l`aumento di capitale nella srl

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l`aumento di capitale nella srl
L'AUMENTO DI CAPITALE NELLA SRL
(Didacom, 2013)
● Nozione e presupposti
● Sottoscrizione e conferimenti
● L'esclusione del diritto di sottoscrizione
● L'aumento delegato agli amministratori
AUMENTO DI CAPITALE
NOZIONE E PRESUPPOSTI
AUMENTO DI CAPITALE ‐ NOZIONE
L’aumento di capitale è una modifica statutaria
consistente nell’incremento del capitale di rischio da
destinare stabilmente all’esercizio dell’impresa L’aumento può essere: • (reale o) a pagamento, con corrispondente
incremento del patrimonio sociale; • (nominale o) gratuito, con l’effetto di spostare a
capitale poste di patrimonio netto, senza incremento
del patrimonio sociale Trattandosi di una modifica statutaria si applica l'art.
2480 c.c., che rimanda all'art. 2436 c.c.
Art. 2480 ‐ Modificazioni dell'atto costitutivo
[1] Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479‐bis. Il verbale è
redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
Art. 2479‐bis ‐ Assemblea dei soci
[…] Art. 2436 ‐ Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
[1] Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello
statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle
condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro
delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
[2] L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale
della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
[3] Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ….
[5] La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
[6] Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel
registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione
aggiornata. 
PRESUPPOSTI DELL'AUMENTO DI CAPITALE
Art. 2481, c. 2 = Non si può "attuare" se non eseguiti integralmente i
conferimenti dovuti – Ratio: prima riscuotere il promesso, poi
cercare nuovo capitale; privilegiare un capitale formato con "soldi
veri", non con crediti (quindi è ratio non attinente all'aum . gratuito)
La norma è pressochè identica all'art. 2438*. L'unico problema è che
nella srl ci possono essere soci d'opera: e quindi non si potrebbe far
luogo ad aumento se l'opera promessa non sia del tutto eseguita (ma
è opinione dominante che il conferimento d'opera si intende liberato con il solo
fatto dell'assunzione dell'obbligo accompagnato dalla fideiussione).
Il divieto concerne la "esecuzione" e non la deliberazione.
Il divieto sussiste quando c'è un precedente aumento sottoscritto e
non eseguito; non se c'è un precedente aumento deliberato ma non
sottoscritto.*
Art. 2481 ‐ Aumento di capitale
[1][…]
[2] La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere
attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono
stati integralmente eseguiti. 
Art. 2438 ‐ Aumento di capitale
[1] Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le
azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
[2] In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori
sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione
delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
I.G.3 ‐ (DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI UN
PRECEDENTE AUMENTO NON INTEGRALMENTE LIBERATO ‐ 1° pubbl.
9/04 – modif. 9/11 ‐ motivato 9/11)
L’art. 2481, comma 2, c.c., che prevede che la decisione di
aumentare il capitale sociale non può essere “attuata” fin quando i
conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente
eseguiti, implicitamente consente che un aumento di capitale possa
essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento
sottoscritto e non integralmente versato.
L’aumento di capitale gratuito, essendo per sua natura incompatibile
con un’esecuzione differita, risolvendosi in una mera imputazione
contabile, può essere deliberato ed attuato anche in presenza di
azioni non integralmente liberate.
QUALI LE CONSEGUENZE SE AUMENTO ESEGUITO VIOLANDO 24812 ?
Art. 2481, c. 2 = Non ripete la previsione del 2438 sulla
responsabilità degli amministratori.
1a Tesi = Il 2438 tutela la circolazione delle azioni (e cioè che chi
compra abbia certezza che il capitale sia integralmente versato),
esigenza che non c'è nel 2481, c. 2.; quindi contratto di
sottoscrizione nullo
2a Tesi = Applicazione analogica del 2438, perché si tratta di una
dimenticanza del legislatore e non avrebbe senso trattare
diversamente due situazioni eguali.
E' POSSIBILE DELIBERARE CONTESTUALMENTE AUMENTO NOMINALE E REALE ?
Se prima è deliberato l'aumento gratuito, nessun problema
Se prima è deliberato l'aumento a pagamento, vi sono ragioni di
perplessità, non tanto per l'art. 2481, c. 2, quanto perché dell'
aumento gratuito beneficerebbero solamente gli immediati
sottoscrittori dell' aumento a pagamento (soci e non soci)
E' POSSIBILE DELIBERARE L'AUMENTO DEL CAPITALE IN PRESENZA DI PERDITE ?
