(CGA) per l`assicurazione per perdita di salario collettiva secondo la

Transcript

(CGA) per l`assicurazione per perdita di salario collettiva secondo la
innova Versicherungen AG • Casella postale • 3073 Gümligen
Condizioni generali di assicurazione (CGA) per
l’assicurazione per perdita di salario collettiva secondo la
LCA (win e cash)
Versione 1° gennaio 2013
Indice
Introduzione
E3 Rescissione alla scadenza
E4 Rescissione in caso di evento dannoso
A Entità della copertura assicurativa
A1 Oggetto dell’assicurazione
A2 Basi del contratto
A3 Ambito di validità locale
E5 Fine della copertura assicurativa
E6 Passaggio all’assicurazione individuale
F Premio
A4 Persone assicurate
F1 Calcolo dei premi
A5 Definizione di malattia, infortunio e maternità
F2 Conteggio dei premi
A6 Definizione di caso
F3 Elementi del salario non soggetti a conteggio
B Prestazioni assicurative
F4 Pagamento dei premi e conseguenze in caso di mancato
pagamento
F5 Spese di incasso
B1 Diritto
F6 Determinazione delle tasse
B2 Incapacità al lavoro
F7 Adeguamento del premio
B3 Certificazione dell’incapacità al lavoro
F8 Partecipazione alle eccedenze
B4 Termine di attesa
B5 Durata delle prestazioni e termine di ricaduta
B6 Maternità
B7 Ammontare delle prestazioni
G Diritti e doveri in caso di evento dannoso
G1 Notifica dell’incapacità al lavoro
G2 Obblighi del contraente o della persona assicurata
C Forme assicurative
G3 Pagamento delle prestazioni assicurative
G4 Violazione degli obblighi
C1 Copertura assicurativa win
C2 Copertura assicurativa cash
C3 Rifiuto della domanda di assicurazione
H Disposizioni finali
H1 Cessione e costituzione in pegno di prestazioni
D Limitazioni della copertura
H2 Comunicazioni
D1 Esclusioni
H4 Foro competente
H3 Riferimento per l’attestazione del rispetto dei termini
D2 Riduzione delle prestazioni
D3 Concorso di prestazioni di terzi e sovraindennizzo
E Inizio e fine della copertura assicurativa
E1 Informazioni prima della conclusione del contratto
E2 Inizio della copertura assicurativa
Introduzione
Tutti i riferimenti a persone sono da intendersi senza discriminazioni
di genere. Con il termine innova si intende sempre innova Versicherungen AG.
1
per incapacità lavorativa totale o parziale, sono escluse dalla
copertura assicurativa per queste diagnosi – o per diagnosi che
possono essere definite origine o concausa della sospensione
delle prestazioni per incapacità lavorativa – e non hanno diritto
a prestazioni assicurative. Tuttavia, restano assicurate per l’intera
durata delle prestazioni altre malattie, se l’ammalato ha riacquistato la propria capacità lavorativa in modo totale o parziale. Ciò
vale a prescindere dall’ammontare delle prestazioni precedentemente assicurato.
A Entità della copertura assicurativa
A1 Oggetto dell’assicurazione
innova garantisce una copertura assicurativa contro le conseguenze economiche di malattie e, se previsto per contratto,
contro gli infortuni. È inoltre possibile assicurare l’indennità di
parto. innova garantisce una copertura assicurativa nel quadro di
un’assicurazione contro i danni, se nelle condizioni supplementari non è stata concordata un’assicurazione di somma fissa.
A2 Basi del contratto
1 Costituiscono le basi del contratto tutte le dichiarazioni scritte rilasciate dal contraente e dagli assicurati nella domanda e in ulteriori
documenti scritti, nonché le certificazioni mediche e i documenti
di assicurazioni sociali o compagnie d‘assicurazioni private.
2 I diritti e i doveri delle parti contraenti sono stabiliti nella polizza,
in eventuali aggiunte successive, nelle condizioni generali di assicurazione (CGA), nelle condizioni supplementari (CS) e nelle
speciali disposizioni contrattuali (BVB).
6 Solo sulla base di accordi speciali sono assicurati:
a) il personale ausiliario temporaneo, con contratto di lavoro limitato a un massimo di tre mesi;
b) le persone occupate a tempo parziale, che lavorano meno di
otto ore alla settimana;
c) i salariati retribuiti su base oraria, che non svolgono un lavoro
fisso e regolare di almeno otto ore alla settimana in azienda;
d) i lavoratori a domicilio.
7 Non sono assicurati:
3 Qualora un particolare stato di fatto non sia espressamente regolamentato nei documenti sopra citati, le parti si atterranno alla
Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
a) il personale che il contraente, o l’azienda contraente, prende
in prestito da altre aziende;
b) le persone con guadagno intermedio;
A3 Ambito di validità locale
c) le persone che operano per l’azienda assicurata in virtù di un
rapporto di mandato.
1 L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
2 Le persone domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein hanno diritto a prestazioni all’estero solo per la durata di
una degenza ospedaliera comprovata.
3 Se una persona ammalata, con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, si reca all’estero senza consenso scritto
da parte di innova, non ha diritto a prestazioni durante il periodo
del soggiorno all’estero. L’obbligo alle prestazioni subentra nuovamente al momento del rientro in Svizzera.
4 Per i lavoratori stranieri che lavorano in Svizzera, ma non sono
in possesso di permesso di domicilio (C) o di permesso di dimora
annuale (B), l’assicurazione è valida solo durante il loro periodo
di soggiorno in Svizzera.
8In caso di lavoratori che passano a un’azienda assicurata da innova in seguito a fusione o acquisizione di un’azienda, innova
decide l’ammissione o il rifiuto dopo aver effettuato un‘analisi.
A5 Definizioni di malattia, infortunio e maternità
1 Per malattia si intende qualsiasi pregiudizio alla salute fisica o
psichica che non sia dovuto a un infortunio e che richieda un
esame o un trattamento medico, o che comporti un’incapacità
lavorativa.
2Per infortunio si intende l’effetto dannoso, improvviso e non intenzionale, di un fattore esterno straordinario sul corpo umano.
Le malattie professionali e le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, indicate nell’Ordinanza sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (OAINF), sono equiparate agli
infortuni. Nella polizza è stabilito se gli infortuni sono compresi
nell’assicurazione.
