REGOLAMENTO AZIENDALE

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REGOLAMENTO AZIENDALE
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE e
di GESTIONE AZIENDALE ai fini
della SALUTE e della SICUREZZA
nei LUOGHI di LAVORO
REGOLAMENTO AZIENDALE
(R.A. SGSSL)
DIREZIONE
AZIENDALE
Revisione n. 0.0 del
Composto da n. 24 pagine e n. 7 allegati
Il Direttore Generale
C. R. Tomassini
Il Direttore dell'Area della Prevenzione dai Rischi
Aziendali
L. Zuccoli
AOUP – Modello di Organizzazione e di Gestione Aziendale ai fini della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro –
ufficio:
Via San Biagio
Cisanello
56124 – Pisa
sede legale:
Via Roma 67
56100 - Pisa
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Indice generale
Premessa.................................................................................................................................... 3
Titolo I – Politica aziendale ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.....................................4
Articolo 1 – Oggetto e finalità del presente regolamento..........................................................4
Articolo 2 – Definizioni........................................................................................................... 4
Articolo 3 – Campo di applicazione..........................................................................................7
Titolo II - Il sistema aziendale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro............................7
Capo I – L'organizzazione aziendale di prevenzione e protezione dai rischi......................................7
Articolo 4 - Generalità............................................................................................................ 7
Articolo 5 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)..........................................................7
Articolo 6 - La Sorveglianza Sanitaria e la Radioprotezione Medica............................................8
Articolo 7 - La Radio Protezione e la prevenzione e protezione da Agenti Fisici...........................9
Articolo 8 - L'informazione, la formazione e l'addestramento...................................................11
Articolo 9 – La prevenzione incendi, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e la
gestione delle emergenze.....................................................................................................11
Articolo 10 – Il Primo Soccorso............................................................................................12
Articolo 11 – La gestione delle verifiche tecniche e di legge degli apparecchi e impianti............12
Articolo 12 – Le Commissioni Tecniche di Valutazione (CTV)....................................................13
Capo II – Soggetti, obblighi di salute e sicurezza e organizzazione aziendale .................................13
Articolo 13 - Obblighi del Datore di Lavoro............................................................................13
Articolo 14 – La delega di funzioni, la sub-delega e l'esercizio “di fatto” dei poteri direttivi.........13
Articolo 15 – I Dirigenti e loro obblighi ................................................................................14
Articolo 16 – Delega per la gestione dei rischi correlati a più strutture......................................18
Articolo 17 – Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione..............18
Articolo 18 – Obblighi connessi alla esecuzione di opere edili o di genio civile...........................19
Articolo 19 – I Preposti.........................................................................................................19
Articolo 20 – I Lavoratori......................................................................................................20
Articolo 21 – Responsabilità e “principio di effettività”.............................................................20
Articolo 22 – La consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.......................20
Capo III Attuazione del modello organizzativo............................................................................21
Articolo 23 – Sistema di registrazione....................................................................................21
Articolo 24 – Controlli – audit di primo livello.........................................................................21
Articolo 25 – Responsabile del Sistema di Gestione per la tutela della Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro (RGSSL) ....................................................................................................22
Articolo 26 – Sistema disciplinare in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro................22
Titolo III – Gestione dei rapporti con UNIPI e ESTAV nordovest..........................................22
Articolo 27 - I rapporti tra UNIPI e AOUP...............................................................................22
Articolo 28 - I rapporti tra ESTAV nordovest e AOUP..............................................................23
Titolo IV - Norme transitorie e finali.......................................................................................23
Articolo 29 - Abrogazioni...................................................................................................... 23
Articolo 30 – Norma finale e aggiornamento del regolamento..................................................23
Sommario allegati..................................................................................................................... 24
AOUP – Modello di Organizzazione e di Gestione Aziendale ai fini della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro –
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Premessa
Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
1) Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e smi “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendente delle amministrazioni pubbliche”;
2) Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e smi “ Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 ”;
3) Visto il D.Lgs. n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università, a norma dell'art 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419” ;
4) Vista la Legge della Regione Toscana n. 40 del 2005 “ Disciplina del servizio sanitario
regionale”;
5) Visto il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 smi “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3 Euratom, e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti ”;
6) Visto il D.Lgs n. 187 del 26/05/2000 “A ttuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche”.
7) Visto il D.Lgs. 81 del 09/04/2008 smi “ attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ” (c.d. UNICO TESTO);
8) Visto l'Atto Aziendale della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (di seguito AOUP), attuato
con deliberazione del Direttore generale n. 1128 del 13/11/2003, che disciplina l'organizzazione
ed il funzionamento della AOUP;
9) Visto il “Protocollo d'intesa tra l'Università di Pisa e l'AOUP per l'individuazione e la gestione del
patrimonio immobiliare da concedere alla AOUP ai sensi del D.L.gs. 517/1999 e del D.Lgs.
626/94”;
10) Vista la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 701 del 14/07/2006, avente per
oggetto “Protocollo d'intesa tra l'Università di Pisa e l'AOUP per l'individuazione e la gestione del
patrimonio immobiliare da concedere alla AOUP ai sensi del D.L.gs. 517/1999 e del D.Lgs.
626/94 . PRESA D'ATTO”;
11) Vista la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 269 del 21/03/2008, avente per
oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la Sicurezza Antincendio e per la
Gestione delle Emergenze”;
12) Vista la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 141 del 12/02/2009, avente per
oggetto “Costituzione Gruppo di Lavoro per adeguamento Sistema Gestione Salute e Sicurezza
sul Lavoro (SGSL) al modello organizzativo delineato dal D.Lgs. 81/2008 ”;
13) Vista la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 936 del 22/10/2008, avente per
oggetto “Normativa in materia di valutazione dei rischi nei contratti di forniture e servizi.
Individuazione del Responsabile per l'esecuzione del contratto” ;
14) Vista la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 132 del 15/02/2010, avente per
oggetto “Istituzione di una commissione Tecnica di Valutazione (CTV). Approvazione ed
autorizzazione”;
15) Vista la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 352 del 14/04/2010, avente per
oggetto “norma aziendale applicativa del D.Lgs. 81/2008”,
- Ritenuto necessario ed opportuno, in considerazione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs.
81/2008 smi;
- Consultato il Direttore della U.O. AFFARI LEGALI, Dott.ssa Avv. C. Fiaschi;
- Sentito il Direttore dello STAFF della DIREZIONE GENERALE, Dott. G. Belcari;
- Sulla proposta del Direttore dell'Area della Prevenzione dai Rischi Aziendali
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ADOTTA
il seguente “Regolamento Aziendale” finalizzato all'applicazione delle vigenti disposizioni normative in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il “ Regolamento Aziendale di Salute e sicurezza
degli ambienti di lavoro”, adottato quale allegato A della Deliberazione del Direttore Generale della
AOUP n. 701 del 14/07/2006 (di cui la precedente punto 10), fatta espressamente salva la vigenza del
Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 9, che resta in vigore unitamente agli altri allegati AI,
AII, C e D della delibera n. 701/2006, fino a quando non saranno sostituiti da nuovi accordi che
tengano conto dei cambiamenti organizzativi e strutturali nel frattempo intervenuti.
Titolo I – Politica aziendale ai fini della salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 1 – Oggetto e finalità del presente regolamento
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ( inde AOUP) col presente Regolamento intende tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di tutti i soggetti che a vario titolo possono essere presenti
nei luoghi aziendali e conseguentemente potenzialmente esposti ai rischi derivanti dalle attività
lavorative, quali gli studenti della l'Università di Pisa ( inde UNIPI), i dipendenti di soggetti terzi, nonché
i pazienti, i loro accompagnatori e i visitatori secondo le indicazioni Health Promoting Hospitals
(progetto dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità). A tal fine la AOUP intende realizzare un sistema
per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Il presente Regolamento getta le basi del modello organizzativo gestionale aziendale che, attraverso
l’individuazione dei soggetti, delle competenze, delle funzioni e degli obblighi, dei controlli e delle
responsabilità, assicuri una efficace ed efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tutto
nell'ottica di raggiungere il traguardo di eccellenza costituito dall'ottenimento della certificazione agli
standard normati in materia di Sistema di Gestione per la tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro, nonché la gestione integrata col sistema di Qualità (accreditamento), Ambiente e Rischio
Clinico.