E' oggi accettato che l'aumento del capitale sia possibile in presenza
di perdite:
‐ sia entro il terzo;
‐ sia oltre il terzo;
‐ sia oltre il terzo e sotto il minimo;
‐ sia azzeranti che ultra azzeranti.*
122. Aumento di capitale in presenza di perdite
La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il
capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l.,
non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in
grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di
ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo
legale.
LA REGOLA DELLA INSCINDIBILITA'
Nel silenzio, vale l'inscindibilità (art. 2481 bis, c. 3).*
Non si può rendere a maggioranza scindibile un aumento
inscindibile perché si tradisce l'aspettativa di colui che non ha
sottoscritto confidando nella inscindibilità (è possibile con
l'unanimità)
In caso di aumento scindibile, è controverso se si possa disciplinare
l'efficacia delle sottoscrizioni fin dalla loro effettuazione, senza
attendere il termine del periodo di sottoscrizione.*
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[3] Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel
termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito‐ 
96. Efficacia delle sottoscrizioni di aumenti di capitale, prima del termine finale
di sottoscrizione (artt. 2439, 2444, 2481‐bis, c.c.)
E' legittima la clausola della deliberazione di aumento di capitale sociale a
pagamento, con la quale (salvi gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese
della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c.) si stabilisca,
in caso di aumento scindibile, l'immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di
sottoscrizione – anche prima del termine finale di sottoscrizione, prima del
termine per l'esercizio del diritto di opzione e prima dell'integrale sottoscrizione
dell'aumento deliberato ‐ con conseguente attribuzione, al momento stesso della
sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione
all'esercizio dei diritti sociali.
In mancanza di espressa clausola che regoli l'efficacia nel tempo delle
sottoscrizioni (nel senso di cui sopra ovvero prevedendo la possibilità di eseguire
"per tranches" la delibera di aumento), si deve ritenere che le sottoscrizioni degli
aumenti di capitale sociale a pagamento, sia scindibili che inscindibili, producano i
loro effetti a decorrere dall'integrale sottoscrizione dell'aumento, ovvero, in caso
di aumento scindibile sottoscritto solo in parte, a decorrere dallo spirare del
termine finale di sottoscrizione.
SOTTOSCRIZIONI E CONFERIMENTI
L'AUMENTO DI CAPITALE COME PROCEDIMENTO COMPLESSO
L’aumento a pagamento è una modifica statutaria conseguente a un
procedimento complesso, articolato in più fasi (non si produce per il
solo fatto della decisione dei soci e quindi il nuovo capitale si può
menzionare solo a procedimento concluso):
1a Fase = decisione di aumento (necessariamente collegiale):
importo, natura dei conferimenti, modalità e termini di esecuzione
2a Fase = comunicazione “personale” agli aventi diritto a
sottoscrivere (oppure, se la delibera lo consente, l’inoptato può
essere collocato presso altri soci o presso terzi) (in caso di inoptato,
l’aumento è eseguito per le sottoscrizioni raccolte solo se la
scindibilità sia stata espressamente prevista)
LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO A VALENZA INTERNA/ESTERNA
La comunicazione ai soci che l'aumento può essere sottoscritto (art.
2481‐bis, comma 2) potrebbe indurre a ritenere che la modifica
statutaria si concreta per effetto del concorso tra la delibera dei soci
(che avrebbe valenza solo interna) e il contratto di sottoscrizione
stipulato tra amministratori e soci
Tesi dottrinale che ha vasto consenso considera invece la delibera
come una proposta contrattuale (e quindi con valenza sia interna
che esterna), cui il socio può aderire sottoscrivendo. In questo caso
non vi sarebbe la "mediazione" degli amministratori.
LA NATURA DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE
E' un contratto reale ? Questa tesi lo si desume dal dovere di
versamento del 25% e dell'intero sovrapprezzo (art. 2481‐bis, c. 4)*
E' un contratto consensuale ? (tesi prevalente in dottrina e
giurisprudenza). Quindi il contratto è valido anche senza versamento
Ma si può renderlo "reale" ? (ad esempio: esigenze finanziarie
impellenti; interesse di ritenere le sottoscrizioni effettuate solo se
interamente liberate). Cass. 611/1996: non è possibile modificare le
strutture da cui la legge fa discendere gli effetti giuridici.
