DALLA CASSAZIONE LEGGE FORNERO - PENSIONE
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DALLA CASSAZIONE LEGGE FORNERO - PENSIONE
IN BREVE n. 041-2013 a cura di Marco Perelli Ercolini riproduzione con citazione della fonte e dell’autore DALLA CASSAZIONE In tema di formazione responsabile il datore di lavoro Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è responsabile per l'omessa predisposizione di adeguate misure antinfortunistiche qualora abbia svolto con i lavoratori solo brevi incontri formativi. In particolare, in caso di lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve accertarsi abbiano ben compreso la formazione impartita. Corte di Cassazione - sentenza numero 40605 del 1 ottobre 2013 Illegittimo il licenziamento per superamento del comporto in caso di mobbing E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto qualora venga accertato che molte delle assenze sono riconducibili all’ambiente lavorativo e, dunque, alla condotta "mobizzante" del datore di lavoro. Corte di Cassazione - sentenza numero 22538 del 2 ottobre 2013 IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 22538/2013 da Guida al diritto (documento 177) LEGGE FORNERO - PENSIONE POSTICIPATA PER CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA DISABILI? Dopo la polemica relativa ai donatori di sangue, si apre un altro caso: nei contributi figurativi non vengono conteggiati i giorni di assistenza ai congiunti con problemi di disabilità: rischio di slittamento della pensione anche di due anni. Molto strano tutto ciò, anche perché l’equivalente dei contributi sono portati in deduzione dall’indennità corrisposta…. FEDER.S.P.eV.: COSA SIGNIFICA ? di Norma Raggetti Angelici - presidente Feder.S.P.eV. di Perugia La FEDER.S.P.eV., Federazione Sanitari in pensione e Vedove, associazione nazionale che conta circa 16.000 iscritti è stata costituita nel 1963 a seguito della fusione tra l’Associazione Vedove 1 Sanitari ed Orfani, (fondata nel 1955 ad opera di un gruppo di vedove di medici condotti ) e la Giunta d’Intesa Sanitaria . La Feder.S.P.eV. ha sede a Roma , il presidente nazionale attuale è il professor Michele Poerio, il vice presidente vicario il professor Marco Perelli Ercolini; esistono sedi periferiche in tutte le province italiane. Gli scopi della FEDER.S.P.e V. sono di difesa dei diritti dei Sanitari pensionati e vedove a partire dai problemi pensionistici, fino a giungere alla elargizione di contributi a favore di coloro che versano in stato di necessità, senza poi trascurare i momenti di incontri culturali, aggregazione e solidarietà. I servizi diretti di FEDER.S.P.eV. comprendono Consulenza Previdenziale, Consulenza Legale e Consulenza Fiscale di cui si può usufruire mettendosi in contatto con la sede nazionale i cui riferimenti si trovano in Azione Sanitaria, rivista mensile spedita a tutti i soci. Ogni ulteriore informazione si può trovare sul sito www.federspev.it L’artico 2 dello statuto così recita: “L’associazione, che non ha fini di lucro e si basa sul volontariato, è volta a tutelare gli interessi morali, economici, giuridici, professionali ed assistenziali dei soci e propugnare la difesa dei diritti acquisiti e da acquisire; propugnare l’autodeterminazione e la piena rappresentatività nei vari organismi sanitari e nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni dello stesso ,proponendo iniziative legislative; praticare tutta la possibile assistenza materiale e morale ai soci e alle loro famiglie, tutelare il loro benessere con particolare riferimento alle problematiche della terza età. “ E’ stato a questo scopo costituito un Fondo di Solidarietà FEDER.S.P.eV. che è attivo da circa un decennio ed ha devoluto in questo periodo un cospicuo sostegno economico ai soci che versano in stato di necessità; il Fondo si sostiene con una trattenuta di 0,26 euro dalla quota associativa di ogni iscritto che è pari a 4,00 euro mensili (48 euro annuali con trattenuta sulla pensione) per i sanitari e 2,50 (30 euro annuali) per le vedove e i superstiti. Grande impegno in questo periodo è rivolto alle pensioni e alle perequazioni nonché alla revisione delle tabelle delle pensioni di reversibilità. Feder.S.P.eV. - Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove Via Ezio, 24 -00192 ROMA Tel. 06 3221087 – 3203432 / fax 063224383 [email protected] www.federspev.it INABILITA’ E TOTALIZZAZIONE Con la circolare numero 140 del 3 ottobre 2013 l’Inps spiega la novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1 comma 240 legge 228/2012). Dal 2013 (sono esclusi coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012) ai fini della liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto di tutti i periodi contributivi in possesso dal lavoratore. La totalizzazione riguarda i contributi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, quelli della gestione separata e delle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO. IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 140 del 3.10.2013 (documento 178) Legge 228/2012 articolo 2 comma 240 Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 numero 335 e alla forma assicurative sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984 numero 22, è liquidato tenendo 2 conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni. La pensione di inabilità viene erogata a lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata Inps o a fondi sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria che si trovano nella impossibilità permanente di svolgere una qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o psichico. Necessitano almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda. GRASSO - “AGLI ONOREVOLI 5-7MILA EURO” da Sole 24 ore di domenica 6.10.2013 Alla domanda al Presidente del Senato on. Pietro Grasso “Quale secondo Lei sarebbe giusto lo stipendio per un parlamentare?” viene risposto “Quel tanto che lo rende indipendente: io penserei tra i 5-7mila euro. Ci sono dirigenti d’azienda che guadagnano trentamila euro al mese (ma quali e soprattutto quanti?). L’importante è che un parlamentare abbia un tenore di vita medio e che lo renda indipendente, cioè che dipenda da nessuno”. Ma quanto prendono invece ora i Parlamentari?....mi sembra molto, molto di più! AL GOVERNO - APPELLO DEI PENSIONATI lettera dal Direttore del Corriere della sera di domenica 6 ottobre 2013 Caro Governo, quando toglierete il blocco all’aumento Istat delle pensioni sopra i 1.400 euro? Vi sembrano così tanti ? Stiamo affogando. ALLARME NEI COMUNI - BILANCI IN PROFONDO ROSSO Milano cerca 500 milioni di euro…ma alcuni anni fa come faceva con una discreta amministrazione e varie coperture di Welfare quando non aveva nessuna addizionale Irpef e tanti altri balzelli ???…. RESTA FUORI DALL’I VA da Sole 24 ore - risposta 3071 D - Un medico, iscritto al regime dei nuovi minimi (imposta sostitutiva del 5%) che, in corso d’anno, si accorga di aver fatturato più di 30 mila euro, ed, eventualmente, più di 45 mila euro, come deve modificare il comportamento concludente? Ovvero, deve modificare da quel momento le fatture, oppure dall’anno successivo? Deve modificare quelle precedenti? Nella dichiarazione Unico 2014 deve compilare esclusivamente il quadro RE e, di conseguenza, gli studi di settore? R - Se il contribuente ha incassato nel corso dell’anno più di 30.000 euro, ma senza superare l’importo di 45.000 euro (il limite di 30.000 euro aumentato del 50 per cento), esce dal regime dei minimi, ma con decorrenza dal periodo di imposta successivo. Se il superamento di tale limite si è verificato nel periodo di imposta 2013, la fuoriuscita dal regime si verificherà nel successivo anno 2014. In tale ipotesi, il modello Unico 2014 dovrà essere predisposto compilando per l’ultima volta il quadro riservato ai “minimi”, quindi senza i relativi studi di settore. Viceversa, se i compensi dovessero superare il limite di 45.000 euro, il contribuente uscirà dal regime a partire dallo stesso anno. In tal caso, il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli esercenti arti e professioni. Nel caso di 3 specie, l’Iva non sarà comunque dovuta in quanto l’attività sanitaria, indipendentemente dal regime applicato è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 18) del Dpr n. 633/1972. In tale ipotesi, proprio in quanto l’attività è integralmente esente, non dovrà essere presentata la dichiarazione annuale Iva, e neppure la comunicazione dei dati Iva. Invece, dovranno essere istituiti i libri contabili previsti ai fini delle imposte sui redditi (articolo 18 del Dpr 600/1973). Si dovrà, quindi, procedere ad annotare le operazioni relative alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine previsto per la dichiarazione annuale. Se, ad esempio, il limite risulta superato nel 2013, in Unico 2014 dovrà essere compilato sia il quadro RE, sia il modello relativo agli studi di settore. PRESTAZIONI