La AOUP col presente documento intende anche regolamentare, ai fini della tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, i propri rapporti con la UNIPI, con l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
di Area Vasta Nord Ovest (inde ESTAV nord-ovest).
Articolo 2 – Definizioni
Richiamate le definizioni di cui alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
radioprotezione per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, ai fini ed agli effetti del presente
regolamento si precisa che deve intendersi per:
1. Lavoratore: ogni soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell'ambito della organizzazione della AOUP, ovvero non solo i dipendenti
del SSN, ma anche il personale Universitario dedicato all'attività assistenziale e a quanto ad
essa correlabile, i tirocinanti, i borsisti, gli specializzandi, i dottorandi, gli studenti che
interagiscono col personale aziendale nei percorsi di tirocinio o di specializzazione, nonché
comunque tutti i soggetti assimilabili.
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2. Datore di Lavoro (inde DL): è il Direttore Generale. Il D.Lgs. 81/2008 smi, nelle Pubbliche
Amministrazioni, individua infatti il DL nel soggetto al quale spettano i poteri di gestione. Ai
sensi dell’art.11 comma 3 dell’Atto Aziendale dell’AOUP, si attribuiscono al Direttore Generale la
rappresentanza legale dell’ente, oltre che tutti i poteri di gestione.
3. Dirigente: lavoratore con qualifica dirigenziale che attua le direttive del DL organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in quanto titolare di incarico di direzione di una
articolazione organizzativa aziendale o di dipartimento, in ragione delle competenze
professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti in relazione alla natura dell’incarico.
4. Preposto: lavoratore con qualifica dirigenziale o non, delegato dal DL o dal Dirigente che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferito, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa.
5. Responsabile Esecutivo del Contratto (REC nel prosieguo): è il “Dirigente responsabile del
contratto, al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente qualifica dirigenziale
nei casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa” - Definizione tratta dal punto 4.3 del documento titolato: “ Prime
indicazioni per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi ”, all. A
della Delibera n. 477 del 23.06.2008 della Giunta Regionale della Regione Toscana.
6. Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica (ERSRM nel prosieguo):
persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni,
esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico o tecnico, sia per assicurare il corretto
funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare
provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica per la protezione dei lavoratori e della
popolazione nell'impiego delle apparecchiature di Risonanza Magnetica (RM), ai sensi del D.M.
02-08-1991 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Addetto alla Sicurezza Laser (inde ASL):
persona che possiede le cognizioni e
l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di
carattere fisico o tecnico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di
protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la
sorveglianza fisica per la protezione dei lavoratori e della popolazione nell'impiego delle
apparecchiature laser.
8. Responsabile per la Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze (inde RPIGE):
soggetto incaricato dal DL, dotato di adeguata capacità ed autorità all’interno dell’azienda, con
poteri di iniziativa e controllo, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente
da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che le misure per la prevenzione
incendi, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e la gestione delle emergenze
siano realizzate in conformità a quanto previsto dallo specifico Regolamento aziendale in
materia.
9. Responsabile del Sistema di Gestione per la tutela della Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro (inde RGSSL): soggetto incaricato dal DL, dotato di adeguata capacità ed
autorità all’interno dell’azienda, con poteri di iniziativa e controllo, a cui è affidato in tutto o in
parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e
verificare che il modello organizzativo gestionale aziendale sia realizzato in conformità a quanto
previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 smi.
10. Azienda: il complesso della struttura organizzata dalla AOUP.
11. Articolazione Organizzativa (inde AO): insieme semplice o complesso di persone, tecnologie
e/o attrezzature, dotata di proprie funzioni e compiti, diretta con autonomia organizzativa e
operativa al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati:
• articolazione organizzativa complessa = Unità Operativa (inde UO)
• articolazione organizzativa semplice = Struttura Semplice a valenza Dipartimentale (sezioni
autonome o uffici); Struttura Organizzativa di Unità Operativa (sezioni interne o uffici).
12. Dipartimenti e Dipartimenti ad Attività Integrata (inde DIP - DAI): complesso di AAOO
raggruppate per area tematica funzionale: sanitaria, tecnica sanitaria, infermieristica,
amministrativa, tecnico logistica, di staff.
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13. Area Funzionale (inde AF): possibile sotto articolazione dei Dipartimenti.
14. Luoghi di lavoro: luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda,
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del
proprio lavoro.
15. Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinati ad essere usati durante il lavoro.
16. Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, inclusa la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
17. Attività lavorativa: attività di assistenza sanitaria, di ricerca, nonché di didattica e di servizio
tecnico, logistico, amministrativo, svolta dai lavoratori della AOUP.
In particolare ai sensi dell'art. 3 dell’Atto Aziendale, si definisce per:
• assistenza: le prestazioni di ricovero, di emergenza e di urgenza e quelle ambulatoriali
specialistiche, erogate nell'ambito della programmazione regionale, di Area Vasta ed
Aziendali;
• didattica: attraverso gli atti di concertazione con l'Università, sia in relazione ai corsi della
facoltà di medicina e chirurgia, sia con riferimento alla formazione degli specializzandi e del
personale delle professioni sanitarie sia infermieristiche che tecniche; sviluppando un offerta
formativa per il proprio personale dipendente e convenzionato, ed anche verso altri soggetti
del territorio, nonché sviluppare, sperimentare e consolidare nuovi modelli formativi;
• ricerca: attraverso gli specifici protocolli esecutivi tra Regione Toscana ed UNIPI, intesi ad
individuare le priorità ed i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici; le
iniziative i materia sono volte essenzialmente allo sviluppo di procedure diagnostiche e
terapeutiche innovative, alla predisposizione di un rapido trasferimento applicativo delle
acquisizioni sperimentali, al coordinamento delle attività di revisione e valutazione della
pratica clinica assistenziale.
18. Didattica frontale: esposizione finalizzata all'insegnamento prestata davanti ad una classe di
discenti.
19. Ricerca di base: chiamata anche ricerca pura o fondamentale, ha come obiettivo primario
l’avanzamento della conoscenza e la comprensione teorica delle relazioni tra le diverse variabili
in gioco in un determinato processo. È esplorativa e spesso guidata dalla curiosità, dall’interesse
e dall’intuito del ricercatore. Viene condotta senza uno scopo pratico in mente, anche se i suoi
risultati possono avere inaspettate ricadute applicative. L’espressione “di base” indica che,
attraverso la generazione di nuove teorie, tale ricerca fornisce le fondamenta per ulteriori
ricerche, spesso con fine applicativo.
20. Attività di prevenzione incendi: metodi di controllo consistenti nelle azioni dirette volte alla
prevenzione degli incendi attraverso la modificazione delle condizioni limite di un sistema di
combustione, allo stato potenziale di incendio, per prevenirne l’insorgenza.
21. Attività di lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione delle
emergenze: metodi di controllo consistenti nell'azione tesa a ridurre le conseguenze dannose
dell’evento per qualsiasi origine verificatosi.
22. Attività di primo soccorso: trattamento elementare e temporaneo di emergenza prestato a
una persona infortunata o colta da improvviso malore, in attesa che intervenga personale
specializzato per prestare la necessaria assistenza sanitaria.
23. Addetto all'attività di prevenzione incendi: lavoratore adeguatamente e specificatamente
formato e addestrato, periodicamente aggiornato e formalmente incaricato all'attività di
prevenzione incendi.
24. Addetto all'attività di lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e di
gestione delle emergenze: lavoratore adeguatamente e specificatamente formato e
addestrato, periodicamente aggiornato e formalmente incaricato all'attività di lotta antincendio,
evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione delle emergenze.