E' un contratto non formale, quindi può non essere in forma scritta
e, se avviene in assemblea, il verbale può darne conto (salvo che si
tratti del conferimento di beni con trasferimento formale
necessitato: qui occorre un atto negoziale separato dal verbale
oppure un verbale "contrattuale")
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[4] … i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento
della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero
soprapprezzo. … 
CONFERIMENTO ANTERIORE ALL'ISCRIZIONE ?
La deliberazione è efficace solo con l'iscrizione al Registro Imprese
(art. 2480)*. E' possibile la sottoscrizione antecedente ?
Sì, perché la si considera sottoposta alla condicio iuris della
iscrizione. Nel frattempo, il conferimento viene posizionato nel
patrimonio netto e sarà restituito ove la iscrizione non segua.
E' autorevolmente sostenuta la tesi che si possa conferire
retroattività al conferimento rispetto alla data di iscrizione nel
Registro delle Imprese, almeno nei rapporti tra conferente e
conferitaria
Art. 2480 ‐ Modificazioni dell'atto costitutivo
[1] Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479‐bis. Il verbale è
redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
Art. 2436 ‐ Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
[5] La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. 
IL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE
Art. 2481 bis, c. 1* = in caso di aumento, spetta agli altri soci il diritto
di "sottoscrizione" (art. 2441, c. 1, parla di diritto di "opzione")*
Ratio: tutelare l'annacquamento. Ma non anche che la compagine
rimanga la stessa (perché è una tutela dei soci verso i soci, oltre che
verso i terzi).
Pertanto, tra opzione e sottoscrizione non paiono esservi differenze
e, in particolare, non pare che il diritto di sottoscrizione non sia
cedibile (la salvaguardia della integrità della compagine sociale si
ottiene con clausole di prelazione, gradimento e simili).
Sarebbe un eccezionale caso di incedibilità di un diritto a contenuto
patrimoniale: invero, quando sono cedibili le situazioni finali, sono
cedibili per principio anche le situazioni intermedie (l'opzione)
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[1] In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in
proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
Art. 2441 ‐ Diritto di opzione [1] Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in
azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al
numero delle azioni possedute.
IL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE COME DIRITTO PARTICOLARE DEL SOCIO
Il diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2481 bis, c. 1, non è certo un
diritto particolare del socio, in quanto deriva dalla legge e spetta a
tutti i soci.*
Piuttosto, si può immaginare di confezionare un "particolare diritto"
(art. 24683; modificabile se non all'unanimità: art. 24684) avente a
oggetto:
‐ il diritto di sottoscrivere (impedendo la delibera di esclusione del
diritto di sottoscrizione);
‐ il diritto di sottoscrivere più di quanto spetterebbe
(comprimendo il diritto di sottoscrizione degli altri soci).
Resta fermo che se la decisione di aumento abbia soci non
consenzienti, a costoro spetta il diritto di recesso (art. 2481 bis, c. 1)
Art. 2468 ‐ Quote di partecipazione
[3] Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda
l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti
l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
[4] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni
caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti
previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il
consenso di tutti i soci. 
IL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE IN CASO DI CONFERIMENTI NON PROPORZ.LI
Ex art. 2468, c. 2, le quote di partecipazione al capitale sociale
possono non essere proporzionali ai conferimenti (è scontato che
ciò si applica sia in sede di atto costitutivo che il sede di aumento
del capitale sociale)
Il diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale (di cui
all'art. 2481‐bis, c. 1) si commisura non ai conferimenti ma alle
quote di capitale ottenute con i conferimenti non proporzionali.
Art. 2468 ‐ Quote di partecipazione
[2] … Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al
conferimento.
TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE
La delibera stabilisce:
a) il termine entro il quale l'aumento va eseguito (art. 2481 bis,
comma 3)*;
b) il termine entro il quale il socio deve sottoscrivere, non inferiore
a 30 giorni* dalla comunicazione ai soci della esercitabilità del
diritto di sottoscrivere (art. 2481 bis, comma 2); scaduto questo
termine, se la delibera lo consente, l'inoptato può essere offerto
in sottoscrizione agli altri soci o a terzi (qui occorre che la
delibera preveda un ulteriore apposito termine)
Il termine a) e il termine b) devono essere coerenti
La legge dice che il termine di sottoscrizione deve essere contenuto
nella delibera dei soci: quindi è indelegabile all'organo amministr.vo
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[3] Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel
termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito. 