5 Se una persona ammalata, che risiede all‘estero, si reca in un
paese terzo senza consenso scritto, non ha diritto a prestazioni
durante il periodo del soggiorno.
6 I lavoratori frontalieri sono parificati alle persone assicurate residenti in Svizzera, nel senso che il loro domicilio viene considerato
domicilio svizzero.
7 Si possono assicurare con innova solo le aziende con sede in Svizzera.
A4 Persone assicurate
1 Sono assicurate le persone o i gruppi di persone indicati nella
polizza che intrattengono con il datore di lavoro un rapporto
contrattuale di lavoro (quindi non un rapporto di mandato).
2 È possibile stipulare l’assicurazione fino al compimento del 70°
anno d’età, sempre che non sussista un’incapacità al lavoro e
l’attività lavorativa non sia stata sospesa.
3 I lavoratori sono assicurati se intrattengono un rapporto di lavoro
con il contraente e se:
a) sono soggetti a contribuzione AVS, o
b) sarebbero soggetti a contribuzione AVS raggiunti i termini
d’età, o
c) al raggiungimento dell’età AVS sono totalmente abili al lavoro
e continuano a essere occupati nell’azienda assicurata, e se
non hanno ancora compiuto 70 anni.
4 La copertura assicurativa in essere termina al compimento del
70° anno d’età. Resta salvo l’art. E5 cpv. 2 lett. b.
5 Le persone alle quali, sulla base di una o più diagnosi, vengono
sospese le prestazioni di un’assicurazione per perdita di salario
2
3 La maternità comprende il parto e il periodo di riposo successivo
della madre. Nella polizza è stabilito se la maternità è compresa
nell’assicurazione.
A6 Definizione di caso
Nelle presenti condizioni di assicurazione è considerato caso
qualsiasi incapacità al lavoro determinata da una stessa identica
malattia o da uno stesso identico infortunio.
B Prestazioni assicurative
B1 Diritto
1 Le prestazioni assicurate vengono corrisposte allo scadere di un
eventuale termine di attesa, in presenza di incapacità al lavoro
totale o parziale certificata dal medico. La durata delle prestazioni inizia con il primo giorno di incapacità al lavoro, attestata dal
medico, pari ad almeno il 25 per cento, tuttavia al più presto tre
giorni prima del primo trattamento medico.
2 In caso d’incapacità lavorativa parziale pari ad almeno il 25 per
cento, innova corrisponde le prestazioni proporzionalmente al
grado d’incapacità. Un’incapacità al lavoro inferiore al 25 per
cento non dà diritto ad alcuna prestazione. Nel calcolo del termine di attesa, i giorni d’incapacità lavorativa parziale vengono
considerati per intero. La perdita di lavoro dovuta a visite ambulatoriali o trattamenti, in assenza di una costante incapacità
lavorativa, non dà diritto ad alcuna prestazione.
3 Dopo il parto, l’obbligo di prestazione da parte di innova viene
sospeso finché è in vigore l’obbligo di prestazione per maternità
in base alla Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).
4 Se l’obbligo di prestazione dell’assicuratore per gli infortuni non
è chiaro, e con probabilità preponderante si tratta di malattia, o
non è possibile definire con probabilità preponderante se si tratta
di infortunio/malattia, innova corrisponderà prestazioni anticipate, nella misura in cui possono essere rivendicate interamente
dall’assicuratore per gli infortuni, se:
a) la persona assicurata s‘impegna a sollevare opposizione a una
decisione negativa entro il termine previsto;
b)le prestazioni dell’assicuratore per gli infortuni vengono cedute per iscritto a innova per l’ammontare massimo delle prestazioni assicurate.
B2 Incapacità al lavoro
Per incapacità al lavoro si intende l’incapacità totale o parziale di
svolgere in modo accettabile l’attività professionale consueta o
del settore, a causa di un pregiudizio alla salute fisica o psichica.
Una persona assicurata, incapace di svolgere la sua attività lavorativa attuale, si impegna a cercare e ad accettare un lavoro in
un altro settore d’impiego entro tre mesi. Se l’attività lavorativa
o la capacità lavorativa residua non vengono utilizzate, o se non
viene effettuata la registrazione all‘assicurazione contro la disoccupazione o per l’invalidità, le prestazioni vengono corrisposte in
considerazione dell’obbligo di diminuzione del danno della persona assicurata.
B3 Certificazione dell’incapacità al lavoro
L’incapacità al lavoro viene certificata da un medico con diploma
federale autorizzato all’esercizio della professione, da un medico
con attestato di capacità estero equivalente, oppure da un chiropratico autorizzato all‘esercizio della professione, con attestato
scientifico emesso dal Cantone e riconosciuto dal Consiglio Federale.
B4 Termine di attesa
1 Il termine di attesa inizia con il primo giorno d’incapacità al lavoro attestata dal medico, pari ad almeno il 25 per cento, tuttavia al più presto tre giorni prima del primo trattamento medico.
Nel calcolo del termine di attesa, i giorni d’incapacità lavorativa
parziale pari ad almeno il 25 per cento vengono considerati per
intero. In presenza di un blocco delle prestazioni, il termine di
attesa decorre dal primo giorno successivo alla fine del blocco
delle prestazioni.
2 In caso di limitazione delle prestazioni alla durata della degenza
ospedaliera all’estero, la parte del termine di attesa non ancora
decorsa viene calcolata per i pagamenti dopo il rientro in Svizzera. In assenza di precedente degenza ospedaliera, il calcolo del
termine di attesa inizia con l’arrivo in Svizzera.
3 Copertura assicurativa win
Il termine di attesa viene stabilito nel contratto di assicurazione
per singolo caso o una volta per anno solare, e viene calcolato
nella durata delle prestazioni. Se il termine di attesa per il caso è
stato stabilito e si tratta di un nuovo caso, e l’incapacità al lavoro
inizia entro 170 giorni dalla fine dell’ultima incapacità lavorativa,
il nuovo termine di attesa da rispettare viene considerato in aggiunta alla durata delle prestazioni. Se il termine di attesa per
il caso è stato stabilito e si tratta di una ricaduta, e l’incapacità
al lavoro inizia entro 170 giorni dalla fine dell’ultima incapacità
lavorativa, il termine di attesa non deve intercorrere nuovamente.
