SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009

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SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
29 ottobre 2009 (*)
«Tariffa doganale comune – Regolamento (CEE) n. 2658/87 –
Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Validità – Nota
complementare – Concentrato di succo di mela»
Nei procedimenti riuniti C-522/07 e C-65/08,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) con
decisioni 8 novembre 2007 e 12 febbraio 2008, depositate in cancelleria il
22 novembre 2007 e il 18 febbraio 2008, nelle cause
Dinter GmbH
contro
Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07),
e
Europol Frost-Food GmbH
contro
Hauptzollamt Krefeld (C-65/08),
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. G. Arestis (relatore), nella funzione di presidente
dell’Ottava Sezione, dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14
maggio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Dinter GmbH, dal sig. H. Bleier, Rechtsanwalt;
– per la Europol Frost-Food GmbH, dal sig. A. Erben, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e A.
Sipos, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità della nota
complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della Nomenclatura combinata
(in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE)
del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella sua
versione in vigore al tempo dei fatti (in prosieguo: il «regolamento n.
2658/87»).
2 Tali domande sono state presentate nel contesto di due controversie che
vedono contrapposte, da una parte, la Dinter GmbH (in prosieguo: la
«Dinter») allo Hauptzollamt Düsseldorf (Ufficio principale delle dogane di
Düsseldorf) e, dall’altra, la Europol Frost-Food GmbH (in prosieguo: la
«Europol») allo Hauptzollamt Krefeld (Ufficio principale delle dogane di
Krefeld), in merito alla classificazione nella NC del succo di mela
concentrato.
Contesto normativo
3 La Convenzione internazionale che ha instaurato il sistema armonizzato di
designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata
a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il suo protocollo di modifica del 24
giugno 1986 (in prosieguo: la «Convenzione sul SA»), sono stati approvati
a nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio 7
aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della Convenzione sul SA, ciascuna parte contraente
si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano
conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo,
senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire
l’ordine di numerazione del detto sistema. Ciascuna parte contraente si
impegna altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA,
nonché tutte le sue note di sezione, di capitolo e di sottovoce, e a non
modificarne la portata.
5 L’art. 9 del regolamento n. 2658/87 espone i limiti al potere discrezionale
della Commissione nell’adottare le note complementari:
«1. Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla
procedura prevista all’articolo 10:
a) applicazione della nomenclatura combinata e della [tariffa integrata
delle Comunità europee], con particolare riguardo:
– alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all’articolo 8,
– alle note [complementari];
– (...);
b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione
dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;
c) modifiche dell’allegato II;
d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi
conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla
Commissione;
e)
modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla
all’evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed
esplicitare i testi;
f) modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti
della nomenclatura del sistema armonizzato;
g) questioni relative all’applicazione, al funzionamento ed alla gestione del
sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell’ambito del
Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da
parte della Comunità.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono
modificare:
– le aliquote dei dazi doganali;
– i prelievi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel
quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi
specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione
di prodotti agricoli;
– le restrizioni quantitative stabilite in conformità delle disposizioni
comunitarie;
– le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune.
3. Le modifiche apportate alle sottovoci NC sono, se del caso,
immediatamente riprese come sottovoci TARIC. Esse sono riprese nella NC
unicamente alle condizioni di cui all’articolo 12».
6 Il regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, che
modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (L 264, pag. 1), è entrato
in vigore il 1° gennaio 2001. Con una rettifica a tale regolamento (GU L
276, pag. 92), il numero iniziale 2263/2000 è stato sostituito con il n.
2388/2000.
7 Il regolamento della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, ha modificato
l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 279, pag. 1) ed è, del pari,
entrato in vigore il 1° gennaio 2002.
8 La modifica finale dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 è stata
effettuata, con riferimento ai fatti di cui alle cause principali, mediante il
regolamento della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327,
pag. 1), entrato in vigore il 1° gennaio 2005.
9 In conformità al regolamento n. 2388/2000, la sottovoce 2009 70, intitolata
«Succhi di mela», così recita:
«2009 70 – Succhi di mela:
– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C:
2009 70 11 – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso
netto
2009 70 19 – – – altri
– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C:
2009 70 30 – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con
zuccheri addizionati
– – – altri:
2009 70 91 – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati
superiore a 30%
2009 70 93 – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o
inferiore a 30 %
2009 70 99 – – – – senza zuccheri addizionati».
10 I regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004 prevedono linee tariffarie
identiche per le sottovoci rientranti nella sottovoce recante il titolo «Succhi
di mela».