I.G.1 ‐ (TERMINE LEGALE DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI
AUMENTI DI CAPITALE ‐ 1° pubbl. 9/04) Il termine non
inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato
ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto,
termine previsto dall’art. 2481bis, secondo comma, c.c.,
non può essere ridotto per disposizione statutaria o con
deliberazione assembleare adottata a maggioranza. È
tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a
tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento
di capitale deliberato. *
LA COMUNICAZIONE AI SOCI
L'art. 2481‐bis, c. 2, prescrive che l'offerta di sottoscrizione sia
"comunicata" ai soci.*
Si tratta di una comunicazione individuale. Il metodo di
comunicazione può essere indicato nello statuto oppure, in
mancanza, deve essere indicato nella delibera di aumento
("modalità e termini": art. 2481‐bis, c. 2).
Di nessuna comunicazione necessitano i soci presenti in assemblea,
a meno che in assemblea non si decida il dies a quo del periodo di
sottoscrizione, delegandolo agli amministratori (e sempre che si
tratti di scelta che gli amministratori possano adottare)*
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[2] La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale
soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere
esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere
inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci
che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. 
I.G.2 ‐ (COMUNICAZIONE DEL TERMINE DI SOTTOSCRIVIBILITÀ DEGLI
AUMENTI DI CAPITALE ‐ 1° pubbl. 9/04 ‐ modif. 9/06) L’art. 2481bis,
secondo comma, c.c., pone a carico della società l’obbligo di
comunicazione del termine entro il quale il socio può sottoscrivere
l’aumento di capitale.
La comunicazione può essere data o mediante invio di avviso al
domicilio del socio, quale risultante dal libro soci, o direttamente ai
soci in assemblea, qualora alla stessa partecipino tutti i soci della
società.
Non è consentito, nemmeno a mezzo di previsione statutaria,
sostituire la comunicazione ai soci con altre forme di pubblicità quali
l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o la
trascrizione della stessa nel libro delle decisione dei soci.
LA COLLOCAZIONE DELL'INOPTATO
L'art. 2481‐bis, c. 2, prescrive che la decisione di aumento del
capitale sociale detti previsioni in ordine alla collocazione dell'
inoptato*: in mancanza l'inoptato è incollocabile e, se la
deliberazione di aumento è inscindibile, la delibera di aumento
perde effetto.*
Si tratta di materia che può anche essere statutarizzata: ad esempio,
prevedendo un diritto di prelazione dei sottoscrittori sull' inoptato;
oppure un diritto particolare del socio a sottoscrivere l'inoptato.
Si può anche prevedere che l'inoptato venga collocato con un
(maggiore) sovrapprezzo, sia verso soci che verso terzi.
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[2] … La decisione può anche consentire, disciplinandone le
modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da
uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. 
I.G.4 ‐ (OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE AD ALTRI SOCI O A TERZI DELLA
PARTE DI AUMENTO DI CAPITALE INOPTATO ‐ 1° pubbl. 9/04) È
possibile che l’assemblea con deliberazione adottata a maggioranza
consenta, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di
capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri
soci o da terzi, anche in assenza di una previsione in tal senso
contenuta nell’atto costitutivo. *
LA LIBERAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE COMPENSAZIONE
Non dovrebbe esserci più dubbio che, anche se la delibera di
aumento non lo prevede, il debito da sottoscrizione possa essere
compensato con il credito da finanziamento soci (certo, liquido,
esigibile), che non va periziato perché non è il conferimento di un
credito, ma la rinuncia a un credito. (Ovviamente si può effettuare la
liberazione imputando versamenti nel netto).
Occorre però che la compensazione non sia una frode alle regole dei
conferimenti in natura
D'accordo che alla società non affluisca nuova finanza, ma il
concetto di patrimonio netto è una differenza tra attivo e passivo e il
suo incremento consegue sia all'aumento dell'attivo che alla
diminuzione del passivo. Piuttosto, se la società ha bisogno di
finanza fresca, delibererà l'aumento escludendo la possibilità di
compensazione.
IL CONFERIMENTO IN NATURA
Deve essere immediatamente liberato all'atto della sottoscrizione
(art. 2464 c. 5)*.
Chi conferisce deve presentare una relazione giurata di un revisore
legale (art. 2465, c. 1)*. Il revisore è nominato dal conferente.
La relazione deve sussistere all'atto della delibera di aumento, ma
non va depositata prima dell'assemblea (come nell'art. 2441, c. 6)*.
Non è possibile rimandare la perizia al momento della sottoscrizione
perché la mancanza della perizia in sede di assemblea impedisce di
valutare la legittimità dell'operazione
Art. 2464 ‐ Conferimenti
[5] … Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione. 