4 Copertura assicurativa cash
Il termine di attesa viene stabilito nel contratto di assicurazione
per singolo caso o una volta per anno solare, e viene calcolato
nella durata delle prestazioni.
5 Se una persona ammalata si reca all’estero senza autorizzazione
scritta da parte di innova, il termine di attesa viene sospeso e decorre nuovamente a partire dal primo giorno successivo all’arrivo
in Svizzera.
B5 Durata delle prestazioni e termine di ricaduta
L’assicurato non deve smettere di avvalersi del diritto acquisito rinunciando alle prestazioni prima della fine dell’incapacità
al lavoro certificata dal medico. All’estinzione della copertura
assicurativa, l’obbligo di prestazione di innova decade. Restano salvi l’articolo A4 capoverso 5 e un eventuale passaggio
all’assicurazione per perdita di salario individuale di innova.
In caso di riduzione delle prestazioni dovuta a sospensione
dell’obbligo di prestazione, come da articolo F4 (blocco delle
prestazioni), e soggiorno all’estero, come da articolo A3, cpv. 3, i
giorni del blocco delle prestazioni e del soggiorno all’estero vengono calcolati interamente nella durata delle prestazioni. Le pensioni di vecchiaia AVS vengono corrisposte, in base all’obbligo
del datore di lavoro stabilito per legge di continuare a pagare il
salario, per un massimo di 180 giorni per tutti i futuri casi assicurati, tuttavia al massimo fino al compimento del 70° anno d’età.
Resta salvo l’art. E5 cpv. 2 lett. b.
Copertura assicurativa win
innova corrisponde prestazioni per 730 giorni all’interno di un
periodo di 900 giorni. Per il calcolo dell’interruzione è determinante il giorno successivo alla fine dell’ultima incapacità al lavoro
e l’inizio delle prestazioni della nuova incapacità al lavoro. In caso
di interruzioni di un totale di più di 170 giorni, si ha diritto a un
nuovo periodo di 900 giorni.
Copertura assicurativa cash
innova corrisponde prestazioni per un massimo di 730 giorni per
caso, meno il termine di attesa. La ricomparsa di una malattia o
delle conseguenze di un infortunio viene considerata un nuovo
evento dannoso, per quanto concerne durata delle prestazioni
e termine di attesa, se la persona assicurata è stata in grado di
lavorare per almeno 365 giorni prima della ricaduta per tale malattia o per le conseguenze dell’infortunio. In caso di ricaduta
entro 365 giorni, il termine di attesa decade e le prestazioni già
corrisposte vengono considerate nel calcolo della durata massima delle prestazioni. Per il calcolo dell’interruzione è determinante il giorno successivo alla fine dell’ultima incapacità al lavoro
e l’inizio delle prestazioni della nuova incapacità al lavoro.
B6 Maternità
1 Se la maternità è coperta da assicurazione, l‘assicurata ha diritto
alle prestazioni di maternità a partire dal parto. La durata delle
prestazioni di innova risulta dalla polizza.
2 Le prestazioni di maternità vengono corrisposte dopo il parto, a
prescindere da un‘eventuale incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio.
3 È assicurabile la differenza fino al massimo reddito assicurabile,
in conformità alla LIPG, e fino al 100 per cento del guadagno
eccedente, per un massimo di 300 000 franchi. La durata e
l’ammontare delle prestazioni sono stabiliti nella polizza.
4 Le impiegate stagionali che partoriscono dopo la fine della stagione non ricevono indennità di maternità.
5 Le prestazioni di maternità vengono corrisposte se la gravidanza
è durata almeno 23 settimane e se la persona, assicurata al momento del parto, è stata assicurata per almeno 270 giorni senza
interruzione con innova o con un altro assicuratore equivalente
per la maternità. Se la persona assicurata, al momento del parto,
è stata assicurata per la maternità per meno di 270 giorni successivi, innova corrisponde le prestazioni per un massimo di 21
giorni (meno il termine di preavviso concordato). Resta riservato l’accordo sul libero passaggio dell’Associazione svizzera
d’assicurazioni (SVV/ASA) e di santésuisse.
6 Per le impiegate stagionali, la durata dell‘assicurazione in essere
viene calcolata dalla data del primo ingresso nell’azienda con assicurazione collettiva. Le interruzioni di assicurazione dovute ai
“periodi morti“ non vengono contemplate se l’assicurata ha lavorato in precedenza nell’azienda assicurata e riprende a lavorare
dopo la conclusione di tali periodi.
7 La durata delle prestazioni non può essere interrotta.
8 Qualora venga concordato un termine di attesa per le prestazioni
di maternità, esso viene considerato nella durata delle presta3
zioni. Se viene concordato un termine di attesa per caso, esso
viene calcolato una seconda volta per la maternità in caso di incapacità lavorativa antecedente al parto.
Lo stesso vale per l’esaurimento del diritto alle prestazioni conseguente all’incapacità parziale al lavoro. Rimane valido il diritto
alla restante somma assicurata. Le prestazioni decurtate per soprassicurazione non portano al prolungamento della durata delle
prestazioni.
9 Le prestazioni di maternità non vengono calcolate nella durata
delle prestazioni, come da articolo B5.
10 innova decurta le prestazioni per l’assicurazione di maternità
solo nella misura in cui sussiste un concomitante diritto a prestazioni derivanti da un’assicurazione sociale, dalla LAINF e da
un’assicurazione per perdita di salario. Restano salve le prestazioni per l‘assicurazione di maternità stabilite dalla LIPG. Se sussistono i diritti previsti dalla LIPG, innova accredita un’eventuale
differenza tra le prestazioni assicurate tramite le casse di compensazione e il salario assicurato presso innova. Il rimborso viene
effettuato ad avvenuta ricezione del rendiconto IPG della cassa
di compensazione di competenza. Se la madre richiede le prestazioni dell’IPG in un momento successivo alla nascita a causa di
una degenza ospedaliera del bambino, il diritto alle prestazioni
derivante da questa assicurazione parte dalla data del diritto alle
prestazioni di maternità secondo la LIPG.
11 L’assicurazione per la maternità può essere disdetta non prima
che siano trascorsi due anni dal pagamento delle prestazioni assicurative, alla fine dell’anno solare in corso, e nel rispetto di un
termine di disdetta di tre mesi.