11 Secondo il dettato di tali regolamenti, tale sottovoce, che anteriormente
recava il n. 2009 70, è formulata nel modo seguente:
«− Succhi di mela:
2009 71 – – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 71 10 – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con
zuccheri addizionati
– – – altri:
2009 71 91 – – – – contenenti zuccheri addizionati
2009 71 99 – – – – senza zuccheri addizionati
2009 79 – – altri:
– – – di un valore Brix superiore a 67:
2009 79 11 – – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso
netto
2009 79 19 – – – – altri
– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 79 30 – – – – di valore superiore 18 € per 100 kg di peso netto, con
zuccheri addizionati
– – – – altri:
2009 79 91 – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati
superiore a 30 %
2009 79 93 – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati
inferiore o uguale a 30%
2009 79 99 – – – – – senza zuccheri addizionati».
12 La nota complementare 5 del capitolo 20 della NC è stata più volte
modificata al momento dei fatti delle cause principali.
13 In conformità al regolamento n. 2388/2000, tale nota così recita:
«Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde
al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie
dei succhi:
– succo di limone o di pomodoro: 3,
– succo di mela: 11,
– succo di uva: 15,
– succo di altre frutta o di ortaggi o legumi, compresi i miscugli di succhi:
13».
14 Il regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2001, n. 1776, che
modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 240, pag. 3), ha
successivamente aggiunto al capitolo 20 della NC la nota complementare
5, lett. b), che dispone quanto segue:
«I succhi di frutta addizionati di zucchero, di massa volumica inferiore o
uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e contenenti meno del 50% in peso di succhi
di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione
di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di
frutta di cui alla voce 2009».
15 Il regolamento n. 2031/2001 ha modificato la nota complementare 5, lett.
b), nel modo seguente:
«I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o
uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro
stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di
succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla
voce 2009».
16 La nota complementaire 5 del regolamento n. 1810/2004 così dispone:
a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009
corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate,
secondo le specie dei succhi:
– succo di limone o di pomodoro: 3,
– succo di uva: 15,
– succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di
succhi: 13.
b) I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o
uguale a 67 e contenenti meno del 50% in peso di succhi di frutta nel
loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di
concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi
di frutta di cui alla voce 2009».
17 La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC è stata
recentemente modificata dal regolamento (CE) 18 aprile 2008, n. 360 (GU
L 111, pag. 9), nel modo di seguito indicato:
«5. Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati:
(…)
b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non
superiore a 67 e che contengono meno del 50% in peso di succhi di
frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce
2009.
Il disposto della lettera b) non si applica ai succhi di frutta naturali
concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non
sono esclusi dalla voce 2009».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C-522/07
18 Il 27 ottobre 2005, l’ufficio delle dogane ha accolto la classificazione
tariffaria di succo di mela concentrato senza aggiunta di zuccheri di valore
Brix 66,8, importato dalla Dinter, in quanto rientrante nella sottovoce
2009 79 99 della NC. Il succo di mela è stato soltanto disidratato.
19 Con decisione del 15 marzo 2006, lo Hauptzollamt Düsseldorf ha reclamato
il recupero a posteriori dei dazi doganali relativi al succo di mela importato
dalla Dinter, con la motivazione che, secondo le note complementari 2,
lett. a), 5, lett. a) e b), del capitolo 20 della NC, il succo di mela
importato, avendo perso il carattere originario di succo di frutta, non
rientrerebbe più nella voce 2009, bensì nella sottovoce 2106 90 98 della
NC.
20 La Dinter ha proposto dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, senza previo
procedimento amministrativo, un ricorso contro tale decisione al quale lo
Hauptzollamt Düsseldorf si è manifestato acquiescente.
21 In tal contesto, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba
essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta
addizionati di zuccheri” comprende anche i succhi di frutta ai quali di
fatto non sono stati aggiunti zuccheri, ma il cui tenore di zuccheri
addizionati è stato determinato in base ad un calcolo aritmetico in
conformità alla nota complementare 5, lett. a), del capitolo 20 della
detta [NC].
2) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba
essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta nel loro
stato naturale” ivi menzionata viene soltanto specificata attraverso la
locuzione “ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di
succhi di frutta”, ma in realtà essa si applica a tutti i tipi di succhi di
frutta (non fermentati e senza aggiunta di alcole), in qualsiasi stato
essi si trovino all’atto della presentazione in dogana.
3) In caso di soluzione affermativa delle due questioni precedenti, se la
nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba
considerarsi valida».
Causa C-65/08
22 Dal 13 novembre 2001 all’11 ottobre 2002, la Europol ha importato succo
di mela concentrato il cui valore Brix è 65, dichiarando la merce come
rientrante rispettivamente, nel 2001, nella sottovoce 2009 70 30 e, nel
2002, nella sottovoce 2009 79 19 della NC.
23 Con parere vincolante del 14 agosto 2003, lo Hauptzollamt Krefeld,
ritenendo che, in applicazione della nota complementare 5 del capitolo 20
della NC, il succo importato avesse perduto la qualità di succo di frutta
rientrante nella voce 2009 e dovesse essere classificato nella sottovoce
2106 90 98 della NC, ha reclamato il recupero a posteriori dei dazi
doganali relativi a tale merce.