25. Addetto all'attività di primo soccorso: lavoratore adeguatamente e specificatamente
formato e addestrato, periodicamente aggiornato e formalmente incaricato all'attività di primo
soccorso.
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Articolo 3 – Campo di applicazione
1) Il presente Regolamento si applica a tutte le attività lavorative, a tutti i lavoratori ed ai luoghi di
lavoro della AOUP.
2) Con riferimento a quanto pattuito nel “Protocollo d'intesa tra l'Università di Pisa e l'AOUP per
l'individuazione e la gestione del patrimonio immobiliare da concedere alla AOUP ai sensi del D.Lgs.
517/1999 e del D.Lgs. 626/94” e come previsto nel “Regolamento Aziendale di Salute e sicurezza degli
ambienti di lavoro”, adottato quale allegato A della Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n.
701 del 14/07/2006, integralmente abrogato col presente atto, dal concetto di attività lavorativa della
AOUP e conseguentemente dall'ambito di applicazione del presente regolamento, sono escluse tutte le
attività prettamente di ricerca di base e di didattica frontale proprie ed esclusive della UNIPI.
Titolo II - Il sistema aziendale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Capo I – L'organizzazione aziendale di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 4 - Generalità
1) L'AOUP per assolvere all'obbligo di istituzione interna del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi, si avvale delle seguenti AAOO, di tipo complesso, all'uopo dedicate:
1. U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi (UO PPR);
2. U.O. Medicina Preventiva e del Lavoro (UO MPL);
3. U.O. Fisica Sanitaria (UO FS).
2) Tali AAOO sono riunite in un'Area Funzionale che prende il nome di AREA FUNZIONALE DELLA
PREVENZIONE DAI RISCHI AZIENDALI (AF PRA nel prosieguo) facente parte del DIPARTIMENTO DI
STAFF DELLA DIREZIONE AZIENDALE.
3) Tutte le tre UU.OO. coadiuvano il DL, ciascuna per quanto di specifica competenza professionale,
nella valutazione dei rischi.
Le stesse coadiuvano i Dirigenti con delega di funzioni da parte del DL.
Le suddette UU.OO. svolgono anche tutti i compiti istituzionali derivanti dalle norme aventi il fine di
tutelare i lavoratori, a titolo esemplificativo: il servizio di prevenzione e protezione, la sorveglianza
sanitaria e la radioprotezione medica, la radioprotezione e la protezione da agenti fisici.
4) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( inde RSPP) è il Direttore della AF PRA.
Articolo 5 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
1) I compiti del SPP sono svolti dalla U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi.
In particolare la UO PPR provvede :
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto e della normativa vigente e
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28,
comma 2 del D.Lgs. 81/2008 smi, ed i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
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d) a proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 smi;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 smi.
2) Al fine dello svolgimento dei compiti di cui al precedente punto, la UO PPR si avvale delle
professionalità presenti nella UO MPL e nella UO FS.
3) Il personale assegnato alla UO PPR, ad eccezione di quello con mansioni prettamente di segreteria
amministrativa e di supporto tecnico-amministrativo, assume l'incarico di “addetto al servizio di
prevenzione e protezione” di cui al’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 smi.
4) Il Direttore della UO PPR a cui afferiscono gli addetti al SPP è il RSPP nonché Direttore della AF PRA.
5) Per lo svolgimento degli incarichi di addetto e responsabile del SPP, è necessario essere in possesso
del titolo di studio nonché della formazione professionale e del suo aggiornamento continuo previsti
all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 smi. Detta formazione professionale è a carico della AOUP ed è da
considerarsi quale “formazione obbligatoria”, così come definita dai CCNL del comparto e della dirigenza
nello specifico applicabili.
Articolo 6 - La Sorveglianza Sanitaria e la Radioprotezione Medica
1) Nella AOUP le funzioni di “Medico Competente” (MC) sono svolte da più soggetti.
I MMCC sono dipendenti aziendali, in servizio presso la U.O. Medicina Preventiva del Lavoro.
Ai fini della normativa in materia di radioprotezione, alcuni MMCC ricoprono anche l'incarico di Medico
Autorizzato (inde MA). I MMC e i MMAA sono formalmente incaricati dal DL.
I MMCC e i MMAA sono funzionalmente coordinati dal Direttore della UO MPL, investito dell’incarico di
Coordinatore dei MMCC nonché dei MMAA, in quanto medico competente e medico autorizzato.
2) La UO MPL provvede a tutti gli adempimenti previsti per il MC nel D.Lgs. 81/2008 smi e agli
adempimenti previsti per il MA dal D.Lgs. 230/1995 smi.
In particolare:
a) collabora con il DL e con il SPP per la valutazione dei rischi,
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
c) istituisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
d) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in
suo possesso;
e) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al DL, al RSPP, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa, stabilita in base alla
valutazione dei rischi;
j) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
k) propone programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
l) collabora a quanto necessario per l'istituzione e mantenimento “dell'attività di primo soccorso
aziendale”;
m) collabora con la UO Fisica Sanitaria;
n) partecipa alla Commissione Aziendale Rischio Radiologico;
o) provvede all'analisi dei rischi individuali di esposizione a radiazioni ionizzanti, connessi alla
destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e
di laboratorio;
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p) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e provvede alla loro consegna all'Ispettorato
Medico Centrale del Lavoro con le modalità previste per legge;
q) è organo di consulenza del DL per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a
garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in
caso di esposizioni accidentali o di emergenza;
r) effettua la sorveglianza medica agli esposti a radiazioni ionizzanti.
3) Per lo svolgimento degli incarichi di MC e MA oltre ad essere necessario il dovuto titolo di studio è
indispensabile partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto
Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 smi. Detta formazione professionale è a carico della AOUP ed è da
considerarsi quale “formazione obbligatoria”, così come definita dal CCNL della dirigenza nello specifico
applicabile.
Articolo 7 - La Radio Protezione e la prevenzione e protezione da Agenti Fisici
1) Gli agenti fisici a cui possono essere esposti i lavoratori della AOUP possono essere suddivisi in due
grossi gruppi: a) radiazioni ionizzanti; b) il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni non ionizzanti, le radiazioni ottiche di origine
artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
2) La UO FS svolge in autonomia diretta i compiti di sorveglianza fisica relativa alla tutela dei lavoratori
esposti a radiazioni ionizzanti di cui al precedente comma lettera a).
3) Il SPP svolge i compiti di prevenzione e protezione da agenti fisici con riferimento ai fattori di cui al
comma 1 lettera b) avvalendosi della U.O. FS in quanto dotata delle professionalità necessarie per
assolvere agli obblighi del DL in materia.
4) L'ESPERTO QUALIFICATO ( inde EQ) della AOUP è il direttore della UO FS. Questi è responsabile della
sorveglianza fisica, non solo dei lavoratori ma anche della popolazione esposta.
In particolare i compiti espletati dall'EQ sono:
• individuazione e classificazione delle “zone controllate e sorvegliate”;
• classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni;
• valutazioni delle dosi individuali;
• valutazioni di esposizione ambientale nelle zone classificate;
• valutazioni di contaminazione ambientale nelle zone classificate dove vengono detenute e/o
manipolate sorgenti radioattive;
• istituzione e aggiornamento di tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica, ivi
comprese le schede dosimetriche del personale e quant’altro necessario;
• controllo qualità delle apparecchiature radiogene (ex D.Lgs. 187/2000);
• proposta di programmi di formazione e informazione dei lavoratori.
5) All'interno della UO FS sono individuati uno o più ESPERTI IN FISICA MEDICA ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 187/2000, col compito del controllo di qualità delle apparecchiature radiogene ad uso
medico.
