1 la formazione universitaria costituisce la base di partenza della

Transcript

1 la formazione universitaria costituisce la base di partenza della
 Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige ACCORDO QUADRO
TRA
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, nella
persona del prof. Giuseppe Sciortino, nato a Palermo il 30/06/1963, domiciliato per la carica a
Trento, in via Verdi, 26 (codice fiscale - P. I. 00340520220), autorizzato alla stipula del presente
accordo di collaborazione in virtù della carica di Direttore del Dipartimento (di seguito, "DSRS")
e
l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Trentino Alto Adige (d’ora in avanti denominato
Ordine), con sede in via Manci 25/8 - 38100 Trento, (codice fiscale - P.I. 96039630221),
rappresentato dalla dott.ssa Monica Collini, nata l’11/08/1970 a Tione di Trento, domiciliata per sua
carica presso la sede dell’Ordine, in via Manci 25/8 - 38100 Trento, autorizzata alla stipula del
presente accordo di collaborazione in virtù della carica di Presidente dell’Ordine
congiuntamente indicate anche come “Parti”
PREMESSO CHE
la formazione universitaria costituisce la base di partenza della formazione del
futuro professionista assistente sociale e ha il compito di formare e qualificare
studenti e operatori per il perseguimento dei principi e dei fini del servizio sociale,
come espressi nel Codice Deontologico degli assistenti sociali e nei documenti di
indirizzo di Associazioni internazionali dei social worker;
la comunità professionale degli assistenti sociali, così come l’Ordine e l’Università
hanno interesse che tale formazione sia il più possibile attinente alle necessità di
qualificazione degli operatori e degli studenti in servizio sociale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – FINALITA’
La finalità del presente Accordo Quadro (di seguito “Accordo”) è quella di impegnare le parti a
perseguire in modo collaborativo finalità condivise di formazione di professionisti capaci di operare
in coerenza con i principi costitutivi della professione nei diversi contesti professionali e
organizzativi in cui essi sono chiamati a operare.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Formerà oggetto del presente Accordo l’impegno delle parti ad operare per qualificare - ciascuno
con le proprie prerogative e il proprio ruolo - l’offerta formativa, in particolare rispetto a tre ambiti di
attività:
la didattica universitaria di aula
la formazione di tirocinio sul campo
la formazione e l’aggiornamento continuo.
1 Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige ART. 3 – TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE
Allo scopo di scopo l’Ordine e il DSRS istituiscono un tavolo di lavoro permanente composto da
una rappresentanza paritaria di almeno tre professionisti iscritti all’Albo e tre membri del personale
docente e di supporto del Dipartimento, che opererà in modo continuativo con incontri periodici,
avendo le seguenti funzioni:
definire obiettivi, contenuti generali e modalità per una collaborazione volta a
sostenere una completa formazione della figura dell’assistente sociale, assicurando
la qualità, l'aderenza ai contenuti della professione e l'efficacia formativa,
individuando sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e
formativi;
individuare, ciascuno in base alle proprie competenze professionali e istituzionali,
strategie per il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica
universitaria di aula attraverso opportuni strumenti di valutazione che coinvolgano in
modo paritario la comunità professionale, gli studenti e il corpo docente;
individuare e realizzare le attività necessarie per qualificare la formazione sul
campo, con particolare riguardo al ruolo della supervisione di tirocinio da parte dei
professionisti che operano nei servizi;
proporre attività di formazione e aggiornamento continuo, per le quali l’Ordine potrà
provvedere all’accreditamento, che rispondano in modo coerente ai bisogni della
comunità professionale e che si avvalgano degli strumenti della ricerca empirica e
del coinvolgimento di professionisti esperti del territorio;
prevedere momenti di preparazione, confronto e verifica delle sessioni degli Esami
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.
ART. 4 – REFERENTI
Il ruolo di referenti per il DSRS sarà affidato ai presidenti del corso di laurea in Servizio Sociale e
laurea magistrale in Metodologia, organizzazione e valutazione dei Servizi Sociali, i quali
proporranno al Direttore del DSRS la nomina dei rappresentanti del DSRS al tavolo di lavoro
permanente.
Il ruolo di referenti per l’Ordine sarà affidato, su nomina del Consiglio dell’Ordine, a tre consiglieri.