3 Se, dopo la sospensione delle prestazioni per parziale incapacità
al lavoro, vengono effettuati ulteriori pagamenti di prestazioni
in seguito all’aumento dell’incapacità lavorativa, le prestazioni
vengono nuovamente sospese non appena viene raggiunta la
precedente incapacità lavorativa parziale.
C2 Copertura assicurativa cash
1 Se un’assicurazione sociale o un terzo responsabile forniscono
prestazioni sotto forma di indennità giornaliera o di rendita, i giorni in cui è stata fornita una prestazione di un terzo responsabile
o di un’altra assicurazione sociale vengono calcolati nella durata
della prestazione come da articolo B5 (cash), indipendentemente
dal fatto che innova effettui un pagamento fino all’ammontare
delle prestazioni assicurate, o che non debba effettuare prestazioni in seguito a un sovraindennizzo.
2 I giorni di parziale incapacità al lavoro vengono conteggiati interamente per il raggiungimento della durata delle prestazioni,
conformemente a B5 (cash).
B7 Ammontare delle prestazioni
C3 Rifiuto della domanda di assicurazione
1 innova rimborsa la perdita di salario comprovata ed effettiva. È
assicurata la percentuale del salario AVS effettivo indicata nella
polizza. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali. Questa assicurazione vale come assicurazione contro i danni, se nelle condizioni supplementari non è stata concordata un’assicurazione di
somma fissa.
innova può respingere senza motivazione una domanda di assicurazione (nuova domanda o domanda di modifica).
2 La base di calcolo per la determinazione delle prestazioni percentuali è l’ultimo salario lordo AVS, percepito fino al giorno precedente all’incapacità al lavoro o al parto, inclusi gli elementi del
salario non ancora versati a cui si ha diritto. Vanno considerati gli
elementi del salario non soggetti a contribuzione AVS, come da
articolo B7, capoverso 3, e G3. I restanti elementi del salario sono
assicurati solo se la polizza li comprende. Il salario viene calcolato
su un anno intero e ripartito nei giorni effettivi dell’anno solare.
D1 Esclusioni
D Limitazioni della copertura
1 Sono esclusi dall’assicurazione:
a) malattie, infermità e conseguenze di infortuni, per le quali è
stata applicata una riserva d’assicurazione;
b) malattie, infermità e conseguenze di infortuni esistenti
all‘inizio del contratto o al momento dell’entrata nell’azienda,
se hanno come conseguenza un‘incapacità al lavoro; resta riservato l’accordo sul libero passaggio dell’Associazione svizzera d’assicurazioni (SVV/ASA) e di santésuisse.
c) malattie professionali e lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio coperte dall’assicurazione contro gli infortuni
obbligatoria;
d) malattie, infortuni e loro conseguenze dopo la cancellazione
dell’assicurazione, anche se sono state effettuate prestazioni
durante il periodo dell’assicurazione;
3 Gli apprendisti non ancora in età soggetta a contribuzione AVS
sono assicurati senza premio.
4 Per le persone indicate nominalmente nel contratto con una
somma salariale annua fissa, la base di calcolo per la determinazione delle prestazioni è l’ultimo salario lordo AVS, percepito fino al giorno precedente all’incapacità al lavoro, inclusi i
costi d’esercizio fissi e le spese commerciali aggiuntive causate
dall’incapacità lavorativa. Il salario viene ripartito nei giorni effettivi dell’anno solare.
5 Non vengono considerati eventuali aumenti salariali durante la
durata dell’incapacità lavorativa.
e) incapacità al lavoro conseguente a operazioni e trattamenti
cosmetici;
6 Se il guadagno è soggetto a forti oscillazioni (ad es. beneficiari di
provvigioni, ausiliari non attivi su base regolare, ecc.), per il calcolo delle prestazioni il salario percepito negli ultimi dodici mesi
prima della malattia viene diviso per i giorni effettivi dell’anno
solare.
f) malattie e infortuni conseguenti a pericoli straordinari. Come
tali rientrano:
fa) partecipazione a sommosse di qualsiasi tipo, a meno che
la persona assicurata dimostri di non aver partecipato attivamente dalla parte dei promotori o istigatori della sommossa;
7 Guadagni derivanti da altre attività non vengono considerati.
fb) servizio militare estero;
8 Salvo accordi diversi, il guadagno assicurato per persona e anno
è limitato a 300 000 franchi.
fc)partecipazione a eventi bellici in Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein;
C Forme assicurative
C1 Copertura assicurativa win
fd) partecipazione a eventi bellici all’estero. Tuttavia, se scoppia per la prima volta una guerra e l’assicurato ne viene
sorpreso nel paese in cui soggiorna, la copertura assicurativa rimane valida per altri 14 giorni dopo lo scoppio della
guerra;
1 In caso d’incapacità parziale al lavoro, la durata delle prestazioni
viene pagata in base all‘articolo B5 (win). Rimane valido il diritto
alla restante somma assicurata. Il premio resta invariato.
fe) partecipazione ad atti terroristici, atti intenzionali e tentativi di compiere illeciti e reati da parte della persona assicurata;
2 Le prestazioni decurtate vengono corrisposte in seguito alla
durata delle prestazioni come da articolo B5 (win), nell’ambito
della perdita di salario non coperta, fino a totale esaurimento.
ff) partecipazione a zuffe e risse, a meno che la persona assicurata non sia estranea ai fatti o sia rimasta ferita dai litiganti prestando aiuto a una persona indifesa;
4
fg) pericoli ai quali la persona assicurata si espone provocando
apertamente altre persone;
innova ha un diritto di rimborso diretto nei confronti dell’altro
assicuratore, come ad esempio l’assicurazione per l’invalidità. Per
il rimborso delle prestazioni anticipate in eccedenza, innova non
necessita di una dichiarazione di consenso separata della persona
assicurata. L’eventuale pagamento anticipato avviene quindi con
espressa riserva di rimborso al momento del pagamento dell’altro
assicuratore. Il rimborso viene effettuato per l‘ammontare delle
prestazioni accreditate da innova per lo stesso periodo dei pagamenti.
