CC 887 e 888 Fondi a dislivello

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CC 887 e 888 Fondi a dislivello
Codice Civile
Art. 887 - Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore
deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta
all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo
superiore.
Il dislivello fra i due fondi deve avere origine naturale.
Chi crea un dislivello artificiale è tenuto anche a sostenerlo.
Chi ha costruito sul confine il muro inclinato secondo l'andamento della scarpata, ha diritto di
raddrizzarlo in aderenza alla costruzione fatta dal vicino sul confine
Art. 888 - Esonero dal contributo nelle spese di costruzione del muro di cinta
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio,
cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere
costruito.
In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo
comune ai sensi dell'art. 874, senza l'obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro
è stato costruito.
Le norme integrano quelle precedenti per il caso che i fondi siano a dislivello o che il vicino non
intenda partecipare.
Anche nel caso di fondi a
dislivello il proprietario del fondo inferiore può richiedere la costruzione del muro di cinta in comune
e il proprietario del fondo superiore dovrà sostenere per intero la spesa per la costruzione del
muro di sostegno fino al livello del proprio terreno.
Può optare però per creare una scarpata autosostentantesi e quindi costruire il muro alla base della
scarpata, sul confine.
Oppure può consentire al vicino di costruire a cavallo del confine facendolo divenire proprietario della
striscia di terreno occupata e dell'intero muro.
Le spese notarili di costituzione del diritto di costruire sono a carico di chi riceve la striscia di terreno.
La parte ab deve essere pagata tutta da B, ma A deve dargli gratuitamente la metà del suolo
occorrente.
Il tratto bc deve essere costruito a spese comuni.
Se il dislivello è artificiale per esigenze di comodità o tecniche, A deve partecipare alla spesa in parti
eguali con B e l'altezza di tre metri va misurata dal piano di campagna originario al livello b.
In tema di fondi a dislivello, il proprietario di quello superiore è tenuto a costruire a proprie spese
il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il
franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve
rispondere dei danni derivati a tale fondo inferiore per non avere provveduto tempestivamente ed
efficacemente all'anzidetta costruzione, o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro
preesistente;
A maggior ragione il principio della contribuzione alle spese stesse deve valere pure nell'ipotesi di
proprietà comune.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza 5 mag 2008, n. 11020) Pubblicata il 12/11/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU. SA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA
SAFFIOT, difeso dall'avvocato GUELI GIAN FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro
LA. PO. AN.;
- intimato avverso la sentenza n. 426/03 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 05/05/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/07 dal Consigliere Dott.
Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato GUELI Gian Franco, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati; udito il
P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per
l'accoglimento del 1 e 2 motivo.
Rigetto del terzo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Agrigento, depositato in data 12 giugno 1992, La. Po.An.,
premesso:
- che era proprietario-possessore di un immobile nella localita' balneare "(OMESSO) ", in territorio del
Comune di (OMESSO), confinante con terreno appartenente a Tu.Sa.;
- che questo, posto ad una quota piu' elevata, era separato dal fondo con un fabbricato del ricorrente
da un muraglione di sostegno;
- che, a causa delle piogge invernali, tale manufatto presentava diverse lesioni, per le quali sussisteva
il pericolo di crollo sulla sottostante casa del vicino;
- che vani erano risultati i vari solleciti, affinche' l'intimato compisse le necessarie opere di
consolidamento del muro in questione;
tutto cio' premesso, il ricorrente chiedeva che il giudice ordinasse la necessaria riparazione ovvero la
ricostruzione del muraglione stesso, disponendo per il successivo giudizio di merito.
Tu. si costituiva con memoria difensiva, eccependo in via pregiudiziale la disintegrita' del
contraddittorio, in quanto comproprietari di quel muro erano anche la moglie Di. No. Ca., i coniugi Gi.
e Tu.Ma.;
la moglie dello stesso ricorrente, e cioe' Tu.Pa., e per lei, ormai deceduta, anche la figlia La. Po.Il. Sa.,
erede come pure il ricorrente stesso.
Deduceva inoltre che le lesioni apparse sul muraglione erano state cagionate dai lavori di scavo
eseguiti dai proprietari di alcuni mappali confinanti, nei confronti dei quali l'azione andava esercitata, e
perciò eccepiva carenza di legittimazione passiva.
Nel merito osservava che la norma di cui all'articolo 887 c.c. non era applicabile nel caso di specie,
sia perché non si trattava di muro costruito nell'abitato, sia perché anche il ricorrente, come tutti i
soggetti suindicati, nei confronti dei quali perciò la domanda doveva essere pure proposta, ne era
comproprietario, e pertanto tutti avrebbero dovuto concorrere alle opere invocate in ragione delle
rispettive quote.