Art. 2465 ‐ Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
[1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la
relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione
legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere
la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di
valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari
a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto
costitutivo. 
Art. 2441 ‐ Diritto di opzione
[1] … La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto
incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio
sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo
di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata
dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione
indicata dall'articolo 2343‐ter, terzo comma, devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; …
L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE
L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE
Il diritto di sottoscrizione può essere escluso:
a) a maggioranza, se lo statuto prevede che l'aumento possa
essere offerto a terzi (art. 2481‐bis, comma 1)* o ad alcuno dei
soci (la legge non richiede particolari motivazioni, come invece
avviene per l'art. 2441, c. 5)* (vedi anche 2481 bis, c. 2, 3° p.: qui
non serve previsione statutaria)*
b) all'unanimità, in ogni caso;*
c) (mediante rinuncia dell'avente diritto).
Non occorrono i documenti dell'art. 2441, c. 6 (nella srl sono i soci
che hanno consentito alla clausola statutaria che permette
l'esclusione; per questo anche il sovrapprezzo pare non essere
obbligatorio)
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[1] … L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui
all'articolo 2482‐ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato
anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. ... 
Art. 2441 ‐ Diritto di opzione
[5] Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può
essere escluso o limitato… 
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[3] … La decisione può anche consentire, disciplinandone le
modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da
uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. 
I.G.5 ‐ (OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE A
TERZI IN ASSENZA DI ESPRESSA PREVISIONE STATUTARIA ‐ 1° pubbl.
9/04) È possibile, ma solo con deliberazione adottata con il voto
favorevole di tutti i soci partecipanti alla società, che l’assemblea
deliberi che l’aumento di capitale possa essere attuato mediante
offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche se l’atto
costitutivo non preveda tale possibilità ed anche se si ricada
nell’ipotesi di ricapitalizzazione della società, in esito a riduzione per
perdite ex art. 2482ter, c.c. *
Art. 2441 ‐ Diritto di opzione
[6] Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del
quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono
essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla
quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le
ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere
comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio
di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei
conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio
parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
INTRODUZIONE A MAGGIORANZA DELLA CLAUSOLA SULLA ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE
Tesi minoritaria sostiene la necessità dell'unanimità.
Nel sistema della srl vige un principio di maggioranza, salvo che il
legislatore eccezionalmente disponga il contrario (art. 2468 c. 4).
D'altronde, l'introduzione della clausola non provoca alcuna
diminuzione per i soci; la diluizione del socio escluso dal diritto di
sottoscrizione si ha solo con la delibera di aumento, ma in quel caso
è apprestata la tutela del recesso.
Art. 2468 ‐ Quote di partecipazione
[4] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo …. i diritti previsti
dal precedente comma possono essere modificati solo con il
consenso di tutti i soci.
AMPIEZZA DELLA CLAUSOLA STATUTARIA SULLA ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE
La clausola che permette di votare l'aumento con esclusione del
diritto di sottoscrizione:
a) può essere "generica" e cioè riferirsi a qualsiasi futuro aumento
a pagamento del capitale sociale
b) può essere specifica e cioè con riferimento a uno o più
determinate operazioni di aumento del capitale sociale
INTRODUZIONE DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE CON CONTESTUALE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
La clausola di esclusione del diritto di sottoscrizione è efficace una
volta iscritta.
Tuttavia si può deliberare ugualmente l'aumento con esclusione del
diritto di sottoscrizione, in quanto si intende sottoposto alla
condizione ex lege di iscrizione della modifica statutaria nel registro
delle imprese
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE PER CONFERIMENTO IN NATURA
L'art. 2481 bis non dice nulla
Secondo una tesi non sarebbe possibile l'aumento in natura se lo
statuto non lo preveda.
Secondo altra tesi, l'aumento con conferimento in natura sarebbe
una causa di esclusione del diritto di sottoscrizione ex lege
(implicitamente) e non necessiterebbe di una previa clausola
statutaria (sarebbe pur sempre peraltro concesso il diritto di
recesso)
Il conferimento in natura va liberato contestualmente (art. 2464 c. 5)
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE IN CASO DI PERDITE
L'art. 2481 bis, comma 1, lo vieta (a maggioranza; è pur sempre
fattibile all'unanimità) per il caso della ricostituzione nell'ipotesi di
riduzione del capitale sotto il minimo a cause di perdite.*
Parte della dottrina estende il divieto a ogni caso di ricostituzione
del capitale abbattuto a seguito di perdite: ma mancano argomenti
testuali e sistematici.