g) malattie e infortuni conseguenti a imprese rischiose. Come tali
rientrano:
ga)attività con le quali la persona assicurata si espone a rischi
particolarmente gravi senza aver adottato, o potuto adottare, adeguate precauzioni per contenere il rischio entro
limiti ragionevoli;
gb)viaggi in paesi o regioni per i quali è stato emesso un avvertimento da parte del DFAE;
gc) le operazioni di soccorso a persone sono assicurate anche
se si possono considerare in sé imprese rischiose;
h)danni alla salute conseguenti all’effetto di radiazioni ionizzanti
di qualsiasi tipo, e danni derivanti dall’energia atomica. Sono
tuttavia assicurati i danni alla salute derivanti da radioterapie
prescritte da un medico. Sono assicurati anche i danni alla
salute dovuti all’effetto di radiazioni nel contesto dell’attività
professionale per l’azienda assicurata, nel caso in cui comportino un obbligo di prestazione in base alla LAINF;
i) incapacità lavorativa dovuta a mutilazione volontaria e al tentato suicidio;
j) incapacità lavorativa dovuta a malattie e infortuni provocati
intenzionalmente dalla persona assicurata;
k)
le persone alle quali vengono sospese le prestazioni di
un’assicurazione per perdita di salario di innova e/o di un
altro assicuratore per incapacità lavorativa totale o parziale.
Tali persone non hanno alcun diritto a prestazioni assicurative derivanti da una copertura assicurativa di innova. Ciò
vale a prescindere dall’ammontare dell’indennità giornaliera
assicurata. Un’eventuale esaurimento del diritto all’indennità
di disoccupazione avvenuto prima dell’inizio della copertura
assicurativa presso l’innova dev’essere annunciato immediatamente a innova. Resta salvo l’articolo A4, cpv. 5.
2 Per le persone o i gruppi di persone che intrattengono con il
datore di lavoro un rapporto contrattuale di lavoro, in presenza
degli eventi indicati all’articolo D1, cpv. 1, g), i) e k), vengono in
ogni caso corrisposte le prestazioni conformemente al CO.
La persona assicurata cede a innova i suoi diritti nei confronti
dell’altro assicuratore per l’ammontare delle prestazioni anticipate da innova.
2 Se la persona assicurata riceve prestazioni da un‘altra assicurazione privata, innova risponde proporzionalmente al rapporto tra
la sua somma assicurata e l’importo totale delle somme assicurate.
3 La persona assicurata è tenuta a comunicare a innova tutti gli
assicuratori sociali e privati tenuti alla prestazione in questo contesto.
4 La persona assicurata non deve ottenere alcun utile dalle prestazioni secondo le presenti CGA.
5 Se le persone assicurate concludono, senza il consenso di innova,
un accordo con terzi tenuti alla prestazione, nel quale rinunciano in parte o in toto a prestazioni assicurative o di risarcimento
danni, il diritto alle prestazioni nei confronti di innova decade.
E Inizio e fine della copertura assicurativa
E1 Informazioni prima della conclusione del contratto
1 Prima della conclusione del contratto, innova informa il richiedente in modo chiaro sull’identità di innova Versicherungen AG
e sul contenuto fondamentale del contratto d’assicurazione, in
particolare in merito a:
a) rischi assicurati;
b) entità della copertura assicurativa;
D2 Riduzione delle prestazioni
c) premi dovuti e altri obblighi del contraente;
1 innova rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa
grave nell’evento assicurato. Fanno eccezione esclusioni e riduzioni indicate all’articolo D1.
d) durata e termine del contratto d’assicurazione;
e) informazioni da fornire sulla base della Legge federale sulla
protezione dei dati (LPD) e della Legge federale sul contratto
d’assicurazione (LCA). Questi dati vengono trasmessi in forma
scritta al richiedente, insieme al modulo di richiesta.
2 Per le discipline sportive da considerare rischiose valgono le regole di riduzione delle prestazioni conformi alla prassi del tribunale federale.
3 Se sono assicurate solo le malattie, e la malattia è solo in parte
causa dell’incapacità al lavoro, innova pagherà esclusivamente la
parte corrispondente delle prestazioni.
D3 Concorso di prestazioni di terzi e sovraindennizzo
1 Se la persona assicurata riceve prestazioni da un’assicurazione
statale o aziendale, dall’AVS/AI, da un‘assicurazione straniera
equivalente o da un terzo responsabile, innova integra - allo scadere del termine di attesa - la parte della perdita di guadagno effettiva non risarcita da queste assicurazioni. La somma delle prestazioni citate di altri assicuratori e delle prestazioni complementari
di innova non deve superare, nel caso della copertura assicurativa
cash, il limite massimo delle prestazioni assicurate, e, nel caso
della copertura assicurativa win, la perdita di guadagno effettiva.
Qualora non sia ancora stato stabilito il diritto di un‘assicurazione
statale o aziendale, dell’AVS/AI, di un‘assicurazione straniera
equivalente o di un terzo responsabile, innova può concedere volontariamente un anticipo delle prestazioni assicurate. In questo
caso, in presenza di assegnazione o assegnazione con effetto
retroattivo delle prestazioni, innova chiede la restituzione delle
prestazioni corrisposte in eccedenza (prestazioni anticipate) dal
momento del diritto alle prestazioni dell’altro assicuratore. A tal
proposito può decidere liberamente se richiedere il rimborso alla
persona assicurata o all’assicuratore che effettua il pagamento.
2 In presenza di contratti collettivi che conferiscono a persone diverse dal contraente un diritto alle prestazioni diretto, innova si
preoccupa che il contraente informi tali persone su contenuto
fondamentale, modifiche e risoluzione del contratto. Per questo
motivo innova redige un foglio informativo.
3 Se innova viene meno al suo obbligo d’informazione in base a
questa disposizione, il contraente è autorizzato a recedere dal
contratto d’assicurazione tramite dichiarazione scritta. La rescissione diventa effettiva al momento della ricezione da parte di
innova. Questo diritto di rescissione decade quattro settimane
dopo che il contraente ha preso conoscenza della violazione
dell’obbligo e delle informazioni succitate, comunque al più tardi
un anno dopo la conclusione del contratto.
E2 Inizio della copertura assicurativa
1 La copertura assicurativa decorre per ogni singolo assicurato dal
giorno in cui inizia a lavorare nell’azienda assicurata, tuttavia al
più presto dall’inizio del contratto definito nella polizza, o con la
data indicata in una conferma di accettazione scritta di innova.