Percio' chiedeva il rigetto della domanda per carenza dei presupposti.
Contestualmente svolgeva riconvenzionale, con cui chiedeva che La. Po. venisse condannato,
assieme alla figlia Il. Sa., alla demolizione di alcune opere costruite in violazione delle norme edilizie,
urbanistiche e sismiche.
Tutti i terzi chiamati in causa non si costituivano, e perciò ne veniva dichiarata la contumacia.
Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, e ordinata l'integrazione del contraddittorio con
tutti i soggetti sopraindicati, tranne che nei riguardi di Il. Sa., il tribunale, in composizione monocratica,
nel frattempo divenuto competente a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con sentenza
del 3.10.1999, rigettava la domanda principale, come pure la riconvenzionale, condannando il
ricorrente al rimborso delle spese a favore del resistente. Quanto alla prima, esso osservava che le
lesioni apparse nel muraglione erano state cagionate dai lavori di sbancamento eseguiti tempo prima
dai proprietari dei fondi limitrofi a quelli delle parti in causa, per i quali Tu. non poteva rispondere.
In ordine alla domanda riconvenzionale metteva in che La. Po., aveva presentato istanza per la
sanatoria delle costruzioni abusive denunziate dal convenuto stesso.
Contro tale pronuncia La. Po.An. proponeva appello principale, cui Tu.Sa. resisteva, svolgendo a sua
volta quello incidentale, dinanzi alla corte territoriale di Palermo.
Anche Gi. e Tu.Ma. Te., nonche' Di. No. Ca. si costituivano, proponendo a loro volta appello
incidentale avverso quella sentenza, chiedendo declaratoria di carenza di legittimazione passiva, e,
nel merito, il rigetto della domanda dell'appellante, con condanna di questi a demolire le opere
costruite a distanza illegale dal confine.
Il giudice del gravame, con sentenza del 21 marzo 2003, in parziale riforma di quella di primo grado,
ha dichiarato l'obbligo di Salvatore Tu. di concorrere alle spese di ricostruzione o riparazione del muro
di proprietà comune con l'appellante;
ha dichiarato inammissibile l'appello nei riguardi di Gi. e Tu.Ma. Te., nonché di Di. No.Ca.;
ha dichiarato altresì la nullità parziale della sentenza impugnata per disintegrità del contraddittorio per
la domanda proposta anche nei confronti di La. Po.Il. Sa., rimettendo la causa al primo giudice
limitatamente a tale capo;
ha compensato le spese del doppio grado nel rapporto tra La. Po. e Tu.Sa., mentre le ha poste a
carico del primo in quello intercorso con gli altri appellanti incidentali.
In particolare, quanto al rapporto tra La. Po. e Tu. Sa., la corte di appello ha osservato che dagli atti
acquisiti era emerso che anche l'appellante era comproprietario del muro di contenimento, e siccome
non poteva essere condannato ad un "facere" per l'intero, allora andava emessa declaratoria del
relativo obbligo di concorrere pro-quota alla demolizione o riparazione del manufatto in questione.
Circa lai domanda proposta dallo stesso appellante nei confronti degli altri appellati, la corte
palermitana ha messo in rilievo che essa era stata proposta per la prima volta solamente in appello,
atteso che in primo grado l'attore non l'aveva svolta nei loro confronti in sede di integrazione del
contraddittorio, perciò essa domanda era inammissibile.
Quanto poi alla riconvenzionale relativa alla demolizione o arretramento delle opere non a norma,
doveva essere disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della litisconsorte Il. Sa.,
che era comproprietaria dei relativi manufatti assieme al padre La. Po., e perciò la causa sul punto
doveva essere rimessa al primo giudice.
Avverso questa sentenza Tu.Sa. ha proposto ricorso per Cassazione, enunciando tre motivi.