Viceversa, che il divieto si limiti alle perdite che abbattono il capitale
sotto il minimo si giustificherebbe con il fatto che la società è in
stato di scioglimento e che la decisione per ritornare al minimo
spetta solo ai soci, stante lo stretto carattere personalistico della
società (una volta tornato il capitale al minimo, per l'eccedenza il
diritto di sottoscrizione potrà essere escluso).
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[1] … L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui
all'articolo 2482‐ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato
anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. ... 
NON NECESSITA' DEL SOVRAPPREZZO
L'art. 2481 bis, comma 2, sancisce che la delibera di aumento
prevede "l'eventuale" sovrapprezzo.*
Secondo una autorevole tesi, ne conseguirebbe che a maggioranza
si potrebbe votare:
a) un aumento alla pari riservato in sottoscrizione ai soci;
b) un aumento alla pari con sottoscrizione dei soci esclusa o
limitata (previa clausola statutaria abilitante l'esclusione del
diritto di sottoscrizione)*.
I soci che non sottoscrivono avrebbero l'alternativa della diluizione o
del recesso.
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[2] La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale
soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere
esercitato il diritto di sottoscrizione. 
I.G.27 ‐ (LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA A
MAGGIORANZA SENZA SOVRAPPREZZO – 1° pubbl. 9/07) E’ legittimo deliberare a
maggioranza un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non
congruo), nell’ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci il diritto di sottoscrizione
ai sensi del primo periodo del primo comma dell’art. 2481bis c.c., ciò anche nel
caso che la decisone consenta che la parte di aumento di capitale non sottoscritta
da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Nell’ipotesi invece in cui il diritto di sottoscrizione da parte dei soci sia escluso o
limitato l’aumento di capitale deliberato a maggioranza deve necessariamente
prevedere l’eventuale sovrapprezzo (ossia deve essere deliberato ad un prezzo
congruo), fermo il diritto di recesso a condizioni che non tengano conto della
delibera di aumento.
I.G.28 ‐ (LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA
ALL’UNANIMITA’ SENZA SOVRAPPREZZO – 1° pubbl. 9/07) E’ legittimo deliberare
all’unanimità un aumento di capitale senza l’eventuale sovrapprezzo (ossia ad un
prezzo non congruo), anche nell’ipotesi in cui non sia riconosciuto ai soci il diritto
di sottoscrizione ai sensi del primo periodo del primo comma dell’art. 2481bis c.c.
*
RECESSO DEL SOCIO NON CONSENZIENTE
L'art. 2481 bis, comma 1, concede all'assente, all'astenuto e al
dissenziente il diritto di recesso (Ratio: muta una compagine sociale
a forte connotato personalistico; l'aumento può essere deliberato
senza sovrapprezzo)
Il recesso spetta sia se il diritto di sottoscrizione è escluso, sia se è
solo limitato.
Il diritto al recesso matura non con la delibera, ma con la prima
sottoscrizione (se l'aumento è scindibile) oppure con l'integrale
esecuzione delle sottoscrizioni se l'aumento è inscindibile.
La valutazione della quota del recedente si fa al giorno di iscrizione
della delibera di aumento nel Registro Imprese e non è influenzata
(nel bene e nel male) dalle sottoscrizioni
Art. 2481‐bis ‐ Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
[1] In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in
proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto
costitutivo può prevedere, … che l'aumento di capitale possa essere
attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il
diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.
L'AUMENTO DELEGATO AGLI AMMINISTRATORI
AUMENTO DELEGATO AGLI AMMINISTRATORI
Lo ammette esplicitamente l'art. 2481, risolvendo un tema dibattuto
ante riforma (ma si tratta di una prassi poco seguita)
L'art. 2481 parla di "atto costitutivo", che si deve leggere "statuto".
Quindi la delega può essere introdotta anche dopo la costituzione,
con delibera assembleare modificativa
Art. 2481 ‐ Aumento di capitale
[1] L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di
aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità
di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da
verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed
iscritta a norma dell'articolo 2436.
LIMITI DELLA DELEGA DELL'AUMENTO AGLI AMMINISTRATORI
L'art. 2481 non impone limiti alla delega (a differenza dell'art. 2443
che impone il limite dei 5 anni e di indicare l'ammontare dell'
aumento delegato). E' opinione prevalente che nella srl non si
debbano applicare i limiti dell'art. 2443*.
Peraltro, l'art. 2481 afferma che nel delegare gli amministratori
occorre "determinarne i limiti e le modalità di esercizio". Quindi non
si può trattare di una delega in bianco, e così di una competenza
concorrente tra amministratori e assemblea, altrimenti si elude l'art.