Non sono assicurate malattie e conseguenze di infortuni esistenti
all‘inizio del contratto di lavoro se hanno come conseguenza
un‘incapacità al lavoro. Resta riservato l’accordo sul libero passaggio dell’Associazione svizzera d’assicurazioni (SVV/ASA) e di
santésuisse.
5
2 La durata minima del contratto è pari a un anno assicurativo, che
va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla data di scadenza riportata
nella polizza, e dopo ogni anno assicurativo successivo, il contratto si intende tacitamente rinnovato di un anno, salvo disdetta
dello stesso entro i termini stabiliti (vedere E3).
3 I lavoratori parzialmente invalidi o disabili che, a causa dei pregiudizi alla salute, hanno un’occupazione solo a tempo parziale
nell’azienda assicurata, il giorno della loro entrata in servizio o
all’inizio dell’assicurazione devono essere pienamente in grado
di svolgere l’occupazione a tempo parziale concordata. Non è
assicurato un eventuale aggravamento passeggero o duraturo
della malattia che ha portato all’invalidità parziale.
E3 Rescissione alla scadenza
1 Alla scadenza della durata contrattuale concordata, e in seguito
alla fine di ogni anno solare successivo, il contratto può essere
rescisso da entrambe le parti, per iscritto, tre mesi prima della
scadenza. La disdetta avviene per tempo se viene inoltrata a innova, o al contraente, al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio
del termine di preavviso di tre mesi (fa fede il timbro postale).
2 Se innova recede dal contratto alla scadenza, può sottoporre al
contraente un contratto scritto con nuove condizioni. Il nuovo
contratto entra in vigore se il contraente non lo rifiuta espressamente entro i termini stabiliti.
E4 Rescissione in caso di evento dannoso
1 Dopo ogni evento dannoso per il quale innova effettua una prestazione, il contraente può rescindere il contratto al più tardi 14
giorni dopo il pagamento dell’indennità o dopo la relativa presa
di conoscenza. La copertura assicurativa decade 14 giorni dopo
che il contraente ha comunicato la rescissione a innova.
2 innova rinuncia al suo diritto di rescindere il contratto in presenza
di un evento dannoso, eccetto in caso di tentata o riuscita frode
assicurativa, o in caso di reticenza.
E5 Fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decade, per tutte le persone assicurate,
alla fine del contratto.
1 Il contratto di assicurazione collettiva termina:
a) in caso di disdetta;
b)in caso di apertura di fallimento, trasferimento della sede aziendale all’estero o cessazione dell’attività.
2 La copertura assicurativa decade per la singola persona assicurata:
l’articolo A4, capoverso 5;
i) dopo la preclusione ai sensi dell’articolo D1 paragrafo 1 lett.
k).
E6 Passaggio all’assicurazione individuale
1 Le persone che escono dalla cerchia degli assicurati hanno il diritto di passare, entro tre mesi, all’assicurazione per perdita di
salario individuale di innova, secondo la LCA, senza nuova verifica dello stato di salute. Lo stesso diritto spetta a chi possiede
un’assicurazione collettiva, se il contratto di assicurazione collettiva decade. Ai lavoratori frontalieri viene garantito il diritto
di passaggio finché mantengono la loro residenza all‘estero
in un’area vicina al confine. È possibile effettuare il passaggio
all’assicurazione individuale solo dopo il termine dell‘incapacità
lavorativa. Fino a questo momento, la persona incapace al lavoro
resta assicurata all‘interno della cerchia degli assicurati con contratto collettivo, ed è esente dal premio, se previsto dal contratto.
Ricadute e conseguenze tardive non danno diritti derivanti dal
contratto collettivo. Le prestazioni vengono corrisposte direttamente alla persona assicurata. Conclusa la malattia in corso
è obbligatoria l’uscita dall’assicurazione collettiva e, in caso di
mantenimento della copertura assicurativa da parte di innova, la
persona è tenuta a pagare i premi dell’assicurazione individuale.
La domanda per il mantenimento della copertura assicurativa
deve essere presentata entro tre mesi dal termine dell’incapacità
lavorativa. Il passaggio deve avvenire senza interruzioni.
2 Al termine del rapporto di lavoro, il contraente deve informare
per iscritto i lavoratori che escono dalla cerchia dell‘assicurazione
collettiva sul diritto di passare all‘assicurazione individuale e sul
termine di tre mesi.
3 Il termine inizia a partire dal ricevimento della comunicazione
scritta che informa sul diritto di passaggio, tuttavia al più tardi
dopo l’ultimo giorno di lavoro.
4 Le persone che effettuano il passaggio hanno diritto alla copertura assicurativa, nell’ambito delle disposizioni in vigore per
l’assicurazione individuale, per l’ammontare delle prestazioni fino
ad allora assicurato. La definizione del premio nell’assicurazione
individuale dipende dall’età della persona assicurata al momento
del passaggio. Per gli assicurati disoccupati si applica l‘articolo
100 capoverso 2 della LCA. Gli assicurati disoccupati hanno il
diritto, con un idoneo adeguamento del premio, di modificare il
termine di attesa a 30 giorni senza variazioni all’ammontare delle
prestazioni.
5 Se la persona assicurata subisce una ricaduta dopo il passaggio, i giorni per i quali sono state erogate prestazioni sotto
l’assicurazione collettiva vengono considerati nella durata delle
prestazioni dell‘assicurazione individuale.
a)con la sua esclusione dalle persone assicurate o con la cessazione del servizio per il contraente, tuttavia non prima della fine
di un’incapacità lavorativa in corso;
b)
con il compimento del 70° anno d’età, con la cessazione
dell’attività lavorativa, o in caso di pensionamento anticipato;
c) per gli ex frontalieri, con l’abbandono dell’area vicino al confine;
7 Non è possibile passare all’assicurazione individuale se:
a) la persona assicurata ha già raggiunto l’età AVS;
d)non appena, in virtù dell’accordo sul libero passaggio, la continuazione della copertura assicurativa viene garantita da un
altro assicuratore (riferimento analogo a E2 capoverso 1);
b) le prestazioni del contratto collettivo sono finite;
c) la persona assicurata risiede all‘estero;
e) il giorno in cui il periodo delle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione termina, o sarebbe terminato se la
decorrenza di tale periodo non fosse stata impedita dal subentrare di un’incapacità al lavoro;
d) la persona assicurata non ha più un reddito assicurabile;
e) la persona assicurata cambia datore di lavoro e quest’ultimo
ha concluso un contratto collettivo per il lavoratore.
f) la persona assicurata è incapace al lavoro.