GRATUITE e RIMBORSO SPESE I rimborsi spese percepiti dai lavoratori autonomi occasionali non sono tassabili come redditi diversi se la prestazione è a titolo gratuito. La semplificazione prevista dalla risoluzione 49/E/2013 non si applica, però, se la prestazione è remunerata o le spese effettivamente sostenute sono inferiori, anche di poco, all’importo rimborsato: in tali casi, quindi, il committente deve effettuare la ritenuta e il percipiente è obbligato a dichiarare quale reddito diverso la differenza tra il compenso e le spese. Il principio di favore non riguarda, inoltre, gli esercenti arti e professioni, per i quali i rimborsi delle spese diverse da quelle anticipate in nome e per conto del cliente sono sempre assimilati ai compensi. IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluz. n. 49/E dell’11.07.2013 (documento 179) LAVORATRICI e REGIME SPERIMENTALE La possibilità delle lavoratrici di anticipare la pensione optando per il sistema contributivo (articolo 1 comma 9 della legge 243 del 23 agosto 2004) sta per concludersi, salvo proroghe. Infatti la decorrenza della pensione deve scattare entro il 31 dicembre 2015 e la domanda deve essere inoltrata in tempo utile considerando le finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti (18 per quelle autonome). I requisiti dovranno essere perfezionati entro ottobre 2014 (entro aprile 2014 per le autonome). Ricordiamo i requisiti: • almeno 35 anni di anzianità contributiva (contributi obbligatori, da riscatto, ricongiunti, volontari figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione, perchè l’applicazione del sistema contributivo e limitato alle sole regole di calcolo); • età di 57 anni o superiore (58 per le autonome) con gli incrementi legati alle speranze di vita e precisamente, nello specifico, ulteriori tre mesi dal 1 gennaio 2013. PENSIONE A 70 ANNI SOLO PER POCHI La riforma Fornero prevede la possibilità del lavoratore al trattenimento in servizio sino al compimento del 70esimo anno (con le elevazioni in relazione alle così dette speranze di vita) con i relativi benefici economici per coefficienti di rendimento più elevati. 4 Questa incentivazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa ha uno stop nel pubblico impiego essendo prevista dalla norma il limite ordinamentale al raggiungimento del quale l’Amministrazione deve far cessare d’ufficio il rapporto di lavoro, attualmente al compimento del 65eismo anno di età, tranne i professori universitari, i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il limite è fissato al compimento del 70esimo anno. L’articolo 2 comma 5 del DL 101/2013 ha confermato l’articolo 24 della riforma Fornero. Pertanto stop a 65 anni con l’unica eccezione al trattenimento in servizio solo per conseguire la prima decorrenza utile della pensione. DL 101/2013 Art.2 comma 5 5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI Giuseppe Verdi Data di emissione il 10 ottobre 2013 Emilio Greco Data di emissione il 11 ottobre 2013 LAVORATORI DOMESTICI Il 10 ottobre è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo luglio-settembre 2013. Le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 sono state determinate sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata dall’Istat nella misura del 3%. Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla Legge n. 92/2012, che ha sostituito l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) con l’AspI. IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 15943 del 7.10.2013 (documento 180) 5 MONETE - NUOVO CONIO Zecca Italiana -5 Euro proof “Villa Adriana Tivoli” - Serie Ville e Giardini Storici € 68,00 (Iva inclusa) GIOVANNINI - ANCORA TAGLI SULLE PENSIONI con annotazioni di Marco Perelli Ercolini Nella affannosa ricerca di soldi, ecco, come al solito, il taglio sulle pensioni: oltre i 3.000 euro lordi mensili nessun aggiornamento ISTAT…..e già si pensa come tagliare ulteriormente le pensioni così dette alte…(ma cosa si considera alto?) per assestare la pensioni basse…(ma perché basse?). Ormai è una abitudine consolidata… Ma mentre si sbandiera nessun provvedimento di esodi anticipati, si continua a rottamare col pensionamento coatto nella pubblica amministrazione al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dall’ordinamento: 65 anni e non i 66 e più secondo le speranze di vita…e niente al 70esimo anno come invece previsto nella riforma Fornero! salvo poche eccezioni: