prestito partecipativo - Confindustria Bergamo

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prestito partecipativo - Confindustria Bergamo
PRESTITO PARTECIPATIVO
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
Si definisce prestito partecipativo una forma particolare di finanziamento a medio/lungo termine, di
durata generalmente compresa tra 4 e 6 anni, con tasso di interesse variabile in funzione della
redditività aziendale.
Il prestito partecipativo, pertanto, costituisce per l'impresa una forma di raccolta dal costo
estremamente elastico. Gli oneri finanziari relativi al finanziamento, infatti, essendo determinati in
funzione del risultato economico, gravano sull'impresa in misura diversa a seconda dell'andamento
aziendale.
Più concretamente, l'impresa con buona redditività corrisponderà all'ente finanziatore un interesse
elevato, mentre quella con un risultato economico modesto o negativo dovrà sopportare oneri
finanziari più contenuti.
Il meccanismo ora esposto viene generalmente mitigato fissando un tasso minimo e uno massimo
di remunerazione onde evitare che un andamento economico negativo precluda ogni margine di
profitto per il finanziatore, oppure che il raggiungimento di risultati molto positivi obblighi l'impresa a
corrispondere un tasso eccessivamente elevato.
Il prestito partecipativo, oltre alla particolare metodologia di determinazione del tasso di interesse,
presenta un’ulteriore caratteristica. Nella sua forma tipica, infatti, il contratto di finanziamento
prevede uno schema che offre la possibilità di convertire il debito in capitale sociale aumentando
così i mezzi propri dell'impresa.
Dal punto di vista delle garanzie richieste dagli enti finanziatori a fronte di questo strumento, esse
possono essere di tipo reale o personale quali fidejussioni bancarie, dei soci e di terzi o di consorzi
fidi.
ASPETTI LEGALI
La formula del prestito partecipativo è stata introdotta dall'art. 35 della legge 317/1991. Essa
prevedeva che i finanziamenti fossero concessi soltanto a piccole e medie imprese costituite sotto
forma di società di capitali con capitale sociale non inferiore a quello previsto per la costituzione
delle società per azioni (120.000 euro) e fossero finalizzati alla realizzazione di programmi
innovativi di sviluppo tecnologico e aziendale.
I tratti peculiari del prestito partecipativo erano fissati direttamente dalla legge:
durata non inferiore ai 4 anni;
corrispettivo rappresentato da:
a. un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si
riferiscono le rate di ammortamento del prestito;
b. una somma commisurata al risultato economico positivo dell'esercizio dell'impresa
finanziata prima delle imposte, nella percentuale preventivamente concordata tra le parti;
garanzie solo personali, individuali e collettive, con possibile intervento ad integrazione del
Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 20 della legge 675/1977.
Il prestito partecipativo di esperienza più recente è slegato dai vincoli fissati rigidamente all'origine
dalla legge 317/1991. L'esigenza di soddisfare la richiesta di strumenti di raccolta nuovi e più
elastici di quelli tradizionali ha infatti spinto le banche, ma soprattutto le finanziarie regionali, a
predisporre schemi operativi diversi e più efficaci, date le diverse esigenze aziendali.
Sotto il profilo strettamente giuridico, il contratto di mutuo connesso ad un prestito partecipativo si
caratterizza per la presenza di particolari clausole per la determinazione del tasso di interesse sia
nella sua parte fissa sia in quella legata alla redditività aziendale.
Inoltre, l'accordo tra le parti può prevedere il rimborso del capitale da parte dei soci dell'impresa
finanziata al fine di conseguire la ricapitalizzazione graduale della stessa.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI
Il prestito partecipativo si caratterizza per i particolari meccanismi di remunerazione
(determinazione del tasso di interesse) e per le modalità di rimborso del capitale.
Per quanto riguarda la determinazione del tasso di interesse, le soluzioni maggiormente utilizzate
nella pratica dagli operatori finanziari specializzati possono ricondursi a tre schemi di riferimento:
prestito partecipativo puro, formula mista impropria e formula mista propria.
