro e consegna delle chiavi dell’impianto a cura del richiedente l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto all’addetto al servizio 2. In ogni caso, i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare a chiunque dall'uso dell’impianto sportivo, di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento. 3. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno, che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 4. E' vietato ai soggetti, che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, di manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l’impianto di riscaldamento e di illuminazione. 5. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi all’impianto sportivo, concesso in uso, per accertarne il corretto utilizzo. 6. E’ a carico del Comune assicurare la consegna dell’impianto in efficienza ed in condizioni di funzionamento agli utenti a mezzo personale incaricato. 8. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l’Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente. 9. Negli impianti sportivi è vietato tenere comportamenti scorretti e non compatibili con le finalità indicate nella richiesta. Articolo 4 Tariffe 1. II Comune, di norma, subordina il rilascio dell’autorizzazione, per l'uso dell’impianto oggetto del presente regolamento, al versamento anticipato di una tariffa, quale concorso alle spese per il riscaldamento, per l'illuminazione, la vigilanza e la custodia, la pulizia del medesimo, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente regolamento. 2. Le tariffe sono stabilite, per ogni fascia oraria, in € 8,00 nelle ore diurne ed € 10 nelle ore serali e notturne (con uso di illuminazione) a persona e con la partecipazione di un numero minimo di 22 persone. 3. II pagamento della tariffa dovrà essere effettuato per intero prima del rilascio dell’autorizzazione, mediante versamento presso l’Ufficio Economato. Articolo 5 Fasce orarie 1. L’utilizzo del campo sportivo sarà autorizzato secondo le seguenti fasce orarie: • 8,00 - 10,00 (fascia diurna); • 10,00 - 12,00 (fascia diurna); • 15,00 – 17,00 (fascia diurna) • 17,00 – 19,00 (fasce diurna); • 19,00 – 21,00 (fascia serale); • 21,00 – 23,00 (fascia notturna). Articolo 6 Agevolazione 1. II Comune può concedere gratuitamente l'utilizzo della struttura sportiva per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio. Articolo 7 Competenze del Comune 1. Al Comune di San Marco in Lamis è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione dell’impianto sportivo, nonché il compito di regolamentare, nei limiti e nei modi indicati negli articoli seguenti, le modalità di uso da parte degli utenti. Articolo 8 Domanda per l'utilizzo 1. Per ottenere l'autorizzazione all'uso dell’impianto sportivo, per il gioco del calcio, gli interessati dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione Comunale – Ufficio Economato, firmata dal richiedente e redatta su apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale. Nel caso essa sia presentata da Enti, l'istanza é sottoscritta da un loro rappresentante autorizzato. 2. L'istanza di cui sopra dovrà indicare dettagliatamente l'impianto di cui si chiede l'uso, lo scopo, il giorno, la fascia oraria, il numero presunto degli atleti impegnati e il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto. 3. Le istanze per l'uso continuativo non possono avere durata superiore ad un mese e sono disciplinate da apposita convenzione. Articolo 9 Rilascio dell’autorizzazione 1 Sulla base delle richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale – Ufficio Economato rilascia l'autorizzazione per l'uso dell'impianto, previa corresponsione dell’importo previsto della tariffa di cui al precedente art. 4. 2. L'autorizzazione si intende valida esclusivamente nei giorni, nelle fasce orarie stabilite e per l’attività richiesta. 3. L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo. 4. II Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni, che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti. 5. II Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant’altro gli enti, i gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all’interno dell'impianto sportivo. 6. L’importo della tariffa è versato direttamente all’Ufficio Economato del Comune contestualmente alla richiesta, verificata la possibilità di accoglimento. 8. L’Ufficio Economato, compila il registro delle prenotazioni. 9. Il registro delle prenotazioni reca l’indicazione del giorno, dall’orario delle prenotazioni, della firma del concessionario e del richiedente. Articolo 10 Diniego e revoca dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione all’uso degli impianti potrà essere rifiutata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati in precedenza o che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali l’uso é stato richiesto e concesso. 2. L’amministrazione Comunale ha facoltà di revocare l’autorizzazione all’utilizzo della struttura o di sospenderla temporaneamente, quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse. 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta per il soggetto responsabile e, per l'ente in nome del quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture comunali oggetto del presente regolamento per un periodo di tempo determinato e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatte salve ulteriori azioni dirette alla tutela degli interessati del Comune.