Crediti di firma - BCC Monte Pruno

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Crediti di firma - BCC Monte Pruno
FOGLIO INFORMATIVO
relativo ai
7 - CREDITI DI FIRMA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Società Cooperativa
Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc
Sede amministrativa in SANT’ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Paolo Borsellino, snc
Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630
email [email protected] - PEC [email protected]
sito internet www.bccmontepruno.it
Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - codice fiscale n. 00269570651
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo.
CHE COS’E’ IL CREDITO DI FIRMA
Il credito di firma è un’operazione mediante la quale la Banca rilascia una garanzia bancaria in favore di un terzo
(beneficiario) nell’interesse e su richiesta del proprio Cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al
beneficiario in caso di inadempienza del debitore principale.
Il Cliente si obbliga a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della Banca, tutte le somme che a qualsiasi titolo la Banca
fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi sull’importo pagato dalla Banca, con
rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione relativa alla fondatezza della pretesa del creditore nonché alla
validità dell’obbligazione garantita.
Il Cliente per ottenere il rilascio di una garanzia deve ottenere dalla Banca la preventiva concessione di un affidamento
utilizzabile per crediti di firma di importo massimo predeterminato. La Banca può richiedere al Cliente idonee garanzie per il
rilascio della garanzia (es. fideiussione o pegno).
Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura dell’eventuale escussione della garanzia in caso di morte, invalidità o
disoccupazione del cliente.
I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:
 La facoltà della Banca di rivalersi sul Cliente per il recupero di quanto pagato al creditore / beneficiario in esecuzione
del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso;
 In caso di pagamento di garanzia rilasciata dalla Banca, l’obbligo per il Cliente richiedente di rimborsare senza
ritardo, a semplice richiesta della Banca, quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione;
 La possibilità per la Banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese
del servizio) in senso sfavorevole al Cliente.
AZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
Cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo.
Importi massimi di spese e commissioni
- spese per ISTRUTTORIA
Persone fisiche
0,50% dell’importo
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Minimo € 25,00 – massimo € 250,00
Persone giuridiche
1,00% dell’importo
Minimo € 100,00 – massimo € 500,00
- COMMISSIONI CREDITI DI FIRMA DEFINITIVI
- Garantite da TITOLI DI STATO E/O EQUIVALENTI
- fino a € 25.000,00
- oltre € 25.000,00
1,00% annuo, minimo € 25,00
0,50% annuo, minimo € 250,00
-NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI
-f ino a € 25.000,00
- oltre € 25.000,00
2,00% annuo, minimo € 50,00
1,50% annuo, minimo € 500,00
Addebito eseguito con cadenza annuale, primo addebito all’atto della stipula della fidejussione
COMMISSIONI CREDITI DI FIRMA PROVVISORI (partecipazione a gare di appalto)
- fino a € 500,00
€ 25,00
- da € 500,01 ad € 2.500,00
€ 40,00
- oltre € 2.500,00
€ 80,00
Addebito eseguito all’atto del rilascio della fidejussione
- Spese notarili
recupero spese effettivamente sostenute
-imposta di bollo
- oneri fiscali
tariffe vigenti, quando dovuta
nella misura stabilita tempo per tempo
dall’Amministrazione Finanziaria
€ 2,00
tariffe postali vigenti
€ 30,00 a documento
-rimborso spese per informativa precontrattuale
-Per comunicazioni (comprese quelle periodiche ex art. 119 d. lgs. 385/93)
- Spese per richiesta di documentazione
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Cliente non può recedere dal contratto di firma prima:
1. Della scadenza indicata nella garanzia rilasciata;
2. Ovvero della restituzione dell’originale della garanzia;
3. Ovvero della consegna alla Banca della liberatoria dalla garanzia prestata da parte del beneficiario.
La Banca, oltre ad esperire le azioni di cui all’art. 1953 c. c., può recedere dalla Garanzia, ove consentitole dalla Garanzia
stessa, o limitare la propria esposizione, salvo il risarcimento di maggiori danni richiesti al Cliente ed esclusa ogni
responsabilità nei confronti del Cliente e/o dei Terzi per le conseguenze di ogni genere connesse al recesso stesso, nelle
ipotesi di cui all’art. 1186 c. c..
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il rapporto contrattuale viene chiuso entro 15 giorni decorrenti dalla data di restituzione dell’originale della garanzia rilasciata
ovvero dal rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario della garanzia ovvero, in caso di espressa previsione
in tal senso inserita nella garanzia, in caso di scadenza del termine previsto nella garanzia stessa a prescindere dalla materiale
restituzione dell’originale della garanzia alla Banca.
Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino, snc – 84037 SANT’ARSENIO (SA), indirizzo di
PEC [email protected], indirizzo email [email protected], che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento.
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Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, può rivolgersi a:
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario
Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
Altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.
Qualora il Cliente intendesse avvalersi dell’ABF, è tenuto ad inviare formale reclamo (in forma scritta) alla Banca, la quale ha
30 giorni di tempo, da calendario, per rispondere al reclamo presentato. Nel caso in cui il Cliente decidesse di non accogliere
quanto indicato dalla Banca, può adire l’ABF così come indicato dalla guida pratica dell’argomento in oggetto, oppure attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta
presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la
mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
LEGENDA
Debitore principale
Beneficiario
Istruttoria
Tasso di interesse di mora
E’ il soggetto (Cliente) di cui si garantisce l’adempimento nei confronti del
Beneficiario
E’ il soggetto a favore del quale la Banca garantisce l’adempimento del
Debitore principale (Cliente)
Analisi svolta da parte della Banca sul richiedente il fido, al fine di accertare la
sussistenza delle condizioni che consentono la concessione della linea di
credito richiesta dal Cliente
Importo che il Cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme dovute alla Banca a qualsiasi titolo in conseguenza della prestazione
della Garanzia
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