24 Il 15 marzo 2005, il ricorso amministrativo proposto dalla Europol contro il
parere vincolante avente ad oggetto detto recupero è stato respinto in
quanto infondato.
25
La ricorrente ha sollecitato presso
l’annullamento di tale decisione di rigetto.
il
Finanzgericht
Düsseldorf
26 Il 12 febbraio 2008 il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC], nella
versione risultante dai regolamenti (CE) nn. 2388/2000 e 2031/2001,
debba considerarsi valida».
27 Con ordinanza del presidente della Corte 27 giugno 2008, le cause
C-522/07 e C-65/08 sono state riunite ai fini della fase orale e della
decisione.
Sulle questioni pregiudiziali
28 Con le questioni da essa presentate, che occorre trattare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nota complementare 5,
lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua versione derivante dai
regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, sia valida. Più in
particolare, esso chiede se tale nota debba essere interpretata nel senso
che la nozione di succo di frutta addizionato di zucchero include anche i
succhi di frutta concentrati senza alcuna aggiunta di zucchero, e se la
formula «ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di
succhi di frutta» riguardi tutti i succhi di frutta al loro stato naturale,
qualunque sia la loro presentazione.
29
È d’uopo rammentare preliminarmente che, secondo costante
giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il
criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere
ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà
oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di
sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 18 luglio 2007, causa
C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 16 e giurisprudenza ivi citata,
nonché 11 dicembre 2008, causa C–362/07, Kip Europe e a., Racc. pag.
I-9489, punto 26).
30 In proposito, le note ai capitoli della NC, così come, peraltro, le note
esplicative del SA, costituiscono mezzi importanti per garantire
un’applicazione uniforme di questa tariffa e, come tali, forniscono elementi
validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994,
causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 12; 18
dicembre 1997, causa C-382/95, Techex, Racc. pag. I-7363, punto 12; 19
ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock, Racc. pag. I-8947, punto 10, e
Olicom, cit., punto 17).
31 Il tenore letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle
disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v., in particolare,
sentenze 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE Elektrotechnik, Racc.
pag. I-689, punto 23; 26 settembre 2000, causa C-42/99, Eru
Portuguesa, Racc. pag. I-7691, punto 20, nonché 15 settembre 2005,
causa C-495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I–8151, punto 48).
32 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il
Consiglio ha conferito alla Commissione, che deve agire in cooperazione
con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale
al fine di precisare il contenuto delle voci della tariffa che risultino rilevanti
per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della
Commissione di adottare provvedimenti ex art. 9, n. 1, lett. a), b), d) ed
e), del regolamento n. 2658/87, come le note complementari, non
l’autorizza a modificare il contenuto delle voci della tariffa, stabilite in base
al SA, istituito mediante la Convenzione sul SA di cui la Comunità si è
impegnata, ai sensi dell’art. 3 di quest’ultima, a non modificare la portata
(sentenze 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione,
Racc. pag. I-4845, punti 19 e 20, nonché 27 aprile 2006, causa C-15/05,
Kawasaki Motors Europe, Racc. pag. I-3657, punto 35).
33 Occorre pertanto esaminare se la Commissione, adottando le note
complementari 5, lett. b), nei regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e
1810/2004, abbia modificato la voce 2009 7 della NC, violando così i limiti
dei poteri ad essa conferiti dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87.
34 La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua
versione applicabile alla data dei fatti di cui alle due controversie
principali, prevede che i succhi di frutta addizionati di zucchero, di un
valore Brix non superiore a 67 e contenenti, in peso, meno del 50% di
succhi di frutta al loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta oppure
per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere
originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009. Occorre constatare che il
criterio di una massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C corrisponde
al valore Brix 67 e, di conseguenza, le note complementari 5, lett. b), di
cui ai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004 recano
identico contenuto. Al riguardo, è pacifico che l’applicazione di tale nota
esclude i succhi di mela concentrati di un valore Brix leggermente inferiore
a 67 dalla voce 2009.
35 Le ricorrenti della causa principale hanno sostenuto che, secondo la
formulazione dei codici tariffari relativi alla voce 2009, il contenuto di
zuccheri intrinseco alla frutta non è limitato. Nella fattispecie,
l’applicazione della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della
NC avrebbe fatto sì che il contenuto di zuccheri aggiunti sarebbe stato
calcolato dalle autorità nazionali fittiziamente. Il succo di mela concentrato
importato aveva un contenuto di succo di frutta, in peso, del 100% e non
aveva subìto altre trasformazioni che una disidratazione priva di effetti sul
carattere originario di succo di frutta. Infatti, esse sostengono che tale
nota non è applicabile al succo di mela concentrato privo di aggiunta di
zucchero. Inoltre, il SA non prevedrebbe l’esclusione del succo di mela
concentrato avente un valore Brix leggermente inferiore a 67 dalla voce
2009.