2481*
Questi limiti sono essenzialmente, come nell'art. 2443: un limite
temporale (anche se diverso da quello dell'art. 2443) (ad esempio il
termine fino al quale l'aumento può essere deliberato o eseguito) e
un limite quantitativo (ad esempio: un limite minimo e/o un limite
massimo)
I.G.19 ‐ (LIMITI TEMPORALI DELL’ATTRIBUZIONE ALL’ORGANO
AMMINISTRATIVO DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE ‐ 1°
pubbl. 9/05) La durata dell’attribuzione all’organo amministrativo
della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481
c.c. non è inderogabilmente quella prevista dall’art. 2443 c.c. per le
s.p.a. Detto termine potrà quindi essere superiore, ma andrà
comunque mantenuto entro convenienti limiti di tempo. *
I.G.16 ‐ (AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA IN MANCANZA DI
APPOSITA PREVISIONE STATUTARIA ‐ 1° pubbl. 9/04) È possibile,
I.G.18 ‐ (AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO ALL’ORGANO
AMMINISTRATIVO ‐ 1° pubbl. 9/05) L’attribuzione all’organo
amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi
dell’art. 2481 c.c. richiede la determinazione dei limiti e delle
modalità dell’esercizio. Fra i limiti, in considerazione
dell’eccezionalità dell’attribuzione di tale potere all’organo
amministrativo nonché della non sopprimibilità della competenza
dei soci ai sensi dell’art. 2479 c.c., deve intendersi ricompresso
necessariamente ‐ oltrechè un limite quantitativo da intendersi
come fissazione di un limite massimo numericamente determinato ‐
anche un limite temporale. *
DELEGABILE L'AUMENTO GRATUITO ?
E' opinione comune che la delega agli amministratori possa
comprendere anche l'aumento gratuito, non essendovi indici
normativi a ciò contrastanti
Si ritiene però che ci debba essere una previsione espressa e che
non sia consentito desumerla implicitamente da una delega
genericamente rilasciata ad aumentare.
Nel caso della delibera non esplicita sulla natura dell'aumento
delegato, si dovrebbe "presumere" la delega rilasciata solo per
l'aumento oneroso, in quanto la delega ad aumentare evoca più
l'immagine del reperimento di nuove risorse piuttosto che il
rimescolamento delle poste di patrimonio netto.
DELEGABILE LA DECISIONE SULLA IN/SCINDIBILITA' ?
Nella srl vi è la regola della inscindibilità (art. 2481‐bis, c. 3)
E' opinione comune che la delega agli amministratori possa avere
anche a oggetto la decisione di deliberare la scindibilità o meno dell'
aumento delegato, non essendovi indici normativi a ciò contrastanti.
Anzi, se la delega fosse per un lungo periodo, è normale che gli
amministratori dispongano del potere di stabilire la scindibilità o
meno, a seconda delle situazioni che caso per caso potrebbero
verificarsi.
DELEGABILE LA DECISIONE SULLA NATURA DEL CONFERIMENTO ?
Non c'è dubbio che l'assemblea possa delegare agli amministratori
un aumento da liberare in natura.
Nemmeno è dubbio che se l'aumento è delegato per essere
eseguito in denaro, gli amministratori non possano deliberarlo da
eseguire in natura.
Il problema è se la delega non dice nulla. Comunemente si ritiene
che l'aumento "standard" è in denaro (art. 2464, c. 3) e che il
conferimento in natura è un'eccezione; cosicchè la delega rilasciata
in bianco non pare sufficiente a consentire il conferimento in natura.
DELEGABILE L'AUMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE ?
(ovviamente: lo statuto lo deve prevedere: art. 2481‐bis;)
L'art. 2443 lo prevede espressamente per la spa. Per le srl corrente
minoritaria è contraria, in nome di una presunta "personalità" della
decisione dei soci (anche perché 2479 n. 5 parla di riserva all'
assemblea delle decisioni che comportano "una rilevante
modificazione dei diritti dei soci")
Tesi prevalente: sono i "soci" a delegare gli amministratori. Quanto
al recesso (art. 2481‐bis, c. 1), esso spetta a tutti i soci (quelli che
non sottoscrivono) (il termine per recedere dovrebbe decorrere
dall'iscrizione della delibera dell'organo amministrativo e non dal
giorno della delega dei soci)*
75. Aumento delegato del capitale sociale nella s.r.l. (art. 2481, comma 1, c.c.)
La disposizione dell'atto costitutivo di s.r.l. che attribuisce agli amministratori la
facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2481, comma 1, c.c., può
fissare liberamente i limiti quantitativi e temporali della delega, senza che, in
relazione a questi ultimi, trovi applicazione quanto disposto dall'art. 2443 c.c. per
l'analoga fattispecie nella s.p.a..