professori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato. Inutile poi lamentarsi degli squilibri delle Casse degli enti previdenziali INPS e ex INPDAP, ammortizzatori per il risanamento (ma quale?) della Pubblica Ammnistrazione !.... Giovannini: "Sopra i 3mila euro le pensioni restano congelate" (grido populisticodemagogico, visto che l’Istat dice che il risultato sarebbe ben poca cosa, ma in compenso ne avrebbero discapito i Comuni e le Regioni che si vedranno tagliate le addizionali IRPEF e il commercio perché con meno soldi ci saranno anche meno spese. Altre manovre andrebbero attuate: tagliare i vitalizi dei Parlamentari, ma il tacchino, ben si sa, non scrive mai il menù di Natale!) . Ma attenzione, la Corte Costituzionale ha già condannato queste scelte con la sentenza 316/2010: ”Dev’essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”. Congelamento delle perequazione automatica 2014 delle somme oltre i 3mila euro lordi mensili, oppure congelamento totale delle pensioni che superano i 3 mila euro lodi mensili? Corriere delle sera di giovedì 10 ottobre 2013 che il blocco totale degli aumenti riguarda le rendite oltre sei volte l’assegno minimo: l’aggiornamento Istat delle pensioni nel 2014 ci sarà per tutti, rimane fuori la quota del trattamento che supera sei volte il trattamento minimo Inps. E’ evidente si teme la censura della Corte Costituzionale….però sinceramente fino a quando non avrò i soldi in tasca diffido sempre… MATERNITA’ - CONGEDO A ORE AL PALO NELLA P.A. Nella P.A. ancora al palo il congedo parentale in forma oraria anziché esclusivamente giornaliero, ex articolo 32 della legge 151/2001 come modificato dall’articolo 1 comma 339 della legge di stabilità 2013. Lo ricorda e ribadisce il Dipartimento della Funzione Pubblica: pr i settori del 6 pubblico impiego la norma è ancorata alla contrattazione collettiva che dovrà mettere nero su bianco la modalità di fruizione del congedo su base oraria oltre i criteri di calcolo e la equiparazione del monte ore a giornate lavorative. Ma ad oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, non sarà possibile l'applicazione della nuova disposizione normativa e, attenzione, i contratti sono bloccati a tutto il 2014 ! IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBL. Nota n. 45298 del 7.10.2013 (documento 181) Articolo 32 (Congedo parentale) del Decreto legislativo 151/2001 come modificato dall’art.1 comma 339 della Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari, esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo. CERTIFICAZIONE SPORTIVA - IN CERCA DI UN CHIARIMENTO Il succedersi in tempi ravvicinati di un Decreto Ministeriale (20/7/2013) e di un Decreto Legge (21/8/2013) sulle certificazioni per attività sportiva ha creato non poche perplessità sull'applicazione delle norme. La Regione Lombardia da i seguenti chiarimenti: • Attività sportiva non agonistica: certificato rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, sulla base del modello all’allegato C del DM 24/04/2013. Validità del certificato: 1 anno dalla data del rilascio. - Per i soggetti di cui ai punti a) e c), ovvero per chi partecipa ad attività organizzate nell’ambito dell’attività scolastica extracurriculare o dei Giochi della Gioventù nelle fasi antecedenti a quelle nazionali, i certificati rientrano nei LEA (DPCM 28 novembre 2003) e sono, quindi, rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nell’ambito delle attività previste dai rispettivi accordi collettivi nazionali (Compiti del Medico con Compensi a Quota Fissa) - Per i soggetti di cui al punto b) del comma 1 dell’art.3 “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982” i certificati vengono rilasciati nell’ambito dell’attività libero professionale così come rientrano nell’attività libero professionale gli eventuali ulteriori accertamenti, quali l’ECG, necessari per il rilascio del certificato. 