Non si ha diritto al passaggio neanche in caso di termine
dell’assicurazione per perdita di salario collettiva in essere, e
continuazione della copertura da parte di un altro assicuratore.
Inoltre, non si ha diritto al passaggio per le prestazioni di maternità, fatto salvo l‘articolo 100, capoverso 2, LCA.
f) con il decesso della persona assicurata;
g)in caso di congedo non retribuito. L‘assicurazione rimane in
essere per la durata massima di 180 giorni di un congedo non
retribuito senza termine del rapporto di lavoro. Il termine di
attesa inizia il giorno in cui sarebbe dovuta riprendere l’attività
lavorativa;
h)quando viene raggiunta la durata totale delle prestazioni indicata nel contratto (sospensione delle prestazioni). Resta salvo
6
6 A partire dal momento del passaggio all’assicurazione per perdita di salario individuale sono valide le condizioni di riferimento
dell’assicurazione individuale al momento del passaggio. Resta
riservato l’accordo sul libero passaggio dell’Associazione svizzera
d’assicurazioni (SVV/ASA) e di santésuisse.
F Premio
F5 Spese di incasso
F1 Calcolo dei premi
1 Il calcolo dei premi viene effettuato sulla base della somma salariale concordata nella polizza, per le persone per le quali si fa
riferimento a un guadagno fisso. Per le altre persone, sulla base
del salario lordo AVS, in considerazione del salario massimo assicurabile.
2 Se il contratto viene risolto prima della scadenza, innova rimborsa al contraente i premi non utilizzati, tranne se:
a) il contraente rescinde il contratto in caso di evento dannoso;
b) al momento della rescissione, il contratto era in vigore da
meno di un anno ed è stato disdetto dal contraente;
c) il contratto viene risolto per reticenza, ai sensi dell’articolo 6
LCA, o per frode nelle giustificazioni, ai sensi dell‘articolo 40
LCA.
F2 Conteggio dei premi
1 Il contraente deve versare i premi in anticipo per l‘intera durata di
un periodo di assicurazione. In caso di pagamento rateale, le rate
non ancora versate di un premio annuale restano dovute.
2 In caso di coassicurazione di lavoratori per i salari AVS effettivi, il
premio da anticipare si ricava dai salari previsti, e viene calcolato
all’inizio dell’anno seguente sulla base delle dichiarazioni definitive dei salari.
3 Alla fine di ogni anno, innova inoltra al contraente un modulo di
dichiarazione del salario, da rispedire con il rendiconto AVS entro
30 giorni, compilato in ogni sua parte e rispondente al vero. innova redige quindi il conteggio definitivo del premio per l’anno
precedente.
4 Se il contraente non adempie al suo obbligo di dichiarazione, i
premi vengono stabiliti a propria discrezione.
5 innova o terzi da essa incaricati hanno il diritto di verificare in
ogni momento i dati del contraente, prendendo visione di tutta
la documentazione (libri paga, documenti giustificativi, conteggi
AVS).
F3 Elementi del salario non soggetti a conteggio
1 Per l’assicurazione per perdita di salario in percentuale del salario, non sono soggette a conteggio le prestazioni in sostituzione
del salario come quelle per malattia e infortunio, maternità, e
simili. Tutte le indennità IPG sono soggette a premio.
2 L’esenzione dal premio in caso di evento dannoso è regolamentata nella polizza.
In caso di ritardi nei pagamenti, innova è autorizzata ad addebitare tutte le spese di diffida e le ulteriori spese di incasso. In caso
di eventuale esecuzione, il danno di mora va risarcito in base alla
lista (art. F6).
F6 Determinazione delle tasse
La direzione di innova Versicherungen AG definisce l’ammontare
delle tasse da addebitare in conformità ai punti F4 e F5. innova
redige una lista delle tariffe valide, che può essere visionata in
qualsiasi momento dalla persona assicurata.
F7 Adeguamento del premio
1 Alla scadenza del contratto, innova può adeguare i tassi di premio a una nuova tariffa, a un’eventuale diversa composizione
dell’effettivo degli assicurati, o all’andamento degli eventi dannosi. L’adeguamento all’andamento degli eventi dannosi viene
effettuato sulla base dell‘onere degli eventi dannosi del singolo
contratto, in percentuale e in considerazione della loro frequenza.
2 In caso di variazione dei premi, innova è autorizzata a modificare
il contratto a partire dalla successiva scadenza del premio. innova
comunicherà per iscritto al contraente gli adeguamenti entro 45
giorni prima della successiva scadenza del premio. I contraenti che
non dovessero accettare gli adeguamenti possono disdire il contratto alla data dell’adeguamento. Se innova non riceve alcuna
disdetta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’adeguamento,
ciò viene inteso come approvazione del nuovo regolamento delle
assicurazioni.
F8 Partecipazione alle eccedenze
1 Se previsto, dopo tre anni assicurativi (calcolati di volta in volta
dal 1° gennaio al 31 dicembre) il contraente riceve una quota
concordata per contratto delle eventuali eccedenze derivanti dal
contratto stesso.
2 Le eccedenze vengono calcolate detraendo le prestazioni assicurative corrisposte dalla parte determinante del premio relativa al
periodo di conteggio.
3 Il conteggio viene effettuato non appena sono stati versati i
premi relativi al periodo di conteggio, e i rispettivi sinistri sono
conclusi. Eventuali perdite non vengono riportate al periodo di
conteggio successivo.
4 Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto viene risolto prima della fine del periodo di conteggio. Il
diritto rimane invece valido se il contratto viene risolto alla fine
del periodo di conteggio.
F4 Pagamento dei premi e conseguenze in caso di mancato
pagamento
G Diritti e doveri in caso di evento dannoso
1 I premi vengono addebitati in anticipo per l‘intera durata di un
periodo di assicurazione. La periodicità del pagamento dei premi
è riportata sulla polizza.