ART. 5 - DURATA E RECESSO
L’Accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 5 (cinque) anni.
Alla scadenza le Parti potranno concordare mediante atto scritto il rinnovo dell’Accordo per un
ulteriore periodo di durata da definire in sede di rinnovo stesso.
E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere dallo stesso, per qualsivoglia
motivo ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail certificata.
Ciascuna delle Parti si obbliga a portare comunque a conclusione i progetti e/o attività
precedentemente avviati. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per
iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore fra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte
di entrambe.
2 Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige ART. 6 – RISERVATEZZA
Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza
riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza
nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e che vengano qualificate
preventivamente per iscritto come confidenziali (cd. “Informazioni Riservate”).
In particolare, ciascuna Parte si impegna:
a) a non utilizzare le Informazioni Riservate al di là di quanto necessario per adempiere al
presente Accordo, e comunque a non comunicarle e/o divulgarle a terzi;
b) ad adottare e mantenere adeguate misure di sicurezza e di protezione per salvaguardare la
segretezza, confidenzialità e riservatezza delle Informazioni Riservate anche al fine di impedire
l’accesso da parte di terzi non autorizzati.
Nel caso in cui la collaborazione oggetto dal presente Accordo venisse per qualsiasi motivo
interrotta, ciascuna Parte s’impegna a restituire all’altra tutti i documenti e le copie dei documenti
inclusi nelle Informazioni riservate ed ogni parere, rapporto, commento o analisi che contengano
Informazioni Riservate. Le Parti si impegnano, altresì, a distruggere o cancellare qualsiasi
informazione relativa all’altra Parte registrata su computer o altro strumento da essa posseduto,
custodito o controllato.
L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le Parti vincolante, sia
durante l’esecuzione che al termine del presente Accordo per ulteriori 2 (due) anni.
ART. 7 –PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI
Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone, sviluppate o acquisite
indipendentemente dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo potranno essere oggetto di
pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti e senza pregiudizio per eventuali
interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.
Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare negli accordi attuativi.
ART. 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal
presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni
eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od
esecuzione dell’Accordo sarà di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del foro di Trento.
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l’altra Parte da qualsiasi richiesta, pretesa o azione,
diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o
collaboratore, per eventi che possano accadere nel corso dell’esecuzione delle attività inerenti il
presente Accordo.
Ciascuna delle Parti si assume l’esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a
qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell’ambito del presente Accordo.
In ogni caso la responsabilità delle parti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i rispettivi dati personali
verranno trattati esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione del presente accordo e dei
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.
I dati personali saranno trattati: mediante strumenti manuali, informatici e telematici; da soggetti
autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi
3 Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige edotti dei vincoli imposti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; con l’impiego di misure di sicurezza
comunque idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi e/o a personale non autorizzato.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati a: professionisti o consulenti, istituti di credito e di assicurazione,
società di recupero crediti.
I dati verranno trattati per tutta la durata dell’accordo e degli eventuali accordi attuativi ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nei limiti e alle condizioni
previste dagli articoli 8, 9, 10 del citato decreto legislativo, Titolari del trattamento dei dati sono le
Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
ART. 11 – REGISTRAZIONE
Il presente Accordo Quadro, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso
d’uso, a cura e a spese della parte richiedente.
L’imposta di bollo è a carico in eguale misura di entrambe le Parti.
Trento, . . . . . . . . . . . . . . .
Trento, . . . . . . . . . . . . . . . . Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Trento
Ordine degli Assistenti Sociali
del Trentino Alto Adige
Il Direttore
Prof. Giuseppe Sciortino
La Presidente Dott.ssa Monica Collini Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., entrambe le Parti dichiarano che il
presente contratto è stato specificamente e concordemente negoziato, nonché di avere preso in
visione e conoscenza nonché di approvare specificatamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:
art. 6 (Durata e recesso), art. 7 (Riservatezza), art. 8 (Proprietà intellettuale e pubblicazioni), art. 9
(Risoluzione delle controversie), art. 10 (Responsabilità delle parti), art. 11 (Trattamento dei dati
personali) e art. 12 (Registrazione).
Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Trento
Ordine degli Assistenti Sociali
del Trentino Alto Adige
Il Direttore
Prof. Giuseppe Sciortino
La Presidente Dott.ssa Monica Collini 4