36 La Commissione, nella causa C-522/07, sostiene che lo scopo della nota
complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC consiste nell’escludere i
prodotti che perdono il loro carattere originario di succo di frutta a causa
del loro elevato contenuto in zuccheri. In conformità ai ‘considerando’
primo e quinto del regolamento n. 1776, l’obiettivo di tale regolamento,
consistente nell’escludere i prodotti il cui contenuto in succo di frutta
naturale sia inferiore al 50% del peso, militerebbe a favore di
un’interpretazione di tale nota secondo cui gli zuccheri aggiunti sarebbero
calcolati in modo puramente matematico.
37 Secondo la Commissione, la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20
della NC è applicabile a tutti i tipi di succo di frutta, qualunque sia la loro
presentazione, e, conseguentemente, ai succhi di mela concentrati.
Orbene, la struttura della voce 2009 e la giurisprudenza costante secondo
cui il succo di frutta conserva il suo carattere originario di succo di frutta
in ragione del suo odore e del suo gusto renderebbero inapplicabile tale
nota in un caso come quello di cui alle controversie principali, in cui il
prodotto di cui trattasi conserva il suo carattere di succo di mela in
ragione del suo odore e del suo gusto.
38 Inoltre, nella causa C-65/08, la Commissione ammette di avere, con
l’adozione della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC,
ecceduto i poteri conferitile dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87. Per
questa ragione, la Commissione ha modificato tale nota adottando il
regolamento n. 360/2008 e aggiungendo una nuova disposizione nella
quale precisa che la lett. b) di detta nota non si applica ai succhi di frutta
naturali concentrati.
39 Occorre preliminarmente indicare che la voce 2009 risultante dai
regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001 e 1810/2004 ha ad oggetto, nel
SA come nella NC, i succhi di mela concentrati. I regolamenti nn.
2031/2001 e 1810/2004 prevedono linee tariffarie identiche per le
sottovoci rientranti nella sottovoce intitolata «Succhi di mela» e
contemplano la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC
in esame. Il regolamento n. 2388/2000 non contiene tale nota e utilizza il
criterio di «massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C», che
corrisponde al valore Brix 67. Ne consegue che le voci tariffarie previste
dal regolamento n. 2388/2000 presentano distinzioni analoghe a quelle di
cui ai regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004.
40 Infatti, le formulazioni della designazione dei diversi tipi di succo di mela
rientranti nella voce 2009 prevedono una distinzione tra prodotti
classificati nella sottovoce 2009 71, di un valore Brix non superiore a 20, e
prodotti rientranti nella sottovoce 2009 79, contemplati come «altri». La
sottovoce 2009 79 include le due categorie di succhi di mela: quelle di
valore Brix superiore a 67 e quelle di valore Brix superiore a 20, ma non
superiore a 67. Le due sottovoci 2009 71 e 2009 79 contengono
sottocategorie recanti la descrizione «senza zuccheri addizionati». Né la
formulazione né la struttura della voce 2009 ne esclude l’applicazione ai
succhi di mela concentrati che presentano determinati valori Brix.
41 Di conseguenza, l’economia della sottovoce 2009 79 consente di concludere
con chiarezza che i succhi di mela naturali concentrati di un valore Brix
leggermente inferiore a 67 non hanno perduto il loro carattere di succhi di
frutta, in contrasto con quanto indicato dalla nota complementare 5, lett.
b), del capitolo 20 della NC, in esame, la quale esclude detti succhi dalla
sottovoce di cui trattasi. Detta nota esclude i succhi di mela concentrati
mediante un calcolo fittizio del contenuto in zuccheri aggiunti che dà un
risultato, in peso, superiore al 50%. I succhi di mela concentrati di cui
trattasi, che siano stati disidratati e che perciò raggiungano valori Brix
elevati, conservano il loro carattere naturale. Nel caso in esame non vi è
alcuna aggiunta di zucchero. Il contenuto elevato di zuccheri aggiunti, che
dà un risultato superiore, in peso, al 50%, proviene esclusivamente dalla
concentrazione che risulta dalla disidratazione. Conseguentemente, la
nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, escludendo i
succhi di mela concentrati dal n. 2009, modifica in modo certo il contenuto
delle voci doganali di cui trattasi, eccedendo i poteri che l’art. 9 del
regolamento n. 2658/87 conferisce alla Commissione.
42 Alla luce delle considerazioni che precedono, va constatato che la nota
complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, nella sua versione
risultante dai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, è
invalida in quanto esclude i succhi di mela naturali concentrati dalla voce
2009.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.