documentazione export australia
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DOCUMENTAZIONE EXPORT AUSTRALIA Documenti di spedizione: Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU), tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni, salvo all'interno dell'Unione Europea, le spedizioni destinate all'Australia devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati. A partire dal 1° gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU. a) Fattura commerciale Redatta in inglese (tre esemplari) deve riportare le informazioni abituali. Deve come noto menzionare: - la descrizione approfondita e dettagliata dei prodotti; - il numero di tariffa doganale secondo il sistema armonizzato; - i costi d'imballaggio; - i porti e aeroporti di entrata ; - il paese di origine; A queste si aggiungono, all'occorrenza e secondo le condizioni di vendita: - i costi aerei o marittimi ; - ammontare delle spese di assicurazione; - i ribassi, gli sconti, gli storni ecc. b) Certificato fitosanitario Per l’esportazione di frutta, legumi, sementi, prodotti vegetali e’ necessario un certificato fitosanitario. Gli Ispettori fitosanitari del Consorzio Fitosanitario, per delega regionale, rilasciano i certificati fitosanitari per il materiale vegetale da esportare verso Stati esteri extra CE. Il rilascio del Certificato Fitosanitario di esportazione o riesportazione è subordinato al pagamento della tariffa fitosanitaria in base al DLGS n.214/2005. L'importo della tariffa fitosanitaria varia a seconda delle merci che si intende esportare e deve essere calcolata in base alla tabella riportata nell'allegato XX, sezione II della suddetta normativa c) Certificato sanitario Per le carni. Molti paesi tra i quali l'Australia hanno deciso di sospendere le loro importazioni di animali o di carne animale proveniente dall'Unione Europea a causa del rischio di contaminazione da ESB (malattia della mucca pazza). Il Paese vieta l'importazione della maggioranza degli animali vivi (fatto salvo gli equidi) cosi' come le carni fresche di montone, di maiale e di pennuti. (vedere nota 3) Operazione cofinanziata con la linea di intervento 7.1.2.1 del POR FESR Calabria 2007/2013 E' consigliabile informarsi presso il proprio importatore. VISTI TEMPORANEI PER PERSONE E MERCI a) b) Visto d`affari Le autorita' australiane hanno realizzato un servizio e-visitor per i detentori di passaporti europei. Questa autorizzazione elettronica puo' essere utilizzata dai turisti o uomini d'affari che soggiornano per meno di tre mesi. Puo' essere compilata sul sito ed e' gratuita, informazioni dettagliate sono disponibili sul seguente sito:www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/eligibility.htm Carnet ATA Spedizione temporanea: L'esportazione temporanea in Australia e' possibile per alcuni prodotti tramite la richiesta di un Carnet ATA. I prodotti ammessi a beneficiare di questa procedura sono: - campioni commerciali - merci destinate ad essere presentate a fiere, mostre e altre manifestazioni commerciali; - materiale professionale; - materiale scientifico - materiale pedagogico - merci in transito; - spedizioni postali. Su prodotti a spedizione temporanea non viene applicato alcun dazio o tassa. La merce pero’ deve lasciare il paese entro le date concordate dalla spedizione temporanea, pena il pagamento dei dazi ad essa applicabili. Per ottenere il Carnet ATA occorre fare richiesta alle camere di commercio locali prima della spedizione. La richiesta ha un costo che viene stabilito dall’Organizzazione di garanzia nazionale. I beni che ricevono entrano in Australia tramite il Carnet ATA non possono essere venduti, affittati, prestati o dati via senza il permesso della Protezione Doganale. Essi possono essere usati solo secondo gli scopi condorati nel carnet. Quando la suddetta merce entra in Australia, essa deve essere accompagnata, oltre che dal Carnet, anche da Bill of Lading/Air Waybill, certificato di quarantena, e da un passaporto valido. Il carnet puo’ essere prolungato tramite richiesta effettuata non oltre 60 giorni prima della scadenza dello stesso. TRASPORTO Documenti necessari: a)Lista dei Colli (packing list) b) Trattamento degli imballaggi in legno Le autorita' australiane hanno approvato il programma di conformita' degli imballaggi (alle normative NIMP n°15) destinati all'esportazione ( ma unicamente quando questi sono fatti al calore e seconto il trattamento utilizzato. Operazione cofinanziata con la linea di intervento 7.1.2.1 del POR FESR Calabria 2007/2013 La normativa regola i certificati fitosanitari necessari per segati grezzi di legno, pallet,collars, imballaggi industriali (casse e gabbie), bobine in legno, basamenti, supporti e selle di legno,materiale per lo stivaggio. L’azienda produttrice di imballaggi deve essere accreditata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che omologa il produttore attribuendo un codice identificativo che deve essere apposto sull’imballaggio con inchiostro indelebile o con marchio a fuoco. Gli imballaggi, trattati con il calore e derivati dal programma di conformita' dovranno: - essere privi di scorsa - essere accompagnati da un certificato di trattamento www.affa.gov.au/, la descrizione del trattamento (durata, temperatura), - riportare i riferimenti della struttura abilitata. - essere accompagnati da una packing declaration che includa eventualmente una cleanless declaration quando la spedizione viene effettuata con un contenitore. Gli imballaggi trattati per fumigazione, dovranno: - rispondere a delle esigenze specifiche (vedere il sito AFFA sopracitato), - essere acompagnati da un certificato di trattamento (sito AFFA), - essere accompagnati dalla packing declaration che includa eventualmente una cleanless declaration quando la spedizione si effettua per mezzo di un contenitore.www.affa.gov.au/, a)Documento di trasporto b) Assicurazione trasporto Non e' prevista l'assicurazione locale. DOCUMENTO AGGIORNATO AL 28/08/2013 Operazione cofinanziata con la linea di intervento 7.1.2.1 del POR FESR Calabria 2007/2013