Guida solidarietà

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Guida solidarietà
Miniguida
A cura della Segreteria di Gruppo
Giornate di sospensione
attività lavorativa
su base volontaria
(c.d. giornate di solidarietà)
Giornate di SOLIDARIETA’
SOMMARIO
Come si richiedono le giornate di solidarieta’? ........................................................................................... 2
Come possono essere utilizzate? ...................................................................................................................... 3
Quanto “costano” al collega che ne usufruisce? .......................................................................................... 3
COME SI RICHIEDONO LE GIORNATE DI SOLIDARIETA’?
Il personale di ogni ordine e grado può richiedere le giornate di sospensione dell’attività entro il 30
settembre 2013 attraverso la seguente procedura:
Home-page intranet
 Selezionare “accordo del 2 luglio 2013” dal menù a scorrimento “naviga” che si trova al
fondo dell’home-page intranet
 Selezionare dal menù a sinistra “Solidarietà Difensiva Volontaria”
 Selezionare dal menù accesso rapido sulla destra “Procedura online per scelta giornate di
sospensione”
 In procedura scegliere tra le due opzioni “5 giorni” o “10 giorni”.
 Inserire il “periodo preferito” e l’eventuale “periodo alternativo”. Si possono chiedere fino a
10 giorni divisi in massimo due periodi da 5 giorni consecutivi.
Per completare correttamente l’iter della richiesta occorre stampare il modulo relativo alla fine
della procedura e consegnarlo al proprio responsabile.
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Giornate di SOLIDARIETA’
COME POSSONO ESSERE UTILIZZATE?
I periodi di sospensione dall’attività lavorativa su base volontaria possono essere utilizzati a 5
giorni lavorativi consecutivi. Non devono per forza essere dal lunedì al venerdì ma anche
posizionati in modo differente e, se in mezzo ci sono sabato e domenica, essi non sono calcolati
come giornata di sospensione dell’attività in quanto non lavorativi.
In caso di richiesta per 10 giorni lavorativi, questi si possono usufruire in massimo 2 periodi di
5 giorni consecutivi.
La fruizione di queste giornate di solidarietà volontaria può avvenire dal 1 ottobre 2013 al 30
settembre 2014.
Attenzione a non pianificare queste giornate in coincidenza di giorni di ex-festività soppressa
(meglio conosciute come giornate di permesso ex-festività) in quanto nei giorni di permesso exfestività il trattamento economico è pieno, mentre nelle giornate di solidarietà il trattamento
economico è inferiore.
Ricordiamo che l’unica giornata di ex-festività rimanente nel 2013 è il 4 novembre 2013; mentre
per il 2014 le giornate saranno 19 marzo 2014 (San Giuseppe), 29 maggio 2014 (Ascensione), 19
giugno 2014 (Corpus Domini), 4 novembre 2014.
Si ricorda che qualora i periodi pianificati dai dipendenti non siano compatibili con le esigenze
tecnico-organizzative dell’Azienda, quest’ultima può proporre lo slittamento in un periodo
diverso; ma spetta al dipendente accettare la modifica o rinunciare al periodo di fruizione delle
giornate di solidarietà volontaria.
Le giornate previste come sospensione di attività lavorativa vengono retribuite ricorrendo alle
prestazioni ordinarie appositamente previste dal Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito
(D.M. 158/2000 Artt. 5 comma 1 lettera a punto 2 e artt. 10).
QUANTO “COSTANO” AL COLLEGA CHE NE USUFRUISCE?
La normativa prevede l’integrazione da parte del Fondo (attraverso l’INPS) di un importo pari
al 60% della retribuzione lorda, comprensiva del rateo tredicesima, che sarebbe spettata per ogni
giornata non lavorata, con l’applicazione dei seguenti massimali in base alle diverse fasce di
retribuzione:

Euro 1.107,11 se la retribuzione lorda mensile è inferiore a euro 2.037,57

Euro 1.275,53 se la retribuzione lorda mensile è compresa tra euro 2.037,57 ed euro
3.221,70