La. Po.An. non si e' costituito.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 cod.
proc. civ., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3 (rectius 4) del codice di rito, in quanto la
corte di merito avrebbe pronunciato su una domanda non formulata dall'attore, e precisamente
sulla disciplina della riparazione del muro comune, prevista dall'articolo 882 cod. civ.,
nonostante che egli avesse invocato l'applicazione della norma relativa alla costruzione e
conservazione del muro fabbricato tra fondi a dislivello nell'abitato (articolo 887 c.c.). Il motivo
e' inammissibile, per carenza di interesse, posto che, sin dal primo atto difensivo, il convenuto
aveva contestato che nella fattispecie in esame potesse configurarsi l'applicabilità della norma
di cui all'articolo 887 c.c., atteso che intanto non si trattava di fondi posti nell'abitato, bensì in
luogo di villeggiatura, e perciò distante dal centro di (OMESSO); inoltre quel muro era stato
costruito anche con la partecipazione alla spesa da parte dei coniugi La Po. - Tu., e quindi era
di proprietà comune. Pertanto la relativa statuizione era più favorevole all'appellato stesso, dal
momento che l'obbligo di concorrere alle spese veniva posto a suo carico solamente per la
quota di sua proprietà, e non invece per l'intero, come sarebbe stato nella ipotesi disattesa
dalla corte distrettuale. Peraltro lo stesso ricorrente col terzo motivo del ricorso ha riconosciuto
di avere invocato l'applicazione della norma di cui all'articolo 882 c.c. col riferire di averne
proposto la relativa eccezione sin dal primo grado.
2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazioni e/o falsa applicazione degli articoli 882
e 1170 c.c. (rectius articolo 1172 c.c.), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 giacche' la corte
distrettuale non avrebbe considerato che il pericolo di crollo del muraglione di sostegno per le
lesioni apparse sul medesimo era sorto a seguito dei lavori di sbancamento compiuti dai
proprietari delle particene confinanti col fondo di cui era comproprietario, sicché esse erano
legate da nesso causale con l'esecuzione degli stessi.
Pertanto ne dovevano rispondere unicamente i terzi autori, di cui aveva chiesto la chiamata in
causa al giudice di primo grado, senza che la relativa istanza, peraltro reiterata, fosse stata
accolta.
La censura non ha pregio.
Il giudice del gravame ha osservato che Tu.Sa. era comunque coobbligato, assieme agli altri
comunisti, a concorrere alle spese necessarie per la ricostruzione o riparazione del muro
pericolante, a prescindere dagli autori degli sbancamenti che avevano provocato le lesioni del
muro stesso;
e ciò in virtù della sua qualità di contitolare del diritto di proprietà del manufatto, trattandosi di
obbligazione "propter rem".
Semmai avrebbe potuto esercitare l'azione di rivalsa in un secondo tempo nei confronti degli
stessi, la cui posizione non poteva dispiegare riflessi diretti nel rapporto tra l'attore e il
convenuto.
L'assunto e' esatto.
Indubbiamente, come anche in tema di fondi a dislivello il proprietario di quello
superiore e' tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando
tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi
pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni
derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente alla
anzidetta costruzione, o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro
preesistente;
A maggior ragione il principio della contribuzione alle spese stesse deve valere pure
nella ipotesi di proprietà comune, come nella specie in esame .
(Cfr. pure Cass. Sentenza n. 9156 del 27/08/1991)
Peraltro, in tema di spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti
comuni, che costituiscono l'oggetto di un'obbligazione "propter rem", in quanto
conseguenza della contitolarità del diritto reale su beni e servizi comuni, l'obbligazione
di ciascun comproprietario di contribuire alle spese stesse per la conservazione dei
beni comuni, nasce proprio nel momento in cui e' necessario eseguire le relative opere,
a prescindere da eventuali cause esterne di produzione del danno o pericolo, per le
quali soccorre l'azione di rivalsa.
(V. pure Cass. Sentenza n. 6323 del 18/04/2003).
Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 91 c.p.c., poiché la corte di
appello non avrebbe dovuto compensare le spese del doppio grado di giudizio tra lui e La. Po.,
dal momento che sin dai primi atti del processo egli aveva fatto prontezza di contribuire alle
spese occorrenti per la riparazione del muro, sicché esse dovevano essere poste a carico
dell'appellante principale.
La doglianza non ha pregio.
Invero la corte di appello altro non ha fatto che compensare le spese per intero per il doppio
grado, considerando la sussistenza di giusti motivi, esprimendo un giudizio scaturito dalla
domanda gia' avanzata dall'appellante, riconosciuta fondata, anche se solo pro-quota.
Si tratta peraltro di valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non
solamente nei casi in cui la parte totalmente vittoriosa venga condannata alle spese.
In proposito infatti la giurisprudenza insegna che la valutazione dell'opportunità della
compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza
reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del
giudice di merito, e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede
di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a fondamento della decisione del
giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche ed
erronee
(V. pure Cass. Sentenze 16012 del 14/11/2002; CONF 200005390; CONF 200210861).
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Infine quanto alle spese di questa fase, non si fa luogo ad alcuna pronuncia, stante la mancata
costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.