E' legittima l'attribuzione agli amministratori della facoltà di decidere un aumento
del capitale sociale non offerto a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da
essi detenute, a fronte di conferimenti sia in denaro che in natura, purché l'atto
costitutivo ne determini, in ossequio allo stesso art. 2481, comma 1, c.c., limiti e
modalità di esercizio. In tal caso, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481‐bis,
comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati
dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non
venga offerto il diritto di opzione in sede di aumento di capitale deciso dagli
amministratori.
La facoltà degli amministratori di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art.
2481, comma 1, c.c., può essere introdotta con una modificazione dell'atto
costitutivo, con le ordinarie maggioranze previste dalla legge o dall'atto
costitutivo medesimo.
LA DECISIONE DI AUMENTO ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 2475 u.c. = necessità della decisione collegiale
Art. 2481 , c. 1 = "agli amministratori"
Nel caso di CdA, questo non può ulteriormente delegare a un
proprio membro (come per la spa l'art. 2381, c. 4).
Nel caso di CdA, è minoritaria la tesi che si potrebbe agire con
consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (anche perché
la norma parla di "decisione"): lo impedisce la necessità di
verbalizzazione notarile (e il fatto che se la decisione dei soci è
necessariamente assembleare, non può non esserlo la decisione del
CdA) che è propria solo del procedimento collegiale
Art. 2475 ‐ Amministrazione della società
[5] La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo
amministrativo.
*
Art. 2481 ‐ Aumento di capitale
[1] L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di
aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità
di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da
verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed
iscritta a norma dell'articolo 2436.
LA DECISIONE DI AUMENTO ADOTTATA DALL'AMMINISTRATORE UNICO
La decisione di aumento dell'A.U. deve essere formalizzata in
verbale notarile (artt. 2480 + 2436 ).
E' dubbio se debba partecipare il collegio sindacale (e quindi se
debba essere convocato) (per analogia si veda l'art. 2412 c. 1); ma è
senz'altro opportuno.
Art. 2412 ‐ Limiti all'emissione [1] La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative
per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del
suddetto limite.
LA DECISIONE DI AUMENTO ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTI
La decisione può essere presa sia all'unanimità che a maggioranza, a
seconda di come è regolata in statuto l'amministrazione congiuntiva
(vd. art. 2258 richiamato dall'art. 2475, c.3).
Probabilmente, ex art. 2475, comma 3 e u.c., si tratta di una
decisione sia "congiuntiva" (quindi senza procedimento collegiale)
ma da assumere contestualmente (quindi si verbalizza, ma con
firme di tutti). Assomiglia molto a una scena "collegiale".
Art. 2475 ‐ Amministrazione della società
[3] Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può
tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del
presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
[5] La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo
amministrativo.
Art. 2258 ‐ Amministrazione congiuntiva
[1] Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è
necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali.
[2] Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti
sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a
norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
LA DECISIONE DI AUMENTO ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTI
Ex art. 2475, comma 3 e u.c., si dovrebbe desumere:
‐ che è sufficiente la decisione di uno solo;
‐ che appare imprescindibile "convocare" (o "permettere di
partecipare" a tutti i componenti dell'organo) anche ai fini dell'
art. 2257, richiamato dall'art. 2475 c. 3
(a meno che non si propenda per un'interpretazione "drastica" e
cioè di non poter delegare l'aumento agli amministratori disgiuntivi)
Art. 2257 ‐ Amministrazione disgiuntiva
[1] Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta
a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
[2] Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun
socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un
altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
[3] La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita
a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
LA DECISIONE DI AUMENTO DEGLI AMMINISTRATORI "NON OMOLOGATA"
Trattandosi di una modifica statutaria, si applicano l'art. 2480 e l'art.
2436.
In caso di mancata "omologa", il notaio ne dà comunicazione agli
amministratori, affinchè convochino l'assemblea.
Dottrina minoritaria ritiene imprescindibile la convocazione
dell'assemblea. Dottrina preferibile ritiene che se gli amministratori
possono adottare la delibera di aumento, essi possono anche
provvedere alle sue correzioni.