6) All'interno della UO FS sono individuati uno o più ESPERTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA per
l'impiego delle apparecchiature di Risonanza Magnetica ai sensi del D.M. 02-08-1991 smi. Tra i compiti
del ERSRM rientrano:
• espletamento di pratiche amministrative e di autorizzazione relative all’installazione/uso di
apparecchiature a Risonanza Magnetica;
• validazione progetti esecutivi di nuove installazioni RM;
• stesura del Regolamento di Sicurezza e delle norme di sicurezza in caso di emergenza;
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•
•
•
misura della distribuzione spaziale del campo statico di induzione magnetica ed individuazione
delle aree di rischio (zona ad accesso controllato, zona di rispetto);
controlli di qualità delle apparecchiature a Risonanza Magnetica;
supervisione dei controlli tecnici sull’ambiente eseguiti da terzi quali ad esempio, ove applicabili:
a. controlli di funzionalità:
- sistemi di ventilazione e di climatizzazione della sala magnete;
- sistema di estrazione d’emergenza della sala magnete;
- sistema di rilevazione ossigeno;
b. controlli di esistenza e/o funzionalità:
- rilevatore di metalli;
- sistema di spegnimento pilotato del campo statico di induzione magnetica;
c. controlli degli accessi al sito RM e alla sala magnete;
d. tenuta della gabbia di Faraday.
7) All'interno della UO FS sono individuati uno o più ADDETTI ALLA SICUREZZA delle apparecchiature
LASER ai fini e per gli effetti del Capo V del D.Lgs. 81/2008 smi e della Norma CEI 76-6 del 2001-02
parte 8), i cui compiti sono:
• supportare e consigliare il DL per quanto riguarda l’uso sicuro delle apparecchiature laser e le
misure di protezione;
• la valutazione dei rischi nella zona di trattamento laser, compresa la determinazione della zona
nominale di pericolo;
• avviso al responsabile amministrativo e alla persona responsabile della zona di trattamento
laser per quanto riguarda le problematiche relative alla sicurezza in fase di acquisto e di messa
in opera dell’apparecchio laser così come le misure di sicurezza per il funzionamento e per il
personale;
• scelta dei dispositivi di protezione individuale;
• partecipazione all’aggiornamento del personale che lavora con il laser o in sua prossimità
riguardo ai rischi e alle misura di sicurezza;
• partecipazione al controllo e all’approvazione dell’apparecchio laser in base alle
regolamentazioni nazionali e verifica che la manutenzione e l’impiego dell’apparecchio siano
effettuate da persone che siano state addestrate a tale fine e che siano comunque altrimenti
qualificate;
• assicurazione, mediante ripetute verifiche, che le misure di controllo prescritte siano efficaci,
cioè controllo dei dispositivi di protezione individuale, che le barriere contro la radiazione laser e
la segnaletica laser siano in loco, verifica delle procedure standard di funzionamento, procedure
di allineamento, liste di controllo “perioperative”;
• fornire informazioni al capo dell’amministrazione e alla persona responsabile della zona di
trattamento laser relativamente a imperfezioni o guasti dell’apparecchio laser;
• analisi di tutti gli INFORTUNI e gli INCIDENTI che riguardano i laser, fornendo informazioni sulle
misure preventive a coloro che sono coinvolti, compresi gli addetti alla sicurezza della struttura.
8) Le attività sopra riportate sono effettuate in collaborazione e coordinamento con la UO PPR e UO
MPL al fine di coadiuvare il DL per la valutazione dei rischi e per l'espletamento degli obblighi legati alla
sorveglianza sanitaria e alla radioprotezione medica. In particolare, a tal fine, la UO FS effettua
l'analisi, la individuazione e la valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori agli agenti fisici
normati dal D.Lgs. 81/2008 smi sopra riportati.
9) Per lo svolgimento degli incarichi sopra menzionati oltre ad essere necessario il dovuto titolo di
studio è indispensabile che i Fisici Sanitari così come i Tecnici Sanitari afferenti alla UO FS, partecipino
al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n.
229 smi. Detta formazione professionale è a carico della AOUP ed è da considerarsi quale “formazione
obbligatoria”, così come definita dai CCNL nello specifico applicabili.
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Articolo 8 - L'informazione, la formazione e l'addestramento
1) L'AF PRA promuove le azioni e l'adozione degli strumenti informativi, nonché i percorsi di formazione
ed addestramento dei lavoratori, definendo sia i contenuti teorico-pratici, che partecipando attivamente
in qualità di docenti e/o animatori d'aula.
2) La U.O. POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE attua i processi formativi e di
addestramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base di uno specifico
regolamento che sarà adottato sentito il Direttore dell'AF PRA. Detto regolamento dovrà considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente atto.
3) L'informazione è attuata anche mediante cartellonistica, con mezzi divulgativi cartacei (es. avvisi
abbinati alle buste paga) e informatici (es. comunicati stampa intraziendali, sito intranet), che
permettono di raggiungere celermente un elevato numero di lavoratori. A tal fine l'AF PRA si avvale
delle AAOO deputate all'approvvigionamento della cartellonistica, alla gestione degli strumenti
divulgativi cartacei ed informatici, che sono tenute a prestare la massima e fattiva collaborazione.
4) Stante l'importanza che assume la formazione ai fini della tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, i momenti formativi e di addestramento specifici in materia rivolti ai lavoratori, ai Preposti ed
ai Dirigenti sono effettuati in orario di lavoro e come tali sono obbligatori. Le reiterate e ingiustificate
assenze ai momenti formativi e di addestramento, potranno essere oggetto di provvedimento
disciplinare.
Articolo 9 – La prevenzione incendi, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
e la gestione delle emergenze
1) Ai fini dell'adozione delle misure per la prevenzione incendi, per la lotta antincendio, per
l'evacuazione dei luoghi di lavoro e la gestione delle emergenze è stato adottato uno specifico
Regolamento Aziendale per la “Sicurezza Antincendio e per la Gestione delle Emergenze”, predisposto
dal SPP a seguito dell’individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio. Detto regolamento, allegato
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), contiene le procedure di
prevenzione incendi per la lotta antincendio, per l'evacuazione dei luoghi di lavoro e la gestione delle
emergenze. Esso definisce inoltre i contenuti dei corsi di informazione, formazione e addestramento per
gli addetti alle succitate attività.
2) Tra il personale in servizio presso la UO PPR è individuato il soggetto incaricato quale Responsabile
Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze (RPIGE) , che si occupa nello specifico di:
• definire e provvedere alla revisione delle procedure di prevenzione incendi, lotta antincendio,
evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze e loro diffusione;
• redigere i piani di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione delle
emergenze;
• promuovere e coadiuvare le esercitazioni di applicazione pratica dei piani di cui al punto
precedente;
• progettare i corsi per gli addetti all'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio,
evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze, provvedendo del caso alla
docenza/animazione;
• registrare nel Software Gestionale di cui all’art. 23 i nominativi degli addetti indicati al
precedente punto;
• verificare la corretta applicazione delle misure/procedure di cui ai punti precedenti ( audit di
secondo livello).
3) Gli “addetti all'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e
gestione delle emergenze” sono designati dal DL ovvero dai Dirigenti con delega di funzione, mediante
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atto scritto da inviarsi, tramite protocollo aziendale, agli interessati e contestualmente in copia al RPIGE
presso la UO PPR. La designazione avrà effetto dalla data di trasmissione attestata dal protocollo
aziendale, quale data certa.
I lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo.
4) Al DL ovvero al Dirigente con delega di funzione spetta il compito di:
• organizzare l'attività degli addetti ai fini della prevenzione incendi, della lotta antincendio,
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro e della gestione delle emergenze;
• provvedere affinché gli stessi partecipino ai momenti formativi loro dedicati.
5) L'attività di progettazione/aggiornamento dei Certificati di Prevenzione Incendi è di competenza del
DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA (DIP AT nel prosieguo). La UO PPR, ed in particolare il RPIGE di
cui al precedente punto 2, svolgono attività consultiva nei confronti del DIP AT, per quanto in materia di
prevenzione incendi, nelle fasi di progettazione di nuove opere ovvero di modifica di quelle esistenti.
