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PATRONATO I re gi mi p a t r i m o n i a li ne l ma tri mo nio In questo numero, e in linea di continuità con le precedenti trattazioni sul diritto di famiglia e successorio, abbiamo deciso di dare alcuni nozioni generali sul regime patrimoniale dei coniugi. di Francesco Onorato, coordinamento nazionale Patronato ACLI Il regime matrimoniale consiste nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, dal momento in cui è celebrato il matrimonio fino ad un momento determinato dalle circostanze: la morte di uno dei coniugi, la separazione legale, il divorzio, la nullità del matrimonio ed il passaggio ad un altro regime matrimoniale. Senza permettere agli sposi di adottare altre forme di regolamentazione dei loro rapporti puramente finanziari, Il diritto svizzero conosce solo tre regimi matrimoniali: regime "ordinario" della partecipazione agli acquisti regime della separazione dei beni regime della comunione dei beni. Il regime della partecipazione agli acquisti È il cosiddetto regime ordinario, siccome entra in vigore per legge al momento in cui comincia il matrimonio, ossia dalla sua celebrazione civile, dal momento che ci si sposa e sino ad un motivo di scioglimento del regime matrimoniale i coniugi non si accorgono di nulla, nel senso che ognuno conserva la proprietà, l'amministrazione ed il godimento dei propri beni. In altre parole, ogni coniuge può decidere a riguardo dei suoi beni. Esempio pratico: se il dottor Rossi, coniugato, dopo aver lavorato per cinque anni, decide di prendersi i propri risparmi e comperarsi una bella automobile di lusso, la moglie non glielo può impedire. Il medico potrà dunque comperare l'auto, utilizzarla, prestarla agli amici, distruggerla, ecc., senza che la consorte possa impedirglielo. Di conseguenza, 12 il dialogo 5/09 solo al momento in cui dovesse sussistere un motivo di scioglimento del matrimonio ci si dovrà porre la domanda di come è composto il regime matrimoniale. Le masse che compongono il regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sono: la massa dei beni propri della moglie; la massa dei beni propri del marito; la massa degli acquisti della moglie; la massa degli acquisti del marito. In particolare, dapprima si stabilisce di chi è proprietà il bene (nel dubbio - ossia senza prove - la legge stabilisce che è da considerare di tutt'e due i coniugi, in comproprietà) e in seguito lo si classifica quale bene proprio o acquisto. Il Codice Civile Svizzero (CCS) stabilisce l'elenco dei beni propri all'art. 198 CCS, in modo esaustivo (ossia, non ve ne possono essere altri). Al contrario l'elenco degli acquisti regolato dall'art. 197 CCS non è esaustivo (vale a dire che ve ne sono altri): in particolare il principio è che sono acquisti tutti i beni di cui i coniugi sono divenuti proprietari a titolo oneroso (ossia non gratuito). Comunque, una volta determinati i beni di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge e i rispettivi beni propri ed acquisti, si procede alla liquidazione del regime matrimoniale, secondo i seguenti principi: ogni coniuge si riprende i beni propri di sua proprietà; ogni coniuge deve all'altro metà del valore dei beni di sua proprietà, qualificati come acquisti. Esempio pratico: Renzo e Lucia si sono sposati il 20 settembre 1990. Renzo decide di divorziare ed inizia la procedura di divorzio il 20 ottobre 1999. I beni del marito sono: l'auto comperata durante il matrimonio con i suoi risparmi (valore attuale fr. 20'000), il suo conto stipendio con un saldo di fr. 50'000, la cassapanca antica regalatagli dal padre. I beni della moglie sono: una collana di perle appartenuta già a sua madre, l'arredamento della casa comperato con denaro offertole da suo padre (per fr. 20'000). Beni propri della moglie: la moglie si riprende dunque la collana di perle (donazione), l'arredamento della casa (donazione del papà di fr. 20'000.--, con cui ha comperato l'arredamento). Beni propri del marito: il marito si riprende dunque la cassapanca antica (donazione). Acquisti del marito: l'auto di fr. 20'000 e il conto stipendio (fr. 50'000) Acquisti della moglie: nulla. A titolo di liquidazione del regime matrimoniale, il marito deve alla moglie fr. 35'000 (ossia la metà di fr. 20'000 + fr. 50'000). Il regime della separazione dei beni È un regime matrimoniale che i coniugi possono adottare sia all'inizio del matrimonio sia durante lo stesso. L'accordo di separazione dei beni deve necessariamente essere sottoscritto da un notaio, siccome riveste la cosiddetta forma pubblica o notarile o autentica. Il regime della separazione dei beni è molto semplice, poiché permette ai coniugi di essere completamente indipendenti l'uno dall'altro: ciò significa che anche al momento in cui si dovrà sciogliere (per morte, divorzio, ecc.) il regime è considerato come già sciolto, poiché ogni coniuge non fa che riprendere i beni di sua proprietà,