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PATRONATO
I re gi mi p a t r i m o n i a li ne l ma tri mo nio
In questo numero, e in linea di continuità con le precedenti trattazioni sul
diritto di famiglia e successorio, abbiamo deciso di dare alcuni nozioni generali sul regime patrimoniale dei coniugi.
di Francesco Onorato, coordinamento nazionale Patronato ACLI
Il regime matrimoniale consiste nella
regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, dal momento in
cui è celebrato il matrimonio fino ad
un momento determinato dalle circostanze: la morte di uno dei coniugi, la
separazione legale, il divorzio, la nullità del matrimonio ed il passaggio ad
un altro regime matrimoniale. Senza
permettere agli sposi di adottare altre
forme di regolamentazione dei loro
rapporti puramente finanziari, Il
diritto svizzero conosce solo tre regimi matrimoniali:
regime "ordinario" della partecipazione agli acquisti
regime della separazione dei beni
regime della comunione dei beni.
Il regime della partecipazione agli
acquisti
È il cosiddetto regime ordinario,
siccome entra in vigore per legge al
momento in cui comincia il matrimonio, ossia dalla sua celebrazione civile, dal momento che ci si sposa e sino
ad un motivo di scioglimento del
regime matrimoniale i coniugi non si
accorgono di nulla, nel senso che
ognuno conserva la proprietà, l'amministrazione ed il godimento dei
propri beni. In altre parole, ogni
coniuge può decidere a riguardo
dei suoi beni.
Esempio pratico: se il dottor Rossi,
coniugato, dopo aver lavorato per
cinque anni, decide di prendersi i
propri risparmi e comperarsi una
bella automobile di lusso, la moglie
non glielo può impedire. Il medico
potrà dunque comperare l'auto, utilizzarla, prestarla agli amici, distruggerla, ecc., senza che la consorte
possa impedirglielo. Di conseguenza,
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il dialogo 5/09
solo al momento in cui dovesse sussistere un motivo di scioglimento del
matrimonio ci si dovrà porre la
domanda di come è composto il regime matrimoniale.
Le masse che compongono il regime
matrimoniale della partecipazione
agli acquisti sono:
la massa dei beni propri della
moglie;
la massa dei beni propri del marito;
la massa degli acquisti della moglie;
la massa degli acquisti del marito.
In particolare, dapprima si stabilisce
di chi è proprietà il bene (nel dubbio
- ossia senza prove - la legge stabilisce
che è da considerare di tutt'e due i
coniugi, in comproprietà) e in seguito
lo si classifica quale bene proprio o
acquisto.
Il Codice Civile Svizzero (CCS) stabilisce l'elenco dei beni propri all'art.
198 CCS, in modo esaustivo (ossia,
non ve ne possono essere altri). Al
contrario l'elenco degli acquisti
regolato dall'art. 197 CCS non è
esaustivo (vale a dire che ve ne sono
altri): in particolare il principio è che
sono acquisti tutti i beni di cui i
coniugi sono divenuti proprietari a
titolo oneroso (ossia non gratuito).
Comunque, una volta determinati i
beni di proprietà dell'uno o dell'altro
coniuge e i rispettivi beni propri ed
acquisti, si procede alla liquidazione
del regime matrimoniale, secondo
i seguenti principi:
ogni coniuge si riprende i beni propri di sua proprietà;
ogni coniuge deve all'altro metà del
valore dei beni di sua proprietà, qualificati come acquisti.
Esempio pratico: Renzo e Lucia si
sono sposati il 20 settembre 1990.
Renzo decide di divorziare ed inizia la
procedura di divorzio il 20 ottobre
1999. I beni del marito sono: l'auto
comperata durante il matrimonio con
i suoi risparmi (valore attuale fr.
20'000), il suo conto stipendio con un
saldo di fr. 50'000, la cassapanca antica regalatagli dal padre. I beni della
moglie sono: una collana di perle
appartenuta già a sua madre, l'arredamento della casa comperato con
denaro offertole da suo padre (per fr.
20'000).
Beni propri della moglie: la moglie si
riprende dunque la collana di perle
(donazione), l'arredamento della casa
(donazione del papà di fr. 20'000.--,
con cui ha comperato l'arredamento).
Beni propri del marito: il marito si
riprende dunque la cassapanca antica
(donazione).
Acquisti del marito: l'auto di fr.
20'000 e il conto stipendio (fr. 50'000)
Acquisti della moglie: nulla.
A titolo di liquidazione del regime
matrimoniale, il marito deve alla
moglie fr. 35'000 (ossia la metà di fr.
20'000 + fr. 50'000).
Il regime della separazione dei beni
È un regime matrimoniale che i
coniugi possono adottare sia all'inizio
del matrimonio sia durante lo stesso.
L'accordo di separazione dei beni
deve necessariamente essere sottoscritto da un notaio, siccome riveste
la cosiddetta forma pubblica o
notarile o autentica.
Il regime della separazione dei beni è
molto semplice, poiché permette ai
coniugi di essere completamente
indipendenti l'uno dall'altro: ciò significa che anche al momento in cui si
dovrà sciogliere (per morte, divorzio,
ecc.) il regime è considerato come già
sciolto, poiché ogni coniuge non fa
che riprendere i beni di sua proprietà,