Articolo 10 – Il Primo Soccorso
1) Alla pianificazione dell'attività di primo soccorso concorrono la UO PPR e la UO MPL, definendo i
contenuti di un regolamento aziendale in materia, che dovrà considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente atto.
2) Gli addetti all'attività di primo soccorso sono individuati dal DL ovvero dai Dirigenti con delega di
funzione, mediante atto scritto da inviarsi, tramite il protocollo aziendale, agli interessati e in copia
contestualmente RSGSL presso la UO PPR. La designazione avrà effetto dalla data di trasmissione
attestata dal protocollo aziendale, quale data certa.
I lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo.
3) Al DL ovvero al Dirigente con delega di funzione spetta il compito di:
• organizzare l'attività degli addetti incaricati del primo soccorso;
• provvedere affinché i medesimi partecipino ai momenti formativi loro dedicati.
4) E' compito del SPP in collaborazione con i MMCC promuovere i percorsi di formazione ed
addestramento degli addetti all'attività di primo soccorso, definendo sia i contenuti teorico-pratici che
partecipando attivamente in qualità di docenti e/o animatori d'aula.
Articolo 11 – La gestione delle verifiche tecniche e di legge degli apparecchi e impianti
1) Per verifiche tecniche si intendono le verifiche di manutenzione tecnica previste dal costruttore delle
attrezzature di lavoro, ovvero quelle che discendono da regolamenti, norme tecniche, linee guida e
procedure aziendali nello specifico applicabili. Per verifiche di legge si intendono quelle previste da
specifiche normative e che possono essere di tipo “omologativo” ovvero di “primo o nuovo impianto” e
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2) Le attrezzature aziendali e le relative verifiche previste dalla vigente normativa, nonché le AAOO
deputate a queste ultime sono riportate in una tabella allegata al presente Regolamento quale parte
integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 2).
3) I Direttori delle AAOO indicate nell'Allegato 2 devono provvedere a quanto necessario per la
registrazione delle verifiche effettuate così come previsto al comma 2) del successivo Art. 23.
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Articolo 12 – Le Commissioni Tecniche di Valutazione (CTV)
1) Con la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 132 del 15/02/2010, allegata al presente
Regolamento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 3), è stata istituita la
COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE del DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA (inde CTV DIP
AT), avente competenze e funzioni ivi indicate.
2) Con la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 352 del 14/04/2010, allegata al presente
Regolamento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 4), è stata istituita la
COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE dell'AF PRA ( inde CTV AF PRA), le cui competenze e
funzioni sono riportate nella specifica delibera, complementari alla CTV DIP AT.
3) Le funzioni di dette CCTV sono prettamente consultive e costituiscono uno strumento tecnico sia per
il DL sia per i Dirigenti con delega di funzione.
Capo II – Soggetti, obblighi di salute e sicurezza e organizzazione aziendale
Articolo 13 - Obblighi del Datore di Lavoro
1) Il Direttore Generale deve:
• Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui
all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 smi;
• designare il RSPP.
2) Il Direttore Generale riserva a sé i seguenti obblighi:
• nominare i MMCC per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
• richiedere ai MMCC l’osservanza degli obblighi previsti a loro carico dalla vigente normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• istituire il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e curarne la tenuta, tramite il
Coordinatore dei MMCC, e quanto ne consegue in relazione alle vigenti disposizioni normative
in materia (art. 243 del D.Lgs. 81/2008 smi);
• istituire il registro degli esposti ad agenti biologici appartenenti al gruppo 3 ovvero 4, e curarne
la tenuta, tramite il RSPP, e quanto ne consegue in relazione alle vigenti disposizioni normative
in materia (art. 280 del D.Lgs. 81/2008 smi);
• consultare i Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza.
3) Ai fini ed agli effetti del modello organizzativo gestionale aziendale, il DL assicura il rispetto di tutti gli
altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quanto ad essa correlabile in materia di
radioprotezione, a mezzo di delega ai Dirigenti.
4) La delega di funzioni sarà perfezionata con atto scritto così come riportato al seguente articolo 14.
Articolo 14 – La delega di funzioni, la sub-delega e l'esercizio “di fatto” dei poteri direttivi
1) Il DL delega le proprie funzioni con le seguenti modalità:
1.1) Per i Dirigenti già titolari di incarico di direzione di AAOO o di DIP - DAI.
La delega è conferita mediante specifico atto scritto, sottoscritto dal DL – delegante ( inde
delegante) e dal Dirigente – delegato (inde delegato) per espressa accettazione della delega
medesima. L'atto di delega dovrà essere trasmesso contestualmente al delegato e al RGSSL, di
cui al successivo art. 25, presso la UO PPR a cura del delegante. L'incarico avrà effetto dalla
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data di trasmissione attestata dal protocollo aziendale, quale data certa.
1.2) Per i Dirigenti di nuova nomina alla direzione di AO o di DIP - DAI.
La delega è conferita contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico di direzione,
mediante specifico atto scritto, sottoscritto dal delegante e dal delegato per espressa
accettazione della delega medesima. L'atto di delega dovrà essere trasmesso contestualmente
al delegato e al RGSSL, presso la UO PPR di cui al successivo art. 25, a cura del delegante.
L'incarico avrà effetto dalla data di trasmissione attestata dal protocollo aziendale, quale data
certa.
1.3) Forma di pubblicità della delega
Successivamente alla sottoscrizione, il conferimento della delega di funzione è reso pubblico
mediante provvedimento dirigenziale di presa d'atto dello stesso da parte del Direttore della AF
PRA, da pubblicarsi nei modi e termini di legge, nonché tramite pubblicazione nel sito internet
ed intranet aziendale.
2) Il DL delega le proprie funzioni tenendo conto di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, conferendo al Dirigente delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché
attribuendo allo stesso l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, con le
modalità di seguito specificate.
3) Il potere di organizzazione, gestione e controllo del Dirigente delegato sono di fatto quelli intrinseci
al conferimento di incarico di Direttore di AO ovvero di DIP - DAI.
4) L'autonomia di spesa, in considerazione dell'attuale assetto normativo che disciplina l'organizzazione
economico finanziaria dell'Azienda, è assicurata mediante la procedura aziendale “autonomia di spesa
del dirigente con delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, che verrà predisposta dalla UO PPR
sentita la U.O. Affari Legali, che sarà da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
5) La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il DL assolve tale obbligo mediante il
RGSSL a cui conferisce il compito di verifica dell’adempimento degli obblighi dei delegati, con le
modalità di cui al successivo art. 25, nonché con l'adozione dell'intero modello di cui al successivo Capo
III.
6) Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa col DL, delegare specifiche funzioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (sub-delega), alle condizioni e modalità previste ai precedenti punti 1) e 2).
Il sub-delegante ha l’obbligo di vigilare il corretto espletamento delle funzioni delegate. Il soggetto al
quale è conferita la sub-delega non può, a sua volta, delegare le funzioni conferite.
7) Il delegato di funzioni da parte del DL e il sub-delegato, per lo svolgimento dei propri compiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono tenuti ad avvalersi dell'organizzazione aziendale di
prevenzione e protezione di cui al precedente Capo I.
Articolo 15 – I Dirigenti e loro obblighi
1) Nella organizzazione della AOUP i Dirigenti possono essere suddivisi in due grandi categorie a
seconda dei compiti e delle funzioni proprie della struttura diretta:
a) Dirigenti di AAOO o DAI finalizzati alla erogazione di servizi o prestazioni sanitarie e /o tecnico
sanitarie;
b) Dirigenti di AAOO o DIP finalizzati alla erogazione di servizi o attività tecnico-amministrative o
professionali.
Fra queste talune svolgono funzioni di supporto o a complemento delle altre AAOO, anche nei compiti
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propri del Direttore della AO.