7 • Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare: certificato rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, sulla base del modello all’allegato D del DM 24/04/2013. I certificati vengono rilasciati nell’ambito dell’attività libero professionale così come rientrano nell’attività libero professionale l’elettrocardiogramma basale, lo step test o il test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e gli ulteriori accertamenti che il medico certificatore riterrà necessari per i singoli casi. Validità del certificato: 1 anno dalla data del rilascio. • Attività sportiva agonistica: allo stato nulla è variato rispetto alla normativa già in vigore. Il certificato è rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport: - per gli atleti minorenni e gli atleti disabili i certificati e tutti accertamenti necessari al rilascio del certificato stesso rientrano nei LEA; - per gli altri atleti i certificati e tutti gli accertamenti necessari al rilascio del certificato stesso rientrano nell’attività libero professionale. IN ALLEGATO A PARTE - REG.LOMB. Prot. N. H1.2013.0026735 del 23.09.2013 (documento 182) PENSIONI - Pillole Dal -Corriere della sera- di mercoledì 9 ottobre 2013: Chi ha lavorato e versato, i privilegi sono altri - Lasciate stare i pensionati: ….le riforme previdenziali sono state probabilmente gli interventi che che più hanno consentito di tenere l’Italia a galla. ….in qualche modo i pensionati e i pensionandi hanno il merito di aver fatti i sacrifici necessari per aiutare i conti pubblici. ….è arrivato il momento di lasciarli, in qualche modo, stare! Da -Libero- di mercoledì 9 ottobre 2013: Pensioni bloccate. L’ossessione sinistra di punire i “ricchi”. E la chiamano solidarietà: di sicuro c’è la stangata sulle pensioni. Fallito il blitz sulla casa, la sinistra sfoga le vecchie pulsioni classiste sui vitalizi (io direi pensioni, per non confonderle coi vitalizi dei parlamentari che sono intoccabili e veri e propri esempio di benefici e regalie). A essere colpito è il ceto medio, etichettato falsamente come “ricco”. …Giorgia Meloni, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia dice “E’ una misura risibile e ininfluente, che non scalfisce minimamente gli inaccettabili e vergognosi privilegi delle casta dei pensionati d’oro” (ma che dire dei vitalizi dei parlamentari e perché la Meloni non dà l’esempio di tagliare il suo stipendio allineandolo a quello definito dal Presidente del Senato come equo «5-7mila euro al mese» per un parlamentare?). …10,4 miliardi per sanare il buco creato nel 2012 dalla Fornero con il pasticcio esodati. Da -Franco Abruzzo-: …le riforme previdenziali sono state probabilmente gli interventi che più hanno consentito di tenere l’Italia a galla. …ECONOMIA. WELFARE. I PROVVEDIMENTI PEREQUAZIONE: pensioni 8 sterilizzate sopra i 3 mila euro. Tutti i pensionati avranno l’assegno rivalutato, ma entro i primi 3mila euro (lordi). di Roberto Giovannini - La Stampa vedi http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12891 Attenzione in alcune dichiarazioni dei politici riportate dalla stampa si legge con una certa preoccupazione che "dal 2014" invece del consueto "per il 2014", la qual cosa porta obiettivamente a presagire l'intenzione di rendere permanente il blocco della perequazione oltre sei volte il minimo. Questo significherebbe la continuazione del progressivo forte impoverimento del potere d'acquisto delle nostre pensioni già pesantemente falcidiate dai precedenti provvedimenti di blocco della perequazione automatica. PROTESTA UN PENSIONATO lettera al Direttore del Corriere della sera di giovedì 10 ottobre 2013 E’ possibile che io sia considerato “ricco” e non abbia diritto alla perequazione della pensione? Dopo 43 anno di contributi avevo maturato una pensione decorosa, ma negli ultimi anni si sta rapidamente depauperando, mentre aumenta per chi non ha mai pagato contributi, o lo ha fatto in modo irrisorio. Basterebbe così poco per una parvenza di giustizia: concedere la perequazione sul minimo della pensione a tutti. A meno che non si voglia portare tutti allo stesso livello! Mi verrebbe da gridare “vergogna”. PEREQUAZIONE AUTOMATICA e PENSIONATI (mpe) La perequazione automatica che dovrebbe garantire nel tempo lo stesso potere d’acquisto ai trattamenti di pensione, è nettamente inadeguato allo scopo: • si basa su indici Istat di un paniere molto discutibile sulla svalutazione reale; • certamente non sui generi di consumo dei pensionati; • avviene una volta all’anno e in ritardo rispetto al vulnus inflativo; • non si aggancia alla dinamica salariale dei colleghi in attività lavorativa; • avviene con riduzione progressiva secondo fasce di importo; • inoltre con una certa insistenza viene spesso congelata per motivi di cassa. Ne deriva che dopo pochi anni la pensioni hanno perso il loro originario potere di acquisto diventando dei semplici crediti di valuta e non di valore…è giusto dunque il detto che “le pensioni di annata, diventano in breve tempo delle pensioni dannate!” 9