G1 Notifica dell’incapacità al lavoro
2 Se il premio non viene pagato alla scadenza o entro la proroga
concessa nel contratto, il debitore deve essere diffidato per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria degli effetti della mora,
ad effettuarne il pagamento entro 14 giorni dall’invio del sollecito. Se il sollecito rimane senza effetto, l’obbligo alle prestazioni
dell’assicuratore è sospeso a far data dalla scadenza del termine
di diffida (articolo 20, capoversi 1 e 3 LCA). Ne consegue il blocco
delle prestazioni.
3 In caso di incapacità al lavoro conseguente a malattia, infortunio
o loro conseguenze che si manifestano durante il periodo di sospensione dell’obbligo alle prestazioni, non sussiste alcun diritto
alle prestazioni, neanche in caso di pagamento successivo dei
premi arretrati.
4 Qualora il pagamento del premio arretrato non venga richiesto
per vie legali entro due mesi dalla scadenza del termine di diffida,
il contratto si considera estinto. innova si riserva il diritto di chiedere il pagamento dei premi, per vie legali, entro questi due mesi.
1 L’incapacità al lavoro va notificata per iscritto dall’assicurato a
innova entro 14 giorni dal suo inizio. Entro ulteriori tre giorni
va presentata con il modulo predisposto (certificato di malattia)
un’attestazione d’incapacità al lavoro del medico o del chiropratico.
2 In caso d’incapacità lavorativa prolungata, la persona assicurata
è tenuta a presentare un certificato medico ogni mese.
3 In caso di notifica tardiva dell’incapacità al lavoro, il diritto alle
prestazioni sussiste solo a partire dalla data della ricezione della
notifica da parte di innova. In caso di presentazione tardiva
dell’attestazione d’incapacità al lavoro del medico o del chiropratico, l’assicurato viene sollecitato per iscritto da innova sotto
comminatoria delle conseguenze del ritardo. Se l’attestazione
d’incapacità al lavoro non perviene a innova entro tre giorni
dall‘inoltro del sollecito all’assicurato, il diritto alle prestazioni
sussiste solo dalla data della ricezione tardiva dell’attestazione
d’incapacità al lavoro.
7
G2 Obblighi del contraente o della persona assicurata
1 Il contraente o la persona assicurata deve fare tutto il possibile
per la riduzione del danno e la valutazione dell’incapacità al
lavoro e delle sue conseguenze. È necessario contattare il più
presto possibile un medico con diploma federale o un chiropratico e provvedere a un trattamento appropriato. La persona
assicurata deve seguire le prescrizioni del medico curante e del
personale sanitario. È inoltre tenuta a sottoporsi a una visita da
parte di medici incaricati da innova. Per sottoporsi alla visita è
considerato ragionevole un viaggio in treno di fino a due ore per
tratta. innova rimborsa i costi dei biglietti del treno di seconda
classe e dei biglietti di autobus o tram. Non vengono rimborsati
ulteriori costi o spese di viaggio. Gli accompagnatori non hanno
diritto a rimborsi.
3 Al contraente vengono corrisposte integralmente le prestazioni
soggette all‘imposta alla fonte. Il contraente deve effettuare le
detrazioni alla fonte previste dalle legislazioni fiscali pertinenti,
adempiere tutti gli obblighi di legge spettanti al debitore delle
prestazioni imponibili, in particolare compensarle nei termini previsti con le autorità fiscali di competenza. Il contraente risponde
di tutti i danni che innova dovesse subire per il mancato adempimento di tale obbligo, in particolare per il versamento puntuale
dell’imposta alla fonte.
G4 Violazione degli obblighi
1 In caso di violazione degli obblighi spettanti al contraente o alla
persona assicurata, innova è autorizzata a ridurre o a rifiutare
l’indennità, a sua discrezione.
2 La persona assicurata deve fare tutto il possibile per favorire la
guarigione e astenersi da tutto ciò che la ritarda.
2 Non si incorre in questa sanzione se risulta dalle circostanze che
la violazione dell’obbligo di denuncia non è imputabile a colpa.
3 Cambio di medico o di chiropratico: è possibile cambiare il medico o il chiropratico che ha constatato l’inizio dell’incapacità al
lavoro solo con il consenso di innova.
H Disposizioni finali
4 innova è autorizzata a richiedere ulteriori attestazioni e informazioni, in particolare documentazione medica. La persona assicurata accorda a innova il diritto di richiedere direttamente e a
sue spese tali attestazioni e informazioni. La persona assicurata
solleva dall’obbligo del segreto professionale nei confronti di innova i suoi medici curanti attuali o passati.
5 Nell’ambito della valutazione dell‘evento dannoso, innova o un
terzo da essa incaricato sono autorizzati a prendere visione di
tutti i documenti di altre assicurazioni sociali, assicurazioni private, uffici amministrativi e datori di lavoro. innova o un terzo da
essa incaricato sono autorizzati a chiedere chiarimenti sul posto
di lavoro dell’assicurato e a proporre cambiamenti. La persona
assicurata li solleva dall’obbligo del segreto.
G3 Pagamento delle prestazioni assicurative
1 Le prestazioni assicurative in linea di principio vengono corrisposte al contraente. innova può compensare eventuali prestazioni con crediti che vanta nei confronti delle persone assicurate.
La persona assicurata rinuncia al diritto di compensazione nei
confronti di innova.
2 La prestazione assicurativa deve essere versata al più tardi quattro settimane dopo il ricevimento, da parte di innova, della documentazione necessaria per la constatazione del suo obbligo alle
prestazioni.
8
H1 Cessione e costituzione in pegno di prestazioni
I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere ceduti o
costituiti in pegno prima della loro determinazione definitiva e
senza espressa autorizzazione di innova.
H2 Comunicazioni
1 Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate a innova Versicherungen AG.
2 Tutte le comunicazioni da parte di innova sono valide legalmente
se inviate all’ultimo indirizzo in Svizzera indicato dal contraente.
H3 Riferimento per l’attestazione del rispetto dei termini
Se non diversamente concordato, per il rispetto dei termini fa
fede la data del timbro postale.
H4 Foro competente
Per qualsiasi reclamo contro innova derivante dal presente contratto di assicurazione, sono competenti i tribunali del domicilio
svizzero della persona assicurata, della sede di innova o del luogo
di lavoro dell’assicurato.
24/2/08i – 08.12