In allegato si riporta l'organigramma aziendale (Allegato 5)
localizzazione delle AAOO nei luoghi di lavoro (Allegato 6).
e una tabella riepilogativa della
2) Di seguito si riporta l'elenco, non esaustivo, dei possibili compiti delegabili dal DL al Dirigente.
1. Rappresentare il DL della AOUP delegante innanzi agli Enti e agli organi pubblici Preposti
all’esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza previste dalla normativa vigente, in
tutti i rapporti attinenti all’esercizio delle funzioni delegate, presenziando agli accessi e alle visite
presso la struttura diretta, ed accedendo alle legittime richieste formulate dai pubblici
funzionari.
2. Verificare preventivamente e all'atto di presa in consegna dei luoghi di lavoro, degli impianti,
delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di protezione individuale e
collettiva, che i medesimi rispondano ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché ai requisiti di salute e sicurezza in considerazione delle
peculiarità dell'attività lavorativa svolta, avvalendosi a tal fine delle Commissioni Tecniche di
Valutazione di cui ai seguenti punti 25 e 26 e comunque del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale (art. 64 comma 1 lett. a in combinato disposto all'art. 63 commi 1 e 2,
art. 71 del D.Lgs. 81/2008 smi).
3. Controllare l’idoneità nel tempo dei luoghi di lavoro, delle postazioni di lavoro, degli impianti,
delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di protezione individuale e
collettiva, rispetto alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in
considerazione delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta, adoperandosi per quanto di
specifica competenza e attivando tempestivamente gli uffici all'uopo referenti, adottando nella
contingenza e di propria iniziativa, le misure precauzionali ritenute necessarie ed opportune per
la tutela dell'incolumità delle persone (art. 64 comma 1 lett. c-d-e, art. 71 del D.Lgs. 81/2008
smi).
4. Curare il controllo periodico di buon funzionamento, della pulitura e della manutenzione
ordinaria dei luoghi di lavoro, delle postazioni di lavoro, degli impianti, delle attrezzature di
lavoro, degli eventuali mezzi di trasporto e dei materiali destinati alle opere provvisionali, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, nonché dei dispositivi di protezione individuale e
collettiva, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, provvedendo ad eliminare ogni
inconveniente che possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, operando
direttamente per quanto di specifica competenza e attivando tempestivamente gli uffici all'uopo
referenti, adottando nella contingenza e di propria iniziativa, le misure precauzionali ritenute
necessarie ed opportune per la tutela dell'incolumità delle persone. Provvedere altresì che gli
interventi di controllo siano effettuati da persone competenti e che i risultati siano riportati per
iscritto conservandone copia (art. 64 comma 1 lett. c-d-e, art. 71 del D.Lgs. 81/2008 smi);.
5. Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza (art. 18 c. 1 lett. c - D.Lgs. 81/2008 smi).
6. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
conseguentemente inviare i lavoratori alla visita medica “periodica” entro le scadenze previste
dal programma di sorveglianza sanitaria (art. 18 c. 1 lett. g - D.Lgs. 81/2008 smi).
7. Comunicare tempestivamente al medico competente la presa in carico di nuovi lavoratori che
debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, il loro trasferimento ad altra struttura
ovvero la cessazione del rapporto di lavoro (art. 18 c. 1 lett. g.bis - D.Lgs. 81/2008 smi).
8. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali, sentito il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e il Medico Competente,
provvedendo affinché i medesimi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti (art. 18 c. 1 lett. d,
art. 77 - D.Lgs. 81/2008 smi).
9. Informare, formare e ove necessario addestrare, sufficientemente e adeguatamente (anche
singolarmente) i lavoratori, così come specificatamente previsto dalla vigente normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, direttamente per quanto di specifica competenza ovvero
richiedendo agli Uffici specificamente delegati di provvedere all'organizzazione dei necessari
momenti informativi ed ai corsi di formazione e di addestramento relativi ai rischi specifici cui
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sono esposti i lavoratori e con particolare riguardo ai momenti info-formativi e di addestramento
sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, di gestione dell’emergenza, sulle
procedure di pronto soccorso, di salvataggio, della prevenzione incendi, della lotta antincendio,
dell’evacuazione, nonché in merito alle procedure/istruzioni
per fronteggiare i casi
ragionevolmente prevedibili di pericolo grave, immediato e inevitabile e se del caso per
l’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa, (art. 18 c. 1 lett. l - D.Lgs. 81/2008
smi).
Richiedere ai lavoratori, anche singolarmente, l’osservanza delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni e istruzioni aziendali ovvero impartite dai superiori gerarchici, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, l'uso costante ed appropriato dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, l'uso corretto delle attrezzature di
lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di
sicurezza nonché delle postazioni di lavoro, la partecipazione ai programmi di info-formazione e
addestramento, accertando altresì che vi siano in concreto le condizioni per adempiere, (art. 18
cmi. 1 lett. f, 3-bis - D.Lgs. 81/2008 smi).
Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico (art. 18 c. 1 lett. e - D.Lgs. 81/2008 smi).
Adottare le misure ed i provvedimenti necessari ai fini della prevenzione incendi,
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, per il caso di pericolo grave e immediato, nonché in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza secondo le disposizioni di cui
alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18 c. 1 lett. t, art. 43, art.
45, 46 - D.Lgs. 81/2008 smi).
Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e gestione dell’emergenza (art. 18 c. 1 lett. b - D.Lgs. 81/2008
smi).
Provvedere affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in
ogni evenienza (art. 64 comma 1 lett. b - del D.Lgs. 81/2008 smi).
Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18 c. 1 lett. h - D.Lgs. 81/2008 smi).
Dare tempestiva notizia alla Direzione Generale dell'adozione della eventuale disposizione di
interruzione, anche parziale, dell'attività della struttura diretta. Disposizione adottata a seguito
di un evento che determini la necessità della contingente interruzione dell'attività per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori. Se detta interruzione di attività può comportare disservizi
funzionali/organizzativi per altre strutture aziendali, la notizia dovrà essere tempestivamente
comunicata anche ai responsabili di queste ultime.
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (art. 18 c. 1
lett. i - D.Lgs. 81/2008 smi).
Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato (art. 18 c. 1 lett. m - D.Lgs. 81/2008 smi).
Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio (art. 18 c. 1 lett. q - D.Lgs. 81/2008 smi).
Consentire ai lavoratori di verificare, mediante i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RRLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (art. 18 c. 1 lett. n D.Lgs. 81/2008 smi).
Consegnare tempestivamente ai RRLS , su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) inerente alla struttura diretta
(art. 18 c. 1 lett. o - D.Lgs. 81/2008 smi).
Verificare, nel caso di esecuzione di lavori da parte di imprese e/o lavoratori autonomi ovvero
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personale della AOUP non afferente alla struttura diretta, all'interno dei luoghi di lavoro afferenti
alla struttura diretta o comunque in luoghi attigui e/o confinanti laddove si possano creare rischi
dovuti all'interferenza tra le attività esercitate, che (art. 26 del D.Lgs. 81/2008smi):
• siano state fornite loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività;
• sia stato adottato quanto necessario per la promozione della fattiva cooperazione per
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle
attività lavorative eseguite dai soggetti esterni alla struttura diretta, così come il
coordinamento dei relativi interventi e l’informazione reciproca anche al fine di eliminare i
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori eseguiti dai soggetti esterni alla struttura diretta e
quelli del personale diretto.