Prestito partecipativo puro
Il tasso di remunerazione viene determinato esclusivamente in funzione della redditività aziendale
come rapporto tra utile lordo rettificato e mezzi propri (la composizione e la specifica delle voci è
operazione preventivamente necessaria onde evitare possibili contestazioni).
Le parti, generalmente, si accordano stabilendo un livello minimo ed uno massimo di tasso di
interesse al di sotto o al di sopra dei quali il costo del finanziamento non possa comunque
scendere o salire, a prescindere dalle sorti dell'impresa.
Formula mista impropria
Si parla di formula mista impropria quando il finanziamento è erogato da 2 soggetti con
applicazione, per una tranche, del tasso di mercato (il tasso base è generalmente rappresentato
dall’Euribor più uno spread negoziato dalle parti) e, per la seconda, del tasso partecipativo come
sopra calcolato.
Il costo del prestito nasce come proporzione tra la somma degli interessi corrisposti e il capitale
complessivamente mutuato.
Formula mista propria
Si concretizza nella concessione di un prestito erogato interamente da un soggetto e remunerato
ad un tasso risultante dalla combinazione di una parte fissa (stabilita contrattualmente) ed una
variabile, legata alla redditività aziendale, calcolata come rapporto tra la somma di utile lordo e
ammortamenti e il fatturato aziendale (in genere questo valore viene corretto dall'applicazione di
un coefficiente).
Il prestito partecipativo presenta, nella forma normalmente utilizzata, una caratteristica di grande
importanza, aggiuntiva rispetto alla determinazione del tasso, che lo rende uno strumento
assolutamente unico. L'operazione, infatti, normalmente prevede che gli oneri finanziari siano a
carico dell'impresa mentre l'obbligo di rimborso del capitale sia in capo ai soci e, solo in via
subordinata, in capo alla società. In altre parole, l'accordo prevede che il debito assunto
dall'impresa debba essere rimborsato dai soci: ciò lo rende assimilabile all'apporto di mezzi propri.
Il prestito partecipativo, infatti, si colloca ad un livello intermedio fra capitale proprio e capitale di
debito.
D'altra parte, se i soci esercitassero il diritto di rivalsa verso l'impresa, il debito che questa ha verso
la banca si modificherebbe in un debito verso i soci, ma non ne cambierebbe la natura. Per ovviare
a ciò, i soci deliberano un aumento di capitale da realizzarsi in corrispondenza delle scadenze
delle rate del debito. In concreto, i soci versano l'importo delle rate in c/capitale e l'impresa utilizza
il flusso di cassa relativo per il rimborso del finanziamento bancario.
In questo modo l'operazione non ha semplicemente trasformato un debito originario verso la banca
in uno nei confronti dei soci, ma ha consentito la capitalizzazione dell'impresa.
ASPETTI FISCALI
Valgono le considerazioni esposte con riferimento al Mutuo.
COSTI
Il costo complessivo di un'operazione di prestito partecipativo viene determinato come sommatoria
degli interessi pattuiti, calcolati con i diversi metodi sopra esposti, e dei costi amministrativi,
assimilabili a quelli di un mutuo ordinario.
VANTAGGI
 Possibilità di corrispondere oneri finanziari variabili in funzione della redditività aziendale.
 Utilizzabilità del finanziamento per ricapitalizzare l'impresa incrementando ex post il capitale
proprio.
 Stabilità della provvista, legata alla durata media del finanziamento (4-6 anni).
 Frequente previsione di un periodo di preammortamento di 1 anno.
 Tasso di interesse finale generalmente più conveniente di quello di un mutuo ordinario.
SVANTAGGI
 Scarsa esperienza nella realtà italiana, i maggiori fattori di blocco dipendono soprattutto dalla
frequente mancanza di adeguati sistemi informativi d’impresa.
 Tempi di erogazione generalmente medio-lunghi.