Euro 1.611,36 se la retribuzione lorda mensile è superiore a euro 3.221,70.
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Giornate di SOLIDARIETA’
Per chiarire facciamo un esempio:
Esempio di un collega 3A 3L con stipendio base di euro 2.290,06 + 1 scatto di anzianità
di euro 41,55 + importo ex ristrutturazione pari a euro 7,99 + elemento distinto della
retribuzione (EDR) pari a euro 89,04, questo collega ha una retribuzione mensile lorda
pari a euro 2.428,64 che rappresenta la base di calcolo per la decurtazione della singola
giornata di sospensione lavorativa.
Giornate di solidarietà da effettuare : 5.
Calcoliamo la trattenuta per una giornata di sospensione lavorativa:

euro 2.428,64 diviso 30 giorni = euro 80,95 che rappresenta la trattenuta per
una giornata di sospensione lavorativa

la decurtazione complessiva sarà pari a euro 80,95 moltiplicato 5 giorni =
euro 404,75

la trattenuta non comprende il rateo di tredicesima che verrà appositamente
conguagliato a fine anno.
L’INPS, il mese successivo alla decurtazione (purtroppo al momento si registrano ancora
significativi ritardi di allineamento burocratico) provvederà a riaccreditare il 60% di euro
404,75.
La quota integrata per ogni giornata dal Fondo è calcolata, sulla base del 60% della
retribuzione mensile lorda comprensivo anche del rateo di tredicesima, nel seguente
modo:

euro 2.428,64 moltiplicato 13 mesi, diviso 12 = euro 2.631,03

euro 2.631,03 diviso 30 giorni = euro 87,70

euro 87,70 moltiplicato 60% = euro 52,62

euro 52,62 moltiplicato 5 giorni = euro 263,10.