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale (art. 18 c. 1 lett. z, del D.Lgs. 81/2008smi)
Al fine dell'aggiornamento della Valutazione dei Rischi, fornire, entro il termine richiesto e
compiutamente, a tutti i soggetti di cui al precedenti Capo I, per quanto di rispettiva
competenza, le informazioni in merito alle lavorazioni la cui responsabilità organizzativa e
gestionale ricade tra i compiti del delegato, ed in particolare:
• le fasi che caratterizzano il processo di lavoro, le sostanze ed i prodotti utilizzati;
• le attrezzature e gli impianti utilizzati;
• la struttura organizzativa;
• la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
• agli eventi infortunistici alle malattie professionali e ai mancati infortuni c.d. “eventi
sentinella”;
• gli eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Consultare per iscritto, preventivamente e obbligatoriamente, la Commissione Tecnica di
Valutazione istituita in seno all'Area Funzionale della Prevenzione dai rischi Aziendali, presso la
UO PPR, avente competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in occasione di:
• inizio di attività, nonché pianificazione del trasferimento di attività in nuove sedi;
• modifiche organizzative riguardanti attività, servizi, reparti, comprese le nuove o variate
destinazioni d’uso dei locali;
• predisposizione di capitolati d’appalto per l'acquisizione di beni e servizi;
• acquisizione anche in comodato d'uso di macchine, attrezzature, impianti e sistemi di
protezione collettivi;
acquisto, anche in economia, di dispositivi di protezione individuale e collettivi.
Consultare per iscritto, preventivamente e obbligatoriamente, la Commissione Tecnica di
Valutazione istituita in seno al DIP AT, avente competenze in materia tecnico-edilizia, igienico
sanitaria, impiantistica, di ingegneria clinica, di logistica, di salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro, di sicurezza nella compresenza invasiva della cantieristica, in relazione a:
• istanze e proposte di intervento su reparti di degenza, su ambienti per la diagnosi e cura,
sul patrimonio strutturale, tecnologico ed impiantistico;
• pareri di congruità su istanze di donazione.
3) I Dirigenti hanno il diritto-dovere ad una specifica formazione e ad un aggiornamento periodico, in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I contenuti della
formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
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Articolo 16 – Delega per la gestione dei rischi correlati a più strutture
1) Quando uno o più rischi coinvolgono più AAOO fisicamente adiacenti ma afferenti a DIP – DAI
diversi, ovvero sussistono luoghi di lavoro utilizzati in comune da lavoratori afferenti a più AAOO
afferenti a DIP – DAI diversi, il DL delega un Dirigente che, sulla base delle specifiche funzioni e
competenze dal Dirigente medesimo svolte, reputi idoneo ad assumere le specifiche funzioni delegate
in materia di salute e sicurezza in relazione al luogo di lavoro e ai rischi così come individuati nella
delega medesima.
2) Il Delegato di cui al comma precedente è individuato dal Direttore Generale dietro indicazione del
Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo, tenuto conto della natura funzionale delle AAOO
interessate.
Articolo 17 – Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
1) Sulla base dell'assetto normativo della organizzazione del Sistema Sanitario Regionale Toscano, le
funzioni di supporto tecnico-amministrativo della AOUP sono svolte dall' ESTAV nord-ovest, che in virtù
dell'art. 101 della L. R.T. 40 del 2005 deve considerarsi “ centrale di committenza1” ai sensi e per gli
effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 smi.
2) Da quanto precisato al precedente punto e per effetto di quanto previsto al comma 3-ter dell'art. 26
del D.Lgs. 81/2008 smi, ne discende che i precetti del già citato art. 26 sono svolti in complementarietà
tra l'ESTAV nordovest e la AOUP, nello specifico:
ESTAV nordovest
Verifica delle capacità tecnico professionali delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
AOUP
/////
Fornire ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici /////
ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Elaborazione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi (DUVRI) recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto.
Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto,
integrare il DUVRI con le misure da adottarsi per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze, riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui
verrà espletato l’appalto.
3) Ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 smi, non si applica l'obbligo di redazione del DUVRI,
permanendo comunque l'obbligo di coordinamento e cooperazione tra i datori di lavoro delle imprese
esecutrici ed i Responsabili Esecutivi del Contratto (REC), al fine dell'adozione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione dai rischi correlati alle possibili interferenze operative.
1
Articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :
La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
•
acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
•
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
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Nel caso in cui la AOUP provveda direttamente ad affidare lavori, servizi e forniture ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi, i compiti di cui sopra sono a carico del REC Aziendale
4) I RREC aziendali sono individuati tramite il conferimento di delega di funzioni con le modalità di cui al
precedente art. 14. Al momento del conferimento delle deleghe queste si sostituiranno a tutti gli effetti
ai precedenti provvedimenti aziendali in materia, che pertanto dovranno intendersi abrogati
Articolo 18 – Obblighi connessi alla esecuzione di opere edili o di genio civile
1) La AOUP dato l'innumerevole numero di edifici che la compongono e stante il progetto di
trasferimento del plesso “S. Chiara” in “Cisanello”, vede continuamente il realizzarsi di cantieri edili e di
genio civile, necessari sia alle opere di manutenzione degli edifici esistenti che per la realizzazione di
nuovi fabbricati. Questo comporta il dover attendere alle disposizioni normative a carico del
“committente di opera edile”, contenuti al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 smi.
La realizzazione di un cantiere edile all'interno degli edifici esistenti, in contemporaneità alla ordinaria
attività aziendale, comporta altresì uno sforzo di coordinamento tra le due attività lavorative al fine di
governare i possibili rischi derivanti dalle possibili interferenze operative.
2) Gli obblighi del committente dell'opera edile di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 smi, nel caso di
appalti pubblici, ricadono sul soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto, ossia il soggetto delegato come REC aziendale, individuato nei modi di cui al comma 4) del
precedente articolo.
Articolo 19 – I Preposti
1) Le funzioni di Preposto, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono attribuite con atto scritto da
parte del DL o del Dirigente – delegato, con specifica indicazione degli obblighi e poteri conferiti,
sottoscritto per espressa accettazione dal Preposto. L’atto di incarico dovrà essere trasmesso
contestualmente al Preposto e al RGSSL di cui al successivo art. 25, presso la UO PPR a cura del
conferente. L’incarico avrà effetto dalla data di trasmissione attestata dal protocollo aziendale, quale
data certa. Il conferente dovrà conservare in originale l’atto di conferimento e darne effettiva pubblicità
all’interno della struttura conservandone memoria, nonché pubblicandolo sul sito intranet aziendale.
2) Indicativamente, nelle AAOO dove il personale è composto da lavoratori del “comparto” e della
“dirigenza”, nell'individuazione del Preposto è opportuno tenere conto anche del livello contrattuale dei
lavoratori che il Preposto dovrà sovrintendere.
3) I compiti del Preposto sono tutti quelli definiti all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 smi, ovvero:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso
di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al DL o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
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verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione e gli aggiornamenti periodici in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare:
• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
• definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• valutazione dei rischi;
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Articolo 20 – I Lavoratori
1) Gli obblighi dei lavoratori sono definiti all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 smi, ovvero ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal DL.
In particolare i lavoratori devono :
a) contribuire, insieme al DL, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al DL, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DL;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal medico competente.
Articolo 21 – Responsabilità e “principio di effettività”
1) Ciascuno dei soggetti di cui agli articoli precedenti del presente Capo II risponde in sede penale,
amministrativa, disciplinare e civile per l’inadempimento e/o la violazione degli obblighi propri in
relazione al ruolo ricoperto e alle funzioni affidate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2) In ogni caso, comunque, colui il quale esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al DL o al Dirigente
o al Preposto, ancorché sprovvisto di regolare investitura, risponde delle responsabilità correlate alle
funzioni “di fatto” svolte, stante la sussistenza del c.d. “ principio di effettività” , aspetto tipico del diritto
penale del lavoro e vero e proprio cardine della materia antinfortunistica, espressamente definito con
l'art. 299 del D.Lgs. 81/2008 smi, ai sensi del quale :” Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
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Articolo 22 – La consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
1) E' interesse Aziendale e non solo dei lavoratori che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RRLS nel prosieguo) partecipino in modo fattivo al processo di miglioramento continuo delle condizioni
nei luoghi di lavoro. L'esperienza e la conoscenza diretta dei lavoratori costituisce la fonte principale
per poter individuare e analizzare le possibili fonti di rischio. La loro collaborazione partecipata è lo
strumento per trovare le soluzioni che possono avere una applicazione certa.