Il massimale previsto per la retribuzione mensile lorda di 2.428,64 è pari a euro
1.275,53; considerato che l’importo dell’integrazione è inferiore al massimale mensile
di riferimento viene riconosciuto per intero.
Qualora il 60% della retribuzione mensile lorda comprensivo del rateo di tredicesima,
calcolato come sopra, fosse risultato superiore al massimale mensile l’importo
riconosciuto sarebbe stato pari al valore del massimale.
IMPORTANTE: Ricapitolando, per una giornata di solidarietà nel nostro esempio saranno
trattenuti nel cedolino del mese euro 80,95 lordi e riaccreditati (il mese successivo) 52,62 euro
lordi.
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Giornate di SOLIDARIETA’
Non ne consegue alcuna penalizzazione per la pensione INPS in quanto la contribuzione
correlata, interamente a carico del Fondo, è calcolata sulla retribuzione piena senza alcun effetto sia
per la maturazione del diritto che per la misura.
Parimenti le giornate di sospensione non influenzano il Trattamento di Fine Rapporto né la
Previdenza complementare.
Da rammentare che le giornate di sospensione lavorativa, unitamente ad altri strumenti (part-time,
esodi volontari), fanno parte dell’accordo del 2 luglio 2013 che, come quello dell’11 aprile 2013,
persegue obiettivi di riduzione di costo del lavoro. L’Azienda e le OO.SS. hanno stabilito in
proposito un incontro di verifica da effettuarsi entro il 31 ottobre 2013. Qualora non venissero
riscontrati i risultati attesi occorrerà individuare altre strategie per conseguirli.
Nelle pagine successive sono riportati altri 2 esempi di calcolo degli effetti retributivi netti delle
giornate di sospensione, per un collega 3A 4L, con 5 o 10 giornate di solidarietà.
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5
Giornate di SOLIDARIETA’
Esempio effetti retributivi netti applicazione giornate di sospensione
lavorativa:
Nro giornate
5
Massimali mensili importo integrazione
Retribuzione Lorda di
IMPORTO
riferimento mensile
2012
Nominativo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Da
3A 4L
Stipendio
Scatti
Ex-ristrutturazione
1
Altre voci
Retribuzione mensile
EDR
2.290,06
41,55
7,99
2.339,60
89,04
2.037,57
3.221,70
a
2013 (*)
2.037,57
3.221,70
9.999,00
1.140,32
1.313,80
1.659,70
(1)
1.078,00
1.242,00
1.569,00
+
+
=
-
2.205,51
=
80,95
5
404,75
( b ) Numero giornate di sospensione lavorativa
( c ) Importo lordo della TRATTENUTA per le giornate di sospensione (a x b)
Retribuzione mensile effettiva lorda con TRATTENUTA giornate di sospensione (RL) - ( c )
Trattenute contribuzione INPS (9,19%)
( f ) Imponibile fiscale retribuzione mensile lorda con TRATTENUTA giornate di sospensione (1)
( g ) Retribuzione mensile netta senza integrazione giornate di sospensione lavorativa (1)
Copertura % su retribuzione mensile netta ordinaria (g / RN)
2.023,89
185,91
-
1.838 =
1.392 -
268
(g - RN)
76
(h - RN)
83,8%
52,62
263,10
( d ) Importo TEORICO dell'integrazione giornaliera ((RL x 13) / 12 ) / 30 x 60%
Importo TEORICO dell'integrazione mensile ( d ) x ( b )
Massimale importo integrazione con riferimento al reddito (massimali come da
2.339,60
89,04
2.428,64
223,13
1.660
( a ) Retribuzione di riferimento del giorno (Retribuzione mensile lorda RL/30)
DM 3-8-2012 n.67239)
SUPERO Massimale ?
Importo EFFETTIVO dell'integrazione per singola giornata
( e ) Importo EFFETTIVO dell'integrazione per tutte le giornate di sospensione lavorativa
Imponibile fiscale retribuzione mensile di riferimento con integrazione assegno ordinario (f + e )
( h ) Retribuzione mensile netta con integrazione giornate di sospensione lavorativa (1)
Copertura % su retribuzione mensile netta ordinaria (h / RN)
(1) senza applicazioni addizionali e detrazioni
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2011
(*) art. 10 DM 158/2000 come modificato da DM 26-4-2010 e DM 3-8-2012
Retribuzione mensile
EDR
( RL ) Retribuzione mensile lorda effettiva
Trattenute contribuzione INPS (9,19%)
Imponibile fiscale retribuzione mensile effettiva
(RN ) Retribuzione mensile netta effettiva (1)
2012
1.107,11
1.275,53
1.611,36
1.313,80
NO
52,62
263,10
+
2.101
1.584 95,4%
6
Giornate di SOLIDARIETA’
Esempio effetti retributivi netti applicazione giornate di sospensione
lavorativa:
Nro giornate
10
Massimali mensili importo integrazione
Retribuzione Lorda di
IMPORTO
riferimento mensile
2012
Nominativo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Da
3A 4L
Stipendio
Scatti
Ex-ristrutturazione
1
Altre voci
Retribuzione mensile
EDR
2.290,06
41,55
7,99
2.339,60
89,04
2.037,57
3.221,70
a
2013 (*)
2.037,57
3.221,70
9.999,00
1.140,32
1.313,80
1.659,70
(1)
1.078,00
1.242,00
1.569,00
+
+
=
-
2.205,51
=
80,95
10
809,50
( b ) Numero giornate di sospensione lavorativa
( c ) Importo lordo della TRATTENUTA per le giornate di sospensione (a x b)
Retribuzione mensile effettiva lorda con TRATTENUTA giornate di sospensione (RL) - ( c )
Trattenute contribuzione INPS (9,19%)
( f ) Imponibile fiscale retribuzione mensile lorda con TRATTENUTA giornate di sospensione (1)
( g ) Retribuzione mensile netta senza integrazione giornate di sospensione lavorativa (1)
Copertura % su retribuzione mensile netta ordinaria (g / RN)
1.619,14
148,79
-
1.470 =
1.123 -
537
(g - RN)
153
(h - RN)
67,7%
52,62
526,21
( d ) Importo TEORICO dell'integrazione giornaliera ((RL x 13) / 12 ) / 30 x 60%
Importo TEORICO dell'integrazione mensile ( d ) x ( b )
Massimale importo integrazione con riferimento al reddito (massimali come da
2.339,60
89,04
2.428,64
223,13
1.660
( a ) Retribuzione di riferimento del giorno (Retribuzione mensile lorda RL/30)
DM 3-8-2012 n.67239)
SUPERO Massimale ?
Importo EFFETTIVO dell'integrazione per singola giornata
( e ) Importo EFFETTIVO dell'integrazione per tutte le giornate di sospensione lavorativa
Imponibile fiscale retribuzione mensile di riferimento con integrazione assegno ordinario (f + e )
( h ) Retribuzione mensile netta con integrazione giornate di sospensione lavorativa (1)
Copertura % su retribuzione mensile netta ordinaria (h / RN)
(1) senza applicazioni addizionali e detrazioni
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2011
(*) art. 10 DM 158/2000 come modificato da DM 26-4-2010 e DM 3-8-2012
Retribuzione mensile
EDR
( RL ) Retribuzione mensile lorda effettiva
Trattenute contribuzione INPS (9,19%)
Imponibile fiscale retribuzione mensile effettiva
(RN ) Retribuzione mensile netta effettiva (1)
2012
1.107,11
1.275,53
1.611,36
1.313,80
NO
52,62
526,21
+
1.997
1.507 90,8%
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Giornate di SOLIDARIETA’
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