2) I RRLS sono individuati con le modalità definite col Regolamento in materia di “Status e Attività” dei
RRLS, approvato in data 05/05/2010 che si allega (Allegato 7) al presente documento, quale parte
integrante e sostanziale, ed al quale si rimanda per la specifica regolamentazione.
Capo III Attuazione del modello organizzativo
Articolo 23 – Sistema di registrazione
1) E’ realizzato un sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le attività volte alla
sicurezza e salute dei lavoratori che permette di svolgere le seguenti funzioni:
• gestione del personale in relazione alle loro mansioni, incarichi, compiti, deleghe di funzioni,
ecc.
• registrazione dei percorsi info-formativi e di addestramento dei lavoratori;
• gestione dei luoghi di lavoro;
• gestione delle attrezzature di lavoro, anche al fine della esecuzione delle verifiche tecniche e di
legge;
• gestione delle sostanze e dei prodotti;
• registrazione ed analisi degli eventi infortunistici e incidenti;
• gestione delle non conformità , azioni correttive e preventive;
• gestione del programma di audit.
Tale sistema è realizzato anche mediante uno specifico Software Gestionale (SG).
2) Tutti i soggetti di cui al Capo I del presente Regolamento, nonché i Dirigenti con delega di funzioni
(ed eventuali soggetti sub-delegati) sono tenuti ad effettuare la registrazione di ogni attività svolta, ai
fini della salute e sicurezza dei lavoratori, utilizzando gli strumenti in dotazione, nonché il suddetto
software, ovvero eventuali ulteriori software interfacciati col suddetto.
3) Tutti i lavoratori che hanno un obbligo di registrazione delle attività dagli stessi svolte in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, sono sottoposti a percorsi di formazione all'uopo svolti nell'ambito della
formazione del personale di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
Articolo 24 – Controlli – audit di primo livello
1) Tutti i soggetti di cui al Capo I del presente Regolamento, nonché i Dirigenti con delega di funzioni
(ed eventuali soggetti sub-delegati) sono tenuti ad effettuare le verifiche periodiche dei risultati
dell'attività svolta secondo quanto previsto dalle specifiche procedure che saranno sviluppate in
attuazione del modello organizzativo gestionale aziendale.
2) Gli audit di primo livello effettuati in adempimento del precedente punto 1 devono essere verbalizzati
per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata a cura del soggetto che ha effettuato
gli audit medesimi, con modalità e termini determinati nelle procedure di cui sopra.
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Articolo 25 – Responsabile del Sistema di Gestione per la tutela della Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro (RGSSL)
1) Le funzioni di RGSSL all'interno della AOUP sono svolte da un soggetto individuato tra il personale in
servizio presso la UO PPR.
2) le funzioni del RGSSL sono:
a) Amministrazione del Software Gestionale (SG) di cui all'art. 23.
b) Effettua la registrazione nel SG dei nominativi:
- degli addetti all’attività di primo soccorso di cui al precedente art. 10;
- dei delegati di funzione da parte del DL di cui al precedente art. 14;
- dei sub-delegati di funzione da parte dei delegati, di cui al precedente art. 14;
- degli incaricati quali Preposto, di cui al precedente art. 19.
c) Stesura, di concerto col Direttore della SOD Qualità ed Accreditamento, del Regolamento di
adozione delle procedure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ;
d) Stesura delle procedure ai fini dell'adozione del modello organizzativo gestionale aziendale, di
concerto con: RSPP, MC, EQ, ERSRM, ASL, SOD Qualità e Accreditamento, Rischio Clinico,
Gestione Ambiente, UPI, Direttori delle varie Professioni, ecc ;
e) Redazione del programma annuale degli audit di secondo livello, da sottoporre alla
approvazione del DL, per la verifica della corretta attuazione delle misure di prevenzione e
protezione, delle procedure di cui alla precedente lettera c), dell'effettivo adempimento delle
funzioni da parte dei delegati;
f) Nomina del team di audit che attua il programma di cui al la precedente lettera d);
g) Partecipazione agli audit di secondo livello;
h) Esame delle dinamiche degli infortuni, mancati infortuni ecc;
i) Individuazione, elaborazione ed adozione delle misure di necessarie al mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità del modello organizzativo gestionale aziendale;
j) Partecipazione al riesame ed eventuale modifica del modello organizzativo gestionale aziendale;
k) Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 smi e redazione del
relativo verbale;
l) Cura dei rapporti con gli enti e associazioni di accreditamento e di certificazione;
m) Svolgimento di ogni altra funzione atta a garantire la concreta, efficace ed efficiente attuazione
del modello organizzativo gestionale aziendale.
Articolo 26 – Sistema disciplinare in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1) Per il sistema disciplinare aziendale, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si rinvia a
specifico regolamento che sarà adottato su proposta della U.O. POLITICHE E GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE che sarà da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
Titolo III – Gestione dei rapporti con UNIPI e ESTAV nordovest
Articolo 27 - I rapporti tra UNIPI e AOUP
1) Per l'attività di didattica frontale e di ricerca di base svolte dalla UNIPI nei luoghi di lavoro della
AOUP, nonché per le attività medesime svolte dalla AOUP nei luoghi di lavoro della UNIPI, si rimanda a
una specifica regolamentazione che dovrà essere definita di comune accordo con la UNIPI nella quale
dovranno essere affrontati gli aspetti inerenti il coordinamento per la gestione delle emergenze,
antincendio, primo soccorso ed evacuazione, nonché la manutenzione dei beni.
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Articolo 28 - I rapporti tra ESTAV nordovest e AOUP
1) I rapporti tra AOUP e ESTAV nordovest sono stati in parte precedentemente menzionati per quello
che riguarda la funzione di “centrale di committenza” già trattati ai precedenti artt. 17 e 18 e quanto ne
consegue ai sensi dell'art. 26 e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 smi.
2) Lo svolgimento di alcune delle competenze e attribuzioni svolte dall' ESTAV nordovest avviene in
luoghi di lavoro della AOUP. Ciò comporta la necessità di regolamentare i rapporti tra la AOUP e l' ESTAV
nordovest in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori all'interno di tali luoghi. A tal fine si
rimanda ad un atto che sarà predisposto di comune accordo con l'ESTAV nordovest che sarà da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto
Titolo IV - Norme transitorie e finali
Articolo 29 - Abrogazioni
1) Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato:
• il “Regolamento Aziendale di Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro ”, adottato quale
allegato A della Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 701 del 14/07/2006;
• la Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 604 del 01/08/2007, avente per oggetto:
“Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione Aziendale”.
Articolo 30 – Norma finale e aggiornamento del regolamento
1) Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento ma comunque normato dalla
vigente legislazione, si rimanda direttamente alla medesima.
2) Il presente Regolamento sarà oggetto di aggiornamento nelle parti interessate qualora se ne
presenti la necessità a seguito di innovazioni normative o di modifiche della struttura organizzativa della
AOUP, o al fine di garantirne il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del modello
organizzativo gestionale aziendale, o per altri validi motivi accertati.
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Sommario allegati
- Allegato 1:
Regolamento Aziendale: “Sicurezza Antincendio e per la Gestione delle Emergenze”.
- Allegato 2:
Tabella riepilogativa delle Articolazioni Organizzative deputate all'espletamento delle
verifiche tecniche e di legge delle attrezzature di lavoro.
- Allegato 3:
Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 132 del 15/02/2010, avente per
oggetto “Istituzione di una Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) Approvazione ed
autorizzazione”.
- Allegato 4:
Deliberazione del Direttore Generale della AOUP n. 352 del 14/04/2010, avente per
oggetto “norma aziendale applicativa del D.Lgs. 81/2008” e di istituzione di una
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) presso l'Area della Prevenzione.
- Allegato 5:
Organigramma Aziendale.
- Allegato 6:
Tabella riepilogativa della localizzazione delle Articolazioni Organizzative nei luoghi di
lavoro.
- Allegato 7:
Regolamento Aziendale: “STATUS e ATTIVITA' dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza”.
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